§ 6.2.23 - L.R. 23 agosto 2011, n. 35.
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.2 finanze, demanio, patrimonio
Data:23/08/2011
Numero:35


Sommario
Art. 1.  Ricollocazione del personale delle Comunità Montane
Art. 2.  Modifiche all'art. 85 della L.R. 15/2004
Art. 3.  (Valorizzazione dell'Aeroporto d’Abruzzo)
Art. 4.  Utilizzo fondo per le Aree sottoutilizzate
Art. 5.  Misure straordinarie e transitorie di accompagnamento al riordino territoriale delle Comunità Montane
Art. 6.  Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
Art. 7.  Modifiche all’art. 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 8.  Modifiche all’art. 8 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 9.  Modifiche all’art. 9 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 10.  Modifiche all’art. 14 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 11.  Modifiche all’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 12.  Modifiche all’art. 18 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 13.  Modifiche all’art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 14.  Modifiche all’art. 39 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1
Art. 15.  Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2
Art. 15 bis.  Modifica alla L.R. 17/2010
Art. 16.  Modifiche alla L.R. 14 luglio 2010, n. 27
Art. 17.  Modifiche all’art. 161 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15
Art. 18.  (Disposizioni in materia di formazione professionale)
Art. 19.  Disposizioni in materia di attività produttive
Art. 20.  Disposizioni in materia di attività ambientali
Art. 21.  Disposizioni in materia di lavori pubblici
Art. 22.  Disposizioni per la contrazione e il controllo della spesa pubblica
Art. 23.  Disposizioni in materia di partecipazione in società di capitali ed in consorzi
Art. 24.  Disposizioni in materia di quote associative regionali
Art. 25.  Interventi a favore dei Piani Sociali di Zona
Art. 26.  Disposizioni in materia di progetti nazionali e comunitari
Art. 27.  Disposizioni in materia di Convenzioni ex Agensud
Art. 28.  Disposizioni in favore del Consorzio Mario Negri Sud
Art. 29.  Finanziamento delle LL.RR. 43/1973, 56/1993, 98/1999, 44/1992
Art. 30.  Norma finanziaria
Art. 31.  Interventi a favore dei malati oncologici
Art. 32.  Entrata in vigore


§ 6.2.23 - L.R. 23 agosto 2011, n. 35.

Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.

(B.U. 31 agosto 2011, n. 54 Speciale)

 

Art. 1. Ricollocazione del personale delle Comunità Montane

1. La Regione Abruzzo, al fine di accelerare ed agevolare il processo di riordino delle Comunità Montane in corso e garantire la salvaguardia dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato ai sensi della L.R. 27 giugno 2008, n. 10 e in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 7 dell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, provvede al trasferimento per mobilità volontaria del personale non dirigenziale delle Comunità Montane, dichiarato in esubero a seguito del processo di riordino e conseguentemente messo a disposizione, presso tutte le strutture della Giunta regionale, del Consiglio regionale e degli enti, delle aziende e delle agenzie regionali, perseguendo miglioramenti organizzativi.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Risorse Umane e Strumentali, entro 30 giorni dal ricevimento della dichiarazione di esubero del personale eccedente ai sensi dell’art. 49, comma 2, della L.R. 10.1.2011, n. 1, attiva le procedure di mobilità relative alle strutture della Giunta regionale tenuto conto dei posti vacanti disponibili in pianta organica per le medesime categorie e professionalità, dei processi di riorganizzazione che interessano gli enti strumentali soppressi il cui personale sarà trasferito nell’organico regionale, nonché del rispetto dei vincoli di contenimento della spesa per il personale. Di detto avvio viene data comunicazione espressa a tutte le Comunità Montane interessate.

3. Per il Consiglio regionale provvede la Direzione competente in materia di risorse umane, tenuto conto dei posti vacanti disponibili in pianta organica per le medesime categorie e professionalità, delle graduatorie vigenti approvate in esito ai procedimenti già posti in essere ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. n. 165/2001, nonché dei vincoli di contenimento della spesa per il personale con particolare riferimento alle disposizioni del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Di detto avvio viene data comunicazione espressa a tutte le Comunità Montane interessate.

4. La Direzione Risorse Umane e Strumentali adotta i provvedimenti di trasferimento del personale in ingresso presso la Giunta regionale e coordina le procedure di mobilità verso gli enti, le aziende e le agenzie regionali.

5. Il presente articolo non trova applicazione per il personale delle Comunità Montane assunto in violazione del disposto dell’art. 29 della L.R. 9.1.2010, n. 1, nonché del personale stabilizzato in violazione della normativa di riferimento.

 

     Art. 2. Modifiche all'art. 85 della L.R. 15/2004

1. Al comma 2 dell’art. 85 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) le parole "al 31.12.2006" sono sostituite dalle parole "alla data del 31 luglio 2011".

2. Al comma 6 dell’art. 85 della L.R. 15/2004 le parole "di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle parole "di cui al comma 2".

