§ 4.1.69 – L.R. 21 luglio 1999, n. 44.
Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:21/07/1999
Numero:44


Sommario
Art. 1.  Finalità della legge.
Art. 2.  Trasformazione IACP.
Art. 3.  Azienda regionale per l'edilizia e il territorio - A.R.E.T. e Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R.
Art. 4.  Natura dell'ARET e delle ATER.
Art. 5.  Compiti del Consiglio e della Giunta Regionale.
Art. 6.  Gestione Sociale degli alloggi.
Art. 7.  Comitato regionale per l'edilizia residenziale.
Art. 8.  Attività dell'ARET.
Art. 9.  Attività dell'ATER.
Art. 10.  Organi.
Art. 11.  Consiglio di Amministrazione dell'ARET.
Art. 12.  Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ARET.
Art. 13.  Presidente dell'ARET.
Art. 14.  Direttore dell'ARET.
Art. 15.  Comitato Tecnico.
Art. 16.  Trasparenza.
Art. 17.  Consiglio di Amministrazione dell'ATER.
Art. 18.  Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER.
Art. 19.  Presidente dell'ATER.
Art. 20.  Direttore dell'ATER.
Art. 21.  Collegio dei Revisori dei Conti dell'ARET e delle ATER.
Art. 22.  Finanza e Contabilità dell'ARET e delle ATER.
Art. 23.  Fonti di finanziamento.
Art. 24.  Vigilanza - Controllo sugli atti e sugli organi dell'ARET e delle ATER.
Art. 24 bis.  (ATER in condizioni di deficit strutturale)
Art. 25.  Controllo di gestione.
Art. 25 bis.  (Liquidazione delle ATER)
Art. 26.  Trattamento normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER.
Art. 27.  Norme di prima applicazione.
Art. 28.  Primo avvio dell'ARET.
Art. 29.  Norme transitorie ed abrogazione di norme.
Art. 30.  Urgenza.


§ 4.1.69 – L.R. 21 luglio 1999, n. 44.

Norme per il riordino degli Enti di edilizia residenziale pubblica.

(B.U. 30 luglio 1999, n. 31).

 

Art. 1. Finalità della legge.

     1. In attuazione delle disposizioni previste dagli artt. 13 e 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e in conformità ai principi stabiliti dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, la presente legge disciplina il nuovo ordinamento degli Enti Regionali operanti nel settore dell'edilizia residenziale pubblica.

     2. La presente legge disciplina altresì le funzioni della Regione ai fini del coordinamento delle attività di edilizia residenziale pubblica e dell'azione amministrativa degli enti di cui all'art. 3.

 

     Art. 2. Trasformazione IACP.

     1. Gli Istituti Autonomi Case Popolari (I.A.C.P.) della Regione sono trasformati con le modalità previste nei successivi articoli negli Enti di cui al successivo art. 3 che subentrano nei rapporti attivi e passivi secondo le modalità stabilite nella presente legge.

 

     Art. 3. Azienda regionale per l'edilizia e il territorio - A.R.E.T. e Aziende territoriali per l'Edilizia Residenziale - A.T.E.R.

     1. L istituita l'Azienda Regionale per l'Edilizia e il Territorio (A.R.E.T.) con sede nel Capoluogo di Regione.

     2. Sono altresì istituite 5 Aziende Territoriali per l'Edilizia residenziale (ATER) così dislocate:

     ATER con sede a L'Aquila comprendente i Comuni della Provincia dell'Aquila e con sedi decentrate a Sulmona ed Avezzano;

     - ATER con sede a Teramo comprendente i Comuni della Provincia di Teramo e con sede decentrata a Roseto degli Abruzzi;

     - ATER con sede a Pescara comprendente i Comuni della Provincia di Pescara;

     - ATER con sede a Chieti comprendente i Comuni della ASL Chieti - Ortona e con sede decentrata a Ortona;

     - ATER con sede a Lanciano comprendente i Comuni della ASL Lanciano - Vasto e con sede decentrata a Vasto.

 

     Art. 4. Natura dell'ARET e delle ATER.

     1. L'ARET e le ATER sono Enti Pubblici Economici dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile e di proprio statuto approvato dal Consiglio Regionale.

     2. I predetti Enti informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi.

     3. Entro il 31.12.1999, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta, sono ripartiti i beni, il personale ed i rapporti attivi e passivi in relazione al nuovo ambito territoriale di competenza attribuito alle ATER di Chieti e Lanciano.

 

     Art. 5. Compiti del Consiglio e della Giunta Regionale.

     1. Il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta:

     a) determina all'inizio di ogni legislatura gli indirizzi relativi al settore dell'edilizia residenziale pubblica, in aderenza con i contenuti degli atti della programmazione regionale e locale di cui alla legge regionale 2 agosto 1997, n. 85;

     b) definisce i programmi annuali o pluriennali di intervento e la ripartizione dei fondi, affidando la realizzazione degli interventi stessi all'ATER, all'ARET, a Società miste a prevalente capitale pubblico, ad imprese di costruzioni, cooperative e loro consorzi, nonché a singoli cittadini;

     c) fissa, con regolamento, i parametri tecnici ed urbanistici relativi alla qualità dell'abitare;

     d) approva la dotazione di personale e la pianta organica degli enti di cui all'art. 3, sentita la Commissione consiliare.

     2. Il Consiglio Regionale approva altresì gli Statuti dell'ARET e delle ATER, e le eventuali modificazioni.

     3. Nel rispetto delle determinazioni di cui al comma 1, la Giunta Regionale:

     a) verifica l'attuazione dei progetti di intervento previsti in esecuzione dei programmi di edilizia residenziale pubblica;

     b) indirizza le attività degli enti locali, delle ATER e dell'ARET, per favorire la gestione sociale degli alloggi e dei relativi servizi con la partecipazione degli utenti, secondo i principi definiti nel successivo articolo;

     c) promuove il coordinamento tra gli enti operanti nel settore dell'edilizia residenziale;

     d) esercita l'azione di vigilanza sugli enti di cui all'art. 3;

     e) provvede alla formazione e alla gestione dell'anagrafe regionale degli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica e dei beneficiari, sotto qualunque forma di agevolazioni pubbliche dirette a consentire l'accesso alla locazione o alla proprietà dell'abitazione;

