§ 23.7.65 - L. 21 febbraio 2024, n. 15.
Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023.
(G.U. 24 febbraio 2024, n. 46)
Capo I
Disposizioni generali per il recepimento e l'attuazione degli atti dell'Unione europea
Art. 1. Delega al Governo per l'attuazione e il recepimento degli atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo è delegato ad adottare, secondo i termini, le procedure e i principi e criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonchè quelli specifici stabiliti dalla presente legge, i decreti legislativi per l'attuazione e il recepimento degli atti dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 19 della presente legge e all'annesso allegato A.
2. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 6, comma 3, 7, comma 2, 11, comma 3, 13, comma 2, 14, comma 3, 15, comma 4, 16, comma 3, 17, comma 3, 18, comma 3, e 19, comma 3, eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi di cui al comma 1 del presente articolo, nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'esercizio delle deleghe di cui al medesimo comma 1. Alla relativa copertura, nonchè alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle deleghe, laddove non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede mediante riduzione del fondo per il recepimento della normativa europea di cui all'articolo 41-bis della citata legge n. 234 del 2012. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Art. 2. Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di atti normativi dell'Unione europea
1. Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, è delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32, comma 1, lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di obblighi contenuti in direttive europee recepite in via regolamentare o amministrativa ovvero in regolamenti dell'Unione europea pubblicati alla data di entrata in vigore della presente legge, per le quali non siano già previste sanzioni penali o amministrative.
Capo II
Deleghe al Governo per il recepimento di direttive europee
Art. 3. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, relativa a misure per un livello comune elevato di cibersicurezza nell'Unione, recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS2)
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo, sentita l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) individuare i criteri in base ai quali un ente pubblico può essere considerato pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555, anche considerando la possibilità di applicazione della direttiva medesima ai comuni e alle province secondo principi di gradualità, proporzionalità e adeguatezza;
b) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
c) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 2, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, adottati su proposta delle competenti amministrazioni, siano esentati soggetti specifici che svolgono attività nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 2, paragrafo 7, della medesima direttiva;
d) confermare la distinzione tra l'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, quale autorità nazionale competente e punto di contatto, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2555, e le autorità di settore operanti negli ambiti di cui agli allegati I e II alla medesima direttiva;
e) in relazione all'istituzione del team di risposta agli incidenti di sicurezza informatica (CSIRT), di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2022/2555, confermare le disposizioni dell'articolo 8 del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, in materia di istituzione del CSIRT Italia, nonchè ampliare quanto previsto dal medesimo decreto legislativo prevedendo la collaborazione tra tutte le strutture pubbliche con funzioni di Computer Emergency Response Team (CERT) coinvolte in caso di eventi malevoli per la sicurezza informatica;
f) prevedere un regime transitorio per i soggetti già sottoposti alla disciplina del decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2016, garantendo termini congrui di adeguamento, ai fini della migliore applicazione delle disposizioni previste dalla direttiva (UE) 2022/2555;
g) prevedere meccanismi che consentano la registrazione dei soggetti essenziali e importanti, di cui all'articolo 3 della direttiva (UE) 2022/2555, per la comunicazione dei dati previsti dal paragrafo 4 del medesimo articolo 3, compresi i soggetti che gestiscono servizi connessi o strumentali alle attività oggetto delle disposizioni della direttiva medesima relative al settore della cultura;
h) in relazione alle misure di cui all'articolo 21, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555, prevedere l'individuazione, attraverso l'utilizzo di strumenti flessibili atti a corrispondere al rapido sviluppo tecnologico, delle tecnologie necessarie ad assicurare l'effettiva attivazione delle misure stesse. L'autorità amministrativa individuata come responsabile di tale procedimento provvede altresì all'aggiornamento degli strumenti adottati;
i) introdurre nella legislazione vigente, anche in materia penale, le modifiche necessarie al fine di assicurare il corretto recepimento nell'ordinamento nazionale delle disposizioni della direttiva (UE) 2022/2555 in materia di divulgazione coordinata delle vulnerabilità;
l) definire le competenze dell'Agenzia per l'Italia digitale e dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in relazione alle attività previste dal regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014;
m) individuare criteri oggettivi e proporzionati ai fini dell'applicazione degli obblighi informativi di cui all'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2555;
n) rivedere il sistema sanzionatorio e il sistema di vigilanza ed esecuzione, in particolare:
1) prevedendo sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dalla direttiva (UE) 2022/2555, anche in deroga ai criteri e ai limiti previsti dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e alla legge 24 novembre 1981, n. 689, introducendo strumenti deflativi del contenzioso, quali la diffida ad adempiere;
2) prevedendo che gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni siano versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, di cui all'articolo 18 del decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n. 109, per incrementare la dotazione del bilancio dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale;
o) assicurare il migliore coordinamento tra le disposizioni adottate ai sensi del presente articolo per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2555, le disposizioni adottate ai sensi dell'articolo 5 della presente legge per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonchè le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, e quelle adottate ai sensi dell'articolo 16 della presente legge per l'adeguamento a quest'ultimo e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
p) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e le integrazioni occorrenti ad assicurare il coordinamento con le disposizioni emanate in attuazione del presente articolo.
Art. 4. Delega al Governo per l'integrazione delle norme nazionali di recepimento della direttiva (UE) 2016/343 sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali
1. Al fine di garantire l'integrale e compiuto adeguamento alla direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, anche al fine di integrare quanto disposto dal decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 188, nonchè di assicurare l'effettivo rispetto dell'articolo 27, secondo comma, della Costituzione, il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a osservare, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche il seguente principio e criterio direttivo specifico: modificare l'articolo 114 del codice di procedura penale prevedendo, nel rispetto dell'articolo 21 della Costituzione e in attuazione dei principi e diritti sanciti dagli articoli 24 e 27 della Costituzione, il divieto di pubblicazione integrale o per estratto del testo dell'ordinanza di custodia cautelare finchè non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare, in coerenza con quanto disposto dagli articoli 3 e 4 della direttiva (UE) 2016/343.
