Settore: | Codici regionali |
Regione: | Sardegna |
Materia: | 5. finanza e contabilità |
Capitolo: | 5.2 norme finanziarie e di bilancio |
Data: | 20/04/2000 |
Numero: | 4 |
Sommario |
Art. 1. Rispetto del Patto di stabilità. |
Art. 2. Interventi prioritari in materia economico - finanziaria. |
Art. 3. Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari. |
Art. 4. Determinazione di spese. |
Art. 5. Fondi speciali. |
Art. 6. Trasferimento delle giacenze esistenti sui conti di tesoreria. |
Art. 7. Modifica alla L.R. n. 11 del 1983 (legge di contabilità regionale). |
Art. 8. Recupero somme da fondi di rotazione. |
Art. 9. Riutilizzo disponibilità contabilità speciali. |
Art. 10. Rideterminazione di limiti d'impegno e di autorizzazioni di spese. |
Art. 11. Opere pubbliche di interesse locale e regionale. |
Art. 12. Progettazioni opere di viabilità Intesa Stato - Regione. |
Art. 13. Ripristino del sistema idropotabile di Montevecchio. |
Art. 14. Contributo straordinario al Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro. |
Art. 15. Contributi al Consorzi di bonifica per l'abbattimento dei costi energetici. |
Art. 16. Interventi sugli stagni. |
Art. 17. Interventi di risanamento ambientale. |
Art. 18. Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modifica all'articolo 31 della L.R. n. 1 del 1999. |
Art. 19. Soppressione della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di beni regionali - L.R. n. 35 del 1999. |
Art. 20. Gassificatore Sulcis-Iglesiente. |
Art. 21. Acquisizione "MARSILVA". |
Art. 22. Ufficio del responsabile unico del contratto d'area di Ottana. |
Art. 23. Iniziative per lo sviluppo e l'occupazione. Art. 19 della L.R. n. 37 del 1998. |
Art. 24. Interventi comunali per l'occupazione. Sostituzione dell'articolo 37 della L.R. n. 6 del 1995. |
Art. 25. Lavori socialmente utili - Istruttoria pratiche cooperative produzione. |
Art. 26. Progetti speciali finalizzati all'occupazione. |
Art. 27. Politiche regionali sulla condizione giovanile. |
Art. 28. Formazione professionale. |
Art. 29. Finanziamenti alle Università dagli enti e organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale |
Art. 30. Attività di ricerca applicata ed innovazione tecnologica. |
Art. 31. Centro studi internazionale di studi imprenditoriali. |
Art. 32. (Contributi per corsi di formazione e post-universitari). |
Art. 33. Interventi integrativi in materia di diritto allo studio. |
Art. 34. Informatizzazione diffusa e alfabetizzazione informatica e linguistica. |
Art. 35. Proroga interventi culturali. |
Art. 36. Contributo al Centro studi filologici sardi. |
Art. 37. Modifiche alla L.R. n. 26 del 1997. |
Art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. |
Art. 39. Iniziative teatrali e musicali. |
Art. 40. Modifiche alla L.R. n. 22 del 1998 - Editoria locale, informazione e pubblicità istituzionale. |
Art. 41. Interventi per lo sport e per manifestazioni tradizionali. |
Art. 42. Modalità di erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere. |
Art. 43. Programmazione sanitaria e socio-sanitaria. |
Art. 44. Contributo alla Lega italiana tumori. |
Art. 45. Contributo per il Centro trapianti di midollo. |
Art. 46. Contributo per il Servizio sulle malattie metaboliche del bambino. |
Art. 47. Integrazione al F.S.N. - Contributo all'Istituto Zooprofilattico. |
Art. 48. Campi sosta. |
Art. 49. Collegamenti marittimi con le isole minori. |
Art. 50. Interventi nel settore dei trasporti. |
Art. 51. Utilizzazione fondi ex art. 21 della L.R. n. 32 del 1997. |
Art. 52. Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale. |
Art. 53. Proseguimento interventi inclusi nella programmazione comunitaria 1994/1999. |
Art. 54. Comitati provinciali della caccia. |
Art. 55. Modifiche alla L.R. n. 23 del 1998 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna". |
Art. 56. Servizio Agrometeorologico Regionale. |
Art. 57. V° censimento dell'agricoltura. |
Art. 58. Modifiche alla L.R. n. 25 del 1993 - Trasferimento fondi agli EE.LL. |
Art. 59. Indennità agli amministratori locali. |
Art. 60. FITQ - Contribuzioni pregresse. |
Art. 61. Copertura finanziaria. |
Art. 62. Entrata in vigore. |
§ 5.2.138 - L.R. 20 aprile 2000, n. 4.
Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione (Legge finanziaria 2000).
(B.U. 20 aprile 2000, n. 13 - S.O. n. 1).
CAPO I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE FINANZIARIO
Art. 1. Rispetto del Patto di stabilità.
1. Al fine del concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica derivanti dall'adesione al Patto di stabilità e crescita, la Regione contiene i propri pagamenti entro i limiti stabiliti dalla normativa statale in quanto applicabili alla Regione autonoma della Sardegna
2. A tal fine la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, determina il livello complessivo dei pagamenti da effettuarsi nell'esercizio e la sua ripartizione tra gli stati di previsione della spesa; di tali provvedimenti la Giunta regionale dà comunicazione, entro trenta giorni, al Consiglio.
Art. 2. Interventi prioritari in materia economico - finanziaria.
1. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi emersi nella discussione consiliare sulla manovra economico - finanziaria 2000-2002, predispone e invia al Consiglio, entro il 30 giugno, il disegno di legge di assestamento del bilancio dell'anno 2000, destinando prioritariamente le risorse finanziarie disponibili alle seguenti finalità:
a) politiche del lavoro e imprenditoria giovanile;
b) incentivi alle imprese;
c) politiche degli enti locali;
d) ambiente;
e) pubblica istruzione, formazione, informatizzazione e ricerca.
