Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio |
Data: | 09/08/1999 |
Numero: | 62 |
Sommario |
Art. 1. (Oggetto e finalità). |
Art. 2. (Obiettivi). |
Art. 3. (Ambito di applicazione della legge). |
Art. 4. (Definizioni ambiti territoriali di cui all'art. 6 comma 3 ed all'art. 10 commi 1 e 4 del D.Lgs. 114/98). |
Art. 5. (Criteri generali per l'insediamento delle attività commerciali). |
Art. 6. (Criteri per la localizzazione degli esercizi commerciali della media distribuzione di cui all'art. 4 lett. e) del D.Lgs. n. 114/98, nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale). |
Art. 7. (Parametri di insediabilità urbanistica). |
Art. 8. (Disposizioni e indirizzi ai Comuni). |
Art. 9. (Razionalizzazione della rete distributiva). |
Art. 10. (Disponibilità per l'apertura di nuovi esercizi della grande distribuzione). |
Art. 11. (Accorpamento o concentrazione di esercizi esistenti per l'apertura di esercizi della grande distribuzione). |
Art. 12. (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti un nuovo esercizio della grande distribuzione). |
Art. 13. (Accorpamento o concentrazione di esercizi di vicinato esistenti per l'apertura di esercizi della media distribuzione). |
Art. 14. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani). |
Art. 15. (Definizione di area o zona montane). |
Art. 16. (Disposizioni per i Comuni ed i centri di minore consistenza demografica). |
Art. 17. (Procedure per l'apertura di esercizi di vicinato). |
Art. 18. (Procedura per l'apertura di esercizi della media distribuzione). |
Art. 19. (Presentazione domande). |
Art. 20. (Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi strutture di vendita). |
Art. 21. (Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi strutture di vendita). |
Art. 22. (Priorità per domande concorrenti all'interno di ciascuna area). |
Art. 23. (Rilascio dell'autorizzazione). |
Art. 24. (Validità temporale). |
Art. 25. (Osservatorio Regionale del sistema distributivo). |
Art. 26. (Centri di assistenza tecnica). |
Art. 27. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione). |
Art. 28. (Corsi di formazione professionale). |
Art. 29. (Definizione di vendita straordinaria). |
Art. 30. (Le vendite di liquidazione). |
Art. 31. (Le vendite di fine stagione). |
Art. 32. (Le vendite promozionali). |
Art. 33. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie). |
Art. 34. (Norma transitoria). |
Art. 35. (Sanzioni). |
Art. 36. (Dichiarazione di urgenza). |
§ 3.4.63 - L.R. 9 agosto 1999, n. 62. [1]
Indirizzi programmatici e criteri per l'insediamento delle attività di vendita al dettaglio su aree private in sede fissa a norma del D.Lgs. 31.3.98, n. 114.
(B.U. n. 34 del 31 agosto 1999).
Art. 1. (Oggetto e finalità).
1. La presente legge, ai sensi del D.Lgs. 114/98: "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio", stabilisce i principi e le norme che regolano l'esercizio delle attività commerciali nel territorio della Regione Abruzzo con le seguenti finalità:
a) realizzare le condizioni di massimo vantaggio per i consumatori mediante la diversificazione delle strutture distributive per tipologie e per dimensioni e attraverso la migliore articolazione e distribuzione territoriale che garantisca la migliore accessibilità e fruibilità del servizio reso;
b) incrementare la produttività del settore attraverso uno sviluppo armonico che, pur salvaguardando le componenti più deboli del sistema distributivo, non pregiudichi un razionale processo di ristrutturazione e di ammodernamento necessario per il mantenimento della concorrenzialità;
c) la programmazione regionale ha durata di 4 anni. A tal fine la Giunta Regionale, almeno 120 giorni prima della scadenza del termine temporale di programmazione, trasmette al Consiglio Regionale, una proposta di aggiornamento tenuto conto delle relazioni di monitoraggio fornite dall'Osservatorio Regionale anche con riferimento alla fase precedente. Le norme di programmazione relative a ciascuna fase hanno efficacia fino all'entrata in vigore della nuova normativa programmatoria.
Art. 2. (Obiettivi).
1. La Regione, tenendo conto delle peculiarità proprie del sistema distributivo e delle specifiche condizioni del sistema insediativo regionale, definisce gli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali perseguendo i seguenti obiettivi:
a) raccordare la rete commerciale alla distribuzione della popolazione ed alla mobilità della stessa minimizzando gli effetti dell'impatto territoriale ed ambientale degli esercizi commerciali e limitando i fenomeni di congestionamento e di eccessiva concentrazione dell'offerta;
b) riqualificare e salvaguardare la rete distributiva esistente nelle zone urbane, nei centri storici e nei centri minori, compresi quelli montani anche attraverso attive politiche di sostegno;
c) favorire i processi di riconversione della rete distributiva attraverso meccanismi che agevolino fenomeni di accorpamento di esercizi esistenti e iniziative di aggregazioni tra commercianti per promuovere processi di modernizzazione della rete e sviluppare occupazione e riqualificazione professionale;
d) coordinare l'attività urbanistica e programmatica delle Amministrazioni Comunali al fine di un impiego razionale delle aree di specifica destinazione commerciale nonché quelle derivanti dal recupero di aree non attivate e di contenitori dismessi;
e) sviluppare una programmazione articolata di tutte le Amministrazioni che concorrono alla formazione della procedura amministrativa al fine di garantire un procedimento coordinato e condiviso.
Titolo II
I riferimenti di base
Art. 3. (Ambito di applicazione della legge).
1. Le disposizioni della presente legge, in base al disposto di cui al Titolo III del D.Lgs. 114/98, si applicano per la nuova apertura, l'ampliamento ed il trasferimento di insediamenti commerciali di cui all'art. 4, lett. e), f) e g) del citato Decreto, nonché per la definizione di procedure di individuazione delle aree e delle zone dei territori comunali entro i quali sono soggetti a particolari vincoli o condizioni anche gli insediamenti di cui alla lett. d) del medesimo articolo.
2. Ad integrazione della definizione di centro commerciale (lett. g) art. 4 D.Lgs. 114/98) si intende centro commerciale anche un insieme di esercizi commerciali inseriti in un'unica struttura a destinazione specifica che comunque fruiscono di infrastrutture e spazi comuni.
Art. 4. (Definizioni ambiti territoriali di cui all'art. 6 comma 3 ed all'art. 10 commi 1 e 4 del D.Lgs. 114/98).
1. Al fine di ottimizzare il raccordo funzionale tra gli indirizzi della presente legge con le proiezioni territoriali ad essi corrispondenti ed in coerenza con quanto stabilito dalle indicazioni della programmazione e della pianificazione settoriale e territoriale, sono individuati i seguenti ambiti territoriali:
a) aree territoriali del Quadro di Riferimento Regionale (Q.R.R.) di cui alla L.R. 70/95 sono prescelte come aree sovracomunali ( o ampi bacini di utenza) per le quali vengono individuati criteri di sviluppo omogenei. Le aree QRR, così come riportate nell'Allegato A della presente legge, costituiscono il riferimento territoriale per gli aspetti dimensionali e localizzativi della presente legge identificandosi come aree programmatiche e di pianificazione del settore distributivo (Allegato A della presente legge);
b) nell'ambito delle aree QRR di cui alla precedente lett. a) sono individuate due tipologie di bacini, la prima costituita da Comuni posti a confine con altre regioni rispetto alle quali si genera un'evasione della domanda interna e la seconda da insiemi di Comuni che all'interno delle stesse aree possono svolgere una funzione di riequilibrio del sistema distributivo. Essi sono descritti nel successivo art. 10 della presente legge;
c) centri storici (quelle parti del territorio comunale che gli strumenti urbanistici comunali individuano come zona di tipo A);
d) centri di minore consistenza demografica (tutti i Comuni con meno di 3.000 abitanti nonché frazioni isolate di Comuni più grandi con popolazione inferiore ai 1.000 abitanti).
Titolo III
Programmazione regionale della rete distributiva
Art. 5. (Criteri generali per l'insediamento delle attività commerciali).
