§ 2.3.20 - L.R. 11 settembre 1996, n. 83.
Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:2. amministrazione regionale
Capitolo:2.3 enti locali, circoscrizioni e polizia locale
Data:11/09/1996
Numero:83


Sommario
Art. 1.      La Regione Abruzzo, in applicazione dei principi enunciati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di favorire le politiche rivolte a valorizzare l'autogoverno degli Enti locali operanti nel [...]
Art. 2.      1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta regionale favorisce il coordinamento fra le Associazioni regionali, al fine di agevolare la loro unità di azione, erogando [...]
Art. 3. 
Art. 4.      1. La Giunta regionale concede contributi alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, fra le più rappresentative a livello nazionale, che attivino progetti finalizzati al raggiungimento [...]
Art. 5.      1. Le Associazioni che intendono usufruire di contributi per progetti finalizzati, ai sensi dell'art. 4, devono presentare domanda alla Regione Abruzzo ed inviarla alla Direzione Riforme [...]
Art. 6.      Entro il 30 aprile di ogni anno la Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della Giunta regionale esamina l'ammissibilità dei progetti in relazione agli elementi di cui all'art. [...]
Art. 7.      1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto alla Direzione Riforme istituzionali -Enti locali – Controlli
Art. 8.      1. La Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli, entro il 15 giugno di ogni anno, notifica il provvedimento di concessione del finanziamento dei relativi progetti alle [...]
Art. 9. 
Art. 10.      1. In sede di prima applicazione della presente legge, i progetti devono essere presentati, dalle Associazioni di cui all'art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa; i [...]
Art. 11.      La legge regionale 23 aprile 1979, n. 22, è abrogata
Art. 12. 
Art. 13.      1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione


§ 2.3.20 - L.R. 11 settembre 1996, n. 83.

Provvidenze per lo sviluppo delle autonomie e dei poteri locali.

(B.U. n. 32 speciale del 27 settembre 1996).

 

Art. 1.

     La Regione Abruzzo, in applicazione dei principi enunciati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, al fine di favorire le politiche rivolte a valorizzare l'autogoverno degli Enti locali operanti nel proprio territorio e una cultura tesa a creare spazi di autonomia e responsabilità, nel necessario coordinamento dei livelli istituzionali e degli obiettivi, incentiva la promozione delle Associazioni regionali delle Autonomie locali, fra le più rappresentative a livello nazionale.

 

     Art. 2.

     1. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1, la Giunta regionale favorisce il coordinamento fra le Associazioni regionali, al fine di agevolare la loro unità di azione, erogando contributi per il finanziamento di progetti finalizzati allo sviluppo delle autonomie locali.

     2. A tale scopo la Giunta regionale, previa convenzione, è autorizzata a mettere a disposizione delle Associazioni di cui all'art. 1 adeguati locali, in uso gratuito, dotati di strumenti informatici, nell'ambito della Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della stessa Giunta [1].

 

     Art. 3. [2]

     1. Le Associazioni di cui all'art. 1 si attivano perché gli Enti locali della Regione possano accedere, tempestivamente, alle informazioni e all'attività di consulenza e assistenza della Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della Giunta regionale.

     2. La Giunta regionale promuove forme di collaborazione con le predette Associazioni, anche al fine della realizzazione di una Rivista regionale sui problemi delle Autonomie locali che sarà curata dalla Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della Giunta regionale in collaborazione con il Servizio Stampa e Informazione della Giunta regionale.

 

     Art. 4.

     1. La Giunta regionale concede contributi alle Associazioni regionali delle Autonomie locali, fra le più rappresentative a livello nazionale, che attivino progetti finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di cui all'art. 1 e inerenti, prioritariamente, i seguenti settori di attività:

     1) Innovazione amministrativa;

     2) Informatica;

     3) Riorganizzazione dei servizi pubblici locali;

     4) Finanza e contabilità;

     5) Comunicazione e informazione;

     6) Personale e organizzazione.

     2. La Regione concorre alla spesa globale prevista dal progetto per il 100% [3].

     3. [Il restante 50% sarà a carico dell'Associazione proponente che, a tale scopo, potrà ricevere contributi da soggetti pubblici e/o privati, con o senza finalità di lucro] [4].