Art. 5. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) escludere dall'ambito di applicazione delle disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2557 gli enti della pubblica amministrazione operanti nei settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva medesima, compresi gli organismi di informazione per la sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge 3 agosto 2007, n. 124;
b) avvalersi della facoltà di cui all'articolo 1, paragrafo 7, della direttiva (UE) 2022/2557, prevedendo che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta delle competenti amministrazioni di settore, siano individuati gli specifici soggetti critici la cui attività principale ricade nei settori ivi indicati o che forniscono servizi esclusivamente agli enti della pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano, in tutto o in parte, le disposizioni di attuazione dell'articolo 11 e dei capi III, IV e VI della medesima direttiva;
c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9 della direttiva (UE) 2022/2557, una o più autorità competenti, con riferimento ai settori di cui all'allegato alla medesima direttiva; in caso di istituzione o designazione di un'unica autorità competente, istituire o designare presso quest'ultima un punto di contatto unico, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557;
d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557, un punto di contatto unico, cui sono attribuite anche le funzioni di assicurare il collegamento con la Commissione europea e la cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le attività di sostegno di cui all'articolo 10 della citata direttiva (UE) 2022/2557, di ricevere da parte dei soggetti critici, contestualmente alle autorità competenti di cui alla lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti ai sensi dell'articolo 15 della medesima direttiva (UE) 2022/2557, di promuovere le attività di ricerca e formazione in materia di resilienza delle infrastrutture critiche, nonchè di coordinare l'attività delle autorità competenti di cui alla citata lettera c);
e) avvalersi della facoltà, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557, di individuare servizi essenziali aggiuntivi rispetto all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo 5, paragrafo 1, della medesima direttiva;
f) prevedere che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557, le soglie ivi previste possano essere presentate come tali o in forma aggregata;
g) prevedere, ai sensi dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2022/2557, ove necessario, misure atte a conseguire un livello di resilienza più elevato per i soggetti critici del settore bancario, del settore delle infrastrutture dei mercati finanziari e del settore delle infrastrutture digitali;
h) introdurre, ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive, anche, ove necessario, in deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonchè introdurre strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare, la diffida ad adempiere;
i) prevedere che le autorità di cui alla lettera c) possano irrogare sanzioni amministrative ai sensi dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557;
l) prevedere la facoltà, anche per le autorità di cui alla lettera c), nell'ambito delle rispettive competenze, di adottare una disciplina secondaria, secondo quanto previsto dalle disposizioni attuative del presente articolo;
m) assicurare, in attuazione degli articoli 1, 4, 6, 8, 9, 19 e 21 della direttiva (UE) 2022/2557, il coordinamento tra le disposizioni adottate per il recepimento della medesima direttiva, le disposizioni di recepimento della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonchè le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo;
n) curare il coordinamento delle disposizioni vigenti, operando le necessarie modifiche o abrogazioni espresse e, in particolare, modificando o abrogando l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonchè, ai sensi dell'articolo 27 della direttiva (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile 2011, n. 61;
o) nell'attuazione del presente articolo, tenere ferme le vigenti attribuzioni dell'autorità giudiziaria relativamente alla ricezione delle notizie di reato, del Ministero dell'interno in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di difesa civile, del Ministero della difesa in materia di difesa e sicurezza dello Stato, del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri in materia di previsione, prevenzione e mitigazione dei rischi, del Ministero delle imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica delle reti di comunicazione elettronica nonchè dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia di cybersicurezza e resilienza nazionale nello spazio cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento tra il punto di contatto unico di cui alle lettere c) e d) e la Commissione interministeriale tecnica di difesa civile in relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di resilienza nazionale. Restano ferme le attribuzioni degli organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124;
p) favorire la più ampia tutela dei lavoratori nello svolgimento delle attività ritenute critiche o sensibili, anche prevedendo disposizioni speciali, in raccordo con la normativa dell'Unione europea.
Art. 6. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 della Commissione, del 2 ottobre 2015.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) prevedere specifiche e progressive misure finalizzate ad introdurre, entro il 9 febbraio 2025, l'apposizione dell'identificativo univoco e dell'elemento di sicurezza antimanomissione sulle confezioni dei medicinali;
b) garantire alle aziende di produzione, nel rispetto del termine di decorrenza di cui alla lettera a), congrui tempi di adeguamento alla normativa per l'aggiornamento dello stato tecnologico delle medesime imprese;
c) adeguare e raccordare alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 le disposizioni nazionali vigenti e, in particolare, le modalità e le procedure di vigilanza, sorveglianza del mercato e controllo della sicurezza dei farmaci, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili;
d) prevedere che, su autorizzazione dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), i fabbricanti possano includere informazioni diverse dall'identificativo univoco nel codice a barre bidimensionale che lo contiene, in conformità alle disposizioni del titolo V della direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001;
e) prevedere che il soggetto giuridico responsabile della costituzione e della gestione dell'archivio nazionale contenente le informazioni sulle caratteristiche di sicurezza dei medicinali per uso umano, con apposita convenzione, si avvalga della società di cui all'articolo 1 della legge 13 luglio 1966, n. 559, per la realizzazione e la gestione dello stesso e verifichi la conformità delle medesime informazioni alle prescrizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, nonchè prevedere le modalità di controllo da parte del Ministero della salute e dell'AIFA sul funzionamento dell'archivio al fine delle indagini sui potenziali casi di falsificazione, sul rimborso dei medicinali nonchè sulla farmacovigilanza e sulla farmacoepidemiologia. Con la convenzione sono definite le modalità di realizzazione e di gestione del sistema di archivi nonchè i relativi costi a carico dei fabbricanti dei medicinali che presentano le caratteristiche di sicurezza a norma dell'articolo 54-bis, paragrafo 2, secondo comma, lettera e), della citata direttiva 2001/83/CE. Dall'attuazione della presente disposizione non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
