§ 4.5.53 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 153.
Norme per gli investimenti nel settore trasporti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.5 trasporti
Data:23/12/1998
Numero:153


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinazione dei contributi.
Art. 3.  Mobilità delle persone con ridotte capacità motorie.
Art. 4.  Pianificazione degli investimenti.
Art. 5.  Investimenti di cui alla lettera a).
Art. 6.  Investimenti di cui alla lettera b).
Art. 7.  Investimenti di cui alla lettera c) dell'art. 2.
Art. 8.  Svecchiamento parco aziendale lett. c.
Art. 9.  Potenziamento parco macchine aziendale lett. c.
Art. 10.  Investimenti di cui alla lettera d).
Art. 11.  Investimenti di cui alla lettera e) dell'art. 2: Informatizzazione del sistema Trasporti della Regione Abruzzo.
Art. 12.  Istruttoria ed emanazione degli atti.
Art. 13.  Procedure relative agli impianti fissi.
Art. 14.  Destinazione d'uso dei beni oggetto di contributo.
Art. 15.  Incentivazione di forme associative.
Art. 15 bis.  Mobilità nei poli di produzione.
Art. 16.  Norme sulla integrazione tariffaria.
Art. 17.  Norma finanziaria.
Art. 18.  Abrogazioni.


§ 4.5.53 - L.R. 23 dicembre 1998, n. 153.

Norme per gli investimenti nel settore trasporti.

(B.U. 29 dicembre 1998, n. Speciale).

 

Art. 1. Finalità.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di favorire il rinnovo, il potenziamento e l'ammodernamento dei servizi di trasporto pubblico collettivo di persone con qualsiasi modalità effettuati, concede ad enti, aziende o imprese, che svolgono tali servizi, contributi per investimenti in conto capitale.

     2. Gli investimenti in conto capitale di cui al primo comma sono finalizzati al controllo ed alla razionalizzazione della spesa e devono tendere prioritariamente a:

     - contenere l'età media del parco rotabile regionale aumentandone l'utilizzazione con interventi sulla politica di manutenzione, oltre che con la costruzione e l'ammodernamento di officine e di autorimesse per il ricovero del materiale;

     - introdurre tecnologie innovative connesse alla realizzazione del sistema tariffario integrato regionale ai fini della razionalizzazione e dello sviluppo del T.P.L.;

     - aumentare la qualità dei servizi mediante l'introduzione di nuove tecnologie di esercizio e di controllo;

     - favorire l'abbattimento delle barriere architettoniche;

     - incentivare l'integrazione della rete e dei servizi con la realizzazione di nodi di interscambio;

     - favorire l'attuazione di provvedimenti di razionalizzazione del traffico urbano con la previsione di investimenti mirati per i mezzi e le tecnologie da porre in esercizio, prevedendo anche l'introduzione di mezzi ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale;

     - introdurre mezzi di trasporto alternativi al tradizionale trasporto su gomma e che si avvalgono di tecnologie di costruzione e di instradamento innovative.

 

     Art. 2. Destinazione dei contributi.

     1. Per la realizzazione delle finalità elencate nel comma 2 dell'art. 1 i contributi per investimenti in conto capitale sono destinati:

     a) alla costruzione, all'ammodernamento, all'ampliamento ed al completamento di autostazioni e di impianti atti all'interscambio della mobilità di persone secondo i criteri previsti dalla programmazione dei trasporti;

     b) alla realizzazione ed ammodernamento di officine e di rimesse, al rinnovo delle relative attrezzature anche in adeguamento alle nuove normative;

     c) all'acquisto di autobus o di altri mezzi di trasporto pubblico di persone anche a trazione elettrica o ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale;

     d) all'acquisto di tecnologie di esercizio e di controllo per il miglioramento degli standards qualitativi;

     e) all'introduzione di nuove tecnologie informatiche di esercizio sui mezzi adibiti al t.p.l. in collegamento con un sistema centrale, per il controllo in tempo reale dei loro percorsi e dell'utenza servita, per migliorare l'informazione a bordo e presso le fermate, e per l'introduzione dell'integrazione tariffaria;

     f) all'implementazione di un Sistema Informativo Regionale del T.P.L..