2. Per il reperimento delle risorse da destinare agli interventi di cui al presente articolo la Giunta provvede preliminarmente:
a) alla verifica della consistenza dei residui attivi e passivi;
b) alla definizione degli accordi di programma-quadro derivanti dall'Intesa istituzionale di programma Stato - Regione;
c) al reperimento di nuove entrate di diretta emanazione regionale, prioritariamente attraverso la gestione produttiva delle disponibilità di demani e patrimoni pubblici e del demanio marittimo e attraverso la definizione di adeguati indennizzi e altre utilità conseguenti all'uso militare del territorio;
d) alla realizzazione dei necessari interventi di riorganizzazione e riforma dell'apparato amministrativo regionale, finalizzati ad accrescere l'efficienza degli uffici e ad adottare criteri di essenzialità nella gestione delle spese per il loro funzionamento.
3. Con il medesimo disegno di legge di assestamento, ovvero con contestuali specifici disegni di legge, la Giunta individua ulteriori stanziamenti per il perseguimento delle seguenti finalità:
a) ripristino integrale dello stanziamento previsto dall'articolo 8, comma 2, lett. a), della
b) abbattimento dei tassi d'interesse relativi a mutui comportanti un eccessivo onere di restituzione;
c) ricostituzione degli aiuti alle imprese industriali, commerciali e agricole, attraverso i consorzi fidi;
d) riordino e completamento dei Piani di Insediamento Produttivo (PIP);
e) valorizzazione delle zone vocate all'acquacoltura, sviluppo dell'attività peschereccia e completamento dell'azione sul fermo biologico;
f) promozione della ricomposizione fondiaria e dell'agricoltura biologica;
g) riforma della formazione professionale;
h) riordino degli strumenti di promozione della ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 3. Autorizzazione alla contrazione di mutui o prestiti obbligazionari.
1. Le autorizzazioni alla contrazione di mutui per provvedere ad investimenti in opere di carattere permanente di cui agli articoli 2, lett. d) ed e) della
2. E' autorizzata nell'anno 2000 la contrazione di uno o più mutui per la copertura della quota negativa del saldo finanziario presunto alla data del 31 dicembre 1999, pari a lire 1.527.578.000.000, derivante dalla mancata contrazione dei mutui di cui alle seguenti autorizzazioni:
a) articolo 2, lett. a) b) e c) della
b) articolo 34, lett. b), della
3. E' autorizzata inoltre, nell'anno 2000, la contrazione di uno o più mutui per la copertura della somma di lire 336.305.000.000 pari alla differenza tra il disavanzo d'amministrazione accertato col conto consuntivo dell'anno 1998 (lire 2.565.232.000.000) e quello presunto (lire 2.228.928.000.000) in ammortamento a termini dell'articolo 3 della
4. Le spese al cui finanziamento è possibile provvedere mediante l'autorizzazione alla contrazione dei mutui di cui al comma 1, sono indicate, ai sensi dell'articolo 37, ultimo comma, della
5. L'ammortamento dei mutui di cui al precedenti commi decorre dal 1° gennaio 2001 per quelli autorizzati nell'anno 2000 e dal 1° gennaio 2002 per quello autorizzato nell'anno 2001.
6. Per la contrazione dei mutui di cui ai commi 1, 2 e 3, valgono le condizioni e le modalità previste nei commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 della
7. Gli oneri derivanti dall'applicazione dei precedenti commi sono valutati nei seguenti importi (capp. 03145, 03146 e 03147):
anno 2000 lire 35.210.000.000
anno 2001 lire 270.552.000.000
anno dal 2002 al 2015 lire 323.748.000.000
anno 2016 lire 61.455.000.000
8. In alternativa al mutui di cui al comma 1, l'Amministrazione regionale può ricorrere all'emissione di prestiti obbligazionari, a termini dei commi 11, 12, 13, 14 e 15 dell'articolo 1 della
9. I mutui di cui all'articolo 63 della
Art. 4. Determinazione di spese.
1. A termini dell'articolo 13, comma 1, lett. f), della
2. A termini dell'articolo 13, comma 1, lett. d), della
3. A termini dell'articolo 13, comma 1, lett. e), della
Art. 5. Fondi speciali.
1. Nelle tabelle A) e B), allegate alla presente legge, sono indicate le voci da iscrivere nei fondi speciali per il finanziamento dei provvedimenti legislativi di cui si prevede l'approvazione nei corso degli anni 2000, 2001 e 2002.
2. Gli importi relativi a detti fondi sono determinati come segue:
a) fondo speciale per spese correnti (fondi regionali - cap. 03016)
anno 2000 lire 22.469.000.000
anno 2001 lire 1.080.000.000
anno 2002 lire 1.080.000.000
b) fondo speciale per spese in conto capitale (fondi regionali - cap. 03017)
anno 2000 lire 285.155.000.000
anno 2001 lire 259.450.000.000
anno 2002 lire 216.700.000.000
Art. 6. Trasferimento delle giacenze esistenti sui conti di tesoreria.
1. [1].
2. La
Art. 7. Modifica alla
1. [2].
2. La disposizione di cui al comma 5 bis dell'articolo 62 della
Art. 8. Recupero somme da fondi di rotazione.
