Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.2 assistenza sociale |
Data: | 20/06/1980 |
Numero: | 64 |
Sommario |
Art. 1. 1. La Regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 90.000.000 ai massimi Organi dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra e dell'Associazione Nazionale [...] |
Art. 2. Il Comitato Regionale e le Federazioni Provinciali delle Associazioni beneficiarie dei contributi presentano annualmente al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi, entro il primo [...] |
Art. 3. (Omissis) |
Art. 4. (Urgenza). |
§ 5.2.14 - L.R. 20 giugno 1980, n. 64.
Erogazione di contributi alle Sezioni dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.
(B.U. 21 luglio 1980, n. 36).
1. La Regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 90.000.000 ai massimi Organi dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra e dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse, da ripartirsi, con provvedimento della Giunta regionale, come segue:
- L. 40.000.000 all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra - Comitato Regionale dell'Abruzzo - da destinarsi al finanziamento delle attività delle proprie sezioni;
- L. 50.000.000 in parti uguali alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci [1].
2. A partire dall’esercizio 2004 l’entità dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è determinata ed iscritta sui pertinenti capitoli con legge di bilancio [2].
3. A partire dall’esercizio 2004, il contributo iscritto in favore dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra è interamente destinato al Comitato regionale dell’Associazione medesima [3].
4. A partire dall’esercizio 2004, il contributo iscritto in favore dell’Associazione nazionale Combattenti e Reduci è ripartito, in parti uguali, tra le Federazioni provinciali dell’Associazione medesima [4].
Il Comitato Regionale e le Federazioni Provinciali delle Associazioni beneficiarie dei contributi presentano annualmente al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite [5].
La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della Giunta Regionale [6] del finanziamento concesso.
(Omissis) [7].
Art. 4. (Urgenza).
(Omissis).
[1] Articolo così sostituito con art. 1
[2] Comma aggiunto dall’art. 95 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 95 della
[4] Comma aggiunto dall’art. 95 della
[5] Comma sostituito dall’art. 2 della
[6] Comma così modificato con art. 2
[7] Norma finanziaria.