§ 5.4.227 - L.R. 14 marzo 2000, n. 29.
Interventi urgenti in occasione del Giubileo 2000 per la conservazione degli edifici destinati al culto.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:14/03/2000
Numero:29


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Individuazione interventi nelle diocesi abruzzesi.
Art. 3.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 139/1998.
Art. 4.  Norme finali.
Art. 5.  Norma finanziaria.
Art. 6.  Urgenza.


§ 5.4.227 - L.R. 14 marzo 2000, n. 29.

Interventi urgenti in occasione del Giubileo 2000 per la conservazione degli edifici destinati al culto.

(B.U. n. 10 bis del 31 marzo 2000).

 

Art. 1. Finalità.

     La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario di £. 3.600.000.000 per interventi relativi alla conservazione degli edifici destinati al culto in occasione dell'imminente celebrazione del Giubileo 2000.

     Il contributo regionale straordinario, concesso per le stesse finalità della L.R. 139/98 e con le procedure di spesa di cui all'art. 7 della stessa legge, viene così attribuito:

     1. £. 1.800.000.000 ad interventi conservativi degli edifici destinati al culto, come individuati dalla presente legge e distinti per ciascuna Diocesi abruzzese;

     2. £. 1.800.000.000 alle richieste presentate entro il 31 marzo 1999, utilmente inserite nelle graduatorie formate nel rispetto della L.R. 139/98, come modificata dalle disposizioni di cui alla presente legge.

 

     Art. 2. Individuazione interventi nelle diocesi abruzzesi.

     Sono ammessi a finanziamento, per gli importi indicati, i seguenti interventi:

     1. Diocesi di Chieti - Vasto:

     - Chieti - Cattedrale di S. Giustino £. 180.000.000

     - Chieti Scalo - Chiesa SS. XII Apostoli £. 50.000.000

     - Roccascalegna (CH) - Chiesa di S. Pietro Apostolo £. 60.000.000

     - S. Salvo (CH) - Chiesa S. Giuseppe £. 30.000.000

     2. Diocesi di Teramo - Atri:

     - Teramo - Cattedrale £. 180.000.000

     - Atri (TE) - Chiesa S. Gabriele dell'Addolorata £. 70.000.000

     3. Diocesi di Sulmona - Valva:

     - Sulmona (AQ) - Chiesa della SS. Annunziata £. 250.000.000

     4. Diocesi di Pescara - Penne:

     - Pescara - Cattedrale £. 15.000.000

     - Pescara - Chiesa di S. Andrea £. 100.000.000

     - Città Sant'Angelo (PE) - Chiesa S. Antonio Abate £. 50.000.000

     - Scafa (PE) - Chiesa S. Antonio Abate £. 35.000.000

     - Rosciano (PE) - S.M. Rosario £. 30.000.000

     5. Diocesi di L'Aquila:

     - L'Aquila - Basilica di S. Bernardino (provincia frati minori) £. 30.000.000

     - L'Aquila - Cattedrale S. Massimo £. 100.000.000

     - Collepietro (AQ) - Chiesa Parrocchiale £. 30.000.000

     - S. Pio delle Camere (AQ) fraz. Castelnuovo - chiesa parrocchiale £. 25.000.000

     - Capitignano (AQ) Chiesa Parrocchiale £. 25.000.000

     - Lucoli - Madonna Piedicolle (Chiesa Beata Cristina) £. 20.000.000

     6. Diocesi di Lanciano - Ortona:

     - Lanciano (CH) - Cattedrale Madonna Santissima del Ponte £. 125.000.000

     - Ortona (CH) - Cattedrale di S. Tommaso Apostolo £. 100.000.000

     7. Diocesi di Avezzano:

     - Avezzano (AQ) - Cattedrale £. 70.000.000

     - Aielli (AQ) - Chiesa SS. Trinità £. 40.000.000

     - Carsoli (AQ) fraz. Villa Romana Chiesa S. Nicola di Bari £. 40.000.000

     - Balsorano (AQ) - loc. Ridotti - Chiesa S. Maria dei Sassi £. 40.000.000

     - Tagliacozzo (AQ) - Chiesa SS. Annunziata £. 50.000.000

     - Celano (AQ) - Provincia Frati Minori Convento-Chiesa £. 30.000.000

 

     Art. 3. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 139/1998. [1]

 

     Art. 4. Norme finali.

     Relativamente al contributo straordinario previsto al punto 2) dell'art. 1, comma 2, non si fa luogo alla riserva per gli interventi urgenti.

     Il dirigente del Servizio regionale competente disporrà l'impegno di tale contributo a favore dei legali rappresentanti degli edifici di culto, sulla base dell'elenco delle richieste presentate.

 

     Art. 5. Norma finanziaria.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in £. 3.600.000.000 si provvede ai sensi dell'art. 38 della L.R.C. 81/77 e successive modifiche ed integrazioni, in termini di sola competenza, con lo stanziamento iscritto nell'elenco 4, Cap. 324000 "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1999, utilizzando per £. 800.000.000 la partita n. 1 e per £. 2.800.000.000 la partita 2 dell'elenco medesimo.

     Alle necessarie variazioni di bilancio, in termini di competenza e cassa, si provvede con decreto del Presidente della Giunta Regionale a termini dell'art. 37 della L.R.C. 81/77.

 

     Art. 6. Urgenza.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 


[1] Modifica gli articoli 1, 6 e 8 della L.R. 25 novembre 1998, n. 139.