     f) indica, per gli criti di cui all'art. 3, i costi e i ricavi previsti per almeno un triennio ed il conseguente attendibile risultato economico che deve presentarsi in equilibrio tenuto conto anche degli eventuali contributi in conto esercizio previsto da leggi statali e regionali;

     g) fissa i criteri e i parametri per la valutazione dell'efficacia degli interventi degli enti di cui all'art. 3 nonché per l'efficienza del loro funzionamento; tali criteri e parametri tengono conto del rapporto fra personale impiegato, obiettivi, risorse e patrimonio gestito;

     h) predispone un sistema informativo abitativo-territoriale al fine di programmare e coordinare gli interventi di manutenzione, recupero e nuova costruzione di alloggi e presenta annualmente al Consiglio Regionale un rapporto complessivo sull'attuazione degli interventi sull'andamento del fabbisogno abitativo, in relazione a quanto previsto dal precedente punto e), e sulla gestione degli enti di cui all'art. 3;

     i) approva uno schema di convenzione per regolamentare i rapporti tra l'ARET e le ATER, sentita la Commissione Consiliare.

 

     Art. 6. Gestione Sociale degli alloggi.

     1. La Regione riconosce la funzione sociale agli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

     2. Conseguentemente, l'attività delle ATER deve essere ispirata al seguenti principi, per favorire la gestione sociale degli alloggi.

     3. Le ATER conferiscono la gestione diretta di parti comuni degli alloggi ERP e del relativo organismo abitativo, attraverso l'attribuzione ai condomini, costituitosi in autogestione, di una quota non inferiore al 30% della manutenzione ordinaria, al fine di favorire la socializzazione fra gli utenti.

 

     Art. 7. Comitato regionale per l'edilizia residenziale.

     1. L istituito il Comitato Regionale per l'Edilizia Residenziale composto da:

     a) il Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, con funzioni di Presidente;

     b) il Presidente della Commissione Consiliare competente;

     c) il Dirigente del Servizio Politica della Casa;

     d) il Presidente dell'ARET ed i Presidenti delle ATER.

     2. Il Comitato Regionale per l'edilizia residenziale, in modo concertato:

     - svolge funzioni propositive, di consulenza ed esprime pareri sugli argomenti di indirizzo politico-programmatico inerente il comparto dell'edilizia residenziale;

     - predispone sistemi di rilevazione delle preferenze o delle valutazioni degli utenti dell'edilizia residenziale pubblica in relazione al livello di qualità percepito orientato a fornire supporto alle ATER per la funzione di. esponente degli interessi dei cittadini assegnatari di alloggi di ERP;

     - promuove iniziative di informazione, di comunicazione, di marketing pubblico, miranti anche a realizzare, nell'ambito di una relazione dialettica e interattiva, un rapporto più positivo tra le ATER e gli utenti;

     - promuove strutture unificate per la gestione di fondamentali momenti di interazione con gli assegnatari di alloggi, per aspetti relativi a pratiche amministrative, al pagamenti di servizi, alla richiesta di informazioni.

     3. il Presidente, in relazione alle materie ed agli argomenti da trattare, può invitare alle sedute per consultazioni, i rappresentanti regionali di:

     - ANCI

     - UNCEM

     - UPA

     - CISPEL

     e dei seguenti organismi più rappresentativi a livello regionale:

     - associazione delle Cooperative di abitazione;

     - confederazioni sindacali dei lavoratori;

     - organizzazioni imprenditoriali di categoria;

     - organizzazione dei sindacati degli inquilini;

     - associazioni di volontariato.

     Il Presidente può altresì invitare alle sedute esperti della Soprintendenza, delle Università, di Organismi scientifici e culturali e di ordini, collegi o associazioni professionali.

     4. In sede di prima applicazione il Comitato si riunisce su convocazione del Componente preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa entro 30 giorni dall'insediamento dei Consigli di Amministrazione dell'ARET e delle ATER.

     5. Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un Funzionario del Servizio Politica della Casa.

     6. Le riunioni della Commissione sono valide con la presenza della metà più uno dei membri che la compongono. Le decisioni vengono adottate a maggioranza semplice; in caso di parità è determinante il voto del Presidente.

 

     Art. 8. Attività dell'ARET.

     1. L'ARET provvede a:

     a) promuovere e sviluppare programmi di ricerca, innovazione e sviluppo di nuove tecniche di costruzione, volte anche al risparmio energetico, tese ad assicurare il miglioramento della qualità della vita negli edifici di edilizia pubblica;

     b) fornire consulenze, studi, analisi di fattibilità tecnico economica, servizi di assistenza tecnica, amministrativa e organizzativa a soggetti interessati a promuovere e realizzare in forma autonoma programmi che rientrino negli obiettivi dell'Azienda;

     c) realizzare progetti di costruzione di dimensione strategica, sia in ambito regionale che nazionale ed europeo, supportando le fasi di istruttoria, approvazione e verifica successiva;

     d) assicurare lo sviluppo e la diffusione di politiche relative alla qualità delle abitazioni ed alla loro sicurezza;

     e) monitorare ed analizzare le tecnologie innovative in corso di introduzione nel sistema dell'edilizia residenziale nazionale, europea ed internazionale;

     f) fornire assistenza tecnica e amministrativa agli Enti Locali, ad Enti Pubblici ed a soggetti privati nel campo dell'edilizia residenziale, sovvenzionata, agevolata e convenzionata, diretta alla costruzione di nuove abitazioni, relative pertinenze ed attrezzature residenziali ed extraresidenziali, all'acquisto e al recupero di abitazioni e di immobili degradati, nonché interventi di urbanizzazione primaria e secondaria, infrastrutture e servizi di riqualificazione urbana ed ambientale;

     g) svolgere attività per nuove costruzioni attraverso la programmazione ordinaria delle risorse di ERP ed inoltre con l'assegnazione di ulteriori finanziamenti comunque programmati o disponibili nonché mediante ogni iniziativa diretta a rendere effettiva l'attività di Agenzia tecnica di supporto degli Enti Locali e territoriali anche per compensare la differenza tra tariffe agevolate in favore dell'utenza a basso reddito e prezzi di mercato;

     h) progettare programmi integrati e programmi di recupero urbano e/o eseguire opere di edilizia e di urbanizzazione per conto di enti pubblici o di privati;

     i) coordinare i programmi complessi con i contenuti, le finalità e le procedure di cui al D.L. 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con legge 4 dicembre 1993, n. 493 e art. 16 legge 17 febbraio 1992, n. 179, in cui la stessa azienda o le ATER siano soggetti partecipanti;

     j) promuovere il recupero degli immobili rispettandone le tecniche costruttive dell'epoca, le caratteristiche architettoniche e favorendo le modalità di reperimento dei materiali identici o analoghi a quelli utilizzati originariamente.

