§ 5.3.20 - L.R. 6 dicembre 1994, n. 91.
Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:5. servizi sociali
Capitolo:5.3 assistenza scolastica
Data:06/12/1994
Numero:91


Sommario
Art. 1.  Finalità.
Art. 2.  Destinatari degli interventi.
Art. 3.  Organismi di gestione.
Art. 4.  Coordinamento Regione-Università.
Art. 5.  Organizzazione e funzionamento.
Art. 6.  Organi.
Art. 7.  Consiglio di amministrazione.
Art. 8.  Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.
Art. 9.  Presidente.
Art. 10.  (Revisione legale)
Art. 11.  Indennità.
Art. 12.  Articolazione della struttura.
Art. 13.  Esecutività degli atti e controllo.
Art. 14.  Vigilanza.
Art. 15.  Bilanci, contabilità e servizio tesoreria.
Art. 16.  Patrimonio delle Aziende.
Art. 17.  Mezzi finanziari.
Art. 18.  Personale.
Art. 19.  (Dirigente)
Art. 20.  Tipologia degli interventi.
Art. 21.  Accesso a servizi e benefici.
Art. 22.  Borse di studio.
Art. 23.  Servizio di ristorazione.
Art. 24.  Servizio abitativo.
Art. 25.  Servizio di trasporto.
Art. 26.  Servizio di informazione e orientamento al lavoro.
Art. 27.  Prestiti d'onore.
Art. 28.  Interventi a favore degli studenti portatori di handicaps.
Art. 29.  Assistenza socio-sanitaria.
Art. 30.  Servizio editoriale e librario.
Art. 31.  Piano regionale di indirizzo.
Art. 32.  Scioglimento dei Comitati di Gestione e nomina degli Organi delle Aziende.
Art. 33.  Procedure per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.
Art. 34.  Prima dotazione organica e nomina del direttore.
Art. 34 bis.  (Posizione giuridica ed economica del personale).
Art. 35.  Interventi in corso di attuazione.
Art. 36.  Norma finanziaria.
Art. 37.  Abrogazione di norme.
Art. 38.  Urgenza.


§ 5.3.20 - L.R. 6 dicembre 1994, n. 91.

Norme sul diritto agli studi universitari in attuazione della Legge 2 dicembre 1991, n. 390.

(B.U. n. 33 del 23 dicembre 1994).

 

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

 

Art. 1. Finalità.

     1. Al fine di concorrere all'attuazione degli articoli 3 e 34 della Costituzione, in applicazione dei principi e delle norme di cui alla Legge 2 dicembre 1991, n. 390, la presente legge disciplina gli interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale per la concreta realizzazione del diritto agli studi universitari.

     2. Per il raggiungimento delle finalità della presente legge, la Regione, nel rispetto del pluralismo delle istituzioni e degli indirizzi culturali, collabora con le Università, con l'Istituto Superiore di Educazione Fisica, con l'Accademia delle Belle Arti, nonché con altri Enti aventi competenza nelle materie connesse all'attuazione del diritto allo studio.

 

     Art. 2. Destinatari degli interventi.

     1. Gli interventi previsti dalla presente legge sono rivolti agli studenti, indipendentemente dalla Regione di Provenienza, iscritti ai corsi di studio delle Università degli Istituti Universitari, degli Istituti Superiori di grado universitario, abilitati al rilascio di titoli aventi valore legale e, limitatamente alle borse di studio, agli studenti dell'Accademia di Belle Arti.

     2. Gli studenti di nazionalità straniera e quelli cui le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico fruiscono delle provvidenze di cui alla presente legge e dei servizi alle condizioni e nelle forme previste dall'art. 20 della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 3. Organismi di gestione.

     1. Per ciascuna delle Università aventi sede nella Regione è istituita un'Azienda (Azienda D.S.U.) regionale per il diritto agli studi universitari, dotata di autonomia amministrativa e gestionale, con personalità giuridica di diritto pubblico.

     2. L'Azienda, in collaborazione con l'Ateneo e con le istituzioni di cui all'art. 1, comma 2, e nell'ambito degli indirizzi statali e delle direttive regionali, attua gli interventi previsti dalla presente legge, applicando criteri di economicità e di efficienza al fine di conseguire un rapporto ottimale tra costi di gestione e benefici.

     3. La Regione, ai sensi dell'art. 11 dello Statuto, determina, con le modalità previste dalla presente legge, gli indirizzi e le scelte generali ed esercita il controllo sulle Aziende.

     4. Le Aziende hanno sede legale nei Comuni di Chieti, L'Aquila e Teramo.

 

     Art. 4. Coordinamento Regione-Università.

     1. Il coordinamento tra gli interventi d competenza regionale e quelli di competenza delle Università è garantito dalla Conferenza Regione- Università.

