§ 5.1.53 - Direttiva 25 novembre 2009, n. 138.
Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglioin materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di [...]


Settore:Normativa europea
Materia:5. diritto delle imprese
Capitolo:5.1 diritto delle società
Data:25/11/2009
Numero:138


Sommario
Art.  1. Oggetto
Art.  2. Ambito di applicazione
Art.  3. Regimi legali
Art.  4. Esclusione dall’ambito di applicazione a causa delle dimensioni
Art.  5. Operazioni
Art.  6. Assistenza
Art.  7. Imprese mutue
Art.  8. Enti
Art.  9. Operazioni e attività
Art.  10. Enti ed imprese
Art.  11. Riassicurazione
Art.  12. Imprese di riassicurazione che cessano l’attività
Art.  13. Definizioni
Art.  14. Principio di autorizzazione
Art.  15. Ambito di applicazione dell’autorizzazione
Art.  16. Rischi accessori
Art.  17. Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione
Art.  18. Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione
Art.  19. Stretti legami
Art.  20. Sede delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione
Art.  21. Condizioni di polizza e tariffe
Art.  22. Necessità economiche del mercato
Art.  23. Programma di attività
Art.  24. Azionisti e soci detentori di una partecipazione qualificata
Art.  25. Rifiuto dell’autorizzazione
Art.  25 bis. Notifica e pubblicazione delle autorizzazioni o revoca dell'autorizzazione
Art.  26. Consultazione preventiva delle autorità degli altri Stati membri
Art.  27. Obiettivo principale della vigilanza
Art.  28. Stabilità finanziaria e prociclicità
Art.  29. Principi generali di vigilanza
Art.  30. Autorità di vigilanza e ambito della vigilanza
Art.  31. Trasparenza e responsabilità
Art.  32. Divieto di rifiuto di contratti di riassicurazione o di retrocessione
Art.  33. Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro
Art.  34. Poteri di vigilanza generali
Art.  35. Informazioni da fornire a fini di vigilanza
Art.  36. Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza
Art.  37. Maggiorazione del capitale
Art.  38. Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate
Art.  39. Trasferimento del portafoglio
Art.  40. Responsabilità dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza
Art.  41. Requisiti generali in materia di governance
Art.  42. Requisiti di competenza e di onorabilità per le persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali
Art.  43. Prova di onorabilità
Art.  44. Gestione dei rischi
Art.  45. Valutazione interna del rischio e della solvibilità
Art.  46. Controllo interno
Art.  47. Audit interno
Art.  48. Funzione attuariale
Art.  49. Esternalizzazione
Art.  50. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione
Art.  51. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto
Art.  52. Informazioni destinate all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e relazioni presentate da tale autorità
Art.  53. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili
Art.  54. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive
Art.  55. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: politica e approvazione
Art.  56. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: atti delegati e norme tecniche di attuazione
Art.  57. Acquisizioni
Art.  58. Periodo di valutazione
Art.  59. Valutazione
Art.  60. Acquisizioni di imprese finanziarie regolamentate
Art.  61. Comunicazioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione alle autorità di vigilanza
Art.  62. Partecipazioni qualificate, poteri delle autorità di vigilanza
Art.  63. Diritti di voto
Art.  64. Segreto d’ufficio
Art.  65. Scambio di informazioni fra le autorità di vigilanza degli Stati membri
Art.  65 bis. Collaborazione con l'EIOPA
Art.  66. Accordi di cooperazione con i paesi terzi
Art.  67. Utilizzo delle informazioni riservate
Art.  67 bis. Poteri di inchiesta del Parlamento europeo
Art.  68. Scambio di informazioni con altre autorità
Art.  69. Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria
Art.  70. Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento e al Comitato europeo per il rischio sistemico
Art.  71. Convergenza della vigilanza
Art.  72. Obblighi dei revisori
Art.  73. Esercizio cumulativo dell’attività di assicurazione vita e non-vita
Art.  74. Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita
Art.  75. Valutazione delle attività e delle passività
Art.  76. Disposizioni generali
Art.  77. Calcolo delle riserve tecniche
Art.  77 bis. Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio
Art.  77 ter. Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
Art.  77 quater. Calcolo dell'aggiustamento di congruità
Art.  77 quinquies. Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio
Art.  77 sexies. Informazioni tecniche prodotte dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali
Art.  77 septies. Revisione delle misure relative alle garanzie a lungo termine e delle misure sul rischio azionario
Art.  78. Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche
Art.  79. Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione
Art.  80. Segmentazione
Art.  81. Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo
Art.  82. Qualità dei dati e applicazione di approssimazioni, inclusi metodi caso per caso, per le riserve tecniche
Art.  83. Raffronto con i dati tratti dall’esperienza
Art.  84. Adeguatezza del livello delle riserve tecniche
Art.  85. Incremento delle riserve tecniche
Art.  86. Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
Art.  87. Fondi propri
Art.  88. Fondi propri di base
Art.  89. Fondi propri accessori
Art.  90. Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza
Art.  91. Riserva di utili
Art.  92. Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione
Art.  93. Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli
Art.  94. Criteri principali per la classificazione in livelli
Art.  95. Classificazione dei fondi propri in livelli
Art.  96. Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni
Art.  97. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione
Art.  98. Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3
Art.  99. Atti delegati sull'ammissibilità dei fondi propri
Art.  100. Disposizioni generali
Art.  101. Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità
Art.  102. Frequenza del calcolo
Art.  103. Struttura della formula standard
Art.  104. Struttura del requisito patrimoniale di solvibilità di base
Art.  105. Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base
Art.  106. Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico
Art.  107. Requisito patrimoniale per il rischio operativo
Art.  108. Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite
Art.  109. Semplificazioni della formula standard
Art.  109 bis. Armonizzazione degli input tecnici per la formula standard
Art.  110. Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
Art.  111. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione relative agli articoli da 103 a 109
Art.  112. Disposizioni generali per l’approvazione dei modelli interni completi e parziali
Art.  113. Disposizioni specifiche per l’approvazione dei modelli interni parziali
Art.  114. Atti delegati e norme tecniche di attuazione riguardanti i modelli interni relativi al requisito patrimoniale di solvibilità
Art.  115. Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali
Art.  116. Responsabilità degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza
Art.  117. Ritorno alla formula standard
Art.  118. Non conformità del modello interno
Art.  119. Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard
Art.  120. Prova dell’utilizzo
Art.  121. Standard di qualità statistica
Art.  122. Standard di calibrazione
Art.  123. Assegnazione di utili e perdite
Art.  124. Standard di convalida
Art.  125. Standard in materia di documentazione
Art.  126. Modelli e dati esterni
Art.  127. Atti delegati riguardanti gli articoli da 120 a 126
Art.  128. Disposizioni generali
Art.  129. Calcolo del requisito patrimoniale minimo
Art.  130. Atti delegati
Art.  131. Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del requisito patrimoniale minimo
Art.  132. Principio della persona prudente
Art.  133. Libertà di investimento
Art.  134. Localizzazione delle attività e divieto di impegnare attività
Art.  135. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione riguardanti i requisiti di qualità
Art.  136. Individuazione e notifica di un deterioramento delle condizioni finanziarie da parte dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione
Art.  137. Mancato rispetto delle riserve tecniche
Art.  138. Inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità
Art.  139. Inosservanza del requisito patrimoniale minimo
Art.  140. Divieto della libera disponibilità delle attività situate nel territorio di uno Stato membro
Art.  141. Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie
Art.  142. Piano di risanamento e piano di finanziamento
Art.  143. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione riguardanti l'articolo 138, paragrafo 4
Art.  144. Revoca dell’autorizzazione
Art.  145. Condizioni per lo stabilimento di una succursale
Art.  146. Comunicazione delle informazioni
Art.  147. Notifica preventiva allo Stato membro di origine
Art.  148. Notifica da parte dello Stato membro di origine
Art.  149. Modifiche della natura dei rischi o degli impegni
Art.  150. Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli
Art.  151. Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo
Art.  152. Rappresentante
Art.  153. Lingua
Art.  154. Notifica e approvazione preventive
Art.  155. Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione
Art.  156. Pubblicità
Art.  157. Imposte sui premi
Art.  158. Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di riassicurazione
Art.  159. Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere
Art.  160. Liquidazione di imprese di assicurazione
Art.  161. Liquidazione di imprese di riassicurazione
Art.  162. Principi dell’autorizzazione e condizioni
Art.  163. Programma di attività della succursale
Art.  164. Trasferimento del portafoglio
Art.  165. Riserve tecniche
Art.  166. Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo
Art.  167. Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri
Art.  168. Informazioni contabili, prudenziali e statistiche e imprese in difficoltà
Art.  169. Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita
Art.  170. Revoca dell’autorizzazione delle imprese autorizzate in più Stati membri
Art.  171. Accordi con paesi terzi
Art.  172. Equivalenza in relazione alle imprese di riassicurazione
Art.  174. Principio e condizioni di esercizio dell’attività riassicurativa
Art.  175. Accordi con paesi terzi
Art.  176. Informazione da parte degli Stati membri alla Commissione e all'EIOPA
Art.  177. Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione comunitarie
Art.  178. Legge applicabile
Art.  179. Obblighi correlati
Art.  180. Interesse generale
Art.  181. Assicurazione non vita
Art.  182. Assicurazione vita
Art.  183. Informazioni generali per i contraenti
Art.  184. Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi
Art.  185. Informazioni per i contraenti
Art.  186. Termine di rinuncia
Art.  187. Condizioni delle polizze
Art.  188. Abolizione dei monopoli
Art.  189. Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia
Art.  190. Operazioni di coassicurazione comunitaria
Art.  191. Partecipazione alla coassicurazione comunitaria
Art.  192. Riserve tecniche
Art.  193. Dati statistici
Art.  194. Trattamento dei contratti di coassicurazione nelle procedure di liquidazione
Art.  195. Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza
Art.  196. Collaborazione all’applicazione
Art.  197. Attività analoghe all’assistenza turistica
Art.  198. Ambito di applicazione della presente sezione
Art.  199. Contratti distinti
Art.  200. Gestione dei sinistri
Art.  201. Libertà di scelta dell’avvocato
Art.  202. Deroghe alla libertà di scelta dell’avvocato
Art.  203. Arbitrato
Art.  204. Conflitto di interessi
Art.  205. Soppressione della specializzazione dell’assicurazione tutela giudiziaria
Art.  206. Assicurazione malattia in alternativa all’assicurazione sociale
Art.  207. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro
Art.  208. Divieto dell’obbligo di cessione di parte delle sottoscrizioni
Art.  209. Premi per nuova produzione
Art.  210. Riassicurazione «finite»
Art.  211. Società veicolo
Art.  212. Definizioni
Art.  213. Applicabilità della vigilanza di gruppo
Art.  214. Ambito di applicazione della vigilanza di gruppo
Art.  215. Impresa capogruppo a livello comunitario
Art.  216. Impresa capogruppo a livello nazionale
Art.  217. Impresa madre che copre diversi Stati membri
Art.  218. Vigilanza sulla solvibilità di gruppo
Art.  219. Frequenza del calcolo
Art.  220. Scelta del metodo
Art.  221. Inclusione della quota proporzionale
Art.  222. Eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili
Art.  223. Eliminazione della creazione infragruppo di capitale
Art.  224. Valutazione
Art.  225. Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate
Art.  226. Società di partecipazione assicurativa intermedie
Art.  227. Equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi
Art.  228. Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati
Art.  229. Non disponibilità delle informazioni necessarie
Art.  230. Metodo 1 (metodo standard): metodo basato sul bilancio consolidato
Art.  231. Modello interno di gruppo
Art.  232. Maggiorazione del capitale a livello di gruppo
Art.  233. Metodo 2 (metodo alternativo): metodo della deduzione e dell’aggregazione
Art.  234. Atti delegati riguardanti gli articoli da 220 a 229 e da 230 a 233
Art.  235. Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista
Art.  236. Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: condizioni
Art.  237. Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: decisione sulla domanda
Art.  238. Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità
Art.  239. Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo
Art.  240. Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: fine delle deroghe per un’impresa figlia
Art.  241. Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: atti delegati
Art.  242. Riesame
Art.  243. Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa e di una società di partecipazione finanziaria mista
Art.  244. Vigilanza sulla concentrazione di rischi
Art.  245. Vigilanza sulle operazioni infragruppo
Art.  246. Vigilanza sul sistema di governance
Art.  247. Autorità di vigilanza del gruppo
Art.  248. Diritti e obblighi dell’autorità di vigilanza del gruppo e delle altre autorità di vigilanza – Collegio delle autorità di vigilanza
Art.  249. Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza
Art.  250. Consultazione tra autorità di vigilanza
Art.  251. Richieste dell’autorità di vigilanza del gruppo alle altre autorità di vigilanza
Art.  252. Cooperazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento
Art.  253. Segreto professionale e riservatezza
Art.  254. Accesso alle informazioni
Art.  255. Verifica delle informazioni
Art.  256. Relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria
Art.  256 bis. Struttura del gruppo
Art.  257. Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista
Art.  258. Misure di esecuzione
Art.  259. Relazioni dell'EIOPA
Art.  260. Imprese madri con sede al di fuori dell'Unione: verifica dell'equivalenza
Art.  261. Imprese madri con sede fuori della Comunità: equivalenza
Art.  262. Imprese madri registrate in un paese terzo: mancanza di equivalenza
Art.  263. Imprese madri con sede fuori della Comunità: livelli
Art.  264. Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi
Art.  265. Operazioni infragruppo
Art.  266. Cooperazione con paesi terzi
Art.  267. Ambito di applicazione del presente titolo
Art.  268. Definizioni
Art.  269. Adozione dei provvedimenti di risanamento Legge applicabile
Art.  270. Informazione delle autorità di vigilanza
Art.  271. Pubblicazione delle decisioni relative ai provvedimenti di risanamento
Art.  272. Informazione dei creditori noti Diritto di insinuare crediti
Art.  273. Apertura delle procedure di liquidazione Informazione delle autorità di vigilanza
Art.  274. Legge applicabile
Art.  275. Trattamento dei crediti di assicurazione
Art.  276. Registro speciale
Art.  277. Surrogazione a un regime di garanzia
Art.  278. Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività
Art.  279. Revoca dell’autorizzazione
Art.  280. Pubblicazione delle decisioni di apertura delle procedure di liquidazione
Art.  281. Informazione ai creditori noti
Art.  282. Diritto di insinuazione dei crediti
Art.  283. Lingue e forma
Art.  284. Informazione regolare dei creditori
Art.  285. Effetti su taluni contratti e diritti
Art.  286. Diritti reali dei terzi
Art.  287. Riserva di proprietà
Art.  288. Compensazione
Art.  289. Mercati regolamentati
Art.  290. Atti pregiudizievoli
Art.  291. Tutela del terzo acquirente
Art.  292. Procedimenti pendenti
Art.  293. Amministratori straordinari e liquidatori
Art.  294. Annotazione in un pubblico registro
Art.  295. Segreto di ufficio
Art.  296. Trattamento di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi
Art.  297. Ricorso giurisdizionale
Art.  298. Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione
Art.  299. EUR
Art.  300. Revisione degli importi espressi in euro
Art.  301. Procedura di comitato
Art.  301 bis. Esercizio della delega
Art.  301 ter. Disposizione di attivazione per le norme tecniche di regolamentazione
Art.  302. Notifiche presentate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 57 a 63
Art.  303. Modifiche alla direttiva 2003/41/CE
Art.  304. Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata
Art.  305. Deroghe e abrogazione delle misure restrittive
Art.  306. Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti
Art.  307. Periodo transitorio per l’articolo 57, paragrafo 3, e l’articolo 60, paragrafo 6 della direttiva 2005/68/CE
Art.  308. Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti
Art.  308 bis. Regime transitorio
Art.  308 ter. Misure transitorie
Art.  308 quater. Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio
Art.  308 quinquies. Misura transitoria sulle riserve tecniche
Art.  308 sexies. Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche
Art.  309. Attuazione
Art.  310. Abrogazione
Art.  310 bis. Personale e risorse dell'EIOPA
Art.  311. Entrata in vigore
Art.  312. Destinatari


§ 5.1.53 - Direttiva 25 novembre 2009, n. 138. [1]

Direttiva n. 2009/138/CE del Parlamento Europeo e del Consiglioin materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

(G.U.U.E. 17 dicembre 2009, n. L 335)

 

(rifusione)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2 e l’articolo 55,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo ( 1 ),

previa consultazione del Comitato delle regioni,

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato ( 2 ),

considerando quanto segue:

(1) La prima direttiva 73/239/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita ( 3 ); la direttiva 78/473/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1978, relativa al coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di coassicurazione comunitaria ( 4 ); la direttiva 87/344/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1987, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all’assicurazione tutela giudiziaria ( 5 ); la seconda direttiva 88/357/CEE del Consiglio, del 22 giugno 1988, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita, fissa le disposizioni volte ad agevolare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi ( 6 ); la direttiva 92/49/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione non vita) ( 7 ); la direttiva 98/78/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa alla vigilanza supplementare sulle imprese di assicurazione appartenenti ad un gruppo assicurativo ( 8 ); la direttiva 2001/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2001, in materia di risanamento e liquidazione delle imprese di assicurazione ( 9 ); la direttiva 2002/83/CE del Parlamento e del Consiglio, del 5 novembre 2002, relativa all’assicurazione sulla vita ( 10 ) e la direttiva 2005/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 novembre 2005, relativa alla riassicurazione ( 11 ); devono subire una serie di modificazioni sostanziali. È opportuno, per motivi di chiarezza, procedere alla rifusione di tali direttive.

(2) Al fine di facilitare l’accesso e l’esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione, è necessario eliminare le differenze più rilevanti tra le legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda il regime al quale le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono sottoposte. È opportuno pertanto prevedere un quadro giuridico che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di esercitare l’attività assicurativa in tutto il mercato interno, rendendo in tal modo più facile per le imprese di assicurazione e di riassicurazione aventi sede nella Comunità la copertura dei rischi e degli impegni ivi situati.

(3) Nell’interesse del funzionamento corretto del mercato interno è opportuno stabilire regole coordinate in materia di vigilanza dei gruppi assicurativi e, in vista della tutela dei creditori, in materia di procedure di risanamento e di liquidazione riguardanti le imprese di assicurazione.

(4) È appropriato che talune imprese che prestano servizi di assicurazione non siano soggette al sistema stabilito dalla presente direttiva date le loro dimensioni, il loro status giuridico, la loro natura, ad esempio il loro stretto legame con i sistemi di assicurazione pubblica, o i servizi specifici offerti. È inoltre opportuno escludere taluni organismi di vari Stati membri, la cui attività si esercita solo su un settore molto ristretto ed è limitata per legge a un determinato territorio o a determinate persone.

(5) Le imprese di assicurazione di piccolissime dimensioni che soddisfano determinate condizioni, tra cui una raccolta premi lorda inferiore ai 5 000 000 EUR, sono escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Tuttavia, tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione che beneficiano già di un’autorizzazione ai sensi delle vigenti direttive dovrebbero continuare a beneficiarne anche in sede di attuazione della presente direttiva. Le imprese che sono escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva dovrebbero essere in grado di fruire delle libertà fondamentali sancite dal trattato. Tali imprese possono scegliere di chiedere l’autorizzazione ai sensi della presente direttiva onde beneficiare dell’autorizzazione unica ivi prevista.

(6) Gli Stati membri dovrebbero poter richiedere la registrazione delle imprese che esercitano l’attività di assicurazione o di riassicurazione e che sono escluse dall’ambito di applicazione della presente direttiva. Essi possono inoltre sottoporre tali imprese a vigilanza prudenziale e giuridica.

(7) La direttiva 72/166/CEE del Consiglio, del 24 aprile 1972, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e di controllo dell’obbligo di assicurare tale responsabilità ( 12 ); la settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati ( 13 ); la seconda direttiva 84/5/CEE del Consiglio, del 30 dicembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli ( 14 ); la direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari ( 15 ); e la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi ed al suo esercizio ( 16 ), stabiliscono regole generali in materia di contabilità, assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli, strumenti finanziari ed enti creditizi e contengono definizioni valide per questi settori. È opportuno che talune delle definizioni previste in tali direttive si applichino ai fini della presente direttiva.

(8) L’accesso alle attività di assicurazione o di riassicurazione è subordinato al preventivo rilascio di un’autorizzazione. È pertanto necessario stabilire le condizioni e la procedura per il rilascio di tale autorizzazione nonché per il suo eventuale rifiuto.

(9) Le direttive abrogate dalla presente direttiva non statuiscono alcuna norma riguardo alla portata delle attività riassicurative che un’impresa di assicurazione può essere autorizzata ad esercitare. Spetta agli Stati membri decidere di legiferare in materia.

(10) È opportuno che i riferimenti della presente direttiva alle imprese di assicurazione o di riassicurazione si applichino anche alle imprese di assicurazione e riassicurazione captive, salvo laddove per tali imprese siano previste disposizioni specifiche.

(11) Poiché la presente direttiva costituisce uno strumento essenziale per la realizzazione del mercato interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nel loro Stato membro di origine dovrebbero essere autorizzate ad esercitare in tutta la Comunità tutte le loro attività o una qualsiasi di esse tramite la costituzione di succursali o la prestazione di servizi. È pertanto appropriato provvedere ad un’armonizzazione nella misura necessaria e sufficiente a garantire il riconoscimento reciproco delle autorizzazioni e dei sistemi di vigilanza, giungendo così ad un’unica autorizzazione che sia valida in tutta la Comunità e che consenta allo Stato membro di origine di esercitare la vigilanza sull’impresa.

(12) La direttiva 2000/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 maggio 2000, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli (quarta direttiva assicurazione autoveicoli) ( 17 ) stabilisce regole in materia di nomina dei mandatari per la liquidazione dei sinistri. È opportuno che tali regole si applichino ai fini della presente direttiva.

(13) Le imprese di riassicurazione dovrebbero limitare il proprio ambito di attività alla riassicurazione e alle operazioni connesse. Tale requisito non dovrebbe impedire ad un’impresa di riassicurazione di esercitare attività quali l’elaborazione di consulenze di natura statistica o attuariale, di analisi del rischio o ricerche per i propri clienti. Tale attività può altresì includere l’esercizio della funzione e delle attività proprie di una società di partecipazione rispetto alle attività del settore finanziario ai sensi dell’articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti ad un conglomerato finanziario ( 18 ). Tale requisito non consente in alcun caso di effettuare attività bancarie e finanziarie indipendenti.

(14) La tutela dei contraenti presuppone che le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano soggette a requisiti di solvibilità efficaci che si traducano in un’efficiente allocazione del capitale nell’Unione europea. Alla luce degli sviluppi del mercato il sistema attuale non è più adeguato. È pertanto necessario introdurre un nuovo quadro normativo.

(15) In linea con gli ultimi sviluppi in materia di gestione del rischio in sede dell’associazione internazionale delle autorità di vigilanza delle assicurazioni (International Association of Insurance Supervisors - IAIS), dell’organismo internazionale di normalizzazione contabile (International Accounting Standards Board - IASB) e dell’associazione attuariale internazionale (International Actuarial Association - IAA) e con gli sviluppi recenti in altri settori finanziari, è opportuno adottare un metodo economico basato sul rischio che incentivi le imprese di assicurazione e di riassicurazione a misurare e gestire correttamente i loro rischi. Ai fini di una maggiore armonizzazione è opportuno stabilire regole specifiche in materia di valutazione delle attività e delle passività, comprese le riserve tecniche.

(16) L’obiettivo principale della regolamentazione e della vigilanza in materia di assicurazione e di riassicurazione è l’adeguata tutela dei contraenti e dei beneficiari. Per «beneficiario» si intende qualsiasi persona fisica o giuridica titolare di un diritto in virtù di un contratto di assicurazione. La stabilità finanziaria e l’equità e la stabilità dei mercati sono altri obiettivi della regolamentazione e della vigilanza assicurativa e riassicurativa di cui si dovrebbe altresì tenere conto senza tuttavia mettere a repentaglio il raggiungimento dell’obiettivo principale.

(17) Il regime in materia di solvibilità di cui alla presente direttiva dovrebbe comportare una tutela ancora migliore dei contraenti. Esso obbligherà gli Stati membri a garantire alle autorità di vigilanza le risorse necessarie per poter far fronte ai loro obblighi quali stabiliti dalla presente direttiva. Ciò include tutte le competenze necessarie, ivi comprese le risorse umane e finanziarie.

(18) Le autorità di vigilanza degli Stati membri dovrebbero pertanto disporre di tutti i mezzi necessari per assicurare l’esercizio ordinato delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in tutta la Comunità, siano esse svolte in regime di stabilimento o di libera prestazione dei servizi. Per garantire l’efficacia della vigilanza, tutti i provvedimenti adottati dalle autorità di vigilanza dovrebbero essere proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, indipendentemente dall’importanza dell’impresa in questione per la stabilità finanziaria complessiva del mercato.

(19) La presente direttiva non dovrebbe essere troppo onerosa per le imprese di assicurazione di piccole e medie dimensioni. Uno degli strumenti per conseguire tale obiettivo è la corretta applicazione del principio di proporzionalità. Tale principio dovrebbe valere sia per i requisiti imposti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, sia per l’esercizio dei poteri di vigilanza.

(20) In particolare, la presente direttiva non dovrebbe essere troppo onerosa per le imprese di assicurazione specializzate nella fornitura di determinati tipi di copertura assicurativa o di servizi a determinate fasce di clientela e dovrebbe riconoscere che una siffatta specializzazione può rappresentare un prezioso strumento di gestione efficiente ed efficace del rischio. Al fine di raggiungere tale obiettivo, così come la corretta applicazione del principio di proporzionalità, è opportuno altresì prevedere la possibilità di permettere espressamente alle imprese di utilizzare i propri dati per calibrare i parametri nei moduli per il rischio di sottoscrizione della formula standard di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità.

(21) La presente direttiva dovrebbe tenere conto altresì della natura specifica delle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive. Dal momento che tali imprese coprono solo i rischi associati al gruppo industriale o commerciale cui appartengono, occorrono impostazioni appropriate, conformi al principio di proporzionalità, che rispecchino la natura, la portata e la complessità della loro attività.

(22) La vigilanza sull’attività riassicurativa dovrebbe tener conto delle caratteristiche specifiche di tale attività, in particolare del suo carattere globale e del fatto che i contraenti sono essi stessi imprese di assicurazione o di riassicurazione.

(23) Le autorità di vigilanza dovrebbero essere in grado di ottenere dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione le informazioni necessarie ai fini di vigilanza, ivi comprese, se del caso, le informazioni pubblicate da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione in adempienza agli obblighi di rendicontazione finanziaria, di ammissione alla quotazione e altri obblighi giuridici o normativi.

(24) Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dovrebbero essere responsabili del controllo della solidità finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine, esse dovrebbero svolgere periodicamente revisioni e valutazioni.

(25) Le autorità di vigilanza dovrebbero poter tener conto degli effetti sulla gestione del rischio e delle attività dei codici facoltativi di condotta e di trasparenza cui si attengono le istituzioni pertinenti che si occupano di strumenti d’investimento non regolamentati o alternativi.

(26) Il punto di partenza per l’adeguatezza dei requisiti quantitativi nel settore assicurativo è il requisito patrimoniale di solvibilità. Le autorità di vigilanza dovrebbero pertanto avere la facoltà di imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità solo in circostanze eccezionali, nei casi contemplati dalla presente direttiva, in esito alla procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza. La formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità è volta a riflettere il profilo di rischio della maggior parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Tuttavia, possono esservi taluni casi in cui il metodo standard non riflette adeguatamente il profilo di rischio molto specifico di un’impresa.

(27) L’imposizione di una maggiorazione del capitale è eccezionale nel senso che vi si dovrebbe ricorrere unicamente come misura di ultima istanza, qualora le altre misure di vigilanza risultino inefficaci o inadatte. Inoltre, il termine «eccezionale» dovrebbe essere inteso nel contesto della situazione specifica di ciascuna impresa, piuttosto che in relazione al numero di maggiorazioni del capitale imposte in un determinato mercato.

(28) La maggiorazione del capitale dovrebbe essere mantenuta fintantoché non si sia ovviato alle circostanze per cui è stata imposta. In caso di gravi carenze del modello interno completo o parziale o di gravi problemi di governance, le autorità di vigilanza dovrebbero garantire che l’impresa in questione compia ogni sforzo possibile per rimediare alle carenze che hanno portato all’imposizione della maggiorazione del capitale. Tuttavia, ove il metodo standard non rifletta adeguatamente il profilo di rischio molto specifico di un’impresa, la maggiorazione del capitale può restare in vigore per più anni consecutivi.

(29) Taluni rischi possono essere affrontati correttamente solo tramite requisiti di governance anziché tramite i requisiti quantitativi riflessi nel requisito patrimoniale di solvibilità. Un sistema di governance efficace è pertanto essenziale per la gestione adeguata dell’impresa di assicurazione e per il sistema di regolamentazione.

(30) Il sistema di governance comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la funzione di audit interno e la funzione attuariale.

(31) Per «funzione» si intende la capacità amministrativa di svolgere determinati compiti di governance. L’individuazione di una determinata funzione non impedisce all’impresa di decidere liberamente in che modo organizzare tale funzione nella pratica, salvo se diversamente disposto nella presente direttiva. Ciò non dovrebbe comportare requisiti indebitamente onerosi, perché occorre tener conto della natura, della portata e della complessità delle operazioni dell’impresa. Dovrebbe pertanto essere possibile affidare le suddette funzioni al personale interno dell’impresa, avvalersi della consulenza di specialisti esterni o esternalizzarle a esperti nei limiti fissati dalla presente direttiva.

(32) Inoltre, nelle imprese più piccole e meno complesse dovrebbe essere possibile affidare più di una funzione, salvo quella relativa all’audit interno, ad una sola persona o unità organizzativa.

(33) Le funzioni incluse nel sistema di governance sono considerate funzioni chiave e, di conseguenza, anche funzioni importanti e cruciali.

(34) Tutti coloro che svolgono funzioni chiave dovrebbero soddisfare i requisiti di competenza e onorabilità. Tuttavia, soltanto i titolari di funzioni chiave dovrebbero essere soggetti agli obblighi di notifica all’autorità di vigilanza.

(35) Ulteriori elementi di cui tener conto ai fini della valutazione del livello di competenza richiesto, sono le qualifiche professionali e l’esperienza delle persone che dirigono effettivamente l’impresa o esercitano altre funzioni chiave.

(36) Come parte integrante della loro strategia aziendale, tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero seguire la prassi di valutare periodicamente le loro esigenze globali di solvibilità alla luce del loro profilo di rischio specifico (valutazione interna del rischio e della solvibilità). Tale valutazione non implica lo sviluppo di un modello interno né serve per calcolare un requisito patrimoniale diverso dal requisito patrimoniale di solvibilità o dal requisito patrimoniale minimo. I risultati di ciascuna valutazione dovrebbero essere comunicati all’autorità di vigilanza nel quadro delle informazioni da fornire a fini di vigilanza.

(37) Per garantire una vigilanza efficace delle funzioni o delle attività esternalizzate, è essenziale che le autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione esternalizzante abbiano accesso a tutti i dati rilevanti detenuti dal prestatore di servizi esternalizzati, indipendentemente dal fatto che quest’ultimo sia un’entità regolamentata o meno, ed abbiano il diritto di effettuare ispezioni in loco. Per tenere conto degli sviluppi del mercato e per garantire che le condizioni in materia di esternalizzazione continuino ad essere rispettate, le autorità di vigilanza dovrebbero essere informate prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività cruciali o importanti. Tali requisiti dovrebbero tener conto dei lavori del forum congiunto e sono coerenti con le regole e le prassi in vigore nel settore bancario e con la direttiva 2004/39/CE e la sua applicazione agli enti creditizi.

(38) Per garantire la trasparenza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero rendere pubbliche, ovvero mettere a disposizione del pubblico gratuitamente su supporto cartaceo o elettronico, almeno una volta all’anno le informazioni essenziali in merito alla loro solvibilità e alla loro situazione finanziaria. Le imprese dovrebbero essere autorizzate a rendere pubbliche informazioni aggiuntive su base volontaria.

(39) È opportuno prevedere lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità od organismi che, per la funzione che svolgono, concorrono a rafforzare la stabilità del sistema finanziario. È pertanto necessario specificare le condizioni alle quali dovrebbero essere possibili tali scambi di informazioni. Inoltre, ove sia contemplata la possibilità di divulgare le informazioni solo con l’esplicito consenso delle autorità di vigilanza, è opportuno che queste possano, se del caso, subordinare tale consenso all’adempimento di condizioni rigorose.

(40) È necessario promuovere la convergenza della vigilanza non soltanto rispetto agli strumenti di vigilanza ma anche rispetto alle prassi di vigilanza. Il comitato delle autorità europee di vigilanza delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (CEIOPS), istituito con decisione 2009/79/CE della Commissione ( 19 ), dovrebbe svolgere un ruolo importante sotto questo profilo e presentare relazioni periodiche al Parlamento europeo e alla Commissione sui progressi compiuti.

(41) L’obiettivo delle informazioni e della relazione che il CEIOPS dovrà presentare in relazione alle maggiorazioni di capitale non è quello di inibirne l’uso consentito ai sensi della presente direttiva, bensì quello di contribuire a un grado sempre maggiore di convergenza della vigilanza quanto al ricorso a tali maggiorazioni di capitale tra le autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

(42) Per limitare l’onere amministrativo ed evitare la duplicazione dei compiti le autorità di vigilanza e le autorità statistiche nazionali dovrebbero cooperare e scambiarsi informazioni.

(43) Per rafforzare la vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e la tutela dei contraenti, i revisori legali dei conti ai sensi della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati ( 20 ), dovrebbero avere l’obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi fatto tale da influenzare sensibilmente la situazione finanziaria o l’organizzazione amministrativa di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

(44) Le imprese di assicurazione che esercitano attività assicurative sia nel settore vita che nel settore non vita dovrebbero gestire tali attività separatamente per proteggere gli interessi dei contraenti del settore vita. In particolare, tali imprese dovrebbero essere soggette agli stessi requisiti patrimoniali applicabili ad un gruppo assicurativo equivalente costituito da un’impresa di assicurazione vita e da un’impresa di assicurazione non vita, tenendo conto della maggiore trasferibilità del capitale in caso di imprese di assicurazione miste.

(45) La valutazione della situazione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe basarsi su solidi principi economici e sull’uso ottimale delle informazioni fornite dai mercati finanziari, nonché sui dati generalmente disponibili in merito ai rischi tecnici assicurativi. In particolare, i requisiti di solvibilità dovrebbero basarsi su una valutazione economica dell’intero stato patrimoniale.

(46) I principi di valutazione a fini di vigilanza dovrebbero essere per quanto possibile compatibili con gli sviluppi internazionali in materia contabile, in modo da limitare l’onere amministrativo gravante sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

(47) In linea con tale metodo, i requisiti patrimoniali dovrebbero essere coperti da fondi propri, indipendentemente dal fatto che siano elementi a bilancio o fuori bilancio. Poiché non tutte le risorse finanziarie possono assorbire pienamente le perdite in caso di liquidazione e secondo il presupposto della continuità aziendale, gli elementi dei fondi propri dovrebbero essere classificati in tre livelli conformemente a criteri di qualità e l’importo ammissibile dei fondi propri a copertura dei requisiti patrimoniali dovrebbe essere limitato di conseguenza. I limiti applicabili agli elementi dei fondi propri dovrebbero essere applicati soltanto per determinare la posizione di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e non dovrebbero limitare ulteriormente la libertà di tali imprese in materia di gestione interna del capitale.

(48) In generale, le attività libere da qualsiasi impegno prevedibile sono disponibili per assorbire le perdite imputabili a fluttuazioni economiche sfavorevoli, nella prospettiva di continuità aziendale e in caso di liquidazione. Pertanto, il grosso dell’eccedenza delle attività rispetto alle passività, valutate in base ai principi enunciati nella presente direttiva, dovrebbe essere considerato capitale di elevata qualità (livello 1).

(49) Non tutte le attività all’interno di un’impresa sono ammissibili. In alcuni Stati membri vi sono prodotti specifici, quali schemi separati, che offrono a una categoria di contraenti maggiori diritti sulle attività all’interno del proprio fondo. Anche se sono prese in considerazione nel computo dell’eccedenza delle attività rispetto alle passività ai fini della costituzione di fondi propri, tali attività non possono effettivamente essere rese disponibili per far fronte ai rischi al di fuori del fondo separato. Ai fini della coerenza con l’impostazione economica, la valutazione dei fondi propri dovrebbe essere modulata in funzione della diversa natura delle attività che rientrano in un accantonamento separato. Analogamente, il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe riflettere la riduzione della messa in comune o diversificazione legata ai detti fondi separati.

(50) In alcuni Stati membri è prassi corrente che le compagnie di assicurazione vendano prodotti di assicurazione vita in relazione ai quali i contraenti e i beneficiari contribuiscono al capitale di rischio della società in cambio della totalità o di parte del rendimento dei contributi. Questi utili cumulati costituiscono riserve di utili di proprietà del soggetto giuridico da cui sono generati.

(51) Le riserve di utili dovrebbero essere valutate conformemente all’impostazione economica definita nella presente direttiva. A tal riguardo, un semplice riferimento alla valutazione delle riserve di utili nel bilancio di esercizio non dovrebbe essere sufficiente. In linea con i requisiti relativi ai fondi propri, le riserve di utili dovrebbero essere soggette ai criteri stabiliti nella presente direttiva per la classificazione in livelli. Ciò significa, tra l’altro, che dovrebbero essere considerate capitale di livello 1 soltanto le riserve di utili che soddisfano i requisiti di classificazione al livello 1.

(52) Le mutue e le società a forma mutualistica a contributi variabili possono richiedere contributi supplementari dai propri soci (richiami di contributi supplementari dai soci) al fine di incrementare le risorse finanziarie da esse detenute per assorbire eventuali perdite. Tali richieste possono costituire un’ingente fonte di finanziamento per le mutue e le società a forma mutualistica, anche allorché queste si trovano ad affrontare fluttuazioni economiche sfavorevoli. Pertanto, tali richiami di contributi supplementari dai soci dovrebbero essere riconosciuti come elementi di fondi propri accessori e trattati di conseguenza ai fini della solvibilità. In particolare, nel caso di mutue e società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi marittimi, il ricorso ai richiami di contributi supplementari dai soci è ormai una prassi consolidata, soggetta a specifiche modalità di recupero, e l’importo approvato di tali richiami di contributi dai soci dovrebbe essere trattato come capitale di buona qualità (livello 2). Analogamente, nel caso di altre mutue e società a forma mutualistica in cui i richiami di contributi supplementari dai soci sono di qualità analoga, anche l’importo approvato di tali richiami dovrebbe essere trattato come capitale di buona qualità (livello 2).

(53) Per consentire alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di rispettare i propri impegni nei confronti dei contraenti e dei beneficiari, gli Stati membri dovrebbero imporre a tali imprese di costituire riserve tecniche adeguate. I principi e le metodologie attuariali e statistiche alla base del calcolo di tali riserve tecniche dovrebbero essere armonizzati in tutta la Comunità al fine di ottenere una migliore comparabilità e trasparenza.

(54) Il calcolo delle riserve tecniche dovrebbe essere coerente con la valutazione delle attività e delle altre passività, in linea con il mercato e con gli sviluppi internazionali in materia di contabilità e di vigilanza.

(55) Il valore delle riserve tecniche dovrebbe pertanto corrispondere all’importo che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione dovrebbe pagare se trasferisse immediatamente i suoi diritti e le sue obbligazioni contrattuali ad un’altra impresa. Di conseguenza, il valore delle riserve tecniche dovrebbe corrispondere all’importo di cui un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione (l’impresa di riferimento) si presume abbia bisogno per assumere e far fronte alle obbligazioni assicurative e riassicurative sottostanti. L’importo delle riserve tecniche dovrebbe riflettere le caratteristiche del portafoglio assicurativo sottostante. Le informazioni specifiche sull’impresa, quali ad esempio le informazioni sulla gestione dei sinistri e le relative spese, dovrebbero pertanto essere utilizzate nel loro calcolo soltanto nella misura in cui tali informazioni consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di riflettere meglio le caratteristiche del portafoglio assicurativo sottostante.

(56) Le ipotesi formulate circa l’impresa di riferimento che si presume possa assumere e far fronte alle sottostanti obbligazioni assicurative e riassicurative dovrebbero essere armonizzate in tutta la Comunità. In particolare, le ipotesi formulate circa l’impresa di riferimento che determinano se sia o meno opportuno – e in caso affermativo, in che misura – tener conto degli effetti di diversificazione ai fini del calcolo del margine di rischio, dovrebbero essere analizzate nell’ambito della valutazione d’impatto delle misure di attuazione e quindi armonizzate a livello comunitario.

(57) Ai fini del calcolo delle riserve tecniche dovrebbe essere possibile applicare interpolazioni ed estrapolazioni ragionevoli dai valori di mercato direttamente osservabili.

(58) È necessario che il valore attuale atteso delle passività assicurative sia calcolato sulla base di informazioni attuali e credibili e di ipotesi realistiche, tenuto conto delle garanzie finanziarie e delle opzioni previste dai contratti di assicurazione o di riassicurazione, in modo tale da poter fornire una valutazione economica delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione. È opportuno prescrivere l’uso di metodologie attuariali efficaci ed armonizzate.

(59) Per tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese, è opportuno prevedere metodi semplificati in materia di calcolo delle riserve tecniche.

(60) Il regime di vigilanza dovrebbe prevedere un requisito sensibile al rischio, basato su un calcolo prospettivo, che consenta un intervento accurato e tempestivo da parte delle autorità di vigilanza (requisito patrimoniale di solvibilità) ed un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale l’importo delle risorse finanziarie non dovrebbe scendere (requisito patrimoniale minimo). Entrambi i requisiti patrimoniali dovrebbero essere armonizzati in tutta la Comunità per ottenere un livello uniforme di tutela dei contraenti. Per il buon funzionamento della presente direttiva, è opportuno che vi sia un’adeguata scala d’intervento fra il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo.

(61) Al fine di attenuare potenziali effetti prociclici indebiti del sistema finanziario ed evitare una situazione in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione siano ingiustamente obbligate a reperire ulteriori capitali o vendere i loro investimenti a seguito di fluttuazioni sfavorevoli non sostenibili sui mercati finanziari, il modulo del rischio di mercato della formula standard di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe includere un meccanismo di adeguamento simmetrico rispetto alle variazioni del livello dei prezzi azionari. Inoltre, qualora i mercati finanziari registrino cadute eccezionali e il precitato meccanismo di aggiustamento simmetrico si riveli insufficiente a permettere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità, occorre prevedere che le autorità di vigilanza possano prorogare il termine entro cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a ripristinare il livello di fondi propri ammissibili per una copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

(62) Il requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe riflettere un livello di fondi propri ammissibili che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di assorbire perdite significative e che fornisca ai contraenti ed ai beneficiari una garanzia ragionevole che i pagamenti in scadenza saranno effettuati.

(63) Onde garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili in grado di soddisfare, su base continuativa, il requisito patrimoniale di solvibilità, tenendo conto di eventuali variazioni del loro profilo di rischio, le imprese in questione dovrebbero calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità come minimo annualmente, tenerlo permanentemente sotto controllo e ricalcolarlo ogniqualvolta intervenga un’alterazione significativa del profilo di rischio.

(64) Per promuovere una buona gestione del rischio e per allineare i requisiti patrimoniali obbligatori alle pratiche dell’industria, il requisito patrimoniale di solvibilità dovrebbe essere determinato come capitale economico che le imprese di assicurazione e di riassicurazione devono detenere per garantire che l’evento «rovina» non si verifichi più di una volta su 200 casi o, in alternativa, che le imprese in questione saranno ancora in grado, con una probabilità almeno del 99,5 %, di onorare i loro obblighi nei confronti dei contraenti e dei beneficiari nei dodici mesi successivi. Tale capitale economico dovrebbe essere calcolato sulla base del vero profilo di rischio di tali imprese, tenuto conto dell’impatto delle possibili tecniche di attenuazione del rischio nonché degli effetti di diversificazione.

(65) Occorre stabilire una formula standard per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità al fine di consentire a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di valutare il proprio capitale economico. Per quanto riguarda la struttura della formula standard, è opportuno adottare un metodo modulare, il che significa che la singola esposizione a ciascuna categoria di rischio dovrebbe essere valutata in un primo tempo e quindi aggregata in un secondo tempo. Quando l’uso di parametri propri all’impresa consente di tenere meglio conto del vero profilo del rischio di sottoscrizione dell’impresa, tale uso dovrebbe essere consentito purché tali parametri siano derivati dall’uso di un metodologia standard.

(66) Per tenere conto della situazione specifica delle piccole e medie imprese, è opportuno prevedere metodi semplificati in materia di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard.

(67) In linea di massima il nuovo metodo basato sul rischio non comprende il concetto di limiti quantitativi in materia di investimenti e criteri di ammissibilità delle attività. Dovrebbe tuttavia essere possibile introdurre limiti in materia di investimenti e criteri di ammissibilità delle attività per far fronte a rischi che non siano adeguatamente coperti da un sottomodulo della formula standard.

(68) Conformemente al metodo orientato al rischio in materia di requisito patrimoniale di solvibilità, dovrebbe essere possibile in circostanze specifiche utilizzare modelli interni parziali o completi per il calcolo di tale requisito anziché la formula standard. Per fornire ai contraenti e ai beneficiari un livello equivalente di tutela, tali modelli interni dovrebbero essere soggetti all’approvazione preventiva delle autorità di vigilanza sulla base di procedure e norme armonizzate.

(69) Quando l’importo dei fondi propri di base ammissibili scende al di sotto del requisito patrimoniale minimo, l’autorizzazione delle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbe essere revocata, qualora tali imprese non siano in grado di riportare l’importo dei fondi propri di base ammissibili al livello del requisito patrimoniale minimo entro un periodo di tempo breve.

(70) Il requisito patrimoniale minimo dovrebbe garantire un livello minimo di sicurezza al di sotto del quale l’entità delle risorse finanziarie non dovrebbe scendere. È necessario che tale livello sia calcolato secondo una formula semplice, soggetta a soglie minime e massime definite sulla base del requisito patrimoniale di solvibilità in funzione del rischio, in modo da permettere livelli crescenti d’intervento da parte della vigilanza, e che si basi su dati che possano essere sottoposti ad audit.

(71) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero avere attività di qualità sufficiente per coprire i loro requisiti finanziari complessivi. Tutti gli investimenti detenuti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero essere gestiti conformemente al principio della «persona prudente».

(72) Gli Stati membri non dovrebbero imporre alle imprese di assicurazione o di riassicurazione di investire le loro attività in determinate categorie di attività, in quanto tale prescrizione potrebbe essere incompatibile con la liberalizzazione dei movimenti di capitali sancita dall’articolo 56 del trattato.

(73) È necessario proibire qualsiasi disposizione che consenta agli Stati membri di prescrivere di impegnare le attività a copertura delle riserve tecniche di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, a prescindere dalla forma che potrebbe essere assunta da tale prescrizione, quando l’assicuratore è riassicurato da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata conformemente alla presente direttiva o da un’impresa di un paese terzo il cui regime di vigilanza sia stato considerato equivalente.

(74) Sino ad ora il quadro giuridico non ha previsto né criteri dettagliati per la valutazione prudenziale di una proposta di acquisizione, né una procedura per la loro applicazione. È pertanto necessario chiarire i criteri e il processo di valutazione prudenziale per garantire la certezza del diritto, la chiarezza e la prevedibilità necessarie con riferimento al processo di valutazione e al relativo risultato. Tali criteri e procedure sono stati introdotti dalle disposizioni della direttiva 2007/44/CE. Per quanto riguarda l’assicurazione e la riassicurazione tali disposizioni dovrebbero essere pertanto codificate ed integrate nella presente direttiva.

(75) È pertanto fondamentale armonizzare al massimo tali procedure e valutazioni prudenziali in tutta la Comunità. Le disposizioni sulle partecipazioni qualificate non dovrebbero tuttavia impedire agli Stati membri di imporre che le autorità di vigilanza debbano essere informate in merito alle acquisizioni di partecipazioni inferiori alle soglie stabilite in tali disposizioni, purché uno Stato membro non imponga a tal fine più di una soglia aggiuntiva al di sotto del 10 %. Tali disposizioni non dovrebbero inoltre impedire alle autorità di vigilanza di fornire orientamenti generali in merito a quando le predette partecipazioni verrebbero considerate tali da determinare un’influenza notevole.