1. E' disposto nell'anno 2000 il versamento in conto entrate del bilancio regionale (cap. 36103) della somma di lire 276.713.646.143 proveniente dal sottoelencati fondi di rotazione:
a) lire 23.844.000.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla
b) lire 29.298.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'art. 5 della
c) lire 25.000.000.000 dal fondo per la concessione del contributo in conto capitale alle imprese di cui all'art. 5 della
d) lire 32.000.000.000 dal fondo per la concessione di crediti di esercizio alle imprese di cui alla
e) lire 5.252.000.000, dal fondo per la concessione di contributi in conto interessi per il comparto agro-industriale, di cui all'articolo 2 della
f) lire 186.414.641 dal fondo per le anticipazioni a cooperative e altre associazioni di produttori, viticoltori e allevatori di animali lattiferi, di cui all'articolo 1 della
g) lire 176.883.088 dal fondo destinato alla concessione di prestiti di esercizio a pastori e allevatori associati in cooperative, gruppi o latterie sociali, di cui alla
h) lire 497.508.928 dal fondo destinato ad interventi in agricoltura di cui agli articoli 4 e 12 della
i) lire 5.384.417.165 dal fondo per le concessioni di prestiti a cooperative ortofrutticole e loro consorzi, di cui alla
l) lire 14.000.000.000 dal fondo per lo sviluppo della proprietà coltivatrice di cui all'articolo 2, lett. a) e b), della
m) lire 2.790.134.521 dal fondo regionale per lo sviluppo della zootecnia di cui all'articolo 27 della
n) lire 4.010.205.729 dal fondo per la trasformazione delle passività delle cooperative agricole di cui all'articolo 40 della
o) lire 1.606.862.368 dal fondo per le anticipazioni dei contributi U.E. per l'imboschimento dei terreni seminativi di cui all'articolo 35 della
p) lire 6.700.000.000 dal fondo per la concessione di mutui all'industria alberghiera di cui alla
q) lire 17.424.338.620 dal fondo per la concessione di provvidenze all'artigianato di cui all'articolo 5 della
r) lire 3.149.318 dal fondo per la concessione del concorso interessi sul prestiti alle aziende artigiane di cui all'articolo 40 della
s) lire 250.000.000 dal fondo per la concessione del concorso interessi sui prestiti nei settori del commercio, dei servizi, del turismo e dell'artigianato di cui all'articolo 53 della
t) lire 468.474 dal fondo per l'abbattimento dei tassi di interesse sui prestiti alle cooperative artigiane di cui all'articolo 53 bis della
u) lire 380.782.072 dal fondo per la tutela dei livelli occupativi nel settore artigiano di cui alla
v) lire 26.183.040 dal fondo per la concessione di contributi a favore degli agenti e rappresentanti di commercio di cui all'articolo 70 della
z) lire 925.995.840 dal fondo per la gestione delle disponibilità del PNIC di cui all'articolo 26 della
aa) lire 3.409.583.852 dal fondo per la concessione di provvidenze a favore delle imprese commerciali di cui all'articolo 59 della
bb) lire 2.648.122.344 dal fondo per la concessione di credito di esercizio alle imprese di cui alla
cc) lire 27.000.000.000 dal fondo per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato ad imprese in difficoltà congiunturali di cui alla
dd) lire 5.000.000.000 dal fondo per il consolidamento finanziario delle imprese di cui all'articolo 3 della
ee) lire 20.000.000.000 dal fondo per la concessione di prestiti concessi alle imprese artigiane di cui all'articolo 7 della
ff) lire 6.367.596.143 dal fondo per la concessione di finanziamenti all'industria cantieristica e alla pesca, di cui alla
gg) lire 10.000.000.000 dal fondo di garanzia in agricoltura, di cui all'articolo 1 della
hh) lire 2.531.000.000 dal fondo per la concessione di provvidenze alle imprese di navigazione, di cui alla
ii) lire 30.000.000.000 dal fondo per l'assunzione di partecipazioni al capitale di enti, di cui all'articolo 5 della
2. Al recupero dei fondi di cui al comma 1 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio.
Art. 9. Riutilizzo disponibilità contabilità speciali.
1. La somma di lire 17.000.000.000 nel titolo di spesa 11.2.02 del programma d'intervento per gli anni 1988-89-90 di cui alla
2. Con decreto dell'Assessore della programmazione si provvede alle necessarie variazioni nelle relative contabilità.
3. Gli stanziamenti del titolo di spesa 12.3.01 del programma stralcio 1994/1995 destinati all'aumento del capitale INSAR per un importo di lire 14.300.000.000 e del programma di interventi 1998/1999 destinati al finanziamento della
4. E' disposto nell'anno 2000 il versamento alle entrate della contabilità speciale di cui alla
5. La somma riversata di cui al comma 4 è impiegata, quale stanziamento integrativo, per il finanziamento degli interventi previsti dal comma 1.
6. Al recupero dei fondi di cui al comma 4 provvede l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio; lo stesso Assessore, con proprio decreto, provvede alle conseguenti variazioni nelle relative contabilità.
Art. 10. Rideterminazione di limiti d'impegno e di autorizzazioni di spese.
1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, lett. a), della
anno 2000 lire 15.500.000.000
anno 2001 lire 123.500.000.000
anno 2002 lire 12.000.000.000 anni
dal 2003 al 2009 lire 173.500.000.000
anni dal 2010 a 2012 lire 220.000.000.000
2. Il limite di impegno di cui all'articolo 10, comma 3, della
3. I limiti di impegno di cui all'articolo 10, comma 4, della
4. Il limite di impegno di lire 1.000.000.000 autorizzato dall'articolo 27 della
5. In applicazione dell'articolo 41 della
6. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 30 della
7. L'autorizzazione di spesa destinata alla ricomposizione fondiaria di cui all'articolo 19 della
8. Il limite di impegno autorizzato dall'articolo 15 della
9. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 10, comma 7, della
10. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla
11. Per l'attuazione degli interventi previsti dalla
12. Per effetto del ritardo dell'attivazione degli interventi previsti dall'articolo 19 della
CAPO II
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI OPERE PUBBLICHE
E IDRICHE, AMBIENTE E PATRIMONIO REGIONALE
Art. 11. Opere pubbliche di interesse locale e regionale.
1. E' autorizzata per ciascuno degli anni 2001 e 2002 l'ulteriore spesa di lire 10.000.000.000 per la prosecuzione degli interventi previsti dall'articolo 33, comma 1, della
2. L'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 33, comma 2, della
3. E' autorizzata la spesa di lire 2.000.000.000 per l'anno 2000 per la realizzazione o il completamento di edifici di culto; il relativo programma di intervento è predisposto dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della
4. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ai comuni per il restauro di chiese monumentali di particolare valore storico- artistico; a tal fine è autorizzata la spesa di lire 4.000.000.000 per l'anno 2000, lire 3.000.000.000 per l'anno 2001 e lire 2.000.000.000 per l'anno 2002 (cap. 08033/01).