     2. La Conferenza è costituita dai seguenti membri:

     a) il Componente la Giunta Regionale preposto al Servizio Diritto allo Studio, o suo delegato con funzioni di Presidente;

     b) il Presidente della Commissione Consiliare di merito;

     c) il dirigente del Servizio Diritto allo Studio;

     d) i Presidenti delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari;

     e) tre rappresentanti del Comitato regionale di coordinamento di cui all'art. 3 della Legge 14 agosto 1982, n. 590, designati dallo stesso organismo garantendo la partecipazione di tutte le Università della Regione;

     f) un rappresentante dell'Accademia di Belle Arti ed un rappresentante dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, designati dai rispettivi Consigli di Amministrazione;

     g) i sindaci, o loro delegati, dei Comuni di Chieti, L'Aquila, Pescara e Teramo;

     h) tre rappresentanti degli studenti eletti in occasione delle elezioni per la nomina della rappresentanza studentesca negli Organi universitari;

     i) i Rettori delle Università abruzzesi, o loro delegati.

     3. La Conferenza, oltre ad avanzare proposte per lo sviluppo universitario nella Regione, esprime pareri sul piano di indirizzo triennale di cui all'art. 31 e sui contenuti di eventuali convenzioni tra Regione e Università relative all'attuazione di servizi e interventi per il diritto allo studio.

     4. I deliberati della Conferenza sono comunicati, a cura del competente Servizio della Giunta Regionale, alla consulta nazionale di cui all'art. 6 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

 

TITOLO II

LE AZIENDE REGIONALI

 

     Art. 5. Organizzazione e funzionamento.

     1. Le Aziende, nell'esercizio dell'attività, conformano la propria azione alle direttive del piano regionale di cui all'art. 31, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

     2. Il funzionamento delle Aziende è disciplinato, oltre che dalle norme della presente legge da apposito Regolamento organizzativo adottato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione a maggioranza dei componenti assegnati e approvato dalla Giunta Regionale.

     3. Il Regolamento, in aderenza ai principi fissati dalle leggi 8 giugno 1990, n. 142 e 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina tra l'altro:

     - le modalità di convocazione del Consiglio, dello svolgimento delle sedute e delle votazioni;

     - le competenze amministrative del direttore in conformità a quanto previsto dalla normativa regionale per i dirigenti delle strutture;

     - le modalità ed i criteri applicativi dei principi di cui all'art. 3 del D.l.vo 3 febbraio 1993, n. 29, in armonia con le norme regionali in materia;

     - l'ordinamento degli uffici e l'articolazione delle strutture, ubicandone le sedi in base a criteri di funzionalità e di economicità;

     - le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti amministrativi;

     - l'istituzione di apposito albo per la pubblicazione degli atti.

 

     Art. 6. Organi.

     1. Sono organi dell'Azienda:

     a) il Consiglio di Amministrazione;

     b) il Presidente;

     c) il Revisore legale [1].

 

     Art. 7. Consiglio di amministrazione.

     1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da:

     a) il Presidente:

     b) quattro rappresentanti dell'Università di cui due designati dagli studenti;

     c) quattro rappresentanti della Regione eletti dal Consiglio Regionale, con voto limitato a tre, scelti tra persone di comprovata esperienza tecnico e/o amministrativa.

     2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Presidente della Giunta Regionale e dura in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati per una sola volta.

     3. I componenti del Consiglio di Amministrazione eletti dagli studenti e dai docenti vengono rinnovati contestualmente al rinnovo delle rispettive rappresentanze negli Organismi di governo degli Atenei.

     4. In caso di dimissione o di decadenza per qualunque causa, i componenti del Consiglio sono sostituiti da altri soggetti eletti dall'Ente o dall'Organismo di cui sono espressione. I componenti espressione dei docenti e degli studenti sono sostituiti dai primi dei non eletti nelle rispettive liste.

     5. La ricomposizione del Consiglio di Amministrazione, nel caso di scioglimento anticipato per i motivi di cui all'art. 14, avviene entro sei mesi dalla nomina del commissario straordinario.

 

     Art. 8. Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione.

     1. Compete al Consiglio di Amministrazione l'adozione di tutti gli atti necessari alla gestione dell'Azienda ed alla erogazione dei servizi in aderenza alle norme della presente legge e alle direttive contenute nel piano regionale.

     2. In particolare, compete al Consiglio di Amministrazione:

     - l'adozione del regolamento organizzativo dell'Azienda di cui all'art. 5, comma 3;

     - l'adozione della pianta organica del personale e relative variazioni;

     - l'adozione dei piani e dei programmi di attività annuali in attuazione del Piano Regionale;

     - l'adozione del bilancio di previsione e del conto consuntivo;

     - l'amministrazione del patrimonio a disposizione dell'Azienda;

     - l'adozione dei regolamenti per l'erogazione dei servizi e relative tariffazioni;

     - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili, previa autorizzazione della Giunta Regionale;

     - l'affidamento del servizio di tesoreria;

     - la nomina del Vice Presidente scelto tra i propri componenti.

     3. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore dell'Azienda che redige e firma i relativi verbali.

     4. Gli atti istruttori dei provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione sono sottoscritti, oltre che dal funzionario responsabile, dal Direttore, in conformità a quanto previsto per i procedimenti amministrativi della Regione.

 

     Art. 9. Presidente.

