Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 2. amministrazione regionale |
Capitolo: | 2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale |
Data: | 08/11/2006 |
Numero: | 32 |
Sommario |
Art. 1. Oggetto e finalità. |
Art. 2. Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali. |
Art. 3. Istituzione del Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni. |
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 17 dicembre 1997, n. 143 recante: Norme in materia di riordino territoriale dei Comuni: Mutamenti delle circoscrizioni, delle denominazioni e delle sedi comunali. [...] |
Art. 5. Modifiche all’art. 2 della L.R. 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. |
Art. 6. Modifiche all’art. 3 della L.R. 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. |
Art. 7. Modifiche all’art. 4 della L.R. 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionale per promuovere le educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. |
Art. 8. Modifiche all’art. 6 della L.R. 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. |
Art. 9. Modifiche all’art. 7 della L.R. 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. |
Art. 10. Modifiche all’art. 9 della L.R. 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. |
Art. 11. Modifiche all’art. 10 della L.R. 12 novembre 2004, n. 40 recante: Interventi regionali per promuovere l'educazione alla legalità e per garantire il diritto alla sicurezza dei cittadini. |
Art. 12. Modifiche alla L.R. 14 febbraio 2000, n. 9. |
Art. 13. Interpretazione autentica dei commi 2 e 3 dell’art. 14 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione [...] |
Art. 14. Modifiche e integrazioni all’art. 14 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. |
Art. 15. Modifiche alla L.R. 18 aprile 1996, n. 21 (Istituzione della Conferenza permanente Regione - Enti Locali). |
Art. 16. Modifiche ed integrazioni alla L.R 18 maggio 2000, n. 95. |
Art. 17. Destinazione risorse progetti pilota. |
Art. 18. Abrogazioni. |
Art. 19. Modifica dell'art. 44 della L.R. 25.8.2006, n. 29 |
Art. 20. Ricollocazione personale dei Consorzi agrari. |
Art. 20 bis. [1] |
Art. 21. Norma transitoria. |
Art. 22. Entrata in vigore. |
§ 2.3.46 - L.R. 8 novembre 2006, n. 32.
Disposizioni a favore degli enti locali per promuovere lo sviluppo del sistema delle autonomie nella Regione Abruzzo.
(B.U. 22 novembre 2006, n. 66).
Art. 1. Oggetto e finalità.
1. La Regione Abruzzo nelle more di approvazione delle normative organiche in materia di interventi a favore dei piccoli Comuni, di sviluppo della montagna e di riordino delle Comunità Montane, della Sicurezza, di conferimento delle funzioni amministrative nel rispetto dei principi di sussidiarietà verticale ed orizzontale, adotta con la presente legge, le misure indifferibili ai fini della realizzazione delle politiche di sviluppo delle autonomie locali.
Art. 2. Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali.
1. La Regione, al fine di procedere nella promozione e nello sviluppo delle autonomie locali, nella attuazione delle riforme istituzionali e nel conferimento delle funzioni amministrative agli Enti locali e autonomie funzionali, nel rispetto del principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale, assicura alla direzione competente le risorse necessarie per la realizzazione di studi, ricerche e attività connesse alla divulgazione delle conoscenze ed altre azioni finalizzate alla crescita del sistema delle autonomie locali.
2. Agli oneri valutati, per l'anno 2006, in € 150.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul Cap. 121301 di nuova istituzione U.P.B. 14.01.002 denominato: "Interventi per il sostegno del sistema delle autonomie locali" la cui copertura finanziaria è assicurata mediante contemporanea diminuzione di pari importo sul Cap. 11465 UPB 02.01.005 denominato: "Oneri per la riscossione delle tasse automobilistiche regionali".
Art. 3. Istituzione del Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni.
1. La Regione può intervenire a favore dei piccoli Comuni con popolazione inferiore ai 2.000 abitanti sulla base dell’ultimo censimento, mediante l’istituzione di un fondo di solidarietà teso a fronteggiare oneri imprevisti e urgenti derivanti da situazioni imprevedibili diverse da quelle di protezione civile, già disciplinate da altre leggi regionali, che non possono essere fronteggiate con le risorse del bilancio comunale.
2. La Giunta regionale, d’intesa con ANCI - UNCEM e LEGAUTONOMIE, con apposita delibera determina le modalità di accesso al fondo entro trenta giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Per l’anno 2006 al Cap. 121542 U.P.B. 14.01.005 ridenominato: "Fondo di solidarietà per i piccoli Comuni" confluiscono le risorse del Cap. 11540 pari ad € 75.000,00.
Art. 4. Modifiche ed integrazioni alla
1. Dopo il comma 8 dell’art. 9 della
"8 bis. In deroga al comma 1, le Unioni di Comuni che all’entrata in vigore della presente legge hanno beneficiato dei contributi erariali ai sensi del D.M. 1.9.2000, n. 318, conservano l’erogazione del contributo stesso, anche se non raggiungono la soglia minima di popolazione di almeno 5000 abitanti.