1. L'apertura e il trasferimento di insediamenti commerciali della grande distribuzione, così come definiti dall'art. 4 del D.Lgs. 114/98, dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soggetti all'autorizzazione da parte del Comune competente per territorio.
2. Gli insediamenti degli esercizi di vicinato (art. 4 lett. d) D.Lgs. 114/98), qualora gli stessi ricadano nell'ambito di centri storici per i quali i Comuni prevedono un proprio piano di intervento di cui all'art. 8, sono sottoposti all'autorizzazione del Comune.
3. L'apertura, il trasferimento e l'ampliamento di esercizi della media distribuzione, di cui alle lett. e) e g) dell'art. 4 del D.Lgs. 114/98, sono autorizzati dal Comune a condizione che siano rispettate le disposizioni di cui ai successivi artt. 6, 7 e 8 della presente legge. Resta fermo che l'ampliamento non deve superare la soglia dimensionale stabilita dal successivo art. 6.
4. L'apertura ed il trasferimento di esercizi di vicinato sono soggetti alla sola comunicazione al Comune anche quando gli stessi si aggregano all'interno dei centri commerciali per i quali sono state rilasciate le autorizzazioni per l'apertura.
5. I nuovi insediamenti degli esercizi della grande distribuzione art. 4, lett. f) e g) D.Lgs. 114/98) di cui al successivo art. 10 e quelli derivanti da accorpamenti di cui ai successivi artt. 11 e 12, devono essere compatibili con i criteri di cui alla presente legge e con le norme più generali di salvaguardia e di valutazione di impatto ambientale vigenti nel contesto dell'area in cui è previsto l'insediamento. L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo parere favorevole della Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 114/98.
Art. 6. (Criteri per la localizzazione degli esercizi commerciali della media distribuzione di cui all'art. 4 lett. e) del D.Lgs. n. 114/98, nell'ambito delle diverse zone del territorio comunale).
1. I Comuni nella predisposizione degli indirizzi programmatici e nell'adeguamento degli strumenti urbanistici, di cui agli articoli 7 e 8 della presente legge, individuano le zone del proprio territorio, ed eventualmente le aree da destinare agli insediamenti commerciali della media distribuzione individuando una articolazione delle dimensioni delle superfici di vendita degli esercizi per zone del territorio comunale nel rispetto delle prescrizioni del PRG.
Art. 7. (Parametri di insediabilità urbanistica).
1. Le strutture della media e della grande distribuzione di cui all'art. 4 comma 1 del D.Lgs. 114/98, devono rispondere a condizioni di compatibilità con le norme urbanistiche che regolano l'insediabilità sul territorio, secondo i parametri e gli standards di cui ai commi successivi.
2. Per le aree di nuovo insediamento è d'obbligo la specifica destinazione d'uso.
3. Per nuovi insediamenti commerciali si applicano i seguenti parametri urbanistici:
a) rapporto di copertura del lotto inferiore al 40% di superficie fondiaria;
b) distanze minime dai confini:
- quelle previste dagli strumenti urbanistici comunali;
- 10 metri lineari da confini con aree private e comunque a distanze non inferiori all'altezza del fronte del manufatto;
c) altezza manufatti secondo le realtà dei luoghi e dei manufatti presenti nel contesto;
d) superficie dei parcheggi riferita ai parcheggi di specifica pertinenza (esclusi quelli di servizio alla struttura - carico e scarico merci, personale etc.- e quelli a destinazione pubblica previsti da atti convenzionali con l'Amministrazione):
- eguale alla superficie di vendita per interventi inferiori a 1.000 mq di superficie;
- 1,1 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per interventi da 1.001 a 1.500 mq;
- 2,0 mq di parcheggio per ogni mq di superficie di vendita per interventi superiori ai 1.500 mq.;
e) eccessi alla viabilità principale lontani da incroci e da punti nevralgici della viabilità nel rispetto delle norme del Codice della Strada e del Piano Urbano del Traffico dove esiste;
f) accessi e uscite veicolari dalle aree di parcheggio lunghezza, prima dello sbocco su strade di primaria importanza, non inferiore a 15 m. per ogni 60 posti auto ricavati dalla superficie del parcheggio diviso per 14 mq per auto.
4. Gli standards e i parametri di cui ai precedenti commi 1, 2 e 3, si applicano a tutti gli insediamenti commerciali della media e grande distribuzione. I Comuni hanno l'obbligo di recepirli nei propri strumenti urbanistici nell'ambito dei quali, come previsto dal comma 2, lett. d) dell'art. 6 del D.Lgs. 114/98, devono prevedere la contestualità dei procedimenti di rilascio della concessione edilizia inerente l'immobile o il complesso di immobili e dell'autorizzazione amministrativa all'apertura di una media o grande struttura di vendita.
5. La contestualità di cui al comma precedente è assicurata dai Comuni conferendo i due procedimenti allo sportello unico per le attività produttive, all'atto della sua istituzione.
6. Per i contenitori esistenti aventi già specifica destinazione d'uso commerciale dall'origine è necessaria la conferma della destinazione d'uso stessa, da parte dei Comuni, sulla base del rispetto dei parametri di cui alle presenti disposizioni.
7. Per l'ampliamento di superficie di vendita di esercizi attivi, è richiesto il certificato della destinazione d'uso commerciale per la parte di superficie interessata all'ampliamento. I parametri riferiti alle quote di parcheggio ed agli standards connessi alla viabilità e all'assetto del territorio si applicano per l'intero esercizio e il calcolo va effettuato rimodulando i parametri sulla superficie complessiva comprensiva degli ampliamenti.
8. Per gli insediamenti commerciali derivanti da riutilizzo di contenitori aventi altra destinazione, oltre al rispetto delle norme urbanistiche, si applicano gli standards e i parametri di cui ai precedenti commi e del precedente art. 6
9. Il rispetto dei criteri di localizzazione di cui all'art. 6 e dei parametri di insediabilità di cui al presente articolo, sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione commerciale.
10. E' fatta salva la riutilizzazione di contenitori nei quali sia cessata, per trasferimento o per chiusura di esercizi preesistenti l'attività di commercio, anche in deroga ai criteri di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, qualora non vi siano variazioni dimensionali in aumento della superficie di vendita da accertare da parte del Comune.
11. I parametri urbanistici di cui al precedente comma 3 non si applicano agli esercizi di vicinato.
Titolo IV
Indirizzi e criteri per i Comuni
Art. 8. (Disposizioni e indirizzi ai Comuni).
1. Entro 60 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge il Comune adotta una delibera programmatica di indirizzo per il recepimento delle disposizioni in essa contenute in cui sono specificati gli indirizzi e le scelte di carattere pianificatorio con riferimento alle varie parti del territorio e specificamente al centro storico, di cui al precedente art. 6, per il quale devono essere previste anche le prescrizioni da far valere in attesa dell'adozione dello strumento di cui all'art. 14 della presente legge.
2. I Comuni, entro 180 giorni dalla data dell'entrata in vigore della presente legge :
a) Recepiscono le disposizioni regionali nel proprio strumento urbanistico individuando le zone del proprio territorio ed i criteri di localizzazione di cui agli artt. 6 e 7 della presente legge, individuando eventualmente anche le aree da destinare agli insediamenti delle medie e delle grandi strutture di vendita;
b) stabiliscono una ripartizione del territorio comunale che individui gli eventuali centri minori o frazioni, le periferie e il centro storico per il quale, ai sensi di quanto disposto nel Titolo III del D.Lgs. 114/98 possono prevedere uno specifico piano che fissi principi e criteri per l'insediamento delle grandi e medie strutture di vendita e dei negozi di vicinato;
c) adottano i criteri e le procedure per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e grandi strutture di vendita, sulla base delle disposizioni di cui alla presente legge, prevedendo in particolare la contestualità di cui al comma 4, del precedente art. 7, sentite le organizzazioni maggiormente rappresentative nell'area specifica di tutela dei consumatori, le organizzazioni imprenditoriali del commercio, nonché organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori dipendenti del settore fissando le norme sul procedimento per l'esame delle domande relative alle medie strutture di vendita, il termine entro il quale le domande si possono ritenere accolte anche se non esaminate nonché ogni ulteriore criterio per garantire la massima trasparenza nella definizione delle procedure medesime.
