§ 6.1.168 - L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.
Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:6. finanza e contabilità
Capitolo:6.1 programmazione, bilancio, contabilità
Data:01/10/2007
Numero:34


Sommario
Art. 1.  Interventi per l’emergenza incendi
Art. 2.  Sollecitazione informazione capillare
Art. 3.  Modifiche alla L.R. 28.12.2006, n. 47
Art. 4.  Modifiche alla L.R. 17.4.2003, n. 7
Art. 5.  Disposizioni organizzative in materia di rapporti con l’Unione Europea
Art. 6.  Potenziamento attività di programmazione comunitaria
Art. 7.  Finalizzazione di somme a favore delle Aree interne
Art. 8.  Misure di razionalizzazione degli organismi regionali
Art. 9.  Modifiche art. 2 della L.R. 14.3.2000, n. 25
Art. 10.  Modifiche artt. 7 e 19 della L.R. 14.3.2000, n. 25
Art. 11.  Misure urgenti per organismi societari a capitale pubblico
Art. 12.  Modifiche alla L.R. 63/1999
Art. 13.  Modifiche art. 29 della L.R. 24.12.1996, n. 146
Art. 14.  Modifiche art. 30 della L.R. 24.12.1996, n. 146
Art. 15.  Modifiche art. 32 della L.R. 24.12.1996, n. 146
Art. 16.  Modifiche art. 38 della L.R. 24.12.1996, n. 146
Art. 17.  Modifiche alla L.R. 12.11.1997, n. 132
Art. 18.  Acquisto di beni e servizi in materia sanitaria
Art. 19.  Disposizioni in materia di spesa dell’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente
Art. 20.  Interventi a favore del Parco regionale Sirente-Velino
Art. 21.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 9.2.1996, n. 12
Art. 22.  Istituzione del Centro Funzionale d'Abruzzo
Art. 23.  Autorizzazione ai comuni beneficiari all’utilizzo di somme residuali
Art. 24.  Modifiche e integrazioni alla L.R. 23.11.1999, n. 113
Art. 25.  Promozione ed incentivazione della mobilità sostenibile dell'introduzione di biocarburanti e altre misure per abbattere le emissioni di CO2
Art. 26.  Modifiche alla L.R. 29/2006
Art. 27.  Modifiche alla L.R. 28.12.2006, n. 47
Art. 28.  Disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali in materia di risorse idriche
Art. 29.  Modifiche alla L.R. 25.10.1996, n. 96
Art. 30.  Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 25.10.1996, n. 96
Art. 31.  Disposizioni in materia di economie vincolate relative a programmi di edilizia residenziale pubblica
Art. 32.  Modifica alla L.R. 29/2006 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 46/2005 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria [...]
Art. 33.  Modifiche all’art. 236 della L.R. 8.2.2005, n. 6
Art. 34.  Modifica all’allegato C del comma 15 dell’art. 62 della L.R. 25.8.2006, n. 29
Art. 35.  Disposizioni in caso di inadempimento di obblighi da parte di beneficiari di contributi, agevolazioni e finanziamenti
Art. 36.  Diritto proporzionale e imposta regionale sulle concessioni minerarie
Art. 37.  Attribuzione di compiti e funzioni in materia di oli minerali e GPL
Art. 38.  Modifica Allegato B della L.R. 25.8.2006, n. 29
Art. 39.  Modifiche alla L.R. 16/2007
Art. 40.  Modifica della denominazione del capitolo di spesa 282332
Art. 41.  Abrogazione della L.R. 27.7.1993, n. 30
Art. 42.  Istituzione di zone franche urbane
Art. 43.  Cofinanziamento degli strumenti di programmazione negoziata
Art. 44.  Abrogazione art. 7 della L.R. 3.3.2005, n. 23
Art. 45.  Modifiche alla L.R. 14.9.1999, n. 68
Art. 46.  Modifiche alla L.R. 17.5.1985, n. 44
Art. 47.  Modifiche alla L.R. 28.1.2004, n. 10
Art. 48.  Abrogazione dell’art. 59 della L.R. 28.1.2004, n. 10
Art. 49.  Contributi all'ARSSA
Art. 50.  Disposizioni in materia di personale dell’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo
Art. 51.  Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei Consorzi di bonifica
Art. 52.  Modifiche alla L.R. 23.10.2003, n. 15
Art. 53.  Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 46
Art. 54.  Modifiche alla L.R. 47/2006
Art. 55.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28.12.2006, n. 47
Art. 56.  Abrogazione dell’art. 45 della L.R. 17.4.2003, n. 7
Art. 57.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.10.1999, n. 95
Art. 58.  Modifiche ed integrazioni all’art. 153 della L.R. 6/2005: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo
Art. 59.  Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.11.2001, n. 57
Art. 60.  Cooperazione Internazionale
Art. 61.  Finanziamento corsi di formazione
Art. 62.  Modifiche all'art. 36 della L.R. 96/1996
Art. 63.  Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento di capitale della S.A.G.A. S.p.A.
Art. 64.  Modifiche alla L.R. 19/2004
Art. 65.  Disposizioni per l’attuazione ed esecuzione dell’Accordo Stato-Regione per il ripiano dei disavanzi del Settore sanitario
Art. 66.  Modifiche alla L.R. 29/2006
Art. 67.  Modifiche alla L.R. 60/1988
Art. 68.  Modifiche alla L.R. 7/2007
Art. 69.  Modifiche alla L.R. 3/2002
Art. 70.  Modifiche alla L.R. 41/1973
Art. 71.  Sospensione applicazioni della L.R. 15/2000
Art. 72.  Variazioni al bilancio 2007
Art. 73.  Variazioni al bilancio 2007
Art. 74.  Realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica
Art. 75.  Contributo al Consorzio CONIN - Comune di Nereto (TE)
Art. 76.  Contributi L.R. 56/2001
Art. 77.  Sostegno ad eventi e manifestazioni di rilievo regionale
Art. 78.  Manifestazioni sportive di interesse regionale
Art. 79. 
Art. 80.  Rifinanziamento Cooperativa Trisomia 21
Art. 81.  Norma finanziaria
Art. 82.  Entrata in vigore


§ 6.1.168 - L.R. 1 ottobre 2007, n. 34.

Disposizioni di adeguamento normativo e per il funzionamento delle strutture.

(B.U. 5 ottobre 2007, n. 6 Straordinario)

 

CAPO I

Autorizzazioni di spesa, finalizzazioni di somme e abrogazioni, modifiche o

integrazioni di leggi regionali

 

SEZIONE PRIMA

Disposizioni in materia di Enti locali

 

Art. 1. Interventi per l’emergenza incendi [1]

[1. Per contrastare gli effetti prodotti dall’emergenza incendi in Abruzzo nell’estate 2007, per favorire il ripristino ambientale e il recupero del patrimonio edilizio distrutto, per finanziare progetti degli Enti locali finalizzati alla ricostruzione e al restauro delle strutture pubbliche, per la definizione di contributi straordinari destinati a soggetti privati, è istituito un fondo straordinario di solidarietà gestito dalla Presidenza della Giunta regionale secondo modalità stabilite dalla Giunta regionale, entro 30 (trenta) giorni dalla pubblicazione della presente legge, d’intesa con la Commissione Bilancio e Affari Generali del Consiglio regionale. La dotazione del fondo è finalizzata anche alla definizione di accordi con gli istituti di credito per la creazione di un fondo di rotazione a disposizione di soggetti pubblici e privati ai fini della concessione di contributi in conto capitale o in conto interesse, ovvero in qualsiasi altra forma di finanziamento che risponda alle esigenze immediate e di medio periodo dei residenti e delle aziende.

2. Ai fini della copertura degli oneri derivanti dall’attuazione degli interventi di cui al precedente comma 1, sono apportate, nello stato di previsione della spesa per l’esercizio finanziario 2007, le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

- in diminuzione

U.P.B. 02.02.002 cap. 12101 in diminuzione € 200.000,00

U.P.B. 02.02.004 cap. 12331 in diminuzione € 250.000,00

U.P.B. 02.02.004 cap. 12354 in diminuzione € 250.000,00

U.P.B. 10.02.002 cap. 92401 in diminuzione € 280.000,00

U.P.B. 07.02.017 cap. 102380 in diminuzione € 250.000,00

U.P.B. 07.02.012 cap. 102497 in diminuzione € 170.000,00

U.P.B. 07.02.011 cap. 102499 in diminuzione € 300.000,00

U.P.B. 07.02.013 cap. 142330 in diminuzione € 100.000,00

U.P.B. 05.02.012 cap. 152105 in diminuzione € 200.000,00

U.P.B. 04.02.001 cap. 152292 in diminuzione € 100.000,00

U.P.B. 04.02.001 cap. 152360 in diminuzione € 600.000,00

U.P.B. 04.02.001 cap. 152424 in diminuzione € 100.000,00

U.P.B. 06.02.001 cap. 182351 in diminuzione € 300.000,00

U.P.B. 06.02.004 cap. 182441 in diminuzione € 100.000,00

U.P.B. 09.02.001 cap. 242396 in diminuzione € 300.000,00

U.P.B. 03.02.005 cap. 272344 in diminuzione € 100.000,00

U.P.B. 10.02.008 cap. 62430 in diminuzione € 400.000,00

U.P.B. 15.02.001 cap. 324000 in diminuzione € 2.000.000,00

- in aumento

U.P.B. 05.02.010 - Cap. 152205 di nuova istituzione, denominato: Fondo di solidarietà per contrastare gli effetti dell’emergenza incendi nella Regione Abruzzo - in aumento € 6.000.000,00 (seimilioni).

3. Per gli anni successivi al 2007, compatibilmente con le modalità di intervento previste da norme nazionali e regionali, gli stanziamenti saranno definiti con leggi di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002.]

 

     Art. 2. Sollecitazione informazione capillare

1. Ai fini di assicurare adeguata e preventiva informazione alla popolazione ed ai soggetti latori di interessi privati, pubblici e diffusi come previsto dal comma 2 dell'art. 11 della L.R. 45/2004, i Comuni devono prevedere modalità efficienti ed efficaci di informazione della collettività anche per via telematica, stante la rilevanza degli interessi coinvolti.

2. Le informazioni di cui al precedente comma 1, dovranno essere rese veicolabili e accessibili anche in remoto, secondo le prescrizioni del D.Lgs. 195/2005, dandone parimenti appropriata e tempestiva comunicazione nel sito web dell'ente locale ove attivato.

3. Stante la necessità di incentivare gli interventi di adeguamento di cui ai predetti commi, la Regione Abruzzo potrà contribuire con propri fondi ovvero con risorse statali e/o comunitarie in materia, al finanziamento di iniziative conformi agli scopi prescritti presentate dagli Enti locali.

 

SEZIONE SECONDA

Disposizioni in materia di Politiche Legislative e Comunitarie, Rapporti Esterni

 

     Art. 3. Modifiche alla L.R. 28.12.2006, n. 47

1. Dopo il comma 45 dell’art. 1 della L.R. 28.12.2006, n. 47 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2007" è aggiunto il seguente comma: «45 bis. I Comuni che non hanno ottenuto il finanziamento ai sensi e per gli effetti dell’art. 221 della L.R. 26.4.2004, n. 15 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004) e dell’art. 49 della L.R. 8.2.2005, n. 6 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005) possono accedervi, per un solo mutuo da richiedere entro e non oltre il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente legge, fino a concorrenza dell’importo massimo stanziato sul pertinente capitolo di bilancio pari, per l’esercizio finanziario 2007, ad € 200.000,00».

2. L’ultimo periodo del comma 45 dell’art. 1 della L.R. 47/2006 è abrogato.

 

     Art. 4. Modifiche alla L.R. 17.4.2003, n. 7

1. Il comma 2 dell’art. 101 della L.R. 17.4.2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2003 e pluriennale 2003-2005 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2003" è così sostituito:

«2. A tal fine è istituito un Fondo speciale antiusura e antiracket, a valere sul quale la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente in materia di Qualità della Vita, procede all’erogazione dei seguenti contributi:

a) un contributo integrativo a favore dei Fondi speciali antiusura costituiti dai Consorzi fidi (Confidi) e dalle Fondazioni antiusura. Il contributo regionale affluisce al Fondo speciale già costituito dai Confidi e dalle Fondazioni ai sensi della Legge 108/1996 ed è gestito con le stesse modalità previste dalla predetta legge. Esso viene utilizzato dai Confidi e dalle Fondazioni per garantire prestiti erogati dal sistema creditizio in favore dei soggetti a rischio d'usura come previsto dalla legge 108/1996 più volte richiamata;

b) contributi a favore delle Associazioni antiracket ed antiusura e fondazioni riconosciute legalmente costituite e iscritte nell'apposito elenco istituito presso le Prefetture, a sostegno delle attività di prevenzione e di contrasto dei fenomeni dell'usura e del racket;

c) contributi alle vittime a copertura delle spese relative alle procedure legali e precisamente:

1) le spese, i diritti e gli onorari spettanti ai professionisti, debitamente documentati e ritenuti congrui dai rispettivi consigli dell'ordine e comunque nei limiti della tariffa professionale, per tutte le attività relative sia al giudizio che alla procedura di recupero delle somme dovute e del rimborso dei danni subiti, ivi incluse le spese per stime e perizie;

2) le spese di giudizio e di registrazione delle sentenze».

 

     Art. 5. Disposizioni organizzative in materia di rapporti con l’Unione Europea

1. E’ facoltà della Giunta regionale disporre che nell’articolazione organizzativa delle Direzioni regionali nelle quali è incardinata l’Autorità di gestione di programmi finanziati con fondi strutturali sia prevista una funzione di supporto all’Autorità di gestione nei rapporti con l’Unione Europea.

