Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.4 tutela dell'ambiente |
Data: | 03/08/2011 |
Numero: | 25 |
Sommario |
Art. 1. Fondo speciale |
Art. 2. Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani |
Art. 3. Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani |
Art. 4. Criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 recante "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici" |
Art. 5. Autoproduzione di energia idroelettrica |
Art. 6. Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti |
Art. 7. Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico |
Art. 8. Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile |
Art. 9. Misure per l’emersione delle concessioni abusivamente in atto |
Art. 10. Corretta applicazione ICI |
Art. 11. Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della L.R. 17 aprile 2003, n. 7, recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo [...] |
Art. 12. Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche |
Art. 13. Interpretazione autentica dell’art. 93, comma 5-quater della L.R. n. 7/2003 |
Art. 14. Differimento delle scadenze delle concessioni di derivazione rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica |
Art. 15. Integrazioni alla L.R. 26 aprile 2004, n. 15 |
Art. 16. Norma finanziaria |
Art. 17. Entrata in vigore |
§ 4.4.232 - L.R. 3 agosto 2011, n. 25.
Disposizioni in materia di acque con istituzione del fondo speciale destinato alla perequazione in favore del territorio montano per le azioni di tutela delle falde e in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche.
(B.U. 12 agosto 2011, n. 49)
TITOLO I
Fondo speciale e misure destinate alla salvaguardia
e alla valorizzazione del territorio montano
Art. 1. Fondo speciale
1. Per la salvaguardia e la valorizzazione del territorio montano ed in considerazione dell’importanza che il territorio montano e collinare riveste nella tutela e ricarica delle falde acquifere, è istituito, a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, il Fondo Speciale.
2. Il Fondo Speciale, dell’importo complessivo di euro 4 milioni annui per il triennio successivo all’entrata in vigore della presente legge, viene alimentato dalle maggiori entrate relative all’utilizzazione delle acque pubbliche, a seguito dell’aggiornamento dei canoni di cui all’articolo 12 [1].
3. Un pari stanziamento corrispettivo alle maggiori entrate, valutato in euro 4 milioni, viene iscritto sul capitolo di spesa 151402 U.P.B. 05.01.002 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l’assetto idrologico" con destinazione vincolata alla tutela ambientale e idrogeologica.
4. Il Fondo di cui al comma 1 è ripartito tra Comuni classificati totalmente o parzialmente montani dalla
5. Entro il 30 maggio di ciascuna annualità successiva a quella di istituzione del Fondo di cui al comma 1, il Servizio demandato alla gestione dei proventi derivanti dall’uso della risorsa idrica, provvede all’assegnazione di dette somme agli Enti Locali interessati.
6. È compito dell’autorità competente verificare che l’impegno di spesa sul capitolo di cui al comma 3 venga effettuato solo previo accertamento della relativa entrata di cui al comma 2.
TITOLO II
Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani e applicazione del
sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del
delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici"
Art. 2. Riperimetrazione dei Bacini Imbriferi Montani
1. La Giunta regionale, su proposta della Direzione Lavori Pubblici, Servizio Idrico Integrato, Gestione Integrata dei Bacini Idrografici, Difesa del Suolo e della Costa, di seguito denominata Direzione LL.PP., sentita la Direzione Politiche Agricole e di Sviluppo Rurale, Forestale, Caccia e Pesca, Emigrazione, entro diciotto mesi dall’entrata in vigore della presente legge, provvede a riperimetrare i Bacini Imbriferi Montani (BIM), di cui ai decreti ministeriali emessi ai sensi della
Art. 3. Norme in materia di Consorzi dei Bacini Imbriferi Montani
1. Entro centottanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, i Comuni devono esprimere parere sullo scioglimento dei Consorzi dei BIM. In caso di mancata emissione del parere nel termine prescritto, rimane confermata la deliberazione di adesione al Consorzio obbligatorio.