(76) Alla luce della crescente mobilità dei cittadini dell’Unione, cresce sempre più l’offerta transfrontaliera di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli. Per garantire che il sistema della carta verde e gli accordi tra gli Uffici nazionali di assicurazione degli Stati membri continuino a funzionare adeguatamente, è opportuno che gli Stati membri siano in grado di imporre alle imprese di assicurazione che assicurano la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli sul loro territorio in regime di prestazione di servizi di aderire all’Ufficio nazionale nonché al fondo di garanzia istituito nello Stato membro in questione e di partecipare al loro finanziamento. Lo Stato membro in cui sono prestati i servizi dovrebbe imporre alle imprese che assicurano la responsabilità civile derivante dalla circolazione di autoveicoli di designare un mandatario sul suo territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione ai sinistri e di rappresentare l’impresa interessata.

(77) Nell’ambito di un mercato interno è nell’interesse dei contraenti avere accesso alla gamma più ampia possibile di prodotti assicurativi disponibili nella Comunità. Lo Stato membro in cui è situato il rischio o lo Stato membro dell’impegno dovrebbe pertanto garantire che nulla impedisca di commercializzare sul suo territorio tutti i prodotti assicurativi offerti in vendita nella Comunità nella misura in cui tali prodotti non confliggano con le disposizioni legislative che proteggono l’interesse generale in vigore in tale Stato membro e nella misura in cui l’interesse generale non sia salvaguardato dalle regole dello Stato membro di origine.

(78) È opportuno predisporre un regime di sanzioni da applicare quando un’impresa di assicurazione non si conforma alle disposizioni d’interesse generale vigenti nello Stato membro in cui è situato il rischio o nello Stato membro dell’impegno.

(79) Nel quadro di un mercato interno delle assicurazioni i consumatori potranno scegliere tra una gamma più ampia e diversificata di contratti. Per poter beneficiare pienamente di tale diversità e di una maggiore concorrenza, i consumatori dovrebbero ricevere prima della conclusione del contratto e per tutta la durata del contratto qualsiasi informazione necessaria a permettere loro di scegliere il contratto più adatto alle loro necessità.

(80) Un’impresa di assicurazione che offre contratti di assistenza dovrebbe possedere i mezzi necessari per fornire le prestazioni in natura offerte entro un periodo di tempo appropriato. Occorre prevedere disposizioni speciali per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo che tale impresa dovrebbe possedere.

(81) L’esercizio effettivo della coassicurazione comunitaria per le attività che per natura o dimensioni sono probabilmente destinate ad essere coperte da coassicurazione internazionale dovrebbe essere agevolato tramite un minimo di armonizzazione, per impedire distorsioni della concorrenza e disparità di trattamento. In tale contesto, l’impresa di assicurazione delegataria dovrebbe valutare i sinistri e fissare l’importo delle riserve tecniche. Inoltre, è necessario prevedere nel settore della coassicurazione comunitaria una collaborazione speciale tra le autorità di vigilanza degli Stati membri nonché tra queste e la Commissione.

(82) Nell’interesse della tutela degli assicurati, è opportuno armonizzare le legislazioni nazionali riguardanti l’assicurazione tutela giudiziaria. Occorre per quanto possibile prevenire o risolvere qualsiasi conflitto di interessi derivante in particolare dal fatto che l’impresa di assicurazione assicura un’altra persona o assicura una persona sia per la tutela giudiziaria che per qualsiasi altro ramo di assicurazione. A tal fine, un livello adeguato di tutela dei contraenti può essere raggiunto con diversi mezzi. Qualunque sia la soluzione adottata, occorre tutelare con garanzie equivalenti l’interesse delle persone coperte dall’assicurazione tutela giudiziaria.

(83) I conflitti tra le persone assicurate e le imprese di assicurazione che offrono la copertura tutela giudiziaria dovrebbero essere composti nel modo più equo e rapido possibile. È pertanto appropriato che gli Stati membri prevedano una procedura arbitrale o una procedura che offra garanzie comparabili.

(84) In taluni Stati membri l’assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria offerta dai regimi di previdenza sociale. La natura particolare di tale assicurazione malattia la distingue dagli altri rami dell’assicurazione danni e dell’assicurazione sulla vita in quanto è necessario garantire ai contraenti l’effettivo accesso ad un’assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria, indipendentemente dalla loro età e dal loro profilo di rischio. Data la natura e le ripercussioni sociali dei contratti di assicurazione malattia, le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio dovrebbero essere in grado di imporre la notifica sistematica delle condizioni generali e speciali dei contratti di assicurazione malattia privata o volontaria al fine di verificare che tali contratti costituiscano un’alternativa parziale o totale alla copertura sanitaria offerta dal regime di previdenza sociale. Tale verifica non dovrebbe costituire una condizione preliminare alla commercializzazione dei prodotti.

(85) Taluni Stati membri hanno adottato a tal fine disposizioni legislative specifiche. Nell’interesse generale dovrebbe essere possibile adottare o mantenere tali disposizioni legislative nella misura in cui non limitino indebitamente la libertà di stabilimento o la libera prestazione di servizi, fermo restando che tali disposizioni dovrebbero applicarsi in modo identico. La natura di dette disposizioni legislative può variare secondo la situazione che prevale in ogni Stato membro. L’obiettivo di tutelare l’interesse generale può essere altresì conseguito esigendo che le imprese che offrono un’assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria propongano contratti tipo la cui copertura sia in linea con quella dei regimi legali di previdenza sociale e il cui premio sia uguale o inferiore ad un massimo prescritto e partecipino a sistemi di compensazione delle perdite. Quale ulteriore possibilità, si può esigere che la base tecnica dell’assicurazione malattia privata o sottoscritta su base volontaria sia analoga a quella dell’assicurazione sulla vita.

(86) Gli Stati membri ospitanti dovrebbero poter esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratichi a proprio rischio l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione. Tale condizione non dovrebbe tuttavia applicarsi alle disposizioni relative alla vigilanza finanziaria, che dovrebbero restare di esclusiva competenza dello Stato membro di origine.

(87) In taluni Stati membri le operazioni di assicurazione non sono sottoposte ad alcuna forma di imposizione indiretta, mentre nella maggioranza degli Stati membri sono applicate imposte particolari e altre forme di contributi, tra cui sopratasse a beneficio di organismi di compensazione. Negli Stati membri in cui si applicano tali imposte e contributi, essi presentano sensibili variazioni in termini di strutture e aliquote. È opportuno evitare che le differenze esistenti si traducano in distorsioni di concorrenza per i servizi di assicurazione tra Stati membri. Fatta salva una successiva armonizzazione, l’applicazione del regime fiscale e di altre forme di contribuzione previste dallo Stato membro in cui è situato il rischio o dallo Stato membro dell’impegno permette di ovviare a tale inconveniente e spetta agli Stati membri stabilire le modalità di riscossione di tali imposte e contributi.

(88) Gli Stati membri non soggetti all’applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali (Roma I) ( 21 ) dovrebbero, in conformità della presente direttiva, applicare le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 di tale regolamento.

(89) Perché sia tenuto conto della dimensione internazionale della riassicurazione, occorre permettere la conclusione di accordi internazionali con i paesi terzi che stabiliscano gli strumenti della vigilanza sugli organismi di riassicurazione che esercitano la propria attività sul territorio di ciascuna parte. È opportuno inoltre prevedere una procedura flessibile che consenta di valutare l’equivalenza prudenziale con i paesi terzi su base comunitaria, in modo da favorire la liberalizzazione dei servizi riassicurativi nei paesi terzi attraverso lo stabilimento o la prestazione transfrontaliera di servizi.

(90) A causa della speciale natura delle attività di riassicurazione «finite», gli Stati membri dovrebbero garantire che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che concludono contratti di riassicurazione «finite» o che esercitano attività di riassicurazione «finite» possano identificare, misurare e controllare adeguatamente i rischi derivanti da tali contratti o attività.

(91) Occorre prevedere regole appropriate per le società veicolo che assumono rischi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione pur non essendo un’impresa di questo tipo. Gli importi recuperabili da società veicolo dovrebbero essere considerati importi detraibili nell’ambito di contratti di riassicurazione o di retrocessione.

(92) Le società veicolo autorizzate prima del 31 ottobre 2012 dovrebbero essere soggette alla legislazione dello Stato membro che ne ha rilasciato l’autorizzazione. Tuttavia, onde evitare l’arbitraggio regolamentare, qualsiasi nuova attività intrapresa da tali società veicolo dopo il 31 ottobre 2012 dovrebbe essere soggetta alle disposizioni della presente direttiva.

(93) Visto il carattere sempre più transfrontaliero del settore assicurativo, è opportuno ridurre quanto più possibile le divergenze tra i regimi degli Stati membri in materia di società veicolo soggette alle disposizioni della presente direttiva, tenendo conto delle loro strutture di vigilanza.

(94) È opportuno proseguire i lavori sulle società veicolo, tenendo conto di quelli già svolti in altri settori finanziari.

(95) I provvedimenti relativi alla vigilanza sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo dovrebbero consentire alle autorità di vigilanza di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di valutare con maggiore ponderatezza la sua situazione finanziaria.

(96) Tale vigilanza sul gruppo dovrebbe tenere conto nella misura necessaria delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione assicurativa miste. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe implicare in alcun modo che gli Stati membri debbano sottoporre a vigilanza tali imprese considerate individualmente.

(97) Per quanto la vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione resti il principio essenziale della vigilanza assicurativa, è necessario stabilire quali imprese rientrino nell’ambito di applicazione della vigilanza a livello di gruppo.

(98) Fatto salvo il diritto comunitario e nazionale, le imprese, in particolare le mutue e le società a forma mutualistica, dovrebbero essere in grado di costituire concentrazioni o gruppi, non già mediante legami patrimoniali bensì attraverso rapporti ufficializzati solidi e durevoli, fondati su un riconoscimento contrattuale o materiale di altro tipo che garantisca la solidarietà finanziaria tra le imprese in questione. Qualora venga esercitata un’influenza dominante attraverso un coordinamento centralizzato, dette imprese dovrebbero essere sottoposte a vigilanza ai sensi delle stesse norme dei gruppi costituiti attraverso legami patrimoniali, al fine di conseguire un livello adeguato di tutela dei contraenti e parità di condizioni tra i gruppi.

(99) La vigilanza di gruppo dovrebbe applicarsi in ogni caso a livello dell’impresa capogruppo che abbia la propria sede nella Comunità. Gli Stati membri dovrebbero tuttavia essere in grado di consentire alle loro autorità di vigilanza di applicare la vigilanza di gruppo ad un numero limitato di livelli inferiori, qualora lo ritengano necessario.

(100) È necessario calcolare la solvibilità a livello di gruppo per le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo.

(101) Il requisito patrimoniale di solvibilità consolidato a livello di gruppo dovrebbe tenere conto della diversificazione globale dei rischi esistenti per tutte le imprese assicurative e riassicurative del gruppo in modo da rispecchiare adeguatamente l’esposizione al rischio di tale gruppo.

(102) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo dovrebbero essere in grado di chiedere l’approvazione di un modello interno da utilizzare per il calcolo della solvibilità a livello sia di gruppo che individuale.

(103) Alcune disposizioni della presente direttiva prevedono esplicitamente un ruolo di mediazione o consultivo per il CEIOPS, ma ciò non dovrebbe impedire a quest’ultimo di svolgere anche un ruolo di mediazione o consultivo per quanto riguarda altre disposizioni.

(104) La presente direttiva riflette un modello innovativo di vigilanza, in cui è attribuito un ruolo fondamentale all’autorità di vigilanza del gruppo, pur riconoscendo e mantenendo un ruolo importante a favore dell’autorità di vigilanza individuale. I poteri e le competenze delle autorità di vigilanza sono collegate alla lororesponsabilità.

(105) A tutti i contraenti e beneficiari dovrebbe essere garantita parità di trattamento a prescindere dalla loro nazionalità o luogo di residenza. A tal fine, ogni Stato membro dovrebbe garantire che tutte le misure adottate da un’autorità di vigilanza in base al mandato nazionale di tale autorità non possano essere considerate lesive degli interessi di un determinato Stato membro o dei contraenti e dei beneficiari di tale Stato membro. In tutti i casi di liquidazione dei danni e di liquidazione, le attività dovrebbero essere equamente ripartite tra tutti i contraenti interessati a prescindere dalla loro nazionalità o luogo di residenza.

(106) È necessario garantire che i fondi propri siano distribuiti adeguatamente all’interno del gruppo e che siano disponibili per tutelare i contraenti e i beneficiari laddove necessario. A tal fine, le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo dovrebbero avere fondi propri sufficienti per coprire il loro requisito patrimoniale di solvibilità.

(107) Tutte le autorità di vigilanza che partecipano alla vigilanza del gruppo dovrebbero essere in grado di comprendere le decisioni adottate, segnatamente quando sono adottate dall’autorità di vigilanza del gruppo. Pertanto, appena sono messe a disposizione di una delle autorità di vigilanza, le pertinenti informazioni dovrebbero essere condivise con le altre autorità di vigilanza, affinché tutte siano in grado di formarsi un parere sulla base delle stesse informazioni pertinenti. Qualora le autorità di vigilanza interessate non riescano a raggiungere un accordo, è opportuno che chiedano un parere qualificato al CEIOPS per risolvere la questione.

(108) La solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione figlia di una società di partecipazione assicurativa, di un’impresa di assicurazione o di un’impresa di riassicurazione di un paese terzo può essere influenzata dalle risorse finanziarie del gruppo di cui tale impresa fa parte e dalla ripartizione delle risorse finanziarie in seno a tale gruppo. Alle autorità di vigilanza dovrebbero pertanto essere forniti gli strumenti per esercitare una vigilanza di gruppo e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando la solvibilità di quest’ultima è o rischia di essere compromessa.

(109) Le concentrazioni di rischio e le operazioni infragruppo potrebbero influenzare la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione. Le autorità di vigilanza dovrebbero pertanto poter esercitare una vigilanza su tali concentrazioni di rischio e operazioni infragruppo, tenendo conto della natura dei rapporti tra organismi regolamentati e non regolamentati, tra cui società di partecipazione assicurativa e società di partecipazione assicurativa mista, e adottare gli opportuni provvedimenti a livello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione quando la solvibilità di quest’ultima è o rischia di essere compromessa.

(110) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo dovrebbero avere sistemi di governance appropriati che dovrebbero essere sottoposti al riesame da parte delle autorità di vigilanza.

(111) Tutti i gruppi di assicurazione e di riassicurazione soggetti a vigilanza di gruppo dovrebbero avere un’autorità di vigilanza del gruppo nominata tra le autorità di vigilanza interessate. I diritti e gli obblighi dell’autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero comprendere un coordinamento e poteri decisionali appropriati. Le autorità partecipanti alla vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti allo stesso gruppo dovrebbero prevedere disposizioni in materia di coordinamento.

(112) Viste le crescenti competenze delle autorità di vigilanza del gruppo, è opportuno garantire la prevenzione di elusioni arbitrarie dei criteri per la scelta di tale autorità. In particolare, allorché l’autorità di vigilanza del gruppo è designata tenendo conto della struttura del gruppo e dell’importanza relativa delle attività di assicurazione e di riassicurazione in diversi mercati, è opportuno provvedere a non contabilizzare due volte le operazioni infragruppo, né la riassicurazione del gruppo, all’atto di valutarne l’importanza relativa all’interno di un determinato mercato.

(113) Le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri nei quali sono stabilite imprese del gruppo dovrebbero partecipare alla vigilanza del gruppo tramite un collegio delle autorità di vigilanza («il collegio»). Queste autorità dovrebbero poter accedere alle informazioni disponibili alle altre autorità di vigilanza in seno al collegio ed essere coinvolte in maniera attiva e costante nel processo decisionale. Si dovrebbe instaurare una collaborazione tra le autorità responsabili della vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nonché tra dette autorità e le autorità responsabili della vigilanza delle imprese attive in altri settori finanziari.

(114) Le attività del collegio dovrebbero essere commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di tutte le imprese che fanno parte del gruppo e alla dimensione transfrontaliera. Il collegio dovrebbe essere istituito al fine di assicurare che i processi di cooperazione, scambio di informazioni e consultazione tra le autorità di vigilanza del collegio abbiano effettivamente luogo in conformità della presente direttiva. Le autorità di vigilanza dovrebbero avvalersi del collegio per promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e per cooperare strettamente al fine di svolgere le proprie attività di vigilanza in seno all’intero gruppo secondo criteri armonizzati.

(115) La presente direttiva dovrebbe prevedere un ruolo consultivo del CEIOPS. I pareri del CEIOPS all’autorità di vigilanza competente non dovrebbero essere vincolanti per tale autorità in sede di deliberazione. Nel deliberare, l’autorità di vigilanza competente dovrebbe, tuttavia, tenere pienamente conto dei pareri in questione, motivando un eventuale scostamento significativo rispetto agli stessi.

(116) Le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti ad un gruppo la cui capogruppo è al di fuori della Comunità dovrebbero essere soggette a disposizioni di vigilanza del gruppo equivalenti ed appropriate. È pertanto necessario garantire trasparenza in materia di regole e scambi di informazione con le autorità di paesi terzi in tutte le circostanze rilevanti. Onde garantire un’impostazione armonizzata della determinazione e della valutazione dell’equivalenza della vigilanza delle attività di assicurazione e di riassicurazione da parte di paesi terzi, è opportuno prevedere che la Commissione adotti una decisione vincolante sull’equivalenza dei regimi di solvibilità dei paesi terzi. Per quanto riguarda i paesi terzi in merito ai quali la Commissione non ha adottato alcuna decisione, la valutazione dell’equivalenza dovrebbe essere effettuata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza competenti.

(117) Dato che la legislazione nazionale relativa ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione non è armonizzata, è opportuno garantire nel quadro del mercato interno il reciproco riconoscimento dei provvedimenti di risanamento e delle legislazioni degli Stati membri in materia di liquidazione delle imprese di assicurazione nonché la necessaria cooperazione, tenendo conto della necessità di unità, universalità, coordinamento e pubblicità di tali provvedimenti e la parità di trattamento e la tutela dei creditori di assicurazione.

(118) Occorre garantire che i provvedimenti di risanamento adottati dall’autorità competente di uno Stato membro per salvaguardare o risanare la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione e per evitare per quanto possibile la liquidazione siano pienamente efficaci in tutta la Comunità. Tuttavia, occorre che siano preservati gli effetti di siffatti provvedimenti di risanamento e procedure di liquidazione nei confronti dei paesi terzi.

(119) È opportuno operare una distinzione fra le autorità competenti ai fini dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione e le autorità di vigilanza delle imprese di assicurazione.

(120) La definizione di una succursale a fini di insolvenza, secondo i principi esistenti in materia di insolvenza, dovrebbe tener conto dell’unicità della personalità giuridica dell’impresa di assicurazione. Tuttavia, la legge dello Stato membro di origine dovrebbe determinare le modalità di trattamento, in sede di liquidazione di un’impresa di assicurazione, delle attività e delle passività detenute da persone indipendenti che hanno un’autorità permanente ad agire in qualità di agente di tale impresa di assicurazione.

(121) Occorre stabilire le condizioni alle quali le procedure di liquidazione che, anche se non fondate sull’insolvenza, implicano un ordine di priorità per il pagamento dei crediti di assicurazione, rientrino nell’ambito di applicazione della presente direttiva. I crediti di lavoratori dipendenti di un’impresa di assicurazione risultanti da contratti o da rapporti di lavoro dovrebbero poter essere oggetto di surrogazione ad un regime nazionale di garanzia salariale. Tali crediti surrogati dovrebbero godere del trattamento determinato dalla legge dello Stato membro di origine (lex concursus).

(122) I provvedimenti di risanamento non precludono l’apertura di procedure di liquidazione. Le procedure di liquidazione dovrebbero pertanto poter essere aperte in assenza o a seguito dell’adozione di provvedimenti di risanamento e possono essere concluse con un concordato o altro provvedimento analogo, tra cui un provvedimento di risanamento.

(123) È opportuno che solo le autorità competenti dello Stato membro di origine abbiano il potere di prendere decisioni in materia di procedure di liquidazione riguardanti imprese di assicurazione. Le decisioni dovrebbero produrre i loro effetti in tutta la Comunità e dovrebbero essere riconosciute da tutti gli Stati membri. Le decisioni dovrebbero essere pubblicate conformemente alle procedure dello Stato membro di origine e nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Occorre altresì che i creditori noti residenti nella Comunità, che dovrebbero avere il diritto di insinuare crediti e presentare osservazioni, abbiano altresì accesso alle informazioni.

(124) Ogni attività e passività dell’impresa di assicurazione dovrebbe essere presa in considerazione nelle procedure di liquidazione.

(125) Tutte le condizioni per l’apertura, l’espletamento e la chiusura delle procedure di liquidazione dovrebbero essere disciplinate dalla legge dello Stato membro di origine.

(126) Per garantire un’azione coordinata tra gli Stati membri, è opportuno che le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e quelle di tutti gli altri Stati membri siano informate d’urgenza dell’apertura di una procedura di liquidazione.

(127) È fondamentale tutelare, nell’ambito di una procedura di liquidazione, gli assicurati, i contraenti, i beneficiari e tutte le parti lese che godano del diritto di azione diretta contro l’impresa di assicurazione su un credito risultante da operazioni di assicurazione, fermo restando che tale tutela non si estende ai crediti che non derivano da obbligazioni risultanti da contratti di assicurazione o da operazioni di assicurazione, bensì dalla responsabilità civile di un agente in negoziazioni per le quali, ai sensi della legge applicabile al contratto o all’operazione di assicurazione, l’agente non è responsabile sulla base di tale contratto o operazione di assicurazione. Per raggiungere tale obiettivo, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere tra metodi equivalenti per garantire un trattamento speciale ai creditori di assicurazione; nessuno di tali metodi dovrebbe vietare ad uno Stato membro di stabilire una gerarchia fra varie categorie di crediti di assicurazione. Occorre inoltre garantire un equilibrio appropriato fra la tutela dei creditori di assicurazione e altri creditori privilegiati tutelati dalla legge dello Stato membro interessato.

(128) L’apertura di una procedura di liquidazione dovrebbe implicare la revoca dell’autorizzazione ad esercitare l’attività rilasciata all’impresa di assicurazione, a meno che tale autorizzazione non sia già stata revocata.

(129) I creditori dovrebbero avere il diritto di insinuare i crediti o di presentare osservazioni per iscritto nell’ambito della procedura di liquidazione. I crediti dei creditori residenti in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine dovrebbero beneficiare dello stesso trattamento riservato a crediti equivalenti nello Stato membro di origine, senza discriminazioni basate sulla nazionalità o residenza.

(130) Per proteggere le legittime aspettative e la certezza di alcune operazioni in Stati membri diversi da quello di origine, è necessario stabilire quale sia la legge applicabile agli effetti dei provvedimenti di risanamento e delle procedure di liquidazione sui processi in corso e sulle esecuzioni forzate individuali derivanti da tali processi.

(131) Le misure necessarie per l’esecuzione della presente direttiva dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di attuazione conferite alla Commissione ( 22 ).

(132) In particolare, la Commissione dovrebbe avere il potere di adottare misure riguardanti l’adeguamento degli allegati e misure che specifichino in particolare i poteri di vigilanza e i provvedimenti da adottare e che stabiliscano requisiti più dettagliati in settori quali il sistema di governance, l’informativa al pubblico, i criteri di valutazione in relazione alle partecipazioni qualificate, il calcolo delle riserve tecniche e dei requisiti patrimoniali, le regole in materia di investimenti e la vigilanza di gruppo. La Commissione dovrebbe altresì avere il potere di adottare misure di attuazione che consentano di equiparare i paesi terzi alle disposizioni della presente direttiva. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, anche completandola con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

(133) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere realizzati in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque, a causa delle loro dimensioni e dei loro effetti, essere realizzati meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(134) La direttiva 64/225/CEE del Consiglio, del 25 febbraio 1964, volta a sopprimere in materia di riassicurazione e di retrocessione le restrizioni alle libertà di stabilimento ed alla libera prestazione dei servizi ( 23 ); la direttiva 73/240/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1973, intesa a sopprimere le restrizioni alla libertà di stabilimento in materia di assicurazioni dirette diverse dall’assicurazione sulla vita ( 24 ), la direttiva 76/580/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1976, che modifica la direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita ( 25 ) e la direttiva 84/641/CEE del Consiglio, del 10 dicembre 1984, che modifica, per quanto riguarda in particolare l’assistenza turistica, la prima direttiva 73/239/CEE recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di accesso e di esercizio dell’assicurazione diretta diversa dell’assicurazione sulla vita ( 26 ) sono diventate obsolete e dovrebbero pertanto essere abrogate.

(135) L’obbligo di recepire la presente direttiva nel diritto nazionale dovrebbe essere limitato alle disposizioni che costituiscono modificazioni sostanziali delle direttive precedenti. L’obbligo di recepimento delle disposizioni rimaste immutate nella sostanza è previsto dalle direttive precedenti.

(136) La presente direttiva dovrebbe far salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.

(137) La Commissione riesaminerà l’adeguatezza dei regimi di garanzia in vigore nel settore assicurativo e formulerà una proposta legislativa adeguata.

(138) L’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali ( 27 ), fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia di margini di solvibilità. Tali riferimenti dovrebbero essere mantenuti per non alterare la situazione attuale. La Commissione dovrebbe procedere quanto prima alla revisione della direttiva 2003/41/CE in conformità dell’articolo 21, paragrafo 4, di tale direttiva. La Commissione, coadiuvata dal CEIOPS, dovrebbe mettere a punto un idoneo sistema di norme di solvibilità relative agli enti pensionistici aziendali o professionali, riflettendo pienamente nel contempo la specificità del settore assicurativo e, pertanto, non dovrebbe pregiudicare l’applicazione della presente direttiva che sarà imposta a tali enti.

(139) L’adozione della presente direttiva modifica il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione nei confronti del contraente. La Commissione dovrebbe formulare quanto prima, e comunque entro la fine del 2010, una proposta di riesame della direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa ( 28 ), tenendo conto delle incidenze della presente direttiva sui contraenti.

(140) S’impongono con urgenza ulteriori riforme di ampia portata del modello di regolamentazione e vigilanza del settore finanziario dell’Unione europea, riforme che dovrebbero essere proposte senza indugio dalla Commissione, tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate il 25 febbraio 2009 dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière. La Commissione dovrebbe formulare altresì le proposte legislative necessarie a colmare le lacune individuate nelle disposizioni relative alle modalità di coordinamento e cooperazione in materia di vigilanza.

(141) È necessario chiedere il parere del CEIOPS sul modo migliore per affrontare i problemi legati a un rafforzamento della vigilanza del gruppo e della gestione patrimoniale nell’ambito di un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione. Il CEIOPS dovrebbe essere invitato ad emettere un parere che aiuti la Commissione a elaborare le sue proposte in condizioni coerenti con un elevato livello di tutela dei contraenti (e dei beneficiari) e la salvaguardia della stabilità finanziaria. Al riguardo, è opportuno invitare il CEIOPS a consigliare alla Commissione la struttura e i principi cui potrebbero essere improntate eventuali future modifiche della presente direttiva, che potrebbero rendersi necessarie per dare efficacia ai cambiamenti eventualmente proposti. La Commissione dovrebbe presentare al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, seguita da opportune proposte, riguardo a regimi in grado di offrire un’alternativa per la vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione all’interno dei gruppi, che permettano di potenziare l’efficienza della gestione patrimoniale all’interno dei gruppi, una volta accertata la presenza di un idoneo quadro normativo a sostegno dell’introduzione di un tale regime.

 

In particolare, è auspicabile che un regime in materia di supporto di gruppo poggi su solide fondamenta basate sulla presenza di regimi di garanzia assicurativa armonizzati e opportunamente finanziati; un quadro armonizzato e giuridicamente vincolante per autorità competenti, banche centrali e ministeri delle finanze relativo alla gestione e alla risoluzione delle crisi, nonché alla perequazione delle loro incidenze fiscali, che allinei i poteri di vigilanza e le competenze fiscali; un quadro giuridicamente vincolante per la mediazione delle controversie in materia di vigilanza; un quadro armonizzato di intervento precoce; e un quadro armonizzato sulle procedure di trasferibilità delle attività, di insolvenza e di liquidazione, che elimini dal diritto societario nazionale i relativi ostacoli alla trasferibilità delle attività. Nella sua relazione, la Commissione dovrebbe tener conto altresì dell’andamento, nel tempo, degli effetti di diversificazione e dei rischi legati all’appartenenza ad un gruppo, delle prassi di gestione centralizzata del rischio, del funzionamento dei modelli interni dei gruppi, nonché della vigilanza sulle operazioni infragruppo e le concentrazioni di rischio.

(142) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale «Legiferare meglio» ( 29 ), gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e a rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di recepimento,

 

 

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:TITOLO I

 

DISPOSIZIONI GENERALI RELATIVE ALL’ACCESSO E ALL’ESERCIZIO DELLE ATTIVITÀ DI ASSICURAZIONE DIRETTA E DI RIASSICURAZIONE

 

CAPO I

 

Oggetto, ambito di applicazione e definizioni

 

Sezione 1

 

Oggetto e ambito di applicazione

 

Art. 1. Oggetto

La presente direttiva contiene disposizioni riguardanti:

 

1) l’accesso e l’esercizio, all’interno della Comunità, delle attività non salariate dell’assicurazione diretta e della riassicurazione;

 

2) la vigilanza di gruppi assicurativi e riassicurativi;

 

3) il risanamento e la liquidazione delle imprese di assicurazione diretta.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. La presente direttiva si applica alle imprese di assicurazione diretta vita e non vita che sono stabilite sul territorio di uno Stato membro o che desiderano stabilirvisi.

 

Ad eccezione del titolo IV, essa si applica altresì alle imprese di riassicurazione che svolgono soltanto attività riassicurative e che sono stabilite nel territorio di uno Stato membro o desiderano stabilirvisi.

 

2. Per quanto riguarda l’assicurazione non vita, la presente direttiva si applica alle attività dei rami di cui all’allegato I, sezione A. Ai fini del paragrafo 1, primo comma, l’assicurazione non vita include l’attività di assistenza fornita a persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale. Essa comprende imprese che, previo pagamento di un premio, mettono ad immediata disposizione un aiuto a profitto del beneficiario del contratto di assistenza, quando questi si trovi in difficoltà in seguito al verificarsi di un avvenimento fortuito nei casi e alle condizioni previsti dal contratto.

 

L’aiuto può includere prestazioni in contanti o in natura. Le prestazioni in natura possono anche essere fornite mediante utilizzazione del personale o delle attrezzature proprie del prestatore.

 

L’attività di assistenza non copre i servizi di manutenzione o riparazione, l’assistenza clienti e la semplice indicazione o messa a disposizione, in quanto intermediario, di un aiuto.

 

3. Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva si applica:

 

a) alle seguenti attività di assicurazione vita ove risultino da un contratto:

 

i) il ramo vita, comprendente l’assicurazione per il caso di vita, l’assicurazione per il caso di morte, l’assicurazione mista, l’assicurazione vita con controassicurazione, l’assicurazione di nuzialità, l’assicurazione di natalità;

 

ii) l’assicurazione di rendita;

 

iii) le assicurazioni complementari sottoscritte in aggiunta all’assicurazione vita, in particolare le assicurazioni per danni corporali, compresa l’incapacità al lavoro professionale, le assicurazioni per morte in seguito ad infortunio e le assicurazioni per invalidità a seguito di infortunio o di malattia;

 

iv) il tipo di assicurazione malattia a lungo termine, non rescindibile, praticata attualmente in Irlanda e nel Regno Unito;

 

b) alle seguenti operazioni, ove risultino da un contratto, sempreché siano soggette al controllo delle autorità competenti per la vigilanza sulle assicurazioni private:

 

i) le operazioni che comportano la costituzione di associazioni che riuniscono aderenti per capitalizzare in comune i loro contributi e per ripartire i fondi in tal modo raccolti tra i superstiti o tra gli aventi diritto dei deceduti (operazioni tontinarie);

 

ii) le operazioni di capitalizzazione basate su una tecnica attuariale che comporta, quale corrispettivo di versamenti unici o periodici fissati anticipatamente, impegni determinati in ordine alla loro durata e al loro importo;

 

iii) le operazioni di gestione di fondi pensione collettivi, comprendenti la gestione di investimenti, in particolare le attività rappresentative delle riserve degli organismi che erogano le prestazioni in caso di decesso, di vita o di cessazione o riduzione d’attività;

 

iv) le operazioni di cui al punto iii), quando sono accompagnate da una garanzia assicurativa relativa o alla conservazione del capitale o al servizio di un interesse minimo;

 

v) le operazioni effettuate da imprese di assicurazione vita, come quelle previste dal codice francese delle assicurazioni nel libro IV, titolo 4, capitolo 1;

 

c) alle operazioni dipendenti dalla durata della vita umana, definite o previste dalla legislazione sulle assicurazioni sociali, nella misura in cui sono praticate o gestite conformemente alla legislazione di uno Stato membro da imprese di assicurazione vita a proprio rischio.

 

Sezione 2

 

Esclusioni dall’ambito di applicazione

 

Sottosezione 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 3. Regimi legali

 

Fatto salvo l’articolo 2, paragrafo 3, lettera c), la presente direttiva non si applica alle assicurazioni comprese in un regime legale di previdenza sociale.

 

     Art. 4. Esclusione dall’ambito di applicazione a causa delle dimensioni

1. Fatti salvi l’articolo 3 e gli articoli da 5 a 10, la presente direttiva non si applica all’impresa di assicurazione che soddisfa tutti i seguenti requisiti:

 

a) l’incasso annuo di premi lordi contabilizzati dell’impresa non supera i 5 000 000 EUR;

 

b) il totale delle riserve tecniche dell’impresa, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo di cui all’articolo 76, non supera i 25 000 000 EUR;

 

c) ove l’impresa faccia parte di un gruppo, il totale delle riserve tecniche del gruppo, al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, non supera i 25 000 000 EUR;

 

d) nelle attività dell’impresa non rientrano attività assicurative o riassicurative volte a coprire rischi assicurativi di responsabilità, credito e cauzione, a meno che non costituiscano rischi accessori ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1;

 

e) tra le attività dell’impresa non rientrano operazioni riassicurative superiori a 0,5 milioni di EUR del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o 2,5 milioni di EUR delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo, ovvero superiori al 10 % del suo incasso annuo di premi lordi contabilizzati o al 10 % delle sue riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo.

 

2. Se uno qualunque degli importi di cui al paragrafo 1 è superato per tre anni consecutivi, la presente direttiva si applica a partire dal quarto anno.

 

3. In deroga al paragrafo 1, la presente direttiva si applica a tutte le imprese che richiedono un’autorizzazione all’esercizio di attività assicurative e riassicurative e il cui incasso annuo di premi lordi contabilizzati o le cui riserve tecniche al lordo degli importi recuperabili dai contratti di riassicurazione e dalle società veicolo dovrebbero superare uno degli importi definiti al paragrafo 1 entro i cinque anni successivi.

 

4. La presente direttiva cessa di applicarsi alle imprese di assicurazione che, in base alle verifiche dell’autorità di vigilanza, soddisfano tutte le seguenti condizioni:

 

a) nessuna delle soglie di cui al paragrafo 1 è stata superata nei tre anni consecutivi precedenti; e

 

b) nessuna delle soglie di cui al paragrafo 1 dovrebbe essere superata nei cinque anni successivi.

 

Il primo paragrafo non si applica nella misura in cui l’impresa di assicurazione interessata svolge attività in conformità degli articoli da 145 a 149 del presente articolo.

 

5. I paragrafi 1 e 4 non ostano a che un’impresa chieda di essere autorizzata o continui ad essere autorizzata ai sensi della presente direttiva.

 

Sottosezione 2

 

Assicurazione non vita

 

     Art. 5. Operazioni

Per quanto riguarda l’assicurazione non vita, la presente direttiva non si applica alle seguenti operazioni:

 

1) operazioni di capitalizzazione, quali definite dalla legislazione dei singoli Stati membri;

 

2) operazioni degli enti di previdenza e di soccorso le cui prestazioni variano in base ai mezzi disponibili e in cui il contributo degli iscritti è determinato forfettariamente;

 

3) operazioni effettuate da organizzazioni prive di personalità giuridica e che hanno per oggetto la mutua garanzia dei suoi membri, senza dar luogo al pagamento di premi né alla costituzione di riserve tecniche; o

 

4) operazioni di assicurazione crediti all’esportazione per conto o con la garanzia dello Stato o quando lo Stato è l’assicuratore.

 

     Art. 6. Assistenza

1. La presente direttiva non si applica all’attività di assistenza che soddisfa tutte le condizioni seguenti:

 

a) l’assistenza è effettuata in caso di incidente o di guasto meccanico subiti da un veicolo stradale quando l’incidente o il guasto meccanico avvengono sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia;

 

b) l’impegno dell’assistenza è limitato alle seguenti operazioni:

 

i) soccorso in loco, per il quale il fornitore della garanzia utilizza, nella maggior parte dei casi, personale e attrezzature propri;

 

ii) trasporto del veicolo fino all’officina più prossima o più idonea per effettuare la riparazione ed eventuale accompagnamento, normalmente con lo stesso mezzo di soccorso, del conducente e dei passeggeri fino al luogo più vicino da dove potranno proseguire il loro viaggio con altri mezzi; e

 

iii) se lo Stato membro di origine del fornitore della garanzia lo prevede, trasporto del veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all’interno dello stesso Stato membro; e

 

c) l’assistenza non è effettuata da un’impresa soggetta alla presente direttiva.

 

2. Nei casi previsti al paragrafo 1, lettera b), punti i) e ii), la condizione che l’incidente o il guasto siano avvenuti sul territorio dello Stato membro del fornitore della garanzia non si applica se il beneficiario è membro dell’organismo che fornisce la garanzia e se il soccorso o il trasporto del veicolo sono effettuati, su semplice presentazione della tessera di membro, senza pagamento di sovrapprezzo, da parte di un organismo analogo del paese interessato, in base ad un accordo di reciprocità o, nel caso dell’Irlanda e del Regno Unito, se le operazioni di assistenza sono fornite da uno stesso organismo operante in questi due Stati.

 

3. La presente direttiva non si applica nel caso delle operazioni previste dal paragrafo 1, lettera b), punto iii), se l’incidente o il guasto meccanico è avvenuto nel territorio dell’Irlanda o, per quanto riguarda il Regno Unito, nel territorio dell’Irlanda del Nord e il veicolo, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, è trasportato fino al domicilio, al punto di partenza o alla destinazione iniziale all’interno dell’uno o dell’altro di detti territori.

 

4. La presente direttiva non si applica alle operazioni di assistenza effettuate dall’Automobile Club del Granducato del Lussemburgo se l’incidente o il guasto meccanico di un veicolo stradale si è verificato al di fuori del Granducato del Lussemburgo e l’assistenza consiste nel trasporto del veicolo che ha subito tale incidente o guasto meccanico, eventualmente accompagnato dal conducente e dai passeggeri, sino al loro domicilio.

 

     Art. 7. Imprese mutue

La presente direttiva non si applica alle imprese mutue che svolgono attività di assicurazione non vita e che hanno concluso con altre imprese mutue una convenzione che prevede la riassicurazione integrale dei contratti assicurativi da esse sottoscritti o la sostituzione dell’impresa cessionaria all’impresa cedente per l’attuazione degli impegni risultanti dai citati contratti. In questo caso, l’impresa cessionaria è soggetta alla presente direttiva.

 

     Art. 8. Enti

La presente direttiva non si applica ai seguenti enti che svolgono attività di assicurazione non vita, salvo modifiche del loro statuto o della legge applicabile per quanto riguarda la loro competenza:

 

1) in Danimarca, Falck Danmark;

 

2) in Germania, i seguenti enti semipubblici:

 

a) Postbeamtenkrankenkasse,

 

b) Krankenversorgung der Bundesbahnbeamten;

 

3) in Irlanda, Voluntary Health Insurance Board;

 

4) in Spagna, Consorcio de Compensación de Seguros.

 

Sottosezione 3

 

Assicurazione vita

 

     Art. 9. Operazioni e attività

Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva non si applica alle seguenti operazioni e attività:

 

1) le operazioni degli enti di previdenza e di assistenza che accordano prestazioni variabili in base alle risorse disponibili e che determinano forfettariamente il contributo dei loro iscritti;

 

2) le operazioni effettuate da enti diversi dalle imprese di cui all’articolo 2, aventi lo scopo di erogare ai lavoratori, dipendenti o non, riuniti nell’ambito di un’impresa o di un gruppo di imprese o di un settore professionale o interprofessionale, prestazioni in caso di decesso, di vita o di cessazione o riduzione d’attività, siano gli impegni risultanti da tali operazioni coperti o meno integralmente ed in ogni momento da riserve matematiche;

 

3) le attività delle imprese di assicurazione pensionistica di cui alla legge in materia di pensioni per lavoratori dipendenti (TyEL) e altre normative finlandesi in materia, a condizione che:

 

a) le imprese di assicurazione pensionistica già obbligate, ai sensi della legislazione finlandese, ad avere sistemi separati di contabilità e di gestione per le loro attività nel settore delle pensioni, costituiscano, a decorrere dal 1 gennaio 1995, soggetti giuridici separati per l’esercizio di tali attività; e

 

b) le autorità finlandesi consentano in forma non discriminatoria tutti i cittadini e tutte le imprese degli Stati membri ad esercitare, conformemente alla legislazione finlandese, le attività specificate nell’articolo 2 connesse con tale esenzione quando detengono la proprietà o la partecipazione in un’impresa o in un gruppo esistente di assicurazione, o quando costituiscono o partecipano ad imprese o a gruppi di assicurazione nuovi comprese le imprese di assicurazione pensionistica.

 

     Art. 10. Enti ed imprese

Per quanto riguarda l’assicurazione vita, la presente direttiva non si applica ai seguenti enti ed imprese:

 

1) gli enti che garantiscono unicamente prestazioni in caso di decesso, qualora l’importo di tali prestazioni non superi il valore medio delle spese funerarie per un decesso, o qualora tali prestazioni siano erogate in natura;

 

2) il «Versorgungsverband deutscher Wirtschaftsorganisationen» in Germania, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda la competenza;

 

3) il «Consorcio de Compensación de Seguros» in Spagna, salvo eventuali modifiche del suo statuto per quanto riguarda l’attività o la competenza.

 

Sottosezione 4

 

Riassicurazione

 

     Art. 11. Riassicurazione

Per quanto riguarda la riassicurazione, la presente direttiva non si applica all’attività riassicurativa svolta o pienamente garantita dal governo di uno Stato membro quando tale governo agisca, per motivi di interesse pubblico sostanziale, in qualità di riassicuratore di ultima istanza, anche ove questo ruolo sia imposto da una situazione di mercato in cui è impossibile ottenere un’adeguata copertura di tipo commerciale.

 

     Art. 12. Imprese di riassicurazione che cessano l’attività

1. La presente direttiva non si applica alle imprese di riassicurazione che al 10 dicembre 2007 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l’attività.

 

2. Gli Stati membri predispongono un elenco di tali imprese e lo comunicano a tutti gli altri Stati membri.

 

Sezione 3

 

Definizioni

 

     Art. 13. Definizioni

Ai fini della presente direttiva s’intende per:

 

1) «impresa di assicurazione», un’impresa di assicurazione diretta vita o non vita che abbia ottenuto l’autorizzazione ai sensi dell’articolo 14;

 

2) «impresa di assicurazione captive», un’impresa di assicurazione detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), oppure da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura assicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte;

 

3) «impresa di assicurazione di un paese terzo», un’impresa che dovrebbe essere autorizzata quale impresa di assicurazione ai sensi dell’articolo 14, se la sua sede fosse situata nella Comunità;

 

4) «impresa di riassicurazione», un’impresa autorizzata ai sensi dell’articolo 14 ad esercitare attività di riassicurazione;

 

5) «impresa di riassicurazione captive», un’impresa di riassicurazione detenuta da un’impresa finanziaria diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o da un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera c), oppure da un’impresa non finanziaria, il cui scopo è fornire copertura riassicurativa esclusivamente per i rischi dell’impresa o delle imprese cui appartiene o di una o più imprese del gruppo di cui fa parte;

 

6) «impresa di riassicurazione di un paese terzo», un’impresa che dovrebbe essere autorizzata quale impresa di riassicurazione ai sensi dell’articolo 14, se la sua sede fosse situata nella Comunità;

 

7) «riassicurazione», una delle seguenti attività:

 

a) l’attività che consiste nell’accettare i rischi ceduti da un’impresa di assicurazione o da un’impresa di assicurazione di un paese terzo, o da un’altra impresa di riassicurazione o da un’impresa di riassicurazione di un paese terzo; o

 

b) nel caso dell’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s, l’attività consistente nell’accettazione di rischi, ceduti da qualsiasi membro del Lloyd’s, da parte di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione diversa dall’associazione di sottoscrittori denominata Lloyd’s;

 

8) «Stato membro di origine»,

 

a) per l’assicurazione non vita, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione che copre il rischio;

 

b) per l’assicurazione vita, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di assicurazione che assume l’impegno; o

 

c) per la riassicurazione, lo Stato membro in cui è situata la sede dell’impresa di riassicurazione;

 

9) «Stato membro ospitante», lo Stato membro diverso dallo Stato membro di origine in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha una succursale o presta servizi; ai fini dell’assicurazione vita e non vita, per Stato membro della prestazione dei servizi si intende lo Stato membro dell’impegno o lo Stato membro in cui il rischio è situato, se tale impegno o rischio è assunto da un’impresa di assicurazione o una succursale situata in un altro Stato membro;

 

10) «autorità di vigilanza», l’autorità nazionale o le autorità nazionali preposte, per legge o regolamento, alla vigilanza sulle imprese di assicurazione o di riassicurazione;

 

11) «succursale», un’agenzia o una succursale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che è situata sul territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine;

 

12) «stabilimento» di un’impresa, la sua sede sociale o una delle sue succursali;

 

13) «Stato membro in cui il rischio è situato»,

 

a) lo Stato membro in cui sono ubicati i beni, quando l’assicurazione si riferisce sia a beni immobili, sia a beni immobili e al loro contenuto, qualora questo sia coperto dalla stessa polizza assicurativa;

 

b) lo Stato membro di immatricolazione, quando l’assicurazione si riferisce a veicoli immatricolati di ogni tipo;

 

c) lo Stato membro in cui il contraente ha sottoscritto il contratto nel caso di contratti di durata inferiore o pari a quattro mesi relativi a rischi inerenti ad un viaggio o a una vacanza, qualunque sia il ramo in questione;

 

d) in tutti i casi non esplicitamente previsti alle lettere a), b) o c) lo Stato membro in cui si trova, a seconda dei casi:

 

i) la residenza abituale del contraente; o

 

ii) se il contraente è una persona giuridica, lo stabilimento del contraente al quale si riferisce il contratto;

 

14) «Stato membro dell'impegno», lo Stato membro in cui si trova:

 

a) la residenza abituale del contraente;

 

b) se il contraente è una persona giuridica, lo stabilimento del contraente al quale si riferisce il contratto;

 

15) «impresa madre», un’impresa madre ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE;

 

16) «impresa figlia», qualsiasi impresa figlia ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, incluse le relative imprese figlie;

 

17) «stretti legami», situazione nella quale due o più persone fisiche o giuridiche sono legate da un rapporto di controllo o di partecipazione, o in cui due o più persone fisiche o giuridiche sono legate in modo duraturo a una stessa persona da un rapporto di controllo;

 

18) «controllo», il rapporto tra un’impresa madre e un’impresa figlia quale definito all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE, ovvero un rapporto analogo tra una qualsiasi persona fisica o giuridica e un’impresa;

 

19) «operazione infragruppo», un’operazione in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si affida, direttamente o indirettamente, ad un’altra impresa nell’ambito dello stesso gruppo o a una persona fisica o giuridica strettamente legata alle imprese nell’ambito di tale gruppo per ottemperare ad un obbligo, contrattuale o meno, e a fini o meno di pagamento;

 

20) «partecipazione», la detenzione, diretta o tramite un rapporto di controllo, del 20 % o più dei diritti di voto o del capitale di un’impresa;

 

21) «partecipazione qualificata», il fatto di detenere, direttamente o indirettamente, almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di un’impresa, o comunque la partecipazione che consente l’esercizio di un’influenza notevole sulla gestione di tale impresa;

 

22) «mercato regolamentato»:

 

a) nel caso di un mercato situato in un Stato membro, un mercato regolamentato quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14), della direttiva 2004/39/CE; o

 

b) nel caso di un mercato situato in un paese terzo, un mercato finanziario che soddisfi le condizioni seguenti:

 

i) sia riconosciuto dallo Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione e soddisfi requisiti analoghi a quelli stabiliti dalla direttiva 2004/39/CE; e

 

ii) gli strumenti finanziari in esso negoziati siano di qualità comparabile a quella degli strumenti negoziati sul mercato o sui mercati regolamentati dallo Stato membro di origine;

 

23) «ufficio nazionale», un ufficio nazionale di assicurazione come definito dall’articolo 1, punto 3, della direttiva 72/166/CEE;

 

24) «fondo di garanzia nazionale», l’organismo di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 84/5/CEE;

 

25) «impresa finanziaria», uno qualsiasi dei seguenti soggetti:

 

a) un ente creditizio, un ente finanziario o un’impresa di servizi bancari ausiliari ai sensi dell’articolo 4, paragrafi 1, 5 e 21, rispettivamente, della direttiva 2006/48/CE;

 

b) un’impresa di assicurazione, un’impresa di riassicurazione o una società di partecipazione assicurativa ai sensi dell’articolo 212, paragrafo 1, lettera f);

 

c) un’impresa di investimento o un ente finanziario ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE; o

 

d) una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, punto 15), della direttiva 2002/87/CE;

 

26) «società veicolo», qualsiasi impresa, registrata o meno, diversa da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione esistente, che assume i rischi ceduti da imprese di assicurazione o di riassicurazione e che finanzia integralmente la sua esposizione a tali rischi mediante l’emissione di titoli o altri strumenti finanziari per cui i diritti di rimborso dei detentori di tali titoli o altri strumenti finanziari sono subordinati alle obbligazioni di riassicurazione di detta impresa;

 

27) «grandi rischi»:

 

a) i rischi classificati nei rami 4, 5, 6, 7, 11 e 12 dell’allegato I, parte A;

 

b) i rischi classificati nei rami 14 e 15 dell’allegato I, parte A, qualora il contraente eserciti a titolo professionale un’attività industriale o commerciale o una libera professione e i rischi riguardino questa attività,

 

c) i rischi classificati nei rami 3, 8, 9, 10, 13 e 16 dell’allegato I, parte A, purché il contraente superi i limiti di almeno due dei tre criteri seguenti:

 

i) totale dello stato patrimoniale pari a 6 200 000 EUR;

 

ii) importo netto del volume d’affari, ai sensi della quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società ( 30 ), pari a 12 800 000 EUR;

 

iii) numero di dipendenti occupati in media durante l’esercizio pari a 250.