2. La funzione di cui al precedente comma 1 può essere affidata, dalla Giunta regionale, su proposta del Direttore regionale competente, sentita l’Autorità di gestione interessata, ad un dipendente di categoria D assegnato alla Direzione.

3. Ove, per motivate esigenze, la Giunta regionale stabilisca a Bruxelles la sede di svolgimento della funzione di cui al comma 1 del presente articolo, essa è logisticamente collocata presso l’immobile destinato a sede del Servizio Collegamento con l’Unione Europea della Direzione Affari della Presidenza ed il trattamento economico da corrispondere all’incaricato è quello previsto dalla L.R. 26.2.1998, n. 11 (Norme in materia di politiche internazionali).

 

     Art. 6. Potenziamento attività di programmazione comunitaria

1. Al fine di incrementare l’efficacia dell’azione di reperimento di risorse finanziarie da destinare allo sviluppo socio-economico, la Regione Abruzzo finalizza le risorse rinvenienti dalla rendicontazione delle spese relative al personale impiegato nella realizzazione di progetti comunitari, al potenziamento delle attività connesse alla predisposizione di programmi o progetti, da presentare all’approvazione dell’Unione Europea.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1 è istituito a partire dal corrente esercizio finanziario il capitolo di entrata 35102 - U.P.B. 03.05.001 denominato: "Proventi da rimborsi per spese di personale impiegato nella realizzazione di progetti comunitari" ed il correlato capitolo di spesa 11299 - U.P.B. 02.01.014 denominato: "Oneri per attività inerenti la predisposizione di programmi e progetti da presentare all’Unione Europea".

3. Gli impegni di spesa a valere sul capitolo di spesa 11299 potranno essere assunti solo previo accertamento degli importi sul capitolo di entrata 35102.

4. [Le spese relative ai progetti finanziati nell'ambito del POP 1994-1996, utilizzate ai fini della rendicontazione finale alla UE e dalla stessa accettate e rimborsate alla Regione Abruzzo, sono assegnate agli Enti locali] [2].

5. [Agli oneri derivanti dagli interventi di cui al comma 4 si provvede, per l'esercizio finanziario 2007, con le risorse iscritte nell'ambito della U.P.B. 02.02.010 sul capitolo di spesa 12490 denominato "Oneri per interventi di cofinanziamento di programmi comunitari e nazionali e di interventi di programmazione negoziata", fino ad un importo massimo di spesa pari ad € 500.000,00] [3].

 

     Art. 7. Finalizzazione di somme a favore delle Aree interne [4]

[1. Per l’esercizio finanziario 2007 lo stanziamento di € 5.000.000,00 iscritto nel bilancio di previsione, parte spesa, U.P.B. 02.02.004 - Cap. 12354 denominato: "Interventi in favore delle aree interne", è finalizzato alla realizzazione di interventi di riconversione, di infrastrutturazione tecnologica e di riutilizzo di siti produttivi dismessi, ubicati nelle aree interne del territorio regionale.

2. Entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, le Comunità montane interessate trasmettono alla Giunta regionale, Direzione Affari della Presidenza, un piano di interventi da realizzare.

3. La Giunta regionale, su proposta della Direzione suddetta e previo parere del Nucleo regionale di valutazione degli Investimenti, approva i piani pervenuti e provvede a ripartire tra le Comunità montane proponenti le risorse di cui al comma 1 del presente articolo, affidando alle stesse la realizzazione degli interventi finanziati. Il parere del Nucleo regionale di valutazione tiene conto del numero e delle caratteristiche dei posti di lavoro creati ed indotti dall’intervento, privilegiando i piani che prevedono la stabilizzazione del lavoro precario o la creazione di nuovi posti di lavoro.

4. Le Comunità montane trasmettono alla suddetta Direzione regionale, apposita relazione semestrale illustrativa dell’avanzamento finanziario e fisico degli interventi.]

 

     Art. 8. Misure di razionalizzazione degli organismi regionali

1. La Regione concorre al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica ed alla realizzazione degli obiettivi di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, in riferimento al D.L. 4.7.2006, n. 223 recante: "Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale", convertito, con modificazioni, nella Legge 4.8.2006, n. 248 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 4.7.2006, n. 223 recante: Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale" ed in attuazione dell’art. 1, comma 9, della L.R. 47/2006 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2007)", anche attraverso il riordino, la razionalizzazione e riduzione dei costi di organismi, istituiti con legge regionale.

2. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione di riferimento di ciascun organismo procede annualmente alla verifica dei costi di funzionamento degli organismi stessi, valutandone la congruità con riferimento alla funzionalità delle attività da essi poste in essere rispetto a quelle degli uffici regionali di riferimento. Ove necessario, la Giunta adotta su proposta della Direzione di riferimento di ciascun organismo, i conseguenti provvedimenti di ridefinizione delle singole competenze e di riduzione dei costi.

3. A decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge sono soppressi gli organismi elencati nell’allegato "A". Sono altresì abrogate le disposizioni normative elencate nel medesimo allegato e le disposizioni normative incompatibili con il presente articolo. A decorrere dalla stessa data, le funzioni, i rapporti giuridici a titolarità degli organismi soppressi, nonché le attività in essere da parte degli stessi, sono assunti in capo alla Regione Abruzzo. Alla loro cura provvedono le strutture della Giunta regionale già di riferimento degli organismi soppressi, inglobandone le eventuali articolazioni organizzative.

4. A decorrere dal 180° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge le funzioni già di competenza della soppressa Consulta regionale per l’Educazione Ambientale sono assunte in capo al Comitato per l’Educazione Ambientale di cui all’art. 4 della L.R. 29.11.1999, n. 122. Nessun compenso è dovuto ai componenti del Comitato per l’Educazione Ambientale per lo svolgimento delle funzioni della soppressa Consulta regionale per l’Educazione Ambientale.

5. In conformità a quanto disposto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente nella specifica materia, a decorrere dal 90° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge, è abolita ogni forma di indennità per tutti i componenti degli organismi istituiti con legge regionale e, per i soli componenti esterni è riconosciuta la corresponsione di un gettone di presenza, pari ad € 50,00, per ogni seduta di lavoro. Le sedute di lavoro degli organismi sono informate a principi di efficienza, di efficacia e di economicità.

6. A decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge nessun compenso viene riconosciuto ai componenti degli organismi regionali che partecipino ai relativi lavori in qualità di rappresentanti di categoria o quali dipendenti della Regione o di enti ed organismi subregionali.

7. A decorrere dal giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge ai dipendenti della Regione o di enti ed organismi subregionali ovvero agli esperti esterni che, per la partecipazione a sessioni di lavoro degli organismi indicati nel comma 1, necessitino di spostarsi in luoghi diversi dall’ordinaria sede di lavoro è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’amministrazione regionale.

8. Fatti salvi gli eventuali controlli imposti dalla normativa nazionale e comunitaria, gli organismi di cui al presente articolo, laddove dotati di propria autonomia organizzativa e finanziaria, sono tenuti a raccordarsi e relazionarsi, per il tramite della Direzione di riferimento, con i sistemi di programmazione e controllo della Regione Abruzzo.

9. La Regione garantisce, mediante gli strumenti della concertazione, la partecipazione del partenariato istituzionale ed economico sociale alla definizione delle scelte finora negoziate attraverso la partecipazione dei propri rappresentanti ai lavori degli organismi soppressi ai sensi del presente articolo.

10. A decorrere dal 120° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge per il conseguimento di attestazioni di idoneità ovvero di abilitazione all’esercizio di attività o funzioni è dovuta la corresponsione di una quota di partecipazione alle spese per il funzionamento delle relative commissioni esaminatrici. Con successivo atto di organizzazione, ove non sussista una specifica disciplina, la Giunta regionale, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, disciplina, su conforme proposta della Direzione di riferimento, l’ammontare di tale quota e le relative modalità di versamento.

11. Le convenzioni stipulate ai sensi dell’art. 6 della L.R. 26.11.1986, n. 70 recante: "Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo" abrogata dall’art. 98 della L.R. 31.7.1996, n. 60 recante: "Testo unico delle norme che regolano la materia dell'artigianato nella Regione Abruzzo" cessano di avere efficacia dal 60° giorno successivo all’entrata in vigore della presente legge.

 

     Art. 9. Modifiche art. 2 della L.R. 14.3.2000, n. 25

1. L’art. 2 della L.R. 14.3.2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) è così sostituito:

«Art. 2 - Comitato Tecnico regionale per l’informatica e la Telematica

1. E’ istituito il Comitato Tecnico Scientifico regionale per l’Informatica e la Telematica di seguito denominato Comitato regionale.

2. Il Comitato regionale, organo collegiale di supporto alla Giunta è nominato con delibera della Giunta stessa ed è composto da cinque membri:

a) due componenti indicati dalla Struttura Speciale di Supporto Sistema Informativo regionale;

b) un componente indicato dall’Agenzia regionale per l’Informatica e la Telematica;

c) un componente indicato dalla Società Abruzzo Engineering S.c.p.a.;

d) un componente designato dal Presidente della Giunta regionale.

3. Il Presidente del Comitato è designato dalla Giunta regionale.

4. Il Comitato indicherà il sostituto del Presidente in caso di assenza o impedimento dello stesso.

5. Ai componenti del Comitato tecnico regionale per l’Informatica e Telematica è riconosciuto il rimborso delle spese di viaggio, secondo il trattamento spettante al personale dipendente dell’amministrazione regionale.

6. Il supporto per le attività di segreteria sarà garantito dalla Struttura speciale di supporto sistema informativo regionale secondo moduli organizzativi interni».

2. La Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale competente, provvede, entro 90 giorni dall’entrata in vigore della presente legge, alla nomina del Comitato tecnico regionale per l’Informatica e Telematica nella sua nuova composizione. I componenti del Comitato tecnico regionale per l’Informatica e Telematica attualmente in carica cessano le loro funzioni dalla data di insediamento del nuovo organismo, nominato ai sensi del presente articolo.

 

     Art. 10. Modifiche artt. 7 e 19 della L.R. 14.3.2000, n. 25

1. Il comma 2 dell’art. 7 (Istituzione dell'Agenzia regionale per l'informatica e la telematica) della L.R. 14.3.2000, n. 25 (Organizzazione del comparto sistemi informativi e telematici) è sostituito dai seguenti commi 2 e 2bis:

«2. L'Agenzia è sottoposta a vigilanza e controllo della Giunta regionale con la propria struttura.

2bis. L’Agenzia opera in collegamento funzionale con il Comitato regionale».

2. Il comma 2 dell’art. 19 della L.R. 25/2000 (Regolamento) è così sostituito:

«2. Il regolamento è modificato con le medesime procedure di cui al precedente comma 1».

 

     Art. 11. Misure urgenti per organismi societari a capitale pubblico

1. La Regione Abruzzo, nel riconfermare la valenza delle strutture societarie a capitale pubblico, quali strumenti efficienti ed efficaci per lo svolgimento e la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di istituto, nonché per lo svolgimento esternalizzato, secondo legge, di funzioni amministrative di propria competenza, attribuisce ad Abruzzo Engineering S.c.p.a., costituita a seguito della trasformazione societaria della Collabora Engeneering S.p.A. e la cui partecipazione dell’ente regione è stata prevista dall’art. 32 della L.R. 25.8.2006, n. 29 recante: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.12.2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31.12.2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2006 - Bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione", l’esercizio di diritti speciali esclusivi dell’ente regione, ai sensi dell’art. 19, comma 2 del D.Lgs. 12.4.2006, n. 163 recante: Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

2. L’esercizio dei diritti speciali ed esclusivi di cui al comma 1 del presente articolo viene attribuito ad Abruzzo Engineering S.c.p.a. al fine di dare concreta attuazione alle funzioni ed attività relative alla sicurezza ambientale e territoriale. Allo scopo, le Strutture regionali competenti per materia, e in particolare quelle competenti in materia di ambiente, territorio, opere pubbliche e protezione civile, adottano i provvedimenti amministrativi attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo [5].

3. Al fine di garantire la salvaguardia dei sussistenti livelli occupazionali, i rapporti convenzionali in corso tra la Regione Abruzzo ed Abruzzo Engineering S.c.p.a. sono prorogati fino al 31 dicembre 2007. Agli oneri necessari per lo svolgimento dei servizi di protezione civile e protezione ambientale, valutati complessivamente per il periodo 1° luglio-31 dicembre 2007 in € 1.500.000,00 si provvede mediante le risorse iscritte al capitolo di spesa 22446 - U.P.B. 11.02.005, denominato: Interventi per la stabilizzazione dei lavoratori impegnati in attività socialmente utili.

 

     Art. 12. Modifiche alla L.R. 63/1999 [6]

1. All’art. 8 della L.R. 9.8.1999, n. 63 "Ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo" dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

«9. L’accesso al Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, per via informatica, è libero e gratuito per tutti, per un periodo pari a sessanta giorni, ma non riveste carattere di ufficialità e legalità».

 

SEZIONE TERZA

Disposizioni in materia di Sanità

 

     Art. 13. Modifiche art. 29 della L.R. 24.12.1996, n. 146

1. L’art. 29 della L.R. 24.12.1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito nei seguenti termini:

«Art. 29 - Monitoraggio del sistema degli obiettivi sanitari regionali

1. La Regione, per il tramite della Direzione competente, attraverso il sistema di flussi informativi di cui al D.M. del 16 febbraio 2001 e s.m.i. (Nuovi modelli di rilevazione economici del Sistema informativo sanitario) e, con il supporto dell’Agenzia Sanitaria regionale, attua il monitoraggio degli obiettivi contenuti negli strumenti regionali di programmazione in materia sanitaria».