2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., qualora la maggioranza dei pareri espressi dai Comuni sia in favore dello scioglimento dei Consorzi e sentita l’Associazione Nazionale Comuni Italiani (ANCI) e le pertinenti Comunità Montane, in applicazione dell’art. 5 della
3. In caso di scioglimento dei Consorzi dei BIM le funzioni, i beni mobili e immobili, le attività e le passività, i rapporti giuridici e i mezzi finanziari, nonché i proventi derivanti dai sovracanoni di cui all’art. 1 della
4. Per le finalità di cui al comma 3, la Giunta regionale, su proposta della Direzione LL.PP., nomina un Commissario, con il compito di provvedere a tutte le operazioni di liquidazione dei Consorzi dei BIM.
5. Il Commissario liquidatore per i Consorzi sciolti ai sensi del comma 2, prende in consegna, sulla base di appositi inventari, le attività esistenti nonché i libri contabili e gli altri documenti del Consorzio e riceve dagli amministratori il conto della gestione relativo al periodo successivo all’ultimo bilancio o all’ultima relazione economica e finanziaria approvati.
Art. 4. Criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del
1. Allo scopo di definire i criteri per la ripartizione dei sovracanoni di cui agli artt. 52 e 53 del
2. Per l’assegnazione del coefficiente di ripartizione del sovracanone a ciascun Comune si tiene conto di quanto segue:
a) la potenza nominale media di cui al comma 4 dell'art. 28 della
b) per le finalità di cui alla lett. a), la Direzione regionale competente, entro sei mesi dell'entrata in vigore della presente legge, provvede a comunicare ai Comuni sia rivieraschi che appartenenti ai bacini imbriferi montani (B.I.M) per le concessione idroelettriche soggette al sovracanone di cui agli artt. 52 e 53 del
c) dell’entità degli eventuali danni derivati agli Enti Locali interessati in dipendenza della costruzione sul loro territorio degli impianti idroelettrici;
d) dell’estensione del territorio di ciascun Comune, in rapporto alla superficie totale del bacino imbrifero.
3. Gli introiti dei sovracanoni sono destinati alla realizzazione di opere infrastrutturali e di difesa del suolo a favore dei Comuni.
TITOLO III
Autoproduzione di energia idroelettrica negli impianti del Servizio Idrico Integrato
nonché regolarizzazione delle utenze ad uso potabile
CAPO I
Autoproduzione di energia idroelettrica
Art. 5. Autoproduzione di energia idroelettrica
1. La concessione regionale per l'installazione di piccoli generatori nei limiti di potenza di 30 kW per lo sfruttamento dei piccoli salti d'acqua è rilasciata, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del Regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 13 agosto 2007, n. 3 recante "Disciplina dei procedimenti di concessione di acqua pubblica, di riutilizzo delle acque reflue e di ricerche di acque sotterranee", prioritariamente:
a) al Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;
b) ai residenti nel Comune nel cui territorio sono ubicate le opere di presa;
c) ai residenti nei Comuni montani di cui all’art. 1 comma 4, nell’ambito del cui territorio ricadono le opere di presa;
d) al Consorzio di Bonifica territorialmente competente;
e) alle società ed imprese che hanno sede sociale ovvero residenza nell’ambito dei Comuni di cui alla lett. c);
f) all'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI).
2. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica superiori a 30 kW, e fino a 3.000 kW, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del
3. Per Comuni interessati si intendono quelli compresi tra le opere di presa e di restituzione.
4. Le concessioni per lo sfruttamento delle acque per la produzione di energia elettrica che utilizzano opere demaniali di acquedotto o di irrigazione, tra più domande concorrenti, a parità di condizioni derivanti dall’applicazione dei criteri previsti dall’art. 25 del
CAPO II
Misure per il contenimento dei costi di energia elettrica per gli impianti di sollevamento d’acqua
destinata al consumo umano e regolarizzazione delle utenze ad uso potabile
Art. 6. Costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotti
1. Al fine della riduzione dei costi di energia per gli impianti di sollevamento d’acqua e di depurazione, l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato (ERSI) ha facoltà di utilizzare le acque fluenti nelle condotte acquedottistiche per l’uso idroelettrico, purché le centraline idroelettriche vengano costruite e gestite in regime di convenzione in via prioritaria dal soggetto gestore del Servizio Idrico Integrato (SII) oppure da altri soggetti selezionati dallo stesso Ente secondo le procedure di legge.