     2. Per le finalità di cui al presente articolo l'ARET può stipulare accordi con enti pubblici territoriali e non, loro consorzi, società finanziarie, istituti di credito, istituti e centri di ricerca specializzati, associazioni di categoria rappresentative del settore edilizio, imprese di costruzioni pubbliche o private, loro consorzi, e di organismi scientifici e culturali che operano in materia di edilizia residenziale. La Giunta Regionale può autorizzare l'ARET a costituire apposite Società per azioni quando, per il raggiungimento di specifici obiettivi, sono necessari particolari caratteristiche tecniche e finanziarie che l'ARET stessa da sola non è in grado di assicurare. E' altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.A. ad altre società di capitali. Una quota degli utili, non inferiore al 30 per cento, proveniente dalla partecipazione alle Società, deve essere versata al fondo sociale di cui all'art. 29 della Legge Regionale 25 ottobre 1996, n. 96 così come disciplinato dalla Legge Regionale 23 settembre 1998, n. 92.

     3. Le modalità di partecipazione di altri soggetti alle finalità dell'ARET saranno stabilite nello Statuto, tenendo conto delle norme contenute nel DPR 16 settembre 1996, n. 533 nel caso di costituzione di società minoritarie.

     4. L'ARET può essere autorizzata a partecipare, per conto della Regione, alle Società per Azioni eventualmente costituite dal Comuni ai sensi dell'art. 17, comma 59, della legge 15 maggio 1997, n. 127, per la progettazione e la realizzazione di interventi di trasformazione urbana, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti.

 

     Art. 9. Attività dell'ATER.

     1. L'ATER, nell'ambito della competenza territoriale attribuita, provvede a:

     a) attuare interventi di recupero di cui all'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457, al patrimonio in gestione nonché per conto di altri Enti e soggetti privati;

     b) gestire il patrimonio di proprietà dei trasformati IACP a loro trasferito, nonché quello di Enti pubblici, territoriali e non, affidati alla loro gestione;

     c) promuovere presso i Comuni dell'ambito di competenza un punto di informazione al servizio degli utenti;

     d) promuovere e coordinare la partecipazione dei cittadini al programmi di riorganizzazione urbanistica nel territorio comunale;

     e) espletare tutti i compiti che possono essere ad essa affidati dagli Enti locali in materia di predisposizione di piani urbanistici, nonché di progettazione, direzione ed esecuzione di opere pubbliche, anche al fini della attuazione e gestione unitaria del complesso dei beni di proprietà pubblica al servizio della residenza.

     f) promuovere l'accesso degli Enti locali alle risorse finanziarie destinate al recupero abitativo ivi compresa l'attivazione di nuovi canali finanziari che consentano di ottimizzare l'impiego delle disponibilità complessive rispetto alle caratteristiche specifiche dei programmi.

     2. La Giunta Regionale individua con propria deliberazione i settori di intervento e le attività per cui lo stesso Ente Regionale e gli altri Enti Pubblici territoriali e non, utilizzeranno la ATER per l'espletamento dei compiti indicati al 1° comma.

     3. Per lo svolgimento delle attività le ATER potranno compiere tutte le necessarie operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari che siano disposte dal Consiglio di Amministrazione, anche attraverso Società per Azioni all'uopo autorizzate dalla Giunta Regionale. IL altresì soggetta ad autorizzazione regionale ogni partecipazione della costituenda S.p.A. ad altre società di capitali.

 

     Art. 10. Organi.

     1. Sono organi dell'ARET e dell'ATER:

     a) Il Consiglio di Amministrazione;

     b) Il Presidente;

     c) Il Direttore;

     d) Il Collegio dei Revisori dei Conti.

 

     Art. 11. Consiglio di Amministrazione dell'ARET.

     1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ARET è composto di cinque componenti di cui due nominati dalla Giunta regionale, uno con funzioni di Presidente, e tre nominati dal Consiglio regionale, con voto limitato a due, ed è costituito con decreto del Presidente della Giunta regionale entro 45 giorni dalla data di decadenza [1].

     2. I componenti del CDA devono possedere i seguenti requisiti:

     - aver svolto mansioni di direzione o amministrazione della pubblica amministrazione o nella amministrazione di aziende pubbliche o private;

     - esperienza nel campo dell'edilizia residenziale.

     3. La prima riunione di insediamento del CDA è convocata dal Componente la Giunta Regionale preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa entro 30 giorni dalla nomina dei componenti.

     4. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni dalla data di insediamento e deve essere rinnovato entro 45 giorni dalla scadenza.

     5. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno dei componenti, i nuovi consiglieri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione.

     6. Il Consiglio di Amministrazione decade nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, almeno tre consiglieri. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o il Consigliere più anziano per nomina o, a parità di anzianità di nomina, per età, comunica immediatamente al Presidente della Giunta regionale la cessazione dalla carica di Consigliere. Il Presidente della Giunta Regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del Consiglio e nomina un Commissario per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabile. Il CDA dell'ARET deve essere ricostituito entro 60 giorni dalla dichiarazione di decadenza; in carenza di nomine provvede il Presidente della Giunta regionale entro i successivi 30 giorni [2].

     7. Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla normativa statale e regionale in materia, e comunque quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell'ARET. Non possono essere nominati membri del Consiglio di amministrazione, i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, i Presidenti delle Province e delle Comunità Montane, i Sindaci ed i componenti delle Giunte Comunali, Provinciali e delle Comunità Montane della Regione Abruzzo.

     8. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione sono attribuite le seguenti indennità mensili di carica:

     - Presidente: 35% dell'indennità di carica dei Consiglieri Regionali;

     - Altri componenti: 15% dell'indennità di carica dei Consiglieri Regionali;

     il livello dell'indennità prevista per il Presidente è raddoppiato nel caso in cui essi svolgano attività lavorativa non dipendente o che, quali lavoratori dipendenti, siano collocati in aspettativa non retribuita. [3]

 

     Art. 12. Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ARET.