3. Al comma 9 dell’art. 85 della L.R. 15/2004 le parole "31 ottobre 2007" sono sostituite dalle parole "31 dicembre 2011".

 

     Art. 3. (Valorizzazione dell'Aeroporto d’Abruzzo) [1]

1. Al fine di finanziare gli interventi previsti dalla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 recante “Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" la Giunta regionale è autorizzata per l'anno 2011 all'approvazione delle attività di promozione a favore dell'Aeroporto d'Abruzzo con un intervento finanziario massimo di Euro 4 milioni.

2. Per il finanziamento degli interventi di cui al comma 1 si provvede mediante l'impiego delle seguenti risorse finanziarie:

a) quanto a Euro 1,2 milioni mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo", a valere sul cap. 242432 - UPB 09.02.002 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. n. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8 novembre 2001, n. 57;

b) quanto a Euro 1,2 milioni mediante impiego delle economie vincolate relative al Fondo unico per le agevolazioni alle imprese, di cui al capitolo di spesa 282451 – UPB 08.02.002 -, denominato: Fondo unico per le agevolazioni alle imprese - D.Lgs. 112/98. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Sviluppo Economico, è autorizzato ed effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.200.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57 [2];

c) quanto a Euro 1,6 milioni mediante impiego delle economie vincolate derivanti dalle economie di spesa preventivamente accertate riguardanti l'intervento straordinario del Mezzogiorno. Il Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive, su richiesta della Direzione Trasporti, Infrastrutture, Mobilità e Logistica e della Direzione Affari della Presidenza, competente in materia di Programmazione, è autorizzato ad effettuare la reiscrizione della somma di Euro 1.600.000,00 di cui al presente comma sul capitolo di spesa 242422 - UPB 06.02.004 denominato: Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo – L.R. 8.11.2001. n. 57 [3].

 

     Art. 4. Utilizzo fondo per le Aree sottoutilizzate

1. La quota di risorse pari ad € 160.000.000,00 trasferite dallo Stato a titolo di Fondo per le Aree Sottoutilizzate per il periodo 2007 - 2013 viene destinata alla copertura del debito sanitario regionale.

2. La Regione promuove la dismissione del patrimonio immobiliare appartenente alla Regione Abruzzo al fine di reintegrare la dotazione del Fondo per le Aree Sottoutilizzate di cui al comma 1, nel limite massimo di euro 110.000.000,00 [4].

3. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le variazioni di bilancio finalizzate a dare attuazione al presente articolo mediante provvedimenti amministrativi, ai sensi dell’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

     Art. 5. Misure straordinarie e transitorie di accompagnamento al riordino territoriale delle Comunità Montane

1. La Regione Abruzzo, al fine di accelerare ed agevolare il processo di riordino delle Comunità Montane di cui al comma 1 dell’art. 1, eroga trasferimenti alle Comunità Montane, in deroga ai parametri disciplinati ai sensi dell’art. 10 della L.R. 10/2008.

2. La Giunta regionale, con proprio atto, disciplina i criteri e le modalità per la concessione e l’erogazione per l’esercizio finanziario 2011 delle risorse stanziate sulla UPB 14.01.004 del bilancio regionale denominata "Attività istituzionali Comunità Montane", sulla base di specifici progetti di riorganizzazione di ciascun ente e di razionalizzazione della spesa corrente predeterminati all’adeguamento alla L.R. 10/2008, dai quali risulti una riduzione delle spese pari, di norma, ad almeno il 20% dello stanziamento percepito dalle singole Comunità Montane nell’anno 2010 e volti alla valorizzazione della gestione associata di funzioni e servizi comunali.

3. I trasferimenti di cui al comma 1 possono essere destinati anche alle Unioni di Comuni che subentrino alle Comunità Montane disciolte. A tal fine la Giunta regionale individua la quota delle risorse di cui al comma 2 stabilendo altresì i criteri di riparto che terranno conto esclusivamente dei Comuni appartenenti alle Comunità Montane disciolte e della spesa per la retribuzione del personale agli stessi trasferito.

4. La Regione Abruzzo trasferisce alle Comunità Montane, a titolo di anticipazione, le somme occorrenti per provvedere al trattamento economico degli occupati presso le Comunità stesse per l’importo di € 876.788,33, quali risorse dovute dallo Stato ai sensi dell’art. 7 della L. 16.5.1984, n. 138 e già contenute nel fondo consolidato ai sensi dell’art. 39 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504.

5. Le Comunità Montane procedono al rimborso a favore della Regione Abruzzo dell’anticipazione regionale entro 15 giorni dal ricevimento del contributo di cui al comma 4 da parte dello Stato.

6. I rimborsi e gli oneri finanziari quantificati in €. 876.788,33 per l’esercizio finanziario 2011, sono imputati rispettivamente sullo stanziamento in entrata della U.P.B. 03.05.001 denominata "Introiti diversi, rimborsi e recuperi vari" e sullo stanziamento della U.P.B. della parte spesa 14.01.004 denominata "Attività istituzionali Comunità Montane".

