§ 4.5.78 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 44.
Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:22/12/2005
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio.
Art. 2.  Copertura finanziaria.
Art. 3.  Abrogazioni.
Art. 4.  Entrata in vigore.


§ 4.5.78 – L.R. 22 dicembre 2005, n. 44.

Disposizioni in materia di libera circolazione sul trasporto pubblico locale.

(B.U. 30 dicembre 2005, n. 65).

 

Art. 1. Disposizioni inerenti le agevolazioni di viaggio. [1]

     1. Per il 2006 hanno diritto di fruire della libera circolazione sui servizi di trasporto pubblico locale regionale assistiti da contribuzione o corrispettivo regionale, compresi i servizi ferroviari regionali di seconda classe per gli spostamenti all’interno dei confini della Regione:

     a) I titolari di tessere di libera circolazione rilasciate dallo Stato italiano;

     b) I bambini accompagnati e di altezza non superiore a un metro;

     c) I dipendenti della Direzione Regionale Trasporti e Mobilità in servizio di vigilanza e controllo del trasporto pubblico locale, secondo le modalità stabilite con apposito atto della Giunta regionale;

     d) Gli agenti e gli ufficiali appartenenti all'Arma dei Carabinieri, alle Forze di Polizia, alla Guardia di Finanza, alla Polizia Penitenziaria e ai Vigili del Fuoco, in possesso della tessera rilasciata dai rispettivi Comandi, che utilizzino i mezzi di trasporto pubblico locale per motivi di servizio;

     e) I cittadini residenti in Abruzzo in possesso della tessera regionale di libera circolazione rilasciata dal Comune di residenza ed appartenenti alle seguenti categorie:

     1) i privi di vista per cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo in entrambi gli occhi con eventuale correzione;

     2) i sordomuti, in possesso di certificato di sordomutismo ai sensi dell’art. 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381;

     3) gli invalidi minori di diciotto anni che beneficiano dell’indennità di accompagnamento di cui alle leggi 28 marzo 1968, n. 406 e 11 febbraio 1980, n. 18 nonché della legge 21 novembre 1988, n. 508 oppure dell’indennità di frequenza di cui alla legge 11 ottobre 1990, n. 289;

     4) i grandi invalidi di guerra, di lavoro, di servizio, i reduci e i combattenti;

     5) gli inabili, gli invalidi civili e del lavoro con invalidità permanente superiore o uguale al 74% [2];

     6) i mutilati e gli invalidi di servizio con menomazione ascritta dalla I alla VIII categoria;

     7) i mutilati e gli invalidi di guerra, compresi i mutilati ed invalidi civili per cause di guerra;

     8) i Cavalieri di Vittorio Veneto che abbiano ottenuto il relativo riconoscimento ufficiale mediante provvedimento formale della competente autorità.

     1 bis. Per l’anno 2010 le agevolazioni di viaggio previste dalla presente legge si applicano esclusivamente ai soggetti di cui alle lettere a), b) ed e) del comma 1 [3].

     2. Non hanno diritto alla tessera di libera circolazione o alla conferma di validità di quella di cui sono già in possesso, i richiedenti che l’anno precedente a quello della presentazione della domanda hanno realizzato un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a € 15.500,00.

     3. Il limite di reddito di cui al comma precedente non si applica ai privi di vista per cecità assoluta, ai Cavalieri di Vittorio Veneto, ai grandi invalidi di guerra, di lavoro e di servizio, agli ex militari di leva con invalidità derivante dal servizio fino alla quinta categoria tabellare e agli invalidi con grado di invalidità pari al 100% a prescindere dalla causa invalidante [4].

     4. Agli invalidi appartenenti alle categorie elencate sotto la lettera e) del comma 1 del presente articolo, a cui sia riconosciuto il diritto all’accompagnamento nella rispettiva documentazione di invalidità, spetta una tessera speciale con le generalità del beneficiario e con la dicitura “valida anche per l’accompagnatore, ma solo se viaggia con il titolare”.