     4. Le somme residue, risultanti dal finanziamento delle richieste formulate ai sensi dei commi 1 e 2, sono utilizzate per finanziare eventuali altre richieste presentate dalle Associazioni di cui all’art. 1 e dirette a realizzare progetti finalizzati nei settori di attività indicati [5].

     4 bis. Dette richieste vanno presentate entro la data del 30 novembre [6].

     4 ter. Per somme residue si intendono quelle che residuano sul capitolo pertinente 11523 e non necessariamente già impegnate, fermi restando i principi di contabilità che disciplinano la formazione delle economie di bilancio [7].

     4-quater. Nell’ipotesi, prevista dai precedenti commi 4 e 4 ter, e/o qualora fossero introdotte variazioni in aumento sul Cap. 11523 della spesa del bilancio annuale di previsione della Regione Abruzzo, le Associazioni di cui all’art. 1 possono presentare domanda, entro il termine del 30 novembre dell’anno di riferimento, per usufruire dei contributi previsti dalla presente legge, secondo quanto disposto al comma 4. In tali casi è data priorità ai progetti presentati entro il 31 marzo dell'anno in corso, ammessi al finanziamento, ma non finanziati per insufficienza della somma stanziata sul capitolo pertinente, nel rispetto della graduatoria già approvata con delibera di G.R, ai sensi dell'art. 7 della L.R 83/1996 [8].

 

     Art. 5.

     1. Le Associazioni che intendono usufruire di contributi per progetti finalizzati, ai sensi dell'art. 4, devono presentare domanda alla Regione Abruzzo ed inviarla alla Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della Giunta Regionale, esclusivamente a mezzo raccomandata A.R., entro e non oltre il 31 marzo di ogni anno [9].

     2. La domanda, redatta in carta semplice in conformità allo schema esemplificativo di cui all'allegato A della presente legge, deve contenere:

     1) i dati utili per l'identificazione del soggetto proponente;

     2) gli estremi sintetici del progetto;

     3) la quantificazione della richiesta di contributo, specificando il costo globale preventivato e i tempi previsti per la realizzazione dello stesso;

     4) la firma del legale rappresentante dell'Associazione proponente.

     3. Alla domanda vanno altresì allegate:

     a) n. 2 copie del progetto che dovrà contenere:

     1) Finalità e contenuti;

     2) Modalità e tempi per la realizzazione;

     3) Evidenziazione dei costi;

     b) numero due copie dell'atto costitutivo qualora modificato e dello statuto dell'associazione [10];

     c) attestato da parte del Presidente dell'Associazione dell'avvenuta approvazione del progetto [11].

 

     Art. 6.

     Entro il 30 aprile di ogni anno la Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della Giunta regionale esamina l'ammissibilità dei progetti in relazione agli elementi di cui all'art. 5, richiedendo, eventualmente, ai soggetti proponenti, chiarimenti e integrazioni di carattere formale [12].

 

     Art. 7.

     1. I contributi sono concessi dalla Giunta regionale, su proposta del Componente la Giunta preposto alla Direzione Riforme istituzionali -Enti locali – Controlli [13].

     2. Entro il 31 maggio di ogni anno la Giunta Regionale, approva i progetti e delibera il finanziamento di quelli ritenuti ammissibili sulla base dei seguenti criteri di priorità:

     1) Progetti inerenti i settori di attività di cui all'art. 4 della presente legge;

     2) Progetti presentati congiuntamente da più Associazioni regionali;

     3) Progetti che favoriscono il perseguimento degli obiettivi fissati dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, con particolare riguardo a quelli tesi alla gestione associata di servizi; allo sviluppo dei comuni montani; alla fusione e alla Unione dei Comuni ovvero a forme di aggregazione fra le Autonomie locali.

 

     Art. 8.

     1. La Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli, entro il 15 giugno di ogni anno, notifica il provvedimento di concessione del finanziamento dei relativi progetti alle Associazioni proponenti [14].

     2. I soggetti beneficiari dei contributi dovranno, a loro volta, comunicare al Servizio suddetto entro i successivi 30 giorni la data d'inizio dell'attività finanziata.

