§ 5.2.14 - L.R. 20 giugno 1980, n. 64.
Erogazione di contributi alle Sezioni dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e alle Federazioni Provinciali dell'Associazione [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:20/06/1980
Numero:64


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 90.000.000 ai massimi Organi dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra e dell'Associazione Nazionale [...]
Art. 2.      Il Comitato Regionale e le Federazioni Provinciali delle Associazioni beneficiarie dei contributi presentano annualmente al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi, entro il primo [...]
Art. 3.      (Omissis)
Art. 4.  (Urgenza).


§ 5.2.14 - L.R. 20 giugno 1980, n. 64.

Erogazione di contributi alle Sezioni dell'Associazione Nazionale Mutilati e Invalidi di Guerra e alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci.

(B.U. 21 luglio 1980, n. 36).

 

Art. 1.

     1. La Regione Abruzzo concede annualmente un contributo di L. 90.000.000 ai massimi Organi dell'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra e dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci, operanti nel proprio territorio, per gli scopi previsti dagli statuti delle associazioni stesse, da ripartirsi, con provvedimento della Giunta regionale, come segue:

- L. 40.000.000 all'Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di guerra - Comitato Regionale dell'Abruzzo - da destinarsi al finanziamento delle attività delle proprie sezioni;

- L. 50.000.000 in parti uguali alle Federazioni Provinciali dell'Associazione Nazionale Combattenti e Reduci [1].

     2. A partire dall’esercizio 2004 l’entità dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo è determinata ed iscritta sui pertinenti capitoli con legge di bilancio [2].

     3. A partire dall’esercizio 2004, il contributo iscritto in favore dell’Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di guerra è interamente destinato al Comitato regionale dell’Associazione medesima [3].

     4. A partire dall’esercizio 2004, il contributo iscritto in favore dell’Associazione nazionale Combattenti e Reduci è ripartito, in parti uguali, tra le Federazioni provinciali dell’Associazione medesima [4].

 

     Art. 2.

     Il Comitato Regionale e le Federazioni Provinciali delle Associazioni beneficiarie dei contributi presentano annualmente al Servizio che dispone l’erogazione dei contributi, entro il primo trimestre dell'anno successivo a quello in cui è stato erogato effettivamente il contributo, una dettagliata relazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite [5].

     La mancata presentazione della relazione nei termini prescritti, come pure l'irregolare destinazione delle somme, comportano la revoca, da parte della Giunta Regionale [6] del finanziamento concesso.

 

          Art. 3.

     (Omissis) [7].

 

     Art. 4. (Urgenza).

     (Omissis).


[1] Articolo così sostituito con art. 1 L.R. 23 dicembre 1991, n. 90.

[2] Comma aggiunto dall’art. 95 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[3] Comma aggiunto dall’art. 95 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Comma aggiunto dall’art. 95 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Comma sostituito dall’art. 2 della L.R. 2 aprile 1985, n. 21 e così modificato dall’art. 6 della L.R. 31 dicembre 2005, n. 46.

[6] Comma così modificato con art. 2 L.R. 2 aprile 1985, n. 21.

[7] Norma finanziaria.