 

Qualora il contraente faccia parte di un gruppo di imprese per cui sono previsti bilanci consolidati ai sensi della direttiva 83/349/CEE, i criteri di cui al primo comma, lettera c), si applicano sulla base dei bilanci consolidati.

 

Gli Stati membri possono aggiungere alla categoria menzionata al primo comma, lettera c), i rischi assicurati a nome di associazioni professionali, joint venture o raggruppamenti temporanei;

 

28) «esternalizzazione», un accordo di qualsiasi forma tra un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un fornitore di servizi, sia esso un’entità vigilata o meno, in base al quale il fornitore di servizi esegue una procedura, un servizio o un’attività, direttamente o tramite subesternalizzazione, che sarebbero altrimenti realizzati dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione stessa;

 

29) «funzione», in un sistema di governance, la capacità interna di svolgere compiti concreti; un sistema di governance comprende la funzione di gestione del rischio, la funzione di verifica della conformità, la funzione di audit interno e la funzione attuariale;

 

30) «rischio di sottoscrizione», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative dovuto ad ipotesi inadeguate in materia di fissazione di prezzi e di costituzione di riserve;

 

31) «rischio di mercato», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante, direttamente o indirettamente, da oscillazioni del livello e della volatilità dei prezzi di mercato delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari;

 

32) «rischio di credito», il rischio di perdita o di variazione sfavorevole della situazione finanziaria derivante da oscillazioni del merito di credito di emittenti di titoli, controparti e debitori nei confronti dei quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è esposta, in forma di rischio di inadempimento della controparte, di rischio di spread o di concentrazioni del rischio di mercato;

 

32 bis) «controparte centrale autorizzata», una controparte centrale che ha ottenuto un'autorizzazione conformemente all'articolo 14 del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 31 ) o che è stata riconosciuta in base all'articolo 25 dello stesso regolamento;

 

33) «rischio operativo», il rischio di perdite derivanti dall’inadeguatezza o dalla disfunzione di procedure interne, risorse umane o sistemi, oppure da eventi esogeni;

 

34) «rischio di liquidità», il rischio che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione non sia in grado di liquidare investimenti ed altre attività per regolare le proprie obbligazioni finanziarie quando queste ultime scadono;

 

35) «rischio di concentrazione», tutte le esposizioni al rischio soggette a perdite potenziali sufficientemente ampie da mettere a repentaglio la solvibilità o la posizione finanziaria dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

36) «tecniche di attenuazione del rischio», tutte le tecniche che consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di trasferire una parte o la totalità dei loro rischi ad un terzo;

 

37) «effetti di diversificazione», la riduzione dell’esposizione al rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o del gruppo dovuta alla diversificazione della loro attività, derivante dal fatto che il risultato sfavorevole di un rischio può essere compensato dal risultato più favorevole di un altro rischio, quando tali rischi non siano pienamente correlati;

 

38) «distribuzione di probabilità prevista», funzione matematica che assegna ad un elenco esaustivo di eventi futuri mutuamente esclusivi una probabilità di realizzazione;

 

39) «misura del rischio», funzione matematica che assegna un importo monetario ad una data distribuzione di probabilità prevista e cresce monotonicamente con il livello di esposizione al rischio sottostante a tale distribuzione;

 

40) «agenzia esterna di valutazione del merito di credito» o «ECAI» (External Credit Assessment Institution), un'agenzia di rating creditizio registrata o certificata in conformità del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo o del Consiglio ( 32 ) o una banca centrale che emette rating creditizi esenti dall'applicazione di tale regolamento.

 

CAPO II

 

Accesso all’attività

 

     Art. 14. Principio di autorizzazione

1. L’accesso all’attività di assicurazione diretta o di riassicurazione soggetta alla presente direttiva è subordinato alla concessione di un’autorizzazione preliminare.

 

2. L’autorizzazione di cui al paragrafo 1 è richiesta alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine:

 

a) dall’impresa che intende stabilire la propria sede sul territorio di detto Stato membro; o

 

b) dall’impresa di assicurazione che, dopo aver ricevuto un’autorizzazione conformemente al paragrafo 1, intende estendere la propria attività a un intero ramo di assicurazione o a rami di assicurazione diversi da quelli già autorizzati.

 

     Art. 15. Ambito di applicazione dell’autorizzazione

1. L’autorizzazione di cui all’articolo 14 è valida per l’intera Comunità. Essa permette all’impresa di assicurazione e di riassicurazione di esercitarvi attività in quanto tale autorizzazione copre anche il diritto di stabilimento e la libera prestazione di servizi.

 

2. Fermo restando l’articolo 14, l’autorizzazione è accordata per ramo dell’assicurazione diretta quale definito all’allegato I, parte A o all’allegato II. Essa riguarda l’intero ramo, a meno che il richiedente desideri garantire soltanto una parte dei rischi rientranti in tale ramo.

 

I rischi compresi in un ramo non sono classificati in un altro ramo, salvo nei casi contemplati all’articolo 16.

 

L’autorizzazione può essere accordata per più rami, sempreché la legislazione nazionale dello Stato membro consenta di esercitarli contemporaneamente.

 

3. Per quanto riguarda l’assicurazione non vita ogni Stato membro ha facoltà di accordare l’autorizzazione per i gruppi di rami indicati all’allegato I, parte B.

 

Le autorità di vigilanza possono limitare l’autorizzazione richiesta per un ramo alle sole attività contenute nel programma di attività di cui all’articolo 23.

 

4. Le imprese soggette alla presente direttiva possono effettuare le operazioni di assistenza di cui all’articolo 6 soltanto se hanno ottenuto l’autorizzazione per il ramo 18 dell’allegato I, parte A, fatto salvo l’articolo 16, paragrafo 1. In questo caso la presente direttiva si applica a tali operazioni.

 

5. Per quanto riguarda la riassicurazione l’autorizzazione è accordata per l’attività riassicurativa non vita, l’attività riassicurativa vita ovvero per tutti i tipi di attività riassicurativa.

 

La domanda per l’autorizzazione è esaminata in base al programma di attività, da presentare in conformità all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), nonché al sussistere delle condizioni d’autorizzazione previste dallo Stato membro al quale l’autorizzazione è richiesta.

 

     Art. 16. Rischi accessori

1. L’impresa di assicurazione che ha ottenuto l’autorizzazione per un rischio principale, appartenente ad un ramo o ad un gruppo di rami di cui all’allegato I, può ugualmente garantire rischi compresi in un altro ramo senza che sia necessario ottenere l’autorizzazione per questi rischi purché i medesimi soddisfino tutte le condizioni seguenti:

 

a) siano connessi con il rischio principale;

 

b) riguardino l’oggetto coperto contro il rischio principale; e

 

c) siano garantiti dallo stesso contratto che copre il rischio principale.

 

2. In deroga al paragrafo 1 i rischi compresi nei rami 14, 15 e 17 di cui all’allegato I, parte A non sono considerati come rischi accessori di altri rami.

 

Tuttavia, l’assicurazione tutela giudiziaria di cui al ramo 17 può essere considerata come rischio accessorio al ramo 18 allorché sono rispettate le condizioni di cui al paragrafo 1 ed una delle condizioni seguenti:

 

a) il rischio principale riguarda solo l’assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale; o

 

b) l’assicurazione riguarda controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione.

 

     Art. 17. Forma giuridica delle imprese di assicurazione o di riassicurazione

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese richiedenti l’autorizzazione a norma dell’articolo 14 assumano una delle forme giuridiche di cui all’allegato III.

 

2. Gli Stati membri possono creare imprese che assumano una forma di diritto pubblico, purché abbiano lo scopo di effettuare operazioni di assicurazione o di riassicurazione a condizioni equivalenti a quelle delle imprese di diritto privato.

 

3. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, relativi agli elenchi delle forme di imprese di cui all'allegato III, ad eccezione dei punti 28 e 29 di ciascuna delle parti A, B e C.

 

     Art. 18. Condizioni per l’ottenimento dell’autorizzazione

1. Lo Stato membro di origine esige che le imprese richiedenti l’autorizzazione:

 

a) per quanto riguarda le imprese di assicurazione, limitino il loro oggetto sociale all’attività assicurativa e alle operazioni che ne discendono direttamente, escludendo qualsiasi altra attività commerciale;

 

b) per quanto riguarda le imprese di riassicurazione, limitino il loro oggetto sociale all’attività di riassicurazione e alle operazioni connesse; rientrano in tale requisito la funzione di società di partecipazione e le attività svolte nell’ambito del settore finanziario ai sensi dell’articolo 2, punto 8), della direttiva 2002/87/CE;

 

c) presentino un programma di attività conforme all’articolo 23;

 

d) detengano i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo previsto all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d);

 

e) dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100;

 

f) dimostrino che saranno in grado di detenere i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire in prospettiva il requisito patrimoniale minimo di cui all’articolo 128;

 

g) dimostrino che saranno in grado di conformarsi al sistema di governance di cui al capo IV, sezione 2;

 

h) per quanto riguarda l’assicurazione non vita, comunichino nome ed indirizzo di tutti i mandatari per la liquidazione dei sinistri designati a norma dell’articolo 4 della direttiva 2000/26/CE in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui è richiesta l’autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, della presente direttiva, esclusa la responsabilità civile del vettore.

 

2. Un’impresa di assicurazione che richiede l’autorizzazione per l’estensione delle proprie attività ad altri rami o per l’estensione di un’autorizzazione che copra solo una parte dei rischi raggruppati in un ramo deve presentare un programma di attività conforme all’articolo 23.

 

Essa deve inoltre dimostrare di disporre dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo di cui all’articolo 100, paragrafo 1, e all’articolo 128.

 

3. Fatto salvo il paragrafo 2, un’impresa di assicurazione che esercita nel settore vita e richiede l’autorizzazione per l’estensione della sua attività ai rischi elencati nei rami 1 o 2 di cui all’allegato I, parte A come indicato all’articolo 73, dimostra che:

 

a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione non vita, come indicato all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d);

 

b) si impegna a coprire in prospettiva le obbligazioni finanziarie minime di cui all’articolo 74, paragrafo 3.

 

4. Fatto salvo il paragrafo 2, un’impresa di assicurazione che esercita attività nel settore non vita per i rischi elencati nel ramo 1 o 2 di cui all’allegato I, parte A e richiede l’autorizzazione per l’estensione della sua attività ai rischi dell’assicurazione vita, come previsto all’articolo 73, dimostra che:

 

a) possiede i fondi propri di base ammissibili necessari per coprire il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione vita e il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo nel caso delle imprese di assicurazione non vita, come indicato all’articolo 129, paragrafo 1, lettera d);

 

b) si impegna a coprire in prospettiva le obbligazioni finanziarie minime di cui all’articolo 74, paragrafo 3.

 

     Art. 19. Stretti legami

Quando sussistono stretti legami tra l’impresa di assicurazione o l’impresa di riassicurazione e altre persone fisiche o giuridiche, le autorità di vigilanza accordano l’autorizzazione solo se tali legami non ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

 

Le autorità di vigilanza negano l’autorizzazione se le disposizioni legislative, regolamentari o amministrative di un paese terzo da cui dipendono una o più persone fisiche o giuridiche con le quali l’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha stretti legami, ovvero difficoltà inerenti all’applicazione di tali disposizioni, ostacolano l’effettivo esercizio delle loro funzioni di vigilanza.

 

Le autorità di vigilanza esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione forniscano loro le informazioni che sollecitano per tenere costantemente sotto controllo il rispetto delle condizioni di cui al primo comma.

 

     Art. 20. Sede delle imprese di assicurazione e delle imprese di riassicurazione

Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione abbiano la sede centrale nello stesso Stato membro in cui hanno la sede statutaria.

 

     Art. 21. Condizioni di polizza e tariffe

1. Gli Stati membri non esigono la preventiva approvazione o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e particolari delle polizze, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l’impresa abbia intenzione di utilizzare nelle sue relazioni con i contraenti o con le imprese cedenti o retrocedenti.

 

Tuttavia, per l’assicurazione vita e unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può richiedere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche. Tale prescrizione non costituisce una condizione preventiva per l’autorizzazione di un’impresa di assicurazione vita.

 

2. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre la notifica preliminare o l’approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

 

3. Gli Stati membri possono sottoporre le imprese che chiedono o hanno ottenuto l’autorizzazione per il ramo 18 dell’allegato I, parte A al controllo dei mezzi diretti o indiretti quanto a personale e ad attrezzature, ivi compresa la qualifica del personale medico e la qualità delle attrezzature di cui le imprese dispongono per far fronte agli impegni assunti in tale ramo.

 

4. Gli Stati membri possono mantenere in vigore o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che prescrivano l’approvazione dello statuto e la trasmissione di qualsiasi altro documento necessario all’esercizio normale della vigilanza.

 

     Art. 22. Necessità economiche del mercato

Gli Stati membri non prescrivono l’esame della domanda di autorizzazione in funzione delle necessità economiche del mercato.

 

     Art. 23. Programma di attività

1. Il programma di attività di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), contiene indicazioni o giustificazioni riguardanti:

 

a) la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si propone di garantire;

 

b) il tipo di accordi di riassicurazione che l’impresa di riassicurazione intende concludere con le imprese cedenti;

 

c) i principi direttivi in materia di riassicurazione e di retrocessione;

 

d) gli elementi dei fondi propri di base che costituiscono il minimo assoluto del requisito patrimoniale minimo;

 

e) le previsioni circa le spese d’impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A i mezzi di cui l’impresa di assicurazione dispone per fornire l’assistenza promessa.

 

2. Oltre ai requisiti di cui al paragrafo 1, il programma contiene, per i primi tre esercizi sociali:

 

a) la probabile situazione di tesoreria;

 

b) le previsioni del futuro requisito patrimoniale di solvibilità, di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 1, sulla base della probabile situazione di tesoreria di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

 

c) le previsioni del futuro requisito patrimoniale minimo, di cui agli articoli 128 e 129, sulla base della probabile situazione di tesoreria di cui alla lettera a), nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

 

d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;

 

e) per quanto riguarda l’assicurazione non vita e la riassicurazione, in aggiunta:

 

i) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

 

ii) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;

 

f) per quanto riguarda l’assicurazione vita, anche un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

 

     Art. 24. Azionisti e soci detentori di una partecipazione qualificata

1. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non accordano l’autorizzazione a intraprendere l’attività assicurativa o riassicurativa a un’impresa se prima non hanno ottenuto comunicazione dell’identità degli azionisti o dei soci, diretti o indiretti, persone fisiche o giuridiche che vi detengono una partecipazione qualificata, nonché dell’entità di questa partecipazione.

 

Tali autorità rifiutano l’autorizzazione se, tenuto conto della necessità di garantire una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, non sono soddisfatte della qualità degli azionisti o dei soci.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato ( 33 ), nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.

 

Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2004/39/CE, a condizione, da un lato, che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.

 

     Art. 25. Rifiuto dell’autorizzazione

Ogni decisione di rifiuto dell’autorizzazione è adeguatamente motivata e notificata all’impresa interessata.

 

Ciascuno Stato membro prevede la possibilità di ricorso giurisdizionale in caso di rifiuto dell’autorizzazione.

 

La possibilità di ricorso giurisdizionale è prevista anche nel caso in cui le autorità di vigilanza non si siano pronunciate sulla domanda di autorizzazione entro sei mesi a decorrere dalla data di ricezione della stessa.

 

     Art. 25 bis. Notifica e pubblicazione delle autorizzazioni o revoca dell'autorizzazione

Ogni autorizzazione o revoca di autorizzazione è notificata all'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — EIOPA) istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 34 ). La ragione sociale di ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione a cui è stata concessa l'autorizzazione è iscritta in un elenco. L'EIOPA pubblica tale elenco sul suo sito Internet e ne cura l'aggiornamento.

 

     Art. 26. Consultazione preventiva delle autorità degli altri Stati membri

1. Le autorità di vigilanza di ogni altro Stato membro interessato sono consultate in via preventiva in merito al rilascio dell’autorizzazione a:

 

a) un’impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro;

 

b) un’impresa figlia dell’impresa madre di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro; o

 

c) un’impresa controllata dalla stessa persona, fisica o giuridica, che controlla un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in tale Stato membro.

 

2. Le autorità di uno Stato membro interessato competenti per la vigilanza sugli enti creditizi o sulle imprese d’investimento sono consultate in via preliminare in merito al rilascio dell’autorizzazione a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia:

 

a) un’impresa figlia di un ente creditizio o di un’impresa di investimento autorizzati nella Comunità;

 

b) un’impresa figlia dell’impresa madre di un ente creditizio o di un’impresa d’investimento autorizzati nella Comunità; o

 

c) un’impresa controllata dalla stessa persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio o un’impresa d’investimento autorizzati nella Comunità.

 

3. Le autorità interessate di cui ai paragrafi 1 e 2 si consultano in particolare al momento di valutare l’idoneità degli azionisti e i requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l’impresa o esercitano altre funzioni fondamentali e che partecipano alla gestione di un altro organismo dello stesso gruppo.

 

Esse si trasmettono reciprocamente tutte le informazioni in merito all’idoneità degli azionisti e ai requisiti di competenza e onorabilità di tutte le persone che dirigono effettivamente l’impresa o esercitano altre funzioni fondamentali, che siano rilevanti per le altre autorità competenti interessate, sia ai fini della concessione di un’autorizzazione sia per l’ordinaria valutazione del rispetto delle condizioni di esercizio.

 

CAPO III

 

Autorità di vigilanza e disposizioni generali

 

     Art. 27. Obiettivo principale della vigilanza

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza dispongano dei mezzi necessari e posseggano relative conoscenze, capacità e mandato per raggiungere l’obiettivo principale della vigilanza, ovvero la tutela dei contraenti e dei beneficiari.

 

     Art. 28. Stabilità finanziaria e prociclicità

Fatto salvo l’obiettivo principale di vigilanza di cui all’articolo 27, gli Stati membri provvedono affinché, nell’espletamento delle loro funzioni generali, le autorità di vigilanza prendano debitamente in esame il potenziale impatto delle loro decisioni sulla stabilità dei sistemi finanziari interessati dell’Unione europea, soprattutto in situazioni di emergenza, tenendo conto delle informazioni disponibili al momento.

 

In periodi di turbolenze eccezionali sui mercati finanziari, le autorità di vigilanza tengono conto dei potenziali effetti prociclici dei loro interventi.

 

     Art. 29. Principi generali di vigilanza

1. La vigilanza è basata su un metodo prospettico e basato sul rischio. Essa include la verifica continua del corretto esercizio dell’attività di assicurazione o di riassicurazione e dell’osservanza delle disposizioni di vigilanza da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

2. La vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione comprende un’opportuna combinazione di attività cartolari e ispezioni in loco.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che i requisiti stabiliti nella presente direttiva siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

4. Gli atti delegati e le norme tecniche di regolamentazione e di attuazione adottati dalla Commissione tengono in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo così, in particolare in relazione alle imprese assicurative di piccole dimensioni, l'applicazione della presente direttiva secondo tale principio.

 

I progetti di norme tecniche di regolamentazione presentati dall'EIOPA conformemente agli articoli da 10 e 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010, i progetti di norme tecniche di attuazione presentati conformemente all'articolo 15 del medesimo regolamento, come pure gli orientamenti e le raccomandazioni, adottati conformemente all'articolo 16 del medesimo regolamento, tengono in considerazione il principio di proporzionalità, garantendo così, in particolare in relazione alle imprese assicurative di piccole dimensioni, l'applicazione della direttiva secondo tale principio.

 

     Art. 30. Autorità di vigilanza e ambito della vigilanza

1. La vigilanza finanziaria sulle imprese di assicurazione e di riassicurazione, compresa quella sulle attività da queste esercitate attraverso succursali o nell’ambito della libera prestazione di servizi, rientra nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.

 

2. La vigilanza finanziaria di cui al paragrafo 1 comprende la verifica, per l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dello stato di solvibilità dell’impresa, della costituzione di riserve tecniche, delle sue attività e dei fondi propri ammissibili, conformemente alle norme o prassi stabilite nello Stato membro di origine a norma delle disposizioni adottate a livello comunitario.

 

Nel caso in cui l’impresa di assicurazione in questione sia autorizzata a coprire i rischi classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A, la vigilanza si estende anche al controllo dei mezzi tecnici di cui l’impresa di assicurazione dispone per portare a buon fine le operazioni di assistenza che si è impegnata ad effettuare se ed in quanto la legislazione dello Stato membro di origine prevede un controllo di detti mezzi.

 

3. Se le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno o, nel caso di un’impresa di riassicurazione, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante hanno motivo di ritenere che le attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione eventualmente compromettere la solidità finanziaria della stessa, esse ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine di tale impresa.

 

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine verificano se l’impresa rispetti i principi prudenziali definiti nella presente direttiva.

 

     Art. 31. Trasparenza e responsabilità

1. Le autorità di vigilanza svolgono i loro compiti in modo trasparente e responsabile e sono tenute a renderne conto, assicurando il dovuto rispetto della tutela delle informazioni riservate.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che siano rese pubbliche le seguenti informazioni:

 

a) il testo delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative e degli orientamenti generali in materia di regolamentazione delle assicurazioni;

 

b) i criteri generali e i metodi, tra cui gli strumenti sviluppati ai sensi dell’articolo 34, paragrafo 4, utilizzate nella procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza di cui all’articolo 36;

 

c) i dati statistici aggregati sugli aspetti principali dell’applicazione del quadro prudenziale;

 

d) le modalità di esercizio delle opzioni previste dalla presente direttiva;

 

e) gli obiettivi della vigilanza e le sue principali funzioni e attività.

 

Le informazioni pubblicate di cui al primo comma sono tali da consentire un raffronto dei metodi di vigilanza adottati dalle autorità di vigilanza dei vari Stati membri.

 

Le informazioni sono pubblicate in un formato comune e aggiornate regolarmente. Le informazioni di cui al primo comma, lettere da a) ad e) sono accessibili ad un unico indirizzo elettronico in ciascuno Stato membro.

 

3. Gli Stati membri prevedono procedure trasparenti per quanto riguarda la nomina e la revoca dei membri degli organi di governo e di gestione delle loro autorità di vigilanza.

 

 

4. Fatti salvi gli articoli 35, 51, 254, paragrafo 2, e 256 la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardanti il paragrafo 2 del presente articolo, che specificano gli aspetti principali in merito ai quali devono essere resi pubblici dati statistici aggregati, nonché il contenuto e la data di pubblicazione di tali informazioni.

 

5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del paragrafo 2 del presente articolo, e fatti salvi gli articoli 35, 51, 254, paragrafo 2, e 256, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare i modelli e la struttura delle informazioni da pubblicare di cui al presente articolo.

 

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 32. Divieto di rifiuto di contratti di riassicurazione o di retrocessione

1. Lo Stato membro di origine di un’impresa di assicurazione non rifiuta un contratto di riassicurazione concluso con un’impresa di riassicurazione ovvero con un’impresa di assicurazione autorizzate a norma dell’articolo 14 per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria di tale impresa di riassicurazione o di tale impresa di assicurazione.

 

2. Lo Stato membro di origine di un’impresa di riassicurazione non rifiuta un contratto di retrocessione concluso dall’impresa di riassicurazione con un’impresa di riassicurazione ovvero con un’impresa di assicurazione autorizzate a norma dell’articolo 14 per ragioni direttamente connesse con la solidità finanziaria dell’impresa di riassicurazione o dell’impresa di assicurazione interessata.

 

     Art. 33. Vigilanza delle succursali stabilite in un altro Stato membro

Ove un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in un altro Stato membro eserciti la propria attività tramite una succursale, gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine possano, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante interessato, procedere direttamente, o tramite persone incaricate a tal fine, alla verifica in loco delle informazioni necessarie per assicurare la vigilanza finanziaria dell’impresa.

 

Le autorità dello Stato membro ospitante interessato possono partecipare a tali verifiche.

 

Qualora un'autorità di vigilanza abbia informato le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante della propria intenzione di procedere alle verifiche in loco di cui al primo comma e qualora a tale autorità di vigilanza sia di fatto vietato di esercitare il diritto di effettuarle o qualora le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante siano di fatto impossibilitate ad esercitare il diritto di parteciparvi come previsto dal secondo comma, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le sono conferiti da tale articolo.

 

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare alle indagini in loco effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.

 

     Art. 34. Poteri di vigilanza generali

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di adottare misure preventive e correttive per assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettino le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative cui debbono conformarsi in ciascuno Stato membro.

 

2. Le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare qualsiasi misura necessaria, laddove appropriato anche di natura amministrativa o finanziaria, nei confronti delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e dei membri dei loro organi amministrativi, direttivi o di vigilanza.

 

3. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di richiedere tutte le informazioni necessarie per esercitare la vigilanza conformemente all’articolo 35.

 

4. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di predisporre, in aggiunta al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità laddove appropriato, strumenti quantitativi necessari nel quadro della procedura di revisione da parte delle autorità di vigilanza, che consentano di valutare la capacità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di far fronte a possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla loro situazione finanziaria globale. Le autorità di vigilanza hanno il potere di prescrivere che le imprese effettuino verifiche in tal senso.

 

5. Le autorità di vigilanza hanno il potere di procedere ad ispezioni in loco nei locali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione.

 

6. I poteri di vigilanza sono esercitati in modo tempestivo e proporzionato.

 

7. I poteri nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui ai paragrafi da 1 a 5 si applicano anche in ordine alle attività esternalizzate delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

8. I poteri di cui ai paragrafi da 1 a 5 e al paragrafo 7 sono esercitati, se necessario, coercitivamente e, se del caso, tramite il ricorso agli organi giudiziari.

 

     Art. 35. Informazioni da fornire a fini di vigilanza

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di presentare alle autorità di vigilanza le informazioni necessarie a fini di vigilanza, tenuto conto degli obiettivi di vigilanza di cui agli articoli 27 e 28. Tali informazioni includono quanto meno le informazioni necessarie per l'esecuzione delle seguenti funzioni nell'ambito della procedura di cui all'articolo 36:

 

a) valutare il sistema di governance adottato dalle imprese, l’attività che esse esercitano, i principi di valutazione applicati a fini di solvibilità, i rischi cui sono esposte e i sistemi di gestione dei rischi, nonché la loro struttura patrimoniale, il loro fabbisogno di capitale e la loro gestione del capitale;

 

b) adottare tutte le decisioni opportune derivanti dall’esercizio dei loro diritti e obblighi di vigilanza.

 

2. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza abbiano il potere di:

 

a) determinare la natura, la portata e il formato delle informazioni di cui al paragrafo 1 che le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono tenute a presentare nei seguenti momenti:

 

i) in periodi predefiniti;

 

ii) in caso di eventi predefiniti;

 

iii) in caso di indagini in merito alla situazione di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

b) ottenere qualsiasi informazione in merito ai contratti che sono detenuti da intermediari o in merito ai contratti conclusi con terzi; e

 

c) richiedere informazioni ad esperti esterni, quali revisori dei conti ed attuari.

 

3. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 comprendono:

 

a) elementi qualitativi o quantitativi o un’appropriata combinazione di entrambi;

 

b) dati storici, attuali o futuri, o un’appropriata combinazione di tali dati; e

 

c) dati provenienti da fonti interne o esterne o un’appropriata combinazione di entrambi.

 

4. Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 rispettano i seguenti principi:

 

a) devono riflettere la natura, la portata e la complessità dell’attività dell’impresa interessata, in particolare i rischi inerenti all’attività in oggetto;

 

b) devono essere accessibili, complete da tutti i punti di vista sostanziali, confrontabili e coerenti nel tempo; e

 

c) devono essere pertinenti, affidabili e comprensibili.

 

5. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di porre in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui ai paragrafi da 1 a 4, e di dotarsi di una politica scritta, approvata dall’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate.

 

6. Fatto salvo l'articolo 129, paragrafo 4, quando i periodi predefiniti di cui al paragrafo 2, lettera a), punto i), sono inferiori a un anno le autorità di vigilanza interessate possono limitare le informazioni di vigilanza da fornire periodicamente se:

 

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

 

b) le informazioni sono trasmesse almeno una volta l'anno.

 

Se le informazioni sono trasmesse con una frequenza superiore all'annuale le autorità di vigilanza non limitano le informazioni periodiche di vigilanza qualora si tratti di imprese di assicurazione o riassicurazione facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), a meno che l'impresa non riesca a dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che una frequenza superiore all'annuale è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.

 

Limitazioni alle informazioni periodiche di vigilanza sono concesse solo alle imprese che non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo e riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, ove la quota di mercato non vita si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita su riserve tecniche lorde.

 

In sede di determinazione dell'ammissibilità delle imprese a tali limitazioni le autorità di vigilanza danno priorità alle imprese di dimensioni minori.

 

7. Le autorità di vigilanza interessate possono limitare l'obbligo per le imprese di assicurazione o riassicurazione di presentare periodicamente informazioni di vigilanza o esonerarle da tale obbligo su base analitica quando:

 

a) fornire tali informazioni risulterebbe eccessivamente oneroso in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa;

 

b) fornire tali informazioni non è necessario ai fini di una vigilanza efficace dell'impresa;

 

c) l'esonero non mina la stabilità dei sistemi finanziari interessati nell'Unione; e

 

d) l'impresa è in grado di fornire informazioni su base ad hoc.

 

Le autorità di vigilanza non esonerano dall'obbligo di informativa su base analitica le imprese di assicurazione o riassicurazione facenti parte di un gruppo ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 1, lettera c), a meno che l'impresa non riesca dimostrare in modo convincente all'autorità di vigilanza che un'informativa di questo tipo è inopportuna data la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e tenuto conto dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

 

Esoneri all'informativa su base analitica possono essere concessi solo alle imprese che non rappresentano più del 20 % del mercato assicurativo o riassicurativo rispettivamente vita e non vita di uno Stato membro, ove la quota di mercato non vita si basa su premi lordi contabilizzati e la quota vita su riserve tecniche lorde.

 

In sede di determinazione dell'ammissibilità delle imprese a tali deroghe le autorità di vigilanza danno priorità alle imprese di dimensioni minori.

 

8. Ai fini dei paragrafi 6 e 7 le autorità di vigilanza valutano nel quadro della procedura di riesame se l'informativa risulterebbe eccessivamente onerosa in rapporto alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi insiti nell'attività dell'impresa, tenuto conto almeno dei seguenti elementi:

 

a) il volume dei premi, delle riserve tecniche e degli attivi dell'impresa;

 

b) la volatilità delle prestazioni e dei sinistri coperti dall'impresa;

 

c) i rischi di mercato generati dagli investimenti dell'impresa;

 

d) il livello delle concentrazioni di rischi;

 

e) il numero totale dei rami assicurativi vita e non vita per cui l'autorizzazione è concessa;

 

f) i possibili effetti della gestione degli attivi dell'impresa sulla stabilità finanziaria;

 

g) i sistemi e le strutture dell'impresa preposte alle informazioni di vigilanza e la «politica scritta» di cui al paragrafo 5;

 

h) l'idoneità dei sistemi di governance dell'impresa;

 

i) il livello dei fondi propri a fronte del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

 

j) il fatto che l'impresa sia o meno un'impresa di assicurazione o riassicurazione «captive», che copre unicamente i rischi del gruppo industriale o commerciale cui appartiene.

 

9. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le informazioni di cui ai paragrafi da 1 a 4 del presente articolo e i termini per presentarle, al fine di garantire l'opportuno grado di convergenza per le informazioni di vigilanza.

 

10. Al fine di assicurare condizioni uniformi di esecuzione del presente articolo, l'EIOPA elabora per le informazioni periodiche di vigilanza progetti di norme tecniche di attuazione riguardo ai modelli per la presentazione delle informazioni di vigilanza di cui ai paragrafi da 1 a 2.

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30o giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

11. Per favorire un'applicazione coerente e uniforme dei paragrafi 6 e 7 l'EIOPA elabora orientamenti a norma dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 per precisare i metodi utilizzati per determinare le quote di mercato di cui ai paragrafi 6 e 7, terzo comma.

 

     Art. 36. Procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza

1. Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza riesaminino e valutino le strategie, i processi e le procedure di segnalazione stabiliti dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per rispettare le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

 

Tale riesame e tale valutazione comprendono la verifica dei requisiti qualitativi relativi al sistema di governance, la valutazione dei rischi cui le imprese interessate sono o potrebbero essere esposte e la valutazione della capacità di dette imprese di valutare tali rischi tenuto conto del quadro in cui esse operano.

 

2. Le autorità di vigilanza esaminano e valutano, in particolare, se sia rispettato quanto segue:

 

a) il sistema di governance, compresa la valutazione interna del rischio e della solvibilità di cui al capo IV, sezione 2;

 

b) le riserve tecniche di cui al capo VI, sezione 2;

 

c) i requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5;

 

d) le disposizioni in materia di investimenti di cui al capo VI, sezione 6;

 

e) la qualità e la quantità dei fondi propri di cui al capo VI, sezione 3;

 

f) qualora l’impresa di assicurazione o di riassicurazione utilizzi un modello interno completo o parziale, i requisiti relativi ai modelli interni completi e parziali di cui al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, che devono essere rispettati costantemente.

 

3. Le autorità di vigilanza si dotano di opportuni strumenti di monitoraggio, che consentano loro di rilevare qualsiasi deterioramento delle condizioni finanziarie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e di monitorare come vi sia posto rimedio.

 

4. Le autorità di vigilanza valutano l’adeguatezza dei metodi e delle prassi applicati dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per identificare possibili eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche che potrebbero avere effetti negativi sulla situazione finanziaria globale dell’impresa interessata.

 

Le autorità di vigilanza valutano la capacità delle imprese di resistere a tali eventi o cambiamenti futuri delle condizioni economiche.

 

5. Le autorità di vigilanza dispongono dei poteri necessari per richiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di rimediare alle carenze o alle deficienze individuate nel quadro della procedura di riesame da parte delle autorità di vigilanza.

 

6. Gli esami e le valutazioni di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 sono svolti periodicamente.

 

Le autorità di vigilanza stabiliscono la frequenza minima e l’ambito di tali esami e valutazioni alla luce della natura, della portata e della complessità delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

 

     Art. 37. Maggiorazione del capitale

1. A seguito della procedura di riesame di loro competenza le autorità di vigilanza possono decidere in circostanze eccezionali di richiedere una maggiorazione del capitale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, indicandone le ragioni. Tale possibilità esiste solo nei casi seguenti:

 

a) l’autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2, e:

 

i) l’obbligo di utilizzare un modello interno di cui all’articolo 119 è inadeguato o è risultato inefficace; oppure

 

ii) mentre un modello interno parziale o completo è in via di predisposizione conformemente all’articolo 119;

 

b) l'autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il profilo di rischio dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con un modello interno o un modello interno parziale conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3, in quanto il modello non tiene conto in misura sufficiente di taluni rischi quantificabili e non si è riusciti ad adattarlo entro un periodo di tempo appropriato affinché riflettesse meglio il profilo di rischio in questione;

 

c) l’autorità di vigilanza giunge alla conclusione che il sistema di governance dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle norme di cui al capo IV, sezione 2, e che tali scostamenti impediscono all’impresa di individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare correttamente i rischi cui è o potrebbe essere esposta, e che è improbabile che l’applicazione di altre misure possa rimediare sufficientemente alle carenze entro un periodo di tempo appropriato;

 

d) l'impresa di assicurazione o riassicurazione applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies o le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies e l'autorità di vigilanza conclude che il profilo di rischio dell'impresa si discosta in modo significativo dalle ipotesi sottese a dette correzioni, rettifiche e misure transitorie.

 

2. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), la maggiorazione di capitale è calcolata in modo da garantire che l'impresa rispetti l'articolo 101, paragrafo 3.

 

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera c), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi sostanziali imputabili alle carenze che hanno indotto l'autorità di vigilanza a decidere di imporre tale maggiorazione.

 

Nei casi di cui al paragrafo 1, lettera d), la maggiorazione del capitale è commisurata ai rischi significativi legati agli scostamenti indicati in tale paragrafo.

 

3. Nei casi di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), l’autorità di vigilanza garantisce che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione compia tutti gli sforzi necessari per rimediare alle deficienze che hanno portato all’imposizione della maggiorazione del capitale.

 

4. La maggiorazione del capitale di cui al paragrafo 1 è riesaminata almeno una volta all’anno dall’autorità di vigilanza ed è soppressa quando l’impresa ha rimediato alle carenze che hanno portato alla sua imposizione.

 

5. Il requisito patrimoniale di solvibilità comprendente la maggiorazione del capitale imposta sostituisce il requisito patrimoniale di solvibilità inadeguato.

 

Fatto salvo il primo comma, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende la maggiorazione del capitale imposta conformemente al paragrafo 1, lettera c), ai fini del calcolo del margine di rischio di cui all’articolo 77, paragrafo 5.

 

6. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis, che precisano le circostanze in cui è possibile imporre una maggiorazione del capitale.

 

7. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le metodologie di calcolo delle maggiorazioni di capitale.

 

8. Per assicurare modalità uniformi di esecuzione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire in relazione alle decisioni di introdurre, calcolare e sopprimere maggiorazioni di capitale.

 

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 38. Vigilanza sulle funzioni e le attività esternalizzate

1. Fatto salvo l’articolo 49, gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che esternalizzano una funzione o un’attività di assicurazione o di riassicurazione adottino le misure necessarie ad assicurare che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) il fornitore del servizio deve cooperare con le autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in relazione alla funzione o all’attività esternalizzata;

 

b) le imprese di assicurazione e di riassicurazione, i loro revisori e le autorità di vigilanza devono avere un accesso effettivo ai dati relativi alle funzioni o attività esternalizzate;

 

c) le autorità di vigilanza devono avere un accesso effettivo ai locali commerciali del fornitore del servizio e devono essere in grado di esercitare tali diritti di accesso.

 

2. Lo Stato membro in cui ha sede il fornitore del servizio consente alle autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di procedere, direttamente o tramite persone incaricate a tal fine, ad ispezioni in loco nei locali del fornitore del servizio. L’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione informa l’autorità appropriata dello Stato membro del fornitore di servizio prima di effettuare l’ispezione in loco. Nel caso di un organismo non vigilato, l’autorità appropriata è l’autorità di vigilanza.

 

Le autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione possono delegare tali ispezioni in loco alle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è ubicato il fornitore del servizio.

 

Qualora un'autorità di vigilanza abbia informato la competente autorità dello Stato membro del fornitore di servizi della propria intenzione di procedere a un'ispezione in loco conformemente al presente comma o qualora per un'ispezione in loco conformemente al primo comma detta autorità di vigilanza sia di fatto impossibilitata ad esercitare il diritto di effettuarla, essa può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

 

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare ad indagini in loco se sono effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.

 

     Art. 39. Trasferimento del portafoglio

1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le imprese di assicurazione e di riassicurazione con sede nel loro territorio a trasferire totalmente o in parte il loro portafoglio di contratti, sottoscritti in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, ad un’impresa cessionaria stabilita nella Comunità.

 

Tale trasferimento è autorizzato solo se le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa cessionaria attestano che l’impresa cessionaria dispone, tenuto conto del trasferimento, dei fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100, paragrafo 1.

 

2. Nel caso delle imprese di assicurazione si applicano i paragrafi da 3 a 6.

 

3. Quando una succursale prevede di trasferire totalmente o in parte il proprio portafoglio di contratti, lo Stato membro in cui è situata tale succursale è consultato.

 

4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 3, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione cedente autorizzano il trasferimento dopo aver ricevuto l’accordo delle autorità degli Stati membri in cui sono stati conclusi i contratti in virtù del diritto di stabilimento o della libera prestazione dei servizi.

 

5. Le autorità degli Stati membri consultati comunicano il proprio parere o il proprio assenso alle autorità dello Stato membro di origine dell’impresa di assicurazione cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta di consultazione.

 

Se le autorità consultate non danno una risposta entro tale termine, il silenzio equivale ad un tacito accordo.

 

6. Il trasferimento del portafoglio autorizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 5 è oggetto di una misura di pubblicità, alle condizioni previste dal diritto nazionale dello Stato membro di origine, dello Stato membro in cui è situato il rischio o dello Stato membro dell’impegno, prima o dopo il rilascio dell’autorizzazione.

 

Il trasferimento è opponibile di diritto ai contraenti, agli assicurati ed a qualunque altra persona che abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

 

Il primo e il secondo comma del presente paragrafo lasciano impregiudicato il diritto degli Stati membri di prevedere la facoltà dei contraenti di risolvere il contratto entro un termine stabilito a decorrere dal trasferimento.

 

CAPO IV

 

Condizioni di esercizio dell’attività

 

Sezione 1

 

Responsabilità dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza

 

     Art. 40. Responsabilità dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza

Gli Stati membri garantiscono che l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione abbia la responsabilità ultima dell’osservanza, da parte dell’impresa interessata, delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva.

 

Sezione 2

 

Sistema di governance

 

     Art. 41. Requisiti generali in materia di governance

1. Gli Stati membri richiedono a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di dotarsi di un sistema efficace di governance, che consenta una gestione sana e prudente dell’attività.

 

Tale sistema comprende quanto meno una struttura organizzativa trasparente adeguata, con una chiara ripartizione e un’appropriata separazione delle responsabilità ed un sistema efficace per garantire la trasmissione delle informazioni. Esso include l’osservanza dei requisiti stabiliti agli articoli da 42 a 49.

 

Il sistema di governance è soggetto ad un riesame interno periodico.

 

2. Il sistema di governance è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità delle operazioni dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di politiche scritte in relazione quanto meno alla gestione del rischio, al controllo interno, all’audit interno e, laddove rilevante, all’esternalizzazione. Esse garantiscono che tali politiche siano attuate.

 

Tali politiche scritte sono riesaminate per lo meno una volta all’anno. Esse sono soggette all’approvazione preliminare dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza e sono adattate in vista di qualsiasi variazione significativa del sistema o del settore interessato.

 

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione adottano misure ragionevoli atte a garantire la continuità e la regolarità dello svolgimento delle loro attività, tra cui l’elaborazione di piani di emergenza. A tal fine le imprese in questione utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati e proporzionati.

 

5. Le autorità di vigilanza dispongono di mezzi, metodi e poteri appropriati per verificare il sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e per valutare i rischi emergenti individuati da tali imprese che potrebbero influire sulla loro solidità finanziaria.

 

Gli Stati membri garantiscono che le autorità di vigilanza siano dotate dei poteri necessari per esigere che il sistema di governance sia migliorato e rafforzato per assicurare l’osservanza dei requisiti di cui agli articoli da 42 a 49.

 

     Art. 42. Requisiti di competenza e di onorabilità per le persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione garantiscono che tutte le persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali rispettino costantemente i requisiti seguenti:

 

a) le loro qualifiche professionali, conoscenze ed esperienze sono adeguate per consentire una gestione sana e prudente (competenza); e

 

b) essi godono di buona reputazione e integrità (onorabilità).

 

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano all’autorità di vigilanza qualsiasi modifica relativa all’identità delle persone che dirigono effettivamente l’impresa o sono responsabili per altre funzioni fondamentali, unitamente a tutte le informazioni necessarie per valutare se eventuali nuove persone designate per dirigere l’impresa soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

 

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione notificano alla loro autorità di vigilanza se una qualsiasi delle persone menzionate ai paragrafi 1 e 2 sia stata sostituita in quanto non soddisfa più i requisiti di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 43. Prova di onorabilità

1. Lo Stato membro che esige dai propri cittadini la prova di onorabilità, la prova che i medesimi in passato non sono incorsi in dichiarazioni di fallimento, oppure una sola di queste due prove, accetta come prova sufficiente, per i cittadini degli altri Stati membri, la presentazione di un estratto del casellario giudiziale o, in mancanza di esso, l’esibizione di un documento equipollente, rilasciato dalla competente autorità giudiziaria o amministrativa dello Stato membro d’origine o di provenienza del cittadino straniero, dal quale risulti che tali requisiti sono soddisfatti.

 

2. Quando nello Stato membro di origine o di provenienza del cittadino straniero interessato non è rilasciato il documento di cui al paragrafo 1, tale documento può essere sostituito da una dichiarazione giurata, ovvero negli Stati membri in cui questa non sia prevista da una dichiarazione solenne, resa dal cittadino straniero interessato ad un’autorità giudiziaria o amministrativa competente, o all’occorrenza ad un notaio dello Stato membro di origine o di provenienza del cittadino straniero.

 

L’autorità o il notaio rilasciano un attestato che certifica l’autenticità della dichiarazione giurata o della dichiarazione solenne.

 

La dichiarazione di assenza di fallimento di cui al primo comma può essere resa anche ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro interessato.

 

3. I documenti e gli attestati di cui ai paragrafi 1 e 2 devono, al momento della loro presentazione, essere di data non anteriore a tre mesi.

 

4. Gli Stati membri designano le autorità e gli organismi competenti per il rilascio dei documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 e ne informano immediatamente gli altri Stati membri e la Commissione.

 

Ogni Stato membro comunica inoltre agli altri Stati membri ed alla Commissione le autorità o gli enti ai quali devono essere presentati i documenti di cui ai paragrafi 1 e 2 a corredo della domanda di esercitare le attività di cui all’articolo 2 nel territorio di tale Stato membro.

 

     Art. 44. Gestione dei rischi

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema efficace di gestione dei rischi, che comprende le strategie, i processi e le procedure di segnalazione necessarie per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare, su base continuativa, i rischi a livello individuale ed aggregato ai quali sono o potrebbero essere esposte e le relative interdipendenze.