2. La costruzione di centraline idroelettriche in serie con gli impianti acquedottistici, di cui al comma 1, sono autorizzate a condizione che l’utenza potabile sia provvista dell’atto di concessione a derivare. Qualora la derivazione ad uso potabile sia sprovvista del titolo di concessione a derivare, l’autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica ha luogo anche come autorizzazione provvisoria all’esercizio di quella ad uso potabile. In tal caso, l’autorizzazione all’esercizio idroelettrico è soggetta agli obblighi di cui al comma 1, dell’art. 13 del
3. L’autorizzazione per la costruzione della centralina idroelettrica è subordinata al preventivo nullaosta sia da parte del gestore del SII che da parte della Azienda Sanitaria Locale (ASL) territorialmente competente. In ogni caso la costruzione della centralina idroelettrica deve salvaguardare la quota piezometrica dello schema acquedottistico, su cui detto impianto viene posto in serie, necessaria per la distribuzione a gravità dell’acqua ad uso potabile.
4. Quota parte dei proventi derivanti dalla produzione dell’energia elettrica è destinata dall'ERSI, in via prioritaria, ad investimenti.
5. La quota dei proventi di cui al comma 4 è calcolata nella misura del 50 per cento dei ricavi derivanti dalla produzione dell’energia elettrica, al netto degli ammortamenti e degli oneri di gestione.
6. Qualora l’energia prodotta sia destinata ad alimentare gli impianti di sollevamento, l’importo dei proventi da destinare alle finalità di cui al comma 4 e con le modalità di cui al comma 5, è dato dal prodotto tra i kWh annui prodotti ed il prezzo stabilito dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas per la cessione dell’energia elettrica, ivi compresi gli incentivi riconosciuti per la produzione di energia elettrica mediante impianti alimentati da fonti energetiche, di cui ai commi da 144 a 154 dell’art. 2 della
Art. 7. Couso delle condotte acquedottistiche per uso idroelettrico
1. La Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce, con l’autorizzazione alla realizzazione delle centraline idroelettriche in serie con gli impianti di acquedotto, gli oneri a carico dei soggetti di cui al comma 1 dell’art. 6, per l’utilizzo ad uso idroelettrico delle opere demaniali di derivazione, ivi comprese le condotte di adduzione, nonché la disciplina del rapporto tra l’utente e il subutente.
2. I proventi derivanti dal couso delle opere di derivazione sono utilizzati dall'ERSI, per la tutela dei beni demaniali acquedottistici, ai sensi del comma 2 dell’art. 823 del codice civile.
3. Parimenti con l’autorizzazione di cui al comma 1, la Giunta regionale, tramite la Direzione LL.PP., stabilisce anche le spese di gestione che il soggetto autorizzato alla costruzione e gestione delle centraline idroelettriche deve corrispondere al gestore del SII.
Art. 8. Regolarizzazione delle utenze ad uso potabile
1. La Direzione LL.PP., entro entro il 31 dicembre 2016, con uno o più atti di concessione anche cumulativi, regolarizza tutte le concessioni ad uso potabile sprovviste del prescritto titolo di concessione [3].
2. Per le utenze idropotabili di cui al comma 1, la cui portata non supera 100 litri al secondo, si procede al rilascio della concessione a derivare, previa pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria di cui all’art. 8 del
3. Per le utenze idropotabili, la cui portata eccede i 100 litri al secondo, parimenti si procede all’istruttoria a partire dalla pubblicazione dell’ordinanza di istruttoria, previa acquisizione del progetto definitivo delle opere di captazione di cui all’art. 25 del
4. Trascorsi infruttuosamente i termini di cui ai commi 2 e 3, la Direzione LL.PP., previa diffida all’ERSI, propone al Presidente della Giunta regionale la nomina del Commissario ad acta per la redazione e trasmissione alla Direzione regionale, procedente al rilascio dell’atto di concessione, dello stato di consistenza e del progetto di cui ai commi 2 e 3. In tal caso gli oneri inerenti la nomina del Commissario e per la redazione di detti elaborati tecnici sono a totale carico dell’ERSI.