 

     Art. 6. Istituzione dell’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale

1. E’ istituito, presso il Consiglio regionale, l’Ufficio del Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, di seguito denominato Ufficio del Garante, al fine di contribuire a garantire i diritti di tali persone nell’ambito delle materie di competenza regionale in conformità ai principi di cui agli artt. 2, 3, 4 e 27 della Costituzione.

2. Ai fini dell’applicazione della presente legge si considerano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale: i soggetti presenti negli istituti penitenziari, negli istituti penali per minori o comunque sottoposti a misure restrittive della liberà personale, le persone ospitate nei centri di prima accoglienza, le persone trattenute nei centri di assistenza temporanea per stranieri, le persone presenti nelle strutture sanitarie in quanto sottoposte a trattamento sanitario obbligatorio.

3. Il Garante opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

4. L’Ufficio del Garante è Ufficio monocratico costituito dal Garante scelto [5]:

a) tra persone che abbiano svolto attività di grande responsabilità e rilievo in ambito sociale e che conoscano a fondo le problematiche della reclusione e del rapporto mondo esterno - mondo interno, con attenzione particolare al dettato costituzionale del reinserimento dei detenuti;

b) tra personalità con comprovata competenza nel campo delle scienze giuridiche, scienze sociali e dei diritti umani e con esperienza in ambito penitenziario;

c) tra professori universitari ordinari di materie giuridiche o sociali, che abbiano svolto ricerche sulle tematiche penitenziarie e detentive;

d) tra personalità di alta e riconosciuta professionalità o che si siano distinte in attività di impegno sociale;

e) tra candidati che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo e che hanno una indiscussa e acclarata competenza nel settore della protezione dei diritti fondamentali, con particolare riguardo ai temi della detenzione.

5. Il Garante è eletto dal Consiglio regionale con la maggioranza dei due terzi dei voti favorevoli, nei novanta giorni successivi al suo insediamento e decade con lo scioglimento del Consiglio regionale. In sede di prima applicazione l’Ufficio del Garante è costituito entro i novanta giorni successivi all’entrata in vigore della presente legge [6].

5-bis. Se dopo tre votazioni, effettuate in tre sedute consecutive e comunque non prima di quarantacinque giorni dall'ultima votazione, nessun candidato raggiunge il quorum richiesto dal comma 5, il Consiglio procede ad ulteriore votazione, ed è nominato Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati [7].

6. La carica di Garante è incompatibile con quella di [8]:

a) membro del Parlamento, ministro, consigliere ed assessore regionale, provinciale e comunale;

b) amministratore di ente pubblico, azienda pubblica o società a partecipazione pubblica, nonché amministratore di ente, impresa o associazione che riceva, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi dalla Regione.

6 bis. L’Ufficio di Garante è altresì incompatibile con l’espletamento di attività libero-professionali che possano determinare situazioni di conflitto di interessi con l’Ufficio ricoperto [9].

7. Qualora, successivamente alla nomina, venga accertata una delle cause di incompatibilità di cui al comma 6, il Presidente del Consiglio regionale invita l’interessato a rimuovere tale causa entro quindici giorni e, se questi non ottempera all’invito, lo dichiara decaduto dalla carica e ne dà immediata comunicazione al Consiglio regionale al fine della sostituzione.

8. Il Consiglio regionale può revocare il Garante per gravi o ripetute violazioni di legge, con propria deliberazione assunta a maggioranza qualificata di cui al comma 5 [10].

9. Il Garante che subentri a quello cessato dal mandato per qualsiasi motivo dura in carica fino alla scadenza del mandato di quest’ultimo [11].

10. Al Garante è attribuita un’indennità di funzione mensile pari al 35 per cento dell’indennità mensile di carica spettante ai Consiglieri regionali, ed è riconosciuto il rimborso delle spese debitamente documentate nella misura prevista per i Dirigenti regionali [12].

11. Alla dotazione organica, ai locali, ai mezzi necessari per il funzionamento dell’Ufficio provvede, l’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale.

12. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e di centri di studi e ricerca senza ulteriori oneri a carico del bilancio regionale.

13. Il Garante adotta un apposito regolamento che disciplina il funzionamento dell’Ufficio.

14. L’Ufficio del Garante, per le finalità di cui al comma 1, e nell’ambito delle iniziative di solidarietà sociale, svolge, in collaborazione con le competenti amministrazioni statali, le seguenti funzioni:

a) assume ogni iniziativa volta ad assicurare che alle persone di cui al comma 2 siano erogate le prestazioni inerenti al diritto alla salute, al miglioramento della qualità della vita, all’istruzione e alla formazione professionale e ogni altra prestazione finalizzata al recupero, alla reintegrazione sociale e all’inserimento nel mondo del lavoro;