3. I Comuni, al fine di garantire piena trasparenza sull'attuazione delle procedure connesse all'avvio delle attività commerciali, garantiscono una puntuale e sollecita verifica dei requisiti degli operatori e dei locali da adibire all'attività commerciale organizzando appositi ruoli degli esercizi attivi secondo le schede predisposte dall'Osservatorio Regionale sul sistema distributivo di cui al successivo art. 25.
4. In caso di inerzia da parte del Comune la Giunta regionale, in via sostitutiva, provvede alla nomina di un commissario ad acta, che adotta le norme necessarie, che restano in vigore fino all'emanazione delle norme comunali.
Titolo V
Razionalizzazione della rete
distributiva: parametri tipologici
Art. 9. (Razionalizzazione della rete distributiva).
1. Al fine di assicurare un processo di riqualificazione e di ristrutturazione della rete distributiva esistente è consentita:
a) l'apertura di nuovi esercizi della grande distribuzione secondo i parametri numerici così come previsti, per singola area programmatica, nel successivo art. 10;
b) l'apertura di esercizi della grande distribuzione derivanti dall'accorpamento di esercizi della media distribuzione e di esercizi di vicinato secondo i parametri di cui agli artt. 11 e 12 della presente legge.
2. Per garantire altresì un equilibrato rapporto fra le diverse tipologie distributive è consentita l'apertura degli esercizi della media distribuzione, come nuove autorizzazioni, come ampliamenti degli esistenti in base alle dimensioni stabilite nel precedente art. 6 e come accorpamento di esercizi di vicinato e delle medie strutture di vendita in numero non inferiore a quattro.
3. Le richieste di autorizzazione per le aperture di cui ai commi precedenti devono essere presentate soltanto dopo il recepimento, da parte dei Comuni, delle disposizioni di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente legge.
Art. 10. (Disponibilità per l'apertura di nuovi esercizi della grande distribuzione).
1. Al fine di garantire un processo di ammodernamento della rete distributiva in maniera equilibrata sul territorio regionale e per assicurare un riequilibrio territoriale tra le diverse aree e all'interno delle stesse, sono individuati i bacini territoriali entro cui sono consentiti nuovi insediamenti. Essi sono costituiti dalle aree sottoposte a condizioni di svantaggio a causa dell'evasione della domanda in ambiti extra regionali o a causa di squilibri interni derivanti da un sottodimensionamento della rete distributiva.
2. Per ogni bacino è consentita l'apertura di un nuovo esercizio della grande distribuzione, anche a seguito di ampliamento di un esercizio esistente, secondo il seguente elenco per aree programmatiche:
Area Insediamenti Bacini |
autorizzati |
A- Teramo 1 S. Egidio - Ancarano - |
Controguerra - Martinsicuro |
B- L'Aquila 1 L'Aquila |
C - Sulmona 1 Castel di Sangro - |
Roccaraso - Scontrone - |
Alfedena |
D - Chieti-Pescara 1 Ortona - Tollo - San Vito |
Chietino - Rocca S.Giovanni |
E - Lanciano 1 Atessa - Perano - Altino - |
Archi |
3. I Comuni compresi nei bacini di cui al comma 2, nell'atto di recepimento delle presenti disposizioni, definiscono le zone nelle quali prevedere gli eventuali nuovi insediamenti.
4. Il rilascio dell'autorizzazione da parte di uno dei Comuni di un bacino di cui al comma 2 preclude, a tutti gli altri Comuni dello stesso, il rilascio di un analogo provvedimento.
5. Il rilascio dell'autorizzazione deve essere sottoposta all'esame della Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98.
6. La dimensione massima della superficie di vendita per gli esercizi di cui al presente articolo è di 8.000 mq.
6 bis. Le previsioni e le limitazioni di cui ai commi che precedono non si applicano alle grandi strutture di vendita ed agli esercizi specializzati del settore non alimentare di cui al
a) sono relativi ad esercizi commerciali a grande fabbisogno di superficie nei quali almeno il 90% della superficie di vendita sia relativo alle seguenti categorie: autoveicoli, motoveicoli, nautica, mobili, arredamento, illuminazione, casalinghi, legnami, materiali edili, giardinaggio, fino ad una superficie di vendita massima di 18.000 mq;
b) si collocano in aree di interesse di più comuni e/o province, servite da un sistema viabilistico di livello superiore o autostradale;
c) si riferiscono ad attività aventi un bacino di vendita di livello regionale, derivante dall’unicità e dall’ampiezza dell’offerta proposta;
d) si perfezioni un "accordo di programma", o altro istituto equivalente, con il Comune competente che, in tale ipotesi, rilascia direttamente l’autorizzazione commerciale;
e) garantiscono fin dall’apertura, pena la revoca dell’autorizzazione stessa, l’assunzione di dipendenti, con impegno a trasformare a tempo indeterminato il contratto di lavoro di almeno il 70% degli assunti [2].
Art. 11. (Accorpamento o concentrazione di esercizi esistenti per l'apertura di esercizi della grande distribuzione).
1. Al fine di procedere ad un equilibrato processo di
razionalizzazione nel rapporto tra i nuovi insediamenti della grande distribuzione e il processo di ristrutturazione degli esercizi di vicinato esistenti e della media distribuzione, è consentito l'accorpamento di esercizi esistenti, anche se ubicati in Comuni diversi da quello interessato all'insediamento, con esclusione di quelli appartenenti alle Comunità Montane, ricadenti all'interno della stessa area programmatica. Nei Comuni ricadenti nelle Comunità Montane l'accorpamento di esercizi esistenti è consentito soltanto tra quelli ubicati nei Comuni limitrofi, comunque ricadenti nella stessa area programmatica.
2. L'accorpamento di esercizi non è consentito nei Comuni individuati nei bacini di cui al comma 2 del precedente art. 10, salvo che nel Comune di L'Aquila in cui è consentito sia l'accorpamento che il nuovo insediamento anche in deroga a quanto previsto dalla
3. L'accorpamento è consentito tra esercizi delle tipologie di cui all'art. 4 del D.Lgs. 114/98.
4. Il numero degli esercizi da accorpare non può essere inferiore a 12, la superficie di vendita è data dalla somma delle superfici degli esercizi che concorrono all'accorpamento e la dimensione massima della superficie totale di vendita non può superare 10.000 mq., salvo quanto disposto nei commi 4 e 5 del successivo art. 12.
5. Il nuovo esercizio della grande distribuzione può essere realizzato soltanto nelle zone 3, 4 e 5 di cui al D.M. n. 1444/68.
6. Nei Comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti è consentito ad almeno 20 esercenti l'attività di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari, da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 114/98, operanti nello stesso territorio comunale di consorziarsi tra di loro per l'apertura, in comune, di un unico punto vendita avente una superficie massima di mq. 6.000, con la contestuale cessazione degli esercizi originari. Nei Comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti è consentito ad almeno 10 esercenti l'attività di commercio al dettaglio a posto fisso, titolari, da almeno tre anni, di esercizi delle tipologie di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 114/98, operanti nello stesso territorio comunale di consorziarsi tra di loro per l'apertura, in comune, di un unico punto vendita avente una superficie massima di mq. 3.000, con la contestuale cessazione degli esercizi originari.
Art. 12. (Condizioni per l'accorpamento degli esercizi costituenti un nuovo esercizio della grande distribuzione).
1. L'accorpamento deve essere sottoposto all'esame della Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 del D.Lgs. 114/98 nel caso in cui si vada a realizzare una grande struttura di vendita. In tal caso alla Conferenza di Servizi partecipano anche i Comuni da cui provengono le autorizzazioni che si concentrano.
