Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 3. sviluppo economico |
Capitolo: | 3.4 fiere, mercati, commercio |
Data: | 04/01/2014 |
Numero: | 1 |
Sommario |
Art. 1 . (Integrazione all’articolo 33 della legge regionale 17/2010) |
Art. 2 . (Riconoscimento dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo) |
Art. 3 . (Modifiche all’art. 23 della L.R. 1/2012) |
Art. 4 . (Modifica all’art. 63 della L.R. 1/2012) |
Art. 5 . (Modifica all’art. 30 della L.R. 68/2012) |
Art. 6 . (Modifiche all’art. 16 della L.R. 91/1994) |
Art. 7 . (Abrogazione dell’art. 36 della L.R. 7/2002) |
Art. 8 . (Modifiche all’art. 24 della L.R. 2/2013) |
Art. 9 . (Modifica all’art. 55 della L.R. 2/2013) |
Art. 10 . (Modifica all’art. 85 della L.R. 15/2004) |
Art. 11 . (Entrata in vigore) |
§ 3.4.86 - L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.
Modifica alla L.R. 12 maggio 2010, n. 17 (Modifiche alla L.R. 16 luglio 2008, n. 11 "Nuove norme in materia di Commercio" e disposizioni per favorire il superamento della crisi nel settore del commercio). Riconoscimento dell'Accademia delle Scienze d'Abruzzo quale centro culturale di alta specializzazione e modifiche alle leggi regionali nn. 91/1994, 7/2002, 15/2004, 1/2012, 68/2012 e 2/2013
(B.U. 10 gennaio 2014, n. 3 Speciale)
Art. 1. (Integrazione all’articolo 33 della
1. Dopo il comma 2, dell’articolo 33, della
“2 bis. Nelle more della definizione delle procedure di adozione del Testo Unico in materia di commercio, al fine della elaborazione della programmazione regionale per lo sviluppo del settore commerciale e della adozione di criteri e modalità di valutazione delle grandi superfici di vendita, non sono consentite richieste di autorizzazione di grandi superfici di vendita di cui all’art. 1, comma 3, della
Art. 2. (Riconoscimento dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo)
1. La Regione Abruzzo, per le finalità di cui all’articolo 8 dello Statuto regionale e allo scopo di favorire la conoscenza scientifica sul territorio regionale, riconosce l’importanza dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo quale centro di interesse culturale di alta specializzazione, che persegue lo scopo della promozione, dello sviluppo e della divulgazione della scienza e della cultura in Abruzzo.
2. Lo Statuto dell’Accademia delle Scienze d’Abruzzo prevede la presenza nel Consiglio Direttivo di un rappresentante del Consiglio regionale.
3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.
Art. 3. (Modifiche all’art. 23 della
1. All’art. 23 (Prestazioni onerose del Centro funzionale d’Abruzzo) della
“1. Il Centro funzionale d’Abruzzo, nell’ambito dell’attività istituzionale, rilascia ai soggetti pubblici e privati che ne fanno richiesta, tabelle contenenti dati meteorologici, climatologici e idrologici dietro versamento di un rimborso spese a parziale ristoro degli oneri sostenuti per la manutenzione e il potenziamento della rete di telerilevamento.
2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione competente in materia di Protezione Civile, approva uno specifico tariffario contenente, in maniera analitica in base alle diverse tipologie, gli oneri da rimborsare per l’elaborazione delle tabelle dati richieste dai soggetti pubblici e privati.”.
Art. 4. (Modifica all’art. 63 della
1. Al comma 2, dell’art. 63, della
Art. 5. (Modifica all’art. 30 della
1. Al comma 2 bis, dell’articolo 30, della
Art. 6. (Modifiche all’art. 16 della
1. Il comma 1, dell’art. 16, della
“1. Alle Aziende sono attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione già in uso alle Aziende medesime con destinazione ad attività relative al diritto agli studi universitari.”.
2. Al comma 3, dell’art. 16, della
3. Dopo il comma 4, dell’art. 16, della
“4 bis. Alla ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si provvede mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore delle Aziende.
4 ter. I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio indisponibile delle Aziende medesime.
4. quater. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale.
4 quinquies. L’eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale.”.
Art. 7. (Abrogazione dell’art. 36 della
1. L’articolo 36 della
Art. 8. (Modifiche all’art. 24 della
1. Il comma 7, dell’art. 24, della
“7. La spesa massima finanziabile, effettuata da ciascuna impresa, è fissata in euro 40.000,00.”.
2. Il comma 11, dell’art. 24, della
“11. Gli oneri derivanti dall’applicazione del presente articolo, trovano copertura nel capitolo 62423, UPB 10.02.009 denominato “Contributi per le attività cinematografiche, audiovisive e multimediali – L.R. 3.11.1999, n. 98” nella misura della somma di euro 50.000,00 derivanti dalla variazione di bilancio come riportata nel Prospetto “A” di variazione al bilancio di previsione 2013, in termini di competenza e cassa, di cui all’allegato C, alla
3. Il presente articolo non comporta oneri aggiuntivi a carico del Bilancio regionale.
Art. 9. (Modifica all’art. 55 della
1. Al comma 1, dell’articolo 55, della
Art. 10. (Modifica all’art. 85 della
1. Al comma 9, dell’articolo 85, della
Art. 11. (Entrata in vigore)
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.