§ 6.1.161 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007).


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:28/12/2006
Numero:47


Sommario
Art. 1.  Disposizioni finanziarie per l’anno 2007.


§ 6.1.161 - L.R. 28 dicembre 2006, n. 47.

Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007 – 2009 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2007).

(B.U. 29 dicembre 2006, n. 78).

 

     Art. 1. Disposizioni finanziarie per l’anno 2007.

     1. Ai sensi del comma 2 dell’articolo 8 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) è autorizzato il rifinanziamento delle leggi regionali di cui all’allegata Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali "Allegato 1" per un importo pari allo stanziamento iscritto per competenza e cassa nei corrispondenti capitoli con la legge di bilancio per l’esercizio finanziario 2007. A decorrere dall’esercizio finanziario 2007 è autorizzata la modifica agli stanziamenti continuativi e ai limiti d'impegno, secondo quanto riportato nella Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti d’impegno "Allegato 2" ed iscritto nel relativo bilancio di previsione. E’ autorizzata l’istituzione, per motivazioni esclusivamente tecniche, dei seguenti capitoli di spesa, con la denominazione e lo stanziamento riportati nella legge di bilancio per l’esercizio 2007: 12619/E, 36221/E, 11304/S, 11410/S, 11421/S, 11491/S, 241603/S, 272419/S. Lo stanziamento è annualmente determinato dalle leggi di bilancio. Il capitolo 11431 – U.P.B. 02.01.007 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è ridenominato: Oneri per gli interventi sugli impianti telefonici e sugli apparati per la rilevazione delle presenze. Il capitolo 11655 - U.P.B. 02.01.016 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale è ridenominato: Spese per l’Osservatorio legislativo interregionale.

     2. Al fine di migliorare l’efficacia dell’azione amministrativa della Regione Abruzzo e allo scopo di ottimizzare il processo di impiego delle risorse iscritte sul bilancio regionale è obiettivo primario l’utilizzo annuo, previa reiscrizione, di una quota non inferiore al 25%, salvo minori percentuali in relazione ad oggettive e comprovate motivazioni non dipendenti dalle strutture amministrative della Giunta regionale, delle somme cadute in perenzione amministrativa o costituite da economie vincolate iscritte su ciascun capitolo di spesa del bilancio regionale. L’obiettivo di cui al presente comma è valutato, con opportuni indicatori, nell’ambito del sistema di valutazioni delle prestazioni amministrative, anche dirigenziali, e del controllo di gestione, nel rispetto delle norme previste dai Contratti collettivi nazionali di lavoro.

     3. Al fine di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costo, la Giunta regionale può provvedere, in relazione alle condizioni di mercato, a ristrutturare il debito mediante trasformazione di scadenze anche con procedure di convocazione delle assemblee degli obbligazionisti nonché attraverso operazioni derivate anche diverse da quelle indicate nell'articolo 3, comma 2 del decreto ministeriale 1 dicembre 2003, n. 389 (Regolamento concernente l'accesso al mercato dei capitali da parte delle Province, dei Comuni, delle Città metropolitane, delle Comunità montane e delle Comunità isolane, nonché dei consorzi tra enti territoriali e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 41, comma 1, della L. 28 dicembre 2001, n. 448), comprese le operazioni:

     a) che annullano, in tutto o in parte, gli effetti finanziari di preesistenti operazioni derivate, anche al fine di poter perfezionare nuove operazioni in derivati sul medesimo sottostante;

     b) che modificano in modo sintetico le operazioni derivate preesistenti;

     c) indicizzate a parametri diversi da quelli indicati nell'articolo 3, comma 3 del decreto ministeriale n. 389 del 2003.

     4. La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a rinegoziare, secondo le forme tecniche in uso sui mercati, i termini e le condizioni dei prestiti obbligazionari emessi. La "vita media" dei prestiti obbligazionari rinegoziati non potrà superare i quaranta anni a partire dalla data di decorrenza della rinegoziazione stessa. Ai fini del presente comma, per "vita media" si intende il tempo medio, espresso in anni, richiesto per rimborsare il debito residuo delle obbligazioni, calcolato nel periodo intercorrente tra la decorrenza della rinegoziazione e l'ultima scadenza, ponderato con gli importi in linea capitale rimborsati ad ogni singola data di pagamento. La Giunta regionale, in merito alle operazioni da concludere ai sensi delle disposizioni di cui al presente comma, informa preventivamente la Commissione consiliare e successivamente dà comunicazione dell'esito. L'autorizzazione di cui al presente comma si intende concessa fino al 31 dicembre 2007.

     5. Al fine di concorrere al raggiungimento degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa sanitaria regionale, con priorità per la copertura finanziaria delle rate annuali delle operazioni a carattere pluriennali poste in essere per le medesime finalità, le Aziende Sanitarie Locali sono tenute, entro il 31 dicembre 2007, ad attivare le necessarie procedure di dismissione mediante alienazione del patrimonio immobiliare non impiegato per lo svolgimento di attività sanitaria. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Aziende Sanitarie Locali, confermata la deroga contenuta nell’art. 5, comma 6, L.R. 4 dicembre 2006, n. 43, sono tenute a trasmettere alla Giunta regionale l’elenco dei beni immobili di cui al presente comma. Nei successivi sessanta giorni dal ricevimento degli elenchi la Giunta regionale con proprio atto, per il tramite della Direzione Sanità e sentita la competente Commissione consiliare, individua i beni immobili per i quali le Aziende Sanitarie Locali devono procedere alla dismissione e le modalità per l’attuazione della relativa procedura di alienazione. Le ASL procedono all’alienazione dei beni immobili tramite procedura ad evidenza pubblica. In via prioritaria si procede all’alienazione mediante asta pubblica con il sistema delle offerte segrete in aumento. Si può procedere all'alienazione di beni immobili ricorrendo alla trattativa privata nei seguenti casi:

     a) quando gli incanti precedentemente esperiti siano andati deserti;

     b) quando l’ubicazione, la consistenza ed il limitato valore dei beni, ne restringono l’interesse sul mercato e la commerciabilità. In tal caso la trattativa è condotta in modo che tutti i potenziali interessati siano messi al corrente dell’evento attraverso idonea pubblicizzazione; qualora vengano presentate più offerte, si procederà alla scelta del contraente mediante gara ufficiosa;

     c) quando i beni vengano alienati a soggetti che possono far valere un diritto di prelazione; tale diritto è riconosciuto ai conduttori ed ai concessionari, anche nel caso in cui, scaduto il relativo contratto, siano ancora nel godimento del bene ed in regola con i crediti richiesti dall’Amministrazione;

     d) quando i beni vengano alienati in favore di Enti Pubblici ovvero in favore di società o consorzi a prevalente partecipazione pubblica con vincolo di destinazione alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici o di pubblico interesse.

     Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente comma costituisce elemento di giudizio negativo ai fini delle valutazioni delle prestazioni dei Direttori generali delle Aziende Sanitarie Locali. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma sono versate dalle Aziende Sanitarie Locali presso la Tesoreria regionale ed iscritte nell’ambito della U.P.B. 04.01.001 sul capitolo di entrata 41011 denominato: Proventi da alienazione del patrimonio immobiliare delle ASL regionali finalizzati alla copertura dei debiti a lungo termine, e sono finalizzate al capitolo di spesa 81517 - U.P.B. 12.01.001 denominato: Delegazioni di pagamento ex L.R. 23.6.2006, n. 20. Le assunzioni degli impegni di spesa sono subordinate all’accertamento della relativa entrata. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare con atti amministrativi le variazioni di bilancio conseguenti all’attuazione del presente comma.

     5 bis Si procede all'alienazione dei beni immobili di proprietà della ASL adibiti a civile abitazione ricorrendo alla trattativa privata qualora il conduttore, oppure una persona del suo nucleo familiare, si trovi in almeno una delle seguenti condizioni e non sia proprietario di beni immobili adibiti a civile abitazione, nel comune di residenza:

a) abbia compiuto sessantacinque anni;

b) sia invalido civile, di guerra o sul lavoro;

c) sia portatore di handicap;

d) il reddito imponibile dell'intero nucleo familiare non sia superiore a euro quindicimila.

Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai conduttori il cui contratto sia scaduto, purché in regola con i crediti richiesti dall' Amministrazione. Nel caso di vendita a trattativa privata il prezzo di vendita degli immobili è stabilito dall'Agenzia del Territorio dell'Aquila [1].

     5 ter. E' riconosciuto il diritto di prelazione, all'esito dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica, a tutti i conduttori e concessionari di immobili destinati ad uso abitativo non ricompresi nelle categorie di cui al comma precedente [2].

