Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 09/11/2005 |
Numero: | 33 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6. |
Art. 2. Modifica L.R. n. 15/2004. |
Art. 3. Modifica tabella e prospetti allegati. |
Art. 4. Integrazioni all'art. 21 della L.R. n. 23/2005. |
Art. 5. Modifiche L.R. n. 3/2002. |
Art. 6. Interpretazione autentica dell'art. 120 della L.R. n. 6/2005. |
Art. 7. Tabella e prospetti allegati. |
Art. 8. Entrata in vigore. |
§ 6.1.147 – L.R. 9 novembre 2005, n. 33.
Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 6 (Legge finanziaria regionale 2005) e alla L.R. 8 febbraio 2005, n. 7 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2005 - Bilancio pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo) - 3° Provvedimento di variazione.
(B.U. 16 novembre 2005, n. 56).
Art. 1. Modifiche alla
1. Alla "Tabella dei rifinanziamenti delle leggi regionali - allegato 1" di cui al comma 1 dell'art. 1 della
Legge regionale |
Oggetto |
Capitolo |
U.P.B. |
||
N. |
Anno |
Art. |
Contributo per il completamento e il restauro degli |
152439 |
04.02.001 |
15 |
2004 |
62 |
immobili adibiti ad attività ricreative e culturali |
|
|
113 |
1998 |
|
Consorzio istituto superiore Europeo per |
152435 |
03.02.005 |
|
|
|
l'artigianato per il recupero dell'edilizia |
|
|
- sono sostituiti nei seguenti termini:
Legge regionale |
Oggetto |
Capitolo |
U.P.B. |
||
N. |
Anno |
Art. |
Contributo per il completamento e il restauro degli |
152439 |
04.02.001 |
33 |
2002 |
|
immobili adibiti ad attività ricreative e culturali |
|
|
113 |
1998 |
|
Consorzio istituto superiore Europeo per |
151589 |
03.01.002 |
|
|
|
l'artigianato per il recupero dell'edilizia |
|
|
- sono eliminati i seguenti rifinanziamenti:
Legge regionale |
Oggetto |
Capitolo |
U.P.B. |
||
N. |
Anno |
Art. |
Iniziative in materia di Unione Europea |
61401 |
10.01.004 |
15 |
2004 |
35 |
|
|
|
- e sono aggiunti i seguenti rifinanziamenti:
Legge regionale |
Oggetto |
Capitolo |
U.P.B. |
||
N. |
Anno |
Art. |
Partecipazione della Regione Abruzzo e altri Enti |
61672 |
10.01.004 |
15 |
2004 |
31-bis |
alla Fondazione "Casa di Dante" |
|
|
7 |
2003 |
11 |
Contributi in favore dei Consorzi dei beni culturali |
61530 |
10.01.004 |
|
|
|
delle province di L'Aquila e Teramo |
|
|
2. Dopo l'art. 4 della
«Art. 4 bis. Modifiche allegato 5,
1. Alla tabella degli stanziamenti continuativi e del limite di impegno di cui all'allegato 5 della
3. L'art. 6 della
4. Dopo l'art. 6 della
«Art. 6-bis
Modifiche allegato 6,
1. Nell'allegato 6 della
Destinatario |
Comune |
Prov. |
Importo |
Associazione Sportiva Boxe - Avezzano |
Avezzano |
AQ |
€ 5.000,00 |
Avezzano Boxe |
Avezzano |
AQ |
€ 4.000,00 |
sono sostituiti dal seguente intervento:
Destinatario |
Comune |
Prov. |
Importo |
Associazione Sportiva Boxe - Avezzano |
Avezzano |
AQ |
€ 9.000,00 |
Art. 6 ter. Modifiche allegato 6,
1. All'allegato 6 (
Art. 6 quater. Modifiche allegato 7,
1. Nell'allegato 7 della
Beneficiario |
Intervento |
Comune |
Provincia |
Importo |
Comune di Luco |
Per interventi archeologici |
Luco dei Marsi |
AQ |
€ 10.000,00 |
dei Marsi |
|
|
|
|
Comune di Magliano |
Opere pavimentazione e individuazione preesistenze |
Magliano |
AQ |
€ 50.000,00 |
dei Marsi |
Piazza Civitello |
dei Marsi |
|
|
Parrocchia S. Maria in |
Consolidamento Chiesa S. Francesco di Paola - S. |
Civitella |
TE |
€ 235.000,00 |
Monte Santo e |
Pasquale Baylon |
del Tronto |
|
|
Sant'Angelo in Ripe |
|
|
|
|
sono sostituiti nei seguenti termini:
Beneficiario |
Intervento |
Comune |
Provincia |
Importo |
Comune di Luco |
Interventi per infrastrutture urbane |
Luco dei Marsi |
AQ |
€ 10.000,00 |
dei Marsi |
|
|
|
|
Comune di Magliano |
Opere pavimentazione e individuazione preesistenze |
Magliano |
AQ |
€ 50.000,00 |
dei Marsi |
Piazza Castello e Vie adiacenti |
dei Marsi |
|
|
Parrocchia S. Maria in |
Consolidamento Chiesa S. Francesco di Paola - S. |
Civitella |
TE |
€ 225.000,00 |
Monte Santo e |
Pasquale Baylon |
del Tronto |
|
|
Sant'Angelo in Ripe |
|
|
|
|
è eliminato il seguente intervento:
Beneficiario |
Intervento |
Comune |
Provincia |
Importo |
Comune di |
Sistemazione impianto sportivo |
Controguerra |
TE |
€ 20.000,00 |
Controguerra |
|
|
|
|
sono inseriti altresì i seguenti interventi:
Beneficiario |
Intervento |
Comune |
Provincia |
Importo |
Parrocchia Santa |
Intervento tecnico impiantistico e artistico |
Francavilla al mare |
CH |
€ 120.000,00 |
Maria Maggiore |
|
|
|
|
Comune di Colonnella |
Sistemazione campo sportivo |
Colonnella |
TE |
€ 30.000,00 |
5. Dopo l'art. 9 della
«Art. 9 bis. Modifica unità previsionale di base.
