Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.2 lavori pubblici |
Data: | 28/09/2001 |
Numero: | 50 |
Sommario |
Art. 1. Finalità. |
Art. 2. Opere ammesse al finanziamento. |
Art. 3. Modalità di concessione. |
Art. 4. Procedure di erogazione del contributo. |
Art. 5. Norma finanziaria. |
Art. 6. Disposizioni finali. |
§ 4.2.66 – L.R. 28 settembre 2001, n. 50. [1]
Contributi a Comuni per opere ed infrastrutture di rilevanza regionale.
(B.U. 22 ottobre 2001, n. 21).
Art. 1. Finalità.
1. La presente legge individua e disciplina gli interventi di contributo ai Comuni per opere e infrastrutture di interesse regionale relativi all'anno 2001 [2].
2. Le opere ammesse al contributo sono quelle indicate nell'art. 2.
Art. 2. Opere ammesse al finanziamento.
1. La Regione interviene per i seguenti progetti in favore degli Enti e nella misura a fianco di ciascuno indicati:
Contributo al Comune di Teramo per la costruzione della strada di collegamento all'Università, £. 5.000.000.000
Ampliamento e adeguamento Palazzetto dello sport di Roseto degli Abruzzi, £. 3.500.000.000
2. Qualora il bene oggetto dell’intervento ammesso a contributo dovesse risultare non di proprietà dell’ente locale, il contributo assegnato è da intendersi attribuito al proprietario del bene individuato. Sono riconosciute ammissibili a finanziamento le spese sostenute per lavori iniziati successivamente all’entrata in vigore della legge di concessione del contributo [3].
Art. 3. Modalità di concessione.
1. La Regione comunica la concessione dei contributi agli interessati, che devono iniziare i lavori entro e non oltre 5 mesi dalla stessa comunicazione ed ultimarli entro e non oltre i due anni, a pena di decadenza. I Comuni possono chiedere proroghe per gravi e giustificati motivi prima della scadenza: l'eventuale proroga è approvata con provvedimento della Giunta Regionale.
2. La Direzione regionale competente per tutte le procedure di cui alla presente legge è quella dei Lavori Pubblici.
Art. 4. Procedure di erogazione del contributo.
1. L'erogazione dei contributi regionali previsti dalla presente legge saranno disposti con ordinanza dirigenziale secondo le seguenti modalità:
a) 40% a presentazione da parte del legale rappresentante dell'Ente del certificato di inizio lavori;
b) 50% a presentazione del provvedimento di approvazione della rendicontazione delle spese pari ad almeno il 40% del finanziamento concesso, sulla base di stati d'avanzamento e certificato di pagamento emessi, nonché degli altri oneri sostenuti;
c) 10% ad ultimazione lavori, dietro presentazione del provvedimento dell'organo competente dell'Ente interessato di approvazione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, nonché della relazione acclarante i rapporti economici tra Ente e Regione.
2. L'accredito delle somme viene effettuato su apposito conto vincolato a favore dell'Ente interessato.
3. L'Ente interessato provvede alla progettazione ed esecuzione delle opere ammesse a contributo, assumendo a proprio carico ogni adempimento e responsabilità, anche di ordine amministrativo e contabile.
4. Gli amministratori, i funzionari e il Tesoriere dell'Ente beneficiario del contributo assumono diretta e solidale responsabilità, nell'ambito delle rispettive competenze, per il rispetto del vincolo di destinazione dei fondi accreditati.
Art. 5. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati per l'anno 2001 in £. 8.500.000.000, si provvede mediante l'utilizzo delle partite nn. 2 e 6 dell'elenco n. 4 di cui al fondo globale 324000.
2. Al bilancio di previsione per l'esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
Cap. 324000 denominato "Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese in conto capitale"
- in diminuzione £. 8.500.000.000
Cap. 152319 (Tit. 2, Ctg. 3, Voce economica 2, Aggregato economico 3, Sez. 10, Sett. 15) di nuova istituzione ed iscrizione denominato "Finanziamenti ai comuni per la realizzazione di opere di rilevanza regionale"
- in aumento £. 8.500.000.000
Art. 6. Disposizioni finali.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Legge abrogata dall’art. 62 della
[2] Per una modifica del presente comma vedi l’art. 39 della
[3] Comma aggiunto dall’art. 44 bis della