§ 6.1.127 – L.R. 26 aprile 2004, n. 15.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:26/04/2004
Numero:15


Sommario
Art. 1.  Rifinanziamento delle leggi regionali.
Art. 2.  Rifinanziamento di interventi della L.R. 7/2003.
Art. 3.  Rifinanziamento degli artt. 92 e 93 della L.R. 7/2003.
Art. 4  Rifinanziamento dell’art. 102 della L.R. 7/2003.
Art. 5.  Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno per l’esercizio 2004.
Art. 6.  Istituzione dell’Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles.
Art. 7.  Attività di comunicazione istituzionale delle Commissioni Consiliari permanenti.
Art. 8.  Revisione delle norme istituzionali.
Art. 9.  Spese per la divulgazione dello Statuto.
Art. 10.  Spese per l’Osservatorio elettorale.
Art. 11.  Realizzazione sedi regionali di Pescara.
Art. 12.  Contributo al Parco Scientifico e Tecnologico.
Art. 13.  Consorzio Universitario di Sulmona.
Art. 14.  Contributo all’Istituto di Ricerca e Formazione.
Art. 15.  Interventi a favore della Valle Peligna-Alto Sangro.
Art. 16.  Interventi a favore delle Aree Interne.
Art. 17.  Consorzio Universitario di Lanciano e del Vastese.
Art. 18.  Sicurezza nei luoghi di lavoro.
Art. 19.  Interventi per la rioccupabilità dei lavoratori socialmente utili.
Art. 20.  Interventi per lo sviluppo dell’occupazione regionale.
Art. 21.  Fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione.
Art. 22.  Stabilizzazione e ricollocazione dei lavoratori reimpegnati in attività socialmente utili.
Art. 23.  Stabilizzazione dei lavoratori reimpiegati in attività socialmente utili.
Art. 24.  Finalizzazione del finanziamento alle ADSU.
Art. 25.  Contributo all’Associazione CIAPI.
Art. 26.  Intervento straordinario a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo e dell’Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana.
Art. 27.  Interventi per la cooperazione sociale in favore dell’Albania, del Burundi e dell’Eritrea e del Sud Africa
Art. 28.  Contributo a favore dell’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine.
Art. 29.  Contributo straordinario a favore dell’Associazione I Solisti Aquilani.
Art. 30.  Partecipazione straordinaria alla Fondazione “Genti d’Abruzzo” e alla Fondazione Universitaria “G. D’Annunzio”.
Art. 31.  Promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e funzionamento del Museo delle Ceramiche e contributo al Museo Casa di Dante.
Art. 31 bis.  Partecipazione della Regione Abruzzo ed altri Enti alla Fondazione "Casa di Dante".
Art. 32.  Fondazione Tetraktis.
Art. 32/bis.  Contributo al Comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco.
Art. 33.  Contributo straordinario all’Istituto Abruzzese per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza.
Art. 34.  Contributo alla Deputazione Teatrale “Fedele Fenaroli” di Lanciano.
Art. 35.  Contributi per iniziative in materia di Unione Europea.
Art. 36.  Museo del terremoto in Avezzano.
Art. 37.  Istituzione musei.
Art. 38.  Contributi in materia sociale e socio assistenziale.
Art. 39.  Contributo straordinario per il completamento Monumento U.N.M.S.
Art. 40.  Contributo alla Cooperativa Sociale Trisomia 21.
Art. 41.  Contributi per congressi nazionali in materia di sanità.
Art. 42.  Misure di sostegno al sistema delle famiglie.
Art. 43.  Contributo straordinario in favore di strutture ex ONPI.
Art. 44.  Acquisto azioni Banca Etica Società Cooperativa a r.l.
Art. 45.  Istituzione della figura professionale dello “chef nutrizionista”.
Art. 46.  Rifinanziamento della L.R. 94/2000.
Art. 47.  Promozione dello sport dilettantistico.
Art. 48.  Contributo al complesso piscine Le Naiadi.
Art. 49.  Abruzzo Mediterraneo 2009.
Art. 50.  Interventi nel campo dello sport.
Art. 51.  Contributo al Circolo Golf d’Abruzzo in Brecciarola.
Art. 52.  Contributo straordinario al Comitato regionale Abruzzese del “Centro Sportivo Educativo Nazionale”.
Art. 52/bis.  Finanziamento degli interventi in materia di impianti sportivo-ricreativi.
Art. 53.  Contributo all’associazione benemerita CONI.
Art. 54.  Contributi per la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici.
Art. 55 . Riforma Fondiaria del Fucino.
Art. 56.  Istituzione nuova Consulta regionale.
Art. 57.  Norme in materia di agricoltura.
Art. 58.  Finanziamento per il programma di Assistenza Tecnica Polivalente.
Art. 59.  Funzionamento mercato ortofrutticolo di Cepagatti.
Art. 59 bis. 
Art. 60.  Contributo al Consorzio di garanzia collettiva fidi.
Art. 61.  Interventi a favore delle Aree Interne per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività zootecniche.
Art. 62.  Contributo per il completamento e il restauro conservativo di immobili adibiti ad attività ricreative e culturali.
Art. 63.  Contributo per l’adeguamento di immobili adibiti ad attività ricreative e culturali.
Art. 64.  Escavazione dei fondali delle foci di fiumi.
Art. 65.  Ristoro danni subiti da cittadini in seguito ad eventi calamitosi.
Art. 66.  Contributo all’Associazione Casa Serena Santa Maria della Pace di Fontecchio.
Art. 67.  Trasferimento alla FIRA del fondo ex art. 4 della L.R. 77/2000.
Art. 68.  Cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi.
Art. 69.  Fondo regionale per contributi a fondo perduto per il consolidamento e lo sviluppo delle imprese commerciali.
Art. 70.  Progetto di monitoraggio della qualità dell’aria.
Art. 71.  Contributo Ente Mostra Artigianato della Maiella.
Art. 72.  Istituzione del fascicolo del fabbricato.
Art. 73.  Consorzio ASI Teramo.
Art. 73/bis.  Consorzio ASI Chieti . Pescara.
Art. 74.  Interventi a sostegno dell’artigianato.
Art. 75.  Contributo straordinario per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti solidi urbani.
Art. 76.  Contributi per la ricerca nel settore del risparmio energetico.
Art. 77.  Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari per l’erogazione del TFR in favore delle piccole imprese abruzzesi.
Art. 78.  Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano.
Art. 79.  Istituzione nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa.
Art. 79 bis.  Istituzione di nuovo Cap. della spesa per spese di funzionamento di parchi e riserve.
Art. 80.  Modifiche alle disposizioni finanziarie dei commi 2 e 3 dell’art. 3 della L.R. 7/2003.
Art. 81.  Esenzioni dal pagamento della Tassa Automobilistica.
Art. 82.  Definizione delle situazioni debitorie nei confronti della Regione Abruzzo per i concessionari della riscossione delle tasse automobilistiche.
Art. 83.  Aumento della Tassa Automobilistica regionale.
Art. 84.  Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 85.  Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti.
Art. 86.  Modifica alla L.R. 11/2002.
Art. 87.  Disposizioni in favore di soggetti individuali per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali nonché delle Riserve naturali istituite con [...]
Art. 88.  Modifica alla L.R. 78/1978.
Art. 89.  Modifica alla L.R. 21/2000.
Art. 90.  Misure in favore dei soggetti disabili.
Art. 91.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 75/1987 e all’art. 50 della L.R. 7/2003.
Art. 92.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 85/1994 e all’art. 55 della L.R. 7/2003.
Art. 93.  Integrazioni all’art. 101 della L.R. 7/2003.
Art. 94.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 87/1982.
Art. 95.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 64/1980.
Art. 96.  Modifica della L.R. 71/1999.
Art. 97.  Modifica della L.R. 95/1999.
Art. 98.  Osservatorio regionale di cui all’art. 41 della L.R. 7/2003.
Art. 99.  Modifica art. 29 L.R. 7/2002.
Art. 100.  Modifiche alla L.R. 30/2002.
Art. 101.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 33/1998.
Art. 102.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 39/1993.
Art. 103.  Organizzazione del sistema di urgenza ed emergenza sanitaria nella Regione Abruzzo.
Art. 104.  Modifiche all’art. 4 Tit. I della L.R. 146/1996.
Art. 105.  Modifiche all’art. 6 Tit. I della L.R. 146/1996.
Art. 106.  Modifiche all’art. 7 Tit. I della L.R. 146/1996.
Art. 107.  Modifiche all’art. 17 Tit. III della L.R. 146/1996.
Art. 108.  Modifiche all’art. 18 Tit. III della L.R. 146/1996.
Art. 109.  Modifiche all’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1996.
Art. 110.  Modifiche all’art. 20 Tit. III della L.R. 146/1996.
Art. 111.  Modifiche all’art. 21 Tit. III della L.R. 146/1996.
Art. 112.  Modifiche all’art. 22 Tit. III della L.R. 146/1996.
Art. 113.  Modifiche all’art. 23 Tit. III della L.R. 146/1996.
Art. 114.  Modifiche all’art. 27 Tit. III della L.R. 146/1996.
Art. 115.  Modifiche all’art. 28 Tit. IV della L.R. 146/1996.
Art. 116.  Modifiche all’art. 29 Tit. IV della L.R. 146/1996.
Art. 117.  Modifiche all’art. 32 Tit. V della L.R. 146/1996.
Art. 118.  Modifiche all’art. 33 Tit. V della L.R. 146/1996.
Art. 119.  Modifiche all’art. 34 Tit. V della L.R. 146/1996.
Art. 120.  Modifiche all’art. 35 Tit. V della L.R. 146/1996.
Art. 121.  Modifiche all’art. 37 Tit. V della L.R. 146/1996.
Art. 122.  Modifiche all’art. 38 Tit. VI della L.R. 146/1996.
Art. 123.  Modifiche all’art. 39 Tit. VI della L.R. 146/1996.
Art. 124.  Strumento della regressione tariffaria.
Art. 125.  Modifiche all’art. 56 della L.R. 72/1998.
Art. 126.  Modifiche all’art. 10 della L.R. 23/2000.
Art. 127.  Modifiche alla L.R. 6/2001.
Art. 128.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10/2004.
Art. 129.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10/2003.
Art. 130.  Disposizioni di carattere finanziario per la regolarizzazione dei vigneti irregolarmente impiantati in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e sue modifiche ed integrazioni.
Art. 131.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 83/1996.
Art. 132.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 72/1998.
Art. 133.  Integrazioni alla L.R. 95/2000.
Art. 133/bis.  Modifiche all’art. 106 sexies della L.R. 7/2003.
Art. 134.  Applicazione delle sanzioni amministrative.
Art. 135.  Abrogazione del comma 3 dell’art. 72 della L.R. 7/2003 e dell’art. 4 della L.R. 4/2004.
Art. 136.  Promozione ed organizzazione di Convegni sulla Polizia Municipale e sulla Sicurezza del Territorio.
Art. 137.  Integrazione alla L.R. 121/1997.
Art. 138.  Modifica alla L.R. 81/1998.
Art. 139.  Modifiche ed integrazioni al Capo IV della L.R. 7/2003 recante: Disposizioni in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998.
Art. 140.  Istituzione della riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera"
Art. 141.  Modifica della L.R. 73/2000.
Art. 142.  Proroga dei termini previsti dalla L.R. 44/1999.
Art. 143.  Disposizioni in materia del personale delle ATER e dell’ARET assunto a tempo indeterminato.
Art. 144.  Proroga dei termini previsti dalle LL.R.R. 29/2000 e 139/1998.
Art. 145.  Modifica ed integrazioni alla L.R. 25/2001.
Art. 145 bis.  [80]
Art. 146.  Rifinanziamento L.R. 82/1982.
Art. 147.  Contributo straordinario per l’edilizia economica e popolare.
Art. 148.  Modifiche alla L.R. 76/2000.
Art. 149.  Modifiche alla L.R. 3/2003.
Art. 150.  Disposizioni in materia di Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (C.C.N.L.) Autoferrotranviari.
Art. 151.  Disposizioni in materia di integrazione tariffaria.
Art. 152.  Disciplina transitoria delle autorizzazioni comunali noleggio di autobus con conducente.
Art. 153.  Disposizioni in materia di tessere per gli agenti delle Forze dell’ordine per motivi di servizio.
Art. 154.  Misure urgenti per il comparto della viabilità.
Art. 155.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 152/1998.
Art. 156.  Disposizioni in materia di deviazione del traffico – L.R. 45/1999.
Art. 157.  Modifica dell’art. 2 della L.R. 7/2002.
Art. 158.  Modifica alla L.R. 13/2002.
Art. 159.  Modifica alla L.R. 56/1994.
Art. 160.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5/1984.
Art. 161.  Nuclei industriali.
Art. 161 bis.  Scorrimento definitivo della graduatoria della L.R. 84/2001.
Art. 162.  Modifiche all’art. 3 della L.R. 77/2000.
Art. 163.  Modifiche alla L.R. 16/2002.
Art. 164.  Funzionamento Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato.
Art. 165.  Contributi alle Cooperative di garanzia dei commercianti.
Art. 166.  Impianti GPL.
Art. 166 bis.  Modifica all’art. 11 della L.R. 84/1996.
Art. 167.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2002.
Art. 168.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 54/1983 e di altre disposizioni regionali in materia di cave.
Art. 169.  Modifica della L.R. 37/1993.
Art. 170.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 98/1999.
Art. 171.  Modifica della L.R. 56/1993.
Art. 172.  Modifiche alla L.R. 14/1997 ed alla L.R. 90/2000.
Art. 173.  Comunicazione degli atti concernenti le politiche comunitarie.
Art. 174.  Riapertura termini L.R. 121/1998.
Art. 175.  Modifiche alla L.R. 20/2000.
Art. 176.  Modifiche alla L.R. 56/2001.
Art. 177.  Modifica dell’art. 22 della L.R. 6/2000.
Art. 178.  Modifica dell’art. 5 della L.R. 3/2002.
Art. 179.  Modifica degli artt. 7 e 10 della L.R. 3/2002.
Art. 180.  Modifica alla L.R. 3/2002.
Art. 181.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3/2002.
Art. 182.  Modifica dell’ art. 38 della L.R. 7/2002.
Art. 183.  Modifica dell’art. 7 della L.R. 25/2002.
Art. 184.  Modifica dell’art. 36 della L.R. 7/2002.
Art. 185.  Modifiche alla L.R. 62/1999.
Art. 186.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2003.
Art. 187.  Modifica alla L.R. 17/2003.
Art. 188.  Riapertura dei termini per la presentazione delle domande ex L.R. 49/1999.
Art. 189.  Modifiche all’art. 89 L.R. 7/2003.
Art. 190.  Regolarizzazioni contabili.
Art. 191.  Spese correlate ad entrate regionali.
Art. 192.  Abrogazione dei commi 6 e 7 dell’art. 1 della L.R. 20/2003.
Art. 193.  Parziale abrogazione e modifica del comma 18 dell’art. 1 della L.R. 20/2003.
Art. 194.  Modifica alla L.R. 60/1979.
Art. 194/bis.  Integrazioni all’art. 13 della L.R. 11/1983.
Art. 195.  Adeguamento alle disposizioni contenute nelle LL.RR. 36/1996 e 70/1998.
Art. 195/bis.  Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei consorzi di bonifica.
Art. 196.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 36/1996.
Art. 197.  Integrazioni alla L.R. 85/1994.
Art. 198.  Disposizioni relative alle LL.RR. 17/2001 e 18/2001.
Art. 199.  Modifica della L.R. 30/1993.
Art. 200.  Interventi in materia di patrimonio immobiliare regionale.
Art. 201.  Estensione delle regole del patto di stabilità interno.
Art. 202.  Ricerca scientifica e tecnologica.
Art. 203.  Ricerca clinica applicata.
Art. 204.  Ricerca clinica applicata - Progetto dell’Università G. D’Annunzio di Chieti.
Art. 205.  Contributo allo sviluppo del Progetto “Piazza del lavoro”.
Art. 206.  Interventi a sostegno delle cooperative di garanzia tra i professionisti, dei loro consorzi per il credito ai professionisti e dei consorzi fidi.
Art. 207.  Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali.
Art. 208.  Intervento per il Parco Nazionale Maiella.
Art. 209.  Intervento per le Università D’Annunzio di Chieti.
Art. 210.  Interventi della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno di mobbing e lo stress psicosociale sui luoghi di lavoro.
Art. 211.  Intervento in favore della realizzazione di un corso di psicologi scolastici.
Art. 212.  Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e dei marittimi che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi.
Art. 213.  Istituzione della Scuola di sussidiarietà orizzontale.
Art. 214.  Istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale.
Art. 215.  Istituzione dell’Osservatorio regionale per l’Associazionismo.
Art. 216.  Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza dei cittadini.
Art. 217.  Istituzione della Giornata regionale per la legalità.
Art. 218.  Esonero oneri di pubblicazione per i piccoli Comuni.
Art. 219.  Contributo ai piccoli Comuni per spese generali.
Art. 220.  Contributo ai piccoli Comuni per agevolazioni ICI.
Art. 221.  Contributi ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.
Art. 221/bis.  Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova.
Art. 222.  Interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico-architettonico dei luoghi di culto nella Regione Abruzzo.
Art. 223.  Valorizzazione dei siti minerari dismessi.
Art. 224.  Pianificazione e ricerca mineraria.
Art. 225.  Piano regionale di tutela e risanamento ambientale.
Art. 226.  Norma finanziaria.
Art. 227.  Pubblicazione.


§ 6.1.127 – L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2004).

(B.U. 31 maggio 2004, n. 10 Straordinario).

 

CAPO I

Disposizioni finanziarie

 

SEZIONE I

Rifinanziamenti

 

Art. 1. Rifinanziamento delle leggi regionali.

     1. Ai sensi del comma 2 dell’art. 8 della L.R. concernente: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali Allegato 1.

     2. Sono sospese per l’anno 2004 le attività di cui agli artt. 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 19 della L.R. 22.2.2000, n. 15 concernente: Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo, e gli elenchi previsti dagli artt. 5, 7 e 9, da finanziare con le somme iscritte sul Cap. di spesa 62424, sono integralmente sostituiti per l’anno 2004 dall’elenco di cui all’Allegato 2.

     3. In deroga alle disposizioni di cui all’art. 18 della L.R. 15/2000 e limitatamente alla presente annualità, la scadenza fissata al 30 novembre 2003 è prorogata fino al trentesimo giorno dall’entrata in vigore della presente legge.

     4. In ogni caso la proroga non incide sull’erogazione e quantificazione delle somme alle Associazioni che hanno presentato domanda nei termini.

     5. Il riparto dei contributi di cui al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 27.10.1999, n. 95 concernente: Contributo alle Associazioni Anfass, Percorsi, Bambini Down, Afia sezione regionale Fiadda e Aptdh, e successive modifiche ed integrazioni, da finanziare con le somme iscritte sul Cap. di spesa 71630, è integralmente sostituito per l’anno 2004 dall’elenco di cui all’Allegato 3.

     6. È rifinanziata la L.R. 28.9.2001, n. 50, la L.R. 9.8.1999, n. 49 e la L.R. 4.10.2001, n. 56 per gli interventi di cui agli elenchi riportati rispettivamente nell’Allegato 5, Allegato 6 e Allegato 7.

     7. Per l’esercizio 2004 la somma di € 350.000,00, da erogare alle Comunità montane e ai Comuni montani a titolo di contributo per l’acquisto di autobus e minibus per il trasporto locale per le esigenze sociali del territorio e per l’abbattimento delle tariffe per lavoratori e studenti, è iscritta sul Cap. 121534, di nuova istituzione ed iscrizione, (UPB 14 01 001), denominato “Spese correnti per l’incentivazione del trasporto locale nelle aree montane - L.R. 7/2002 [1].

 

     Art. 2. Rifinanziamento di interventi della L.R. 7/2003.

     1. È autorizzato il rifinanziamento degli interventi previsti nei sotto elencati articoli della L.R. 7/2003, disciplinati anche per l’anno 2004 negli stessi termini e modalità proposti per l’esercizio 2003, con i seguenti importi:

 

Art.

Oggetto

Importo in €

Capitolo

5

Contributo per la promozione dell’Immagine Internazionale dell’Abruzzo

218.000,00

12108

11

Contributo a favore dei consorzi dei beni culturali delle province di L’Aquila e Teramo

60.000,00

61530

41

Contributo per l’istituzione e attivazione dell’Osservatorio regionale sull’accessibilità e la modalità, finalizzato al monitoraggio e la programmazione in materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche

10.000,00

71657

22

Istituzione del Servizio di psicologia scolastica

50.000,00

71660

24

Intervento per la qualificazione e lo sviluppo del termalismo

986.000,00

82411

28

Contributo straordinario per il funzionamento del Distretto Agroindustriale della Marsica

41.700,00

101583

29

Contributo all’Enoteca regionale di Ortona

150.000,00

102405

30

Indennità per danni causati da fermo biologico

20.000,00[2]

142330

33

Contributo per la costituzione del coordinamento delle Università d’Abruzzo per la ricerca applicata alla mitigazione del rischio sismico

100.000,00

152437

48

Tutela e salvaguardia della fascia costiera

70.000,00

152392

35

Spese per la partecipazione al Consorzio del Gran Sasso Teramano S.p.A.

50.000,00

292421

37 comma 1 e 2 [3]

Contributo al Consorzio Terre del Cerrano

250.000,00

292422

106

Contributo straordinario all’Amministrazione provinciale di Chieti per la promozione delle Fonti di Energia alternativa

30.000,00

282312

 

     Art. 3. Rifinanziamento degli artt. 92 e 93 della L.R. 7/2003.

     1. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 sul Cap. di entrata 35013 denominato: Entrata derivante da spese di istruttoria per utilizzazione demanio idrico (art. 86 D.Lgs. 112/98), costruzione invasi (D.L. 507/94 convertito con Legge 584/1994) e polizia idraulica, e sul correlato Cap. di spesa 151401 denominato: Fondo regionale per l’ottimizzazione della gestione del demanio idrico e dighe, per gli interventi di cui all’art. 92 della L.R. 7/2003.

     2. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 4.147.000,00 sul Cap. di entrata 32107 denominato: Canoni e proventi per l’utilizzo del demanio idrico, art. 86 del D.Lgs. 112/98 e sul correlato Cap. di spesa 152108 denominato: Interventi di tutela delle risorse idriche e dell’assetto idraulico e idrogeologico per gli interventi di cui all’art. 93 della L.R. 7/2003.

     3. L’impegno della spesa dei Capp. 151401 e 152108 può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

 

     Art. 4 Rifinanziamento dell’art. 102 della L.R. 7/2003.

     1. È autorizzato, per l’anno 2004, il rifinanziamento per un importo pari ad € 1.784.500,00 iscritto sul Cap. di spesa 91624, degli interventi previsti dall’art. 102 della L.R. 7/2003 negli stessi termini e modalità proposti per l’esercizio 2003 [4].

     2. L’elenco delle manifestazioni sportive abruzzesi più prestigiose è integralmente sostituito per l’anno 2004 dall’elenco di cui all’Allegato 4.

 

SEZIONE SECONDA

Modifiche degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno

 

     Art. 5. Modifica degli stanziamenti continuativi e limiti d’impegno per l’esercizio 2004.

     1. È autorizzata per l’anno 2004 la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d’impegno, secondo quanto riportato nella seguente tabella ed iscritto nel bilancio di previsione dello stesso esercizio finanziario:

 

Provvedimento L.R. Anno

Oggetto

Importo

Capitolo

46

1988

Contributo in favore del Comitato Italiano per l’Unicef

€ 40.625,00

71523

56

1990

Contributo a favore della delegazione regionale corpo soccorso alpino

€ 153.750,00

71620

115

1997

Contributi alle sedi provinciali abruzzesi dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi Civili

€ 250.000,00

71626

30

1990

Provvidenze per la sezione provinciale dell’Unione Italiana Ciechi di Teramo

€ 36.151,00

71628

23

1975

Contributi costanti annui per mutui accesi per il completamento ed ampliamento di opere ospedaliere

€ 144.000,00

81516

115

2000

Contributi agli Enti Locali per interventi di edilizia scolastica

€ 1.500.000,00

152373

49

1975

Provvidenze per le manifestazioni turistiche, turismo sociale e giovanile

€ 6.200,00

242391

32

1975

Sviluppo del turismo speleologico e per la conservazione del patrimonio

€ 2.000,00

242392

 

     2. Lo stanziamento iscritto nella UPB 10.02.001 sul Cap. 152373: Contributi agli enti locali per interventi in edilizia scolastica, è utilizzato prioritariamente per lo scorrimento della graduatoria definitiva di cui all’allegato C dell’Ordinanza Dirigenziale del 27.11.2003, n. DC 8/264 Riparto ed impegno stanziamento esercizio 2003 - pubblicata sul BURA del 6.2.2003, n. 12 Speciale (OO.PP.) sino all’integrale ripristino degli stanziamenti originariamente previsti.

 

SEZIONE TERZA

Autorizzazioni di spesa e specifica finalizzazione di somme

 

     Art. 6. Istituzione dell’Osservatorio del Consiglio regionale a Bruxelles.

     1. È istituito l’Osservatorio del Consiglio regionale presso la sede della Regione Abruzzo a Bruxelles. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, con proprio atto, disciplina le modalità dell’istituzione e del funzionamento dell’Osservatorio medesimo.

     2. Le spese relative all’istituzione e al funzionamento dell’Osservatorio, quantificate per l’anno 2004 in € 50.000,00, trovano copertura finanziaria, con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 01.01.005 sul Cap. 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale, del bilancio per l’esercizio in corso.

     3. Per gli anni successivi si provvede con quota parte delle risorse iscritte dalla legge di bilancio sul pertinente capitolo.

 

     Art. 7. Attività di comunicazione istituzionale delle Commissioni Consiliari permanenti.

     1. La Commissione consiliare permanente propone all’Ufficio di Presidenza eventuali iniziative divulgative, di studio, di convegnistica e di comunicazione istituzionale.

     2. All’onere derivante dal presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse iscritte alla UPB 01.01.005 Cap. 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale.

 

     Art. 8. Revisione delle norme istituzionali. [5]

     [1. La L.R. 29.12.2000, n. 121 concernente: Finanziamento in favore dei gruppi consiliari per attività di studio e di elaborazione dello Statuto regionale, è rifinanziata per l’anno 2004 con la somma di € 103.300,00 che trova capienza nello stanziamento UPB 01.01.005 per la revisione delle norme legate al nuovo Statuto ed alla riforma del Tit. V della Costituzione.]

 

     Art. 9. Spese per la divulgazione dello Statuto.

     1. La Commissione consiliare speciale per la definizione della proposta di un nuovo Statuto, di un nuovo regolamento e di riforme istituzionali, propone all’Ufficio di Presidenza del Consiglio le iniziative per la divulgazione del nuovo Statuto della Regione.

     2. All’onere conseguente l’attuazione del presente articolo si fa fronte nell’ambito delle risorse iscritte alla UPB 01.01.005 sul Cap. 11102 denominato: Funzionamento del Consiglio regionale.

 

     Art. 10. Spese per l’Osservatorio elettorale.

     1. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 15.000,00 nell’ambito della UPB 14.01.002 sul Cap. 11469 denominato: Spese per il funzionamento dell’Osservatorio elettorale.

 

     Art. 11. Realizzazione sedi regionali di Pescara.

     1. È autorizzata l’iscrizione di € 2.000.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.002 denominata: Acquisizione e miglioramento dei beni patrimoniali regionali e potenziamento di impianti e strutture, sul Cap. 12113 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le sedi di Pescara, da destinare alla realizzazione delle sedi regionali di Pescara.

 

     Art. 12. Contributo al Parco Scientifico e Tecnologico.

     1. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 650.000,00 nell’ambito della UPB 08.02.020 sul Cap. 12303 denominato: Contributo straordinario al Parco Scientifico e Tecnologico.

     2. L’erogazione del contributo regionale è disposta con determina della Direzione attività produttive con le seguenti modalità:

- 100% dietro presentazione da parte del Consorzio della domanda e della relativa illustrazione;

- entro 90 gg. dall’effettivo utilizzo delle risorse erogate il Consorzio rimette alla Direzione documentazione delle spese sostenute [6].

     3. Con le stesse modalità è disposta l’erogazione del contributo al Consorzio Terre del Cerrano [7].

     4. I consorzi suddetti possono utilizzare il contributo regionale entro diciotto mesi dalla effettiva erogazione del contributo. La predetta disposizione di applica anche ai contributi erogati ai sensi della L.R. 7/2003 e successive modificazioni [8].

 

     Art. 13. Consorzio Universitario di Sulmona. [9]

     1. E’ concesso un contributo di € 100.000,00 al Consorzio universitario di Sulmona, per l’anno accademico 2004/2005, per il tramite della Direzione qualità della vita.

     2. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 1 è autorizzata l’iscrizione, per l’anno 2004, dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.002 sul Cap. 12306, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Intervento a favore del Consorzio universitario di Sulmona.

     3. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione affari della presidenza della Giunta regionale, procede ad acquisire quote del Consorzio universitario di Sulmona per un importo massimo di € 100.000,00.

     4. Per la copertura degli oneri derivanti dal comma 3, allo stato di previsione della spesa del bilancio 2004 sono apportate le seguenti variazioni:

     - UPB 02.02.002, Cap. 12113 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare per le sedi di Pescara

     - in diminuzione € 100.000,00

     - UPB 10.02.008, Cap. 12117 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Spese per acquisto di quote del Consorzio universitario di Sulmona

     - in aumento € 100.00,00.

 

     Art. 14. Contributo all’Istituto di Ricerca e Formazione.

     1. La Regione Abruzzo per il tramite della Direzione affari della presidenza della Giunta regionale, al fine di partecipare in qualità di partner all’attività di formazione in campo aziendalistico e di ricerca scientifica svolte dall’Istituto di Ricerca e Formazione (PE) concede allo stesso un contributo di € 50.000,00.

     2. È autorizzata l’iscrizione, per l’anno 2004, dello stanziamento di € 50.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.013 sul Cap. 12308 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo all’Istituto di Ricerca e Formazione IRFO.

 

     Art. 15. Interventi a favore della Valle Peligna-Alto Sangro.

     1. È autorizzata, per l’anno 2004, l’iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12331 per gli interventi a favore dell’Area Valle Peligna-Alto Sangro.

     2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale prima dell’assegnazione ne dà comunicazione alla competente Commissione consiliare. La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta. Decorso tale termine la Giunta procede autonomamente. Nel calcolo dei termini suddetti non si tiene conto della sospensione prevista dal calendario dei lavori [10].

 

     Art. 16. Interventi a favore delle Aree Interne.

     1. È autorizzata, per l’anno 2004, l’iscrizione dello stanziamento di € 5.000.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.004 sul Cap. 12354 per gli interventi a favore delle Aree Interne.

     2. I fondi di cui al comma 1 vengono assegnati dalla Giunta regionale, di intesa con la competente Commissione consiliare. La Giunta regionale prima dell’assegnazione ne dà comunicazione alla competente Commissione consiliare. La Commissione esprime il parere entro e non oltre 20 giorni dalla ricezione della proposta di Giunta. Decorso tale termine la Giunta procede autonomamente. Nel calcolo dei termini suddetti non si tiene conto della sospensione prevista dal calendario dei lavori [11].

 

     Art. 17. Consorzio Universitario di Lanciano e del Vastese. [12]

     1. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione affari della presidenza della Giunta regionale, acquisisce quote del Consorzio Universitario di Lanciano per un importo massimo di € 75.000,00 e del Consorzio del Vastese per l’istituzione di un Centro di Ricerca e Sviluppo per l’informazione televisiva per i paesi del Mediterraneo, per un importo massimo di € 50.000,00.

     2. È autorizzata l’iscrizione, per l’anno 2004, dello stanziamento di € 125.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.013 sul Cap. 12551 ridenominato: Spese per la partecipazione ai Consorzi Universitari di Lanciano e del Vastese.

 

     Art. 18. Sicurezza nei luoghi di lavoro.

     1. La Regione Abruzzo è promotrice di un’azione di sensibilizzazione sistematica e coordinata sul territorio, di concerto con Italia Lavoro, Abruzzo Lavoro e i servizi di medicina del lavoro delle AASSLL tesa a favorire la diffusione delle migliori prassi sull’emersione del lavoro irregolare e sulla prevenzione della salute nei luoghi di lavoro.

     2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, fissa per l’anno 2004, con deliberazione, le modalità per la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma.

     3. La copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione dei commi che precedono, valutato per l’anno 2004 in € 100.000,00, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 11.02.002 - Cap. 22438 denominato: Risorse integrative al Fondo Unico per le Politiche del Lavoro - L.R. 101/1997 - L.R. 55/98.

 

     Art. 19. Interventi per la rioccupabilità dei lavoratori socialmente utili.

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di sostenere il mantenimento dei livelli occupazionali, attua, anche attraverso il monitoraggio di possibili situazioni di crisi aziendali o di settore, insieme ad Italia Lavoro, Agenzia tecnica del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali, sperimentazioni mirate allo sviluppo delle opportunità e delle condizioni che migliorino il livello occupazionale dei lavoratori a rischio di esclusione dal mercato del lavoro.

     2. In tale ottica promuove, inoltre, azioni atte ad individuare possibili meccanismi attrattivi verso nuove aziende in fase di delocalizzazione.

     3. La copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione dei commi che precedono, valutato per l’anno 2004 in € 100.000,00, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 11.02.002 - Cap. 22438 denominato: Risorse integrative al Fondo Unico per le Politiche del Lavoro - L.R. 101/1997 - L.R. 55/98.

 

     Art. 20. Interventi per lo sviluppo dell’occupazione regionale.

     1. La Regione Abruzzo finanzia annualmente azioni di sostegno allo sviluppo locale e occupazionale mediante individuazione di soggetti in grado di interagire con le problematiche territoriali attraverso procedure ad evidenza pubblica.

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione del comma che precede, valutato per l’anno 2004 in € 100.000,00, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 11.02.002 - Cap. 22438 denominato: Risorse integrative al Fondo Unico per le Politiche del Lavoro - L.R. 101/1997 - L.R. 55/98.

 

     Art. 21. Fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione. [13]

     1. E’ istituito il fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione costituito dalle entrate finanziarie regionali a titolo di restituzione dei mutui agevolati e di restituzione per qualsiasi altra causa conseguenti alle incentivazioni e agevolazioni concesse ai sensi delle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997 a valere sul fondo unico delle politiche del lavoro. Costituiscono, altresì, entrate finanziarie del fondo di rotazione, i pagamenti effettuati dalla Commissione Europea (F.S.E.) e dal Ministero dell’economia e delle finanze (F.d.R.) a titolo di rimborso delle spese afferenti agli interventi di cui alle LL.RR. 55/1998, 136/1996, 143/1995 e 96/1997, eleggibili al POR Abruzzo 2000/2006 – Misure A3,D3,E1 - e finanziati con anticipazione di fondi regionali.

