§ 5.1.219 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 30.
Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all’Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:27/12/2002
Numero:30


Sommario
Art. 1.      1. La presente legge regionale attribuisce il ruolo di «Centro regionale di eccellenza in oftalmologia di cui all’art. 1, in conseguenza del progressivo incremento del volume delle prestazioni, [...]
Art. 2.      Il Centro di cui all'art.1 si avvale attualmente del personale universitario ed ospedaliero, in dotazione alla Unità operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti
Art. 3.      Allo scopo di dotare il Centro di microchirurgia laser in oftalmologia di cui all'art. 1 della presente legge in conseguenza del progressivo incremento del volume delle prestazioni, la ASL di [...]
Art. 3 bis.  (Istituzione Polo unico Regionale)


§ 5.1.219 - L.R. 27 dicembre 2002, n. 30.

Riconoscimento di un centro regionale di eccellenza in oftalmologia all’Unità Operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti. [1]

(B.U. n. 32 del 30 dicembre 2002).

 

     Art. 1.

     1. La presente legge regionale attribuisce il ruolo di «Centro regionale di eccellenza in oftalmologia di cui all’art. 1, in conseguenza del progressivo incremento del volume delle prestazioni, la ASL di Chieti propone l’adeguamento della pianta organica, nel rispetto della normativa vigente [2].

 

     Art. 2.

     Il Centro di cui all'art.1 si avvale attualmente del personale universitario ed ospedaliero, in dotazione alla Unità operativa di ottica fisiopatologica della ASL di Chieti.

 

     Art. 3.

     Allo scopo di dotare il Centro di microchirurgia laser in oftalmologia di cui all'art. 1 della presente legge in conseguenza del progressivo incremento del volume delle prestazioni, la ASL di Chieti propone l'adeguamento della pianta organica, nel rispetto della vigente normativa.

 

          Art. 3 bis. (Istituzione Polo unico Regionale) [3]

     1. E’ istituito il Polo Unico Regionale di alta specializzazione per la prevenzione della cecità e per la rieducazione e riabilitazione visiva presso il Centro Regionale di Eccellenza in Oftalmologia dell'Azienda sanitaria locale 2 Lanciano-Vasto-Chieti anche ai sensi e per gli effetti della legge 28 agosto 1977, n. 284 (Disposizioni per la prevenzione della cecità e per la riabilitazione visiva e l’integrazione sociale e lavorativa dei ciechi pluriminorati) ed in adempimento all’Accordo 20 maggio 2004 "Accordo tra il Ministro della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, concernente «Attività dei centri per educazione e riabilitazione visiva e criteri di ripartizione delle risorse, di cui alla L. 28 agosto 1997, n. 284»".

     2. Al Polo di cui al comma 1 sono attribuiti i seguenti ruoli:

a. coordinamento clinico scientifico dei centri ipovisione presenti nel territorio regionale;

b. istituzione dell’Osservatorio Epidemiologico regionale in accordo a quanto richiesto dal Ministero della Salute;

c. programmazione delle attività riabilitative a favore dei pazienti ipovedenti;

d. istituzione del Centro Traumatologico Regionale per l’oftalmologia.


[1] Titolo così sostituito dall’art. 100 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[2] Comma così sostituito dall’art. 100 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[3] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 4 febbraio 2013, n. 4.