8 ter. La Giunta regionale d’intesa con la 2a Commissione consiliare provvede a definire criteri e modalità per la ripartizione dei contributi, a sostegno dell’associazionismo, fra le unioni di comuni concertandoli con le Associazioni regionali delle Autonomie locali".
Art. 5. Modifiche all’art. 2 della
1. Le lettere a) e c) del comma 1 dell’art. 2 sono sostituite dalle seguenti:
"a) sostiene finanziariamente la realizzazione dei progetti predisposti da Comuni singoli o associati, Unioni di Comuni e Province;
c) realizza attività di sicurezza, documentazione, comunicazione, informazione, nonché intese ed accordi di collaborazione con gli Organi dello Stato e con enti pubblici nazionali e locali per favorire lo scambio di conoscenze ed informazioni sui fenomeni della criminalità".
Art. 6. Modifiche all’art. 3 della
1. L’art. 3 della
"Art. 3. Progetti per la sicurezza.
1. I progetti, finalizzati a garantire una maggiore sicurezza per i cittadini, a prevenire episodi criminosi e ad accrescere la cultura della legalità nell’ambito del risanamento di zone ad alto tasso di criminalità, devono riguardare:
a) istituzioni di presidi decentrati per lo svolgimento di funzioni e compiti propri dei Corpi e dei Servizi di Polizia Locale;
b) potenziamento della Polizia Locale mediante la dotazione di impianti tecnologicamente avanzati di controllo e di telesorveglianza (apparati radio, parco automezzi, apparato tecnico-strumentale, servizi informativi e telematici);
c) allestimento o rinnovamento delle sale operative e/o impianto satellitare a tutela degli operatori;
d) attivazione dell’istituto del vigile di quartiere;
e) difesa dalla violenza nei confronti di donne, anziani e bambini, attraverso il controllo di giardini, parchi, scuole, strutture sanitarie;
f) assistenza alle vittime di reati;
g) gestione associata e coordinata dei servizi di Polizia Locale;
h) dispersione scolastica ed educazione alla convivenza nel rispetto del principio di legalità:
i) prevenzione e riduzione dei danni derivanti da atti incivili.
2. Hanno priorità i progetti presentati dai Comuni associati e dalle Unioni di Comuni in cui vi siano zone degradate che necessitano di recupero sociale o dove è maggiormente presente l’influenza della grande criminalità organizzata;"
Art. 7. Modifiche all’art. 4 della
1. L’art. 4 della
"Art. 4. Assegnazione dei contributi.
1. Le domande per la concessione dei contributi relativi al finanziamento dei progetti di cui agli articoli 2 e 3, tenendo conto della popolazione residente alla data del 31 dicembre dell’anno precedente quello della richiesta, possono essere presentate da:
a. Comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva di almeno 8000 abitanti;
b. Comuni singoli o associati con popolazione anche complessiva al di sotto di 8000 abitanti, nel solo caso in cui in almeno uno di essi si siano verificate, nell’ultimo anno, gravi emergenze di criminalità diffusa;
c. Unioni di Comuni montani e non montani e Province.
2. La Giunta regionale, annualmente, approva, con proprio atto deliberativo, gli ambiti di intervento, i criteri e le modalità per il finanziamento dei progetti, tenuto conto del parere obbligatorio, ma non vincolante, espresso dal Forum regionale per la Sicurezza urbana, istituito dall’art. 10, comma 1.
3. Il finanziamento regionale è concesso esclusivamente per spese di progettazione e di esecuzione con l’esclusione delle spese di personale.
4. La Direzione Riforme Istituzionali – Enti Locali - Controlli effettua l’istruttoria dei progetti presentati, verificando la loro conformità agli artt. 3 e 4 della presente legge, per la loro ammissibilità.
5. Il Comitato Scientifico regionale, istituito dall’art. 6, esamina i progetti pervenuti ai sensi dell’art. 7 comma 1, lett. b).
6. La Giunta regionale, con proprio atto deliberativo, approva la graduatoria definitiva per il finanziamento dei progetti.
7. Il contributo regionale viene erogato, con determina dirigenziale del Servizio Sicurezza del Territorio - Legalità, per il 50% a seguito della comunicazione da parte dell’ente locale all’avvio del progetto e, per il restante 50%, previa verifica contabile delle spese sostenute e documentate da una relazione del dirigente responsabile dell’ente locale attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilità finanziaria con il progetto approvato".