1. Il capitolo di spesa 21635 denominato: Fondo occupazione discendente da convenzione sottoscritta con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 22 gennaio 2001, è attribuito alla UPB 11.01.003 denominata: Formazione, qualificazione e riqualificazione professionale.
Art. 9 ter. Modifica denominazione capitoli.
1. Il capitolo di spesa 21626 - UPB 13.01.010 è ridenominato: Interventi a sostegno degli stranieri immigrati
2. Il capitolo di spesa 11439 - UPB 02.01.007 è ridenominato: Spese per manutenzione ed il noleggio di mobili, macchine da scrivere, da calcolo, fotocopiatori ed altre macchine ad uso ufficio.
Art. 9 quater. Istituzione di nuovo capitolo di bilancio nello stato di previsione dell'entrata.
1. È autorizzata l'istituzione del capitolo di entrata 12621 UPB 01.02.001. denominato: Compensazione minor gettito accisa benzina - Tassa Automobilistica Regionale - art. 17, comma 22,
6. All'art. 11 della
7. Dopo l'art. 15 della
«Art. 15 bis. Modifiche ed integrazioni alla
1. All'art. 17 della
"2. Nelle more dell'adozione, da parte della Giunta regionale, dell'atto di organizzazione dell'Albo regionale di cui all'art. 2, comma 1, nonché dell'atto di convenzione previsto dall'art. 2, comma 3, per la regolazione dei rapporti e dei compiti attribuiti in materia alle Camere di Commercio, le iscrizioni, variazioni e cancellazioni delle cooperative sociali e loro consorzi all'albo stesso continuano ad essere disposte, limitatamente alle tipologie "A", "B" e "C", dal competente Servizio della Giunta regionale con le modalità e nei termini previsti dalla
8. Dopo l'art. 16 della
«Art. 16 bis. Istituzione di un nuovo capitolo.
1. È istituito per competenza e cassa nella FO 01 UPB 007 titolo 02 un cap. 62650 denominato: Intervento per la realizzazione di opere nell'ambito della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 350.000,00 da destinare a progetti presentati da amministrazioni pubbliche.
2. Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio in corso vengono apportate le seguenti variazioni: il cap. 12484 della FO 02 02 UPB 010 in diminuzione per € 350.000,00 il capitolo denominato: Intervento per la realizzazione di opere nell'ambito della cooperazione internazionale con i paesi in via di sviluppo, di nuova istituzione in aumento per € 350.000,00.».
9. Al comma 4 dell'art. 19 sostituire le parole "€ 650.000,00" con le parole "€ 250.000,00".
10. All'art. 20 bis della
«4. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'anno 2005 in € 288.000,00, trovano copertura finanziaria con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 02.01.016 sul cap. 11631 denominato: Interventi per la ricerca scientifica.».
11. L'art. 21 della
«1. La Regione contribuisce, per l'anno 2005, al funzionamento del Consorzio Parco Scientifico e Tecnologico nella misura stabilita dalla legge di bilancio. Per l'esercizio 2005 è autorizzata l'iscrizione dello stanziamento di € 500.000,00 sul cap. 12303, UPB 08.02.020, di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Contributo per spese di funzionamento del Parco Scientifico e Tecnologico d'Abruzzo. L'erogazione del contributo regionale è disposta con determina della Direzione regionale attività produttive della Giunta su richiesta del legale rappresentante dell'ente.