f) definire il sistema sanzionatorio, attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle violazioni delle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161 e il riordino del sistema vigente;
g) prevedere che gli oneri per la realizzazione e la gestione dell'archivio siano interamente a carico del soggetto giuridico costituito ai sensi dell'articolo 31 del regolamento delegato (UE) 2016/161.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 7. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, relativa ai gestori di crediti e agli acquirenti di crediti e che modifica le direttive 2008/48/CE e 2014/17/UE
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, all'eventuale esercizio delle opzioni ivi previste nonchè all'applicazione delle pertinenti norme tecniche di recepimento della direttiva, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
b) apportare alla normativa vigente ogni modifica e integrazione necessaria ad assicurare l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza del quadro normativo nazionale, modificando, in particolare, il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, al fine di assicurare l'opportuno coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, ivi compreso il relativo impianto sanzionatorio, e quella di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167;
c) garantire la coerenza della disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167 con il quadro normativo dell'Unione europea in materia di tutela dei consumatori e dei debitori nonchè con le norme in materia di protezione dei dati personali;
d) individuare una o più autorità, dotate di indipendenza, anche finanziaria, competenti a esercitare le attività di vigilanza nonchè le funzioni e i compiti previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, compresi lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri e la pubblicazione nei propri siti internet istituzionali dell'elenco dei gestori di crediti autorizzati e delle disposizioni nazionali, primarie e secondarie, di recepimento della citata direttiva (UE) 2021/2167, attribuendo loro tutti i poteri di vigilanza, indagine e intervento previsti dalla medesima direttiva; nel caso di individuazione di più autorità, identificare l'autorità competente come punto unico di contatto per lo scambio di informazioni e il coordinamento con le autorità competenti degli Stati membri;
e) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria, in particolare adottata dall'autorità o dalle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma, nell'ambito e per le finalità specificamente previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167 e dagli orientamenti dell'Autorità bancaria europea;
f) apportare alla disciplina vigente le modifiche opportune per attribuire all'autorità o alle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma il potere di applicare le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23 della direttiva (UE) 2021/2167 nei casi di violazione delle disposizioni di recepimento e di attuazione della medesima direttiva (UE) 2021/2167 e di quelle emanate in attuazione del presente articolo, nonchè per provvedere al coordinamento tra tali modifiche e le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte dell'autorità competente o delle autorità competenti individuate ai sensi della citata lettera d), nel rispetto dei criteri e delle procedure previsti da tali disposizioni;
g) prevedere per le sanzioni amministrative di cui alla lettera f) i seguenti limiti edittali:
1) per le persone fisiche, da euro 5.000 a euro 5 milioni;
2) per le persone giuridiche, da euro 30.000 a euro 5 milioni ovvero al 10 per cento del fatturato, quando il fatturato è disponibile e determinabile ed è superiore a euro 5 milioni;
h) prevedere che nei confronti dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di direzione o di controllo e del personale dei gestori di crediti di cui alla direttiva (UE) 2021/2167 si applichi quanto previsto dall'articolo 144-ter, comma 3, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
i) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modifiche e le integrazioni necessarie per estendere, in tutto o in parte, la disciplina nazionale di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, nonchè le pertinenti norme tecniche di attuazione della direttiva medesima, ai crediti concessi, e ai relativi contratti stipulati, da altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti, per garantire il coordinamento delle disposizioni settoriali vigenti nonchè l'adeguatezza, l'efficacia e l'efficienza dell'ordinamento nazionale, tenendo conto, ove opportuno, degli orientamenti dell'Autorità bancaria europea e prevedendo, se del caso, il ricorso alla disciplina secondaria dell'autorità o delle autorità individuate ai sensi della lettera d) del presente comma;
l) in conseguenza delle disposizioni nazionali adottate ai sensi delle lettere da a) a i) del presente comma, apportare alla legge 30 aprile 1999, n. 130, le ulteriori modifiche e integrazioni necessarie per assicurare il coordinamento tra la disciplina nazionale in materia di cartolarizzazione dei crediti e la disciplina di recepimento della direttiva (UE) 2021/2167, l'adeguatezza, l'efficienza e l'efficacia dell'ordinamento nazionale e la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare prevedendo che si applichino, in tutto o in parte, gli obblighi in materia di tutela dei consumatori e dei debitori previsti dalla direttiva (UE) 2021/2167, qualora ricorrano analoghe esigenze di tutela dei debitori, nonchè attribuire alla Banca d'Italia il potere di applicare, in caso di violazione delle disposizioni di cui alla citata legge n. 130 del 1999, ivi comprese quelle in materia di tutela dei consumatori e dei debitori emanate in attuazione del presente articolo, le sanzioni amministrative e i provvedimenti correttivi previsti dall'articolo 23, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2021/2167, assicurando il coordinamento con le vigenti disposizioni nazionali che disciplinano l'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia, nel rispetto dei criteri, dei limiti e delle procedure previsti da tali disposizioni.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 8. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431, che modifica la direttiva 2004/37/CE sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/431 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431, in conformità al Piano europeo di lotta contro il cancro, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2021) 44 definitivo, del 3 febbraio 2021, in particolare attraverso la previsione di obblighi specifici del datore di lavoro, anche in materia di formazione ovvero informazione, in ragione del nuovo campo di applicazione della direttiva, sentita anche la comunità scientifica in materia di formazione, protocolli, sorveglianza e monitoraggio;
b) aggiornare l'attuale sistema di sorveglianza sanitaria, al fine di assicurare la corretta applicazione della direttiva (UE) 2022/431.
