Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 24/06/2003 |
Numero: | 143 |
Sommario |
Art. 1. Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla legge 27 dicembre 2002, n. 289 |
Art. 2. Modifiche al decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282 |
Art. 3. Compensi per l'attività di riscossione |
Art. 4. Disposizioni in materia di fondazioni bancarie |
Art. 5. Gare indette dalla Consip S.p.a. |
Art. 5 bis. Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato |
Art. 5 ter. Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio |
Art. 6. Entrata in vigore |
§ 95.1.212 - D.L. 24 giugno 2003, n. 143. [1]
Disposizioni urgenti in tema di versamento e riscossione di tributi, di Fondazioni bancarie e di gare indette dalla Consip S.p.a. [2]
(G.U. 24 giugno 2003, n. 144)
Art. 1. Nuovi termini delle definizioni e modifiche alla
1. I contribuenti che, nel periodo tra il 17 aprile 2003 e la data di entrata in vigore del presente decreto, hanno effettuato i versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 8, 9, 9-bis e 14 della
2. I contribuenti che non hanno effettuato, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, versamenti utili per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui agli articoli 7, 8, 9, 9-bis, 11, comma 4, 12, 14, 15 e 16 della
2-bis. Il termine per la presentazione delle istanze previste dall'articolo 11, commi 1 e 1-bis, della
2-ter. Alla
a) nell'articolo 9, al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "; le somme da versare complessivamente ai sensi della presente lettera sono ridotte nella misura dell'80 per cento per la parte eccedente l'importo di 11.600.000 euro";
b) nello stesso articolo 9, al comma 7, secondo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "fino ad un importo di 250.000.000 di euro, nonché di una somma pari al 5 per cento delle perdite eccedenti il predetto importo";
c) nell'articolo 12, dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente
:"2-ter. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1° gennaio 2001 al 30 giugno 2001, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 ottobre 2003, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno l'80 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 settembre 2003. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo". [6]
2-quater. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 9 della
2-quinquies. I contribuenti che entro il 30 giugno 2003 hanno presentato la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 8 della
2-sexies. Per i contribuenti che non provvedono, in base alle disposizioni del comma 2, ad effettuare, entro il 16 aprile 2004, versamenti utili per la definizione di cui all'articolo 15 della
2-septies. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 6, lettera c), 9, comma 10, lettera c), e 15, comma 7, della
2-octies. In deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della
2-nonies. Nell'articolo 2 del
"1-bis. Se i termini per il versamento delle somme di cui al comma 1 sono fissati oltre il 31 dicembre dell'anno in cui è presentata la dichiarazione, l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo è eseguita entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui è previsto il versamento dell'unica o ultima rata". [12]
2-decies. Ai fini dell'articolo 12 della
2-undecies. In relazione ai nuovi termini per la definizione degli adempimenti e degli obblighi tributari di cui al comma 2, in assenza di firma digitale si considerano regolarmente effettuate le formalità indicate al comma 2 dell'articolo 31 della
2-duodecies. Nell'articolo 14, comma 5, della
2-terdecies. Gli stessi effetti di cui all'articolo 9, comma 10, della
Art. 2. Modifiche al
1. Negli articoli 6 e 6-bis del
2. Nell'articolo 6 del medesimo
3. [17]
3-bis. Sui redditi derivanti dalle attività rimpatriate l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 7 del
Art. 3. Compensi per l'attività di riscossione
1. Nell'anno 2003, ai concessionari e commissari governativi del servizio nazionale della riscossione, è corrisposto, quale remunerazione per il servizio svolto, un importo pari a euro 550 milioni che tiene luogo dell'indennità fissa e dell'importo variabile previsti dall'articolo 3, comma 4, lettere a) e b), del
2. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro il 30 luglio 2003, l'importo di cui al comma 1 è ripartito, per una quota pari al 96 per cento, tra i concessionari e i commissari governativi secondo la percentuale con la quale gli stessi hanno usufruito della clausola di salvaguardia e, per la restante quota, tra tutti i commissari governativi e tra i concessionari per i quali vige l'obbligo della redazione bilingue degli atti.
