§ 5.2.81 - L.R. 8 novembre 1994, n. 85.
Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.2 assistenza sociale
Data:08/11/1994
Numero:85


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Istituzione dell'Albo.
Art. 3.  Requisiti per l'iscrizione.
Art. 4.  Adempimenti successivi all'iscrizione.
Art. 5.  Cancellazione.
Art. 6.  Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi.
Art. 7.  Raccordo con le attività di formazione professionale (corsia preferenziale)
Art. 8.  Raccordo con le politiche attive del lavoro.
Art. 9.  Convenzioni Piano Sociale regionale
Art. 10.  Criteri di valutazione per la scelta del contraente (nei piani di zona di cui alla L.R. 27.3.1998, n. 22 e s.m.i.)
Art. 11.  Contenuti degli schemi di convenzione-tipo.
Art. 12.  Durata delle convenzioni.
Art. 13.  Determinazione dei corrispettivi.
Art. 14.  Forme di controllo e di tutela dell'utenza.
Art. 15.  Pagamento dei corrispettivi.
Art. 16.  Tipologie di intervento ed erogazione dei contributi.
Art. 17.  Costituzione
Art. 18.  Compiti della Commissione.
Art. 19.  Poteri di verifica.
Art. 20.  Ripartizione contributi.
Art. 21.  Norma finanziaria.
Art. 22.  Urgenza.


§ 5.2.81 - L.R. 8 novembre 1994, n. 85. [1]

Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale.

(B.U. n. 38 del 25 novembre 1994).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. Con la presente legge la Regione Abruzzo dà attuazione all'art. 9 della Legge 8 novembre 1991, n. 381, recante «Disciplina delle cooperative sociali». A tal fine:

     - istituisce e regolamenta l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali;

     - determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio- sanitari nonché con le attività di formazione professionale e di sviluppo della occupazione;

     - fissa i criteri a cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed Enti pubblici;

     - definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale,;

     - istituisce la «Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale».

Titolo I

Albo Regionale delle cooperative

 

     Art. 2. Istituzione dell'Albo.

     1. E' istituito presso il Servizio Lavoro del Settore Formazione Professionale, Lavoro ed Emigrazione, l'Albo Regionale delle Cooperative Sociali.

     2. L'Albo si articola nelle seguenti sezioni:

     a) Sezione A nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

     b) Sezione B nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività diverse - agricole, industriali, commerciali e di servizi - finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

     c) Sezione C nella quale sono iscritti i Consorzi di cui all'art. 8 della Legge 8.11.1991, n. 381;

 

     Art. 3. Requisiti per l'iscrizione.

     1. Possono essere iscritte all'Albo di cui al punto 2, le Cooperative sociali ed i loro consorzi aventi sede legale e che operino in via prevalente nella Regione che risultino iscritte nella Sezione ottava del Registro Prefettizio delle Cooperative.

     2. Per ottenere l'iscrizione le cooperative debbono presentare al Servizio Lavoro della Giunta Regionale domanda corredata da:

     a) certificato d'iscrizione alla Sezione ottava del Registro Prefettizio;

     b) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, e ove necessario per l'attività della cooperativa, autocertificazione del legale rappresentante attestante, la disponibilità e l'idoneità della struttura. Tale autocertificazione deve essere corredata da idonea planimetria e certificato delle competenti autorità sanitarie;

     c) autocertificazione circa gli ambiti di attività in cui la cooperativa opera ed i relativi servizi;

     d) autocertificazione sulla composizione della compagine sociale;

     e) organico della cooperativa con relazione sulle caratteristiche professionali di quanti vi operano;

     f) relazione sull'attività svolta;

     g) copia dell'ultimo bilancio;

     h) per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella Sezione B, autocertificazione circa la presenza al loro interno di lavoratori svantaggiati nella misura prevista dall'art. 4 della Legge 8.11.1991, n. 381;

     i) dichiarazione di non essere incorsi in violazione accertate in via definitiva in materia di lavoro, previdenziale e fiscale non conciliabili in via amministrativa.