     5 quater. I proventi derivanti dall'alienazione del patrimonio disponibile da parte delle Aziende Sanitarie da versare alla tesoreria Regionale per il ripiano dei disavanzi in Sanità vengono computati al netto delle spese accessorie sostenute dalle Aziende stesse per:

a) Valutazioni Agenzia del Territorio e spese per variazioni catastali;

b) Pubblicazioni ed espletamento aste;

c) Spese derivanti da plusvalenze [3].

     5 quinquies. L'ammontare delle somme di cui al comma 5 quater deve essere regolarmente rendicontato alla Regione entro il trimestre successivo alla stipula dell'atto di compravendita dell'immobile [4].

     6. Al fine della dismissione dei beni appartenenti al demanio regionale, già acquisiti e facenti parte del progetto di cui alla deliberazione della Cassa per il Mezzogiorno n. 1989/PI del 26 maggio 1982 – P.S. 29/37, per il quale è ormai venuto meno l’interesse al completamento, giusta revoca ai sensi del decreto del Commissario ad acta del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3936 del 26 gennaio 1995, è istituita presso la Direzione Agricoltura e Foreste della Giunta regionale apposita gestione stralcio.

     7. Alla gestione stralcio di cui al comma 6 è preposto un Commissario Straordinario nominato dal Presidente della Giunta regionale su proposta del componente la Giunta regionale preposto alla Direzione Agricoltura e Foreste, le cui funzioni e compiti comprendono tutto quanto occorrente alla dismissione dei beni in questione, ivi compreso il potere di stipula di atti negoziali. Nel decreto di nomina sono fissati il compenso relativo all’incarico, le direttive cui egli deve attenersi nell’espletamento del mandato, le risorse umane di cui potrà avvalersi. Le somme introitate dalla gestione stralcio, quantificate per l’esercizio finanziario 2007 in € 1.000.000,00, sono iscritte nell’ambito della U.P.B. 04.01.001 sul capitolo di entrata 41001 denominato: Alienazione di beni immobili. Agli oneri derivanti dalla gestione stralcio, quantificati per l’esercizio finanziario 2007, in € 75.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 07.01.002 sul capitolo di nuova istituzione 101302 denominato: Intervento per la gestione liquidatoria dei beni ex Casmez. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo). I maggiori accertamenti registrati nel corso dell’anno 2007 rispetto alla previsione di entrata di cui al presente comma sono finalizzati alla copertura finanziaria degli interventi in conto capitale di cui alla L.R. 30 maggio 1997, n. 53 (Interventi nel Settore Agricolo, Agroalimentare, della Pesca Marittima e Acquicoltura ) ed iscritti sul capitolo di spesa 102489 - U.P.B. 07.02.003 denominato: Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53.

     8. Gli immobili realizzati o acquisiti, in tutto o in parte, con finanziamenti erogati direttamente dalla Regione a valere sul bilancio ordinario conservano il vincolo di destinazione pubblica e possono essere alienati solo previa autorizzazione del Consiglio regionale. I proventi derivanti dall'alienazione di detti immobili sono riversati dall’Ente beneficiario del finanziamento alla Regione in misura proporzionale al finanziamento ricevuto. Ai fini di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui all’art. 2 bis della L.R. 8 gennaio 1993, n. 3 (Norme per il trasferimento agli Enti locali dei beni ed opere realizzate con finanziamenti straordinari erogati dalla Regione) e successive modifiche ed integrazioni. Le entrate derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma sono versate presso la Tesoreria regionale e iscritte nell’ambito della U.P.B. 04.01.001 sul capitolo di entrata 41001 denominato: Alienazione di beni immobili. Le disposizioni del presente comma non si applicano alle dismissioni del patrimonio immobiliare delle ATER le cui risorse sono finalizzate a nuovi investimenti di edilizia abitativa, ivi comprese le opere di manutenzione, ordinaria e straordinaria. Gli enti gestori (A.T.E.R) possono vendere alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati in aree acquisite in diritto di superficie, anche nelle more della stipula di convenzioni specifiche con i comuni/Enti proprietari delle aree stesse. Eventuali oneri derivanti dalle suddette convenzioni saranno a carico esclusivo degli enti alienanti [5]

     9. La Giunta regionale entro il termine perentorio del 30 giugno 2007 adotta proposte di provvedimenti legislativi al fine di razionalizzare la gestione degli enti strumentali, delle aziende e agenzie regionali, dei consorzi, di tutti gli altri enti dipendenti o controllati dalla Regione e delle società a partecipazione regionale, con l’obiettivo di migliorare l’efficacia e l’efficienza dell’azione amministrativa, di elevare la qualità. dei servizi di ridurre i complessivi costi di gestione dei predetti Enti di almeno il 10%. Per le società controllate o partecipate dalla Regione i principi e gli obiettivi di cui trattasi sono attuati secondo le norme di diritto civile o statutarie per il tramite dei rappresentanti della Regione nei competenti organi deliberativi e di amministrazione. La finalità di riduzione complessiva dei costi di cui al precedente periodo deve essere raggiunta anche mediante razionalizzazione degli organismi della Giunta regionale e del Consiglio regionale da attuarsi entro il termine perentorio del 30 giugno 2007. Le proposte vengono elaborate, per quanto compatibili con le finalità di efficacia e di efficienza, nel rispetto dei seguenti principi:

     a) riduzione del numero degli enti;

     b) revisione degli organi di amministrazione e di controllo;

     c) rispetto del principio di allineamento temporale di cui alla L.R. 12 agosto 2005, n. 27.

     Le proposte vengono sottoposte al Consiglio per l’approvazione sentite le organizzazioni sindacali per quanto riguarda i riflessi occupazionali sul personale impiegato. Sono abrogati i commi 1, 2 e 3 dell’art. 1 della L.R. 12 dicembre 2006, n. 44 (Determinazione delle aliquote IRAP ed addizionale regionale IRPEF e misure per il risanamento del sistema sanitario regionale).

     10. La Regione Abruzzo, per agevolare l’attività delle istituzioni operanti per la diffusione della Cultura Cinematografica Musicale e Teatrale, che ricevono contributi dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali, nonché sulla base di specifiche leggi regionali anche concorrendo al superamento dei problemi connessi con il più sempre difficile accesso al credito bancario favorisce, attraverso specifici accordi con il gestore del servizio di tesoreria regionale, da conseguire anche tramite FIRA, l'erogazione a dette istituzioni di anticipazioni senza carico di interessi del 100% delle somme e alle stesse rivenienti per contributi regionali. Tali anticipazioni possono essere concesse, alle stesse condizioni anche sulla base del calcolo medio delle contribuzioni consolidate dai soggetti interessati nel corso del triennio precedente all’anno di riferimento.

     11. La Regione Abruzzo, ai fini del raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica dettati in materia del Patto di stabilità interno, estende ai propri enti strumentali e aziende regionali gli obblighi che ne derivano. A tale scopo, la complessiva spesa per gli enti strumentali e per le aziende regionali, valutata complessivamente sia per interventi di natura corrente che per interventi di natura investimentale e valorizzata sia in termini di cassa che in termini di competenza, non potrà superare nell’anno 2007 quella relativa all’anno 2005 ridotta dell'1,8%. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese sostenute dalle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario per gli interventi di qualsivoglia natura attivati per il sostegno del Diritto allo Studio finanziati con trasferimenti regionali finalizzati. Al fine di conseguire gli obiettivi annuali previsti per il rispetto del Patto di stabilità interno per l’anno 2007, la Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Giunta regionale coordina l’assunzione degli impegni e l’effettuazione dei pagamenti ed è autorizzata all’interruzione dei medesimi impegni e pagamenti qualora ciò sia necessario per il raggiungimento degli obiettivi fissati. La Giunta regionale contemperandone opportunamente le conseguenze, qualora ne ravvisi la necessità, è autorizzata ad assumere diversa determinazione rispetto al presente comma.

     12. All’articolo 25 (Variazioni al bilancio) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) dopo il comma 4 ter è aggiunto il seguente comma:

     "4 quater. Ai fini di una efficace istituzione e utilizzo della codifica SIOPE finalizzata ad assegnare a ciascun titolo di entrata e di spesa un solo codice tra quelli previsti e allo scopo di non compromettere la corretta gestione del sistema contabile regionale, a ciascun capitolo di entrata e di spesa possono essere attribuiti più codici di bilancio relativi alla codifica SIOPE, fermo restando il rispetto della classificazione degli interventi in spese di natura corrente e spese in conto capitale e del titolo di appartenenza del capitolo".

     13. All’articolo 33 (Spese) della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente comma:

     "2 bis. Per l’assunzione degli impegni per l’utilizzo delle risorse a destinazione vincolata si procede previo accertamento della relativa entrata da parte della medesima Struttura che dispone l’impegno".