5. La Giunta regionale emana direttive tese alla semplificazione delle procedure per il rilascio delle concessioni in sanatoria a derivare acqua ad uso potabile.
6. Le concessioni di cui al comma 1 sono autorizzate provvisoriamente ai sensi degli artt. 24 e 60 del
Art. 9. Misure per l’emersione delle concessioni abusivamente in atto
1. Al fine dell'emersione dell'uso abusivo delle acque pubbliche, la sanzione amministrativa prevista dal comma 3 dell'art. 17, del
2. Ai fini dell'applicazione della sanzione pecuniaria sono considerati casi di particolare tenuità di cui al comma 3 dell’art. 17 del
a) 10 litri al secondo per le acque fluenti le cui opere di derivazioni costruite in alveo del corso d’acqua risultano autorizzabili a termine del
b) 5 litri al secondo per le acque sotterranee emunte da pozzi aventi una profondità inferiore a metri 30 dal piano di campagna;
b bis) in presenza di domanda di derivazione in sanatoria [5].
Art. 10. Corretta applicazione ICI
1. Al fine di attivare procedure finalizzate ad una corretta applicazione dell'ICI, i Comuni procedono, entro 60 giorni dal termine di cui al comma 2, all'avvio delle procedure per un corretto accatastamento di tutte le strutture assoggettate a ICI e più precisamente: l'invaso, la diga, le prese, le condotte, i canali di adduzione e di scarico, le gallerie, gli edifici denominati "centrali". Sono esclusi da tale adempimento i Consorzi di bonifica [6].
2. Gli utilizzatori di concessioni idroelettriche sono tenuti a fornire ai Comuni interessati i dati catastali delle suddette strutture entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
TITOLO IV
Disposizioni in materia di proventi relativi alle utenze di acque pubbliche
Art. 11. Modifiche ed integrazioni all’art. 93 della
1. Dopo il comma 4 dell'art. 93 della
"4-bis. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda anche l’uso antincendio, non si applica il canone relativo all’uso antincendio qualora si tratti di un solo concessionario ed esercente globale dell'utilizzazione plurima e non già che il concessionario risulti dal congiungimento di interessi perfettamente distinti e destinati a separarsi dopo aver ottenuto il decreto di concessione.
4-ter. Nel caso di concessione di derivazione ad uso plurimo delle acque che preveda sia l’uso igienico che l’uso civile, qualora il quantitativo d’acqua concesso per questi usi non superi i 2 litri al secondo e la superficie da irrigare sia inferiore a mille metri quadri, limitatamente a questi usi si applica il canone più elevato qualora per il concessionario ricorrano le condizioni di cui al comma 4-bis."
2. Alla lettera d) del primo capoverso del comma 5 dell’art. 93 della
3. La lettera f) del comma 6 dell’art. 93 della
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a far data dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello dell’entrata in vigore della presente legge.
Art. 12. Aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi ai canoni di concessione di acque pubbliche [7]
1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1-bis, il costo unitario per l'uso idroelettrico, di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della
1-bis. Per la definizione di potenza efficiente si rinvia alla definizione ufficiale utilizzata per la potenza efficiente netta dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) [9].
1-ter. In ossequio all'articolo 93, comma 2, della
1-ter-1. Il termine di cui al primo periodo del comma 1-ter è stabilito per l'anno 2016 al 31 maggio 2016 [11].
1-quater. Per le nuove concessioni di potenza inferiore a 3.000 kilowatt fino a che l'impianto per la produzione elettrica non è entrato in funzione e non è possibile effettuare la misurazioni di cui al comma 1-bis si applica il costo unitario di cui alla lettera c) del comma 5 dell'articolo 93 della
2. Per le utenze con potenza nominale fino a 220 kw, il costo unitario per ogni kw di potenza nominale concessa o riconosciuta, è stabilito in € 18,00 a far data dal 1° gennaio successivo all'entrata in vigore della presente legge.