     2. Gli investimenti regolamentati agli articoli 6, 7, 8, 9, 10 della presente legge attengono sempre all'esercizio dei servizi minimi di cui all'art. 4 comma 4 della L. 59/97. Solo nel periodo transitorio necessario per la definizione dei servizi minimi essenziali potranno essere assegnati contributi e finanziamenti tenendo presenti le condizioni di esercizio del t.p.l. relative a tutti i servizi attualmente gestiti e oggetto di contribuzione regionale. Dopo tale definizione saranno considerati solo i dati dei servizi minimi essenziali.

 

     Art. 3. Mobilità delle persone con ridotte capacità motorie.

     1. La garanzia della mobilità delle persone con ridotte capacità motorie viene assicurata per quanto riguarda gli impianti fissi e le infrastrutture di trasporto dall'applicazione delle disposizioni di cui al DPR 24 luglio 1996 n. 503 «Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici», e per quanto riguarda il materiale rotabile da meccanismi di incentivazione aggiuntivi sulle quote di finanziamento regionale prevista per gli interventi di cui all'articolo 7.

 

     Art. 4. Pianificazione degli investimenti.

     1. La Giunta regionale, d'intesa con la 4^ Commissione Consiliare, adotta il Piano degli Investimenti di cui all'articolo 2 entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di Previsione e può prevedere alternativamente solo alcune forme di intervento o prevederle tutte in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale di settore e generale, come definita dal quadro normativo generale vigente, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili [1].

     2. Il tetto della contribuzione regionale per le forme di intervento previste dall'art. 2 non può superare le misure sottoriportate:

     - per gli investimenti di cui alla lettera a) 50% del totale IVA esclusa;

     - per gli investimenti di cui alla lettera b) 50% del totale IVA esclusa;

     - gli investimenti di cui alla lettera c) sono erogati in base ai riparti finanziari previsti nei successivi artt. 7, 8, 9;

     - per gli investimenti di cui alle lettere d) ed e) 75% del totale IVA esclusa o maggiori percentuali stabilite nel programma di cui all'articolo 11 comma 2 della presente legge.

 

     Art. 5. Investimenti di cui alla lettera a).

     1. La realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale è subordinata all'attuazione degli indirizzi della programmazione regionale di settore e generale come definita dal quadro normativo generale vigente e sarà oggetto di un apposito piano di investimenti.

     2. Il piano di investimenti stabilirà le proprietà di intervento anche in relazione alla realizzazione delle politiche di integrazione di rete e tariffarie, con particolare attenzione alle strutture atte all'interscambio della mobilità delle persone.

     3. Le quote finanziarie di intervento saranno stabilite nel tetto massimo stabilito al comma secondo dell'articolo 4 nei vari piani di intervento annuali in base al generale principio del cofinanziamento e della funzionalità degli interventi, anche se realizzati per lotti successivi. Il cofinanziamento sarà previsto sempre al netto di IVA.

 

     Art. 6. Investimenti di cui alla lettera b).

     1. I contributi per la realizzazione, compreso l'acquisto, ed ammodernamento di officine e di depositi e per il rinnovo delle relative attrezzature sono erogati nella misura massima del 50% IVA esclusa e non possono superare il tetto massimo di spesa di L. 500.000.000 per la realizzazione ed ammodernamento di officine e di depositi e di L. 50.000.000 per le attrezzature ed interventi di adeguamento alle normative tecniche e sulla sicurezza.

     2. I soggetti richiedenti dovranno optare annualmente per uno solo dei tre interventi previsti al comma 1 con l'avvertenza che per ammodernamento di depositi ed officine si intende prioritariamente l'adeguamento alle normative tecniche di settore, alle norme sulla sicurezza ed igiene del lavoro, e che la manutenzione ordinaria e straordinaria non costituiscono oggetto di contributo regionale.

