§ 5.3.2 - L.R. 15 dicembre 1978, n. 78.
Interventi per l'attuazione del diritto allo studio.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:15/12/1978
Numero:78


Sommario
Art. 1. 
Art. 2. 
Art. 3. 
Art. 4. 
Art. 5. 
Art. 5/bis.  Compiti delle Province.
Art. 6. 
Art. 7. 
Art. 8. 
Art. 9. 
Art. 10. 
Art. 11. 
Art. 12. 
Art. 13. 
Art. 14. 
Art. 17. 
Art. 18.  (Urgenza).


§ 5.3.2 - L.R. 15 dicembre 1978, n. 78.

Interventi per l'attuazione del diritto allo studio.

(B.U. n. 43 del 19 dicembre 1978).

 

FINALITA' DELLA LEGGE

 

Art. 1.

     La Regione e gli Enti indicati nella presente legge promuovono e programmano, nell'ambito delle rispettive competenze, interventi che finanziano le strutture e i servizi resi agli studenti, anche se adulti, al fine di concorrere a rendere effettivo il Diritto allo studio e di perseguire le seguenti finalità:

     - la gratuità della scuola dell'obbligo;

     - la destinazione collettiva degli interventi;

     - lo sviluppo della scolarizzazione, rimuovendo in particolare gli ostacoli di ordine economico e sociale che determinano l'evasione dall'obbligo scolastico;

     - la prioritaria estensione della scuola materna statale e a tempo pieno.

     Per l'attuazione. dei fini che si prefigge, la Regione persegue la gestione sociale della scuola, mediante l'attribuzione delle forme di intervento, previste dalla presente legge, alle componenti sociali di base, quali i Comuni e loro Consorzi.

 

DESTINATARI

 

     Art. 2.

     I servizi e gli interventi di cui alla presente legge, sono destinati e ripartiti, in corrispondente eguale misura procapite, agli alunni delle scuole ed istituti statali o autorizzati al rilascio di titoli di studio riconosciuti dallo Stato ed agli alunni delle scuole materne statali e non statali, purché ammessi gratuitamente a beneficiare di tali servizi ed interventi [1].

 

FORME DI INTERVENTO

 

     Art. 3.

     I Comuni, nell'esercizio delle funzioni amministrative ad essi attribuite ai sensi del D.P.R. 616/77 in materia di diritto allo studio, attuano, in forma singola od associata, le seguenti forme di intervento in favore degli alunni frequentanti scuole ubicate nel rispettivo territorio, anche se trattasi di sezioni staccate o sedi coordinate:

     a) trasporto e relativi oneri assicurativi degli alunni frequentanti le scuole materne ed elementari, nonché degli alunni in disagiate condizioni economiche delle scuole secondarie di 1° e 2° grado.

     Tali interventi possono tradursi in servizi gratuiti di trasporto con mezzi in proprietà, in uso o appalto ai Comuni e, in mancanza, in rimborsi totali o parziali dalle spese di viaggio o in altre facilitazioni o provvidenze.

     All'uopo dovrà essere assicurato, sentiti i Consigli di Istituto interessati, l'uso di automezzi in proprietà degli stessi al fine di razionalizzare ed economicizzare il servizio.

     Gli interventi stessi devono garantire la razionalizzazione del trasporto in modo da favorire una distribuzione delle sedi scolastiche nel territorio ed il superamento delle pluriclassi per assicurare maggiore efficacia del processo educativo;

     b) assicurazione degli alunni delle scuole materne ed elementari per eventuali infortuni connessi alle attività scolastiche e parascolastiche;

     c) mensa scolastica o, in mancanza, altri interventi sostitutivi per gli alunni che frequentano le scuole materne e le scuole elementari e medie ove si effettuano corsi di sostegno, di recupero o doposcuola o di attività scolastiche integrative;

     d) mensa scolastica e materiale didattico per gli alunni che frequentano le scuole elementari e medie che effettuano la sperimentazione del tempo pieno autorizzata nei modi di legge;

     e) interventi di assistenza medico-psichica e per minorati psico- fisici ed invalidi;

     f) assegnazione di contributi per l'acquisto di libri e pubblicazioni di uso collettivo per le biblioteche di classe e di Istituto, nonché di libri di testo di uso individuale per gli allievi che frequentano le scuole dell'obbligo in condizioni di particolare disagio economico.