     14. La lettera d) del comma 3 dell’articolo 3 (Riconoscimento della personalità giuridica) della L.R. 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private) è riformulata nei seguenti termini:

     "d) relazione sullo stato patrimoniale e finanziario corredata di documentazione idonea a dimostrare la consistenza del patrimonio, con analitica esposizione della consistenza delle immobilizzazioni, dei crediti, dei debiti e della liquidità. Tale relazione, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e dal Presidente dell’organo di controllo, qualora esistente, può essere prodotta nella forma di perizia stragiudiziale. La perizia è obbligatoria nell’ipotesi di sussistenza tra le poste dell’attivo di immobilizzazioni immateriali. La relazione o l’eventuale perizia stragiudiziale devono comunque riferirsi a data anteriore non superiore a trenta giorni dalla data di istanza di riconoscimento".

     15. La lettera a) del comma 5 dell’articolo 3 (Riconoscimento della personalità giuridica) della L.R. 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private) è riformulata nei seguenti termini:

     "a) per le Associazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a € 10.000,00".

     16. La lettera b) del comma 5 dell’articolo 3 (Riconoscimento della personalità giuridica) della L.R. 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private) è riformulata nei seguenti termini:

     "b) per le Fondazioni è richiesto un patrimonio netto, risultante dalla relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo, di ammontare non inferiore a € 50.000,00 ".

     17. La lettera b) del comma 6 dell’articolo 3 (Riconoscimento della personalità giuridica) della L.R. 3 marzo 2005, n. 13 (Norme per l’esercizio delle funzioni amministrative concernenti le persone giuridiche private) è sostituita con la seguente:

     "b) copia della relazione sullo stato patrimoniale e finanziario redatta secondo le modalità di cui alla lettera d) del comma 3 del presente articolo".

     18. Dopo l’articolo 11 (Collegio dei Revisori) della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A. è inserito il seguente articolo 11 bis:

     "Art. 11 bis. Gestione finanziaria dell’A.R.T.A.

     1. La gestione finanziaria della A.R.T.A. è tenuta secondo i principi di contabilità finanziaria. Al Rendiconto generale devono essere allegati lo Stato Patrimoniale e il Conto Economico redatti anche mediante l'utilizzo di idonei prospetti di conciliazione.

     Le modalità di tenuta della gestione finanziaria sono disciplinate da apposita Sezione dedicata allo scopo, nell’ambito del Regolamento di cui al successivo articolo 12.

     Al fine di consentire la valutazione e il monitoraggio dei criteri di efficienza, efficacia ed economicità della gestione l'A.R.T.A. adotta idonei strumenti di contabilità analitica per le cui modalità di tenuta si rinvia al regolamento di cui al successivo articolo 12.

     Ai fini dell'applicazione del presente articolo si rinvia, per quanto applicabili, alle disposizioni contenute nella L.R. 3 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

     In fase di prima applicazione delle presenti disposizioni l'Agenzia provvederà, mediante opportune scritture di conciliazione, ad adeguare il proprio sistema contabile, in maniera da renderlo conforme ai nuovi principi a decorrere dall'anno finanziario 2007".

     19. All’articolo 12 (Regolamento di contabilità) della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A.) dopo le parole "Regolamento di contabilità economico – patrimoniale" sono aggiunte le parole " e finanziaria".

     20. All’articolo 13 (Il sistema di budget) della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A.) dopo le parole "…all’interno del proprio bilancio economico- patrimoniale" sono aggiunte le parole " e finanziario".

     21. All’articolo 19 (Regolamento) della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 (Istituzione dell'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente - A.R.T.A.) alla lettera g) dopo le parole "…sistema di contabilità analitica…" sono aggiunte le parole "… e le modalità di tenuta della contabilità finanziaria".

     22. Il comma 2 dell’articolo 21 (Finalità ed interventi) della L.R. 10 settembre 1993, n. 56 (Nuove norme in materia di promozione culturale), così come modificato dall’articolo 171 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) è sostituito nei seguenti termini:

     "2. I fondi di cui al comma 1 sono gestiti, previa determinazione con atto della Giunta regionale dei criteri di utilizzo degli stessi, dalle Direzioni individuate con il Programma Operativo quali assegnatarie delle relative risorse".

     23. All’articolo 21 (Fondo di rotazione per le politiche attive del lavoro, della formazione e dell'istruzione) della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

     "2 bis. L’assunzione degli impegni sul capitolo di cui al comma 2 è subordinato all’accertamento delle risorse sul capitolo di entrata di cui al medesimo comma. L’accertamento è disposto dalla Direzione Politiche Attive del Lavoro di intesa con il competente Servizio della Direzione Programmazione, Risorse Umane".

     24. All’articolo 5 (Modalità attuative) della L.R. 16 settembre 1998, n. 80 (Norme per la promozione e lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e del risparmio energetico), così come modificata dalla L.R. 21 settembre 1999, n. 84, l’ottavo comma è sostituito dal seguente:

     "8. La Giunta regionale fissa con proprio atto i principi ed i criteri per l’ammissione e l’erogazione dei finanziamenti avvalendosi anche della FIRA S.p.A.".

     25. Il termine di cui all’articolo 4, comma 2, della L.R. 28 dicembre 1998, n. 158 recante: Assegnazione di contributi alle province per interventi di edilizia scolastica inerenti il completamento, ristrutturazione e adeguamento degli edifici alle norme in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed eliminazione delle barriere architettoniche, già modificato dall’articolo 6 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33, è prorogato al 31 dicembre 2007.

     26. Il comma 1 ter dell’articolo 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 (Interventi a sostegno dell’economia) è sostituito nei seguenti termini:

     "1 ter. Gli oneri della garanzia fidejussoria di cui alla presente legge sono garantiti mediante l’istituzione, nell’ambito della U.P.B. 08.02.002, del capitolo di spesa 282456 denominato: "Oneri per garanzia fidejussoria – ex L.R. 16/2002 e s.m.i.", la cui copertura finanziaria è garantita dal Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.lgs. 112/98".

     27. All’articolo 73 (Finalizzazione di risorse) della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006- 2008) - 1° Provvedimento di variazione) le parole "…è autorizzata la finalizzazione della somma di € 50.000,00 annui a valere sul capitolo 11413 …" sono sostituite dalle parole "…è autorizzata la finalizzazione della somma di € 80.000,00 annui a valere sul capitolo 11413 …". Le risorse stanziate sul capitolo 11458 – U.P.B. 02.01.010 denominato: Oneri per il funzionamento della rete informatica regionale, sono finalizzate anche per gli oneri per la prosecuzione ed il completamento di progetti informatici in corso o da attivare.

     28. Per l’anno 2007, quota parte, corrispondente ad € 70.000,00, dello stanziamento iscritto sul capitolo 71583 - U.P.B. 13.01.005 denominato: Contributi a favore dei Comuni proprietari di strutture ex O.N.P.I. - L.R. 26.11.1997, n. 136, è attribuita al Comune di Spoltore (PE ) per il completamento della fase di riavvio delle attività nella struttura per anziani ex O.N.P.I. di Caprara. La residua somma è assegnata alla struttura ex O.N.P.I. del Comune di L’Aquila.

     29. Per l'anno 2007, le risorse economiche stanziate sul Cap. 22424 - U.P.B. 13.02.002 denominato: Fondo regionale per la cooperazione sociale e l'associazionismo cooperativo, sono destinate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti negli artt. 7 e 12 della L.R. 12.11.2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale). Con apposito atto, la Giunta regionale provvede al riparto di tali risorse tra le cooperative sociali e loro consorzi e le organizzazioni di rappresentanza, nonché all'individuazione dei criteri per l'erogazione dei contributi in loro favore, fissando modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici stessi. Le proposte progettuali presentate dai soggetti richiedenti sono sottoposte a valutazione della Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12.11.2004, n. 38 [6].

     30. La Regione Abruzzo partecipa alla Convenzione Quadro tra Regione, Conferenza Episcopale regionale o una o più Diocesi, Italia Lavoro S.p.A. e le Province abruzzesi al fine di ricercare forme di collaborazione nell’ambito delle politiche attive del lavoro volte ad istituire dei punti Borsa Lavoro presso le Diocesi e a strutturare un progetto finalizzato all’incrocio tra domanda ed offerta di lavoro, con particolare riferimento alle aree del disagio (Immigrati, Disabili, Giovani, Donne, ex-detenuti, ultracinquantenni). Per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma, per l’esercizio finanziario 2007, è autorizzata la finalizzazione di quota parte, pari ad € 100.000,00, dello stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 11.02.002 sul capitolo di spesa 22438 denominato: Risorse integrative al fondo unico per le politiche del lavoro - L.R. 16.9.1997, n. 101 - L.R. 55/1998.

     31. [E’ autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la finalizzazione di quota parte, pari ad € 300.000,00, dello stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 14.01.001 sul capitolo di spesa 121532 denominato: Fondo regionale per la montagna per spese correnti - L.R. 18.5.2000, n. 95, per il completamento del progetto "APE - Sportello Informatico Assistito" gestito dall’UNCEM] [7].