2. All'onere derivante dal precedente comma si provvede mediante la riduzione degli stanziamenti dei seguenti capitoli di spesa:
- 71656 per € 50.000,00
- 51611 per € 100.000,00
- 11826 per € 150.000,00
- 151414 per € 150.000,00
- 11301 per € 50.000,00».
12. Al comma 8 dell'art. 22 della
13. L'art. 27 della
14. L'art. 28 della
15. L'art. 31 della
16. L'art. 40 della
17. L'art. 41 della
18. L'art. 42 della
19. Il comma 4 dell'art. 46 della
«4. All'art. 25 della
"7. Per l'esercizio 2005 all'onere finanziario derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.02.013 sul capitolo di spesa 152399 denominato: Fondo per l'attività dell'Autorità di bacino regionale e per la realizzazione del programma triennale di intervento, art. 16,
8. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti sono determinati ed iscritti sui pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci con la legge di bilancio ai sensi della
20. Dopo l'art. 47 della
«Art. 47 bis. Abrogazione del comma 3 dell'art. 13 della
1. Il comma 3 dell'art. 13 della
21. Dopo l'art. 48 della
«Art. 48 bis. Conferimento in discarica dei beni mobili regionali dichiarati fuori uso.
1. È autorizzata l'iscrizione di € 10.000,00 nell'ambito della UPB 02.01.007 sul cap. 11426 di nuova istituzione ed iscrizione, denominato: Spese per il conferimento in discarica dei beni mobili regionali dichiarati fuori uso, da destinare alle spese connesse alla dismissione dei beni regionali posti fuori uso.
2. Per gli esercizi successivi gli stanziamenti verranno determinati ed iscritti con legge di bilancio sul pertinente capitolo ai sensi della
22. L'art. 52 della
23. L'art. 53 della
24. L'art. 54 della
25. Al comma 11 dell'art. 57 della
26. Al comma 1 e al comma 2 dell'art. 59 della
27. I commi 4 e 5 dell'art. 64 della
28. L'art. 65 della
29. [Dopo l'art. 65 della
«Art. 65 bis. Istituzione di un dipartimento sub-provinciale da collocare nel territorio della Val Vibrata nel Comune di Nereto.
1. In considerazione dell'alto rischio ambientale presente nell'area della Val Vibrata, territorio che coincide con l'ex ASL di S. Omero, l'ARTA istituisce un dipartimento subprovinciale dell'ARTA, con relativo personale medico, ispettivo ed amministrativo. Tale dipartimento avrà le competenze previste dall'art. 5 della
30. Al comma 3 dell'art. 67 della
31. Il comma 24 dell'art. 69 della
«24. All'onere derivante dall'applicazione del presente articolo, valutato per l'anno 2005 in € 250.000,00 si provvede mediante utilizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto sulla UPB 05.01.001, cap. 271600 denominato: Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa. Spese per la gestione ordinaria.».
32. I commi 8 e 9 dell'art. 74 della
33. L'art. 79 della
34. L'art. 81 della
35. L'art. 82 della
36. L'art. 83 della
37. Dopo l'art. 91 della
«Art. 91 bis. Modifiche ed integrazioni alla
1. Dopo l'art. 14 della
"14 bis. Gli abbonamenti per cinque o sei giorni per i servizi di linea interurbani denominati "linee operaie" sono validi anche sulle corse di ritorno dall'ultimo turno lavorativo il cui orario di partenza ricada oltre la mezzanotte del quinto o del sesto giorno di validità del titolo medesimo.".
38. Al comma 5-quinquies dell'art. 93 della
39. L'art. 94 della
«Art. 94. Interventi in favore del COTIR e del CRAB.
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di alleviare le difficoltà gestionali nelle quali versano il COTIR - Consorzio per la sperimentazione e la divulgazione delle tecniche irrigue con sede in Vasto e il CRAB - Consorzio Ricerche Applicate alle Biotecnologie con sede in Avezzano, concede agli stessi, per la sola annualità 2005, un contributo straordinario di € 200.000,00 cadauno.
2. L'erogazione del contributo di cui al comma 1 è gestito dall'ARSSA e la relativa copertura finanziaria è assicurata mediante la finalizzazione di quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 07.01.015 cap. 101580 denominato: Erogazione all'ARSSA (Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) dei fondi per la spesa del personale e per le spese di funzionamento.».
40. La lettera d) del comma 1 dell'art. 86 della
41. L'art. 95 della
42. All'art. 102 della
43. Il comma 3 dell'art. 104 della
44. L'art. 107 della
45. Dopo l'art. 109 della
«Art. 109 bis. Interventi a favore della filiera bieticolo-saccarifera.
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle attività di valorizzazione e sostegno dei prodotti agricoli regionali gestite dalla Direzione agricoltura e foreste, istituisce un apposito fondo a favore della coltura della bietola da zucchero. Le disponibilità del fondo potranno essere utilizzate anche per l'esecuzione di studi di possibile riconversione delle strutture appartenenti alla filiera bieticolo-saccarifera a seguito di riforma del settore.