2. Nell'accorpamento di esercizi, l'esercizio risultante può ubicarsi in uno qualsiasi dei Comuni dell'area da cui provengono gli esercizi componenti l'accorpamento, prescindendo dalla dimensione demografica ma comunque nel rispetto delle condizioni di insediabilità urbanistica e nelle zone di cui al comma 5, del precedente art. 11.
3. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno tre anni e funzionante alla data di presentazione della domanda di accorpamento.
4. Nel caso in cui la superficie derivante dall'accorpamento risulti inferiore ai 10.000 mq. complessivi di vendita, la stessa potrà essere ampliata, per una sola volta, del 20% fino al limite massimo di 10.000 mq. di cui al comma 4, del precedente art. 11.
5. Nel caso in cui la superficie derivante dall'accorpamento risulti superiore ai 10.000 mq. complessivi di vendita, la stessa dovrà essere diminuita del 20%, non al di sotto, comunque, del limite di 10.000 mq. di cui al comma 4 del precedente art. 11.
6. Per concedere la nuova autorizzazione è condizione necessaria la revoca delle autorizzazioni degli esercizi che concorrono all'accorpamento.
Art. 13. (Accorpamento o concentrazione di esercizi di vicinato esistenti per l'apertura di esercizi della media distribuzione).
1. Sono consentiti accorpamenti tra esercizi di vicinato, nell'ambito dello stesso Comune e dei Comuni limitrofi, per l'apertura di un esercizio della media distribuzione.
2. Gli esercizi che concorrono all'accorpamento devono essere almeno quattro ed il nuovo esercizio deve rispettare i parametri e gli standards previsti negli artt. 6 e 7 della presente legge.
3. Nell'accorpamento possono concorrere soltanto esercizi attivi da almeno 3 anni e funzionanti alla data di presentazione della domanda di accorpamento.
Titolo VI
Disposizioni particolari
Art. 14. (Disposizioni per i centri storici e centri urbani).
1. Nel recepimento delle disposizioni di cui all'art. 8, i Comuni entro i 180 giorni, predispongono uno specifico strumento di pianificazione delle attività commerciali per il Centro Storico di cui al precedente art. 6 (Piano per il centro storico) o per parte di esso, al fine di valorizzare la funzione commerciale riqualificandone le funzioni primarie di centro di aggregazione sociale.
2. La predisposizione dello strumento di cui al comma precedente, che a scelta del Comune può assumere anche la veste di una delibera programmatica, è obbligatoria per tutti i Comuni con popolazione residente superiore ai 10.000 abitanti e per i Comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti aventi un centro riconosciuto di particolare pregio storico, artistico, culturale ed archeologico.
3. Lo strumento di cui al presente articolo, previa la ricognizione delle funzioni delle attività economiche e la valutazione della situazione di viabilità, traffico e in generale di impatto ambientale, stabilisce i criteri ed i parametri per lo svolgimento delle attività commerciali che possono contenere una delle seguenti condizioni:
a) sottoporre l'apertura di negozi di vicinato a valutazioni di impatto con le disposizioni del Piano del centro storico di cui al comma 1 del presente articolo;
b) escludere o incentivare aggregazioni di esercizi, ampliamenti o trasferimenti in particolari luoghi e contenitori;
c) fissare anche specifiche merceologie da escludere o incentivare;
d) prevedere deroghe particolari di natura urbanistica al fine di rendere disponibili alle specifiche attività commerciali locali non rispondenti ai normali parametri e standards previsti.
4. Sino a quando i Comuni non si siano dotati del Piano del Centro storico o della delibera programmatica di individuazione degli indirizzi, sono sospese le aperture di esercizi di qualsiasi tipologia e superficie.
5. I Comuni, al fine di salvaguardare e valorizzare i centri storici e i centri urbani, esposti a processi di desertificazione della residenza e delle attività economiche, possono predisporre specifici piani per il recupero e la riqualificazione di tali contesti, prevedendo la realizzazione di centri commerciali naturali, promossi attraverso l'associazionismo tra operatori privati con la partecipazione e il coordinamento di enti ed istituzioni pubbliche.
6. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze al fine di favorire la razionale evoluzione e sviluppo della rete distributiva, predispone specifici strumenti di sostegno e di promozione degli interventi finalizzati alla valorizzazione ed alla riqualificazione delle attività commerciali nell'ambito dei Centri Storici e urbani.
Art. 15. (Definizione di area o zona montane).
1. Ai sensi della presente legge sono definiti montani i Comuni della Regione ricadenti nel territorio delle Comunità Montane compresi quelli parzialmente montani e le frazioni dei Comuni esclusi per ampiezza demografica che siano distaccate dal capoluogo e comunque aventi una popolazione inferiore ai 1.500 abitanti.
2. Nei Comuni e nelle zone di cui al comma precedente è consentito lo svolgimento delle attività commerciali in combinazione con altre attività economiche di qualsiasi genere purché nel rispetto delle norme igieniche e delle prescrizioni di impatto ambientale connesse ai tipi di intervento e comunque anche in deroga alle norme urbanistiche che attengono le destinazioni d'uso.
3. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di salvaguardare e rafforzare il tessuto commerciale nelle zone montane e nei comuni di cui al precedente comma, predispone specifiche agevolazioni tributarie e sostegni finanziari per gli esercizi commerciali e misti in genere.
Art. 16. (Disposizioni per i Comuni ed i centri di minore consistenza demografica).
1. Per quanto previsto dal precedente art. 8 comma 2, lett. b), i Comuni che ricadono nelle condizioni di cui al precedente art. 4, lett. d) devono adottare un documento di indirizzo di recepimento della presente legge mentre hanno facoltà di dotarsi di un eventuale piano per il Centro Storico salvo quelli comunque obbligati ai sensi dell'art. 14 della presente legge.
2. Nell'ambito dei propri strumenti di indirizzo e nell'ambito del recepimento delle disposizioni urbanistiche, i Comuni possono prevedere particolari agevolazioni per rivitalizzare ambiti centrali e sistemi periferici del proprio tessuto insediativo.
3. Lo strumento di indirizzo ed il recepimento delle norme urbanistiche si rendono indispensabili per il rilascio delle autorizzazioni relative alla media e alla grande distribuzione nonché per fruire di eventuali agevolazioni regionali.
Titolo VII
Le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni per gli esercizi di vicinato
e per le medie strutture di vendita
Art. 17. (Procedure per l'apertura di esercizi di vicinato).
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino al limite di cui all'art. 4, comma 1 lett. d) del D.Lgs. 114/98 di un esercizio di vicinato, sono soggetti a previa comunicazione al Comune e possono essere effettuati decorsi trenta giorni dalla comunicazione, solo se lo stesso ha adottato il documento di indirizzo di cui all'art. 8 della presente legge.
2. Nella comunicazione di cui al comma precedente il soggetto interessato dichiara:
a) di essere in possesso del requisito professionale di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
b) di aver rispettato i regolamenti e le disposizioni comunali in materia urbanistica, igienico sanitaria, nonché quelle relative alla destinazione d'uso dei locali;
c) il settore merceologico che intende attivare nonché la superficie di vendita dell'esercizio;
d) l'esito dell'eventuale valutazione di compatibilità con le prescrizioni di cui all'art. 8 ed all'art. 14 della presente legge.
3. Di seguito alla comunicazione di cui ai due commi precedenti, sulla base anche di una verifica diretta, il Comune, oltre che provvedere all'iscrizione dell'esercizio ai ruoli competenti, compila l'apposito questionario predisposto dall'Osservatorio Regionale di cui all'art. 25 della presente legge e lo trasmette allo stesso Osservatorio.
Art. 18. (Procedura per l'apertura di esercizi della media distribuzione).
1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di vendita fino al limite di cui all'art. 4, comma 1, lett. e) del D.Lgs. 114/98 di un esercizio della media distribuzione sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal Comune in cui è ubicato, subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni di cui alla presente legge.