     3. Nel caso di cooperative di nuova costituzione i documenti di cui alle lettere e), f), g) h) sono sostituiti da un articolato progetto relativo all'attività che la cooperativa intende svolgere.

     4. La domanda di iscrizione dei consorzi deve essere corredata da:

     a) certificato di iscrizione nella Sezione ottava del Registro Prefettizio;

     b) atto costitutivo e statuto;

     c) relazione sull'attività svolta;

     d) copia dell'ultimo bilancio;

     e) autocertificazione circa la presenza nella base sociale di cooperative sociali nella misura prevista dall'art 8 della Legge 8.11.1991, n. 381.

     5. L'iscrizione all'Albo viene disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, previo parere della Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale entro 90 giorni dalla ricezione della domanda completa di tutta la documentazione.

     6. Il provvedimento è notificato al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     7. Nel caso di rigetto della domanda viene data comunicazione per iscritto ai soggetti interessati entro il termine di 30 giorni.

     8. L'Albo Regionale delle Cooperative Sociali è pubblicato annualmente sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

     Art. 4. Adempimenti successivi all'iscrizione.

     1. Le Cooperative Sociali ed i Consorzi iscritti all'Albo Regionale sono tenuti a trasmettere, entro 30 giorni dalla approvazione, eventuali variazioni dello statuto, il bilancio annuale e la relazione degli amministratori e del Collegio sindacale, unitamente al certificato di iscrizione alla sez. VIII della Prefettura. Nel caso non risulti dalla relazione medesima, sono tenuti a trasmettere, inoltre, una nota informativa relativa all'attività svolta con particolare riferimento all'utilizzo di contributi regionali ottenuti, alla composizione ed alla variazione della base sociale ed al rapporto tra numero dei soci ed altri dipendenti o collaboratori, nonché copia delle convenzioni stipulate in base alla presente legge.

     2. L’Assessorato competente preposto alla tenuta dell’albo può chiedere in qualunque momento informazioni e precisazioni aggiuntive [2].

 

     Art. 5. Cancellazione.

     1. La cancellazione delle Cooperative Sociali e dei Consorzi dall'Albo Regionale è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, sentita la Commissione Regionale per la Cooperazione Sociale quando sia venuto meno uno o più dei requisiti previsti o quando non sia stata effettuata entro l'anno la revisione di cui all'art. 3 della Legge 8.11.1991, n. 381 per cause dipendenti dalla cooperativa e dai consorzi.

     2. La cancellazione è disposta, altresì, quando la Cooperativa o i Consorzi siano in liquidazione, risultino inattivi da più di 24 mesi o cancellati dal Registro Prefettizio anche a seguito delle ispezioni effettuate ai sensi del Decreto Legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modifiche.

     3. Il provvedimento di cancellazione è comunicato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno alla Cooperativa o Consorzio nonché comunicato alla Prefettura ed all'Ufficio Provinciale del Lavoro e della Massima Occupazione ed è pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

     4. Qualora risulti che il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del 30% dei lavoratori della Cooperativa o il numero dei soci volontari previsti al comma II dell'art. 2 della Legge n. 381/91 superi la misura del 50% dei soci, si provvede a cancellazione se la compagine sociale non viene riequilibrata entro un anno dalla data in cui si è manifestata l'irregolarità.

Titolo II

Raccordo con l'attività dei servizi

socio-sanitari di formazione professionale

e di sviluppo dell'occupazione

 

     Art. 6. Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi. [3]

     1. Nell'ambito degli atti di programmazione e regolamentari delle attività socio-sanitarie sono previste le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale. In particolare alla cooperazione sociale è riconosciuto un ruolo fra le organizzazioni di terzo settore e s.m.i impegnate nel sistema regionale dei servizi socio-sanitari come da principi indicati nella L.R. 27.3.1998, n. 22 [4].

 

     Art. 7. Raccordo con le attività di formazione professionale (corsia preferenziale) [5].

