§ 2.1.6 - L.R. 19 giugno 1956, n. 22.
Istituzione del Centro Regionale Agrario Sperimentale.


Settore:Codici regionali
Regione:Sardegna
Materia:2. sviluppo economico
Capitolo:2.1 agricoltura - organizzazione
Data:19/06/1956
Numero:22


Sommario
Art. 1.      E' istituito il Centro Regionale Agrario Sperimentale.
Art. 2.      Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di [...]
Art. 3.      Il Centro provvede, anche mediante la concessione di borse di studio da usufruire nel proprio ambito, alla formazione di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrative, [...]
Art. 4.      Il Centro può creare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, proprie Sezioni in relazione alle necessità di materia e di ambiente.
Art. 5.      Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, della Giunta e del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli [...]
Art. 6.      Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la Giunta medesima, quando, richiamato [...]
Art. 7.      In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione la gestione straordinaria del Centro è affidata ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta [...]
Art. 8.      Le spese occorrenti per il primo impianto del Centro sono sostenute dalla Regione e fanno carico al cap. 79 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti [...]
Art. 9.      Il Centro è autorizzato a riscuotere il rimborso delle spese ed i compensi per le prestazioni eseguite per conto di terzi con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 11 della presente [...]
Art. 10.      Il Centro provvede ai propri fini ed al proprio funzionamento:
Art. 11.      Entro tre mesi della pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione nelle forme di cui all'art. 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.
Art. 12.      Previa deliberazione della Giunta Regionale, il Presidente di essa, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, provvede per la gestione provvisoria del Centro, alla nomina di un [...]


§ 2.1.6 - L.R. 19 giugno 1956, n. 22. [1]

Istituzione del Centro Regionale Agrario Sperimentale.

 

Art. 1.

     E' istituito il Centro Regionale Agrario Sperimentale.

     Il Centro ha personalità giuridica ed autonomia amministrativa sotto la vigilanza e tutela della Regione e nei limiti stabiliti dallo Statuto, che forma parte integrante della presente legge.

 

     Art. 2.

     Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di fitopatologia, di genetica vegetale, di acclimatazione delle piante e di silvicoltura; ed inoltre di curare l'esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio di prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché di curare l'esecuzione di analisi degli stessi prodotti e sostanze per Conto del pubblico.

 

     Art. 3.

     Il Centro provvede, anche mediante la concessione di borse di studio da usufruire nel proprio ambito, alla formazione di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrative, sia in campo scientifico, che pratico.

     Il Centro pubblica una rivista, sotto forma di «Annali» della sperimentazione agraria in Sardegna.

 

     Art. 4.

     Il Centro può creare, con deliberazione del Consiglio di amministrazione, proprie Sezioni in relazione alle necessità di materia e di ambiente.

     Con la procedura di cui al comma precedente può affidare particolari incarichi di sperimentazione agli Istituti della Facoltà di agraria dell'Università di Sassari o ad altri istituti, anche non universitari, operanti nel territorio della Regione.

     Fermo restando il disposto del comma precedente, il centro, per il miglior coordinamento delle rispettive attività, mantiene rapporti con istituti ed enti che si occupano di sperimentazione agraria o di materie connesse.

     L'attività del Centro è inoltre coordinata con quella degli Ispettorati dell'agricoltura e delle foreste e degli altri enti pubblici operanti nel campo dell'agricoltura.

 

     Art. 5.

     Il Presidente, i componenti del Consiglio di amministrazione, della Giunta e del Collegio dei revisori sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti, previa deliberazione della Giunta medesima.

 

     Art. 6.

     Il Consiglio di amministrazione può essere sciolto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore all'agricoltura, sentita la Giunta medesima, quando, richiamato all'osservanza degli obblighi derivanti da disposizioni di carattere legislativo o regolamentare, persiste nel violarli, ovvero quando sussistono altre gravi circostanze che determinano l'irregolare funzionamento del Centro od ostacolano l'attuazione dei suoi fini istituzionali.

 

     Art. 7.

     In caso di scioglimento del Consiglio di amministrazione la gestione straordinaria del Centro è affidata ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta dell'Assessore all'agricoltura.

     Al Commissario è corrisposta a carico del Centro una indennità la cui misura è determinata dal Presidente della Giunta regionale, sentito l'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore all'agricoltura.

 

     Art. 8.

     Le spese occorrenti per il primo impianto del Centro sono sostenute dalla Regione e fanno carico al cap. 79 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi; a tale scopo sono stornate dal cap. 142 di detto stato di previsione a favore del cap. 79 L. 25.000.000.