b) segnala agli organi regionali eventuali fattori di rischio o di danno per le persone di cui al comma 2, dei quali venga a conoscenza in qualsiasi forma, su indicazione sia dei soggetti interessati sia di associazioni o organizzazioni non governative che svolgono un'attività inerente a quanto segnalato;

c) si attiva nei confronti dell’amministrazione interessata, affinché questa assuma le necessarie iniziative volte ad assicurare le prestazioni di cui alla lettera a);

d) interviene nei confronti delle strutture e degli enti regionali in caso di accertate omissioni o inosservanze rispetto a proprie competenze, che compromettano l’erogazione delle prestazioni di cui alla lettera a) e, qualora dette omissioni o inosservanze perdurino, propone agli organi regionali titolari della vigilanza su tali strutture ed enti le opportune iniziative, ivi compresi i poteri sostitutivi;

e) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

f) propone agli organi regionali gli interventi amministrativi e legislativi da intraprendere per contribuire ad assicurare il pieno rispetto dei diritti delle persone di cui al comma 2 e, su richiesta degli stessi organi, esprime pareri su atti amministrativi e legislativi che possono riguardare anche dette persone;

g) propone all’assessorato regionale competente iniziative concrete di informazione e promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale.

15. I protocolli d’intesa sottoscritti tra la Regione e le amministrazioni statali competenti devono promuovere:

a) l’attivazione all’interno degli istituti penitenziari di strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza regionale per le finalità di cui al comma 1;

b) la previsione anche di altre forme di collaborazione volte ad agevolare lo svolgimento delle funzioni dell’Ufficio del Garante.

16. Entro il 30 aprile di ogni anno l’Ufficio del Garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sui risultati ottenuti alla Giunta regionale ed al Consiglio regionale.

17. La relazione è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il Consiglio regionale provvede a darne adeguata pubblicità su altri organi di stampa della regione o indipendenti.

18. Lo stesso provvede ad inviarne copia a tutti i responsabili delle strutture di cui al comma 2.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo entra in vigore il 1° gennaio 2012.

20. Per le risorse finanziarie necessarie all’attuazione delle finalità di cui al presente articolo, si provvede con la legge di bilancio 2012.

 

     Art. 7. Modifiche all’art. 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1

1. La tabella di cui all'«allegato 2» dell'art. 2 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 2 - Tabella degli stanziamenti continuativi e dei limiti di impegno" allegata alla presente legge.

 

     Art. 8. Modifiche all’art. 8 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1

1. La tabella di cui all'«allegato 3» dell'art. 8 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 3 - Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione annuale 2011" allegata alla presente legge.

 

     Art. 9. Modifiche all’art. 9 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1

1. La tabella di cui all'«Allegato 4» dell'art. 9 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)" è sostituita dalla tabella denominata "Allegato 4" allegata alla presente legge.

 

     Art. 10. Modifiche all’art. 14 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1

1. Il comma 1 dell’art. 14 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)" è sostituito dal seguente:

"1. Dopo il comma 2 dell'art. 47 della L.R. 3/2002 "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" sono aggiunti i seguenti commi:

"3. L’approvazione della legge relativa all’esercizio provvisorio di cui all’art. 12 comporta la diretta applicazione delle norme di cui al medesimo art. 12 agli enti dipendenti dalla Regione i cui bilanci di previsione costituiscono allegato al bilancio della Regione presentato al Consiglio.

4. Gli enti dipendenti dalla Regione, nelle more dell’approvazione dei relativi bilanci di previsione da parte della Giunta regionale, sono autorizzati a gestire la spesa dei rispettivi bilanci esclusivamente per le spese di natura obbligatoria.

5. Nelle more dell'approvazione del Consiglio regionale dei bilanci degli enti dipendenti dalla Regione approvati dalla Giunta regionale, i bilanci medesimi sono gestiti per la parte spesa ai sensi delle disposizioni di cui all’art. 12."

 

     Art. 11. Modifiche all’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 [13]

1. I commi 1 e 2 dell’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)” sono sostituiti dai seguenti:

"1. La dotazione del Fondo di cui all’art. 4, comma 5, della L.R. 28 aprile 2000, n. 77, recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" è stabilita presuntivamente per l’anno 2011 in € 2.800.000,00.

2. Ai sensi dell’art. 4, commi 2 e 3 della L.R. 77/2000, il fondo di cui al comma 1 è finanziato:

a) per € 2.000.000,00 con i rientri di cui alla L.R. 4 giugno 1980, n. 50 (Normativa organica sul turismo);

b) per € 800.000,00 con le economie derivanti dai programmi di attuazione di cui all’art. 10 della L.R. 77/2000 per gli anni dal 2003 al 2005, giacenti presso la FIRA."

 

     Art. 12. Modifiche all’art. 18 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1

1. Al comma 3 dell’art. 18 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2011)" le parole "le disposizioni dell’art. 77 ter del D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133," sono sostituite dalle seguenti parole "le disposizioni di cui alla Legge di stabilità 2011, articoli da 125 e 150".