 

Tale sistema di gestione dei rischi è efficace e perfettamente integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, con adeguata considerazione delle persone che dirigono effettivamente l’impresa o rivestono altre funzioni fondamentali.

 

2. Il sistema di gestione dei rischi copre i rischi da includere nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 101, paragrafo 4, nonché i rischi che sono completamente o parzialmente esclusi da detto calcolo.

 

Il sistema di gestione dei rischi copre quanto meno i seguenti settori:

 

a) sottoscrizione e costituzione di riserve;

 

b) gestione delle attività e delle passività;

 

c) investimenti, in particolare derivati e impegni simili;

 

d) gestione dei rischi di liquidità e di concentrazione;

 

e) gestione dei rischi operativi;

 

f) riassicurazione e altre tecniche di attenuazione del rischio.

 

La politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all’articolo 41, paragrafo 3 comprende le politiche riguardanti il secondo comma, lettere da a) ad f) del presente paragrafo.

 

Quando le imprese di assicurazione o di riassicurazione applicano l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter o l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, predispongono un piano di liquidità con la proiezione dei flussi di cassa in entrata e in uscita in rapporto agli attivi e passivi soggetti a tali aggiustamenti.

 

2 bis. Per quanto riguarda la gestione delle attività e passività le imprese di assicurazione e riassicurazione valutano regolarmente:

 

a) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese all'estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 bis;

 

b) in caso di applicazione dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter:

 

i) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento di congruità, ivi compreso il calcolo dello spread fondamentale di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b) e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;

 

ii) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle modifiche della composizione del portafoglio di attivi dedicato;

 

iii) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento di congruità;.

 

c) in caso di applicazione dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies:

 

i) la sensibilità delle riserve tecniche e dei fondi propri ammissibili alle ipotesi sottese al calcolo dell'aggiustamento per la volatilità e i possibili effetti di una vendita forzata di attivi a carico dei fondi propri ammissibili;

 

ii) l'impatto di un azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità.

 

Le imprese di assicurazione e riassicurazione presentano le valutazioni di cui al primo comma, lettere a), b) e c), ogni anno all'autorità di vigilanza nel quadro delle informazioni trasmesse a norma dell'articolo 35. Qualora l'azzeramento dell'aggiustamento di congruità o dell'aggiustamento per la volatilità si risolva nel mancato rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità, l'impresa presenta anche una rassegna delle misure che l'impresa potrebbe applicare in tale situazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il profilo di rischio e rimettersi in tal modo in regola con il requisito patrimoniale.

 

Ove venga applicato l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la politica scritta sulla gestione dei rischi di cui all'articolo 41, paragrafo 3, comprende una politica relativa ai criteri di applicazione di detto aggiustamento.

 

3. Per quanto riguarda il rischio di investimento, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano di rispettare il capo VI, sezione 6.

 

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione di gestione dei rischi strutturata in modo da facilitare l’attuazione del sistema di gestione dei rischi.

 

4 bis. Onde evitare un'eccessiva dipendenza dalle ECAI, quando utilizzano rating creditizi esterni ai fini del calcolo delle riserve tecniche e del requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione verificano l'idoneità dei rating esterni nel quadro della loro gestione del rischio, utilizzando ove possibile e praticabile analisi supplementari per evitare ogni dipendenza automatica dai rating esterni.

 

Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente paragrafo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure da seguire in sede di valutazione dei rating creditizi esterni.

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

5. Per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che utilizzano un modello interno parziale o completo approvato conformemente agli articoli 112 e 113, la funzione di gestione dei rischi assolve ai seguenti compiti aggiuntivi:

 

a) costruire e applicare il modello interno;

 

b) testare e convalidare il modello interno;

 

c) documentare il modello interno ed eventuali modifiche successive ad esso apportate;

 

d) analizzare il funzionamento del modello interno e produrre relazioni sintetiche in materia;

 

e) informare l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito ai risultati del funzionamento del modello interno, proponendo i settori passibili di miglioramenti e aggiornando tale organo in merito agli sforzi fatti per migliorare le carenze individuate in precedenza.

 

     Art. 45. Valutazione interna del rischio e della solvibilità

1. Nell’ambito del proprio sistema di gestione dei rischi ogni impresa di assicurazione e impresa di riassicurazione procede alla valutazione interna del rischio e della solvibilità.

 

Tale valutazione riguarda per lo meno:

 

a) il fabbisogno di solvibilità globale tenuto conto del profilo di rischio specifico, dei limiti di tolleranza del rischio approvati e della strategia operativa dell’impresa;

 

b) l’osservanza continua dei requisiti patrimoniali previsti al capo VI, sezioni 4 e 5 e dei requisiti riguardanti le riserve tecniche previsti al capo VI, sezione 2;

 

c) la misura in cui il profilo di rischio dell’impresa interessata si discosti dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 101, paragrafo 3, calcolato con la formula standard conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2 o con un modello interno parziale o completo conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 3.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), l’impresa interessata mette in atto processi, commisurati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti alla propria attività, che le consentano di individuare e valutare correttamente i rischi cui è o potrebbe essere esposta nel breve e lungo termine. L’impresa dimostra i metodi utilizzati in tale valutazione.

 

2 bis. Quando l'impresa di assicurazione o riassicurazione applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies o le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies, procede alla valutazione di conformità con i requisiti di capitale di cui al paragrafo 1, lettera b, sia tenendo che non tenendo conto degli aggiustamenti e delle misure transitorie di cui sopra.

 

3. Nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), quando è utilizzato un modello interno, la valutazione è eseguita insieme alla ricalibrazione che trasforma la quantificazione del rischio interno nella misura del rischio e calibrazione del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

4. La valutazione interna del rischio e della solvibilità è parte integrante della strategia operativa ed è presa sistematicamente in considerazione nelle decisioni strategiche dell’impresa.

 

5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione eseguono la valutazione di cui al paragrafo 1 periodicamente e immediatamente dopo qualsiasi variazione significativa del loro profilo di rischio.

 

6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano le autorità di vigilanza in merito ai risultati di ciascuna valutazione interna del rischio e della solvibilità nell’ambito delle informazioni da fornire ai sensi dell’articolo 35.

 

7. La valutazione interna del rischio e della solvibilità non serve ai fini del calcolo del requisito patrimoniale. Il requisito patrimoniale di solvibilità é adeguato soltanto a norma dell’articolo 37, degli articoli da 231 a 233 e dell’articolo 238.

 

     Art. 46. Controllo interno

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di un sistema di controllo interno efficace.

 

Tale sistema include almeno procedure amministrative e contabili, un quadro di controllo interno, disposizioni di segnalazione adeguate a tutti i livelli dell’impresa ed una funzione di verifica della conformità.

 

2. La funzione di verifica della conformità include la consulenza all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito al rispetto delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate in applicazione della presente direttiva. Essa include altresì la valutazione del possibile impatto di qualsiasi variazione del quadro giuridico sulle operazioni dell’impresa interessata nonché l’identificazione e la valutazione del rischio di mancata conformità.

 

     Art. 47. Audit interno

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dispongono di una funzione di audit interno efficace.

 

La funzione di audit interno include una valutazione dell’adeguatezza e dell’efficacia del sistema di controllo interno e di altri elementi del sistema di governance.

 

2. La funzione di audit interno è obiettiva ed indipendente dalle funzioni operative.

 

3. Le risultanze e le raccomandazioni dell’audit interno sono comunicate all’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza che stabilisce gli interventi da adottare per ciascuna di tali risultanze e raccomandazioni dell’audit interno e garantisce l’attuazione di tali interventi.

 

     Art. 48. Funzione attuariale

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono una funzione attuariale efficace che:

 

a) coordini il calcolo delle riserve tecniche;

 

b) garantisca l’adeguatezza delle metodologie e dei modelli sottostanti utilizzati nonché delle ipotesi fatte nel calcolo delle riserve tecniche;

 

c) valuti la sufficienza e la qualità dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche;

 

d) raffronti le migliori stime con i dati tratti dall’esperienza;

 

e) informi l’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza in merito all’affidabilità e all’adeguatezza del calcolo delle riserve tecniche;

 

f) supervisioni il calcolo delle riserve tecniche nei casi di cui all’articolo 82;

 

g) esprima un parere sulla politica di sottoscrizione globale;

 

h) esprima un parere sull’adeguatezza degli accordi di riassicurazione; e

 

i) contribuisca ad applicare in modo efficace il sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 44, in particolare rispetto alla modellizzazione dei rischi sottesa al calcolo dei requisiti patrimoniali di cui al capo VI, sezioni 4 e 5 e rispetto alla valutazione di cui all’articolo 45.

 

2. La funzione attuariale è esercitata da persone che dispongono di conoscenze di matematica attuariale e finanziaria, commisurate alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione e che sono in grado di dimostrare un’esperienza pertinente in materia di norme professionali e di altre norme applicabili.

 

     Art. 49. Esternalizzazione

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione restino pienamente responsabili del rispetto di tutti gli obblighi imposti loro dalla presente direttiva quando esternalizzano funzioni o qualsiasi attività assicurativa o riassicurativa.

 

2. L’esternalizzazione di funzioni o attività operative sostanziali o importanti non deve avvenire con modalità che determinano uno qualsiasi dei seguenti effetti:

 

a) un grave pregiudizio alla qualità del sistema di governance dell’impresa interessata;

 

b) l’incremento indebito del rischio operativo;

 

c) un pregiudizio della capacità delle autorità di vigilanza di controllare che l’impresa adempia a tutti i propri obblighi;

 

d) la messa a repentaglio della prestazione di un servizio continuo e soddisfacente ai contraenti.

 

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano tempestivamente le autorità di vigilanza prima dell’esternalizzazione di funzioni o attività cruciali o importanti nonché di importanti sviluppi successivi riguardanti tali funzioni o attività.

 

     Art. 50. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis, che precisano ulteriormente quanto segue:

 

a) gli elementi dei sistemi di cui agli articoli 41, 44, 46 e 47, e in particolare i settori che devono essere coperti dalla gestione delle attività e delle passività e dalla politica in materia di investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 44, paragrafo 2;

 

b) le funzioni di cui agli articoli 44, 46, 47 e 48.

 

2. Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare ulteriormente:

 

a) i requisiti di cui all'articolo 42 e le funzioni che vi sono soggette;

 

b) le condizioni per l'esternalizzazione, in particolare a favore di fornitori di servizi ubicati in paesi terzi.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

3. Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla valutazione di cui all'articolo 45, paragrafo 1, lettera a), l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano ulteriormente gli elementi di detta valutazione.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Sezione 3

 

Informativa al pubblico

 

     Art. 51. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: contenuto

1. Gli Stati membri, tenuto conto delle informazioni di cui all’articolo 35, paragrafo 3 e dei principi di cui all’articolo 35, paragrafo 4, prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di pubblicare una relazione annuale sulla loro solvibilità e condizione finanziaria.

 

Tale relazione contiene le seguenti informazioni, in forma integrale o tramite riferimento ad informazioni equivalenti, sia per natura che per portata, pubblicate in applicazione di altri obblighi di legge o regolamentari:

 

a) una descrizione dell’attività e dei risultati dell’impresa;

 

b) una descrizione del sistema di governance e una valutazione della sua adeguatezza rispetto al profilo di rischio dell’impresa;

 

c) una descrizione, effettuata separatamente per ciascuna categoria di rischio, dell’esposizione al rischio, delle concentrazioni di rischio, dell’attenuazione del rischio e della sensibilità al rischio;

 

d) una descrizione, effettuata separatamente per le attività, le riserve tecniche e le altre passività, delle basi e dei metodi utilizzati per la loro valutazione, nonché la spiegazione di eventuali differenze rilevanti rispetto alle basi e ai metodi utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;

 

e) una descrizione della gestione del capitale che includa almeno quanto segue:

 

i) la struttura e l’importo dei fondi propri nonché la loro qualità;

 

ii) gli importi del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

 

iii) l’opzione di cui all’articolo 304 utilizzata ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

 

iv) informazioni che consentano un’adeguata comprensione delle principali differenze tra le ipotesi sottese alla formula standard e quelle di qualsiasi modello interno utilizzato dall’impresa per il calcolo del suo requisito patrimoniale di solvibilità;

 

v) qualsiasi importo corrispondente all’inosservanza del requisito patrimoniale minimo o qualsiasi grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità riscontrata durante il periodo oggetto della relazione, anche se successivamente risolto, con una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze nonché le eventuali misure adottate per porvi rimedio.

 

1 bis. Quando si applica l'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter, la descrizione di cui al paragrafo 1, lettera d), riguarda, oltre all'adeguamento, anche il portafoglio obbligazionario e gli attivi dedicati cui l'adeguamento stesso si applica nonché la quantificazione dell'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento di congruità sulla situazione finanziaria dell'impresa.

 

La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera d), indica anche se l'impresa utilizzi l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quater e quantifica l'impatto dell'azzeramento dell'aggiustamento per la volatilità sulla situazione finanziaria dell'impresa.

 

2. La descrizione di cui al paragrafo 1, lettera e), punto i) include un’analisi di qualsiasi variazione significativa rispetto al precedente periodo oggetto di relazione e la spiegazione di qualsiasi differenza importante rispetto al valore di tali elementi nel bilancio, nonché una breve descrizione della trasferibilità del capitale.

 

Per quanto riguarda la pubblicazione del requisito patrimoniale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), vengono indicati separatamente l’importo calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 e 3 e l’eventuale maggiorazione del capitale imposta conformemente all’articolo 37 o l’impatto dei parametri specifici cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all’articolo 110, accompagnati da informazioni concise sulla giustificazione fornita dall’autorità di vigilanza interessata.

 

Tuttavia, e fermo restando qualsiasi obbligo di informativa imposto da altre disposizioni legislative o regolamentari, gli Stati membri possono prevedere che, sebbene il requisito patrimoniale totale di solvibilità di cui al paragrafo 1, lettera e), punto ii), sia stato pubblicato, la maggiorazione del capitale o l'impatto dei parametri specifici cui l'impresa di assicurazione o di riassicurazione è tenuta a ricorrere conformemente all'articolo 110 non debbano essere evidenziati separatamente per un periodo transitorio che termina non più tardi del 31 dicembre 2020.

 

La comunicazione del requisito patrimoniale di solvibilità è accompagnata, ove applicabile, da un’indicazione che il suo importo finale è tuttora oggetto di valutazione da parte della vigilanza.

 

     Art. 52. Informazioni destinate all'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e relazioni presentate da tale autorità

1. Fatto salvo l'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1094/2010, gli Stati membri prescrivono alle autorità di vigilanza di fornire annualmente all'EIOPA le seguenti informazioni:

 

a) la maggiorazione media del capitale per impresa e l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale imposte dall'autorità di vigilanza durante l'anno precedente, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per ciascuna delle seguenti categorie:

 

i) le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

 

ii) le imprese di assicurazione vita;

 

iii) le imprese di assicurazione non vita;

 

iv) le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;

 

v) le imprese di riassicurazione;

 

b) per ciascuna delle informazioni di cui alla lettera a) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

 

c) il numero delle imprese di assicurazione e riassicurazione che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelle che ne sono esonerate su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi delle imprese di assicurazione e riassicurazione dello Stato membro;

 

d) il numero dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero di quelli che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi di tutti i gruppi;

 

2. L'EIOPA pubblica annualmente le seguenti informazioni:

 

a) per l'insieme degli Stati membri, l'attribuzione totale delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità per ciascuna delle seguenti categorie:

 

i) le imprese di assicurazione e di riassicurazione;

 

ii) le imprese di assicurazione vita;

 

iii) le imprese di assicurazione non vita;

 

iv) le imprese di assicurazione che svolgono attività in entrambi i settori vita e non-vita;

 

v) le imprese di riassicurazione;

 

b) per ciascuno Stato membro separatamente, l'attribuzione delle maggiorazioni del capitale, misurate in percentuale del requisito patrimoniale di solvibilità, per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione in quel determinato Stato membro;

 

c) per ciascuna delle informazioni di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo, la proporzione delle maggiorazioni del capitale imposte rispettivamente in applicazione dell'articolo 37, paragrafo 1, lettere a), b) e c).

 

d) per tutti gli Stati membri collettivamente considerati, il numero totale delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero totale delle imprese di assicurazione/riassicurazione e gruppi che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi di tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione e gruppi;

 

e) separatamente per ciascuno Stato membro, il numero delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi che beneficiano della limitazione dell'obbligo di informativa periodica di vigilanza e il numero totale delle imprese di assicurazione/riassicurazione e dei gruppi che ne sono esonerati su base analitica secondo il disposto dell'articolo 35, paragrafi 6 e 7, e dell'articolo 254, paragrafo 2, unitamente all'entità dei loro requisiti patrimoniali, premi, riserve tecniche e attivi rispettivamente calcolati in percentuale del totale dei premi, riserve tecniche e attivi delle imprese di assicurazione e riassicurazione e dei gruppi degli Stati membri;

 

3. L'EIOPA fornisce al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 2, insieme ad una relazione in cui descrive il grado di convergenza della vigilanza nell'uso delle maggiorazioni del capitale da parte delle autorità di vigilanza dei diversi Stati membri.

 

     Art. 53. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: principi applicabili

1. Le autorità di vigilanza consentono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di non rendere pubblica un’informazione quando:

 

a) la pubblicazione di tale informazione conferirebbe ai concorrenti dell’impresa significativi vantaggi indebiti;

 

b) l’impresa è tenuta alla segretezza o alla riservatezza in virtù di obblighi nei confronti dei contraenti o altre relazioni con la controparte.

 

2. Quando l’autorità di vigilanza permette di non rendere pubblica un’informazione, le imprese lo indicano nella loro relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria e ne spiegano le ragioni.

 

3. Le autorità di vigilanza autorizzano le imprese di assicurazione e di riassicurazione ad avvalersi delle informazioni rese pubbliche in virtù di altri obblighi di legge o regolamentari o a farvi riferimento, nella misura in cui tali informazioni siano di natura e portata equivalenti a quelle richieste all’articolo 51.

 

4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle informazioni di cui all’articolo 51, paragrafo 1, lettera e).

 

     Art. 54. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: aggiornamenti e informazioni facoltative aggiuntive

1. In caso di qualsiasi sviluppo importante che influenzi significativamente la rilevanza delle informazioni pubblicate conformemente agli articoli 51 e 53, le imprese di assicurazione e di riassicurazione pubblicano informazioni appropriate sulla natura e gli effetti di tale sviluppo importante.

 

Ai fini del primo comma, sono considerati sviluppi importanti almeno le circostanze seguenti:

 

a) è rilevata un’inosservanza del requisito patrimoniale minimo e le autorità di vigilanza considerano che l’impresa non sarà in grado di presentare un piano di finanziamento realistico a breve termine o non ottengono tale piano entro un mese dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza;

 

b) è rilevato una grave inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e le autorità di vigilanza non ottengono un piano di risanamento realistico entro due mesi dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza.

 

Per quanto riguarda il secondo comma, lettera a), le autorità di vigilanza impongono all’impresa interessata di pubblicare immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di finanziamento a breve termine considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di tre mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure adottate per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.

 

Per quanto riguarda il secondo comma, lettera b), le autorità di vigilanza impongono all’impresa interessata di pubblicare immediatamente l’importo corrispondente all’inosservanza, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali misure adottate per porvi rimedio. Quando, nonostante il piano di risanamento considerato inizialmente realistico, il problema dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo non è stato risolto a distanza di sei mesi dal rilevamento, se ne dà comunicazione alla fine di tale periodo, insieme ad una spiegazione della sua origine e delle sue conseguenze, comprese eventuali altre misure per porvi rimedio, nonché le eventuali altre misure correttive previste.

 

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono pubblicare a titolo facoltativo qualsiasi informazione o spiegazione relativa alla loro solvibilità e condizione finanziaria che non debba già essere pubblicata in virtù degli articoli 51 e 53, e del paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 55. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: politica e approvazione

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di porre in essere sistemi e strutture appropriati per soddisfare i requisiti di cui agli articoli 51 e 53 e l’articolo 54, paragrafo 1, e di dotarsi di una politica scritta che garantisca continuativamente l’adeguatezza delle informazioni presentate conformemente agli articoli 51, 53 e 54.

 

2. La relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria è soggetta all’approvazione dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione ed è pubblicata solo dopo tale approvazione.

 

     Art. 56. Relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria: atti delegati e norme tecniche di attuazione

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis, che precisano le informazioni che devono essere pubblicate e i relativi termini di pubblicazione annuali di cui alla sezione 3.

 

Al fine di assicurare condizioni di esecuzione della presente sezione, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure, i formati e i modelli.

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al secondo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Sezione 4

 

Partecipazioni qualificate

 

     Art. 57. Acquisizioni

1. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica («candidato acquirente»), che abbia deciso, da sola o di concerto con altre, di acquisire, direttamente o indirettamente, una partecipazione qualificata in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o di aumentare ulteriormente, direttamente o indirettamente, detta partecipazione qualificata in modo tale che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta raggiunga o superi il 20 %, 30 % o 50 %, o che l’impresa di assicurazione o di riassicurazione divenga una sua impresa figlia («progetto di acquisizione»), notifichi previamente per iscritto alle autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione nella quale intende acquisire una partecipazione qualificata o aumentare detta partecipazione qualificata l’entità prevista della partecipazione e le informazioni pertinenti di cui all’articolo 59, paragrafo 4. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando essi applicano una soglia di un terzo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

 

2. Gli Stati membri prevedono che qualsiasi persona fisica o giuridica che abbia deciso di non detenere più, direttamente o indirettamente, in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione una partecipazione qualificata, debba previamente notificare per iscritto alle autorità di vigilanza dello Stato membro d’origine l’entità della partecipazione di tale persona dopo la cessione prevista. Tale persona è parimenti tenuta ad informare le autorità di vigilanza di una decisione intesa a diminuire la partecipazione qualificata di tale persona in modo che la quota dei diritti di voto o del capitale da essa detenuta scenda al di sotto delle soglie del 20 %, 30 % o 50 % oppure l’impresa di assicurazione o di riassicurazione cessi di essere una società figlia di tale persona. Gli Stati membri possono non applicare la soglia del 30 % quando applicano una soglia di un terzo a norma dell’articolo 9, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/109/CE.

 

     Art. 58. Periodo di valutazione

1. Prontamente e comunque entro due giorni lavorativi dalla ricezione della notifica di cui all’articolo 57, paragrafo 1, nonché dall’eventuale ulteriore ricezione delle informazioni di cui al paragrafo 2, le autorità di vigilanza informano per iscritto il candidato acquirente dell’avvenuta ricezione.

 

Le autorità di vigilanza dispongono di un massimo di sessanta giorni lavorativi decorrenti dalla data dell’avviso scritto di ricevimento della notifica e di tutti i documenti che lo Stato membro ha chiesto di allegare alla notifica in base all’elenco di cui all’articolo 59, paragrafo 4 («periodo di valutazione»), per effettuare la valutazione di cui all’articolo 59, paragrafo1 («valutazione»).

 

Le autorità di vigilanza informano il candidato acquirente della data di scadenza del periodo di valutazione al momento del ricevimento della notifica.

 

2. Durante il periodo di valutazione le autorità di vigilanza possono, se del caso, e non oltre il cinquantesimo giorno lavorativo di tale periodo, richiedere ulteriori informazioni necessarie per completare la valutazione. Tale richiesta è fatta per iscritto precisando le informazioni integrative necessarie.

 

Per il periodo compreso tra la data della richiesta di informazioni da parte delle autorità di vigilanza e il ricevimento della risposta del candidato acquirente, il periodo di valutazione è sospeso. Tale sospensione non supera i venti giorni lavorativi. Eventuali ulteriori richieste di completamento o chiarimento delle informazioni da parte delle autorità di vigilanza sono a discrezione di dette autorità ma non danno luogo ad una sospensione del periodo di valutazione.

 

3. Le autorità di vigilanza possono prorogare la sospensione di cui al paragrafo 2, secondo comma, fino a un massimo di trenta giorni lavorativi se il candidato acquirente:

 

a) risiede fuori dalla Comunità o è soggetto ad una regolamentazione non comunitaria; oppure

 

b) è una persona fisica o giuridica non sottoposta a vigilanza a norma della presente direttiva, della direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (o.i.c.v.m.) ( 35 ), della direttiva 2004/39/CE o della direttiva 2006/48/CE.

 

4. Se al termine della loro valutazione decidono di opporsi al progetto di acquisizione, le autorità di vigilanza informano per iscritto il candidato acquirente entro due giorni lavorativi e comunque non oltre il periodo di valutazione, e ne indicano le ragioni. Fatta salva la legislazione nazionale, un’adeguata motivazione della decisione può essere resa pubblica su richiesta del candidato acquirente. Ciò non impedisce ad uno Stato membro di autorizzare l’autorità di vigilanza a rendere pubblica tale motivazione anche senza una richiesta del candidato acquirente.

 

5. Se, entro il periodo di valutazione, le autorità di vigilanza non si oppongono per iscritto al progetto di acquisizione, il progetto è da considerarsi approvato.

 

6. Le autorità di vigilanza possono fissare un termine massimo per il perfezionamento della prevista acquisizione e prorogarlo ove opportuno.

 

7. Gli Stati membri non impongono requisiti più rigorosi di quelli previsti nella presente direttiva per la notifica alle autorità di vigilanza e l’approvazione da parte di queste ultime di acquisizioni dirette o indirette di diritti di voto o di capitale.

 

8. Al fine di assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per redigere un elenco esaustivo delle informazioni di cui all'articolo 59, paragrafo 4, che i candidati acquirenti devono includere nella notifica, fatto salvo l'articolo 58, paragrafo 2.

 

Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla presente sezione e per tenere conto degli sviluppi futuri, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione che precisano gli adeguamenti dei criteri di cui all'articolo 59, paragrafo 1.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo e al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

9. Al fine di assicurare condizioni uniformi di applicazione della presente direttiva, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure applicabili, i formati e i modelli da utilizzare per il processo di consultazione tra le pertinenti autorità di vigilanza di cui all'articolo 60.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 59. Valutazione

1. Nell’esaminare la notifica di cui all’articolo 57, paragrafo 1, e le informazioni di cui all’articolo 58, paragrafo 2, le autorità di vigilanza valutano, al fine di garantire la gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione cui si riferisce il progetto di acquisizione e tenendo conto della probabile influenza del candidato acquirente sull’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la qualità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione sulla base di tutti i criteri seguenti:

 

a) la reputazione del candidato acquirente;

 

b) la reputazione e l’esperienza di tutte le persone che, in esito al progetto di acquisizione, determineranno l’orientamento dell’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

c) la solidità finanziaria del candidato acquirente, in particolare in considerazione del tipo di attività esercitata e prevista nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione;

 

d) la capacità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di rispettare e continuare a rispettare i requisiti prudenziali a norma della presente direttiva e, se del caso, di altre direttive, segnatamente la direttiva 2002/87/CE, in particolare, il fatto che il gruppo di cui farà parte disponga di una struttura che permetta di esercitare una vigilanza efficace, di scambiare effettivamente informazioni tra le autorità di vigilanza e di determinare la ripartizione delle responsabilità tra le autorità di vigilanza;

 

e) l’esistenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione al progetto di acquisizione, sia in corso o abbia avuto luogo un’operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell’articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo ( 36 ), o che il progetto di acquisizione potrebbe aumentarne il rischio.

 

2. Le autorità di vigilanza possono opporsi al progetto di acquisizione solo se sussistono ragionevoli motivi per farlo in base ai criteri di cui al paragrafo 1 o se le informazioni fornite dal candidato acquirente sono incomplete.

 

3. Gli Stati membri si astengono dall’imporre condizioni preliminari per quanto concerne il livello della partecipazione da acquisire e non consentono alle rispettive autorità di vigilanza di esaminare il progetto di acquisizione sotto il profilo delle esigenze economiche del mercato.

 

4. Gli Stati membri pubblicano l’elenco delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione e che devono essere fornite alle autorità di vigilanza all’atto della notifica di cui all’articolo 57, paragrafo 1. Le informazioni richieste sono proporzionate e adeguate alla natura del candidato acquirente e del progetto di acquisizione. Gli Stati membri non richiedono informazioni che non sono pertinenti per una valutazione prudenziale.

 

5. Fatto salvo l’articolo 58, paragrafi 1, 2 e 3, quando all’autorità di vigilanza sono stati notificati due o più progetti di acquisizione o di incremento di partecipazioni qualificate nella stessa impresa di assicurazione o di riassicurazione, tale autorità tratta i candidati acquirenti in modo non discriminatorio.

 

     Art. 60. Acquisizioni di imprese finanziarie regolamentate

1. Le pertinenti autorità di vigilanza operano in piena consultazione reciproca quando effettuano la valutazione se il candidato acquirente è:

 

a) un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione ai sensi dell’articolo 1 bis, punto 2), della direttiva 85/611/CEE («società di gestione di OICVM»), autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione;

 

b) l’impresa madre di un ente creditizio, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’impresa di investimento o di una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione; o

 

c) una persona fisica o giuridica che controlla un ente creditizio, un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, un’impresa di investimento o una società di gestione di OICVM autorizzati in un altro Stato membro o in un settore diverso da quello cui si riferisce il progetto di acquisizione.

 

2. Le autorità di vigilanza si scambiano senza indebiti ritardi tutte le informazioni essenziali o pertinenti per la valutazione. A tale riguardo, le autorità di vigilanza si comunicano su richiesta tutte le informazioni pertinenti e comunicano di propria iniziativa tutte le informazioni essenziali. Nella decisione dell’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione alla quale si riferisce il progetto di acquisizione sono indicati eventuali pareri o riserve espressi dall’autorità di vigilanza responsabile del candidato acquirente.

 

     Art. 61. Comunicazioni delle imprese di assicurazione o di riassicurazione alle autorità di vigilanza

L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica all’autorità di vigilanza del proprio Stato membro di origine, appena ne abbia conoscenza, le acquisizioni o le cessioni di partecipazioni al suo capitale che determinano il superamento, in aumento o in diminuzione, di una delle soglie di cui all’articolo 57 e all’articolo 58, paragrafi da 1 a 7.

 

L’impresa di assicurazione o di riassicurazione comunica altresì, almeno una volta all’anno, all’autorità di vigilanza del suo Stato membro di origine l’identità degli azionisti o dei soci che detengono partecipazioni qualificate, nonché l’entità di queste ultime, così come risultano, in particolare, dai verbali dell’assemblea annuale degli azionisti o dei soci ovvero dalle informazioni ricevute in ottemperanza agli obblighi relativi alle società quotate in borsa.

 

     Art. 62. Partecipazioni qualificate, poteri delle autorità di vigilanza

Gli Stati membri stabiliscono che, qualora l’influenza esercitata dalle persone di cui all’articolo 57 possa essere di ostacolo a una gestione sana e prudente dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa in cui si intende acquisire o incrementare una partecipazione qualificata adotti le opportune misure per porre termine a tale situazione. Le misure in questione possono consistere, ad esempio, in ingiunzioni, in sanzioni nei confronti dei direttori e degli amministratori o nella sospensione dell’esercizio dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute dagli azionisti o dai soci di cui trattasi.

 

Misure analoghe si applicano nei confronti delle persone fisiche o giuridiche che non ottemperino all’obbligo di notifica di cui all’articolo 57.

 

Qualora la partecipazione sia assunta nonostante l’opposizione delle autorità di vigilanza, gli Stati membri, indipendentemente da altre sanzioni che verranno adottate, prevedono:

 

1) la sospensione dell’esercizio dei diritti di voto corrispondenti; o

 

2) la nullità o l’annullabilità dei voti espressi.

 

     Art. 63. Diritti di voto

Ai fini della presente sezione, sono presi in considerazione i diritti di voto di cui agli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE nonché le relative condizioni di aggregazione di cui all’articolo 12, paragrafi 4 e 5, di tale direttiva.

 

Gli Stati membri non prendono in considerazione i diritti di voto o le azioni eventualmente detenuti da imprese di investimento o enti creditizi derivanti dall’assunzione a fermo di strumenti finanziari e/o dal collocamento di strumenti finanziari sulla base di un impegno irrevocabile di cui all’allegato I, sezione A, punto 6), della direttiva 2004/39/CE, a condizione da un lato che tali diritti non siano esercitati o altrimenti utilizzati per intervenire nella gestione dell’emittente e, dall’altro, che siano ceduti entro un anno dall’acquisizione.

 

Sezione 5

 

Segreto d’ufficio, scambio di informazioni e promozione della convergenza della vigilanza

 

     Art. 64. Segreto d’ufficio

Gli Stati membri prescrivono che tutte le persone che esercitano o hanno esercitato un’attività per le autorità di vigilanza, nonché i revisori e gli esperti incaricati da tali autorità, abbiano l’obbligo del segreto d’ufficio.

 

Fatti salvi i casi rilevanti per il diritto penale, qualsiasi informazione riservata ricevuta da tali persone in ragione dell’ufficio non è divulgata ad alcuna persona o autorità, se non in forma sommaria o aggregata, cosicché non si possano individuare le singole imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

Ciò nondimeno, nei casi concernenti un’impresa di assicurazione o di riassicurazione dichiarata fallita o soggetta a liquidazione coatta, le informazioni riservate che non riguardano terzi implicati nei tentativi di salvataggio possono essere divulgate nell’ambito di procedimenti civili o commerciali.

 

     Art. 65. Scambio di informazioni fra le autorità di vigilanza degli Stati membri

L’articolo 64 non impedisce lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza dei vari Stati membri. Tali informazioni sono coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 64.

 

     Art. 65 bis. Collaborazione con l'EIOPA

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza collaborino con l'EIOPA ai fini della presente direttiva, in conformità del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Gli Stati membri provvedono a che le autorità di vigilanza forniscano quanto prima all'EIOPA tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti a norma del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 66. Accordi di cooperazione con i paesi terzi

Gli Stati membri possono concludere accordi di cooperazione, che prevedano lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi o con le autorità o gli organismi di paesi terzi definiti all’articolo 68, paragrafi 1 e 2, solo a condizione che le informazioni da comunicare beneficino di garanzie in ordine al segreto d’ufficio almeno equivalenti a quelle previste nella presente sezione. Tale scambio di informazioni deve essere destinato all’attuazione dei compiti di vigilanza di tali autorità od organismi.

 

Qualora le informazioni che uno Stato membro deve comunicare ad un paese terzo provengano da un altro Stato membro, esse sono comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza di tale Stato membro e, in tal caso, unicamente per i fini autorizzati da tale autorità.

 

     Art. 67. Utilizzo delle informazioni riservate

Le autorità di vigilanza che ricevono informazioni riservate a norma degli articoli 64 o 65 possono servirsene soltanto nell’esercizio delle loro funzioni e per le seguenti finalità:

 

1) per verificare il sussistere delle condizioni di accesso all’attività di assicurazione o di riassicurazione e facilitare il controllo dell’esercizio di tale attività, con particolare riguardo alla vigilanza sulle riserve tecniche, sul requisito patrimoniale di solvibilità, sul requisito patrimoniale minimo e sul sistema di governance;

 

2) per irrogare sanzioni;

 

3) nei ricorsi amministrativi avverso una decisione delle autorità di vigilanza;

 

4) nei procedimenti giurisdizionali di cui alla presente direttiva.

 

     Art. 67 bis. Poteri di inchiesta del Parlamento europeo

Gli articoli 64 e 67 lasciano impregiudicati i poteri d'inchiesta conferiti al Parlamento europeo dall'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE).

 

     Art. 68. Scambio di informazioni con altre autorità

1. Gli articoli 64 e 67 non ostano ad alcuna delle seguenti attività:

 

a) lo scambio di informazioni tra diverse autorità di vigilanza di uno stesso Stato membro nell’espletamento delle loro funzioni di vigilanza;

 

b) lo scambio di informazioni, nell’espletamento delle loro funzioni di vigilanza, fra autorità di vigilanza e i seguenti soggetti situati nello stesso Stato membro:

 

i) le autorità investite della funzione di vigilanza sugli enti creditizi e su altre istituzioni finanziarie e le autorità incaricate di vigilare sui mercati finanziari;

 

ii) gli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi;

 

iii) le persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione e di altri enti finanziari;

 

c) la trasmissione, agli organi incaricati di esperire le procedure di liquidazione coatta o di amministrare i fondi di garanzia, delle informazioni necessarie per lo svolgimento della loro funzione.

 

Gli scambi di informazioni di cui alle lettere b) e c), possono avere luogo anche tra diversi Stati membri.

 

Le informazioni ricevute dalle autorità, organi e persone di cui sopra sono coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’articolo 64.

 

2. Gli articoli da 64 a 67 non ostano a che gli Stati membri autorizzino scambi di informazioni tra le autorità di vigilanza e i soggetti seguenti:

 

a) le autorità preposte alla vigilanza sugli organi che intervengono nella liquidazione e nel fallimento delle imprese di assicurazione, di riassicurazione e in altri procedimenti analoghi;

 

b) le autorità preposte alla vigilanza sulle persone incaricate della revisione legale dei conti delle imprese di assicurazione, delle imprese di riassicurazione, degli enti creditizi, delle imprese d’investimento e di altri enti finanziari;

 

c) gli attuari indipendenti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione, che esercitano in virtù della legge una funzione di controllo su di esse, nonché gli organi incaricati della vigilanza nei confronti di tali attuari.

 

Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

 

a) le informazioni devono essere dirette all’esercizio delle funzioni di vigilanza o di controllo di cui al primo comma;

 

b) le informazioni ricevute devono essere coperte dall’obbligo del segreto d’ufficio di cui all’articolo 64;

 

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni devono essere comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza da cui provengono e, in tal caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.

 

Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del primo e del secondo comma.

 

3. Gli articoli da 64 a 67 non ostano a che gli Stati membri, per rafforzare la stabilità del sistema finanziario e la sua integrità, autorizzino lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza e le autorità o gli organi incaricati dell’individuazione delle violazioni del diritto societario e delle relative indagini.

 

Gli Stati membri che applicano il primo comma esigono che siano rispettate almeno le seguenti condizioni:

 

a) le informazioni devono essere dirette alle attività di individuazione delle violazioni e di indagine di cui al primo comma;

 

b) le informazioni ricevute devono essere coperte dal segreto d’ufficio di cui all’articolo 64;

 

c) qualora provengano da un altro Stato membro, le informazioni sono comunicate solo con l’esplicito consenso dell’autorità di vigilanza da cui provengono e, in tal caso, unicamente per i fini per cui il consenso è stato accordato.

 

Se in uno Stato membro le autorità o gli organi di cui al primo comma esercitano le loro funzioni di individuazione delle violazioni o di indagine ricorrendo a persone incaricate a tale scopo, in base alla loro competenza specifica, e non appartenenti alla funzione pubblica, la possibilità di scambio delle informazioni prevista al primo comma può essere estesa a tali persone alle condizioni previste al secondo comma.

 

Ai fini dell’applicazione del secondo comma, lettera c), le autorità o gli organi di cui al primo comma comunicano all’autorità di vigilanza da cui le informazioni provengono l’identità e il mandato preciso delle persone alle quali saranno trasmesse tali informazioni.

 

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e agli altri Stati membri l’identità delle autorità, persone od organi abilitati a ricevere informazioni in forza del paragrafo 3.

 

     Art. 69. Comunicazione di informazioni alle amministrazioni centrali responsabili della normativa finanziaria

Gli articoli 64 e 67 non ostano a che gli Stati membri autorizzino, per legge, la comunicazione di alcune informazioni ad altri servizi delle loro amministrazioni centrali responsabili della normativa di vigilanza sugli enti creditizi, gli enti finanziari, i servizi di investimento e le imprese di assicurazione o di riassicurazione, nonché agli ispettori incaricati da detti servizi.

 

Tali comunicazioni sono fornite solo quando ciò risulti necessario per motivi di vigilanza prudenziale. In ogni caso, gli Stati membri dispongono che le informazioni ricevute in base all'articolo 65 e all'articolo 68, paragrafo 1, e quelle ottenute mediante le ispezioni in loco di cui all'articolo 33 possano formare oggetto delle comunicazioni solo con l'accordo esplicito delle autorità di vigilanza da cui provengono le informazioni o dell'autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è stata effettuata l'ispezione in loco.

 

     Art. 70. Trasmissione delle informazioni alle banche centrali, alle autorità monetarie, alle autorità di vigilanza sui sistemi di pagamento e al Comitato europeo per il rischio sistemico

1. Fatti salvi gli articolo da 64 a 69, un'autorità di vigilanza può trasmettere ai seguenti soggetti informazioni intese all'esercizio delle loro funzioni:

 

a) le banche centrali del sistema europeo di banche centrali (SEBC), compresa la Banca centrale europea (BCE) e altri organismi con responsabilità analoghe in quanto autorità monetarie, quando queste informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario;

 

b) all'occorrenza, altre autorità pubbliche nazionali incaricate della vigilanza sui sistemi di pagamento; e

 

c) il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito dal regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 37 ), qualora le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.

 

2. Nelle situazioni di emergenza, ivi inclusa una situazione di emergenza di cui all'articolo 18 del regolamento (UE) 1094/2010, gli Stati membri autorizzano le autorità di vigilanza a comunicare immediatamente informazioni alle banche centrali del SEBC, inclusa la BCE, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei rispettivi compiti statutari, ivi incluse la gestione della politica monetaria e la relativa concessione di liquidità, la sorveglianza dei sistemi di pagamento, di compensazione e di regolamento titoli e la tutela della stabilità del sistema finanziario, e al CERS, quando le informazioni siano attinenti all'esercizio dei suoi compiti.

 

3. Tali autorità o organismi possono altresì comunicare alle autorità di vigilanza le informazioni di cui possano aver bisogno ai fini dell'articolo 67. Le informazioni ricevute a questo titolo sono soggette alle disposizioni relative al segreto d'ufficio stabilite alla presente sezione.

 

     Art. 71. Convergenza della vigilanza

1. Gli Stati membri garantiscono che i mandati delle autorità di vigilanza tengano adeguatamente conto della dimensione dell’Unione europea.

 

2. Gli Stati membri assicurano che le autorità di vigilanza, nell'esercizio delle loro funzioni, tengano conto della convergenza in materia di strumenti di vigilanza e di prassi di vigilanza nell'applicazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente alla presente direttiva. A tal fine, gli Stati membri assicurano che:

 

a) le autorità di vigilanza partecipino alle attività dell'EIOPA;

 

b) le autorità di vigilanza si adoperino con ogni mezzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'EIOPA di cui all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 e, se non lo fanno, ne forniscano la motivazione;

 

c) i mandati nazionali conferiti alle autorità di vigilanza non impediscano l'esercizio delle loro funzioni in quanto membri dell'EIOPA o ai sensi della presente direttiva.

 

Sezione 6

 

Obblighi dei revisori

 

     Art. 72. Obblighi dei revisori

1. Gli Stati membri dispongono quanto meno che le persone abilitate a norma dell’ottava direttiva 84/253/CEE del Consiglio, del 10 aprile 1984, basata sull’articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato, relativa all’abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili ( 38 ), che esercitano presso un’impresa di assicurazione o di riassicurazione il controllo legale dei conti di cui all’articolo 51 della direttiva 78/660/CEE, all’articolo 37 della direttiva 83/349/CEE o all’articolo 31 della direttiva 85/611/CEE, o qualsiasi altro incarico ufficiale, abbiano l’obbligo di segnalare tempestivamente alle autorità di vigilanza fatti o decisioni riguardanti detta impresa di cui esse siano venute a conoscenza nell’esercizio dell’incarico sopra citato e che siano tali da determinare una qualsiasi delle seguenti conseguenze:

 

a) una violazione sostanziale delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che stabiliscono le condizioni per l’autorizzazione o disciplinano in modo specifico l’esercizio dell’attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

 

b) la messa a repentaglio della continuità dell’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

c) il rifiuto della certificazione dei bilanci o l’emissione di riserve;

 

d) l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;

 

e) l’inosservanza del requisito patrimoniale minimo.

 

Le persone di cui al primo comma segnalano altresì fatti o decisioni di cui vengano a conoscenza nell’ambito di un incarico quale quello di cui al primo comma, esercitato presso un’impresa che abbia stretti legami derivanti da un rapporto di controllo con l’impresa di assicurazione o di riassicurazione presso la quale quelle persone svolgono tale incarico.

 

2. La comunicazione in buona fede alle autorità di vigilanza, da parte delle persone abilitate ai sensi della direttiva 84/253/CEE, di fatti o decisioni di cui al paragrafo 1 non costituisce violazione di eventuali restrizioni alla comunicazione di informazioni imposte in sede contrattuale o in forma di disposizioni legislative, regolamentari o amministrative e non comporta per tali persone responsabilità di alcun tipo.

 

CAPO V

 

Esercizio cumulativo delle attività di assicurazione vita e non-vita

 

     Art. 73. Esercizio cumulativo dell’attività di assicurazione vita e non-vita

1. Le imprese di assicurazione non sono autorizzate ad esercitare simultaneamente attività di assicurazione vita e non vita.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono disporre che:

 

a) le imprese autorizzate ad esercitare attività di assicurazione vita possano ottenere un’autorizzazione per le attività di assicurazione non vita per i rischi dei rami 1 e 2 di cui all’allegato I, parte A;

 

b) le imprese autorizzate, unicamente per i rischi dei rami 1 e 2 di cui all’allegato I, parte A, possano ottenere un’autorizzazione ad esercitare attività di assicurazione vita.

 

Ciascuna attività è tuttavia gestita separatamente conformemente all’articolo 74.

 

3. Gli Stati membri possono prevedere che le imprese di cui al paragrafo 2 rispettino le regole contabili cui sono soggette le imprese di assicurazione vita per tutte le loro attività. Gli Stati membri possono inoltre prescrivere, in attesa di un coordinamento in materia, che, per quanto concerne le regole per la liquidazione, le attività relative ai rischi di cui, ai rami 1 e 2 dell’allegato I, parte A, esercitate da tali imprese siano anch’esse disciplinate dalle norme applicabili alle attività inerenti all’assicurazione sulla vita.

 

4. Nei casi in cui un’impresa di assicurazione non vita abbia legami finanziari, commerciali o amministrativi con un’impresa di assicurazione vita, le autorità di vigilanza degli Stati membri di origine vigilano affinché i conti delle stesse non siano falsati da convenzioni stipulate tra di esse o da qualsiasi accordo atto ad influenzare la ripartizione delle spese e delle entrate.

 

5. Le imprese che alle seguenti date praticavano il cumulo delle attività di assicurazione sia vita che non vita disciplinate dalla presente direttiva possono continuare a praticare tale cumulo, purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta conformemente all’articolo 74:

 

a) alla data del 1 gennaio 1981 per le imprese autorizzate in Grecia;

 

b) alla data del 1 gennaio 1986 per le imprese autorizzate in Spagna e Portogallo;

 

c) alla data del 1 gennaio 1995 per le imprese autorizzate in Austria, Finlandia e Svezia;

 

d) alla data del 1 maggio 2004 per le imprese autorizzate in Repubblica ceca, Estonia, Cipro, Lettonia, Lituania, Ungheria, Malta, Polonia, Slovacchia e Slovenia;

 

e) alla data del 1 gennaio 2007 per le imprese autorizzate in Bulgaria e Romania;

 

e bis) alla data del 1 luglio 2013 per le imprese autorizzate in Croazia;

 

f) alla data del 15 marzo 1979 per tutte le altre imprese.

 

Lo Stato membro di origine può obbligare le imprese di assicurazione a porre fine, entro termini da esso stabiliti, al cumulo delle attività di assicurazione vita e non vita da esse esercitate alle date di cui al primo comma.

 

     Art. 74. Gestione distinta delle attività di assicurazione vita e non-vita

1. La gestione distinta di cui all’articolo 73 è deve essere organizzata in modo che l’attività di assicurazione vita sia separata dall’attività di assicurazione non vita.

 

Non si può recare pregiudizio ai rispettivi interessi dei contraenti dell’assicurazione vita e non vita e in particolare i contraenti dell’assicurazione vita godono dei benefici provenienti da tale assicurazione come se l’impresa di assicurazione vita praticasse unicamente l’assicurazione vita.

