Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.4 demanio e patrimonio |
Data: | 05/12/1995 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. 1. (Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure) |
Art. 2. (Commissione tecnica regionale). |
Art. 3. (Cessioni agli enti locali territoriali e loro consorzi |
Art. 4. (Abrogazione). |
Art. 5. (Norma finanziaria). |
Art. 6. (Urgenza). |
§ 5.4.4. - L.R. 5 dicembre 1995, n. 35.
Alienazione dei beni patrimoniali.
(B.U. 13 dicembre 1995, n. 42)
Art. 1. (Alienazione dei beni patrimoniali - Procedure) [1]
1. I beni immobili di proprietà della Regione che non siano funzionalmente utilizzabili per i servizi regionali, degli enti strumentali, delle agenzie regionali e delle società in house, che non siano destinabili agli enti locali territoriali, ovvero che non rivestano interesse ambientale o culturale, sono di norma alienati.
2. La Giunta regionale, con deliberazione adottata su proposta dell’Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, approva annualmente l’elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione. L’elenco è trasmesso alla competente Commissione consiliare che esprime il proprio parere entro trenta giorni, trascorsi i quali il parere si intende favorevole. L’elenco può essere aggiornato nel corso dell’anno con la medesima procedura.
3. I terreni di nuova formazione, derivanti da sdemanializzazione di reliquati idraulici assunti nella consistenza patrimoniale successivamente all’approvazione dell’elenco annuale, possono essere alienati previa autorizzazione da parte della Giunta regionale.
4. Per la vendita di alloggi e fabbricati adibiti ad abitazione si applicano le disposizioni di cui al comma 6 dell’articolo 1 della
5. Negli altri casi la vendita avviene di norma mediante pubblico incanto secondo quanto stabilito dall’articolo 73, lettera c), del
6. In caso di asta deserta si procede a nuovo incanto fissando un prezzo base inferiore a quello precedente, nella misura stabilita dall’articolo 591, comma 2, del Codice di procedura civile.
7. Il ricorso al sistema della trattativa privata per la scelta dell’acquirente può avvenire:
a) qualora il secondo esperimento del pubblico incanto risulti infruttuoso;
b) quando il valore di stima dell’immobile sia pari o inferiore a 100.000 euro.
8. Il ricorso alla trattativa diretta, ossia la facoltà dell’amministrazione di negoziare la vendita direttamente con un unico soggetto, è ammesso:
a) quando sia andata deserta la procedura di una precedente gara esperita ai sensi dei commi 5 e 7;
b) nel caso il valore di stima dell’immobile sia inferiore a 50.000 euro;
c) nel caso di terreni che possono essere classificati come fondi interclusi o parzialmente interclusi, la cui utilità quali beni a sé stanti sia ridotta a causa delle limitazioni d’uso derivanti dalla interclusione o che non siano da soli suscettibili di alcuna utilizzazione produttiva;
d) nel caso di beni immobili o di porzioni di fabbricati che su istanza dei privati sono stati sdemanializzati e passati al patrimonio dello Stato e successivamente della Regione e che siano detenuti da privati cittadini che hanno già presentato istanza di sdemanializzazione e, quindi, non suscettibili di diversa utilizzazione produttiva [2].
9. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 40 della
10. Una quota non superiore al 10 per cento dei proventi derivanti dalla vendita del patrimonio immobiliare regionale, regolarmente accertati, è destinata all'acquisto di beni immobili di interesse regionale di comprovato valore ambientale, paesaggistico e culturale sulla base di un piano annuale di acquisizione approvato annualmente con deliberazione della Giunta regionale adottata su proposta dell'Assessore competente in materia [3].
Art. 2. (Commissione tecnica regionale). [4]
1. Il prezzo minimo di vendita degli immobili è determinato da una Commissione tecnica regionale composta da:
a) il coordinatore generale dell'assessorato regionale degli enti locali, finanze ed urbanistica con funzioni di Presidente;
b) il coordinatore del servizio finanze dello stesso Assessorato;
c) il coordinatore del settore demanio e patrimonio;
d) l'ingegnere capo del Genio civile territorialmente competente o suo delegato;
e) il direttore della direzione compartimentale del territorio della Sardegna del Ministero delle finanze, o un suo delegato;
f) il coordinatore del servizio urbanistica.