     Il contributo per l'acquisto di libri di testo di uso individuale, di cui al comma precedente, non può essere superiore al cinquanta per cento della spesa e viene determinato con i criteri di cui al successivo art. 5;

     g) istituzione di servizi di mense scolastiche o di servizi sostitutivi convenzionati in favore degli alunni in disagiate condizioni economiche degli Istituti secondari di 2° grado che si trovino in condizioni di difficoltà, per il triennio nella propria abitazione, in ragione della distanza o degli orari scolastici;

     h) interventi per:

     1) posti gratuiti nei convitti annessi agli Istituti tecnici e professionali statali;

     2) posti semigratuiti in Istituti convenzionati per gli alunni delle scuole secondarie di 2° grado;

     3) posti gratuiti e semigratuiti nei Convitti Nazionali.

     Tale intervento è riservato agli studenti in disagiate condizioni economiche tenendo conto del merito, della capacità e della distanza della sede della scuola da quella dell'abituale residenza, purché non usufruiscano di altra analoga provvidenza da parte della Regione.

     L'accesso al beneficio, per gli alunni iscritti per la prima volta alla classe che frequentano, è annualmente regolamentato, ai sensi del comma precedente e con i criteri di cui al successivo art. 5, dall'Amministrazione comunale territorialmente competente.

     La conferma dei posti gratuiti e semigratuiti per gli anni successivi è determinata con i criteri e modalità di cui ai precedenti.

     Gli alunni ammessi a posti gratuiti nei convitti in virtù di leggi regionali, non potranno beneficiare di altri interventi previsti dalla presente legge;

     i) interventi a favore dei lavoratori che frequentano corsi sperimentali di scuola media e di alunni che frequentano i corsi statali di educazione popolare.

     Gli interventi. di cui sopra concorrono alla realizzazione dei corsi mediante la fornitura di materiale didattico, scientifico e bibliografico ed eventuale rimborso spese di viaggio per gli studenti lavoratori che, per la frequenza dei corsi di scuola media, si servono di mezzi pubblici;

     l) fornitura gratuita dei libri di testo agli alunni delle scuole elementari;

     m) istituzione e gestione di doposcuola e di attività integrative scolastiche a favore degli alunni delle scuole elementari statali.

     Della mensa scolastica, di cui alle precedenti lettere c) e d), può usufruire anche il personale preposto all'assistenza e sorveglianza degli alunni durante il suo svolgimento purché concorra al costo del servizio.

     Gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e g) da attuare in favore degli alunni delle scuole ed Istituti statali, sono effettuati mediante il concorso finanziario da parte degli studenti tenendo conto delle loro condizioni economiche e, per quelli delle scuole secondarie, anche delle loro capacità e meriti scolastici.

 

     Art. 4.

     I Comuni e loro Consorzi, nell'adempimento delle funzioni loro attribuite, garantiscono la gestione sociale della scuola, tenuto conto, nel quadro delle finalità stabilite dalla presente legge, delle esigenze prospettate dagli Organi collegiali della Scuola, quali i distretti scolastici, i Consigli di circolo e di Istituto e degli Enti gestori, ai quali ultimi può anche essere. affidata l'attuazione di determinate forme di intervento [2].

 

COMPITI DEI COMUNI

 

     Art. 5.

     I Comuni esercitano le funzioni loro attribuite nel quadro dei criteri e modalità stabiliti dalla presente legge e dal piano annuale regionale. In particolare:

     A)  deliberano ed inviano, entro il 30 giugno di ogni anno, alla Giunta regionale, il programma ed il piano degli interventi da realizzare nell'anno solare successivo, sulla scorta delle esigenze prospettate dagli Organi collegiali scolastici e dagli Enti gestori.

     Nel programma, oltre alle finalità ed agli obiettivi che l'Ente si prefigge di attuare, debbono essere chiaramente in per tipi di scuola:

     1) le forme di intervento da effettuare ed i modi di realizzazione delle stesse;

     2) il numero degli alunni che frequenteranno, in base alle iscrizioni effettuate, le scuole ubicate nel territorio di competenza del Comune;

     3) il numero degli alunni da ammettere alla fruizione dei benefici distinti per tipo di intervento, tenuto conto delle condizioni socio- economiche e dei requisiti di cui al precedente art. 3.