     32. [Al fine di organizzare la 1^ Edizione del Festival del Mediterraneo, quale momento di aggregazione sociale e di scambio interculturale è finalizzata, per l’esercizio finanziario 2007, quota parte, pari ad € 116.000,00, dello stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 10.01.004 sul capitolo di spesa 61410 denominato. Spese per il finanziamento della gestione dei centri di servizi culturali - L.R. 6.7.1978, n. 35. Per l’organizzazione dell’Evento di cui al presente comma e per la definizione delle modalità di utilizzo delle risorse di cui al presente comma, nonchè per la rendicontazione della spesa sostenuta si rinvia a successivo atto della Giunta regionale, adottato per il tramite della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace] [8].

     33. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta della Direzione regionale Turismo ed Attività sportive, fissa i criteri per l’utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 241603 per la realizzazione del distretto abruzzese del benessere, istituito, ai sensi della L.R. 10 luglio 2002, n. 15 (Disciplina delle acque minerali e termali), con D.G.R. 25 novembre 2005, n. 1270/P.

     34. La Giunta regionale, con proprio atto, su proposta della Direzione regionale Parchi, Territorio, Ambiente, Energia fissa i criteri per l’utilizzo delle risorse iscritte nel capitolo 272419 - U.P.B. 05.02.005 denominato: Intervento per la realizzazione di parchi urbani e periurbani ed aree verdi, per la realizzazione di parchi urbani e periurbani.

     35. La Direzione Agricoltura, Foreste, Alimentazione, Caccia e Pesca della Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo un contributo straordinario per favorire la riorganizzazione e l'unicità strutturale del Sistema Allevatori d’Abruzzo, secondo le finalità e gli obiettivi di cui alla L.R. 3 marzo 2005, n. 16 (Disciplina organica in materia di riordino del sistema Associazioni Allevatori d'Abruzzo e potenziamento delle attività connesse al miglioramento genetico delle specie animali d'interesse zootecnico ).

     36. Il comma 2 dell’articolo 110 (Intervento straordinario per il ripianamento delle passività delle Associazioni Allevatori) della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - è sostituito dal seguente:

     "2. Il contributo di cui al comma 1, nella misura massima complessiva di € 350.000,00 ha carattere di eccezionalità ed è concesso " una tantum" alla Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo per il ripiano delle perdite di gestione degli anni precedenti delle Associazioni Provinciali Allevatori e per favorire l’avvio della nuova struttura unica regionale".

     37. Per la fase di prima applicazione della L.R. 16/2005 la Direzione Agricoltura, Foreste e Alimentazione, Caccia e Pesca può concedere all’Associazione Regionale Allevatori d’Abruzzo un ulteriore contributo. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, nell’ambito delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 102489 - U.P.B. 07.02.003 denominato: Interventi nel settore agricolo e agroalimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53.

     38. La Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto alla Direzione Agricoltura Foreste, Alimentazione, Caccia e Pesca, approva un Programma di interventi per la concessione agli Enti locali di contributi finalizzati alla redazione di studi di fattibilità inerenti piani di azione e strategie di sviluppo locale in connessione con l’attuazione del Piano di Sviluppo Rurale 2007-2013. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, nell’ambito delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 102489 - U.P.B. 07.02.003 denominato: Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53.

     39. E’ istituito presso la Direzione Agricoltura, Foreste, Alimentazione, Caccia e Pesca, un Fondo per la cooperazione internazionale in materia di agricoltura, pesca, alimentazione e sicurezza degli alimenti. La Giunta regionale, su proposta della competente Direzione, definisce, con proprio atto, le modalità attuative per l’utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente comma si provvede, per l’esercizio finanziario 2007, nell’ambito delle risorse iscritte sul capitolo di spesa 102489 - U.P.B. 07.02.003 denominato: Interventi nel settore agricolo e agro-alimentare - L.R. 30.5.1997, n. 53.

     40. E’ autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la finalizzazione di quota parte, pari ad € 2.500.000,00, a valere sul capitolo di spesa 12100 - U.P.B. 02.02.002 denominato: Spese per acquisizione e locazioni finanziarie del patrimonio immobiliare, per integrare le risorse disponibili del Consiglio regionale per l’acquisto o la realizzazione di una idonea sede del Consiglio regionale nella città di Pescara. Le risorse di cui al presente comma sono trasferite al Consiglio regionale mediante atto amministrativo a cura della Direzione Programmazione, Risorse Umane, Finanziarie e Strumentali della Giunta regionale. L’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale stabilisce i criteri e le modalità di gestione di tali risorse e individua il dirigente al quale, ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo), oltre alla competenza degli atti gestione, spetta il potere di stipulare i contratti anche con rappresentanza esterna.

     41. Al fine di intervenire a sostegno dei nuclei familiari al di sotto della soglia di povertà stabilita annualmente dall’ISTAT è istituito il Fondo per il sostegno sociale, per le cui modalità di attuazione e di gestione si rinvia a successivo Regolamento Consiliare, predisposto dalla Giunta regionale su proposta della Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale Partecipazione e Consumo Critico Politiche per la Pace entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge ed approvato dal Consiglio regionale.

     42. [Al fine di intervenire a sostegno degli interessi dei lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria - CIGS - dipendenti da aziende abruzzesi soggette a procedure esecutive concorsuali, che si trovano in una condizione particolarmente critica, anche per i tempi necessari per l’emanazione del prescritto decreto ministeriale di concessione dell’integrazione salariale, la Regione accede a specifiche convenzioni con istituti di credito al fine di agevolare l’anticipazione di quanto spettante a titolo di cassa integrazione guadagni straordinaria. Per le modalità attuative la Giunta emana apposito atto, su proposta della Direzione Politiche Attive del lavoro, Sistema Integrato Regionale di Formazione. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 41 e di cui al presente comma, quantificati per l’esercizio finanziario 2007 in € 2.000.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 13.01.003 sul capitolo di nuova istituzione 71601 denominato: Fondo per il sostegno sociale alle famiglie monoreddito, che per € 50.000,00 è finalizzato all’intervento per il sostegno alla CIGS. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo)] [9].

     43. Al fine di superare le criticità derivanti dal ricorso all’indebitamento per l’erogazione delle risorse relative alla graduatoria riferita all’anno 2005 concernente la L.R. 27 dicembre 2002, n. 33 (Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività ricreative e culturali che non abbiano fine di lucro), è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, la finalizzazione di quota parte, per un importo massimo pari ad € 150.000,00, dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 152439 - U.P.B. 04.02.001 denominato: Contributi per il completamento ed il restauro conservativo di immobili adibiti, nell'esercizio del ministero pastorale, ad attività ricreative e culturali, allo scorrimento della graduatoria relativa all’anno 2005 e concernente la suddetta L.R. 33/2002.

     44. Al fine di assicurare la copertura finanziaria agli interventi di completamento infrastrutturale delle opere programmate ed in fase di realizzazione per l’organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo - Pescara 2009, è autorizzato lo stanziamento continuativo per gli esercizi finanziari 2007, 2008 e 2009 di € 3.000.000,00 annui a valere sul capitolo di nuova istituzione 92603 - U.P.B. 10.02.002 denominato: Interventi di completamento infrastrutturale per l’organizzazione dei XVI Giochi del Mediterraneo. Per l’utilizzo delle risorse di cui al presente comma si può procedere anche con Accordi di Programma con le Amministrazioni provinciali e comunali interessate alla realizzazione dell’Evento sportivo di cui al presente comma. La Giunta regionale, su proposta della competente Direzione regionale per il Turismo, definisce il programma degli interventi e le modalità di realizzazione dei medesimi ai sensi della L.R. 4 dicembre 2006, n. 43 (Disposizioni per disciplinare gli interventi di competenza della Regione Abruzzo in relazione al grande evento XVI Giochi del Mediterraneo del 2009 di Pescara – Abruzzo, nonché del Campionato Europeo di Basket femminile dell’anno 2007).