 

2. Fatti salvi gli articoli 100 e 128, le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafi 2 e 5 calcolano:

 

a) un requisito patrimoniale minimo nozionale vita rispetto alla loro attività di assicurazione o di riassicurazione vita, calcolato come se l’impresa interessata esercitasse soltanto tale attività, sulla base dei conti separati di cui al paragrafo 6; e

 

b) un requisito patrimoniale minimo nozionale non vita rispetto alla loro attività di assicurazione o riassicurazione non vita, calcolato come se l’impresa interessata esercitasse soltanto tale attività, sulla base dei conti separati di cui al paragrafo 6.

 

3. Come minimo, le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafi 2 e 5 coprono i requisiti seguenti con un importo equivalente di elementi di fondi propri di base ammissibili:

 

a) il requisito patrimoniale minimo nozionale vita rispetto all’attività del settore vita;

 

b) il requisito patrimoniale minimo nozionale non vita rispetto all’attività del settore non vita.

 

Gli obblighi finanziari minimi di cui al primo comma che sono a carico dell’attività di assicurazione vita e dell’attività di assicurazione non vita non sono sostenuti dall’altra attività.

 

4. Una volta adempiuti gli obblighi finanziari minimi di cui al paragrafo 3 e purché se ne informi l’autorità di vigilanza, l’impresa può utilizzare gli elementi espliciti dei fondi propri ammissibili ancora disponibili per l’una o l’altra attività per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100.

 

5. Le autorità di vigilanza, mediante l’analisi dei risultati delle attività di assicurazione sia vita che non vita, vigilano affinché siano rispettati i requisiti dei paragrafi da 1 a 4.

 

6. Le scritture contabili sono effettuate in modo da far apparire le fonti dei risultati distintamente per l’attività di assicurazione vita e per l’attività di assicurazione non vita. Tutte le entrate, in particolare premi, versamenti dei riassicuratori, redditi finanziari, e tutte le spese, in particolare prestazioni di assicurazione, incrementi delle riserve tecniche, premi di riassicurazione e spese di gestione delle operazioni di assicurazione, sono ripartite in base alla loro origine. Gli elementi comuni alle due attività sono imputati ai conti secondo un criterio di ripartizione che deve essere approvato dall’autorità di vigilanza.

 

Le imprese di assicurazione elaborano, in base alle scritture contabili, un documento da cui risultano in modo distinto gli elementi dei fondi propri di base ammissibili portati a copertura di ciascun requisito patrimoniale minimo nozionale di cui al paragrafo 2, in conformità all’articolo 98, paragrafo 4.

 

7. Se l’importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili corrispondenti ad una delle attività è insufficiente a coprire gli obblighi finanziari minimi di cui al paragrafo 3, primo comma, le autorità di vigilanza applicano all’attività in cui si riscontra tale insufficienza le misure previste dalla presente direttiva, a prescindere dai risultati ottenuti nell’altra attività.

 

In deroga al paragrafo 3, secondo comma, tali misure possono comportare l’autorizzazione del trasferimento di elementi espliciti dei fondi propri di base ammissibili da una attività all’altra.

 

CAPO VI

 

Disposizioni inerenti alla valutazione delle attività e delle passività, delle riserve tecniche, dei fondi propri, del requisito patrimoniale di solvibilità, del requisito patrimoniale minimo e disposizioni in materia di investimenti

 

Sezione 1

 

Valutazione delle attività e delle passività

 

     Art. 75. Valutazione delle attività e delle passività

1. Gli Stati membri garantiscono che, salvo indicato diversamente, le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutino le attività e le passività come segue:

 

a) le attività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere scambiate tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato;

 

b) le passività sono valutate all’importo al quale potrebbero essere trasferite, o regolate, tra parti consapevoli e consenzienti in un’operazione svolta alle normali condizioni di mercato.

 

Quando si valutano le passività di cui al punto b), non è effettuato alcun aggiustamento per tenere conto del merito di credito proprio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per definire i metodi e le ipotesi da utilizzare nella valutazione delle attività e delle passività prevista al paragrafo 1.

 

3. Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla valutazione delle attività e delle passività, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

 

a) laddove gli atti delegati di cui al paragrafo 2 richiedano l'utilizzo dei principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002, la coerenza di tali principi con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito ai paragrafi 1 e 2;

 

b) i metodi e le ipotesi da utilizzare nel caso in cui i prezzi basati sulle quotazioni di mercato non siano disponibili o i principi contabili internazionali adottati dalla Commissione conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio risultino temporaneamente o permanentemente incongruenti con il metodo di valutazione delle attività e delle passività stabilito ai paragrafi 1 e 2.

 

c) i metodi e le ipotesi da usare nella valutazione delle attività e passività stabilita al paragrafo 1 quando gli atti delegati di cui al paragrafo 2 consentono il ricorso a metodi di valutazione alternativi.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Sezione 2

 

Disposizioni relative alle riserve tecniche

 

     Art. 76. Disposizioni generali

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione costituiscano riserve tecniche a fronte di tutte le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione o di riassicurazione.

 

2. Il valore delle riserve tecniche corrisponde all’importo attuale che le imprese di assicurazione e di riassicurazione dovrebbero pagare se dovessero trasferire immediatamente le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ad un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

3. Il calcolo delle riserve tecniche utilizza coerentemente le informazioni fornite dai mercati finanziari e i dati generalmente disponibili sui rischi di sottoscrizione (coerenza con il mercato).

 

4. Le riserve tecniche sono calcolate in modo prudente, affidabile e obiettivo.

 

5. In base ai principi enunciati ai paragrafi 2, 3 e 4 e tenendo conto dei principi di cui all’articolo 75, paragrafo 1, il calcolo delle riserve tecniche è effettuato a norma degli articoli da 77 a 82 e dell’articolo 86.

 

     Art. 77. Calcolo delle riserve tecniche

1. Il valore delle riserve tecniche è pari alla somma della migliore stima e del margine di rischio previsti ai paragrafi 2 e 3.

 

2. La migliore stima corrisponde alla media dei flussi di cassa futuri ponderata con la probabilità, tenendo conto del valore temporale del denaro (valore attuale atteso dei flussi di cassa futuri) sulla base della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio.

 

Il calcolo della migliore stima è basato su informazioni aggiornate e credibili e su ipotesi realistiche ed è realizzato utilizzando metodi attuariali e statistiche adeguati, applicabili e pertinenti.

 

La proiezione dei flussi di cassa utilizzata nel calcolo della migliore stima tiene conto di tutte le entrate e uscite di cassa necessarie per regolare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita.

 

La migliore stima è calcolata al lordo, senza la deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo. Tali importi sono calcolati separatamente, conformemente all’articolo 81.

 

3. Il margine di rischio è tale da garantire che il valore delle riserve tecniche sia equivalente all’importo di cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione avrebbero bisogno per assumersi e onorare le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

 

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

 

Quando tuttavia i flussi di cassa futuri connessi con le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione possono essere riprodotti in modo affidabile utilizzando strumenti finanziari per i quali sia osservabile un valore di mercato affidabile, il valore delle riserve tecniche associato a tali futuri flussi di cassa è determinato sulla base del valore di mercato di tali strumenti finanziari. In questo caso non è necessario calcolare separatamente la migliore stima e il margine di rischio.

 

5. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano separatamente la migliore stima e il margine di rischio, il margine di rischio è calcolato determinando il costo della costituzione di un importo di fondi propri ammissibili pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per tutta la loro durata di vita.

 

Il tasso utilizzato nella determinazione del costo della costituzione di tale importo di fondi propri ammissibili (tasso del costo del capitale) è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione ed è sottoposto a revisione periodica.

 

Il tasso del costo del capitale utilizzato è pari alla maggiorazione rispetto al tasso d’interesse privo di rischio pertinente in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione incorrerebbe detenendo un importo di fondi propri ammissibili di cui alla sezione 3 pari al requisito patrimoniale di solvibilità necessario per far fronte alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per tutta la loro durata di vita.

 

     Art. 77 bis. Estrapolazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio

La determinazione della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2, utilizza ed è coerente con le informazioni derivate dai pertinenti strumenti finanziari. La determinazione tiene conto degli strumenti finanziari con durate per le quali i mercati che li trattano insieme ai titoli obbligazionari sono da considerare DLT (Deep, Liquid and Transparent), ossia idonei per spessore, liquidità e trasparenza degli scambi. Per le durate per le quali i mercati che trattano i pertinenti strumenti finanziari o i titoli obbligazionari non sono più da considerare DLT, è estrapolata la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio.

 

La parte estrapolata della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio è basata su tassi a termine convergenti gradualmente da un tasso o un insieme di tassi a termine relativi alle durate più lunghe osservabili in un mercato DLT per i pertinenti strumenti finanziari e i titoli obbligazionari, verso un tasso a termine finale (Ultimate Forward Rate — UFR).

 

     Art. 77 ter. Aggiustamento di congruità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare un aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione, anche per quanto concerne le rendite derivanti da contratti di assicurazione o riassicurazione non vita soggetti alla previa approvazione delle autorità di vigilanza, laddove siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) l'impresa di assicurazione o riassicurazione dispone di un portafoglio di attività, formato da titoli obbligazionari nonché altre attività con caratteristiche simili in termini di flusso di cassa e destinato alla copertura della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione, che detiene per tutta la durata delle obbligazioni stesse, a meno che non si verifichi una rilevante variazione dei flussi di cassa e sia necessario conservare la specularità dei flussi di cassa attesi in entrata e in uscita;

 

b) il portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione cui si applica l'aggiustamento di congruità e il portafoglio di attività dedicato sono identificati, organizzati e gestiti separatamente dalle altre attività dell'impresa, con impossibilità di procedere alla copertura delle perdite derivanti dalle altre attività dell'impresa utilizzando il portafoglio di attività dedicato;

 

c) i flussi di cassa attesi del portafoglio di attività dedicato rispecchiano i singoli flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione attesi nella stessa valuta; gli eventuali disallineamenti non comportano rischi rilevanti in relazione a quelli intrinseci dell'attività assicurativa cui si applica l'aggiustamento di congruità;

 

d) i contratti sottostanti al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non comportano versamenti di premi futuri;

 

e) gli unici rischi di sottoscrizione legati al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione sono quelli di longevità, di spesa, di revisione e di mortalità;

 

f) laddove il rischio di sottoscrizione legato al portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione comprende il rischio di mortalità, in presenza di uno stress legato al rischio di mortalità calibrato secondo l'articolo 101, paragrafi da 2 a 5, l'incremento della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non supera il 5 %;

 

g) i contratti sottostanti al portafoglio delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non comprendono opzioni per il contraente o comunque includono solo un'opzione di riscatto in cui il valore di riscatto non è superiore a quello delle attività, calcolato conformemente all'articolo 75, destinate alla copertura delle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione in essere al momento dell'esercizio dell'opzione di riscatto;

 

h) i flussi di cassa del portafoglio di attività dedicato sono fissi e non possono essere modificati né dagli emittenti delle attività stesse né da terzi;

 

i) ai fini del presente paragrafo le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione di un contratto di assicurazione o di riassicurazione non sono suddivise in diverse parti in sede di composizione del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione.

 

Nonostante la lettera h) del primo comma, le imprese di assicurazione o di riassicurazione possono fare ricorso ad attività caratterizzate da flussi di cassa fissi, o comunque soggetti solo all'inflazione, a condizione che esse replichino i flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione dipendenti dall'inflazione.

 

L'eventuale facoltà di emittenti o terze parti di modificare i flussi di cassa di un'attività in maniera tale da offrire all'investitore una compensazione sufficiente a permettergli di ottenere i medesimi flussi di cassa reinvestendo in attività caratterizzate da un merito di credito equivalente o superiore non inficia l'ammissibilità dell'attività stessa al portafoglio dedicato in virtù della lettera h) del primo comma.

 

2. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità a un portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione non possono più optare per la non applicazione dell'aggiustamento di congruità stesso. Laddove un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che applica l'aggiustamento di congruità non sia più in grado di rispettare le condizioni fissate dal paragrafo 1, essa ne informa immediatamente l'autorità di vigilanza e adotta le misure necessarie per ripristinare la conformità a dette condizioni. Qualora l'impresa in questione non sia in grado di ripristinare la conformità alle citate condizioni entro due mesi dalla data del mancato rispetto, essa non applica più l'aggiustamento di congruità a tutte le sue obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione per un periodo di ulteriori 24 mesi.

 

3. L'aggiustamento di congruità non si applica alle obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima per le obbligazioni stesse comprende un aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies oppure una misura transitoria sui tassi di interesse privi di rischio ai sensi dell'articolo 308 quater.

 

     Art. 77 quater. Calcolo dell'aggiustamento di congruità

1. L'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 ter è calcolato per le singole valute in base ai seguenti principi:

 

a) l'aggiustamento di congruità deve essere pari alla differenza tra:

 

i) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello del portafoglio di attività assegnate determinato a norma dell'articolo 75;

 

ii) il tasso effettivo annuo calcolato come tasso di attualizzazione unico che, applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, dà come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della struttura per scadenza di base dei tassi di interesse privi di rischio;

 

b) l'aggiustamento di congruità non deve includere lo spread «fondamentale» che riflette i rischi mantenuti dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

c) nonostante la lettera a), lo spread «fondamentale» deve essere incrementato laddove necessario per evitare che l'aggiustamento di congruità per le attività con merito di credito inferiore alla categoria «investimento» (investment grade) superi gli aggiustamenti di congruità per le attività della stessa classe e della medesima durata caratterizzate da un merito di credito di categoria «investimento»;

 

d) il ricorso a valutazioni esterne del merito di credito per il calcolo dell'aggiustamento di congruità deve essere conforme alle specifiche di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n).

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), lo spread «fondamentale» è:

 

a) pari alla somma di:

 

i) spread di credito corrispondente alla probabilità di inadempimento relativa alle attività;

 

ii) spread di credito corrispondente alla perdita prevista in caso di declassamento delle attività;

 

b) per le esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e le banche centrali, pari ad almeno il 30 % della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrato dai mercati finanziari;

 

c) per le attività diverse dalle esposizioni verso le amministrazioni centrali degli Stati membri e le banche centrali, pari ad almeno il 35 % della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio delle attività di uguale durata, merito di credito e classe registrato dai mercati finanziari.

 

La probabilità di inadempimento di cui al primo comma, lettera a), punto i), si basa su statistiche di inadempimento a lungo termine pertinenti per l'attività in rapporto alla durata, al merito di credito e alla classe di quest'ultima.

 

Laddove non sia possibile desumere uno spread di credito dalle statistiche di inadempimento di cui al secondo comma lo spread «fondamentale» è pari alla percentuale della media a lungo termine dello spread rispetto al tasso di interesse privo di rischio di cui alle lettere b) e c).

 

     Art. 77 quinquies. Aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio

1. Gli Stati membri possono imporre la previa approvazione delle autorità di vigilanza per l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità, da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alla pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

 

2. Per ognuna delle valute interessate, l'aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio si basa sul differenziale tra il tasso di interesse ottenibile dalle attività incluse in un portafoglio di riferimento per la valuta in questione e i tassi della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per la medesima valuta.

 

Il portafoglio di riferimento per una valuta è rappresentativo delle attività denominate nella valuta in questione, che è altresì quella degli investimenti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, destinate alla copertura della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione denominate nella medesima valuta.

 

3. L'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio è pari al 65 % dello spread valutario corretto per il rischio.

 

Lo spread valutario corretto per il rischio è calcolato come differenza tra lo spread di cui al paragrafo 2 e la quota dello stesso attribuibile a una valutazione realistica delle perdite attese, del rischio di credito non previsto o di altri rischi connessi alle attività.

 

L'aggiustamento per la volatilità si applica ai soli tassi di interesse pertinenti privi di rischio della struttura per scadenza non ottenuti mediante estrapolazione ai sensi dell'articolo 77 bis. L'estrapolazione del tasso di interesse pertinente privo di rischio della struttura per scadenza si basa su tali tassi di interesse privi di rischio così rettificati.

 

4. Per ciascun paese interessato l'aggiustamento per la volatilità dei tassi di interesse privi di rischio di cui al paragrafo 3 è aumentata, in relazione alla valuta del paese e prima dell'applicazione del fattore del 65 %, della differenza tra lo spread nazionale corretto per il rischio e il doppio dello spread valutario corretto per il rischio ogniqualvolta tale differenza sia positiva e lo spread nazionale corretto per il rischio superi i 100 punti base. L'aggiustamento per la volatilità maggiorata si applica al calcolo della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione legate a prodotti venduti sul mercato assicurativo del paese in questione. Lo spread nazionale corretto per il rischio è calcolato come quello valutario corretto per il rischio in relazione alla moneta del paese, ma sulla base di un portafoglio di riferimento che sia rappresentativo delle attività in cui hanno investito le imprese di assicurazione e di riassicurazione ai fini della copertura della migliore stima delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dei prodotti venduti nel mercato assicurativo del paese e denominate nelle sua valuta.

 

5. L'aggiustamento per la volatilità non si applica in relazione alle obbligazioni di assicurazione la cui struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima delle obbligazioni stesse comprende un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 ter.

 

6. In deroga all'articolo 101, il requisito patrimoniale di solvibilità non comprende il rischio di perdita di fondi propri di base derivante da modifiche dell'aggiustamento per la volatilità.

 

     Art. 77 sexies. Informazioni tecniche prodotte dall'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali

1. L'EIOPA redige e pubblica con cadenza almeno trimestrale, per ciascuna valuta interessata, le seguenti informazioni tecniche:

 

a) una pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2, senza aggiustamenti di congruità o aggiustamenti per la volatilità;

 

b) per ciascuna durata interessata, il merito di credito e la classe di attività di uno spread «fondamentale» per il calcolo dell'aggiustamento di congruità di cui all'articolo 77 quater, paragrafo 1, lettera b);

 

c) per ciascun mercato assicurativo nazionale interessato un aggiustamento per la volatilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio di cui all'articolo 77 quinquies, paragrafo 1.

 

2. Al fine di garantire condizioni uniformi per il calcolo delle riserve tecniche e dei fondi propri di base, la Commissione può adottare atti di esecuzione indicanti, per ciascuna valuta interessata, le informazioni tecniche di cui al paragrafo 1. Tali atti di esecuzione si avvalgono di tali informazioni.

 

Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 301, paragrafo 2.

 

Per imperativi motivi di urgenza debitamente giustificati connessi alla disponibilità della pertinente struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio, la Commissione adotta atti di esecuzione immediatamente applicabili secondo la procedura di cui all'articolo 301, paragrafo 3.

 

3. Laddove le informazioni tecniche di cui al paragrafo 1 siano adottate dalla Commissione conformemente al paragrafo 2, le imprese di assicurazione e di riassicurazione si avvalgono di tali informazioni in sede di calcolo della migliore stima ai sensi dell'articolo 77, dell'aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 quater e dell'aggiustamento per la volatilità ai sensi dell'articolo 77 quinquies.

 

Per quanto concerne le valute e i mercati nazionali per i quali la rettifica di cui al paragrafo 1, lettera c), non è stabilita dagli atti di esecuzione di cui al paragrafo 2, ai fini del calcolo della migliore stima non si applica alcun aggiustamento per la volatilità alla struttura per scadenza dei pertinenti tassi di interesse privi di rischio.

 

     Art. 77 septies. Revisione delle misure relative alle garanzie a lungo termine e delle misure sul rischio azionario

1. L'EIOPA riferisce annualmente fino al 1 gennaio 2021 al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione in merito all'impatto dell'applicazione degli articoli da 77 bis a 77 sexies, e dell'articolo 106, dell'articolo 138, paragrafo 4, nonché degli articoli 304, 308 quater e 308 quinquies, anche per quanto concerne gli atti delegati o gli atti di esecuzione adottati conformemente agli stessi.

 

Nel periodo indicato le autorità di vigilanza forniscono all'EIOPA informazioni sui seguenti aspetti:

 

a) disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti assicurativi sui mercati nazionali e comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in quanto investitori a lungo termine;

 

b) il numero di imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano l'aggiustamento di congruità, l'aggiustamento per la volatilità, l'estensione del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, il sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata e le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies;

 

c) l'impatto dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio, del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata nonché delle misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies sulla posizione finanziaria delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, a livello nazionale e in forma anonima per ciascuna impresa;

 

d) gli effetti dell'aggiustamento di congruità, dell'aggiustamento per la volatilità, del meccanismo di aggiustamento simmetrico del fabbisogno di capitale proprio e del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata sul comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in materia di investimenti e l'eventuale indebito alleggerimento dei requisiti patrimoniali;

 

e) gli effetti di eventuali estensioni del periodo ammesso per il risanamento ai sensi dell'articolo 138, paragrafo 4, sugli sforzi profusi dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione per ripristinare il livello di fondi propri ammissibili destinati alla copertura del requisito patrimoniale di solvibilità oppure per ridurre il profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso;

 

f) per le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater e 308 quinquies, l'effettivo rispetto dei piani di transizione di cui all'articolo 308 sexies e le prospettive di riduzione della dipendenza dalle misure transitorie stesse, anche per quanto concerne quelle adottate o previste dalle imprese e dall'autorità di vigilanza, tenendo conto del contesto normativo dello Stato membro interessato.

 

2. L'EIOPA, se del caso previa consultazione del CERS e previa consultazione pubblica, trasmette alla Commissione un parere in merito alla valutazione dell'applicazione degli articoli da 77 bis a 77 sexies e dell'articolo 106, dell'articolo 138, paragrafo 4, nonché degli articoli 304, 308 quater e 308 quinquies, anche per quanto concerne gli atti delegati o gli atti di esecuzione adottati conformemente agli stessi. La valutazione riguarda la disponibilità di garanzie a lungo termine nei prodotti di assicurazione vita, il comportamento delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in qualità di investitori a lungo termine e, più in generale, la stabilità finanziaria.

 

3. Sulla base del parere trasmesso dall'EIOPA, di cui al paragrafo 2, la Commissione trasmette una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1 gennaio 2021 oppure, se del caso, anche prima di tale termine. La relazione è incentrata, in particolare, sugli effetti riguardanti:

 

a) la tutela dei contraenti;

 

b) il funzionamento e la stabilità dei mercati europei delle assicurazioni;

 

c) il mercato interno, con particolare riferimento alla concorrenza e alla parità di condizioni all'interno dei mercati europei delle assicurazioni;

 

d) la misura in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione continuano a operare in qualità di investitori a lungo termine;

 

e) la disponibilità e le tariffe per i prodotti di rendita;

 

f) la disponibilità e le tariffe per i prodotti concorrenti;

 

g) le strategie di investimento a lungo termine adottate dalle imprese di assicurazione in relazione ai prodotti cui si applicano gli articoli 77 ter e 77 quater per quanto concerne le altre garanzie a lungo termine;

 

h) le possibilità di scelta a disposizione dei consumatori e la consapevolezza di questi ultimi in merito ai rischi;

 

i) il grado di diversificazione dell'attività assicurativa e del portafoglio di attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione;

 

j) la stabilità finanziaria.

 

La relazione si basa altresì sulle esperienze raccolte a livello di vigilanza relative all'applicazione degli articoli da 77 bis a 77 sexies e dell'articolo 106, degli articoli 138, paragrafo 4, 304, 308 quater e 308 quinquies, anche in relazione agli atti delegati o agli atti di esecuzione adottati conformemente agli stessi.

 

4. La relazione della Commissione è accompagnata, se necessario, da proposte legislative.

 

     Art. 78. Altri elementi da prendere in considerazione nel calcolo delle riserve tecniche

In aggiunta a quanto previsto all’articolo 77, quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto:

 

1) di tutte le spese che saranno sostenute per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione;

 

2) dell’inflazione, compresa quella delle spese e dei sinistri;

 

3) di tutti i pagamenti ai contraenti ed ai beneficiari, comprese le future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale, che le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono di fare, a prescindere dal fatto che siano o meno contrattualmente garantiti, salvo che tali pagamenti non rientrino nell’ambito di applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2.

 

     Art. 79. Valutazione delle garanzie finanziarie e delle opzioni contrattuali incluse nei contratti di assicurazione e di riassicurazione

Quando calcolano le riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto del valore delle garanzie finanziarie e di tutte le opzioni contrattuali incluse nelle polizze di assicurazione e di riassicurazione.

 

Qualsiasi ipotesi fatta dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione rispetto alla probabilità che i contraenti esercitino le opzioni contrattuali, comprese le estinzioni anticipate e i riscatti, è realistica e basata su informazioni attuali e credibili. Le ipotesi tengono conto, esplicitamente o implicitamente, dell’impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie potrebbero avere sull’esercizio di tali opzioni.

 

     Art. 80. Segmentazione

Quando calcolano le loro riserve tecniche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione segmentano le loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione in gruppi di rischi omogenei e quanto meno per aree di attività.

 

     Art. 81. Importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo conformemente agli articoli da 76 a 80.

 

Quando calcolano gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto della distanza temporale tra i recuperi e i pagamenti diretti.

 

Il risultato di tale calcolo è aggiustato per tenere conto delle perdite previste a causa dell’inadempimento della controparte. Tale aggiustamento è basato sulla valutazione della probabilità di inadempimento della controparte e della perdita media in caso di inadempimento (perdita per inadempimento).

 

     Art. 82. Qualità dei dati e applicazione di approssimazioni, inclusi metodi caso per caso, per le riserve tecniche

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotino di procedure e processi interni per garantire l’appropriatezza, la completezza e l’accuratezza dei dati utilizzati nel calcolo delle loro riserve tecniche.

 

Qualora, in circostanze specifiche, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non abbiano dati sufficienti di qualità appropriata per applicare un metodo attuariale affidabile a un gruppo o ad un sottogruppo delle loro obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione o agli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, possono utilizzare approssimazioni adeguate, inclusi metodi caso per caso, per il calcolo della migliore stima.

 

     Art. 83. Raffronto con i dati tratti dall’esperienza

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione si dotano di processi e procedure per garantire che le migliori stime, e le ipotesi sottese al calcolo delle migliori stime, siano periodicamente raffrontate con i dati tratti dall’esperienza.

 

Quando dal raffronto risulta uno scostamento sistematico tra i dati tratti dall’esperienza e il calcolo delle migliori stime delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, l’impresa interessata effettua gli aggiustamenti appropriati ai metodi attuariali utilizzati e/o alle ipotesi fatte.

 

     Art. 84. Adeguatezza del livello delle riserve tecniche

Su richiesta delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano l’adeguatezza del livello delle loro riserve tecniche, nonché l’applicabilità e la pertinenza dei metodi applicati e l’adeguatezza dei dati statistici sottostanti utilizzati.

 

     Art. 85. Incremento delle riserve tecniche

Nella misura in cui il calcolo delle riserve tecniche delle imprese di assicurazione e di riassicurazione non sia conforme agli articoli da 76 a 83, le autorità di vigilanza possono richiedere alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di incrementare l’importo delle riserve tecniche fino a raggiungere il livello determinato conformemente a tali articoli.

 

     Art. 86. Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono quanto segue:

 

a) le metodologie attuariali e statistiche per calcolare la migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

 

b) le metodologie, i principi e le tecniche per la determinazione della struttura per scadenza dei tassi di interesse privi di rischio da utilizzare per il calcolo della migliore stima di cui all'articolo 77, paragrafo 2;

 

c) le circostanze in cui le riserve tecniche sono calcolate come un elemento unico o come somma di una migliore stima e di un margine di rischio, e i metodi da utilizzare nel caso in cui le riserve tecniche siano calcolate come un elemento unico di cui all'articolo 77, paragrafo 4;

 

d) i metodi e le ipotesi da utilizzare nel calcolo del margine di rischio, compresa la determinazione dell'importo dei fondi propri ammissibili necessari per far fronte alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione, e la calibrazione del tasso del costo del capitale di cui all'articolo 77, paragrafo 5;

 

e) le aree di attività sulla base delle quali devono essere segmentate le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione per calcolare le riserve tecniche di cui all'articolo 80;

 

f) gli standard da rispettare per garantire l'adeguatezza, la completezza e la precisione dei dati utilizzati nel calcolo delle riserve tecniche, e le circostanze specifiche in cui è teoricamente appropriato utilizzare approssimazioni, compresi metodi caso per caso, ai fini del calcolo della migliore stima di cui all'articolo 82;

 

g) le specifiche relative ai requisiti di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, comprensive dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard da utilizzare in sede di calcolo dell'impatto dello stress legato al rischio di mortalità di cui all'articolo 77 ter, paragrafo 1, lettera e);

 

h) le specifiche relative ai requisiti di cui all'articolo 77 quater, comprensive delle ipotesi e dei metodi da applicare nel calcolo dell'aggiustamento di congruità e dello spread «fondamentale»;

 

i) i metodi e le ipotesi per il calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, comprensivi di formula per il calcolo del differenziale di cui al paragrafo 2 dello stesso articolo.

 

2. Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda i metodi e i calcoli per le riserve tecniche, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

 

a) le metodologie da utilizzare per il calcolo dell'aggiustamento per inadempimento della controparte di cui all'articolo 81 elaborate appositamente per tenere conto delle perdite attese per inadempimento della controparte;

 

b) ove necessario, i metodi e le tecniche semplificati per calcolare le riserve tecniche, al fine di garantire che i metodi attuariali e statistici di cui alle lettere a) e d) siano proporzionati alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi cui sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e riassicurazione captive.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

3. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 77 ter, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare le procedure applicabili per l'approvazione dell'applicazione di un aggiustamento di congruità ai sensi dell'articolo 77 ter, paragrafo 1.

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare dette norme tecniche di attuazione conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Sezione 3

 

Fondi propri

 

Sottosezione 1

 

Determinazione dei fondi propri

 

     Art. 87. Fondi propri

I fondi propri sono costituiti dalla somma dei fondi propri di base di cui all’articolo 88 e dei fondi propri accessori di cui all’articolo 89.

 

     Art. 88. Fondi propri di base

I fondi propri di base sono costituiti dai seguenti elementi:

 

1) l’eccedenza delle attività rispetto alle passività valutata conformemente all’articolo 75 e alla sezione 2;

 

2) le passività subordinate.

 

L’importo dell’eccedenza di cui al punto 1 è diminuito dell’importo delle azioni proprie detenute dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

     Art. 89. Fondi propri accessori

1. I fondi propri accessori sono costituiti da elementi diversi dai fondi propri di base che possono essere richiamati per assorbire le perdite.

 

I fondi propri accessori possono comprendere i seguenti elementi nella misura in cui non si tratti di elementi dei fondi propri di base:

 

a) il capitale sociale o fondo iniziale non versato che non è stato richiamato;

 

b) le lettere di credito e le garanzie;

 

c) qualsiasi altro impegno giuridicamente vincolante ricevuto dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

Nel caso delle mutue e delle società a forma mutua a contributi variabili, i fondi propri accessori possono altresì comprendere qualsiasi credito futuro che tale mutua o società a forma mutua può vantare nei confronti dei suoi membri tramite il richiamo di contributi supplementari entro i dodici mesi successivi.

 

2. Quando un elemento dei fondi propri accessori è stato versato o richiamato, è trattato come un’attività e cessa di far parte dei fondi propri accessori.

 

     Art. 90. Approvazione dei fondi propri accessori da parte delle autorità di vigilanza

1. Gli importi degli elementi dei fondi propri accessori da prendere in considerazione quando si determinano i fondi propri sono soggetti a previa approvazione da parte delle autorità di vigilanza.

 

2. L’importo assegnato a ciascun elemento dei fondi propri accessori riflette la capacità di assorbimento di perdite dell’elemento in questione e si basa su ipotesi prudenti e realistiche. Laddove un elemento dei fondi propri accessori abbia un valore nominale fisso, l’importo di detto elemento è pari al suo valore nominale, qualora esso rifletta adeguatamente la sua capacità di assorbimento di perdite.

 

3. Le autorità di vigilanza approvano l’uno o l’altro degli elementi seguenti:

 

a) un importo monetario per ciascun elemento dei fondi propri accessori;

 

b) un metodo di calcolo dell’importo di ciascun elemento dei fondi propri accessori, nel qual caso l’assenso delle autorità di vigilanza riguardo l’importo così calcolato è accordato per un determinato periodo di tempo.

 

4. Per ciascun elemento dei fondi propri accessori l’approvazione delle autorità di vigilanza dipende dalla valutazione dei seguenti elementi:

 

a) lo status delle controparti interessate, in relazione alla loro capacità e disponibilità a pagare;

 

b) la recuperabilità dei fondi, tenuto conto della forma giuridica dell’elemento considerato nonché di qualsiasi condizione che non consentirebbe che il pagamento o il richiamo dell’elemento vadano a buon fine;

 

c) qualsiasi informazione sull’esito dei richiami di tali fondi propri accessori fatti in passato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione, nella misura in cui tali informazioni possano essere utilizzate attendibilmente per valutare l’esito previsto di richiami futuri.

 

     Art. 91. Riserva di utili

1. Le riserve di utili sono ritenute utili cumulati che non sono stati messi a disposizione per essere distribuiti a contraenti e beneficiari.

 

2. Purché il diritto nazionale lo autorizzi, le riserve di utili non sono considerate come passività assicurative e riassicurative, nella misura in cui esse soddisfano i criteri di cui all’articolo 94, paragrafo 1.

 

     Art. 92. Atti delegati, norme tecniche di regolamentazione e di attuazione

1. Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda la determinazione dei fondi propri, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i criteri da applicare ai fini della concessione dell'approvazione dei fondi propri accessori, conformemente all'articolo 90.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

1 bis. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano il trattamento, ai fini della determinazione dei fondi propri, delle partecipazioni ai sensi dell'articolo 212, paragrafo 2, terzo comma, detenute in enti finanziari e creditizi.

 

2. Le partecipazioni in enti finanziari e creditizi di cui al paragrafo 1, lettera b), includono:

 

a) le partecipazioni che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono in:

 

i) enti creditizi ed enti finanziari ai sensi dell’articolo 4, punti 1) e 5), della direttiva 2006/48/CE;

 

ii) imprese di investimento ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, punto 1), della direttiva 2004/39/CE;

 

b) i crediti subordinati e gli strumenti di cui all’articolo 63 e all’articolo 64, paragrafo 3, della direttiva 2006/48/CE che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengono nei confronti delle entità definite alla lettera a) del presente paragrafo nelle quali detengono una partecipazione.

 

3. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 90, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per stabilire le procedure e i formati e i modelli ai fini della concessione dell'approvazione, da parte dell'autorità di vigilanza, dell'uso dei fondi propri accessori.

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Sottosezione 2

 

Classificazione dei fondi propri

 

     Art. 93. Caratteristiche e aspetti utilizzati per classificare i fondi propri in livelli

1. Gli elementi dei fondi propri sono classificati in tre livelli. La classificazione di tali elementi dipende dal fatto che si tratti di elementi dei fondi propri di base o dei fondi propri accessori e dalla misura in cui essi presentano le seguenti caratteristiche:

 

a) l’elemento è disponibile, o può essere richiamato su richiesta, per assorbire interamente le perdite nella prospettiva di continuità aziendale, nonché in caso di liquidazione (disponibilità permanente);

 

b) in caso di liquidazione, l’importo totale dell’elemento è disponibile per assorbire le perdite e il rimborso dell’elemento al possessore avviene solo dopo che sono state onorate tutte le altre obbligazioni, comprese quelle di assicurazione e di riassicurazione nei confronti dei contraenti e dei beneficiari dei contratti di assicurazione e di riassicurazione (subordinazione);

 

2. Per valutare in che misura gli elementi dei fondi propri possiedano le caratteristiche di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), nel momento considerato e in futuro, occorre tenere in debito conto la durata dell’elemento, in particolare il fatto che esso abbia o meno una scadenza. Quando un elemento dei fondi propri ha una scadenza, è presa in considerazione la sua durata relativa rispetto alla durata delle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione dell’impresa (durata sufficiente).

 

Sono inoltre prese in considerazione le seguenti caratteristiche:

 

a) se l’elemento è privo di obblighi o incentivi a rimborsare il suo importo nominale (assenza di incentivi a rimborsare);

 

b) se l’elemento è privo di spese fisse obbligatorie (assenza di costi obbligatori di servizio);

 

c) se l’elemento è libero da gravami (assenza di gravami).

 

     Art. 94. Criteri principali per la classificazione in livelli

1. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 1 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

 

2. Gli elementi dei fondi propri di base sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettera b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

 

Gli elementi dei fondi propri accessori sono classificati nel livello 2 quando possiedono sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

 

3. Tutti gli elementi dei fondi propri di base e accessori che non rientrano nell’ambito di applicazione dei paragrafi 1 o 2 sono classificati nel livello 3.

 

     Art. 95. Classificazione dei fondi propri in livelli

Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione classifichino gli elementi dei loro fondi propri sulla base dei criteri di cui all’articolo 94.

 

A tal fine le imprese di assicurazione e di riassicurazione fanno riferimento, ove applicabile, all’elenco dei fondi propri di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera a).

 

Quando un elemento dei fondi propri non è incluso in tale elenco, è valutato e classificato dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente al primo comma. Tale classificazione è soggetta all’approvazione dell’autorità di vigilanza.

 

     Art. 96. Classificazione di elementi dei fondi propri specifici alle assicurazioni

Fatti salvi l’articolo 95 e l’articolo 97, paragrafo 1, lettera a), ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti classificazioni:

 

1) le riserve di utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, sono classificate nel livello 1;

 

2) le lettere di credito e le garanzie detenute in fiduciarie da fiduciari indipendenti a beneficio dei creditori di assicurazione e fornite da enti creditizi autorizzati conformemente alla direttiva 2006/48/CE sono classificate nel livello 2;

 

3) qualsiasi credito futuro che le mutue e le società a forma mutualistica di armatori a contributi variabili che assicurano unicamente i rischi elencati nell’allegato I, parte A, rami 6, 12 e 17 possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari dovuti entro i dodici mesi successivi, è classificato nel livello 2.

 

Conformemente all’articolo 94, paragrafo 2, secondo comma, qualsiasi credito futuro che le mutue o le società a forma mutualistica a contributi variabili possono vantare nei confronti dei loro membri tramite il richiamo di contributi supplementari, entro i dodici mesi successivi, che non rientra nel primo comma, punto 3), è classificato nel livello 2 quando possiede sostanzialmente le caratteristiche di cui all’articolo 93, paragrafo 1, lettere a) e b), tenendo conto degli aspetti di cui all’articolo 93, paragrafo 2.

 

     Art. 97. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono un elenco degli elementi dei fondi propri, inclusi quelli di cui all'articolo 96, ritenuti conformi ai criteri di cui all'articolo 94, contenente per ciascun elemento dei fondi propri una descrizione precisa delle caratteristiche che ne hanno determinato la classificazione.

 

2. Per assicurare una coerente armonizzazione in relazione alla classificazione dei fondi propri, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare i metodi che le autorità di vigilanza devono utilizzare quando approvano la valutazione e la classificazione degli elementi dei fondi propri che non rientrano nell'elenco di cui al paragrafo 1.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

La Commissione rivede e, ove appropriato, aggiorna periodicamente l'elenco di cui al paragrafo 1 alla luce degli sviluppi del mercato.

 

Sottosezione 3

 

Ammissibilità dei fondi propri

 

     Art. 98. Ammissibilità e limiti applicabili ai livelli 1, 2 e 3

1. Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale di solvibilità, gli importi ammissibili degli elementi di livello 2 e di livello 3 sono soggetti a limiti quantitativi. Detti limiti sono tali da assicurare che siano soddisfatte almeno le seguenti condizioni:

 

a) la proporzione degli elementi di livello 1 nei fondi propri ammissibili è superiore ad un terzo dell’importo totale dei fondi propri ammissibili;

 

b) l’importo ammissibile degli elementi di livello 3 è inferiore ad un terzo dell’importo totale dei fondi propri ammissibili.

 

2. Per quanto riguarda la conformità al requisito patrimoniale minimo, l’importo degli elementi dei fondi propri di base ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale minimo che sono classificati nel livello 2 è soggetto a limiti quantitativi. Detti limiti sono tali da assicurare, come minimo, che la proporzione degli elementi di livello 1 dei fondi propri di base ammissibili sia superiore alla metà dell’importo totale dei fondi propri di base ammissibili.

 

3. L’importo dei fondi propri ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100 è pari alla somma dell’importo degli elementi di livello 1, dell’importo ammissibile degli elementi di livello 2 e dell’importo ammissibile degli elementi di livello 3.

 

4. L’importo dei fondi propri di base ammissibile per la copertura del requisito patrimoniale minimo di cui all’articolo 128 è pari alla somma dell’importo degli elementi di livello 1 e dell’importo ammissibile degli elementi dei fondi propri di base classificati nel livello 2.

 

     Art. 99. Atti delegati sull'ammissibilità dei fondi propri

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono:

 

a) i limiti quantitativi di cui all'articolo 98, paragrafi 1 e 2;

 

b) gli adeguamenti che dovrebbero essere effettuati per riflettere la mancanza di trasferibilità degli elementi dei fondi propri che possono essere utilizzati solo per coprire perdite derivanti da un particolare segmento di passività o da rischi particolari (fondi separati).

 

Sezione 4

 

Requisito patrimoniale di solvibilità

 

Sottosezione 1

 

Disposizioni generali riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato in base alla formula standard o ad un modello interno

 

     Art. 100. Disposizioni generali

Gli Stati membri prescrivono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità.

 

Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato utilizzando la formula standard di cui alla sottosezione 2 o un modello interno come previsto alla sottosezione 3.

 

     Art. 101. Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità

1. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato conformemente ai paragrafi da 2 a 5.

 

2. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calcolato in base al presupposto della continuità aziendale dell’impresa interessata.

 

3. Il requisito patrimoniale di solvibilità è calibrato in modo da garantire che siano presi in considerazione tutti i rischi quantificabili cui è esposta un’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Esso copre l’attività esistente nonché le nuove attività che si prevede vengano iscritte nel corso dei dodici mesi successivi. Per quanto riguarda l’attività esistente, esso copre esclusivamente le perdite inattese.

 

Il requisito patrimoniale di solvibilità corrisponde al valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetto ad un livello di confidenza del 99,5 % su un periodo di un anno.

 

4. Il requisito patrimoniale di solvibilità copre quanto meno i seguenti rischi:

 

a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita;

 

b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;

 

c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;

 

d) il rischio di mercato;

 

e) il rischio di credito;

 

f) il rischio operativo.

 

Il rischio operativo di cui al primo comma, lettera f) include i rischi giuridici ma non i rischi derivanti da decisioni strategiche e i rischi di reputazione.

 

5. Quando calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità, le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio, purché il requisito patrimoniale di solvibilità rifletta adeguatamente il rischio di credito e gli altri rischi derivanti dall’uso di tali tecniche.

 

     Art. 102. Frequenza del calcolo

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il requisito patrimoniale di solvibilità almeno una volta all’anno e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza.

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione provvedono a detenere fondi propri ammissibili tali da coprire l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato.

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono costantemente sotto controllo l’importo dei fondi propri ammissibili e il requisito patrimoniale di solvibilità.

 

Se il profilo di rischio di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità comunicato, l’impresa in questione ricalcola immediatamente il requisito patrimoniale di solvibilità e lo comunica alle autorità di vigilanza.

 

2. Quando vi siano elementi che suggeriscono che il profilo di rischio di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa interessata di ricalcolare il requisito patrimoniale di solvibilità.

 

Sottosezione 2

 

Requisito patrimoniale di solvibilità: formula standard

 

     Art. 103. Struttura della formula standard

Il requisito patrimoniale di solvibilità calcolato in base alla formula standard è pari alla somma dei seguenti elementi:

 

a) il requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui all’articolo 104;

 

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 107;

 

c) l’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 108.

 

     Art. 104. Struttura del requisito patrimoniale di solvibilità di base

1. Il requisito patrimoniale di solvibilità di base comprende moduli di rischio individuali, che sono aggregati conformemente all’allegato IV, punto 1).

 

Tale requisito è composto quanto meno dai seguenti moduli di rischio:

 

a) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita;

 

b) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita;

 

c) il rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia;

 

d) il rischio di mercato;

 

e) il rischio di inadempimento della controparte.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettere a), b) e c), le operazioni di assicurazione o di riassicurazione sono imputate al modulo del rischio di sottoscrizione che meglio riflette la natura tecnica dei rischi sottostanti.

 

3. I coefficienti di correlazione per l’aggregazione dei moduli di rischio di cui al paragrafo 1 e la calibrazione dei requisiti patrimoniali per ciascun modulo di rischio determinano un requisito patrimoniale di solvibilità globale conforme ai principi di cui all’articolo 101.

 

4. Ciascuno dei moduli di rischio di cui al paragrafo 1 è calibrato utilizzando una misura di rischio del tipo valore a rischio con un livello di confidenza del 99,5 % su un periodo di un anno.

 

Laddove appropriato, gli effetti di diversificazione sono presi in considerazione nella struttura di ciascun modulo di rischio.

 

5. Tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano la stessa struttura e le stesse specifiche per i moduli di rischio, sia per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità di base che per qualsiasi calcolo semplificato di cui all’articolo 109.

 

6. Per quanto riguarda i rischi derivanti da catastrofi, possono essere utilizzate, ove appropriato, specifiche geografiche per il calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia.

 

7. Previa approvazione da parte delle autorità di vigilanza, quando calcolano i moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono sostituire, nell’ambito della formula standard, un sottoinsieme di parametri con parametri specifici dell’impresa interessata.

 

Tali parametri sono calibrati sulla base dei dati interni dell’impresa interessata o di dati che sono direttamente rilevanti per le operazioni di tale impresa tramite l’uso di metodi standardizzati.

 

In sede di concessione dell’approvazione, le autorità di vigilanza verificano la completezza, l’accuratezza e l’adeguatezza dei dati utilizzati.

 

     Art. 105. Calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di base

1. Il requisito patrimoniale di solvibilità di base è calcolato conformemente ai paragrafi da 2 a 6.

 

2. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione non vita riflette il rischio derivante da obbligazioni di assicurazione non vita, tenuto conto dei pericoli coperti e delle procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività.

 

Tale modulo tiene conto dell’incertezza dei risultati delle imprese di assicurazione e di riassicurazione in rapporto alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione esistenti nonché delle nuove attività che si prevede siano contabilizzate nel corso dei dodici mesi successivi.

 

Esso è calcolato, conformemente all’allegato IV, punto 2), come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

 

a) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri (rischio di tariffazione e di riservazione per l’assicurazione non vita);

 

b) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da un’incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o eccezionali (rischio di catastrofe per l’assicurazione non vita).

 

3. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita riflette il rischio derivante da obbligazioni di assicurazione vita, tenuto conto dei pericoli coperti e delle procedure utilizzate nell’esercizio dell’attività.

 

Esso è calcolato, conformemente all’allegato IV, punto 3), come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

 

a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un incremento del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative (rischio di mortalità);

 

b) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di mortalità, laddove un calo del tasso di mortalità dà luogo ad un incremento del valore delle passività assicurative (rischio di longevità);

 

c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di invalidità, malattia e morbilità (rischio di invalidità – morbilità).

 

d) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione (rischio di spesa per l’assicurazione vita).

 

e) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni del livello, della tendenza o della volatilità dei tassi di revisione delle rendite, dovute a variazioni del quadro giuridico o dello stato di salute della persona assicurata (rischio di revisione);

 

f) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello o della volatilità dei tassi delle estinzioni anticipate, dei recessi, dei rinnovi e dei riscatti delle polizze (rischio di estinzione anticipata);

 

g) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi in materia di fissazione dei prezzi e di costituzione delle riserve in rapporto ad eventi estremi o sporadici (rischio di catastrofe per l’assicurazione vita).

 

4. Il modulo del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione malattia riflette il rischio derivante dalla sottoscrizione di obbligazioni di assicurazione malattia, quando questa sia o meno praticata su una base tecnica simile a quella dell’assicurazione vita, tenuto conto sia dei pericoli coperti che dei processi utilizzati nell’esercizio dell’attività.

 

Tale modulo copre almeno i seguenti rischi:

 

a) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da variazioni del livello, della tendenza o della volatilità delle spese incorse in relazione ai contratti di assicurazione o di riassicurazione;

 

b) il rischio di perdita o variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante da oscillazioni riguardanti il momento di accadimento, la frequenza e la gravità degli eventi assicurati nonché il momento di accadimento e l’importo delle liquidazioni di sinistri al momento della costituzione delle riserve;

 

c) il rischio di perdita o di variazione sfavorevole del valore delle passività assicurative, derivante dall’incertezza significativa delle ipotesi relative alla fissazione dei prezzi e alla costituzione delle riserve in rapporto al verificarsi di importanti epidemie nonché all’insolita accumulazione di rischi che si verifica in tali circostanze estreme.

