Settore: | Codici regionali |
Regione: | Abruzzo |
Materia: | 4. assetto e utilizzazione del territorio |
Capitolo: | 4.1 urbanistica e edilizia |
Data: | 24/02/2003 |
Numero: | 3 |
Sommario |
Art. 1. Adeguamento contributi. |
Art. 2. Modalità erogazione contributo. |
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza. |
§ 4.1.92 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 3.
Adeguamento disposizioni normative in materia di edilizia residenziale.
(B.U. n. 7 del 12 marzo 2003).
Art. 1. Adeguamento contributi. [1]
1. Il secondo comma dell'art. 3 della
L'importo unitario dei mutui per costruzione, acquisto e recupero della propria abitazione è determinato in 41.500,00 €, mentre il contributo in conto capitale per i medesimi tipi di intervento è stabilito nell'importo massimo di 17.500,00 € da erogare nei confronti dei beneficiari previsti nell'art. 1 della medesima
Art. 2. Modalità erogazione contributo.
1. Il Dirigente del Servizio competente su presentazione dell'attestato comunale dell'avvenuto inizio lavori e apposita polizza fideiussoria assicurativa dispone l'anticipazione dei contributi di edilizia agevolata relativi alla legislazione statale e regionale nella misura dell’80% del contributo concesso dalla Regione.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi in essere contabilmente non definiti con effetto dall'inizio del programma.
3. L'erogazione del saldo avviene su presentazione del certificato comunale di ultimazione lavori e di regolare esecuzione o di collaudo nonché dell'attestazione, da parte della Direzione Lavori, della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera e della funzionalità della stessa.
Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.
1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
[1] Per una modifica al massimale di contributo in conto capitale per gli interventi di cui al presente articolo, vedi l’art. 149 della