     Possono concorrere nelle spese di impianto, anche soltanto relativamente a singole sezioni od attività, lo Stato, altri enti, istituti e privati.

 

     Art. 9.

     Il Centro è autorizzato a riscuotere il rimborso delle spese ed i compensi per le prestazioni eseguite per conto di terzi con le norme stabilite dal regolamento di cui all'art. 11 della presente legge.

 

     Art. 10.

     Il Centro provvede ai propri fini ed al proprio funzionamento:

     a) con le rendite del proprio patrimonio;

     b) con un contributo annuo da parte della Regione, facente carico al cap. 78 dello stato di previsione della spesa del bilancio 1956 ed ai capitoli corrispondenti per gli esercizi successivi;

     c) con eventuali contributi dello Stato e di altri enti o di privati che non si trovino in posizione di contrasto con il Centro;

     d) con i proventi dei campi e stabilimenti sperimentali e dimostrativi, con quelli delle analisi o di altri servizi per conto del pubblico, col ricavo della vendita di oggetti fuori uso, ed altri analoghi cespiti;

     e) coi fondi provenienti da lasciti, donazioni, sovvenzioni, ed altri analoghi cespiti.

 

     Art. 11.

     Entro tre mesi della pubblicazione della presente legge sarà emanato il regolamento di esecuzione nelle forme di cui all'art. 4 del D.P.R. 19 maggio 1950, n. 327.

 

Disposizione transitoria

 

     Art. 12.

     Previa deliberazione della Giunta Regionale, il Presidente di essa, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, provvede per la gestione provvisoria del Centro, alla nomina di un Commissario, che esercita i poteri di cui all'art. 14 dello Statuto; e non oltre i 3 mesi dalla stessa entrata in vigore, nomina il Presidente ed i componenti della Commissione tecnica e del Consiglio di amministrazione.

 

STATUTO DEL «CENTRO REGIONALE AGRARIO SPERIMENTALE»

 

CAPO I

SEDE CENTRALE, SEZIONI E COMPITI

 

     Articolo 1.

     Il Centro Regionale Agrario Sperimentale ha una sede centrale e può creare proprie Sezioni aventi sede anche diversa da quella centrale, in relazione alle necessità di materia e di ambiente.

 

     Articolo 2.

     Il Centro ha il compito di indirizzare e di esercitare la sperimentazione agraria prevalentemente in materia di pedologia e chimica agraria, di agronomia, di zootecnia, di industrie agrarie, di fitopatologia, di genetica vegetale, di acclimatazione delle piante e di silvicoltura; ed inoltre di curare l'esecuzione di analisi in applicazione delle leggi per la repressione delle frodi nella preparazione e nel commercio dei prodotti agrari e di sostanze di uso agrario, nonché di curare l'esecuzione di analisi degli stessi prodotti e sostanze per conto del pubblico.

     Il Centro ha altresì il compito di provvedere mediante la concessione di borse di studio da usufruire nel proprio ambito, alla formazione di personale specializzato idoneo alle funzioni sperimentali o dimostrativa, sia in campo scientifico, che pratico.

     Pubblica inoltre una rivista, sotto forma di «Annali», della sperimentazione agraria in Sardegna.

 

     Articolo 3.

     In materia vitivinicola gli organi del Centro si propongono, in particolare, di:

     a) costituire e gestire vivai e vigneti sperimentali;

     b) indirizzare i vivai privati;

     c) collaborare al potenziamento della difesa contro le malattie della vite;

     d) promuovere ed indirizzare iniziative volte ad una razionale preparazione, selezione, manipolazione, trasformazione e conservazione dei prodotti e la difesa degli stessi nelle condizioni più favorevoli ai mercati anche ai fini di impedire le adulterazioni;

     e) accertare e delimitare le zone dei vini tipici;

     f) redigere e tenere aggiornata la carta viti-vinicola della Sardegna.

 

     Articolo 4.

     Oltre ai compiti di cui agli articoli precedenti, il Centro può eseguire studi e ricerche per conto di terzi. A tal fine il Consiglio di Amministrazione, sentito il Direttore, adotta preventivamente le necessarie disposizioni.

 

     Articolo 5.

     L'impiego delle dotazioni, delle attrezzature e di qualsiasi mezzo del Centro deve essere effettuato con personale appartenente al Centro medesimo o autorizzato dalla Giunta.