2. Agli oneri per l'istituzione del fondo nell'annualità 2005, pari a € 108.268,00 si fa fronte mediante la riduzione per un importo pari a € 93.268,00 dello stanziamento di cui alla UPB 15.01.002 cap. 321930, di € 15.000,00 dello stanziamento di cui alla UPB 02.01.007 cap. 114211 e contestuale istituzione del cap. 102480, UPB 07.02.003 denominato: "Interventi a favore della filiera bieticolo-saccarifera" con uno stanziamento di € 108.268,00 per competenza e cassa. Per gli esercizi successivi si provvederà con legge di bilancio.».
46. L'art. 111 della
a. nell'art. 4-bis (Taglio colturale e relativa autorizzazione): al punto 1, quarto comma, la lettera a) a partire da "i tagli" ed a finire a "motivate prescrizioni;" è abrogata ed è sostituita dalla seguente lettera a): "i tagli di superficie inferiori a un ettaro e mezzo e per una sola volta entro il medesimo anno solare, o anche se di superficie superiore, ove previsti da piani di gestione, di taglio o di assestamento regolarmente approvati, in corso di validità o scaduti da meno di cinque anni, non necessitano di specifica autorizzazione. L'interessato, proprietario o gestore (consorzio forestale o cooperativa convenzionata) invierà apposita comunicazione, almeno trenta giorni prima dell'inizio dei lavori, con l'indicazione del taglio colturale che verrà eseguito. Alla comunicazione deve essere allegata la planimetria catastale con l'individuazione della superficie boscata da tagliare. Il Servizio Foreste della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale potrà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, richiedere chiarimenti o disporre l'effettuazione di sopralluoghi congiunti e anche emanare specifiche motivate prescrizioni."
b. al punto 1, quarto comma, alla lettera b), 1° rigo, dopo il termine "superiore" aggiungere "o pari" e dopo la parola "ettaro" aggiungere "e mezzo".
c. al punto 1, il settimo comma, a partire da "Per interventi" ed a finire "di effettuare controlli." è abrogato.
d. al punto 1 è aggiunto il seguente comma: "La domanda per i tagli colturali che ricadono nella rete Natura 2000 di cui all'art. 3 del
47. L'art. 113 della
48. L'art. 115 della
49. Al comma 10 dell'art. 116 della
50. Alla
«Art. 120 bis. Modifiche alla
Il secondo comma dell'art. 24 della
"2. Nei casi di comprovata necessità, per ritardi comunque non imputabili al richiedente, il Comune può concedere proroghe la cui durata complessiva non può essere superiore a quella dei mesi entro i quali l'esercizio per il quale si richiede la proroga avrebbe dovuto essere attivato, così come previsto al comma precedente. La richiesta di proroga deve essere presentata al Comune sede degli esercizi nel termine di attivazione. In caso di mancata attivazione nei termini sopra fissati, il Sindaco dichiara la decadenza dell'atto autorizzatorio."».
51. L'art. 123 della
«Art. 123. Contributo allo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del sistema delle imprese.
1. In attuazione delle disposizioni previste dall'art. 24 del
2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 120.000,00 si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 08.01.012 sul capitolo di spesa 251530 ridenominato: Contributo allo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del sistema delle imprese.».
52. Dopo l'art. 123 della
«Art. 123 bis. Interventi straordinari a favore del sistema produttivo.
1. La Regione Abruzzo concede, per l'anno 2005, un contributo straordinario di € 50.000,00 a favore di API Soluzione di Teramo a sostegno del Progetto Pelletteria.
2. È concesso, inoltre, un contributo straordinario di € 50.000,00 a favore del Consorzio Get-Export di Teramo per manifestazioni internazionali.
3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, che ammontano per l'esercizio 2005 a € 100.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 08.01.012 sul capitolo di spesa 251531 di nuova istituzione denominato: Interventi straordinari a favore del sistema produttivo.
4. Al comma 2 dell'art. 123 della
5. Allo schema di bilancio di cui al presente disegno di legge regionale sono apportate le seguenti variazioni:
- capitolo di spesa 251530 - UPB 08.01.012 denominato: Contributo allo Sportello Regionale per l'Internazionalizzazione del sistema delle imprese
* in diminuzione € 100.000,00
- capitolo di spesa 251531 - UPB 08.01.012 denominato: Interventi straordinari a favore del sistema produttivo
* in aumento € 100.000,00.»
53. Al comma 3 dell'art. 128 della
54. L'art. 129 della
[55. L'art. 130 della
56. Il comma 2 dell'art. 137 della
«2. Al Comune di Villalago è assegnato un contributo straordinario di € 100.000,00 mediante l'utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.01.001 sul cap. di spesa 271600 denominato: Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa - Spese per la gestione ordinaria.».
