§ 3.6.124 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.
Modifiche ed integrazioni alla normativa lavoristica regionale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.6 lavoro e formazione professionale
Data:23/12/1999
Numero:142


Sommario
Art. 1.  Modifiche alle LL.RR. 10.7.1998, n. 55 e 16.9.1997, n. 96.
Art. 2.  Modifiche alla L.R. 9.4.1997, n. 34.
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 17.12.1996, n. 136.
Art. 4.      1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, si provvede con le risorse che alimentano il Fondo unico per le Politiche del lavoro, così come individuate a [...]


§ 3.6.124 - L.R. 23 dicembre 1999, n. 142.

Modifiche ed integrazioni alla normativa lavoristica regionale.

(B.U. n. 30 Straord. del 28 dicembre 1999).

 

Art. 1. Modifiche alle LL.RR. 10.7.1998, n. 55 e 16.9.1997, n. 96.

     1. Nella L.R. 10.7.1998, n. 55, concernente "Legge quadro in materia di politiche regionali di sostegno all'occupazione", sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

     2. [1].

     3. - 5. [2].

     6. [3].

     7. Nell'art. 18 c. 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente lettera f): (omissis). Sui fondi di bilancio regionale sarà comunque attribuita priorità alle misure volte ad incentivare la creazione di nuove Imprese e l'inserimento lavorativo dipendente.

     8. [4].

     9. [5].

     10. [6].

     11. - 12. [7].

 

     Art. 2. Modifiche alla L.R. 9.4.1997, n. 34. [8]

     1. Nella L.R. 9.4.1997, n. 34, come modificata dalla L.R. 17.12.1997, n. 139, sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

     2. - 2 bis. [9].

     3. - 4. [10].

     5. [11].

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 17.12.1996, n. 136.

     1. Nella L.R. 17.12.1996, n. 136 sono apportate le modifiche ed integrazioni di cui ai commi seguenti.

     2. [12].

     3. [13].

     4. [14].

     5. [15].

     6. [16].

     7. [17].

     8. [18].

 

     Art. 4.

     1. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli articoli 1 e 3 della presente legge, si provvede con le risorse che alimentano il Fondo unico per le Politiche del lavoro, così come individuate a norma dell'art. 24 della L.R. 55/98, a quelli indotti dalla attuazione dell'art. 2, si provvede nei limiti delle risorse stanziate sul Cap. 52425 del bilancio corrente. Per gli esercizi successivi, si provvede ai sensi dell'art. 10 della L.R.C. 81/77.

     2. Le agevolazioni riconosciute ai sensi della presente legge e di quelle modificate con gli artt. 1, 2 e 3 sono corrisposte nel limite massimo degli aiuti "de minimis"; non trova pertanto applicazione l'obbligo di preventiva notifica prescritto dall'art. 93 paragrafo 3 del Trattato CEE.

     3. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Comma modificato dall'art. 1 della L.R. 20 aprile 2000, n. 67. Sostituisce la lettera a), comma 2, art. 4 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[2] Modificano il comma 3, art. 6, i commi 1 e 3, art. 7 e il comma 1, art. 8 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[3] Modifica i commi 1 e 7, art. 14 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[4] Modifica l'art. 19 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[5] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 20 aprile 2000, n. 67. Inserisce l'art. 19 bis nella L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[6] Modifica l'art. 20 della L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[7] Inseriscono gli articoli 22 bis e 22 ter nella L.R. 10 luglio 1998, n. 55.

[8] Articolo abrogato dall’art. 7 della L.R. 19 novembre 2003, n. 19.

[9] Modificano la lettera b), comma 1, art. 3 e il comma 1, art. 4 della L.R. 9 aprile 1997, n. 34.

[10] Modificano gli articoli 11 e 12 della L.R. 9 aprile 1997, n. 34.

[11] Inserisce i commi 4 e 5 nell'art. 13 della L.R. 9 aprile 1997, n. 34.

[12] Modifica il comma 1, art. 1 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.

[13] Sostituisce l'art. 2 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.

[14] Modifica il comma 1, art. 4 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.

[15] Sostituisce il comma 2, art. 5 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.

[16] Modifica il comma 1, art. 7 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.

[17] Sostituisce l'art. 8 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.

[18] Modifica il comma 1, art. 10 della L.R. 17 dicembre 1996, n. 136.