     1. Nell'ambito degli atti di programmazione regolamentari ed attuativi in materia di formazione professionale i competenti organi regionali sono tenuti a prevedere strumenti atti a favorire:

     a) la realizzazione di uno stretto raccordo tra le strutture formative e le Cooperative Sociali riguardo alla formazione di base ed all'aggiornamento degli operatori, anche attraverso l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

     b) lo sviluppo, attraverso le Cooperative Sociali, di specifiche iniziative formative a favore del lavoratori svantaggiati, soprattutto nel caso di quelle attività realizzate mediante il ricorso al Fondo Sociale Europeo e ad altre provvidenze comunitarie;

     c) autonome iniziative delle Cooperative Sociali volte alla qualificazione professionale del proprio personale ed alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati riconoscimenti e supporti in particolare alle attività formative svolte in forma consorziata.

 

     Art. 8. Raccordo con le politiche attive del lavoro.

     1. La Regione riconosce nelle Cooperative Sociali un soggetto privilegiato per l'attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate:

     a) a sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi socio- sanitari ed educativi;

     b) a sviluppare nuova occupazione a favore delle fasce deboli del mercato del lavoro.

     2. Nell'ambito delle possibilità offerte dalla normativa vigente, i competenti organi regionali prevedono interventi specifici volti a riconoscere l'attività di formazione sul lavoro svolta dalle cooperative di cui alla lettera b) dell'art. 1 della Legge n. 381/91.

Titolo III

Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici

 

     Art. 9. Convenzioni Piano Sociale regionale [6].

     1. La Regione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, adotta con provvedimento della Giunta Regionale schemi da convenzione-tipo rispettivamente per:

     a) gestione di servizi socio-sanitari ed educativi riferiti principalmente alla gestione dei piani di zona di cui alla L.R. 27.3.1998, n. 22 e s.m.i. [7];

     b) fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge n. 381/91, secondo i principi formulati dalla presente legge.

     2. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano la convenzione assume la forma della concessione ex art. 22 della Legge n. 142/ 90.

     3. Per stipulare le convenzioni di cui alla presente legge le Cooperative ed i Consorzi devono essere iscritti all'Albo Regionale di cui all'art. 2.

     4. La cancellazione dall'Albo comporta la risoluzione della convenzione.

     5. I criteri e le modalità per la valutazione delle offerte presentate di cui all'art. 10 nonché lo schema di convenzione di cui al comma 1, si applicano alle cooperative sociali, ai loro consorzi, nonché agli altri soggetti fornitori di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi.

 

     Art. 10. Criteri di valutazione per la scelta del contraente (nei piani di zona di cui alla L.R. 27.3.1998, n. 22 e s.m.i.) [8].

     1. Qualora non si possa procedere come previsto al punto 2 del precedente articolo:

     1) nella scelta dei contraenti per l'aggiudicazione della gestione dei servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, l'offerta presentata deve essere valutata prendendo a riferimento anche elementi oggettivi diversi dal solo criterio del massimo ribasso quale elemento prevalente di scelta del contraente.

     Per i servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi elementi oggettivi sono:

     a) la solidità dell'impresa;

     b) il possesso degli standard funzionali previsti dalle normative di settore;

     c) la valutazione comparata costi/qualità desunta in omologhi servizi pubblici o privati;

     d) la qualificazione professionale degli operatori.

     La Giunta Regionale indica con apposita direttiva la documentazione che deve essere richiesta nel bando.

     2. Per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio- assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 5 della Legge 381/91, particolare elemento oggettivo da valutare è il progetto di inserimento dei soggetti svantaggiati che deve riportare:

     a) 1- numero dei soggetti svantaggiati;

     2 - tipologia dello svantaggio in relazione alla prestazione lavorativa richiesta;

     3 - ruolo e profilo professionale di riferimento;

     b) presenza di piani individualizzati contenenti obiettivi a medio e lungo termine, numero e qualifica delle eventuali figure di sostegno.

 

     Art. 11. Contenuti degli schemi di convenzione-tipo.