     1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Regionale, su terna di nominativi di soggetti aventi gli stessi requisiti di cui all'art. 7, comma 1, lett. c), formata dalla Giunta Regionale d'intesa con l'Università.

     2. Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Azienda, convoca il Consiglio di Amministrazione, fissandone l'ordine del giorno, e lo presiede.

     3. In caso di assenza o impedimento temporaneo, il Presidente viene sostituito nelle suddette competenze dal vice Presidente.

 

     Art. 10. (Revisione legale) [2]

     1. La revisione legale dell'Azienda è affidata ad un Revisore nominato dal Consiglio regionale con le modalità di cui al comma 1-bis dell'articolo 5 della legge regionale 24 marzo 2009, n. 4 (Principi generali in materia di riordino degli Enti regionali). Il Revisore dura in carica tre anni.

     2. Il Revisore legale:

a) esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'Azienda, redige una relazione sul bilancio di previsione e sul conto consuntivo e formula proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza ed economicità della gestione;

b) invia al Presidente della Giunta regionale una relazione trimestrale sull'attività amministrativa dell'Azienda e sullo svolgimento dell'azione di controllo;

c) qualora riscontri gravi irregolarità nella gestione dell'Azienda, ne riferisce immediatamente al Consiglio di amministrazione ed alla Giunta regionale;

d) ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'Azienda e può partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del Consiglio di amministrazione.

 

     Art. 11. Indennità.

     1. Al Presidente, ai componenti il Consiglio di amministrazione ed al Revisore legale sono corrisposte, a carico del bilancio delle rispettive aziende, le seguenti indennità al lordo delle ritenute di legge:

     - al Presidente l'indennità mensile rapportata al 30% lordo dell'indennità da consigliere regionale;

     - ai componenti il Consiglio di amministrazione, compreso il Presidente, un'indennità di presenza di £. 220.000 per ogni giornata di effettiva partecipazione alle sedute;

     - al Revisore legale compete un compenso lordo annuo determinato in misura pari al compenso massimo spettante, secondo la disciplina statale, ai revisori dei conti degli enti locali in ragione dell'appartenenza degli stessi alla fascia demografica provinciale più bassa, decurtato del 10 per cento ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al netto dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) e dei contributi previdenziali posti a carico dell'Azienda da disposizioni di legge. Al medesimo è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio debitamente documentate, nella misura stabilita dall'Azienda secondo le disposizioni di legge [3].

     2. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al comma 1, che risiedono fuori del capoluogo del Comune sede dell'Azienda, spetta il rimborso per le sole spese di viaggio effettivamente sostenute entro i limiti del territorio regionale, per la partecipazione alle sedute degli organi di appartenenza.

 

     Art. 12. Articolazione della struttura.

     1. L'articolazione della struttura organizzativa è disciplinata dal Regolamento di cui all'art. 5, in conformità alla L.R. 21 maggio 1985, n. 58, e successive modifiche ed integrazioni, nel rispetto dei principi fissati dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

     2. Le piante organiche devono prevedere l'attribuzione della funzione di Direttore a dipendente in possesso della 1 a qualifica dirigenziale.

 

     Art. 13. Esecutività degli atti e controllo.

     1. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione delle Aziende, non soggette all'approvazione, diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla loro pubblicazione all'albo di cui all'art. 5.

     2. Nel caso di urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei componenti assegnati al Consiglio di Amministrazione.

     3. Sono soggetti all'approvazione della Giunta Regionale i seguenti atti:

     - il regolamento organizzativo di cui all'art. 5 comma 3;

     - le piante organiche e relative variazioni;

     - il piano di attività annuale;

     - l'acquisto e l'alienazione di beni immobili;

     - i regolamenti e gli altri atti aventi contenuto normativo a rilevanza esterna;

     - l'autorizzazione a liti attive e passive.

 

     Art. 14. Vigilanza.

     1. La Giunta Regionale esercita la vigilanza sull'amministrazione e sull'attività delle Aziende.

     2. Al fine di accertare il regolare funzionamento delle Aziende e l'efficienza nella erogazione dei servizi, la Giunta Regionale può disporre ispezioni avvalendosi del personale del competente Servizio.

     3. In caso di persistente carenza di funzionamento o di gravi violazioni di leggi, di regolamenti e di direttive, ovvero per dimissione o decadenza della maggioranza dei componenti, il Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della stessa, scioglie il Consiglio di Amministrazione e nomina, per un periodo non superiore a sei mesi, un commissario straordinario per la gestione della Azienda.

 

     Art. 15. Bilanci, contabilità e servizio tesoreria.

     1. Le Aziende, nella gestione della propria attività, applicano le norme che disciplinano la contabilità, l'amministrazione del patrimonio e i contratti della Regione.

     2. I bilanci delle Aziende sono soggetti alle disposizioni di cui agli artt. 33 e 72 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81.

     3. Le Aziende, con apposita convenzione adottata dal rispettivo Consiglio di Amministrazione, affidano il servizio di tesoreria allo stesso istituto di credito tesoriere della Regione.

 

     Art. 16. Patrimonio delle Aziende.