2. Al comma 4 dell’art. 18 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 le parole "finanziati con i trasferimenti regionali finalizzati" sono soppresse.

 

     Art. 13. Modifiche all’art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1

1. Il comma 6 dell’art. 22 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 - 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)" è sostituito dal seguente:

"6. Dopo il comma 3 dell’art.10 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 sono aggiunti i seguenti commi:

"3 bis. Le provvidenze di cui al comma 1 hanno una validità di due anni a partire dalla data di approvazione del Programma di attuazione. Decorso tale termine il fondo di cui all’art. 4 destinato al Programma sarà ritenuto in ogni caso esaurito.

3 ter. Lo scorrimento degli elenchi delle istanze pervenute ai sensi del Programma di attuazione 2006-2007 è consentito fino al 30.6.2011.

3 quater Eventuali economie derivanti dalla scadenza della validità delle provvidenze di cui al comma 3 bis e dalla chiusura degli elenchi di cui al comma 3 ter, sono destinate al finanziamento di nuovi programmi di attuazione."

 

     Art. 14. Modifiche all’art. 39 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1

1. Al comma 2 dell’art. 39 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011 – 2013 della Regione Abruzzo (Legge Finanziaria Regionale 2011)" le parole "Il Presidente della Giunta regionale entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge decreta" sono sostituite dalla seguenti parole "Il Presidente della Giunta regionale entro il 31 ottobre del corrente anno decreta".

 

     Art. 15. Modifiche alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2

1. La Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione 2011 di cui all’art. 11 della L.R. 2/2011, è sostituita dalla tabella "Allegato 3 – Tabella economie vincolate riprogrammate con il bilancio di previsione 2011" allegata alla presente legge.

2. Il comma 2 dell’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 è sostituito dal seguente:

"2. Ai sensi dell’art. 34, comma 7, lettera c), della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, è autorizzata, altresì, l’iscrizione nello stato di previsione della spesa, del capitolo 323600, U.P.B. 15.01.003 denominato "Fondo per la riassegnazione di economie vincolate" con lo stanziamento per competenza di € 803.263.781,92."

3. Il comma 5 dell’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 è sostituito dal seguente:

"5. Con il bilancio di previsione sono riprogrammate le economie vincolate riportate nella tabella di cui all’art. 11 per l’importo di € 102.738.896,08."

 

     Art. 15 bis. Modifica alla L.R. 17/2010

1. Al comma 1 dell'art. 33 della L.R. 12 maggio 2010, n. 17 "Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 (Nuove norme in materia di commercio) e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio", le parole "24 mesi" sono sostituite con le parole "48 mesi".

 

     Art. 16. Modifiche alla L.R. 14 luglio 2010, n. 27

1. L’art. 16 della L.R. 14 luglio 2010, n. 27 recante : "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 29 luglio 1998, n. 64 recante "Istituzione dell’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente A.R.T.A." è abrogato.

2. La lettera h) bis del comma 1 dell’art. 29 della L.R. 29 luglio 1998, n. 64 recante "Istituzione dell’Agenzia Regionale per la Tutela dell’ambiente (A.R.T.A.)" è abrogata.

 

     Art. 17. Modifiche all’art. 161 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15

1. Il comma 4 dell’art. 161 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la

redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004 – 2006 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2004)" è abrogato.

 

     Art. 18. (Disposizioni in materia di formazione professionale) [14]

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 14, del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, sono soppressi, a decorrere dall'esercizio finanziario 2014, i trasferimenti di fondi regionali per le spese di investimento derivanti dal conferimento di funzioni regionali agli Enti locali in materia di formazione professionale ai sensi dell'art. 79, comma 5, della legge regionale 12 agosto 1998, n. 72.

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di attività produttive

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione ella stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 le risorse statali iscritte in bilancio nell’ambito del capitolo di spesa 282451 - UPB 08.02.002 denominato "Fondo unico per le agevolazioni alle Imprese - D.Lgs. 112/1998" sono prioritariamente destinate:

a) alla copertura degli oneri derivanti dal mantenimento della garanzia fidejussoria di cui all’art. 46 della L.R. 20 luglio 2002, n. 16;

b) alla copertura degli oneri derivanti dalla partecipazione al Programma Galileo di cui all’art. 42 della L.R. 25.8.2006, n. 29;

c) alla copertura degli oneri derivanti dagli interventi per il consolidamento di siti produttivi di cui all’art. 44 della L.R. 25.8.2006, n. 29 e alla copertura degli oneri derivanti dall’intervento finanziario per il Consorzio Industriale ASI di Teramo ai sensi dell’art. 73 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

2. La Giunta regionale, per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di attività produttive, procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa 08.02.002 – 282451 del "Fondo unico per le agevolazioni alle Imprese - D.Lgs 112/1998".

