§ 4.1.92 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 3.
Adeguamento disposizioni normative in materia di edilizia residenziale.


Settore:Codici regionali
Regione:Abruzzo
Materia:4. assetto e utilizzazione del territorio
Capitolo:4.1 urbanistica e edilizia
Data:24/02/2003
Numero:3


Sommario
Art. 1.  Adeguamento contributi.
Art. 2.  Modalità erogazione contributo.
Art. 3.  Dichiarazione d'urgenza.


§ 4.1.92 - L.R. 24 febbraio 2003, n. 3.

Adeguamento disposizioni normative in materia di edilizia residenziale.

(B.U. n. 7 del 12 marzo 2003).

 

Art. 1. Adeguamento contributi. [1]

     1. Il secondo comma dell'art. 3 della L.R. 16 settembre 1982 n. 82 è così modificato:

     L'importo unitario dei mutui per costruzione, acquisto e recupero della propria abitazione è determinato in 41.500,00 €, mentre il contributo in conto capitale per i medesimi tipi di intervento è stabilito nell'importo massimo di 17.500,00 € da erogare nei confronti dei beneficiari previsti nell'art. 1 della medesima L.R. 82/1982.

 

     Art. 2. Modalità erogazione contributo.

     1. Il Dirigente del Servizio competente su presentazione dell'attestato comunale dell'avvenuto inizio lavori e apposita polizza fideiussoria assicurativa dispone l'anticipazione dei contributi di edilizia agevolata relativi alla legislazione statale e regionale nella misura dell’80% del contributo concesso dalla Regione.

     2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche per gli interventi in essere contabilmente non definiti con effetto dall'inizio del programma.

     3. L'erogazione del saldo avviene su presentazione del certificato comunale di ultimazione lavori e di regolare esecuzione o di collaudo nonché dell'attestazione, da parte della Direzione Lavori, della spesa complessivamente sostenuta per la realizzazione dell'opera e della funzionalità della stessa.

 

     Art. 3. Dichiarazione d'urgenza.

     1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.


[1] Per una modifica al massimale di contributo in conto capitale per gli interventi di cui al presente articolo, vedi l’art. 149 della L.R. 26 aprile 2004, n. 15.