Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 14/09/1999 |
Numero: | 71 |
Sommario |
Art. 1. [1] |
Art. 2. 1. I comitati provinciali e regionali delle associazioni di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi annuali, entro il termine del 31 [...] |
Art. 3. 1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £. 100.000.000, per l'anno 1999, si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, [...] |
Art. 4. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. |
§ 5.2.141 - L.R. 14 settembre 1999, n. 71.
Contributo per l'anno 1999 ai Comitati provinciali e regionali dell'Associazione Nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra.
(B.U. n. 37 del 24 settembre 1999).
1. La Regione Abruzzo concede contributi, determinati annualmente con legge di bilancio, ai comitati provinciali dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell’Associazione nazionale vittime civili di guerra, operanti nel proprio territorio, e ai comitati regionali delle suddette associazioni, per gli scopi previsti dallo statuto delle stesse.
2. Il contributo annualmente assegnato alle associazioni di cui al comma precedente è ripartito, in parti uguali, per il 10% ai comitati regionali e per il 90% ai comitati provinciali.
1. I comitati provinciali e regionali delle associazioni di cui al precedente art. 1 sono tenuti a presentare al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi annuali, entro il termine del 31 marzo dell’anno successivo a quello in cui è effettivamente erogato il contributo, una dettagliata rendicontazione delle somme percepite [2].
2. La mancata presentazione della rendicontazione nei tempi prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca e la conseguente restituzione del contributo concesso.
3. L’erogazione dei contributi di competenza, viene disposta dopo l’acquisizione ed il controllo del rendiconto dell’anno precedente [3].
1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, previsto in £. 100.000.000, per l'anno 1999, si provvede apportando nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, per l'esercizio finanziario corrente, le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:
Cap. 71634 "Istituzione dell'Osservatore Farmacologico Regionale L.R. 52/95"
- in diminuzione £. 100.000.000
Cap. 71633 che assume la seguente nuova denominazione: "Contributi ai Comitati provinciali dell'Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra e dell'Associazione nazionale vittime civili di guerra e del Comitato regionale delle suddette associazioni" con un incremento dello stanziamento
- in aumento £. 100.000.000
2. A partire dall’esercizio 2004 l’onere della presente legge trova copertura nell’ambito della UPB 13.01.005 nello stanziamento del Cap. 71633 così ridenominato: Contributi ai Comitati provinciali e al Comitato regionale dell’Associazione nazionale famiglie dei caduti e dispersi in guerra -
3. Gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dalle annuali leggi di bilancio [5].
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo così modificato dall’art. 96 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 96 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 96 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 96 della
[5] Comma aggiunto dall’art. 96 della