Nei casi previsti alle lettere b), c) ed i), qualora manchi il coordinatore regolarmente nominato, interviene alla riunione colui che di fatto ne esercita le funzioni.
In caso di valutazione di beni di proprietà di un ente strumentale, la Commissione è integrata dal coordinatore generale dell'ente o da un suo delegato.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del settore demanio e patrimonio di qualifica non inferiore alla sesta.
2. L'Amministrazione regionale può chiedere alla Commissione di effettuare la valutazione anche degli immobili da acquisire al patrimonio regionale nonché la determinazione dei canoni e fitti attivi e passivi.
3. Per la corresponsione dei gettoni di presenza e delle indennità ai componenti la Commissione si applica la disciplina prevista dalla
Art. 3. (Cessioni agli enti locali territoriali e loro consorzi [5]) [6]
1. Le disposizioni della
2. Nello spirito di sussidiarietà e decentramento ai comuni nella gestione e valorizzazione del patrimonio pubblico, la Regione con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di demanio e patrimonio, è autorizzata, in deroga all'articolo 3, comma 1, ad individuare l'elenco dei beni immobili regionali da destinare agli enti locali territoriali e loro consorzi interessati al prezzo simbolico di un euro. L'ente locale che aliena il bene immobile assegnato è obbligato a destinare le risorse nette derivanti dal prezzo di vendita per la valorizzazione di beni di proprietà della Regione, insistenti nel proprio territorio, per i quali è avviata, da parte dell'ente locale, la richiesta di concessione o utilizzo [8].
2 bis. L'Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA) è autorizzata, con il medesimo spirito di sussidiarietà e nell'ottica di valorizzare l'interesse pubblico e sociale prevalente, ad alienare a prezzo simbolico alle onlus riconosciute dalla Regione, iscritte nel Registro generale di volontariato previsto dalla
2 bis 1. In deroga a quanto previsto dal comma 1, allo scopo di sostenere e valorizzare le attività di rilevanza sociale, la Regione è autorizzata ad alienare ad un prezzo pari al 15 per cento del valore dell'Osservatorio del mercato immobiliare (OMI) gli immobili di sua proprietà in cui siano svolte attività di valenza sociale e assistenziale, di aggregazione giovanile e di assistenza all'infanzia e alla terza età alle associazioni senza fini di lucro iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS) in possesso dei seguenti requisiti:
a) siano detentrici dell'immobile da almeno trent'anni anni continuativi e siano in regola con il pagamento dei canoni di concessione;
b) non si trovino in stato di insolvenza, come definito dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del
c) non si trovino in stato di contenzioso con gli enti del sistema Regione di cui all'articolo 1, comma 2 bis, della
La cessione avviene previa costituzione, presso il comune in cui è ubicato l'immobile, di un vincolo almeno ventennale di destinazione d'uso dello stesso immobile per le attività riconosciute meritevoli ai sensi del presente comma con la clausola che, ove dette attività dovessero cessare, l'immobile è ritrasferito alla proprietà della Regione al medesimo prezzo. Il programma di alienazione è approvato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di patrimonio, sentita la Commissione consiliare competente che si esprime entro quindici giorni dal ricevimento della medesima, decorsi i quali se ne prescinde. Gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono interamente a carico dei beneficiari [10].
Art. 4. (Abrogazione).
1. L'articolo 67 della legge regionale 29 gennaio '94 n. 2 (legge finanziaria), è abrogato.
Art. 5. (Norma finanziaria).
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge sono valutate in lire 25.000.000 annue.
2. Nel bilancio pluriennale della Regione per gli anni 1995-1997 sono apportate le seguenti variazioni:
(Omissis).
3. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge gravano sul capitolo 02102 del bilancio della Regione per l'anno 1995 e sui corrispondenti capitoli dei bilanci degli anni successivi.
Art. 6. (Urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'articolo 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
[1] Articolo sostituito dall'art. 3 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 8 marzo 2013, n. 36, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.
[3] Comma così sostituito dall'art. 2 della
[4] La Commissione di cui al presente articolo è stata soppressa dall'art. 1 della
[5] Rubrica così modificata dall'art. 4 della
[6] Articolo sostituito dall'art. 1 della
[7] Comma così modificato dall'art. 4 della
[8] Comma sostituito dall'art. 2 della
[9] Comma inserito dall'art. 4 della
[10] Comma aggiunto dall'art. 68 della