5. Per la prosecuzione del programma di interesse degli enti locali relativo al completamento funzionale di opere acquedottistiche e fognarie, l'autorizzazione di spesa disposta dall'articolo 33, comma 3, della
6. Lo stanziamento di lire 3.000.000.000 destinato alle strutture portuali, così come determinato dall'articolo 10, comma 8, della
7. Per il completamento degli interventi di cui alla
Art. 12. Progettazioni opere di viabilità Intesa Stato - Regione.
1. Lo stanziamento attribuito al titolo di spesa 12.2 del programma d'intervento per gli anni 1998-1999 della
Art. 13. Ripristino del sistema idropotabile di Montevecchio.
1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 1.100.000.000 a favore del Comune di Guspini per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione dell'ordinanza della Presidenza della Giunta regionale in data 15 marzo 1993, relativa al ripristino del sistema di accumulo, potabilizzazione e distribuzione delle acque ad uso umano della frazione di Montevecchio e gestione e manutenzione degli impianti (cap. 04179/10).
Art. 14. Contributo straordinario al Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro.
1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 2.000.000.000 per l'erogazione di un contributo a favore del Consorzio Acquedotto Govossai di Nuoro per l'abbattimento dei costi energetici (cap. 04179/12).
Art. 15. Contributi al Consorzi di bonifica per l'abbattimento dei costi energetici.
1. E' autorizzata nell'anno 2000 la spesa di lire 11.000.000.000 per la concessione al consorzi di bonifica, ad esclusione di quelli che usufruiscono di introiti per la vendita di energia elettrica, di un contributo per l'abbattimento dei costi energetici per il sollevamento dell'acqua; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a termini dell'articolo 4, lett. i), della
Art. 16. Interventi sugli stagni.
1. Per far fronte agli oneri derivanti dalle espropriazioni effettuate per l'esecuzione di opere di sistemazione degli stagni, è autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 350.000.000 (cap. 05078/08)
Art. 17. Interventi di risanamento ambientale.
1. Al Fine di fronteggiare i fenomeni di inquinamento del sottosuolo, del suolo, dell'aria, dell'acqua, anche attraverso interventi specifici di recupero e valorizzazione ambientale è autorizzata per l'anno 2000 la spesa di lire 15.000.000.000 (cap. 05001/01).
2. Lo stanziamento di cui al comma 1 è destinato prioritariamente ai seguenti interventi straordinari:
a) quanto a lire 7.000.000.000 per risanare i fenomeni di inquinamento in atto nell'area industriale di Porto Torres e nel Golfo dell'Asinara;
b) quanto a lire 2.660.000.000 per fronteggiare le gravi emergenze ambientali presenti nelle aree del Parco geominerario storico ambientale della Sardegna riconosciuto dall'UNESCO;
c) quanto a lire 2.660.000.000 per fronteggiare le gravi emergenze ambientali presenti nelle aree ex minerarie di Montevecchio e Ingurtosu;
d) quanto a lire 2.660.000.000 per il recupero dei siti degradati nella Sardegna centrale con particolare riferimento all'area industriale di Ottana.
3. Gli stanziamenti di cui al comma 2 sono disposti in favore delle amministrazioni provinciali che operano con il concorso dei Comuni e dei Consorzi industriali interessati sulla base di un piano di ripartizione ed intervento approvato dalla Giunta regionale sentito il parere della competente Commissione consiliare.
4. Relativamente agli interventi di cui al presente articolo le Amministrazioni provinciali sono tenute, qualora individuino responsabilità ambientali ai sensi delle vigenti norme di legge, a richiedere il risarcimento delle spese sostenute per gli stessi interventi.
5. I proventi di cui al comma 4 sono destinati dalle stesse Province per l'ulteriore adeguamento degli strumenti di controllo, monitoraggio e prevenzione della qualità dell'aria, delle acque e dei suoli.
Art. 18. Disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale. Modifica all'articolo 31 della
Art. 19. Soppressione della destinazione dei proventi derivanti dalla vendita di beni regionali -
1. Il comma 3 bis, dell'articolo 3, della
CAPO III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA' PRODUTTIVE,
LAVORO E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Art. 20. Gassificatore Sulcis-Iglesiente.
1. A valere sullo stanziamento iscritto nell'anno 2000 in conto del capitolo 09054 una quota non superiore a lire 3.500.000.000 è riservata alla definizione delle procedure di acquisizione delle aree del sito dell'impianto I.G.C.C. di gassificazione del carbone Sulcis di cui al D.P.R. 28 gennaio 1994 per l'attuazione del piano di disinquinamento del territorio del Sulcis-Iglesiente; dette somme possono essere utilizzate secondo le modalità di cui all'articolo 4 della
Art. 21. Acquisizione "MARSILVA".
1. I finanziamenti destinati dall'articolo 1, lett. e), della
Art. 22. Ufficio del responsabile unico del contratto d'area di Ottana.
1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la concessione di un contributo di lire 200.000.000 a favore dell'Amministrazione provinciale di Nuoro per il funzionamento dell'Ufficio del responsabile unico del contratto d'area di Ottana (cap. 09026/02).
Art. 23. Iniziative per lo sviluppo e l'occupazione. Art. 19 della
1. Per il Finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 19 della
2. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze e urbanistica, definisce i criteri generali per l'erogazione di incentivi finanziari in favore dei comuni singoli o associati che realizzino programmi per lo sviluppo e l'occupazione in forma associata.
3. La ripartizione tra i comuni dello stanziamento indicato nel comma 1 è disposto secondo i criteri stabiliti dall'articolo 3, comma 1, della
4. Nello svolgimento dei compiti e delle attività previsti dall'articolo 19 della
5. La Regione avvalendosi dei nuclei di assistenza, verifica la rispondenza dei programmi e dei progetti rispetto agli obiettivi previsti dall'articolo 19 della
6. Fino alla costituzione dei nuclei i programmi e i conseguenti provvedimenti attuativi adottati dal comuni per le finalità di cui al presente articolo esplicano comunque i propri effetti.
7. In caso di diniego o d'inerzia dell'amministrazione locale i fondi relativi sono conservati in favore del territorio interessato attraverso il sostegno di progetti validi deliberati, in via sostitutiva, con decreto dell'Assessore regionale degli enti locali.
