§ 1.2.49 - L.R. 29 dicembre 2000, n. 121.
Finanziamento in favore dei gruppi consiliari per attività di studio e di elaborazione dello Statuto regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:29/12/2000
Numero:121


Sommario
Art. 1.      1. La Regione Abruzzo, al fine di agevolare l'attività dei gruppi consiliari in materia di redazione del nuovo Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi della legge costituzionale 1/1999, stanzia, [...]
Art. 2.      1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in £. 150.000.000, si provvede come segue:
Art. 3.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


§ 1.2.49 - L.R. 29 dicembre 2000, n. 121. [1]

Finanziamento in favore dei gruppi consiliari per attività di studio e di elaborazione dello Statuto regionale.

(B.U. n. 35 del 29 dicembre 2000).

 

Art. 1.

     1. La Regione Abruzzo, al fine di agevolare l'attività dei gruppi consiliari in materia di redazione del nuovo Statuto della Regione Abruzzo, ai sensi della legge costituzionale 1/1999, stanzia, una tantum, un contributo complessivo di £. 150.000.000 da erogare a ciascun gruppo consiliare in proporzione al numero dei consiglieri appartenenti allo stesso.

     2. I contributi possono essere impiegati esclusivamente per l'attività dei gruppi in materia di redazione dello Statuto e, in particolare, per ricerche, collaborazioni, consulenze professionali, studi e documentazione.

 

     Art. 2.

     1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in £. 150.000.000, si provvede come segue:

     a) nello stato di previsione della spesa del bilancio 2000, sono introdotte le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

     - il Cap. 011202 denominato: Retribuzione al personale - Indennità di reperibilità e rischio - L.R. 3.12.1979, n. 60 e successive modificazioni ed integrazioni

     - in diminuzione £. 150.000.000

     - il Cap. 011448 di nuova istituzione ed iscrizione (Tit. I, Sett. 01, Ctg. 4, voce economica 2, aggregato economico 1, Sez. 01) denominato: Contributo per il finanziamento dei gruppi consiliari per attività di studio e di elaborazione dello Statuto regionale

     - in aumento £. 150.000.000

 

     Art. 3.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.