 

     Art. 14. Modifiche art. 30 della L.R. 24.12.1996, n. 146

1. L’art. 30 della L.R. 24.12.1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito nei seguenti termini:

«Art. 30 - Principi generali dei controlli interni

1. Per favorire la definizione di un quadro unitario, integrato e coordinato dei controlli interni, coerente con quello attivato presso la Giunta regionale, le Aziende si dotano di strumenti idonei a:

a) garantire la legittimità, la regolarità e la correttezza dell’azione amministrativa (controllo di regolarità amministrativa e contabile);

b) verificare l’efficacia, l’efficienza e l’economicità dell’azione amministrativa al fine di utilizzare, anche mediante tempestivi interventi di correzione, il rapporto tra costi e risultati (controllo di gestione);

c) valutare le prestazioni del personale con qualifica dirigenziale (valutazione della dirigenza);

d) valutare l’adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell’indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti (valutazione e controllo strategico).

2. Nell’ambito della propria autonomia organizzativa ciascuna Azienda individua le strutture competenti allo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1 del presente articolo, lett. a), b), c) e d), prevedendo che le stesse forniscano le necessarie informazioni agli omologhi sistemi di controllo interno, attivi presso la Giunta regionale».

 

     Art. 15. Modifiche art. 32 della L.R. 24.12.1996, n. 146

1. Il comma 3 dell’art. 32 della L.R. 24.12.1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito nei seguenti termini:

«3. L’ufficio unico degli acquisti è investito delle seguenti competenze:

a) scelta del contraente tramite le procedure previste dalle vigenti normative in materia di acquisto di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, per contratti superiori a € 211.000,00 oltre I.V.A. di legge;

b) promozione e sviluppo di convenzioni regionali che aggreghino la domanda di beni e servizi da parte delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere a livello regionale, anche per contratti con importi inferiori al valore indicato al precedente punto a);

c) consulenza in materia contrattuale in favore delle Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere".

d) Relazione semestrale obbligatoria dell’attività svolta alla competente Commissione consiliare».

2. Il comma 5 dell’art. 32 della L.R. 24.12.1996, n. 146 e successive modifiche ed integrazioni, è sostituito nei seguenti termini:

«5. Le Aziende Sanitarie Locali ed Ospedaliere, con riferimento agli acquisti e alle forniture di beni e servizi di importo superiore a € 211.000,00 oltre I.V.A. di legge, trasmettono all’Ufficio Unico degli acquisti apposita nota contenente l’indicazione dei beni e servizi da acquistare, dei prezzi stimati e di ogni altro elemento necessario per la procedura di acquisizione, ai sensi delle norme vigenti in materia».

 

     Art. 16. Modifiche art. 38 della L.R. 24.12.1996, n. 146

1. L’art. 38 (Affidamento del servizio di tesoreria) della L.R. 146/1996 e s.m.i. è così modificato:

«a) al comma 4 sono eliminate le parole "e monitoraggio" contenute nel primo capoverso e i punti 2) e 3) contenuti nel secondo capoverso.

b) dopo il comma 4 sono aggiunti i seguenti commi:

"4bis E’ individuato nella Agenzia sanitaria regionale l’organismo di monitoraggio della spesa sanitaria cui competono anche le attività di verifica dei budget assegnati alle strutture private che erogano prestazioni sanitarie in base a contratti negoziali.

4ter Le attività di cui al precedente comma 4 bis, sono propedeutiche all’emissione, da parte delle singole ASL, delle autorizzazioni ai pagamenti.

4quater La Giunta regionale è tenuta a rideterminare i rapporti convenzionali già stipulati ai sensi del previgente comma 4) del presente articolato.

4quinquies I soggetti incaricati dell’attuazione della presente disposizione sono tenuti a porre in essere gli atti di rispettiva competenza entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

 

     Art. 17. Modifiche alla L.R. 12.11.1997, n. 132

1. Il comma 2 dell’art. 3 della L.R. 132/1997 è così riformulato:

«Gli accertamenti e le certificazioni di idoneità all’attività sportiva agonistica di cui al DM 18 febbraio 1992 e successive modifiche possono essere quindi effettuati esclusivamente all’interno delle seguenti strutture autorizzate:

1. Servizi di Medicina dello Sport;

2. Centri riconosciuti della Federazione Medico Sportiva Italiana e Centri Universitari di Medicina dello Sport.

Tali Centri possono chiedere l’accreditamento a livello regionale».

 

     Art. 18. Acquisto di beni e servizi in materia sanitaria

1. E’ fatto obbligo alle Aziende Sanitarie Locali, nell’acquisto di beni e servizi, attuare i principi di cui all’art. 26, comma 3 della Legge 23.12.1999, n. 488, rispettando le Convenzioni stipulate dalla CONSIP, ovvero utilizzando parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l’acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse mediante utilizzo di procedure telematiche per l’acquisizione di un contratto.

2. In caso di violazione della disposizione contenuta nell’art. 2, comma 1 del D.L. 18.9.2001, n. 347, così come convertito con la Legge 16.11.2001, n. 405 recante: "Norme in materia di spesa nel settore sanitario", è applicata ai Direttori generali delle ASL d’Abruzzo, inadempienti dell’obbligo sancito dal precedente comma 1, la sanzione della riduzione nella misura del 50% dell’integrazione della ulteriore quota approvata con la deliberazione della Giunta regionale n. 1030 del 15.11.2004, (DPCM 502/95, art. 1, punto 5) sul trattamento economico, nell’anno di riferimento.

 

SEZIONE QUARTA

Disposizioni in materia di Ambiente

 

     Art. 19. Disposizioni in materia di spesa dell’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente

1. Le spese relative a progetti totalmente a carico di finanziamenti pubblici o privati, sono escluse dal computo delle spese dell’Agenzia regionale per la Tutela dell’Ambiente ai fini del rispetto dei vincoli del patto di stabilità interno, estesi all’Agenzia dall’art. 1, comma 11 della L.R. 28.12.2006, n. 47 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2007).

 

     Art. 20. Interventi a favore del Parco regionale Sirente-Velino

1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza del Parco regionale Sirente-Velino, quale parco di rilevanza regionale, e contribuisce al finanziamento annuale delle spese e delle iniziative sostenute dall’Ente Parco mediante erogazione di un contributo aggiuntivo rispetto ai fondi annualmente trasferiti in via ordinaria a favore del predetto Ente.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, quantificati per l’esercizio finanziario 2007 in € 350.000,00, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 271602 - U.P.B. 05.01.001 denominato: Contributo annuale per il funzionamento del Parco regionale Sirente-Velino.

3. Le somme stanziate saranno destinate, per quota parte del 30%, al risarcimento degli allevatori per i danni provocati agli animali domestici dalle aggressioni della fauna selvatica.

4. Per gli esercizi successivi lo stanziamento è determinato ed iscritto sul pertinente capitolo dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

SEZIONE QUINTA

Disposizioni in materia di Trasporti e Protezione civile

 

     Art. 21. Modifiche e integrazioni alla L.R. 9.2.1996, n. 12

1. La Regione, in aderenza al dettato dell’art. 117, comma terzo della Costituzione, in attuazione degli artt. 20 e 22 della L.R. 14.12.1993, n. 72 (Disciplina delle attività regionali di protezione civile) e a parziale modifica e integrazione della L.R. 9.2.1996, n. 12 (Norme per la previsione e prevenzione del rischio sismico. Collaborazione con il Gruppo Nazionale per la Difesa dai Terremoti del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e nell’ambito delle competenze regionali in materia di attività di previsione e prevenzione di protezione civile, riconosce, in considerazione dell’elevato rischio sismico al quale è sottoposto il proprio territorio, la possibilità di avvalersi della consulenza e della collaborazione di organismi pubblici specializzati nella ricerca e nello studio del rischio sismico.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione Abruzzo può avvalersi del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR), Istituto per le Tecnologie della Costruzione (ITC), Sede di L’Aquila, per lo svolgimento di attività inerenti le seguenti tematiche:

a) consulenza per la predisposizione di normative sismiche regionali e per la classificazione sismica del territorio;

b) attività utili al coordinamento, all’approfondimento e alla collaborazione con gli uffici regionali sugli avanzamenti tecnico-scientifici in materia, metodologie, strumenti e procedure;

c) formazione e informazione delle strutture regionali.

 

     Art. 22. Istituzione del Centro Funzionale d'Abruzzo [7]

1. La Regione Abruzzo, sulla base delle competenze attribuite alle Regioni dalla legge 24.2.1992, n. 225 e s.m.i. istitutiva del Servizio Nazionale della Protezione Civile in attuazione delle disposizioni specifiche derivanti dal D.L. 11.6.1998, n. 180 convertito in legge, con modificazioni, con Legge 3.8.1998, n. 267, dall’O.P.C.M. n. 3134 del 10.5.2001, dall'O.P.C.M. n. 3260 del 27.12.2002, dalla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, nell'ambito dell'organizzazione del sistema di allertamento regionale, istituisce il Centro Funzionale d'Abruzzo, di seguito denominato Centro Funzionale.

2. Il Centro Funzionale svolge le funzioni di accentramento di tutti i dati strumentali e di monitoraggio su scala regionale, di previsione di scenari di rischio meteo-idrologico, ambientale e sismico, di allertamento e di supporto decisionale al sistema di Protezione Civile regionale e nazionale per tutte le tipologie di rischio, nell'ambito della rete dei Centri Funzionali.

3. Il Centro opera a supporto della competente Direzione regionale e in dipendenza degli indirizzi della medesima. Per il rischio idrogeologico ed idraulico le funzioni sono svolte in adempimento agli indirizzi operativi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni.

4. Il Centro Funzionale è dotato di una propria struttura organizzativa alla quale è preposto un responsabile in possesso dei requisiti previsti per l’accesso alla qualifica dirigenziale. La struttura organizzativa è definita con provvedimento di Giunta regionale su proposta dell’Assessore preposto alla Protezione Civile, entro 90 giorni dall’approvazione della presente legge.

5. Il Responsabile del Centro è nominato dalla Giunta regionale, su proposta dell’Assessore preposto alla Protezione Civile. Al Responsabile del Centro si applica la disciplina contrattuale prevista per i dirigenti regionali. Il trattamento economico del Responsabile del Centro è pari al trattamento economico corrisposto ai dirigenti di Servizio della Giunta regionale, inclusa la retribuzione di posizione e 13a mensilità, oltre ad una indennità annua pari alla retribuzione di risultato prevista per i medesimi dirigenti regionali.

6. La dotazione organica del Centro Funzionale è assicurata attraverso l'assegnazione dalle strutture regionali o da altri Enti di personale avente caratteristiche professionali adeguate, ovvero attraverso le forme di reclutamento previste dalla normativa vigente in materia. Il personale assegnato dalle strutture regionali e il Responsabile del Centro, qualora venga individuato tra il personale regionale, conservano la continuità di servizio ai fini previdenziali e di quiescenza, e, durante il periodo di assegnazione, sono collocati in distacco.

7. Il Centro Funzionale ha sede a L'Aquila nei locali individuati dalla Giunta regionale per le funzioni di cui alla Direttiva P.C.M. 27.2.2004, dotati delle attrezzature previste per i Centri Funzionali in base alla Convenzione tra Regione e Dipartimento della Protezione Civile approvata con D.G.R. 26.9.2003, n. 816 e successive modifiche.

8. Nelle more dell'adozione dell'atto di organizzazione di cui al precedente comma 4, al Centro Funzionale viene assegnato il personale regionale già operante presso la relativa struttura regionale, così come individuato dalla Direzione cui fanno capo le competenze di Protezione Civile, nei limiti delle risorse e delle prescrizioni annualmente impartite dalla Giunta regionale per il tramite della Direzione competente in materia, e le funzioni del Responsabile del Centro vengono temporaneamente svolte da un Dirigente regionale avente adeguate competenze e all’uopo nominato dalla Giunta regionale su proposta del Componente preposto alla Protezione Civile.

9. Agli oneri relativi all’istituzione, al funzionamento e alle attività del Centro Funzionale di cui al presente articolo si provvede nell’ambito delle risorse iscritte nella UPB 05.01.007 denominata "Interventi e ricerche in materia di difesa del suolo e della costa, tutela ambientale e protezione civile" e nella UPB 05.02.10 denominata "Interventi per il ripristino e il miglioramento delle condizioni civili e ambientali, fondo regionale di solidarietà per la protezione civile [8].

 

     Art. 23. Autorizzazione ai comuni beneficiari all’utilizzo di somme residuali

1. I comuni beneficiari dei contributi di cui al D.L. 26.5.1984, n. 159 recante: "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dai movimenti sismici del 29 aprile 1984 in Umbria e del 7 ed 11 maggio 1984 in Abruzzo, Molise, Lazio e Campania" convertito con modificazioni dalla Legge 24.7.1984, n. 363, sono autorizzati, qualora ne ricorrano le condizioni, ad utilizzare le somme residuali per le medesime finalità per le quali è stato concesso il finanziamento.

 

     Art. 24. Modifiche e integrazioni alla L.R. 23.11.1999, n. 113

1. All’art. 1 della L.R. 23.11.1999, n. 113 (Norme per la redazione di uno studio di settore per la gestione delle infrastrutture destinate alla intermodalità nel trasporto merci) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4, ultimo periodo, è sostituito dal seguente:

"di € 568.102,59 al Comune dell’Aquila per infrastrutture e servizi relativi all’aeroporto di Preturo".

b) il comma 5 è abrogato.