8. L'onere relativo alle convenzioni di cui al comma 4, valutate in lire 440.000.000, fa carico allo stanziamento del capitolo 04175.
9. Alla provvista finanziaria per l'attuazione del comma 1 si provvede, anche per quote, mediante ricorso agli istituti di credito o alla Cassa depositi e prestiti, alle migliori condizioni di mercato (cap. 5 1007).
10. [L'attribuzione delle risorse ai comuni è effettuata ai sensi dell'articolo 4 della
11. Al conseguente onere, valutato in lire 46.500.000.000 per gli anni dal 2000 al 2009, si provvede mediante riduzione di pari importo e per gli stessi anni dell'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 8, comma 2, lett. a), della
Art. 24. Interventi comunali per l'occupazione. Sostituzione dell'articolo 37 della
Art. 25. Lavori socialmente utili - Istruttoria pratiche cooperative produzione.
1. [6].
2. [7].
3. La disposizione di cui al comma 2 ha carattere retroattivo per tutti gli enti attuatori impegnati nei lavori socialmente utili (cap 10136/01).
4. Il termine di cui al comma 2 dell'articolo 25 della
Art. 26. Progetti speciali finalizzati all'occupazione.
1. Per l'attuazione dell'intervento previsto dai commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell'articolo 18 della
Art. 27. Politiche regionali sulla condizione giovanile.
1. Per un programma speciale di coordinamento delle politiche regionali riguardanti la condizione giovanile, con particolare riferimento ai problemi della prima occupazione, della sanità e della cultura nonché a quelli relativi ad una revisione della legislazione regionale in materia, già previsti dall'articolo 87 della
Art. 28. Formazione professionale.
1. La quota da destinare alla realizzazione del programma di formazione professionale è determinata, per l'anno 2000, in lire 59.500.000.0 00 (cap. 10001).
2. La spesa di cui all'articolo 4 della
cap. 10001 lire 10.511.000.000;
cap. 10002 lire 17.874.000.000;
cap. 10003 lire 67.027.000.000.
3. Restano confermate in modo permanente le disposizioni di cui all'articolo 25, commi 1 e 3, della
CAPO IV
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ATTIVITA'
CULTURALI E SOCIO-SANITARIE
Art. 29. Finanziamenti alle Università dagli enti e organismi operanti nei settori culturale, socio-culturale e della sicurezza sociale
1. A valere sullo stanziamento recato dal capitolo 11063 per l'anno 2000:
a) una quota pari a lire 3.000.000.000 è attribuita al Consorzio per la promozione degli studi universitari di Nuoro per gli interventi previsti dall'articolo 47, comma 3, della
b) una quota pari a lire 1.600.000.000 e a lire 1.000.000.000 è attribuita al Consorzio per l'Università degli studi di Oristano quale contributo regionale rispettivamente per le spese di costituzione e di funzionamento e per il finanziamento dei diplomi universitari in biotecnologie agro-industriali, in tecnologie alimentari e in viticoltura ed enologia;
c) una quota pari a lire 500.000.000 è attribuita all'associazione per l'istituzione della Libera Università Nuorese (AILUN) quale contributo aggiuntivo per le proprie attività istituzionali;
d) una quota pari a lire 800.000.000 è attribuita all'Associazione Universitaria Sulcis-Iglesiente (AUSI), per il finanziamento dei diplomi in scienze dei materiali e per la promozione d'intesa con la FORGEA INTERNATIONAL per la formazione di tecnici nel settore dei materiali e dell'ambiente.
2. Per la prosecuzione ed il completamento dell'intervento previsto dall'articolo 2, lett. a), della
3. Nel comma 2 dell'articolo 27 della
4. La
Art. 30. Attività di ricerca applicata ed innovazione tecnologica.
1. Nel comma 1 dell'articolo 37
2. Per le finalità di cui al comma 1 dell'articolo 25 della
3. [9].
Art. 31. Centro studi internazionale di studi imprenditoriali. [10]
Art. 32. (Contributi per corsi di formazione e post-universitari). [11]
1. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per favorire la frequenza, in Italia e all’estero, di corsi di formazione professionale di alto contenuto scientifico e tecnologico e di scuole e corsi post-universitari da parte di giovani disoccupati che non abbiano compiuto i trentacinque anni. La Giunta regionale approva annualmente le direttive di applicazione del presente articolo, nonché i criteri di erogazione dei contributi che potranno essere forfettizzati sulla base di parametri individuabili con le suddette direttive, entro trenta giorni dall’approvazione del bilancio, a termini dell’articolo 19 della
Gli oneri relativi all’attuazione del presente comma sono valutati in euro 3.099.000 per ciascuno degli anni 2002 e 2003 e in euro 2.582.000 per l’anno 2004 (UPB SI 1.036 - Cap. 11148).
13. L’autorizzazione di spesa per l’anno 2003 di cui all’articolo 5, comma 4, della
14. E’ autorizzata, nell’anno 2002, la spesa di euro 200.000 per la realizzazione dell’Anagrafe dell’edilizia scolastica regionale (UPB S11.030 - Cap. 11103).
15. Le somme assegnate annualmente ai Comuni, ai Consorzi di comuni, alle Province, agli istituti professionali di Stato ovvero alle istituzioni scolastiche, per le finalità previste da leggi regionali c/o statali in materia di istruzione e diritto allo studio, non spese nell’anno scolastico di riferimento, ed i relativi interessi maturati, possono essere utilizzati dagli stessi enti, per le medesime finalità, entro i due anni scolastici successivi. I contributi concessi dalla Regione, negli esercizi finanziari decorsi, a favore dei Comuni, delle Province o direttamente a istituzioni scolastiche per le finalità previste dalle leggi regionali 25 giugno 1984, n. 31 e 1° giugno 1993, n. 25, o da altre norme regionali c/o statali in materia di diritto allo studio, per i quali siano già decorsi i termini sopra indicati, possono essere utilizzati dagli organismi beneficiari, per le medesime finalità, unitamente ai relativi interessi maturati, entro l’anno scolastico 2001-2002. Le somme non spese entro il termine del 30 settembre 2002 devono essere riversate nel bilancio regionale entro i successivi 60 giorni; in caso di inottemperanza sono applicati gli interessi di mora.