3. I costi unitari di cui al comma 5 dell'art. 93 della
4. Alla lettera e) comma 5 dell'art. 93 della
5. Ai fini dell'uso razionale delle acque, i canoni minimi per l'uso industriale di cui alla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della
a) Euro 1.200,00, fino a 50.000 mc annui;
b) Euro 1.600,00, da 50.001 a 100.000 mc annui;
c) Euro 2.000,00, da 100.001 a 150.000 mc annui;
d) Euro 2.200,00, da 150.001 a 200.000 mc annui;
e) Euro 2.500,00, da 200.001 a 300.000 mc annui;
f) Euro 2.800,00, da 300.001 mc annui.
Qualora venga applicata la riduzione prevista dalla lettera d) del comma 5 dell'art. 93 della
6. L'aggiornamento dei costi unitari e dei canoni minimi relativi alle utenze di acqua pubblica previsto dal comma 5 dell'art. 93 della
6-bis.Gli aumenti ai canoni di concessione di derivazione d'acqua, come previsti dal presente articolo, non si applicano ai Consorzi di bonifica.
Art. 13. Interpretazione autentica dell’art. 93, comma 5-quater della
per l’applicazione del contributo idrografico
1. Il contributo idrografico di cui al comma 5-quater dell’art. 93 della
TITOLO V
Disposizioni transitorie e finali
Art. 14. Differimento delle scadenze delle concessioni di derivazione rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica
1. Per le concessioni di acqua pubblica rilasciate agli Enti pubblici, ovvero ai Consorzi dei Nuclei Industriali e ai Consorzi di Bonifica, in scadenza entro il 31 dicembre 2011 o scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, e per le quali non è stata presentata tempestiva domanda di rinnovo, la scadenza è differita al 31 dicembre 2012, fatta salva la facoltà di rinuncia.
2. Il vincolo acquedottistico di cui alla
3. Oltre a quanto previsto dal comma 2, le concessioni differite sono soggette a revisione al fine di garantire negli alvei sottesi il minimo deflusso vitale e le priorità d’uso di cui all’art. 95 del
a) delle utilizzazioni ad uso potabile che, sebbene sprovviste dell’atto di concessione, hanno i requisiti per la continuazione in esercizio provvisorio del prelievo di cui all’art. 17 del
b) delle portate da destinare all’uso potabile laddove risultino già realizzati i relativi impianti di potabilizzazione anche se le acque non siano state ancora classificate ai sensi dell’art. 80 del
4. Per le finalità di cui alla lett. b) del comma 3, sono assimilabili alle acque potabili anche le acque distribuite dal Soggetto gestore del SII con le reti duali, ancorché queste non hanno i requisiti di idoneità di cui al
5. Per la revisione delle concessioni rilasciate ad uso irriguo si deve inoltre tener conto del disposto del comma 4 dell’art. 21 del
6. L’applicazione dei disposti di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 non costituiscono per l’utente alcuna forma di indennizzo, ma solo la revisione del canone di concessione.
7. Le disposizioni di cui ai commi 2 e seguenti si applicano alle concessioni differite di cui all’art. 13.
Art. 15. Integrazioni alla
1. Dopo il comma 1 dell’art. 154 (Misure urgenti per il comparto viabilità) della
Art. 16. Norma finanziaria
1. L’applicazione della presente legge comporta oneri finanziari sulle leggi di bilancio relative agli esercizi finanziari indicati al comma 2 dell’art. 1 per un importo di euro 4 milioni mediante stanziamento iscritto nell’ambito dell’U.P.B. 05.01.002 sul capitolo di spesa 151402 denominato "Attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee e quelle inerenti gli studi e le indagini per l'assetto idrogeologico".
Art. 17. Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Comma già modificato dall'art. 16 della
[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della
[3] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della
[4] Comma così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della
[5] Lettera inserita dall'art. 2 della
[6] Comma così modificato dall'art. 2 della
[7] Articolo così modificato, da ultimo, dall'art. 1 della
[8] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma, nella parte in cui, nello stabilire il costo unitario del canone per l’uso idroelettrico, prevede che esso sia dovuto «per ogni Kw di potenza efficiente» anziché «per ogni Kw di potenza nominale media».
[9] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[10] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.
[11] La Corte costituzionale, con sentenza 24 marzo 2017, n. 59, ha dichiarato l'illegittimità del presente comma.