 

     Art. 25. Promozione ed incentivazione della mobilità sostenibile dell'introduzione di biocarburanti e altre misure per abbattere le emissioni di CO2 [9]

[1. Al fine di tutelare la salute umana, l'ambiente e rispettare gli impegni presi con il Protocollo di Kyoto e promuovere la mobilità sostenibile, in linea con quanto previsto nella Legge finanziaria nazionale 2007, Legge 27.12.2006, n. 296, nelle more di una specifica e puntuale regolamentazione regionale della materia e del Piano regionale Integrato dei Trasporti, la Regione promuove ed incentiva l’introduzione e l'utilizzo di biocarburanti e di altre misure per abbattere le emissioni di CO2, con particolare attenzione per le aziende pubbliche che effettuano il servizio di trasporto pubblico locale.

2. E' istituito un Fondo regionale per la promozione e l'incentivazione della mobilità sostenibile e dell’utilizzo dei biocarburanti, tale fondo è gestito dall'Assessorato ai Trasporti ed è finanziato annualmente con apposita voce di bilancio.

3. Per quanto previsto al comma 1, la Regione può erogare contributi ai Comuni, alle Province, alle Aziende pubbliche, assimilabili alle pubbliche o a capitale in maggioranza pubblico ed a quelle che svolgono servizio di Trasporto Pubblico Locale (TPL).

4. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge verranno definite dall'Assessorato ai Trasporti, di concerto con gli Assessorati all'Ambiente e al Bilancio, su proposta delle competenti Commissioni consiliari, le modalità per accedere ai contributi di cui al precedente comma e le modalità per finanziare il fondo istituito al comma 2.]

 

SEZIONE SESTA

Disposizioni in materia di Lavori Pubblici

 

     Art. 26. Modifiche alla L.R. 29/2006 [10]

[1. Il contributo di € 20.000,00 al Comune di Rosciano (PE) per la tutela della minoranza di lingua arbereshe presente nel territorio del Comune, di cui all’art. 79 della L.R. 29/2006, è finalizzato alla ristrutturazione del Cimitero di Villa Badessa appartenente alla stessa comunità arbereshe.]

 

     Art. 27. Modifiche alla L.R. 28.12.2006, n. 47

1. Al comma 8 dell’art. 1 della L.R. 28.12.2006, n. 47 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2007" dopo l’ultimo capoverso sono aggiunti i seguenti periodi:

"Gli enti gestori (A.T.E.R) possono vendere alloggi di edilizia residenziale pubblica, realizzati in aree acquisite in diritto di superficie, anche nelle more della stipula di convenzioni specifiche con i comuni/Enti proprietari delle aree stesse.

Eventuali oneri derivanti dalle suddette convenzioni saranno a carico esclusivo degli enti alienanti".

 

     Art. 28. Disciplina dell’esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali in materia di risorse idriche

1. Il testo del presente articolo disciplina l’esercizio del potere sostitutivo della Regione nei confronti degli Enti locali e/o degli Enti sui quali la Regione ha funzioni di vigilanza, qualora accerti l’inerzia o l’inadempimento da parte dell’Ente competente nell’adozione di provvedimenti dovuti e necessari per il compimento di atti resi obbligatori per legge e finalizzati alla salvaguardia di interessi unitari.

2. L’esercizio del potere sostitutivo può essere previsto esclusivamente per il compimento di atti o attività privi di discrezionalità nell’esercizio del potere decisionale da parte degli Enti, in quanto persiste un vincolo giuridico nell’assunzione degli stessi e la cui obbligatorietà sia il riflesso degli interessi unitari alla cui salvaguardia provvede l’intervento sostitutivo.

3. Ai fini dei contenuti del presente articolo, l’Ente sostituito è il soggetto nei cui confronti è disposto il commissariamento per l’esercizio di funzioni o attività di uno o più organi.

4. Il potere sostitutivo deve essere esercitato, da parte della Regione, attraverso la nomina di un Commissario ad acta, di seguito denominato Commissario, per gli adempimenti previsti dalla legge, nel rispetto di procedure atte a garantire i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione, come previsto dalla Costituzione della Repubblica Italiana.

5. La Direzione Lavori Pubblici - Aree Urbane - Servizio Idrico Integrato - Manutenzione Programmata del Territorio - Gestione Integrata dei Bacini idrografici - Protezione Civile - Attività di Relazione Politica con i Paesi del Mediterraneo, qualora accerti il mancato compimento di atti o attività, da parte degli Enti competenti, resi obbligatori per legge e che pregiudichino il funzionamento delle attività degli Enti d’Ambito o dei Gestori del Servizio Idrico Integrato, predispone gli atti preordinati alla nomina del Commissario ad acta per l’esercizio dei poteri sostitutivi, nonché quelli preordinati alla cessazione dell’attività commissariale.

6. L’atto di nomina del Commissario ad acta è assunto, con provvedimento, dalla Giunta regionale, su proposta del componente la Giunta regionale con delega in materia.

7. Qualora si accerti il mancato compimento di atti o attività, da parte degli enti competenti, che pregiudichino il regolare funzionamento degli stessi o compromettano la realizzazione di interventi o opere di interesse pubblico, che possano coinvolgere le competenze di una o più amministrazioni, l’atto di nomina del Commissario ad acta, per l’esercizio dei poteri sostitutivi, è preceduto da un atto di diffida rivolto all’Ente inadempiente. L’atto di diffida è assunto con provvedimento della Direzione.

8. L’atto di diffida dispone che l’Amministrazione destinataria del provvedimento, entro 60 giorni dalla data di ricevimento dello stesso, adempia in senso conforme ai contenuti in esso indicati. Detti termini decorrono dalla data di ricevimento dello stesso. L’atto di diffida deve essere comunicato ai destinatari del provvedimento nel rispetto di modalità atte a garantire la certezza della data di ricevimento.

9. La diffida di cui al precedente comma 8 deve indicare:

a) i presupposti di legge preordinati alla nomina del Commissario;

b) gli effetti e gli obblighi che scaturiscono dalla nomina del Commissario;

c) la contestazione oggetto dell’inadempimento o delle irregolarità.

10. Qualora l’Amministrazione destinataria dell’atto di diffida dichiari, nei termini suddetti, la propria disponibilità a provvedere autonomamente e nel rispetto dei contenuti dell’atto agli adempimenti ad essa spettanti, la Direzione, in alternativa alla nomina del Commissario ad acta, può concedere un ulteriore termine di massimo 30 giorni entro il quale l’Ente, anche sulla base di accordi e convenzioni, esegua quanto indicato nell’atto di diffida stesso.

11. La Direzione regionale, decorsi infruttuosamente i termini di cui al precedente comma, ovvero in caso di ritardo nell’attuazione di quanto indicato nell’atto di diffida, predispone gli atti preordinati alla nomina del Commissario ad acta.

12. Il Presidente della Giunta regionale, nel provvedimento di nomina del Commissario ad acta deve indicare:

a) le funzioni che devono essere esercitate dal Commissario, le attività, gli atti singoli o tra loro collegati che devono essere adottati;

b) le eventuali indennità ed i rimborsi spese spettanti al Commissario, posti a carico dell’Amministrazione destinataria del provvedimento, nonché le modalità della loro erogazione.

13. Al Commissario ad acta spettano le indennità di missione ed i rimborsi per le spese di viaggio, secondo la disciplina che si applica ai dipendenti regionali, nonché un gettone per ogni giornata di effettiva presenza presso l’Ente commissariato nella misura di € 200,00. Tali oneri sono a carico dell’Amministrazione destinataria del provvedimento.

14. Tutti gli atti, le attività, nonché le funzioni esercitate e poste in essere dal Commissario ad acta, sono direttamente e soggettivamente imputate agli enti sostituiti.

15. Possono essere nominati Commissari ad acta i dirigenti regionali in servizio al momento del conferimento della nomina o i funzionari regionali inquadrati nella categoria "D" ai quali è stata conferita la responsabilità organizzativa "Responsabile di Ufficio".

16. Le funzioni e i poteri attribuiti al Commissario ad acta con il decreto di nomina non possono essere delegati ad altri soggetti.

17. Il Commissario adotta gli atti tipici degli organi degli enti sostituiti, nei casi di cui al comma 1 del presente articolo.

18. Il decreto di nomina prevede la possibilità per il Commissario di avvalersi di collaboratori e/o consulenti esterni qualora le risorse professionali in dotazione degli enti sostituiti non siano sufficienti a garantire il regolare svolgimento dell’attività commissariale. Il Commissario, nel caso proceda alla nomina di collaboratori e/o consulenti, dovrà trasmettere gli atti assunti al rappresentante legale dell’Ente sostituito; il Commissario, in tal caso, deve accertare le disponibilità finanziarie a carico del bilancio degli Enti sostituiti.

19. Il Commissario, alla scadenza dell’incarico, presenta alla Direzione una relazione particolareggiata sull’attività espletata, sui risultati conseguiti e sulle spese sostenute. Il Commissario nella relazione indica, altresì, gli eventuali incarichi conferiti e gli eventuali contenziosi insorti.

20. Le medesime procedure, qualora ricorrano i presupposti di cui ai commi precedenti, si attuano per tutte le attività di competenza della Direzione dei Lavori Pubblici, nei confronti dei soggetti che beneficiano di finanziamenti per la realizzazione di opere pubbliche i cui fondi gravano sul bilancio regionale.

 

     Art. 29. Modifiche alla L.R. 25.10.1996, n. 96

1. La lett. c) del comma 1 dell’art. 34 della L.R. 96/1996 è così riformulato: "c) abbia adibito l’alloggio ad attività illecite, rilevate in flagranza di reato".

 

     Art. 30. Interpretazione autentica del comma 3 dell'art. 22 della L.R. 25.10.1996, n. 96 [11]

1. Al comma 3 dell'art. 22 della L.R. 25.10.1996, n. 96, laddove si prevede che nella determinazione del canone di locazione degli alloggi gli enti gestori definiscono il canone di locazione secondo le disposizioni di cui agli articoli dal 12 al 15, dal 17 al 24 della Legge 392/1978, il richiamo all'art. 13 della Legge 392/1978 deve autenticamente interpretarsi nel senso che il garage o l’autorimessa devono essere obbligatoriamente intesi come pertinenza dell'unità immobiliare assegnata e che, ai fini della determinazione del canone, la superficie della stessa va calcolata nella misura indicata dall'art. 13, comma 1, lett. b) e c).

1 bis. In sede di prima applicazione, nei fabbricati in cui non vi è il numero di garages o di autorimesse pari a quello degli alloggi, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale provvederà all'abbinamento dei garages con gli alloggi a mezzo di estrazione a sorte alle cui procedure possono partecipare tutti gli interessati, fermo restando gli abbinamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in virtù di contratti di locazione, altro titolo equivalente o di fatto [12].

 

     Art. 31. Disposizioni in materia di economie vincolate relative a programmi di edilizia residenziale pubblica

1. Le economie vincolate formatesi negli anni 2004 e seguenti a valere sul capitolo di spesa del bilancio regionale 262401 - U.P.B. 03.02.004 denominato "Contributi su mutui agevolati per l’edilizia abitativa convenzionata agevolata - Legge 5.8.1978, n. 457, art. 36" e sul capitolo di spesa 262404 - U.P.B. 03.02.004 denominato "Contributi su mutui agevolati per l’acquisto e la costruzione di alloggi da parte di privati cittadini - Legge 15.2.1980, n. 25, art, 9", possono essere reiscritte sul capitolo di spesa 262411 - U.P.B. 03.02.004 denominato "Contributi "una tantum" su mutui agevolati per l’edilizia rurale - art. 26 Legge 5.8.1978, n. 457 e art. 21 quinquies - Legge 25.3.1982, n. 94", previo accertamento degli importi effettivamente reiscrivibili.

2. [Le economie che si andranno a formare nella gestione dei bandi della L.R. 6.7.2001, n. 25 verranno destinate al VI Bando - anno 2006 - e ripartite ai sensi dell’art. 3 del Regolamento n. 3/Reg. del 20.10.2006 riservando, per poter realizzare significativi interventi costruttivi, il 40% delle stesse per la formazione delle graduatorie di Imprese e Cooperative di cui al modello di domanda "E" allegato al Regolamento n. 3/Reg. del 20.10.2006] [13].

 

     Art. 32. Modifica alla L.R. 29/2006 recante: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 46/2005 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 47/2005 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 - bilancio pluriennale 2006-2008) - 1° Provvedimento di variazione) [14]

[1. All’allegato C, comma 15 dell’art. 62 "Disciplina per la programmazione e l’esecuzione delle opere pubbliche di rilevante interesse regionale" il seguente intervento:

 

COMUNE

OGGETTO

IMPORTO

Villavallelonga

Ristrutturazione Chiesa SS. Leucio e Nicola

€. 60.000,00

 

è sostituito con il seguente:

 

COMUNE

OGGETTO

IMPORTO

Villavallelonga

Ristrutturazione Chiesa Santa Maria delle Grazie

€. 60.000,00]

 

     Art. 33. Modifiche all’art. 236 della L.R. 8.2.2005, n. 6

1. Al comma 1 dell’art. 236 (Contributi ai comuni) della L.R. 6/2005 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005) dopo la prima alinea, le parole contenute nel primo trattino "Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per trasformazione in campi in sintetico del campo sportivo comunale "C. Patrizi" € 450.000,00" sono così sostituite "Comune di Roseto degli Abruzzi (TE) per lavori al campo sportivo comunale "C. Patrizi" € 450.000,00".

2. Il termine iniziale e quello finale di esecuzione dei lavori è prorogato di sei mesi.

3. All'art. 10, comma 2 della L.R. 98/1999 e successive modificazioni è aggiunto il seguente periodo: "Per le associazioni già beneficiarie dei contributi regionali negli anni precedenti, i termini per le domande relative all'anno 2007 sono prorogati al 15 dicembre 2007" [15].