     3. I progetti approvati dovranno comunque essere realizzati entro i 12 mesi successivi alla data di cui al comma 2 del presente articolo.

     4. Qualora i progetti di cui al comma precedente non fossero realizzati entro il termine previsto, la Giunta regionale revoca il finanziamento concesso, fatti salvi i casi di forza maggiore rimessi alla valutazione discrezionale della Giunta regionale.

     5. Le Associazioni proponenti non possono presentare ulteriori progetti se non hanno compiutamente ultimato quelli in precedenza finanziati.

 

     Art. 9. [15]

     1. L'erogazione dei contributi avviene con delibera di Giunta regionale con le seguenti modalità:

     - il 50% del contributo al momento dell'effettiva attivazione del progetto comunicata dall'Associazione beneficiaria alla Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della Giunta ;

     - il restante 50% del contributo, previa verifica contabile sull'intero contributo regionale operata dalla Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della Giunta regionale sulla base della seguente documentazione:

     1) relazione da parte del dirigente responsabile attestante il regolare perseguimento degli obiettivi programmati e la loro compatibilità finanziaria con il progetto approvato [16].

     2) [17].

     3) [18].

     2. L'Associazione beneficiaria del contributo deve trasmettere la suddetta documentazione, alla Direzione Riforme istituzionali -Enti locali - Controlli della Giunta Regionale, entro 60 giorni dalla data di ultimazione del progetto.

 

     Art. 10.

     1. In sede di prima applicazione della presente legge, i progetti devono essere presentati, dalle Associazioni di cui all'art. 1, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa; i termini per ciascuna fase del procedimento, di cui agli artt. 6, 7 e 8 della presente legge, non possono essere superiori a 30 giorni.

 

     Art. 11.

     La legge regionale 23 aprile 1979, n. 22, è abrogata.

 

     Art. 12. [19]

     1. Agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge, valutati per l'anno 1996, in lire 83.000.000, si provvede mediante utilizzazione della somma di pari importo dello stanziamento previsto al Cap. 011523, la cui denominazione «Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei Poteri Locali L.R. 23.4.1979, n. 22», a seguito dell'abrogazione della L.R. 23 aprile 1979, n. 22, disposta dall'art. 11 della presente legge viene sostituita con la denominazione «Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei Poteri Locali - L.R. 11.9.1996, n. 83».

     2. Per gli esercizi successivi gli oneri graveranno sul pertinente capitolo 011523 denominato: «Provvidenze per lo sviluppo delle Autonomie e dei Poteri Locali - L.R. 11.9.1996, n. 83, il cui stanziamento sarà determinato dalle annuali leggi di bilancio, ai sensi dell'art. 10 della L.R. 29 dicembre 1977, n. 81».

 

     Art. 13.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

 

Allegato A

(Omissis)

 

 


[1] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[2] Articolo così modificato dall’art. 3 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[3] Comma così modificato dall’art. 1 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[4] Comma modificato dall'art. 2 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 145 e abrogato dall’art. 1 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[5] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[6] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7, già modificato dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29 e così ulteriormente modificato dall’art. 1 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[7] Comma aggiunto dall’art. 21 della L.R. 10 maggio 2002, n. 7 come modificato dall’art. 1 della L.R. 29 novembre 2002, n. 29.

[8] Comma introdotto dall’art. 131 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15 e così modificato dall’art. 1 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[9] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[10] Lettera così sostituita dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[11] Lettera sostituita dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6 e così modificata dall’art. 2 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[12] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[13] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[14] Comma così modificato dall’art. 3 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[15] Articolo così modificato dall’art. 3 della L.R. 17 gennaio 2005, n. 4.

[16] Gli originari punti 1), 2) e 3) sono stati così sostituiti dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[17] Gli originari punti 1), 2) e 3) sono stati così sostituiti dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[18] Gli originari punti 1), 2) e 3) sono stati così sostituiti dall'art. 18 della L.R. 9 febbraio 2000, n. 6.

[19] Articolo così modificato dall'art. 1 della L.R. 24 dicembre 1996, n. 145.