     I mezzi suddetti non possono essere comunque ceduti in uso a privati.

 

     Articolo 6.

     Le tariffe relative alle prestazioni di cui agli articoli precedenti sono stabilite dal Consiglio di amministrazione e sottoposte all'approvazione dell'Assessore all'agricoltura.

 

CAPO II

ORGANI

 

     Articolo 7.

     Sono organi del Centro:

     - il Presidente,

     - il Consiglio di amministrazione,

     - la Giunta,

     - il Collegio dei revisori.

 

     Articolo 8.

     Il Presidente:

     a) ha la legale rappresentanza del Centro;

     b) ordina l'incasso dei mandati delle pubbliche amministrazioni e degli enti che concorrono all'impianto ed al mantenimento del Centro, nonché delle altre entrate, e firma i titoli di spesa;

     c) convoca e presiede il Consiglio e la Giunta;

     d) dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e della Giunta;

     e) adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di urgenza, riferendone per la ratifica al Consiglio od alla Giunta a seconda delle rispettive competenze, nella prima adunanza successiva.

     Nei casi di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito dal Vice Presidente.

 

     Articolo 9.

     Il Consiglio di amministrazione è composto da:

     a) il Presidente;

     b) un rappresentante designato dall'Assessore all'agricoltura;

     c) un rappresentante designato dall'Assessore alla industria e commercio;

     d) un rappresentante designato dall'Assessore alle Finanze;

     e) l'Ispettore compartimentale per l'agricoltura della Sardegna;

     f) due docenti universitari di discipline inerenti o connesse con la materia agraria;

     g) i rappresentanti designati da ciascuno degli enti o consorzi che concorrono alla istituzione ed al mantenimento, ovvero semplicemente al mantenimento, dell'Istituto nelle misure indicate nell'Articolo 12.

     Il Consiglio di amministrazione nomina fra i suoi componenti il vice Presidente.

 

     Articolo 10.

     La Giunta è composta dai membri del Consiglio di cui alle lettere a), b), d), e da un docente di cui alla lettera f) dell'Articolo 9.

 

     Articolo 11.

     Il Direttore partecipa alle adunanze del Consiglio e della Giunta con voto consultivo.

     Funge da segretario un funzionario del Centro designato dal Presidente.

 

     Articolo 12.

     Agli effetti del comma g) dell'Articolo 9, hanno diritto di designare un proprio rappresentante gli enti o consorzi, i quali concorrono al finanziamento per la istituzione del Centro con un contributo non inferiore a L. 25.000.000 e per il funzionamento con un contributo annuo non inferiore a L. 10.000.000 ovvero soltanto con un contributo annuo di almeno L. 15.000.000.

     Tali cifre possono essere variate con decreto del Presidente della Giunta regionale su proposta del Consiglio di amministrazione, sentito l'Assessore all'Agricoltura.

 

     Articolo 13.

     I componenti del Consiglio d'amministrazione durano in carica tre anni e possono essere confermati.

     Ove taluno di essi senza giustificato motivo non intervenga a tre adunanze consecutive, decade dall'ufficio e viene sostituito.

     Qualunque sia l'epoca in cui viene nominato il Consiglio di amministrazione, per i componenti il triennio decorre dal 1 gennaio dell'anno durante il quale è avvenuta la nomina.

     I componenti nominati in sostituzione di quelli cessati durante il triennio, restano in carica fino alla scadenza del periodo per il quale erano stati nominati quelli cessati.

 

     Articolo 14.

     Il Consiglio di amministrazione:

     a) approva il programma di attività del Centro e delle Sezioni;

     b) delibera il bilancio preventivo, le eventuali variazioni occorrenti durante il corso della gestione, ed il conto consuntivo, ed esamina ed approva le relazioni relative al bilancio ed al conto, oltreché in sede finanziario contabile, anche in quella amministrativa, con particolare riguardo ai risultati dell'attività scientifica e tecnica.

     c) delibera sull'investimento di eventuali avanzi di bilancio;

     a) delibera sulle eventuali convenzioni con altri enti o istituti;

     e) delibera sull'accettazione dei contributi;

     f) stabilisce le norme per il servizio di cassa del Centro e delle Sezioni, e designa la banca alla quale è affidato il servizio medesimo;

     g) delibera i regolamenti tecnici del Centro e delle Sezioni, nonché il regolamento per l'assunzione del personale, determinando l'organico, lo stato giuridico, il trattamento economico;

     h) delibera, su proposta del Direttore, l'assunzione ed il licenziamento del personale;

     i) delibera in materia di liti attive e passive, transazioni e compromissioni in arbitri di controversie, ferma la competenza del Presidente in casi urgenti;

     l) delibera le tariffe relative alle prestazioni per conto di terzi da parte dei servizi e del personale del Centro e delle Sezioni di esso;

     m) determina gli emolumenti del Presidente, dei Revisori, le medaglie di presenza dei Consiglieri e dei componenti la Commissione tecnica, e le trasferte relative;

     n) delibera su quant'altro sia sottoposto al suo esame.