3. La Direzione competente in materia di attività produttive, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.

4. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

 

     Art. 20. Disposizioni in materia di attività ambientali

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 le risorse statali iscritte in bilancio nell’ambito del capitolo di spesa 292361 – UPB 05.02.10 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/1998 in materia di ambiente" sono prioritariamente destinate alla copertura degli oneri relativi al contributo annuale di funzionamento per l’attività ordinaria assegnato all’A.R.T.A. ai sensi dell’art. 20, comma 1, della L.R. 29 luglio 1998, n. 64, e alla copertura degli oneri relativi al contributo annuale per il funzionamento del Parco Regionale Sirente-Velino ai sensi dell’art. 24 della L.R. 13 luglio 1989, n. 54.

2. La Giunta regionale, per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di ambiente, parchi e territorio, procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sul capitolo di spesa 05.02.010 - 292361 denominato "Interventi per funzioni trasferite dal D.Lgs. 112/1998 in materia di ambiente".

3. La Direzione competente in materia di ambiente, parchi e territorio, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.

4. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

5. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

 

     Art. 21. Disposizioni in materia di lavori pubblici

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, per gli esercizi finanziari 2012 e 2013 le economie vincolate iscritte nei capitoli di spesa di competenza della Direzione Lavori Pubblici, Ciclo idrico integrato e Difesa del Suolo e della Costa sono prioritariamente destinate alla copertura degli oneri relativi alle obbligazioni pluriennali di spesa esistenti a carico della Regione alla data della entrata in vigore della presente legge.

2. Nell’ambito delle economie vincolate iscritte nel capitolo di spesa 03.02.005 la Giunta regionale su proposta della direzione LL.PP. procede a rimodulare le economie vincolate da destinare alle finalità di cui alla legge 9 gennaio 1989, n. 13 recante "Disposizioni per favorire il superamento e le eliminazioni delle barriere architettoniche negli edifici privati" per un importo pari a € 400.000,00.

3. La Giunta regionale, per l’attuazione di quanto previsto al presente articolo, su proposta della Direzione regionale competente in materia di LL.PP. procede alla rimodulazione e riprogrammazione delle economie vincolate esistenti sui capitoli di spesa di competenza della medesima.

4. La Direzione competente in materia di LL.PP., entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopone gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.

5. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

6. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea e con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate.

 

     Art. 22. Disposizioni per la contrazione e il controllo della spesa pubblica

1. Al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in ossequio alle disposizioni contenute nell’art. 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 30 luglio 2010, n. 122, le Direzioni competenti per materia, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, prima di dare ulteriore corso alla realizzazione dei programmi di settore, sottopongono gli stessi alla verifica della compatibilità finanziaria.

2. Nessun nuovo programma di spesa può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale, senza il preventivo parere di compatibilità finanziaria del Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti locali, Bilancio, Attività sportive.

3. [Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano ai programmi e progetti finanziati con fondi dell’Unione Europea, con il Fondo per le Aree Sottoutilizzate, nonché ai programmi e progetti relativi alla Sanità] [15].

 

     Art. 23. Disposizioni in materia di partecipazione in società di capitali ed in consorzi

1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in conformità alle disposizioni contenute nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, persegue la riduzione delle proprie partecipazioni presso società ed enti consortili.

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua gli enti e le società partecipate ritenute strategicamente rilevanti mantenendone le partecipazioni e stabilisce gli indirizzi per la dismissione delle altre partecipazioni, tenendo conto delle disposizioni di cui al comma 27, art. 3, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 e s.m.i..

3. Le Direzioni competenti per materia, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2, pongono in essere tutti i provvedimenti prodromici e conclusivi per la dismissione delle altre partecipazioni entro i successivi 180 giorni, ovvero nel maggiore termine eventualmente previsto da sovraordinate disposizioni legislative.

 

     Art. 24. Disposizioni in materia di quote associative regionali

1. La Regione Abruzzo, al fine di procedere alla contrazione progressiva della spesa pubblica e alla necessaria razionalizzazione della stessa, in conformità alle disposizioni contenute nel D.L. 31 maggio 2010, n. 78 recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 e nel D.L. 6 luglio 2011, n. 98 recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111, riduce la propria partecipazione ad associazioni tra enti.

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente in materia di Affari della Presidenza, entro 180 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, individua le adesioni associative in essere ritenute strategicamente rilevanti mantenendole e stabilisce gli indirizzi per la cessazione delle altre.

3. Le Direzioni competenti per materia, sulla base degli indirizzi di cui al comma 2, pongono in essere tutti i provvedimenti prodromici e conclusivi per la cessazione di cui al comma 2; tale cessazione dovrà intervenire entro i successivi 180 giorni, ovvero nel maggiore termine eventualmente previsto dagli impegni associativi formalmente assunti.