     3. Nell'esame delle domande di investimento si adottano gli stessi criteri individuati per l'assegnazione dei contributi per investimenti di cui alla lettera c) con sostituzione della percentuale dei veicoli già finanziati con un valore percentuale espressivo dei finanziamenti già ottenuti in base a precedenti programmi regionali per interventi già realizzati.

     4. I contributi suddetti verranno assegnati in base a tre graduatorie diverse:

     - per la realizzazione o l'acquisto in aree già destinate ad insediamenti urbanistici;

     - per l'ammodernamento;

     - per il rinnovo delle attrezzature.

     5. La priorità di intervento sulle tre tipologie verrà stabilita ogni anno con possibilità anche di intervenire con una sola modalità o comunque di modulare le disponibilità finanziarie sui tre tipi di intervento in modo diversificato.

     6. La domanda d'investimento dovrà essere corredata:

     a) della relazione tecnico-finanziaria sul programma di investimento che comprovi la necessità, convenienza ed economicità dell'intervento con eventuale evidenziazione dei lavori eseguibili entro l'anno di competenza e, se necessario, negli anni successivi e della relativa spesa;

     b) degli elementi atti a stabilire le caratteristiche, i costi e la fattibilità dell'acquisto, dell'intervento di costruzione o ammodernamento di infrastrutture, impianti fissi, officine-deposito, quali il preliminare di compravendita, la disponibilità dell'area o del fabbricato, lo stato di progettazione, l'importo delle spese, le autorizzazioni edilizie, la compatibilità con gli strumenti urbanistici.

 

     Art. 7. Investimenti di cui alla lettera c) dell'art. 2.

     1. I contributi per l'acquisto di mezzi di trasporto collettivi di persone sono destinati dai programmi di cui all'art. 4 comma 1, alle sottoriportate forme di intervento:

     1) svecchiamento parco macchine aziendale circolante con più di quindici anni con sostituzione ed estromissione dei mezzi obsoleti dall'esercizio del t.p.l. nel territorio regionale;

     2) potenziamento parco macchine aziendale;

     3) programmi di inserimento nel t.p.l. di mezzi ad alimentazione non convenzionale a basso impatto ambientale;

     4) programmi di inserimento di filobus;

     5) programmi di inserimento di autobus snodati e autobus bipiani per risolvere il problema dell'inquinamento e della congestione, nelle aree metropolitane, nei centri urbani maggiori, e nelle fasce orarie di maggiore domanda in tutto il territorio regionale;

     6) programmi di potenziamento di veicoli corti o cortissimi anche a trazione elettrica necessari per assicurare la mobilità nei centri urbani per i quali siano intervenuti provvedimenti di limitazione della circolazione privata.

     2. I piani di investimento annuali possono alternativamente prevedere solo alcune o tutte le forme di intervento in armonia con gli indirizzi della programmazione regionale, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili. Comunque le quote riservate alle forme di investimento di cui ai punti 3, 4, 5 e 6 non possono superare la quota del 5%, per ciascuna forma di intervento, delle risorse finanziarie annualmente disponibili. I criteri di intervento e le modalità di finanziamento saranno stabilite nei relativi piani di investimento, le contribuzioni saranno previste sempre al netto di IVA.

     3. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 lett. 3, 4, 5, 6 riguardino linee di concessione comunale dovrà sempre tenersi conto della necessaria correlazione con la programmazione degli enti locali interessati alla loro attuazione. Saranno esclusi dai programmi gli enti locali tenuti alla redazione dei Piani Urbani del Traffico ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285 che non abbiano ottemperato all'approvazione degli stessi. In assenza di obbligo di approvazione del PUT i programmi dovranno comunque essere approvati con appositi atti programmatori della mobilità e del traffico degli organi comunali competenti affinché ne sia accertata la fattibilità e la valutazione del rapporto costo-benefici. La presentazione dei programmi sarà di competenza dei soggetti esercenti i servizi.

     4. Nel caso in cui gli interventi di cui al comma 1 lett. 3, 4, 5, 6 riguardino linee di concessione regionale, i programmi dovranno essere corredati da una relazione tecnico-finanziaria sul programma di investimento che comprovi la necessità, la convenienza ed economicità dell'intervento, con evidenziazione dei dati di frequentazione delle linee e corse interessate in appositi modelli elaborati dal Settore Trasporti.

