Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 6. finanza e contabilità |
Capitolo: | 6.1 programmazione, bilancio, contabilità |
Data: | 12/08/2005 |
Numero: | 28 |
Sommario |
Art. 1. Abrogazione dell’art. 59/bis della L.R. 15/2004 (Legge finanziaria regionale 2004). |
Art. 2. Modifica all’art. 107 della L.R. 6/2005 (Legge finanziaria regionale 2005). |
Art. 3. Modifiche alla L.R. 7/2005 (Legge di bilancio regionale). |
Art. 4. Modifiche alla L.R. 7/2005. |
Art. 5. Modifiche alla L.R. 15/2004. |
Art. 6. Integrazioni alla L.R. 6/2005. |
Art. 7. Entrata in vigore. |
§ 6.1.144 – L.R. 12 agosto 2005, n. 28.
Abrogazione dell’art. 59/Bis della L.R. 26 Aprile 2004, n. 15 (Legge Finanziaria Regionale 2004); modifica dell’art. 107 della L.R. 8 Febbraio 2005, n. 6 (Legge Finanziaria Regionale 2005) e modifiche alla L.R. 8 Febbraio 2005, n. 7 (Legge di bilancio regionale 2005) – 2° provvedimento di variazione.
(B.U. 31 agosto 2005, n. 44).
Art. 1. Abrogazione dell’art. 59/bis della
1. L’art. 59/bis della
2. La Regione provvede ad istituire e disciplinare con legge un Organismo Pagatore Regionale, ai sensi dell’art. 3 del
3. Sono fatte salve tutte le spese sostenute dall’Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo – ARSSA – per l’applicazione dell’art. 59/bis.
Art. 2. Modifica all’art. 107 della
1. Il comma 1 dall’art. 107 della
2. Le somme previste dall’art. 107, comma 1, della
Art. 3. Modifiche alla
1. Allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale della Regione Abruzzo per l’esercizio finanziario 2005 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:
(omissis)
2. Al comma 2 dell’art. 32 concernente: Agenzia Regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo - ARSSA della
3. Dopo l’art. 36 (Agenzia regionale per la tutela ambientale - ARTA) della
«Art. 36 bis. Ente Abruzzo Lavoro.
1. Ai sensi dell’art. 47 della
2. Ai sensi dell’art. 7 della
3. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge l'Ente Abruzzo Lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti di variazione del bilancio così da renderlo compatibile con le assegnazioni disposte.
4. In caso di inadempimento, si provvede in via sostitutiva.»
4. All’art. 36 (Entrata in vigore) della
Art. 4. Modifiche alla
1. Al bilancio di previsione approvato con la
a) allo stato di previsione della spesa sono apportate le modifiche indicate nell’allegato Prospetto "A";
b) all’allegato al bilancio contenente la ripartizione delle unità previsionali di base in capitoli ai fini della gestione sono apportate le modifiche indicate nell’allegato Prospetto "B";
c) all’allegato al bilancio riportante l’Elenco delle spese obbligatorie, disciplinate all’art. 18 della L.R. 25.3.2002, n. 7, è inserito il Cap. 11449 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di trasferta e rimborso spese per missioni per la partecipazione del personale regionale ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione regionale.
2. E’ autorizzata l’iscrizione in bilancio del Cap. di spesa 11459 - UPB 02.01.005 denominato: Indennità di trasferta e rimborso Anno XXXVI - N. 44 (31.08.2005) Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo Pag. 9 spese per missioni per la partecipazione del personale regionale ai corsi di formazione organizzati dall’amministrazione regionale per l’erogazione di indennità di missione e di rimborso a favore del personale regionale per la partecipazione ai corsi di formazione organizzati dalla Giunta regionale. Lo stanziamento del capitolo di spesa è annualmente definito dalla legge di approvazione del bilancio.
3. Ai fini della dimostrazione dell’equilibrio economico e finanziario della variazione disposta con il presente articolo, è allegato il Prospetto "C" riepilogativo delle variazioni.
Art. 5. Modifiche alla
1. Il comma 3 dell’art. 21 della
«3. La Giunta regionale è autorizzata ad alimentare il fondo di rotazione di cui all’art. 1 con le somme erogate dalla Commissione Europea e dal Ministero dell’Economia e delle Finanze fino a concorrenza dell’importo delle anticipazioni eleggibili a POR Abruzzo 2000 – 2006 effettivamente sostenute, da certificare da parte del Direttore Regionale della Direzione Politiche Attive del Lavoro, della Formazione e dell’Istruzione con proprio provvedimento. Per tale finalità la Giunta regionale è autorizzata a conguagliare gli accertamenti relativi ai rimborsi per le anticipazioni di cui ai commi precedenti con quelli relativi ai rimborsi per i programmi normalmente attuati».
2. Dopo il comma 3 dell’art. 21 della
«4. La Giunta regionale è autorizzata ad utilizzare le disponibilità del fondo di rotazione per le attività di nuova programmazione a valere sulle LL.RR. 55/1998, 136/1996 e 96/1997, nonché per gli interventi per i POR Abruzzo 2000-2006 e per il pagamento di contenziosi derivanti dall’attuazione del medesimo POR Abruzzo 2000-2006.»
Art. 6. Integrazioni alla
1. Dopo l'art. 65 della
«Art. 65 ter. Disposizioni in materia di personale dell'Agenzia regionale di Tutela dell'Ambiente.
1. L'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente (ARTA) è autorizzata, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, ad avvalesi fino all'espletamento di procedure concorsuali e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2005, del personale con contratto a tempo determinato in servizio alla data del 1° gennaio 2005.
2. Agli oneri di cui al precedente comma si provvede nell'ambito delle risorse iscritte nel bilancio dell'Agenzia suddetta.»
Art. 7. Entrata in vigore.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
ALLEGATO
(Omissis)
[1] Articolo così rettificato con avviso pubblicato nel B.U. 1 marzo 2006, n. 13.