     1. Gli schemi di convenzione-tipo approvati dalla Giunta Regionale devono contenere:

     a) l'individuazione dei soggetti e l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e della sua modalità di svolgimento; la durata della convenzione;

     b) i requisiti di professionalità del personale impiegato - nel caso del personale medico e paramedico le presenze numeriche devono essere rapportate al servizio che si andrà a rendere - ed in particolare le caratteristiche professionali del responsabile tecnico dell'attività;

     c) il ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dalla Legge n. 381/91 - art. 2, comma 5;

     d) gli standards tecnici relativi alle strutture ed alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

     e) l'applicazione della normativa contrattuale vigente per le cooperative sociali;

     f) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

     g) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

     h) il regime delle inadempienze e le clausole di risoluzione;

     i) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

     l) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione.

     2. Per quanto concerne gli schemi di convenzione-tipo relativi all'attività di cui all'art. 1, 1° comma, punto a) della Legge n. 381/91 per gestione di servizi è da intendersi l'organizzazione complessiva e coordinata dei diversi fattori materiali, immateriali ed umani che concorrono alla realizzazione di un servizio, con la esclusione delle mere prestazioni di manodopera.

     L'ambito di riferimento per la identificazione dei servizi socio- sanitari ed educativi è definito in relazione a quanto stabilito dalla normativa di settore anche in attuazione di norme nazionali.

     3. Nelle convenzioni relative alla fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge 381/91 deve essere espressamente prevista la finalità della creazione di opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

 

     Art. 12. Durata delle convenzioni.

     1. Al fine di garantire attraverso la continuità un adeguato livello qualitativo dei servizi ed un efficace processo di programmazione, le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere durata preferibilmente pluriennale.

 

     Art. 13. Determinazione dei corrispettivi.

     1. Nella determinazione dei corrispettivi le convenzioni devono fare riferimento ai seguenti criteri:

     a) per i servizi socio-sanitari ed educativi (CCLLNN):

     - nel caso di servizi standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base di tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio; le tabelle di competenza della Regione vengono emanate dagli Assessori competenti e sono oggetto di aggiornamento annuale sulla base di analisi comparate dei costi-qualità su campioni di realtà pubbliche e private;

     - nel caso di servizi innovativi o non standardizzati i corrispettivi sono determinati sulla base dei dati desumibili dal progetto dettagliato e sono oggetto di specifiche verifiche [9];

     b) per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della Legge n. 381/91 i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle Camere di Commercio o perizie asseverate da parte di ordini professionali .

 

     Art. 14. Forme di controllo e di tutela dell'utenza.

     1. Le convenzioni devono prevedere forme di verifica della qualità delle prestazioni anche attraverso indagini periodiche presso gli utenti, finalizzate a misurare il grado di soddisfazione dei bisogni.

 

     Art. 15. Pagamento dei corrispettivi.

     1. Al fine del pagamento dei corrispettivi le prestazioni delle cooperative sociali sono parificate a quelle fornite dal personale dipendente dei servizi pubblici.

Titolo IV

Norme di incentivazione

 

     Art. 16. Tipologie di intervento ed erogazione dei contributi.

     1. Al fine di sostenere le capacità operative del settore attraverso gli interventi sinergici che, coinvolgendo enti pubblici ed enti cooperativistici, siano in grado di moltiplicare l'efficacia e le occasioni di sviluppo del settore stesso, con il presente titolo si prevede un sistema articolato di interventi fondato su:

     1.1. incentivi generali finalizzati alla promozione, sostegno e sviluppo del settore;

     1.2. incentivi specifici a favore di singole iniziative.

     2. Gli interventi di cui al punto 1.1. del comma precedente si articolano in:

     2.1. finanziamenti di attività formative e di sviluppo delle risorse umane interne alla cooperazione sociale e ad essa correlate. Possono accedere a detti finanziamenti le organizzazioni del movimento cooperativo ed i consorzi previsti dall'art. 8 della L. 381/91, su presentazione di progetti specifici. La Regione inserisce i progetti ove compatibili, nell'ambito dei piani annuali di formazione professionale;

     2.2. contributi una tantum per iniziative consortili e/o di fusione, finalizzate allo sviluppo di processi di razionalizzazione del settore, fino al 70% della spesa ammissibile e documentata, comunque non oltre L. 10.000.000 (lire diecimilioni) [10].

