Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 1. assetto istituzionale e organi statutari |
Capitolo: | 1.2 organi regionali |
Data: | 05/02/1997 |
Numero: | 14 |
Sommario |
Art. 1. |
Art. 2. La relativa convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio Regionale, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con un Istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto [...] |
Art. 3. L'art. 28 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, è abrogato |
Art. 4. E' abrogato l'art. 1 della L.R. 26.1.1996 n. 8 |
Art. 5. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio |
Art. 6. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo |
§ 1.2.42 - L.R. 5 febbraio 1997, n. 14. [1]
Ulteriori modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 7 novembre 1973, n. 41 e 6 aprile 1995, n. 41.
(B.U. n. 4 del 25 febbraio 1997).
La relativa convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio Regionale, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con un Istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto con le modalità previste dalla
L'art. 28 della
E' abrogato l'art. 1 della L.R. 26.1.1996 n. 8.
(Omissis) [3].
Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti di ex Consiglieri deceduti a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 8/96.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.
Per gli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.
La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.
[1] Abrogata dall'art. 45 della
[2] Sostituisce l'art. 27, coma 2, della
[3] Comma modificato dall’art. 172 della