§ 3.1.78 - L.R. 16 marzo 2001, n. 6.
Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.1 agricoltura, zootecnia
Data:16/03/2001
Numero:6


Sommario
Art. 1.  Oggetto e finalità
Art. 2.  Divieto di coltivazione e allevamento di OGM sull’intero territorio regionale
Art. 2 bis.  Individuazione dell’autorità regionale e dei siti per la ricerca di OGM.
Art. 3.  Esclusione della protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti
Art. 4.  Ristorazione collettiva.
Art. 5.  Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale.
Art. 6.  Ricerca.
Art. 7.  Consenso informato.
Art. 8.  Informazione ed educazione alimentare.
Art. 9.  Vigilanza e controllo.
Art. 10.  Sanzioni.


§ 3.1.78 - L.R. 16 marzo 2001, n. 6.

Norme in materia di coltivazione, allevamento, sperimentazione e commercializzazione di organismi geneticamente modificati (OGM) e prodotti da loro derivati.

(B.U. n. 7 del 28 marzo 2001).

 

Art. 1. Oggetto e finalità [1]

     1. La Regione, in applicazione del principio di precauzione e dell’azione preventiva di cui all’art. 174 del Trattato della Comunità Europea e dell’art. 26 bis della Direttiva 2001/18/CE del Parlamento e del Consiglio Europeo del 12 marzo 2001 (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio), con la presente legge tutela le risorse genetiche del territorio regionale nonché la qualità ed originalità della propria produzione agricola. Promuove, altresì, le azioni utili a prevenire i possibili danni per il sistema agricolo, per la salute umana e l’ambiente, derivanti da coltivazione ed allevamento di organismi geneticamente modificati, di seguito denominati "OGM". Detta, inoltre, ulteriori disposizioni per la commercializzazione, il consumo, l’informazione pubblica e la ricerca in materia di OGM.

     2. La Regione Abruzzo promuove e sostiene la ricerca e la sperimentazione nel settore agricolo con l’obiettivo di mantenere e sviluppare la biodiversità e l’alto valore del paesaggio agrario regionale.

     3. Il riferimento al termine OGM comprende gli OGM utilizzati come tali ed i beni prodotti a partire da OGM o contenenti OGM.

 

     Art. 2. Divieto di coltivazione e allevamento di OGM sull’intero territorio regionale [2]

     1. Nelle more della valutazione dell’impatto degli OGM sui sistemi agrari (tradizionali, biologici o di altro tipo) e sulla salute umana è fatto divieto nella Regione Abruzzo coltivare piante ed allevare animali geneticamente modificati anche a fini sperimentali.

     2. In deroga al divieto di cui al comma 1, nel territorio regionale possono essere effettuate emissioni di OGM a fini sperimentali, autorizzate ai sensi del D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224 (Attuazione della Direttiva 2001/18/CE concernente l’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati), purché in ambiente chiuso e confinato, come definito dalla normativa europea e nazionale.

     3. Gli ambienti di cui al comma 2, non possono interessare le aree protette regionali e le aree contigue delle stesse, le aree di connessione genetica della rete ecologica regionale, i territori di interesse comunitario nazionale e regionale, le aree in cui si realizzano prodotti garantiti da un marchio di qualità riconosciuto dalla UE, le aree dove insistono aziende ed imprese agricole che praticano l’agricoltura biologica o che ricevono contributi per l’applicazione di misure agroambientali, qualsiasi altra area ritenuta di rilevante importanza ed interesse dagli Enti Locali ove ricadono, le terre civiche ai sensi della L.R. 3 marzo 1988, n. 25 (Norme in materia di usi civici e gestione delle terre civiche) e le zone limitrofe alle aree sopra espresse per una distanza di almeno 2 Km.

 

     Art. 2 bis. Individuazione dell’autorità regionale e dei siti per la ricerca di OGM. [3]

     1. La Regione Abruzzo designa l’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) quale autorità regionale preposta agli adempimenti derivanti dal D.M. 19.1.2005 e quale autorità competente a certificare le eventuali contaminazioni da OGM che le coltivazioni in campo aperto libere da OGM possono subire, ferme restando le eventuali competenze in materia di altre autorità previste da leggi comunitarie, nazionali e regionali.

