Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 19/11/2003 |
Numero: | 17 |
§ 4.1.98 - L.R. 19 novembre 2003, n. 17. [1]
Istituzione del registro regionale degli amministratori di condominio.
(B.U. 5 dicembre 2003, n. 36).
Art. 1. Finalità.
1. La Regione Abruzzo, consapevole del ruolo sempre più rilevante che la figura professionale dell’amministratore di condominio e di immobili riveste a tutela dei diritti e degli interessi dei proprietari e dei conduttori degli immobili medesimi, al fine di garantire ed attestare la professionalità dei soggetti esercenti, in forma singola o associata, l’attività di amministratore di condominio e di immobili, istituisce il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili.
Art. 2. Istituzione del Registro regionale e provinciale degli amministratori di condominio e di immobili.
1. E’ istituito presso la Direzione attività produttive, l’Ufficio per il registro regionale degli amministratori di condominio e di immobili di seguito denominato registro. Esso è suddiviso in sezioni corrispondenti agli ambiti territoriali delle Province della Regione [2].
2. Hanno titolo a chiedere l’iscrizione al registro tutti coloro che siano in possesso dei requisiti di cui all’art. 3.
3. La mancata iscrizione al registro regionale preclude l’esercizio dell’attività di amministratore, salvo i casi di condomino amministratore.
Art. 3. Iscrizione al Registro e requisiti.
1. L’iscrizione al registro avviene su domanda scritta del soggetto interessato ed è disposta con determinazione del dirigente responsabile della competente struttura regionale, previo accertamento dei requisiti.
2. L’iscrizione al registro è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) essere cittadino italiano o cittadino di uno degli stati membri dell’Unione Europea, ovvero cittadino di stati non appartenenti all’Unione Europea residente nel territorio della Repubblica italiana, a condizione di reciprocità, salvo il caso degli apolidi;
b) godimento dei diritti civili;
c) non aver riportato condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto contro la pubblica amministrazione, contro l’amministrazione della giustizia, contro la fede pubblica, contro l’economia pubblica, l’industria e il commercio, contro il patrimonio;
d) aver conseguito un diploma di scuola media superiore di secondo grado;
e) aver compiuto il diciottesimo anno di età;
f) aver superato l’esame di abilitazione di cui all’art. 4.
3. Con la medesima procedura, di cui al comma 1, sono disposti il diniego della domanda di iscrizione e di cancellazione.
4. I provvedimenti di cui ai commi 1 e 3 sono adottati non oltre 180 giorni dalla domanda presentata ai sensi del comma 1 e devono essere motivati e comunicati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, all’interessato.
Art. 4. Esame di abilitazione.
1. L’iscrizione al registro è subordinata al superamento di un esame di abilitazione.
2. L’esame di cui al comma 1 è indetto, con cadenza almeno biennale, dal dirigente responsabile della competente struttura regionale e consta di una prova scritta e di due orali.
3. Coloro che sono già iscritti in ordini e collegi professionali affini sono esentati dall’obbligo di sostenere l’esame di abilitazione e sono automaticamente iscritti a presentazione di domanda, se dimostrano di svolgere, già alla data della presente legge, la professione di amministratore di condominio.
Art. 5. Struttura dell’Assemblea degli amministratori.
1. In seguito all’iscrizione nel registro degli amministratori di condominio e di immobili si procede alla elezione di un presidente regionale degli amministratori e di un vice presidente, scelti tra gli iscritti nell’albo regionale.
2. Al fine di garantire una maggiore collegialità territoriale il vice presidente viene eletto a rotazione tra gli iscritti nelle sezioni provinciali con l’esclusione di quella di appartenenza del Presidente.
3. Di competenza del presidente è la nomina di un segretario e di un tesoriere.
4. I componenti dell’Assemblea degli amministratori restano in carica tre anni e possono essere rieletti una sola volta.
5. Il procedimento, le sanzioni disciplinari, le norme transitorie relative allo svolgimento delle funzioni di amministratore immobiliare trovano disciplina in un apposito regolamento di esecuzione che sarà approvato successivamente.
Art. 6. Funzioni dell’Assemblea degli amministratori.
1. Il presidente, o in sua assenza il vice presidente, ha la rappresentanza legale dell’Assemblea.
2. I compensi degli amministratori e le spese di gestione sono finanziati attraverso la costituzione di un fondo di garanzia e di assicurazione per gli stessi amministratori e per i condomini.
3. Il fondo è costituito dalle quote versate annualmente dagli iscritti nel registro regionale.
Art. 7. Dichiarazione d’urgenza.
1. La presente legge dichiarata urgente entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] La Corte costituzionale, con sentenza 30 settembre 2005, n. 355, ha dichiarato l'illegittimità della presente legge.
[2] Comma così modificato dall’art. 187 della