Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 15/11/1983 |
Numero: | 70 |
Sommario |
Art. 1. (Istituzione del Parco). |
Art. 2. (Gestione del Parco). |
Art. 3. (programma pluriennale di attuazione). |
Art. 4. (Contenuti del programma pluriennale di attuazione). |
§ 4.4.8 - L.R. 15 novembre 1983, n. 70.
Istituzione del Parco Sorgenti del Fiume Vera.
(B.U. Speciale 30 novembre 1985).
Art. 1. (Istituzione del Parco).
E' istituito il parco territoriale attrezzato Sorgenti del Fiume Vera ai sensi dell'art. 10 della
Art. 2. (Gestione del Parco).
La Gestione del Parco è demandata alla Comunità Montana Amiternina ai sensi dell'art. 9 della suddetta legge regionale n. 61/80.
Ai sensi del 3° comma dell'art. 9 della L.R. n. 61/80 la Comunità Montana Amiternina può avvalersi, ai fini della gestione, di associazioni di utenti regolarmente costituite tra i naturali di Tempera.
Art. 3. (programma pluriennale di attuazione).
L'Ente gestore, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, adotta il Programma Pluriennale di attuazione, ai sensi dell'art. 6 della L.R. n. 61/80, che dovrà recepire le indicazioni del Piano particolareggiato di attuazione previsto dall'art. 47 delle Norme Tecniche di attuazione del PRG vigente nel Comune dell'Aquila.
In difetto, il Consiglio regionale demanderà la predisposizione dello strumento di cui al comma precedente all'unita operativa per i parchi sostituita presso l'Ufficio del Piano della Giunta regionale.
Art. 4. (Contenuti del programma pluriennale di attuazione).
I contenuti del Programma di attuazione sono quelli indicati dall'art. 7 della L.R. n. 61/8O.
La localizzazione degli interventi ammessi a finanziamento secondo il programma predisposto è consentita anche per i territori che ricadono fuori dall'area di delimitazione del Parco, ma che siano comunque all'interno del Comune dell'Aquila e funzionalmente collegati con essa secondo le prescrizioni del PRG del Comune.
Artt. 5. - 6. (Norma finanziaria e urgenza).
(Omissis).