     3. Gli interventi di cui al punto 1.2. del primo comma del presente articolo consistono in:

     3.1. iniziative di sostegno alla fase di avvio e consolidamento delle cooperative sociali o ai loro consorzi per acquisto e/o adeguamento dei beni strumentali necessari alle attività di impresa, fino al 40% della spesa ammissibile e documentata, comunque non oltre L. 25.000.000 (lire venticinquemilioni) [11];

     3.2. contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento, fino al 60% dell'iniziativa, con un massimo di L. 30.000.000 (lire trentamilioni) [12].

     4. Nella fase di prima applicazione le domande di accesso ai contributi vanno presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo. Negli esercizi successivi il termine di scadenza è fissato al 28 febbraio di ogni anno.

     5. Le agevolazioni previste dalla presente legge non sono cumulabili con i benefici concessi allo stesso titolo da altre leggi e provvidenze nazionali o regionali.

     6. Per la presentazione dei progetti di formazione professionale si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. 63 del 21.12.1979 e relativi regolamenti comunitari.

Titolo V

Commissione regionale per la cooperazione sociale

 

     Art. 17. Costituzione [13].

     1. La Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta preposto alle politiche sociali, istituisce, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, presso la Direzione qualità della vita, la Commissione per la cooperazione sociale, nella seguente composizione:

     - dirigente del competente Servizio della Direzione qualità della vita, o suo delegato, che la presiede;

     - funzionario responsabile del competente Ufficio della Direzione qualità della vita;

     - dirigente o funzionario di cat. D della Direzione politiche attive del lavoro e formazione professionale;

     - dirigente o funzionario di cat. D della Direzione sanità;

     - direttore della Direzione regionale del lavoro, o suo delegato.

     2. La Commissione, convocata dal Presidente, delibera a maggioranza dei presenti. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.

     3. Le funzioni di segreteria della Commissione sono svolte da un dipendente del competente Servizio della Direzione qualità della vita.

     4. A tutti i componenti della Commissione, per ciascuna seduta, spettano compensi nella misura prevista alla L.R. 15/1988. Alla relativa spesa si provvede con le disponibilità annualmente previste dalle leggi di bilancio sul pertinente Cap. 22436 nell’ambito della UPB 11.02.002.

 

     Art. 18. Compiti della Commissione.

     1. La Commissione esprime pareri:

     a) sulle domande di iscrizione nell'Albo Regionale della Cooperazione Sociale, verificando che le cooperative ed i consorzi richiedenti abbiano presentato tutti i documenti prescritti dalla presente legge; che tali documenti siano regolari così come previsto dall'art. 3 della presente legge;

     b) sulla cancellazione dall'Albo regionale della cooperazione sociale delle cooperative che non adempiano agli obblighi stabiliti dalla presente legge e di quelle che, per cambiamenti sopravvenuti nella loro costituzione, non siano in grado di continuare ad esercitare la propria attività;

     c) sullo schema di convenzione-tipo di cui agli artt. 9, 11, 12, 14 e 16;

     d) sui criteri relativi alla concessione dei contributi di cui agli artt. 16 e 20, che sarà oggetto di regolamentazione da parte della Giunta Regionale;

     c) sull'ammontare dei contributi richiesti relativamente alle spese ammissibili.

     2. La Commissione può formulare altresì proposte alla Giunta Regionale in materia di cooperazione sociale relativamente agli interventi legislativi, direttive e programmi nei vari Settori, in particolare nell'ambito della Formazione Professionale.

 

     Art. 19. Poteri di verifica.

     1. La Commissione può promuovere incontri con la Conferenza Regionale del Volontariato (art. 8 L.R. n. 37/93), al fine di verificare l'attività sia delle cooperative sociali che delle Associazioni di volontariato finalizzata ad una corretta programmazione delle specifiche attività sul territorio, segnalando quindi agli EE.LL. e alle loro Associazioni regionali, la necessità di far ricorso, con tutti gli strumenti legislativi previsti alle cooperative sociali per la gestione di servizi sociali e/o di servizi alla persona, quando risultano in esse esigenze di impegno continuativo e di professionalità, le caratteristiche di materialità dei bisogni e le eventuali opportunità di vendita.