Art. 8. Modifiche all’art. 6 della
1. Al comma 2 dell’art. 6 sono soppresse le parole "è organo consultivo della Giunta regionale ed".
2. Il comma 5 dell’art. 6 è sostituito dal seguente:
"5. Con atto organizzativo la Giunta regionale stabilisce d’intesa con la 2^ Commissione Consiliare, nel rispetto di quanto previsto dal comma 4, i requisiti dei componenti, i criteri, le modalità di nomina e i casi di revoca degli stessi".
Art. 9. Modifiche all’art. 7 della
1. L’art. 7 della
"Art. 7. Funzioni del Comitato Scientifico Regionale.
1. Il Comitato, di cui all’art. 6, svolge le seguenti funzioni:
a) supporto tecnico-scientifico al Forum regionale per la Sicurezza Urbana, di cui all’art. 10, con riferimento alle attività di competenza del Forum, avvalendosi, a tal fine, dell’Osservatorio regionale di Polizia Locale di cui alla L.R. 2.8.1997, n. 83;
b) esamina i progetti, ammessi a seguito di istruttoria di cui all’art. 4, in merito alla conformità degli stessi a quanto disposto dalla deliberazione di cui all’art. 4, comma 2; formula una graduatoria degli stessi esprimendo un parere, obbligatorio, ma non vincolante, alla Giunta regionale, in merito al finanziamento dei progetti esaminati;
c) promuove, avvalendosi dell’Osservatorio regionale di Polizia Locale, di cui all’art. 24 della L.R. 2.8.1997, n. 83, attività di studio e ricerca documentaria sui temi della devianza, della dispersione scolastica, della criminalità, della droga e di tutti gli aspetti della patologia sociale;
d) analizza problematiche specifiche sulla sicurezza attraverso l’esame dei dati e del monitoraggio dei fenomeni criminosi, elaborati e prodotti dall’Osservatorio regionale della Polizia Locale".
Art. 10. Modifiche all’art. 9 della
1. L’art. 9 della
"Art. 9. Celebrazione della Giornata regionale per la legalità.
1. La Regione Abruzzo promuove la celebrazione annuale della "Giornata regionale per la legalità" al fine di sostenere l’educazione, l’informazione e la sensibilizzazione in materia di legalità su tutto il territorio abruzzese. La Regione Abruzzo, in occasione della celebrazione della "Giornata regionale per la legalità" organizza manifestazioni, convegni e ogni altra iniziativa idonea a diffondere la cultura della legalità.
2. La Giunta regionale individua la data più appropriata per la celebrazione della "Giornata regionale per la legalità", stabilisce le modalità attuative per la sua organizzazione, indicando la quota parte dello stanziamento, di cui al comma 5 del presente articolo, sentito il parere obbligatorio ma non vincolante, del Forum regionale per la Sicurezza urbana, di cui all’art. 10 comma 3, lett. b).
3. Il programma delle iniziative è curato dalla Direzione Riforme istituzionali - Enti Locali - Controlli che, in fase di predisposizione dello stesso può avvalersi della collaborazione di Enti ed associazioni, senza fini di lucro, di comprovata esperienza nel campo dell’educazione alla legalità.
4. All’onere derivante dai commi che precedono si provvede con quota parte dello stanziamento, annualmente determinato con legge di bilancio, iscritto nell’ambito della U.P.B. 14.02.001 - Cap. 122340, denominato: Interventi per la sicurezza dei cittadini".
Art. 11. Modifiche all’art. 10 della
1. L’art. 10 della
"Art. 10. Istituzione del Forum regionale per la Sicurezza Urbana.
1.È istituito il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale e formato:
a) dal componente della Giunta regionale, con delega alle Autonomie locali, con funzioni di Presidente;
b) da tre Consiglieri regionali;
c) dai quattro Presidenti delle Province d’Abruzzo;
d) dai Sindaci delle città capoluogo;
e) da un rappresentante dell’ANCI, da uno della Legautonomie e da uno dell’UNCEM.
2. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana rappresenta la sede della concertazione tra Regione Abruzzo e Enti locali in materia di politiche sulla Sicurezza.
3. Il Forum regionale per la Sicurezza Urbana, avvalendosi del Comitato Scientifico regionale, istituito dall’art. 6, svolge le seguenti funzioni:
a) è organo consultivo della Giunta regionale in materia di sicurezza del territorio;
b) a tal fine attiva la cooperazione tra le istituzioni pubbliche, le parti sociali e gli organi di Stato operanti nel settore della Sicurezza del Territorio per un completo esame dei fenomeni di illegalità e di devianza sociale;
c) esprime pareri obbligatori, ma non vincolanti, alla Giunta regionale in merito ad ambiti d’intervento, criteri e modalità di finanziamento dei progetti secondo quanto disposto dall’art. 4, comma 2, ed in merito alle modalità di attuazione della "Giornata regionale per la legalità", di cui all’art. 9."