57. Il comma 2 dell'art. 138 della
«2. Al Comune di Sante Marie è assegnato un contributo straordinario di € 50.000,00 mediante l'utilizzo di una quota parte dello stanziamento iscritto nell'ambito della UPB 05.01.001 sul cap. di spesa 271600 denominato: Legge-quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino Parco d'Europa - Spese per la gestione ordinaria.».
58. I commi 3 e 4 dell'art. 138 della
59. Al comma 1 dell'art. 140 della
Al comma 2 dell'art. 140 della
60. L'art. 145 della
61. L'art. 149 della
62. Dopo l'art. 150 della
«Art. 150 bis. Disposizioni relative alla
1. Gli oneri a carico della Regione Abruzzo derivanti dall'attuazione degli interventi di cui all'art. 5-bis della
63. Al comma 2 dell'art. 151 della
64. Nell'art. 153 della
65. Dopo l'art. 155 della L.R. n. 6/2005 è inserito il seguente articolo:
«Art. 155 bis. Contributo in favore del sistema universitario abruzzese.
1. La Regione Abruzzo, riconosciuta la necessità di sostenere lo sviluppo del sistema universitario abruzzese, interviene in favore dei Comuni di Avezzano (AQ), Penne (PE) e Torre dei Passeri (PE) mediante la concessione, per l'anno 2005, di un contributo di € 100.000,00 ciascuno, da destinare al sostegno finanziario delle sedi universitarie distaccate nei Comuni sopra indicati.
2. Agli oneri di cui al precedente comma, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 300.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 10.01.002 sul capitolo di spesa 51530 ridenominato: Contributo in favore del Sistema Universitario Abruzzese.».
66. L'art. 158 della
67. L'art. 161 della
«Art. 161. Contributo in favore dell'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.
1. La Regione Abruzzo, allo scopo di promuovere e valorizzare le attività musicali nel territorio regionale, concede, per l'anno 2005, un contributo straordinario di € 300.000,00 all'associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo che ammontano a € 300.000,00 si provvede mediante lo stanziamento sul cap. 61547, UPB 10.01.004 di nuova istituzione denominato: Contributo in favore dell'Associazione Amici della Musica Fedele Fenaroli di Lanciano.».
68. [L'art. 162-bis della
69. L'art. 163 della
70. Dopo l'art. 174 della
«Art. 174 bis. Gruppo di lavoro emigrazione.
1. La composizione del Gruppo di Lavoro previsto dalla
a. tre componenti individuati nei componenti Consiglieri regionali nominati nel CRAM ai sensi dell'art. 4, lettera B), della
b. il Dirigente del Servizio Attività di promozione della Regione e Collegamento con le Comunità Abruzzesi all'estero.
2. Le funzioni di segretario sono espletate dal Responsabile dell'Ufficio Emigrazione.
3. Il suddetto gruppo di lavoro è preposto alla predisposizione dei piani di cui agli articoli 17 e 18 della
Art. 174 ter. Contributo straordinario al Centro Regionale Abruzzese di Lucerna.
1. La Regione Abruzzo concede un contributo straordinario per euro 50.000,00 al Centro regionale abruzzese di Lucerna per lavori di ristrutturazione della sede del Centro danneggiata dalla recente alluvione.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 50.000,00 si provvede con le risorse iscritte nell'ambito del cap. 12484, UPB 02.02.010.».
71. Al comma 1 dell'art. 167 della
72. Il comma 3 dell'art. 179 della
«3. L'art. 16 della
"Art. 16. Norma finanziaria.
1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede per l'esercizio finanziario 2005 con le risorse iscritte sul capitolo di spesa 62436 - UPB 10.02.009 denominato: Interventi a favore del Teatro di Prosa -
2. Per gli esercizi successivi lo stanziamento verrà iscritto nel pertinente capitolo di spesa con legge di bilancio, ai sensi della
73. Dopo l'art. 179 della
«Art. 179 bis. Contributo al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche presente nel territorio del Comune.
1. La Regione Abruzzo concede un contributo di € 20.000,00 al Comune di Rosciano per iniziative tese al riconoscimento ed alla tutela della comunità etnico-linguistica di origine arberesche insediata nella frazione di Villa Badessa del Comune di Rosciano.
2. All'onere complessivo valutabile in € 20.000,00 si provvede per l'esercizio 2005 con l'istituzione di un apposito capitolo di spesa 61440 nell'ambito della UPB 10.01.004 denominato: Contributo straordinario al Comune di Rosciano per la tutela della minoranza linguistica arberesche presente nel Comune, la cui copertura finanziaria è assicurata con risorse previste nella UPB 15.01.001, cap. 323000 denominato: Fondo speciale occorrente per far fronte ad oneri conseguenti a nuovi provvedimenti legislativi riguardanti spese correnti. In diminuzione per pari importo UPB 15.01.001, cap. 323000.
3. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.».
74. L'art. 180 della
75. All'art. 182 della L.R. n. 6/2005 sostituire le parole "€ 80.000" con "€ 40.000".
76. Alla
77. Dopo l'art. 196 della
«Art. 196 bis. Invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati.
1. La Regione, nel quadro degli aiuti internazionali ai paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, sostiene le Organizzazioni non governative (ONG) riconosciute dal Governo Italiano e responsabili dell'attuazione di progetti specifici di intervento, attraverso l'attività di volontariato del personale di professioni sanitarie dipendente dalle strutture sanitarie pubbliche dell'Abruzzo.
2. Per i fini di cui al comma 1, il personale delle professioni sanitarie dipendente dalle strutture pubbliche dell'Abruzzo, disponibile a svolgere attività di volontariato all'estero, per l'attuazione di progetti specifici gestiti dalla ONG, può usufruire di non più di trenta giorni di aspettativa retribuita per ciascun anno solare.
3. I periodi di aspettativa di cui al comma 2 sono conteggiati agli effetti dell'anzianità di servizio sia per il calcolo del trattamento di fine rapporto sia per il trattamento di quiescenza.
4. L'Assessore regionale alla Sanità entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge ne dispone l'attuazione.
5. Per gli anni successivi, l'Assessore regionale alla sanità, entro il 31 gennaio assegna alle strutture pubbliche le risorse necessarie sulla base delle richieste pervenute entro il 30 novembre dell'anno precedente.
6. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati in € 200.000,00 (duecentomila), per l'anno 2005 si provvede con le risorse già iscritte nell'ambito della UPB 12.01.001 con istituzione di apposito capitolo di spesa denominato: Oneri derivanti dall'invio del personale ASL nei paesi in via di sviluppo o teatro di conflitti armati, con uno stanziamento per competenza e cassa di € 200.000,00.
7. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.».
78. L'art. 199 della
79. Il comma 4 dell'art. 200 della
80. Dopo l'art. 200 della
«Art. 200 bis. Assistenza sanitaria per gli studenti universitari fuori sede (ASSU).
1. La Regione Abruzzo, ai sensi dell'art. 19,
2. La convenzione suddetta dovrà permettere allo studente di accedere a:
- visite mediche ambulatoriali;
- visite specialistiche;
- esami di laboratorio;
- esami strumentali;
- assistenza odontoiatrica in urgenza;
- assistenza ostetrico/ginecologica;
- ricovero ospedaliero;
- assistenza presso i consultori;
- interventi del medico di guardia medica.
3. Hanno diritto all'assistenza sanitaria per le prestazioni di cui al comma 2 gli studenti che risultano regolarmente iscritti (Laurea, Laurea Specialistica, Dottorato di Ricerca, Specializzazione) rispettivamente:
- all'Università degli Studi dell'Aquila, e che risiedono in Comuni non appartenenti alla ASL dell'Aquila, per le prestazioni effettuate presso la ASL dell'Aquila;
- all'Università degli studi di Teramo, e che risiedono in comuni non appartenenti alla ASL di Teramo, per le prestazioni effettuate presso la ASL di Teramo;
- all'Università degli studi di Chieti-Pescara "D'Annunzio", e che risiedono in Comuni non appartenenti alle ASL di Chieti e Pescara, per le prestazioni effettuate presso le ASL di Chieti e Pescara.
4. La Direzione Sanità stabilisce nell'ambito della predetta convenzione il piano di assistenza relativo alle modalità di erogazione delle prestazioni, di concerto con le Facoltà di Medicina e Chirurgia per quanto concerne l'Università degli studi dell'Aquila e di Chieti-Pescara.
5. Gli oneri di cui al presente articolo, valutati per il corrente anno in € 250.000,00, trovano copertura con lo stanziamento iscritto nel bilancio di previsione corrente nel capitolo di spesa 321901 - UPB 02.01.009, denominato: Oneri derivanti da transazioni, liti passive, procedure esecutive ed interessi passivi connessi a pagamenti incompleti o tardivi.».
81. Al comma 1 dell'art. 201 della
82. L'art. 203 della
83. Il comma 1 dell'art. 210 della
84. All'art. 210 della
«7. Al fine di provvedere al finanziamento della campagna di vaccinazione antinfluenzale per l'annualità 2005, è autorizzata una spesa complessiva di € 600.000,00. All'onere derivante si provvede mediante l'istituzione del cap. 81549 - UPB 12.01.001 denominato: Spese relative alle campagne di vaccinazioni, la cui copertura finanziaria è assicurata con una variazione in diminuzione: per € 390.000,00 del cap. 81470 - UPB 12.01.001 e per € 210.000,00 del cap. 11826 - UPB 02.01.003.».