     45. La Regione Abruzzo, al fine di concorrere a garantire nel proprio territorio condizioni di sicurezza dei cittadini, interviene a sostegno dei Comuni con popolazione non superiore a 25.000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento del 31 dicembre 2001, sedi di presidi di pubblica sicurezza mediante la concessione ai suddetti Enti di contributi finalizzati alla realizzazione o all’ammodernamento di strutture che i Comuni beneficiari destinano ad essere sede di Forze dell’Ordine o ad interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione sugli edifici di proprietà dei Comuni e già destinati a sede di Forze dell’Ordine. Sono ammesse al contributo le spese inerenti al costo delle opere da realizzare, nonché le spese ad esse connesse relative ad espropri, oneri fiscali, eventuali rilievi geognostici, oneri di progettazione, direzione e collaudo dei lavori. Il contributo regionale consiste in un finanziamento a fondo perduto fino ad un massimo dei 2/3 del valore complessivo dell’opera da realizzare. I Comuni interessati, entro sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, procedono a presentare apposita istanza alla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni che ne cura la relativa istruttoria e, di intesa con la Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali e Controlli, procede alla predisposizione di un piano di riparto, da adottare con delibera di Giunta regionale, al fine di concedere i suddetti contributi in base alle domande pervenute in ordine cronologico fino a concorrenza dell’importo stanziato in bilancio, con priorità dei progetti esecutivi già approvati da collocare in graduatoria secondo la data di approvazione del progetto, con preferenza di quelli approvati in data più remota. Le domande sono corredate dai seguenti documenti:

     - delibera dell’organo competente relativa all’approvazione del progetto esecutivo;

     - dichiarazione da parte del rappresentante regionale del Corpo delle Forze dell'Ordine di riferimento attestante l’utilità e la priorità dell’opera da realizzare;

     - copia del progetto esecutivo ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE);

     - analisi economico finanziaria della ricaduta, nel breve e nel lungo periodo, dell’intervento;

     - dichiarazione relativa all’eventuale concorrenza di altri finanziamenti regionali, statali e comunitari in favore dello stesso progetto e deliberazione di approvazione del cofinanziamento.

     I Comuni beneficiari trasmettono alla competente Direzione regionale il certificato di inizio lavori entro nove mesi dalla concessione del contributo; tale termine è prorogabile, a richiesta degli Enti, soltanto per comprovati motivi di forza maggiore. Con l’inoltro del certificato la Direzione provvede a trasferire il 70% del contributo accordato. I Comuni beneficiari sono tenuti a trasmettere alla suddetta Direzione regionale il certificato di collaudo al termine dei lavori per la liquidazione del saldo. La Direzione regionale di cui al presente comma procede ad attivare la procedura per il recupero dei contributi regionali erogati per i Comuni che non abbiano dato inizio alla realizzazione delle opere o che non abbiano presentato il certificato indicato nel presente comma. Gli oneri derivanti dall’attuazione del presente comma, valutati per l’anno 2007 in € 2.000.000,00, trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della U.P.B. 04.02.001 sul capitolo 152292 denominato: Fondo per il potenziamento del controllo sul territorio per la sicurezza dei cittadini. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

     [I Comuni che non hanno ottenuto il finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’articolo 221 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) e dell’articolo 49 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005) possono accedervi, per un solo mutuo da richiedere entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, fino a concorrenza dell’importo massimo stanziato sul pertinente capitolo di bilancio pari, per l’esercizio finanziario 2007, ad € 200.000,00] [10].

     45 bis. I Comuni che non hanno ottenuto il finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 221 della L.R. 26.4.2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) e dell’art. 49 della L.R. 8.2.2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005) possono accedervi, per un solo mutuo da richiedere entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, fino a concorrenza dell’importo massimo stanziato sul pertinente capitolo di bilancio pari, per l’esercizio finanziario 2007, ad € 200.000,00 [11].

     46. La Regione Abruzzo riconosce la necessità e l’urgenza di intervenire in favore dei Comuni abruzzesi allo scopo di sostenere le amministrazioni locali negli interventi di rimozione di rifiuti abbandonati o depositati in modo incontrollato nei siti censiti del territorio regionale, ai sensi dell’articolo 199, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e successive modifiche ed integrazioni, per la realizzazione della successiva bonifica e ripristino ambientale degli stessi, stante l’improcastinabile esigenza da parte degli Enti locali di provvedere ad adempiere ai compiti loro assegnati dalla vigente normativa in materia e necessari per dimostrare al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio, alla Commissione Europea ed alla Corte di Giustizia Europea la realizzazione degli interventi sopra citati, la cui mancata esecuzione comporterebbe l’aggravamento dello stato della procedura, attualmente già in una fase avanzata, del procedimento di giudizio e il conseguente pagamento di una ingente sanzione pecuniaria. Il contributo concesso è restituito dal Comune beneficiario, a decorrere dall’esercizio finanziario successivo a quello di erogazione del contributo, in dieci rate annuali senza interessi da versare presso la Tesoreria regionale entro il 31 gennaio di ciascun anno per alimentare il fondo di rotazione finalizzato a finanziare gli interventi di cui al presente comma. Le modalità di gestione del fondo di rotazione di cui al presente comma sono determinate con apposito atto della Giunta regionale, per il tramite del competente Servizio della Direzione Parchi, Territorio, Ambiente, Energia. Le restituzioni di cui al presente comma confluiscono sul capitolo di entrata di nuova istituzione 42203 U.P.B. 04.02.002 denominato: Restituzioni di crediti ex Fondo di rotazione per siti inquinati.

     Al finanziamento degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente comma si provvede mediante l’istituzione nell’ambito della U.P.B. 05.02.005 del capitolo di spesa 292310 denominato: Fondo di rotazione per siti inquinati, con uno stanziamento iniziale di € 4.000.000,00. Per gli esercizi successivi alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede mediante lo stanziamento determinato ed iscritto sul pertinente capitolo 292310 dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo), nonché dalle entrate derivanti dalle restituzioni di cui al presente comma ed iscritte sul capitolo di entrata 42203 [12].

     47. Al fine di agevolare l’accesso al credito al consumo per i lavoratori atipici con contratti di lavoro interinale, contratti a termine, Contratti di Collaborazione a Progetto e Contratti di Collaborazione Coordinata e Continuativa è istituito il Fondo di garanzia per i lavoratori atipici. Con successivo atto della Giunta regionale da adottare entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, su proposta della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, sono definite le modalità per il ricorso alle procedure selettive per individuare le istituzioni bancarie con le quali stipulare apposita convenzione, nonché i criteri e le modalità di utilizzo del Fondo di cui al presente comma. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente comma, valutati per l’esercizio finanziario 2007 in € 200.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 11.01.004 sul capitolo di spesa 21402 denominato: Fondo di garanzia per i lavoratori atipici. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) [13].

     48. Al fine di attuare un Programma di interventi per la messa in sicurezza e per la manutenzione straordinaria degli edifici scolastici anche mediante forme di cofinanziamento di Programmi attuati dallo Stato è autorizzata, per l’esercizio finanziario 2007, l’iscrizione della somma di € 1.500.000,00 nell’ambito dell’U.P.B. 10.02.001 sul capitolo di nuova istituzione 152303 denominato: Cofinanziamento interventi di manutenzione straordinaria e messa a norma degli edifici scolastici. Con successivo atto della Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione Lavori Pubblici, Aree Urbane, Servizio idrico integrato, Manutenzione programmata del territorio, Gestione integrata dei bacini idrografici, Protezione civile, Attività di Relazione politica con i Paesi del Mediterraneo, sono definite le modalità per l’attuazione degli interventi di cui al presente comma. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

     49. Al fine di fronteggiare la grave crisi finanziaria del Consorzio Industriale ASI Val Pescara è autorizzato un limite di impegno della durata di quindici anni di € 600.000,00 annui, che potrà essere utilizzato anche per la contrazione di un mutuo da parte del Consorzio beneficiario. Per l’erogazione delle somme il Consiglio di Amministrazione del Consorzio Industriale ASI Val Pescara è tenuto a trasmettere alla competente Commissione consiliare, ai fini dell’approvazione, un piano di risanamento contenente:

     - la ricognizione delle posizioni debitorie, con l’indicazione delle relative ipotesi transattive e la scansione temporale dell'estinzione programmata delle passività da stabilire entro il 31.12.2008;

     - la consistenza dei crediti del Consorzio con l’indicazione delle concrete possibilità di loro realizzo.

     Agli oneri di cui al presente comma si provvede mediante capitolo di nuova istituzione n. 281619 – U.P.B. 08.01.014 denominato: Contributo pluriennale per il risanamento finanziario del Consorzio Industriale ASI Val Pescara. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

     50. Al comma 1, lett. a) dell’art. 24 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16, dopo il periodo: "Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza" è inserito il seguente periodo: "Il soggetto responsabile della gestione, d’intesa con il soggetto responsabile dell’attuazione, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio, da far pervenire anteriormente alla scadenza, può concedere, per causa di forza maggiore, un’ulteriore proroga della durata massima di dodici mesi, a condizione che l’Impresa e/o il Consorzio siano adempienti dell’obbligazione di rimborso in rate semestrali del finanziamento agevolato e previa acquisizione di garanzia fideiussoria efficace per il periodo di proroga".