     5. [Tutti i contributi per acquisto di mezzi collettivi di persone previsti al comma 1 del presente articolo saranno decurtati di una percentuale del 20% nel caso che l'impresa assegnataria degli stessi voglia utilizzare i mezzi acquistati con contributo regionale adibiti al trasporto pubblico locale anche per effettuare il servizio di noleggio, come regolamentato dall'art. 14, comma 3, della presente legge.

     La dichiarazione sull'utilizzo o non utilizzo dei mezzi a tal fine sarà resa dalla Impresa all'atto della presentazione della domanda di investimento] [2].

 

     Art. 8. Svecchiamento parco aziendale lett. c.

     1. L'assegnazione dei contributi previsti all'art. 7 n. 1 della presente legge è stabilita annualmente in base ai seguenti criteri:

     1) età media maturata dal parco veicolare;

     2) percorrenza effettuata dal parco veicolare;

     3) percentuale di veicoli già finanziati da precedenti programma regionali come criterio di ponderazione rispetto ai due precedenti.

     2. Nell'ambito di tale riparto finanziario percentuale i soggetti aventi diritto potranno avanzare domanda di investimento per l'acquisto di autobus tenendo presente che la spesa sovvenzionabile per l'acquisto di ciascun mezzo non potrà comunque superare i tetti massimi stabiliti per le varie tipologie in ciascun piano annuale in base alla media dei listini prezzi vigenti al 1° gennaio di ogni anno. L'importo dell'IVA viene escluso sia dal calcolo dei tetti che dal calcolo dei contributi.

     3. L'entità del contributo potrà essere elevata rispetto al tetto di spesa previsto dal comma 2 del presente articolo nella misura massima stabilita in ogni piano annuale degli investimenti in relazione a dotazioni dei veicoli che favoriscano la mobilità delle persone con ridotte capacità motorie.

     4. La domanda di investimento deve essere presentata nei termini fissati dal piano annuale, conformemente alle modalità fissate per l'assegnazione dei contributi. Essa deve essere corredata dalla documentazione che il Settore Trasporti riterrà opportuno acquisire, anche su supporto magnetico, compatibile con la dotazione hardware prescritta.

 

     Art. 9. Potenziamento parco macchine aziendale lett. c.

     1. Le procedure per l'assegnazione dei contributi per il potenziamento del parco macchine aziendale saranno stabilite nel programma annuale degli investimenti sulla base dei seguenti dati e criteri:

     1) parco consistenza aziendale in esercizio;

     2) percorrenze effettuate annualmente dall'azienda;

     3) rapporto tra il parco aziendale e le percorrenze;

     4) rapporto con le percentuali medie delle percorrenze delle altre aziende;

     5) percentuali percorrenze effettuate in zone classificate montane, in zone urbane ed in altre zone.

     2. Per l'intervento di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le modalità di finanziamento previste nel comma 2 e 3 del precedente articolo 8.

     3. I contributi verranno assegnati in base a due graduatorie diverse:

     - per il potenziamento dei parchi delle aziende che esercitano il t.p.l. in zone urbane;

     - per il potenziamento dei parchi delle aziende che esercitano il t.p.l. al di fuori delle zone urbane.

     Ai fini del presente intervento la percorrenza si definisce urbana in quanto di concessione comunale; le altre percorrenze verranno considerate come effettuate in zone non urbane.

     4. La domanda di investimento deve essere presentata nei termini fissati dal piano annuale, conformemente alle modalità fissate per l'assegnazione dei contributi. Essa deve essere corredata dalla documentazione che il Settore Trasporti riterrà opportuno acquisire, anche su supporto magnetico, compatibile con la dotazione hardware prescritta.

     5. L'inserimento in un piano di svecchiamento del parco aziendale di cui all'art. 8 non esclude la possibilità di inserimento nel piano di potenziamento per la stessa annualità. Invece l'inserimento sia in uno dei programmi di intervento di cui ai punti 3, 4, 5, 6 dell'art. 7 che in un piano di potenziamento richiederà una opzione da parte dell'azienda interessata. L'opzione non sarà necessaria solo nel caso in cui i programmi speciali ed il piano di potenziamento riguardino distintamente le percorrenze urbane e quelle non urbane come definite al comma 3 del presente articolo.