     Il Consiglio di amministrazione si aduna in via ordinaria tre volte all'anno ed in via straordinaria quando il Presidente lo ritenga opportuno o quando ne facciano richiesta scritta almeno tre Consiglieri od il Collegio dei revisori.

 

     Articolo 15.

     La Giunta:

     a) vigila sul regolare funzionamento amministrativo e tecnico del Centro;

     b) delibera su tutti gli affari che non siano deferiti specificamente al consiglio di amministrazione;

     c) delibera, in caso di urgenza, su qualunque oggetto riservato alla competenza del Consiglio di amministrazione, salvo l'obbligo di riferirne al Consiglio stesso per la ratifica nella prima adunanza successiva.

     La Giunta si aduna almeno mensilmente e quando ne faccia richiesta un componente ovvero il Direttore.

 

     Articolo 16.

     Le deliberazioni degli organi del Centro sono prese a maggioranza di voti e le adunanze sono valide qualora siano presenti almeno la metà dei componenti più uno.

     In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

 

     Articolo 17.

     Ai fini del disposto dell'Articolo 4 della legge istitutiva e per la formulazione dei piani di sperimentazione il Centro si avvale della consulenza di una Commissione tecnica presieduta dal Presidente del Centro e composta da:

     a) il Direttore del Centro;

     b) tre docenti universitari di discipline inerenti o connesse con la materia agraria forestale;

     c) tre direttori di Sezione del Centro o di altri Istituti sperimentali esistenti nel territorio della Regione;

     d) l'Ispettore compartimentale per l'agricoltura in Sardegna;

     e) l'Ispettore regionale delle foreste;

     f) gli Ispettori provinciali agrari;

     g) il Direttore dell'osservatorio fitopatologico.

     La Commissione tecnica si aduna almeno una volta all'anno o quando il Presidente del Centro lo ritenga opportuno.

 

     Articolo 18.

     Il riscontro sulla gestione del Centro è effettuato da un Collegio di revisori composto di tre membri effettivi e di due supplenti nominati dal Presidente della Giunta regionale su proposta rispettivamente:

     1) dell'Assessore alle finanze, per un revisore effettivo e per uno supplente;

     2) dell'Assessore all'agricoltura per gli altri due revisori effettivi e per l'altro supplente.

     Il Presidente del Collegio dei revisori e nominato dai revisori stessi.

     I componenti del Collegio sono nominati per la durata di tre anni e possono essere riconfermati; nei loro riguardi si applicano inoltre le altre disposizioni dell'Articolo 13.

 

     Articolo 19.

     Il Collegio dei revisori adempie alle funzioni di cui agli articoli 2403 e 2404 del Codice civile e successive modificazioni.

     In particolare esamina e riferisce sui progetti di bilancio preventivo e sul rendiconto consuntivo e compie tutte le verifiche ritenute necessarie per assicurarsi del regolare andamento della gestione del Centro.

 

     Articolo 20.

     Il Direttore del Centro ed i Dirigenti delle Sezioni sono nominati in seguito a concorsi pubblici banditi dal Consiglio di amministrazione.

 

     Articolo 21.

     Il Direttore del Centro:

     a) sovraintende all'attività scientifica e tecnica del Centro e delle Sezioni per l'attuazione del programma approvato dal Consiglio di amministrazione;

     b) predispone il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, nonché le relazioni ai medesimi, oltreché in Sede finanziario - contabile, anche in quella amministrativa;

     c) in collegamento con gli atti contabili e con le relazioni di cui al comma precedente, predispone e presenta annualmente una relazione dettagliata sull'attività scientifico - sperimentale svolta dal Centro;

     d) esercita le altre attribuzioni che gli siano conferite dal Consiglio di amministrazione.

     Il Direttore del Centro è il Capo degli uffici e del personale, il suo trattamento economico e lo stato giuridico sono determinati nel regolamento di cui alla seconda parte della lettera g) dell'Articolo 14

 

     Articolo 22.

