Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 5. servizi sociali |
Capitolo: | 5.1 assistenza sanitaria |
Data: | 06/08/1992 |
Numero: | 76 |
Sommario |
Art. 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Componenti ed ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle minorazioni e delle malattie invalidanti di [...] |
Art. 2. A ciascuna delle Commissioni di cui all'art. 1 è assegnato un Segretario, scelto tra i dipendenti di ruolo della ULSS di appartenenza, di livello non inferiore al sesto, con profilo [...] |
Art. 3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo |
§ 5.1.104 - L.R. 6 agosto 1992, n. 76.
Determinazione compensi ai Componenti e ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento dell'invalidità civile, della cecità e del sordomutismo di cui alla L.R. 14.8.1981, n. 32.
(B.U. n. 27 del 5 settembre 1992)
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai Componenti ed ai Segretari delle Commissioni sanitarie per l'accertamento delle minorazioni e delle malattie invalidanti di cui alla legge 15.10.1990, n. 295 operanti nell'ambito delle Unità Locali Socio-Sanitarie spetta un gettone di presenza pari a euro 50,00 lordi per ciascuna giornata-seduta.
Ai soli Componenti le Commissioni di cui al precedente comma compete, altresì, un compenso forfettario lordo di euro 5,00 per ogni soggetto visitato (pratica definita) [1].
A ciascuna delle Commissioni di cui all'art. 1 è assegnato un Segretario, scelto tra i dipendenti di ruolo della ULSS di appartenenza, di livello non inferiore al sesto, con profilo professionale preferibilmente amministrativo.
I compensi di cui al precedente art. 1 non sono dovuti nel caso che l'incarico sia svolto durante il normale orario di servizio e sono aggiornati annualmente in relazione alle variazioni degli indici ISTAT sul costo della vita [2].
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Articolo così sostituito dall’art. 1 della
[2] Comma così sostituito dall’art. 2 della