 

     Art. 10. Investimenti di cui alla lettera d).

     1. I contributi per l'acquisto di nuove tecnologie di esercizio e di controllo, al di fuori di quelli previsti nel progetto di cui all'articolo 11, saranno distribuiti in relazione proporzionale alla dimensione del parco aziendale ed alle percorrenze gestite ed in ragione inversa ai finanziamenti già ottenuti in base a programmi regionali ed alla vetustà dei mezzi su cui installare le tecnologie.

     2. Nell'ambito dei riparti percentuali di spesa di cui al comma 1 del presente articolo la spesa sovvenzionabile per l'acquisto di ciascuna tecnologia di esercizio e di controllo non può superare il 75% del prezzo di listino IVA esclusa.

     Nel piano degli investimenti potrà essere inoltre fissato un tetto massimo percentuale di finanziamento valido per tutte le aziende in relazione alle risorse disponibili.

     3. Alla domanda di investimenti dovrà essere allegato l'elenco dettagliato delle tecnologie di esercizio e di controllo con le caratteristiche funzioni ed il preventivo di spesa e tutta la documentazione che il Settore Trasporti riterrà opportuno acquisire, anche su supporto magnetico, in relazione alle modalità fissate per l'assegnazione dei contributi.

 

     Art. 11. Investimenti di cui alla lettera e) dell'art. 2: Informatizzazione del sistema Trasporti della Regione Abruzzo.

     1. Il Settore Trasporti ai fini della razionalizzazione del sistema del trasporto pubblico locale con qualsiasi modalità effettuato e dell'integrazione di rete e tariffaria, ed in vista della predisposizione di studi preliminari alla redazione del Piano Regionale Trasporti provvede, di concerto con il Settore Informatica Studi e legislazione della Regione Abruzzo e con gli enti locali destinatari della delega in materia di trasporti di cui al D.Lgs. 422/97, alla realizzazione di un Progetto di Informatizzazione del Settore articolato nelle seguenti fasi:

     a) raccolta dati sulle percorrenze concesse attraverso i programmi di esercizio;

     b) definizione della rete attraverso la realizzazione del grafo della rete delle strade percorse dalle modalità di trasporto, avvalendosi della rappresentazione che utilizza nodi ed archi;

     c) individuazione delle linee;

     d) caricamento degli orari delle corse;

     e) elaborazione di un programma di gestione, su supporto informatico, del grafo di rete, delle linee e degli orari;

     f) raccolta, su supporto informatico, di dati finanziari, sulla gestione delle aziende esercenti il t.p.l. sulla base di un modello predisposto dal Settore e compilato dall'azienda concessionaria;

     g) elaborazione di un programma di gestione dei dati finanziari;

     h) analisi della domanda potenziale di mobilità e della domanda espressa;

     i) rimodulazione dell'offerta di t.p.l. sulla base dell'analisi della domanda;

     j) collegamento con il servizio informatica del Centro Elaborazione Dati della Direzione Generale della M.C.T.C..

     2. Le caratteristiche tecniche, le modalità, le finalità dei programmi da elaborare per la raccolta e la gestione dei dati, e tutti gli altri elementi necessari alla definizione del programma, articolato in fasi temporali e geografiche, saranno stabiliti con delibera di Giunta Regionale. La Giunta Regionale potrà anche prevedere di finanziare una attività di studio preliminare all'attuazione del programma che ne definisca una prefattibilità tecnica.

     3. Per la realizzazione degli obiettivi di cui al comma 1 e per l'eventuale attività preliminare di cui al comma 2 possono essere attivati dal Settore Trasporti gruppi di lavoro misti con la partecipazione di tutti i soggetti interessati all'integrazione di rete e tariffaria prevedendo anche l'inserimento di società di consulenza e di esperti della materia. Particolare attenzione dovrà essere rivolta al coinvolgimento delle Università nei gruppi di lavoro.