     Per la compilazione del piano i Comuni si avvarranno di appositi attestati, da allegare al piano stesso, rilasciati dalle locali autorità scolastiche e dagli Enti gestori, contenenti i dati di cui ai precedenti punti 2) e 3);

     B) determinano, sentiti gli Organi collegiali della Scuola e gli Enti gestori, i criteri e le modalità per l'ammissione alle varie forme di intervento definendo altresì le richieste condizioni di disagio economico e stabilendo la partecipazione al costo dei servizi da parte degli alunni di condizioni economiche più abbienti;

     C) attuano una ricomposizione organica del piano e realizzano un'adeguata articolazione degli interventi specificando, nell'ambito dei programmi e dei finanziamenti approvati dalla Regione, la priorità delle forme di intervento e i fondi da destinare alle diverse forme di assistenza integrandoli, se del caso, con interventi aggiuntivi ed integrativi a carico dei propri bilanci;

     D) emanano direttive per realizzare una migliore funzionalità dei servizi ed assicurare la più ampia partecipazione alla fruizione degli stessi;

     E)  trasmettono annualmente, entro il 31 gennaio, alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte nell'anno precedente con allegati prospetti di informazione statistica sui risultati raggiunti nell'esercizio delle funzioni attribuite proprie e di quelle relative agli Enti preposti alla gestione delle singole materie.

     Deve essere inoltre allegato alla predetta relazione un prospetto riassuntivo delle spese sostenute in ordine ai contributi ricevuti.

 

     Art. 5/bis. Compiti delle Province. [3]

     1. Le Province esercitano le funzioni indicate dal D.Lgs. 111/1998, art. 139, comma 1, lett. c) e della L.R. 11/1999, art. 79, comma 2, lett. b), inerenti i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio.

     2. I Servizi di cui al precedente comma sono i seguenti:

     - trasporto degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l’istruzione secondaria superiore;

     - assistenza scolastica qualificata agli studenti di cui al precedente punto.

     3. Entro il 30 giugno di ogni anno, le Province deliberano ed inviano alla Giunta regionale il Piano degli interventi per il diritto allo studio degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio che frequentano l’istruzione scolastica superiore, da realizzare nell’anno solare successivo, sulla base delle necessità riscontrate nell’anno scolastico in corso e di quelle dichiarate dal genitore dello studente che si inscrive per la prima volta al grado di istruzione secondaria superiore.

     4. Nel piano degli interventi di cui al precedente comma, devono essere chiaramente indicati:

     – il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di trasporto di cui al comma 2;

     – i chilometri di percorrenza;

     – il numero degli studenti che devono usufruire del servizio di assistenza scolastica qualificata.

     5. Entro il 31 gennaio di ciascun anno, le Province trasmettono alla Giunta regionale una relazione sulle attività svolte nell’anno precedente con allegati:

     - i prospetti di informazione statistica, per ciascun Istituto Scolastico o di Formazione Professionale, raggruppati per ciascun Comune della Provincia;

     - un prospetto riassuntivo delle spese sostenute per i servizi di cui al comma 2.

     6. Le Province erogano ai Comuni le somme necessarie per i servizi di cui al comma 2 come segue:

     - per il servizio di trasporto, ai Comuni di residenza degli studenti in situazione di handicap o di svantaggio;

     - per il servizio di assistenza qualificata, ai Comuni ove ha sede la Scuola o Istituto di istruzione superiore.

 

PIANO ANNUALE REGIONALE

 

     Art. 6.

     1. La Giunta regionale, sulla scorta dei dati forniti, ai sensi degli artt. 5 e 5/bis e delle domande pervenute per i fini di cui al successivo art. 8, elabora il piano annuale regionale per l'attuazione del diritto allo studio e lo sottopone all'approvazione del Consiglio regionale [4].

     2. Il piano di cui al comma precedente indica le finalità da raggiungere e la ripartizione dei fondi da assegnare, sulla base delle disponibilità finanziarie dei bilanci regionali annuali e pluriennali, per la realizzazione degli. interventi programmati.

     2-bis. Per gli interventi previsti dall’art. 5/bis, la Giunta regionale garantisce nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa, un contributo del 50% della spesa necessaria e documentata dalle province: la restante parte viene garantita da ciascuna provincia [5].

     3. La Giunta regionale, dopo l'approvazione del piano annuale, comunica agli Enti interessati, entro la fine di ogni anno, la misura dei contributi per l'attuazione degli interventi disposti per l'anno solare successivo, in modo da consentire la ricomposizione organica dei piani annuali di cui all'art. 5 e la programmazione dei loro interventi aggiuntivi ed integrativi anche per i fini di cui al successivo art. 8 [6].

 

FORME DI INTERVENTO ATTUATE DALLA REGIONE

 

     Art. 7.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, attua le seguenti forme di intervento mediante erogazione di contributi a favore:

     a) dei Comuni e loro Consorzi per l'acquisto di Scuolabus;

     b) delle Opere Universitarie.