     51. Al comma 1, lett. b) dell’art. 24 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16, dopo il periodo: "Tale termine può essere prorogato una sola volta per causa di forza maggiore e per un periodo non superiore a 6 mesi, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio da far pervenire alla struttura regionale competente, almeno 30 giorni prima della predetta scadenza", è inserito il seguente periodo: "Il soggetto responsabile della gestione, d’intesa con il soggetto responsabile dell’attuazione, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio, da far pervenire anteriormente alla scadenza, può concedere, per causa di forza maggiore, un’ulteriore proroga della durata massima di dodici mesi, a condizione che l’Impresa e/o il Consorzio siano adempienti dell’obbligazione di rimborso in rate semestrali del finanziamento agevolato e previa acquisizione di garanzia fideiussoria efficace per il periodo di proroga".

     52. Al comma 1 lett. a) dell’art. 40 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 il periodo: "Entro tale termine dovranno essere formalizzate le assunzioni a tempo indeterminato dichiarate in sede di presentazione dell’istanza" è sostituito con il seguente: "Il soggetto responsabile della gestione, d’intesa con il soggetto responsabile dell’attuazione, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio da far pervenire anteriormente alla scadenza, può concedere un’ulteriore proroga della durata massima di dodici mesi, a condizione che l’Impresa e/o il Consorzio siano adempienti dell’obbligazione di rimborso in rate semestrali del finanziamento agevolato e previa acquisizione di garanzia fideiussoria efficace per il periodo di proroga e per almeno i sei mesi successivi. Entro il termine di realizzazione del progetto, eventualmente prorogato, dovranno essere formalizzate le assunzioni a tempo indeterminato, dichiarate in sede di presentazione dell’istanza".

     53. Al comma l, lett. b) dell’art. 40 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16 il periodo: "Entro tale termine dovranno essere formalizzate le assunzioni a tempo indeterminato dichiarate in sede di presentazione dell’istanza" è sostituito dal seguente:

     "Il soggetto responsabile della gestione, d’intesa con il soggetto responsabile dell’attuazione, su richiesta dell’Impresa e/o Consorzio da far pervenire anteriormente alla scadenza, può concedere, un’ulteriore proroga della durata massima di dodici mesi, a condizione che l’Impresa e/o il Consorzio siano adempienti dell’obbligazione di rimborso in rate semestrali del finanziamento agevolato e previa acquisizione di garanzia fideiussoria efficace per il periodo di proroga e per almeno i sei mesi successivi. Entro il termine di realizzazione del progetto, eventualmente prorogato, dovranno essere formalizzate le assunzioni a tempo indeterminato, dichiarate in sede di presentazione dell’istanza".

     54. Il comma 1 dell’art. 10 della L.R. 25 agosto 2006, n. 29 è sostituito dal seguente:

     "1. La Regione Abruzzo eroga annualmente contributi finalizzati ad assicurare la partecipazione dell’Ente a fondazioni costituite o costituende che abbiano rilevanza regionale e che operano nel settore della cultura. Alle fondazioni costituende il contributo sarà assegnato dopo la presentazione dell’atto costitutivo all’Assessorato alla Cultura – Servizio beni culturali – L’Aquila. Nelle more di applicazione di quanto previsto dal comma 2, per l’anno 2006, in fase di prima attuazione, saranno finanziate le richieste regolarmente pervenute al predetto servizio".

     55. Le disposizioni previste dall’articolo 15 L.R. 29/2006, così come modificate dall’articolo 7 L.R. 40/2006, restano in vigore anche per l’anno 2007.

     56. Il capitolo 152292 - U.P.B.04.02.001 è ridenominato: Fondo per il potenziamento della sicurezza dei cittadini.

     57. La Regione Abruzzo, in considerazione del grande rilievo assunto in campo regionale e nazionale dalla Mostra Artigianato Artistico Abruzzese, concede all’Ente Mostra Artigianato Artistico Abruzzese con sede in Guardiagrele, un contributo annuo per il funzionamento di € 100.000,00. Il 50% del contributo potrà essere liquidato su presentazione di relazione illustrativa sulla realizzazione della Mostra, documentazione giustificativa di spesa per almeno € 100.000,00, certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 27 giugno 1986, n. 22 (Certificazione di regolarità contabile per gli enti beneficiari di contributi regionali) e ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Servizio Sviluppo dell’Artigianato. L’ulteriore 30% del contributo è liquidato su presentazione di rendiconto finanziario approvato, documentazione di spesa, certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986, ogni altra documentazione ritenuta necessaria dal Servizio Sviluppo dell’Artigianato, e relazione programmatica, corredata da preventivo finanziario delle singole voci di spesa, da cui emerga la destinazione di almeno il 20% del contributo alla costituzione di un fondo rotativo utile alle iniziative collegate alla realizzazione della Mostra nell’esercizio successivo. Eventuali variazioni delle iniziative illustrate nella relazione programmatica dovranno essere comunicate alla Giunta regionale Direzione Attività Produttive, Servizio Sviluppo Artigianato e previamente autorizzate.

     Il totale delle entrate o dei ricavi e del contributo regionale non può essere superiore alle spese sostenute, salva la riduzione proporzionale del contributo stesso. Ai fini della liquidazione del saldo, la presentazione della documentazione a consuntivo afferente la realizzazione delle nuove iniziative, come individuate nel presente comma, deve essere effettuata distintamente. La liquidazione del contributo in riferimento alle nuove iniziative è disposta su presentazione di relazione illustrativa sulla realizzazione delle stesse, rendiconto finanziario approvato, documentazione di spesa, certificazione di regolarità contabile ai sensi della L.R. 22/1986 e ogni altra documentazione richiesta dalla legge o ritenuta necessaria dal Servizio Sviluppo dell’Artigianato. In sede di consuntivo, la mancata realizzazione di una o più delle nuove iniziative darà luogo ad una decurtazione proporzionale del contributo. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente comma, valutati per l’esercizio finanziario 2007 in € 100.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 08.01.008 sul capitolo di spesa 251582 ridenominato: Contributo per il funzionamento della Mostra dell’Artigianato Artistico Abruzzese. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

     58. La dotazione del fondo di cui all’articolo 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo), è presuntivamente stabilita per l’anno 2007 in € 15.000.000,00. Ai sensi dell’articolo 4, commi 2 e 3, della L.R. 77/2000 il fondo di cui al presente comma è finanziato con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo) e con le economie derivanti dalla legge 30 dicembre 1989, n. 424 (Misure di sostegno per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell’anno 1989 nel mare Adriatico). Nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007, nello stato di previsione dell’entrata, è iscritto lo stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 34020 - UPB 04.02.002 denominato: Fondi derivanti dai rientri di cui alla L.R. 50/1980 destinati al finanziamento del fondo di dotazione finanziaria previsto dall’art. 4 della L.R. 77/2000. Nello stato di previsione della spesa è correlativamente autorizzata l’iscrizione dello stanziamento di € 6.000.000,00 sul capitolo 242432 - UPB 09.02.002. Lo stanziamento iscritto nel suddetto capitolo di spesa può essere utilizzato previo accertamento della relativa entrata. Al finanziamento della restante quota del fondo di dotazione, pari ad € 9.000.000,00, si fa fronte con quota parte delle economie vincolate effettivamente accertate e relative al capitolo di bilancio 242441 - UPB 09.02.002 denominato: Interventi per le attività economiche nelle aree interessate dagli eccezionali fenomeni di eutrofizzazione verificatisi nell'anno 1989 nel mare Adriatico, derivanti dalla legge 424/1989. Alla necessaria reiscrizione dei fondi di cui al presente comma si provvede con apposito provvedimento dirigenziale, su richiesta della Direzione Turismo ed Attività Sportive, ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) e della legge di bilancio per l’esercizio 2007 sulla base delle economie effettivamente accertate.

     59. Per l'anno 2007 il contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi, previsto dal comma 3 dell'art. 11 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 (Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo) è stabilito in € 400 mila ed iscritto nell'ambito della U.P.B. 09.02.002 sul capitolo di spesa 242434 denominato: "Contributo in favore delle cooperative di garanzia dei commercianti e dei consorzi art. 11, L.R. 77/2000 e art. 7 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7". La competente Direzione Turismo ed Attività Sportive provvede con propri atti al trasferimento delle risorse. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo) [14].

     60. La Regione Abruzzo aderisce all'associazione denominata "FEDERMOBILITA’ - Forum per il governo regionale, locale e urbano della mobilità sostenibile", ne approva lo scopo e i principi ispiratori dello statuto e si obbliga al pagamento della quota associativa annua determinata dalla FEDERMOBILITA’ in € 10.000,00 annui. La Regione può adeguare la contribuzione annua dovuta alla suddetta associazione in rapporto alle variazioni che la stessa nel tempo determina. All’onere derivante dall'applicazione del presente comma, valutato per l’anno 2007 in € 10.000,00, si provvede mediante finalizzazione di pari importo del capitolo 181460 denominato: Monitoraggio del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie del servizio, iscritto nell’ambito della U.P.B. 06 01 002.