     2. Ai fini dell’attuazione e dell’utilizzo del fondo di rotazione è istituito il capitolo di entrata 42201 - UPB 04.02.002, denominato: Entrate per rimborsi derivanti dalle incentivazioni e agevolazioni di cui alle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997 e per pagamenti effettuati dalla CE, (F.S.E.) e dal Ministero dell’economia e delle finanze (F.d.R.) a titolo di rimborso delle spese finanziate con anticipazione di fondi regionali e connesse ad interventi di cui alle medesime leggi eleggibili al POR Abruzzo 2000/2006, destinate al fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione, e il correlato capitolo di spesa 22440 – UPB 11.02.002 denominato: Fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione.

     2 bis. L’assunzione degli impegni sul capitolo di cui al comma 2 è subordinato all’accertamento delle risorse sul capitolo di entrata di cui al medesimo comma. L’accertamento è disposto dalla Direzione Politiche Attive del Lavoro di intesa con il competente Servizio della Direzione Programmazione, Risorse Umane [14].

     3. La Giunta regionale è autorizzata ad alimentare il fondo di rotazione di cui all’art. 1 con le somme erogate dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze fino a concorrenza dell’importo delle anticipazioni eleggibili a POR Abruzzo 2000 – 2006 effettivamente sostenute, da certificare da parte del Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione con proprio provvedimento. Per tale finalità la Giunta regionale è autorizzata a conguagliare gli accertamenti relativi ai rimborsi per le anticipazioni di cui ai commi precedenti con quelli relativi ai rimborsi per i programmi normalmente attuati [15].

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità del fondo di rotazione per le attività di nuova programmazione a valere sulle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997, nonché per gli interventi per i POR Abruzzo 2000-2006 e per il pagamento di contenziosi derivanti dall’attuazione del medesimo POR Abruzzo 2000-2006 [16].

 

     Art. 22. Stabilizzazione e ricollocazione dei lavoratori reimpegnati in attività socialmente utili.

     1. È autorizzata, per l’anno 2004, l’iscrizione dello stanziamento di € 5.267.861,00 nell’ambito dell’UPB 11.02.005: Interventi per la stabilizzazione e la ricollocazione dei lavoratori impegnati in lavori socialmente utili, sul Cap. 22446 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori reimpiegati in attività socialmente utili.

 

     Art. 23. Stabilizzazione dei lavoratori reimpiegati in attività socialmente utili.

     1. La Regione Abruzzo interviene per gli anni 2004, 2005 e 2006 per la stabilizzazione prioritariamente dei lavoratori già impegnati in lavori socialmente utili e privi di ogni indennità, tramite l’erogazione di un contributo per l’anno 2004 di € 2.000.000,00 per la costituzione tra il Parco Scientifico e Tecnologico d’Abruzzo e il Consorzio Industriale di Teramo ed eventualmente altri soggetti pubblici, di una società per azioni con capitale prevalentemente pubblico, avente, tra gli altri, lo scopo della gestione dei servizi pubblici di cui agli artt. 113 e 113bis del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 [17].

     2. L’erogazione è disposta con determina del dirigente del settore attività produttive [18].

     3. All’onere derivante dal presente articolo quantificato per l’anno 2004 in € 2.000.000,00 annui si provvede con l’istituzione di un nuovo Cap. 282452, UPB 08.02.002 denominato: Intervento per la costituzione di società pubblica in Provincia di Teramo [19].

     4. Per gli anni successivi si provvede nell’ambito degli stanziamenti iscritti sul pertinente capitolo compatibilmente con le disponibilità di bilancio.

 

     Art. 24. Finalizzazione del finanziamento alle ADSU.

     1. Lo stanziamento di € 260.000,00 iscritto per l’anno 2004, nell’ambito della UPB 10.02.001 sul Cap. di spesa 42322 denominato: Finanziamento alle Aziende regionali per il Diritto allo Studio Universitario per spese di investimento - L.R. 91/1994 art. 36 è finalizzato all’acquisto delle attrezzature informatiche per gli studenti iscritti alle università abruzzesi, previo accordo con il Comitato di Coordinamento regionale delle Università Abruzzesi (CRUA).

 

     Art. 25. Contributo all’Associazione CIAPI.

     1. Limitatamente all’esercizio 2004, il contributo di cui all’art. 1 della L.R. 74/1994 iscritto sul Cap. 51611, è rideterminato dalla presente legge in € 2.000.000,00.

     2. Quota parte di tale stanziamento è così destinata:

     - € 388.000,00 alla copertura di oneri finanziari relativi al personale dell’Associazione CIAPI temporaneamente utilizzato, a far data dal 01.01.2004, presso gli Uffici della Direzione politiche attive del lavoro, della formazione e dell’istruzione;

     - € 837.561,37 per far fronte a debiti contratti durante i precedenti esercizi.

 

     Art. 26. Intervento straordinario a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo e dell’Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana. [20]

     [1. Ai fini di consentire ai soggetti beneficiari di cui all’art. 1, commi 1 e 2 della L.R. 82/1996, la possibilità di assolvere ai compiti previsti dal Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali 27 febbraio 2003, con adeguate possibilità di investimento, è concesso a decorrere dall’esercizio 2004 un contributo aggiuntivo di € 150.000,00, a titolo di incremento della quota annualmente versata dalla Regione a ripiano del mutuo a suo tempo stipulato con la Cassa di Risparmio della Provincia dell’Aquila, in applicazione della predetta L.R. 82/1996, di cui è prevista la scadenza in data 30.6.2012 [21].

     2. La somma rideterminata in conseguenza di quanto previsto dall’applicazione del precedente comma 1 è ripartita tra i soggetti beneficiari, a cura della Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale - Servizio politiche culturali, che interverrà alla stipula dei relativi atti presso la banca concessionaria, attribuendo:

     - al soggetto di cui al comma 1 art. 1 della citata legge regionale il 60%;

     - al soggetto di cui al comma 2 art. 1 della medesima normativa il 40% [22].

     3. È autorizzata l’iscrizione per l’anno 2004, dello stanziamento di € 150.000,00 nell’ambito dell’UPB 10.01.005 sul Cap. 61510 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario a favore del Teatro Stabile d’Abruzzo e dell’Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana.

     4. Per gli esercizi successivi al 2004 e fino al 2012, saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci gli stanziamenti determinati nella misura di cui al precedente comma 1 [23].]

 

     Art. 27. Interventi per la cooperazione sociale in favore dell’Albania, del Burundi e dell’Eritrea e del Sud Africa [24].

     1. È concesso, per l’anno 2004, un contributo di € 70.000,00 a favore dell’Albania per la costruzione di un centro di Pronto Soccorso e la realizzazione delle rete d’illuminazione nella città di Saranda, un contributo di € 10.000,00 a favore del Burundi per la costruzione di una scuola, un contributo di € 70.000,00 a favore dell’Eritrea per la costruzione di un ponte sul fiume Anserà e un contributo di Euro 90.000,00 a favore del Sud Africa, per un intervento nella Provincia Eastern Cape [25].

     2. La copertura finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 01.01.007 sul Cap. 61637 denominato: Intervento regionale a favore della cooperazione dei paesi in via di sviluppo.

 

     Art. 28. Contributo a favore dell’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine.

     1. È autorizzata, per l’anno 2004, l’iscrizione di € 450.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.005 sul Cap. 61663 denominato: Contributo a favore dell’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine.

     2. La Regione Abruzzo finalizza una quota pari ad € 222.565,00 del suddetto stanziamento, quale contributo della Regione medesima per il pagamento della rata del mutuo contratto dall’Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine ai sensi della L.R. 9.2.2000, n. 4 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 16.9.1997, n. 100: Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine.

     3. La restante parte dello stanziamento iscritto sul medesimo Cap. 61663 segue le discipline previste dalle LL.RR. 11.9.1996, n. 87 e 16.9.1997, n. 100 concernenti rispettivamente: Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine, e Partecipazione della Regione alla costituzione dell’associazione denominata - Accademia Internazionale per le Arti e le Scienze dell’Immagine.

 

     Art. 29. Contributo straordinario a favore dell’Associazione I Solisti Aquilani.

     1. Al fine di consentire al soggetto beneficiario di cui all’art. 1, commi 1 e 2 della L.R. 11.9.1998, n. 133 la possibilità di assolvere ai compiti previsti dal Regolamento di cui al Decreto del Ministero per i Beni e le Attività Culturali dell’8.2.2002, n 47, senza che i relativi progetti triennali risultino gravati da passività pregresse anche derivanti da sopravvenuta inesigibilità di crediti da essi vantati, è concesso per l’esercizio 2004 un contributo di € 100.000,00.

     2. È autorizzata l’iscrizione per l’anno 2004 dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.005 sul Cap. 61670 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario a favore dell’Associazione I Solisti Aquilani.

     3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli ai sensi della L.R.C. 25.3.2002, n. 3.

 

     Art. 30. Partecipazione straordinaria alla Fondazione “Genti d’Abruzzo” e alla Fondazione Universitaria “G. D’Annunzio”.

     1. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione qualità della vita, partecipa alla Fondazione Genti d’Abruzzo apportando al Fondo patrimoniale della stessa l’importo di € 30.000,00 con l’ingresso della Regione medesima negli Organismi rappresentativi e gestionali [26].

     2. La Regione Abruzzo, per il tramite della Direzione qualità della vita, partecipa alla Fondazione Universitaria “G. D’Annunzio” Chieti-Pescara, apportando al Fondo patrimoniale della stessa l’importo di € 100.000,00.

     3. È autorizzata, per l’anno 2004, l’iscrizione dello stanziamento di € 110.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61672 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario per la partecipazione al fondo di Fondazioni operanti nel settore della cultura.

 

     Art. 31. Promozione e valorizzazione del patrimonio storico artistico e funzionamento del Museo delle Ceramiche e contributo al Museo Casa di Dante.

     1. La Regione Abruzzo riconosce il grande rilievo storico artistico della produzione ceramica di Castelli.

     2. Concede un contributo di € 100.000,00 per l’anno 2004 al “Comitato promotore per le mostre dell’Antica Ceramica da Farmacia di Castelli” e di € 200.000,00 al Comune di Castelli, mediante lo stanziamento di € 300.000,00 sul Cap. 61668 UPB 10.10.004 che viene ridenominato: Contributo per la promozione e la valorizzazione del patrimonio storico artistico castellano e per il funzionamento del Museo delle Ceramiche.

     3. La Regione concede, altresì, un contributo di € 100.000,00 al Museo Casa di Dante in Abruzzo di Torre de’ Passeri (PE).

     4. All’onere derivante dal comma 3 si provvede con uno stanziamento di € 100.000,00 sul Cap. 61667 di nuova istituzione, conseguentemente è diminuito lo stanziamento sul Cap. 251581 di pari importo [27].

 

     Art. 31 bis. Partecipazione della Regione Abruzzo ed altri Enti alla Fondazione "Casa di Dante". [28]

     1. La Regione Abruzzo per il tramite della Direzione Qualità della Vita ed in collaborazione con il Comune di Pescara, il Comune di Torre de’ Passeri, la Provincia di Pescara e la Fondazione Caripe, partecipa alla fondazione Centro studi "Casa di Dante", apportando al Fondo Patrimoniale della stessa l’importo di € 50.000,00 [29].

     2. E’ autorizzata per l’anno 2004, l’iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61672 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo straordinario per la partecipazione al fondo della fondazione Casa di Dante operante nel Settore Cultura [30].

 

     Art. 32. Fondazione Tetraktis.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell’attività svolta dall’Istituto Tetraktis di Teramo nel campo della cultura urbana. La Regione concede un contributo di € 147.000,00 per l’attività dell’Istituto per l’anno 2004. La Regione Abruzzo stanzia € 100.000,00 per l’ingresso nel capitale sociale della costituenda fondazione Tetraktis.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano complessivamente a € 247.000,00 si provvede con l’iscrizione di € 247.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61403 di nuova istituzione denominato: Contributo all’Istituto Tetraktis ed ingresso nel capitale della Fondazione.

 

     Art. 32/bis. Contributo al Comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco. [31]

     1. E’ autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 10.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61600, di nuova istituzione denominato Contributo al comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco.

     2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

     a) UPB 10.01.004 Cap. 61600, denominato: Contributo al comitato di coordinamento per l’offerta dell’olio della lampada votiva di S. Francesco

     - in aumento € 10.000,00

     b) UPB 02.01.005 Cap. 11301 denominato: Indennità di buonuscita ai dipendenti cessati dal servizio ed oneri per il fondo autonomo

     - in diminuzione € 10.000,00

 

     Art. 33. Contributo straordinario all’Istituto Abruzzese per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell’attività svolta dall’Istituto Abruzzese per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza nel campo della cultura. A tal fine concede, solo per l’anno 2004, un contributo di € 15.000,00 in aggiunta a quello previsto dalle LL.RR. 14.6.1977, n. 27 e 7.7.1982, n. 37, da iscrivere nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61621 denominato: Contributo per il finanziamento dell’Istituto Abruzzese per la Storia d’Italia dal Fascismo alla Resistenza.

 

     Art. 34. Contributo alla Deputazione Teatrale “Fedele Fenaroli” di Lanciano.

     1. La Regione Abruzzo allo scopo di promuovere e valorizzare le attività teatrali nel territorio frentano concede un contributo straordinario di € 80.000,00 per l’anno 2004 all’istituenda Deputazione Teatrale “Fedele Fenaroli” di Lanciano.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 80.000,00 si provvede con l’istituzione del nuovo Cap. 61402 denominato: Contributo straordinario alla Deputazione Teatrale “Fedele Fenaroli” di Lanciano, nell’ambito della UPB 10.01.004.

 

     Art. 35. Contributi per iniziative in materia di Unione Europea.

     1. La Regione concede per l’anno 2004 un finanziamento pari a € 85.000,00 per la realizzazione di convegni EUROSTUDI denominati “OLTRECORTINA - La Nuova Europa nel terzo millennio” organizzati sul territorio regionale in materia di problematiche connesse all’allargamento dell’U.E.

     2. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale secondo le procedure stabilite dalla L.R. 49/1999.

     3. È autorizzata l’iscrizione della somma di € 85.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.004 sul Cap. 61401 di nuova iscrizione ed istituzione denominato: Contributo all’Associazione Eurostudi per la realizzazione di convegni oltrecortina - la nuova Europa del III millennio, del bilancio per l’esercizio 2004.

 

     Art. 36. Museo del terremoto in Avezzano.

     1. È concesso per l’anno 2004 un contributo di € 25.000,00 a favore della Comunità Montana Marsica 1, per la realizzazione del “Museo del Terremoto” in Avezzano.

     2. La copertura finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento del Cap. 62435 UPB 10.02.005 denominato: Norme in materia di musei di Enti Locali o di interesse locale.

 

     Art. 37. Istituzione musei.

     1. È istituito il Museo “Ignazio Silone” a Pescina. La gestione è affidata al Comune di Pescina.

     2. È istituito il Museo delle stragi naziste in Abruzzo a Roccaraso. La gestione è affidata al Comune di Roccaraso.

     3. È istituito il Museo dell’emigrazione “Pascal D’Angelo” a Introdacqua. La gestione è affidata al Comune di Introdacqua.

 

     Art. 38. Contributi in materia sociale e socio assistenziale.

     1. È concesso, per l’anno 2004:

     - un contributo di € 230.000,00 all’Associazione Banco Alimentare dell’Abruzzo Onlus;

     - un contributo di € 90.000,00 al Centro di accoglienza Il Celestino e Mensa di Celestino;

     - un contributo di € 10.000,00 all’associazione la stanza del figlio Pescara;

     - un contributo di € 10.000,00 all’associazione genitori per l’autismo futuro Onlus Pescara;

     - un contributo di € 40.000,00 a favore dell’Associazione Onlus La cicogna amici di Chernobyl per miglioramento delle strutture ricettive nei comuni Bielorussi di Berezino e Iasen;

     - un contributo di € 20.000,00 a favore dell’UNMIL regionale per l’informatizzazione del Centro Servizi Polivalente;

     - un contributo di € 10.000,00 all’Associazione “La Voce degli zeri” Notaresco (TE);

     - un contributo di € 20.000,00 a favore della Fondazione Caritas Onlus della Diocesi di Pescara-Penne;

     - un contributo di € 40.000,00 a favore del Centro religioso sociale San Francesco Onlus;

     - un contributo di € 15.000,00 a favore della Mensa dei poveri “Don Bosco” Parrocchia San Giovanni Bosco di Montesilvano;

     - un contributo di € 10.000,00 a favore dell’Istituto Suore Pie Madri della Nigrizia di Pescara;

     - un contributo di € 5.000,00 a favore dell’Istituto Sorelle della Misericordia Scuola Materna “L. Ambrosi” di Pescara;

     - un contributo di € 10.000,00 a favore della Parrocchia di S. Andrea di Pescara;

     - un contributo di € 25.000,00 a favore dell’Associazione “Ponte Brasile Italia Onlus”.

     2. La copertura finanziaria è assicurata nello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003 Cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale.

     3. I contributi di cui al comma 1 del presente articolo verranno erogati con le stesse modalità previste dalla L.R. 27.10.1999, n. 95.

 

     Art. 39. Contributo straordinario per il completamento Monumento U.N.M.S.

     1. La Regione Abruzzo, per l’anno 2004, concede all’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Servizio - Sezione provinciale di Chieti un contributo straordinario di € 60.000,00 per il completamento del Monumento U.N.M.S. a Chieti.

     2. È autorizzata l’iscrizione per l’anno 2004 dello stanziamento di € 60.000,00 nell’ambito della UPB 13.01.005 sul Cap. 71531 di nuova istituzione ed iscrizione denominto: Contributo all’Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Servizio Sezione provinciale di Chieti per monumento U.N.M.S.

 

     Art. 40. Contributo alla Cooperativa Sociale Trisomia 21.

     1. La Regione Abruzzo riconosce l’alto ruolo sociale e l’attività svolta dalla “Cooperativa Sociale Trisomia 21” di Pescara composta da persone affette da sindrome di Down, e dai rispettivi genitori, concedendo un contributo triennale previsto in bilancio di un importo di € 200.000,00 annuali per i lavori di costruzione di un idoneo complesso (con laboratori di analisi, un magazzino per lo stoccaggio, una mensa e quant’altro necessario per una civile convivenza) che, con opportune serre, sarà adibito all’allevamento delle lumache curato dai portatori di handicap.

     2. Per gli oneri derivanti dal presente articolo è autorizzata l’iscrizione di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 13.01.005 sul Cap. 71532 di nuova istituzione denominato: Contributo alla Cooperativa Trisomia 21 per costruzione centro.

     3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli ai sensi della L.R.C. 3/2002.

 

     Art. 41. Contributi per congressi nazionali in materia di sanità.

     1. La Regione Abruzzo concede, per l’anno 2004, un contributo pari a:

     - € 35.000,00 per lo svolgimento del Congresso nazionale della Società Italiana Medicina Fisica e Riabilitazione (S.I.M.F.E.R.);

     - € 15.000,00 per lo svolgimento del Congresso Nazionale dell’Associazione Italiana Studio del Dolore (A.I.S.D.);

     - € 20.000,00 per lo svolgimento del Congresso nazionale del S.I.MET (Sindacato Italiano Medici del Territorio).

     2. I Congressi di cui al comma 1 si svolgono nel territorio regionale.

     3. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 49/1999.

     4. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 70.000,00 sulla UPB 13.01.005 Cap. 71533 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi per Congressi nazionali in Materia di Sanità del bilancio per l’esercizio 2004.

 

     Art. 42. Misure di sostegno al sistema delle famiglie.

     1. Al fine di tutelare le fasce più deboli della riduzione del potere di acquisto e contrastare l’allargamento delle fasce di povertà relativa ed assoluta delle famiglie abruzzesi, la Regione Abruzzo contribuisce al sostegno attraverso:

     a) l’erogazione di buoni di acquisto nella misura massima di € 900,00 l’anno per i titolari di pensioni sociali minime in possesso dei requisiti definiti con delibera della Giunta regionale da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge. I buoni di cui al precedente comma possono essere utilizzati per l’acquisto di generi di consumo e di prima necessità presso strutture commerciali convenzionate, individuate con le procedure stabilite da apposito provvedimento della Giunta regionale;

     b) il concorso in c/interessi per operazioni di credito al consumo. Beneficiari della misura sono i nuclei familiari con reddito, rivalutato ai fini IRPEF, non superiore a € 18.000,00, per la copertura delle spese di acquisto di beni durevoli, sanitarie o attuative del diritto allo studio. La modalità di contributo è rappresentata da un mutuo chirografario di importo massimo di € 6.000,00 da rimborsare nel termine di 5 anni, concesso in base ad una convenzione tra FIRA e gli Istituti bancari presenti in Abruzzo, con il concorso della Regione in conto interessi, pari al 50% degli stessi, liquidato in unica soluzione o, annualmente, direttamente alla Banca. Per i nuclei familiari, i lavoratori precari e/o a tempo determinato il normale mutuo creditizio sarà integrato da garanzia accessoria sussidiaria pari al 20% dell’importo richiesto a mutuo;

     c) finalizzazione prioritaria degli utili di trasporto, a capitale pubblico, per l’abbattimento del 20% del costo attuale dell’abbonamento mensile di lavoratori e studenti pendolari;

     d) concessione, attraverso bando annuale con graduatoria, di un bonus di € 500,00 riservato ai nuclei di cui al comma 1), per l’iscrizione a corsi universitari nell’ambito della Regione, in sedi distanti oltre 50 km dal Comune di residenza;

     e) per gli abitanti dei Comuni montani al di sopra di 500 metri ristorno delle addizionali regionali sul consumo di gas metano ad uso esclusivamente domestico e di riscaldamento;

     f ) attività di promozione della costituzione di una banca etica regionale.

     2. Per la copertura finanziaria delle misure previste dal presente articolo, è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 1.000.000,00 nell’ambito della UPB 13.01.003 sul Cap. 71517 di nuova istituzione denominato: Misure di sostegno al sistema delle famiglie.

     3. Le somme previste per il corrente anno a beneficio degli interventi di cui ai commi precedenti sono limitate esclusivamente alle finalità di cui al punto "A" del comma 1. Agli altri interventi si provvede con gli stanziamenti previsti nelle successive leggi di bilancio [32].

 

     Art. 43. Contributo straordinario in favore di strutture ex ONPI.

     1. Al fine di consentire il completamento degli interventi strutturali e di adeguamento funzionale degli immobili della soppressa Opera Nazionale Pensionati d’Italia (ex ONPI), attribuiti ai rispettivi Comuni ai sensi della L.R. 7.3.2000, n. 21, ivi compresi interventi ed opere di manutenzione ordinaria e straordinaria necessaria all’attivazione e/o al potenziamento dei servizi assistenziali erogati, è concesso, per l’anno 2004, un contributo straordinario nella seguente misura:

     - Comune di L’Aquila - Istituzione Centro Servizi Anziani - € 70.000,00;

     - Comune di Spoltore (PE) - Struttura di Caprara -€ 130.000,00.

     2. All’erogazione provvederà il competente Servizio della Direzione regionale politiche sociali su presentazione di apposita istanza corredata di provvedimenti di approvazione delle opere da eseguire e/o in corso di esecuzione, di relativo “Quadro Economico”, di dettagliata “Relazione” e di “Dichiarazione del legale rappresentante dell’ente” attestante l’insussistenza di cumulo con analoghi contributi da parte di altri soggetti pubblici e privati, nonché di “Quadro Riassuntivo dei finanziamenti” precedentemente ricevuti dalla Regione Abruzzo per interventi straordinari sulle medesime strutture con indicazione del loro utilizzo.

     3. Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti alla rendicontazione delle somme mediante trasmissione al predetto competente Servizio degli atti di approvazione dello “Stato finale” e del “Certificato di regolare esecuzione” delle opere realizzate.

     4. Resta in ogni caso ribadito il vincolo di destinazione e di inalienabilità dei beni attribuiti ai predetti Comuni.

     5. La copertura finanziaria è assicurata con corrispondente stanziamento di € 200.000,00 iscritto nell’ambito della UPB 13.02.003 Cap. 72310 denominato: Contributo per l’attribuzione e la gestione dei beni della soppressa Opera Nazionale Pensionati d’Italia (ex ONPI) - L.R. 7.3.2000, n. 21.

 

     Art. 44. Acquisto azioni Banca Etica Società Cooperativa a r.l.

     1. La Giunta regionale è autorizzata all’acquisto di n. 484 azioni della Banca Etica Società Cooperativa a.r.l. a € 51,64 cadauna per un totale di € 24.993,76.

     2. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 24.993,76 nell’ambito della UPB 13.02.002 sul Cap. 72303 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Acquisto di azioni della Banca Etica s.c.r.l.

 

     Art. 45. Istituzione della figura professionale dello “chef nutrizionista”.

     1. La Regione Abruzzo istituisce la figura professionale dello “chef nutrizionista”.

     2. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 30.000,00 nell’ambito della UPB 12.01.008 Cap. 81529 denominato: Spese per l’istituzione e la formazione della figura professionale dello chef nutrizionista, del bilancio per l’esercizio 2004.

     3. Il beneficiario dello stanziamento della somma di cui al comma 2 è l’IPSSAR di Villa S. Maria (CH) [33].

     4. L’erogazione del contributo è disposta dalla Direzione qualità della vita beni ed attività culturali, sicurezza sociale, promozione sociale, secondo le procedure stabilite dalla L.R. 49/1999 [34].

 

     Art. 46. Rifinanziamento della L.R. 94/2000.

     1. La L.R. 94/2000 concernente: Istituzione di borse di lavoro a favore dell’utenza psichiatrica, è rifinanziata per l’anno 2004 a carico del fondo sanitario regionale.

 

     Art. 47. Promozione dello sport dilettantistico.

     1. La Regione Abruzzo, garantisce la promozione e la diffusione dello sport dilettantistico nelle scuole medie inferiori e superiori della regione.

     2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza sociale e promozione sociale, fissa per l’anno 2004, con deliberazione, le modalità per gli interventi di cui al precedente comma.

     3. La copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione e per le finalità dei commi che precedono, valutato per l’anno 2004 in € 25.000,00, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 10.01.003, Cap. 91502 denominato: Interventi nel campo dello sport.

 

     Art. 48. Contributo al complesso piscine Le Naiadi.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di € 100.000,00 (centomila) all’Azienda di Soggiorno e Turismo di Pescara, per il tramite del Commissario Liquidatore per la riqualificazione e ristrutturazione del complesso sportivo “Piscine Le Naiadi” di Pescara [35].

     2. All’onere derivante dal presente articolo, che ammonta a € 100.000,00 si provvede, per l’anno 2004, con l’istituzione nell’ambito della UPB 10.01.003 sul Cap. 91503 denominato: Contributo straordinario al complesso piscine Le Naiadi.

 

     Art. 49. Abruzzo Mediterraneo 2009.

     1. Per la promozione e lo sviluppo di un programma di attività sportive e ricreative che renda i Giochi del Mediterraneo 2009 evento sociale e culturale, oltre che sportivo, condiviso da tutto il territorio regionale, la Giunta regionale predispone un progetto quinquennale che definisca gli indirizzi di massima, le priorità, i soggetti beneficiari e determini il quadro delle misure necessarie. Per la realizzazione del piano la Giunta si avvale della specifica associazione (SCAIS), deputata dal CONI, per la consulenza ed assistenza in materia di programmazione ed impiantistica sportiva.

     2. Obiettivi primari del piano regionale sono:

     a) armonioso sviluppo delle attività sportive e ricreative su tutto il territorio regionale;

     b) ampliamento e ammodernamento della rete di impiantistica sportiva attraverso contributi finalizzati a Province e Comuni ovvero realizzazione diretta di impianti ed attrezzature sportive [36];

     c) incentivazione dell’attività sportiva nelle scuole di ogni ordine e grado;

     d) estensione della possibilità di pratica sportiva alle aree di diversa abilità e disagio;

     e) qualificazione delle figure di operatore professionale;

     f ) valorizzazione del rapporto ambiente/ sport, in particolare per la pratica non agonistica;

     g) promozione di manifestazione - Sport per tutti; h) tutela sanitaria e campagna antidoping.

     3. Il piano comprende un indice di premialità per le istituzioni scolastiche che nel 2004 svolgono e progettano iniziative di avviamento allo sport ed alle associazioni sportive delle aree interne che svolgono attività giovanile in campionati federali.

     4. La copertura finanziaria del presente articolo sarà assicurata tramite uno stanziamento di € 150.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.003, sul Cap. 91636 di nuova istituzione denominato: Fondo per la realizzazione del Piano Abruzzo Mediterraneo 2009.

 

     Art. 50. Interventi nel campo dello sport. [37]

     1. La Regione, nel quadro della promozione delle attività sportive, al fine di incentivare il turismo regionale attraverso la migliore diffusione e valorizzazione della propria immagine, contribuisce al sostegno delle Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo e pallanuoto maschili e delle Società di basket femminile, Società di Pallamano maschili e femminili e basket in carrozzina 'Amicacci', militanti nella serie A.

 

     Art. 51. Contributo al Circolo Golf d’Abruzzo in Brecciarola.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere la crescita e la diffusione della disciplina sportiva del golf, concede un contributo straordinario di € 130.000,00 per l’anno 2004 al Circolo Golf d’Abruzzo in Brecciarola di Chieti; un contributo per la promozione, manutenzione e funzionamento dell’impianto sportivo.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 130.000,00 si provvede con l’istituzione nell’ambito della UPB 10.01.003 del nuovo Cap. 91506 denominato: Contributo straordinario al Circolo Golf d’Abruzzo.

 

     Art. 52. Contributo straordinario al Comitato regionale Abruzzese del “Centro Sportivo Educativo Nazionale”. [38]

     1. La Regione Abruzzo, al fine di valorizzare le attività formative degli operatori sportivi, in considerazione della presenza sul territorio regionale di ben due Facoltà di Scienze Motorie (Università D’Annunzio e Università dell’Aquila), concede un contributo straordinario per l’anno 2004 di € 60.000,00 al Comitato regionale abruzzese del “Centro Sportivo Educativo Nazionale” per la realizzazione di un progetto nazionale di Formazione Integrata rivolto anche a studenti con formazione universitaria da svolgersi con articolazioni territoriali in riferimento alle sedi Universitarie.

     2. All’onere derivante dal presente articolo, che ammonta a € 60.000,00 si provvede, per l’anno 2004, con l’istituzione del Cap. 91505 denominato: “Contributo straordinario al Comitato regionale Abruzzese del “Centro Sportivo Educativo Nazionale” nell’ambito della UPB 10.01.003.

 

     Art. 52/bis. Finanziamento degli interventi in materia di impianti sportivo-ricreativi. [39]

     1. La Regione Abruzzo al fine di favorire e migliorare interventi di impiantistica sportiva concede ai comuni fino a 10.000 abitanti aiuti in conto capitale.

     2. Gli oneri derivanti dal comma 1, valutati per l’anno 2004 in € 516.000,00, trovano copertura finanziaria con quota parte dello stanziamento iscritto sul Cap. 092401, UPB 10 02 002, denominato: Interventi a sostegno dell’impiantistica sportiva e piste di sci di fondo - L.R. 7.3.2000, n. 20.

     3. La Giunta regionale è autorizzata a fissare criteri e modalità per la concessione dei citati contributi

 

     Art. 53. Contributo all’associazione benemerita CONI.

     1. Al fine di sostenere e migliorare il comparto dell’impiantistica sportiva, la Regione Abruzzo concede un contributo di € 100.000,00 all’associazione benemerita CONI “Società di Consulenza ed Assistenza per l’Impiantistica Sportiva - delegazione Abruzzo”.

     2. Il contributo è concesso con determina del Dirigente del Settore Sport a semplice

domanda dell’Associazione.

     3. È autorizzata l’iscrizione, per l’anno 2004, dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.003 sul Cap. 91507 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Intervento a favore dell’Associazione SCAIS - Abruzzo.

 

     Art. 54. Contributi per la valorizzazione del territorio e dei prodotti tipici.

     1. La Regione Abruzzo concede, per l’anno 2004, un contributo straordinario di € 90.000,00 da ripartire in egual misura all’Istituto Agrario di Avezzano (IPSAA) per la realizzazione di un’iniziativa scolastica denominata progetto “PANGEA”, concernente l’integrazione di studenti provenienti da aree geografiche diverse del comprensorio gravitante sui territori delle città di Avezzano e Sulmona e agli Istituti Tecnici Agrari di Alanno, Scerni, Avezzano, per la realizzazione di un progetto concernente:

     a) la costituzione di un Centro Permanente per l’Educazione Ambientale ed Alimentare nelle due sedi principali di Alanno e Scerni e la messa in rete delle stesse attraverso accordi e convenzioni con istituzioni scolastiche di ordine diverso, centri di formazione, associazioni ed enti;

     b) il completamento e l’adeguamento delle dotazioni per lo sviluppo di attività di formazione professionale, nei settori sopra descritti, attraverso percorsi formativi in cui siano privilegiate le attività di stage e tirocinio;

     c) la costituzione di due centri espositivi delle produzioni alimentari tipiche della Regione Abruzzo con annesse sale di degustazione e valutazione delle stesse;

     d) l’acquisizione di dotazioni e strumenti per la comunicazione e la divulgazione (ad es. videoconferenze, sito informatico).

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.02.017 sul Cap. 102380 denominato: "Dotazione annuale all’A.R.S.S.A. (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l’attuazione delle attività e delle iniziative d’istituto - L.R. 28.12.1978, n. 87 art. 21 comma 2" del bilancio per l’esercizio 2004 [40].

 

     Art. 55. Riforma Fondiaria del Fucino. [41]

     [1. La Regione Abruzzo finalizza, per l’anno 2004, la somma di € 620.000,00 per la Riforma Fondiaria del Fucino - Legge 386/1986.

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.01.015 sul Cap. 101580 denominato: Erogazione all’ARSSA (Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento - L.R. 87/1978, art. 21 del bilancio per l’esercizio 2004.]

 

     Art. 56. Istituzione nuova Consulta regionale. [42]

     [1. La Regione Abruzzo, con l’entrata in vigore del “Nuovo Ordinamento del Corpo Forestale dello Stato”, istituisce una Consulta regionale, composta dai soggetti che abbiano competenza nella politica di forestazione, tutela, ricerca, commercializzazione, al fine di elaborare una politica di programmazione regionale in materia.

     2. L’Assessorato competente provvede al monitoraggio e alla ricognizione dei cespiti che il Corpo Forestale dello Stato intende dismettere e prevede un regime di affidamento diretto alla Regione Abruzzo, a partire dai vivai regionali.

     3. La Regione Abruzzo concede inoltre un contributo straordinario di € 130.000,00 a favore del “Vivaio Mammarella” Sant’Elia (AQ), per la copertura delle giornate lavorative prestate dai lavoratori nel corso del 2003, e ne autorizza l’iscrizione per competenza e per cassa nel Cap. di nuova istituzione 101419 denominato: Contributo straordinario ai vivai regionali, nell’ambito dell’UPB 07.01.002.]

 

     Art. 57. Norme in materia di agricoltura.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo in conto interessi di quattro punti percentuali in favore dei Soci di Cooperative che intendono estinguere attraverso l’accensione di un mutuo decennale l’esposizione derivante da garanzie reali e personali prestate su debiti contratti ai sensi delle LL.RR. 38/1988 e 91/1991 e oggetto di azioni esecutive alla data di pubblicazione della presente legge.