     1. Alle Aziende sono attribuiti in proprietà i beni immobili appartenenti al patrimonio della Regione già in uso alle Aziende medesime con destinazione ad attività relative al diritto agli studi universitari [4].

     2. E' altresì, concesso alle Aziende l'uso gratuito dei beni immobili e mobili di cui all'art. 21, comma 1, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

     3. La manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 2 è posta a carico delle Aziende che provvedono, altresì, al pagamento di eventuali tributi [5].

     4. L'utilizzo dei beni messi a disposizione, per le finalità previste dalla presente legge, dallo Stato, dall'Università e da altri Enti, è regolato da apposita convenzione da stipulare tra l'Azienda e l'Ente proprietario, ai sensi dell'art. 21 della legge 2 dicembre 1991, n. 390 .

     4 bis. Alla ricognizione e al trasferimento degli immobili di cui al comma 1 si provvede mediante apposito verbale, da redigersi di concerto tra le competenti strutture amministrative della Giunta regionale e delle Aziende, che costituisce titolo per la trascrizione e la voltura catastale dei beni in favore delle Aziende [6].

     4 ter. I beni sono trasferiti alle Aziende nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano, con i relativi diritti ed oneri, e costituiscono patrimonio indisponibile delle Aziende medesime [7].

     4. quater. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti anche nei programmi e nel bilancio regionale [8].

     4 quinquies. L’eventuale alienazione degli immobili acquisiti dovrà essere preventivamente autorizzata dalla Giunta regionale [9].

 

     Art. 17. Mezzi finanziari.

     1. Le Aziende dispongono dei seguenti mezzi finanziari:

     a) fondi assegnati annualmente dalla Regione attraverso le annuali leggi di bilancio, da ripartire in proporzione alla popolazione studentesca annualmente iscritta presso le corrispondenti Università;

     b) contributi di cui agli articoli 2 e 4 della legge 10 dicembre 1951, n. 1551;

     c) proventi derivanti da disposizioni di leggi dello Stato in materia di tasse e contributi per il diritto allo studio universitario;

     d) entrate derivanti dalla tariffazione dei servizi;

     e) rimborsi, recuperi ed entrate diverse per servizi resi dalle Aziende;

     f) contributi di Enti, Associazioni e privati;

     g) donazioni, eredità e legati;

     h) proventi della tassa prevista dall'art. 190, comma 1, del T.U. approvato con R.D. 31 agosto 1933, n. 1592.

     2. I contributi di cui alla lett. b) del precedente comma sono riscossi dalle Università e dalle stesse accreditati, con cadenza trimestrale, alle rispettive Aziende.

     3. La tassa di cui alla lettera h) del precedente comma 1 è fissata in L. 130.000 da versarsi su apposito conto corrente postale intestato alla Regione Abruzzo. La Giunta Regionale provvede annualmente a trasferire le somme riscosse all'Azienda competente;

     4. con successivo provvedimento legislativo si provvederà ad assegnare all'Azienda per il Diritto allo studio di Teramo, di nuova costituzione, un contributo straordinario una tantum, per far fronte alle spese di avviamento.

 

     Art. 18. Personale.

     1. Ciascuna Azienda dispone di personale proprio in base alla pianta organica adottata dal Consiglio di Amministrazione ed approvata dalla Giunta Regionale.

     2. Al personale delle Aziende si applica lo stato giuridico e il trattamento economico del personale di ruolo della Regione.

     3. Alla copertura dei posti previsti in pianta organica si provvede mediante:

     a) inquadramento del personale regionale trasferito ai sensi dell'art. 34;

     b) attivazione di procedure di mobilità del personale della Regione e dagli Enti strumentali da essa dipendenti;

     c) assunzione di personale con le modalità e le procedure di cui alla vigente normativa regionale, utilizzando, ove ricorrano i presupposti, le graduatorie di concorsi banditi dalla Regione e da Enti ed Aziende dipendenti dalla Regione.

     4. Al fine di garantire l'immediato avvio dell'attività delle Aziende è fissata la pianta organica provvisoria di cui alla tabella «Dotazione organica delle Aziende D.S.U." allegate alla presente legge.

     5. La dotazione organica del ruolo unico del personale regionale è ridotta del numero di unità con relative qualifiche funzionali, pari a quello risultante dalla tabella di cui al precedente comma.

 

     Art. 19. (Dirigente) [10]  [11]

     1. Nelle more del processo di riordino delle Aziende regionali per il diritto agli studi universitari, ad ogni Azienda è preposto un Dirigente, scelto tra i dirigenti della Pubblica Amministrazione, il cui incarico è conferito ai sensi della L.R. 14 settembre 1999, n. 77 (Norme in materia di organizzazione e rapporti di lavoro della Regione Abruzzo).

     2. Al Dirigente sono attribuiti le competenze, le responsabilità ed il trattamento economico propri del dirigente di Servizio regionale in base alla normativa vigente in materia.

     3. Sono fatti salvi i contratti da direttore in essere alla data del 1° dicembre 2012 sottoscritti a norma della L.R. 77/1999, entro il limite quinquennale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche) [12].