 

5. Il modulo del rischio di mercato riflette il rischio derivante dal livello o dalla volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti finanziari che hanno un impatto sul valore delle attività e delle passività dell’impresa. Esso riflette adeguatamente il disallineamento strutturale tra attività e passività, in particolare rispetto alla loro durata.

 

Esso è calcolato, conformemente all’allegato IV, punto 4), come combinazione dei requisiti patrimoniali almeno per i seguenti sottomoduli:

 

a) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni della struttura per scadenza dei tassi d’interesse o della volatilità dei tassi di interesse (rischio di tasso di interesse);

 

b) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato degli strumenti di capitale (rischio azionario);

 

c) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei prezzi di mercato dei beni immobili (rischio immobiliare);

 

d) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità degli spread di credito rispetto alla struttura per scadenze dei tassi di interesse privi di rischio (rischio di spread);

 

e) la sensibilità del valore delle attività, delle passività e degli strumenti finanziari a variazioni del livello o della volatilità dei tassi di cambio delle valute (rischio valutario);

 

f) i rischi aggiuntivi per l’impresa di assicurazione o di riassicurazione derivanti o dalla mancanza di diversificazione del portafoglio delle attività o da grandi esposizioni al rischio di inadempimento da parte di un unico emittente di titoli o di un gruppo di emittenti collegati (concentrazioni del rischio di mercato).

 

6. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte riflette le possibili perdite dovute all’inadempimento imprevisto o al deterioramento del merito di credito delle controparti e dei debitori delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nel corso dei successivi dodici mesi. Il modulo del rischio di inadempimento della controparte copre i contratti di attenuazione del rischio, quali gli accordi di riassicurazione, le cartolarizzazioni e i derivati, nonché i crediti nei confronti di intermediari e qualsiasi altra esposizione non coperta nel sottomodulo del rischio di spread. Il modulo tiene adeguatamente conto delle garanzie collaterali o di altro genere detenute dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione o per suo conto e dei rischi ivi associati.

 

Per ciascuna controparte, il modulo del rischio di inadempimento della controparte tiene conto dell’esposizione al rischio di controparte globale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione nei confronti di tale controparte, indipendentemente dalla forma giuridica delle sue obbligazioni contrattuali rispetto a tale impresa.

 

     Art. 106. Calcolo del sottomodulo del rischio azionario: meccanismo di aggiustamento simmetrico

1. Il sottomodulo del rischio azionario calcolato secondo la formula standard comprende un aggiustamento simmetrico al fabbisogno di capitale proprio applicato per coprire il rischio derivante dalle variazioni del livello dei prezzi azionari.

 

2. L’aggiustamento simmetrico apportato al fabbisogno standard di capitale proprio, calibrato conformemente all’articolo 104, paragrafo 4, a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari si basa su una funzione del livello attuale di un indice azionario adeguato e di un livello medio ponderato di tale indice. La media ponderata è calcolata su un periodo di tempo adeguato che è lo stesso per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

3. L’aggiustamento simmetrico apportato al fabbisogno standard di capitale proprio a copertura dei rischi derivanti dalle variazioni del livello dei prezzi azionari non si traduce nell’applicazione di un fabbisogno standard di capitale proprio inferiore o superiore di più di 10 punti percentuali rispetto al fabbisogno standard di capitale proprio.

 

     Art. 107. Requisito patrimoniale per il rischio operativo

1. Il requisito patrimoniale per il rischio operativo riflette i rischi operativi nella misura in cui non siano già coperti nei moduli di rischio di cui all’articolo 104. Tale requisito è calibrato conformemente all’articolo 101, paragrafo 3.

 

2. Per quanto riguarda i contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto dell’importo delle spese annuali sostenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione.

 

3. Per quanto riguarda le operazioni di assicurazione e di riassicurazione diverse da quelle di cui al paragrafo 2, il calcolo del requisito patrimoniale per il rischio operativo tiene conto del volume di tali operazioni in termini di premi acquisiti e di riserve tecniche detenute in relazione a tali obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione. In questo caso il requisito patrimoniale per il rischio operativo non supera il 30 % del requisito patrimoniale di solvibilità di base relativo a tali operazioni di assicurazione e di riassicurazione.

 

     Art. 108. Aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite

L’aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche e delle imposte differite di cui all’articolo 103, lettera c), riflette la compensazione potenziale di perdite inattese tramite una riduzione simultanea delle riserve tecniche o delle imposte differite o una combinazione delle due.

 

Tale aggiustamento tiene conto dell’effetto di attenuazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale dei contratti di assicurazione nella misura in cui le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano dimostrare che la riduzione di tali partecipazioni possa essere utilizzata per coprire perdite inattese al loro verificarsi. L’effetto di attenuazione del rischio esercitato dalle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale non supera la somma delle riserve tecniche e delle imposte differite relative a tali partecipazioni.

 

Ai fini del secondo comma il valore delle future partecipazioni agli utili a carattere discrezionale in circostanze avverse è raffrontato al valore di tali partecipazioni in base alle ipotesi sottese al calcolo della migliore stima.

 

     Art. 109. Semplificazioni della formula standard

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare un calcolo semplificato per un sottomodulo o modulo di rischio specifico quando la natura, la portata e la complessità dei rischi cui sono esposte lo giustifichino e quando sarebbe sproporzionato imporre a tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il calcolo standardizzato.

 

I calcoli semplificati sono calibrati conformemente all’articolo 101, paragrafo 3.

 

     Art. 109 bis. Armonizzazione degli input tecnici per la formula standard

1. Ai fini del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard, le autorità europee di vigilanza elaborano, per mezzo del comitato congiunto, progetti di norme tecniche di attuazione per specificare l'associazione delle valutazioni di agenzie esterne di valutazione del merito di credito (ECAI) a una scala obiettiva di classi di merito di credito che applichi le classi di cui all'articolo 111, paragrafo 1, lettera n).

 

Il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza presenta i progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e facilitare il calcolo del modulo del rischio di mercato di cui all'articolo 105, paragrafo 5, agevolare il calcolo del modulo del rischio di inadempimento della controparte di cui all'articolo 105, paragrafo 6, valutare le tecniche di attenuazione del rischio di cui all'articolo 101, paragrafo 5, e calcolare le riserve tecniche, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione per specificare:

 

a) gli elenchi delle amministrazioni regionali e delle autorità locali in relazione alle quali le esposizioni devono essere trattate come esposizioni verso l'amministrazione centrale di rispettiva appartenenza, a condizione che non vi sia alcuna differenza in termini di rischio tra tali esposizioni in virtù di specifici poteri di imposizione fiscale di dette amministrazioni regionali e autorità locali, e che vi sia uno specifico assetto istituzionale avente l'effetto di ridurre il rischio di inadempimento;

 

b) l'indice azionario di cui all'articolo 106, paragrafo 2, conformemente ai criteri dettagliati stabiliti dall'articolo 111, paragrafo 1, lettere c) e o);

 

c) gli adeguamenti da apportare per le valute ancorate all'euro nel sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, conformemente ai criteri dettagliati applicabili alle rettifiche per dette valute ai fini dell'agevolazione del calcolo del rischio valutario del sottomodulo quali stabiliti dall'articolo 111, paragrafo 1, lettera p).

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

3. L'EIOPA pubblica informazioni tecniche anche in relazione all'aggiustamento simmetrico di cui all'articolo 106 con cadenza almeno trimestrale.

 

4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo e agevolare il calcolo del modulo del rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia di cui all'articolo 105, paragrafo 4, l'EIOPA elabora, tenendo conto dei calcoli forniti dalle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati, progetti di norme tecniche di attuazione relative alle deviazioni standard relative alle misure legislative nazionali specifiche degli Stati membri che consentono di ripartire la liquidazione dei sinistri connessi al rischio malattia tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione e che rispettano i criteri di cui al paragrafo 5 nonché quelli eventualmente aggiunti mediante atti delegati.

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

5. Le norme tecniche di attuazione di cui al paragrafo 4 si applicano unicamente alle misure legislative nazionali degli Stati membri che consentono la ripartizione della liquidazione dei sinistri connessi al rischio malattia tra le imprese di assicurazione e di riassicurazione e che rispettano i seguenti criteri:

 

a) il meccanismo per la ripartizione dei sinistri è trasparente e interamente dettagliato prima dell'inizio del periodo annuale al quale si applica;

 

b) il meccanismo per la ripartizione dei sinistri, il numero delle imprese di assicurazione che partecipano al Sistema di perequazione del rischio malattia (HRES, Health Risk Equalisation System) e le caratteristiche di rischio dell'attività sottoposta a tale sistema garantiscono che, per ciascuna impresa partecipante allo HRES, la volatilità delle perdite annue dell'attività sottoposta al Sistema sia ridotta in misura significativa in virtù di quest'ultimo, sia in relazione al rischio di tariffazione che a quello di riservazione;

 

c) l'assicurazione malattia sottoposta allo HRES è obbligatoria e sostituisce parzialmente o totalmente la copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale;

 

d) in caso di inadempimento di imprese di assicurazione che partecipano allo HRES, uno o più governi degli Stati membri garantiscono il rispetto della totalità degli impegni legati a sinistri dei contraenti dell'attività assicurativa sottoposta allo HRES.

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per stabilire i criteri aggiuntivi che devono essere soddisfatti dalle misure legislative nazionali nonché la metodologia e i requisiti per il calcolo delle deviazioni standard di cui al paragrafo 4 del presente articolo.

 

     Art. 110. Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard

Qualora sia inappropriato calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, perché il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa interessata, con decisione motivata, di sostituire un sottogruppo dei parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con dei parametri specifici di tale impresa in sede di calcolo dei moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia, come da articolo 104, paragrafo 7. Tali parametri specifici sono calcolati in modo tale da assicurare che l’impresa ottemperi all’articolo 101, paragrafo 3.

 

     Art. 111. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione relative agli articoli da 103 a 109

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che prevedono quanto segue:

 

a) una formula standard, conformemente alle disposizioni dell'articolo 101 e degli articoli da 103 a 109;

 

b) gli eventuali sottomoduli necessari o che coprono più accuratamente i rischi rientranti nei rispettivi moduli di rischio di cui all'articolo 104 e qualsiasi aggiornamento successivo;

 

c) i metodi, le ipotesi e i parametri standard da calibrare sul livello di fiducia di cui all'articolo 101, paragrafo 3, e da utilizzare in sede di calcolo dei singoli moduli di rischio o sottomoduli del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104, 105 e 304, il meccanismo di aggiustamento simmetrico e il periodo di tempo appropriato, espresso in numero di mesi, di cui all'articolo 106, nonché l'impostazione idonea per integrare il metodo di cui all'articolo 304 nel requisito patrimoniale di solvibilità calcolato secondo la formula standard;

 

d) i parametri di correlazione, compresi, se necessario, quelli esposti all'allegato IV, e le procedure per il loro aggiornamento;

 

e) laddove le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tecniche di attenuazione del rischio, i metodi e le ipotesi da utilizzare per valutare le modifiche del profilo di rischio dell'impresa interessata e rettificare il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità;

 

f) i criteri qualitativi che le tecniche di attenuazione del rischio di cui alla lettera e) devono soddisfare per garantire l'effettivo trasferimento del rischio a un terzo;

 

f bis) il metodo e i parametri da utilizzare in sede di valutazione del requisito patrimoniale per il rischio di inadempimento della controparte in presenza di esposizioni verso controparti centrali qualificate, tali parametri sono stabiliti in un'ottica di coerenza con il trattamento delle esposizioni in questione per gli enti finanziari e creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 26), del regolamento (UE) n. 575/2013;

 

g) i metodi e i parametri da utilizzare in sede di valutazione del requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all'articolo 107, compresa la percentuale di cui all'articolo 107, paragrafo 3;

 

h) i metodi e gli adeguamenti da utilizzare per riflettere la portata limitata della diversificazione del rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione correlato ai fondi separati;

 

i) il metodo da utilizzare in sede di calcolo dell'aggiustamento per la capacità di assorbimento di perdite delle riserve tecniche o delle imposte differite di cui all'articolo 108;

 

j) il sottoinsieme dei parametri standard nei moduli del rischio di sottoscrizione per le assicurazioni vita, non vita e malattia che può essere sostituito da parametri specifici dell'impresa come previsto all'articolo 104, paragrafo 7;

 

k) i metodi standardizzati che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione deve utilizzare per calcolare i parametri specifici dell'impresa di cui alla lettera j) e tutti i criteri inerenti alla completezza, alla precisione e all'adeguatezza dei dati utilizzati che devono essere soddisfatti anteriormente al rilascio dell'approvazione da parte dell'autorità di vigilanza, nonché la procedura da seguire per tale approvazione;

 

l) i calcoli semplificati per specifici sottomoduli e moduli di rischio nonché i criteri che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, comprese le imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, sono tenute a soddisfare per avere diritto a utilizzare le singole semplificazioni in questione, così come previsto all'articolo 109;

 

m) l'impostazione da adottare nei confronti delle imprese partecipate ai sensi dell'articolo 212 nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, in particolare nel calcolo del sottomodulo del rischio azionario di cui all'articolo 105, paragrafo 5, tenendo conto della probabile riduzione della volatilità del valore di dette imprese partecipate derivante dalla natura strategica di tali investimenti e dall'influenza esercitata dall'impresa partecipante su dette imprese partecipate;

 

n) le modalità di utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito delle ECAI nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard e dell'associazione delle valutazioni del merito di credito a una scala di classi di merito di credito ai sensi dell'articolo 109 bis, paragrafo 1, in coerenza con l'utilizzo delle valutazioni esterne del merito di credito ai fini del calcolo dei requisiti patrimoniali degli enti creditizi quali definiti dall'articolo 4, paragrafo 1, punto 1), del regolamento (UE) n. 575/2013 e degli enti finanziari quali definiti ai sensi dell'articolo 4, punti 1) e 26), dello stesso;

 

o) i criteri dettagliati per l'indice azionario di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera c);

 

p) i criteri dettagliati per gli adeguamenti per le valute ancorate all'euro al fine di agevolare il calcolo del sottomodulo del rischio valutario di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera d);

 

q) le condizioni per una categorizzazione delle amministrazioni regionali e delle autorità locali di cui all'articolo 109 bis, paragrafo 2, lettera a).

 

2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per quanto riguarda l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza del ricorso ai parametri specifici dell'impresa di cui al paragrafo 1, lettera k).

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

3. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione valuta l'adeguatezza dei metodi, delle ipotesi e dei parametri standard utilizzati in sede di calcolo della formula standard per il requisito patrimoniale di solvibilità tenendo conto, in particolare, dell'andamento delle classi di attività e degli strumenti finanziari nella loro totalità, del comportamento di chi investe in tali attività e strumenti finanziari nonché degli sviluppi nella definizione di standard internazionali nell'ambito dei servizi finanziari, con possibilità di dare priorità all'esame di determinate classi di attività. La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio accompagnata, se del caso, da proposte di modifica della presente direttiva ovvero di atti delegati o di atti di esecuzione adottati a norma della direttiva stessa.

 

4. Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità, in base all'articolo 301 ter, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano i limiti quantitativi e i criteri per l'ammissibilità delle attività nel caso in cui i rischi in questione non siano adeguatamente coperti da un sottomodulo.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Tali norme tecniche di regolamentazione si applicano alle attività di copertura delle riserve tecniche, escluse quelle detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti. La Commissione sottopone a revisione tali norme alla luce degli sviluppi della formula standard e dei mercati finanziari.

 

Sottosezione 3

 

Requisito patrimoniale di solvibilità - modelli interni completi e parziali

 

     Art. 112. Disposizioni generali per l’approvazione dei modelli interni completi e parziali

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione possano calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità utilizzando un modello interno completo o parziale approvato dalle autorità di vigilanza.

 

2. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare modelli interni parziali per il calcolo di uno o più elementi seguenti:

 

a) uno o più moduli di rischio, o sottomoduli, del requisito patrimoniale di solvibilità di base di cui agli articoli 104 e 105;

 

b) il requisito patrimoniale per il rischio operativo di cui all’articolo 107;

 

c) l’aggiustamento di cui all’articolo 108.

 

In aggiunta, modelli parziali possono essere applicati a tutta l’attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione o solo ad uno o più settori di attività rilevanti.

 

3. In qualsiasi domanda di approvazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione presentano quanto meno prove documentali a dimostrazione del fatto che il loro modello interno soddisfa i requisiti di cui agli articoli da 120 a 125.

 

Quando la domanda di approvazione si riferisce ad un modello interno parziale, i requisiti di cui agli articoli da 120 a 125 sono adeguati per tenere conto dell’ambito limitato di applicazione del modello.

 

4. Le autorità di vigilanza decidono in merito alla domanda entro sei mesi dal ricevimento della richiesta completa.

 

5. Le autorità di vigilanza approvano la domanda solo se sono convinte che i sistemi di identificazione, misurazione, monitoraggio, gestione e segnalazione dei rischi dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione sono adeguati ed in particolare che il modello interno soddisfa i requisiti di cui al paragrafo 3.

 

6. La decisione delle autorità di vigilanza di respingere la domanda di utilizzo di un modello interno riporta l’indicazione dei motivi sui quali si basa.

 

7. Dopo l’approvazione ad utilizzare un modello interno da parte delle autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono, con decisione motivata, essere tenute a fornire alle autorità di vigilanza una stima del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alla formula standard di cui alla sottosezione 2.

 

     Art. 113. Disposizioni specifiche per l’approvazione dei modelli interni parziali

1. Un modello interno parziale è approvato dalle autorità di vigilanza solo se soddisfa i criteri di cui all’articolo 112 e le seguenti condizioni aggiuntive:

 

a) il suo ambito limitato di applicazione è adeguatamente motivato dall’impresa;

 

b) il requisito patrimoniale di solvibilità che ne risulta riflette in maniera più appropriata il profilo di rischio dell’impresa ed in particolare è conforme ai principi di cui alla sottosezione 1;

 

c) la sua struttura è coerente con i principi di cui alla sottosezione 1, in modo tale che sia possibile la sua piena integrazione nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

2. Quando valutano una domanda di utilizzazione di un modello interno parziale che si applica solo a taluni sottomoduli di un modulo di rischio specifico o solo a taluni dei settori di attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione per quanto concerne un modulo di rischio specifico o a parti di entrambi, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di presentare un piano di transizione realistico per l’estensione dell’ambito di applicazione del modello.

 

Il piano di transizione indica il modo in cui l’impresa di assicurazione o di riassicurazione intende estendere l’ambito di applicazione del modello ad altri sottomoduli o settori di attività per garantire che il modello copra una parte predominante delle sue operazioni di assicurazione per quanto concerne tale modulo di rischio specifico.

 

     Art. 114. Atti delegati e norme tecniche di attuazione riguardanti i modelli interni relativi al requisito patrimoniale di solvibilità

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono quanto segue:

 

a) gli adeguamenti da apportare agli standard di cui agli articoli da 120 a 125 alla luce dell'ambito di applicazione limitato del modello interno parziale;

 

b) le modalità di piena integrazione dei modelli interni parziali nella formula standard del requisito patrimoniale di solvibilità di cui all'articolo 113, paragrafo 1, lettera c), e i requisiti per il ricorso a tecniche di integrazione alternative.

 

2. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per quanto riguarda:

 

a) l'approvazione di un modello interno conformemente all'articolo 112; nonché

 

b) l'approvazione di modifiche rilevanti a un modello interno e le modifiche alla politica di modifica dei modelli interni di cui all'articolo 115.

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 115. Politica per la modifica dei modelli interni completi e parziali

Nell’ambito del processo di approvazione iniziale di un modello interno, le autorità di vigilanza approvano una politica per la modifica del modello d’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono modificare il loro modello interno conformemente a tale politica.

 

Tale politica comprende la specificazione delle modifiche minori e delle modifiche rilevanti apportate al modello interno.

 

Le modifiche rilevanti al modello interno, così come le modifiche a tale politica, sono sempre soggette all’approvazione preliminare dell’autorità di vigilanza, come previsto all’articolo 112.

 

Le modifiche minori al modello interno non sono soggette all’approvazione preliminare dell’autorità di vigilanza nella misura in cui sono conformi a tale politica.

 

     Art. 116. Responsabilità degli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza

Gli organi amministrativi, direttivi o di vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzano la domanda di approvazione del modello interno da presentare alle autorità di vigilanza di cui all’articolo 112 nonché la domanda di approvazione di eventuali modifiche rilevanti apportate successivamente a tale modello.

 

L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ha la responsabilità di porre in essere sistemi che garantiscano che il modello interno funzioni adeguatamente su base continuativa.

 

     Art. 117. Ritorno alla formula standard

Dopo aver ricevuto l’approvazione conformemente all’articolo 112, le imprese di assicurazione e di riassicurazione non ritornano a calcolare la totalità o una parte del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, salvo in circostanze debitamente motivate e previa approvazione delle autorità di vigilanza.

 

     Art. 118. Non conformità del modello interno

1. Se, dopo avere ricevuto l’approvazione delle autorità di vigilanza ad utilizzare un modello interno, le imprese di assicurazione e di riassicurazione cessano di rispettare i requisiti di cui agli articoli da 120 a 125, esse presentano senza indugio alle autorità di vigilanza un piano per il ripristino della conformità entro un periodo di tempo ragionevole o dimostrano che l’effetto della non conformità è irrilevante.

 

2. Qualora le imprese di assicurazione e di riassicurazione non riescano ad attuare il piano di cui al paragrafo 1, le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di ritornare a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2.

 

     Art. 119. Scostamenti significativi dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard

Qualora sia inappropriato calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità conformemente alla formula standard, come previsto alla sottosezione 2, perché il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione in questione si discosta significativamente dalle ipotesi sottese al calcolo della formula standard, le autorità di vigilanza possono richiedere all’impresa interessata, con decisione motivata, di utilizzare un modello interno per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità o i moduli di rischio rilevanti di quest’ultimo.

 

     Art. 120. Prova dell’utilizzo

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano che il modello interno è ampiamente utilizzato e svolge un ruolo importante nel loro sistema di governance di cui agli articoli da 41 a 50, in particolare:

 

a) nel loro sistema di gestione dei rischi di cui all’articolo 44 e nei loro processi decisionali;

 

b) nei loro processi di valutazione e di allocazione del capitale economico e di solvibilità, compresa la valutazione di cui all’articolo 45.

 

Inoltre le imprese di assicurazione e di riassicurazione dimostrano che la frequenza del calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità tramite il modello interno è coerente con la frequenza con la quale utilizzano il loro modello interno per le altre finalità di cui al primo comma.

 

L’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza ha la responsabilità di garantire la costante adeguatezza della struttura e del funzionamento del modello interno e di assicurare che il modello interno continui a riflettere in maniera appropriata il profilo di rischio dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

 

     Art. 121. Standard di qualità statistica

1. Il modello interno, ed in particolare il calcolo della distribuzione di probabilità prevista ad esso sottesa, è conforme ai criteri di cui ai paragrafi da 2 a 9.

 

2. I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista sono basati su tecniche attuariali e statistiche adeguate, applicabili e pertinenti e sono coerenti con i metodi utilizzati per calcolare le riserve tecniche.

 

I metodi utilizzati per calcolare la distribuzione di probabilità prevista sono basati su informazioni attuali e credibili e su ipotesi realistiche.

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono in grado di giustificare alle autorità di vigilanza le ipotesi sottese al loro modello interno.

 

3. I dati utilizzati per il modello interno sono accurati, completi e adeguati.

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione aggiornano almeno annualmente le serie di dati utilizzati nel calcolo della distribuzione di probabilità prevista.

 

4. Non è prescritto alcun metodo particolare per il calcolo della distribuzione di probabilità prevista.

 

Indipendentemente dal metodo di calcolo scelto, la capacità del modello interno di classificare i rischi è sufficiente a garantire che sia ampiamente utilizzato e svolga un ruolo importante nel sistema di governance delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, in particolare nel loro sistema di gestione dei rischi e nei processi decisionali nonché nell’allocazione del capitale conformemente all’articolo 120.

 

Il modello interno copre tutti i rischi sostanziali ai quali sono esposte le imprese di assicurazione e di riassicurazione. I modelli interni coprono quanto meno i rischi di cui all’articolo 101, paragrafo 4.

 

5. Per quanto concerne gli effetti di diversificazione, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere conto nel loro modello interno delle dipendenze all’interno e tra le categorie di rischio, purché le autorità di vigilanza giudichino adeguato il sistema utilizzato per misurare tali effetti di diversificazione.

 

6. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere pienamente conto dell’effetto delle tecniche di attenuazione del rischio nel loro modello interno nella misura in cui tale modello rifletta adeguatamente il rischio di credito e altri rischi derivanti dall’uso delle tecniche di attenuazione del rischio.

 

7. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione valutano accuratamente nei loro modelli interni i rischi particolari connessi alle garanzie finanziarie e alle opzioni contrattuali, laddove siano sostanziali. Esse valutano altresì i rischi connessi sia con le opzioni esistenti per i contraenti che con le opzioni contrattuali esistenti per le imprese di assicurazione e di riassicurazione. A tal fine tengono conto dell’impatto che le future variazioni delle condizioni finanziarie e non finanziarie possono avere sull’esercizio di tali opzioni.

 

8. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono tenere conto, nel loro modello interno, delle future misure di gestione che prevedono ragionevolmente di attuare in circostanze specifiche.

 

Nel caso di cui al primo comma, l’impresa interessata prende in considerazione i tempi necessari per l’attuazione di tali misure.

 

9. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione tengono conto nel loro modello interno di tutti i pagamenti che prevedono di effettuare a favore di contraenti e beneficiari, indipendentemente dal fatto che questi pagamenti siano o meno contrattualmente garantiti.

 

     Art. 122. Standard di calibrazione

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono utilizzare per i modelli interni un periodo di tempo o una misura di rischio diversi da quelli di cui all’articolo 101, paragrafo 3, nella misura in cui le risultanze del modello interno possano essere utilizzate da tali imprese per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità in modo da fornire ai contraenti e ai beneficiari un livello di protezione equivalente a quello di cui all’articolo 101.

 

2. Laddove possibile, le imprese di assicurazione e di riassicurazione derivano il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal loro modello interno, utilizzando la misura del valore a rischio di cui all’articolo 101, paragrafo 3.

 

3. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione non possono derivare il requisito patrimoniale di solvibilità direttamente dalla distribuzione di probabilità prevista prodotta dal loro modello interno, le autorità di vigilanza possono autorizzare l’uso di approssimazioni nel processo di calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità nella misura in cui tali imprese possano dimostrare alle autorità di vigilanza che i contraenti beneficiano di un livello di tutela equivalente a quello di cui all’articolo 101.

 

4. Le autorità di vigilanza possono imporre alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di applicare il loro modello interno a portafogli di riferimento rilevanti, utilizzando ipotesi basate su dati esterni anziché interni, per verificare la calibrazione del modello interno e per controllare che le sue specifiche siano in linea con la prassi di mercato generalmente accettata.

 

     Art. 123. Assegnazione di utili e perdite

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione esaminano almeno una volta all’anno le cause e le fonti degli utili e delle perdite per ciascuno dei principali settori di attività.

 

Esse dimostrano come la categorizzazione dei rischi scelta nel modello interno spieghi le cause e le fonti degli utili e delle perdite. La categorizzazione dei rischi e l’attribuzione degli utili e delle perdite riflettono il profilo di rischio delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

     Art. 124. Standard di convalida

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione prevedono un ciclo regolare di convalida del loro modello interno, che include il monitoraggio del suo buon funzionamento, il riesame della continua adeguatezza delle sue specifiche e il raffronto delle sue risultanze con i dati tratti dall’esperienza.

 

La procedura di convalida del modello interno include un processo statistico efficace che consenta alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di dimostrare alle loro autorità di vigilanza che i requisiti patrimoniali che risultano da tale modello sono appropriati.

 

I metodi statistici utilizzati verificano l’appropriatezza della distribuzione di probabilità prevista non soltanto rispetto all’esperienza passata, ma anche rispetto a tutti i nuovi dati rilevanti e alle nuove informazioni relativi ad essa.

 

La procedura di convalida del modello interno include un’analisi della sua stabilità ed in particolare la verifica della sensibilità delle sue risultanze a variazioni delle principali ipotesi sottostanti. Essa include altresì la valutazione dell’accuratezza, della completezza e dell’adeguatezza dei dati utilizzati nel modello interno.

 

     Art. 125. Standard in materia di documentazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano la struttura e i dettagli operativi del loro modello interno.

 

La documentazione dimostra l’osservanza degli articoli da 120 a 124.

 

La documentazione fornisce un quadro dettagliato della teoria, delle ipotesi e della base matematica ed empirica che sottendono il modello interno.

 

La documentazione indica eventuali circostanze in cui il modello interno non funziona in modo efficace.

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione documentano tutte le modifiche rilevanti apportate al loro modello interno conformemente all’articolo 115.

 

     Art. 126. Modelli e dati esterni

L’utilizzazione di un modello o di dati provenienti da terzi non giustifica l’esenzione da alcuno dei requisiti che si applicano ai modelli interni conformemente agli articoli da 120 a 125.

 

     Art. 127. Atti delegati riguardanti gli articoli da 120 a 126

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardanti gli articoli da 120 a 126 al fine di potenziare la migliore valutazione del profilo di rischio e la gestione delle attività delle imprese di assicurazione e riassicurazione, per quanto concerne l'uso dei modelli interni in tutta l'Unione.

 

Sezione 5

 

Requisito patrimoniale minimo

 

     Art. 128. Disposizioni generali

Gli Stati membri esigono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione detengano fondi propri di base ammissibili tali da coprire il requisito patrimoniale minimo.

 

     Art. 129. Calcolo del requisito patrimoniale minimo

1. Il requisito patrimoniale minimo è calcolato conformemente ai seguenti principi:

 

a) è calcolato in modo chiaro e semplice, al fine di garantire la possibilità di una revisione;

 

b) corrisponde ad un importo di fondi propri di base ammissibili al di sotto del quale i contraenti e i beneficiari sarebbero esposti ad un livello di rischio inaccettabile qualora alle imprese di assicurazione e di riassicurazione fosse consentito di continuare la propria attività;

 

c) la funzione lineare di cui al paragrafo 2, utilizzata per calcolare il requisito patrimoniale minimo, è calibrata sul valore a rischio dei fondi propri di base dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con un livello di confidenza dell’85 % su un periodo di un anno;

 

d) il suo minimo assoluto è pari a:

 

i) 2 500 000 EUR per le imprese di assicurazione non vita, comprese le imprese di assicurazione captive, salvo nel caso in cui siano coperti, in tutto o in parte, i rischi compresi in uno dei rami da 10 a 15 elencati all'allegato I, parte A, nel qual caso non può essere inferiore a 3 700 000 EUR;

 

ii) 3 700 000 EUR per le imprese di assicurazione vita, incluse le imprese di assicurazione captive;

 

iii) 3 600 000 EUR per le imprese di riassicurazione, ad eccezione delle imprese di riassicurazione captive, per le quali il requisito patrimoniale minimo non può essere inferiore a 1 200 000 EUR;

 

iv) la somma degli importi di cui ai punti i) e ii) per le imprese di assicurazione di cui all’articolo 73, paragrafo 5.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 3, il requisito patrimoniale minimo è calcolato come funzione lineare di un insieme o sottoinsieme delle seguenti variabili: riserve tecniche, premi contabilizzati, capitale a rischio, imposte differite e costi amministrativi dell’impresa. Le variabili utilizzate sono calcolate al netto della riassicurazione.

 

3. Fatto salvo il paragrafo 1, lettera d), il requisito patrimoniale minimo non può scendere al di sotto del 25 % né superare il 45 % del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa, calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezioni 2 o 3, e incluse eventuali maggiorazioni del capitale imposte a norma dell’articolo 37.

 

Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, per un periodo che termina non più tardi del 31 dicembre 2017, di esigere che un'impresa di assicurazione o di riassicurazione applichi le percentuali di cui al primo comma esclusivamente al requisito patrimoniale di solvibilità dell'impresa calcolato conformemente al capo VI, sezione 4, sottosezione 2.

 

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione calcolano il loro requisito patrimoniale minimo almeno ogni tre mesi e comunicano il risultato di tale calcolo alle autorità di vigilanza.

 

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al paragrafo 3 le imprese non sono tenute a calcolare il proprio requisito patrimoniale di solvibilità su base trimestrale.

 

Se uno dei limiti di cui al paragrafo 3 determina il requisito patrimoniale minimo di un’impresa, quest’ultima fornisce all’autorità di vigilanza le informazioni che consentano un’adeguata comprensione della relativa motivazione.

 

5. Entro il 31 dicembre 2020 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulle norme degli Stati membri e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate conformemente ai paragrafi da 1 a 4.

 

Tale relazione riferisce in particolare sull’uso e sul livello delle percentuali massime e minime di cui al paragrafo 3 e sugli eventuali problemi incontrati dalle autorità di vigilanza e dalle imprese nell’applicazione del presente articolo.

 

     Art. 130. Atti delegati

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le modalità di calcolo del requisito patrimoniale minimo di cui agli articoli 128 e 129.

 

     Art. 131. Disposizioni transitorie riguardanti il rispetto del requisito patrimoniale minimo

In deroga agli articoli 139 e 144, le imprese di assicurazione e di riassicurazione che, al 31 dicembre 2015, rispettano il margine di solvibilità richiesto di cui all’articolo 28 della direttiva 2002/83/CE, all’articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE o rispettivamente all’articolo 37, 38 o 39 della direttiva 2005/68/CE, ma non detengono fondi propri di base ammissibili sufficienti per coprire il requisito patrimoniale minimo, si conformano all’articolo 128 entro il 31 dicembre 2016.

 

Se l’impresa in questione non si conforma all’articolo 128 entro la data di cui al primo comma, la sua autorizzazione è revocata nel rispetto delle procedure applicabili previste dalla legislazione nazionale.

 

Sezione 6

 

Investimenti

 

     Art. 132. Principio della persona prudente

1. Gli Stati membri garantiscono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione investano tutte le loro attività conformemente al principio della persona prudente, come specificato ai paragrafi 2, 3 e 4.

 

2. Per quanto riguarda il portafoglio delle attività nel suo insieme, le imprese di assicurazione e di riassicurazione investono soltanto in attività e strumenti dei quali possano identificare, misurare, monitorare, gestire, controllare e segnalare adeguatamente i rischi, tenendone opportunamente conto nella valutazione del fabbisogno di solvibilità globale a norma dell’articolo 45, paragrafo 1, secondo comma, lettera a).

 

Tutte le attività, in particolare quelle che coprono il requisito patrimoniale minimo e il requisito patrimoniale di solvibilità, sono investite in modo tale da garantire la sicurezza, la qualità, la liquidità e la redditività del portafoglio nel suo insieme. Inoltre, la localizzazione di tali attività è tale da assicurare la loro disponibilità.

 

Le attività detenute a copertura delle riserve tecniche sono altresì investite in modo adeguato alla natura e alla durata delle passività assicurative e riassicurative. Tali attività sono investite nel migliore interesse di tutti i contraenti e beneficiari, tenendo conto di ogni obiettivo politico dichiarato.

 

In caso di conflitto di interessi, le imprese di assicurazione, o l’entità che ne gestisce il portafoglio di attività, garantiscono che l’investimento sia realizzato nel migliore interesse dei contraenti e dei beneficiari.

 

3. Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda le attività detenute in relazione ai contratti di assicurazione vita in cui il rischio di investimento è sopportato dai contraenti, si applicano il secondo, terzo e quarto comma del presente paragrafo.

 

Qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate al valore delle quote di un OICVM come definito nella direttiva 85/611/CEE, oppure al valore di attività contenute in un fondo interno detenuto dall’impresa di assicurazione, generalmente suddiviso in quote, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle suddette quote o, qualora queste non siano definite, dalle suddette attività.

 

Qualora le prestazioni previste da un contratto siano direttamente collegate ad un indice azionario o ad altro valore di riferimento diverso da quelli di cui al secondo comma, le riserve tecniche relative a tali prestazioni devono essere rappresentate con la massima approssimazione possibile dalle quote rappresentanti il valore di riferimento oppure, qualora le quote non siano definite, da attività di adeguata sicurezza e negoziabilità che corrispondano al massimo a quelle su cui si basa il valore di riferimento.

 

Qualora le prestazioni di cui al secondo e terzo comma comprendano una garanzia di risultato per l’investimento o qualsiasi altra prestazione garantita, le attività detenute a copertura delle riserve tecniche addizionali corrispondenti sono soggette alle disposizioni del paragrafo 4.

 

4. Fatto salvo il paragrafo 2, per quanto riguarda le attività diverse da quelle di cui al paragrafo 3, si applicano i commi dal secondo al quinto del presente paragrafo.

 

L’uso di strumenti derivati è possibile nella misura in cui contribuiscano ad una riduzione dei rischi o agevolino un’efficace gestione del portafoglio.

 

Gli investimenti e le attività non ammessi alla negoziazione su un mercato finanziario regolamentato sono mantenuti a livelli prudenti.

 

Le attività sono adeguatamente diversificate, in modo da evitare un’eccessiva dipendenza da una particolare attività, un particolare emittente o gruppo di imprese o una particolare area geografica nonché l’accumulazione eccessiva di rischi nel portafoglio nel suo insieme.

 

Gli investimenti in attività di uno stesso emittente o di emittenti appartenenti allo stesso gruppo non espongono l’impresa di assicurazione ad un’eccessiva concentrazione di rischi.

 

     Art. 133. Libertà di investimento

1. Gli Stati membri non impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di investire in determinate categorie di attività.

 

2. Gli Stati membri non sottopongono le decisioni di investimento dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione ovvero del suo gestore di investimenti ad alcun obbligo di approvazione preventiva o di notifica sistematica.

 

3. Il presente articolo non pregiudica i requisiti stabiliti dagli Stati membri per limitare i tipi di attività o i valori di riferimento a cui possono essere collegate le prestazioni. Tutte queste norme si applicano soltanto nel caso in cui il rischio di investimento sia sopportato da un contraente che sia una persona fisica e non sono più restrittive di quelle stabilite dalla direttiva 85/611/CEE.

 

     Art. 134. Localizzazione delle attività e divieto di impegnare attività

1. Per quanto riguarda i rischi assicurativi situati nella Comunità, gli Stati membri non esigono che le attività detenute a copertura delle riserve tecniche relative a tali rischi siano localizzate all’interno della Comunità o in un determinato Stato membro.

 

Inoltre, per quanto riguarda gli importi recuperabili da contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate conformemente alla presente direttiva o aventi sede in un paese terzo il cui regime di solvibilità sia ritenuto equivalente conformemente all’articolo 172, gli Stati membri non impongono che le attività rappresentative di tali importi siano situate all’interno della Comunità.

 

2. Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono per la costituzione delle riserve tecniche un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attività a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio, qualora il riassicuratore sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata a norma della presente direttiva.

 

     Art. 135. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione riguardanti i requisiti di qualità

1. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano requisiti qualitativi negli ambiti seguenti:

 

a) identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi derivanti dagli investimenti di cui all'articolo 132, paragrafo 2, primo comma;

 

b) identificazione, misurazione, monitoraggio e gestione dei rischi specifici derivanti dagli investimenti in strumenti derivati e attività di cui all'articolo 132, paragrafo 4, secondo comma, e determinazione della misura in cui il ricorso a tali attività si qualifica come riduzione dei rischi o efficace gestione del portafoglio di cui all'articolo 132, paragrafo 4, terzo comma.

 

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che stabiliscono quanto segue:

 

a) i requisiti che devono essere soddisfatti dalle imprese che «confezionano» i prestiti in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari (cedenti o promotori) affinché un'impresa di assicurazione o di riassicurazione sia autorizzata a investire in titoli o strumenti del tipo in questione emessi dopo il 1 gennaio 2011, inclusi i requisiti volti ad assicurare che il cedente, il promotore o il prestatore originario trattenga costantemente un interesse economico netto rilevante in ogni caso non inferiore al 5 %;

 

b) i requisiti qualitativi che devono essere soddisfatti dalle imprese di assicurazione o di riassicurazione che investono in detti titoli o strumenti;

 

c) le esatte circostanze in cui, fatto salvo l'articolo 101, paragrafo 3, è possibile imporre un incremento proporzionale del fabbisogno di capitale in presenza di violazioni dei requisiti di cui alle lettere a) e b) del presente paragrafo.

 

3. Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda il paragrafo 2, lettera c), l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le metodologie per il calcolo dell'incremento proporzionale del fabbisogno di capitale ivi citato.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

CAPO VII

 

Imprese di assicurazione e di riassicurazione in difficoltà o in situazione irregolare

 

     Art. 136. Individuazione e notifica di un deterioramento delle condizioni finanziarie da parte dell’impresa di assicurazione e di riassicurazione

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione mettono in atto procedure per individuare un deterioramento delle condizioni finanziarie e notificano immediatamente alle autorità di vigilanza tale deterioramento quando si verifichi.

 

     Art. 137. Mancato rispetto delle riserve tecniche

Qualora un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non si conformi alle disposizioni del capo VI, sezione 2, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine dell’impresa possono vietare la libera disponibilità delle attività dopo aver informato della propria intenzione le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designano le attività oggetto di tali misure.

 

     Art. 138. Inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza non appena rilevano che il requisito patrimoniale di solvibilità non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

 

2. Entro due mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta un piano di risanamento realistico ai fini dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza.

 

3. L’autorità di vigilanza impone all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili tale da coprire il requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

Se opportuno, l’autorità di vigilanza può estendere tale periodo di tre mesi.

 

4. In presenza di situazioni eccezionalmente avverse aventi ripercussioni, riconosciute dall'EIOPA, su imprese di assicurazione e riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate, l'autorità di vigilanza può estendere per le imprese colpite, se del caso anche in consultazione con il CERS, il periodo fissato al paragrafo 3, secondo comma, per un periodo di tempo massimo di sette anni, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti, ivi inclusa la durata media delle riserve tecniche.

 

Fatti salvi i poteri dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) n. 1094/2010, ai fini del presente paragrafo l'EIOPA, su richiesta dell'autorità di vigilanza interessata, constata l'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse. L'autorità di vigilanza interessata può formulare una richiesta in tal senso se esiste la concreta possibilità che talune imprese di assicurazione o di riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate non siano in grado di soddisfare uno dei requisiti di cui al paragrafo 3. Si è in presenza di situazioni eccezionalmente avverse nel caso in cui la situazione finanziaria di talune imprese di assicurazione o riassicurazione che rappresentano una quota significativa del mercato o delle aree di attività interessate sia gravemente o negativamente colpita da almeno una delle seguenti circostanze:

 

a) un crollo dei mercati finanziari che sia imprevisto, brusco e drastico;

 

b) un contesto caratterizzato in maniera persistente da tassi di interesse bassi;

 

c) un evento catastrofico ad alto impatto.

 

L'EIOPA valuta periodicamente, in collaborazione con l'autorità di vigilanza interessata, se le condizioni di cui al secondo comma persistono. Spetta all'EIOPA, previa consultazione dell'autorità di vigilanza interessata, dichiarare cessata una situazione eccezionalmente avversa.

 

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi alla sua autorità di vigilanza una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del suo profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso.

 

L'estensione di cui al primo comma è revocata se dalla suddetta relazione si evince che non si sono registrati progressi significativi in relazione al ripristino del livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o alla riduzione del profilo di rischio al fine di garantire la conformità al requisito stesso tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

 

5. In casi eccezionali, se ritiene che la situazione finanziaria dell’impresa interessata stia per degradarsi ulteriormente, l’autorità di vigilanza può anche limitare o vietare la libera disponibilità delle attività di tale impresa. Tale autorità di vigilanza informa di tutte le misure che ha adottato le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. Tali autorità, a richiesta dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, adottano le stesse misure. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure.

 

     Art. 139. Inosservanza del requisito patrimoniale minimo

1. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione informano immediatamente l’autorità di vigilanza qualora rilevino che il requisito patrimoniale minimo non è più rispettato o quando vi è il rischio che non sia rispettato nei successivi tre mesi.

 

2. Entro un mese dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta, ai fini dell’approvazione da parte dell’autorità di vigilanza, un piano di finanziamento realistico a breve termine per riportare, entro tre mesi da tale rilevamento, i fondi propri di base ammissibili almeno al livello del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l’osservanza del requisito patrimoniale minimo.

 

3. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può inoltre restringere o vietare la libera disponibilità delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione. Essa ne informa le autorità di vigilanza degli Stati membri ospitanti. A richiesta dell’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, tali autorità adottano le stesse misure. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine designa le attività oggetto di tali misure.

 

     Art. 140. Divieto della libera disponibilità delle attività situate nel territorio di uno Stato membro

Gli Stati membri adottano le misure necessarie per poter vietare in conformità della propria legislazione nazionale la libera disponibilità delle attività situate sul loro territorio, su richiesta, nei casi previsti agli articoli da 137 a 139 e all’articolo 144, paragrafo 2, dello Stato membro di origine dell’impresa, il quale precisa le attività che devono formare oggetto di tali misure.

 

     Art. 141. Poteri di vigilanza in caso di deterioramento delle condizioni finanziarie

Fatti salvi gli articoli 138 e 139, se la solvibilità dell’impresa continua a deteriorarsi, le autorità di vigilanza hanno il potere di adottare tutte le misure necessarie per salvaguardare gli interessi dei contraenti in caso di contratti di assicurazione o il rispetto delle obbligazioni derivanti da contratti di riassicurazione.

 

Tali misure sono proporzionate e pertanto riflettono il livello e la durata del deterioramento della solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

 

     Art. 142. Piano di risanamento e piano di finanziamento

1. Il piano di risanamento di cui all’articolo 138, paragrafo 2 e il piano di finanziamento di cui all’articolo 139, paragrafo 2 includono quanto meno le indicazioni o giustificazioni riguardanti quanto segue:

 

a) le previsioni relative alle spese di gestione, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

 

b) le previsioni di entrata e di spesa, sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva sia per le operazioni di riassicurazione passiva;

 

c) la probabile situazione di tesoreria;

 

d) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo;

 

e) la politica di riassicurazione nel suo complesso.

 

2. Ove abbiano chiesto un piano di risanamento di cui all’articolo 138, paragrafo 2, o un piano di finanziamento di cui all’articolo 139, paragrafo 2, a norma del paragrafo 1 del presente articolo, le autorità di vigilanza si astengono dal rilasciare un attestato conformemente all’articolo 39, fintantoché ritengano che i diritti dei contraenti o gli impegni contrattuali dell’impresa di riassicurazione siano a rischio.

 

     Art. 143. Atti delegati e norme tecniche di regolamentazione riguardanti l'articolo 138, paragrafo 4

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che integrano le tipologie di situazioni eccezionalmente avverse e specificano i fattori e i criteri di cui l'EIOPA deve tenere conto ai fini della constatazione dell'esistenza di situazioni eccezionalmente avverse e che le autorità di vigilanza devono tenere in considerazione al momento della decisione di estendere il periodo ammesso per il risanamento secondo quanto indicato all'articolo 138, paragrafo 4.

 

2. Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione all'articolo 138, paragrafo 2, all'articolo 139, paragrafo 2, e all'articolo 141, l'EIOPA, in base all'articolo 301 ter, elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione che specificano il piano di risanamento di cui all'articolo 138, paragrafo 2, e il piano di finanziamento di cui all'articolo 139, paragrafo 2, anche per quanto riguarda l'articolo 141, evitando con cura effetti prociclici.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 144. Revoca dell’autorizzazione

1. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine può revocare un’autorizzazione concessa ad un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nei casi seguenti:

 

a) l’impresa interessata non fa uso dell’autorizzazione entro dodici mesi, vi rinuncia espressamente o cessa di esercitare la propria attività per un periodo superiore a sei mesi, a meno che lo Stato membro interessato non preveda in tali casi la decadenza dell’autorizzazione;

 

b) l’impresa interessata non soddisfa più le condizioni per l’autorizzazione;

 

c) l’impresa interessata viene gravemente meno agli obblighi che le incombono in virtù della normativa ad essa applicabile.

