Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 29. Cooperazione internazionale |
Capitolo: | 29.3 cooperazione militare |
Data: | 24/02/1999 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza [...] |
Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo [...] |
Art. 3. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana |
§ 29.3.21 – L. 24 febbraio 1999, n. 49.
Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.
(G.U. 9 marzo 1999, n. 56).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica di Albania ed i Governi delle Nazioni facenti parte della Forza multinazionale di protezione relativo allo status di detta Forza, fatto a Roma il 21 aprile 1997.
1. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo XIV, paragrafo 2, dell'accordo stesso.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.