Art. 9. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, volta a rafforzare l'applicazione del principio della parità di retribuzione tra uomini e donne per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore attraverso la trasparenza retributiva e i relativi meccanismi di applicazione
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2023/970 del Parlamento europeo del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente le modificazioni necessarie ad assicurare la corretta e integrale applicazione della direttiva (UE) 2023/970, tenendo conto anche di quanto riportato nei considerando della direttiva medesima, in coerenza con la strategia per la parità di genere 2020-2025, di cui alla comunicazione della Commissione europea COM(2020) 152 definitivo, del 5 marzo 2020, e nel rispetto dell'autonomia delle parti sociali nazionali;
b) introdurre disposizioni volte a individuare gli strumenti o le metodologie per valutare e raffrontare il valore del lavoro, prevedendo anche un coinvolgimento delle parti sociali nella definizione di tale valore ed evitando incertezze interpretative e applicative;
c) ai fini del rafforzamento dei meccanismi di trasparenza retributiva, estendere a una più ampia platea di destinatari gli obblighi concernenti l'accessibilità e le comunicazioni di informazioni sul divario retributivo, tenuto conto della rilevanza delle informazioni sul divario retributivo di genere, verificando altresì la possibilità di ricavare in modo automatico le informazioni richieste da dati amministrativi già esistenti, quali i flussi informativi trasmessi mensilmente dai datori di lavoro agli enti previdenziali, al fine di ridurre gli oneri amministrativi per le imprese.
Art. 10. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380, che modifica la direttiva 2014/53/UE, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio, e per l'adeguamento della normativa nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139, che modifica la direttiva 2014/53/UE concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, nonchè per assicurare l'adeguamento dell'ordinamento nazionale all'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie al corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2380 nell'ordinamento nazionale, tenendo conto anche di quanto riportato nelle premesse della direttiva medesima;
b) introdurre nel decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, ulteriori sanzioni amministrative efficaci, proporzionate e dissuasive per le violazioni degli obblighi previsti dalla direttiva (UE) 2022/2380;
c) apportare al decreto legislativo 22 giugno 2016, n. 128, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurarne la coerenza con l'articolo 138 del regolamento (UE) 2018/1139 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2018.
Art. 11. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438, che modifica la direttiva 93/49/CEE e la direttiva di esecuzione 2014/98/UE per quanto riguarda gli organismi nocivi regolamentati non da quarantena rilevanti per l'Unione sui materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, sui materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e sulle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 della Commissione, del 12 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche e le integrazioni necessarie ai fini del recepimento delle disposizioni contenute nella direttiva di esecuzione (UE) 2022/2438 e inerenti ai materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e alle piante da frutto destinate alla produzione di frutti, e in particolare funzionali a:
1) prevedere la deroga per i materiali di pre-base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
2) prevedere la deroga per i materiali di base, qualora questi ultimi siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
3) prevedere la deroga per i materiali certificati, qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
4) prevedere la deroga per i materiali CAC (Conformitas Agraria Communitatis), qualora tali materiali siano stati prodotti in zone notoriamente indenni, o riconosciute indenni, da taluni organismi nocivi;
5) modificare le parti 1, 2 e 4 dell'allegato II al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, relativamente all'elenco degli organismi nocivi regolamentati non da quarantena e alle azioni da intraprendere contro di essi;
b) adeguare le misure transitorie previste dal decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, a quanto stabilito dalla direttiva (UE) 2022/2438 in modo da consentire la commercializzazione di sementi e plantule prodotte a partire da piante madri di pre-base, di base e certificate o da materiali CAC esistenti prima del 1° gennaio 2017 e che sono stati ufficialmente certificati o che soddisfano le condizioni per essere qualificati come materiali CAC anteriormente al 31 dicembre 2029;
c) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere il difetto di coordinamento ravvisabile tra il comma 7 e i restanti commi dell'articolo 86;
d) apportare al testo del decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 18, le modifiche necessarie a correggere gli articoli 37, comma 2, 40, comma 1, e 56, comma 5, al fine di garantire una corretta interpretazione e applicazione delle disposizioni in questione.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. L'amministrazione competente provvede ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 12. Principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega per il recepimento delle direttive (UE) 2023/958, recante modifica della direttiva 2003/87/CE per quanto riguarda il contributo del trasporto aereo all'obiettivo di riduzione delle emissioni in tutti i settori dell'economia dell'Unione e recante adeguata attuazione di una misura mondiale basata sul mercato, e 2023/959, recante modifica della direttiva 2003/87/CE, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nell'Unione, e della decisione (UE) 2015/1814, relativa all'istituzione e al funzionamento di una riserva stabilizzatrice del mercato nel sistema dell'Unione per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra
1. Nell'esercizio della delega per l'attuazione della direttiva (UE) 2023/958 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, e della direttiva (UE) 2023/959 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rafforzare la struttura organizzativa dell'autorità nazionale competente, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, in considerazione dell'ampliamento dei compiti da svolgere anche verso nuovi settori e tenuto conto dell'incrementata rilevanza, anche sotto l'aspetto economico, dei provvedimenti decisori adottati dalla stessa autorità;
b) istituire un'autorità nazionale competente responsabile dell'attuazione della normativa correlata al nuovo sistema per lo scambio di quote di emissione «ETS II», in ragione dell'autonomia tecnica e normativa nonchè della specificità di tale ambito;
c) ottimizzare e informatizzare le rinnovate e aggiuntive procedure rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra (European Union emissions trading system - EU ETS), coordinando e integrando tali procedure con il sistema informatizzato già esistente nel Portale ETS di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47;
d) rivedere e adeguare il sistema sanzionatorio al fine di definire sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive e di conseguire una maggiore efficacia nella prevenzione delle violazioni anche nei nuovi settori inclusi o ampliati;
e) assegnare al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di nuova istituzione e destinare gli stessi al miglioramento delle attività istruttorie, di vigilanza, di prevenzione e di monitoraggio nonchè alla verifica del rispetto delle condizioni previste dai procedimenti rientranti nel Sistema europeo per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra;
f) assicurare che, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 3 octies bis, paragrafo 3, secondo comma, quarto periodo, della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, una parte dei proventi nazionali generati dal trasporto marittimo, non attribuiti al bilancio dell'Unione europea, sia destinata a promuovere la decarbonizzazione del settore del trasporto marittimo;
g) abrogare espressamente le disposizioni incompatibili e coordinare le correlate disposizioni del decreto legislativo 9 giugno 2020, n. 47, assicurando la neutralità sui saldi di finanza pubblica nell'attribuzione delle quote dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione.