2. Nella richiesta di autorizzazione l'interessato deve dichiarare:
a) di essere in possesso dei requisiti per lo svolgimento dell'attività secondo quanto disposto dall'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
b) l'ubicazione dell'esercizio, la superficie di vendita e il settore o i settori merceologici che intende attivare;
c) eventuali comunicazioni e notizie per la valutazione delle priorità così come previsto dall'art. 10 commi 2 e 3 del D.Lgs. 114/98 e da eventuali strumenti e regolamenti di pianificazione di cui agli artt. 8, 14, 15 e 16 della presente legge.
3. Il Comune sulla base delle disposizioni di cui alla strumentazione da esso predisposta ai sensi degli artt. 6, 7 e 8 della presente legge e ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 59/97 e dell'art. 3, comma 1, della L.R. 72/98 adotta le norme sul procedimento osservando quanto previsto dall'art. 8, comma 4, del D.Lgs. 114/98.
4. Di seguito al rilascio dell'autorizzazione il Comune oltre che provvedere all'iscrizione dell'esercizio ai ruoli competenti, compila l'apposito questionario predisposto dall'Osservatorio regionale di cui all'art. 25 della presente legge e lo trasmette allo stesso Osservatorio.
Titolo VIII
Le procedure per il rilascio delle
autorizzazioni per le grandi strutture di vendita
Art. 19. (Presentazione domande).
1. L'apertura o l'ampliamento di una grande struttura di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) e g) del D.Lgs. 114/98, entro i limiti previsti al comma 6, dell'art. 10 e al comma 4, dell'art. 11 della presente legge, sono soggetti all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni di cui alla presente legge ed al parere favorevole della Conferenza di Servizi di cui all'art. 9 comma 3 del D.Lgs. 114/98.
2. Il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita è consentito soltanto all'interno del territorio comunale. Esso è soggetto all'autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio subordinatamente al rispetto delle prescrizioni e delle disposizioni di cui alla presente legge ed al parere favorevole della Conferenza dei servizi di cui all'art. 9, comma 3, del D.Lgs. 114/98.
3. La domanda per il rilascio di una autorizzazione per una grande struttura di vendita deve essere presentata al Comune competente per territorio che, entro tre giorni dal ricevimento, comunica al Settore Commercio della Giunta regionale la data di acquisizione della documentazione.
4. La domanda per il rilascio di una autorizzazione per una struttura di vendita deve contenere le seguenti dichiarazioni da parte dell'interessato:
a) il possesso dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/98;
b) il settore o i settori merceologici nonché la superficie di vendita che intende attivare con l'apertura dell'esercizio;
c) le eventuali ulteriori comunicazioni e dichiarazioni necessarie ai fini del riconoscimento delle priorità nelle procedure di esame così come espresse nel successivo art. 20.
5. La domanda deve altresì essere corredata dalla seguente documentazione:
a) relazione tecnica descrittiva delle caratteristiche dell'insediamento in cui si intende attivare l'esercizio comprovante il rispetto delle disposizioni di cui ai parametri di localizzabilità e di insediabilità così come disposti e prescritti dal Comune nel recepimento delle disposizioni di cui agli artt. 7 e 8 della presente legge;
b) grafici planimetrici in adeguata scala da cui si evincano le superfici con evidenziazione della superficie di vendita nonché la superficie di parcheggi e le condizioni di viabilità in relazione alla rete stradale;
c) l'eventuale parere di conformità espresso dall'Amministrazione comunale qualora si tratti di proposta di progetto in esame presso le strutture comunali che comprovi la possibilità di rilascio della concessione edilizia entro i tempi di valenza prescritti tra i rilascio del parere da parte della Conferenza di Servizi e la validità
dell'autorizzazione;
d) in caso di accorpamento o concentrazione di esercizi esistenti l'eventuale accordo sindacale che garantisca il recupero dell'occupazione presente negli esercizi che cessano nonché il numero degli esercizi coinvolti nella concentrazione con le relative specifiche se trattasi di esercizi di vicinato o di esercizi della media distribuzione.
Art. 20. (Procedure per l'esame delle domande per nuove aperture di grandi strutture di vendita).
1. L'esame e l'istruttoria delle domande di cui al comma 1 del precedente art. 19 vengono effettuate dai Comuni interessati con cadenza semestrale.
2. Le date di riferimento di ogni semestre per procedere all'esame delle domande relative alle nuove aperture di grandi strutture di vendita sono fissate:
a) al 31 gennaio e al 31 luglio di ogni anno come date ultime utili per la presentazione della domanda al Comune;
b) al 31 marzo e al 30 settembre di ogni anno come date entro le quali i Comuni che hanno in corso d'esame le pratiche devono indire la Conferenza di Servizi.
3. Contestualmente all'indizione della Conferenza di Servizi il Comune trasmette alla Provincia ed alla Giunta regionale Settore Commercio tutta la documentazione prodotta dal richiedente unitamente alla dichiarazione del Sindaco attestante il recepimento delle disposizioni regionali di cui alla presente legge, il rispetto e la conformità alle norme urbanistiche ed ambientali in base alla normativa vigente, nonché ai parametri di insediabilità e di localizzabilità e alla dichiarazione che il Comune, nella fase di istruttoria ha verificato in senso positivo o negativo:
a) la compatibilità del tipo di insediamento con la destinazione dell'area e della destinazione d'uso dei manufatti per attività commerciale al dettaglio che deve essere riscontrata sulla base delle norme del proprio strumento urbanistico aggiornato in base alla presente legge;
b) la dotazione di parcheggi di pertinenza secondo i parametri di cui all'art. 7 della presente legge;
c) gli accessi veicolari per i quali è necessario limitare al minimo interferenze con situazioni di traffico che già denunciano stati di congestione o strozzature sulle infrastrutture primarie di comunicazione.
4. Il termine ultimo utile perché la Conferenza di Servizi esprima il proprio parere è di 120 giorni dalla data di convocazione.
5. Alla Conferenza di Servizi oltre al Comune interessato ed alla Provincia competente per territorio partecipa la Regione con proprio rappresentante avente qualifica non inferiore al VII livello e specificatamente nominato dal Dirigente del Servizio Commercio. Alle riunioni della Conferenza di Servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei Comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del commercio più rappresentative in relazione al bacino di utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino di utenza riguardi anche parte di territorio di altra Regione confinante, la Conferenza dei Servizi ne informa la medesima e ne richiede il parere non vincolante ai fini del rilascio dell'autorizzazione. Nel caso di esame di richiesta che interessi uno dei bacini di cui all'art. 10 della presente legge partecipano altresì, a titolo consultivo, tutti i Comuni dello stesso bacino e per l'esame di richieste di accorpamento partecipano, a titolo consultivo, tutti i Comuni sede di esercizi interessati all'accorpamento.
6. La Conferenza di Servizi viene indetta dal Comune soltanto se dalle verifiche effettuate durante la fase istruttoria le pratiche risultano complete di tutta la documentazione prevista e delle dichiarazioni del Sindaco di cui al precedente comma 3.
Art. 21. (Procedure di esame delle domande per i trasferimenti delle grandi strutture di vendita).
1. Per il trasferimento di sede di una grande struttura di vendita di cui all'art. 4, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 114/98 che può comunque effettuarsi soltanto all'interno del territorio comunale è richiesta la stessa documentazione e sono previste le stesse procedure di cui ai precedenti artt. 19 e 20 ad eccezione delle cadenze semestrali di cui ai commi 1 e 2 del precedente art. 20 della presente legge.
Art. 22. (Priorità per domande concorrenti all'interno di ciascuna area).
1. In caso di domande concorrenti per aperture di nuovi esercizi della media e della grande distribuzione o di ampliamenti di esercizi della media distribuzione di cui all'art. 10 all'interno di ciascuna area programmatica valgono nell'ordine le seguenti priorità:
a) domanda di rilascio di autorizzazione all'apertura di medie e grandi strutture di vendita che prevede l'assunzione dell'impegno del reimpiego oltreché del personale dipendente, anche degli stessi titolari e dei coadiutori degli esercizi che cessano;
b) data di presentazione della domanda presso il Comune purché completa di documentazione ovvero, data di completamento della documentazione prescritta, attestata dal Comune;
c) maggiore dotazione di superficie adibita a parcheggi rispetto alla misura minima di cui al punto d) comma 3, art. 7 della presente legge;
d) maggiore impegno di superficie di vendita.