     2. Le istanze per poter beneficiare del contributo in conto interessi devono essere presentate entro il 30 giugno 2004.

     3. L’intervento della Regione avverrà secondo l’ordine di una graduatoria formulata con criteri che saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale e dall’Assessorato Agricoltura e foreste, politiche rurali e per le aree montane, alimentazione, caccia e pesca, pesca marittima.

     4. È autorizzata l’iscrizione di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 07.01.006 sul Cap. 101418 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi in conto interessi a favore di Soci di cooperative agricole.

 

     Art. 58. Finanziamento per il programma di Assistenza Tecnica Polivalente.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo di € 100.000,00 destinato al finanziamento del Programma di Assistenza Tecnica Polivalente - Anno 2003 presentato dalle OO.PP.AA.

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.02.017 sul Cap. 102380 denominato: Dotazione annuale all’ARSSA (Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l’attuazione delle Attività e delle iniziative d’istituto - L.R. 87/1978, art. 21 del bilancio per l’esercizio 2004.

 

     Art. 59. Funzionamento mercato ortofrutticolo di Cepagatti.

     1. La Regione Abruzzo concede, per l’anno 2004, un contributo straordinario di € 5.000.000,00 all’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo per l’avviamento ed il funzionamento del Mercato Ortofrutticolo di Cepagatti.

     2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede mediante finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto per l’anno 2004 nell’ambito della UPB 07.02.017 sul Cap. 102380.

 

     Art. 59 bis. [43]

     [1. L’Agenzia regionale per i servizi di sviluppo agricolo (A.R.S.S.A.) è autorizzata ad istituire l’Azienda Speciale per lo svolgimento delle funzioni di Organismo Pagatore per la Regione Abruzzo, ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. 27.5.1999, n. 165 concernente: "Soppressione dell’AIMA e istituzione dell’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell’art. 11 della Legge 15.3.1997, n. 59" e del regolamento (CE) n. 1663/95.]

 

     Art. 60. Contributo al Consorzio di garanzia collettiva fidi.

     1. La Giunta regionale concede un contributo di € 100.000,00 in conto garanzia fidi per il sostegno alle Imprese agricole al Consorzio di Garanzia Collettiva Fidi con sede in L’Aquila, Via V. Lozzi, n. 2.

     2. La copertura finanziaria dell’onere di € 100.000,00 per l’anno 2004 è assicurata con la quota parte dello stanziamento della UPB 07.02.003 Cap. 102421 denominato: Interventi per il credito agraria agevolato ai sensi della L.R. 14.9.1994, n. 62.

 

     Art. 61. Interventi a favore delle Aree Interne per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività zootecniche.

     1. La Regione Abruzzo destina la somma di € 100.000,00 ad interventi per lo sviluppo ed il potenziamento delle attività zootecniche nelle Aree Interne.

     2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, mediante adozione di proprio atto, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le disposizioni per l’anno 2004 sui soggetti e sulle modalità di concessione dei finanziamenti di cui al comma 1.

     3. La copertura finanziaria dell’onere derivante dal comma 1 è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 07.02.011 sul Cap. 102499 denominato: Interventi nel settore agricolo ed agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53 del bilancio per l’esercizio 2004.

 

     Art. 62. Contributo per il completamento e il restauro conservativo di immobili adibiti ad attività ricreative e culturali.

     1. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 04.02.001 sul Cap. 152439 denominato: Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti, nell’esercizio del Ministero Pastorale, ad attività ricreative e culturali che non abbiano fini di lucro, del bilancio per l’esercizio 2004.

     2. La Regione Abruzzo concede al Seminario regionale San Pio X in Chieti, per l’anno 2004, un contributo straordinario per l’adeguamento alle norme di sicurezza, per il restauro conservativo ed opere di ordinaria e straordinaria manutenzione inerenti i propri immobili pari a € 140.000,00 a valere sul Cap. 152439 UPB 04.02.001.

 

     Art. 63. Contributo per l’adeguamento di immobili adibiti ad attività ricreative e culturali.

     1. La Regione Abruzzo concede, per l’anno 2004, un contributo straordinario pari a € 40.000,00 all’Istituto San Raffaele Arcangelo di Chieti, per l’adeguamento alle norme di sicurezza, per il restauro conservativo ed opere di ordinaria e straordinaria manutenzione ed abbattimento delle barriere architettoniche, inerenti i propri immobili.

     2. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 40.000,00 nell’ambito dell’UPB 03.01.002 sul Cap. 151410 di nuova istituzione e iscrizione denominato: Contributo all’Istituto San Raffaele Arcangelo di Chieti.

 

     Art. 64. Escavazione dei fondali delle foci di fiumi.

     1. La Regione Abruzzo nell’ambito delle sue finalità, attiva interventi per escavazione delle foci di tutti i fiumi abruzzesi non interessati da attività portuali, per la rimozione di materiali di ostruzione e il ripristino del normale deflusso delle acque, prevenendo eventuali esondazioni.

     2. La Regione come da impegno di cui al comma 1 favorisce gli interventi necessari concedendo contributi in conto capitale nella misura del 75% in cofinanziamento delle iniziative assunte dalle Province e/o da Comuni.

     3. La Giunta regionale dispone la ripartizione delle risorse disponibili in funzione delle richieste pervenute e dalla valutazione degli interventi proposti espressa dal competente Servizio.

     4. L’onere derivante dall’applicazione del presente articolo, valutato per il 2004 in € 150.000,00 trova copertura nell’ambito della UPB 05.02.002 sul Cap. 152100 di nuova istituzione e iscrizione denominato: Interventi per la difesa del suolo e della costa, dissesti idrogeologici, opere idrauliche, servizi di piena e manutenzione idraulica.

 

     Art. 65. Ristoro danni subiti da cittadini in seguito ad eventi calamitosi.

     1. La Regione Abruzzo contribuisce con la somma di € 700.000,00 al ristoro dei danni subiti dai cittadini a seguito degli eventi calamitosi verificatesi in provincia di Teramo nel luglio 1999. Entro il 31 dicembre 2004, la Direzione lavori pubblici e protezione civile provvede al ristoro dei danni dando la priorità ai territori maggiormente colpiti dagli eventi calamitosi [44].

     2. Alla copertura finanziaria si provvede:

- quanto a € 500.000,00 mediante finalizzazione dei fondi di cui allo stanziamento del capitolo di spesa 152187 - UPB 05.02.010;

- quanto a € 200.000,00 mediante finalizzazione dei fondi di cui allo stanziamento del Cap. 152188 - UPB 05.02.010 [45].

 

     Art. 66. Contributo all’Associazione Casa Serena Santa Maria della Pace di Fontecchio.

     1. La Regione concorre alla realizzazione del centro residenziale di cure palliative (Hospice) iniziato dall’Ente morale associazione “Casa Serena Santa Maria della Pace” in Fontecchio (AQ) mediante la concessione di un contributo di € 200.000,00 per l’anno 2004.

     2. Al fine dell’erogazione del contributo concesso, l’associazione è tenuta a presentare alla Direzione OO.PP. l’istanza relativa, corredata da idonea documentazione, resa con riferimento al prezzario regionale vigente, comprovante di aver sostenuto una spesa complessiva non inferiore al doppio del contributo concesso.

     3. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 sul Cap. 152543 di nuova istituzione UPB 04.02.001 denominato: Contributo all’Associazione Casa Serena Santa Maria della Pace di Fontecchio.

     4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento sarà determinato ed iscritto sul pertinente Cap. con le rispettive leggi di bilancio.

 

     Art. 67. Trasferimento alla FIRA del fondo ex art. 4 della L.R. 77/2000.

     1. La dotazione del fondo di cui all’art. 4, comma 5, della L.R. 77/2000 concernente: Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo, è stabilita per l’anno 2004 in € 10.071.338,62.

     2. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3, della L.R. 77/2000, il fondo di cui al precedente comma 1 è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 4.6.1980, n. 50 concernente: Normativa organica sul turismo e con le economie derivanti dalla L.R. 30.11.1989, n. 99 concernente: Interventi per la riqualificazione ed il potenziamento della ricettività alberghiera.

     3. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004, nello stato di previsione dell’entrata, è iscritto lo stanziamento di € 264.616,42 sul Cap. 34020 denominato: Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del Fondo dotazione finanziari previsto dall’art. 4 della L.R. 77/2000. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 264.616,42 sul Cap. 242432 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all’art. 4 della L.R. 77/2000 Fondo di dotazione.

     4. Lo stanziamento iscritto nella spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata.

     5. Al finanziamento della restante quota del fondo di dotazione di cui al comma 1, pari ad € 9.806.722,20, si fa fronte con quota parte delle economie vincolate effettivamente accertate e relative al Cap. di bilancio 242435 derivanti dalla L.R. 30.11.1989, n. 99.

     6. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 5 si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione turismo, ambiente, energia ai sensi della L.R. 3/2002 e della legge di bilancio per l’esercizio 2004, sulla base delle economie effettivamente accertate.

 

     Art. 68. Cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi.

     1. Per l’anno 2004 il contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi, previsto dal comma 3 dell’art. 11 della L.R. 77/2000, è stabilito in € 1.500.000,00 derivanti dai rientri di cui alle LL.RR. 50/1980 e 99/1989.

     2. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al comma 1, si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione turismo, ambiente, energia ai sensi della L.R. 3/2002 e della legge di bilancio per l’esercizio 2004, sulla base delle economie effettivamente accertate.

 

     Art. 69. Fondo regionale per contributi a fondo perduto per il consolidamento e lo sviluppo delle imprese commerciali.

     1. La Regione Abruzzo riconosce la necessità di rispondere alle esigenze di consolidamento e sviluppo delle imprese commerciali singole o associate, nonché la necessità di finanziare programmi di marketing, animazione e di servizi ai consumatori nei centri storici dove operano consorzi di via e centri commerciali naturali. Tale materia sarà regolata da apposita legge.

     2. La copertura finanziaria derivante dall’attuazione del programma di cui ai commi precedenti, verrà assicurata per quota parte dallo stanziamento sulle risorse del fondo unico per le agevolazioni alle imprese per l’anno 2004 - DPCM 10.2.2000, D.Lgs. 31.3.1998, n. 112.

 

     Art. 70. Progetto di monitoraggio della qualità dell’aria.

     1. Nell’ambito dell’attività del settore ambiente della Regione Abruzzo è sviluppato un servizio di monitoraggio della qualità dell’aria nei principali centri urbani con sistemi innovativi ed avanzati. Il progetto è realizzato dal Parco Scientifico e Tecnologico cui conseguentemente vengono erogate le risorse.

     2. All’onere derivante dalle suddette disposizioni, valutato per l’anno 2004 in € 350.000,00 si provvede mediante finalizzazione di fondi relativi alle risorse per i monitoraggi dell’aria iscritti sul Cap. 242396 nell’ambito della UPB 09.02.001.

 

     Art. 71. Contributo Ente Mostra Artigianato della Maiella.

     1. La Regione Abruzzo in considerazione del grande rilievo assunto in campo regionale e nazionale dalla Mostra dell’Artigianato della Maiella, concede all’Ente Mostra dell’Artigianato della Maiella, con sede in Guardiagrele, un contributo annuale per il funzionamento di € 100.000,00.

     2. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00, nell’ambito della UPB 08.01.008 sul Cap. 251582 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo per il funzionamento della Mostra dell’Artigianato della Maiella di Guardiagrele, del bilancio per l’esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 72. Istituzione del fascicolo del fabbricato. [46]

     [1. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 30.000,00 nell’ambito della UPB 03.01.002 sul Cap. 261531 di nuova istituzione e iscrizione denominato: Spese per l’istituzione del fascicolo del fabbricato, nel bilancio per l’esercizio 2004. ]

 

     Art. 73. Consorzio ASI Teramo.

     1. Il Consorzio industriale di Teramo è autorizzato a contrarre mutui alle migliori condizioni offerte dal mercato finanziario per il pagamento di debiti derivanti da espropri realizzati prima dell’anno 2000.

     2. La Regione Abruzzo, riconosciuto il primario interesse regionale dell’attività svolta dal Consorzio Industriale di Teramo, concede un contributo allo stesso Ente finalizzato al ripiano dei debiti derivanti dagli espropri di cui comma 1.

     3. Il contributo di cui al precedente comma è commisurato alla misura dell’80% dell’intera rata del prestito e non può, comunque, eccedere l’importo di € 250.000,00 annui.

     4. È autorizzata l’iscrizione, per l’anno 2004, dello stanziamento di € 250.000,00 nell’ambito della UPB 08.01.014 sul Cap. 281623 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Intervento Finanziario per il Consorzio Industriale ASI di Teramo.

     5. Per gli esercizi successivi al 2004 l’onere, determinato nella misura di cui al precedente comma 3, è iscritto per tutta la durata dell’ammortamento del mutuo, nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci della Regione.

 

     Art. 73/bis. Consorzio ASI Chieti . Pescara. [47]

     1. La Regione finanzia il completamento dei lavori del viadotto e delle opere connesse sul tratto di strada provinciale in concessione della Lungo Fino, per un importo di € 232.000,00.

     2. La Giunta regionale è autorizzata a promuovere un accordo di programma tra il consorzio ASI Chieti-Pescara, la Provincia di Pescara e la Regione Abruzzo per l’utilizzo della somma di cui al comma 1.

     3. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

     a) UPB 08.02.020 Cap. 282313, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Accordo di programma completamento viadotto Lungo Fino

     - in aumento € 232.000,00

     b) UPB 07.02.016 Cap. 102403 denominato: Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/1999 - Piano di sviluppo rurale 2000-2006 . Quota a carico della Regione

     - in diminuzione € 232.000,00

 

     Art. 74. Interventi a sostegno dell’artigianato.

     1. La Regione Abruzzo finalizza per l’anno 2004 € 5.000.000,00 quale quota parte delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi del D.Lgs. 112/98 costituenti il “Fondo unico per le agevolazioni alle Imprese -D.Lgs. 112/98 - D.P.C.M. 2.3.2001” per gli interventi in favore delle Cooperative artigiane di garanzia - L.R. 24.8.1973, n. 36 e successive modiche ed integrazioni, e per gli interventi tesi all’incentivazione dell’accesso al credito in favore delle piccole e medie imprese industriali L.R. 20.6.1980, n. 59 e L.R. 9.8.1999, n. 53.

     2. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 1.000.000,00 sul Cap. di nuova istituzione ed iscrizione 282499 denominato: Contributi per l’incentivazione dell’accesso al credito in favore delle piccole e medie imprese industriali LL.RR. 59/1980 e 53/1999, nell’ambito della UPB 08.02.006.

     3. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 4.000.000,00 sul Cap. di nuova istituzione ed iscrizione 232499 denominato: Interventi a favore delle Cooperative Artigiane di Garanzia L.R. 36/1973 e successive modificazioni ed integrazioni, nell’ambito della UPB 08.02.013.

     4. I capitoli di cui ai commi 2 e 3 sono correlati al Cap. di entrata 23187 denominato: Assegnazioni dello Stato per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/1998, nell’ambito della UPB 04.03.007.

 

     Art. 75. Contributo straordinario per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti solidi urbani.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di consentire l’avvio del sistema integrato per la pianificazione e la gestione della raccolta e del trattamento dei rifiuti solidi urbani concede un contributo straordinario di € 70.000,00 in favore del CIVETA, Consorzio Intercomunale del Vastese.

     2. È autorizzata l’iscrizione di € 70.000,00 nell’ambito della UPB 05.01.011 sul Cap. 291532, di nuova iscrizione ed istituzione, denominato: Contributo straordinario per la raccolta ed il trattamento dei rifiuti solidi urbani, del bilancio per l’esercizio 2004.

 

     Art. 76. Contributi per la ricerca nel settore del risparmio energetico.

     1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere la ricerca nel settore del risparmio energetico concede un contributo straordinario di € 25.000,00 per l’anno 2004 al Dipartimento di Energetica dell’Università di L’Aquila per la prosecuzione dell’attività sperimentale avente ad oggetto studio di sistemi di climatizzazione a pompa di calore elio-assistita.

     2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano a € 25.000,00 si provvede con l’istituzione nell’ambito della UPB 08.01.018 del Cap. 281401 denominato: Contributo straordinario al Dipartimento di Energetica dell’Università di L’Aquila.

 

     Art. 77. Agevolazioni per il reperimento dei mezzi finanziari per l’erogazione del TFR in favore delle piccole imprese abruzzesi.

     1. La Regione Abruzzo promuove l’accesso al credito delle piccole imprese per favorire l’erogazione del TFR.

     2. Per il perseguimento di tale finalità stanzia per l’anno 2004 un contributo straordinario di € 150.000,00 (centocinquantamila) concessi alle piccole imprese beneficiarie secondo la regolamentazione prevista da separata legge.

     3. All’onere derivante dal presente articolo, che ammonta a € 150.000,00 si provvede, per l’anno 2004, con l’istituzione nell’ambito della UPB 08.01.014 del Cap. 281402 denominato: Contributo straordinario per il reperimento dei mezzi finanziari per l’erogazione del TFR in favore delle piccole imprese abruzzesi.

 

     Art. 78. Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano.

     1. La Regione Abruzzo concede per l’anno 2004 un contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano, la cui attività è considerata dall’art. 1 della L.R. 73/1995 di preminente interesse regionale per la promozione di attività agricole e produttive.

     2. È autorizzata per l’anno 2004 l’iscrizione dello stanziamento di € 31.250,00 sul Cap. 251681, UPB 08.01.012, così ridenominato: Contributo straordinario in favore del Consorzio Ente Fiera di Lanciano.

 

SEZIONE QUARTA

Istituzione di nuovi capitoli di bilancio

 

     Art. 79. Istituzione nuovi capitoli di bilancio nello stato di previsione dell’entrata e della spesa.

     1. È autorizzata l’istituzione, per motivazioni esclusivamente tecniche, dei seguenti capitoli di entrata e di spesa, con la denominazione e lo stanziamento riportati nella legge di bilancio per l’esercizio 2004: 36218/E - 35016/E - 11207/S - 11458/S - 12115/S - 11447/S - 11459/S.

     2. Lo stanziamento è annualmente determinato dalle leggi di bilancio.

 

     Art. 79 bis. Istituzione di nuovo Cap. della spesa per spese di funzionamento di parchi e riserve. [48]

     1. È autorizzata l’iscrizione di € 2.500.000,00 nell’ambito della unità previsionale di base 05 01 001, di nuova istituzione ed iscrizione, denominata “Interventi sul territorio regionale nelle aree naturali protette per la valorizzazione dei beni ambientali” sul Cap. 271600, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato “Interventi di parte corrente per l’attuazione della Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa – L.R. 21.6.1996, n.  38” da destinare alle spese di funzionamento dei parchi e delle riserve.

     2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio sul pertinente Cap. ai sensi della L.R.C. 25 marzo 2002, n. 3.

 

SEZIONE QUINTA

Modifiche alle disposizioni finanziarie della L.R. 7/2003

 

     Art. 80. Modifiche alle disposizioni finanziarie dei commi 2 e 3 dell’art. 3 della L.R. 7/2003.

     1. Lo stanziamento del Cap. 121541 previsto per gli interventi a sostegno delle aree montane di cui all’art. 4, comma 1, della L.R. 7/2002 è fissato per l’anno 2004 in € 195.000,00.

     2. Lo stanziamento del Cap. 122344 previsto per gli interventi a sostegno delle aree montane di cui all’art. 4, comma 3, della L.R. 7/2002 è fissato per l’anno 2004 in € 350.000,00.

 

CAPO II

Disposizioni in materie di entrate

 

     Art. 81. Esenzioni dal pagamento della Tassa Automobilistica. [49]

     [1. Ai casi di esenzione previsti dall’art. 17 del DPR 39/1953 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti:

     a) le autoambulanze adibite all’espletamento di servizi urgenti e di soccorso, i veicoli ad esse assimilati, adibiti al trasporto di plasma ed organi ed i mezzi destinati al servizio di estinzione degli incendi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, delle associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di volontariato ai sensi della L.R. 37/1993 e nell’albo regionale per la Protezione Civile istituito ai sensi della L.R. 58/1989, delle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale ai sensi della L.R. 85/1994 e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

     b) i mezzi adattati, adibiti al trasporto di disabili ed al servizio di estinzione degli incendi, di proprietà delle strutture del Servizio Sanitario Nazionale, di associazioni di volontariato iscritte nel registro regionale di volontariato ai sensi della L.R. 37/1993 e nell’albo regionale per la Protezione Civile istituito ai sensi della L.R. 58/1989, delle cooperative sociali iscritte nell’apposito albo regionale ai sensi della L.R. 85/1994 e delle Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

     c) tutti i mezzi al compimento del ventesimo anno di immatricolazione, purché inseriti nell’elenco F.M.I. (Moto) e nel registro FIAT italiano (Auto).

     2. La destinazione, l’uso, nonché gli adattamenti dei veicoli, devono risultare dalla carta di circolazione.

     3. Fatte salve le esenzioni già autorizzate dal Ministero delle Finanze, per ottenere il diritto alle nuove esenzioni, è necessario presentare apposita istanza alla Regione Abruzzo, lo stesso decorre dal periodo tributario in corso all’atto dell’invio dell’istanza.

     4. I beneficiari delle esenzioni sono tenuti a comunicare alla struttura regionale competente in materia tributari, ogni variazione di natura soggettiva o oggettiva intervenuta nei requisiti che hanno determinato il diritto alle esenzioni nel termine perentorio di trenta giorni dalla data in cui la variazione si è verificata. L’omessa comunicazione comporta il pagamento del tributo oltre sanzioni ed interessi.

     5. Al termine del regime di esenzione si applicano le norme previste per i veicoli di nuova immatricolazione, con decorrenza dello stesso mese in cui cessa l’esenzione.]

 

     Art. 82. Definizione delle situazioni debitorie nei confronti della Regione Abruzzo per i concessionari della riscossione delle tasse automobilistiche.

     1. La Regione Abruzzo consente, in via straordinaria, ai concessionari della riscossione delle tasse automobilistiche, di regolarizzare le situazioni debitorie derivanti dai mancati riversamenti del tributo per il periodo: 1.1.1999-31.12.2002.

     2. Per l’estinzione del debito è ammesso il seguente pagamento rateizzato come segue:

     a) per importi fino a € 20.000,00 n. 24 rate mensili;

     b) per importi fino a € 50.000,00 n. 36 rate mensili;

     c) per importi oltre € 50.000,00 n. 60 rate mensili;

con la maggiorazione degli interessi al tasso legale. Per accedere alla definizione di cui al comma 1, i concessionari interessati sono tenuti a presentare apposita istanza entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, inviandola alla Regione Abruzzo, Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali, Via Leonardo da Vinci, 1 - L’Aquila.

     3. All’accoglimento dell’istanza di rateizzazione provvede il dirigente regionale preposto alla struttura tributaria competente entro trenta giorni dalla data di ricezione della medesima.

     4. Il termine per il pagamento della prima rata trimestrale decorre dalla data di notifica dell’accoglimento dell’istanza, comunicata a mezzo raccomandata A.R. al debitore.

     5. Il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza automatica del beneficio, con il conseguente obbligo di estinguere il debito residuo entro 30 giorni dalla rata non pagata.

     6. Qualora l’importo della rateizzazione ecceda la somma di € 5.000,00, il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di apposita garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria.

 

     Art. 83. Aumento della Tassa Automobilistica regionale.

     1. A decorrere dal 1° gennaio 2005, l’importo della tassa automobilistica regionale di cui al Capo I del Tit. III del D.Lgs. 504/1992 e successive modificazioni, è aumentato del 10%.

     2. [L’importo di € 10.000.000,00, quale gettito derivante dalla maggiorazione della tassa automobilistica regionale disposta con il comma 1 è destinato alla copertura dei disavanzi finanziari sanitari maturati a decorrere dall’esercizio 2001] [50].

     3. Le somme di cui al precedente comma concorrono a determinare la quota soggetta al limite di cui all’art. 10 della Legge 281/1970 e successive modifiche e integrazioni e dell’art. 23 del D.Lgs. 76/2000 e, per la relativa quota, possono essere destinate al finanziamento degli investimenti del Sistema Sanitario regionale.

     4. La Giunta regionale è autorizzata ad espletare gli adempimenti conseguenti l’applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi.

 

     Art. 84. Nuove agevolazioni in materia di imposta regionale sulle attività produttive.

     1. Al fine di favorire lo sviluppo di nuove iniziative nel territorio regionale, l’aliquota dell’imposta regionale sulle attività produttive, per i soggetti passivi di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) b) e c) del D.Lgs. 446/1997, che iniziano l’attività a decorrere dal 1.1.2004, per i primi due periodi d’imposta, è ridotta, ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall’art. 16 comma 3 del predetto decreto, al 3,25%.

     2. L’agevolazione di cui al comma 1 si applica esclusivamente per le attività con valore della produzione netta, prodotto nel territorio della Regione Abruzzo, non superiore a € 100.000,00, nei limiti e termini consentiti dalla normativa comunitaria in materia di aiuti “de minimis”.

     3. L’agevolazione di cui ai commi precedenti, non è cumulabile con altre agevolazioni vigenti nel territorio della Regione Abruzzo e non si applica ai soggetti passivi di cui all’art. 45, commi 1 e 2 del D.Lgs. 446/1997.

     4. Non costituisce inizio attività e, quindi, non può usufruire dell’aliquota agevolata, la mera prosecuzione di quella precedentemente svolta, in qualsiasi forma giuridica, dallo stesso beneficiario, né quella derivante da trasformazione, fusione o scissione di società.

     5. Al comma 1 dell’art. 14 della L.R. 7/2002 (Legge finanziaria regionale) le parole

«con popolazione fino a 2000 abitanti» sono sostituite dalle parole «con popolazione fino a 3000 abitanti».

 

     Art. 85. Norme in materia di recupero abitativo dei sottotetti. [51].

     1. La Regione Abruzzo al fine di dotare i Comuni di un ulteriore strumento per la programmazione e razionalizzazione degli interventi edilizi sul territorio, consente, su tutto il territorio comunale, il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, dove per sottotetto si intende il volume sovrastante l’ultimo piano dell’edificio, o di parti di esso, ricompreso nella sagoma di copertura realizzato almeno nella parte strutturale.

     2. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data del 31 dicembre 2011 è consentito alle seguenti condizioni [52]:

     a) l’edificio dove è ubicato il sottotetto deve essere stato realizzato nel rispetto delle normative comunali e regionali vigenti o, in caso di realizzazione totalmente o parzialmente abusiva, deve risultare sanato o in itinere la pratica di richiesta di sanatoria ai sensi della Legge 47/1985 e successive modificazioni e integrazioni.

     b) l’altezza media netta non può essere inferiore a 2,40 metri, calcolata in rapporto tra il volume complessivo e la superficie del sottotetto interessato al recupero abitativo, comunque l’altezza della parete minima non può essere inferiore a metri 1,40.

Per i Comuni montani, al di sopra di 1000 metri di altezza, l’altezza media è ridotta a 2,20 metri e l’altezza della parete minima non può essere inferiore a 1,20 metri.

     c) che siano rispettate le norme sismiche. [53]

     3. Gli eventuali spazi di altezza inferiore al minimo devono essere chiusi mediante opere murarie o arredi fissi e se ne consente l’uso come spazio di servizio destinato a guardaroba o ripostiglio. In corrispondenza di fonti di luce la chiusura di tali spazi non è prescrittiva anche se di altezza inferiore al minimo consentito come indicato al punto b) del comma due.

In sede di ristrutturazione di edifici esistenti che abbiano sottotetti non conformi alle altezze come sopra stabilite è consentito, per il raggiungimento dell’altezza media minima prevista, l’abbassamento dell’ultimo solaio sottostante il sottotetto a condizione:

     a) che questo non comporti una modifica del prospetto del fabbricato;

     b) che vengano rispettati i requisiti minimi di abitabilità o agibilità dei locali sottostanti;

     c) che siano rispettate le norme sismiche.

     4. Al fine di assicurare i requisiti di fruibilità e aereo-illuminazione naturale dei locali, il recupero abitativo dei sottotetti può avvenire anche mediante l’apertura di porte, finestre, lucernai e abbaini a condizione che si rispettino i caratteri formali e strutturali dell’edificio conformemente ai regolamenti edilizi comunali.

     5. Gli interventi finalizzati al recupero abitativo dei sottotetti sono classificati come ristrutturazione edilizia e comportano la corresponsione degli oneri concessori previsti dalla normativa vigente.

     6. Il recupero abitativo dei sottotetti esistenti alla data di cui al comma 2 è consentito anche in deroga alla legislazione urbanistica statale e regionale vigente in materia, nonché agli strumenti urbanistici comunali vigenti o in itinere ed ai regolamenti edilizi vigenti [54].

     7. Entro 30 giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Consiglio comunale, con atto motivato, può disporre l’esclusione del territorio comunale dall’applicazione della presente legge.

     8. Il recupero abitativo dei sottotetti comporta la corresponsione del contributo relativo al costo di costruzione, da corrispondere a conguaglio, se già in parte corrisposto, o per intero in caso contrario, e in misura doppia degli oneri di urbanizzazione previsti dalla L.R. 89/1998. La maggiorazione degli oneri di urbanizzazione sarà versata alla Regione Abruzzo per i fini e gli obiettivi delle leggi regionali che dispongono interventi a favore dei Comuni.

     9. Le domande per il permesso di costruire o D.I.A. devono essere inoltrate al Comune di residenza entro il 31 dicembre 2014. Contestualmente alla proposizione della domanda, il richiedente deve corrispondere il maggior onere spettante alla Regione mediante versamento su c/c postale n. 13633672 intestato alla Regione Abruzzo. Nell’ipotesi di diniego della concessione la somma verrà restituita al richiedente [55].

     10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 1.500.000,00.

     11. Le entrate di cui al comma 10 confluiscono sul bilancio regionale senza alcun vincolo di destinazione della spesa [56].

 

     Art. 86. Modifica alla L.R. 11/2002.

     1. Alla lett. a) del comma 2 dell’art. 2 della L.R. 11/2002 concernente: Disposizioni relative all’imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, l’aliquota dell’imposta regionale da applicare sul canone statale, in base alla legge di riferimento, è del 2%.

 

CAPO III

Modifiche, integrazioni ed abrogazioni di leggi regionali

 

SEZIONE PRIMA

Disposizioni in materia di Politiche del Lavoro e della Formazione Professionale

 

     Art. 87. Disposizioni in favore di soggetti individuali per l’avvio di nuove iniziative imprenditoriali ricadenti nel territorio dei Parchi nazionali e regionali nonché delle Riserve naturali istituite con legge regionale.

     1. All’art. 4 della L.R. 17.12.1996, n. 136 così come modificata ed integrata dalla L.R. 23.12.1999, n. 142 concernente: Interventi finalizzati allo sviluppo di iniziative imprenditoriali giovanili eco-compatibili nei territori dei Parchi nazionali, regionali e delle riserve naturali istituite con legge regionale, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Possono beneficiare delle provvidenze previste dalla presente legge i soggetti individuali riconducibili alle categorie indicate nell’art. 8, comma 1, della L.R. 55/1998, così come modificata dalla L.R. 142/1999».

     2. All’art. 5 della L.R. 136/1996, così come modificata ed integrata dalla L.R. 142/1999, è aggiunto il seguente comma 3:

«3. Per l’avvio di nuove iniziative di cui all’art. 2 in forma individuale possono essere accordate agevolazioni nel limite previsto dall’art. 8, comma 2, della L.R. 55/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, e con le modalità disposte dalla relativa disciplina attuativa».

 

SEZIONE SECONDA

Disposizioni in materia di attuazione del Diritto allo Studio

 

     Art. 88. Modifica alla L.R. 78/1978.

     1. Dopo l’art. 5 della L.R. 78/1978 concernente: Interventi per l’attuazione del diritto allo studio, è aggiunto il seguente:

«Art. 5/bis. Compiti delle Province.

1. Le Province esercitano le funzioni indicate dal D.Lgs. 111/1998, art. 139, comma 1, lett. c) e della L.R. 11/1999, art. 79, comma 2, lett. b), inerenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

2. I Servizi di cui al precedente comma sono i seguenti:

- trasporto degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l’istruzione secondaria superiore;

- assistenza scolastica qualificata agli studenti di cui al precedente punto.

3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Province deliberano ed inviano alla Giunta regionale il Piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l’istruzione scolastica superiore, da realizzare nell’anno solare successivo, sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si inscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore.

4. Nel piano degli interventi di cui al precedente comma, devono essere chiaramente indicati:

– il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di trasporto di cui al comma 2;

– i chilometri di percorrenza;

– il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di assistenza scolastica qualificata.

5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente con allegati:

- i prospetti di informazione statistica, per ciascun Istituto Scolastico o di Formazione Professionale, raggruppati per ciascun Comune della Provincia;

- un prospetto riassuntivo delle spese sostenute per i servizi di cui al comma 2.

6. Le Province erogano ai Comuni le somme necessarie per i servizi di cui al comma 2 come segue:

- per il servizio di trasporto, ai Comuni di residenza degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio;

- per il servizio di assistenza qualificata, ai Comuni ove ha sede la Scuola o Istituto di istruzione superiore».

     2. Per l’anno 2004 il Piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l’istruzione scolastica superiore deve essere inviato dalle Province entro 120 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     3. Al comma 1 dell’art. 6 della L.R. 78/1978, le parole «ai sensi del precedente articolo» sono sostituite dalle seguenti parole: «ai sensi degli artt. 5 e 5/bis».

     4. Dopo il comma 2 dell’art. 6 L.R. 78/1978 è aggiunto il seguente comma:

2/bis. Per gli interventi previsti dall’art. 5/bis, la Giunta regionale garantisce nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle province: la restante parte viene garantita da ciascuna provincia [57].

     5. All’onere derivante dal precedente comma 4 si fa fronte con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 10.02.001 sul Cap. 42410 denominato: Interventi per l’attuazione del diritto allo studio - L.R. 78/1978 modificata dalla L.R. 82/1984.

 

SEZIONE TERZA

Disposizioni in materia di Politiche Sociali

 

     Art. 89. Modifica alla L.R. 21/2000.

     1. Il comma 2 dell’art. 2 della L.R. 21/2000 è sostituito dal seguente:

«2. La competenza alla realizzazione e alla gestione della residenza sanitaria assistita per l’erogazione dei servizi assistenziali prevista dall’art. 2 della L.R. 21/2000, è attribuita al Comune di L’Aquila, che vi provvede attraverso l’Istituto Centro Servizi per Anziani con proprie risorse finanziarie».

     2. All’art. 1 della L.R. 21/2000 sono aggiunti i seguenti commi:

«3. Per tali finalità, l’intera porzione dell’immobile ex O.N.P.I. già trasferita alla ASL di L’Aquila, ai sensi della predetta L.R. 21/2000, è retrocessa al Comune di L’Aquila fermi restando tutti i vincoli di destinazione fissati dalla vigente normativa.