16. I contributi concessi dalla Regione, negli esercizi finanziari decorsi, a favore dei Comuni, delle Province o direttamente a istituzioni scolastiche, per le finalità previste dalle leggi regionali n. 31 del 1984 e n. 25 del 1993, o da altre norme regionali c/o statali in materia di diritto allo studio, per i quali siano già decorsi i termini di due anni previsti dalla legislazione vigente, possono essere utilizzati dagli organismi beneficiari, per le medesime finalità, unitamente ai relativi interessi maturati, entro l’anno scolastico 2002-2003. Le somme non spese entro il termine del 30 giugno 2003 devono essere riversate nel bilancio regionale entro i successivi 60 giorni; in caso di inottemperanza sono applicati gli interessi di mora.
17. L’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere un contributo annuo, valutato in euro 80.000, al Conservatorio musicale Luigi Canepa di Sassari destinato alle spese di funzionamento e alle attività istituzionali; è abrogata la
18. Nella
a) l’espressione “i comuni e i consorzi di comuni, ovvero più comuni in forma associala” è sostituita, ovunque ricorra, dall’espressione
(Omissis);
b) la rubrica del titolo III è sostituita dalla seguente:
(Omissis);
c) nel comma 1 dell’articolo 7 l’espressione “i comuni e i consorzi dei comuni” è sostituita dalla seguente:
(Omissis).
Art. 33. Interventi integrativi in materia di diritto allo studio.
1. Lo stanziamento di cui al capitolo 11024 può essere utilizzato anche nel corso dell'anno scolastico antecedente a quello cui si riferisce lo stanziamento di bilancio, qualora si verifichino esigenze gravi e impreviste.
2. A seguito dell'attribuzione di nuove competenze in materia di istruzione superiore alle amministrazioni provinciali per effetto della
Art. 34. Informatizzazione diffusa e alfabetizzazione informatica e linguistica.
1. E' autorizzata la spesa complessiva di lire 60.000.000.000, di cui lire 35.000.000.000 nell'anno 2000 e lire 25.000.000.000 nell'anno 2001, per favorire attraverso i comuni l'informatizzazione diffusa e l'alfabetizzazione informatica e linguistica (cap. 03070/04).
2. Della spesa complessiva di cui al comma 1 quella per l'anno 2000 è destinata, quanto a lire 25.000.000.000 all'informatizzazione diffusa e quanto a lire 10.000.000.000 all'alfabetizzazione informatica e linguistica, quella per l'anno 2001 all'informatizzazione diffusa.
3. Il relativo programma d'intervento è determinato dalla Giunta regionale, su proposta dell'Assessore della programmazione, ai sensi dell'articolo 4, lett. i), della
4. Gli aiuti sono erogati dai Comuni anche per la frequenza di attività formative finalizzate all'ottenimento di qualifiche professionali connesse con l'informatizzazione [12].
5. Le attività formative sono realizzate presso strutture formative accreditate dalla Regione, che garantirà l'effettuazione degli esami di qualificazione con commissioni d'esame nominate ai sensi dell'articolo 7 della
6. Le predette somme sono ripartite tra i comuni secondo i criteri di cui all'articolo 3, comma 1, della
6 bis. Nel caso in cui la disponibilità iscritta nei conti correnti di cui al comma 6 risulti eccedente rispetto alle richieste, le stesse possono essere utilizzate ad integrazione dei rispettivi interventi dell'anno 2001 [14].
6 ter. Nel caso in cui a completamento del secondo programma d'intervento risultassero ulteriori eccedenze, queste possono essere stornate a favore dei Comuni con richieste inevase secondo un programma che tenga conto proporzionalmente delle domande inevase; le ulteriori eccedenze sono destinate a favore delle categorie protette, alle quali può essere concesso un contributo fino al 100 per cento della spesa ammessa [15].
6 quater. Al fine di amplificare l'efficacia degli interventi previsti dal presente articolo è autorizzato nell'anno 2000 lo stanziamento di lire 500.000.000 per azioni di promozione e pubblicità (cap. 03070/04) [16].
Art. 35. Proroga interventi culturali.
1. E' prorogata al 31 dicembre 2000 l'utilizzazione dei contributi impegnati nell'esercizio finanziario 1999 a carico dei corrispondenti capitoli di bilancio per l'attuazione delle finalità di cui alle sottoelencate leggi regionali:
a)
- (cap. 11099);
b)
c)
d)
e) L.R: 15 ottobre 1997, n. 26 - Promozione e valorizzazione della cultura e della lingua della Sardegna - (capp. 11061 e ss.);
f)
Art. 36. Contributo al Centro studi filologici sardi.
1. E' autorizzata la concessione di un contributo di lire 200.000.000 per l'anno 2000 all'Associazione Centro studi filologici sardi per la realizzazione in edizione critica del "corpus degli scrittori sardi" (cap. 11089).
Art. 37. Modifiche alla
Art. 38. Beni culturali, biblioteche e archivi. [18]
[1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere agli enti locali contributi, sino al 90 per cento della spesa prevista in progetto e ritenuta ammissibile, per l'affidamento in gestione a cooperative e società, mediante convenzione, dei servizi relativi ad aree archeologiche, beni museali, biblioteche ed archivi. La durata delle convenzioni non può essere inferiore ai tre anni. Nel caso di servizi a rientro tariffario il contributo da erogare a favore degli enti locali deve tenere conto del rientro medesimo.
2. Le modalità di applicazione del presente articolo sono disciplinate con apposite direttive adottate dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dall'approvazione della presente legge.
3. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo sono valutati in lire 15.400.000.000 per l'anno 2000, in lire 5.000.000.000 per l'anno 2001 ed in lire 2.000.000.000 per gli anni successivi (cap. 11129).
3 bis. Al fine di completare le azioni di cui al comma 1, in essere alla data del 31 dicembre 1999, è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 8.500.000.000 (cap. 11129) [19].]