Art. 13. Principi e criteri direttivi per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464, che modifica il regolamento (UE) n. 537/2014, la direttiva 2004/109/CE, la direttiva 2006/43/CE e la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la rendicontazione societaria di sostenibilità, e per l'adeguamento della normativa nazionale
1. Nell'esercizio della delega per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente e, in particolare, al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 136, al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, al testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, al testo unico delle disposizioni in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e al codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, le modifiche e le integrazioni necessarie ad assicurare il corretto e integrale recepimento della direttiva (UE) 2022/2464 e il coordinamento del quadro normativo nazionale in materia di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della rendicontazione;
b) prevedere che la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), quale autorità nazionale competente ai sensi dell'articolo 24 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, disponga dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità previsti dalla direttiva (UE) 2022/2464 nei confronti degli emittenti quotati aventi l'Italia come Stato membro d'origine ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera w-quater), del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che rientrano nel campo di applicazione della citata direttiva, ivi compresi:
1) i poteri di vigilanza, di indagine e di intervento previsti dall'articolo 24 della citata direttiva 2004/109/CE;
2) il potere di applicare almeno le misure e le sanzioni amministrative previste dall'articolo 28 ter della citata direttiva 2004/109/CE, nel rispetto dei criteri, dei limiti, delle procedure e del regime di pubblicazione previsti dalla direttiva medesima, come recepiti nel citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998;
c) attribuire al Ministero dell'economia e delle finanze e alla CONSOB, tenuto conto dell'esistente riparto di competenze di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, e del perimetro di vigilanza della CONSOB sulla rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma, i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori necessari ad assicurare il rispetto delle previsioni e dei requisiti relativi all'attività di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità disciplinati dalla direttiva 2006/43/CE, come da ultimo modificata dalla direttiva (UE) 2022/2464, e dalle disposizioni nazionali di recepimento, in coerenza con i poteri di cui dispongono in base alla legislazione vigente con riguardo alla revisione legale dei conti nonchè, con riguardo alla previsione di sanzioni amministrative, nel rispetto dei criteri, dei limiti edittali, delle procedure e del regime di pubblicazione disciplinati agli articoli da 24 a 26 del citato decreto legislativo n. 39 del 2010;
d) apportare le occorrenti modifiche agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254, al fine di tenere conto del nuovo perimetro di vigilanza della CONSOB in materia di rendicontazione di sostenibilità individuato ai sensi della lettera b) del presente comma e del riparto di competenze in materia di attestazione della conformità della rendicontazione individuato ai sensi della lettera c) del medesimo comma;
e) esercitare, ove ritenuto opportuno, le opzioni normative previste dalla direttiva (UE) 2022/2464, tenendo conto delle caratteristiche e delle peculiarità del contesto nazionale di riferimento, dei benefici e degli oneri sottesi alle suddette opzioni, della necessità di garantire la tutela dei destinatari di tali informazioni di sostenibilità nonchè l'integrità e la qualità dei servizi di attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità, tenuto conto anche della fase di prima applicazione della nuova disciplina;
f) apportare, in conformità alle definizioni e alla disciplina della direttiva (UE) 2022/2464 nonchè ai principi e criteri direttivi specifici previsti dal presente comma, le occorrenti modificazioni alla normativa vigente, anche di derivazione europea, per i settori interessati dalla direttiva medesima, al fine di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti;
g) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dal Ministero dell'economia e delle finanze e dalla CONSOB, ove opportuno e nel rispetto delle rispettive attribuzioni, sentiti la Banca d'Italia e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni per i profili di competenza con riferimento ai soggetti da essi vigilati, per l'attuazione delle disposizioni emanate nell'esercizio della delega di cui al presente articolo, da adottare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2022/2464;
h) disciplinare forme di coordinamento e di collaborazione, anche mediante lo scambio di informazioni, tra la CONSOB e le amministrazioni pubbliche dotate di specifica competenza nelle materie della sostenibilità ambientale, sociale e della tutela dei diritti umani, prevedendo anche la facoltà di concludere appositi protocolli di intesa e accordi di collaborazione, al fine di agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza previste ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma sul rispetto degli obblighi di rendicontazione di sostenibilità e di attestazione della conformità della medesima.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Capo III
Deleghe al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale a regolamenti europei
Art. 14. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2036, che modifica il regolamento (UE) n. 575/2013 e la direttiva 2014/59/UE per quanto riguarda il trattamento prudenziale degli enti di importanza sistemica a livello mondiale con strategia di risoluzione a punto di avvio multiplo e metodi di sottoscrizione indiretta degli strumenti ammissibili per il soddisfacimento del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2036 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva i principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 15. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672, relativo ai controlli sul denaro contante in entrata nell'Unione o in uscita dall'Unione e che abroga il regolamento (CE) n. 1889/2005, nonchè alle disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, che stabilisce i modelli per determinati moduli nonchè le norme tecniche per l'efficace scambio di informazioni a norma del regolamento (UE) 2018/1672
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776 della Commissione, dell'11 maggio 2021, con facoltà per il Governo medesimo di emanare disposizioni integrative e correttive entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al presente comma.