     1. Il Consiglio di Amministrazione dell'ARET opera nell'ambito degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Regionale. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

     a) deliberare la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;

     b) approvare i regolamenti interni;

     c) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla Giunta regionale;

     d) approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale, il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell'ARET;

     e) nominare il Direttore;

     f) definire i piani annuali e pluriennali di attività, compreso il reinvestimento dei proventi derivanti dalla vendita degli alloggi venti i i b proposto dalle ATER, ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;

     g) deliberare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione di personale;

     h) deliberare la partecipazione dell'azienda a Società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite Società per Azioni da sottoporre all'autorizzazione regionale;

     i) approvare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;

     j) deliberare quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'ente.

     2. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

 

     Art. 13. Presidente dell'ARET.

     1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Azienda, convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.

     2. Il Presidente esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che devono essere sottoposti all'esame del Consiglio stesso nella prima adunanza successiva.

     3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età [4].

 

     Art. 14. Direttore dell'ARET.

     1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra coloro che abbiano svolto o svolgano, da almeno un quinquennio, incarichi di amministrazione, di direzione o dirigenza in pubbliche amministrazioni, enti, società, aziende pubbliche o private di grande rilevanza e di adeguato livello territoriale e che siano in possesso del diploma di laurea.

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato ma non può comunque protrarsi oltre il 65° anno di età. Il Presidente stipula il contratto o lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei revisori.

     3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato.

     4. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il Direttore:

     a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

     b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

     c) cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

     d) predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

     e) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

     f) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

     g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico- amministrativa ai fini dell'Azienda;

     h) se delegato dal Presidente, rappresenta in giudizio l'Azienda con facoltà di conciliare e transigere;

     i) esercita tutte le altre attribuzioni conferite gli dalla legge, dal regolamenti, e dallo Statuto.

     5. Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nel confronti del Consiglio di Amministrazione.

     6. L'incarico di Direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ARET o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite all'interno dello statuto.

     7. Per i soggetti inquadrati nel ruoli della Regione Abruzzo o degli Enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l'incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

 

     Art. 15. Comitato Tecnico.

     1. E' istituito un comitato tecnico composto da un rappresentante di ogni ATER, designato dal rispettivo Consiglio di Amministrazione scelto tra i dipendenti dell'Azienda, presieduto dal Presidente dell'ARET o suo delegato; il Comitato può essere integrato da altri componenti il cui numero, non superiore a tre, e professione è individuato dal C.D.A. dell'ARET.

     2. Il Comitato esprime pareri sugli atti o qualsiasi argomento di competenza delle Aziende che i rispettivi Consigli di Amministrazione ritengono opportuno acquisire per le relative valutazioni.

     3. Al componenti il Comitato Tecnico è corrisposto un gettone di presenza, per ogni seduta, il cui ammontare è determinato dal Consiglio di Amministrazione dell'ARET, e che, comunque, non può superare il 70% del gettone corrisposto al Consigliere Regionale per ogni presenza nelle sedute consiliari, oltre al rimborso delle spese e l'indennità di missione se dovuti.

 

     Art. 16. Trasparenza.

     1. Ferma restando la pubblicità degli atti fondamentali dell'ARET e delle ATER, con apposito regolamento, da adottarsi entro il 31 dicembre 1999, si provvederà a definire le norme per l'accesso agli atti degli Enti, sulla base di quanto previsto dalle leggi vigenti, prevedendo altresì le modalità atte ad assicurare il controllo degli utenti e la rappresentazione delle loro esigenze.

 

     Art. 17. Consiglio di Amministrazione dell'ATER. [5]

     1. Il Consiglio di Amministrazione dell’ATER è composto da tre membri, di cui uno con funzioni di presidente, di comprovata capacità manageriale, organizzativa e gestionale. Esso delibera a maggioranza dei componenti.

     2. I componenti del Consiglio di Amministrazione sono nominati dal Consiglio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge, e le nomine devono rispondere a requisiti di professionalità ed esperienza e sono effettuate tenuto anche conto delle qualità morali del nominato e dell’assenza di sentenze di condanna penale passate in giudicato per delitti contro la pubblica amministrazione. Nel caso in cui il Consiglio regionale non proceda alla nomina di uno o più membri, vi provvede il Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni successivi ai termini dettati dal comma 3.

     3. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni e comunque decade, ai sensi della L.R. 12 agosto 2005, n. 27 (Nuove norme sulle nomine di competenza degli organi di direzione politica della Regione Abruzzo), all’atto di insediamento del nuovo Consiglio regionale e, in tal caso, deve essere nominato entro 180 giorni dall’insediamento stesso secondo le modalità di cui al comma 2;

     4. In caso di dimissioni ed in qualunque caso di cessazione dalla carica di uno o più componenti del Consiglio di Amministrazione, i nuovi membri subentrati restano in carica fino alla scadenza ordinaria del Consiglio di Amministrazione come prescritta al comma 3.

     5. Il Consiglio di Amministrazione decade nella sua interezza nel caso in cui cessino dalla carica, per dimissioni volontarie o per altri motivi, due Consiglieri, oppure il Presidente ed un Consigliere. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione o un Consigliere comunica immediatamente al Presidente del Consiglio regionale e della Giunta regionale le cessazioni dalla carica. Il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del Consiglio di Amministrazione e nomina un Commissario per un periodo massimo di sessanta giorni non prorogabile. Tale termine è funzionale al riavvio delle procedure per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

     6. Per tutti i membri del Consiglio di Amministrazione valgono le cause di incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale in materia e, comunque, quelle che determinano situazioni di oggettivo conflitto di interessi con le finalità e i compiti dell’ATER.

     7. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione è attribuito un compenso annuo lordo, con riferimento alla indennità di carica dei Consiglieri Regionali pari al 30% per il Presidente ed al 10% per gli altri componenti. Il livello dell’indennità prevista per il Presidente può essere raddoppiata solo nel caso in cui, quale lavoratore dipendente, sia collocato in aspettativa non retribuita.