     61. La Regione Abruzzo provvede annualmente, direttamente o mediante concessione ad Enti pubblici locali, alle operazioni di dragaggio dei porti regionali o situati sul proprio territorio. Per gli interventi di dragaggio di cui al presente comma, gli enti ed i soggetti concessionari sono tenuti a compiere tutti gli atti tecnico-amministrativi relativi a dette attività. La Giunta regionale, sentite le Capitanerie di Porto competenti, le Associazioni degli Operatori della Pesca, del Commercio e del Turismo interessate, provvede per ciascun porto all’individuazione dell’Ente concessionario e all’assegnazione del relativo riparto sul finanziamento stanziato con legge di bilancio. Agli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al presente comma, valutati per l’esercizio 2007 in € 2.000.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 06.02.004, sul capitolo di spesa 182441 denominato: Interventi di escavazione dei fondali dei porti. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

     62. Il comma 4 dell’art. 66 della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (Attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio a livello regionale e conferimento di funzioni e compiti amministrativi agli enti locali ed alle autonomie funzionali), introdotto dall’art. l della L.R. 35/2001, sostituito dall’art. 77 della L.R. 7/2003, modificato dall’art. 59 della LR. 41/2004, è sostituito dal seguente:

     "4. E’ istituito un fondo unico per la viabilità nel quale confluiscono le risorse trasferite dallo Stato alla Regione, nonché risorse aggiuntive proprie della Regione, allocate in distinti capitoli di bilancio. Tale fondo è destinato a finanziare tutti gli interventi, strutturali e non in materia di viabilità e sicurezza stradale. Una quota pari al 15% di tale Fondo può essere destinata dalla Giunta regionale quale contributo ai Comuni ed alle Province per:

     - interventi di manutenzione straordinaria o per la messa in sicurezza delle strade dagli stessi enti acquisite ope legis o a seguito di provvedimenti di classificazione;

     - interventi di "somma urgenza" per il ripristino del transito interrotto di importanti arterie danneggiate a seguito di evento calamitoso secondo le procedure di cui all’art. 147 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554;

     - interventi, infrastrutturali e non, miranti a migliorare la sicurezza stradale o il collegamento con arterie di comunicazione di interesse regionale o nazionale ricomprese nel D.Lgs. 29.10.1999, n. 461 e nel D.P.C.M. 21 febbraio 2000 e successive modifiche ed integrazioni compresi i tratti delle medesime arterie situate anche all’interno dei centri abitati, anche se tali tratti sono stati oggetto di specifico provvedimento di declassificazione antecedente al D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 461 ed al D.P.C.M. 21.2.2000.

     Per il triennio 2007-2009 la·quota del fondo suddetta è aumentata dal 15% al 25%".

     63. Il comma 1 dell'art. 10 della L.R. 29 novembre 2002, n. 28 (Norme ed indirizzi sull'intermodalità regionale) è sostituito dal seguente: 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2007, in € 350 mila si provvede utilizzando le risorse iscritte nell'ambito dell'UPB 06.02.002 capitolo 182450 denominato: Interventi per la intermodalità regionale - L.R. 29 novembre 2002, n. 28 [15].

     64. La Direzione Trasporti e Mobilità promuove, con proprio personale, un’attività di indagine preordinata alla conoscenza della realtà regionale del trasporto pubblico locale con riguardo ai diversi aspetti che concernono il rapporto tra ente concedente e società concessionaria del servizio di trasporto. Agli oneri di cui al presente comma, valutati per l’esercizio finanziario 2007 in € 10.000,00, si provvede utilizzando le risorse iscritte nell’ambito dell’UPB 06.01.002 capitolo 181460 denominato: Monitoraggio del trasporto pubblico locale e delle aziende concessionarie del servizio.

     65. All’articolo 2 della L.R. 9 agosto 1999, n. 59 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 23 dicembre 1998, n. 152 avente per oggetto: Norme per il trasporto pubblico locale) sono apportate le seguenti modifiche:

     - al comma 1 il termine del 31.12.2006 è prorogato al 31.12.2008;

     - al comma 2 bis il termine del 31.12.2006 è prorogato al 31.12.2008.

     Tali modifiche non comportano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale sia per l’esercizio in corso che per gli esercizi futuri, in quanto contengono esclusivamente norme che disciplinano procedimenti.

     66. All’art. l della L.R. 8 giugno 2006, n. 16 sono aggiunti i seguenti commi:

     "10 bis. In relazione a quanto previsto dagli articoli 22 e 26 della Legge 4 agosto 2006, n. 248 di conversione del D.L. 223/2006, le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari istituite ai sensi della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 (Organismi ed Enti strumentali della Regione Abruzzo) osservano esclusivamente le disposizioni della normativa regionale in materia di finanza pubblica.

     10 ter. Le economie di spesa e gli utili di esercizio realizzati dalle Aziende per il Diritto agli Studi Universitari restano acquisiti ai loro bilanci per il miglioramento dei relativi saldi.

     10 quater. Ai fini del raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali le Aziende per il Diritto agli Studi Universitari istituite ai sensi della L.R. 6 dicembre 1994, n. 91 sono escluse dall’applicazione del patto di stabilità interno".

     La richiesta dell’autorizzazione di cui al comma 2 dell’art. 6 L.R. 29/2006 è prorogata al 31.1.2007.

     67. La Regione istituisce il fondo regionale per la non autosufficienza. Il fondo finanzia le prestazioni ed i servizi sociosanitari definiti dal Piano sociale e sanitario forniti dai soggetti pubblici e privati accreditati ai residenti della Regione in condizioni di non auto sufficienza. La valutazione della condizione di non autosufficienza è svolta secondo i criteri e le modalità stabilite dal Piano sociale e sanitario.

     La Regione garantisce uniformità dei benefici a parità di bisogno, accessibilità e qualità delle prestazioni e dei servizi finanziati dal fondo, nonché equità nell'eventuale compartecipazione ai loro costi attraverso criteri ed indirizzi di omogeneità definiti dalla Regione.

     Costituiscono fonti di finanziamento ordinarie del fondo le risorse del fondo sociale e del fondo sanitario regionale, le risorse statali finalizzate ed ulteriori risorse regionali provenienti dalla fiscalità generale. Al fondo possono afferire eventuali risorse di altri soggetti. Alla realizzazione degli obiettivi concorrono altresì risorse proprie appositamente destinate dai Comuni nei propri strumenti di bilancio annuale e pluriennale.

     Le risorse del fondo regionale per la non autosufficienza vengono annualmente ripartite fra i distretti sanitari sulla base dei criteri stabiliti dall’apposito Regolamento predisposto sulla base degli indirizzi del Piano Sociale e del Piano Sanitario, nelle more della redazione di un Piano integrato Socio Sanitario Regionale. Tali criteri tengono conto delle caratteristiche socioeconomiche, geografiche, demografiche ed epidemiologiche dei diversi ambiti territoriali, anche al fine di raggiungere un’equilibrata offerta di servizi in rapporto al fabbisogno.

     Il fondo distrettuale per la non autosufficienza di cui al presente comma ha destinazione vincolata nell’ambito del bilancio delle Aziende USL e rendicondazione separata. Unitamente alle risorse impegnate dai Comuni, nel settore, in attuazione dei Piani di zona, il fondo distrettuale per la non auto sufficienza finanzia le attività previste dal Piano di zona per l’assistenza ai soggetti in condizioni di non autosufficienza di cui secondo gli indirizzi del Piano regionale di distretto e dell’Azienda USL, elabora annualmente, nell’ambito degli indirizzi del Piano di zona, il piano delle attività per la non autosufficienza, approvato d’intesa fra il comitato di distretto ed il direttore del distretto. L’Ufficio di piano riferisce periodicamente al direttore del distretto e al Comitato di distretto dei risultati raggiunti e dell’equilibrio del fondo. Il comitato di distretto e l’Azienda USL riferiscono periodicamente alle organizzazioni sindacali territoriali.

     68. Al comma 8 dell’art. 9 (Norme per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni, manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni culturali) della L.R. 29/2006 è aggiunta, in fine, la seguente frase: "fatta eccezione del termine per la presentazione delle domande, la cui scadenza è fissata al 31 gennaio 2007".

     69. Il comma 2 dell’art. 8 della L.R. 20 ottobre 2006, n. 31 (Disposizioni per la promozione ed il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate) è sostituito dal seguente:

     "2. I centri antiviolenza e le case di accoglienza adottano ogni misura idonea a garantire l’anonimato della donna, salvo diversa decisione della donna stessa, e di eventuali figli minori, nel rispetto della normativa statale in materia di potestà genitoriale".

     70. Alla L.R. 18/2001 al punto 3 dell’art. 7, sostituire le parole "e sono utilizzati" con le parole "possono essere utilizzati o", e dopo la parola "gruppo" aggiungere le parole "o per far fronte alle spese di funzionamento".

