§ 2.3.34 - L.R. 28 aprile 2000, n. 73.
Intervento finanziario straordinario in favore dei Comuni di fascia demografica 01.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:28/04/2000
Numero:73


Sommario
Art. 1.  (Finalità).
Art. 2.  (Oggetto).
Art. 3.  (Modalità delle presentazioni delle richieste).
Art. 4.  (Procedure per l'erogazione dei contributi).
Art. 5.  (Norma finanziaria).
Art. 6.  (Termini di esecuzioni degli interventi).
Art. 7.  (Urgenza).


§ 2.3.34 - L.R. 28 aprile 2000, n. 73.

Intervento finanziario straordinario in favore dei Comuni di fascia demografica 01.

(B.U. n. 16 del 9 giugno 2000).

 

Art. 1. (Finalità).

     1. La rapida evoluzione intervenuta nella realtà degli Enti Locali, il riordino delle competenze tra istanze politiche e burocratiche, l'autonomia impositiva, il nuovo contesto normativo entro il quale sono chiamati ad operare e soprattutto la trasformazione sempre più accentuata in Enti erogatori di servizi fanno sì che le piccole realtà locali presenti nel nostro territorio regionale siano sempre meno in grado di far fronte ai loro compiti istituzionali, persino alla mera gestione ordinaria del territorio.

     2. Con la presente legge la Regione Abruzzo eroga un contributo ai Comuni di fascia demografica 01 [0-499 abitanti], per la durata di dieci anni, per le finalità dell'art. 2.

 

     Art. 2. (Oggetto).

     1. La Regione concede un contributo annuo di lire diecimilioni, per la durata di dieci anni a decorrere dal 2000 compreso, ai Comuni di cui all'art. 1 comma 2, da utilizzare per l'ammortamento delle rate annuali dei mutui che possono assumere per la realizzazione, il completamento o manutenzione di strade rurali, strade montane, impianti fognari, impianti sportivi, strutture scolastiche e di altre strutture rientranti nel patrimonio comunale.

 

     Art. 3. (Modalità delle presentazioni delle richieste).

     1. I Comuni interessati presentano richiesta alla Giunta Regionale Settore Lavori Pubblici e Politica della Casa, entro e non oltre sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

     2. Ciascuna richiesta presentata deve contenere, pena l'esclusione, una dichiarazione analitica sia dei beni oggetto del piano d'intervento sia dei tempi di realizzazione.

     3. Sono considerati prioritari i piani d'intervento sulle scuole e sulle strade.

     4. I piani sono esaminati secondo il criterio cronologico, e a tal fine fa fede la data di presentazione delle richieste.

     5. Le richieste saranno soddisfatte fino ad esaurimento delle disponibilità.

 

     Art. 4. (Procedure per l'erogazione dei contributi).

     1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore ai LL.PP., delibera la concessione del contributo, a destinazione vincolata per l'estinzione delle rate di ammortamento dei mutui.

     2. L'erogazione dell'importo annuale avviene entro il 30 giugno di ciascun anno, con ordinanza dirigenziale.

     3. Per la prima annualità di contributo, l'erogazione viene disposta entro trenta giorni dalla data in cui il Comune avrà trasmesso al Settore Lavori Pubblici e Politica della casa il piano di ammortamento e la determinazione dell'istituto mutuante.

 

     Art. 5. (Norma finanziaria). [1]

     1. All'onere necessario per l'applicazione della presente legge, valutato per l'anno 2000 in £. 500.000.000, si farà fronte attraverso la seguente variazione, in termini di competenza e cassa, del bilancio di previsione per l'anno 2000:

     Cap. 62430 - in diminuzione £. 250.000.000

     Cap. 321930 - in diminuzione £. 250.000.000

     Nello stato di previsione della spesa del Bilancio per l'esercizio in corso sono istituiti ed iscritti Cap. 151520 (sett. 15, Tit. 1, Ctg. 5) denominato "Contributi in c/interessi in favore dei Comuni di fascia demografica 01" con lo stanziamento per competenza e cassa di £. 250.000.000.

     Cap. 152312 (Sett. 15, Tit. 2, Ctg. 3) denominato "Contributi in c/capitale in favore dei Comuni di fascia demografica 01" con uno stanziamento per competenza e cassa di £. 250.000.000.

     2. Per gli esercizi successivi al 2000 gli oneri per il pagamento della rata in conto capitale o in conto interessi saranno iscritti per tutta la durata decennale dei mutui.

 

     Art. 6. (Termini di esecuzioni degli interventi).

     1. I lavori previsti nel piano di intervento presentato con la domanda di finanziamento dovranno iniziare entro il trentesimo giorno successivo alla comunicazione della concessione del contributo da parte della Giunta regionale.

 

     Art. 7. (Urgenza).

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 

 


[1] Per una modifica del presente articolo vedi l’art. 141 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.