2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
3. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo osserva, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare al decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 195, le modifiche necessarie al fine di dare piena attuazione alle disposizioni del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, prevedendo:
1) la conferma delle autorità competenti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 195 del 2008;
2) l'esercizio, da parte dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli e del Corpo della guardia di finanza, dei poteri e delle facoltà loro attribuiti dall'ordinamento nazionale al fine di verificare l'osservanza dell'obbligo di dichiarazione di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2018/1672 e ai fini dell'attuazione dell'obbligo di informativa di cui all'articolo 4 del citato regolamento (UE) 2018/1672, garantendo la celerità, l'economicità e l'efficacia dei controlli di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del medesimo regolamento (UE);
3) l'esecuzione, a cura delle autorità competenti, di controlli basati sull'analisi dei rischi, anche mediante procedimenti informatici, in conformità all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1672;
4) la disciplina dell'istituto del trattenimento temporaneo del denaro contante, di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2018/1672, tenendo conto delle disposizioni previste dal codice di procedura penale;
5) l'applicazione del sistema di sorveglianza sui movimenti transfrontalieri di denaro contante anche ai movimenti di denaro contante tra l'Italia e gli altri Stati membri;
6) la celerità, l'economicità e l'efficacia dell'azione amministrativa, dell'accertamento delle violazioni e dei procedimenti sanzionatori;
7) la definizione del sistema sanzionatorio per la violazione degli obblighi di dichiarazione e di informativa di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento (UE) 2018/1672 attraverso la previsione di sanzioni amministrative efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità delle relative violazioni;
8) adeguate forme di scambio di informazioni, anche per via elettronica, tra le autorità competenti nazionali nonchè tra esse e le omologhe autorità degli altri Stati membri, anche mediante collegamento diretto al Sistema informativo doganale, e quelle dei Paesi terzi;
9) il rispetto del vigente assetto istituzionale e di competenze stabilito dall'ordinamento nazionale, ai sensi del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109, e del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
b) apportare alla legge 17 gennaio 2000, n. 7, le modifiche necessarie per coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2018/1672, evitando la sovrapposizione di obblighi dichiarativi in materia di oro, precisandone i presupposti, le modalità, i termini e il relativo apparato sanzionatorio in caso di violazione nonchè prevedendo l'invio delle dichiarazioni di cui alla medesima legge 17 gennaio 2000, n. 7, all'Unità di informazione finanziaria per l'Italia e delle comunicazioni previste dall'articolo 1, comma 3, della medesima legge n. 7 del 2000 all'Organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività finanziaria e dei mediatori creditizi, istituito ai sensi dell'articolo 128-undecies del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;
c) prevedere che, attraverso apposite campagne di informazione, le persone in entrata o in uscita dall'Unione europea e le persone che inviano o ricevono nell'Unione europea denaro contante non accompagnato siano informate dei loro diritti e obblighi a norma del regolamento (UE) 2018/1672;
d) prevedere, in conformità alle definizioni, alla disciplina e alle finalità del regolamento (UE) 2018/1672 e del regolamento di esecuzione (UE) 2021/776, le occorrenti modificazioni e abrogazioni della normativa vigente, per i settori interessati dalla normativa da attuare, al fine di assicurare la corretta e integrale applicazione dei medesimi regolamenti e di realizzare il migliore coordinamento con le altre disposizioni vigenti.
4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 16. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554, relativo alla resilienza operativa digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE) n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014 e (UE) 2016/1011, e per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, che modifica le direttive 2009/65/CE, 2009/138/CE, 2011/61/UE, 2013/36/UE, 2014/59/UE, 2014/65/UE, (UE) 2015/2366 e (UE) 2016/2341 per quanto riguarda la resilienza operativa digitale per il settore finanziario
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, uno o più decreti legislativi per l'adeguamento della normativa nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, nonchè per il recepimento della direttiva (UE) 2022/2556 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente, compreso il sistema sanzionatorio, le modifiche e integrazioni necessarie all'adeguamento dell'ordinamento giuridico nazionale al regolamento (UE) 2022/2554 e al recepimento della direttiva (UE) 2022/2556, con l'eventuale esercizio, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, delle opzioni previste dal regolamento (UE) 2022/2554. Nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee, degli atti delegati adottati dalla Commissione europea e delle disposizioni legislative nazionali di recepimento delle seguenti direttive strettamente correlate al regolamento (UE) 2022/2554:
1) direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 3 della presente legge;
2) direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, di cui all'articolo 5 della presente legge;
b) assicurare che alle autorità competenti, individuate ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, e dell'articolo 46 del regolamento (UE) 2022/2554, siano attribuiti tutti i poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori per l'attuazione del regolamento (UE) 2022/2554 e della direttiva (UE) 2022/2556, coerentemente con il riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;
c) attribuire alle autorità di cui alla lettera b) del presente comma il potere di imporre le sanzioni e le altre misure amministrative previste dagli articoli 42, paragrafo 6, e 50 del regolamento (UE) 2022/2554, nel rispetto dei limiti edittali e delle procedure previsti dalle disposizioni nazionali che disciplinano l'irrogazione delle sanzioni e l'applicazione delle altre misure amministrative da parte delle autorità anzidette, avuto riguardo al riparto di competenze nel settore finanziario nazionale;
c-bis) apportare alla disciplina applicabile agli intermediari finanziari iscritti nell'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nonchè alla società Poste italiane Spa per l'attività del Patrimonio Bancoposta, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 2001, n. 144, le occorrenti modifiche e integrazioni, anche mediante la normativa secondaria di cui alla lettera d) del presente comma, per conseguire un livello elevato di resilienza operativa digitale e assicurare la stabilità del settore finanziario nel suo complesso, in particolare:
1) definendo presidi in materia di resilienza operativa digitale equivalenti a quelli stabiliti nel regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022;