     8. La disciplina del funzionamento del Consiglio di Amministrazione è demandata allo Statuto.

     9. Le funzioni di Segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive dell’ATER, su indicazione del Presidente.

     10. Sono compiti del Consiglio di Amministrazione:

a) deliberare lo Statuto, i Regolamenti, la struttura organizzativa e la dotazione organica

dell’ATER;

b) definire gli obiettivi pluriennali e annuali dell’ATER in conformità con i dettati della presente legge ed in coerenza con gli indirizzi e la programmazione regionale in materia di edilizia sociale e di ERP, relazionandone annualmente alla Giunta regionale e alla Commissione consiliare competente per materia;

c) approvare i bilanci economici di previsione pluriennali e annuali, il piano-programma e il bilancio di esercizio dell’ATER;

d) nominare il Direttore;

e) deliberare ed esercitare quanto altro statutariamente previsto per l’attività dell’Azienda, fatte salve le funzioni attribuite al Direttore.

 

     Art. 18. Compiti e funzionamento del Consiglio di Amministrazione dell'ATER. [6]

     1. Il Consiglio di amministrazione opera sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Regionale. Spetta al Consiglio di Amministrazione:

     a) delibera la proposta di Statuto da sottoporre all'approvazione della Regione;

     b) approvare i regolamenti interni;

     c) stabilire gli indirizzi generali e gli obiettivi pluriennali verificandone l'attuazione, anche mediante relazioni semestrali da inviare alla Giunta regionale;

     d) approvare i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale , il piano-programma e il bilancio di esercizio quali atti fondamentali dell'ATER;

     e) nominare il Direttore;

     f) definire i piani annuali e pluriennali di attività ed approvare gli interventi da realizzare per la loro attuazione;

     g) deliberare la struttura organizzativa dell'Ente e la dotazione di personale;

     h) deliberare la partecipazione dell'azienda a Società, enti e consorzi, e la costituzione di apposite SpA, anche minoritarie;

     i) approvare le disposizioni applicative della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, e delle leggi regionali attuative e vigilare sulla loro applicazione;

     j) proporre all'ARET il programma di reinvestimento dei proventi derivanti dalle vendite degli alloggi;

     k) deliberare quant'altro statutariamente previsto per l'attività dell'ente.

     2. Le funzioni di segretario del Consiglio di Amministrazione sono svolte dal Direttore o, in sua assenza, da altro dipendente con funzioni direttive.

 

     Art. 19. Presidente dell'ATER.

     1. Il Presidente è il legale rappresentante dell'ATER convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, assicura l'attuazione degli indirizzi fissati dal Consiglio, sovrintende al buon funzionamento dell'Azienda e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni.

     2. Il Presidente esegue gli incarichi affidatigli dal Consiglio di Amministrazione e, in caso di necessità ed urgenza, adotta, sotto la propria responsabilità, i provvedimenti di competenza del Consiglio, che devono essere sottoposti all'esame del Consiglio stesso ne la prima adunanza successiva.

     3. In caso di assenza o impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano per nomina e, a parità di anzianità di nomina, per età [7].

 

     Art. 20. Direttore dell'ATER.

     1. Il Direttore, nominato dal Consiglio di Amministrazione, deve possedere idonei titoli professionali e comprovata esperienza nel settore ed è scelto tra coloro che abbiano svolto o svolgano, da almeno un quinquennio, incarichi di amministrazione, di direzione o dirigenza in pubbliche amministrazioni, enti, società, aziende pubbliche o private di grande rilevanza e di adeguato livello territoriale e che siano in possesso del diploma di laurea [8].

     2. Il rapporto di lavoro del Direttore, regolato da contratto di diritto privato, è a tempo determinato con una durata massima di anni 5 e si risolve automaticamente alla scadenza. L'incarico può essere rinnovato. Il Presidente stipula il contratto e lo risolve anche anticipatamente su conforme deliberazione motivata del Consiglio di Amministrazione, qualora risultino dal bilancio di esercizio rilevanti perdite derivanti dall'attività di gestione o in caso di violazione di leggi o di irregolarità amministrative e contabili rilevate dal Collegio dei revisori [9].

     3. Il trattamento economico del Direttore è determinato con delibera del Consiglio di Amministrazione con riferimento a quello della dirigenza del settore privato.

     4. Al Direttore spetta la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'azienda verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane e strutturali e di controllo. Il Direttore è responsabile della gestione e dei relativi risultati. In particolare il Direttore:

     a) formula proposte al Consiglio di Amministrazione e partecipa alle sedute del Consiglio verbalizzando le determinazioni assunte;

     b) esegue le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione;

     c) cura gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;

     d) predispone il piano programma, i bilanci di previsione annuale e pluriennale ed il bilancio di esercizio da sottoporre al Consiglio di Amministrazione;

     e) presiede le commissioni di gara e di concorso ed ha la responsabilità delle relative procedure;

     f) stipula i contratti e provvede agli acquisti in economia ed alle spese indispensabili per il normale e ordinario funzionamento;

     g) dirige il personale e organizza i servizi assicurando la funzionalità, l'economicità e la rispondenza dell'azione tecnico- amministrativa ai fini dell'Azienda;

     h) se delegato dal Presidente, rappresenta in giudizio l'Azienda con facoltà di conciliare e transigere;

     i) esercita tutte le altre attribuzioni conferitegli dalla legge, dai regolamenti, e dallo Statuto.

     5. Il Direttore può con proprio provvedimento delegare parte delle funzioni proprie ad altri dirigenti, ferma restando la sua responsabilità nel confronti del Consiglio di Amministrazione.

     6. L'incarico di Direttore non è compatibile con quello di amministratore di istituzioni ed enti che abbiano parte nelle attività dell'ATER o con incarichi che determinino un oggettivo conflitto di interessi; le incompatibilità sono comunque definite all'interno dello statuto.

     7. Per i soggetti inquadrati nel ruoli della Regione Abruzzo o degli Enti pubblici istituiti o trasformati dalla Regione, l'incarico di Direttore determina il collocamento in aspettativa senza assegni.

 

     Art. 21. Collegio dei Revisori dei Conti dell'ARET e delle ATER.

     1. Il Consiglio Regionale elegge con voto limitato a due, un Collegio dei revisori composto, per l'ARET e le ATER, da tre membri, di cui uno con funzioni di Presidente, scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili.

     2. Al Collegio dei revisori si applicano le norme di cui al D.P.R. n. 902 del 4 ottobre 1986, circa la durata dell'incarico e cause di cessazione, l'incompatibilità e l'ineleggibilità, il suo funzionamento, i limiti all'affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità. Il relativo compenso è determinato dai rispettivi Consigli di Amministrazione.