     2. L’ARSSA individua gli ambienti pubblici chiusi e confinati, ai sensi dell’art. 2, comma 2, su cui effettuare la sperimentazione, comunicandone l’ubicazione ai Comuni sul cui territorio essi ricadono

 

     Art. 3. Esclusione della protezione dei marchi di qualità e dai finanziamenti [4]

     1. Le imprese agricole e agroalimentari che utilizzano OGM, sia direttamente che indirettamente nell’intero ciclo produttivo, sono escluse dalla possibilità di accedere ai marchi di qualità ed a qualsiasi forma di finanziamento o agevolazione regionale.

     2. Analoga esclusione riguarda le imprese agricole ed agroalimentari che producono e/o utilizzano mangimi in cui sono contenute materie prime o seconde derivate da piante o animali geneticamente modificati.

 

     Art. 4. Ristorazione collettiva.

     1. Nelle attività di ristorazione collettiva scolastica e prescolastica degli ospedali e luoghi di cura della Regione Abruzzo, degli uffici pubblici appartenenti alla Regione alle Province ai Comuni ed ai soggetti privati convenzionati è vietata la somministrazione di prodotti contenenti organismi geneticamente modificati.

     2. I soggetti di cui al precedente comma hanno l'obbligo di verificare, attraverso dichiarazione del fornitore, l'assenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati negli alimenti somministrati che, comunque devono provenire da produzioni segregate prive di organismi geneticamente modificati.

     3. Al fine di favorire la corretta informazione degli utenti., i soggetti gestori di cui al comma 1 del presente articolo hanno l'obbligo di esporre in modo adeguato le informazioni sulla provenienza degli alimenti somministrati.

 

     Art. 5. Etichettatura dei prodotti per l'alimentazione umana ed animale.

     1. In ottemperanza alle disposizioni dell'Unione Europea in materia di etichettatura, è fatto obbligo a tutti i gestori di esercizi commerciali che operano sul territorio regionale, siano essi appartenenti alle grandi catene di distribuzione ovvero commercianti al dettaglio, di verificare che i prodotti messi in vendita siano dotati di adeguata etichettatura indicante l'eventuale presenza di organismi geneticamente modificati o di prodotti derivati.

     2. I prodotti contenenti OGM vanno comunque esposti al pubblico in modo chiaramente e inequivocabilmente identificabile e segregati in appositi ed esclusivi contenitori.

 

     Art. 6. Ricerca.

     1. La Regione Abruzzo riconosce titolo preferenziale alle ricerche finalizzate alla diversificazione dei sistemi agrari e a quelle volte all'individuazione, valorizzazione e tutela delle risorse genetiche autoctone e alla relativa creazione varietale basata su genotipi locali, tradizionali o antichi di interesse agrario.

     2 Sono escluse dall'erogazione di finanziamenti regionali le ricerche che utilizzano tecniche di manipolazione genetica finalizzate alla creazione varietale e/o alla selezione animale.

     3. Le emissioni deliberate autorizzate dal Ministero della Sanità ai sensi della direttiva 220/90/CE potranno essere effettuate esclusivamente in quegli ambienti, chiusi e confinati, individuati ai sensi dell’art. 2, comma 2 [5].

     4. La Regione Abruzzo si riserva il diritto di chiedere l'annullamento di quelle emissioni deliberate che possono produrre contaminazioni biologica con specie di rilevanza per l'agricoltura regionale.

 

     Art. 7. Consenso informato.

     1. La Regione si impegna a comunicare le informazioni contenute nelle notifiche di emissione deliberata e l'autorizzazione rilasciata dal Ministero della Sanità ai Comuni sul cui territorio insistono le sperimentazioni.

     2. Il Comune a sua volta comunica l'autorizzazione alla sperimentazione agli agricoltori confinanti con l'azienda in cui si effettua la sperimentazione stessa.

 

     Art. 8. Informazione ed educazione alimentare.

     1. La Regione Abruzzo promuove, organizza e realizza campagne di informazione ed educazione dei cittadini, dirette in particolare agli agricoltori, ai consumatori. agli operatori scolastici e sanitari, sugli organismi geneticamente modificati.