4. Il comma 2, dell'art. 69 della L.R. 6/2005 recante: «Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria 2005, così come modificata dal comma 3, dell'art. 1 della L.R. 11/2006 recante: Modifiche ed integrazioni agli artt. 69: Istituzione della Riserva Naturale regionale guidata "Borsacchio" nel Comune di Roseto degli Abruzzi) e 162 della L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del Bilancio 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo (Legge finanziaria 2005) e 1 della L.R. 33/2005», è sostituito dal seguente:

«2. I confini della Riserva Naturale Regionale Guidata "Borsacchio", nel territorio dei Comuni di Roseto degli Abruzzi (TE) e Giulianova (TE), sono stabiliti, come da cartografia allegata (Allegato 1), in scala 1:20.000 per una superficie di ha 1100».

 

     Art. 34. Modifica all’allegato C del comma 15 dell’art. 62 della L.R. 25.8.2006, n. 29

1. Il contributo al Comune di San Valentino (PE) avente per oggetto: "Lavori di sicurezza stradale - realizzazione marciapiedi S.R. 487 in prossimità del Km 7 (2° lotto)" è così modificato: "Lavori di sicurezza stradale - realizzazione marciapiedi in prossimità del Km 7 S.R. 487 e strade comunali limitrofe (2° lotto)".

 

SEZIONE SETTIMA

Disposizioni in materia di attività produttive

 

     Art. 35. Disposizioni in caso di inadempimento di obblighi da parte di beneficiari di contributi, agevolazioni e finanziamenti

1. A seguito dell’ammissione a contributi, agevolazioni, finanziamenti o benefici di qualsiasi natura, in caso di inadempimento o di violazione da parte dei soggetti beneficiari di obblighi o di vincoli imposti da disposizioni comunitarie o da norme di legge o di regolamento o da previsioni del bando di selezione, la Regione può revocare i contributi, le agevolazioni, i finanziamenti o i benefici e procedere al recupero dei medesimi, qualora siano stati già erogati, anche quando l’inadempimento e la violazione non siano espressamente sanzionati.

 

     Art. 36. Diritto proporzionale e imposta regionale sulle concessioni minerarie

1. Il titolare della concessione deve corrispondere alla Regione il diritto proporzionale di superficie di cui al R.D. 29.7.1927, n. 1443 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il diritto proporzionale, determinato su base annua, viene applicato nel primo anno di concessione, dalla data di rilascio della stessa fino al 31 dicembre e deve essere corrisposto entro 30 giorni dalla data della concessione.

3. Per gli anni successivi al primo, il versamento del diritto proporzionale annuo deve essere effettuato entro il termine del 31 marzo.

4. Entro un mese dal pagamento, i concessionari sono tenuti ad inviare copia della quietanza al Servizio regionale competente in materia.

5. Per l’omesso o insufficiente versamento oltre al diritto proporzionale deve essere corrisposta una sanzione amministrativa pari al 10% dell’importo non versato se la regolarizzazione avviene entro 60 giorni dalla scadenza del pagamento dovuto.

6. La mancata regolarizzazione entro il termine suddetto comporta, previa diffida e raddoppio del diritto, la decadenza della concessione, con provvedimento da parte della struttura regionale che l’ha rilasciata.

 

     Art. 37. Attribuzione di compiti e funzioni in materia di oli minerali e GPL

1. I soggetti interessati agli accertamenti di collaudo delle opere di cui all’art. l, comma 56, della Legge 239/2004 devono, a titolo di contributo, versare un importo di € 250,00 da utilizzarsi per i rimborsi alle Commissioni appositamente costituite. Le modalità di versamento e di rimborso delle spese saranno disciplinate con provvedimento della Giunta regionale.

2. Per le finalità di cui al precedente comma 1, è istituito, a partire dal corrente esercizio finanziario, il capitolo di entrata 35103 - U.P.B. 03.05.001 denominato: "Proventi da rimborsi per le Commissioni di collaudo ex art. 1, comma 56 della Legge 239/2004" ed il correlato capitolo di spesa 281631 - U.P.B. 08.01.017 denominato: "Oneri per le Commissioni di collaudo ex art. 1, comma 56 della Legge 239/2004" per i soli importi annualmente dovuti.

3. Gli impegni di spesa a valere sul Cap. 281631 - U.P.B. 08.01.017 potranno essere assunti solo previo accertamento degli importi sul capitolo di entrata 35103 - U.P.B. 03.05.001.

 

     Art. 38. Modifica Allegato B della L.R. 25.8.2006, n. 29

1. La dicitura della descrizione relativa al contributo concesso al rigo n. 5 dell'allegato B della L.R. 29/2006 è così sostituita: "Contributo concesso con obbligo di rendicontazione per l'esecuzione dei lavori di ristrutturazione della Parrocchia S. Teresa d'Avila - S. Giacomo (Spoltore - PE)".

 

     Art. 39. Modifiche alla L.R. 16/2007

1. L'art. 2 della L.R. 25 giugno 2007, n. 16 (Monitoraggio dei depositi di gas di petrolio liquefatto (g.p.l.) con capacità complessiva non superiore a 13 mc. e conseguenti misure applicative dei principi di salvaguardia e controllo di cui al DM 23 settembre 2004 nonchè di quelli introdotti dal DM 329/2004 del Ministero delle attività produttive) è sostituito dal seguente:

«Art. 2 - Comunicazione di nuove installazioni

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti che intendono installare nuovi depositi di GPL con capacità complessiva non superiore ai 13 mc. inoltrano semplice comunicazione all'Ufficio urbanistico del Comune di competenza. La comunicazione è corredata dalla seguente documentazione:

a) indicazione del soggetto installante;

b) località ed ubicazione del deposito;

c) progetto esecutivo con dettagliata indicazione dei presidi di protezione posti a tutela del manufatto a firma di un progettista abilitato; il progetto non è necessario per serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc;

d) dichiarazione della ditta richiedente ovvero di altro soggetto abilitato che il manufatto rientra nella tipologia degli apparecchi di cui al D.Lgs. 25.2.2000, n. 93 relativo: Attuazione della Direttiva 97/23/CE in materia di attrezzature a pressione;

e) dichiarazione dell’interessato di aver già inviato, all’Assessorato regionale alla Sanità, i dati e la documentazione previsti ed indicati dalle lett. da a) a d) del presente articolo.

2. In caso di omessa dichiarazione di cui alla lett. e), l’amministrazione comunale provvede ad inviare i dati e la documentazione all’Assessorato regionale alla Sanità.

3. In caso di omessa comunicazione dei dati di cui al comma 1, lett. a), b), c), d) l’Assessorato alla Sanità procede d’ufficio per il tramite del proprio servizio ispettivo a reperire i dati necessari».

2. Al comma 1 dell’art. 4 della L.R. 16/2007 le parole da "nonché quelle" fino a "Attività Produttive" sono soppresse.

 

     Art. 40. Modifica della denominazione del capitolo di spesa 282332

1. La denominazione del capitolo di spesa 282332 - U.P.B 08.02.020 "Cofinanziamento regionale progetti finanziati dal C.I.P.E. e programmi comunitari L.R. 28.5.2006, n. 29, art. 69" è sostituita dalla seguente "Cofinanziamento regionale di programmi e progetti regionali, nazionali e comunitari in materia di commercio e promozione cofinanziamenti contratti di programma".

 

     Art. 41. Abrogazione della L.R. 27.7.1993, n. 30

1. La L.R. 27.7.1993, n. 30 recante: "Adesione della Regione Abruzzo al Consorzio Parco scientifico e tecnologico d’Abruzzo" e successive modifiche ed integrazioni, è abrogata.

2. Entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Attività Produttive, adotta proposte di provvedimenti legislativi per la costituzione di un nuovo soggetto che promuova il trasferimento tecnologico in favore delle piccole e medie imprese e favorisca il reimpiego delle professionalità maturate dai ricercatori e dai collaboratori del Consorzio di cui al comma 1.

 

     Art. 42. Istituzione di zone franche urbane

1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell'istituzione di una zona franca urbana da individuare sulla base dei requisiti che verranno fissati dalla Comunità Europea su proposta del Governo e contribuisce al finanziamento delle spese delle iniziative di avvio di tale progetto. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Attività Produttive, d’intesa con la competente Commissione dispone la programmazione delle iniziative.

2. Per l’esercizio finanziario 2007, gli oneri di spesa, quantificati in € 15.000,00, trovano copertura nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa di nuova istituzione 281629 - U.P.B. 08.01.014 denominato: Contributo al finanziamento delle iniziative di avvio delle zone franche urbane della Regione Abruzzo.

3. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del capitolo di spesa 281629 - U.P.B. 08.01.014 è determinato dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

     Art. 43. Cofinanziamento degli strumenti di programmazione negoziata

1. La Regione Abruzzo persegue l’obiettivo di incentivare lo sviluppo socio-economico ed occupazionale nel proprio territorio.

2. A tal fine, la Giunta regionale, su proposta della Direzione Attività Produttive, cofinanzia progetti di sviluppo economico ricompresi negli strumenti della programmazione negoziata.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo, valutati per il corrente esercizio finanziario in € 220.000,00, si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell’ambito della U.P.B. 08.01.014 - Cap. 281630 di nuova istituzione denominato: Cofinanziamento regionale degli strumenti di programmazione negoziata.

4. Per gli esercizi successivi, lo stanziamento del pertinente capitolo di spesa è determinato dalle annuali leggi di bilancio ai sensi della L.R. 3/2002 (Ordinamento contabile della Regione Abruzzo).

 

SEZIONE OTTAVA

Disposizioni in materia di Agricoltura

 

     Art. 44. Abrogazione art. 7 della L.R. 3.3.2005, n. 23

1. L’art. 7 della L.R. 3.3.2005, n. 23 (Modifiche alla L.R. 6/2005 recante: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005-2007 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2005), è abrogato.

 

     Art. 45. Modifiche alla L.R. 14.9.1999, n. 68

1. Dopo il comma 5 dell’art. 3 (Legittimazione ed affrancazione) della L.R. 14.9.1999, n. 68 (Integrazioni alla L.R. 3.3.1988, n. 25: "Procedure per la determinazione dei valori dei suoli gravati da diritti di uso civico e per le utilizzazioni particolari delle terre civiche") sono aggiunti i seguenti commi:

«5 bis I Comuni in possesso di verifica demaniale approvata ai sensi della L.R. 3/1998 dalla quale risultino terreni già quotizzati, conciliati, a colonia inamovibile, censiti, antiche terraggere con imposizione di canone di natura enfiteutica possono, nelle forme consentite e sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative operanti nel settore agricolo, ridurre il canone e il capitale di affranco fino al 50%.

5 ter I Comuni possono rinunciare alla riscossione dei canoni inferiori ad € 1,00 (uno)».

 

     Art. 46. Modifiche alla L.R. 17.5.1985, n. 44

1. Dopo l’ultimo comma dell’art. 25 (Gare di pesca) della L.R. 17.5.1985, n. 44 e s.m.i. recante "Tutela e incremento della fauna ittica nelle acque interne. Norme per l'esercizio della pesca" è aggiunto il seguente comma: «Il Presidente dell’Amministrazione Provinciale, previa regolamentazione, può autorizzare la pesca notturna della carpa, con l’obbligo del rilascio in acqua del pescato».

 

     Art. 47. Modifiche alla L.R. 28.1.2004, n. 10

1. Alla lett. a) del comma 3 dell’art. 55 (Finanziamenti regionali) della L.R. 28.1.2004, n 10 recante "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" la percentuale del 2% è sostituita con la percentuale del 4%.

2. Alla lett. d) del comma 3 dell’art. 55 della L.R. 10/2004 la percentuale dell’86% è sostituita con la percentuale dell’84 %.

3. Il comma 4 dell’art. 55 della L.R. 10/2004 è sostituito nei seguenti termini: "4. L’importo iscritto in bilancio relativo alla lett. c) del comma 2, è destinato alla realizzazione di ogni tipo di iniziativa idonea e necessaria a sostenere l’attività faunistico-venatoria".

4. Il comma 5 dell’art. 55 della L.R. 10/2004 è così sostituito:

«5. La Provincia utilizza lo stanziamento annuale di cui alla lett. d) del comma 1, nella seguente misura:

a) 30% per la realizzazione dei piani faunistici provinciali e di miglioramento ambientale e faunistico di cui agli articoli 10 ed 11 e per i compensi di cui al comma 4 dell’art. 33;

b) 6% per i contributi di cui al comma 1 dell’art. 49;

c) 5% per il risarcimento danni di cui al comma 3 dell’art. 49;

d) 15% per il risarcimento danni di cui al comma 6 dell’art. 49;

e) 40% agli ATC di cui agli articoli 26 e seguenti;

f) 4% per il funzionamento della commissione di cui al comma 13 dell’art. 51».

5. La lett. b) del comma 6 dell’art. 44 (Controllo della fauna selvatica) della L.R. 10/2004 è abrogata.

 

     Art. 48. Abrogazione dell’art. 59 della L.R. 28.1.2004, n. 10

1. L’art. 59 ( Esercizio delle deroghe previste dall'art. 9 della direttiva 79/409/CEE) della L.R. 28.1.2004, n 10 recante: "Normativa organica per l'esercizio dell'attività venatoria, la protezione della fauna selvatica omeoterma e la tutela dell'ambiente" è abrogato.

 

     Art. 49. Contributi all'ARSSA [16]

[1. Per l’anno 2007 la Regione Abruzzo, concede un contributo straordinario di € 600.000,00 all’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo, da destinare per € 350.000,00 al Consorzio per la Sperimentazione e la Divulgazione delle Tecniche Irrigue (COTIR) con sede in Vasto, a copertura di maggiori costi di competenza anno 2006, e per € 150.000,00 in favore del CRAB - Consorzio Ricerche Applicate alle Biotecnologie con sede in Avezzano e € 100.000,00 al CRIVEA.