     4. Nel rispetto del criterio della rotazione di cui al comma 4 dell'articolo 20 della L.R. 77/1999, i dirigenti delle ADSU per i quali, alla data del 1° dicembre 2012, l'incarico abbia superato la durata di sette anni, tornano in disponibilità per il successivo incarico nelle forme e con le modalità di cui alla medesima L.R. 77/1999 [13].

     5. Nel caso di mancato rinnovo o mancato conferimento dell'incarico di dirigente al personale dirigente presente nei ruoli dell'ente, quest'ultimo, considerato in esubero, transita direttamente nei ruoli regionali ed è collocato tra il personale a disposizione della Direzione "Affari del Personale".

     6. In caso di assenza o impedimento del Dirigente derivante da qualsiasi motivo, al fine di garantire il funzionamento delle Aziende per il Diritto allo Studio Universitario, le funzioni attribuite al dirigente sono svolte, per il tempo in cui perdura l'assenza o l'impedimento ed in ogni caso nei limiti previsti dalla L.R. 77/1999, da un Funzionario che abbia i requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale con il grado più elevato e, in caso di più funzionari, da quello con anzianità di servizio più elevata nella qualifica.

     7. Per il periodo di svolgimento delle funzioni di cui al comma 6 al funzionario è riconosciuto il trattamento economico spettante al dirigente.

 

TITOLO III

INTERVENTI

 

     Art. 20. Tipologia degli interventi.

     1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'art. 1, le Aziende attuano i seguenti interventi:

     a) erogazione di borse di studio;

     b) servizio di ristorazione;

     c) servizi abitativi;

     d) servizio di trasporto e agevolazioni per l'uso di mezzi di trasporto pubblici;

     e) servizio di informazione e orientamento al lavoro;

     f) prestiti d'onore;

     g) interventi a favore degli studenti portatori di handicap;

     h) assistenza socio-sanitaria;

     i) servizio editoriale-librario;

     l) altri interventi previsti nel piano regionale di indirizzo.

     2. Salvi i casi espressamente previsti dalla presente legge o dal piano regionale di indirizzo, la fruizione dei servizi comporta per gli studenti la compartecipazione al costo del servizio stesso.

 

     Art. 21. Accesso a servizi e benefici.

     1. Ai fini dell'accesso ai servizi ed ai benefici previsti dalla presente legge, il piano regionale di indirizzo, in conformità al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, fissa i criteri e le procedure per la determinazione del merito e delle condizioni reddituali degli studenti.

     2. La documentazione attestante le condizioni reddituali ed economiche degli studenti e del nucleo familiare di appartenenza è indicata nei bandi pubblicati dalle Aziende, le quali procedono agli accertamenti ed applicano sanzioni con le modalità e nelle forme previste dagli articoli 22 e 23 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

     3. Per l'adempimento di cui all'art. 24 della legge 2 dicembre 1991 n. 390, le Aziende, con cadenza semestrale, inviano alle Università l'elenco di tutti i beneficiari delle provvidenze di cui alla presente legge, ripartite per tipologia di interventi.

 

     Art. 22. Borse di studio.

     1. Le borse di studio sono attribuite mediante pubblico concorso ai sensi dell'art. 8 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

     2. La quota dei fondi da destinare annualmente all'intervento è determinata nel piano regionale di indirizzo di cui all'art. 31 che fissa anche il numero delle borse di studio da mettere a concorso presso ogni Università.

     3. La borsa di studio può essere concessa limitatamente al conseguimento del primo diploma di laurea o del primo diploma di grado universitario.

 

     Art. 23. Servizio di ristorazione.

     1. Il servizio ristorazione, nel rispetto dei criteri di economicità e di efficienza, è organizzato in modo da soddisfare, attraverso la diffusione delle strutture e l'articolazione degli orari, le esigenze dell'utenza.

     2. Gli studenti accedono al servizio ristorazione a tariffe differenziate stabilite dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda sulla base delle indicazioni contenute nel piano regionale di indirizzo.

     3. Al servizio possono accedere anche studenti di Università di altre Regioni, temporaneamente presenti in Abruzzo per motivi di studio, purché in possesso di idoneo documento attestante la condizione di studente universitario.

     4. Il servizio di ristorazione può essere esteso, con apposite convenzioni che prevedono tariffe corrispondenti al costo del servizio, ai laureati iscritti a corsi di specializzazione, di perfezionamento e di dottorato di ricerca, nonché al personale docente e non docente delle Università e degli istituti di cui all'art. 2 al personale dipendente delle Aziende, della Regione e di altri Enti strumentali della Regione.

     5. L'estensione del servizio ai soggetti di cui al precedente comma non deve comportare oneri aggiuntivi, né pregiudicare in alcun modo la fruizione del servizio stesso da parte dell'utenza universitaria.

 

     Art. 24. Servizio abitativo.

     1. Il servizio abitativo è organizzato al fine di favorire la partecipazione alle attività didattiche degli studenti fuori sede, intendendo per tali gli studenti residenti, da almeno sei mesi prima dell'inizio dell'anno accademico, in Comuni distanti non meno di km 50 dal Comune sede della facoltà frequentata.

