§ 1.2.42 - L.R. 5 febbraio 1997, n. 14.
Ulteriori modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 7 novembre 1973, n. 41 e 6 aprile 1995, n. 41.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:1. assetto istituzionale e organi statutari
Capitolo:1.2 organi regionali
Data:05/02/1997
Numero:14


Sommario
Art. 1. 
Art. 2.      La relativa convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio Regionale, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con un Istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto [...]
Art. 3.      L'art. 28 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, è abrogato
Art. 4.      E' abrogato l'art. 1 della L.R. 26.1.1996 n. 8
Art. 5.      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio
Art. 6.      La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo


§ 1.2.42 - L.R. 5 febbraio 1997, n. 14. [1]

Ulteriori modifiche ed integrazioni alle LL.RR. 7 novembre 1973, n. 41 e 6 aprile 1995, n. 41.

(B.U. n. 4 del 25 febbraio 1997).

 

Art. 1. [2]

 

     Art. 2.

     La relativa convenzione è stipulata dal Presidente del Consiglio Regionale, previa approvazione da parte dell'Ufficio di Presidenza, con un Istituto assicurativo di comprovata solidità, scelto con le modalità previste dalla L.R. 1 marzo 1974, n. 8 e successive modificazioni ed integrazioni.

 

     Art. 3.

     L'art. 28 della L.R. 7 novembre 1973, n. 41, è abrogato.

 

     Art. 4.

     E' abrogato l'art. 1 della L.R. 26.1.1996 n. 8.

     (Omissis) [3].

     Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei confronti di ex Consiglieri deceduti a decorrere dall'entrata in vigore della L.R. 8/96.

 

     Art. 5.

     All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con gli stanziamenti previsti nei pertinenti capitoli di bilancio.

     Per gli esercizi successivi si provvede con gli stanziamenti iscritti nei pertinenti capitoli dei rispettivi bilanci.

 

     Art. 6.

     La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo.

 

 


[1] Abrogata dall'art. 45 della L.R. 10 agosto 2010, n. 40.

[2] Sostituisce l'art. 27, coma 2, della L.R. 7 novembre 1973, n. 41.

[3] Comma modificato dall’art. 172 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15. Modifica l'art. 2, comma 1, della L.R. 6 aprile 1995, n. 41.