§ 4.2.13 - L.R. 23 marzo 1983, n. 12.
Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e per l'esercizio delle funzioni delegate o [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.2 lavori pubblici
Data:23/03/1983
Numero:12


Sommario
Art. 1.      In attuazione dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i rapporti relativi alle violazioni di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive [...]
Art. 2.      Le funzioni delegate o trasferite alla Regione in materia di acque e impianti elettrici, previste e disciplinate dal T.U. n. 1775/1933, Regolamento n. 1285/920, e successive modifiche e [...]
Art. 3.      Le funzioni consultive in materia di acque ed impianti elettrici, demandate dalla legge alla competenza del Consiglio Superiore ai LL.PP., ivi comprese quelle relative ai corsi d'acqua con [...]
Art. 4.  (Urgenza).


§ 4.2.13 - L.R. 23 marzo 1983, n. 12.

Disposizioni per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 e per l'esercizio delle funzioni delegate o trasferite in materia di acque e impianti elettrici.

(B.U. n. 15 del 5 aprile 1983).

 

Art. 1.

     In attuazione dell'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, i rapporti relativi alle violazioni di cui all'art. 219 del T.U. approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche e integrazioni, debbono essere. presentati al Servizio Acque e Demanio Idrico per gli adempimenti previsti dall'art. 18 e segg. della legge 689 citata [1].

 

     Art. 2.

     Le funzioni delegate o trasferite alla Regione in materia di acque e impianti elettrici, previste e disciplinate dal T.U. n. 1775/1933, Regolamento n. 1285/920, e successive modifiche e integrazioni, già attribuite al Ministero dei LL.PP. ed al Provveditorato regionale alle OO.PP., sono curate dall'Assessorato regionale ai LL.PP. e Politica della Casa, con predisposizione, nei casi previsti, degli atti dei competenti Organi Statutari.

     Sono confermate agli Uffici del Genio Civile, quali Uffici periferici dell'Assessorato ai LL.PP., ed ai rispettivi Ingegneri dirigenti, le attribuzioni espressamente demandate agli stessi dal citato T.U. n. 1775/1933, Regolamento n. 1285/920 e successive modifiche e integrazioni e dal R.D. 19 novembre 1921 n. 1688, nonché gli accertamenti necessari per i successivi pareri che la Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare, su proposta dell'Assessorato ai LL.PP., emetterà in ordine al disposto di cui all'art. 91 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

     Sono escluse dalle attribuzioni di cui al comma precedente quelle previste dall'art. 3, terzo comma, le quali, esperita l'istruttoria da parte dei predetti Uffici, vengono definite con provvedimento. della Giunta regionale e del Presidente della G.R. secondo le rispettive competenze su proposta dell'Assessorato ai LL.PP. Sono parimenti escluse le funzioni previste dall'art. 116 T.U. citato che, per quanto disposto dalle leggi 22 ottobre 1971, n. 865, Titolo II e 3 gennaio 1978, n. 1, art. 3 secondo comma e successive modifiche risultano affidate direttamente agli Enti esproprianti [2].

 

     Art. 3.

     Le funzioni consultive in materia di acque ed impianti elettrici, demandate dalla legge alla competenza del Consiglio Superiore ai LL.PP., ivi comprese quelle relative ai corsi d'acqua con risorse idriche vincolate, sono esercitate, nell'ambito dell'attività regionale, dal Comitato Regionale Tecnico Amministrativo - Sezione LL.PP.

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 62 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

[2] Comma così modificato dall'art. 21 della L.R. 20 settembre 1988, n. 83.