     71. E’ istituito un Fondo regionale di € 10.000,00 destinato allo studio presso la Direzione Programmazione, Risorse Umane, finanziarie e strumentali per la formalizzazione della costituzione e lo sviluppo di una o più zone franche urbane della Regione Abruzzo. La Direzione competente procede alla pubblicazione dell’avviso relativo allo studio suddetto e all’onere derivante dall’applicazione del presente comma si provvede mediante la finalizzazione di quota parte pari ad € 10.000,00 dello stanziamento iscritto nell’ambito dell’UPB 02.01.016 sul capitolo 11633 [16].

     72. Al comma 1 dell’art. 36 L.R. 96/1996 le parole da "alla data del 30 aprile 2006" sono sostituite dalle parole "alla data del 30 novembre 2006".

     73. Al comma 4, lettera a), dell’art. 36 L.R. 96/1996 le parole da "al protrarsi dell’occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 30 aprile 2006" sono sostituite dalle parole "al protrarsi e dell’occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 30 novembre 2006".

     74. Al fine di consentire il rilancio competitivo del sistema produttivo locale nel territorio del Comune di Sulmona, è autorizzata, nell’ambito del capitolo di spesa 12331 - U.P.B. 02.02.004 denominato: Realizzazione progetti per l'area Valle Peligna - Alto Sangro e Consorzio industriale di Sulmona per opere infrastrutturali art. 24 L.R. 7/2002 la finalizzazione della somma di € 1.000.000,00 per interventi realizzati dal Comune di Sulmona. L’Ente beneficiario di cui al presente comma provvederà, entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge, ad inoltrare istanza per la concessione del contributo alla competente Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni, allegando alla stessa una relazione illustrativa degli interventi da realizzare con quantificazione dei relativi oneri. Entro 30 giorni dalla ricezione della domanda di cui al presente comma la Giunta regionale procede all’approvazione del Piano degli interventi autorizzandone il relativo finanziamento e disponendo l’erogazione del contributo mediante atti della competente Direzione. L’Ente beneficiario è tenuto a trasmettere alla suddetta Direzione regionale, entro il termine del 31 dicembre dell’anno successivo a quello di erogazione del contributo, pena la revoca del beneficio stesso, apposita rendicontazione delle spese sostenute sottoscritta dal Responsabile dei servizi finanziari e dal segretario comunale, ovvero ad inoltrare motivata istanza di proroga nel caso di interventi di durata superiore al termine di cui al presente comma. In quest’ultimo caso la rendicontazione deve essere trasmessa entro 30 giorni dalla data di avvenuto collaudo delle opere realizzate. Nei casi di revoca o nel caso in cui le spese sostenute e rendicontate siano inferiori a quelle indicate nella domanda, l’Ente beneficiario è tenuto a restituire la parte di contributo non utilizzata alla Regione mediante versamento presso la Tesoreria regionale.

     75. Al fine di assicurare con carattere di continuità la prosecuzione delle attività svolte dagli ex lavoratori socialmente utili in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le Aziende Sanitarie Locali con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione coordinata a progetto ovvero quali lavoratori nelle società cooperative impiegate dalle Aziende medesime, le Aziende Sanitarie Locali possono avviare, in deroga all’art. 34 bis del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, procedure concorsuali per titoli ed esami per il reclutamento di un contingente complessivo non superiore al numero di lavoratori che prestano attività con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o di collaborazione coordinata a progetto ovvero come lavoratori delle società cooperative impiegate dalle Aziende Sanitarie Locali medesime. Nella valutazione dei titoli vengono considerati con priorità assoluta i servizi effettivamente svolti presso le amministrazioni che bandiscono i concorsi nei profili professionali richiesti dalle citate procedure di reclutamento, inclusi quelli per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo.

     Le conseguenti assunzioni a tempo indeterminato sono disposte in deroga a quanto previsto dall’art. l, comma 98, della legge 30.12.2004, n. 311 e dall’articolo l, comma 198 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e possono avere luogo anche in soprannumero, nel caso di carenza di posti vacanti nella vigente dotazione organica, relativi alla categoria ed al premio di appartenenza.

     In caso di inquadramento in soprannumero, i posti di corrispondente categoria e profilo professionale che si rendessero vacanti devono essere occupati con il personale inquadrato in soprannumero.

     Le Aziende Sanitarie Locali possono continuare ad avvalersi del personale indicato al primo periodo fino al completamento della progressiva sostituzione dello stesso con i vincitori delle procedure concorsuali di cui al presente articolo.

     Ai fini di quanto previsto dal primo periodo le Aziende Sanitarie Locali predispongono piani di sostituzione del personale a tempo determinato con i vincitori dei concorsi a tempo indeterminato indicando, per ciascuna qualifica, il numero e la decorrenza delle assunzioni a tempo indeterminato nel limite del contingente complessivo di cui al primo periodo. All’onere derivante dalla presente legge, ammontante presuntivamente ad €. 150.000,00 all’anno si fa fronte con le quote di fondo sanitario regionale assegnate alle ASL.

     76. Il comma 2 dell’art. 21 della L.R. 29/2006 (Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31 dicembre 2005, n. 46: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006- 2008 - Legge finanziaria regionale 2006, e alla L.R 31 dicembre 2005, n. 47: Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e bilancio pluriennale 2006- 2008 -1° provvedimento di variazione) è sostituito dal seguente:

     "2. La richiesta deve essere inoltrata da un parente entro il 4° grado al Presidente della Giunta regionale e istruita dalla Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni della Giunta regionale. Il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, sentiti i Prefetti della Provincia abruzzese territorialmente competente e il rappresentante di massimo grado operante nel territorio regionale della Forza armata o di polizia a cui il caduto apparteneva, dispone l’erogazione del finanziamento".

     77. Dopo il comma 1 dell’art. 38 della L.R. 29/2006 è inserito il seguente comma:

     "1 bis. Il contributo di cui al comma 1 è concesso alle condizioni e nei limiti consentiti dalla normativa europea in materia di aiuti "de minimis".

     78. [Per consentire l’erogazione di contributi in favore degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica impossibilitati a sostenere l’onere del pagamento del canone è autorizzata una spesa per l’anno 2007 di € 250.000,00 da ripartire tra le A.T.E.R. proporzionalmente agli assegnatari ricadenti nelle fasce 1 e 2 dell’art. 25 della L.R. 25 ottobre 1996, n. 96. Le modalità di attuazione saranno disciplinate con provvedimento del Direttore della competente struttura regionale. Agli oneri si provvede mediante lo stanziamento di € 250.000,00 iscritto nell’ambito della U.P.B.04.02.001 sul capitolo di nuova istituzione 152290, denominato: Fondo sociale per il sostegno ai canoni di locazione degli assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la diminuzione, per competenza e cassa, di € 250.000,00 dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 sul capitolo 262415 - U.P.B.03.02.004 denominato "Contributi acquisto, recupero, prima casa L.R. 25/2001" in diminuzione di € 250.000,00] [17].

     79. [Per contribuire ad alimentare il Fondo di sostegno alle famiglie per il pagamento del canone di locazione di cui all’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 è autorizzata una spesa per l’anno 2007 di € 250.000,00. Agli oneri finanziari si provvede mediante lo stanziamento di € 250.000,00 iscritto nell’ambito della U.P.B. 04.02.001, sul capitolo di nuova istituzione 152291 denominato: Contributi per il pagamento del canone, art. 11 della L. 431/1998. Alla copertura finanziaria si provvede mediante la diminuzione, per competenza e cassa, di € 250.000,00 dello stanziamento iscritto nel bilancio di previsione per l’esercizio 2007 sul capitolo 262415 - U.P.B.03.02.004 denominato "Contributi acquisto, recupero, prima casa L.R. 25/2001" in diminuzione di € 250.000, 00] [18].

     80. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge trova copertura finanziaria con la legge di bilancio relativa all'esercizio 2007.

     81. La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2007.

 

 

ALLEGATO 1 [19]

 

     (Omissis)

 

 

ALLEGATO 2

 

     (Omissis)


[1] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10.

[2] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10.

[3] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10.

[4] Comma inserito dall'art. 27 della L.R. 27 giugno 2008, n. 10.

[5] Comma così modificato dall'art. 27 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[6] Comma così sostituito dall'art. 55 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[7] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[8] Comma abrogato dall'art. 54 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[9] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 10 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[10] Periodo abrogato dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[11] Comma inserito dall'art. 3 della L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

[12] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 10.

[13] L'efficacia del presente comma è stata sospesa limitatamente all’anno 2007 dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[14] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[15] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[16] Comma così modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 10.

[17] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 10 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[18] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 29 maggio 2007, n. 10 e abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[19] Allegato modificato dall'art. 3 della L.R. 9 febbraio 2007, n. 1.