     2. Il servizio è organizzato mediante l'utilizzo di strutture abitative di proprietà dell'Azienda o ad essa concesse in comodato d'uso e di immobili di proprietà di altri soggetti pubblici e privati, con i quali l'Azienda stipula apposite convenzioni.

     3. In carenza di idonee strutture disponibili, l'Azienda può concedere agli aventi diritto un contributo sull'onere di locazione.

     4. Gli alloggi ed i contributi di cui ai precedenti commi vengono assegnati annualmente, mediante pubblico concorso da effettuarsi con criteri di reddito e di merito in base alle direttive fissate nel piano regionale di indirizzo.

     5. L'assegnazione degli alloggi è disposta con priorità a favore degli studenti fuori sede aventi diritto alla borsa di studio.

     6. L'utilizzazione delle strutture abitative è disciplinata da apposito regolamento, adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'Azienda, che definisce gli obblighi e i diritti degli studenti alloggiati.

     7. L'ammontare della compartecipazione di cui all'art. 20, comma 2, è determinato annualmente dall'Azienda nel rispetto del piano regionale di indirizzo.

 

     Art. 25. Servizio di trasporto.

     1. Le Aziende possono stipulare convenzioni con ditte concessionarie di trasporti pubblici per la assegnazione agli studenti di abbonamenti a tariffa agevolata, contribuendo in parte al relativo costo.

     2. L'intervento di cui al precedente comma è disposto, nei limiti dello stanziamento del bilancio, in base a criteri che vengono stabiliti annualmente al Consiglio di Amministrazione nel rispetto dei requisiti di merito e di reddito.

 

     Art. 26. Servizio di informazione e orientamento al lavoro.

     1. Il servizio informazione e orientamento al lavoro è organizzato in modo da fornire alla generalità degli studenti universitari, dei neodiplomati e degli studenti degli ultimi anni delle scuole secondarie superiori e dei laureati, la conoscenza delle professioni e degli sbocchi occupazionali qualificati, al fine di porre gli interessati in grado di operare le proprie scelte in relazione alle loro attitudini e alle prospettive di lavoro.

     2. Le Aziende, per i fini di cui al precedente comma, collaborano con le Università e con gli Enti locali della Regione e possono stipulare, ai sensi dell'art. 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390, convenzioni con Enti pubblici e privati che operano nel campo dell'orientamento al lavoro.

 

     Art. 27. Prestiti d'onore.

     1. Il prestito d'onore può essere concesso agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito in base ai criteri prefissati e con le modalità di cui all'art. 16 della legge 2 dicembre 1991 n. 390.

     2. L'ammontare del prestito d'onore, i requisiti richiesti e le procedure per la concessione delle garanzie sussidiarie sono fissati nel piano regionale di indirizzo.

 

     Art. 28. Interventi a favore degli studenti portatori di handicaps.

     1. Le Aziende intervengono a favore degli studenti portatori di handicaps con forme di ausili strumentali per le attività didattiche, con il servizio di trasporto, ovvero con provvidenze in denaro, secondo il tipo e il grado di invalidità.

     2. Per gli interventi di cui al precedente comma le Aziende promuovono rapporti di collaborazione con i Comuni di provenienza degli studenti interessati e con le strutture di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge regionale di attuazione.

 

     Art. 29. Assistenza socio-sanitaria.

     1. Le Aziende assumono idonee iniziative stipulando convenzioni con le strutture regionali del Servizio Sanitario Nazionale, per assicurare assistenza sanitaria agli studenti italiani e stranieri.

 

     Art. 30. Servizio editoriale e librario.

     1. Il servizio editoriale e librario è rivolto alla generalità degli studenti e si articola in:

     a) prestito librario presso biblioteche delle Aziende, secondo modalità e condizioni fissate dal Consiglio di Amministrazione;

     b) produzione, stampa e diffusione di materiale didattico e scientifico.

     2. Le Aziende, qualora non dispongano di personale proprio, possono avvalersi, nella gestione del servizio di cui al precedente comma, lettera a), di associazioni e cooperative studentesche costituite ed operanti nelle Università, sulla base di apposite convenzioni.

     3. Le Aziende, al fine di contenere i costi relativi al servizio di cui al comma 1, lettera b), e per assicurare parità di trattamento agli studenti sull'intero territorio regionale, qualora non dispongano di strutture e personale proprio, stipulano congiuntamente un'unica convenzione con i soggetti di cui all'art. 25, comma 2, della legge 2 dicembre 1991, n. 390.

 

     Art. 31. Piano regionale di indirizzo.

     1. La Giunta Regionale, acquisito il parere della conferenza Regione - Università di cui all'art. 4, sottopone all'approvazione del Consiglio regionale la proposta di piano pluriennale di indirizzo per il diritto agli studi universitari, in coerenza con il programma regionale di sviluppo.

     2. Il piano regionale è aggiornato ogni anno con le procedure di cui al precedente comma, in relazione alle disponibilità finanziarie e alle eventuali modifiche della normativa statale e regionale in materia.