 

     Art. 22. Finanza e Contabilità dell'ARET e delle ATER.

     1. Sono fondamentali i seguenti atti di pianificazione e di gestione:

     a) un piano-programma che fissa le scelte ed individua gli obiettivi, secondo gli indirizzi indicati dal Consiglio Regionale; in particolare nel piano programma devono essere illustrati:

     - il programma pluriennale degli investimenti e le modalità di finanziamento;

     - i livelli di erogazione dei servizi;

     - gli indici di produttività aziendale;

     - le previsioni e le proposte in ordine alla politica dei canoni, tenendo conto delle norme previste nella legge 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni.

     b) il bilancio pluriennale di previsione, redatto in coerenza con le scelte e gli obiettivi fissati dal Consiglio Regionale e del piano programma, articolato per singoli programmi e per progetti, con le previsioni dei costi e dei ricavi per ogni esercizio;

     c) il bilancio preventivo economico annuale ed il bilancio di esercizio composto dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa, redatta in conformità dei principi desumibili dagli artt. 2423 e seguenti del codice civile;

     2. Le scritture contabili devono consentire la rilevazione dei costi delle attività espletate e dei servizi prestati e dei corrispettivi introitati nonché le variazioni negli elementi attivi e passivi patrimoniali raggruppati secondo il modello di conto economico e di stato patrimoniale previsti dal bilancio tipo. La contabilità generale è strutturata in maniera da garantire le stesse informazioni fornite dalle società private seguendo, nella redazione dei bilanci, i medesimi principi contabili;

     3. La contabilità analitica deve fornire le informazioni per razionalizzare le scelte di gestione, i dati relativi ai costi e ai ricavi, specificando in particolare:

     a) la quota dei costi generali non ripartibili;

     b) la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attività espletate e ci servizi prestati;

     c) la differenza tra il prezzo di mercato dei servizi espletati ed i canoni in concreto applicati.

 

     Art. 23. Fonti di finanziamento.

     1. L'ARET provvede al raggiungimento degli scopi mediante i proventi derivanti dalle attività di cui all'art. 8 della presente legge.

     2. La Giunta Regionale in relazione all'andamento gestionale delle singole ATER può stabilire una quota percentuale dei canoni di locazione di cui alla L.R. 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni, da corrispondere all'ARET.

     3. Le ATER provvedono al raggiungimento dei propri scopi mediante:

     a) i canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di cui alla legge regionale 25 ottobre 1996, n. 96 e successive modificazioni ed integrazioni;

     b) i rimborsi per spese tecniche generali relative ai programmi di edilizia residenziale pubblica, nella misura stabilita dalla Giunta Regionale;

     c) l'alienazione del patrimonio immobiliare secondo la normativa nazionale e regionale vigente;

     d) gli ulteriori proventi derivanti dalle attività previste al precedente art. 8.

 

     Art. 24. Vigilanza - Controllo sugli atti e sugli organi dell'ARET e delle ATER.

     1. La Giunta Regionale, sulla base degli indirizzi formulati dal Consiglio Regionale, esercita la vigilanza sull'ARET e sulle ATER e può disporre le ispezioni e verifiche.

     2. Sono soggetti a controllo di legittimità da parte della Giunta Regionale i seguenti atti dell'ARET e delle ATER:

     a) i regolamenti e l'ordinamento degli uffici e del personale;

     b) il bilancio di previsione e di esercizio.

     3. In caso di impossibilità di funzionamento, di violazioni di norme di legge e di regolamento o di irregolarità amministrative e contabili, ovvero nel caso di significative perdite derivanti dall'attività di gestione, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su deliberazione della Giunta, vengono sciolti i Consigli di Amministrazione dell'ARET e delle ATER. Con lo stesso provvedimento è nominato un commissario per la gestione ordinaria degli Enti fino alla nomina dei nuovi organi. La normale efficienza economica-finanziaria è comunque da ritenersi compromessa quando per due anni consecutivi gli Enti denuncino a consuntivo un disavanzo.

     4. Per le modalità e tempi per il controllo di cui al punto 2 del presente articolo si applicano le norme previste nella legge regionale n. 24 dell'8 giugno 1993, e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 24 bis. (ATER in condizioni di deficit strutturale) [10]

     1. Le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale abruzzesi dichiarate dalla Giunta Regionale in condizioni di deficit strutturale secondo le procedure di cui ai commi 2 e 3, possono destinare al risanamento finanziario dei rispettivi bilanci:

a) i proventi della vendita degli immobili di edilizia agevolata e convenzionata;

b) i proventi della vendita degli immobili di natura commerciale;

c) i proventi della vendita degli edifici di fatto non utilizzati come alloggi in quanto inagibili o inabitabili;

d) i proventi derivanti dalla vendita di terreni non destinati alla realizzazione di edilizia sovvenzionata.

La parte residua è destinata alla realizzazione di programmi di riqualificazione e incremento del patrimonio abitativo pubblico. L'utilizzo dei proventi derivanti dall'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, locati a canone sociale, resta in ogni caso vincolato alla destinazione prevista dall'art. 4 della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76.

     2. Ai fini dell'accertamento della condizione di deficit di cui al comma 1, l'ATER deve presentare apposita istanza alla Giunta regionale, corredata di idonea relazione, asseverata dal Collegio dei Revisori dei Conti, dalla quale risultino le gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio. La situazione strutturalmente deficitaria ricorre, in ogni caso, per la contemporanea presenza dei seguenti parametri negli indicati valori di soglia:

a) rapporto tra il volume complessivo delle spese di personale sostenute a vario titolo e il volume complessivo dei ricavi delle vendite e delle prestazioni come desumibili dall'ultimo bilancio approvato, superiore al 70 per cento;

b) rapporto tra le anticipazioni di tesoreria non rimborsate al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello di presentazione della istanza e i ricavi delle vendite e delle prestazioni, superiore al 100 per cento;

c) sussistenza di altri debiti per un ammontare superiore al 50 per cento dei ricavi e delle vendite e delle prestazioni, come desumibili dall'ultimo bilancio approvato.

     2. La Giunta regionale, per il tramite della competente Direzione regionale, provvede, entro trenta giorni, all'esame dell'istanza con accoglimento o rigetto motivato della medesima, previo preventivo parere non vincolante della competente Commissione Consiliare.