 

     Art. 9. Vigilanza e controllo. [6]

     1. Fermi restando gli eventuali controlli di competenza di altre autorità previste da leggi nazionali e regionali in materia di OGM, ambiente e sicurezza alimentare, l’ARSSA svolge attività di vigilanza e controllo sul rispetto della presente legge, comunicando ai Comuni territorialmente competenti le eventuali violazioni rilevate ai fini dell’elevazione delle sanzioni.

     2. L’ARSSA, sentito il parere del Comitato del Tavolo Tecnico di cui al comma 3, predispone programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo.

     3. E’ istituito il Comitato del Tavolo Tecnico con il compito di fornire indicazioni all’ARSSA nella predisposizione dei programmi pluriennali ed annuali di vigilanza e controllo, e proporre progetti tesi alla tutela della salute umana, dell’ambiente e della biodiversità. Il Comitato del Tavolo Tecnico è costituito da:

a) 1 funzionario dell’Assessorato all’Ambiente;

b) 1 funzionario dell’Assessorato alla Sanità;

c) 1 rappresentante per ogni Associazione di agricoltori riconosciuta a livello nazionale e presente sul territorio regionale, tra quelle maggiormente rappresentative;

d) 1 rappresentante per ogni Associazione ambientalista riconosciuta a livello nazionale e presente sul territorio regionale, tra quelle maggiormente rappresentative;

e) 2 ispettori biotecnologici individuati ai sensi del D.Lgs. 224/03 ed inseriti nell’Albo Ufficiale del Ministero dell’Ambiente.

 

     Art. 10. Sanzioni.

     1. Per le violazioni alle disposizioni di cui agli artt. 2, 4, 5 commi 1 e 2 e all'art. 6, comma 3 si applica la sanzione da lire 1.5 milioni a lire 25 milioni.

     2. Alla vigilanza ed all'irrogazione delle sanzioni di cui al comma precedente provvedono i Comuni territorialmente competenti.

     3. Gli importi derivanti dalle sanzioni comminate vengono finalizzati per interventi sulla ricerca e cura delle malformazioni genetiche e per interventi nell'ambito della tutela del territorio agricolo e, pertanto, depositati su appositi capitoli di bilancio.

     3 bis. A parziale copertura dei danni subiti dagli agricoltori così come certificati ai sensi dell’art. 2 bis, comma 1, della presente legge regionale, la Regione Abruzzo provvede con uno stanziamento, per l’anno 2007, di € 20.000,00 (ventimila) nel capitolo di bilancio di nuova istituzione. Alla copertura si provvede mediante diminuzione, per competenza e cassa, di € 20.000,00 (ventimila) dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione sul Cap. 102499 - UPB 07.02.011. Per gli anni successivi, lo stanziamento sarà definito dall’Assessorato competente per materia in base alle disponibilità di bilancio. La Giunta regionale provvederà, altresì, a prelevare dallo stesso capitolo di bilancio le risorse economiche necessarie alla formazione tecnica, scientifica ed amministrativa di quegli operatori che sceglieranno di effettuare le emissioni di OGM a fini sperimentali di cui all’art. 2, comma 2 della presente legge regionale [7].

     3 ter. Il conduttore agricolo è esente da qualsiasi responsabilità di cui ai commi 1 e 2, nell’ipotesi in cui abbia utilizzato sementi certificate dall’autorità pubblica e munite di dichiarazione della ditta sementiera sull’assenza di organismi geneticamente modificati, risultate poi contaminate alle analisi di laboratorio [8].


[1] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 20 luglio 2007, n. 26.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 20 luglio 2007, n. 26.

[3] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 20 luglio 2007, n. 26.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 4 della L.R. 20 luglio 2007, n. 26.

[5] Comma così modificato dall'art. 5 della L.R. 20 luglio 2007, n. 26.

[6] Articolo già sostituito dall’art. 127 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così ulteriormente sostituito dall'art. 6 della L.R. 20 luglio 2007, n. 26.

[7] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2007, n. 26.

[8] Comma aggiunto dall'art. 7 della L.R. 20 luglio 2007, n. 26.