2) tenendo conto, nella definizione dei presidi di cui al numero 1), del principio di proporzionalità e delle attività svolte dagli intermediari finanziari e dal Patrimonio Bancoposta;
3) attribuendo alla Banca d'Italia l'esercizio dei poteri di vigilanza, di indagine e sanzionatori di cui alla lettera b) nei confronti dei soggetti di cui alla presente lettera ;
d) prevedere, ove opportuno, il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità indicate alla lettera b) secondo le rispettive competenze.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 17. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, relativo alla governance europea dei dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con le procedure di cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Agenzia per l'Italia digitale, uno o più decreti legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) designare una o più autorità, per i profili di competenza, quali autorità competenti ai sensi degli articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei requisiti di cui all'articolo 26 e fermo restando il rispetto dell'articolo 1, paragrafo 3, del medesimo regolamento (UE);
b) definire le procedure per il coordinamento delle competenze delle autorità designate e delle altre amministrazioni competenti, nell'ambito delle rispettive attribuzioni, in relazione alla materia trattata, nel rispetto del principio di leale collaborazione;
c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) 2022/868, per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE), stabilendo altresì le informazioni necessarie che devono essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei loro dati nell'interesse generale;
d) designare gli organismi competenti di cui all'articolo 7 del regolamento (UE) 2022/868, anche avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal medesimo regolamento (UE);
e) garantire, conformemente alla normativa in materia di protezione dei dati personali, i presupposti di liceità per la trasmissione di dati personali a terzi, ai fini del riutilizzo di cui all'articolo 5, sulla base di quanto disposto dall'articolo 1, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2022/868;
f) adeguare il sistema sanzionatorio penale e amministrativo vigente alle disposizioni del regolamento (UE) 2022/868, con previsione di sanzioni efficaci, dissuasive e proporzionate alla gravità della violazione delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868;
g) adeguare il vigente sistema delle tutele amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie previste dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE) 2022/868.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 18. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1113, riguardante i dati informativi che accompagnano i trasferimenti di fondi e determinate cripto-attività e che modifica la direttiva (UE) 2015/849, e per l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale al regolamento (UE) 2023/1113 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023, e per dare attuazione alla direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, come modificata dall'articolo 38 del medesimo regolamento (UE) 2023/1113.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo è tenuto a seguire, oltre ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, in quanto compatibili, anche i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) con riferimento alla disciplina in materia di sanzioni e misure amministrative previste dal regolamento (UE) 2023/1113:
1) per le violazioni di cui all'articolo 29 del regolamento (UE) 2023/1113, stabilire il tipo e il livello di sanzione o misura amministrativa, tenuto conto dell'impianto sanzionatorio previsto dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, per gli intermediari bancari e finanziari;
2) attribuire alla Banca d'Italia il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dal capo VI del regolamento (UE) 2023/1113 agli intermediari bancari e finanziari da essa vigilati;
b) in attuazione della direttiva (UE) 2015/849, come modificata dall'articolo 38 del regolamento (UE) 2023/1113, apportare al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, le modificazioni necessarie a comprendere i prestatori di servizi per le criptoattività nel novero degli intermediari finanziari e conseguentemente a sottoporli al corrispondente regime di controlli e sanzionatorio.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 19. Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114, relativo ai mercati delle cripto-attività e che modifica i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 1095/2010 e le direttive 2013/36/UE e (UE) 2019/1937
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per adeguare la normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2023/1114 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 maggio 2023.
2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo si attiene, oltre che ai principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, ai seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) apportare alla normativa vigente tutte le modificazioni e integrazioni necessarie ad assicurare la corretta applicazione del regolamento (UE) 2023/1114 e delle pertinenti norme tecniche di regolamentazione e di attuazione nonchè a garantire il coordinamento con le disposizioni settoriali vigenti, comprese quelle relative ai servizi di pagamento e a strumenti e prodotti finanziari; nell'adozione di tali modifiche e integrazioni il Governo tiene conto, ove opportuno, degli orientamenti delle autorità di vigilanza europee;
b) individuare la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), secondo le relative attribuzioni e finalità, quali autorità competenti ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2023/1114, anche prevedendo opportune forme di coordinamento per evitare duplicazioni e sovrapposizioni e ridurre al minimo gli oneri gravanti sui soggetti vigilati;
c) prevedere forme di coordinamento tra le autorità di cui alla lettera b) e l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni ai fini dello svolgimento dei rispettivi compiti istituzionali;
d) individuare la Banca d'Italia e la CONSOB quali punti di contatto, ai sensi dell'articolo 93, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2023/1114, per la cooperazione amministrativa transfrontaliera tra le autorità competenti nonchè con l'Autorità bancaria europea e l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, in coerenza con le disposizioni nazionali vigenti che attengono alla cooperazione con le predette autorità europee;
e) prevedere il ricorso alla disciplina secondaria adottata dalle autorità individuate ai sensi della lettera b), ove opportuno e nel rispetto delle competenze alle stesse spettanti, nell'ambito e per le finalità specificamente previste dal regolamento (UE) 2023/1114 e dalla legislazione dell'Unione europea attuativa del medesimo regolamento (UE);
f) attribuire alle autorità individuate ai sensi della lettera b) del presente comma i poteri previsti dal regolamento (UE) 2023/1114, ivi compresi i poteri di vigilanza e di indagine, di adozione di provvedimenti cautelari, di intervento sui prodotti e di trattamento dei reclami, rispettivamente previsti dagli articoli 94, 102, 105 e 108 del medesimo regolamento (UE), tenuto conto dei poteri di cui esse dispongono in base alla legislazione vigente e delle modalità di esercizio previste dall'articolo 94, paragrafo 5, del medesimo regolamento (UE);