Art. 39. Iniziative teatrali e musicali. [20]
[1. A valere sulla disponibilità del capitolo 11102/03, una quota pari al 5 per cento è destinata alla realizzazione di iniziative, promosse da organismi che non abbiano ricevuto nel triennio precedente contributi ai sensi dell'articolo 56 della legge regionale 1990, n. 1, nelle aree programma che risultino sottofinanziate rispetto alle percentuali indicate dalla
Art. 40. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'articolo 29 della
2. [22].
Art. 41. Interventi per lo sport e per manifestazioni tradizionali.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire gli interventi relativi alle prestazioni di garanzie reali e obbligatorie già concesse ai soli sodalizi sportivi isolani sui mutui contratti ed in essere ai sensi dell'articolo 16 della
2, E' autorizzata, altresì, la prosecuzione dell'erogazione del concorso sugli interessi già concessi ai soli sodalizi sportivi sui mutui contratti ed in essere ai sensi dell'articolo 11 della
3. Al Fine di consentire l'organizzazione di manifestazione di interesse regionale nel campo delle tradizioni popolari e del folklore è autorizzata, per l'anno 2000, la spesa di lire 2.000.000.000; il relativo programma è approvato dalla Giunta regionale a termini dell'articolo 4, lett. i), della
4. E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario nella misura massima del 95 per cento della spesa sostenuta e documentata, e comunque non superiore a lire 300.000.000, a favore del Comitato Regionale Sardegna della Lega Nazionale Dilettanti della Federazione Italiana Gioco Calcio quale concorso Finanziario della Regione allo svolgimento in Sardegna, nel giugno del 2000, del primo campionato europeo di calcio con la partecipazione delle squadre nazionali dilettanti del Belgio, della Francia, della Germania, dell'Italia, del Lussemburgo, dell'Olanda, della Spagna e di San Marino (cap. 11118).
5. E' autorizzata nell'anno 2000 la concessione di un contributo straordinario di lire 385.000.000 a favore del C.O.N.I., Comitato regionale per la Sardegna, per la predisposizione del progetto esecutivo relativo alla realizzazione della sede regionale del Comitato e delle Federazioni sportive della Sardegna (cap. 11117/12).
6. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 1.150.000.000 per integrare i contributi concessi per la partecipazione ai campionati nazionali 1999/2000 di cui all'articolo 27 della
Art. 42. Modalità di erogazione dei finanziamenti in conto capitale alle Aziende UU.SS.LL. e ospedaliere.
1. [23].
2. [24].
Art. 43. Programmazione sanitaria e socio-sanitaria. [25]
[1. Presso l'Assessorato dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale è istituita la Conferenza permanente per la programmazione sanitaria e socio-sanitaria regionale, di cui all'articolo 2, comma 2 bis del
2. La Conferenza è composta da:
a) l'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, o un suo delegato, con funzioni di Presidente;
b) i Presidenti delle Province della Regione, o loro delegati;
c) i rappresentanti dei Sindaci designati dalle Conferenze delle Aziende USL della Regione;
d) tre rappresentanti delle formazioni sociali private non aventi scopo di lucro - impegnate nel campo dell'assistenza sociale e sanitaria;
e) due rappresentanti delle organizzazioni sindacali degli operatori sanitari pubblici e privati;
f) due rappresentanti delle strutture private accreditate dal Servizio sanitario nazionale.
3. Le modalità di funzionamento della Conferenza e di designazione dei componenti di cui alle lett. d), e) ed f), sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale.
4. La Conferenza è nominata con decreto dell'Assessore dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale. Con le stesse procedure si provvede all'eventuale sostituzione dei componenti.
5. Ai componenti esterni all'Amministrazione regionale spettano i gettoni di presenza e le indennità previste dalla
6. E' abrogato l'articolo 42 della
7. L'onere per l'attuazione del presente articolo è valutato in lire 30.000.000 annue (cap. 02102).]
Art. 44. Contributo alla Lega italiana tumori.
1. E' autorizzata l'erogazione, per l'anno 2000, di un contributo straordinario di lire 200.000.000 al Coordinamento regionale della Lega italiana per la lotta contro i tumori per il funzionamento e per l'assolvimento dei compiti istitutivi, nonché per lo svolgimento di un programma di educazione sanitaria nelle scuole, di prevenzione con depistage, di educazione fonetica ai laringectomizzati e di dissuasione al tabagismo (cap. 12213/01).
Art. 45. Contributo per il Centro trapianti di midollo.
1. E' autorizzata l'erogazione per l'anno 2000 di un contributo di lire 200.000.000 all'Università degli studi di Cagliari per il Centro trapianti di midollo (cap. 12058/03).
Art. 46. Contributo per il Servizio sulle malattie metaboliche del bambino.
1. E' autorizzata la concessione di un contributo per l'anno 2000 di lire 400.000.000 in favore dell'Università degli studi di Cagliari - Dipartimento di scienze biomediche e biotecnologie - Servizio "Malattie metaboliche del bambino" afferente all'ospedale specializzato Microcitemico quale centro di riferimento regionale per lo studio delle malattie ereditarie del metabolismo al fine di promuovere programmi di ricerca atti a migliorare le conoscenze cliniche e di base delle malattie metaboliche ereditarie per aggiornare la possibilità di prevenzione, nonché la diagnosi precoce, la cura e la riabilitazione (cap. 12064).
Art. 47. Integrazione al F.S.N. - Contributo all'Istituto Zooprofilattico.
1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento complessivo di lire 981.674.000.000 quale l'integrazione della Regione per il finanziamento della spesa di parte corrente ed in conto capitale riguardante il fondo sanitario nazionale (capp. 12104/01, 12133/02 e 12139/02).
2. E' autorizzato lo stanziamento di lire 1.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 quale contributo da erogare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna per il suo funzionamento (cap. 12162/01).
Art. 48. Campi sosta.
1. Per le finalità previste dall'articolo 48 della
CAPO V
DISPOSIZIONI DIVERSE
Art. 49. Collegamenti marittimi con le isole minori. [26]
Art. 50. Interventi nel settore dei trasporti.
1. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 140.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi d'esercizio previsti dalla
2. E' autorizzato, nell'anno 2000, lo stanziamento di lire 10.000.000.000 per la concessione alle aziende di trasporto pubbliche e private di contributi per investimenti previsti dalla
Art. 51. Utilizzazione fondi ex art. 21 della
1. I fondi disponibili per gli interventi previsti dall'articolo 21 della
Art. 52. Partecipazione a programmi di iniziativa comunitaria o statale.
1. Nel comma 1 dell'articolo 20 della
2. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 743.000.000 quale cofinanziamento della Misura 1 "Aiuti agli investimenti nel settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli in applicazione del regolamento CE n. 951/97" del Programma agrimonetario attuato ai sensi dei regolamenti CE nn. 805/97 e 806/97; tale somma è versata all'A.I.M.A. che provvede all'erogazione della stessa ai beneficiari finali, unitamente alle quote comunitaria e statale (cap. 06235).
3. L'Amministrazione regionale, nell'ambito delle proprie competenze, concorre, in attuazione della
4. Gli interventi di cui al comma 3 sono curati dall'Assessorato della pubblica istruzione, beni culturali, informazione, spettacolo e sport, d'intesa con l'Assessorato del lavoro, formazione professionale e sicurezza sociale.
5. Per le finalità di cui al comma 3, è autorizzata la spesa di lire 2.800.000.000 quale quota del trenta per cento a carico della Regione Sardegna, sull'importo complessivo di lire 9.200.000.000 necessario per l'attuazione dei progetti I.F.T.S. cofinanziati dallo Stato (cap. 11002).
Art. 53. Proseguimento interventi inclusi nella programmazione comunitaria 1994/1999.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a proseguire nell'anno 2000 gli interventi previsti nei programmi o iniziative comunitarie ricadenti nella programmazione del periodo 1994/1999, i cui finanziamenti non hanno trovato impegno giuridicamente vincolante a termini di quanto stabilito dall'Unione europea con
Art. 54. Comitati provinciali della caccia.
1. A seguito dell'avvenuta costituzione dei Comitati provinciali faunistici di cui all'articolo 13 della
2. Al programma di intervento di cui al comma 1 si provvede a termini dell'articolo 4, lett. i), della
3. L'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato a disporre, con propri decreti, l'iscrizione delle somme rinvenienti ai sensi del comma 1, con pari accertamento della correlativa entrata, nei rispettivi capitoli di spesa.
Art. 55. Modifiche alla
1. Il comma 1 dell'articolo 80 della
2. [27].
3. Nel comma 2 dell'articolo 96 della
4. [28].
5. Il comma 4 del medesimo articolo 96 della
Art. 56. Servizio Agrometeorologico Regionale. [29]
1. E' autorizzata, nell'anno 2000, la spesa di lire 3.000.000.000 da ripartirsi, a termini dell'articolo 4, lett. i), della
Art. 57. V° censimento dell'agricoltura.
1. Per l'effettuazione, nell'anno 2000, del V° censimento dell'agricoltura in Sardegna da parte dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) in attuazione del protocollo d'intesa stipulato il 5 agosto 1999 tra l'ISTAT e la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome, è autorizzata, nello stesso anno, la spesa di lire 700.000.000 (cap. 01077).
Art. 58. Modifiche alla
1. Nel comma 3 dell'articolo 2 della
lett. a) 30 per cento;
lett. b) 30 per cento.
2. Nel comma 2 bis dell'articolo 6 della
Art. 59. Indennità agli amministratori locali.
1. Ai comuni con popolazione inferiore ai 15.000 abitanti è riconosciuta, a valere sui fondi della
Art. 60. FITQ - Contribuzioni pregresse.
1. L'Amministrazione regionale è autorizzata al versamento della somma di lire 5.000.000.000 per ciascuno degli anni 2000, 2001 e 2002 a favore del Fondo integrativo pensioni istituito con la
Art. 61. Copertura finanziaria.
1. Le spese derivanti dall'applicazione della presente legge trovano copertura nelle previsioni d'entrata del bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2000-2001-2002 ed in quelle dei bilanci per gli anni successivi.
Art. 62. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.
TABELLA A
(Omissis)
TABELLA B
(Omissis)
TABELLA C
(Omissis)
TABELLA D
(Omissis)
TABELLA E
(Omissis)
TABELLA F
(Omissis)
[1] Sostituisce la lettera f), comma 1, art. 12 della
[2] Inserisce gli artt. 4 quater e 5 bis nell'art. 62 della
[3] Aggiunge i commi 3 bis, 3 ter, 3 quater, 3 quinquies e 3 sexies all'art. 31 della
[4] Comma abrogato dall’art. 3 della
[5] Sostituisce l'art. 37 della
[6] Modifica la lettera a), comma 2, art. 1 della
[7] Aggiunge il comma 4 bis all'art. 1 della
[8] Per la proroga del termine di cui al presente comma vedi il comma 27, art. 4 della
[9] Modifica il comma 1, art. 25 della
[10] Articolo abrogato dall’art. 11 della
[11] Articolo così sostituito dall’art. 25 della
[12] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[13] Comma così modificato dall'art. 8 della
[14] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[15] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[16] Comma aggiunto dall'art. 8 della
[17] Sostituisce il comma 4, art. 13 della
[18] Articolo abrogato dall’art. 23 della
[19] Comma aggiunto dall'art. 7 della
[20] Articolo abrogato dall'art. 11 della
[21] Comma così modificato dall'art. 6 della
[22] Sostituisce il comma 2, art. 29 della
[23] Sostituisce il comma 5, art. 62 della
[24] Inserisce i commi 5 bis e 5 ter nell'art. 62 della
[25] Articolo abrogato dall’art. 47 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23.
[26] Articolo abrogato dall'art. 3 della
[27] Sostituisce il comma 2, art. 80 della
[28] Aggiunge il comma 2 bis all'art. 96 della
[29] Articolo così sostituito dall'art. 28 della