 

     Art. 20. Ripartizione contributi.

     1. I contributi stanziati annualmente per i finanziamenti di cui all'art. 16 sono così ripartiti:

     2.2. 20% dell'ammontare previsto in capitolo, per contributi una tantum per iniziative consortili e/o di fusione;

     3.1. 50% dell'ammontare previsto in capitolo, per iniziative di sostengo alla fase di avvio e consolidamento nelle cooperative sociali o ai loro consorzi;

     3.2. 30% dell'ammontare previsto in capitolo, per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie di intervento.

     2. Eventuali economie saranno ripartite proporzionalmente sulle altre richieste di finanziamento.

 

     Art. 21. Norma finanziaria.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 1994 in L. 1.300.000.000, si provvede utilizzando l'apposita partita n. 5 (che viene conseguentemente soppressa) dell'elenco n. 3 di cui al cap. 323000 «Fondo globale» del bilancio per il corrente esercizio finanziario.

     Nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio in corso, sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     - Cap. 323000 denominato: «Fondo globale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti - art. 37, L.R. C.»

     - in diminuzione L. 1.300.000.000.

     - Cap. 022436 (di nuova istituzione ed iscrizione nel Sett. 2, Tit. 2, Ctg. 4) denominato «Fondo regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale».

     - in aumento L. 1.300.000.000».

     2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti nel pertinente Cap. con legge di bilancio [14].

 

     Art. 22. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

Indice

Art.  1 - Finalità della legge

 

Titolo I - Albo regionale delle cooperative

Art.  2 - Istituzione dell'Albo

Art.  3 - Requisiti per l'iscrizione

Art.  4 - Adempimenti successivi all'iscrizione

Art.  5 - Cancellazione

 

Titolo II - Raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione

Art.  6 - Raccordo con i servizi socio-sanitari ed educativi Art.  7 - Raccordo con le attività di formazione prof.le

Art.  8 - Raccordo con le politiche attive del lavoro

 

Titolo III - Convenzioni tra cooperative sociali e loro consorzi ed enti pubblici

Art.  9 - Convenzioni

Art. 10 - Criteri di valutazione per la scelta del contraente Art. 11 - Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

Art. 12 - Durata delle convenzioni

Art. 13 - Determinazione dei corrispettivi

Art. 14 - Forme di controllo e di tutela dell'utenza

Art. 15 - Pagamento dei corrispettivi

 

Titolo IV - Norme di incentivazione

Art. 16 - Tipologie di intervento ed erogazione dei contributi

 

Titolo V - Commissione regionale per la cooperazione sociale

Art. 17 - Costituzione

Art. 18 - Compiti della Commissione

Art. 19 - Poteri di verifica

Art. 20 - Ripartizione contributi

Art. 21 - Norma finanziaria

Art. 22 - Urgenza

 

 


[1] Legge abrogata dall’art. 20 della L.R. 12 novembre 2004, n. 38. Per una modifica alla presente legge vedi l’art. 197 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall’art. 55 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[3] Articolo così modificato dall'art. 5 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[4] Comma così modificato dall’art. 55 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[5] Titolo così sostituito dall’art. 55 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[6] Titolo così sostituito dall’art. 55 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[7] Lettera così modificata dall’art. 55 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[8] Titolo così sostituito dall’art. 55 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[9] Lettera così modificata dall’art. 55 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[10] Per una modifica dell'ammontare dei contributi erogabili, vedi l'art. 5 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[11] Per una modifica dell'ammontare dei contributi erogabili, vedi l'art. 5 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[12] Per una modifica dell'ammontare dei contributi erogabili, vedi l'art. 5 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[13] Articolo modificato dall'art. 1 della L.R. 7 dicembre 1995, n. 135, dall'art. 5 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6, dall’art. 55 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7 e così sostituito dall’art. 92 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[14] Comma aggiunto dall’art. 92 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.