g) con riferimento alla disciplina delle sanzioni previste dal regolamento (UE) 2023/1114:
1) attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze e fatto salvo quanto previsto al numero 7), il potere di irrogare le sanzioni e di imporre le altre misure amministrative, anche interdittive, previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 per le violazioni di cui al paragrafo 1, primo comma, del medesimo articolo;
2) stabilire l'importo delle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114 prevedendo, fermi restando i massimi edittali ivi indicati, minimi edittali comunque non inferiori a euro 5.000 per le persone fisiche e a euro 30.000 per le persone giuridiche;
3) stabilire che per le violazioni di cui all'articolo 111, paragrafo 1, primo comma, lettera f), del regolamento (UE) 2023/1114 si applichino le sanzioni e le altre misure amministrative previste per le violazioni degli articoli 51 e 54 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ovvero degli articoli 6-bis e 6-ter del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
4) coordinare, nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, le disposizioni sanzionatorie introdotte in attuazione del medesimo regolamento (UE) con quelle nazionali vigenti sull'esercizio del potere sanzionatorio da parte della Banca d'Italia e della CONSOB;
5) al fine di garantire l'effettiva applicazione dell'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, individuare le persone fisiche nei confronti delle quali possono essere irrogate le sanzioni e imposte le altre misure amministrative per le violazioni ivi previste, stabilendo, ove necessario, i presupposti che ne determinano la responsabilità;
6) fermo restando quanto stabilito dal regolamento (UE) 2023/1114, attribuire alla Banca d'Italia e alla CONSOB, secondo le rispettive competenze, il potere di definire disposizioni attuative, anche con riferimento alla procedura sanzionatoria e alle modalità di pubblicazione dei provvedimenti che irrogano le sanzioni;
7) conformemente a quanto previsto dall'articolo 111, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114, prevedere l'introduzione di sanzioni penali efficaci, proporzionate e dissuasive nei confronti di chiunque emetta, offra al pubblico o chieda l'ammissione alla negoziazione di cripto-attività disciplinate dal regolamento (UE) 2023/1114 in mancanza dei requisiti e delle autorizzazioni ivi previsti nonchè di chiunque svolga servizi disciplinati dal medesimo regolamento (UE) in mancanza delle autorizzazioni ivi previste;
8) disciplinare la comunicazione tra l'autorità giudiziaria, la Banca d'Italia e la CONSOB, secondo le rispettive competenze, dei dati in forma anonima e aggregata riguardanti le indagini penali intraprese e le sanzioni penali irrogate in relazione alle violazioni previste dall'articolo 111 del regolamento (UE) 2023/1114, ai fini della segnalazione all'Autorità bancaria europea e all'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati in conformità a quanto previsto dall'articolo 115, paragrafo 1, secondo comma, del citato regolamento (UE) 2023/1114;
h) apportare le necessarie modificazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, al fine di coordinarne le disposizioni con quanto previsto dal regolamento (UE) 2023/1114 e razionalizzare le forme di controllo sui soggetti che prestano servizi per le cripto-attività ai sensi dell'articolo 59, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE);
i) escludere o ridurre il periodo transitorio previsto dall'articolo 143, paragrafo 3, secondo comma, del regolamento (UE) 2023/1114 per i prestatori di servizi per le cripto-attività, ove necessario per assicurare un appropriato grado di protezione dei clienti degli stessi prestatori di servizi, la tutela della stabilità finanziaria, l'integrità dei mercati finanziari e il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti;
l) esercitare l'opzione di cui all'articolo 88, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2023/1114 in materia di ritardo nella comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, prevedendo la trasmissione, su richiesta della CONSOB, della documentazione comprovante il rispetto delle condizioni a tal fine richieste dal citato articolo 88;
m) prevedere una disciplina della gestione delle crisi per gli emittenti di token collegati ad attività e per i prestatori di servizi per le cripto-attività di cui al regolamento (UE) 2023/1114, apportando alla normativa nazionale in materia di gestione delle crisi ogni altra modifica necessaria o opportuna per chiarire la disciplina applicabile, per tenere in considerazione le specificità connesse con le attività disciplinate dal citato regolamento (UE) 2023/1114 e per assicurare efficacia ed efficienza alla gestione delle crisi dei soggetti che esercitano attività disciplinate dal medesimo regolamento (UE), anche tenendo conto delle esigenze di proporzionalità della disciplina e di celerità delle procedure;
n) tenendo conto dei principi e degli obiettivi previsti dalla lettera m) e della necessità di coordinare la disciplina applicabile agli strumenti finanziari digitali con quella applicabile alle cripto-attività e ai servizi per le cripto-attività, introdurre, ove opportuno, specifiche misure per la gestione delle crisi dei soggetti iscritti nell'elenco dei responsabili dei registri per la circolazione digitale, di cui al decreto-legge 17 marzo 2023, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 maggio 2023, n. 52.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio della delega di cui al presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allegato A
(articolo 1, comma 1)
1) Direttiva (UE) 2021/2101 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2021, che modifica la direttiva 2013/34/UE per quanto riguarda la comunicazione delle informazioni sull'imposta sul reddito da parte di talune imprese e succursali (Testo rilevante ai fini del SEE).
2) Direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture.
3) Direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, recante modifica delle direttive 2006/112/CE e (UE) 2020/285 per quanto riguarda le aliquote dell'imposta sul valore aggiunto.
4) Direttiva (UE) 2022/2041 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativa a salari minimi adeguati nell'Unione europea.
5) Direttiva (UE) 2022/2381 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 novembre 2022, riguardante il miglioramento dell'equilibrio di genere fra gli amministratori delle società quotate e relative misure (Testo rilevante ai fini del SEE).
6) Direttiva (UE) 2023/946 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, che modifica la direttiva 2003/25/CE per quanto riguarda l'inclusione di requisiti di stabilità migliorati e l'allineamento ditale direttiva ai requisiti di stabilità definiti dall'Organizzazione marittima internazionale (Testo rilevante ai fini del SEE).
7) Direttiva (UE) 2023/977 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023, relativa allo scambio di informazioni tra le autorità di contrasto degli Stati membri e che abroga la decisione quadro 2006/960/GAI del Consiglio.