     3. Il piano contiene:

     a) i criteri e le modalità per la erogazione alle Aziende, dei fondi disponibili in bilancio;

     b) le direttive per l'applicazione dei criteri e delle disposizioni contenuti nel decreto di cui all'art. 4 della legge 2 dicembre 1991 n. 390;

     c) l'ammontare annuale e il numero delle borse di studio di cui all'art. 22; d) i criteri e le modalità per la partecipazione degli studenti al costo dei servizi, di cui agli articoli 23, 24 e 25;

     e) i criteri per la determinazione del merito e delle situazioni reddituali ai fini delle selezioni per l'accesso agli interventi previsti dalla presente legge:

     f) l'ammontare del prestito d'onore e la regolamentazione della concessione dello stesso ai sensi dell'art. 27;

     g) la disciplina di altri interventi previsti dall'art. 20 ivi compresa relativamente all'Azienda di L'Aquila, la stipula di convenzione con l'Accademia di BB.AA., per la fruizione dei servizi destinati alla generalità degli studenti delle Università.

     4. La Giunta regionale eroga annualmente alle Aziende le risorse finanziarie secondo i criteri e i parametri di cui al precedente comma, lett. a).

 

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

 

     Art. 32. Scioglimento dei Comitati di Gestione e nomina degli Organi delle Aziende.

     1. La nomina degli Organi di cui agli artt. 7 e 9, in sede di prima applicazione, avviene entro giorni 60 dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     2. I Comitati di Gestione di cui alla L.R. 27 febbraio 1985, n. 11, continuano ad esercitare le funzioni sino alla data di insediamento degli organi delle Aziende. A tale data i Comitati sono sciolti.

     3. I Comitati di Gestione, prima dello scioglimento, provvedono ad approvare il rendiconto della gestione finanziaria dell'esercizio in corso.

     4. In sede di prima nomina dei Consigli di Amministrazione delle Aziende, i componenti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b), vengono così individuati:

     a) per l'Azienda D.S.U. di Chieti: gli studenti ed i docenti componenti del Comitato di Gestione, eletti nelle sedi di facoltà di Pescara e Chieti;

     b) per l'Azienda D.S.U. di L'Aquila: gli studenti, componenti del Comitato di Gestione, eletti in rappresentanza degli studenti dell'Università degli Studi ed i docenti facenti parte dello stesso Comitato di Gestione eletti in rappresentanza dell'Università e dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica.

     5. Gli Organi dell'Azienda D.S.U. di Teramo vengono nominati successivamente all'attuazione del decreto di istituzione dell'Università degli Studi di Teramo ed alla elezione dei rappresentanti di cui all'art. 7, comma 1, lett. b). Sino all'insediamento degli Organi della stessa Azienda, le competenze sono esercitate dall'Azienda D.S.U. di Chieti che si avvale del personale operante presso le strutture per il diritto allo studio universitario aventi sede a Teramo.

 

     Art. 33. Procedure per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici.

     1. Il Presidente della Giunta Regionale, entro giorni quindici dalla data di entrata in vigore della presente legge; nomina con proprio decreto, presso ciascuno degli Uffici per il diritto allo studio universitario, una commissione composta dal Direttore dell'Ufficio, da un funzionario del Settore Finanza e Patrimonio e da un funzionario del Settore Bilancio e Programmazione, con il compito di redigere lo stato di consistenza dei beni mobili e delle attrezzature in dotazione ai Comitati di Gestione e di effettuare la ricognizione dei rapporti attivi e passivi esistenti.

     2. La Giunta Regionale approva gli atti di cui al comma precedente e dispone il trasferimento alle Aziende dei beni, dei rapporti giuridici in atto e dell'eventuale consistenza di numerario.

     3. La concessione in uso alle Aziende dei beni immobili di cui all'art. 16, è disposta dalla Giunta Regionale che contestualmente trasferisce alle Aziende le risorse finanziarie per gli oneri di cui al comma 3 dello stesso articolo.

     4. La Giunta Regionale, sino all'adozione del provvedimento di cui al precedente comma, continua ad eseguire gli interventi manutentori già programmati o in corso di esecuzione.

     5. Le Aziende curano la realizzazione ed il completamento di immobili di interesse con oneri previsti nei programmi e nel bilancio regionale. Gli immobili per i quali è in corso la fase esecutiva sono concessi in uso alle Aziende ad avvenuto collaudo [14].

 

     Art. 34. Prima dotazione organica e nomina del direttore.

     1. Il personale regionale che, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulta in servizio presso le strutture degli uffici per il diritto allo studio universitario è trasferito all'Azienda corrispondente nei limiti dei posti complessivamente risultanti dalla pianta organica di cui all'art. 18, comma 4.

     2. Per la completa copertura dei posti previsti dalla pianta organica provvisoria è consentito il trasferimento di altro personale regionale assegnato a strutture centrali e periferiche della Regione, nel rispetto della normativa in vigore, secondo criteri predeterminati dalla Giunta Regionale.