2. All’onere derivante dal precedente comma 1 si provvede mediante riduzione di quota parte di € 600.000,00 dal Cap. 102380 - U.P.B. 07.02.017 denominato: Dotazione annuale all’ARSSA (Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo) per l’attuazione delle attività e delle iniziative d’istituto.

Di conseguenza vengono istituiti i capitoli:

Cap. 102387 - U.P.B. 07.02.017 denominato: Contributo straordinario in favore del COTIR

Cap. 102388 - U.P.B. 07.02.017 denominato: Contributo straordinario in favore del CRAB

Cap. 102389 - U.P.B. 07.02.017 denominato: Contributo straordinario in favore del CRIVEA.

3. Per l’anno 2007, l’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo è autorizzata ad operare in deroga ai limiti di cui all’art. 1, comma 11, della L.R. 28.12.2006, n. 47, in relazione alle iniziative specifiche di cui è affidataria con provvedimenti formali della Regione Abruzzo e alla definizione di pendenze debitorie in sede giudiziale.]

 

     Art. 50. Disposizioni in materia di personale dell’Agenzia regionale per i Servizi di Sviluppo Agricolo

1. Per comprovate esigenze organizzative, gestionali e funzionali della Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca e nell’esclusivo interesse della stessa, i dipendenti in servizio presso l’Agenzia regionale per Servizi di Sviluppo Agricolo (ARSSA) possono essere, previo assenso del personale interessato, temporaneamente distaccati per svolgere presso la suddetta Direzione Agricoltura attività relative alle attribuzioni istituzionalmente assegnate e agli obiettivi da realizzare nell’ambito di programmi comunitari in materia di agricoltura.

2. La Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, previo accordo con l’ARSSA, disciplina, con proprio atto, le modalità ed i termini del distacco di cui al presente articolo in conformità alle vigenti disposizioni di legge e di contratto.

3. Il personale distaccato di cui al precedente comma 1 conserva la posizione giuridica, il trattamento economico e l’anzianità possedute presso l’Agenzia di provenienza.

4. Gli oneri relativi al personale distaccato, ivi compresi gli oneri accessori previsti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro - Comparto Regioni Enti locali, sono a totale carico dell’ARSSA.

 

     Art. 51. Adeguamento delle strutture organizzative e delle norme statutarie dei Consorzi di bonifica

1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, previo recepimento da parte del Consorzio dei CC.CC.NN.LL. vigenti rispettivamente per i dipendenti ed i dirigenti dei Consorzi di bonifica, la Deputazione amministrativa avvia le procedure per l’adeguamento delle strutture organizzative alle effettive esigenze funzionali e finanziarie dell’Ente.

2. Sono ammesse assunzioni in sostituzione di personale posto in quiescenza a qualsiasi titolo, nel rispetto delle disponibilità finanziarie e di bilancio dell’Ente.

3. L’art. 195 della L.R. 26.4.2004, n. 15 recante "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2004 e pluriennale 2004-2006 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2004" è abrogato.

4. L’art. 3 della L.R. 17.11.2004, n. 41 (Integrazioni all’art. 195 della L.R. 15/2004) è abrogato.

5. Gli impianti di irrigazione, ove possibile e previo loro adeguamento ed ampliamento, sono utilizzati per la realizzazione, da parte dei Consorzi di bonifica, degli acquedotti duali di cui all'art. 146 del D.Lgs 152/2006. I Consorzi di bonifica provvedono alla gestione di tali acquedotti ponendo i relativi costi a carico dei beneficiari del servizio.

6. Le acque reflue degli impianti di depurazione sono riusate dai Consorzi di Bonifica prioritariamente a scopo irriguo [17].

7. [I finanziamenti concessi al Consorzio di bonifica Ovest, Bacino Liri-Garigliano, ai sensi della L.R. 18.5.2000, n. 98, possono essere computati, in rendiconto alla Giunta regionale, anche per le spese sostenute in ogni singola annualità, per spese di manutenzione, all’esercizio delle opere di prosciugamento dell’alveo del Fucino così come previsto al comma 3 dell’art. 13 della L.R. 7.6.1996, n. 36, all’acquisto di attrezzature, mezzi tecnici strumentali e di immobili] [18].

 

     Art. 52. Modifiche alla L.R. 23.10.2003, n. 15

1. L’art. 2 (Misure di intervento) della L.R. 23.10.2003, n. 15 recante: "Interventi a sostegno delle aziende zootecniche della Regione Abruzzo a seguito di emergenze zootecniche, sanitarie e veterinarie" è così sostituito:

«Art. 2 - Misure di intervento

1. Gli interventi previsti dall'art. 1 riguardano:

a) l'erogazione di indennizzi agli allevatori per l'abbattimento di capi infetti ordinato dall'autorità sanitaria locale;

b) l'erogazione di indennizzi agli allevatori per il verificarsi di aborti di fattrici in conseguenza della somministrazione di vaccino, previo accertamento del nesso causale da parte di medico veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3. Per gli accertamenti diagnostici di laboratorio l'Azienda USL si avvale del supporto dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale "G. Caporale" dell'Abruzzo e del Molise;

c) l'erogazione di indennizzi agli allevatori per il verificarsi del decesso dell'animale, dopo l'intervento di profilassi, previo accertamento del nesso causale da parte di medico veterinario dell'Azienda USL competente per territorio e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3;

d) l'erogazione di indennizzi agli allevatori per il fermo di impresa, determinato dal decesso o dall'abbattimento di capi di bestiame a seguito all'intervento di profilassi, previo accertamento del nesso causale da parte di medico veterinario dell'Azienda USL competente per territorio, e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell'art. 3;

e) l'erogazione di aiuti economici agli allevatori a sostegno dei maggiori costi sostenuti per lo smaltimento delle carcasse dei capi abbattuti o deceduti in conseguenza dell'emergenza veterinaria o a seguito dell'intervento di profilassi;

f) l'erogazione di provvidenze in favore degli allevatori che mettono a disposizione dell'autorità sanitaria i capi di bestiame necessari per il piano di sorveglianza sierologica (animali sentinella);

g) l’erogazione di indennizzi agli allevatori a titolo di contributo di macellazione nel caso di positività per anemia infettiva degli equini;

h) l’erogazione per le perdite sostenute a causa della mancata erogazione dei premi carne comunitari (PAC) determinato dal decesso o dall’abbattimento di capi di bestiame a seguito di interventi di profilassi, previo accertamento del nesso causale da parte del medico veterinario dell’Azienda USL competente per territorio e comunque nel rispetto di quanto previsto dal comma 2 dell’art. 3;

i) oneri derivanti dall’obbligo di immediato abbattimento per motivi sanitari disposto dall’autorità sanitaria nel corso delle emergenze veterinarie. Il costo dello smaltimento è sostenuto dall’Azienda USL che invierà apposita richiesta di rimborso alla Regione Abruzzo che finanzierà l’intervento secondo le procedure dell’art. 19 della L.R. 30.5.1997, n. 53 (Interventi nel settore agricolo e agroalimentare).

2. Il comma 2 dell’art. 7 della L.R. 15/2003 è sostituito dai seguenti commi: «2. La dotazione del fondo è ripartita tra i capitoli di spesa 82409 e 102419, di nuova istituzione ed iscrizione, gestiti rispettivamente dalla Direzione Sanità per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere a), c) ed i) e dalla Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale, Alimentazione, Caccia e Pesca per gli interventi di cui al precedente art. 2, lettere b), d), e), f), g) e h).

2.bis. Nel limite delle risorse disponibili iscritte sui pertinenti capitoli di spesa, la Giunta regionale procede alla erogazione delle risorse dando priorità agli interventi di cui ai punti h) e i)».

 

SEZIONE NONA

Disposizioni in materia di Qualità della Vita

 

     Art. 53. Modifiche alla L.R. 13.12.2004, n. 46 [19]

[1. Al comma 3 dell’art. 21 della L.R. 13.12.2004, n. 46 recante: "Interventi a sostegno degli stranieri immigrati" le parole "lettere e), j), k), l) e m)" sono sostituite dalle seguenti "lettere e), f), k), l) e m)".]

 

     Art. 54. Modifiche alla L.R. 47/2006

1. E’ abrogato il comma 32 dell’art. 1 della L.R. 28.12.2006, n. 47 recante: Disposizioni finanziare per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo.

 

     Art. 55. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 28.12.2006, n. 47

1. Il comma 29 dell’art. 1 della L.R. 28.12.2006, n. 47 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2007 e pluriennale 2007-2009 della Regione Abruzzo - Legge finanziaria regionale 2007" è sostituito nei seguenti termini: «29. Per l'anno 2007, le risorse economiche stanziate sul Cap. 22424 - U.P.B. 13.02.002 denominato: Fondo regionale per la cooperazione sociale e l'associazionismo cooperativo, sono destinate esclusivamente al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità previsti negli artt. 7 e 12 della L.R. 12.11.2004, n. 38 (Riordino della normativa in materia di cooperazione sociale). Con apposito atto, la Giunta regionale provvede al riparto di tali risorse tra le cooperative sociali e loro consorzi e le organizzazioni di rappresentanza, nonché all'individuazione dei criteri per l'erogazione dei contributi in loro favore, fissando modalità e termini per la presentazione delle domande di accesso ai benefici stessi. Le proposte progettuali presentate dai soggetti richiedenti sono sottoposte a valutazione della Commissione regionale istituita ai sensi dell’art. 17 della L.R. 12.11.2004, n. 38».

 

     Art. 56. Abrogazione dell’art. 45 della L.R. 17.4.2003, n. 7

1. L’art. 45 della L.R. 17.4.2003, n. 7 recante: "Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Abruzzo (Legge finanziaria regionale 2003)" è abrogato.

 

     Art. 57. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 27.10.1999, n. 95

1. Il comma 1 dell’art. 1 della L.R. 27.10.1999, n. 95 recante: "Contributi ad alcune associazioni con scopi sociali o socio-assistenziali per disabili" è sostituito con il seguente:

«1. La Regione Abruzzo concede contributi all’ANFFAS regionale ed alle sezioni territoriali ANFFAS regolarmente costituite e alle associazioni iscritte al Registro regionale delle Organizzazioni di Volontariato, ai sensi della L.R. 12.8.1993, n. 37 nei settori della sicurezza sociale e socio-sanitario, la cui attività statutaria risulti effettivamente rivolta ai disabili per interventi di integrazione sociale o ai malati per interventi di carattere sanitario, con esclusione delle Associazioni che hanno convenzioni con il Servizio Sanitario Nazionale».

2. Il comma 1 bis dell’art. 2 della L.R. 95/1999 è sostituito nei seguenti termini:

«1 bis. Alla liquidazione degli altri contributi di cui al Cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005 previsti dalla presente legge provvedono:

a) la Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace, per le Associazioni per disabili iscritte nel Settore Sicurezza Sociale del registro di cui all’art. 1;

b) la Direzione Sanità per le Associazioni di disabili iscritte nel Settore Socio Sanitario del Registro di cui all’art. 1».

3. L’art. 2 bis della L.R. 95/1999 è così sostituito:

«Art. 2 bis

1. Le somme da ripartire a valere sul capitolo di spesa 71630 - U.P.B. 13.01.005 sono destinate nella misura del 70% alla Direzione Qualità della Vita, Beni ed Attività Culturali, Sicurezza e Promozione Sociale, Politiche Giovanili, Immigrazione, Economia Solidale, Partecipazione e Consumo Critico, Politiche per la Pace e nella misura del 30% alla Direzione Sanità.

2. I dirigenti dei Servizi di cui al precedente comma 1 ripartiscono le somme del Cap. 71630 - U.P.B. 13.01.005, di loro competenza, nella seguente misura:

a) il 60% in proporzione diretta al periodo di iscrizione al Registro del Volontariato con arrotondamento all’anno (per difetto se inferiore o pari a sei mesi, per eccesso se superiore);

b) il 40% in proporzione diretta al volume di spesa degli ultimi tre anni, con arrotondamento alle centinaia di euro.

3. Il contributo complessivo per ciascuna Associazione non può essere superiore a € 30.000,00.

4. Le eventuali somme residue per effetto dell’importo massimo di contributo erogabile, sono ridistribuite in proporzione diretta alle somme ripartite con le modalità di cui al precedente comma 2».

4. L’art. 3 della L.R. 95/1999 è così sostituito:

«Art. 3

1. Le Associazioni ammesse al contributo della presente legge sono tenute a presentare al Servizio che dispone la liquidazione dei contributi, una dettagliata relazione e rendicontazione da cui risulti la destinazione delle somme percepite.

2. L’erogazione dei contributi di competenza viene disposta solo dopo l’acquisizione ed il controllo del rendiconto dell’anno precedente.

3. Il mancato o l’irregolare utilizzo parziale o totale delle somme liquidate nel precedente anno finanziario comportano la restituzione delle stesse o la compensazione con i contributi da liquidare per l’anno di competenza.

4. Le Associazioni di cui all’art. 1 della L.R. 95/1999, comma 1 devono inviare apposita istanza di contributo alla Direzione competente entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo dell'annuale legge di approvazione del bilancio di previsione. All’istanza, presentata dalle Associazioni il cui contributo è stanziato sul Cap. 71630, deve essere allegata la seguente documentazione:

a. relazione sulle attività che si intendono realizzare rivolte ai disabili, inerenti gli scopi previsti nello Statuto dell’Associazione richiedente;

b. dichiarazione del legale rappresentante dell’Associazione attestante:

1) la data di iscrizione al Registro di cui all’art. 1 per le Associazioni tenute all’iscrizione al medesimo Registro;

2) l’insussistenza di altri contributi da parte della Regione per le stesse attività.

c. i bilanci consuntivi relativi agli ultimi tre anni».