     4. Non più del 5% dell'importo annuale del piano di investimenti può essere destinato alla realizzazione del progetto di informatizzazione di cui al comma 1 del presente articolo ed alla introduzione delle correlate tecnologie di controllo presso il Settore Trasporti della Regione Abruzzo oltre che presso le aziende e sui mezzi del parco rotabile regionale destinati al t.p.l..

     Per il primo anno di attuazione, in relazione alla necessità di avviare la fase di impostazione generale e di eventuale acquisizione delle tecnologie necessarie attraverso le linee guida di un progetto di prefattibilità, la quota finanziaria può, previa predisposizione di un adeguato piano finanziario, essere elevata sino al 10%.

     5. Al fine di assicurare la gestione unitaria delle informazioni sul servizio di t.p.l. sarà istituito presso il Servizio Programmazione dei Trasporti un centro informatico collegato con gli enti locali destinatari della delega in materia di trasporti di cui al D.Lgs. 422/97 a cui le aziende che svolgono t.p.l. devono far pervenire tutti i dati relativi al servizio svolto.

     6. Le modalità di assicurazione di tali obblighi saranno stabilite nel programma di cui al comma 2 del presente articolo.

     7. Le aziende esercenti il t.p.l. sono tenute, pena la sospensione della erogazione dei contributi regionali erogati a qualsiasi titolo, commisurato al periodo di tempo entro il quale risultano inadempienti, a fornire tutti i dati richiesti dal Settore Trasporti nell'ambito dell'operazione descritta nei commi precedenti.

     8. Il Settore Trasporti promuove, direttamente o di concerto con gli enti locali, con le imprese di trasporto e con le associazioni dei consumatori, azioni di studio, campagne informative e promozione della mobilità, di sviluppo dei servizi di informazione all'utenza ed in generale delle politiche di marketing rivolte al miglioramento della offerta del trasporto pubblico locale. A tal fine il Settore Trasporti della Giunta regionale, con proposta di deliberazione può predisporre apposito programma, utilizzando ogni anno fino al 2% delle risorse destinate allo sviluppo degli investimenti accantonate in un apposito capitolo di spesa denominato «Interventi per lo studio e lo sviluppo di azioni di promozione della mobilità pubblica».

 

     Art. 12. Istruttoria ed emanazione degli atti.

     1. La Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta, entro novanta giorni dalla presentazione delle domande, determina quali spese sono ammissibili e finanziabili previa istruttoria delle domande di contributo. Tale termine può essere prorogato in caso di particolari esigenze istruttorie.

     2. Il Settore Trasporti, dispone l'erogazione dei singoli contributi e gli importi relativi, in relazione alla consegna dei mezzi, o alla consegna delle attrezzature e tecnologie di esercizio, o alla misura delle obbligazioni maturate risultanti dagli stati di avanzamento dei lavori o delle forniture, ovvero al trasferimento della proprietà, se trattasi di beni immobili. Le relative modalità sono stabilite nei provvedimenti di approvazione dei piani di investimento.

     3. Le modalità di spesa e di erogazione per il programma di cui all'art. 11 saranno stabilite nella delibera di approvazione in conformità alla normativa statale e regionale vigente.

     4. I contributi previsti dalla presente legge non sono cumulabili con altri contributi e provvidenze regionali per analoghi interventi.

     5. I contributi relativi all'articolo 8 saranno revocati nel caso in cui venga accertato che i mezzi obsoleti oggetto del piano di svecchiamento non siano stati estromessi dal parco aziendale contemporaneamente all'ammissione dei nuovi mezzi previsti in sostituzione dai provvedimenti attuativi del piano.

     6. Qualora le aziende non forniscano puntualmente tutti i dati richiesti per la formulazione delle graduatorie o questi siano palesemente inesatti, con ordinanza dirigenziale, previo confronto istruttorio con le ditte interessate, può essere disposta l'inammissibilità delle domande di investimento.

     7. In ogni caso verranno revocati tutti i contributi previsti nella presente legge in presenza di dichiarazioni false o mendaci che abbiano tratto in inganno la Regione nella formulazione delle graduatorie di investimento.

