§ 9.3.2a - D.L. 28 marzo 2000, n. 70 .
Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.3 assicurazioni obbligatorie per la r.c.
Data:28/03/2000
Numero:70


Sommario
Art. 1.  Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca
Art. 2.  Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo
Art. 3.  Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità
Art. 4.  Compensi professionali
Art. 5.  Disposizioni in materia di trasporto ferroviario
Art. 6.  Copertura finanziaria
Art. 7.  Entrata in vigore


§ 9.3.2a - D.L. 28 marzo 2000, n. 70 [1] .

Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche

(G.U. 28 marzo 2000, n. 73)

 

     Art. 1. Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore dei carburanti; interventi per il settore della pesca [2]

 

          Art. 2. Misure per il contenimento dell'inflazione nel settore assicurativo

     1. [3].

     2. Per i contratti dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, rinnovati entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, le imprese di assicurazione non possono applicare nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti. Per i contratti stipulati entro un anno da tale data nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri si applicano le tariffe esistenti alla medesima data. [4]

     2–bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autoveicoli, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nonché ai contratti offerti per telefono o per via telematica e ai contratti senza clausola di tacito rinnovo o disdettati dall'impresa, qualora riproposti allo stesso assicuratore. [5][6]

     3. Le imprese di assicurazione non possono modificare il numero delle classi di merito, i coefficienti di determinazione del premio, nonché le relative regole evolutive delle proprie formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri, per il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. [7]

     4. All'articolo 12 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è aggiunto, in fine, il seguente comma: “2–bis. Le imprese esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, come modificato dalla relativa legge di conversione, sono obbligate, su richiesta del contraente, a stipulare contratti anche nella formula tariffaria bonus-malus con franchigia assoluta, non opponibile al terzo danneggiato, per un importo non inferiore a lire cinquecentomila e non superiore a lire un milione. La scelta tra la formula tariffaria bonus-malus e la formula tariffaria bonus-malus con franchigia, nonché la scelta degli importi della franchigia stessa, spetta unicamente all'assicurato”. [8]

     5. Cessati gli effetti delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3, in caso di incrementi tariffari, esclusi quelli connessi all'applicazione di regole evolutive nelle varie formule tariffarie, superiori al tasso programmato di inflazione, l'assicurato può risolvere il contratto mediante comunicazione da effettuarsi con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo telefax, inviati alla sede dell'impresa o all'agenzia presso la quale è stata stipulata la polizza. In questo caso non si applica a favore dell'assicurato il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile.

     5 bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo. [9]

     5 ter. [10]

     5 quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati, secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. I predetti dati relativi alle compagnie di assicurazione che operano nel territorio della Repubblica in regime di libera prestazione dei servizi o in regime di stabilimento sono richiesti dall'ISVAP alle rispettive autorità di controllo dei vari Stati membri dell'Unione europea. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP. [11]

     5 quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. [12]

     5 quinquies. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi. [13]

 

          Art. 3. Riconoscimento del danno alla persona per le lesioni di lieve entità [14]

 

          Art. 4. Compensi professionali [15]

 

          Art. 5. Disposizioni in materia di trasporto ferroviario [16]

 

          Art. 6. Copertura finanziaria [17]

 

          Art. 7. Entrata in vigore

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 26 maggio 2000, n. 137. Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[3] Comma soppresso dalla legge di conversione.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma inserito dalla legge di conversione.

[6] Comma così modificato dall'art. 2 del D.L. 22 giugno 2000, n. 167, convertito dalla L. 10 agosto 2000, n. 229.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[8] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[9] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[10] Comma aggiunto dalla legge di conversione e abrogato dall'art. 21 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[11] Comma aggiunto dalla legge di conversione, modificato dall'art. 2 della L. 5 marzo 2001, n. 57 e così sostituito dall'art. 21 della L. 12 dicembre 2002, n. 273.

[12] Comma inserito dall'art. 2 della L. 5 marzo 2001, n. 57 e così modificato dall'art. 183 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a decorrere dal 1° gennaio 2004.

[13] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[14] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[15] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[16] Articolo soppresso dalla legge di conversione.

[17] Articolo soppresso dalla legge di conversione.