Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.6 lavoro e formazione professionale |
Data: | 02/11/1994 |
Numero: | 74 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. |
Art. 3. |
§ 3.6.65 - L.R. 2 novembre 1994, n. 74. [1]
Contributo alla Associazione CIAPI di Chieti - Pescara.
(B.U. n. 37 del 15 novembre 1994)
La Regione Abruzzo concede all'Associazione Centro Interaziendale di Addestramento Professionale Industria di Chieti-Pescara, in qualità di socio di maggioranza un contributo annuale, per il triennio 2002/2004, di Euro 774.685,00 per l’anno 2002, di Euro 1.162.438,27 per l’anno 2003 e di Euro 774.438,27 per l’anno 2004. Le erogazioni avvengono in due soluzioni semestrali pari ad Euro 387.342,50 ciascuna e coincidenti, rispettivamente, con il 30 giugno ed il 31 dicembre di ciascuna annualità. Gli importi relativi alle quote semestrali sono erogati al CIAPI sulla base di formale richiesta da parte del medesimo ed inoltrate almeno 30 giorni prima dalle scadenze indicate per ciascun esercizio per spese correnti, onde agevolare la trasformazione dell'Associazione in strumento a disposizione delle Province per l'attuazione della Riforma dei Servizi all'Impiego, ai sensi della
Resta escluso ogni vincolo di solidarietà attiva e passiva tra CIAPI e Regione Abruzzo [3].
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in lire 700.000.000 si provvede introducendo le seguenti variazioni, in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:
Cap. 323000 denominato «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti»
- in diminuzione L. 700.000.000
Cap. 051611 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. Tit. 1, Ctg. 6) denominato: «Contributo al CIAPI per spese correnti»
- in aumento L. 700.000.000
La partita n. 2 dell'elenco n. 3 è soppressa.
Per gli esercizi 1995 e 1996, le leggi di bilancio determineranno la entità degli stanziamenti sui corrispondenti capitoli dei rispettivi bilanci ai sensi dell'art. 10 della legge regionale di contabilità n. 81 del 29.12.1977.
La presente Legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul «Bollettino Ufficiale della Regione».
La presente legge regionale sarà pubblicata nel «Bollettino Ufficiale della Regione».
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 3 della
[2] Comma già modificato dall'art. 7 della
[3] Comma aggiunto dall'art. 7 della