 

L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine revoca un’autorizzazione accordata a un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nel caso in cui quest’ultima non rispetti il requisito patrimoniale minimo e l’autorità di vigilanza ritenga che il piano di finanziamento presentato sia manifestamente inadeguato o che l’impresa interessata non rispetti il piano approvato entro tre mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale minimo.

 

2. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informa della revoca o della decadenza dell’autorizzazione le autorità di vigilanza degli altri Stati membri, le quali adottano opportune misure onde impedire all’impresa di assicurazione o di riassicurazione di dare inizio a nuove operazioni sul loro territorio.

 

L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adotta inoltre, con il concorso delle autorità in questione, ogni misura atta a salvaguardare gli interessi degli assicurati, e in particolare restringe la libera disponibilità delle attività dell’impresa di assicurazione, in conformità dell’articolo 140.

 

3. Qualsiasi decisione di revoca dell’autorizzazione è motivata in modo preciso e notificata all’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

 

CAPO VIII

 

Libertà di stabilimento e libera prestazione di servizi

 

Sezione 1

 

Stabilimento di imprese di assicurazione

 

     Art. 145. Condizioni per lo stabilimento di una succursale

1. Gli Stati membri garantiscono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale nel territorio di un altro Stato membro ne dia notifica all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

 

È assimilata ad una succursale qualsiasi presenza permanente di un’impresa nel territorio di uno Stato membro, anche se questa presenza non ha assunto la forma di una succursale, ma si esercita per mezzo di un semplice ufficio gestito dal personale proprio dell’impresa o da una persona indipendente ma incaricata di agire in permanenza per conto dell’impresa come farebbe un’agenzia.

 

2. Gli Stati membri prescrivono che ogni impresa di assicurazione che intenda stabilire una succursale in un altro Stato membro alleghi alla notifica prevista al paragrafo 1 le informazioni seguenti:

 

a) il nome dello Stato membro nel cui territorio intende stabilire una succursale;

 

b) un programma di attività nel quale siano indicati quanto meno il tipo di operazioni che si intendono effettuare e la struttura organizzativa della succursale;

 

c) il nominativo di una persona che sia dotata di poteri sufficienti ad impegnare nei confronti dei terzi l’impresa di assicurazione o, per quanto riguarda i Lloyd’s, i sottoscrittori interessati e a rappresentarla o a rappresentarli anche dinanzi alle autorità e agli organi giurisdizionali dello Stato membro ospitante («mandatario generale»);

 

d) l’indirizzo nello Stato membro ospitante ove possono esserle richiesti e rilasciati i documenti, comprese tutte le comunicazioni destinate al mandatario generale.

 

Per quanto riguarda i Lloyd’s, in caso di controversie nello Stato membro ospitante in relazione a impegni sottoscritti, non risultano per gli assicurati difficoltà maggiori di quelle che incontrerebbero in caso di controversie analoghe sorte con imprese di tipo classico.

 

3. Qualora un’impresa di assicurazione non vita intenda coprire tramite la succursale i rischi classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità del vettore, essa presenta una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell’ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro ospitante.

 

4. In caso di modifica del contenuto di una delle informazioni notificate in conformità del paragrafo 2, lettera b), c) o d), l’impresa di assicurazione notifica per iscritto la modifica in questione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e dello Stato membro in cui è situata tale succursale almeno un mese prima di procedere al cambiamento, affinché le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine e le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui è situata tale succursale possano soddisfare i rispettivi obblighi ai sensi dell’articolo 146, paragrafi 1, 2 e 3.

 

     Art. 146. Comunicazione delle informazioni

1. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, sempreché non abbiano motivo di dubitare, con riferimento al progetto in questione, dell’adeguatezza del sistema di governance o della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione o dei requisiti di competenza e onorabilità ai sensi dell’articolo 42 del mandatario generale, entro tre mesi a decorrere dal ricevimento delle informazioni di cui all’articolo 145, paragrafo 2, comunicano dette informazioni alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante e ne informano l’impresa di assicurazione interessata.

 

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine attestano altresì che l’impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati conformemente agli articoli 100 e 129.

 

2. Qualora le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine rifiutino di comunicare le informazioni di cui all’articolo 145, paragrafo 2, alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, esse comunicano le ragioni di tale rifiuto all’impresa di assicurazione interessata entro i tre mesi successivi al ricevimento di tutte le informazioni.

 

Il rifiuto o la mancata risposta è oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

 

3. Prima che la succursale dell’impresa di assicurazione inizi le proprie attività, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante dispongono, ove applicabile, di un periodo di due mesi a decorrere dalla data di ricevimento delle informazioni di cui al paragrafo 1 per indicare all’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine le condizioni alle quali, per motivi d’interesse generale, tali attività devono essere esercitate nello Stato membro ospitante. L’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunica tali informazioni all’impresa di assicurazione interessata.

 

L’impresa di assicurazione può istituire la succursale ed iniziare l’attività dal momento in cui l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ha ricevuto tale comunicazione o, qualora non venga ricevuta alcuna comunicazione, dalla scadenza del termine di cui al primo comma.

 

Sezione 2

 

Libera prestazione di servizi: imprese di assicurazione

 

Sottosezione 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 147. Notifica preventiva allo Stato membro di origine

L’impresa di assicurazione che intenda svolgere per la prima volta in uno o più Stati membri le proprie attività in regime di libera prestazione di servizi è tenuta a notificarlo preventivamente alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, precisando la natura dei rischi o degli impegni che si propone di coprire.

 

     Art. 148. Notifica da parte dello Stato membro di origine

1. Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano quanto segue, entro un mese a decorrere dalla notifica prevista all’articolo 147, allo Stato membro o agli Stati membri nel cui territorio l’impresa di assicurazione intende svolgere attività in regime di libera prestazione di servizi:

 

a) un attestato indicante che l’impresa di assicurazione copre il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo calcolati in conformità agli articoli 100 e 129;

 

b) i rami di assicurazione che l’impresa di assicurazione è autorizzata ad esercitare;

 

c) la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione si propone di coprire nello Stato membro ospitante.

 

Allo stesso tempo, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano l’impresa di assicurazione interessata di tale comunicazione.

 

2. Gli Stati membri nel cui territorio un’impresa di assicurazione non vita si propone di coprire in regime di prestazione di servizi i rischi classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità del vettore, possono esigere che l’impresa di assicurazione trasmetta quanto segue:

 

a) il nominativo e l’indirizzo del rappresentante di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera h);

 

b) una dichiarazione secondo cui è divenuta membro dell’ufficio nazionale e del fondo nazionale di garanzia dello Stato membro ospitante.

 

3. Quando l’autorità di vigilanza dello Stato membro di origine non trasmette le informazioni di cui al paragrafo 1 entro il termine ivi previsto, essa comunica entro lo stesso termine all’impresa di assicurazione i motivi del proprio rifiuto.

 

Il rifiuto o la mancata risposta è oggetto di ricorso giurisdizionale nello Stato membro di origine.

 

4. L’impresa di assicurazione può iniziare la propria attività a decorrere dalla data alla quale essa è stata informata della comunicazione di cui al paragrafo 1, primo comma.

 

     Art. 149. Modifiche della natura dei rischi o degli impegni

Tutte le modifiche che le imprese di assicurazione intendono eventualmente apportare alle informazioni previste dall'articolo 147 sono soggette alla procedura di cui agli articoli 147 e 148.

 

Sottosezione 2

 

Responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

 

     Art. 150. Assicurazione obbligatoria della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli

1. Quando un’impresa di assicurazione non vita, tramite uno stabilimento situato in uno Stato membro, copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificato nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, situato in un altro Stato membro, lo Stato membro ospitante esige che tale impresa entri a far parte e contribuisca al finanziamento del suo ufficio nazionale d’assicurazione e del suo fondo nazionale di garanzia.

 

2. Il contributo finanziario di cui al paragrafo 1 è versato soltanto per i rischi, diversi dalla responsabilità civile del vettore, classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, coperti in regime di prestazione di servizi. Tale contributo è calcolato sulla stessa base che per le imprese di assicurazione non vita che coprono tali rischi tramite uno stabilimento situato in detto Stato membro.

 

Il calcolo è fatto con riferimento alla raccolta premi delle imprese di assicurazione per detto ramo nello Stato membro ospitante o al numero di rischi in tale ramo coperti in tale Stato membro.

 

3. Lo Stato membro ospitante può imporre alle imprese di assicurazione in regime di prestazione di servizi di rispettare le proprie norme relative alla copertura di rischi aggravati che si applichino alle imprese di assicurazione non vita ivi stabilite.

 

     Art. 151. Non discriminazione dei richiedenti un indennizzo

Lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita garantisca che i richiedenti un indennizzo in seguito a sinistri verificatisi nel suo territorio non si trovino in una situazione meno favorevole per il fatto che l’impresa copre un rischio, diverso dalla responsabilità civile del vettore, classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, in regime di prestazione di servizi invece che tramite uno stabilimento in detto Stato membro.

 

     Art. 152. Rappresentante

1. Ai fini di cui all’articolo 151, lo Stato membro ospitante esige che l’impresa di assicurazione non vita nomini un rappresentante residente o stabilito nel proprio territorio incaricato di raccogliere tutte le informazioni necessarie in relazione alle richieste di indennizzo e dotato di poteri sufficienti per rappresentare l’impresa rispetto a persone che hanno subito un danno che può dar luogo ad una richiesta di indennizzo, anche per quanto riguarda il versamento di tali indennizzi, e per rappresentarla o, se necessario, per farla rappresentare dinanzi ai tribunali e alle autorità di detto Stato membro in relazione a detti indennizzi.

 

Parimenti, tale rappresentante può essere chiamato a rappresentare l’impresa di assicurazione non vita dinanzi alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante per quanto riguarda la verifica dell’esistenza e della validità delle polizze di assicurazione sulla responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli.

 

2. Lo Stato membro ospitante non esige che tale rappresentante svolga per conto dell’impresa di assicurazione non vita che l’ha nominata attività diverse da quelle indicate al paragrafo 1.

 

3. La nomina di tale rappresentante non costituisce di per sé apertura di succursale ai sensi dell’articolo 145.

 

4. Ove l’impresa di assicurazione non abbia nominato un rappresentante, gli Stati membri possono approvare che il mandatario nominato ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2000/26/CE assuma la funzione di rappresentante di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

Sezione 3

 

Competenze delle autorità di vigilanza dello stato membro ospitante

 

Sottosezione 1

 

Assicurazione

 

     Art. 153. Lingua

Le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono esigere che le informazioni che esse sono autorizzate a chiedere per quanto riguarda l’attività delle imprese di assicurazione operanti nel territorio di detto Stato membro siano loro fornite nella o nelle lingue ufficiali di detto Stato.

 

     Art. 154. Notifica e approvazione preventive

1. Lo Stato membro ospitante non adotta disposizioni che prevedano l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazioni, delle tariffe, o nel caso dell’assicurazione vita, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari e degli altri documenti che l’impresa di assicurazione intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti.

 

2. Al fine di controllare l’osservanza delle disposizioni nazionali sui contratti di assicurazione, lo Stato membro ospitante esige unicamente da ogni impresa di assicurazione che intenda effettuare sul suo territorio operazioni assicurative la comunicazione non sistematica delle condizioni e di altri documenti che essa intende applicare, senza che tale prescrizione costituisca per l’impresa di assicurazione una condizione preliminare per l’esercizio della sua attività.

 

3. Lo Stato membro ospitante mantiene in vigore o introduce la notifica preventiva o l’approvazione delle maggiorazioni tariffarie proposte solo in quanto elemento di un sistema generale di controllo dei prezzi.

 

     Art. 155. Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di assicurazione

1. Se le autorità di vigilanza di uno Stato membro ospitante constatano che un’impresa di assicurazione che ha una succursale od opera in regime di libera prestazione di servizi nel territorio di detto Stato membro non rispetta le norme di diritto dello stesso ad essa applicabili, esse invitano l’impresa di assicurazione interessata a porre fine a tale situazione irregolare.

 

2. Se l’impresa di assicurazione non ottempera all’invito, le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato ne informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

 

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine adottano senza indugio tutte le opportune misure affinché l’impresa di assicurazione interessata ponga fine a tale situazione irregolare.

 

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine comunicano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante le misure adottate.

 

3. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate o mancanti, l’impresa di assicurazione persiste nel violare le norme di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, possono adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di stipulare nuovi contratti di assicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante.

 

Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine o di quello ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

 

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare alle imprese di assicurazione gli atti necessari in relazione a dette misure.

 

4. I paragrafi 1, 2 e 3 lasciano impregiudicato il potere degli Stati membri interessati di prendere, in caso di urgenza, misure appropriate per prevenire o reprimere le irregolarità commesse sul loro territorio. Detto potere implica la possibilità di impedire ad un’impresa di assicurazione la stipulazione di nuovi contratti di assicurazione nel loro territorio.

 

5. I paragrafi 1, 2 e 3 non pregiudicano il potere degli Stati membri di sanzionare le infrazioni sul proprio territorio.

 

6. Qualora l’impresa di assicurazione che ha commesso l’infrazione abbia uno stabilimento o possieda beni nello Stato membro interessato, le autorità di vigilanza di detto Stato membro possono applicare, conformemente alla legislazione nazionale, le sanzioni amministrative nazionali previste per l’infrazione nei confronti di tale stabilimento o di tali beni.

 

7. Le misure prese in applicazione dei paragrafi da 2 a 6 che comportino restrizioni all’esercizio dell’attività assicurativa devono essere debitamente motivate e notificate all’impresa di assicurazione interessata.

 

8. Le imprese di assicurazione presentano alle autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante su loro richiesta tutti i documenti ad esse richiesti ai fini dell’applicazione dei paragrafi da 1 a 7, nella misura in cui tale obbligo incomba anche alle imprese di assicurazione con sede in detto Stato membro.

 

9. Gli Stati membri comunicano alla Commissione e all'EIOPA il numero e il tipo di casi che hanno comportato un rifiuto ai sensi degli articoli 146 e 148 o in cui siano state adottate le misure di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo.

 

     Art. 156. Pubblicità

Le imprese di assicurazione con sede in uno Stato membro possono fare pubblicità ai servizi da loro offerti con tutti i mezzi di comunicazione disponibili nello Stato membro ospitante, purché rispettino le norme che disciplinano la forma e il contenuto di tale pubblicità stabilite per motivi di interesse generale.

 

     Art. 157. Imposte sui premi

1. Fatta salva un’ulteriore armonizzazione, ogni contratto di assicurazione è sottoposto esclusivamente alle imposte indirette e agli oneri parafiscali gravanti sui premi di assicurazione nello Stato membro in cui il rischio è situato o nello Stato membro dell’impegno.

 

Ai fini del primo comma, i beni mobili contenuti in un immobile situato nel territorio di uno Stato membro, fatta eccezione per i beni in transito commerciale, sono considerati un rischio situato in tale Stato membro, anche se l’immobile ed il suo contenuto non sono coperti dalla medesima polizza di assicurazione.

 

Nel caso della Spagna, un contratto di assicurazione è altresì soggetto ai gravami legalmente fissati a favore dell’organismo spagnolo «Consorcio de Compensación de Seguros» per il fabbisogno delle sue funzioni in materia di compensazione delle perdite risultanti da avvenimenti straordinari accaduti in tale Stato membro.

 

2. La legge applicabile al contratto a norma dell’articolo 178 della presente direttiva e del regolamento (CE) n. 593/2008 non incide sul regime fiscale applicabile.

 

3. Ciascuno Stato membro applica alle imprese di assicurazione che coprono rischi o assumono impegni nel suo territorio le disposizioni nazionali concernenti le misure destinate a garantire la riscossione delle imposte indirette e degli oneri parafiscali dovuti ai sensi del paragrafo 1.

 

Sottosezione 2

 

Riassicurazione

 

     Art. 158. Inosservanza delle disposizioni di legge da parte di un’impresa di riassicurazione

1. Le autorità di vigilanza di uno Stato membro che accertino l’inosservanza da parte di un’impresa di riassicurazione operante sul territorio di quello Stato membro tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi, delle disposizioni di legge ivi vigenti e ad essa applicabili, invitano l’impresa di riassicurazione a porre fine a tale situazione irregolare. Nel contempo, informano le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

 

2. Se, nonostante le misure adottate dallo Stato membro di origine o poiché in tale Stato membro dette misure risultano inadeguate, l’impresa di riassicurazione persiste nel violare le disposizioni di legge vigenti nello Stato membro ospitante, le autorità di vigilanza dello Stato membro ospitante possono, dopo averne informato le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine, adottare opportune misure per prevenire o reprimere nuove irregolarità e, se strettamente necessario, impedire all’impresa di riassicurazione di stipulare nuovi contratti di riassicurazione sul territorio dello Stato membro ospitante.

 

Inoltre l'autorità di vigilanza dello Stato membro d'origine o di quello ospitante può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

 

Gli Stati membri provvedono affinché sul loro territorio sia possibile notificare alle imprese di riassicurazione gli atti necessari in relazione a dette misure.

 

3. Le misure prese a norma dei paragrafi 1 e 2 che comportino sanzioni o restrizioni all’esercizio dell’attività riassicurativa sono debitamente motivate e notificate all’impresa di riassicurazione interessata.

 

Sezione 4

 

Informazioni statistiche

 

     Art. 159. Informazioni statistiche sulle attività transfrontaliere

Ogni impresa di assicurazione comunica all'autorità di vigilanza competente dello Stato membro di origine, in forma separata per le operazioni rispettivamente effettuate in regime di stabilimento e in regime di libera prestazione di servizi, l'importo dei premi, dei sinistri e delle commissioni, al lordo della riassicurazione, per Stato membro e secondo le modalità seguenti:

 

a) per l'assicurazione non vita, per aree di attività in conformità dell'atto delegato pertinente;

 

b) per l'assicurazione vita, per area di attività in conformità dell'atto delegato pertinente.

 

Per quanto riguarda l'allegato I, parte A, ramo 10, fatta salva la responsabilità del vettore, l'impresa interessata comunica all'autorità di vigilanza anche la frequenza e il costo medio dei sinistri.

 

L'autorità di vigilanza dello Stato membro di origine presenta alle autorità di vigilanza dei singoli Stati membri interessati su loro richiesta, entro un termine ragionevole e in forma aggregata, le informazioni di cui al primo e secondo comma.

 

Sezione 5

 

Trattamento dei contratti stipulati dalle succursali in liquidazione

 

     Art. 160. Liquidazione di imprese di assicurazione

In caso di liquidazione di un’impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dai contratti stipulati tramite una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stessa stregua degli impegni risultanti da altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

 

     Art. 161. Liquidazione di imprese di riassicurazione

In caso di liquidazione di un’impresa di riassicurazione, gli impegni derivanti dai contratti conclusi da una succursale o in regime di libera prestazione di servizi sono adempiuti alla stregua degli impegni derivanti dagli altri contratti di riassicurazione di tale impresa.

 

CAPO IX

 

Succursali stabilite nella comunità e dipendenti da imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede fuori della comunità

 

Sezione 1

 

Accesso all’attività

 

     Art. 162. Principi dell’autorizzazione e condizioni

1. Gli Stati membri subordinano al rilascio di un’autorizzazione l’accesso alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 1, primo comma, per ogni impresa con sede fuori della Comunità.

 

2. Lo Stato membro può accordare l’autorizzazione se l’impresa risponde almeno alle seguenti condizioni:

 

a) è abilitata a praticare le operazioni di assicurazione, in conformità della legislazione nazionale da cui essa dipende;

 

b) stabilisce una succursale nel territorio dello Stato membro in cui è richiesta l’autorizzazione;

 

c) si impegna a istituire, presso la sede della succursale, una contabilità specifica dell’attività che essa vi esercita, e a conservarvi tutti i documenti relativi agli affari trattati;

 

d) designa un rappresentante generale che dev’essere approvato dalle autorità di vigilanza;

 

e) dispone, nello Stato membro in cui è richiesta l’autorizzazione, di attività per un importo almeno uguale alla metà del minimo assoluto prescritto dall’articolo 129, paragrafo 1, lettera d), per il requisito patrimoniale minimo e deposita un quarto di tale minimo assoluto a titolo di cauzione;

 

f) si impegna a coprire il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo conformemente agli articoli 100 e 128;

 

g) comunica nome ed indirizzo del mandatario per la liquidazione dei sinistri da designare in ciascuno degli Stati membri diverso da quello in cui è richiesta l’autorizzazione, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 10 dell’allegato I, parte A, esclusa la responsabilità civile del vettore;

 

h) presenta un programma di attività conforme all’articolo 163;

 

i) soddisfa i requisiti in materia di governance di cui al capo IV, sezione 2.

 

3. Ai fini del presente capo, «succursale» indica una presenza permanente nel territorio dello Stato membro di un’impresa di cui al paragrafo 1, che riceva l’autorizzazione in detto Stato membro e che eserciti l’attività di assicurazione.

 

     Art. 163. Programma di attività della succursale

1. Il programma di attività della succursale di cui all’articolo 162, paragrafo 2, lettera h) contiene quanto segue:

 

a) la natura dei rischi o degli impegni che l’impresa di assicurazione si propone di assumere;

 

b) i principi direttivi in materia di riassicurazione;

 

c) le previsioni del futuro requisito patrimoniale di solvibilità di cui al capo VI, sezione 4, sulla base della probabile situazione di tesoreria, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

 

d) le previsioni del futuro requisito patrimoniale minimo di cui al capo VI, sezione 5 sulla base della probabile situazione di tesoreria, nonché il metodo di calcolo utilizzato per elaborare tali previsioni;

 

e) la situazione dei fondi propri ammissibili e dei fondi propri di base ammissibili dell’impresa in relazione al requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo, di cui al capo VI, sezioni 4 e 5;

 

f) le previsioni circa le spese di impianto dei servizi amministrativi e dell’organizzazione della rete di produzione, i mezzi finanziari destinati a farvi fronte e, se i rischi da coprire sono classificati nel ramo 18 dell’allegato I, parte A, i mezzi disponibili per fornire l’assistenza;

 

g) informazioni sulla struttura del sistema di governance.

 

2. Oltre a soddisfare i requisiti di cui al paragrafo 1, il programma di attività deve contenere quanto segue per i primi tre esercizi sociali:

 

a la probabile situazione di tesoreria;

 

b) le previsioni relative ai mezzi finanziari destinati alla copertura delle riserve tecniche, del requisito patrimoniale minimo e del requisito patrimoniale di solvibilità;

 

c) per l’assicurazione non vita:

 

i) le previsioni relative alle spese di gestione diverse dalle spese di impianto, in particolare le spese generali correnti e le provvigioni;

 

ii) le previsioni relative ai premi o ai contributi e ai sinistri;

 

d) per l’assicurazione vita, un piano che esponga dettagliatamente le previsioni delle entrate e delle spese sia per le operazioni dirette e per le operazioni di riassicurazione attiva che per le operazioni di riassicurazione passiva.

 

3. Per quanto riguarda l’assicurazione vita, gli Stati membri possono esigere che le imprese di assicurazione effettuino la comunicazione sistematica delle basi tecniche applicabili al calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, senza che tale requisito possa costituire un presupposto affinché l’impresa di assicurazione vita svolga la sua attività.

 

     Art. 164. Trasferimento del portafoglio

1. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le succursali stabilite sul loro territorio e contemplate dal presente capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un’impresa cessionaria stabilita nello stesso Stato membro, se le autorità di vigilanza di tale Stato membro o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all’articolo 167 attestano che la cessionaria possiede, tenuto conto del trasferimento, i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100, paragrafo 1.

 

2. Alle condizioni previste dal diritto nazionale, gli Stati membri autorizzano le succursali stabilite sul loro territorio e contemplate dal presente capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad un’impresa di assicurazione avente la propria sede in un altro Stato membro, se le autorità di vigilanza dello Stato membro in questione attestano che la cessionaria possiede, tenuto conto del trasferimento, i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 100, paragrafo 1.

 

3. Uno Stato membro, che alle condizioni previste dal diritto nazionale autorizzi le succursali stabilite sul suo territorio e contemplate dal presente capo a trasferire tutto o parte del loro portafoglio di contratti ad una succursale contemplata dal presente capo e stabilita sul territorio di un altro Stato membro, si accerta che le autorità di vigilanza dello Stato membro dell’impresa cessionaria o, se del caso, quelle dello Stato membro di cui all’articolo 167, attestino che:

 

a) l’impresa cessionaria possiede, tenuto conto del trasferimento, i fondi propri ammissibili necessari per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità;

 

b) la legislazione dello Stato membro dell’impresa cessionaria prevede la possibilità di un simile trasferimento; e

 

c) lo Stato membro in questione è d’accordo sul trasferimento.

 

4. Nei casi previsti ai paragrafi da 1 a 3, lo Stato membro in cui si trova la succursale cedente, autorizza il trasferimento dopo aver ricevuto l’accordo delle autorità di vigilanza dello Stato membro del rischio, o dello Stato membro dell’impegno, se questo non è lo Stato membro in cui è situata la succursale cedente.

 

5. Le autorità di vigilanza degli Stati membri consultati comunicano il loro parere o il loro accordo alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine della succursale cedente entro i tre mesi successivi alla ricezione della richiesta. Qualora allo scadere di tale termine le autorità consultate non si siano ancora pronunciate, il silenzio delle medesime è considerato come un parere favorevole o un tacito assenso.

 

6. Il trasferimento autorizzato in conformità dei paragrafi da 1 a 5 è oggetto, nello Stato membro in cui è situato il rischio o nello Stato membro dell’impegno, di una misura di pubblicità alle condizioni previste dal diritto nazionale.

 

Tale trasferimento è opponibile d’ufficio ai contraenti, agli assicurati ed a chiunque abbia diritti od obblighi derivanti dai contratti trasferiti.

 

     Art. 165. Riserve tecniche

Gli Stati membri impongono alle imprese di costituire sufficienti riserve tecniche, corrispondenti alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione assunte nel loro territorio calcolate conformemente al capo VI, sezione 2. Gli Stati membri impongono alle imprese di valutare le attività e le passività conformemente al capo VI, sezione 1 e di determinare i fondi propri conformemente al capo VI, sezione 3.

 

     Art. 166. Requisito patrimoniale di solvibilità e requisito patrimoniale minimo

1. Ogni Stato membro impone alle succursali aperte nel suo territorio di disporre di un importo di fondi propri ammissibili costituito dagli elementi di cui all’articolo 98, paragrafo 3.

 

Il requisito patrimoniale di solvibilità e il requisito patrimoniale minimo sono calcolati in conformità delle disposizioni del capo VI, sezioni 4 e 5.

 

Tuttavia, per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo si prendono in considerazione, sia per l’assicurazione vita che per l’assicurazione non vita, soltanto le operazioni realizzate dalla succursale interessata.

 

2. L’importo ammissibile dei fondi propri di base richiesti a copertura del requisito patrimoniale minimo e il minimo assoluto di tale requisito patrimoniale minimo sono costituiti in conformità all’articolo 98, paragrafo 4.

 

3. L’importo ammissibile dei fondi propri di base non è inferiore alla metà del minimo assoluto previsto dall’articolo 129, paragrafo 1, lettera d).

 

Nei fondi propri di base ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo è incorporata la cauzione depositata in conformità dell’articolo 162, paragrafo 2, lettera e).

 

4. Le attività a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità devono essere localizzate all’interno dello Stato membro di esercizio fino a concorrenza del requisito patrimoniale minimo e, per l’eccedenza, all’interno della Comunità.

 

     Art. 167. Vantaggi per le imprese autorizzate in più Stati membri

1. Le imprese che hanno richiesto od ottenuto l’autorizzazione in più Stati membri, possono richiedere i seguenti vantaggi che possono essere accordati soltanto congiuntamente:

 

a) che il requisito patrimoniale di solvibilità di cui all’articolo 166 sia calcolato in funzione dell’attività globale che esse esercitano all’interno della Comunità;

 

b) che la cauzione di cui all’articolo 162, paragrafo 2, lettera e), sia depositata solo in uno di tali Stati;

 

c) che le attività a copertura del requisito patrimoniale minimo siano localizzate conformemente all’articolo 134 in uno qualunque degli Stati membri in cui le imprese esercitano la loro attività.

 

Nei casi di cui al primo comma, lettera a), ai fini del calcolo si tiene conto soltanto delle operazioni realizzate da tutte le succursali stabilite all’interno della Comunità.

 

2. La richiesta di beneficiare dei vantaggi previsti al paragrafo 1 è indirizzata alle autorità di vigilanza degli Stati membri interessati. In essa deve essere indicata l’autorità che in futuro dovrà controllare la solvibilità dell’insieme delle attività delle succursali stabilite all’interno della Comunità. La scelta dell’autorità, da parte dell’impresa, deve essere motivata.

 

La cauzione di cui all’articolo 162, paragrafo 2, lettera e), è depositata presso il rispettivo Stato membro.

 

3. I vantaggi di cui al paragrafo 1 possono essere concessi solo in caso di accordo delle autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri ai quali è stata presentata la richiesta.

 

Tali vantaggi diventano operanti alla data in cui l’autorità di vigilanza prescelta si è dichiarata disposta, nei confronti delle altre autorità di vigilanza, ad accertare la solvibilità dell’insieme delle attività svolte dalle succursali stabilite all’interno della Comunità.

 

L’autorità di vigilanza prescelta ottiene dagli altri Stati membri le informazioni necessarie per il controllo della solvibilità globale delle succursali stabilite nel loro territorio.

 

4. I vantaggi accordati ai sensi dei paragrafi 1, 2 e 3 sono soppressi contemporaneamente in tutti gli Stati membri interessati ad iniziativa di uno o più Stati membri interessati.

 

     Art. 168. Informazioni contabili, prudenziali e statistiche e imprese in difficoltà

Ai fini della presente sezione si applicano l’articolo 34, l’articolo 139, paragrafo 3, e gli articoli 140 e 141.

 

Ai fini dell’applicazione degli articoli da 137 a 139, qualora si tratti di un’impresa che beneficia dei vantaggi previsti all’articolo 167, paragrafi 1, 2 e 3, l’autorità di vigilanza incaricata del controllo della solvibilità per l’insieme delle attività svolte dalle succursali stabilite all’interno della Comunità è equiparata all’autorità di vigilanza dello Stato membro nel cui territorio si trova la sede dell’impresa stabilita nella Comunità.

 

     Art. 169. Separazione delle attività di assicurazione vita e non vita

1. Le succursali di cui alla presente sezione non possono cumulare nel territorio dello stesso Stato membro l’esercizio delle attività di assicurazione vita e non vita.

 

2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che le succursali di cui alla presente sezione, che alle pertinenti date previste all’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, praticavano il cumulo di queste due attività sul territorio di uno Stato membro, possano continuare a praticarvi tale cumulo purché adottino per ciascuna delle suddette attività una gestione distinta, conformemente all’articolo 74.

 

3. Gli Stati membri che ai sensi dell’articolo 73, paragrafo 5, secondo comma hanno obbligato le imprese stabilite sul loro territorio a porre fine al cumulo delle attività che tali imprese praticavano alle pertinenti date previste all’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, devono imporre tale obbligo anche alle succursali di cui alla presente sezione stabilite sul loro territorio e che praticano il cumulo.

 

Gli Stati membri possono prevedere che le succursali di cui alla presente sezione, la cui sede pratica il cumulo e che, alle date previste all’articolo 73, paragrafo 5, primo comma, esercitavano sul territorio di uno Stato membro soltanto le attività di assicurazione vita, possano proseguirvi le loro attività. Ove un’impresa intenda esercitare le attività di assicurazione non vita su tale territorio, essa può esercitare le attività di assicurazione vita soltanto attraverso un’impresa figlia.

 

     Art. 170. Revoca dell’autorizzazione delle imprese autorizzate in più Stati membri

In caso di revoca dell’autorizzazione da parte dell’autorità di cui all’articolo 167, paragrafo 2, questa ne informa le autorità di vigilanza degli altri Stati membri nei quali l’impresa esercita la sua attività, le quali adottano le misure appropriate.

 

Se la decisione di revoca è motivata dall’insufficienza della solvibilità globale quale è fissata dagli Stati membri che abbiano acconsentito alla richiesta di cui all’articolo 167, gli Stati membri parti dell’accordo medesimo procedono del pari alla revoca della loro autorizzazione.

 

     Art. 171. Accordi con paesi terzi

La Comunità, mediante accordi con uno o più paesi terzi conclusi conformemente al trattato, può convenire di applicare disposizioni diverse da quelle previste nella presente sezione, allo scopo di garantire in condizioni di reciprocità un’idonea tutela dei contraenti e degli assicurati degli Stati membri.

 

Sezione 2

 

Riassicurazione

 

     Art. 172. Equivalenza in relazione alle imprese di riassicurazione

1. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio è equivalente a quello stabilito dal titolo I.

 

2. Se un paese terzo soddisfa i criteri adottati a norma del paragrafo 1, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime di solvibilità da tale paese terzo che si applica alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio è equivalente a quello stabilito dal titolo I della presente direttiva.

 

Tali atti delegati sono periodicamente rivisti per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo del regime di vigilanza stabilito dal titolo 1 e del regime di vigilanza del paese terzo.

 

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

 

3. Laddove, in conformità del paragrafo 2, il regime di solvibilità di un paese terzo sia considerato equivalente a quello fissato dalla presente direttiva, i contratti di riassicurazione conclusi con le imprese con sede in detto paese terzo sono trattati alla stessa stregua dei contratti di riassicurazione conclusi con imprese autorizzate ai sensi della presente direttiva.

 

4. In deroga al paragrafo 2, la Commissione, anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti a norma del paragrafo 1, può, conformemente all'articolo 301 bis e per un periodo limitato nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime di solvibilità applicato da un paese terzo alle attività di riassicurazione delle imprese con sede nel suo territorio è temporaneamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, a condizione che il paese terzo in questione abbia soddisfatto i seguenti requisiti minimi:

 

a) si sia impegnato con l'Unione ad adottare e applicare un regime di solvibilità che possa essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 2, prima della fine del periodo limitato in questione, nonché ad avviare un processo di valutazione dell'equivalenza;

 

b) abbia adottato un programma di lavoro finalizzato al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

 

c) abbia assegnato risorse sufficienti ai fini del rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

 

d) abbia un regime di solvibilità basato sul rischio nonché definizione di requisiti quantitativi e qualitativi, oltre che in materia di relazioni di vigilanza e trasparenza;

 

e) abbia sottoscritto disposizioni scritte per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza con l'EIOPA e le autorità di vigilanza;

 

f) abbia un sistema di vigilanza indipendente; e

 

g) abbia introdotto obblighi in materia di segreto professionale per tutte le persone che agiscono per conto delle sue autorità di vigilanza, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con l'EIOPA e le autorità di vigilanza.

 

Qualunque atto delegato sull'equivalenza temporanea tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2. Tali atti delegati sono periodicamente rivisti sulla base delle relazioni annuali sui progressi realizzati presentate dai paesi terzi interessati alla Commissione e valutati da quest'ultima. L'EIOPA assiste la Commissione nella valutazione di tali relazioni.

 

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

 

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le condizioni enunciate al primo comma.

 

5. Il periodo limitato di cui al paragrafo 4, primo comma, termina il 31 dicembre 2020 o, se anteriore, alla data in cui, secondo il disposto del paragrafo 2, il regime di vigilanza del paese terzo è stato giudicato equivalente a quello stabilito dal titolo I.

 

Tale periodo può essere esteso per un ulteriore anno al massimo nel caso in cui un'estensione in tal senso sia necessaria per consentire all'EIOPA e alla Commissione di effettuare la valutazione dell'equivalenza ai fini del paragrafo 2.

 

6. I contratti di riassicurazione conclusi con le imprese con sede in un paese terzo il cui regime di vigilanza sia stato giudicato temporaneamente equivalente a norma del paragrafo 4 ricevono lo stesso trattamento di quello previsto al paragrafo 3. L'articolo 173 si applica anche alle imprese di riassicurazione con sede in un paese terzo il cui regime di vigilanza sia stato giudicato temporaneamente equivalente a norma del paragrafo 4.

 

    Art. 173. Divieto di impegno di attività

Gli Stati membri non mantengono in vigore né introducono per la costituzione di riserve tecniche un sistema di accantonamenti lordi con impegno di attività a garanzia delle riserve premi e per sinistri ancora da pagare alla chiusura dell’esercizio, qualora il riassicuratore sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo situata in un paese il cui regime di solvibilità sia considerato equivalente a quello fissato dalla presente direttiva in conformità all’articolo 172.

 

     Art. 174. Principio e condizioni di esercizio dell’attività riassicurativa

Nessuno Stato membro applica alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, per quanto riguarda l’accesso all’attività riassicurativa e il relativo esercizio sul suo territorio, disposizioni che procurino loro un trattamento più favorevole rispetto alle imprese di riassicurazione aventi la sede in quello Stato membro.

 

     Art. 175. Accordi con paesi terzi

1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza su:

 

a) imprese di riassicurazione di paesi terzi che esercitano attività riassicurative nella Comunità;

 

b) imprese di riassicurazione comunitarie che esercitano attività riassicurative in un paese terzo.

 

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano a garantire, in condizioni di equivalenza delle norme prudenziali, un accesso effettivo al mercato per le imprese di riassicurazione stabilite sul territorio di ciascuna delle parti e a provvedere al riconoscimento reciproco delle norme e prassi in materia di vigilanza sulla riassicurazione. Essi mirano inoltre a permettere:

 

a) alle autorità di vigilanza degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nella Comunità e che esercitano la propria attività nel territorio di paesi terzi interessati;

 

b) alle autorità di vigilanza dei paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza delle imprese di riassicurazione aventi la sede nel loro territorio e che esercitano la propria attività nella Comunità.

 

3. Fatto salvo l’articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1 del presente articolo e la situazione che ne consegue.

 

CAPO X

 

Imprese figlie di imprese di assicurazione o di riassicurazione soggette alla legislazione di un paese terzo e acquisizioni di partecipazioni da parte di tali imprese

 

     Art. 176. Informazione da parte degli Stati membri alla Commissione e all'EIOPA

Le autorità di vigilanza degli Stati membri informano la Commissione, l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri di ogni autorizzazione accordata ad un'impresa figlia diretta o indiretta di una o più imprese madri soggette al diritto di un paese terzo.

 

Dette informazioni comprendono anche indicazioni sulla struttura del gruppo interessato.

 

Nel caso in cui un'impresa soggetta al diritto di un paese terzo acquisisca una partecipazione in un'impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata nell'Unione atta a rendere tale impresa di assicurazione o di riassicurazione un'impresa figlia di tale impresa del paese terzo in questione, le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine ne informano la Commissione, l'EIOPA e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.

 

     Art. 177. Trattamento riservato dai paesi terzi alle imprese di assicurazione e di riassicurazione comunitarie

1. Gli Stati membri informano la Commissione e l'EIOPA delle difficoltà di carattere generale eventualmente incontrate dalle loro imprese di assicurazione o di riassicurazione a livello di insediamento ed esercizio o prosecuzione delle rispettive attività in un determinato paese terzo.

 

2. Periodicamente, la Commissione presenta una relazione al Consiglio in cui esamina il trattamento delle imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nella Comunità nei paesi terzi relativamente a quanto segue:

 

a) lo stabilimento nei paesi terzi di imprese di assicurazione o di riassicurazione autorizzate nella Comunità;

 

b) l’acquisizione di partecipazioni in imprese di assicurazione o di riassicurazione di questi paesi;

 

c) l’esercizio dell’attività di assicurazione o riassicurazione quando vi si sono stabilite;

 

d) la prestazione transfrontaliera di servizi assicurativi o riassicurativi dalla Comunità verso questi paesi.

 

La Commissione presenta tali relazioni al Consiglio, corredate eventualmente di proposte o raccomandazioni adeguate.

 

TITOLO II

 

DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER L’ASSICURAZIONE E LA RIASSICURAZIONE

 

CAPO I

 

Legge applicabile e condizioni dei contratti di assicurazione diretta

 

Sezione 1

 

Legge applicabile

 

     Art. 178. Legge applicabile

Qualsiasi Stato membro non soggetto all’applicazione del regolamento (CE) n. 593/2008 applica le disposizioni di tale regolamento per determinare la legge applicabile ai contratti di assicurazione che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 7 di tale regolamento.

 

Sezione 2

 

Assicurazione obbligatoria

 

     Art. 179. Obblighi correlati

1. Le imprese di assicurazione non vita possono offrire e sottoscrivere contratti di assicurazione obbligatoria secondo quanto disposto dal presente articolo.

 

2. Ove uno Stato membro imponga l’obbligo di contrarre un’assicurazione, un contratto di assicurazione soddisfa tale obbligo solo qualora sia conforme alle disposizioni specifiche relative a detta assicurazione previste da tale Stato membro.

 

3. Quando, in uno Stato membro che impone un obbligo di assicurazione, l’impresa di assicurazione deve dichiarare ogni cessazione di garanzia alle autorità di vigilanza, tale cessazione è opponibile ai terzi lesi soltanto alle condizioni previste da tale Stato membro.

 

4. Ogni Stato membro comunica alla Commissione i rischi per i quali la sua legislazione impone un obbligo di assicurazione, indicando quanto segue:

 

a) le disposizioni di legge specifiche relative a tale assicurazione;

 

b) gli elementi che devono figurare nell’attestato che l’impresa di assicurazione non vita deve rilasciare all’assicurato, quando tale Stato esige una prova che è stato rispettato l’obbligo di assicurazione.

 

Uno Stato membro può chiedere che gli elementi di cui al primo comma, lettera b), comprendano una dichiarazione dell’impresa di assicurazione che il contratto è conforme alle disposizioni specifiche relative a tale assicurazione.

 

La Commissione pubblica gli elementi di cui al primo comma, lettera b), nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Sezione 3

 

Interesse generale

 

     Art. 180. Interesse generale

Né lo Stato membro in cui il rischio è situato né lo Stato membro dell’impegno possono impedire al contraente di sottoscrivere un contratto concluso con un’impresa di assicurazione autorizzata alle condizioni di cui all’articolo 14, a condizione che la conclusione del contratto non sia in contrasto con le disposizioni di legge di interesse generale in vigore nello Stato membro in cui il rischio è situato o nello Stato membro dell’impegno.

 

Sezione 4

 

Condizioni dei contratti di assicurazione e tariffe

 

     Art. 181. Assicurazione non vita

1. Gli Stati membri non prescrivono l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe nonché di formulari ed altri stampati che l’impresa di assicurazione abbia l’intenzione di utilizzare nei propri rapporti con i contraenti.

 

Gli Stati membri possono esigere la comunicazione non sistematica di tali condizioni e di tali altri documenti solo al fine di controllare l’osservanza delle disposizioni nazionali relative ai contratti di assicurazione. Tale esigenza non costituisce per l’impresa di assicurazione una condizione preliminare per l’esercizio delle sue attività.

 

2. Uno Stato membro che impone l’obbligo di sottoscrivere un’assicurazione può prescrivere che le imprese di assicurazione comunichino alla loro autorità di vigilanza le condizioni generali e speciali di dette assicurazioni prima della loro diffusione.

 

3. Gli Stati membri mantengono in vigore o introducono l’obbligo di notifica preliminare o di approvazione delle maggiorazioni di tariffe proposte solo come elementi di un sistema generale di controllo dei prezzi.

 

     Art. 182. Assicurazione vita

Gli Stati membri non prescrivono l’approvazione preventiva o la comunicazione sistematica delle condizioni generali e speciali delle polizze di assicurazione, delle tariffe, delle basi tecniche, utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche, nonché dei formulari ed altri stampati che l’impresa di assicurazione vita intende utilizzare nei propri rapporti con i contraenti.

 

Tuttavia, unicamente allo scopo di controllare il rispetto delle disposizioni nazionali relative ai principi attuariali, lo Stato membro di origine può esigere la comunicazione sistematica delle basi tecniche utilizzate in particolare per il calcolo delle tariffe e delle riserve tecniche. Tali requisiti non costituiscono per l’impresa di assicurazione una condizione preliminare per l’esercizio delle sue attività.

 

Sezione 5

 

Informazioni per i contraenti

 

Sottosezione 1

 

Assicurazione non vita

 

     Art. 183. Informazioni generali per i contraenti

1. Prima della conclusione di un contratto di assicurazione non vita, il contraente deve essere informato dall’impresa di assicurazione non vita in merito a quanto segue:

 

a) la legge applicabile al contratto, qualora le parti non abbiano la libertà di scelta;

 

b) il fatto che le parti abbiano la libertà di scegliere la legge applicabile e la legge che l’assicuratore propone di scegliere.

 

L’impresa di assicurazione informa inoltre il contraente delle disposizioni relative alla gestione dei reclami dei contraenti in merito al contratto, compresa l’eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità per il contraente di promuovere un’azione giudiziaria.

 

2. Gli obblighi di cui al paragrafo 1 si applicano soltanto se il contraente è una persona fisica.

 

3. Le modalità di attuazione dei paragrafi 1 e 2 sono fissate dallo Stato membro in cui è situato il rischio.

 

     Art. 184. Informazioni supplementari in caso di assicurazione non vita offerta in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi

1. Quando un’assicurazione non vita è presentata in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi, il contraente, prima della sottoscrizione di qualsiasi impegno, deve essere informato del nome dello Stato membro in cui è situata la sede o, se del caso, la succursale con cui sarà stipulato il contratto.

 

Se al contraente vengono forniti documenti, in essi figura l’informazione di cui al primo comma.

 

Gli obblighi prescritti al primo e secondo comma non riguardano i grandi rischi.

 

2. Sul contratto o qualsiasi altro documento che concede la copertura, nonché sulla proposta di assicurazione qualora essa vincoli il contraente, deve essere indicato l’indirizzo della sede ed eventualmente della succursale dell’impresa di assicurazione non vita che concede la copertura.

 

Gli Stati membri possono esigere che nei documenti citati al primo comma del presente paragrafo figurino altresì il nome e l’indirizzo del rappresentante dell’impresa di assicurazione non vita di cui all’articolo 148, paragrafo 2, lettera a).

 

Sottosezione 2

 

Assicurazione vita

 

     Art. 185. Informazioni per i contraenti

1. Prima della conclusione del contratto di assicurazione vita, al contraente devono essere comunicate almeno le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 4.

 

2. Sono comunicate le seguenti informazioni relative all’impresa di assicurazione vita:

 

a) denominazione o ragione sociale dell’impresa e forma giuridica;

 

b) nome dello Stato membro dove è stabilita la sede e, se del caso, la succursale con la quale sarà concluso il contratto;

 

c) l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale sarà concluso il contratto;

 

d) un riferimento concreto alla relazione relativa alla solvibilità e alla condizione finanziaria di cui all’articolo 51, che consenta al contraente di accedere facilmente a tali informazioni.

 

3. Sono comunicate le seguenti informazioni relative all’impegno:

 

a) la definizione di ciascuna garanzia ed opzione;

 

b) la durata del contratto;

 

c) le modalità di scioglimento del contratto;

 

d) le modalità e la durata di versamento dei premi;

 

e) le modalità di calcolo e di assegnazione della partecipazione agli utili;

 

f) l’indicazione del valore di riscatto e del valore di riduzione nonché della misura delle relative garanzie;

 

g) le informazioni sui premi relativi a ciascuna garanzia, principale o complementare, qualora siffatte informazioni risultino appropriate;

 

h) per i contratti collegati a quote di fondi, la definizione delle quote alle quali le prestazioni sono collegate;

 

i) l’indicazione della natura delle attività sottostanti dei contratti collegati a quote di fondi;

 

j) le modalità di esercizio del diritto di rinuncia;

 

k) le informazioni generali relative al regime fiscale applicabile al tipo di polizza;

 

l) le disposizioni relative all’esame dei reclami dei contraenti, degli assicurati o dei beneficiari del contratto, in merito al contratto, compresa l’eventuale esistenza di un organo incaricato di esaminare i reclami, fatta salva la possibilità di promuovere un’azione giudiziaria;

 

m) la legge applicabile al contratto qualora le parti non abbiano la libertà di scelta o, qualora le parti siano libere di scegliere la legge applicabile, la legge che l’impresa di assicurazione vita propone di scegliere.

 

4. Sono altresì fornite informazioni specifiche intese a garantire un’adeguata comprensione dei rischi sottostanti il contratto assunti dal contraente.