4. La retrocessione al patrimonio indisponibile del Comune di L’Aquila, con vincolo di destinazione alla residenza di cui al comma 1 del presente articolo, è disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, su proposta congiunta dei componenti della Giunta preposti alla Sanità e alle Politiche Sociali».

 

     Art. 90. Misure in favore dei soggetti disabili.

     1. La Regione Abruzzo destina lo 0,1% della quota del Fondo Sanitario Nazionale di parte corrente in materia di salute e sanità veterinaria assegnato alle ASL per il rimborso di spese mediche e cure sostenute dai soggetti disabili.

     2. Entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge, la Giunta regionale provvederà a disciplinare le modalità di accesso ai benefici, previsti dal comma 1, tramite apposito regolamento.

 

     Art. 91. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 75/1987 e all’art. 50 della L.R. 7/2003. [58]

     [1. Nelle more del riordino del sistema normativo sulla cooperazione sociale e sull’associazionismo cooperativo, al comma 1 dell’art. 6 della L.R. 75/1987, concernente: Nuove norme in materia di cooperazione ed associazionismo, così come modificata dall’art. 50 della L.R. 7/2003, le parole «al Presidente della Giunta regionale» sono sostituite dalle parole «dalla Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale» e la parola «settembre» è sostituita dalla parola «aprile».

     2. Al comma 3 dell’art. 6 della L.R. 75/1987, le parole «dell’Assessorato regionale alla Cooperazione» sono sostituite dalle parole «della Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale».

     3. Al comma 1 dell’art. 7 della L.R. 75/1987, le parole «Entro il 31 dicembre di ogni anno» sono sostituite dalle parole «Entro giorni sessanta dal termine di presentazione delle domande di cui al comma 1 del precedente art. 6».

     4. Al comma 2 dell’art. 7 della L.R. 75/1987, le parole «entro il 28 febbraio» sono sostituite dalle parole «ad avvenuta approvazione del riparto». e alla parola «ottobre» è sostituita la parola «dicembre».

     5. Al comma 1 dell’art. 9 della L.R. 75/1987, le parole «servizio lavoro» sono sostituite da «Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale».

     6. Al comma 5 dell’art. 50 della L.R. 7/2003, le parole «dell’Assessorato regionale alla Cooperazione» sono sostituite dalle parole «della Direzione qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza e promozione sociale».]

 

     Art. 92. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 85/1994 e all’art. 55 della L.R. 7/2003. [59]

     [1. Nelle more del riordino del sistema normativo sulla cooperazione sociale e sull’associazionismo cooperativo, l’art. 17 della L.R. 85/1994, così come modificato dalle lett. h), i) e j) dell’art. 55 della L.R. 7/2003, è così sostituito:

«Art. 17. Costituzione.

1. La Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto alle politiche sociali, istituisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione qualità della vita, la Commissione per la cooperazione sociale, nella seguente composizione:

- dirigente del competente Servizio della Direzione qualità della vita, o suo delegato, che la presiede;

- funzionario responsabile del competente Ufficio della Direzione qualità della vita;

- dirigente o funzionario di cat. D della Direzione politiche attive del lavoro e formazione professionale;

- dirigente o funzionario di cat. D della Direzione sanità;

- direttore della Direzione regionale del lavoro, o suo delegato.

2. La Commissione, convocata dal Presidente, delibera a maggioranza dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del competente Servizio della Direzione qualità della vita.

4. A tutti i componenti della Commissione, per ciascuna seduta, spettano compensi nella misura prevista alla L.R. 15/1988. Alla relativa spesa si provvede con le disponibilità annualmente previste dalle leggi di bilancio sul pertinente Cap. 22436 nell’ambito della UPB 11.02.002».

     2. All’art. 21 della L.R. 85/1994 è aggiunto il seguente comma:

«2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti nel pertinente Cap. con legge di bilancio».]

 

     Art. 93. Integrazioni all’art. 101 della L.R. 7/2003.

     1. Al comma 2, lett. b), dell’art. 101 della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale), dopo le parole «...a favore delle associazioni antiracket ed antiusura» sono aggiunte le parole «e fondazioni riconosciute».

     2. La Giunta regionale, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, procede ad integrare il regolamento di attuazione dell’art. 101 della L.R. 7/2003 emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale del 2 ottobre 2003, n. 002/Reg.

 

     Art. 94. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 87/1982.

     1. All’art. 1 della L.R. 87/1982 e successive modifiche ed integrazioni concernente: Erogazione di contributi al Consiglio regionale e alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione Italiana Ciechi e alle sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente nazionale per la protezione e l’assistenza ai sordomuti, sono aggiunti i seguenti commi:

«3. A partire dall’esercizio 2004 l’entità dei contributi di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo è determinata ed iscritta sui pertinenti capitoli con legge di bilancio.

4. A partire dall’esercizio 2004, i contributi iscritti in favore dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) sono ripartiti per il 10% al Consiglio regionale dell’UIC e per il 90% tra le sezioni provinciali in parti uguali e i contributi iscritti in favore dell’Ente Nazionale Sordomuti (ENS) sono ripartiti per il 10% al Comitato regionale e per il 90% tra le sezioni provinciali dell’ENS in parti uguali».

     2. All’art. 3 della L.R. 87/1982 è aggiunto il seguente comma:

«2. A partire dall’esercizio 2004 l’onere della presente legge trova copertura nell’ambito della UPB 13.01.005 nello stanziamento del Cap. 71624 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi al Consiglio regionale d’Abruzzo e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell’Unione Italiana Ciechi (UIC) L.R. 87/1982 - e nello stanziamento del Cap. 71625 così ridenominato: Contributi al Consiglio regionale d’Abruzzo e alle Sezioni provinciali abruzzesi dell’Ente Nazionale Sordomuti (ENS) - L.R. 87/1982.Gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dalle annuali leggi di bilancio».

     3. I fondi stanziati in aumento con le LL.RR. 20/2003 e 21/2003 di € 108.000,00 al Cap. 71625 sono così ripartiti:

     – all’U.I.C. Consiglio regionale € 8.202,00

     – all’U.I.C. per le sezioni provinciali (€ 14.696,50 a sez.) € 58.786,00

Totale € 66.988,00

     – all’E.N.S. comitato regionale € 41.012,00

di cui € 4.374,00 al comitato stesso ed € 36.638,00 alle sezioni provinciali in proporzione all’utenza assistita ed al territorio di pertinenza di ciascuna sezione.

     4. I fondi stanziati in aumento con le LL.RR.

20/2003 e 21/2003 di € 16.875,00 al Cap. 71623 sono così ripartiti:

     – al Comitato regionale dell’Associazione nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra € 7.875,00

     – alle quattro Federazioni provinciali da dividere in parti uguali € 9.000,00

     5. I fondi stanziati in aumento con le LL.RR. 20/2003 e 21/2003 di € 20.750,00 al Cap. 71633 per l’Associazione Nazionale Famiglie dei Caduti e Dispersi in guerra e per l’Associazione Nazionale Vittime Civili di guerra è pari ad € 10.375,00 per ciascuna Associazione di cui:

     – ai singoli Comitati regionali € 1.039,00

     – alle singole sezioni provinciali € 2.334,00

 

     Art. 95. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 64/1980.

     1. All’art. 1 della L.R. 64/1980, successivamente modificato ed integrato dalle LL.RR. 21/1985, 65/1987, 90/1991, concernente: Erogazione di contributi alle sezioni dell’Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra e alle Federazioni provinciali dell’Associazione nazionale combattenti e reduci, sono aggiunti i seguenti commi:

«2. A partire dall’esercizio 2004 l’entità dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è determinata ed iscritta sui pertinenti capitoli con legge di bilancio.

3. A partire dall’esercizio 2004, il contributo iscritto in favore dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra è interamente destinato al Comitato regionale dell’Associazione medesima.

4. A partire dall’esercizio 2004, il contributo iscritto in favore dell’Associazione nazionale Combattenti e Reduci è ripartito, in parti uguali, tra le Federazioni provinciali dell’Associazione medesima».

     2. All’art. 3 della L.R. 64/1980 è aggiunto il seguente comma:

«3. A partire dall’esercizio 2004 l’onere della presente legge trova copertura nell’ambito della UPB 13.01.005 nello stanziamento del Cap. 71619 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi alle Federazioni provinciali dell’Associazione Nazionale Combattenti e Reduci - L.R. 64/1980, modificata dalle LL.RR. 21/1985, 65/1987 e 90/1991 e nello stanziamento del Cap. 71623, così ridenominato: Contributi al Comitato regionale in favore dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra - L.R. 64/1980, modificata dalle LL.RR.21/1985, 65/1987 e 90/1991».

     3. Gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dalle annuali leggi di bilancio.

 

     Art. 96. Modifica della L.R. 71/1999.

     1. Il comma 1 dell’art. 2 L.R. 71/1999 concernente: Contributo per l’anno 1999 ai Comitati provinciali e regionali dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, viene sostituito dal seguente:

«1. I comitati provinciali e regionali delle associazioni di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi annuali, entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è effettivamente erogato il contributo, una dettagliata rendicontazione delle somme percepite».

     2. All’art. 2 della L.R. 71/1999 è aggiunto il seguente comma 3:

«3. L’erogazione dei contributi di competenza, viene disposta dopo l’acquisizione ed il controllo del rendiconto dell’anno precedente».

     3. All’art. 3 della L.R. 71/1999 sono aggiunti i seguenti commi:

«2. A partire dall’esercizio 2004 l’onere della presente legge trova copertura nell’ambito della UPB 13.01.005 nello stanziamento del Cap. 71633 così ridenominato: Contributi ai Comitati provinciali e al Comitato regionale dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra - L.R. 71/1999 e nello stanziamento del Cap. 71627 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi ai Comitati provinciali e al Comitato regionale dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra - L.R. 71/1999.

3. Gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dalle annuali leggi di bilancio».

     4. L’art. 1 della L.R. 71/1999 è modificato come segue:

«1. La Regione Abruzzo concede contributi, determinati annualmente con legge di bilancio, ai comitati provinciali dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio territorio, e ai comitati regionali delle suddette associazioni, per gli scopi previsti dallo statuto delle stesse.

2. Il contributo annualmente assegnato alle associazioni di cui al comma precedente è ripartito, in parti uguali, per il 10% ai comitati regionali e per il 90% ai comitati provinciali.» [60]

 

     Art. 97. Modifica della L.R. 95/1999.

     1. La L.R. 27.10.1999, n. 95 ha la seguente titolazione: Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o sanitari per disabili [61].

     2. All’art. 2 della L.R. 95/1999 concernente: Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o socio-assistenziali per disabili dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

     "1 bis. Alla liquidazione dei contributi previsti dalla presente legge provvede la Direzione Qualità della vita, beni e attività culturali, sicurezza a promozione sociale, politiche giovanili, immigrazione, economia solidale, partecipazione e consumo critico, politiche per la pace per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività socio- assistenziali e la Direzione Sanità per le associazioni che prevedono nel proprio statuto attività di tipo sanitario". [62]

     3 Il comma 1 dell’art. 3 della L.R. 95/1999 è sostituito dal seguente:

     «1. Le associazioni di cui all’art. 1 sono tenute a presentare al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi annuali, entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è effettivamente erogato il contributo, una dettagliata rendicontazione delle somme percepite».

     4. Dopo il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 95/1999 è aggiunto il comma 3:

     «3. L’erogazione dei contributi di competenza, viene disposta dopo l’acquisizione ed il controllo del rendiconto dell’anno precedente».

     5. All’art. 2 della L.R. 95/1999 il comma 1 è così sostituito:

     «1. L’importo stanziato al Cap. 71645 UPB 13.01.005 denominato: Contributi alle associazioni ANFASS L.R. 95/1999, viene ripartito per il 20% al Comitato regionale e per l’80% in parti uguali, alle sezioni territoriali delle Associazioni ANFASS regolarmente costituite».

     5 bis. La liquidazione del contributo per l’anno 2004 può essere effettuata anche per le associazioni che hanno presentato il rendiconto successivamente al 31 marzo 2004 [63].

     5 ter. Il comma 1, dell’art. 1 della L.R. 27 ottobre 1999, n. 95 è sostituito con il seguente:

     1. La Regione Abruzzo concede contributi alle associazioni iscritte al registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato di cui alla L.R. 37/1993, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta al sostegno delle persone disabili. [64].

 

     Art. 98. Osservatorio regionale di cui all’art. 41 della L.R. 7/2003.

     1. Per le finalità di cui all’art. 41 della L.R. 7/2003 concernente: Istituzione e attivazione dell’Osservatorio regionale sull’accessibilità e la modalità, finalizzato al monitoraggio e alla programmazione in materia di interventi tesi all’abbattimento delle barriere architettoniche, la Giunta regionale è autorizzata ad erogare la somma annualmente iscritta alla legge di bilancio sul Cap. 71657 UPB 13.01.007.

     2. Per le finalità di cui al comma 1 la Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare ulteriori somme nell’ambito dello stanziamento annualmente iscritto sul Cap. di spesa 71520 UPB 13.01.003.

     3. [Le disposizioni di cui al comma 2 hanno validità anche per l’esercizio finanziario 2003] [65].

 

SEZIONE QUARTA

Disposizioni in materia di Sanità

 

          Art. 99. Modifica art. 29 L.R. 7/2002. [66]

     1. L’art. 29 della L.R. 7/2002 è sostituito dal seguente:

     «Art. 29. Prevenzione e sicurezza nei luoghi di vita e di lavoro della ASL.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di migliorare e rendere più efficace l’azione di prevenzione nei luoghi di vita e di lavoro secondo le indicazioni del D.Lgs. 30.12.1992, n. 502 concernente: Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell’art. 1 della Legge 23.10.1992, n. 421 e successive modifiche e del Piano Sanitario regionale, promuove e favorisce l’adozione di modelli organizzativi e orientati ai processi, anche secondo formule organizzative sperimentali congrue all’ambiente complesso, dinamico ed eterogeneo del mondo del lavoro.

     2. I Servizi del Dipartimento di prevenzione così come definiti dall’art. 7 quater del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni sono composti da strutture organizzative distinte in Unità Operative costituite da gruppi multidisciplinari finalizzati al perseguimento di precisi obiettivi, anche temporanei, orientati a processi lavorativi quali, indagini, ricerche, vigilanza, piani mirati e tenendo conto delle caratteristiche e delle dimensioni dei bacini di utenza. Per multidisciplinarietà del gruppo s’intende principalmente quella realizzabile all’interno dell’area dipartimentale. Le Unità Operative dell’area dipartimentale richiedono un elevato grado di specializzazione e di professionalità con precisi ambiti di autonomia tecnica, operativa e decisionale. Le Unità Operative funzionali e i gruppi operativi multidisciplinari sono affidati ad un dirigente e se del caso, per le materie a contenuto prevalentemente tecnico, ad un responsabile scelto tra il personale del comparto dotato di capacità, professionalità e responsabilità come dal CCNL 1998/2001.

     [3. La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria ex art. 21 Legge 23.12.1978, n. 833 concernente: Istituzione del servizio sanitario nazionale, è mantenuta esclusivamente dal personale dipartimentale.]

     4. I proventi derivanti dalle sanzioni di cui all’art. 21, comma 2, del D.Lgs. 19.12.1994, n. 758 recante: Modificazione della disciplina sanzionatoria in materia di lavoro, ed i proventi derivanti dalle sanzioni previste da altre disposizioni legislative nazionali vigenti in materia di prevenzione, sono introitati dalle ASL su apposito capitolo di entrata previsto negli strumenti di programmazione.

     5. Le somme di cui al punto 4 sono destinate per l’80% al Servizio del Dipartimento di Prevenzione che le ha prodotte; il restante 20% è trasferito alla Regione che lo destina ad iniziative di formazione e aggiornamento degli operatori della prevenzione. La somma così ripartita incrementa il budget economico riservato al Dipartimento di Prevenzione derivante dal Fondo Sanitario Regionale.

     6. La quota dei proventi di cui al punto 5 è finalizzata a:

     a) acquistare i beni e gli strumenti necessari per il funzionamento dei servizi;

     b) implementare la funzionalità dei servizi;

     c) favorire la formazione degli operatori;

     d) promuovere l’attività di assistenza alle parti sociali e alle aziende del territorio;

     e) a costituire il fondo necessario alle posizioni organizzative previste dal CCNL degli operatori con qualifica di Ufficiale di polizia giudiziaria, di cui al comma 3, che svolgono prevalentemente le attività di cui al D.Lgs. 758/1994.»

 

     Art. 100. Modifiche alla L.R. 30/2002.

     1. Il titolo della L.R. 30/2002 «Riconoscimento di un centro di alta specializzazione di riferimento regionale di microchirurgia laser in oftalmologia all’Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti» è sostituito con «Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all’Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti».

     2. Il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 30/2002 è sostituito dal seguente:

«1. La presente legge regionale attribuisce il ruolo di «Centro regionale di eccellenza in oftalmologia di cui all’art. 1, in conseguenza del progressivo incremento del volume delle prestazioni, la ASL di Chieti propone l’adeguamento della pianta organica, nel rispetto della normativa vigente».

 

     Art. 101. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 33/1998.

     1. All’art. 2, dopo il comma 4 della L.R. 33/1998 avente per oggetto «Disposizioni in favore degli invalidi di guerra, civili di guerra e degli invalidi per servizio» aggiungere il seguente comma 5:

«5. La diaria stabilita con delibera di G.R. n. 2073 dell’1.4.1981 e successivamente aggiornata con circolari della G.R. n. 147 del 30.5.1984 e n. 22536 del 29.11.1995, è rideterminata in € 35,00 giornalieri» [67].

 

     Art. 102. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 39/1993.

     1. All’art. 1 della L.R. 39/1993 recante: Modifiche alla L.R. 6.8.1992, n. 76 concernente: Determinazione compensi ai Componenti ed ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l’accertamento dell’invalidità civile, della cecità e del sordomutismo di cui alla L.R. 14.8.1981, n. 32, dopo la frase «gettone di presenza pari a», le parole «£. 50.000 lorde» sono sostituite con le parole «€ 50,00 lordi».

     2. All’art. 1 della L.R. 39/1993 dopo la frase «compenso forfettario lordo di» le parole «£. 5.000» sono sostituite con le parole «€ 5,00».

 

     Art. 103. Organizzazione del sistema di urgenza ed emergenza sanitaria nella Regione Abruzzo.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di migliorare la qualità dei servizi offerti nonché di filtro all’aumento crescente delle richieste di prestazioni e ricoveri ospedalieri impropri secondo le indicazioni del D.Lgs. 502/92 e successive modifiche, nonché l’art. 8 quinquies del D.Lgs. 229/99 e la delibera di G.R. n.204 del 30.4.2002 (linee guida per la riorganizzazione del sistema di urgenza ed emergenza sanitaria), dispone: il sistema sanitario regionale per l’emergenza-urgenza è articolato in due settori tra loro strettamente collegati: la Rete ospedaliera e il Servizio di emergenza territoriale.

     2. La Rete Ospedaliera è costituita dai dipartimenti di Emergenza e Accettazione (D.E.A.) e unità Operative di Medicina e Chirurgia di Accettazione e Urgenza (ex Servizi di Pronto Soccorso).

     a) D.E.A.

     Il DEA rappresenta un’aggregazione funzionale di unità operative che mantengono la propria autonomia e responsabilità clinico-assistenziale, ma che riconoscono la propria interdipendenza adottando un comune codice di comportamento, al fine di assicurare, in collegamento con le strutture operanti sul territorio, una risposta rapida e completa. Il DEA di II livello ha valenza aziendale e, oltre ad assicurare l’integrazione fra loro dei Servizi di Pronto Soccorso dei singoli Presidi ospedalieri, coordina l’organizzazione dei servizi di emergenza territoriale.

     b) Unità Operative di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza (ex servizi di Pronto Soccorso).

     Queste UU.OO. hanno sede presso tutti i Presidi ospedalieri della regione, sono datate di organico autonomo e, stante la complessità delle funzioni svolte, è prevista la figura del Direttore di unità operativa complessa e svolgono le seguenti attività:

1. accettazione per i casi elettivi e/o programmati;

2. accettazione per i casi che si presentano spontaneamente e non rivestono carattere di urgenza;

3. accettazione di pazienti in condizioni di urgenza differibile;

4. accettazione di pazienti in condizioni di urgenza indifferibile;

5. accettazione di pazienti in condizioni di emergenza.

Il Triage sarà applicato presso tutti i servizi di Pronto Soccorso.

Per le prestazioni di cui al punto 2, le ASL applicheranno un ticket che avrà unicamente la funzione di “filtro” e quindi di razionalizzare le prestazioni “improprie” dei Pronto Soccorso.

Dovranno essere attivate presso tutte le unità operative di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza: le Unità Semplici di Osservazione Breve che hanno la funzione di potenziare e rendere efficace l’azione di filtro ai ricoveri ospedalieri, riducendo i ricoveri impropri, e non arrecare pregiudizio a livello di sicurezza nelle dimissioni precoci. L’istituzione e l’utilizzo di questi posti letto è finalizzato all’osservazione e stabilizzazione dei pazienti con patologia a rischio e all’osservazione di pazienti di incerta definizione diagnostica. Sono allocati fisicamente ed affidati funzionalmente alla gestione del P.S. Il numero di posti letto, da attivare in ogni P.S., è proporzionale alle prestazioni che il P.S. di quel presidio effettua annualmente. Il ricovero non può essere superiore alle 24 ore e pertanto non si applica il DRG.

La Giunta regionale approverà le linee guida per l’indicazione e l’appropriatezza dei ricoveri nelle unità semplici di osservazione breve.

L’organico medico ed infermieristico dei Servizi di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza minimo di base previsto è composto da: 1 Direttore, 6 Medici, 7 Infermieri e 1 Caposala cui andranno ad aggiungersi un numero di unità per ogni qualifica in proporzione al bacino reale di utenza, al numero di accessi annui e alle esigenze dell’attività territoriale del servizio 118. Il personale aggiuntivo per ogni qualifica sarà rapportato al numero di posti letto di osservazione e degenza breve attivati, nonché proporzionale al numero di prestazioni annue.

     3. Il servizio di emergenza territoriale “118” è costituito dalle Centrali Operative 118, Servizio di Elisoccorso, Unità Operative addette al soccorso sul territorio e Punti di Primo intervento.

     a) CENTRALI OPERATIVE 118 E SERVIZIO ELISOCCORSO

     Per quanto concerne l’attività e le funzioni delle C.O. del 118 e del Servizio di Elisoccorso si rimanda a quanto previsto nella L.R. 37/1999 e successive deliberazioni della Giunta regionale.

     b) UNITÀ OPERATIVE ADDETTE AL SOCCORSO SUL TERRITORIO

     La sede delle Unità Operative suddette coincide, di norma, con l’U.O. di Medicina e Chirurgia di Accettazione ed Urgenza (ex Pronto Soccorso), presso la quale i medici del servizio 118 assegnati a tali Unità Operative svolgeranno, prioritariamente, l’attività di emergenza urgenza territoriale e, compatibilmente, funzioni di supporto alle attività connesse a detta Unità Operativa. Tale integrazione funzionale e professionale fra i medici addetti al servizio di pronto soccorso e i medici del servizio 118 ha lo scopo di uniformare il comportamento degli operatori sanitari addetti all’emergenza sia nelle prestazioni sul territorio che in quelle interospedaliere.

     c) PUNTI DI PRIMO INTERVENTO

     Sono costituite da strutture periferiche stabili (distretti sanitari) o stagionali (zone ad alta vocazione turistica) presso le quali vengono erogate prestazioni sanitarie in emergenza.

L’attivazione delle sedi di primo intervento, ad integrazione delle strutture ospedaliere, rispondono alla esigenza di prestare assistenza, in caso di urgenza, in qualsiasi punto della regione che non sia raggiungibile in almeno 20 o 30 minuti come previsto dalla norma. Per il numero e la sede di taluni punti si fa riferimento alla delibera di G.R. n. 204 del 30 aprile 2002.

     4. Le ASL provvederanno all’adeguamento dell’organico minimo di base previsto mediante l’ottimizzazione dell’utilizzo del personale già in servizio, servendosi degli strumenti previsti dalla normativa contrattuale (es. mobilità).

Le ASL, inoltre, dovranno favorire, nell’ambito dello strumento della mobilità, prioritariamente la mobilità di personale medico ed infermieristico fra le unità operative dei Servizi di Medicina e Chirurgia di accettazione ed urgenza (ex P.S.) ed il personale dell’ Unità operative di “118” che operano all’interno dei servizi di Pronto Soccorso.

 

     Art. 104. Modifiche all’art. 4 Tit. I della L.R. 146/1996.

     1. Il comma 6 dell’art. 4, Tit. I della L.R. 146/1996 è interamente sostituito dal seguente: «Il direttore generale di ciascuna azienda fornisce adeguata rappresentazione delle politiche di gestione adottate attraverso la predisposizione degli atti fondamentali dell’azienda. Sono atti fondamentali dell’azienda:

a) gli strumenti della programmazione;

b) il bilancio di esercizio».

 

     Art. 105. Modifiche all’art. 6 Tit. I della L.R. 146/1996.

     1. L’art. 6, Tit. I della L.R. 146/1996 è interamente sostituito dal seguente: «Sono strumenti della programmazione:

a) il piano strategico;

b) il bilancio pluriennale di previsione;

c) il piano programmatico di esercizio, costituito da:

I) il budget:

II) il bilancio economico preventivo annuale;

III) il piano annuale di organizzazione;

IV) il piano annuale delle dinamiche complessive del personale;

d) il bilancio di esercizio».

 

     Art. 106. Modifiche all’art. 7 Tit. I della L.R. 146/1996.

     1. Al comma 1 dell’art. 7, Tit. I della L.R. 146/96 la frase «e del bilancio economico preventivo annuale» è sostituita con la seguente «di previsione, del budget e del bilancio economico preventivo annuale».

     2. All’art. 7 Tit. I della L.R. 146/96 vengono aggiunti i seguenti commi 5 e 6:

«5. Entro il 30 novembre il Direttore generale trasmette il Piano strategico triennale, ovvero il suo aggiornamento annuale, alla Giunta regionale per l’approvazione.

6. La Giunta verifica la coerenza del Piano strategico con gli indirizzi programmatici regionali, nonché la sua congruità:

a) nel caso in cui la Giunta dovesse approvare il Piano strategico, la stessa trasmette al Direttore generale le direttive di budget elaborate ai sensi dell’art. 28 della presente legge, entro e non oltre 30 giorni dalla trasmissione del Piano di cui al precedente comma;

b) nel caso in cui la Giunta non dovesse ritenere congruo e coerente il Piano strategico, la stessa rinvia il Piano, unitamente alle proprie motivate osservazioni, al Direttore generale per una nuova stesura in linea con gli indirizzi programmatici regionali. Il nuovo Piano strategico, redatto alla luce delle osservazioni della Giunta, deve essere trasmesso, entro e non oltre 20 giorni dal rinvio di cui al periodo precedente, alla Giunta per nuovo procedimento di approvazione».

 

     Art. 107. Modifiche all’art. 17 Tit. III della L.R. 146/1996.

     1. Al comma 2 dell’art. 17 Tit. III della L.R. 146/96, viene soppresso il punto b).

     2. Al comma 2 dell’art. 17 Tit. III della L.R. 146/96 al punto c), la frase «di cui all’art. 5, comma 6, del D.Lgs. 502/1992» viene sostituito dalla seguente «di cui all’art. 5 del D.Lgs. 502/92».

 

     Art. 108. Modifiche all’art. 18 Tit. III della L.R. 146/1996.

     1. Nel comma 1 dell’art. 18 Tit. III della L.R. 146/1996, viene cancellata la frase«A decorrere dall’esercizio 1997 ... (omissis) ... il bilancio di esercizio».

     2. Viene introdotto il comma 2 all’art. 18 Tit. III della L.R. 146/1996, con il seguente testo:

«2. Oltre al bilancio pluriennale di previsione e al bilancio preventivo economico annuale, disciplinati come strumenti della programmazione della presente legge, ciascuna azienda deve obbligatoriamente adottare il bilancio di esercizio».

 

     Art. 109. Modifiche all’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1996.

     1. Il comma 3 dell’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1996 viene integralmente sostituito dal seguente:

«3. Entro 30 giorni dalla trasmissione di cui al punto a) del comma 6, art. 7, il Direttore generale trasmette alla Giunta, per l’approvazione, il bilancio pluriennale di previsione, il bilancio economico preventivo annuale con allegati il budget e la relazione di accompagnamento, il Piano generale di organizzazione e il Piano annuale delle dinamiche complessive del personale. Entro lo stesso termine, il Direttore generale trasmette i documenti di cui al comma precedente al Comitato ristretto dei sindaci i quali, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di trasmissione, può rimettere le proprie osservazioni alla Giunta regionale».

     2. All’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1996 viene aggiunto il seguente comma 3bis:

«3bis. La Giunta regionale, tramite l’Assessorato competente per materia, adotta tutte le iniziative volte ad adeguare, sentito il Direttore generale, i documenti programmatici di cui al comma 3 al fine di consentirne l’approvazione».

     3. Il comma 4 dell’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1996 viene integralmente sostituito dal seguente:

«4. Decorsi 90 giorni dal termine di cui al comma 1 del presente articolo, la mancata o incompleta trasmissione dei documenti di cui al precedente comma 3 costituisce violazione del principio di buon andamento dell’amministrazione e costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale, ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni».

     4. All’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1996 viene aggiunto il seguente comma 4bis:

«4bis. Entro il termine di 30 giorni dalla trasmissione dei documenti di cui al comma 3, la Giunta regionale può emettere formale provvedimento di approvazione degli strumenti della programmazione dell’Azienda per l’esercizio di riferimento; la mancata manifestazione di volontà da parte della Giunta regionale entro lo stesso termine comporta l’automatica approvazione dei citati strumenti».

     5. Il comma 5 dell’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1996 viene integralmente sostituito dal seguente:

«5. Entro lo stesso termine di cui al comma precedente, la Giunta regionale può, nel rispetto del principio di autonomia delle Aziende sancito dalla presente legge e dalla normativa nazionale e fermo restando l’adozione delle iniziative di cui al comma 5 del presente articolo, emanare un atto di rigetto motivato degli strumenti della programmazione qualora ravvisi che gli stessi, tutti o anche un solo documento, non siano coerenti con:

a) gli indirizzi programmatici regionali ed il Piano strategico aziendale;

b) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale;

c) le direttive di budget elaborate ai sensi dell’art. 28 della presente legge;

d) i criteri di gestione di cui all’art. 2 della presente legge.

Tale atto di rigetto costituisce grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni».

     6. All’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1996 è aggiunto il seguente comma 6:

«6. Nell’ipotesi di adozione del provvedimento di rigetto di cui al comma precedente, la Giunta regionale nomina un Commissario ad acta per l’elaborazione di strumenti della programmazione dell’Azienda che risultino coerenti con:

a) gli indirizzi programmatici regionali ed il Piano strategico aziendale;

b) il quadro delle risorse finanziarie complessivamente a disposizione del sistema sanitario regionale;

c) le direttive di budget elaborate ai sensi dell’art. 9 della presente legge;

d) i criteri di gestione di cui all’art. 2 della presente legge».

     7. All’art. 19 Tit. III della L.R. 146/1196 è aggiunto il seguente comma 7:

«7. Nelle more dell’approvazione degli strumenti di programmazione per l’esercizio di riferimento, l’Azienda è gestita in tale esercizio nei limiti dei programmi e delle risorse contenuti negli strumenti programmatici approvati per l’esercizio precedente».

 

     Art. 110. Modifiche all’art. 20 Tit. III della L.R. 146/1996.

     1. Al comma 1 dell’art. 20 Tit. III della L.R. 146/1996 è eliminato il punto «c) la relazione programmatica di esercizio».

     2. Al comma 2 dell’art. 20 Tit. III della L.R. 146/1996 è aggiunto il testo: «Inoltre, al bilancio economico preventivo annuale è allegata una relazione a mezzo della quale il Direttore generale esplica i criteri di valutazione adottati nella elaborazione dei documenti di cui al primo comma del presente articolo».

     3. Vengono abrogati i commi 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 20 Tit. III della L.R. 146/1996.

 

     Art. 111. Modifiche all’art. 21 Tit. III della L.R. 146/1996.

     1. Al comma 5 dell’art. 21 Tit. III della L.R. 146/1996 è aggiunto il seguente testo: «La relazione sulla gestione deve riportare in particolare:

a) lo scostamento dei risultati rispetto al bilancio preventivo economico annuale;

b) il grado di attuazione degli obiettivi in termini di servizi e prestazioni;

c) la valutazione analitica dei costi, dei rendimenti e dei risultati per aree e centri di responsabilità;

d) i dati analitici riferiti a consulenze e gestione di servizi affidati all’esterno dell’Azienda;

e) le risultanze finali e la valutazione sulla gestione budgetaria per l’esercizio di riferimento».

 

     Art. 112. Modifiche all’art. 22 Tit. III della L.R. 146/1996.

     1. Il titolo dell’art. 22 Tit. III della L.R. 146/1996 «Pubblicità del bilancio di esercizio» viene modificato in «Pubblicità ed approvazione del bilancio di esercizio».

     2. Nel comma 1 dell’art. 22 Tit. III della L.R. 146/1996, la data «30 giugno» è sostituita dalla data «30 aprile».

     3. Il comma 4 dell’art. 22 Tit. III della L.R. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, entro 60 giorni dal termine di cui al precedente comma 1, approva il Bilancio di esercizio ovvero, anche sulla base della relazione del Collegio dei revisori, può adottare provvedimento motivato di rigetto dell’approvazione del Bilancio qualora lo stesso risulti non rispondente alle risultanze delle scritture contabili o redatto in violazione della legge nazionale e regionale; ove possibile, la Giunta, per il tramite dell’Assessorato competente per materia, sentito il Direttore generale, o eventualmente a mezzo di un Commissario ad acta appositamente nominato, modifica ai fini di cui sopra il Bilancio di esercizio, anche alla luce delle osservazioni del Collegio dei revisori».

 

     Art. 113. Modifiche all’art. 23 Tit. III della L.R. 146/1996.

     1. Il comma 3 dell’art. 23 Tit. III della L.R. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente:

«3. Nei casi in cui nel bilancio di esercizio si evidenzi una perdita di esercizio, il Direttore generale fornisce adeguata rappresentazione delle cause che l’hanno determinata nella relazione sulla gestione di cui al comma 1 dell’art. 21 della presente legge. La perdita va iscritta in apposita voce del Patrimonio netto con specifica indicazione dell’anno in cui si è prodotta. Il Direttore generale, in sede di adozione del bilancio preventivo economico annuale e del budget dell’esercizio successivo, predispone un piano dettagliato per il recupero delle perdite accumulate su un orizzonte temporale pari a quello previsto per il Piano strategico. In ogni caso gli eventuali risparmi prodotti e iscritti in bilancio sono destinati integralmente a copertura delle perdite di esercizio. Qualora la perdita di esercizio risulti rilevante, e la stessa rappresenti un grave scostamento rispetto ai risultati preventivati nell’ambito degli strumenti della programmazione, ovvero qualora della perdita stessa venga data un’inadeguata giustificazione nella relazione sulla gestione, la Giunta regionale può ritenere sussistente un grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni».