     3. In caso di accoglimento dell'istanza, nelle ATER dichiarate in situazione di deficit strutturale, con Decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un Commissario, anche scelto fra i funzionari e dirigenti della Regione, che svolge le funzioni del Consiglio di Amministrazione, a cui si applica la disciplina prevista per il Presidente del Consiglio di Amministrazione di cui al comma 7 dell'art. 17.

     4. A far data dalla nomina del Commissario, decade l'Amministratore Unico dell'ATER di cui al comma 1, dell'art. 4 della L.R. 27/2011 ed è risolto anticipatamente il contratto di lavoro con il direttore dell'ATER, ai sensi del comma 2, dell'art. 20, senza che alcun indennizzo o compenso sia corrisposto.

     5. Il Commissario, entro sessanta giorni dalla nomina, redige un piano di riequilibrio finanziario ed economico riferito ad almeno un triennio che trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale che vi provvede previo parere della competente Commissione Consiliare. In tale piano devono essere proposti i più opportuni interventi volti a superare le criticità manifestate. Il piano deve inoltre contenere una rigorosa rivisitazione delle spese, prevedendo la riorganizzazione dei servizi con criteri di efficienza ed economicità. Relativamente alle spese per il personale, l'ente è obbligato a rideterminare la dotazione organica, dichiarando in eccesso e collocando in disponibilità il personale comunque in servizio che risulti in soprannumero anche rispetto alla capacità di bilancio di finanziare i relativi costi. Il piano di riequilibrio finanziario ed economico deve rappresentare, altresì, la puntuale dinamica delle alienazioni e del reimpiego delle risorse ricavate dalle vendite del patrimonio. Ove dall'esame della situazione economica e finanziaria emergesse che non sussistono le condizioni per il riequilibrio, il Commissario proporrà alla Giunta regionale la liquidazione dell'Azienda.

 

      Art. 25. Controllo di gestione.

     1. Al fine di garantire la realizzazione de gli obiettivi programmati e la corretta ed economica gestione delle risorse, l'ARET e le ATER applicano il controllo di gestione secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, dal propri statuti e dal regolamento di contabilità.

     2. Il controllo di gestione deve consentire la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi programmati, la qualità dei servizi offerti, la funzionalità dell'organizzazione dell'Ente, l'efficacia, l'efficienza ed il livello di economicità nell'attività di realizzazione dei predetti obiettivi.

 

     Art. 25 bis. (Liquidazione delle ATER) [11]

     1. Quando la situazione economica, finanziaria e patrimoniale raggiunga un livello di criticità tale da non potere assicurare la sostenibilità e l'assolvimento delle funzioni indispensabili, ovvero l'ente stesso non possa fare fronte ai debiti liquidi ed esigibili nei confronti dei terzi, il Presidente della Giunta regionale, con proprio decreto, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, dichiara l'Azienda in liquidazione coatta amministrativa; gli organi in carica decadono. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, è nominato un commissario per la liquidazione dell'ente. Il commissario provvede all'estinzione dei debiti esclusivamente nei limiti delle risorse disponibili alla data della liquidazione ovvero di quelle che si ricavano dalla liquidazione del patrimonio dell'ente alienabile sulla base della normativa statale in vigore, avvalendosi del personale dipendente dell'ATER posta in liquidazione. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore preposto al settore vigilante, il patrimonio vincolato alla finalità di edilizia residenziale pubblica è attribuito ad altre ATER regionali. Con il medesimo provvedimento il personale a tempo indeterminato è trasferito, presso altra ATER regionale e/o presso altri enti pubblici vigilati dalla Regione. Il personale mantiene il trattamento economico fondamentale ed accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative, corrisposte al momento del trasferimento nonché l'inquadramento previdenziale. Nel caso in cui il predetto trattamento economico risulti più elevato rispetto a quello previsto, è attribuito per la differenza un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti. Con lo stesso decreto è stabilita un'apposita tabella di corrispondenza tra le qualifiche e le posizioni economiche del personale assegnato.

 

     Art. 26. Trattamento normativo ed economico del personale dell'ARET e delle ATER.

     1. Entro un anno dalla data di approvazione delle dotazioni organiche da parte rispettivamente dell'ARET e delle singole ATER, la disciplina generale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale è quella risultante dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro del personale della Confederazione Italiana Servizi Pubblici Enti Locali (CISPEL) - Federcasa [12].

     2. Il personale che risultasse in esubero a seguito dell'approvazione delle dotazioni organiche sarà collocato presso le Amministrazioni del comparto Regione-Enti Locali, mediante le procedure previste dalle norme per la mobilità. Al termine delle procedure di mobilità, il personale rimasto privo di collocazione è inquadrato nei ruoli della Regione Abruzzo.

     3. Il personale dell'ARET è reclutato prioritariamente e per mobilità volontaria nell'ambito di quello di ruolo degli I.A.C.P. ed inoltre nell'ambito del personale del comparto Regioni - Enti Locali.

     4. Sono fatti salvi i concorsi banditi dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari per l'assunzione di personale le cui procedure siano iniziate alla data di entrata in vigore della presente legge.

     4 bis. Le ATER e l’ARET al fine del contenimento della spesa, possono avvalersi, nell’ambito della programmazione annuale del fabbisogno del personale, della facoltà di attingere alle graduatorie formulate dalle stesse ATER e dall’ARET a seguito di selezione pubblica [13].

     4-ter. Il livello remunerativo massimo omnicomprensivo annuo degli emolumenti o retribuzioni a qualunque titolo percepiti dai dirigenti e direttori delle ATER abruzzesi, non può superare il trattamento economico annuale complessivo massimo spettante rispettivamente ai dirigenti e direttori della Regione Abruzzo [14].

     4-quater. Qualora superiore, la retribuzione si riduce al predetto limite. L'importo trattenuto non concorre a formare né l'imponibile fiscale né l'imponibile previdenziale ed è acquisito dalle Aziende per il miglioramento dei saldi di bilancio fino a concorrenza e fino a che permane un dichiarato ed accertato stato di squilibrio economico e finanziario, ovvero per il finanziamento dei programmi di manutenzione degli alloggi assegnati per finalità sociali in caso di raggiunto o esistente equilibrio economico e finanziario [15].