3. Gli aggi relativi agli importi anticipati ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del citato
4. Nell'articolo 9, comma 1, del
5. Una quota, non superiore a 15.500.000 euro per l'anno 2003, delle maggiori entrate derivanti dal comma 4 è destinata al finanziamento del "Fondo scorta" del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di cui all'articolo 4 del
6. Al maggiore onere derivante dal comma 1, pari a 215 milioni di euro per l'anno 2003, si provvede mediante utilizzo di parte delle maggiori entrate recate dal comma 4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4. Disposizioni in materia di fondazioni bancarie
1. Nell'articolo 25, comma 1, del
2. Nell'articolo 12 del
a) ai commi 3 e 4, le parole: "decorsi quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente alla data del 31 dicembre 2005"; [21]
b) ai commi 4 e 5, le parole: "fino alla fine del quarto anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2005"; [22]
b-bis) al comma 4, dopo le parole:"imprese strumentali" sono inserite le seguenti: "in misura superiore al 10 per cento del proprio patrimonio". [23]
3. Nell'articolo 13, comma 1, del
4. Il comma 3-bis dell'articolo 25 del
"3-bis. Alle fondazioni con patrimonio netto contabile risultante dall'ultimo bilancio approvato non superiore a 200 milioni di euro, nonché a quelle con sedi operative prevalentemente in regioni a statuto speciale, non si applicano le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 12, ai commi 1 e 2, al comma 1 dell'articolo 6, limitatamente alle partecipazioni di controllo nelle società bancarie conferitarie, ed il termine previsto nell'articolo 13. Per le stesse fondazioni il termine di cui all'articolo 12, comma 4, è fissato alla fine del settimo anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".
4-bis. Nell'articolo 7 del
"3-bis. Le fondazioni possono investire una quota non superiore al 10 per cento del proprio patrimonio in beni immobili diversi da quelli strumentali. Possono altresì investire parte del loro patrimonio in beni che non producono l'adeguata redditività di cui al comma 1, qualora si tratti di beni, mobili o immobili, di interesse storico o artistico con stabile destinazione pubblica o di beni immobili adibiti a sede della fondazione o allo svolgimento della sua attività istituzionale o di quella delle imprese strumentali". [25]
4-ter. Nell'articolo 25, comma 2, del
Art. 5. Gare indette dalla Consip S.p.a. [27]
1. All'articolo 24 della
a) al comma 3, primo periodo, dopo le parole: "hanno l'obbligo" sono inserite le seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";
b) al comma 3, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dal seguente: "In caso di acquisti in maniera autonoma da parte degli enti di cui all'articolo 24, comma 6, della
c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:"3-bis. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 ottobre 2003, sono individuate le tipologie di servizi di cui al primo periodo del comma 3";
d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. Gli enti pubblici, le società pubbliche, i concessionari di pubblici servizi, nonché tutte le amministrazioni pubbliche, individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al
e) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:
"6-bis. Entro il mese di ottobre di ciascun anno, la Consip S.p.a. pubblica sul proprio sito internet le categorie di prodotti per i quali attiverà il marketplace nell'anno successivo.
6-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero delle attività produttive e con il Dipartimento per l'innovazione e le tecnologie della Presidenza del Consiglio dei ministri, in collaborazione con la Consip S.p.a. e con le organizzazioni di categoria, promuove la partecipazione delle piccole e medie imprese alle diverse procedure di e-procurement delle pubbliche amministrazioni, anche attraverso specifiche iniziative di assistenza tecnica e formazione all'utilizzo dei relativi strumenti elettronici".
2. All'articolo 32 della
a) al comma 1, le parole: "nonché gli enti privati interamente partecipati" sono sostituite dalle seguenti: ", per l'acquisto di beni e per l'approvvigionamento di pubblici servizi caratterizzati dall'alta qualità dei servizi stessi e dalla bassa intensità di lavoro,";
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. L'individuazione delle tipologie di servizi di cui al comma 1 è operata con il decreto di cui all'articolo 24, comma 3-bis, della
3. Per le gare indette dalla Consip S.p.a. di valore, per ciascun lotto, uguale o superiore a 25 milioni di euro IVA esclusa, in corso alla data del 13 giugno 2003, per le quali non si sia ancora proceduto all'apertura delle buste contenenti l'offerta, la Consip S.p.a. procede all'emanazione di nuovi bandi al fine di adeguare la relativa disciplina alle disposizioni dettate nel presente articolo. Le buste contenenti le offerte sono restituite alle imprese partecipanti.