 

     Art. 114. Modifiche all’art. 27 Tit. III della L.R. 146/1996.

     1. Il comma 1 dell’art. 27 Tit. III della L.R. 146/1996 è sostituito integralmente dal seguente:

«1. Il Collegio dei revisori ha la composizione e le competenze di cui all’art. 3ter del D.Lgs. 502/92 e successive modificazioni e quelle previste dalla presente legge».

     2. Al comma 2 dell’art. 27 Tit. III della L.R. 146/1996 è aggiunta la seguente lettera:

«e) svolge le attività connesse al controllo periodico e alla revisione del budget di cui all’art. 15 della presente legge».

     3. Nel comma 5 dell’art. 27 Tit. III della L.R. 146/1996 la frase «accettati dalla prassi professionale», è sostituita con la seguente frase «accettati dalla prassi professionale; in tema di responsabilità, si applicano le disposizioni previste per gli iscritti nel registro dei revisori contabili».

 

          Art. 115. Modifiche all’art. 28 Tit. IV della L.R. 146/1996.

     1. L’art. 28 Tit. IV della L.R. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente:

«1. Il Direttore generale predispone il budget sulla base delle direttive che annualmente la Giunta regionale predispone, ai sensi dell’art. 7 della presente legge, al fine di agevolare il raccordo del budget con la programmazione regionale e di agevolare il perseguimento dell’equilibrio economico-finanziario dell’Azienda, anche in relazione ai livelli di assistenza da garantire.

2. Le Direttive, elaborate dalla Giunta in aderenza ai contenuti e alle scelte della programmazione aziendale, verificati in ordine alla loro coerenza con gli indirizzi programmatici regionali, indicano gli obiettivi, le linee guida, i criteri, i vincoli e i parametri per l’elaborazione del budget, nel rispetto dell’autonomia gestionale riconosciuta alle Aziende.

3. Il budget generale riguarda l’intera attività dell’Azienda e si articola nelle seguenti parti:

a) il budget economico, che indica analiticamente le attività, i costi, i ricavi e i proventi; la rappresentazione dei costi deve consentire l’evidenza delle fondamentali classi di fattori operativi;

b) il budget finanziario, che indica analiticamente i flussi delle entrate e delle spese;

c) il budget patrimoniale, che indica analiticamente le fonti di finanziamento e gli impieghi.

4. Il budget generale deve essere corredato di una relazione che illustri i parametri sui quali si fondano le previsioni, i rapporti tra le quantità rappresentate nel budget e gli obiettivi, le azioni programmatiche e i risultati attesi, evidenziando espressamente il rispetto delle Direttive di cui all’art. 7 della presente legge ed il collegamento con le scelte della programmazione formalizzate nel Piano strategico.

5. Le singole parti del budget generale e la relazione di accompagnamento devono essere articolate per aree e centri di responsabilità secondo modalità corrispondenti alle caratteristiche organizzative e funzionali di ciascuna Azienda. I dirigenti preposti alle strutture e ai centri di responsabilità di cui al precedente periodo rispondono al Direttore Generale degli obiettivi e delle risorse assegnate; entro il relativo tetto di risorse si esplica l’autonomia gestionale ed organizzativa di ciascun dirigente di struttura. A tale autonomia corrisponde la responsabilizzazione sul raggiungimento degli obiettivi di budget e sull’utilizzo delle risorse.

6. Il budget generale e la relazione di accompagnamento costituiscono allegati necessari del Bilancio economico preventivo annuale.

7. La Giunta regionale detta disposizioni sulla formazione e sull’articolazione del budget delle Aziende.

8. Il Direttore generale è responsabile della corretta elaborazione del budget generale e della relazione di accompagnamento; la mancata redazione del budget o l’inosservanza delle norme regionali dettate in merito e delle Direttive elaborate dalla Giunta ai sensi dell’art. 7 della presente legge, costituiscono grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

9. Ogni trimestre deve essere inviata alla Giunta regionale una relazione sullo stato di avanzamento del budget generale, che oltre a porre in evidenza gli scostamenti rispetto ai dati di budget e gli elementi che possono determinare scostamenti nel prosieguo della gestione, operi una proiezione della situazione finanziaria e del risultato economico finale.

10. A seguito dei controlli periodici trimestrali, la Giunta regionale, per il tramite dell’Assessorato competente per materia, procede, di concerto con il Direttore generale dell’Azienda, alla revisione del budget in caso di situazioni di previsto squilibrio finanziario ed economico.

11. Con riferimento alle relazioni trimestrali e alle revisioni del budget, il Collegio dei revisori deve formulare le proprie osservazioni da trasmettere tempestivamente alla Giunta regionale.

12. Qualora i rapporti di cui al comma 9 dovessero evidenziare scostamenti rispetto ai dati del budget generale, la gravità degli stessi e le inadeguate motivazioni addotte al riguardo dal Direttore generale possono costituire, tenendo conto delle osservazioni del Collegio dei revisori, grave motivo ai fini della risoluzione del contratto del Direttore generale ai sensi dell’art. 3 comma 7 D.Lgs. 502/1992 e successive modificazioni.

13. Gli scostamenti di cui al precedente comma possono essere approvati dalla Giunta regionale se adeguatamente motivati dal Direttore generale.

 

     Art. 116. Modifiche all’art. 29 Tit. IV della L.R. 146/1996.

     1. Nel comma 1 dell’art. 29 Tit. IV della L.R. 146/1996 il termine «eventualmente» viene eliminato.

 

     Art. 117. Modifiche all’art. 32 Tit. V della L.R. 146/1996.

     1. Dopo il comma 1 dell’art. 32 Tit. V della L.R. 146/1996 sono introdotti i seguenti commi:

«2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, istituisce un apposito Ufficio unico degli acquisti.

3. L’Ufficio unico degli acquisti è investito delle seguenti competenze:

a) stipulazione di contratti per la fornitura di beni e servizi in nome e per conto delle Aziende, qualora gli stessi abbiano importo superiore a € 15.500,00 con esclusione dell’Iva;

b) scelta del contraente tramite le procedure previste dalle vigenti normative in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni;

c) promozione e sviluppo di convenzioni regionali che aggreghino la domanda di beni e servizi da parte di aziende sanitarie e ospedaliere a livello regionale;

d) consulenza in materia contrattuale in favore delle Aziende.

4. La Giunta regionale detta disposizioni in ordine alla composizione e al funzionamento dell’Ufficio unico degli acquisti.

5. Le Aziende, con riferimento agli acquisti e alle forniture di beni e servizi di importo superiore a € 15.500 trasmettono all’Ufficio unico degli acquisti apposita nota contenente l’indicazione dei beni e servizi da acquistare, dei prezzi e di ogni altro elemento necessario ai sensi delle norme vigenti in materia.

6. A tal fine le Aziende conferiscono mandato speciale all’Ufficio unico degli acquisti affinché provveda all’espletamento dell’attività di acquisizione di beni e servizi in nome e per conto delle stesse, nel rispetto delle vigenti normative in materia di scelta del contraente-fornitore.»

     2. Il comma 2 dell’art. 32 Tit. IV della L.R. 146/1996 è rinumerato come comma 7.

 

     Art. 118. Modifiche all’art. 33 Tit. V della L.R. 146/1996.

     1. Al comma 1 dell’art. 33 Tit. V della L.R. 146/1996 la frase «alle aziende sui dati relativi» è sostituita con la frase «alle aziende e all’Ufficio unico degli acquisti sui dati relativi».

     2. Il comma 3 dell’art. 33 Tit. V della L.R. 146/1996 è integralmente sostituito con:

«3. Giunta regionale, avvalendosi dell’Ufficio unico degli acquisti, il quale a sua volta utilizza le risultanze dell’attività descritta ai precedenti commi 1 e 2, può dettare, con atto di indirizzo e coordinamento, i criteri cui le Aziende devono attenersi in materia di acquisizione di beni e servizi».

 

     Art. 119. Modifiche all’art. 34 Tit. V della L.R. 146/1996.

     1. Nel comma 1 dell’art. 34 Tit. V della L.R. 146/1996, la frase «Le Aziende effettuano l’esame» è sostituita con la seguente frase «L’Ufficio unico degli acquisti effettua ...».

 

     Art. 120. Modifiche all’art. 35 Tit. V della L.R. 146/1996.

     1. Al comma 2 dell’art. 35 Tit. V della L.R. 146/1996 il testo «£. 20 milioni» è sostituito da «€ 10.000».

     2. Al comma 3 dell’art. 35 Tit. V della L.R. 146/1996 il testo «comunitaria, di 200.000 ECU IVA esclusa,» è sostituito da «comunitaria vigente, ...».

 

     Art. 121. Modifiche all’art. 37 Tit. V della L.R. 146/1996.

     1. Il comma 1 dell’art. 37 Tit. V della L.R. 146/1996 è sostituito dal seguente:

«1. Qualora due o più Aziende richiedano l’espletamento della procedura di acquisto per i medesimi beni o servizi, l’Ufficio unico degli acquisti provvede all’aggregazione delle domande, al fine del perseguimento degli obiettivi di equilibrio economico-finanziario delle medesime Aziende».

     2. Il comma 2 dell’art. 37 Tit. V della L.R. 146/1996 è sostituito dal seguente:

«2. Le aziende, su propria iniziativa o su proposta dell’Ufficio unico degli acquisti resa ai sensi del precedente art. 32 comma 3 lett. c), possono associarsi fra loro per ottenere facilitazioni nell’acquisto di beni e servizi. A tal fine i rispettivi Direttori generali trasmettono una nota congiunta, ai sensi dell’art. 32 comma 5 della presente legge, all’Ufficio unico degli acquisti per l’espletamento delle relative procedure di acquisto».

 

     Art. 122. Modifiche all’art. 38 Tit. VI della L.R. 146/1996.

     1. Il comma 1 dell’art. 38 Tit. VI della L.R. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente:

«1. Le Aziende provvedono ai pagamenti attraverso la Tesoreria unica regionale, alla quale devono affluire tutte le somme comunque riscosse per conto delle Aziende regionali».

     2. Il comma 2 dell’art. 38 Tit. VI della L.R. 146/1996 è integralmente sostituito dal seguente:

«2. Il servizio di tesoreria unica regionale è affidato dalla Giunta regionale, sentito il parere dei Direttori generali delle Aziende regionali, con apposita convenzione, a trattativa privata e di norma per la durata massima di un quinquennio, ad una o più banche che possano dimostrare una significativa presenza sul territorio regionale e siano dotati di strutture tecnico - organizzative idonee a garantire la regolare gestione del servizio nel rispetto della vigente legislazione bancaria».

     3. All’art. 38 Tit. VI della L.R. 146/1996 è aggiunto il seguente comma:

«3. Nel caso in cui il servizio di tesoreria risulti affidato a più banche, la convenzione dovrà prevedere il conferimento dell’incarico alla F.I.R.A. S.p.A. affinché coordini l’attività delle singole banche convenzionate e risponda, nei confronti delle Aziende e della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato, di tutti gli adempimenti e gli impegni derivanti dalla convenzione».

     4. È individuato nella F.I.R.A. S.p.A. l’organismo di gestione finanziario. Tale organismo è responsabile della gestione finanziaria delle somme del fondo sanitario regionale assegnate per competenza alle singole ASL. In particolare assolve alle seguenti funzioni [68]:

     1) gestione finanziaria dei pagamenti] [69];

     2) [monitoraggio finanziario della spesa] [70];

     3) [smobilizzo crediti mediante operazioni di factoring, linee di credito specifiche ed utilizzo di capitale proprio, finalizzate al rispetto della normativa comunitaria in materia di forniture e servizi, con particolare riferimento alla Direttiva UE 2000/35/CE recepita dal D.Lgs. 231/2002.

     4bis E’ individuato nella Agenzia sanitaria regionale l’organismo di monitoraggio della spesa sanitaria cui competono anche le attività di verifica dei budget assegnati alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in base a contratti negoziali [71].

     4ter Le attività di cui al precedente comma 4 bis, sono propedeutiche all’emissione, da parte delle singole ASL, delle autorizzazioni ai pagamenti [72].

     4quater La Giunta regionale è tenuta a rideterminare i rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del previgente comma 4) del presente articolato [73].

     4quinquies I soggetti incaricati dell’attuazione della presente disposizione sono tenuti a porre in essere gli atti di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge [74].

 

     Art. 123. Modifiche all’art. 39 Tit. VI della L.R. 146/1996.

     1. Il titolo dell’art. 39 Tit. VI della L.R. 146/1996 è modificato in «Capitolato del servizio di tesoreria e regolamento per l’Organismo di gestione e monitoraggio finanziario».

     2. All’art. 39 Tit. VI della L.R. 146/1996 è aggiunto il seguente comma:

«2. Il funzionamento dell’organismo di gestione e monitoraggio finanziario e la regolamentazione dei rapporti con le ASL e le banche convenzionate per il servizio di tesoreria, saranno disciplinati da apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

     Art. 124. Strumento della regressione tariffaria.

     1. La Giunta regionale, nell’ambito delle prestazioni sanitarie erogate dalle strutture private accreditate, è autorizzata ad istituire lo strumento della regressione tariffaria in osservanza del precetto primario di procedere ex ante alla fissazione del tetto di spesa ed all’individuazione, sia qualitativamente che quantitativamente, delle prestazioni che ciascuna struttura accreditata è legittimata a fornire, al fine di garantire agli utenti un grado ottimale del servizio sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo.

 

SEZIONE QUINTA

Disposizioni in materia di Agricoltura, Caccia e Pesca

 

     Art. 125. Modifiche all’art. 56 della L.R. 72/1998.

     1. Al comma 1 dell’art. 56 della L.R. 72/1998 concernente: Organizzazione delle funzioni amministrative a livello locale, dopo la parola «Comuni» sono aggiunte le parole «ed agli Enti Parco».

 

     Art. 126. Modifiche all’art. 10 della L.R. 23/2000.

     1. Alla lett. m) del comma 2, dell’art. 10 della L.R. 23/2000 sono soppresse le parole «l’uso di motoslitte».

 

     Art. 127. Modifiche alla L.R. 6/2001.

     1. L’art. 9 della L.R. 6/2001 è sostituito con il seguente:

«1) al fine di controllare sulla corretta attuazione della presente legge, la Regione Abruzzo istituisce apposita commissione presso l’Assessorato Agricoltura formata da:

– 2 ispettori, inseriti con decreto del Ministro della Sanità nella lista di cui al D.M. 13.10.1994, appartenenti all’Assessorato Agricoltura ovvero all’ARSSA o ad altri enti strumentali della regione;

– 2 funzionari dell’Assessorato Ambiente;

– 2 funzionari dell’Assessorato Sanità.

2) La commissione esercita il suo potere di controllo attraverso:

– verifiche delle emissioni deliberate;

– ispezioni delle aree soggette al divieto di coltivazione di OGM ai sensi dell’art. 2;

– verifiche sulla ristorazione collettiva;

– verifiche dell’etichettatura negli esercizi commerciali.»

 

     Art. 128. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10/2004.

     1. Le parole «regione», «provincia» e «province» presenti nell’articolato della L.R. 10/2004 sono rispettivamente sostituite dalle parole «Regione», «Provincia» e «Province», le parole «Giunta provinciale» e «Giunte provinciali» presenti nell’articolato della medesima legge, fatto salvo l’art. 44 della L.R. 10/2004 sono sostituite rispettivamente dalle parole «Provincia» e «Province».

     2. All’art. 3 comma 2 lett. a) della L.R. 10/2004 le parole «coordinatore del settore caccia» sono sostituite dalle parole «direttore regionale competente».

     3. All’art. 3 comma 2 lett. d) della L.R. 10/2004 dopo le parole «con il maggior» è aggiunta la parola «numero».

     4. All’art. 3 comma 3 della L.R. 10/2004 dopo la lettera «i)» è aggiunta la lettera «l)».

     5. All’art. 3 comma 6 della L.R. 10/2004 le parole «coordinatore del settore» sono sostituite dalle parole «direttore regionale competente».

     6. All’art. 11 comma 4 della L.R. 10/2004 dopo la parola «lettera» le parole «h), e sentita la consulta provinciale della caccia può essere effettuato esclusivamente dalla Giunta provinciale e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia» sono sostituite dalle seguenti «g), può essere effettuato esclusivamente dalla Provincia sentita la consulta provinciale della caccia e dai comitati di gestione degli ambiti territoriali di caccia».

     7. All’art. 18 comma 1 della L.R. 10/2004 dopo le parole «ed aree cinofile» è aggiunta la parola «permanenti», dopo le parole «e ne affidano la gestione» sono aggiunte le parole «agli ATC», dopo le parole «associazioni venatorie» la lettera «e» è sostituita da «,» dopo la parola «cinofile» la «,» è sostituita dalla lettera «e».

     8. All’art. 18 comma 11 della L.R. 10/2004 dopo le parole «individuati dall’ATC» le parole «esse sono» sono sostituite dalle parole «Esse sono disciplinate e», dopo le parole «i cacciatori iscritti» la parola «ed» è sostituita dalla parola «nonché».

     9. All’art. 19 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2004 le parole «15 giugno» sono sostituite dalle parole «15 marzo».

     10. All’art. 19 comma 2 della L.R. 10/2004dopo le parole «dei documenti di cui alle lett. a), b) e» la lettera «d» è sostituita dalla lett. «e».

     11. Le lett. c) e d) del comma 3 dell’art. 20 della L.R. 10/2004 diventano rispettivamente i commi 4 e 5 del predetto articolo.

     12. Al comma 5 dell’art. 22 della L.R. 10/2004 è aggiunto il seguente periodo «trova altresì applicazione quanto disposto dal comma 8 dell’art. 3».

     13. Al comma 2 dell’art. 23 della L.R. 10/2004 dopo le parole «un gettone di presenza» sono aggiunte le parole «di 120 per il Presidente ed € 80 per i restanti componenti».

     14. Al comma 3 dell’art. 28 della L.R. 10/2004 dopo le parole «di cui ai commi 1 e 6» le restanti parole del predetto comma sono soppresse.

     15. La lett. a) del comma 6 dell’art. 28 della L.R. 10/2004 la parola «hanno» è sostituita dalla parola «abbiano».

     16. Alla lett. a) del comma 6 dell’art. 28 della L.R. 10/2004 le parole «di fabbricati» sono sostituite dalle parole «di almeno la metà di un fabbricato di civile abitazione con i requisiti di abitabilità e situato nel territorio dell’ATC».

     17. Al comma 13 dell’art. 28 della L.R. 10/2004 sono aggiunte le seguenti parole «Per le ammissioni determinate dall’ulteriore disponibilità di posti, i Comitati di Gestione hanno facoltà, in alternativa all’aggiornamento dell’elenco degli ammessi trasmesso alla Provincia, di comunicare mediante lettera ai diretti interessati, costituente atto formale, l’ammissione».

     18. Alla lett. e) del comma 2 dell’art. 31 della L.R. 10/2004 sono aggiunte le seguenti parole «fermo restando il divieto di acquistare capi selvatici, da destinare a ripopolamento, provenienti da allevamenti di proprietà di un membro del comitato di gestione, ovvero da allevamenti di proprietà del coniuge, del genitore, dei figli e relativi coniugi, di uno dei rappresentanti del comitato di gestione».

     19. Alla lett. g) del comma 2 dell’art. 31 prima delle parole «sono autorizzate solo se svolte con l’utilizzo» sono inserite le parole «sia che si svolgano durante la stagione venatoria individuata nel calendario venatorio di cui all’art. 43 sia nei restanti periodi dell’anno».

     20. All’ art. 31 della L.R. 10/2004, il comma 4 è soppresso.

     21. Al comma 9 dell’art. 32 della L.R. 10/2004 dopo le parole «dalla Giunta regionale» le parole «tra i dipendenti regionali esperti in materia giuridico-amministrativa e contabile» sono soppresse.

     22. Al comma 4 dell’art. 35 della L.R. 10/2004 la parola «responsabile» è sostituita dalla parola «dirigente».

     23. Alla lett. b) del comma 1 dell’art. 37 della  L.R. 10/2004 sono aggiunte le seguenti parole «fatto salvo quanto disposto dall’art. 28 comma 16 e dalla mobilità regionale per la caccia da appostamento alla migratoria così come disciplinata dalla Giunta regionale ai sensi dell’art. 43 comma 6».

     24. Al comma 1 dell’art. 42 della L.R. 10/2004 le parole «art. 7» sono sostituite dalle parole «art. 6» ed alla fine del comma prima del «.» sono aggiunte le parole «ed all’art. 7».

     25. All’art. 43 comma 6 della L.R. 10/2004 dopo la parola «migratoria» sono aggiunte le parole «da appostamento disciplinandone la mobilità dei cacciatori nel territorio regionale, in deroga al rispetto dell’indice di densità venatoria, e le modalità di prelievo» e la parola «eventualmente» è sostituita dalla parola «altresì».

     26. Al comma 5 dell’art. 44 della L.R. 10/2004 dopo le parole «può autorizzare» sono aggiunte le parole «piani d’abbattimento di specie selvatiche e delle forme inselvatichite di specie domestiche, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 241/1991» le medesime parole successive alla lett. d) di predetto articolo sono soppresse.

     27. Le lett. b), c), d) ed e) di cui al comma 1 dell’art. 47 della L.R. 10/2004 divengono rispettivamente le lett. a), b), c) e d). Le lett. f ), g), h), i), j) del successivo comma 2 divengono rispettivamente le lett. b), c), d), e) ed f ).

     28. Al comma 5 dell’art. 51 della L.R. 10/2004 la parola «prefettizio» è sostituita dalle parole «rilasciato dalla Provincia».

     29. Alla lett. l) del comma 4 dell’art. 53 della L.R. 10/2004 le parole «comma 17» sono sostituite dalle parole «comma 16» e le parole «comma 8» sono sostituite dalle parole «comma 6».

     30. Al comma 1 dell’art. 55 della L.R. 10/2004 le parole «a decorrere dall’anno finanziario successivo a quello di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.

     31. Alla lett. c) del comma 5 dell’art. 55 della L.R. 10/2004 dopo le parole «di cui al comma» il numero «2» è sostituito dal numero «3».

     32. Alla lett. d) del comma 5 dell’art. 55 della L.R. 10/2004 la percentuale del «15%» è sostituita dalla percentuale «12%».

     33. Al comma 5 dell’art. 55 dopo la lett. f ) è aggiunta la seguente lett. «g) 3% per le spese di vigilanza venatoria».

     34. All’art. 55 della L.R. 10/2004 dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma: «8.Le risorse annualmente trasferite dallo Stato a norma della Legge 23.12.2000, n. 388, art. 66, comma 14 per la realizzazione di programmi di gestione faunistico-ambientale sono ripartite tra le Province che le utilizzano in conformità dell’art. 11 della presente legge, secondo i criteri stabiliti dalla lett. d) del comma 3 del presente articolo».

     35. All’art. 60 della L.R. 10/2004 i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1. Dall’entrata in vigore dei regolamenti regionali da emanare ai sensi della presente legge cessano di trovare applicazione le disposizioni regolamentari adottate in forza delle disposizioni di legge previgenti.

2. Fatto salvo il disposto di cui al comma 1, sono abrogate le leggi regionali sotto elencate ed ogni altra disposizione normativa regionale in contrasto con la presente legge:

a) 3.6.1993, n. 22;

b) 31.5.1994, n. 30;

c) 4.4.1995, n. 33;

d) 7.9.1995, n. 124;

e) 7.8.1996, n. 65;

f ) 20.8.1997, n. 93;

g) 12.11.1997, n. 131;

h) 12.6.1998, n. 54;

i) 16.9.1998, n. 79;

j) 31.7.2001, n. 32;

ed ogni altra norma in contrasto con la presente legge regionale».

     36. Al medesimo art. 60 della L.R. 10/2004 è altresì aggiunto il seguente comma: «Limitatamente al periodo 2001-2005 il piano faunistico venatorio regionale consta dei piani faunistici venatori provinciali deliberati dal Consiglio regionale fermi restando i comprensori faunistici vigenti».

     37. Limitatamente alla stagione venatoria 2004/2005, il calendario venatorio può prevedere che la caccia alle specie selvatiche Volpe (Vulpes Vulpes), Cornacchia Grigia (Corpus Corone Cornix) e Cinghiale (Sus Scrofa), indicate nell’art. 18 della Legge 11.2.1992, n. 157, si svolga dal 1.9.2004 al 31.1.2005, limitatamente alla specie cinghiale il termine di chiusura è fissato al 31.12.2004.

 

     Art. 129. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 10/2003.

     1. All’art. 4 comma 4 della L.R. 10/2003, dopo le parole «Sentite le Amministrazioni provinciali» le parole «la Giunta regionale» sono sostituite delle parole «la Regione».

 

     Art. 130. Disposizioni di carattere finanziario per la regolarizzazione dei vigneti irregolarmente impiantati in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/99 e sue modifiche ed integrazioni.

     1. La Regione Abruzzo, allo scopo di tutelare e salvaguardare il patrimonio viticolo, i livelli occupazionali e l’economia regionale, dispone la regolarizzazione dei vigneti di uve da vino impiantati irregolarmente dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998 secondo le modalità di cui ai successivi commi.

     2. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione delle superfici vitate e che abbiano ottenuto la regolarizzazione prevista dall’art. 2, paragrafo 3, lett. a), del Regolamento (CE) n. 1493/99 e successive modificazioni e disposizioni applicative, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria di € 258,00 rapportato ad ettaro di superficie vitata.

     3. Per i vigneti abusivamente impiantati dal 1° settembre 1993 al 31 agosto 1998, nei confronti dei soggetti che abbiano presentato la dichiarazione prevista dall’art. 2, paragrafo 3, lett. c), del medesimo Regolamento (CE) n. 1493/99, si applicano le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

     - € 1.033,00 rapportato ad ettaro di superficie vitata, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo esclusivamente per la produzione di vini da tavola, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale;

     - € 2.582,00 rapportato ad ettaro di superficie vitata, se l’impianto in relazione ai vitigni utilizzati è idoneo per la produzione di vini di qualità prodotti in regioni delimitate, in base a criteri fissati con provvedimento della Giunta regionale.

     4. Per i vigneti impiantati anteriormente al 1 settembre 1993 non si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti e secondo quanto disposto dall’art. 28 della legge 24.11.1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), e gli stessi vigneti devono essere considerati a tutti gli effetti regolarizzati.

     5. I provvedimenti di regolarizzazione, con le relative autorizzazioni, adottati in attuazione dei commi predetti sono emessi, in ogni caso, con la condizione di un loro adeguamento alla decisione della Commissione Europea sull’applicazione dell’art. 64 della legge 28.12.2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato Legge finanziaria 2002).

 

SEZIONE SESTA

Disposizioni in materia di Enti Locali

 

     Art. 131. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 83/1996.

     1. Dopo il comma 4-ter dell’art. 4 della L.R. 83/1996 e successive modificazioni ed integrazioni, è introdotto il seguente comma:

«4-quater. Nell’ipotesi, prevista dai precedenti commi 4 e 4 ter, e/o qualora fossero introdotte variazioni in aumento sul Cap. 11523 della spesa del bilancio annuale di previsione della Regione Abruzzo, le Associazioni di cui all’art. 1 possono presentare domanda, entro il termine del 30 novembre dell’anno di riferimento, per usufruire dei contributi previsti dalla presente legge, secondo quanto disposto al comma 4. Sono esclusi dai finanziamenti previsti al 1 comma del presente art. 4, le Associazioni che non hanno presentato domanda entro il 31 marzo dell’anno di riferimento. Qualora, a seguito dei progetti presentati dalle Associazioni entro tale data, non sia stato impegnato almeno il 75% della somma stanziata sul capitolo pertinente alla legge regionale del bilancio di previsione dell’anno in corso, i progetti presentati entro il 30 novembre non vengono finanziati dalla Regione per intero, ma al 50%, ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3. Qualora le somme stanziate sul pertinente Cap. del bilancio annuale di previsione sono inferiori alle richieste contenute nelle domande pervenute entro il 31 marzo, le eventuali somme stanziate in aumento saranno destinate, in via prioritaria, a completare il finanziamento dei progetti presentati entro tale data».

 

     Art. 132. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 72/1998.

     1. Il comma 2 dell’art. 72 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

«2. A seguito delle proposte formulate dalla Conferenza di cui al comma 1 e nel rispetto del C.C.N.L. e delle disposizioni normative vigenti in materia, ferme restando le procedure di assegnazione provvisoria già in itinere alla data di approvazione della presente legge, la Giunta regionale approva appositi elenchi contenenti quantità, categorie e profili del personale da trasferire, distinti per Ente destinatario, e attiva le procedure di mobilità concertate con le Organizzazioni Sindacali, favorendo dapprima la mobilità volontaria e, quindi, ove necessario, quella d’ufficio».

     2. Il comma 4 dell’art. 72 è abrogato ed è sostituito dal seguente:

«4. La Giunta regionale, a seguito dell’approvazione del Piano globale e di ripartizione di cui all’art. 5, procede al definitivo trasferimento del personale agli Enti destinatari del conferimento di funzioni. La Regione garantisce ai dipendenti trasferiti forme di incentivazione per la mobilità, previste dalla legislazione e dal

C.C.N.L. vigenti e, entro un anno dall’avvenuto trasferimento del personale, realizza corsi di formazione finalizzati all’esercizio delle funzioni conferite e destinati al personale trasferito».

 

     Art. 133. Integrazioni alla L.R. 95/2000.

     1. Al comma 8 dell’art. 5 della L.R. 18.5.2000, n. 95 recante: Nuove norme per lo sviluppo delle zone montane, dopo la parola «annualmente» sono inserite le parole «con atto di Giunta».

     2. All’art. 48, comma 4, della L.R. 18 maggio 2000, n. 95, dopo le parole “possono essere predisposti” sono aggiunte le seguenti parole “dalla Regione” [75].

     3. A decorrere dall’esercizio 2004 la quota fino al 40% del fondo regionale della montagna per gli interventi sociali, che può essere destinata dalle Comunità Montane, ai sensi del comma 7 dell’art. 5 della L.R. 95/2000, alla copertura di spese correnti derivanti dallo svolgimento delle funzioni e delle deleghe conferite è iscritta nell’ambito della UPB 14 01 001 sul Cap. di spesa 121532, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Fondo regionale della montagna per spese correnti - L.R. 95/2000 [76].

     4. Per gli esercizi successivi l’entità del fondo regionale della montagna verrà determinato ed iscritto con legge di bilancio sui pertinenti capitoli ai sensi della L.R.C. 25.3.2002, n. 3 [77].

 

     Art. 133/bis. Modifiche all’art. 106 sexies della L.R. 7/2003. [78]

     1. All’art. 106 sexies, comma 3, della L.R. 7/2003 recante: Legge finanziaria regionale 2003, inserito con l’art. 32 della L.R. 19.11.2003, n. 20, le parole «con regolamento» sono sostituite dalle parole «con proprio atto.»

 

     Art. 134. Applicazione delle sanzioni amministrative.

     1. La funzione in materia di applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al D.Lgs. 109/1992 è conferita ai Comuni.

 

     Art. 135. Abrogazione del comma 3 dell’art. 72 della L.R. 7/2003 e dell’art. 4 della L.R. 4/2004.

     1. Il comma 3 dell’art. 72 della L.R. 7/2003 concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003 – 2005 della Regione Abruzzo (legge finanziaria regionale), come modificato dall’art. 4 della L.R. 4/2004: Controllo sostitutivo sugli atti degli enti locali e degli enti dipendenti della Regione, sono abrogati.

     2. I controlli preventivi di legittimità sugli atti delle II.PP.A.B., degli Enti Parco, dei Consorzi di bonifica e delle Amministrazioni separate dei beni ad uso civico si considerano cessati dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     3. Le Direzioni competenti per materia, nel rispetto delle normative vigenti, controllano l’attività istituzionale degli Enti di cui al comma 2 del presente articolo, attraverso verifiche e acquisizioni di documenti e relazioni.

     4. All’art. 2, comma 1, della L.R. 4/2004, al rigo 2, le parole «nei riguardi degli enti di cui all’art. 72, comma 3, della L.R. 7/2003, come modificato dal successivo art. 4», sono sostituite dalle seguenti parole «nei riguardi delle II.PP.A.B., Enti Parco, Consorzi di Bonifica, Amministrazioni separate dei beni ad uso civico e altri Enti dipendenti dalla Regione».

 

     Art. 136. Promozione ed organizzazione di Convegni sulla Polizia Municipale e sulla Sicurezza del Territorio.

     1. La Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli promuove ed organizza convegni sui temi della Polizia Municipale e della Sicurezza del Territorio.

     2. L’art. 29 comma 3 della L.R. 83/1997, dopo le parole «corsi per operatori di polizia municipale» sono inserite le seguenti «e di convegni sulla polizia locale e sulla sicurezza del territorio».

     3. Nella denominazione del Cap. 32430 del bilancio, dopo l’espressione «Osservatorio di P.L.» e prima dell’espressione «L.R. 83/1997» è inserita la seguente espressione «nonché per la promozione ed organizzazione di convegni sulla Polizia Municipale e sulla Sicurezza del Territorio».

 

SEZIONE SETTIMA

Disposizioni in materia di Territorio, Urbanistica, Beni Ambientali, Parchi, Politiche e Gestione dei Bacini Idrografici

 

     Art. 137. Integrazione alla L.R. 121/1997.

     1. All’art. 4 della L.R. 121/1997 concernente: Provvidenze regionali per promuovere il recupero dei centri storici, dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

«La Giunta regionale, previo accertamento delle risorse disponibili, può destinare, a favore di Enti pubblici per gli interventi pilota coerenti con le finalità della presente legge, una quota massima del 40% delle suddette risorse per il cofinanziamento dell’80% dell’importo complessivo dell’intervento».

 

     Art. 138. Modifica alla L.R. 81/1998.

     1. Alla lett. d) del comma 2 dell’art. 23 della L.R. 81/1998 concernente: Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, le parole «del C.R.T.A. -Sez. LL.PP. e dell’Autorità» sono sostituite dalle parole «dal Comitato Tecnico - Amministrativo di cui al comma 6 della L.R. 81/1998 e successive modificazioni ed integrazioni».

 

     Art. 139. Modifiche ed integrazioni al Capo IV della L.R. 7/2003 recante: Disposizioni in materia di gestione del demanio idrico di cui all’art. 86 del D.Lgs. 112/1998.

     1. All’art. 93 della L.R. 7/2003 dopo l’ultimo comma è aggiunto il seguente:

«6. Ai fini dell’applicazione dell’art. 5 bis del D.L. 143/2003 e convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1 della legge 1.8.2003, n. 212 concernente: Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e demanio dello Stato, la cui gestione del demanio idrico è stata trasferita alle regioni dall’art. 86 del D.Lgs. 112/1998, la Regione esprime il nulla osta idraulico solo se è salvaguardata la pubblica incolumità e nell’eventualità che la cessione delle aree non interferisca con la messa in sicurezza dei corsi d’acqua previsti da strumenti di pianificazione difesa alluvioni ordinari e straordinari».