     2 bis. I trasferimenti di cui ai precedenti commi hanno effetto dalla data di approvazione da parte della Giunta regionale della pianta organica adottata da ciascuna Azienda a norma dell'art. 18, comma 1. Fino a tale data il personale è posto alle dipendenze funzionali delle Aziende stesse [15].

     2 ter. La pianta organica è adottata da ciascuna Azienda entro il termine di mesi dodici dalla data di insediamento del rispettivo Consiglio di Amministrazione. La mancata adozione nei termini della pianta organica determina, previa diffida, l'intervento sostitutivo di cui all'art. 14, comma 3 [16].

     3. Il Direttore di cui all'art. 19, in sede di prima applicazione della presente legge, può essere scelto tra i dipendenti, trasferiti ai sensi dei precedenti commi, in possesso della 8a q.f., purché abbia maturato una anzianità nella qualifica di almeno dieci anni e abbia svolto funzioni analoghe a quelle del direttore per un periodo non inferiore a cinque anni.

 

     Art. 34 bis. (Posizione giuridica ed economica del personale). [17]

     1. Il personale trasferito conserva la posizione giuridica ed economica acquisita all'atto del trasferimento, ivi compresa l'anzianità già maturata.

     2. Lo stesso personale, unitamente a quello assunto in seguito dalle Aziende, è iscritto, ai fini del trattamento di quiescenza, all'INPDAP - Gestione autonoma CPDL - ed al Fondo Autonomo di Previdenza di cui alla L.R. 8 novembre 1988, n. 90.

     3. Attraverso idonee intese possono essere attivate procedure di mobilità del personale fra le Aziende e fra queste e la Regione. Restano immutate la qualifica di inquadramento e la posizione economica in godimento.

 

     Art. 35. Interventi in corso di attuazione.

     1. Per l'attuazione degli interventi programmati e relativi all'anno accademico 1994/ 95 si applicano le disposizioni e le direttive generali contenute nel piano annuale per il diritto allo studio universitario adottato dal Consiglio Regionale in applicazione della L.R. 27 febbraio 1985, n. 11.

 

     Art. 36. Norma finanziaria.

     1. La legge regionale di bilancio, in sede di attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 15 della presente legge, fissa l'entità annuale degli stanziamenti da destinare alle Aziende, distinguendoli in oneri correnti ed oneri in conto capitale.

     2. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano a partire dal 1° gennaio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge. Nelle more, gli oneri relativi sono riferiti agli stanziamenti di spesa iscritti nello stato di previsione del bilancio, sulla base della preesistente normativa.

 

     Art. 37. Abrogazione di norme.

     1. Sono abrogate le Leggi Regionali 15 gennaio 1982, n. 13, 27 febbraio 1985, n. 11 e 8 novembre 1988, n. 87.

 

     Art. 38. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

 

 

 

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             DOTAZIONE ORGANICA DELLE AZIENDE D.S.U.

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Diri-   VIII   VII Q.  VI      V       IV      III     II    Tot.

gente   Q.     Istr.   Q.      Q.      Q.      Q.      Q.

         Funz.  dir.    Istr.   Coll.   Esec.   Oper.   Aus.

                                prof.

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Azienda D.S.U.

L'Aquila

1 DA    1 FA   3 SA    4 IA    8 CCM   2 EA    19 OR   1       48

         1 FE           1 IR    3 CMD   1 ED

                        3 ICC

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Azienda D.S.U.

Chieti

1 DA    1 FA   4 SA    5 IA    9 CCM   2 EA    32 OR   1       68

         1 FE           3 IR    2 CMD   3 ED

                        4 IIC

 

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Azienda D.S.U.

Teramo

1 DA    1 FA   3 SA    4 IA    8 CCM   2 EA

         1 FE           1 IR    3 CMD   1 ED    19 OR   1       48

                        3 CC

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[1] Lettera così sostituita dall'art. 1 della L.R. 7 marzo 2017, n. 15.

[2] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 7 marzo 2017, n. 15.

[3] Comma sostituito dall'art. 34 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11, già modificato dall’art. 157 della L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 e così ulteriormente modificato dall'art. 3 della L.R. 7 marzo 2017, n. 15.

[4] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[5] Comma così modificato dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[6] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[7] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[8] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[9] Comma inserito dall'art. 6 della L.R. 4 gennaio 2014, n. 1.

[10] Articolo così sostituito dall'art. 2 della L.R. 28 dicembre 2012, n. 71. La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 2014, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 2, commi 5, 6 e 7, della L.R. 71/2012.

[11] La Corte costituzionale, con sentenza 31 gennaio 2014, n. 17, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.

[12] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 14 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[13] Per un'interpretazione autentica del presente comma, vedi l'art. 14 della L.R. 16 luglio 2013, n. 20.

[14] Comma così sostituito dall'art. 6 della L.R. 29 marzo 2001, n. 11.

[15] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 1995, n. 129.

[16] Comma aggiunto dall'art. 1 della L.R. 4 novembre 1995, n. 129.

[17] Articolo inserito dall'art. 2 della L.R. 4 novembre 1995, n. 129.