Art. 12. Modifiche alla
1. Il comma 4 bis dell'art. 1 della
"4 bis. Al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'Avvocatura regionale, presso le direzioni regionali, nei limiti dell'organico previsto e fermo restando la dipendenza funzionale dall'Avvocatura regionale, possono essere assegnati dipendenti con il profilo professionale di funzionario "esperti avvocati" che espletano tutte le attività dell'Avvocatura regionale di cui al comma 4, pertinenti alle direzioni di appartenenza. Gli esperti avvocati espletano inoltre le funzioni amministrative di particolare complessità di competenza delle direzioni e dei servizi della stessa, a cui sono assegnati".
Art. 13. Interpretazione autentica dei commi 2 e 3 dell’art. 14 della
1. Al comma 2 dell’art. 14 della
2. Al comma 3 dell’art. 14 della
Art. 14. Modifiche e integrazioni all’art. 14 della
1. Dopo il comma 3 dell’art. 14 della
"3 bis. La Giunta regionale, con proprio atto, stabilisce i criteri e le modalità per l’erogazione alle Comunità Montane delle risorse di cui ai commi 2 e 3".
Art. 15. Modifiche alla
1. Al primo comma dell’art. 2 della
"1. Alla lettera c) del primo comma dell’art. 2 della
Art. 16. Modifiche ed integrazioni alla L.R 18 maggio 2000, n. 95.
1. All'art. 5, comma 4, lett. b) della
2. All'art. 5 della
Art. 17. Destinazione risorse progetti pilota.
1. Per l'esercizio finanziario 2006 la quota del 5% delle risorse relative al "Fondo della montagna per gli interventi speciali" di cui all'art. 5, comma 4, lett. c) della
Art. 18. Abrogazioni.
1. L’art. 11 della
2. L’art. 5 della
3. L’art. 217 della
4. L’art. 239 della
5. I commi 4 e 5 dell’art. 13 della
6. L’art. 14 della
7. Le lett. c) e d) del comma 1 dell’art. 245 della
8. Il capitolo di spesa 32320 U.P.B. 14.02.001 denominato: Contributi in conto capitale ai comuni associati per la gestione del servizio di polizia -
Art. 19. Modifica dell'art. 44 della L.R. 25.8.2006, n. 29
1. L'art. 44 della L.R. 25.8.2006 n. 29, è sostituito dal seguente:
Art. 44. Interventi per il consolidamento di siti produttivi.
"1. Al fine di accrescerne il patrimonio per il raggiungimento delle proprie finalità istituzionali è costituito limite di impegno decennale a favore del Consorzio Industriale di Avezzano (AQ), a valere sul capitolo di nuova istituzione 282455 - U.P.B. 08.02.020 denominato: Interventi per il consolidamento di siti produttivi di € 300.000,00 annui.
2. Il contributo pluriennale di cui al comma 1 è finalizzato all'assunzione di un mutuo le cui risorse sono destinate all'acquisto di siti da destinare ad attività produttive nell'ambito delle finalità di sviluppo industriale perseguite.
3. La Giunta regionale, su proposta della competente Direzione Attività Produttive, detta i necessari indirizzi per la pianificazione degli interventi di cui al presente articolo.
4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo con legge di bilancio, ai sensi della
Art. 20. Ricollocazione personale dei Consorzi agrari.
1. Gli enti strumentali, le agenzie regionali, le aziende sanitarie, i consorzi di bonifica, i consorzi per lo sviluppo industriale e le società a prevalente capitale pubblico non possono procedere all'assunzione di personale per i relativi profili, riparametrati dal Ministero della Funzione pubblica, con qualsiasi forma di tipologia contrattuale, se prima non esauriscono la ricollocazione del personale dei consorzi agrari dell'Abruzzo, in servizio dalla data del 1° gennaio 1997 e successivamente collocati in mobilità, secondo le modalità di cui all'art. 2 comma 23 della
2. I soggetti di cui al comma 1, qualora si verifichi l'indisponibilità del citato personale, non sono tenuti al rispetto del presente obbligo.
3. Eventuali atti contrari sono da considerarsi nulli.
1. La Regione Abruzzo interviene a favore dei Comuni Abruzzesi per investimenti nei propri territori mediante l’istituzione di un fondo di solidarietà.
2. La Giunta regionale con apposita delibera determina i criteri di accesso al fondo, su proposta dell’Assessore preposto agli enti locali, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della presente legge.
3. Per l’anno 2008 agli oneri derivanti dall’attuazione del presente articolo si fa fronte con l’istituzione del capitolo di spesa UPB 14.02.001 - 122001 denominato "Fondo di solidarietà per i comuni" con un dotazione finanziaria pari ad 8 milioni di euro.
Art. 21. Norma transitoria.
1. Le modifiche concernenti la
Art. 22. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo inserito dall'art. 1, comma 51, della