 

     Art. 58. Modifiche ed integrazioni all’art. 153 della L.R. 6/2005: Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2005 e pluriennale 2005/2007 della Regione Abruzzo [20]

[1. Il comma 1 dell’art. 153 della L.R. 8.2.2005, n. 6 è così modificato ed integrato:

«1. La Regione Abruzzo riconosce l’importanza dell’attività svolta dalla Fondazione Michetti di Francavilla al Mare nel campo della cultura urbana e nel ruolo di direzione tecnico-artistica-scientifica del Museo Michetti. La Regione Abruzzo concede alla Fondazione Michetti un contributo di € 300.000,00 per sostenere un progetto triennale di sviluppo delle attività della fondazione suddetta. Detto contributo deve essere rendicontato nell’ambito del triennio 2005-2007 fino all’ammontare dell’importo concesso».

2. Il comma 3 dell’art. 153 della L.R. 8.2.2005, n. 6 è così sostituito:

«3. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio».]

 

SEZIONE DECIMA

Disposizioni in materia di Turismo ed Attività sportive

 

     Art. 59. Modifiche ed integrazioni alla L.R. 8.11.2001, n. 57

1. Il comma 2 dell’art. 4 della L.R. 8.11.2001, n. 57 recante: "Valorizzazione dell'aeroporto

d'Abruzzo" è sostituito dai seguenti commi:

«2. Il contributo annualmente stanziato nel bilancio regionale è erogato, in deroga al limite annuo previsto per la certificazione contabile di cui alla L.R. 22/1986, nel medesimo esercizio finanziario di competenza, in due rate:

a) la prima, previa espressa richiesta del soggetto beneficiario e nei limiti della misura massima del 50% del suo ammontare, a titolo di anticipazione subito dopo l’approvazione del programma di attività per l’anno in corso e della rendicontazione, prevista dal precedente comma 1, relativa ai contributi erogati per l’esercizio finanziario immediatamente precedente;

b) la seconda a saldo, entro il 30 novembre, previa richiesta del soggetto beneficiario corredata di dettagliata relazione, approvata dal proprio Organo decisionale, da cui si evincano lo stato di attuazione del programma approvato, i risultati attesi e quelli conseguiti.

2 bis. In caso di mancata o parziale attuazione del progetto approvato, il contributo da erogare a saldo è proporzionalmente ridotto con provvedimento della Giunta regionale».

 

     Art. 60. Cooperazione Internazionale

1. Al fine di consentire la realizzazione del Progetto "Simularea: simulazione di impresa e sviluppo locale", approvato a valere sui fondi del Programma regionale di Cooperazione Internazionale 2006, la Giunta regionale è autorizzata a recuperare le somme trasferite sul capitolo di entrata 36201 - U.P.B. 03.05.001 ed a riprogrammare l'intervento per l’importo di € 31.946,40 (trentunomilanovecentoquarantasei/40).

2. Agli oneri derivanti dalla presente norma si provvede mediante lo stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 61637 - U.P.B. 01.01.007 denominato: Intervento regionale a favore della cooperazione con i P.V.S. - LL.RR. 105/1989 e 63/1995.

3. Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

CAPITOLO DI ENTRATA

U.P.B.

VARIAZIONE IN AUMENTO

36201

0305001

€ 31.946,40

CAPITOLODI SPESA

U.P.B.

VARIAZIONE IN AUMENTO

61637

0101007

€ 31.946,40

 

     Art. 61. Finanziamento corsi di formazione [21]

1. La Giunta regionale, per il tramite della Direzione Politiche Attive del Lavoro, Sistema integrato regionale di Formazione e Istruzione, procede ad organizzare i corsi di formazione di cui alla L.R. 6 luglio 2006, n. 23 (Nuovo ordinamento delle professioni legate al turismo "Maestro di mountain bike e ciclismo fuoristrada") .

2. Agli oneri derivanti dalla attuazione degli interventi di cui al comma 1, valutati per l’esercizio finanziario in corso in € 20 mila, si provvede nell’ambito dello stanziamento iscritto sul capitolo di spesa 91502 - U.P.B. 10.01.003 denominato:

"Interventi nel campo dello sport - L.R. 7.3.2000, n. 20".

 

     Art. 62. Modifiche all'art. 36 della L.R. 96/1996

1. Al comma 1 dell'art. 36 della L.R. 96/1996 le parole "alla data del 30 novembre 2006" sono sostituite dalle seguenti parole "alla data del 31 maggio 2007".

2. Al comma 4, lett. a), dell'art. 36 della L.R. 96/1996 le parole da "al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 30 novembre 2006" sono sostituite dalle parole "al protrarsi dell'occupazione dello stesso nucleo familiare, per almeno un mese anteriore alla data del 31 maggio 2007".

 

     Art. 63. Partecipazione della Regione Abruzzo all’aumento di capitale della S.A.G.A. S.p.A. [22]

[1. La Regione Abruzzo, nell'ambito delle sue finalità di sviluppo socio-economico e di riassetto territoriale, nonché per il miglioramento, l'integrazione e la razionalizzazione dei servizi pubblici di trasporto, partecipa all'aumento del capitale sociale della S.A.G.A. S.p.A. - Società Abruzzese Gestione Aeroporto, deliberato in data 17 marzo 2007.

2. A tal fine è autorizzata la sottoscrizione da parte della Giunta regionale di un aumento del capitale sociale della Società S.A.G.A. S.p.A. per un importo di € 1.400.000,00.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2, pari ad € 1.400.000,00, si provvede mediante utilizzo, per l’esercizio finanziario 2007, di quota parte dello stanziamento complessivo di € 7.000.000,00 gia iscritto nell'ambito della U.P.B. 06.02.001 sul Cap. 182351 denominato: Interventi nel campo dei trasporti per spese di investimento.]

 

     Art. 64. Modifiche alla L.R. 19/2004

1. Al comma 1 dell’art. 1 della L.R. 19/2004 dopo le parole "Società di basket femminile" inserire le parole "Società di Pallamano maschili e femminili e basket in carrozzina 'Amicacci'".

2. Alle Società di Pallamano e a quelle di basket in carrozzina spetterà una percentuale non inferiore al 10% dell’intero stanziamento del Cap. 91504 ridenominato: Contributo per le Società abruzzesi di basket, rugby, pallavolo, pallanuoto e pallamano militanti nella serie A, nell’ambito della U.P.B. 10.01.003.

3. Le previsioni di cui ai precedenti commi saranno attuate, se necessario, riducendo proporzionalmente le assegnazioni di cui all’art. 165 della L.R. 6/2005.

 

SEZIONE UNDICESIMA

Disposizioni in materia contabile e di personale

 

     Art. 65. Disposizioni per l’attuazione ed esecuzione dell’Accordo Stato-Regione per il ripiano dei disavanzi del Settore sanitario

1. Al fine di garantire l’attuazione ed esecuzione dell’Accordo tra Stato e Regione Abruzzo stipulato il 6 marzo 2007 concernente il ripiano dei disavanzi sanitari, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione programmazione, risorse umane, finanziarie e strumentali, è autorizzata all’erogazione delle spese necessarie a consentire l’espletamento delle attività e il conseguimento degli obiettivi previsti nell’accordo medesimo.

2. Gli oneri di spesa, stimabili in sede di prima attuazione dell’Accordo di cui al comma 1 in € 250.000,00 sono imputati nell'ambito della U.P.B. 12.01.001 sul capitolo di spesa 81524 di nuova istituzione denominato: Oneri per l’espletamento delle attività e il conseguimento degli obiettivi previsti dall’Accordo Stato-Regione per il piano di rientro sanitario. Per gli esercizi successivi a quello corrente, lo stanziamento del capitolo è determinato con la legge annuale di bilancio.

3. La spesa prevista al presente articolo costituisce spesa di natura obbligatoria ai sensi dell’art. 18 della L.R. 30.3.2002, n. 3.

4. All’elenco delle spese obbligatorie allegato al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, di cui all’art. 15, comma 2, della L.R. 29.12.2006, n. 48 è aggiunto il capitolo di spesa 81524 - U.P.B. 12.01.001 denominato: Oneri per l’espletamento delle attività e il conseguimento degli obiettivi previsti dall’Accordo Stato-Regione per il piano di rientro sanitario.

 

     Art. 66. Modifiche alla L.R. 29/2006

1. E’ abrogato l’art. 30 della L.R. 25.8.2006, n. 29: Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.12.2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31.12.2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 – bilancio pluriennale 2006-2008) 1° provvedimento di variazione.

 

     Art. 67. Modifiche alla L.R. 60/1988

1. Alla L.R. 3.8.1988, n. 60 recante: "Norme per l'impiego, la conservazione e la manutenzione del sistema informativo territoriale regionale" sono apportate le seguenti modifiche:

a) l’ultimo comma dell’art. 3 della L.R. 60/1988 è così sostituito:

«La Giunta regionale è autorizzata, altresì, a curare direttamente la distribuzione degli elaborati di cui sopra, gratuitamente agli aventi diritto secondo le indicazioni di cui agli articoli seguenti e dietro rimborso delle spese di ricerca e di riproduzione negli altri casi».

b) l’art. 5 della L.R. 60/1988 è così sostituito:

«Art. 5 - Distribuzione dei prodotti del sistema informativo territoriale

1. I proventi derivanti dal rimborso delle spese di ricerca e di riproduzione dei prodotti precedentemente menzionati vanno introitati in un apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

2. I prezzi derivanti dal rimborso delle spese di ricerca e di riproduzione per i materiali disponibili e le modalità di distribuzione sono stabiliti dal Consiglio regionale. Essi sono aggiornati annualmente dalla Giunta regionale sulla base delle variazioni, accertate dall'ISTAT, dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati verificatesi, con arrotondamento a cinquanta centesimi di euro.

3. Il Consiglio regionale, salvo quanto previsto dal secondo comma del precedente art. 4, applica prezzi ridotti per le seguenti categorie di acquirenti: enti pubblici comunque operanti sul territorio regionale, università degli studi, scuole di ogni ordine e grado, studenti».

c) L’art. 6 della L.R. 60/1988 è così sostituito:

«Art. 6 - Distribuzione della cartografia prodotta da enti vari e dalla ex Cassa per il Mezzogiorno

1. La Giunta regionale è autorizzata alla distribuzione della cartografia prodotta da enti pubblici vari, compresa l'agenzia di cui alla Legge 64/1986, secondo le convenzioni stipulate con gli enti interessati».

 

     Art. 68. Modifiche alla L.R. 7/2007 [23]

[1. Dopo il comma 6 dell’art. 2 della L.R. 7/2007 è inserito il seguente:

«7. Per coloro che abbiano un'anzianità di servizio oltre i 40 anni e un età compresa fra i 57 e i 65 anni si applica il trattamento di miglior favore relativo all’età massima».

2. Al comma 1 dell’art. 8 della L.R. 7/2007 le parole "90 giorni" sono sostituite dalle parole "120 giorni".]

 

     Art. 69. Modifiche alla L.R. 3/2002

1. All’art. 33 (Spese) della L.R. 25.3.2002, n. 3 recante: "Ordinamento contabile della Regione Abruzzo" dopo il comma 2 bis è aggiunto il seguente:

«2 ter. Per l’erogazione delle spese per le quali la Regione procede ad anticipare i fondi a destinazione vincolata, in sede di disposizione dell’impegno di spesa la struttura competente procede contestualmente alla disposizione dell’accertamento dell’entrata».

 

     Art. 70. Modifiche alla L.R. 41/1973 [24]

[1. Il comma 4 dell’art. 14 della L.R. 41/1973 è così sostituito:

«Sia la comunicazione di cui al comma 3, sia l’inizio della contribuzione di cui al comma 1 devono aver luogo entro il periodo del mandato consiliare pena la decadenza del beneficio».]

 

     Art. 71. Sospensione applicazioni della L.R. 15/2000

1. L’applicazione delle disposizioni degli artt. 10, 11, 12, 13, 14 e 15 della L.R. 22.2.2000, n. 15 "Disciplina per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo" è sospesa per l’anno 2007.

 

     Art. 72. Variazioni al bilancio 2007

1. Al bilancio di previsione per l’anno 2007 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa:

• U.P.B. 10.02.009 - Cap. 62424 denominato: Interventi per la promozione delle attività musicali nella Regione Abruzzo - L.R. 22.2.2000, n. 15

- in aumento € 50.000,00

• U.P.B. 10.02.008 - Cap. 62482 denominato: Sperimentazione distretti culturali

- in diminuzione € 50.000,00

• U.P.B. 07.02.011 - Cap. 102499 denominato: Interventi nel settore agricolo

- in diminuzione, per competenza e cassa € 280.000,00

• U.P.B. 07.01.002 - Cap. 101302 denominato: Interventi per la gestione liquidatoria dei beni ex Casmez

- in aumento € 280.000,00.

 

     Art. 73. Variazioni al bilancio 2007

1. Per il perseguimento delle finalità di cui all’art. 16 L.R. 25.8.2006, n. 29, recante: "Modifiche ed integrazioni alla L.R. 31.12.2005, n. 46 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2006 e pluriennale 2006-2008 - Legge finanziaria regionale 2006) e alla L.R. 31.12.2005, n. 47 (Bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2006 e pluriennale 2006-2008) - I° provvedimento di variazione", al bilancio di previsione per l’anno 2007 è apportata la seguente variazione in termini di competenza e di cassa:

• U.P.B. 10.01.004 - Cap. 61430 denominato: Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura - L.R. 30.11.1973, n. 43, art. 1 in aumento di € 300.000,00.