Art. 5 bis. Alienazione di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato [28]
1. Le porzioni di aree appartenenti al patrimonio e al demanio dello Stato, escluso il demanio marittimo, che alla data di entrata in vigore del presente decreto risultino interessate dallo sconfinamento di opere eseguite entro il 31 dicembre 2002 su fondi attigui di proprietà altrui, in forza di licenze o concessioni edilizie o altri titoli legittimanti tali opere, e comunque sia quelle divenute area di pertinenza, sia quelle interne a strumenti urbanistici vigenti, sono alienate a cura della filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente mediante vendita diretta in favore del soggetto legittimato che ne faccia richiesta. L'estensione dell'area di cui si chiede l'alienazione oltre a quella oggetto di sconfinamento per l'esecuzione dei manufatti assentiti potrà comprendere, alle medesime condizioni, una superficie di pertinenza entro e non oltre tre metri dai confini dell'opera. Il presente articolo non si applica, comunque, alle aree sottoposte a tutela ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al
2. La domanda di acquisto delle aree di cui al comma 1 deve essere presentata, a pena di decadenza, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto alla filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente, corredata dalla seguente documentazione concernente:
a) la titolarità dell'opera la cui realizzazione ha determinato lo sconfinamento;
b) il frazionamento catastale;
c) la licenza o la concessione edilizia o altro titolo legittimante l'opera.
3. Alla domanda di acquisto deve essere altresì allegata, a pena di inammissibilità della stessa, una ricevuta comprovante il versamento all'erario per intero della somma, a titolo di pagamento del prezzo dell'area, determinata secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto.
4. Le procedure di vendita sono perfezionate entro otto mesi dalla data di scadenza del termine di cui al comma 2, previa regolarizzazione da parte dell'acquirente dei pagamenti pregressi attinenti all'occupazione dell'area, il cui valore è determinato applicando i parametri della tabella A allegata al presente decreto nella misura di un terzo dei valori ivi fissati, per anno di occupazione, per un periodo comunque non superiore alla prescrizione quinquennale. I pagamenti pregressi per l'occupazione sono dovuti al momento dell'ottenimento del titolo legittimante l'opera. Si intendono decadute le richieste e le azioni precedenti dell'Amministrazione finanziaria del demanio.
5. Decorsi i termini di cui al comma 2 senza che il soggetto legittimato abbia provveduto alla presentazione della domanda di acquisto di cui al medesimo comma, la filiale dell'Agenzia del demanio territorialmente competente notifica all'interessato formale invito all'acquisto.
6. L'adesione all'invito di cui al comma 5 è esercitata dal soggetto legittimato entro il termine di novanta giorni dal ricevimento dello stesso con la produzione della documentazione di cui al comma 2 e la corresponsione dell'importo determinato secondo i parametri fissati nella tabella A allegata al presente decreto, maggiorato di una percentuale pari al 15 per cento. Decorso inutilmente il suddetto termine, la porzione dell'opera insistente sulle aree di proprietà dello Stato è da questo acquisita a titolo gratuito.
Art. 5 ter. Differimento del termine per il versamento del diritto annuale dovuto per l'anno 2003 dalle imprese alle camere di commercio [29]
1. Il termine per il versamento del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 3, della
Art. 6. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge
TABELLA A
(art. 5-bis, comma 3) [30]
I valori sono espressi in euro/mq
Classi Dimensionali Comuni |
Zone TerritorialiOmogenee |
|||||
Abitanti |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
< 10.000 |
30 |
20 |
15 |
20 |
|
|
10.000 ÷ 100.000 |
60 |
40 |
30 |
40 |
10 |
15 |
100.00 ÷ 300.000 |
120 |
80 |
60 |
80 |
|
|
> 300.000 |
180 |
120 |
90 |
120 |
|
|
Ai fini della determinazione del prezzo unitario a mq da corrispondere a fronte della cessione del bene, è necessario combinare la classe dimensionale del comune con la zona territoriale omogenea in cui il bene è situato.
Le zone territoriali omogenee sono quelle riportate dall'articolo 2 del
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dalla
[2] Titolo così modificato dalla legge di conversione .
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma già modificato dalla legge di conversione, dall'art. 34 del
[5] Comma inserito dalla legge di conversione, già modificato dall'art. 34 del
[6] Comma inserito dalla legge di conversione.
[7] Comma inserito dalla legge di conversione.
[8] Comma inserito dalla legge di conversione.
[9] Comma inserito dalla legge di conversione, già modificato dall'art. 34 del
[10] Comma inserito dalla legge di conversione.
[11] Comma inserito dalla legge di conversione.
[12] Comma inserito dalla legge di conversione.
[13] Comma inserito dalla legge di conversione.
[14] Comma inserito dalla legge di conversione.
[15] Comma inserito dalla legge di conversione.
[16] Comma inserito dalla legge di conversione.
[17] Comma soppresso dallalegge di conversione.
[18] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[19] Comma così sostituito dalla legge di conversione.
[20] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[21] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[22] Lettera così modificata dalla legge di conversione.
[23] Lettera inserita dalla legge di conversione.
[24] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[25] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[26] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[27] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[28] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[29] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[30] Tabella inserita dalla legge di conversione.