Art. 23. (Rilascio dell'autorizzazione).
1. L'esame della richiesta di autorizzazione in seno alla Conferenza di Servizi deve essere concluso entro il termine prescritto nel comma 4, art. 20 della presente legge.
2. Acquisito il parere della Conferenza di Servizi il Comune rilascia l'autorizzazione o comunica il diniego motivato, all'interessato, entro i trenta giorni successivi.
3. L'autorizzazione indica:
a) la titolarità del provvedimento;
b) l'ubicazione specifica dell'esercizio e la superficie di vendita per settore merceologico;
c) per i centri commerciali la superficie di vendita va indicata complessivamente con articolazioni per tipologie dimensionali e numero dei relativi esercizi;
d) la superficie dei parcheggi nonché anche le altre componenti delle superfici commerciali.
4. L'inosservanza di eventuali prescrizioni previste
nell'autorizzazione comporta la sospensione dell'autorizzazione stessa sino al ripristino di quanto autorizzato.
Art. 24. (Validità temporale).
1. Gli esercizi commerciali della piccola distribuzione di cui al comma 2, art. 5 della presente legge e gli esercizi commerciali della media distribuzione di cui al comma 3, dell'art. 5 soggetti ad autorizzazione amministrativa devono essere attivati entro dodici mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione. Gli esercizi commerciali della grande distribuzione di cui al comma 1 dell'art. 5 della presente legge devono essere attivati entro ventiquattro mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione.
2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva non può essere superiore a quella dei mesi entro i quali l'esercizio per il quale si richiede la proroga avrebbe dovuto essere attivato, così come previsto al comma precedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune sede degli esercizi nel termine di attivazione. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Sindaco dichiara la decadenza dell'atto autorizzatorio. [3]
Titolo IX
Disposizioni varie
Art. 25. (Osservatorio Regionale del sistema distributivo).
1. In attuazione dell'art. 6 comma 1 lett. g) del D.Lgs. 114/98 è istituito l'Osservatorio Regionale del sistema distributivo che ha sede presso il Settore Commercio della Giunta regionale.
2. L'Osservatorio di cui al precedente comma è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è così composto:
a) Il Componente la Giunta regionale preposto al Settore Commercio o suo delegato con funzione di Presidente;
b) quattro membri in rappresentanza delle quattro Camere di Commercio della regione;
c) quattro membri in rappresentanza delle associazioni imprenditoriali del commercio maggiormente rappresentative a livello nazionale;
d) due membri in rappresentanza dei consumatori;
e) due membri in rappresentanza dei lavoratori dipendenti;
f) tre membri in rappresentanza degli enti locali (1 Anci, 1 Upi, 1 Uncem);
g) un membro in rappresentanza del Settore Commercio della Giunta regionale;
h) due membri in rappresentanza delle Centrali delle Cooperative;
i) un membro in rappresentanza del CRESA.
Gli incarichi sono gratuiti e le eventuali spese di missione sono a carico delle amministrazioni, enti ed associazioni che designano i propri rappresentanti.
Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente del Settore Commercio della Giunta regionale.
3. Per i membri di cui alle lett. c), d) ed e) la designazione spetta alle istituzioni o associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale.
4. L'Osservatorio Regionale in raccordo con le funzioni di coordinamento svolte dall'Osservatorio Nazionale di cui al comma 5 dell'art. 10 del D.Lgs. 114/98, avvalendosi delle quattro Camere di Commercio delegate con L.R. 11/99 a monitorare nel proprio ambito provinciale il sistema distributivo, assicura la realizzazione di un sistema coordinato di monitoraggio permanente della rete distributiva regionale finalizzato a fornire a tutti i soggetti interessati i dati e le elaborazioni necessarie per la programmazione regionale del settore e per la valutazione dell'efficacia degli interventi regionali in materia.
5. All'interno dell'Osservatorio le funzioni di coordinamento dell'azione di monitoraggio delegato alle Camere di Commercio e di gestione del sistema di monitoraggio vengono svolte da una struttura tecnico- operativa composta dai membri nominati in rappresentanza delle Camere di Commercio, del Cresa e del Settore Commercio della Giunta regionale.
6. Le funzioni di raccolta dati vengono espletate attraverso la modulistica di cui all'art. 10 comma 5 del D.Lgs. 114/98, mentre la funzione di monitoraggio viene svolta attraverso un rapporto annuale sullo stato della rete distributiva.
Art. 26. (Centri di assistenza tecnica).
1. La Regione individua nell'assistenza tecnica alle imprese uno strumento per favorire l'ammodernamento dell'apparato distributivo in relazione a quanto previsto all'art. 23 del D.Lgs. 114/98.
2. L'attività di assistenza tecnica può essere prestata da centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in forma consortile, dalle associazioni di categoria più rappresentative a livello provinciale a carattere nazionale anche in collaborazione con le Camere di Commercio, ed altri enti pubblici.
3. I Centri svolgono, a favore delle attività imprenditoriali e degli stessi imprenditori commerciali attività di assistenza tecnica e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica ed organizzativa, di gestione economica e finanziaria d'impresa, accesso ai finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro, certificazione di qualità, ed altre materie eventualmente previste dagli Statuti.
4. Le Amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei Centri autorizzati allo scopo di facilitare il rapporto tra Amministrazioni pubbliche e Imprese utenti, anche in relazione all'attivazione degli Sportelli unici per le imprese. Esse stipulano apposite Convenzioni con detti Centri, ai quali possono delegare lo svolgimento di funzioni pubbliche.
Art. 27. (Procedimento di riconoscimento ed autorizzazione).
1. La Giunta regionale riconosce ed autorizza con apposito provvedimento, a seguito di bando pubblico predisposto, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in fase di prima attuazione, e successivamente ogni 3 anni, i centri specializzati nell'attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione.
2. Possono presentare domanda di riconoscimento ed autorizzazione i soggetti di cui al comma 2 del precedente art. 26 in possesso dei seguenti requisiti:
a) statuto dal quale risulti lo svolgimento di attività di assistenza tecnica alle imprese della distribuzione, senza discriminazioni, in relazione alla partecipazione o meno delle stesse ad organizzazioni di categoria;
b) disponibilità di almeno una sede stabile, in ambito provinciale, adeguatamente attrezzata;
c) struttura organizzativa, formativa e di consulenza in grado di assicurare qualificati livelli di prestazione;
d) svolgimento di attività di assistenza tecnica da almeno tre anni in forma continuativa;
e) instaurazione di almeno 50 rapporti di assistenza tecnica con le aziende.
Ulteriori requisiti potranno essere richiesti con il bando approvato dalla Giunta regionale.
3. La Giunta regionale può revocare il riconoscimento e l'autorizzazione di cui al precedente comma 1 qualora, a seguito di accertamenti, risulta che sia venuto meno uno dei requisiti di cui al precedente comma 2.
Art. 28. (Corsi di formazione professionale).
1. Il Settore Politiche del Lavoro della Giunta regionale, ai sensi dell'art. 5, comma 5, lett. a) del D.Lgs. 114/98, provvede per l'istituzione di corsi di formazione professionale per il commercio relativi al settore merceologico alimentare ai fini dell'accesso all'esercizio delle attività di vendita all'ingrosso e al dettaglio di prodotti alimentari.
2. Nell'ambito dei programmi di formazione di cui ai corsi del comma precedente possono essere previsti anche corsi formativi per l'esercizio di vendita di prodotti non alimentari.
3. Nell'ambito dei programmi di formazione possono essere previsti corsi di riqualificazione ed aggiornamento per titolari delle piccole e medie imprese del settore commerciale al minuto e all'ingrosso.
4. La Regione può prevedere forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi di cui ai precedenti commi 2 e 3.
5. Sono soggetti idonei ad effettuare i corsi di formazione oltre che i Centri di Formazione Professionale della Regione Abruzzo, le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello regionale, nonché tutti gli enti di formazione. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le organizzazioni imprenditoriali del commercio più rappresentative a livello provinciale a carattere nazionale e gli enti da queste costituiti riconosciuti dalla Regione Abruzzo.