 

ACQUISTO SCUOLABUS

 

     Art. 8.

     La Regione, al fine di agevolare l'attuazione del trasporto gratuito degli alunni di cui al precedente art. 3, può concedere ai Comuni; o loro Consorzi, contributi in conto capitale per l'acquisto di Scuolabus.

     Gli Enti interessati devono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale entro il 30 giugno di ogni anno.

     Alla domanda vanno allegati:

     a) deliberazione, ratificata dal Comitato di Controllo, dalla quale si evinca il costo complessivo e le caratteristiche del mezzo da acquistare, l'impegno a carico del bilancio comunale della spesa eccedente l'eventuale contributo regionale;

     b) carta topografica della zona con l'indicazione dell'itinerario che lo scuolabus dovrebbe percorrere;

     c) relazione illustrativa contenente l'indicazione del numero di scuolabus già in possesso dell'Ente, del numero degli alunni da trasportare e delle rispettive località di provenienza ed ogni altro elemento di valutazione atto ad acclarare l'effettiva necessità dell'uso dell'automezzo.

     Il contributo di cui al presente articolo non può essere inferiore al cinquanta per cento del costo dell'automezzo.

     Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta e nei limiti dei fondi annualmente individuati nel piano di cui al precedente art. 6, approva i criteri di ripartizione, indica gli Enti assegnatari, determina la percentuale di cui al comma precedente e quantifica l'importo dei, contributi da assegnare a ciascun Ente.

 

INTERVENTI A FAVORE DELLE OPERE UNIVERSITARIE

 

     Art. 9. [7]

     Con successivi atti, da adottare in attuazione dell'emananda normativa statale prevista dall'art. 44, 30 comma, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, saranno disciplinati gli interventi della Regione in materia di diritto allo studio degli studenti universitari.

 

NORME GENERALI

 

     Art. 10.

     La Giunta regionale verifica l'attuazione delle finalità della presente legge e provvede alla vigilanza in ordine alla realizzazione degli interventi da effettuare in aderenza agli indirizzi sopra fissati.

     Il Componente la Giunta preposto al settore Diritto allo studio è autorizzato ad adibire il personale del Settore medesimo alle funzioni di vigilanza di cui al comma precedente.

 

     Art. 11.

     I contributi versati da altri Enti, associazioni e persone fisiche debbono intendersi integrativi delle somme stanziate con la presente legge.

     I fondi accreditati per il conseguimento delle finalità della presente legge, non possono essere in alcun caso distratti dagli scopi per i quali sono stati erogati.

 

     Art. 12.

     Le somme assegnate ed eventualmente non utilizzate né impegnate dai Comuni sono computate per l'esercizio successivo in diminuzione di quelle spettanti agli stessi Enti ed in aumento di quelle spettanti agli altri Enti nella ripartizione dei fondi stanziati.

 

     Art. 13.

     I Comuni e loro Consorzi beneficiari dei contributi previsti dalla presente legge, trasmettono annualmente agli Organi di Controllo di cui alla L.R. 14 agosto 1972, n. 13, entro il 31 gennaio, il rendiconto finanziario delle spese sostenute.

 

NORME TRANSITORIE

 

     Art. 14.

     Nella prima applicazione della presente legge, i piani e le domande previsti dai precedenti articoli debbono essere inviati alla Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione e debbono essere riferiti al periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1979.

     La Giunta regionale, sentita la competente Commissione Consiliare permanente, sulla base dei piani e delle domande di cui al comma precedente e nei limiti degli stanziamenti iscritti nel bilancio pluriennale provvede, con il piano annuale regionale previsto dal precedente articolo 6, a ripartire ed assegnare agli Enti interessati, i contributi relativi all'anno solare 1979.

 

     Artt. 15. - 16.

     (Omissis) [8].

 

 

NORME FINANZIARIE

 

     Art. 17.

     (Omissis) [9].

 

NORME FINALI

 

     Art. 18. (Urgenza).

     (Omissis).

 

 

 

 

 

 

 


[3] Articolo aggiunto dall’art. 88 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[4] Comma così modificato dall’art. 88 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[5] Comma aggiunto dall’art. 88 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15. La Corte costituzionale, con sentenza 16 dicembre 2016, n. 275, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, limitatamente all’inciso «, nei limiti della disponibilità finanziaria determinata dalle annuali leggi di bilancio e iscritta sul pertinente capitolo di spesa,».

[6] Vedi artt. 3 e segg. L.R. 22 dicembre 1984, n. 82.

[8] Articoli recanti disposizioni esaurite.

[9] Norma finanziaria.