Al prospetto di variazione di bilancio - Esercizio 2007 indicato nell’allegato "B" è aggiunta la seguente alinea:

 

Tipo

Cod. Mec.

Cap.

Art.

Str. Amm.

Descrizione

Competenza in aumento

Cassa in aumento

 

 

 

 

 

 

 

 

S

10.01.004

61430

1

 

Spese per l’organizzazione e la partecipazione a convegni, congressi ed altre manifestazioni afferenti al settore della cultura, L.R. 43/1973, art. 1

+ 300.000,00

+ 300.000,00

 

     Art. 74. Realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica [25]

[1. La Regione Abruzzo al fine di conservare i luoghi urbani e rurali e garantire una migliore qualità della vita quale corretto rapporto tra ambiente interno inteso quale abitazione, ed ambiente esterno, inteso quale luogo circostante l’abitazione, consente, nel rispetto delle normative vigenti, a soggetti pubblici la realizzazione di impianti di produzione ad energia tramite conversione fotovoltaica ad una distanza minima di 500 m. da ogni abitazione.]

 

     Art. 75. Contributo al Consorzio CONIN - Comune di Nereto (TE) [26]

[1. E' concesso, per l'anno 2007, un contributo di € 300.000,00 al Consorzio Industriale - Comune di Nereto (CONIN) per il completamento di opere infrastrutturali.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante lo stanziamento sul capitolo di nuova istituzione U.P.B. 08.02.018 - Cap. 252460 denominato: Contributo al Consorzio CONIN per opere infrastrutturali.

3. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 - Bilancio pluriennale 2007-2009 - L.R. 28.12.2006, n. 48

U.P.B. 08.02.018 - Cap. 252460 denominato: Contributo al Consorzio CONIN per opere infrastrutturali

- in aumento € 300.000,00

U.P.B. 02.01.003 - Cap. 321821 (Rimborsi effettuati per qualsiasi causa afferente a quote di tributi o a pene pecuniarie)

- in diminuzione € 250.000,00.

U.P.B. 02.01.009 - Cap. 321907 (Oneri derivanti dall'esecuzione di sentenze delle varie giurisdizioni per risarcimento danni in materia di ordinamento del personale) - in diminuzione di € 50.000,00.

4. Sono autorizzate le conseguenti variazioni contabili.]

 

     Art. 76. Contributi L.R. 56/2001 [27]

1. La Regione Abruzzo finanzia per l'anno 2007 gli interventi di cui all'allegato elenco "C".

2. Per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le procedure di cui alla L.R. 56/2001.

3. Il comma 15 dell'art. 62 della L.R. 29/2006 è abrogato.

4. All'onere derivante dal presente articolo si provvede mediante l'utilizzo dei fondi di cui al Cap. 152295 - UPB 04.02.001 denominato: Contributi per interventi infrastrutturali - L.R. 4.10.2001, n. 56.

 

     Art. 77. Sostegno ad eventi e manifestazioni di rilievo regionale [28]

[1. La Regione Abruzzo, al fine di promuovere le attività culturali e incentivare i flussi turistici, sostiene manifestazioni ed eventi di rilievo regionale.

2. La Regione Abruzzo, attraverso apposita legge, stabilisce il "piano annuale per gli eventi e le manifestazioni di rilievo regionale", indicando i soggetti beneficiari, la denominazione dell'evento o della manifestazione e l'ammontare dei relativi contributi. I contributi derivanti dal presente articolo sono cumulabili con altri contributi regionali, nazionali e/o comunitari anche per la medesima attività purché non superino complessivamente il 90% del rendiconto economico dell'attività svolta. Il "piano annuale per gli eventi e le manifestazioni di rilievo regionale" è approvato entro il 30 giugno di ogni anno.

3. Il "piano annuale per gli eventi e le manifestazioni di rilievo regionale" dell'anno 2007 è allegato alla presente legge (Allegato D) e ne è parte integrante.

4. I soggetti beneficiari entro 60 giorni dall'approvazione del "piano annuale per gli eventi e le manifestazioni di rilievo regionale" presentano alla Direzione competente la seguente documentazione: dettagliata relazione analitica e preventivo finanziario con entrate e uscite relativi all'evento o manifestazione. Entro i successivi 60 giorni la Giunta regionale, accertata la regolarità della documentazione pervenuta autorizza l'erogazione di un'anticipazione pari al 70% del contributo concesso. I soggetti beneficiari del "piano annuale per gli eventi e le manifestazioni di rilievo regionale", pena restituzione dell'anticipazione ricevuta, presentano alla Giunta regionale apposita rendicontazione economica e relazione dell'attività svolta. Il successivo 30% del contributo concesso viene erogato con determina del dirigente dell'area competente previa valutazione della rendicontazione economica e della relazione dell'attività svolta.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli interventi di cui al presente articolo si provvede mediante lo stanziamento iscritto nell'ambito dell'U.P.B. 10.01.004 sul capitolo di spesa 61681 denominato: Interventi per la promozione delle attività culturali ed educative, relative a manifestazioni, manifestazioni espositive, convegni ed istituzioni.

6. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il Consiglio regionale disciplina con provvedimento legislativo gli interventi a favore dell'associazionismo, mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie residue sul capitolo di cui al comma 5 del presente articolo.]

 

     Art. 78. Manifestazioni sportive di interesse regionale [29]

[1. La Regione Abruzzo per l'anno 2007, con l'obiettivo di promuovere e sostenere gli eventi sportivi di interesse regionale, concede contributi alle manifestazioni di cui all'allegato elenco "E".

2. L'erogazione del contributo sarà disposta dalla competente direzione regionale secondo le modalità di cui alla L.R. 49/1999.

3. Il comma 8 dell'art. 9 della L.R. 29/2006 è abrogato.

4. All'onere derivante dal presente articolo, stimato per l'anno 2007 in € 950.000,00 si provvede mediante lo stanziamento iscritto alla UPB 10.01.003 sul Cap. 91624 denominato: Interventi a favore di prestigiose manifestazioni sportive.]

 

     Art. 79.

1. [Il Programma PRUSST e l’accordo di programma approvato dal Consiglio comunale è provvisto di autorizzazione commerciale in deroga a quanto previsto dalla L.R. 9.8.1999, n. 62 e il provvedimento Unico Autorizzativo non necessità della procedura prevista dalla stessa legge e viene pertanto rilasciato direttamente dal Comune attraverso i propri Organi competenti] [30].

2. Il comma 2 dell'art. 30 L.R. 96/1996 è sostituito dal seguente: "La morosità superiore a sei mesi può essere tuttavia sanata, secondo le modalità ed i termini rimessi ad un apposito regolamento approvato dal gestore. Il mancato rispetto del piano di rientro della morosità, produce l'immediata decadenza dell'assegnazione, pronunciata dall'Ente.

3. Il Programma Regionale Leader+ Abruzzo 2000/2006:

a) al fine di dare attuazione ai Programmi Comunitari è istituito il capitolo di spesa 101477 - U.P.B. 07.01.015 denominato "Programmi comunitari 2000-2006.

Interventi di parte corrente finanziati dalla Regione", per interventi di spesa di parte corrente;

b) al bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2007 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

- lo stanziamento del Capitolo di spesa 102417 - U.P.B. 07.02.016 denominato:

"Programmi comunitari 2000-2006. Interventi finanziati dalla Regione" è ridotto di € 34.500,00;

- lo stanziamento del capitolo di spesa 101477 - U.P.B. 07.01.015 denominato:

"Programmi comunitari 2000-2006. Interventi di parte corrente finanziati dalla Regione" è incrementato di € 34.500,00.

4. All'art. 55, comma 5 della L.R. 10/2004 dopo la lettera F introdurre le seguenti parole:

"Per particolari esigenze, la Giunta regionale, per il tramite della Direzione competente, modifica le percentuali di cui sopra".

 

     Art. 80. Rifinanziamento Cooperativa Trisomia 21 [31]

[1. E' rifinanziata, per l'anno 2007, la Cooperativa Trisomia 21 attraverso lo stanziamento sul Cap. 71532 - U.P.B. 13.01.005.]

 

CAPO II

Disposizioni finali

 

     Art. 81. Norma finanziaria

1 Al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007, approvato con L.R. 29.12.2006, n. 47 e s.m.i. sono apportate le variazioni riportate nell’Allegato "B".

 

     Art. 82. Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato " A"

Organismi regionali soppressi

1. Comitati consultivi provinciali per la pesca (art. 3 L.R. 17.5.1985, n. 44; art. 20 L.R. 3.4.1987, n. 13);

2. Comitato per l’imprenditorialità (art. 1 L.R. 23.12.1999, n. 142);

3. Comitato per la gestione del fondo regionale per occupazione disabili (art. 4 L.R. 18.4.2001, n. 14);

4. Comitato regionale contro inquinamento atmosferico e acustico (art. 5 L.R. 28.12.1983, n. 78);

5. Comitato regionale per l'Edilizia Residenziale (art. 7 L.R. 21.7.1999, n. 44);

6. Comitato Tecnico ARET (art. 15 L.R. 21.7.1999, n. 44);

7. Comitato tecnico regionale per la polizia locale (art. 25 L.R. 2.8.1997, n. 83);

8. Comitato tecnico scientifico per le aree protette (art. 5 L.R. 21.6.1996, n. 38; art. 1 L.R. 10.2.2006, n. 2);

9. Comitato tecnico-scientifico per i beni museali (art. 5 L.R. 13.7.1992, n. 44; art. 11 L.R. 9.8.1999, n. 61);

10. Comitato regionale tecnico-amministrativo - sezione urbanistica (artt. 37-38 L.R. 12.4.1983, n. 18);

11. Comitato regionale tecnico-amministrativo - sezioni urbanistiche provinciali (artt. 42-43-44-45-47 L.R. 12.4.1983, n.. 18);

12. Comitato tecnico-scientifico per le attività culturali (art. 7 L.R. 10.9.1993, n. 56);

13. Commissione per la cooperazione sociale (art. 92 L.R. 26.4.2004, n. 15);

14. Commissione regionale agriturismo (art. 7 L.R. 31.5.1994, n. 32);

15. Commissione regionale artigianato (art. 25 L.R. 31.7.1996, n. 60);

16. Commissione regionale per la famiglia (art. 14 L.R. 2.5.1995, n. 95);

17. [Conferenza permanente per i rapporti tra la Regione e le USL (art. 1 L.R. 23.12.1993, n. 79; art. 4 L.R. 23.6.2006, n. 20)] [32];

18. Consiglio regionale dell’Economia e del Lavoro CREL (art. 1 L.R. 30.8.1996, n. 77);

19. Consulta regionale di tutela e difesa dei minori (art. 20 L.R. 14.2.1989, n. 15);

20. Consulta regionale educazione ambientale (art. 3-bis L.R. 29.11.1999 n. 122; art. 10 L.R. 9.8.2006, n. 27);

21. Consulta provinciale educazione ambientale (art. 3-ter L.R. 29.11.1999, n. 122; art. 10 L.R. 9.8.2006, n. 27);

22. Consulta regionale per i problemi della terza età (art. 1 L.R. 8.9.1988, n. 82; L.R. 20.5.1997, n. 43);

23. Consulta regionale per il servizio civile (art. 3 L.R. 27.12.1999, n. 147);

24. Consulta regionale per l’immigrazione (art. 20 L.R. 13.12.2004, n. 46; art. 172 L.R. 8.2.2005, n. 6);

25. Consulta regionale per la montagna (art. 50 L.R. 18.5.2000, n. 95);

26. Consulta regionale tutela, valorizzazione e sviluppo artigianato artistico e tradizionale abruzzese (art. 89 L.R. 31.7.1996, n. 60);

27. Osservatorio regionale carburanti (art. 26 L.R. 16.2.2005, n. 10);

28. Comitato di Vigilanza e Controllo sugli atti dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell’Abruzzo e del Molise "G. Caporale" di Teramo (L.R. 84/1978 - D.G.R. 68/2004 - art. 255 L.R. 6/2005).

 

Allegati B - E

(Omissis)

 


[1] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[2] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[3] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[4] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[5] Comma così sostituito dall'art. 31 della L.R. 10 gennaio 2011, n. 1.

[6] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[7] Articolo abrogato dall'art. 20 della L.R. 20 dicembre 2019, n. 46, con la decorrenza ivi prevista.

[8] Comma così sostituito dall'art. 24 della L.R. 10 gennaio 2012, n. 1.

[9] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[10] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[11] Articolo sostituito dall'art. 27, comma 2, della L.R. 9 gennaio 2010, n. 1. L'art. 27, comma 2, L.R. 1/2010 è stato abrogato dall'art. 3 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19, che ha fatto rivivere il testo previgente.

[12] Comma aggiunto dall'art. 3 della L.R. 6 luglio 2011, n. 19.

[13] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[14] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[15] Comma così modificato dall'art. 4 della L.R. 11 dicembre 2007, n. 43.

[16] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[17] Comma così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[18] Comma abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[19] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[20] Articolo abrogato dall'art. 1, comma 30, della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[21] Articolo così sostituito dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[22] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[23] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[24] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[25] Articolo abrogato dall'art. 2 della L.R. 31 dicembre 2007, n. 47.

[26] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[27] L'efficacia del presente articolo è stata sospesa dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[28] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[29] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35, con la decorrenza ivi prevista.

[30] Comma modificato dall'art. 3 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 36 e abrogato dall'art. 3 della L.R. 23 novembre 2007, n. 38, con la decorrenza di cui all'art. 4 della stessa L.R. 38/2007.

[31] Articolo abrogato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.

[32] Punto eliminato dall'art. 1 della L.R. 25 ottobre 2007, n. 35.