Titolo X
Vendite straordinarie
Art. 29. (Definizione di vendita straordinaria).
1. Ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. 114/98 sono considerate vendite straordinarie le vendite di liquidazione, le vendite di fine stagione e le vendite promozionali effettuate dall'esercente al dettaglio per offrire agli acquirenti occasioni di maggior favore con sconti e ribassi rispetto alle situazioni ordinarie di vendita.
2. Le modalità di svolgimento e la pubblicità di tali forme di vendita sono disciplinate dagli articoli del presente titolo.
Art. 30. (Le vendite di liquidazione).
1. Le vendite di liquidazione sono effettuate dall'esercente al dettaglio per esitare le proprie merci a seguito di cessazione definitiva dell'attività commerciale, cessazione di affittanza, di durata almeno annuale, di azienda, cessione dell'azienda, trasferimento di locali, trasformazione o rinnovo locali. Le vendite di liquidazione possono essere effettuate in qualunque momento dell'anno per una durata non eccedente sei settimane elevabile a tredici settimane nel caso di chiusura dell'azienda, di cessione e di trasferimento in altri locali.
2. Per effettuare la vendita di liquidazione l'interessato deve darne comunicazione al Comune almeno 15 giorni prima dell'inizio con lettera raccomandata indicando l'ubicazione dei locali, il motivo della liquidazione, la data di inizio con il relativo periodo di durata, le merci poste in liquidazione con l'indicazione dei prezzi originari, dello sconto e del prezzo di liquidazione.
3. Nei casi di rinnovo o di trasformazione dei locali, intendendosi per tali la ristrutturazione, la modifica di cubatura o il rinnovo delle attrezzature, l'esercente deve indicare il periodo in cui resterà chiuso successivamente alla liquidazione. Tale periodo deve essere equivalente almeno ad un terzo del periodo di liquidazione con un minimo di sette giorni lavorativi e immediatamente successivo al termine delle vendite straordinarie stesse.
4. Dall'inizio della vendita di liquidazione è vietato introdurre nell'esercizio merce del genere di quella venduta in liquidazione anche se la stessa è stata acquistata o concessa ad altro titolo anche in conto deposito.
5. E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.
6. E' vietato effettuare vendite di liquidazione per rinnovo locali nei trenta giorni antecedenti i saldi e nei trenta giorni antecedenti il Natale, salvo nei casi urgenti ed improrogabili comprovati con idonea documentazione.
7. E' vietata l'effettuazione di vendite con il sistema del pubblico incanto.
Art. 31. (Le vendite di fine stagione).
1. Per vendite di fine stagione o saldi si intendono le forme di vendita che riguardano prodotti stagionali o articoli di moda che devono essere venduti entro un breve lasso di tempo dalla fine della stagione pena il notevole deprezzamento.
2. Le vendite di fine stagione possono essere effettuate solo in due periodi dell'anno della durata massima di quarantacinque giorni. I periodi saranno determinati dalle singole Camere di Commercio, sentiti i Comuni e le organizzazioni di categoria e dei consumatori [4].
3. Per l'effettuazione di tali vendite è necessario dare preventiva comunicazione, dieci giorni prima dell'inizio delle vendite medesime, con lettera raccomandata, al Comune in cui è ubicato l'esercizio indicando l'inizio, la fine nonché l'indicazione degli sconti praticati sui prezzi normali di vendita che devono comunque essere esposti.
4. E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.
Art. 32. (Le vendite promozionali).
1. Le vendite promozionali sono effettuate dall'operatore commerciale al fine di promuovere gli acquisti di alcuni prodotti merceologici per un periodo limitato nel tempo e praticando uno sconto sul prezzo normale di vendita.
2. Le vendite promozionali di abbigliamento, calzature e relativi accessori non possono essere effettuate nei trenta giorni antecedenti i saldi e durante i saldi, né trenta giorni prima di Natale. La durata massima della vendita promozionale degli articoli merceologici di cui sopra è di trenta giorni.
3. Per l'effettuazione delle stesse l'esercente è tenuto a darne preventiva comunicazione al Comune dove ha sede l'esercizio tramite lettera raccomandata almeno 10 giorni prima dell'inizio della vendita con indicazione anche del periodo in cui essa si effettua.
4. Le vendite promozionali dei prodotti alimentari e dei prodotti dell'igiene della persona e della casa non sono soggetti a comunicazione al Comune.
5. E' fatto obbligo all'esercente di esporre cartelli informativi sul tipo di vendita che si sta effettuando con la relativa durata.
Art. 33. (Disposizioni comuni alle vendite straordinarie).
1. Le merci oggetto delle vendite straordinarie devono essere indicate in modo inequivocabile per distinguerle da quelle poste in vendita al prezzo ordinario.
2. Le asserzioni pubblicitarie delle vendite straordinarie devono essere presentate in modo non ingannevole, esplicitando:
a) l'indicazione del periodo ed il tipo di vendita ai sensi dei tre precedenti articoli;
b) gli sconti o i ribassi praticati nonché la qualità e la griffe rispetto ai diversi prodotti merceologici posti in vendita straordinaria;
c) gli sconti praticati, il prezzo originario ed il prezzo finale per tutti i prodotti posti in vendita straordinaria.
Fatte salve le vendite giudiziarie, nella vendita o nella pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari, procedure esecutive, individuali o concorsuali e simili, anche come termine di paragone.
Art. 34. (Norma transitoria).
1. I parametri urbanistici di cui all'art. 7 non si applicano alle previsioni urbanistiche contenute nei piani attuativi che siano già stati adottati ai sensi delle disposizioni vigenti entro la data di approvazione della presente legge, nonché per gli accordi di programma sottoscritti alla data di approvazione della presente legge.
Titolo XI
Disposizioni finali
Art. 35. (Sanzioni).
1. Per le violazioni delle disposizioni di cui agli articoli della presente legge si applicano le sanzioni previste al Titolo VII del D.Lgs. 114/98.
2. L'autorità competente ad applicare le sanzioni è il Sindaco.
Art. 36. (Dichiarazione di urgenza).