 

     Art. 27. Norme di prima applicazione.

     1. Entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino all'insediamento dei Consigli di Amministrazione delle ATER, con decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme delibera della Giunta, designato dal Componente la Giunta preposto al Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, viene nominato un Commissario straordinario presso ciascun IACP al quale sono conferiti i poteri relativi agli atti di ordinaria amministrazione con il compito di provvedere, nel termine di 60 giorni dall'insediamento, alla ricognizione dei beni patrimoni al i e d ci rapporti attivi e passivi dei rispettivi enti, curando la predisposizione del relativo rendiconto finale da inviare alla Giunta Regionale.

     2. Dalla data di nomina del Commissario straordinario, gli organi in carica, ad eccezione del collegio sindacale, cessano la loro funzione.

     3. Non possono essere nominati commissari straordinari i Parlamentari, i Consiglieri Regionali, Comunali e Provinciali, i Sindaci ed i componenti le Giunte Municipali, i Presidenti delle Province ed i componenti le Giunte Provinciali, i Presidenti ed i componenti le Giunte delle Comunità Montane.

     4. Qualora il Commissario straordinario cessi dalla carica per qualsiasi motivo, si provvede alla sostituzione entro i successivi 10 giorni.

     5. Al Commissari straordinari è corrisposto un compenso pari a quello percepito dal Presidenti dei rispettivi IACP alla data di nomina del Commissario stesso.

     6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui al comma 1, è altresì nominato un Commissario ad acta presso ciascun ATER con il compito di provvedere entro il 31 ottobre 1999 al ricalcolo dei canoni di locazione a far data dall'entrata in vigore della Legge Regionale 11 settembre 1986, n. 55 tenendo conto che la categoria catastale attribuibile agli alloggi di edilizia residenziale pubblica è "A 4", valevole al soli fini del ricalcolo stesso del canone. La Giunta regionale è autorizzata a differire il termine di scadenza dell'attività di ogni Commissario ad acta, in relazione alle effettive ed accertate esigenze di completamento dei compiti affidati [16].

     7. Il Commissario ad acta, d'ufficio, sentite le associazioni degli assegnatari e inquilini, avvalendosi del personale dipendente, provvede inoltre a verificare lo stato di manutenzione degli alloggi. Qualora venga accertato uno stato di manutenzione più favorevole agli inquilini rispetto a quello attribuito dagli Istituti, esso retroagisce alla data di efficacia delle norme dettate dalla predetta Legge Regionale 55/86, relativamente alla determinazione dei canoni di locazione.

     8. Il Commissario ad acta redige in termini finanziari un documento finale contenente le risultanze della verifica. La Giunta Regionale, su proposta del settore lavori pubblici e Politica della casa, d'intesa con le ATER, adotta, qualora necessario, un piano di risanamento indicante le modalità di copertura dell'eventuale debito anche tenendo conto dei rientri di cui all'art. 25, terzo comma, lettera d) della legge 8 agosto 1977, n. 513 e della quota, utilizzabile per il ripiano dei disavanzi, relativa alle somme introitate per effetto della vendita degli alloggi di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 560.

     9. Ai Commissari ad acta è corrisposto un compenso pari a quello percepito dai Commissari Straordinari [17].

 

     Art. 28. Primo avvio dell'ARET. [18]

     1. La Giunta Regionale provvede a mettere a disposizione dell'ARET i locali necessari per l'inizio delle attività, nonché l'assegnazione temporanea di personale proveniente dagli IACP trasformati o dalla Regione, attraverso l'istituto del comando.

     2. Alle eventuali necessarie dotazioni dell'ARET provvede la Regione con successivo e specifico provvedimento legislativo, in relazione ai piani di attività ed alla definizione degli indirizzi generali da presentare alla Giunta Regionale entro 90 giorni dall'insediamento del Consiglio di Amministrazione.

 

     Art. 29. Norme transitorie ed abrogazione di norme.

     1. L'attività costruttiva di nuovi alloggi, già programmati dalla Regione, è portata ad ultimazione da parte delle ATER a condizione che i relativi lavori siano già in corso ovvero che gli stessi saranno iniziati entro 120 giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Decorso infruttuosamente tale termine, l'ARET subentra all'ATER inadempiente in tutti i rapporti attivi e passivi connessi all'intervento.

     2. [19].

     3. In deroga a quanto previsto agli artt. 11 e 17 della presente legge, i primi Consigli di Amministrazione dell'ARET e delle ATER durano in carica fino al 31 dicembre 2001.

     4. E' abrogata ogni disposizione di legge regionale in contrasto con le norme della presente legge.

 

     Art. 30. Urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.


[1] Comma così sostituito dall’art. 1 della L.R. 31 gennaio 2006, n. 1.

[2] Comma già modificato dall'art. 1 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 19 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 31 gennaio 2006, n. 1.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 31 gennaio 2006, n. 1.

[4] Comma così modificato dall’art. 2 della L.R. 31 gennaio 2006, n. 1.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2011, n. 27.

[6] Articolo abrogato dall'art. 3 della L.R. 3 agosto 2011, n. 27.

[7] Comma così modificato dall’art. 4 della L.R. 31 gennaio 2006, n. 1.

[8] Comma così sostituito dall’art. 4 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7.

[9] Comma così modificato dall'art. 3 della L.R. 23 novembre 2012, n. 58.

[10] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 aprile 2014, n. 25. La Corte costituzionale, con sentenza 15 maggio 2015, n. 81, ha dichiarato l'illegittimità della L.R. 25/2014.

[11] Articolo inserito dall'art. 1 della L.R. 28 maggio 2015, n. 11.

[12] Comma così sostituito dall'art. 3 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 19.

[13] Comma aggiunto dall'art. 10 della L.R. 8 novembre 2006, n. 33.

[14] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 maggio 2015, n. 11.

[15] Comma aggiunto dall'art. 2 della L.R. 28 maggio 2015, n. 11.

[16] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 19.

[17] Comma così sostituito dall'art. 4 della L.R. 23 febbraio 2000, n. 19.

[18] Per una proroga dei termini del presente articolo vedi l’art. 26 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7. Il termine di cui al presente articolo è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2004 dall'art. 142 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.

[19] Modifica la lettera a), comma 1, art. 4 della L.R. 10 luglio 1998, n. 56.