 

     Art. 25. Interventi a favore dei Piani Sociali di Zona

1. Al fine di favorire e sostenere l'attuazione degli interventi generali inerenti i servizi sociali relativi al Programma PAR FAS 2007-2013 Linea di Azione V.1.1.b, la Regione ammette a finanziamento le spese sostenute dai Comuni per i Piani di Zona 2009 e 2010 conformi alla Linea di Azione.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione, per il tramite della Direzione competente in materia di Politiche Sociali e nel rispetto delle procedure di verifica della spesa, eroga, a titolo di anticipazione del finanziamento di cui al comma 1 e nel limite massimo di € 6 milioni, gli importi sostenuti dai Comuni per l'attuazione dei Piani di Zona 2009 e 2010.

3. Al bilancio di previsione corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento del capitolo di entrata 04.02.002 - 36202, denominato "Recuperi di somme erogate su capitoli di spesa della parte in conto capitale del bilancio" è incrementato di € 6 milioni;

b) lo stanziamento del capitolo di entrata 13.01.003 - 71510, di nuova istituzione, denominato "Interventi di programmazione PAR-FAS 2007-2013 in materia di Politiche Sociali - Linea di Azione V 1.1.b" è incrementato di € 6 milioni.

 

     Art. 26. Disposizioni in materia di progetti nazionali e comunitari

1. In sede di definizione ed attuazione di progetti relativi alla programmazione nazionale e comunitaria, i Direttori regionali e/o i Dirigenti dei Servizi, per le rispettive competenze, verificano la possibilità di destinare parte delle risorse assegnate al rimborso delle spese, ivi comprese quelle per il personale dipendente, sostenute dalla Regione per la realizzazione dei progetti medesimi.

2. Per le finalità di cui al comma 1, i Direttori regionali e/o i Dirigenti dei Servizi, in sede di approvazione dei progetti, provvedono a comunicare al Servizio Bilancio della Direzione regionale competente in materia finanziaria, l’entità dei rimborsi spettanti alla Regione per la realizzazione dei progetti nonché, a consuntivo, l’entità dei rimborsi spettanti alla Regione a seguito della approvazione della rendicontazione dei progetti medesimi da parte dell’autorità competente.

 

     Art. 27. Disposizioni in materia di Convenzioni ex Agensud

1. Le Direzioni affidatarie degli interventi di cui alle convenzioni ex Agensud – D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112 e DPCM 12 settembre 2000 – definiscono e dichiarano concluse le convenzioni entro il termine del 15 novembre 2011, ovvero provvedono secondo le procedure di cui alla DGR 350 del 2011.

2. Entro il termine di cui al comma 1, le Direzioni dichiarano l’insussistenza degli impegni contabili residui correlati alle convenzioni dichiarate concluse, dandone comunicazione al Servizio Programmazione Sviluppo della Direzione Affari della Presidenza, Politiche Legislative e Comunitarie, Programmazione, Parchi, Territorio, Valutazioni Ambientali, Energia ed al Servizio Bilancio della Direzione Riforme Istituzionali, Enti Locali, Bilancio, Attività Sportive.

 

     Art. 28. Disposizioni in favore del Consorzio Mario Negri Sud

1. Nel riconoscimento del preminente interesse regionale dell’attività svolta dal Consorzio Mario Negri Sud, l’Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Consorzio medesimo per l’anno 2011 un contributo pari a € 800 mila volto a sopperire alle spese di funzionamento, ivi comprese quelle relative all’acquisto di attrezzature, per lo svolgimento dei compiti e delle attività istituzionali con particolare riguardo all’attuazione dei programmi di studio e di ricerca.

2. Il contributo di cui al comma 1 è concesso previa deliberazione della Giunta regionale.

3. E’ fatto obbligo al Consorzio Mario Negri Sud di presentare all’Amministrazione regionale, entro il mese di maggio 2012, in riferimento al contribuito di cui al presente articolo, un rendiconto delle spese sostenute nonché una dettagliata relazione illustrativa in ordine al programma di attività attuato nel corso dell’anno precedente.

4. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede con le economie vincolate reiscritte nel bilancio di previsione 2011 sul capitolo di spesa 08.02.002 – 282451, denominato "Fondo Unico per le agevolazioni alle imprese" di cui alla D.G.R. 29 novembre 2010, n. 936 recante: Funzioni delegate dallo Stato alle Regioni in materia di incentivi alle imprese di cui al D.Lgs 31 marzo 1998, n. 112 - programma di riparto del fondo unico disponibile.

 

     Art. 29. Finanziamento delle LL.RR. 43/1973, 56/1993, 98/1999, 44/1992

1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Sviluppo del Turismo, Politiche Culturali, è autorizzata ad apportare, con le modalità di cui all’art. 25 della L.R. 25 marzo 2002, n. 3, le variazioni necessarie per destinare le risorse vincolate di cui al capitolo di spesa 10.02.004 - 62431, denominato "Interventi progettuali nel campo della cultura - L. 1.3.1986, n. 64", per il finanziamento degli interventi di cui alle seguenti leggi regionali:

a) L.R. 30 novembre 1973, n. 43 recante: Norme per l’organizzazione, l’adesione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni;

b) L.R. 10 settembre 1993, n. 56 recante: Nuove norme in materia di promozione culturale;

c) L.R. 3 novembre 1999, n. 98 recante: Disciplina regionale delle attività cinematografiche, audiovisive e multimediali;

d) L.R. 18 giugno 1992, n. 44 recante: Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale.