     I dirigenti delle Sezioni segnalano al Direttore del Centro le necessità di esso, ne formulano le proposte di attività e danno esecuzione alle disposizioni del Direttore segnatamente in ordine ai programmi approvati dal Consiglio di amministrazione per quanto di competenza delle rispettive Sezioni.

 

CAPO III

MEZZI FINANZIARI

 

     Articolo 23.

     Il Centro ha un patrimonio ed un bilancio propri.

     Il patrimonio è costituito dai contributi di primo impianto di cui alla legge istitutiva e dai successivi incrementi.

 

     Articolo 24.

     Il Centro per il proprio funzionamento può utilizzare:

     a) le rendite del proprio patrimonio;

     b) il contributo annuo a carico del bilancio della Regione e gli altri eventuali contributi dello Stato o di enti o privati;

     c) i proventi dei campi e stabilimenti sperimentali dimostrativi, quelli delle analisi e di altri servizi per conto del pubblico, il ricavo della vendita degli oggetti fuori uso, e di analoghi cespiti;

     d) i fondi provenienti da lasciti, da donazioni, da sovvenzioni, e da analoghi cespiti.

 

CAPO IV

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO PREVENTIVO - CONTO CONSUNTIVO

 

     Articolo 25.

     Gli esercizi finanziari del Centro cominciano il 1° gennaio e terminano il 31 dicembre.

 

     Articolo 26.

     Il bilancio preventivo, deliberato dal Consiglio di amministrazione, è trasmesso entro il 15 settembre precedente l'inizio dell'esercizio finanziario, all'Assessorato alla Agricoltura unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, ed alla relazione sull'attività che si intende svolgere nell'anno successivo.

 

     Articolo 27.

     Il rendiconto consuntivo dell'esercizio finanziario è deliberato dal Consiglio di amministrazione entro il 31 marzo e trasmesso entro il 30 aprile all'Assessorato alla Agricoltura, unitamente alla relazione sulla attività svolta e sui risultati ottenuti nonché alla relazione del Collegio dei revisori.

 

     Articolo 28.

     Il conto consuntivo è approvato dalla Giunta regionale, su parere dell'Assessore all'Agricoltura e dell'Assessore alle Finanze; il bilancio preventivo è approvato con le medesime modalità entro 15 giorni dalla pubblicazione del bilancio regionale sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

CAPO V

VIGILANZA E TUTELA

 

     Articolo 29.

     Sono sottoposte all'approvazione della Giunta regionale le deliberazioni degli organi del Centro aventi per oggetto:

     a) stato giuridico ed economico del personale;

     b) regolamenti organico ed interno del personale.

     Sono sottoposte all'approvazione dell'Assessore alla Agricoltura, oltre alle deliberazioni già espressamente contemplate, quelle aventi per oggetto:

     a) le direttive ed il programma di attività del Centro e delle Sezioni;

     b) eventuali variazioni al bilancio preventivo e storni di fondi da capitolo a capitolo;

     c) impegni pluriennali di spesa;

     d) accettazione di contributi di cui all'Articolo 12, di lasciti e donazioni;

     e) tariffe per prestazioni, per conto di terzi, dei servizi e del personale;

     f) la determinazione della misura degli emolumenti del Presidente, dei Revisori, delle medaglie di presenza e delle diarie e trasferte relative.

     Copia di dette deliberazioni è trasmessa contemporaneamente all'Assessore all'Agricoltura e all'Assessore alle finanze.

 

     Articolo 30.

     Tutte le deliberazioni degli Organi del Centro finora non indicate sono trasmesse trimestralmente all'Assessore all'Agricoltura.

 

     Articolo 31.

     Salvo il disposto dell'Articolo 28 le deliberazioni del Presidente della Giunta e del Consiglio di amministrazione si intendono approvate qualora l'Amministrazione regionale non comunichi al Centro, entro 15 giorni dal ricevimento, una sospensiva motivata od una richiesta di chiarimento.

 

     Articolo 32.

     Le deliberazioni di cui agli articoli precedenti debbono essere pubblicate nell'Albo del Centro secondo le norme delle leggi in materia vigenti per gli enti locali.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 40 della L.R. 8 agosto 2006, n. 13, con effetto dalla data ivi indicata. Il Centro regionale agrario sperimentale (CRAS) istituito con la presente legge è stato soppresso dall’art. 30 della L.R. 21 aprile 2005, n. 7.