85. Dopo l'art. 210 della
«Art. 210 bis. Modifiche alla
1. Al comma 1 dell'art. 5 della
86. Dopo l'art. 213 della
«Art. 213 bis. Interventi per emergenze umanitarie.
1. La Regione Abruzzo istituisce un fondo di emergenza umanitaria per fronteggiare situazioni di particolari difficoltà umanitarie e sanitarie.
2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione regionale programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali, è autorizzata a disciplinare le situazioni di difficoltà e ad erogare i contributi a valer sul fondo di cui al comma 1.
3. Agli oneri di cui ai commi precedenti, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 33.000,00, si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito della UPB 02.01.016 - capitolo di spesa 11654 denominato: Fondo regionale per le emergenze umanitarie.».
87. Al comma 2 dell'art. 214 della
88. Il comma 2 dell'art. 215 della
89. Ai commi 1 e 2 dell'art. 216 della
90. L'art. 217 della
91. All'art. 218 della
92. Al comma 1 dell'art. 220 della
"- un contributo di € 50.000,00 all'Associazione Croce Bianca Val Vibrata con sede nel Comune di Sant'Egidio alla Vibrata (TE)" è sostituito dalle seguenti:
- un contributo straordinario di € 25.000,00 al Circolo Anziani 2001 del Comune di Nereto per realizzazione sede;
- un contributo straordinario di € 25.000,00 all'Istituto Suore Operate Immacolata Concezione del Comune di Colonnella.".
93. Il comma 3 dell'art. 225 della
«3. Il Consiglio regionale, con apposito provvedimento da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta della Giunta e sentita la Conferenza Permanente Regione-Enti Locali di cui alla
a) adeguato dimensionamento territoriale e demografico, tenendo conto della situazione delle aree con forte dispersione territoriale;
b) convergenza con altre articolazioni territoriali in particolare quella delle Comunità Montane;
c) sostenibilità della gestione integrata dei servizi sociali e sanitari.».
94. La
95. Alla tabella A della
96. Al comma 2 dell'art. 227 della
97. L'art. 229 della
98. All'art. 230 della
99. L'art. 231 della
100. L'art. 235 della
101. Dopo l'art. 238 della
«Art. 238 bis. Contributi ai comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per partecipazione autonoma ai bandi europei.
1. La Regione Abruzzo, nell'ambito della valorizzazione del sistema delle autonomie locali, istituisce un Fondo per concedere contributi ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti, risultante dall'ultimo censimento, che intendono partecipare autonomamente ai bandi europei.
2. Il contributo massimo erogabile dalla Regione, utilizzabile esclusivamente come cofinanziamento, è pari al 40% del costo complessivo del progetto.
3. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, mediante la Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli approva le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, previa intesa con l'ANCI.
4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 500.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte nell'ambito della UPB 14.01.005 sul cap. di spesa 121520 denominato: Fondo regionale per il supporto ai Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti per la partecipazione ai bandi europei, di importo pari a € 500.000,00.».
102. L'art. 243 della
«Art. 243. Interventi per impianti sciistici nel comprensorio di Scanno.
1. La Giunta regionale, tramite la Direzione riforme istituzionali, enti locali e controlli, è autorizzata a partecipare direttamente agli investimenti per gli impianti sciistici del comprensorio di Scanno per un importo di spesa di € 1.000.000,00.
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte con lo stanziamento di € 1.000.000,00 iscritto sul capitolo di spesa 1823303 - UPB 06.02.006 ridenominato: Interventi per gli investimenti sugli impianti sciistici del comprensorio di Scanno.».
103. Dopo l'art. 243 della
«Art. 243 bis. Interventi a favore delle Province per la manutenzione straordinaria delle strade.
1. La Regione Abruzzo, in relazione al conferimento delle funzioni in materia di viabilità, ai sensi dell'art. 99 del
2. Per l'anno 2005 la Giunta regionale procede alla ripartizione del contributo finanziario in parti uguali tra le province abruzzesi mediante la Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli.
3. Per gli anni successivi la ripartizione delle risorse avverrà sulla base dei criteri e delle modalità approvate con atto della Giunta regionale, previa intesa con l'Unione province italiane.
4. Le Province, ad avvenuta utilizzazione delle risorse, trasmettono alla Direzione riforme istituzionali, enti locali, controlli della Giunta regionale una dettagliata relazione sugli interventi realizzati.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati per l'esercizio finanziario 2005 in € 1.200.000,00, si provvede con le risorse iscritte nell'ambito della UPB 06.02.002, cap. di spesa 172310 denominato: Fondo per la manutenzione straordinaria delle strade provinciali.