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
Allegato A
(popolazione al 31/12/1997)
AREA A - TERAMO 274170 |
Teramo 52299 |
Giulianova 21991 |
Roseto degli Abruzzi 21773 |
Martinsicuro 13434 |
Pineto 12.906 |
Atri 11430 |
Alba Adriatica 10140 |
Montorio al Vomano 8841 |
Sant'Egidio alla Vibrata 8625 |
Mosciano Sant'Angelo 8110 |
Tortoreto 7941 |
Campli 7237 |
Bellante 6860 |
Notaresco 6701 |
Castellalto 6538 |
Civitella dei Tronto 5465 |
Sant'Omero 5380 |
Isola del Gran Sasso d'Italia 4986 |
Nereto 4417 |
Corropoli 3800 |
Morro d'Oro 3222 |
Colonnella 3198 |
Cellino Attanasio 2809 |
Torricella Sicura 2755 |
Castiglione Messer Raim. 2569 |
Controguerra 2498 |
Bisenti 2412 |
Basciano 2371 |
Colledara 2183 |
Cermignano 2054 |
Canzano 1867 |
Penna Sant'Andrea 1774 |
Ancarano 1757 |
|
Torano Nuovo 1690 |
Castilenti 1638 |
Crognaleto 1630 |
Tossicia 1522 |
Castelli 1467 |
Valle Castenana 1360 |
Montefino 1259 |
Arsita 1006 |
Cortino 917 |
Rocca Santa Maria 770 |
Castel Castagna 540 |
Fano Adriano 406 |
Pietracamela 332 |
AREA B - L'AQUILA 110787 |
L'Aquila 69516 |
Bussi sul Tirino 3151 |
Tornimparte 3065 |
Montereale 3057 |
Pizzoli 2977 |
Scoppito 2646 |
Barisciano 1812 |
San Demetrio ne'Vestini 1611 |
Cagnano Amiterno 1594 |
Rocca di Mezzo 1532 |
Castelvecchio Subequo 1320 |
Ovindofi 1257 |
Capestrano 1097 |
Ocre 1050 |
Lucali 1002 |
Poggio Picenze 986 |
Capitignano 717 |
Campotosto 714 |
Navelli 675 |
Ofena 670 |
Barete 665 |
Fossa 658 |
Goriano Sicoli 656 |
Castel del Monte 602 |
Prata d'Ansidonia 591 |
San Pio delle Camere 560 |
Molina Atemo 500 |
Secinaro 493 |
Fagnano Aito 483 |
Rocca di Cambio 471 |
Sant'Eusanio Forconese 467 |
Villa Sant'Angelo 448 |
Acciano 444 |
Tione degli Abruzzi 441 |
Fontecchio 432 |
Castel di Ieri 416 |
Gagliano Atemo 338 |
Collepietro 307 |
Caporciano 298 |
Villa Santa Lucia degli A. 248 |
Castelvecchio Calvisio 229 |
Calascia 177 |
|
San Benedetto in Perillis 164 |
Santo Stefano di Sessanio 128 |
Carapelle Calvisio 122 |
|
|
AREA C - AVEZZANO 128856 |
Avezzano 39,007 |
Celano 11542 |
Tagliacozzo 6721 |
Trasacco 6030 |
Capistrello 5722 |
Luca dei Marsi 5540 |
Carsoli 5125 |
Pescina 4795 |
San Benedetto dei Marsi 4007 |
Balsorano 3721 |
Magliano de'Marsi 1529 |
Civitella Roveto 3299 |
San Vincenzo Valle Roveto 2743 |
Scurcola Marsicana 2465 |
Gioia dei Marsi 2339 |
Ortucchio 2055 |
Lecce nei Marsi 1772 |
Cerchio 1704 |
Marina .602 |
Cotielongo 1597 |
Aielli 1472 |
Massa d'Albe 1425 |
Sante Marie 1420 |
Collarmele 1067 |
Canistro 1061 |
Villavallelonga 1061 |
Civita d'Antino 1058 |
Castellafiume 1022 |
Cricola 953 |
Ortona dei Marsi 845 |
Pereto 691 |
Cappadocia 560 |
Rocca di Botte 505 |
Bisegna 401 |
AREA D - SULMONA 67729 |
Suimona 23636 |
Pratola Peligna 7996 |
Castel di Sangro 5734 |
Raiano 2980 |
Pescasseroli 2288 |
Scanno 2174 |
Introdacqua 1774 |
Roocaraso 1633 |
Pacentro 1-319 |
Pescocostanzo Opi |
Ateleta 1300 |
Pettorano sui Gizio 1274 |
Bugnara 1203 |
Prezza 1132 |
Vittorito 11058 |
|
Corfinio 950 |
Campo di Giove 907 |
Barrea 799 |
Roccacasale 783 |
Rivisondoli 739 |
Affedena 718 |
Villalago 661 |
Villetta Barrea 596 |
Scontrone 581 |
521 |
Anversa degli Abruzzi 426 |
Cocullo 351 |
Civitella Affedena 313 |
Cansano 305 |
Rocca Pia 232 |
AREA E - CHIETI PESCARA 483642 |
Pescara 117411 |
Chieti 57094 |
Montesilvano 39227 |
Francavilla a Mare 23935 |
Ortona 23458 |
Spoitore 14293 |
Silvi 14208 |
Penne 12411 |
Città Sant'Angelo 10967 |
Guardiagrele 9962 |
San Giovanni T. 9732 |
Cepagatti 8733 |
Loreto Aprutino 7559 |
Pianella 7538 |
Manoppello 5681 |
Popoli 5498 |
Collecorvino 5158 |
Bucchianico 4855 |
Miglianico 4476 |
Tollo 4146 |
Orsogna 4006 |
Scala 4000 |
Ripa Teatina 3785 |
Alanno 3778 |
Cappelle sul Tavo 3530 |
Torrevecchia T. 3518 |
Torre de'Passeri 3269 |
Crecchio 3192 |
Rosciano 3136 |
Lettomanoppello 3098 |
Moscufo 3043 |
Tocco da Casauria 2915 |
Casalincontrada 2907 |
Villamagna 2447 |
Caramanico Terme 2173 |
Civitella Casanova 2085 |
Roccamontepiano 1971 |
Fara F. Petri 1970 |
Farindola 1951 |
San Valentino in Abruzzo C. 1944 |
|
Vacri 1769 |
Elice 1720 |
Fara San marfino 1697 |
Cugnoli 1673 |
Nocciano 1635 |
Catignano 1563 |
Canosa Sannita 1542 |
Rapino 1541 |
Casacanditella 1462 |
Picciano 1374 |
Ari 1373 |
Civitaquana 1369 |
Giuliano Teatino 1331 |
Bolognano 1265 |
Arielli 1255 |
Palombaro 1205 |
Filetto 1182 |
Montebello di Bertona 1168 |
Pretoro 1108 |
Roccamorice 1069 |
Poggiofiorito 1014 |
San Martino sulla M. 949 |
Castiglione a Casauria 913 |
Villa Celiera 910 |
Turrivaiignani 858 |
Carpineto della Nora 745 |
Serramonacesca 681 |
Pietranico 645 |
Pennapiedimonte 606 |
Pescosansonesco 552 |
Vicoli 454 |
Abbateggio 438 |
Brittoli 427 |
Sant'Eufemia e Maiella 390 |
Salle 368 |
Corvara 326 |
AREA F - LANCIANO 113222 |
Lanciano 35385 |
Atessa 10211 |
Casoli 6054 |
Fosiacesia 5068 |
San Vito Chietino 4899 |
Paglieta 4338 |
Castel Frentano 3954 |
Torinci di Sangro 3126 |
Atino 2530 |
S. Eusanio dei S. 2506 |
Rocca San Giovanni 2346 |
Archi 2308 |
Mozzagrogna 2035 |
Tomareccio 2025 |
Frisa 1951 |
Gessopalena 1783 |
Santa Maria Imbaro 1757 |
Torricella P. 1710 |
Perano 1635 |
|
Villa Santa Maria 1564 |
Palena 1523 |
Lama dei peligni 1493 |
Roccascalegna 1461 |
Pizzoferrato 1161 |
Treglio 1201 |
Civitella M.R. 1037 |
Bomba 1013 |
Montenerodomo 989 |
Quadri 981 |
Colledimezzo 636 |
Taranta Peligna 550 |
Borrello 474 |
Civitaluparella 453 |
Gamberale 432 |
Lettopalena 425 |
Pennadomo 388 |
Rosello 371 |
Colledimacine 328 |
Monteterrante 202 |
Roio dei Sangro 200 |
Fallo 199 |
Pietraferrazzana 152 |
Montelapiano 134 |
Montebello sul Sangro 129 |
AREA G - VASTO 96943 |
Vasto 34383 |
San Salvo 16835 |
Casalbordino 6578 |
Cupello 4294 |
Scemi 3788 |
Gissi 3174 |
Pollutri 2502 |
Castiglione M.M. 2422 |
Manteodorisia 2354 |
Roccaspinalveti 1779 |
Schiavi d'Abruzzo 1576 |
Furci 1339 |
Torrebruna 1274 |
Fresagrandinaria 1269 |
San Buono 1267 |
Palmoli 1225 |
Montazzoli 1205 |
Celenza sul trigno 1176 |
Casalanguida 1135 |
Viliaffonsina 1123 |
Liscia 858 |
Carunchio 834 |
Carpineto Sinello 794 |
Lentella 778 |
Guilmi 624 |
Tufillo 600 |
Castelguidone 508 |
Fraine 480 |
Dogliola 428 |
San Giovanni L 341 |
|
[1] Abrogata dall'art. 1 della
[2] Comma inserito dall'art. 2 della
[3] Comma così sostituito dall’art. 120 bis della
[4] Comma così modificato dall'art. 1 della