     8. L'erogazione di tutti i contributi per investimenti è subordinata all'applicazione, da parte delle aziende, per le singole tipologie del comparto dei trasporti, dei rispettivi contratti collettivi di lavoro.

 

     Art. 13. Procedure relative agli impianti fissi.

     1. Le attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione da realizzare da parte dei concessionari di pubblici servizi di t.p.l. relative agli interventi di cui agli artt. 5 e 6 della presente legge, sono soggette alle normative di cui alla L. 11.2.1994 n. 109 come modificata dalla L. 2.6.1995 n. 216 in forza dell'articolo 2 commi 1 e 2 della stessa legge.

     2. Alla nomina dei collaudatori provvede la Giunta regionale su designazione del Componente preposto alla Direzione Trasporti e Mobilità, Viabilità, Demanio e Catasto Stradale, Sicurezza Stradale. Tale designazione tiene conto delle specifiche competenze tecniche necessarie per il collaudo di opere specialistiche [3].

     3. Gli oneri derivanti dalle operazioni di collaudo sono a carico del beneficiario del contributo.

 

     Art. 14. Destinazione d'uso dei beni oggetto di contributo.

     1. Per ottenere la materiale erogazione dei contributi per investimenti previsti nella presente legge è necessario che i soggetti destinatari dell'intervento presentino un atto di impegno a non modificare, salvo eventuale autorizzazione dell'Assessorato ai Trasporti, la destinazione d'uso dei beni:

     1) per cinque anni per quanto attiene alle tecnologie di controllo a bordo dei mezzi di trasporto;

     2) per il tempo previsto dal programma di intervento per quanto riguarda le tecnologie relative al progetto di informatizzazione di cui all'art. 9;

     3) per dieci anni per quanto riguarda il materiale rotabile, per venti anni o per eventuali periodi superiori o inferiori stabiliti in sede di approvazione dei rispettivi interventi per il materiale rotabile filoviario, da annotare sul documento di proprietà previsto dalle normative vigenti;

     4) per dieci anni per le attrezzature ed impianti di officina, fatte salve eventuali specifiche autorizzazioni dell'Assessorato ai trasporti;

     5) per venti anni o per eventuali periodi superiori o inferiori stabiliti in sede di approvazione dei rispettivi interventi per quanto attiene gli impianti fissi, i depositi e le infrastrutture.

     2. Le modalità dell'autorizzazione alla modifica della destinazione d'uso dei beni di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 5 del precedente comma, la fissazione degli oneri finanziari connessi, nonché il regime dei beni oggetto dei vincoli di cui al comma 1 del presente articolo in caso di cessazione delle attività aziendali a qualsiasi titolo, saranno disciplinate con apposito regolamento da emanare entro 60 giorni dalla pubblicazione della presente legge.

     3. Le modalità dell'autorizzazione da parte della Regione Abruzzo e degli enti delegati, all'impiego di autobus di linea adibiti al trasporto pubblico locale, al servizio di noleggio, saranno disciplinate con il regolamento di cui al comma precedente del presente articolo.

 

     Art. 15. Incentivazione di forme associative.

     1. La Regione Abruzzo promuove, ai fini della razionalizzazione del trasporto pubblico locale, l'aggregazione delle aziende che operano negli stessi bacini di traffico attraverso una incentivazione finanziaria annua pari al 10% dei contributi di esercizio, per cinque anni a partire dall'anno successivo alla definizione degli assetti societari.

     2. L'aggregazione nell'ambito degli stessi bacini di traffico ha il fine di conseguire l'integrazione di rete e tariffaria delle aziende di trasporto minori e l'innalzamento degli standard qualitativi dei servizi e dovrà essere approvata con deliberazione della G.R. su proposta del Servizio Programmazione del Settore Trasporti.

     3. La contribuzione sarà attribuita in base al totale dei chilometri gestiti dopo l'aggregazione e sulla base della media dei costi standards delle singole aziende, fino alla definizione del nuovo costo standard aziendale.

     4. In caso di riassetto della gestione del t.p.l. o di politiche modificative delle attuali forme di contribuzione, l'incentivazione sarà attribuita con criteri sostitutivi fino allo scadere dei cinque anni.

     5. Il tetto massimo della incentivazione prevista dal comma 1 del presente articolo è pari a Lit. 200.000.000 annui, qualsiasi sia il numero delle ditte associate ed il totale dei chilometri gestiti. L'intervento può essere attivato solo dalle aziende che esercitano il t.p.l. su concessione comunale o regionale per massimo 500.000 chilometri. L'azienda aggregata può invece superare tale tetto massimo di chilometri fermo restando il tetto massimo di finanziabilità pari a 200.000.000.

     6. Per le suddette finalità si utilizzeranno i fondi stanziati annualmente sul Capitolo 181511 dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, sul quale gravano i contributi di esercizio alle aziende esercenti il T.P.L..

 

     Art. 15 bis. Mobilità nei poli di produzione. [4]

     1. La Regione Abruzzo, al fine di ottimizzare il trasporto dei lavoratori delle aziende di rilievo sul piano occupazionale, promuove l’organizzazione della mobilità dei lavoratori dei principali poli di produzione del territorio regionale attraverso l’attribuzione di contributi a progetti sperimentali predisposti dagli enti locali titolari di Trasporti Pubblici Locali TPL, dai Consorzi di sviluppo industriale o dagli enti locali titolari di TPL e dai Consorzi di sviluppo industriale.

     2. La sperimentazione riguarda il miglioramento dell’accessibilità puntuale alla sede di lavoro dei lavoratori di aziende che abbiano complessivamente un numero di dipendenti superiore a 8.000 unità. La sperimentazione può riguardare anche l’accessibilità ad una singola azienda purché con un numero di dipendenti superiore a 3.500 unità.

     3. I progetti prevedono la partecipazione finanziaria di soggetti pubblici, privati o di soggetti pubblici e privati e sono approvati con delibera di Giunta regionale in regime di cofinanziamento fino al 50% con il limite massimo di spesa annua ammissibile pari a € 50.000,00.

     4. Agli oneri derivanti dal presene articolo si provvede mediante le risorse annualmente iscritte nell’ambito della U.P.B. 06.01.002 cap. 181511 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese correnti L.R. 9.9.1983, n. 62 e s.m.i.

 

     Art. 16. Norme sulla integrazione tariffaria.

     1. La Giunta regionale, allo scopo di favorire il processo di razionalizzazione e sviluppo del trasporto pubblico locale, procede alla individuazione di un sistema di integrazione tariffaria con adozione di titoli di viaggio che consentano all'utenza di utilizzare diversi servizi di trasporto di persone ne territorio regionale.

     2. In via sperimentale l'integrazione di cui al precedente comma può realizzarsi mediante apposita convenzione tra le Aziende esercenti il trasporto pubblico locale, nel rispetto della tipologia e dei titoli di viaggio adottati dalla Regione, che troverà attuazione a seguito di approvazione da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 17. Norma finanziaria.

     1. La copertura finanziaria per gli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge è assicurata con gli stanziamenti già iscritti nel bilancio per l'esercizio 1998 ed afferenti al settore trasporti.

     2. La presente legge non comporta, quindi, oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

 

     Art. 18. Abrogazioni.

     1. Sono abrogate a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge gli articoli 51, 52, 53, 54, 55 della Legge regionale 9 settembre 1983 n. 62, e l'articolo 2 della L.R. 28.4.1995, n. 74.

     2. E' abrogato, a decorrere dall'entrata in vigore del regolamento previsto dall'art. 14 della presente legge, l'art. 35 della legge n. 62/1983 e le sue successive modificazioni ed integrazioni.


[1] Comma così sostituito dall’art. 3 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

[2] Comma abrogato dall'art. 22 della L.R. 17 luglio 2007, n. 25.

[3] Comma così sostituito dall’art. 5 della L.R. 12 dicembre 2003, n. 25.

[4] Articolo inserito dall'art. 3 della L.R. 15 novembre 2006, n. 39.