     5. Le funzioni amministrative concernenti il ricevimento delle domande, l’esame della documentazione probante il possesso dei requisiti richiesti, l’eventuale rilascio o rinnovo delle tessere di libera circolazione sono attribuite ai Comuni di residenza dei richiedenti il beneficio.

     6. I Comuni trasmettono alla Direzione Regionale Trasporti e Mobilità, entro il mese di gennaio 2007, il numero di tessere rilasciate nel corso dell’anno precedente con l’indicazione delle categorie dei beneficiari.

     7. Fatte salve le agevolazioni di viaggio di cui al presente articolo e quelle previste dall’art. 34 del R.D. 8 gennaio 1931, n. 148, è vietato il rilascio di documenti di viaggio gratuiti e semi gratuiti sulle linee di trasporto pubblico locale nel territorio regionale.

 

     Art. 2. Copertura finanziaria.

     1. Le minori entrate derivanti dall’attuazione della presente legge alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo, a valere sulle disponibilità finanziarie iscritte nell'ambito della UPB 06.01.003, Cap. 181565 dello stato di previsione della spesa del bilancio di previsione per l’esercizio 2006 [5].

     1 bis. Le minori entrate alle aziende esercenti il trasporto pubblico regionale per concessione o per contratto di servizio, derivanti dall’attuazione della presente legge, e valutate per l’anno 2013 in Euro 750.000,00, sono ripianate con un contributo forfettario erogato dalla Regione Abruzzo mediante utilizzo di quota parte delle disponibilità finanziarie dello stanziamento del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali" e/o del capitolo di spesa 06.01.002 – 181510, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Concorso finanziario dello Stato ex art. 16 bis, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95[6].

     1 ter. Per gli esercizi successivi al 2013, la Giunta regionale, nell’ambito della programmazione di cui all’articolo 28 bis, comma 3, della legge regionale 10 gennaio 2013, n. 2, definisce annualmente le risorse destinate al ripiano delle minori entrate di cui al comma 1 bis, prevedendo l’impiego di quota parte delle disponibilità finanziarie del capitolo di spesa 06.01.002 – 181512, denominato "Fondo unico per il trasporto pubblico locale. Risorse regionali" [7].

     2. La ripartizione della somma di cui al precedente comma avviene in proporzione diretta alle percorrenze ammesse a contribuzione regionale o corrispettivo e assentite, per il penultimo anno antecedente a quello di riferimento, a ciascuna azienda sulla base dei programmi di esercizio autorizzati, con esclusione delle percorrenze derivanti dalle corse bis e dai servizi occasionali. Ai fini della medesima ripartizione le percorrenze dei servizi urbani, così come definiti con verbale del Consiglio regionale n. 110/5 del 23 novembre 1998, sono maggiorate del 50%.

 

     Art. 3. Abrogazioni.

     1. Con l’entrata in vigore della presente legge si intendono abrogati:

     a) la L.R. 2 ottobre 1998, n. 114: Istituzione di tariffe speciali e concessione di agevolazioni sui servizi di linee di trasporto pubblico;

     b) gli artt. 10 e 11 della L.R. 23 luglio 1991, n. 40: Disciplina tariffaria per i servizi di trasporto pubblico locale;

     c) l’art. 153 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 così come modificato dall’art. 88, comma 3 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Per la proroga delle disposizioni di cui al presente articolo, vedi l'art. 1 della L.R. 9 febbraio 2007, n. 1.

[2] Numero così sostituito dall'art. 2 della L.R. 19 agosto 2016, n. 26.

[3] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6 e così modificato dall'art. 38 della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1.

[4] Comma così modificato dall'art. 2 della L.R. 6 maggio 2019, n. 3.

[5] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.

[6] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, già sostituito dall'art. 70 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, dall'art. 17 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[7] Comma inserito dall'art. 20 della L.R. 30 aprile 2009, n. 6, già sostituito dall'art. 70 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1, dall'art. 17 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1 e così ulteriormente sostituito dall'art. 29 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.