§ 5.2.141 - L.R. 14 settembre 1999, n. 71.
Contributo per l'anno 1999 ai Comitati provinciali e regionali dell'Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:14/09/1999
Numero:71


Sommario
Art. 1.  [1]
Art. 2.      1. I comitati provinciali e regionali delle associazioni di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi annuali, entro il termine del 31 [...]
Art. 3.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £. 100.000.000, per l'anno 1999, si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, [...]
Art. 4.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 5.2.141 - L.R. 14 settembre 1999, n. 71.

Contributo per l'anno 1999 ai Comitati provinciali e regionali dell'Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.

(B.U. n. 37 del 24 settembre 1999).

 

Art. 1. [1]

     1. La Regione Abruzzo concede contributi, determinati annualmente con legge di bilancio, ai comitati provinciali dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio territorio, e ai comitati regionali delle suddette associazioni, per gli scopi previsti dallo statuto delle stesse.

     2. Il contributo annualmente assegnato alle associazioni di cui al comma precedente è ripartito, in parti uguali, per il 10% ai comitati regionali e per il 90% ai comitati provinciali.

 

     Art. 2.

     1. I comitati provinciali e regionali delle associazioni di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi annuali, entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è effettivamente erogato il contributo, una dettagliata rendicontazione delle somme percepite [2].

     2. La mancata presentazione della rendicontazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca e la conseguente restituzione del contributo concesso.

     3. L’erogazione dei contributi di competenza, viene disposta dopo l’acquisizione ed il controllo del rendiconto dell’anno precedente [3].

 

     Art. 3.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £. 100.000.000, per l'anno 1999, si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario corrente, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

     Cap. 71634 "Istituzione dell'Osservatore Farmacologico Regionale L.R. 52/95"

     - in diminuzione £. 100.000.000

     Cap. 71633 che assume la seguente nuova denominazione: "Contributi ai Comitati provinciali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e del Comitato regionale delle suddette associazioni" con un incremento dello stanziamento

     - in aumento £. 100.000.000

     2. A partire dall’esercizio 2004 l’onere della presente legge trova copertura nell’ambito della UPB 13.01.005 nello stanziamento del Cap. 71633 così ridenominato: Contributi ai Comitati provinciali e al Comitato regionale dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra - L.R. 71/1999 e nello stanziamento del Cap. 71627 di nuova istituzione ed iscrizione denominato: Contributi ai Comitati provinciali e al Comitato regionale dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra - L.R. 71/1999 [4].

     3. Gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dalle annuali leggi di bilancio [5].

 

     Art. 4.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Articolo così modificato dall’art. 96 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall’art. 96 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall’art. 96 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall’art. 96 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall’art. 96 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.