6. Per gli anni successivi lo stanziamento verrà determinato con le annuali leggi di bilancio ai sensi della
104. L'art. 244 della
105. L'art. 246 della
106. Al comma 1 dell'art. 247 della
107. Al comma 1 dell'art. 248 della
108. L'art. 249 della
109. Il comma 1 dell'art. 254 della
«1. Dopo il comma 8 dell'art. 10 della
"9. A partire dall'esercizio finanziario 2005, le Comunità Montane sono tenute a presentare, inoltre, apposita dichiarazione a firma del Responsabile dell'Ente relativa all'utilizzazione delle risorse destinate agli investimenti.
10. In caso di inadempienza a quanto stabilito nei precedenti commi 8 e 9 il finanziamento è revocato e la Giunta regionale è autorizzata a recuperare in tutto o in parte le somme erogate".».
110. Al comma 2 dell'art. 254 della
«5. La Giunta regionale provvede con apposito atto a disciplinare i criteri e le modalità per il funzionamento dell'Osservatorio nonché per l'utilizzazione degli stanziamenti di cui al comma 3.».
111. I commi 10 e 11 dell'art. 256 della
«10. Nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale è istituito nell'ambito della UPB 03.05.002 il cap. 35020 denominato: Entrate derivanti dalla maggiorazione degli oneri di urbanizzazione per il recupero dei sottotetti, con uno stanziamento di € 1.500.000,00.
11. Le entrate di cui al comma 10 del presente articolo sono finalizzate per l'intero importo sul cap. di spesa 242422, UPB 06.02.004 denominato:
112. All'allegato 3 -
113. All'elenco di cui all'allegato 7 (
BENEFICIARIO |
INTERVENTO |
COMUNE |
PROV. |
IMPORTO |
|
|
|
|
|
Chiesa S. Paolo |
|
Colledara |
TE |
€ 50.000 |
Chiesa S.M. Alcaldarolo |
|
Isola del G.S. |
TE |
€ 40.000 |
Chiesa SS. Trinità di Varano |
|
Teramo |
TE |
€ 20.000 |
Parrocchia S. Michele Arcangelo |
|
Tossicia |
TE |
€ 10.000 |
|
||||
sono così sostituiti: |
||||
|
||||
BENEFICIARIO |
INTERVENTO |
COMUNE |
PROV. |
IMPORTO |
|
|
|
|
|
Parrocchia S. Maria del Sabato Santo |
edificazione nuova sede |
Vasto |
CH |
€ 50.000 |
ASI Pineto Sport |
completamento centro sportivo Isola |
Pineto |
TE |
€ 45.000 |
|
delle Palme |
|
|
|
Parrocchia S. Michele Arcangelo |
intervento su chiesa S. Rocco |
Pietranico |
PE |
€ 25.000 |
Art. 2. Modifica
1. All'allegato 5 -
Beneficiario |
Intervento |
Comune |
Importo |
Parrocchia di Pellescritta di Montereale |
Ristrutturazione tetto |
Montereale |
€ 50.000,00 |
|
|||
è sostituito nei seguenti termini: |
|||
|
|||
Beneficiario |
Intervento |
Comune |
Importo |
Parrocchia di Pellescritta di Montereale |
Interventi di |
Montereale |
€ 50.000,00 |
|
consolidamento e |
|
|
|
ristrutturazione |
|
|
Art. 3. Modifica tabella e prospetti allegati.
1. La tabella riportante le variazioni del bilancio di previsione 2005 è modificata come segue:
- lo stanziamento del capitolo di entrata 11630 - UPB 01.01.002 denominato: Tasse automobilistiche regionali, è incrementato di € 1.000.000,00;
- lo stanziamento del capitolo di spesa 51000 - UPB 05.01.003 denominato: Entrate derivanti da mutui a lungo termine e dall'emissione di prestiti obbligazionari, è ridotto di € 1.000.000,00.
2. Alla tabella riportante le variazioni all'Elenco delle spese in c/capitale finanziate mediante ricorso a mutuo ex art. 23 della
Art. 4. Integrazioni all'art. 21 della
1. Al comma 3 dell'art. 21 della
Art. 5. Modifiche
1. All'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della L.R. n. 3/2002 sono apportate le seguenti modifiche: il cap. 62101 viene azzerato e contestualmente il cap. 42410 viene aumentato di € 250.000,00 e l'elenco definitivo è € 2.250.000,00.
Art. 6. Interpretazione autentica dell'art. 120 della
1. Le disposizioni di cui all'art. 120 della
Art. 7. Tabella e prospetti allegati.
1. L'elenco delle spese in conto capitale finanziate con mutuo ex art. 23 della
2. Il bilancio di previsione 2005 di cui alla
Art. 8. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
ALLEGATI [4]
(Omissis)
[1] Comma abrogato dall'art. 19 della
[2] Comma abrogato dall’art. 1 della
[3] Comma abrogato dall’art. 1 della
[4] Allegato rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 15 marzo 2006, n. 16.