 

     Art. 30. Norma finanziaria

1. Gli oneri derivanti dall'applicazione degli interventi di cui alla presente legge trovano copertura finanziaria nella legge di bilancio relativa all'esercizio 2011.

2. Al bilancio di previsione del corrente esercizio finanziario, di cui alla L.R. 10 gennaio 2011, n. 2 recante "Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2011 – Bilancio pluriennale 2011-2013", sono apportate le variazioni riportate nel "Prospetto di variazione di bilancio", allegato alla presente legge, recante le variazioni alle unità previsionali di base e la relativa ripartizione nei capitoli di entrata e di spesa del bilancio regionale.

 

     Art. 31. Interventi a favore dei malati oncologici [16]

1. Le entrate derivanti dall’applicazione dell'art. 85 della L.R. 15/2004, quantificate per l’esercizio finanziario corrente in € 200.000,00, sono destinate al finanziamento di interventi in materia sociale per i portatori di malattie oncologiche e per i pazienti trapiantati.

2. I sussidi previsti al comma 3 dell’art. 5 della L.R. 21 aprile 1977, n. 19 sono estesi ai portatori di patologie oncologiche ed ai pazienti trapiantati e sono erogati con le modalità vigenti per i sussidi di cui all'art. 5 della medesima legge regionale.

3. Gli oneri derivanti dall’applicazione del comma 2, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 200.000,00, sono erogati a valere sullo stanziamento della U.P.B. della spesa 13.01.003, denominato: Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia.

4. Al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario corrente sono apportate le seguenti modifiche in termini di competenza e di cassa:

a) lo stanziamento della U.P.B. di parte entrata 03.05.002, denominata "Entrate per sanzioni amministrative e violazioni tributarie" è incrementato di € 200.000,00;

b) lo stanziamento della U.P.B. di parte spesa 13.01.003, denominato "Interventi socio assistenziali per la maternità, l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia" è incrementato di € 200.000,00.

5. La Giunta regionale individua con proprio provvedimento i capitoli di entrata e di spesa all’interno delle unità previsionali di base indicate al comma 4. L’erogazione della spesa di cui al presente articolo è consentita solo nei limiti delle entrate preventivamente accertate.

 

     Art. 32. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

Allegati

(Omissis)


[1] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 9 novembre 2011, n. 39. Il testo previgente recava: " Art. 3. Integrazione alla L.R. 1/2011. 1. Dopo l’art. 15 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1 è aggiunto il seguente: «Art. 15 bis. Interventi per lo sviluppo turistico dell’Aeroporto d’Abruzzo 1. Allo scopo di conseguire gli obiettivi e compiere le azioni previste dalla L.R. 8 novembre 2001, n. 57 recante "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo" è autorizzata la spesa, per l’anno 2011, di 2,8 milioni di €, mediante lo stanziamento di pari importo sul capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57".

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede: a) quanto a 1,2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione delle risorse dello stanziamento del Fondo di cui all'art. 4 comma 5 della L.R. 28 aprile 2000, n. 77 recante "Interventi di sostegno regionale alle imprese operanti nel settore del turismo" a valere sul cap. 242432 UPB 09.02.002 denominato: Trasferimento alla FIRA delle risorse di cui all'art. 4 della L.R. 77/2000 - fondo di dotazione, ed iscrizione delle stesse sul bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011, per competenza e cassa, nell'ambito del capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57". b) quanto a 1,6 milioni di euro tramite riprogrammazione delle economie di spesa derivanti dall’attuazione della convenzione denominata "Agensud 78/88" attraverso la reiscrizione di pari importo sul capitolo di spesa 242422 U.P.B. 06.02.004 denominato "Valorizzazione dell'Aeroporto d'Abruzzo - L.R. 8.11.2001, n. 57".»

[2] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2012, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[3] La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2012, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità della presente lettera.

[4] Comma così sostituito dall'art. 5 della L.R. 5 giugno 2012, n. 24.

[5] Alinea così modificato dall'art. 54 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[6] Comma così modificato dall'art. 54 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[7] Comma inserito dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 2017, n. 48.

[8] Alinea così modificato dall'art. 54 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[9] Comma inserito dall'art. 54 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[10] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 30 agosto 2017, n. 48.

[11] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[12] Comma così sostituito dall'art. 54 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[13] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 13 gennaio 2012, n. 5.

[14] Articolo così sostituito dall'art. 32 della L.R. 10 gennaio 2013, n. 2.

[15] Comma abrogato dall'art. 15 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[16] Articolo così sostituito dall'art. 5 della L.R. 9 novembre 2011, n. 39. La Corte costituzionale, con sentenza 19 luglio 2012, n. 192, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo.