§ 5.4.142 - L.R. 11 settembre 1996, n. 82.
Modifiche ed integrazione alla L.R. 20.9.1988 n. 84 - Intervento straordinario regionale a favore delle istituzioni teatrali del teatro stabile [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.4 beni e attività culturali
Data:11/09/1996
Numero:82


Sommario
Art. 1.      1. Per la definitiva estinzione della situazione debitoria del Teatro Stabile Abruzzese, già Teatro Stabile di L'Aquila, a partire dall'esercizio 1997, il contributo annuo previsto all'art. 2 [...]
Art. 2.      1. All'onere di preammortamento derivante dalla stipula del mutuo previsto dal precedente articolo, ammontante a lire 300 milioni per il 1996, si fa fronte con i fondi iscritti al fondo globale [...]


§ 5.4.142 - L.R. 11 settembre 1996, n. 82.

Modifiche ed integrazione alla L.R. 20.9.1988 n. 84 - Intervento straordinario regionale a favore delle istituzioni teatrali del teatro stabile (T.S.A.) e dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana.

(B.U. n. 32 speciale del 27 settembre 1996).

 

Art. 1.

     1. Per la definitiva estinzione della situazione debitoria del Teatro Stabile Abruzzese, già Teatro Stabile di L'Aquila, a partire dall'esercizio 1997, il contributo annuo previsto all'art. 2 della L.R. n. 84 del 20.9.1988, è incrementato di un importo massimo di lire 600 milioni (seicentomilioni) per una durata non superiore a 15 anni. La erogazione di tali somme è subordinata alla presentazione, da parte del Teatro Stabile Abruzzese, della documentazione di cui ai punti a) e b) del primo comma dell'art. 2 della suddetta L.R. n. 84/1988.

     2. La somma determinata ai sensi dell'art. 2, lettere a e b della legge regionale 20 settembre 1988, n. 84, è incrementata di un massimo di lire 375.000.000 che il Teatro Stabile Abruzzese erogherà in favore dell'Associazione Teatrale Abruzzese e Molisana (A.T.A.M.) su autorizzazione della Giunta Regionale. Tale autorizzazione è subordinata alla presentazione da parte dell'A.T.A.M. stessa di documentazione probante l'esistenza del debito da ripianare maturato alla data del 31.5.1996 [1].

     3. La fidejussione regionale di cui al terzo comma della richiamata L.R. 84/1988, è estesa alle rate del mutuo autorizzato con la presente legge regionale.

 

     Art. 2.

     1. All'onere di preammortamento derivante dalla stipula del mutuo previsto dal precedente articolo, ammontante a lire 300 milioni per il 1996, si fa fronte con i fondi iscritti al fondo globale - elenco n. 3 - quota parte della partita n. 3 denominata «Interventi a favore del Teatro della Regione.

     2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1996 sono inserite le seguenti variazioni per competenza e per cassa:

     - Cap. 323000 - «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»:

     - in diminuzione lire 300 milioni

     - Cap. 62428 - che assume la seguente denominazione: «Intervento straordinario a favore del Teatro Stabile Abruzzese»

     - in aumento lire 300 milioni

     3. Il contributo annuo di lire 600 milioni di cui all'art. 1 della presente legge è iscritto, a partire dall'esercizio 1997 sul corrispondente capitolo del pertinente bilancio.

     4. Il contributo di cui al comma che precede è conservato fra le partite contabili per l'intera durata del mutuo stesso.

     5. La copertura finanziaria è assicurata nell'ambito degli stanziamenti previsti nel bilancio pluriennale al settore 6 «Organizzazione della cultura e relative strutture».

 

 


[1] Comma così integrato dall'art. 1 della L.R. 2 agosto 1997, n. 76.