     2. La lett. f ) del comma 6 dell’art. 93 della L.R. 7/2003, è così modificato: le parole «con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate» sono sostituite dalle parole «aventi gli stessi valori ovvero che si avvicinano per difetto a quelli indicati in apposite tabelle approvate dalla Giunta regionale che tengono conto degli obiettivi di qualità di cui al Tit. II - Capo I del D.Lgs. 152/1999. In dette tabelle sono indicati, per ogni parametro, uno o più valori al fine di differenziare la riduzione del canone che, in ogni caso, non può essere inferiore alla metà di quello stabilito a termine del comma 5 del citato art. 93. Per le finalità di cui al precedente capoverso si fa riferimento ai valori massimi di cui all’allegato 5 del D.Lgs. 152/1999 o ai limiti stabiliti ai sensi del comma 2 dell’art. 28 del citato decreto legislativo».

     3. Al comma 8 dell’art. 93 della L.R. 7/2003, la denominazione del Cap. di spesa 152108 è così integrata: dopo la parola «idrogeologico» sono inserite le parole «ordinari e straordinari».

     4. Dopo il comma 8 dell’art. 93 della L.R. 7/2003 è inserito il seguente comma:

«8bis. La quota del 3% della disponibilità assicurata al suddetto capitolo è destinata a finanziare gli studi, le attività conoscitive e le consulenze».

     5. Il termine entro 90 giorni dell’entrata in vigore della presente legge di cui al comma 1 lett. c) dell’art. 94, è prorogato al 30 giugno 2004; il termine entro un anno decorrente dall’entrata in vigore della presente legge» di cui al comma 2 dell’art. 94, è prorogato al 31.12.2005.

     6. Il comma 6 dell’art. 23 della L.R. 81/1998, riformulato dal comma 3 dell’art. 94 della L.R. 7/2003, è così modificato: le parole «mentre il Servizio gestione e tutela della risorsa acqua superficiale e sotterranea si pronuncia, sentito i Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio e avvalendosi, ove ritenuto opportuno, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all’art. 3 della L.R. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine perentorio di giorni 30 dalla richiesta. Al medesimo Servizio sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione» sono sostituite dalle parole «mentre al Servizio gestione demanio idrico e dighe sono attribuite le competenze per la fissazione dei canoni di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni d’acqua. Il Direttore dell’area territorio, sentito il Comitato consultivo tecnico-amministrativo per le derivazioni e dighe, istituito presso la medesima Direzione, presieduto dal Direttore medesimo e formato dai Dirigenti dei Servizi tecnici del territorio, del Servizio gestione demanio idrico e dighe e da un rappresentante dell’Avvocatura regionale, si pronuncia, avvalendosi, ove ne ravvisi la necessità, delle funzioni consultive del C.R.T.A. di cui all’art. 3 della L.R. 12/1983, nel merito di eventuali opposizioni alle richieste di concessione riguardanti le piccole e le grandi derivazioni. Tale pronuncia dovrà avvenire nel termine di giorni 30 dalla richiesta; la partecipazione al Comitato è ricompresa fra quelle di competenza delle strutture partecipanti».

     7. All’art. 94 dopo il comma 3 della L.R. 7/2003, sono aggiunti i seguenti commi:

«3bis. Ai fini dell’individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di gestione delle risorse idriche, di cui alla lett. a) del comma 1 dell’art. 23 della L.R. 16.9.1998, n. 81, così come modificato con L.R. 7.4.1999, n. 20, sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

– per produzione di forza motrice: litri 200 al minuto secondo;

– per acqua ad uso potabile: litri 100 al minuto secondo;

– per irrigazione: litri 200 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore a 200 ettari;

– per bonificazione per colmata: litri 200 al minuto secondo;

– per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui;

– per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo;

– per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo.

3ter. Quando la derivazione sia ad uso promiscuo, si assume quale limite quello corrispondente allo scopo predominante; sono assimilate a grandi derivazioni quelle che, pur non eccedendo i limiti di cui al primo capoverso del presente comma, risultano collegate, per opere di presa o per funzionamento, ad utenze classificate come grandi derivazioni. Parimenti, sono assimilate a grandi derivazioni quelle ad uso potabile, di cui al Capo II della legge 36/1994, anche se non eccedono i limiti di cui al predetto primo capoverso.

3quater. La Giunta regionale, su proposta della Direzione area territorio, stabilisce, con provvedimento di carattere generale, a quale specie di uso debbano assimilarsi usi diversi da quelli sopra indicati. L’atto deliberativo è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo”.

3quinquies. Ai fini dell’individuazione dei compiti delle Province in materia di trasferimento delle funzioni amministrative in materia di sbarramenti, di cui al comma 2 dell’art. 23 della L.R. 81/1998, così come modificato con

L.R. 20/1999, sono considerati di competenza regionale quelli che, pur non eccedendo i limiti di cui alle lett. a), b) e c) del citato comma 2, sono a servizio di utenze classificate, dal precedente comma 3 bis, grandi derivazioni d’acqua».

 

     Art. 140. Istituzione della riserva naturale guidata "Sorgenti fiume Vera" [79]

     1. Il Parco Territoriale Attrezzato Sorgenti del fiume Vera, istituito nel territorio del Comune di L’Aquila con L.R. 15.11.1983, n. 70, è trasformato in Riserva Naturale Guidata ai sensi della L.R. 21.6.1996, n. 38. Con successivi adempimenti si provvederà a stabilire le forme per la gestione della Riserva.

     2. Nelle more della definizione degli adempimenti di cui al comma precedente, il Piano Particolareggiato del Parco, approvato dal Comitato Beni Ambientali con parere favorevole n. 62/313 del 7.3.1995, continua ad esplicare la sua efficacia. Il Comune di L’Aquila potrà provvedere agli adempimenti di competenza.

     3. Al Comune di L’Aquila è assegnato un contributo straordinario di 250.000,00 (duecentocinquantamila), mediante l’utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto al Cap. 272421 denominato: Legge quadro sulle Aree protette della Regione Abruzzo per l’Appennino Parco d’Europa e per interventi di tutela e valorizzazione dei beni ambientali naturali - L.R. 38/1996, per predisporre il programma pluriennale di attuazione della riserva, l’acquisizione delle aree, la tabellazione, l’acquisizione di un complesso quattrocentesco articolato in tre opifici (rameria, svecciatoio e mulino), lavori di ripristino di edifici di interesse storico e culturale, ripristino sentieristica esistente, realizzazione di manufatti in legno per la fruizione, l’informazione e la sicurezza dei visitatori.

 

SEZIONE OTTAVA

Disposizioni in materia di Opere pubbliche, Infrastrutture e Servizi, Edilizia Residenziale

 

     Art. 141. Modifica della L.R. 73/2000.

     1. L’art. 5 della L.R. 28.4.2000, n. 73 concernente: Intervento finanziario straordinario in favore dei Comuni di fascia demografica 01, è così modificato:

– lo stanziamento da iscrivere in bilancio a decorrere dall’esercizio 2004, è fissato in € 260.000,00 al fine di poter corrispondere un contributo ad un numero pari a 49 Comuni del territorio abruzzese;

– lo stanziamento suddetto è iscritto, per competenza e cassa, interamente sul Cap. di spesa 152312, così ridenominato: Contributo in favore dei Comuni di fascia demografica 01;

– il Cap. 151520 dello stato di previsione della spesa denominato: Contributo in c/interessi in favore dei Comuni di fascia demografica 01, a decorrere dall’esercizio 2004, è soppresso.

 

     Art. 142. Proroga dei termini previsti dalla L.R. 44/1999.

     1. I termini di cui all’art. 28 della L.R. 21.7.1999, n. 44 concernente: Norme per il riordino degli enti di edilizia residenziale pubblica, precisati con delibera di Giunta regionale 8.6.2001, n. 482, già prorogati dall’art. 26 della L.R. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002-2004 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2002), sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 2004.

 

     Art. 143. Disposizioni in materia del personale delle ATER e dell’ARET assunto a tempo indeterminato.

     1. Al personale di cui all’art. 26 della L.R. 21.7.1999, n. 44 (Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica), in servizio a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le norme di cui al D.Lgs. 30.3.2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) in materia di trasferimenti e mobilità.

 

     Art. 144. Proroga dei termini previsti dalle LL.R.R. 29/2000 e 139/1998.

     1. Al fine di consentire il rapido completamento del programma straordinario di cui alla L.R. 14.3.2000, n. 29: Interventi urgenti in occasione del Giubileo 2000 per la conservazione degli edifici di culto, e dei programmi di cui alla L.R. 25.11.1998, n. 139 il termine previsto in tre anni per l’utilizzo dei contributi concessi è prorogato fino alla data di chiusura dell’esercizio finanziario relativo all’anno solare di scadenza.

 

     Art. 145. Modifica ed integrazioni alla L.R. 25/2001.

     1. Il comma 4 dell’art. 2 della L.R. 25/2001 è così modificato: «Il contributo è concesso ai soggetti che stipulano contratto di mutuo nel corso dell’anno a cui il bando fa riferimento».

     2. Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 25/2001 aggiungere: «Per gli anni successivi al 2001 il matrimonio deve essere contratto nel corso dell’anno a cui il bando fa riferimento».

     3. Al punto 4 del comma 2 dell’art. 4 della L.R. 25/2001 sono sostituite le parole «privilegiando quelli ricadenti nei Comuni dichiarati sismici, così come individuato nell’allegato alla legge 25.11.1962, n 1684 e aggiornato con successive modificazioni ed integrazioni» con le parole «privilegiando quelli inseriti nelle categorie 1 e 2 nell’allegato alla O.P.C.M. del 20.3.2003, n. 3274».

     4. All’art. 4, dopo il punto 4 del comma 2 aggiungere il seguente comma 4 bis: «la priorità per le famiglie al cui interno vi è un portatore di handicap grave».

 

          Art. 145 bis. [80]

     1. Al comma 1 dell'art. 1 della L.R. 13/2004 sostituire "25.000" con "30.000".

     2. Al punto 7, lett. a) del comma 1 dell'art. 4 della L.R. 13/2004 dopo la parola "vigenza" aggiungere le parole "o l'adozione a termini di legge".

 

     Art. 146. Rifinanziamento L.R. 82/1982.

     1. Per il completamento degli interventi delle cooperative edilizie inserite nei bandi regionali di cui alla L.R. 82/1982, approvati con delibera di Giunta regionale n. 5082 del 24.8.1989, è autorizzato lo stanziamento di € 1.000.000,00 sul Cap. 262407 del bilancio per l’esercizio in corso.

 

     Art. 147. Contributo straordinario per l’edilizia economica e popolare.

     1. In favore delle Cooperative Sirio e Di Vittorio di Vasto, costituite per l’edilizia economica e popolare, che per responsabilità dell’impresa appaltante, riconosciuta con sentenza esecutiva, sono sottoposte a procedimento concorsuale, è concesso un contributo straordinario nell’esercizio 2004 nel limite massimo di € 150.000,00.

     2. È concesso un contributo di € 150.000,00 a favore della Cooperativa “La Comune” di Raiano (con interventi in Raiano, Sulmona, Pettorano sul Gizio) per la definizione di una conciliazione definitiva con gli Istituti di credito per le esposizioni garantite da fidejussioni personali dei soci.

     3. Il contributo è erogato a fronte della conclusione della procedura di conciliazione del procedimento esecutivo in essere.

     4. All’attuazione di quanto previsto dal presente articolo, provvede il Servizio per l’edilizia residenziale della Giunta regionale.

     5. L’onere previsto nella misura di € 300.000,00 trova copertura finanziaria nell’ambito delle risorse iscritte nella UPB 03.01.002 Cap. 261532 denominato: Contributo straordinario per l’edilizia economico popolare, del bilancio per l’esercizio 2004.

 

     Art. 148. Modifiche alla L.R. 76/2000.

     1. Al punto 1.1 del comma 1 dell’art. 17 della L.R. 76/2000, dopo la parola «Associazioni» aggiungere «e società a totale capitale pubblico».

     2. Al punto a) del comma 1 dell’art. 18 della L.R. 76/2000, dopo la parola «costruzione» aggiungere la parola «acquisto».

 

     Art. 149. Modifiche alla L.R. 3/2003.

     1. Il massimale di contributo in conto capitale per gli interventi di cui all’art. 1 della L.R. 24.2.2003, n. 3 è elevato per le nuove assegnazioni a € 40.000,00 [81].

 

     149 bis. [82]

     1. Gli interessi maturati e le economie realizzate sulle somme assegnate ai comuni per la realizzazione delle opere comprese nel programma intersettoriale di interventi per la ripresa socio-economica delle zone maggiormente colpite dal sisma del maggio 1984, di cui alla L.R. 19.3.1985, n. 15, art. 32, restano nella disponibilità dei comuni assegnatari e sono finalizzate al perseguimento dei fini previsti nel programma.

 

SEZIONE NONA

Disposizioni in materia di trasporti e viabilità

 

     Art. 150. Disposizioni in materia di Contratto Collettivo Nazionale Lavoro (C.C.N.L.) Autoferrotranviari.

     1. Eventuali oneri derivanti dalla partecipazione della Regione Abruzzo alla risoluzione delle problematiche relative al rinnovo del C.C.N.L. autoferrotranvieri tramite erogazione di contributi al settore del T.P.L., troveranno copertura finanziaria sullo stanziamento del Cap. 181511, UPB 06.01.002: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti.

     2. La Regione Abruzzo, per i fini istituzionali ad essa affidati e allo scopo di promuovere lo sviluppo economico e sociale della collettività abruzzese, assume partecipazioni in seno alla Majella S.p.A., ARPA Engineering S.p.A., nonché alla costituenda Autorità Portuale Regionale.

     3. Per i fini di cui al comma precedente, la Giunta regionale è autorizzata a compiere le operazioni necessarie a consentire le partecipazioni della Regione alla Società di cui sopra, con imputazione della spesa al Cap. 182351 del bilancio per l’esercizio finanziario 2004.

 

     Art. 151. Disposizioni in materia di integrazione tariffaria.

     1. Eventuali oneri derivanti dall’effettuazione di progetti sperimentali di integrazione tariffaria, di cui all’art. 16 della L.R. 153/1998, troveranno copertura finanziaria sullo stanziamento del Cap. 181511, UPB 06.01.002: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti.

 

     Art. 152. Disciplina transitoria delle autorizzazioni comunali noleggio di autobus con conducente.

     1. Nelle more e fino all’approvazione delle normative regionali previste dall’art. 4 della Legge 11.8.2003, n. 218, vengono dettate le disposizioni di cui ai commi successivi.

     2. In base a quanto previsto dalla Legge 218/2003, i comuni, nell’ambito della loro competenza in materia di rilascio di autorizzazioni per lo svolgimento dell’attività di noleggio di autobus con conducente, possono incrementare il numero di autorizzazioni da rilasciare.

     3. Le autorizzazioni di cui al comma precedente possono essere rilasciate nel rispetto di quanto previsto dai singoli regolamenti comunali con riferimento all’età massima dei mezzi da autorizzare.

     4. I provvedimenti di aumento del numero delle autorizzazioni da rilasciare da parte dei comuni devono comunque essere soggetti ad approvazione regionale in base a quanto previsto dall’art. 22 della D.C.R. 39/7 del 5.3.1992, ciò al fine di consentire alla Regione un adeguato monitoraggio del settore.

 

     Art. 153. Disposizioni in materia di tessere per gli agenti delle Forze dell’ordine per motivi di servizio. [83]

     [1. Per la circolazione per motivi di servizio sui mezzi del trasporto pubblico locale gli agenti e gli ufficiali appartenenti all’Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza e alla Polizia Penitenziaria ed ai Vigili del Fuoco utilizzano una tessera di servizio rilasciata dai rispettivi Comandi [84].

     2. Nel caso in cui per l’utilizzo dei mezzi del trasporto pubblico locale sia necessario il possesso di titoli elettronici, le aziende esercenti il servizio ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi Comandi, i titoli di libera circolazione.

     3. Per la circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale per motivi di servizio da parte dei soggetti indicati al comma 1 del presente articolo non è dovuto alcun rimborso alle Aziende esercenti il pubblico trasporto.]

 

     Art. 154. Misure urgenti per il comparto della viabilità.

     1. Ai sensi della L.R. 3.3.1999, n. 11, art. 66, comma 2, lett. c), concernente: Attuazione del D.Lgs. 112/1998: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l’unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali, i canoni e i corrispettivi da applicare per le licenze, concessioni e autorizzazioni diverse da rilasciare sulle strade già appartenenti allo Stato e trasferite alle Province, sono determinati, per le diverse annualità, in base alle tabelle emanate, per gli stessi fini, dall’Ente Nazionale per le Strade con propri provvedimenti pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

     1 bis. In recepimento della lettera a), comma 1, dell’art. 49 del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, sono esenti dal pagamento della tassa le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da enti religiosi per l’esercizio di culti ammessi nello Stato, da enti pubblici di cui all’art. 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, per finalità specifiche di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica [85].

 

     Art. 155. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 152/1998.

     1. L’art. 3, comma 2, numero 2) della L.R. 152/1998 è abrogato.

     2. [L’art. 3, comma 2, numero 3) della L.R. 152/1998 è così riformulato:

«3) Speciali:

– Sono servizi di linea speciali quelli riservati a determinate categorie di soggetti quali i lavoratori, i portatori di handicap e i soggetti a ridotta capacità motoria»] [86].

     3. L’art. 3, comma 2, numero 4) della L.R. 152/1998 è così riformulato:

«4) Gran turismo:

– Sono servizi di linea di gran turismo, soggetti ad autorizzazione amministrativa, quelli che hanno lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, storico-ambientali e paesaggistiche delle località da essi collegati che si effettuano a tariffa libera».

 

     Art. 156. Disposizioni in materia di deviazione del traffico – L.R. 45/1999.

     1. Alla L.R. 28.7.1999, n. 45 e successive modifiche ed integrazioni concernente: Modifiche ed integrazione della L.R. 28.7.1998, n. 60. Deviazione del traffico pesante dalla S.S. 16 Adriatica all’Autostrada A/14 nelle zone litoranee del territorio abruzzese anno 1998, sono apportate le seguenti modifiche ed integrazioni:

     a) all’art. 1 le parole «anni 1999, 2000 e 2001» vengono sostituite le parole «anni dal 1999 al 2004»;

     b) all’art. 2, comma 1, le parole «anni 1999, 2000 e 2001» vengono sostituite dalle parole «anni dal 1999 al 2004». Al successivo comma 3, le parole «dei Bilanci di previsione degli esercizi finanziari 1999, 2000 e 2001» vengono sostituite dalle parole «dei bilanci di previsione degli esercizi finanziari dal 1999 al 2004»;

     c) all’art. 4, comma 4, le parole «agli esercizi finanziari 2000 e 2001» vengono sostituite dalle parole «agli esercizi finanziari dal 2000 al 2004»;

     d) all’art. 5, comma 1, le parole «anni 1999, 2000 e 2001» vengono sostituite dalle parole «anni dal 1999 al 2004»;

     e) il comma 4 dell’art. 5 è sostituito dal seguente:

«4. L’onere a carico della Regione Abruzzo trova copertura finanziaria con le disponibilità del Cap. di spesa 182420 dei bilanci di previsione degli esercizi dal 2000 al 2004».

 

     Art. 157. Modifica dell’art. 2 della L.R. 7/2002.

     1. Al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 7/2002, dopo le parole «costituiti presso l’Amministrazione regionale» sono aggiunte le seguenti parole: «nonché ai componenti della Commissione regionale per la verifica degli autobus da noleggio (art. 23 D.C.R. n. 39/7 del 5.3.1992 concernente: Schema tipo di regolamento comunale per l’attività di noleggio di autoveicoli con conducente), della Commissione regionale per la formazione e la conservazione dei ruoli di conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea (L.R. 124/1998 concernente: Norme urgenti per l’istituzione del ruolo dei conducenti di veicoli o natanti adibiti ad autoservizi pubblici non di linea di cui alla legge quadro 21/1992) e della Commissione per l’abilitazione all’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto (Legge 264/1991 concernente: Disciplina dell’attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto)».

 

     Art. 158. Modifica alla L.R. 13/2002.

     1. Al comma 1 dell’art. 3 della L.R. 10.7.2002, n. 13, è aggiunto il seguente comma 2:

«2. In alternativa alle procedure di cui al precedente comma 1, la Direzione regionale trasporti e mobilità, viabilità, demanio e catasto stradale, sicurezza stradale può provvedere direttamente alla redazione del Piano dei bacini sciistici, ai sensi della Legge 109/1994 artt. 17 e 18, anche avvalendosi di consulenze esterne.»

 

     Art. 159. Modifica alla L.R. 56/1994.

     1. La lett. b) del punto 5 dell’art. 9 della L.R. 22.8.1994, n. 56 è modificata come segue: «All’erogazione dei fondi ordinari annuali per le spese di funzionamento dei Consorzi, in base al consuntivo delle spese di funzionamento effettuate nell’esercizio dell’anno precedente, e per la revisione ed adeguamento, fino all’approvazione dei piani territoriali di cui all’art. 7 della L.R. 12.4.1983, n. 18, e dei relativi piani».

 

     Art. 160. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 5/1984.

     1. Dalla data di decorrenza del contratto di servizio con la Ferrovia Adriatica Sangritana Srl stipulato ai sensi dell’art. 8 D.Lgs. 422/1997 e dell’art. 5, lett. l) della L.R. 152/1998, è da intendersi definitivamente abrogata la L.R. 5/1984.

 

     Art. 161. Nuclei industriali.

     1. I commissari dei nuclei industriali sono prorogati fino al 15 novembre 2004. A partire dal 31 ottobre 2004 i commissari convocano le assemblee per il rinnovo degli organi [87].

     3. Prima dei suddetti termini ed adempimenti, non possono tenersi le assemblee per il rinnovo degli organi [88].

     4. [I contributi annuali versati dalla Regione dopo l’entrata in vigore della L.R. 56/1994 sono computati a titolo di versamento in quota capitale dei consorzi; conseguentemente, la quota di partecipazione della Regione ai Consorzi industriali è determinata dall’ammontare complessivo dei contributi annuali versati fino alla data fissata per il rinnovo degli organi] [89].

     5. Le elezioni comunque tenute in difformità delle suddette disposizioni sono nulle e prive di ogni efficacia [90].

 

          Art. 161 bis. Scorrimento definitivo della graduatoria della L.R. 84/2001. [91]

     1. La somma iscritta al Cap. 152360 del bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 della Regione Abruzzo si intende finalizzata, oltre al pagamento delle rate dei mutui già contratti dagli Enti locali, allo scorrimento definitivo della graduatoria redatta ai sensi della L.R. 84/2001.

     2. Al comma 3 dell’art. 6 della L.R. 84/2001 aggiungere: che dovranno prevedere anche le modalità di erogazione del contributo tra l'ente concedente ed il concessionario.

 

SEZIONE DECIMA

Disposizioni in materia di turismo

 

     Art. 162. Modifiche all’art. 3 della L.R. 77/2000.

     1. All’art. 3 della L.R. 77/2000 sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. In attuazione della presente legge e dei programmi di cui all’art. 10, sono concessi contributi in conto interessi su finanziamenti accordati da soggetti autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria per operazioni, assistite dai contributi stessi, di durata non superiore a 15 anni in relazione ai seguenti interventi:

a) realizzazione di nuove strutture;

b) ampliamento e ammodernamento delle strutture esistenti;

c) riconversione di strutture edilizie per la realizzazione di nuova ricettività;

d) acquisto di immobili destinati alla ricettività;

e) acquisto di arredi;

f ) realizzazione, ristrutturazione e riqualificazione di impianti e attrezzature per il turismo ed il tempo libero.»

     b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Per l’acquisto dell’arredamento, per gli interventi riguardanti gli stabilimenti balneari e per gli impianti e attrezzature turistico-ricreative, le operazioni finanziarie, assistite dai contributi in conto interessi di cui al comma 1, non possono avere durata superiore a 10 anni».

     c) tra il comma 2 e il comma 3 è inserito il seguente comma:

«2bis. Una durata più lunga per le operazioni di cui ai commi 1 e 2 è consentita a condizione che il relativo onere finanziario sia a totale carico delle imprese beneficiarie».

 

SEZIONE UNDICESIMA

Disposizioni in materia di attività produttive

 

     Art. 163. Modifiche alla L.R. 16/2002.

     1. Al comma 2, ultimo periodo, dell’art. 23 della L.R. 16/2002 e successive modifiche la frase «la Regione Abruzzo per il tramite del» viene sostituita dall’articolo «il».

     2. Al comma 4 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 e successive modifiche nella frase «dieci anni + un anno di preammortamento» il termine «+» viene sostituito con la frase «comprensivi di».

     3. Al comma 4 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 e successive modifiche nella frase «quindici anni + un anno di preammortamento» il termine «+» viene sostituito con la frase «comprensivi di».

     4. Al comma 4 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 e successive modifiche nella frase «venti anni + un anno di preammortamento» il termine «+» viene sostituito con la frase «comprensivi di».

     5. Al comma 6 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 e successive modifiche, la frase «la quota capitale del finanziamento sarà rimborsata in rate semestrali» è sostituita dalla seguente: «il finanziamento agevolato sarà rimborsato in rate semestrali».

     6. Il comma 7 dell’art. 23 della L.R. 16/2002 e successive modifiche è abrogato.

     7. Al comma 2 dell’art. 26 della L.R. 16/2002 e successive modifiche la frase «dalla regione Abruzzo» viene sostituita dalla frase «dal soggetto responsabile della gestione della legge».

     8. Al comma 1, punto b) dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche, la frase «la Regione Abruzzo, per il tramite del soggetto responsabile della gestione della legge,» viene sostituita con la seguente «il soggetto responsabile della legge».

     9. Al comma 2 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche nella frase «dieci anni + un anno di preammortamento» il termine «+» viene sostituito con la frase «comprensivi di».

     10. Al comma 2 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche nella frase «quindici anni + un anno di preammortamento» il termine «+» viene sostituito con la frase «comprensivi di».

     11. Al comma 2 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche nella frase «venti anni + un anno di preammortamento» il termine «+» viene sostituito con la frase «comprensivi di».

     12. Al comma 5 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche, la frase «la quota capitale del finanziamento sarà rimborsata in rate» è sostituita dalla seguente: «il finanziamento agevolato sarà rimborsato in rate….».

     13. Il comma 6 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche è abrogato.

     14. Al comma 7 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche la frase «tra il soggetto beneficiario e la Regione Abruzzo preliminarmente…» viene sostituita dalla frase «fra il soggetto beneficiario ed il soggetto responsabile della gestione della legge preliminarmente…».

     15. Al comma 11 punto c) dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche nella frase «cinque + un anno di preammortamento» il termine «+» viene sostituito con la frase «comprensivi di».

     16. Al comma 12 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche la frase «la quota capitale del» viene sostituita con l’articolo «il».

     17. Il comma 13 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche è abrogato.

     18. Al comma 14 dell’art. 39 della L.R. 16/2002 e successive modifiche la frase «tra il soggetto beneficiario e la Regione Abruzzo preliminarmente…» viene sostituita dalla frase «fra il soggetto beneficiario ed il soggetto responsabile della gestione della legge preliminarmente…».

     19. Al comma 1, punto a), dell’art. 40 della L.R. 16/2002 e successive modifiche la frase «il progetto di investimento deve essere realizzato entro…» viene sostituita dalla frase «il progetto di investimento, per la costruzione di nuovi immobili e l’acquisto di macchine, impianti ed attrezzature o per l’acquisto e la ristrutturazione di immobili, l’acquisto di macchine impianti ed attrezzature, deve essere realizzato entro…».

     20. Al comma 1 dell’art. 40 della L.R. 16/2002 e successive modifiche viene aggiunto il punto b):

«b) Il progetto di investimento per l’acquisto di immobili e l’acquisto di macchine, impianti ed attrezzature, deve essere realizzato entro 12 mesi dalla data di erogazione del finanziamento. Tale termine può essere prorogato una sola volta, per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell’Impresa da far pervenire all’Ente Gestore almeno 30 giorni prima della predetta scadenza. Entro tale termine dovranno essere formalizzate le assunzioni a tempo indeterminato, dichiarate in sede di presentazione dell’istanza».

     21. Il comma 1 dell’art. 44 della L.R. 16/2002 e successive modifiche è così sostituito:

«1. Il Consiglio regionale entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, approva il regolamento di attuazione contenente: le modalità di presentazione delle istanze, le modalità di istruttoria e concessione delle agevolazioni, le modalità di erogazione delle somme, la documentazione da presentare, la modulistica necessaria nonché le modalità di gestione della presente legge ed i rapporti intercorrenti tra la Regione Abruzzo e il soggetto responsabile della gestione».

     22. All’art. 46 della L.R. 16/2002: Interventi a sostegno dell’economia, così come modificato dalla L.R. 5/2003 è aggiunto il seguente comma:

«1ter. Gli oneri della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge sono garantiti mediante l’istituzione, nell’ambito della UPB 08.02.002, del Cap. di spesa 282452 denominato: Oneri per garanzia fidejussoria ex L.R. 16/2002, la cui copertura finanziaria è garantita dal Fondo unico per le agevolazioni alle imprese ex D.Lgs. 112/1998».

 

     Art. 164. Funzionamento Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato. [92]

     1. Le Commissioni provinciali e regionale per l’artigianato già costituite continuano a funzionare fino all’insediamento delle nuove Commissioni. L’insediamento delle nuove Commissioni avviene entro il termine massimo di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I rappresentanti di imprese artigiane operanti nella provincia da almeno tre anni consecutivi, di cui all’art. 19, comma 1, lettera a), della L.R. 31 luglio 1996, n. 60 (Testo unico delle norme che regolano la materia dell’artigianato nella Regione Abruzzo), sono designati unitariamente dalle associazioni artigiane regionali di categoria aderenti alle Organizzazioni sindacali nazionali di categoria presenti nel CNEL e firmatarie di contratti collettivi nazionali di lavoro.

     3. Qualora non si possa procedere alla costituzione delle Commissioni, la Giunta regionale provvede a nominare, su proposta dell’Assessore competente per materia, il Commissario straordinario per l’esercizio delle funzioni attribuite alle Commissioni stesse.

 

     Art. 165. Contributi alle Cooperative di garanzia dei commercianti.

     1. Alle Cooperative di garanzia dei commercianti, che hanno usufruito della concessione dei benefici di cui alla L.R. 49/1981 e successive modifiche, operanti alla data del 31.12.2003, la Regione Abruzzo concede, per gli anni 2004, 2005 e 2006 un contributo di € 2.500.000,00 per ogni annualità in conto interessi per prestiti garantiti dalle cooperative stesse a favore dei commercianti.

     2. I contributi di cui al comma 1 sono ripartiti, tra le diverse Cooperative per il 20% in proporzione dei contributi concessi dalla Regione per la formazione del patrimonio sociale in base alla L.R. 49/1981 e successive modifiche ed integrazioni, per il 40% in relazione alle somme erogate e garantite nell’anno precedente dalle singole cooperative e per il restante 40% in proporzione al numero dei soci risultanti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente.

 

     Art. 166. Impianti GPL. [93]

     [1. Nei comuni dotati di un solo punto vendita di gas metano e/o GPL per trazione automezzi (da considerarsi di pubblica utilità) qualora si renda necessario adeguare l’impianto alla normativa in vigore,

o al fine di migliorare il servizio con l’aggiunta di nuovi prodotti, è consentito il trasferimento dell’impianto, all’interno dello stesso comune, in deroga alle distanze da altro impianto esistente previste dalle leggi regionali.]

 

          Art. 166 bis. Modifica all’art. 11 della L.R. 84/1996. [94]

     1. Al comma 4 dell’art. 11 della L.R. 84/1996 le parole «dieci anni» sono sostituite dalle parole «cinque anni».

 

SEZIONE DODICESIMA

Disposizioni in materia di Politica Mineraria

 

     Art. 167. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 15/2002.

     1. Al comma 1 dell’art. 2 della L.R. 15/2002, il termine «Legge 323/2000» è sostituito con «D.Lgs 4.8.1999, n. 399».

     2. La lett. a) del comma 2 dell’art. 6 della L.R. 15/2002 è sostituita dalla seguente:«a) il Direttore della Direzione regionale attività produttive con funzione di presidente ed i Dirigenti dei seguenti Servizi regionali:

– attività estrattive e minerarie in funzione di vicepresidente;

– aree protette BBAA, storici architettonici e VIA;

– servizio tecnico per il territorio competente per Provincia;

– assistenza distrettuale attività territoriale sanitaria;

– sviluppo del turismo;

– studi e legislazione».

     3. La lett. c), del comma 2 dell’art. 40 della L.R. 15/2002, è sostituita dalla seguente:«c) la delimitazione dell’area oggetto di concessione e quelle di protezione igienico-sanitaria».

     4. Al comma 1 dell’art. 41 della L.R. 15/2002, le parole «non superiore a € 51.645,69» sono sostituite con «non inferiore a € 51.645,69».

     5. Al comma 3 dell’art. 56 della L.R. 15/2002 la parola «condizionamento» è sostituita con «confezionamento».

     6. Al quarto rigo, del comma 1 dell’art. 60 della L.R. 15/2002, la data «14.5.19» è sostituita con «14.5.1997».

     7. All’art. 67 della L.R. 15/2002 è aggiunto il seguente comma 3 «la Regione effettua attività di promozione nazionale e transnazionale del sistema termale regionale».

     8. Al comma 1 dell’art. 69 della L.R. 15/2002 è aggiunta la seguente lett. «g) le ONLUS, le associazioni culturali e ricreative, di categoria nonché le associazioni e società sportive».

     9. Al comma 2 dell’art. 78 della L.R. 15/2002 le parole «art. 62» sono sostituite con «art. 5».

     10. Dopo l’art. 79 della L.R. 15/2002, sotto il Tit. XIII «DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI» è inserito il seguente articolo:

«Art. 79 bis. Disposizioni transitorie e finali in materia di pianificazione mineraria e organizzazione.

1. La ricerca di base consiste, ai sensi dell’art. 4 della Legge 6.10.1982, n. 752: Norme per l’attuazione della politica mineraria, nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nell’elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi.

2. Nelle more dell’approvazione del piano regionale delle acque minerali e termali di cui all’art. 7, in base alle risultanze della ricerca mineraria di base, la Giunta regionale individua le aree indiziate per la ricerca mineraria di acque minerali e termali, e ne disciplina le modalità di ricerca; detto provvedimento costituisce atto di pianificazione della ricerca mineraria.

3. Per le funzioni inerenti le attività di cui al Tit. V della presente legge, nell’ambito della Direzione attività produttive, la posizione di staff prevista dal vigente atto di organizzazione è trasformata in Servizio sviluppo del termalismo.

4. Nell’ambito della Direzione attività produttive è istituita la Consulta Medica per il termalismo presieduta dal componente la Giunta preposto, la Giunta regionale con proprio atto ne determina la composizione.»

 

     Art. 168. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 54/1983 e di altre disposizioni regionali in materia di cave.

     1. I procedimenti amministrativi inerenti le miniere e le cave, gli oleodotti, i depositi di stoccaggio degli oli minerali e GPL, nonché la normativa petrolifera di competenza regionale continuano ad essere disciplinati attraverso l’istituto della conferenza dei servizi di cui alla Legge 241/90.

     2. L’art. 4 e l’art. 38 comma 5 della L.R. 54/1983 sono abrogati; per i ricorsi avverso il parere del CTR - Cave pendenti, gli atti vengono rinviati al competente Servizio della Direzione regionale attività produttive per la conclusione dei procedimenti amministrativi, previo supplemento d’istruttoria.

     3. All’art. 38 della L.R. 54/1983 è aggiunto il seguente comma:

«Nelle more dell’approvazione del Piano regionale di cui all’art. 3 lett. a), la Giunta regionale, anche sulla base dei dati di cui alle lett. b) e c) dell’art. 7 nonché attraverso un’indagine giacimentologica e tecnico-produttiva, predispone un disciplinare provvisorio contenente:

a) l’individuazione, delle aree indiziate e suscettibili di attività estrattiva in rapporto alla consistenza dei materiali da estrarre, con formulazione delle prescrizioni e dei criteri atti a salvaguardare le zone soggette a speciale tutela ai fini paesaggistici ed idrogeologici, la localizzazione territoriale delle fonti di estrazione e di escavazione nell’ambito delle quali può essere consentita la relativa attività, i criteri per la localizzazione delle singole concessioni o autorizzazioni all’interno delle aree delimitate;

b) le prescrizioni d’ordine generale relative alla tutela dei corsi d’acqua e dell’ambiente, nonché quelle relative all’igiene ed alla sicurezza degli addetti ai lavori ed all’incolumità delle persone e delle cose, nell’ambito della zona interessata, in conformità al D.P.R. 9.4.1959, n. 128.».

     4. Al comma 2 dell’art. 28 Attività estrattive e di cava, della L.R. 95/2000 sono aggiunte le seguenti parole: «e nelle more dell’approvazione del piano regionale delle attività estrattive-cave il Servizio competente può autorizzare con le opportune prescrizioni lo sfruttamento minerario nelle aree citate».

 

SEZIONE TREDICESIMA

Modifiche ed integrazioni a procedure contabili e procedimenti amministrativi

 

     Art. 169. Modifica della L.R. 37/1993.

     1. All’art. 6 della L.R. 12.8.1993, n. 37, concernente: Legge 11.8.1991, n. 266. Legge quadro sul volontariato, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente comma 9:

«9. I controlli amministrativi e contabili sono attribuiti allo stesso Servizio che dispone l’erogazione dei contributi».

 

     Art. 170. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 98/1999.

     1. L’attività di cui agli artt. 7, 9 e 12 della L.R. 98/99 sono sospese per l’anno 2004.

     2. Al comma 2 dell’art. 10 della L.R. 98/1999 aggiungere «Per l’anno 2004 il termine per la presentazione delle domande è prorogato al 30 maggio c.a.».

     3. Al comma 2 ter dell’art. 5 della L.R. 98/1999 l’associazione «Lo zaino» di Pineto è sostituita con l’associazione «Cinema tremila» di Roseto.

     4. All’art. 8 della L.R. 98/1999 il comma 4 è sostituito con il seguente: Per l’anno 2004 l’intervento finanziario per le finalità del presente articolo è fissato in € 65.000,00 [95].

 

     Art. 171. Modifica della L.R. 56/1993.

     1. La denominazione del Tit. VI della L.R. 10.9.1993, n. 56 concernente: Nuove norme in materia di promozione culturale, è sostituita dalla seguente: «Finanziamenti per iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo».

     2. L’art. 21 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostituito dal seguente:

«Art. 21. Finalità ed interventi.

1. La Regione Abruzzo al fine di promuovere le iniziative di carattere culturale, artistico e sportivo finalizza, dal 1 gennaio 2004, i fondi derivanti dall’art. 4 della Convenzione per la gestione del Servizio Tesoreria nei seguenti termini:

- 50% per iniziative di carattere culturale e artistico;

- 50% per iniziative di carattere sportivo.

2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti dalla Direzione competente in materia e la Giunta regionale con proprio atto fissa le modalità di utilizzo degli stessi.

3. All’atto di rinnovo della convenzione per l’affidamento del servizio di tesoreria della Regione, è previsto, come condizione per l’aggiudicazione, l’obbligo per il concessionario di assunzione dell’impegno di finanziamento delle iniziative di cui al comma 1.

4. Ai fini dell’attuazione e dell’utilizzo dei fondi di cui al presente articolo è istituito nell’ambito della UPB 02.04.001 il Cap. di entrata 24101 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Assegnazioni del Tesoriere per iniziative culturali e sportive - art. 21 della L.R. 10.9.1993, n. 56, nell’ambito della UPB 10.01.004 il correlato Cap. di spesa 61636 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per iniziative di carattere culturale ed artistico - art. 21 della L.R. 10.9.1993, n. 56, e nell’ambito della U.P.B 10.01.003 il correlato Cap. di spesa 91627 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per iniziative di carattere sportivo - art. 21 della L.R. 56/1993.

5. L’impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata.

6. La Giunta regionale iscrive le somme in bilancio ai sensi dell’art. 25 della L.R.C. 3/2002.»

     7. L’art. 22 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostituito dal seguente:

«Art. 22. Interventi a sostegno delle attività ricreative e del tempo libero.

1. La Regione promuove e sostiene, con interventi finanziari, le iniziative degli Enti Locali e delle associazioni senza fini di lucro, regolarmente costituite, che svolgono azioni di promozione delle attività ricreative e per l’utilizzo del tempo libero nell’ambito del territorio regionale.

2. Ai soggetti di cui al precedente comma, per le iniziative ivi previste, possono essere concessi contributi a sostegno delle spese di organizzazione ed esecuzione delle attività, nella misura non superiore al 30% della spesa realmente sostenuta e documentata, con il limite di € 5.000,00 per ogni attività o iniziativa realizzata.

3. La Giunta regionale, direttamente, attraverso il competente Servizio può realizzare iniziative volte alla promozione, all’approfondimento ed allo sviluppo delle attività del tempo libero.

4. Per le finalità di cui al comma 3 la Regione Abruzzo finalizza un importo non superiore al 20% delle somme destinate al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

5. Le provvidenze di cui ai commi precedenti non sono cumulabili con quelle previste da altre disposizioni normative e concesse per le stesse iniziative.

6. All’erogazione delle provvidenze previste nei precedenti commi provvede il competente Servizio sulla scorta della seguente documentazione:

a) atto costitutivo;

b) relazione illustrativa sulla realizzata iniziativa;

c) dichiarazione comprovante l’effettivo svolgimento dell’iniziativa con attestazione e sottoscrizione da parte del legale rappresentante circa le spese effettivamente sostenute, con allegati i relativi giustificativi di spesa rilasciati secondo legge.

7. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dai commi precedenti, valutati per l’anno 2004 in € 100.000,00, è utilizzata quota parte dei fondi di cui all’art. 21 della presente legge ed iscritti sul capitolo di spesa 91627 denominato: Interventi per iniziative di carattere sportivo – art. 21 della L.R. 56/1993, e correlato al Cap. di entrata 24101.

8. L’impegno della spesa può essere effettuato solo previo accertamento della relativa entrata. ».

     3. L’art. 23 del Tit. VI della L.R. 56/1993 è abrogato dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è sostituito dal seguente:

«Art. 23. Fondi relativi agli anni precedenti.

1. I fondi relativi agli anni precedenti, pari ad € 1.549.600,00 derivanti dall’impegno previsto a carico del Tesoriere della Regione Abruzzo in base alla vigente Convenzione per la gestione del servizio di tesoreria sono finalizzati agli interventi previsti dalla L.R. 9.8.1999, n. 49.

2. Nel bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2004 è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 1.549.600,00 sul Cap. di entrata 24101 - UPB 02.04.001 e sul Cap. di spesa 61631 - UPB 10.01.004.

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio a seguito di un eventuale maggiore accertamento dell’entrata.».

 

     Art. 172. Modifiche alla L.R. 14/1997 ed alla L.R. 90/2000. [96]

     1. [Al comma 2, dell’art. 4 della L.R. 14/1997 la data "31 dicembre 1996" è sostituita con "31 dicembre 2003"] [97].

     2. All’art. 3 della L.R. 90/2000 dopo le parole "destinazione delle somme" sono aggiunte le parole "le relazioni di cui al presente comma potranno essere completate, su richiesta della Direzione competente, entro il termine massimo di validità dell’impegno finanziario e comunque non oltre il 31 dicembre 2004".

 

     Art. 173. Comunicazione degli atti concernenti le politiche comunitarie. [98]

     [1. La Giunta regionale ed i Direttori regionali, nell’ambito delle rispettive competenze, trasmettono tempestivamente alla VI Commissione Consiliare permanente gli atti di programmazione ed i provvedimenti di attuazione e promozione delle politiche comunitarie della Regione.]

 

     Art. 174. Riapertura termini L.R. 121/1998.

     1. Compatibilmente alle risorse disponibili, sono riaperti i termini di cui al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 4.11.1998, n. 121, con le stesse modalità e per la stessa durata prevista dalla legge. Sono escluse dai benefici le richieste già finanziate.

     2. La data di avvio delle procedure concorsuali di cui al comma 1 dell’art. 5 della L.R. 121/1998 costituisce priorità per l’erogazione dei contributi.

 

     Art. 175. Modifiche alla L.R. 20/2000. [99]

     1. All’art. 50 della L.R. 20/2000 dopo la fine della lett. c) inserire il seguente capoverso «Il contributo alla scuola regionale dello Sport di cui all’art. 31 viene erogato per l’80% alla presentazione del programma preventivo annuale dei progetti da realizzare, e per il restante 20% a consuntivo».

     2. All’art. 60 della L.R. 20/2000 al I capoverso sostituire al secondo rigo la parola «28%» con la parola «19%»; al II Capoverso sostituire al secondo rigo la parola «14%» con la parola «10%»; al IV Capoverso sostituire al secondo rigo la parola «38%» con la parola «28%»; al VIII Capoverso sostituire al secondo rigo la parola «7%» con la parola «30%».

 

     Art. 176. Modifiche alla L.R. 56/2001.

     1. L’art. 1 della L.R. 4.10.2001, n. 56 recante: Contributi ai piccoli comuni per opere ed infrastrutture, è così sostituito:

«Art. 1.

1. La presente legge individua e disciplina i contributi regionali per opere ed infrastrutture dei comuni abruzzesi, nonché di enti pubblici, enti morali, associazioni no-profit, consorzi di imprese e parrocchie, Associazioni sportive e culturali.»

     2. Il comma 2 dell’art. 4 è così sostituito:

«Art. 4.

2. L’attuazione delle procedure di cui alla presente legge è affidata alla competenza delle strutture delle rispettive direzioni regionali; conseguentemente, gli impianti sportivi sono affidati al settore sport, mentre per le altre opere al settore lavori pubblici.»

     3. Dopo l’art. 4 è inserito il seguente art. 4 bis:

«4bis. Qualora il bene oggetto dell’intervento ammesso a contributo dovesse risultare non di proprietà dell’ente locale, il contributo assegnato è da intendersi attribuito al proprietario del bene individuato. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di concessione del contributo.» [100]

     4. All’art. 5, comma 1, le lett. a) e b) sono così sostituite:

«Art. 5

a) 40% a semplice domanda da parte del legale rappresentante dell’Ente;

b) 50% a presentazione del certificato di inizio lavori.»

     5. Le suddette norme si applicano anche alla L.R. 50/2001.

     6. Il termine per l’inizio dei lavori di tutti gli interventi previsti negli elenchi di cui alle LL.RR. 56/2001, 50/2001 e successive modifiche ed integrazioni, non ancora avviati, è prorogato di ulteriori mesi 5 dall’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 177. Modifica dell’art. 22 della L.R. 6/2000.

     1. Il comma 5 e il comma 6 dell’art. 22 della L.R. 9.2.2000, n. 6concernente: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione della Regione Abruzzo per l’anno 2000 (art. 17bis L.R.C. 81/1977) Legge finanziaria regionale, sono abrogati e sostituiti dal seguente:

«5. L’autorizzazione di cui al comma 1 del presente articolo è subordinata alla preventiva verifica dell’effettiva disponibilità finanziaria iscritta in bilancio.»

 

     Art. 178. Modifica dell’art. 5 della L.R. 3/2002.

     1. Al comma 2 dell’art. 5 della L.R. 3/2002 il termine del «5 luglio» per la presentazione da parte della Giunta regionale del documento di programmazione economico-finanziaria è sostituito dal termine del «5 settembre».

 

     Art. 179. Modifica degli artt. 7 e 10 della L.R. 3/2002.

     1. Al comma 1 dell’art. 7 della L.R. 3/2002 dopo le parole «determinando gli obiettivi» è aggiunta la parola «finanziari».

     2. Al comma 11 dell’art. 10 della L.R. 3/2002 le parole «Entro dieci giorni dall’approvazione del bilancio o di autorizzazione all’esercizio provvisorio» sono sostituite dalle seguenti «Entro trenta giorni dalla pubblicazione del bilancio».

 

     Art. 180. Modifica alla L.R. 3/2002.

     1. L’art. 45, comma 3 della L.R. 3/2002 legge di contabilità, è così sostituito:

«3. Il complessivo fabbisogno del Consiglio regionale è inserito quale spesa obbligatoria nel bilancio regionale in apposita Unità Previsionale di Base ai sensi e per gli effetti dell’art. 30 del D.Lgs. 76/2000 senza suddivisione in capitoli.

4. L’elenco delle spese obbligatorie di cui all’art. 16 della legge di bilancio per l’esercizio 2004, a termini dell’art. 18 della L.R. 3/2002, è integrato con il Cap. 11102 della F.O. 01.01.005.»

 

     Art. 181. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 3/2002.

     1. L’art. 46 della L.R. 3/2002 recante: Ordinamento contabile della Regione Abruzzo, è sostituito dal seguente:

«Art. 46. Bilancio e rendiconto.

1. Il bilancio di previsione del Consiglio è predisposto dall’Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato, entro il 30 settembre di ciascun anno, alla Giunta regionale.

2. Il rendiconto del Consiglio è predisposto dall’Ufficio di Presidenza, approvato con deliberazione consiliare dal Consiglio regionale ed inviato alla Giunta regionale, almeno trenta giorni prima della scadenza del termine previsto dall’art. 39 della presente legge.

3. Il bilancio di previsione e il rendiconto del Consiglio sono approvati con legge regionale unitamente al bilancio ed al rendiconto della Regione, dei quali costituiscono allegati.»

 

          Art. 182. Modifica dell’ art. 38 della L.R. 7/2002.

     1. I commi 4 e 5 dell’art. 38 della L.R. 10.5.2002, n. 7 sono abrogati.

 

     Art. 183. Modifica dell’art. 7 della L.R. 25/2002.

     1. Il comma 1 dell’art. 7 della L.R. 26.11.2002, n. 25 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2002 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2002 e pluriennale 2002/2004 della Regione Abruzzo (legge finanziaria 2002) è abrogato e rivivono, a decorrere dall’esercizio 2004, le disposizioni di cui al comma 6 dell’art. 21 e al comma 8 dell’art. 33 della L.R. 3/2002.

 

     Art. 184. Modifica dell’art. 36 della L.R. 7/2002. [101]

     [1. Dopo il comma 2 dell’art. 36 della L.R. 7/2002, sono inseriti i seguenti commi:

«2bis. Per i progetti di cui al comma 1, ivi compresi quelli già approvati dai Consigli comunali e comunque derivanti dai PRUSST e dai Programmi Urbanistici Complessi approvati, che vedono la Regione Abruzzo, le Province e i Comuni quali soggetti promotori, le Autorità regionali, provinciali e comunali rilasciano le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta e i permessi, necessari per la realizzazione e l’attivazione dei progetti stessi, anche in deroga alle normative vigenti in materia ambientale urbanistica, edilizia e commerciale.

2ter. Qualora le Autorità di cui al comma 2 bis non rilasciano nei termini previsti e comunque entro 60 giorni dalla ricezione degli atti, le concessioni, le autorizzazioni, i nulla osta ed i permessi richiesti, gli stessi si ritengono già acquisiti positivamente e in subordine si potrà provvedere in via sostitutiva ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 267/2000.» ]

 

     Art. 185. Modifiche alla L.R. 62/1999. [102]

     [1. È consentito per le tipologie di esercizio previsti all’art. 11, comma 6, della L.R. 62/1999 un ampliamento, per una sola volta, della superficie fino al 50% di quella autorizzata, in deroga ai parametri di cui all’art. 7 della L.R. 62/1999.]

 

     Art. 186. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2003.

     1. Al comma 1 dell’art. 37 della L.R. 7/2003, le parole «Affari della Presidenza» sono sostituite con le parole «attività produttive».

 

     Art. 187. Modifica alla L.R. 17/2003.

     1. Al primo comma dell’art. 2 della L.R. 19.11.2003, n. 17 concernente: Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio, le parole «presso la Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali, Servizio bilancio» sono sostituite dalle parole «presso la Direzione attività produttive».

 

     Art. 188. Riapertura dei termini per la presentazione delle domande ex L.R. 49/1999.

     1. Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande ex Legge 49/1999 e successive modifiche ed integrazioni ed ex art. 35, comma 4 L.R. 20/2003, fino a trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge.

 

     Art. 189. Modifiche all’art. 89 L.R. 7/2003.

     1. Il quarto comma dell’art. 89 è così riformulato:

«4. La Regione approva il regolamento, contenente le modalità di attuazione delle attività di assunzione di partecipazione nel capitale di rischio di piccole e medie imprese, le modalità di presentazione delle istanze, oltre che la documentazione da presentare ed i criteri per la selezione delle risorse».

 

     Art. 190. Regolarizzazioni contabili.

     1. Al fine di consentire la completa implementazione delle nuove procedure contabili, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per l’istituzione, la modifica e l’eliminazione delle unità previsionali di base dell’entrata e della spesa relative alle contabilità speciali e dei relativi capitoli.

     2. La Giunta regionale è autorizzata ad adottare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione delle partite in entrata e nella spesa riguardanti le assegnazioni e il riparto tra le Regioni delle disponibilità del Fondo sanitario nazionale disposte dal CIPE, nonché le variazioni al bilancio necessarie alla regolarizzazione delle somme da riversare allo Stato conseguentemente a maggiori introiti IRAP degli anni precedenti.

 

     Art. 191. Spese correlate ad entrate regionali.

     1. Le spese finanziate da entrate relative a proventi da restituzioni, da concessioni, da sanzioni o da diritti di istruttoria, possono essere impegnate solo nella misura delle corrispondenti entrate accertate.

 

     Art. 192. Abrogazione dei commi 6 e 7 dell’art. 1 della L.R. 20/2003.

     1. I commi 6 e 7 dell’art. 1 della L.R. 19.11.2003, n. 20 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2003 (legge finanziaria regionale) sono abrogati.

 

     Art. 193. Parziale abrogazione e modifica del comma 18 dell’art. 1 della L.R. 20/2003.

     1. Nella Tabella del comma 18 dell’art. 1 della L.R. 20/2003 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2003 (legge finanziaria regionale) sono modificate le seguenti variazioni:

 

L.R.

Oggetto

Esercizio Finanziario 2003

Capitolo

N.

Anno

 

Variazione in

Variazione in

 

 

 

 

aumento

diminuzione

 

143

1997

Realizzazione di unioni e fusioni tra Comuni

300.629,31

 

11464

7

2002

Interventi a sostegno alla pluriattività nelle aree montane- art. 4 L.R.F. 7/2002

126.875,00

 

121541

127

1999

Restauro organi antichi

110.000,00

 

152423

49

1999

Interventi finanziari per realizzare progetti di rilevante interesse culturale e sportivo

2.015.000,00

 

61631

 

     2. Nella Tabella del comma 18 dell’art. 1 della L.R. 20/2003 concernente: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 7/2003 (legge finanziaria regionale) sono eliminate le seguenti variazioni:

 

L.R.

Oggetto

Esercizio Finanziario 2003

Capitolo

N.

Anno

 

Variazione in

Variazione in

 

 

 

 

aumento

diminuzione

 

36

1999

Interventi per favorire la tutela e la valorizzazione degli archivi storici degli enti locali e dei privati

100.000,00

 

12301

131

1995

Norme in materia di musei

150.000,00

 

62101

44

1992

Norme in materia di beni culturali

100.000,00

 

62435

 

     Art. 194. Modifica alla L.R. 60/1979. [103]

     [1. All’art. 40 della L.R. 3.12.1979, n. 60 sono eliminate le parole «non soggetto all’obbligo dell’iscrizione all’INAIL».]

 

     Art. 194/bis. Integrazioni all’art. 13 della L.R. 11/1983. [104]

     1. All’art. 13 della L.R. 11/1983 recante: Normativa in materia di bonifica, sono inseriti i seguenti commi 4 e 5:

«4. Ai componenti effettivi del collegio dei revisori dei conti viene corrisposto un compenso annuo omnicomprensivo da determinarsi da parte del consiglio dei delegati all’atto della loro elezione e comunque nel limite massimo di € 4.200,00.

5. Al presidente del collegio dei revisori dei conti il compenso di cui al precedente comma 4 è maggiorato del 50%.»

 

     Art. 195. Adeguamento alle disposizioni contenute nelle LL.RR. 36/1996 e 70/1998. [105]

     [1. I Consorzi di Bonifica sono tenuti ad avviare, entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, le procedure di adeguamento del numero dei dipendenti in servizio alle prescrizioni contenute nel Piano di organizzazione funzionale e finanziario di cui alla L.R. 7.6.1996, n. 36, attraverso mobilità anche intercompartimentale o pensionamento.

     2. Sono ammesse assunzioni in sostituzione di personale posto in quiescenza a qualsiasi titolo nel rispetto del numero massimo di dipendenti determinato dal Piano di organizzazione funzionale e finanziario di cui alla L.R. 36/1996.]

 

     Art. 195/bis. Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei consorzi di bonifica. [106]

     1. Entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, su proposta del Presidente, previo recepimento da parte del consorzio dei CC.CC.NN.LL. vigenti rispettivamente per i dipendenti e i dirigenti dei consorzi di bonifica, la Deputazione amministrativa avvia le procedure propedeutiche per l’adeguamento delle strutture organizzative alle effettive esigenze propedeutiche per l’adeguamento delle strutture organizzative alle effettive esigenze funzionali e finanziarie dell’Ente.

     2. Nei successivi sessanta giorni la Deputazione amministrativa approva gli atti di organizzazione per l’aggiornamento del piano di organizzazione variabile.

     3. Approvati gli atti di organizzazione su proposta del presidente, la Deputazione amministrativa conferisce, per un periodo superiore al biennio, rinnovabile, gli incarichi di dirigente e di responsabile rispettivamente delle aree e dei settori ordinari e straordinari di attività in cui si articola la struttura consortile.

     4. In difetto della designazione dei dirigenti e dei responsabili da parte della Deputazione amministrativa nei successivi tre mesi dall’approvazione degli atti di organizzazione o dalla scadenza del biennio, dirigenti e responsabili in carica restano confermati per il biennio successivo.

     5. Nel rispetto degli indirizzi e delle priorità fissate dagli organi consortili e negli ambiti di competenza assegnata ai dirigenti dei consorzi di bonifica, dal CCNL e dal POV, i dirigenti assicurano la realizzazione degli obiettivi, dei programmi e dei progetti assegnati loro dagli organi consortili, provvedono a garantire il miglior funzionamento delle strutture organizzative e l’ottimale utilizzo delle risorse umane e strumentali dell’ente, contribuiscono mediante l’elaborazione di proposte e pareri allo svolgimento dell’attività degli organi consortili.

     6. I commi 1 e 2, dell’art. 8, della L.R. 36/1996 recante: Adeguamento funzionale, riordino e norme per il risanamento dei consorzi di bonifica, sono abrogati.

     7. Il comma 3, dell’art. 8, della L.R. 36/1996, dalla data di entrata in vigore della presente legge è sostituito dal seguente:

«3. Ove le votazioni non abbiano avuto luogo o non siano valide, la Giunta regionale dispone l’amministrazione commissariale e valuta, sentita la 3a Commissione Consiliare, ai sensi dell’art. 62 del R.D. 215/1933 e successive modificazioni, la possibilità di fusione del consorzio, ovvero provvede a far indire dai Commissari regionali, sentita la 3a Commissione consiliare, nuove elezioni.».

     8. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge i consorzi di bonifica provvedono ad aggiornare gli statuti consortili con le disposizioni contenute nei commi che precedono.

 

     Art. 196. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 36/1996.

     1. All’art. 5 della L.R. 7.6.1996, n° 36 aggiungere il seguente comma 9:

«9. Gli schemi di Statuto e di bilanci dei Consorzi di bonifica (consuntivo e di previsione) devono essere riformulati in base alla nuova legge di contabilità (L.R. 3/2002) modificativa della L.R. 81/1977».

     2. Le lett. a), b), c) e d) del comma 1, dell’art. 13, della L.R. 7.6.1996, n. 36, dalla data di entrata in vigore delle presente legge, sono sostituite dalle seguenti:

     a) 40% in proporzione alla superficie dei comprensori;

     b) 10% in proporzione alle spese di gestione delle infrastrutture idrauliche e di bonifica;

     c) 40% in proporzione alle spese di gestione dell’irrigazione;

     d) 10% in proporzione alla contribuenza posta a ruolo [107].

 

     Art. 197. Integrazioni alla L.R. 85/1994. [108]

     [1. Alla L.R. 8.11.1994, n. 85 inserire i seguenti commi:

«3. Al fine di realizzare una più compiuta programmazione degli interventi regionali a sostegno e per lo sviluppo della cooperazione sociale, la Giunta regionale si avvale dell’Ente strumentale Abruzzo Lavoro per la necessaria attività tecnico – ispettiva e di monitoraggio su tutte le iniziative progettuali ammesse a contributo o finanziate con il concorso della Regione.

4. Le attività sono tese ad accertare la corrispondenza dell’intervento realizzato rispetto a quanto programmato e ammesso a finanziamento, nonché a monitorare i risultati conseguiti, dalle iniziative progettuali stesse in termini di miglioramento e di sviluppo complessivo del sistema cooperativo».]

 

     Art. 198. Disposizioni relative alle LL.RR. 17/2001 e 18/2001.

     1. Dal 1° gennaio 2004 restano in vigore tutte le disposizioni, comprese quelle relative al personale, connesse con l’organizzazione ed il funzionamento delle strutture amministrative di supporto agli organi elettivi della Giunta regionale e del Consiglio regionale contenute rispettivamente nelle LL.RR. 17/2001 e 18/2001.

 

SEZIONE QUATTORDICESIMA

Disposizioni in materia di Patrimonio immobiliare regionale

 

     Art. 199. Modifica della L.R. 30/1993.

     1. All’art. 5 della L.R. 27.7.1993, n. 30 concernente: Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio - Parco scientifico e tecnologico d’Abruzzo, è inserito il seguente comma 3:

«3. La Regione, fermo restando quanto previsto dall’art. 2, comma 3, può conferire al fondo consortile beni patrimoniali funzionali alle attività del Parco Scientifico e Tecnologico. In caso di scioglimento del Consorzio, i beni eventualmente conferiti saranno riacquisiti al patrimonio regionale».

 

     Art. 200. Interventi in materia di patrimonio immobiliare regionale.

     1. Per le finalità di cui alla Legge 109/1994 in materia di programmazione dei lavori, la Giunta regionale è autorizzata ad adottare e ad approvare l’elenco annuale 2004 degli interventi da effettuare in materia del patrimonio immobiliare regionale e gli eventuali aggiornamenti.

 

CAPO IV

Patto di stabilità interno

 

     Art. 201. Estensione delle regole del patto di stabilità interno.

     1. La Regione Abruzzo, in base alle disposizioni del comma 3 dell’art. 29 della Legge 27.12.2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), estende le regole del patto di stabilità interno contenute nell’art. 1, commi 1, 2 e 3, del D.L. 18.9.2001, n. 347, convertito con modificazioni dalla Legge 16.11.2001, n. 405, concernente: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 347/2001 recante: Interventi urgenti in materia di spesa sanitaria, nei confronti dei propri enti strumentali ed aziende regionali.

     2. Al fine di consentire il monitoraggio degli adempimenti relativi al patto di stabilità interno, gli enti strumentali e le aziende di cui al precedente comma trasmettono alla Regione le informazioni riguardanti sia la gestione di competenza che quella di cassa nei modi e nei termini indicati con direttiva della Giunta regionale, da adottare entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     3. In caso di mancato conseguimento degli obiettivi previsti dalle norme richiamate nel comma 1 del presente articolo anche agli enti strumentali ed alle aziende si applica quanto disposto dall’art. 4 del D.L. 15.4.2002, n. 63, convertito con modiche dalla Legge 15.6.2002, n. 112 riguardante: Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 63/2002 recante: Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamento delle infrastrutture.

 

CAPO V

Disposizioni varie

 

SEZIONE PRIMA

Interventi in favore della ricerca scientifica e ricerca clinica applicata

 

     Art. 202. Ricerca scientifica e tecnologica.

     1. La Regione Abruzzo, riconosciuta la necessità:

     a) di rispondere all’esigenza di ricerca e sviluppo tecnologico del sistema imprenditoriale abruzzese;

     b) di promuovere la ricerca medico-scientifica ed economico-sociale; concede contributi per il triennio 2004/2006 per il finanziamento di borse di studio, da assegnare a giovani laureati che siano impegnati in dottorati di ricerca aventi come oggetto progetti in merito alle suddette discipline, con l’obiettivo di creare profili professionali ad alta qualificazione in grado di sviluppare innovative idee e nuove tecnologie finalizzate allo sviluppo territoriale.

     2. Le borse di studio di cui al comma 1 sono aggiuntive rispetto a quelle finanziate dallo Stato e dalle Università e si riferiscono a corsi triennali di Dottorato di ricerca da attivare a decorrere dall’anno accademico 2004/2005, da svolgere per il punto a) in collaborazione con le imprese e le loro associazioni o consorzi.

     3. L’assegnazione del contributo è individuale, non è ammesso il cumulo con altre borse di studio e con i proventi derivanti da attività professionali o rapporti di lavoro svolti in modo continuativo.

     4. La Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, procede alla costituzione ed alla nomina di una Commissione composta da:

     a) i Rettori delle tre Università Abruzzesi;

     b) il rappresentante del Consiglio studentesco o del Senato Studentesco di ognuna delle tre Università Abruzzesi;

     c) il rappresentante della Struttura della Giunta regionale competente per materia;

     d) il rappresentante delle Associazioni degli Industriali Abruzzesi;

     e) il presidente dell’Ordine dei medici d’Abruzzo o un suo delegato.

     5. La Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, predispone i criteri per l’individuazione dei progetti di ricerca maggiormente rispondenti all’esigenza di cui al comma 1 e valuta l’assegnazione delle borse di studio aggiuntive, fermo restando il rispetto delle graduatorie risultanti dai concorsi pubblici per l’accesso ai dottorati stessi.

     6. Il Presidente della Commissione ha diritto al voto doppio.

     7. Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità di presenza e l’eventuale riconoscimento agli stessi del rimborso spese trova copertura nel bilancio di ciascun Ente, Istituzione o Associazione di appartenenza.

     8. La Giunta regionale detta le disposizioni sulle modalità di concessione dei contributi suddetti e sul funzionamento della Commissione di cui al comma 4 mediante adozione di specifico regolamento entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.

     9. Il coordinamento dei lavori della Commissione e la predisposizione del regolamento sono affidate alla Direzione affari della presidenza.

     10. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento annuale di € 800.000,00 per il triennio 2004/2006 nell’ambito della UPB 02.02.013 sul Cap. 12304 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la ricerca scientifica, suddiviso in quote di massima paritetiche per i progetti di cui ai punti a) e b) del comma 1.

 

     Art. 203. Ricerca clinica applicata.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere iniziative le cui ricadute, per quanto di interesse generale, possano migliorare la qualità della vita dei residenti nel medio e lungo periodo concede un contributo per la Ricerca Clinica Applicata svolta nel territorio abruzzese, dal momento che nell’attuale contesto regionale, nazionale ed internazionale la stessa incontra gravi difficoltà a svilupparsi per l’ingenza dei costi e degli oneri imposti dalle vigenti normative e per la necessità di fornire gratuitamente ai pazienti i farmaci e/o i presidi terapeutici oggetto delle sperimentazioni.

     2. La Giunta regionale intende finanziare in particolare quei progetti di ricerca clinica applicata proposti da valide istituzioni, segnatamente Fondazioni no-profit, Associazioni senza fini di lucro, Enti pubblici e privati diversi dall’Università e dagli Enti di ricerca di Stato, che, valorizzando al meglio il patrimonio peculiare della nostra regione, identifichino cure o strategie preventive o riabilitative basate sui presidi della farmacopea ufficiale e/o su altri attinti dalle scienze mediche non convenzionali, al massimo grado della loro attuale consapevolezza e capacità operativa.

     3. La Giunta regionale, mediante adozione di specifico regolamento, adottato entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, detta le modalità di richiesta e di attribuzione dei finanziamenti di cui ai precedenti commi.

     4. La Regione Abruzzo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, procede alla costituzione ed alla nomina di una Commissione composta da:

     a) i Presidi delle Facoltà di Medicina delle Università di Chieti e di L’Aquila o loro delegati;

     b) 1 rappresentante della Struttura della Giunta regionale competente per materia;

     c) 2 rappresentanti delle Fondazioni o Associazioni presenti nel territorio abruzzese.

     5. La Commissione, presieduta dal Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, predispone i criteri per l’individuazione dei progetti di ricerca maggiormente rispondenti alla esigenza di cui ai commi 1 e 2 e valuta l’assegnazione dei finanziamenti alle Istituzioni.

     6. Il Presidente della Commissione ha diritto al voto doppio.

     7. Ai componenti della Commissione non compete alcuna indennità di presenza e l’eventuale riconoscimento agli stessi del rimborso spese trova copertura nel bilancio di ciascun Ente, Istituzione o Associazione di appartenenza.

     8. Il coordinamento dei lavori della Commissione e la predisposizione del regolamento sono affidate alla Direzione affari della presidenza.

     9. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento annuale di € 300.000,00 per l’anno 2004 nell’ambito della UPB 02.02.013 sul Cap. 12305 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi a favore della ricerca clinica applicata.

     10. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 204. Ricerca clinica applicata - Progetto dell’Università G. D’Annunzio di Chieti.

     1. La Regione Abruzzo, nell'ambito degli interventi a favore della ricerca clinica applicata, concede un contributo di € 200.000,00 a sostegno del progetto di ricerca avviato dalla Cattedra di malattie dell'apparato visivo (Dipartimento di Medicina e Scienze dell'invecchiamento - Sezione di oftalmologia dell'Università degli studi G. D'Annunzio di Chieti) in collaborazione con il Centro regionale glaucoma ed il Centro regionale di eccellenza di oftalmologia e del progetto di ricerca avviato dalla Facoltà di Medicina dell'Università degli studi di L'Aquila [109].

     2. Tali progetti di ricerca sono finalizzati a:

     a) condurre uno studio epidemiologico sulle più importanti malattie invalidanti dell’occhio nella Regione Abruzzo, quali il glaucoma, la degenerazione maculare (retinica) legata all’età e l’ambliopia (le prime due tipiche nell’età adulta, l’ultima nei bambini), che se non diagnosticate precocemente possono portare alla cecità o a visus molto bassi, irreversibilmente;

     b) realizzare una mappa epidemiologica di tali patologie oculari per la Regione Abruzzo.

     3. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 200.000,00 nell’ambito della UPB 02.02.013 sul Cap. 12307 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Intervento a favore delle facoltà di Medicina delle Università abruzzesi.

 

SEZIONE SECONDA

Interventi in materia di politiche del lavoro ed in favore dei liberi professionisti e giovani imprenditori

 

     Art. 205. Contributo allo sviluppo del Progetto “Piazza del lavoro”.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire strumenti utili a promuovere il lavoro, sostiene mediante la concessione di un contributo alla Compagnia delle opere dell’Adriatico, lo sviluppo del progetto “Piazza del Lavoro”, finalizzato a costituire un luogo di riferimento unico dove la persona in cerca di occupazione, con l’ausilio di personale qualificato, possa trovare ogni risposta alle proprie esigenze e tutti gli strumenti, dall’accoglienza all’accompagnamento al lavoro, dall’orientamento individuale e di gruppo alla formazione professionale e di base, dal tirocinio aziendale all’inserimento diretto in azienda o con interinale o con collocamento privato, che lo aiutino e lo tutelino per inserirsi nel miglior modo possibile nel mercato del lavoro o avviare attività di impresa.

     2. La copertura finanziaria dell’onere derivante dall’attuazione del comma che precede, valutato per l’anno 2004 in € 100.000,00, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 11.02.002 - Cap. 22438 denominato: Risorse integrative al Fondo unico per le politiche del lavoro - L.R. 101/1997 - L.R. 55/1998.

 

     Art. 206. Interventi a sostegno delle cooperative di garanzia tra i professionisti, dei loro consorzi per il credito ai professionisti e dei consorzi fidi.

     1. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 08.02.005 sul Cap. 232450 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi a favore dei Consorzi fidi dei professionisti, del bilancio per l’esercizio 2004.

     2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 207. Costituzione e disciplina della Consulta per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali.

     1. Gli oneri derivanti dal funzionamento della Consulta, valutati per l’anno 2004 in € 5.000,00 trovano copertura nello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 08.01.005 sul Cap. 231484 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Spese per il funzionamento della Consulta regionale per la valorizzazione degli Ordini, Collegi, Associazioni professionali, del bilancio per l’esercizio 2004.

     2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 208. Intervento per il Parco Nazionale Maiella.

     1. La Regione Abruzzo al fine di perseguire l’obiettivo sia di supportare gli aspiranti imprenditori, i quali devono affrontare ingenti costi iniziali per la progettazione dell’idea imprenditoriale, per l’analisi di fattibilità della stessa e per l’avvio della nuova attività, sia di aumentare le possibilità di sviluppo e il tasso di sopravvivenza delle imprese regionali, decisamente basso conseguentemente ad una scarsa programmazione dell’attività delle stesse, interviene a supporto dei suddetti soggetti con conseguenti positivi riflessi sulla crescita dell’economia locale e sulla creazione di nuovi posti di lavori.

     2. A tal fine la Regione partecipa, con la concessione di un contributo al Parco Nazionale della Maiella, al progetto denominato “Facciamo l’Impresa”, finalizzato al sostegno economico degli aspiranti imprenditori e/o imprenditrici nello sviluppo della propria iniziativa e a consentire agli stessi di affrontare con successo la delicata fase di start-up, mettendo a disposizione dei partecipanti al progetto uno spazio (incubatore) attrezzato e commisurato alle esigenze delle imprese e un sistema integrato di servizi tecnici di consulenza personalizzata, per un periodo tra i dodici e i ventiquattro mesi, sufficienti a valutare la bontà dell’idea ed a realizzare l’eventuale lancio.

     3. Sono destinatari del suddetto progetto:

     a) le/gli aspiranti imprenditrici/imprenditori, singoli o associati;

     b) le microimprese o lavoratori autonomi che desiderano operare e che operano in attività di servizi a carattere innovativo.

     4. Le domande pervenute sulla base delle modalità previste dal bando di selezione del progetto medesimo, devono essere valutate e selezionate privilegiando specialmente le iniziative presentate da parte di forze giovani, che rispondano alle seguenti priorità:

     a) carattere innovativo dei progetti;

     b) capacità di creare auto-occupazione e sviluppo;

     c) validità dell’iniziativa nel tempo, tale da consentire uno sviluppo futuro al di fuori dell’incubatore;

     d) abilità potenziale dell’imprenditore nel gestire l’attività progettata.

     5. All’onere derivante dai commi che precedono, valutato per l’anno 2004 in € 150.000,00 si fa fronte con quota parte delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi D.Lgs. 112/1998 ed iscritte al Cap. di spesa 282451 denominato: Fondo Unico per le agevolazioni alle Imprese - D.Lgs. 112/1998 – D.P.C.M. 2.3.2001.

 

SEZIONE TERZA

Disposizioni per le Università abruzzesi

 

     Art. 209. Intervento per le Università D’Annunzio di Chieti.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo annuo di € 150.000,00 per il triennio 2004/2006 al Comune di Torre de’ Passeri della Provincia di Pescara per il consolidamento delle attività della sede decentrata dell’Università G. D’Annunzio di Chieti, al fine di sostenere la qualificazione e l’efficacia dell’attività didattica, formativa e scientifica.

     2. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 150.000,00 nell’ambito della UPB 10.01.002 sul Cap. 61661 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributo al Comune di Torre de’ Passeri per le spese relative alla sede decentrata dell’Università G. D’Annunzio.

 

SEZIONE QUARTA

Disposizioni in materia di psicologia del lavoro

 

     Art. 210. Interventi della Regione Abruzzo per contrastare e prevenire il fenomeno di mobbing e lo stress psicosociale sui luoghi di lavoro.

     1. La Regione Abruzzo, per contrastare e prevenire il fenomeno di mobbing e lo stress psicosociale sui luoghi di lavoro, iscrive un apposito stanziamento di € 50.000,00 nell’ambito della UPB 13.01.005 sul Cap. 71534 di nuova istituzione denominato: Interventi per contrastare il fenomeno del mobbing.

     2. Le modalità di utilizzo sono regolate con legge.

 

     Art. 211. Intervento in favore della realizzazione di un corso di psicologi scolastici.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di dare continuità e concretezza alle disposizioni normative previste dall’art. 22 della L.R. 7/2003 concernenti l’istituzione del servizio di psicologia scolastica, promuove la realizzazione di un corso di formazione teso alla creazione di psicologi scolastici, figure professionali e specialistiche necessarie per supportare la difficile fase di cambiamento personale e relazionale dei giovani.

     2. È autorizzata, per l’anno 2004, l’iscrizione dello stanziamento di € 40.000,00 nell’ambito della UPB 13.01.003 sul Cap. 71661 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Spese per l’istituzione di corsi di formazione di psicologia scolastica.

 

SEZIONE QUINTA

Interventi in favore dell’agricoltura, caccia e pesca

 

     Art. 212. Intervento straordinario a sostegno delle imprese di pesca e dei marittimi che esercitano il prelievo dei molluschi bivalvi.

     1. Fatta salva l’osservanza della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato alla pesca, in relazione all’eccezionale moria di vongole insorta nel mese di settembre 2003 ed al conseguente fermo pesca disposto dalla Capitaneria di Porto di Pescara con Ordinanza n. 77 del 13.10.2003, la Giunta regionale concede un contributo straordinario alle imprese iscritte nel Compartimento di Pescara che esercitano la pesca dei molluschi bivalvi.

     2. I benefici di cui al presente articolo sono erogati alle imprese che praticano in prevalenza la pesca dei molluschi bivalvi, che dimostrino di aver subito nell’anno 2003 una riduzione del fatturato superiore al 25% rispetto all’esercizio 2002. Il contributo è corrisposto nel limite del 40% della perdita subita e comunque fino a concorrenza dello stanziamento a ciò destinato. I benefici non sono cumulabili con analoghe provvidenze erogate dallo Stato o altro Ente pubblico. Le imprese utilizzano il contributo per il ristoro del mancato utile in proporzione alle imbarcazioni e dei marittimi imbarcati nella misura di una metà per le imprese ed una metà per il mancato guadagno dei marittimi. La ripartizione sarà effettuata con i dati presenti presso la Capitaneria di Porto di Pescara.

     3. All’applicazione delle disposizioni dettate con il presente articolo provvede il Servizio economia ittica e programmazione venatoria della Direzione agricoltura, foreste, sviluppo rurale, alimentazione, caccia e pesca, previa notifica dell’aiuto alla Commissione europea.

     4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio 2004 è iscritto nell’ambito della UPB 07.01.012 il Cap. 141001 denominato: Intervento straordinario alle imprese di pesca danneggiate dalla moria di vongole nell’anno 2003, con lo stanziamento di € 1.000.000,00 per competenza e cassa.

 

SEZIONE SESTA

Interventi in favore della promozione del principio di sussidiarietà

 

     Art. 213. Istituzione della Scuola di sussidiarietà orizzontale.

     1. La Regione Abruzzo promuove il principio della sussidiarietà orizzontale che favorisce la distribuzione delle competenze tra Stato e corpi sociali intermedi, come le associazioni, fondazioni e imprese del settore no-profit, tuttora relegate ad un ruolo marginale e residuale, riconoscendo ad esse una funzione sociale attraverso una nuova modalità di erogazione di servizi tesa all’affermazione della centralità e della creatività della persona, e alla generazione di effetti positivi nell’accrescimento del benessere sociale e nell’allargamento del mercato del lavoro.

     2. Al tal fine, la Regione Abruzzo, concede un contributo alla Compagnia delle opere dell’Adriatico per la realizzazione della scuola di sussidiarietà orizzontale, ovvero un laboratorio politico-culturale rivolto ai politici, ai dirigenti e ai funzionari degli Enti locali, che intende:

     a) offrire, mediante due sessioni di quattro lezioni ognuna, la possibilità di un punto di riferimento e di un confronto critico, nonché proporre strumenti e modelli concreti di applicazione del principio di sussidiarietà, partendo dall’esperienza di ciò che è già stato realizzato in altre realtà locali;

     b) creare un osservatorio sulla sussidiarietà che a livello regionale possa monitorare tutti gli interventi che in questa ottica si attuano sul territorio regionale con i loro ulteriori sviluppi in ordine ai risultati (efficienza del servizio, costi e benefici per la collettività e per l’Ente locale).

     3. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 70.000,00 nell’ambito della UPB 14.02.001 sul Cap. 122339 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Progetto scuola di sussidiarietà, del bilancio per l’esercizio 2004.

     4. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 214. Istituzione del registro regionale delle Associazioni di promozione sociale. [110]

     [1. È istituito il registro regionale delle Associazioni di promozione sociale in attuazione della Legge 27.12.2000, n. 383, art. 8.

     2. La Giunta regionale, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, con propria deliberazione, disciplina il procedimento per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione delle Associazioni che svolgono attività in ambito regionale, nonché la periodica revisione del registro istituito ai sensi del comma precedente, nel rispetto dei principi della legge 7.8.1990, n. 241.

     3. Nella deliberazione di Giunta regionale, di cui al comma 1, deve prevedere un termine per la conclusione del procedimento e può stabilire che, decorso inutilmente il termine prefissato, l’iscrizione si intende assentita.

     4. Alla tenuta del registro di cui al comma 1 provvede la Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza e promozione sociale.

     5. Gli oneri derivanti dalla tenuta del registro di cui al comma 1 trovano copertura con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003 sul Cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale.]

 

     Art. 215. Istituzione dell’Osservatorio regionale per l’Associazionismo. [111]

     [1. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su proposta del componente la Giunta preposto alla Direzione qualità della vita, beni ed attività culturali, sicurezza e promozione sociale, è autorizzato ad istituire l’Osservatorio regionale per l’associazionismo di cui all’art. 14 della Legge 27.12.2000, n. 383.

     2. Il funzionamento e le attribuzioni dell’Osservatorio di cui al comma precedente sono disciplinati con regolamento del Consiglio regionale.

     3. La copertura finanziaria degli oneri derivanti dall’istituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio di cui al comma 1, è assicurata con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 13.01.003 sul Cap. 71520 denominato: Fondo sociale regionale per l’espletamento di servizi ed interventi in materia sociale e socio assistenziale.]

 

SEZIONE SETTIMA

Interventi in favore della legalità e sicurezza dei cittadini

 

     Art. 216. Interventi regionali per la promozione della legalità e della sicurezza dei cittadini.

     1. La Regione Abruzzo, in armonia con i principi costituzionali, con riferimento agli obiettivi indicati nell’art. 1 dello Statuto e nella condivisione di quanto stabilito nella Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea, concorre a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini ed interviene per diffondere i principi di un’ordinata e pacifica convivenza civile nella legalità democratica. Tale materia sarà regolata da apposita legge.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo si provvede, per l’anno 2004, con l’iscrizione dello stanziamento di € 300.000,00 nell’ambito della UPB 14.02.001 sul nuovo Cap. 122340 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la sicurezza dei cittadini.

     3. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.

 

     Art. 217. Istituzione della Giornata regionale per la legalità. [112]

     [1. La Regione Abruzzo, in memoria delle vittime del dovere e della criminalità, istituisce la “Giornata regionale per la legalità”, da celebrarsi ogni anno, al fine di promuovere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio abruzzese.

     2. La Regione Abruzzo, in occasione dell’evento di cui al comma 1, organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità.

     3. Il programma delle iniziative è curato dall’Assessorato agli Enti locali, che in fase di predisposizione dello stesso si avvale della collaborazione di Enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell’educazione alla legalità.

     4. La Giunta regionale procede all’individuazione della data più appropriata per la celebrazione della “Giornata regionale per la legalità”.

     5. All’onere derivante dai commi che precedono, valutato per l’anno 2004 in € 15.000,00, si provvede con quota parte dello stanziamento iscritto nell’ambito della UPB 14.02.001 sul Cap. 122340 denominato: Interventi per la sicurezza dei cittadini, del bilancio 2004.

     6. Per gli esercizi successivi la copertura finanziaria è assicurata con quota parte dello stanziamento determinato ed iscritto con legge di bilancio nei pertinenti capitoli.]

 

SEZIONE OTTAVA

Interventi in favore dei piccoli Comuni

 

     Art. 218. Esonero oneri di pubblicazione per i piccoli Comuni.

     1. I Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti alla data del 31.12.2001 sono esonerati dal pagamento degli oneri di pubblicazione dei propri Statuti sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 219. Contributo ai piccoli Comuni per spese generali.

     1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario, per un massimo di € 20.000,00 ciascuno, ai piccoli Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento della popolazione del 31.12.2001, per la copertura delle spese di amministrazione generale a carattere non ricorrente e di quelle necessarie per far fronte ad interventi straordinari urgenti di qualsiasi natura.

     2. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione regionale riforme istituzionali, enti locali e controlli che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in proporzione base alle domande pervenute fino a concorrenza dell’importo stanziato in bilancio.

     3. Le domande devono essere corredate da una sintetica relazione illustrativa delle tipologie di spese da effettuare e del relativo onere.

     4. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale, entro il termine del 15 ottobre dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo, pena la revoca del beneficio, apposita certificazione sottoscritta dal Responsabile dei Servizi Finanziari, dal Revisore dei Conti e dal Segretario comunale relativa alla rendicontazione delle spese sostenute [113].

     5. Nei casi di revoca di cui al comma 3 o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori a quelle indicate nella domanda, i Comuni beneficiari sono tenuti a restituire la parte di contributo non utilizzata alla Regione mediante versamento sul c/c 31195 aperto presso la Banca d’Italia – Tesoreria provinciale – Sezione dell’Aquila intestato alla Regione Abruzzo.

     6. Copia del versamento effettuato, se dovuto, deve corredare la certificazione della rendicontazione.

     7. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 2.060.000,00 nell’ambito della UPB 14.01.005 sul Cap. 121542 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi per il sostegno delle attività dei piccoli Comuni con popolazione inferiore a 1000 abitanti, del bilancio per l’esercizio 2004.

 

     Art. 220. Contributo ai piccoli Comuni per agevolazioni ICI.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di contribuire ad arginare il fenomeno dello spopolamento dei piccoli comuni, concede un contributo straordinario, per un massimo di € 5.000,00 ciascuno e fino a concorrenza dello stanziamento iscritto in bilancio in base al comma 4, ai Comuni con popolazione fino a 1000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento del 31.12.2001, finalizzato al recupero per l’anno 2004 della perdita di gettito derivante dalle agevolazioni istituite per l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per i residenti [114].

     2. Le domande di concessione del contributo devono essere presentate, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, alla Direzione regionale riforme istituzionali, enti locali e controlli che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in proporzione alle domande pervenute fino alla concorrenza dell’importo stanziato in bilancio.

     3. Le domande devono essere corredate da copia del provvedimento istitutivo delle agevolazioni ICI per i cittadini residenti e da certificazione, sottoscritta dal Responsabile dei Servizi finanziari, Segretario comunale e Revisore dei Conti, attestante l’entità del minor gettito stimato per agevolazioni di cui al comma 1.

     4. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 165.000,00 nell’ambito della UPB 14.01.005 sul Cap. 121543 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi ai piccoli Comuni per applicazione di ICI agevolata a favore dei residenti, del bilancio per l’esercizio 2004 [115].

 

     Art. 221. Contributi ai Comuni con popolazione fino a 5000 abitanti.

     1. La Regione Abruzzo concede contributi semestrali, costanti e decennali ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti, risultante dall’ultimo censimento, ai fini dell’assunzione di mutui per il finanziamento di opere inerenti la viabilità, l’illuminazione, la sistemazione di acquedotti e reti idriche e fognarie, la costruzione, la ristrutturazione e l’adeguamento di edifici pubblici e scolastici e comunque la realizzazione, l’ampliamento, la sistemazione e il miglioramento di ogni altra opera pubblica di loro interesse.

     2. Sono ammesse al contributo le spese inerenti il costo delle opere da realizzare, nonché le spese ad esse connesse relative ad espropri, oneri fiscali, eventuali rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori.

     3. Per il finanziamento delle opere ammesse a contributo ai sensi dei commi 1 e 2, gli enti interessati possono contrarre mutui, da estinguere in semestralità costanti posticipate, con la Cassa DD.PP. o altri Istituti di Credito alle migliori condizioni di mercato, per un importo massimo pari ad € 100.000,00 e per la durata di dieci anni. I comuni a seguito di urgenze documentate, possono attivare il mutuo in questione anche a tassi superiori a quelli di riferimento della Cassa DD.PP. a condizione che la differenza tra tasso di riferimento e tasso applicato sia finanziata con risorse proprie [116].

     4. Il singolo ente ha la possibilità di poter accedere a tale finanziamento esclusivamente per un solo mutuo da richiedere entro e non oltre il termine del 30 settembre dell’anno in corso [117].

     5. Il contributo regionale consiste nell’abbattimento degli interessi passivi per tutta la durata del periodo di ammortamento, per una quota pari al tasso che l’Istituto mutuante applica per i finanziamenti di durata pari a 10 anni, fino al tasso massimo praticato dalla Cassa DD.PP., e nel rimborso del 10% della quota capitale.

     6. I contributi sono corrisposti in semestralità costanti, comprensive di capitale ed interessi, direttamente ed irrevocabilmente agli istituti mutuanti a decorrere dalla data di inizio dell’ammortamento dei mutui e alle scadenze previste nei relativi contratti.

     7. Le domande di concessione del contributo devono essere indirizzate alla Direzione regionale opere pubbliche, infrastrutture e servizi, edilizia residenziale, che ne cura la relativa istruttoria e procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base alle domande pervenute fino a concorrenza dell’importo stanziato in bilancio.

     8. Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:

     a) copia della deliberazione di approvazione del progetto inerente le opere da realizzare;

     b) copia delle deliberazioni d’autorizzazione all’assunzione dei mutui;

     c) copia dell’assenso, ove sia acquisito, dell’Istituto erogatore del finanziamento.

     9. I comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale il certificato di inizio lavori entro sei mesi dalla concessione dei mutui; tale termine è prorogabile, a richiesta degli enti, soltanto per comprovati motivi di forza maggiore.

     10. La Direzione regionale di cui al comma 7 procede ad attivare la procedura per il recupero dei contributi regionali erogati in conto rata di ammortamento del mutuo per i Comuni che non abbiano dato inizio alla realizzazione delle opere o che non abbiano presentato il relativo certificato.

     11. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 500.000,00 nell’ambito della UPB 04.02.001 sul Cap. 152299 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi in conto mutui stipulati dai piccoli Comuni per realizzazione di opere pubbliche, del bilancio per l’esercizio 2004.

     12. Per gli anni successivi e fino alla completa estinzione dei mutui, saranno iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci, gli stanziamenti pari in complesso alla somma complessiva delle rate di ammortamento dei mutui ammessi a finanziamento scadenti in ciascuno degli anni di riferimento.

 

     Art. 221/bis. Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova. [118]

     1. La Regione concede un contributo straordinario di € 100.000,00 al Comune di Civitella Casanova per la rimozione dello stato di pericolo esistente in Largo della Torre, in Vestea frazione di Civitella Casanova (PE).

     2. All’onere derivante dall’applicazione del presente articolo si provvede per l’esercizio 2004 con le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio regionale:

     a) UPB 04.02.001 Cap. 152398, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo straordinario al Comune di Civitella Casanova (PE) - in aumento € 100.000,00

     b) UPB 07.02.016 Cap. 102403 denominato: Interventi previsti dal Reg. (CE) n. 1257/1999- Piano di sviluppo rurale 2000-2006 - Quota a carico della Regione - in diminuzione € 100.000,00.

 

SEZIONE NONA

Disposizioni in materia di opere pubbliche

 

     Art. 222. Interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico-architettonico dei luoghi di culto nella Regione Abruzzo.

     1. La Regione Abruzzo promuove la salvaguardia del patrimonio artistico- architettonico dei luoghi di culto presenti in regione attraverso il finanziamento di progetti finalizzati alla realizzazione di sistemi di telecontrollo e videosorveglianza nonché altri sistemi di allarme per la prevenzione degli incendi ed atti vandalici.

     2. La Giunta regionale provvede entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge alla realizzazione del programma degli interventi uniformandolo ai seguenti criteri:

     a) i soggetti beneficiari sono le parrocchie e le associazioni aventi personalità giuridica riconosciuta dallo Stato che siano proprietarie di luoghi di culto sottoposti a vincolo della Sopraintendenza BAAAS;

     b) sono considerati prioritari gli interventi relativi a:

     – luoghi di culto appartenenti a soggetti beneficiari proprietari di beni immobili che abbiano subito atti vandalici;

     – luoghi di culto che custodiscono opere d’arte di riconosciuto interesse storico sottoposte a vincolo da parte della Sopraintendenza BAAAS;

     – progetti che prevedono la salvaguardia di più luoghi di culto contermini;

     – progetti che prevedono sistemi di telecontrollo o videosorveglianza che siano collegati con sale operative delle forze dell’ordine o di istituti di vigilanza privata.

     3. I soggetti beneficiari, al fine di poter accedere ai finanziamenti di cui al comma 1, devono presentare la relativa istanza entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, indirizzata alla Direzione regionale opere pubbliche.

     4. È autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 100.000,00 nell’ambito della UPB 04.02.001 sul Cap. 152298 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per la salvaguardia del patrimonio artistico e architettonico dei luoghi di culto, del bilancio per l’esercizio 2004.

 

SEZIONE DECIMA

Disposizioni in materia di miniere, cave e torbiere

 

     Art. 223. Valorizzazione dei siti minerari dismessi.

     1. La Regione Abruzzo promuove il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dismessi finalizzata alla riutilizzazione turistico-ricettiva, attraverso l’attività di ricerca, censimento e studio delle potenzialità nell’ambito dei siti oggetto di sfruttamento minerario presenti in regione.

     2. Gli oneri di cui al comma 1 trovano copertura mediante lo stanziamento annualmente iscritto con legge di bilancio, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), sui seguenti capitoli di spesa:

a) UPB 08.02.022 capitolo 132001 ridenominato: “Interventi di parte capitale per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dimessi”;

b) U.P.B. 08.01.020 capitolo 131001 denominato: “Interventi di parte corrente per il recupero e la valorizzazione dei siti minerari dimessi [119].

 

     Art. 224. Pianificazione e ricerca mineraria.

     1. Per la realizzazione del piano regionale delle attività estrattive di cui alla L.R. 26.7.1983, n. 54 concernente: Disciplina generale per la coltivazione delle cave e torbiere nella Regione Abruzzo, per la ricerca mineraria nel territorio regionale, nonché per il potenziamento delle attività di polizia mineraria è autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 50.000,00 nell’ambito della UPB 08.02.022 sul Cap. 132002 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Interventi per il Piano regionale delle Attività estrattive, del bilancio per l’esercizio 2004.

 

SEZIONE UNDICESIMA

Disposizioni in materia di ambiente ed energia

 

     Art. 225. Piano regionale di tutela e risanamento ambientale.

     1. Ai fini dell’esercizio delle funzioni conferite dall’art. 73 del D.Lgs. 112/1998 e dell’attivazione delle correlate risorse finanziarie, la Regione si dota del Piano regionale triennale di Tutela e Risanamento Ambientale.

     2. Il Piano, partendo dalla situazione ambientale del territorio e da una ricognizione degli interventi realizzati o in corso, determinerà la priorità di intervento e le azioni in materia di tutela e risanamento dell’aria, di gestione dei rifiuti, di bonifica dei suoli inquinati, di prevenzione degli inquinamenti fisici e per lo sviluppo sostenibile.

     3. Nella definizione degli interventi e delle azioni, il Piano terrà conto degli obiettivi e delle priorità scaturenti dai singoli strumenti programmatici di settore, quali il Piano regionale dei Rifiuti, il Piano di bonifica e ripristino ambientale dei siti inquinati, il Piano di bonifica dell’inquinamento acustico, il Piano di risanamento e tutela della qualità dell’aria.

     4. Il piano, approvato dal Consiglio regionale su proposta della Giunta, sentita la Conferenza Regione-Enti locali, contiene:

     a) gli obiettivi e i risultati attesi;

     b) il quadro degli interventi;

     c) la ripartizione delle risorse finanziarie assegnate tra i vari interventi;

     d) i modi, i tempi e i soggetti responsabili dell’attuazione degli interventi e della loro gestione;

     e) le procedure di spesa;

     f ) le procedure di verifica e di controllo sulla sua attuazione e sui risultati conseguiti rispetto agli obiettivi previsti.

     5. Il Piano è attuato:

     a) mediante concessione agli enti locali di contributi in conto capitale fino al settanta per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di impianti ed opere;

     b) mediante bandi, di norma regionali, per la concessione a soggetti pubblici e privati di contributi per la realizzazione di impianti ed opere collegati alle finalità del programma e per l’introduzione di sistemi finalizzati al miglioramento della qualità ambientale.

     5 bis. Agli interventi finanziati nell’ambito del Piano si applicano le disposizioni di cui all’art. 10, comma 1, della L.R. 3 aprile 1995, n. 32 recante: “Norme per l'attuazione dei Programmi operativi che usufruiscono del sostegno comunitario e misure dirette a favorire il pronto impiego delle relative risorse [120].

     6. Il Piano ha valenza triennale e può essere aggiornato con le stesse procedure previste per la sua formazione. Al fine di accelerare l’impiego dei fondi, la Giunta regionale è autorizzata ad apportare con proprio atto variazioni alle procedure attuative e di erogazione delle risorse e variazioni non sostanziali al quadro degli interventi. Si considerano non sostanziali le variazioni contenute entro il limite massimo del venticinque per cento della dotazione finanziaria iniziale per ogni settore di intervento [121].

     7. All’onere derivante dai commi che precedono si fa fronte con quota parte delle risorse trasferite dallo Stato ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 112/1998 e DPCM ambiente 22.12.2000, iscritte in bilancio al Cap. di spesa 292361 denominato: Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/1998 in materia di Ambiente DPCM 22 12.2000 - UPB 05.02.010.

 

CAPO VI

Disposizioni finali

 

     Art. 226. Norma finanziaria.

     1. L’onere derivante dall’applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all’esercizio 2004.

 

     Art. 227. Pubblicazione.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

 

 

ALLEGATI 1 – 7 [122]

     (Omissis)


[1] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[2] Stanziamento così modificato dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[3] Tabella così modificata dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 28 maggio 2004, n. 19.

[5] Articolo abrogato dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[6] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[7] Comma aggiunto dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[8] Comma aggiunto dall’art. 27 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[9] Articolo così sostituito dall’art. 14 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[10] Comma così sostituito dall’art. 20 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[11] Comma così sostituito dall’art. 21 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[12] Articolo così modificato dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 33.

[13] Articolo così modificato dall’art. 6 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[14] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

[15] Comma così sostituito dal’art. 5 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28.

[16] Comma aggiunto dal’art. 5 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28.

[17] Comma già modificato dall’art. 26 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41 e così ulteriormente modificato dall’art. 127 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[18] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[19] Comma così sostituito dall’art. 26 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[20] Articolo abrogato dall’art. 155 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[21] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21.

[22] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21.

[23] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21.

[24] Rubrica così modificata dall’art. 3 della L.R. 28 maggio 2004, n. 19.

[25] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 28 maggio 2004, n. 19.

[26] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[27] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[28] Articolo inserito dall’art. 8 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[29] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[30] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 21 novembre 2008, n. 16.

[31] Articolo inserito dall’art. 25 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[32] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[33] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[34] Comma aggiunto dall’art. 11 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[35] Comma così modificato dall'art. 11 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 42.

[36] Lettera così modificata dall’art. 75 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29.

[37] Articolo così sostituito dall’art. 1 della L.R. 28 maggio 2004, n. 19.

[38] Articolo così modificato dall’art. 4 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21.

[39] Articolo inserito dall’art. 10 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[40] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[41] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[42] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[43] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32 e abrogato dall’art. 1 della L.R. 12 agosto 2005, n. 28, con la precisazione ivi indicata.

[44] Comma così modificato dall’art. 22 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[45] Comma aggiunto dall’art. 22 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[46] Articolo abrogato dall’art. 12 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[47] Articolo inserito dall’art. 24 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[48] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[49] Articolo abrogato dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[50] Comma sostituito dall'art. 14 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e abrogato dall'art. 6 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[51] Articolo modificato dall’art. 9 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32, dall’art. 1 della L.R. 28 luglio 2004, n. 21 e dagli artt. 14 e 23 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41 e sostituito dall’art. 256 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6, nel testo stabilito dall’art. 1 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33 e dall'art. 2 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 41.

[52] Alinea già modificato dall'art. 2 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 15 ottobre 2012, n. 49.

[53] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 9 febbraio 2007, n. 1.

[54] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[55] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 41, dall'art. 2 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35, dall'art. 58 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1, dall'art. 37 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2 e così ulteriormente modificato dall'art. 10 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[56] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[57] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[58] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38.

[59] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38.

[60] Comma inserito dall’art. 17 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[61] Comma così modificato dall’art. 16 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[62] Comma così da ultimo sostituito dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 40.

[63] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41, nel testo risultante dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 40.

[64] Comma aggiunto dall’art. 16 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41, nel testo risultante dall'art. 5 della L.R. 4 dicembre 2006, n. 40.

[65] Comma abrogato dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[66] Articolo così modificato dall’art. 6 della L.R. della L.R. 23 giugno 2006, n. 20.

[67] Per una sostituzione del presente comma vedi l’art. 19 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41

[68] Alinea così modificato dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[69] Punto eliminato dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[70] Punto eliminato dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[71] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[72] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[73] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[74] Comma aggiunto dall'art. 16 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[75] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[76] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[77] Comma inserito dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34.

[78] Articolo inserito dall’art. 1 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[79] Rubrica così sostituita dall'art. 1 della L.R. 10 febbraio 2012, n. 7.

[80] Articolo aggiunto dall’art. 4 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[81] Comma così modificato dall'art. 58 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[82] Articolo aggiunto dall’art. 15 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[83] Articolo abrogato dall’art. 3 della L.R. 22 dicembre 2005, n. 44.

[84] Comma così modificato dall’art. 88 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[85] Comma aggiunto dall'art. 15 della L.R. 3 agosto 2011, n. 25.

[86] Comma abrogato dall’art. 88 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[87] Comma così modificato dall’art. 18 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32. Il termine "commissario" di cui al presente articolo è sostituito con il termine "gestione commissariale" per effetto dell’art. 18 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[88] Comma inserito come comma 3 dall’art. 18 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[89] Comma inserito come comma 4 dall’art. 18 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32 e abrogato dall'art. 17 della L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

[90] Comma inserito come comma 5 dall’art. 18 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[91] Articolo aggiunto dall’art. 14 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[92] Articolo modificato dall’art. 118 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 giugno 2007, n. 15.

[93] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 16 febbraio 2005, n. 10.

[94] Articolo inserito dall’art. 21 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[95] Comma aggiunto dall’art. 13 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[96] Articolo così modificato dall’art. 6 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[97] Comma abrogato dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[98] Articolo abrogato dall'art. 9 della L.R. 30 ottobre 2009, n. 22.

[99] Articolo abrogato dall'art. 40 della L.R. 12 gennaio 2018, n. 2.

[100] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[101] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[102] Articolo abrogato dall’art. 16 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[103] Articolo abrogato dall’art. 32 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[104] Articolo inserito dall’art. 2 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[105] Articolo abrogato dall'art. 51 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[106] Articolo inserito dall’art. 3 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[107] Comma inserito dall’art. 4 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[108] Articolo abrogato dall’art. 20 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38.

[109] Comma così sostituito dall’art. 17 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32.

[110] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 marzo 2012, n. 11.

[111] Articolo abrogato dall'art. 14 della L.R. 1 marzo 2012, n. 11.

[112] Articolo abrogato dall'art. 18 della L.R. 8 novembre 2006, n. 32.

[113] Comma così modificato dall’art. 17 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[114] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[115] Comma così modificato dall’art. 9 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[116] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[117] Comma così modificato dall’art. 15 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[118] Articolo inserito dall’art. 5 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41.

[119] Comma così sostituito dall'art. 2 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 43.

[120] Comma inserito dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[121] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 9 agosto 2006, n. 27.

[122] Allegati modificati dagli artt.1, 5 e 19 della L.R. 18 agosto 2004, n. 32, dall’art. 1 della L.R. 12 ottobre 2004, n. 34, dagli artt. 7, 9, 12 e 20 della L.R. 17 novembre 2004, n. 41, dall’art. 28 della L.R. 13 dicembre 2004, n. 46, dagli artt. 6 e 149 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e dall’art. 2 della L.R. 9 novembre 2005, n. 33.