 

5. Il contraente deve essere tenuto informato per tutta la vigenza del contratto di qualsiasi modifica relativa alle seguenti informazioni:

 

a) le condizioni generali e speciali di polizza;

 

b) la denominazione o ragione sociale dell’impresa di assicurazione vita, la forma giuridica o l’indirizzo della sede e, se del caso, della succursale con la quale è stato concluso il contratto;

 

c) tutte le informazioni di cui al paragrafo 3, lettere da d) a j) in caso di modifiche alle condizioni di polizza o alla legge applicabile al contratto;

 

d) ogni anno, informazioni circa la situazione della partecipazione agli utili;

 

Qualora, in relazione all’offerta o alla stipulazione di un contratto di assicurazione vita, l’assicuratore comunichi dati concernenti l’ammontare di eventuali pagamenti di cui sopra che esulano dai pagamenti concordati per contratto, l’assicuratore fornisce al contraente un modello di calcolo nel quale il potenziale pagamento alla scadenza è determinato applicando la base per il calcolo del premio a partire da tre tassi d’interesse diversi. Tale procedura non si applica alle assicurazioni e ai contratti a termine. L’assicuratore informa il contraente, in modo chiaro e comprensibile, che il modello di calcolo è semplicemente uno schema computazionale basato su ipotesi teoriche e che il contraente non desume alcuna obbligazione contrattuale da tale modello.

 

Nel caso di assicurazione con partecipazione agli utili, l’assicuratore trasmette annualmente al contraente una comunicazione scritta sulla situazione dei crediti del contraente, compresa la partecipazione agli utili. Inoltre, qualora l’assicuratore abbia fornito dati sulla potenziale evoluzione futura della partecipazione agli utili, l’assicuratore informa il contraente in merito alle differenze esistenti tra l’evoluzione realmente verificatasi e i dati iniziali.

 

6. Le informazioni di cui ai paragrafi da 2 a 5 sono formulate per iscritto con chiarezza e precisione e sono redatte in una lingua ufficiale dello Stato membro dell’impegno.

 

Tuttavia tali informazioni possono essere redatte in un’altra lingua se il contraente lo richiede e la legislazione dello Stato membro lo permette o se il contraente è libero di scegliere la legge applicabile.

 

7. Lo Stato membro dell’impegno può prescrivere alle imprese di assicurazione vita di trasmettere informazioni supplementari rispetto a quelle elencate ai paragrafi da 2 a 5 soltanto se esse sono necessarie alla comprensione effettiva degli elementi essenziali dell’impegno da parte del contraente.

 

8. Le modalità di attuazione dei paragrafi da 1 a 7 sono adottate dallo Stato membro dell’impegno.

 

     Art. 186. Termine di rinuncia

1. Gli Stati membri prevedono che i contraenti di un contratto di assicurazione vita individuale dispongano di un termine tra i quattordici e i trenta giorni dal momento in cui sono informati che il contratto è concluso per rinunciare agli effetti del contratto.

 

La notifica della rinuncia al contratto da parte del contraente ha l’effetto di liberarlo in futuro da qualsiasi obbligazione derivante dal contratto.

 

Gli altri effetti giuridici e le condizioni della rinuncia sono disciplinati dalla legge applicabile al contratto, in particolare per quanto riguarda le modalità secondo le quali il contraente è informato della conclusione del contratto.

 

2. Gli Stati membri possono decidere di non applicare il paragrafo 1 nei seguenti casi:

 

a) nel caso di contratti di durata pari o inferiore a sei mesi;

 

b) allorché, considerate la situazione del contraente o le circostanze in cui il contratto è stato concluso, il contraente non necessiti di una tutela speciale.

 

Nelle rispettive legislazioni, gli Stati membri specificano se si avvalgono dell’opzione di cui al primo comma.

 

CAPO II

 

Disposizioni specifiche per l’assicurazione non vita

 

Sezione 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 187. Condizioni delle polizze

Le condizioni generali e speciali delle polizze non includono condizioni che contemplino, in un caso determinato, circostanze particolari del rischio da coprire.

 

     Art. 188. Abolizione dei monopoli

Gli Stati membri assicurano che i monopoli concernenti l’accesso all’attività di alcuni rami assicurativi, accordati agli enti stabiliti sul loro territorio e previsti all’articolo 8, siano soppressi.

 

     Art. 189. Partecipazione ai regimi nazionali di garanzia

Gli Stati membri ospitanti possono imporre alle imprese di assicurazione non vita l’obbligo di adesione e di partecipazione, alle stesse condizioni applicabili alle imprese di assicurazione non vita autorizzate sul loro territorio, a regimi destinati a garantire il pagamento delle richieste di indennizzo agli assicurati e ai terzi lesi.

 

Sezione 2

 

Coassicurazione comunitaria

 

     Art. 190. Operazioni di coassicurazione comunitaria

1. La presente sezione si applica alle operazioni di coassicurazione comunitaria che si riferiscono ad uno o più dei rischi classificati nei rami da 3 a 16 dell’allegato I, parte A, e che soddisfano le seguenti condizioni:

 

a) il rischio è un grande rischio;

 

b) il rischio è coperto da due o più imprese assicuratrici, in qualità di coassicuratori, di cui una è coassicuratore delegatario, tra le quali non esiste un rapporto di reciproca solidarietà, mediante contratto unico con premio globale e per una stessa durata;

 

c) tale rischio è situato all’interno della Comunità;

 

d) ai fini della copertura del rischio il coassicuratore delegatario è trattato come l’impresa di assicurazione che copre la totalità del rischio;

 

e) almeno uno dei coassicuratori partecipa al contratto tramite la sede ovvero una succursale stabilita in uno Stato membro diverso da quello del coassicuratore delegatario;

 

f) il coassicuratore delegatario assume in pieno le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione e in particolare determina le condizioni di assicurazione e di fissazione delle tariffe.

 

2. Gli articoli da 147 a 152 si applicano unicamente al coassicuratore delegatorio.

 

3. Le operazioni di coassicurazione che non rispondono alle condizioni di cui al paragrafo 1 continuano ad essere soggette alle disposizioni della presente direttiva tranne quelle della presente sezione.

 

     Art. 191. Partecipazione alla coassicurazione comunitaria

La facoltà di partecipare ad una coassicurazione comunitaria di cui godono le imprese di assicurazione non può essere subordinata a condizioni diverse da quelle della presente sezione.

 

     Art. 192. Riserve tecniche

L’ammontare delle riserve tecniche è determinato dai vari coassicuratori secondo le norme previste dallo Stato membro di origine, oppure, in mancanza di tali norme, secondo la prassi vigente in tale Stato.

 

Tuttavia, le riserve tecniche sono almeno uguali a quelle determinate dal coassicuratore delegatario secondo le norme del suo Stato membro di origine.

 

     Art. 193. Dati statistici

Gli Stati membri di origine vigilano affinché i coassicuratori dispongano di dati statistici che mettano in evidenza l’entità delle operazioni di coassicurazione comunitaria alle quali partecipano e gli Stati membri interessati.

 

     Art. 194. Trattamento dei contratti di coassicurazione nelle procedure di liquidazione

In caso di liquidazione di un’impresa di assicurazione, gli impegni risultanti dalla partecipazione ad un contratto di coassicurazione comunitaria sono soddisfatti alla stessa stregua degli impegni risultanti dagli altri contratti di assicurazione di tale impresa, senza distinzione di nazionalità per quanto riguarda gli assicurati ed i beneficiari.

 

     Art. 195. Scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

Ai fini dell’applicazione della presente sezione, le autorità di vigilanza degli Stati membri, nel quadro della collaborazione di cui al titolo I, capo IV, sezione 5, si comunicano reciprocamente tutte le informazioni necessarie.

 

     Art. 196. Collaborazione all’applicazione

La Commissione e le autorità di vigilanza degli Stati membri collaborano strettamente allo scopo di esaminare le difficoltà che potrebbero sorgere nell’applicazione della presente sezione.

 

Nell’ambito di tale collaborazione sono esaminate, in particolare, le eventuali prassi da cui risulti che il coassicuratore delegatario non assume le funzioni che gli spettano nella pratica della coassicurazione, o che i rischi non richiedono palesemente la partecipazione di più assicuratori ai fini della loro garanzia.

 

Sezione 3

 

Assistenza

 

     Art. 197. Attività analoghe all’assistenza turistica

Gli Stati membri possono emanare disposizioni relative all’attività di assistenza alle persone in difficoltà in circostanze diverse da quelle di cui all’articolo 2, paragrafo 2, della presente direttiva.

 

Ove uno Stato membro si avvalga di questa facoltà, esso equipara le dette attività a quelle classificate nel ramo 18 dell’allegato I, parte A.

 

Il secondo comma non pregiudica minimamente le possibilità di classificazione previste nell’allegato I per le attività di assistenza dipendenti in modo evidente da altri rami.

 

Sezione 4

 

Assicurazione tutela giudiziaria

 

     Art. 198. Ambito di applicazione della presente sezione

1. La presente sezione si applica all’assicurazione tutela giudiziaria di cui al ramo 17 dell’allegato I, parte A, in base alla quale un’impresa di assicurazione si impegna, dietro pagamento di un premio, a farsi carico delle spese legali e ad offrire altri servizi derivanti dalla copertura assicurativa, segnatamente allo scopo:

 

a) di ottenere un risarcimento del danno subito dall’assicurato, mediante composizione extragiudiziale o in un procedimento civile o penale;

 

b) di difendere o rappresentare l’assicurato in un procedimento civile, penale, amministrativo o di altro tipo o contro una domanda di risarcimento avanzata contro di lui.

 

2. La presente sezione non si applica:

 

a) all’assicurazione tutela giudiziaria quando quest’ultima concerne controversie o rischi che derivano dall’utilizzazione di navi marittime o che sono in rapporto con tale utilizzazione;

 

b) all’attività esercitata dall’assicuratore della responsabilità civile per la difesa o la rappresentanza del suo assicurato in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo, ove tale attività sia contestualmente esercitata nell’interesse della stessa impresa di assicurazione a titolo della medesima copertura;

 

c) se uno Stato membro lo prevede, all’attività di tutela giudiziaria svolta dall’assicuratore dell’assistenza che soddisfa le seguenti condizioni:

 

i) l’attività è esercitata in uno Stato diverso da quello della residenza abituale dell’assicurato;

 

ii) l’attività costituisce parte di un contratto che riguarda soltanto l’assistenza fornita alle persone in difficoltà durante trasferimenti o assenze dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale.

 

Ai fini del primo comma, lettera c), il contratto indica distintamente che la copertura in questione è limitata alle circostanze di cui alla predetta lettera ed è accessoria all’assistenza.

 

     Art. 199. Contratti distinti

La garanzia tutela giudiziaria deve formare oggetto di un contratto distinto da quello stabilito per gli altri rami o di una parte distinta di una polizza unica con indicazione del contenuto della garanzia giudiziaria e, se lo Stato membro lo richiede, del premio corrispondente.

 

     Art. 200. Gestione dei sinistri

1. Lo Stato membro di origine assicura che le imprese di assicurazione adottino, in base all’opzione scelta dallo Stato membro, o a loro scelta se lo Stato membro vi consente, almeno uno dei metodi per la gestione dei sinistri di cui ai paragrafi 2, 3 e 4.

 

Qualunque sia l’opzione prescelta, l’interesse degli assicurati che sono coperti per la tutela giudiziaria è considerato garantito in modo equivalente in virtù della presente sezione.

 

2. Le imprese di assicurazione garantiscono che nessun membro del personale che si occupa della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione eserciti al tempo stesso un’attività analoga in un’altra impresa che abbia con la prima legami finanziari, commerciali o amministrativi ed operi in uno o più altri rami di cui all’allegato I.

 

Le imprese di assicurazione multirami garantiscono che nessun membro del personale che si occupa della gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria o delle consulenze giuridiche relative a detta gestione eserciti attività analoga per un altro ramo da esse offerto.

 

3. L’impresa di assicurazione deve affidare la gestione dei sinistri del ramo tutela giudiziaria ad un’impresa giuridicamente distinta. È fatta menzione di tale impresa nel contratto distinto o nella parte distinta di cui all’articolo 199.

 

Se questa impresa giuridicamente distinta ha legami con un’altra impresa di assicurazione che pratica l’assicurazione di uno o più rami di cui all’allegato I, parte A, i membri del personale di detta impresa giuridicamente distinta che si occupano della gestione dei sinistri o delle consulenze giuridiche relative a questa gestione non possono esercitare nel contempo la stessa o un’analoga attività nell’altra impresa di assicurazione. Gli Stati membri possono imporre gli stessi requisiti ai membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza.

 

4. Il contratto prevede il diritto per l’assicurato di affidare la tutela dei suoi interessi, non appena l’assicurato abbia il diritto di esigerne l’intervento, in virtù della polizza, ad un avvocato di sua scelta o, se è consentito dalla legislazione nazionale, ad altra persona in possesso delle qualifiche necessarie.

 

     Art. 201. Libertà di scelta dell’avvocato

1. Ogni contratto di tutela giudiziaria prevede esplicitamente quanto segue:

 

a) ove un avvocato o qualsiasi altra persona in possesso delle qualifiche ammesse dalla legislazione nazionale sia chiamato a difendere, rappresentare o tutelare gli interessi dell’assicurato in qualunque procedimento giudiziario o amministrativo, l’assicurato è libero di scegliere tale avvocato o altra persona;

 

b) l’assicurato è libero di scegliere un avvocato o, se preferisce e se ciò è consentito dalla legislazione nazionale, altra persona in possesso delle qualifiche necessarie, per tutelare i suoi interessi qualora sorga un conflitto di interessi.

 

2. Ai fini della presente sezione, per «avvocato» si intende una persona abilitata ad esercitare la sua attività professionale sotto una delle denominazioni previste dalla direttiva 77/249/CEE del Consiglio, del 22 marzo 1977, intesa a facilitare l’esercizio effettivo della libera prestazione di servizi da parte degli avvocati ( 39 ).

 

     Art. 202. Deroghe alla libertà di scelta dell’avvocato

1. Gli Stati membri possono prevedere per l’assicurazione tutela giudiziaria deroghe all’applicazione dell’articolo 201, paragrafo 1, qualora siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) l’assicurazione è limitata alle cause risultanti dall’utilizzazione di autoveicoli stradali nel territorio dello Stato membro in questione;

 

b) l’assicurazione è collegata con un contratto di assistenza da fornire in caso di incidente o di guasto riguardante un veicolo stradale;

 

c) né l’impresa di assicurazione tutela giudiziaria né l’assicuratore dell’assistenza coprono il ramo responsabilità;

 

d) quando le parti di una controversia sono assicurate per la tutela giudiziaria presso la stessa impresa di assicurazione sono adottate disposizioni affinché le consulenze giuridiche e la rappresentanza di ognuna di tali parti siano prestate da avvocati completamente indipendenti.

 

2. Una deroga concessa a norma del paragrafo 1 non pregiudica l’applicazione dell’articolo 200.

 

     Art. 203. Arbitrato

Ai fini della risoluzione di una controversia tra l’impresa di assicurazione tutela giudiziaria e l’assicurato, gli Stati membri prevedono, fermo restando il diritto di ricorso ad un’istanza giurisdizionale eventualmente contemplato dalla legislazione nazionale, una procedura arbitrale o altre procedure che offrano garanzie di obiettività comparabili.

 

Il contratto di assicurazione prevede il diritto dell’assicurato di avvalersi di tali procedure.

 

     Art. 204. Conflitto di interessi

Ogniqualvolta sorga un conflitto di interessi o esista disaccordo quanto alla composizione delle controversia, l’assicuratore della tutela giudiziaria o, se del caso, l’ufficio di liquidazione sinistri deve informare l’assicurato del diritto di cui all’articolo 201, paragrafo 1, e della possibilità di ricorrere alla procedura prevista dall’articolo 203.

 

     Art. 205. Soppressione della specializzazione dell’assicurazione tutela giudiziaria

Gli Stati membri sopprimono ogni disposizione che vieti alle imprese di assicurazione di cumulare nel loro territorio l’assicurazione tutela giudiziaria con altri rami.

 

Sezione 5

 

Assicurazione malattia

 

     Art. 206. Assicurazione malattia in alternativa all’assicurazione sociale

1. Gli Stati membri in cui i contratti relativi al ramo 2 dell’allegato I, parte A, costituiscono parzialmente o integralmente un’alternativa alla copertura sanitaria fornita dal regime legale di previdenza sociale possono prescrivere che:

 

a) tali contratti siano conformi alle specifiche disposizioni legislative che tutelano in detto Stato membro l’interesse generale per tale ramo assicurativo;

 

b) le condizioni generali e speciali di tale assicurazione siano comunicate, prima della loro applicazione, alle autorità di vigilanza di detto Stato membro.

 

2. Gli Stati membri possono prescrivere che l’assicurazione malattia di cui al paragrafo 1 sia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell’assicurazione vita se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:

 

a) i premi riscossi sono calcolati in base a tabelle di frequenza delle malattie e altri dati statistici pertinenti dello Stato membro in cui è situato il rischio, secondo i metodi matematici applicati in materia di assicurazioni;

 

b) è costituita una riserva di senescenza;

 

c) l’assicuratore può denunciare il contratto soltanto entro un determinato termine fissato dallo Stato membro in cui è situato il rischio;

 

d) il contratto prevede la possibilità di aumentare i premi o di ridurre le prestazioni anche per contratti in corso;

 

e) il contratto prevede la possibilità che i contraenti sostituiscano il contratto esistente con un nuovo contratto conforme al paragrafo 1, proposto dalla stessa impresa di assicurazione o dalla stessa succursale tenendo conto dei diritti maturati.

 

Nel caso di cui al primo comma, lettera e), si tiene conto della riserva di senescenza e può essere richiesta una nuova visita medica solo in caso di estensione della copertura.

 

Le autorità di vigilanza dello Stato membro interessato pubblicano le tabelle di frequenza delle malattie ed altri dati statistici pertinenti di cui al primo comma, lettera a) e le trasmettono alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

 

I premi, calcolati in base a stime attuariali ragionevoli, devono essere sufficienti a permettere alle imprese di assicurazione di far fronte ai propri impegni per quanto riguarda tutti gli aspetti della loro situazione finanziaria. Lo Stato membro di origine prescrive che la base tecnica per il calcolo dei premi sia comunicata prima della sua diffusione all’autorità di vigilanza di tale Stato membro.

 

Il terzo e quarto comma sono applicabili anche in caso di modifica di contratti esistenti.

 

Sezione 6

 

Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro

 

     Art. 207. Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro

Gli Stati membri possono esigere da qualsiasi impresa di assicurazione che pratica a proprio rischio l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel loro territorio, il rispetto delle disposizioni specifiche previste nella loro legislazione nazionale per tale assicurazione, ad eccezione delle disposizioni relative alla sorveglianza finanziaria, le quali rientrano nella competenza esclusiva dello Stato membro di origine.

 

CAPO III

 

Disposizioni specifiche per l’assicurazione vita

 

     Art. 208. Divieto dell’obbligo di cessione di parte delle sottoscrizioni

Gli Stati membri non impongono alle imprese di assicurazione vita l’obbligo di cedere una parte delle loro sottoscrizioni relative alle attività di cui all’articolo 2, paragrafo 3, ad un organismo ovvero a degli organismi determinati da disposizioni di legge nazionali.

 

     Art. 209. Premi per nuova produzione

I premi per nuova produzione sono sufficienti, in base ad adeguate ipotesi attuariali, affinché l’impresa di assicurazione vita possa far fronte all’insieme dei suoi impegni e, in particolare, costituire le riserve tecniche necessarie.

 

A tal fine, possono essere presi in considerazione tutti gli aspetti della situazione finanziaria dell’impresa di assicurazione vita senza che l’apporto di risorse estranee a detti premi e ai relativi proventi abbia un carattere sistematico e permanente che potrebbe mettere in questione la solvibilità di tale impresa sul lungo termine.

 

CAPO IV

 

Disposizioni specifiche sulla riassicurazione

 

     Art. 210. Riassicurazione «finite»

1. Gli Stati membri assicurano che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che stipulano contratti di riassicurazione «finite» o esercitano attività di riassicurazione «finite» siano in grado di identificare, quantificare, monitorare, gestire, controllare e segnalare in modo adeguato i rischi derivanti da detti contratti e attività e riferirne in merito.

 

2. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le disposizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo per quanto riguarda la sorveglianza, la gestione e il controllo dei rischi derivanti dall'attività di riassicurazione «finite».

 

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, si intende per riassicurazione «finite» una riassicurazione in base alla quale la potenziale perdita massima esplicita, espressa in termini di rischio economico massimo trasferito, risultante da un significativo trasferimento sia del rischio di sottoscrizione che del rischio di «timing» eccede, per un importo limitato ma significativo, il premio per l’intera durata del contratto, unitamente ad almeno una delle seguenti caratteristiche:

 

a) considerazione esplicita e materiale del valore del denaro in rapporto al tempo;

 

b) disposizioni contrattuali intese a limitare il risultato economico del contratto tra le parti nel corso del tempo, al fine di raggiungere il trasferimento del rischio ricercato.

 

     Art. 211. Società veicolo

1. Gli Stati membri permettono lo stabilimento sul loro territorio di società veicolo subordinatamente all’approvazione preventiva delle autorità di vigilanza.

 

2. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i seguenti criteri per l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza:

 

a) la portata dell'autorizzazione;

 

b) le condizioni obbligatorie da includere in tutti i contratti stipulati;

 

c) i requisiti di competenza e onorabilità di cui all'articolo 42 dei gestori della società veicolo;

 

d) i requisiti di competenza e onorabilità applicabili ad azionisti o membri che detengono una partecipazione qualificata nella società veicolo;

 

e) le procedure amministrative e contabili solide, adeguati meccanismi di controllo interno e i requisiti in materia di gestione dei rischi;

 

f) i requisiti in materia di contabilità e di informazioni prudenziali e statistiche;

 

g) i requisiti di solvibilità.

 

2 bis. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 211, paragrafi 1 e 2, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per il rilascio dell'autorizzazione a fondare una società veicolo da parte delle autorità di vigilanza, nonché i formati e i modelli da utilizzare ai fini del paragrafo 2, lettera f).

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 31 ottobre 2014.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

2 ter. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione dell'articolo 211, paragrafi 1 e 2, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra autorità di vigilanza nei casi in cui la società veicolo abbia sede in uno Stato membro diverso da quello in cui è autorizzata l'impresa di assicurazione o di riassicurazione da cui proviene il rischio assunto dalla società stessa.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

3. Le società veicolo autorizzate entro il 31 dicembre 2015 sono soggette alla legge dello Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione. Tuttavia, a qualsiasi nuova attività intrapresa da tali società veicolo successivamente a tale data si applicano i paragrafi 1, 2 e 2 bis.

 

TITOLO III

 

VIGILANZA DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE E DI RIASSICURAZIONE APPARTENENTI AD UN GRUPPO

 

CAPO I

 

Vigilanza di gruppo: definizioni, applicabilità, ambito di applicazione e livelli

 

Sezione 1

 

Definizioni

 

     Art. 212. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

 

a) «impresa partecipante», un’impresa madre o un’altra impresa che detiene una partecipazione, ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

 

b) «impresa partecipata», un’impresa figlia o un’altra impresa in cui è detenuta una partecipazione ovvero un’impresa legata ad un’altra impresa da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE;

 

c) «gruppo», un gruppo di imprese:

 

i) costituito da un’impresa partecipante, le sue imprese figlie o altri soggetti in cui l’impresa partecipante o le sue imprese figlie detengono una partecipazione, nonché imprese legate tra loro da una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE; o

 

ii) basato sull’instaurazione, contrattuale o di altro tipo, di rapporti finanziari solidi e sostenibili tra tali imprese e che può includere mutue o società a forma mutua, a condizione che:

 

— una delle imprese eserciti effettivamente, tramite un coordinamento centralizzato, un’influenza dominante sulle decisioni, incluse le decisioni finanziarie, di tutte le imprese che fanno parte del gruppo; e

 

— la costituzione e lo scioglimento di tali relazioni ai fini del presente titolo siano soggetti all’approvazione preventiva dell’autorità di vigilanza del gruppo;

 

laddove l’impresa che esegue il coordinamento centralizzato è considerata l’impresa madre e le altre imprese sono considerate le imprese figlie;

 

d) «autorità di vigilanza del gruppo», l’autorità di vigilanza responsabile della vigilanza di gruppo, determinata conformemente all’articolo 247;

 

e) «collegio delle autorità di vigilanza», una struttura permanente ma flessibile per la cooperazione, il coordinamento e l'agevolazione del processo decisionale nell'ambito della vigilanza di un gruppo;

 

f) «società di partecipazione assicurativa», un’impresa madre che non sia una società di partecipazione finanziaria mista e la cui attività principale consista nell’acquisire e detenere partecipazioni in imprese figlie, se tali imprese figlie sono esclusivamente o principalmente imprese di assicurazione o di riassicurazione o imprese di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, sempre che almeno una di esse sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

g) «società di partecipazione assicurativa mista», un’impresa madre che non sia un’impresa di assicurazione, un’impresa di assicurazione di paesi terzi, un’impresa di riassicurazione, un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, sempre che almeno una delle sue imprese figlie sia un’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

h) «società di partecipazione finanziaria mista», una società di partecipazione finanziaria mista ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 15, della direttiva 2002/87/CE.

 

2. Ai fini del presente titolo, le autorità di vigilanza considerano come impresa madre anche ogni impresa che, a loro giudizio, eserciti effettivamente un’influenza dominante su un’altra impresa.

 

Le autorità di vigilanza considerano inoltre come impresa figlia ogni impresa sulla quale, a loro giudizio, un’impresa madre esercita effettivamente un’influenza dominante.

 

Le autorità di vigilanza considerano inoltre come partecipazione, la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o capitale di un’impresa sulla quale, a loro giudizio, è effettivamente esercitata un’influenza significativa.

 

Sezione 2

 

Applicabilità e ambito di applicazione

 

     Art. 213. Applicabilità della vigilanza di gruppo

1. Gli Stati membri assicurano la vigilanza, a livello di gruppo, delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte di un gruppo, conformemente al presente titolo.

 

Le disposizioni della presente direttiva che fissano le norme in materia di vigilanza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione considerate individualmente continuano ad applicarsi a dette imprese, salvo diversamente disposto dal presente titolo.

 

2. Gli Stati membri assicurano che la vigilanza a livello di gruppo si applichi:

 

a) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione che sono imprese partecipanti in almeno un’impresa di assicurazione, in un’impresa di riassicurazione, in un’impresa di assicurazione di paesi terzi o in un’impresa di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 218 a 258;

 

b) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, conformemente agli articoli da 218 a 258;

 

c) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi, conformemente agli articoli da 260 a 263;

 

d) alle imprese di assicurazione o di riassicurazione la cui impresa madre sia una società di partecipazione assicurativa mista, conformemente all’articolo 265.

 

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), quando l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione è essa stessa o è un’impresa partecipata di un’impresa regolamentata o una società di partecipazione finanziaria mista soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’articolo 244 della presente direttiva, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’articolo 245 della presente direttiva, o entrambe, a livello di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

 

4. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2002/87/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, di applicare al livello di tale società di partecipazione finanziaria mista soltanto le disposizioni pertinenti della direttiva 2002/87/CE.

 

5. Qualora una società di partecipazione finanziaria mista sia soggetta a una disposizione equivalente nella presente direttiva e nella direttiva 2006/48/CE, in particolare in termini di vigilanza basata sul rischio, l’autorità di vigilanza del gruppo può decidere, di comune accordo con l’autorità di vigilanza su base consolidata nel settore bancario e nel settore dei servizi di investimento, di applicare soltanto le disposizioni della direttiva del settore più importante quale determinato conformemente all’articolo 3, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE.

 

6. L’autorità di vigilanza del gruppo informa l’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea), istituita dal regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 40 ) (ABE) e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), istituita dal regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 41 ) (AEAP), delle decisioni adottate a norma dei paragrafi 4 e 5. L’ABE, l’AEAP e l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), istituita dal regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ( 42 ) (AESFEM), elaborano, tramite il comitato congiunto delle autorità europee di vigilanza (comitato congiunto), orientamenti finalizzati alla convergenza delle prassi di vigilanza e mettono a punto progetti di norme tecniche di regolamentazione da sottoporre alla Commissione entro tre anni dall’adozione di tali orientamenti.

 

Il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma è delegato alla Commissione conformemente agli articoli da 10 a 14 rispettivamente dei regolamenti (UE) n. 1093/2010, (UE) n. 1094/2010 e (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 214. Ambito di applicazione della vigilanza di gruppo

1. L’esercizio della vigilanza di gruppo conformemente all’articolo 213 non implica che le autorità di vigilanza siano tenute ad esercitare la vigilanza in relazione alle imprese di assicurazione di paesi terzi, alle imprese di riassicurazione di paesi terzi, alle società di partecipazione assicurativa, alle società di partecipazione finanziaria mista o alle società di partecipazione assicurativa mista considerate individualmente, fatto salvo l’articolo 257 per quanto riguarda le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista.

 

2. L’autorità di vigilanza di gruppo può decidere caso per caso di non includere un’impresa nella vigilanza del gruppo di cui all’articolo 213 se:

 

a) l’impresa è situata in un paese terzo in cui sussistano ostacoli giuridici al trasferimento delle informazioni necessarie, fatto salvo il disposto dell’articolo 229;

 

b) l’impresa da includere presenta un interesse trascurabile rispetto agli obiettivi della vigilanza di gruppo; o

 

c) l’inclusione dell’impresa è inopportuna o fuorviante in rapporto agli obiettivi della vigilanza di gruppo.

 

Tuttavia, se varie imprese dello stesso gruppo, considerate individualmente, possono essere escluse ai sensi del primo comma, lettera b), esse devono essere comunque incluse se, collettivamente, presentano un interesse non trascurabile.

 

Quando è del parere che un’impresa di assicurazione o di riassicurazione non dovrebbe essere inclusa nella vigilanza di gruppo di cui al primo comma, lettere b) o c), l’autorità di vigilanza di gruppo consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione.

 

Quando l’autorità di vigilanza di gruppo non include un’impresa di assicurazione o di riassicurazione nella vigilanza del gruppo di cui al primo comma, lettere b) o c), le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui tale impresa è situata possono chiedere all’impresa capogruppo di fornire informazioni che possano facilitare la vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata.

 

Sezione 3

 

Livelli

 

     Art. 215. Impresa capogruppo a livello comunitario

1. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), è essa stessa un’impresa figlia di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione, di un’altra società di partecipazione assicurativa o di un’altra società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione, gli articoli da 218 a 258 si applicano solo a livello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, della società di partecipazione assicurativa capogruppo o della società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell’Unione.

 

2. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo con sede nell’Unione di cui al paragrafo 1 è un’impresa figlia di un’impresa soggetta alla vigilanza supplementare conformemente all’articolo 5, paragrafo 2, della direttiva 2002/87/CE, l’autorità di vigilanza del gruppo può, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate, decidere di non esercitare la vigilanza sulla concentrazione di rischi di cui all’articolo 244, la vigilanza sulle operazioni infragruppo di cui all’articolo 245, o entrambe, a livello di detta impresa o società capogruppo.

 

     Art. 216. Impresa capogruppo a livello nazionale

1. Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista con sede nell’Unione di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), non ha la sede nello stesso Stato membro dell’impresa capogruppo a livello dell’Unione di cui all’articolo 215, gli Stati membri possono consentire alle loro autorità di vigilanza di decidere, previa consultazione dell’autorità di vigilanza del gruppo e dell’impresa capogruppo a livello dell’Unione, di assoggettare alla vigilanza di gruppo l’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, la società di partecipazione assicurativa capogruppo o la società di partecipazione finanziaria mista capogruppo a livello nazionale.

 

In tal caso, l'autorità di vigilanza spiega le ragioni della sua decisione sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa capogruppo a livello di Unione. L'autorità di vigilanza del gruppo informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).

 

Alle condizioni di cui ai paragrafi da 2 a 6 del presente articolo, si applicano, mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 258 del presente articolo.

 

2. L’autorità di vigilanza può limitare la vigilanza del gruppo sull’impresa capogruppo a livello nazionale a una o più sezioni del capo II.

 

3. Se l’autorità di vigilanza decide di applicare all’impresa capogruppo a livello nazionale il capo II, sezione 1, la scelta del metodo effettuata conformemente all’articolo 220 dall’autorità di vigilanza del gruppo in rapporto all’impresa capogruppo a livello comunitario di cui all’articolo 215 è riconosciuta come determinante e applicata dall’autorità di vigilanza dello Stato membro interessato.

 

4. Se l’autorità di vigilanza decide di applicare all’impresa capogruppo a livello nazionale, il capo II, sezione 1, e se l’impresa capogruppo a livello comunitario di cui all’articolo 215 ha ottenuto, conformemente all’articolo 231 o all’articolo 233, paragrafo 5, l’autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dall’autorità di vigilanza nello Stato membro interessato.

 

In tal caso, se l’autorità di vigilanza ritiene che il profilo di rischio dell’impresa capogruppo a livello nazionale si discosti significativamente dal modello interno approvato a livello comunitario, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può decidere di imporre una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di tale impresa risultante dall’applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui la maggiorazione del requisito patrimoniale non sarebbe opportuna, di imporre all’impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sulla base della formula standard.

 

L'autorità di vigilanza spiega le ragioni di tali decisioni sia all'impresa che all'autorità di vigilanza del gruppo. L'autorità di vigilanza informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).

 

5. Se l’autorità di vigilanza decide di applicare il capo II, sezione 1, all’impresa capogruppo a livello nazionale, detta impresa non è autorizzata a presentare, conformemente all’articolo 236 o all’articolo 243, la domanda di autorizzazione ad assoggettare una delle sue imprese figlie agli articoli 238 e 239.

 

6. Se gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di adottare la decisione di cui al paragrafo 1, essi assicurano che dette decisioni non possano essere prese o mantenute qualora l’impresa capogruppo a livello nazionale sia un’impresa figlia dell’impresa capogruppo a livello comunitario di cui all’articolo 215 e quest’ultima abbia ottenuto, conformemente all’articolo 237 o 243, l’autorizzazione ad assoggettare detta impresa figlia agli articoli 238 e 239.

 

7. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

     Art. 217. Impresa madre che copre diversi Stati membri

1. Se gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di adottare la decisione di cui all’articolo 216, essi le autorizzano altresì a decidere di concludere un accordo con le autorità di vigilanza di altri Stati membri nei quali sia presente un’altra impresa capogruppo partecipata a livello nazionale, allo scopo di esercitare la vigilanza del gruppo a livello di un sottogruppo che copra diversi Stati membri.

 

Se le autorità di vigilanza interessate hanno concluso l’accordo di cui al primo comma, la vigilanza di gruppo non è esercitata a livello delle imprese capogruppo di cui all’articolo 216 presenti negli Stati membri diversi dallo Stato membro dove è situato il sottogruppo di cui al primo comma del presente paragrafo.

 

In tal caso, le autorità di vigilanza spiegano le ragioni dell'accordo da loro concluso sia all'autorità di vigilanza del gruppo che all'impresa capogruppo a livello di Unione. L'autorità di vigilanza informa il collegio delle autorità di vigilanza in conformità dell'articolo 248, paragrafo 1, lettera a).

 

2. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 216, paragrafi da 2 a 6.

 

3. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano le circostanze in cui può essere adottata la decisione di cui al paragrafo 1 del presente articolo.

 

CAPO II

 

Situazione finanziaria

 

Sezione 1

 

Solvibilità di gruppo

 

Sottosezione 1

 

Disposizioni generali

 

     Art. 218. Vigilanza sulla solvibilità di gruppo

1. La vigilanza sulla solvibilità di gruppo è esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, all’articolo 246 e al capo III.

 

2. Nei casi di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettera a), gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti di assicurare la disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al requisito patrimoniale di solvibilità calcolato conformemente alle sottosezioni 2, 3 e 4.

 

3. Nei casi di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettera b), gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo di assicurare la disponibilità in seno al gruppo di fondi propri ammissibili che siano sempre almeno uguali al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo calcolato conformemente alla sottosezione 5.

 

4. I requisiti di cui ai paragrafi 2 e 3 sono soggetti al riesame da parte dell’autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III. Si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 136 e l’articolo 138, paragrafi da 1 a 4.

 

5. Non appena l’impresa partecipante rileva e comunica all’autorità di vigilanza del gruppo che il requisito patrimoniale di solvibilità del gruppo non è più rispettato o che esso rischia di non essere rispettato nei successivi tre mesi, l’autorità di vigilanza del gruppo informa le altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza, che procedono all’esame della situazione del gruppo.

 

     Art. 219. Frequenza del calcolo

1. L’autorità di vigilanza del gruppo assicura che i calcoli di cui all’articolo 218, paragrafi 2 e 3, siano effettuati almeno una volta all’anno dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, dalla società di partecipazione assicurativa o dalla società di partecipazione finanziaria mista.

 

I dati pertinenti e i risultati del calcolo sono trasmessi all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa del gruppo indicata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso.

 

2. L’impresa di assicurazione o di riassicurazione, la società di partecipazione assicurativa e la società di partecipazione finanziaria mista sorvegliano su base continuativa il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo. Se il profilo di rischio del gruppo si discosta significativamente dalle ipotesi sottese all’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo comunicato, il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo è ricalcolato immediatamente e comunicato all’autorità di vigilanza del gruppo.

 

Quando vi siano elementi che suggeriscano che il profilo di rischio del gruppo è cambiato significativamente dalla data in cui è stato comunicato l’ultimo requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, l’autorità di vigilanza del gruppo può chiedere che il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo sia ricalcolato.

 

Sottosezione 2

 

Scelta del metodo di calcolo e principi generali

 

     Art. 220. Scelta del metodo

 

1. Il calcolo della solvibilità a livello di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettera a), è effettuato conformemente ai principi tecnici e ad uno dei metodi di cui agli articoli da 221 a 233.

 

2. Gli Stati membri dispongono che il calcolo della solvibilità a livello di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all’articolo 213, paragrafo 2, lettera a), sia effettuato conformemente al metodo 1 descritto negli articoli da 230 a 232.

 

Tuttavia, gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza, quando queste assumono il ruolo di autorità di vigilanza di gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, di applicare al gruppo il metodo 2 descritto negli articoli 233 e 234 o una combinazione del metodo 1 e del metodo 2, qualora l’applicazione del solo metodo 1 fosse inappropriata.

 

     Art. 221. Inclusione della quota proporzionale

1. Il calcolo della solvibilità di gruppo tiene conto della quota proporzionale detenuta dall’impresa partecipante nelle sue imprese partecipate.

 

Ai fini del primo comma, la quota proporzionale corrisponde ad uno dei due elementi seguenti:

 

a) se è applicato il metodo 1, le percentuali ammesse per redigere il bilancio consolidato; o

 

b) se è applicato il metodo 2, la quota del capitale sottoscritto detenuta, direttamente o indirettamente, dall’impresa partecipante.

 

Tuttavia, indipendentemente dal metodo utilizzato, se l’impresa partecipata è un’impresa figlia e non ha sufficienti fondi propri ammissibili per coprire il suo requisito patrimoniale di solvibilità, si tiene conto del totale del deficit di solvibilità dell’impresa figlia.

 

Se, a parere delle autorità di vigilanza, la responsabilità dell’impresa madre è rigorosamente limitata alla quota di capitale da essa detenuta, l’autorità di vigilanza del gruppo può tuttavia consentire che il deficit di solvibilità dell’impresa figlia sia considerato su base proporzionale.

 

2. L’autorità di vigilanza del gruppo determina, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, la quota proporzionale di cui tener conto nei seguenti casi:

 

a) quando non vi sono legami patrimoniali tra alcune delle imprese del gruppo;

 

b) quando un’autorità di vigilanza ha stabilito che la detenzione, diretta o indiretta, di diritti di voto o di capitale di un’impresa è assimilabile ad una partecipazione, perché, a suo giudizio, è effettivamente esercitata un’influenza significativa su detta impresa;

 

c) quando un’autorità di vigilanza ha stabilito che un’impresa è un’impresa madre di un’altra impresa, perché, a suo giudizio, la prima esercita effettivamente un’influenza dominante sulla seconda.

 

     Art. 222. Eliminazione del doppio computo di fondi propri ammissibili

1. Non è consentito il doppio computo di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità tra le varie imprese di assicurazione o di riassicurazione prese in considerazione ai fini del calcolo.

 

A tal fine, nel calcolo della solvibilità di gruppo, qualora i metodi di cui alla sottosezione 4 non lo prevedano, sono esclusi i seguenti importi:

 

a) il valore delle attività dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di una delle sue imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate;

 

b) il valore delle attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

 

c) il valore delle attività di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentano il finanziamento di fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di ogni altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli elementi seguenti possono essere inclusi nel calcolo soltanto qualora siano ammessi a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa partecipata interessata:

 

a) le riserve di utili che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 91, paragrafo 2, di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione vita partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo;

 

b) le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo.

 

Tuttavia, sono in ogni caso esclusi dal calcolo i seguenti elementi:

 

i) le quote di capitale sottoscritte ma non versate che rappresentino un’obbligazione potenziale dell’impresa partecipante;

 

ii) le quote di capitale sottoscritte ma non versate dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante che rappresentino un’obbligazione potenziale di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata;

 

iii) le quote di capitale sottoscritte ma non versate di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata che rappresentino un’obbligazione potenziale di un’altra impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata della medesima impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

 

3. Se le autorità di vigilanza ritengono che taluni fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, diversi da quelli di cui al paragrafo 2, non possano essere resi effettivamente disponibili per coprire il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, detti fondi propri possono essere inclusi nel calcolo solo nella misura in cui siano ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa partecipata.

 

4. La somma dei fondi propri di cui ai paragrafi 2 e 3 non è superiore al requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

 

5. I fondi propri ammissibili di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, che sono soggetti a previa approvazione da parte dell’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 90, sono inclusi nel calcolo solo qualora siano stati debitamente approvati dall’autorità di vigilanza responsabile per la vigilanza dell’impresa partecipata.

 

     Art. 223. Eliminazione della creazione infragruppo di capitale

1. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità derivanti da un finanziamento reciproco tra l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante e una delle seguenti imprese:

 

a) un’impresa partecipata;

 

b) un’impresa partecipante;

 

c) un’altra impresa partecipata di una delle sue imprese partecipanti.

 

2. Sono esclusi dal calcolo della solvibilità di gruppo i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante di cui si calcola la solvibilità di gruppo, se i fondi propri in questione derivano da un finanziamento reciproco con una qualunque altra impresa partecipata di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante.

 

3. Si ritiene che vi sia finanziamento reciproco almeno quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione o una qualunque sua impresa partecipata detiene quote in un’altra impresa o accorda prestiti ad un’altra impresa che, direttamente o indirettamente, detiene fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità della prima impresa.

 

     Art. 224. Valutazione

Le attività e le passività sono valutate conformemente all’articolo 75.

 

Sottosezione 3

 

Applicazione dei metodi di calcolo

 

     Art. 225. Imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate

Se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione ha più di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata, nel calcolo della solvibilità di gruppo è inclusa ognuna di dette imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

 

Gli Stati membri possono disporre che se l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata ha sede in uno Stato membro diverso da quello dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di cui si calcola la solvibilità di gruppo, il calcolo tenga conto, in relazione all’impresa partecipata, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito stabilito dall’altro Stato membro.

 

     Art. 226. Società di partecipazione assicurativa intermedie

1. Nel calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che detiene una partecipazione in un’impresa di assicurazione partecipata, in un’impresa di riassicurazione partecipata, in un’impresa di assicurazione di un paese terzo o in un’impresa di riassicurazione di un paese terzo tramite una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, si tiene conto della situazione di detta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

 

Ai fini esclusivi di tale calcolo, la società di partecipazione assicurativa intermedia o la società di partecipazione finanziaria mista intermedia è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

2. Nei casi in cui una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia detiene debiti subordinati o altri fondi propri ammissibili soggetti alle limitazioni di cui all’articolo 98, essi sono riconosciuti come fondi propri ammissibili a concorrenza degli importi calcolati applicando i limiti fissati all’articolo 98 ai fondi propri ammissibili totali in essere a livello di gruppo rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo.

 

I fondi propri ammissibili di una società di partecipazione assicurativa intermedia o una società di partecipazione finanziaria mista intermedia che, qualora fossero detenuti da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, richiederebbero la previa approvazione dell’autorità di vigilanza conformemente all’articolo 90, possono essere inclusi nel calcolo della solvibilità di gruppo solo se debitamente approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo.

 

     Art. 227. Equivalenza delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di paesi terzi

1. Conformemente all'articolo 233, per il calcolo della solvibilità di gruppo di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un'impresa partecipante di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, quest'ultima è considerata, ai soli fini di detto calcolo, alla stessa stregua di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata.

 

Tuttavia, se nel paese terzo in cui ha sede detta impresa essa è soggetta a un regime di autorizzazione e a requisiti di solvibilità almeno equivalenti a quelli stabiliti dal titolo I, capo VI, gli Stati membri possono disporre che il calcolo tenga conto, per quanto riguarda l'impresa in questione, del requisito patrimoniale di solvibilità e dei fondi propri ammissibili a copertura di detto requisito previsti dal paese terzo interessato.

 

2. In assenza di atti delegati adottati ai sensi dei paragrafi 4 o 5 del presente articolo, la verifica dell'equivalenza del regime del paese terzo quale requisito minimo è effettuata dall'autorità di vigilanza del gruppo su richiesta dell'impresa partecipante o di propria iniziativa. L'EIOPA fornisce assistenza all'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

L'autorità di vigilanza del gruppo, assistita dall'EIOPA, consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza. La decisione è adottata conformemente ai criteri adottati a norma del paragrafo 3. L'autorità di vigilanza del gruppo si astiene dall'adottare, in relazione a un determinato paese terzo, una decisione che sia in contrasto con altre già adottate nei confronti di tale paese, a meno che la stessa non sia necessaria per tenere conto di modifiche rilevanti del regime di vigilanza stabilito dal titolo I, capo VI, e del regime di vigilanza del paese terzo.

 

Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con la decisione adottata a norma del secondo comma, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

 

3. La Commissione può adottare atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis che specificano i criteri per valutare se il regime di solvibilità di un paese terzo sia equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

 

4. Se un paese terzo soddisfa i criteri adottati a norma del paragrafo 3, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA in conformità dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime di vigilanza del paese terzo è equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

 

Tali atti delegati sono periodicamente rivisti per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo del regime di vigilanza stabilito dal titolo I, capo VI, e del regime di vigilanza del paese terzo.

 

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

 

5. In deroga al paragrafo 4, e anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti in conformità al paragrafo 3. conformemente all'articolo 301 bis e per il periodo di cui al paragrafo 6 nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la Commissione può adottare atti delegati per disporre che il regime di solvibilità applicato da un paese terzo alle imprese con sede nel suo territorio è da considerare provvisoriamente equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) esistenza dimostrabile di un regime di solvibilità in grado di essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 4 o comunque possibilità assodata che un simile regime sia adottato e applicato dal paese terzo;

 

b) disponibilità nel paese terzo di un regime di solvibilità basato sul rischio nonché definizione di requisiti di solvibilità quantitativi e qualitativi, oltre che in materia di informativa ai fini di vigilanza e trasparenza;

 

c) il diritto del paese terzo che, in linea di principio, consente la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza con l'EIOPA e le autorità di vigilanza;

 

d) esistenza nel paese terzo di un sistema di vigilanza indipendente; e

 

e) introduzione, da parte del paese terzo, di obblighi in materia di segreto professionale per tutte le persone che agiscono per conto delle sue autorità di vigilanza.

 

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

 

6. Il periodo di equivalenza provvisoria di cui al paragrafo 5 è inizialmente di dieci anni, salvo che prima dello scadere di tale termine:

 

a) l'atto delegato sia stato revocato; oppure

 

b) l'atto delegato sia stato adottato ai sensi del paragrafo 4 in base al quale il regime del paese terzo in questione è stato ritenuto equivalente a quello stabilito dal titolo I, capo VI.

 

Ove persistano le condizioni di cui al paragrafo 5, l'equivalenza provvisoria è rinnovabile per ulteriori periodi di dieci anni. La Commissione adotta qualunque atto delegato in tal senso conformemente all'articolo 301 bis, con l'assistenza dell'EIOPA ai sensi dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Qualunque atto delegato che stabilisce l'equivalenza provvisoria tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2, ed è soggetto a revisione periodica da parte della Commissione. L'EIOPA assiste la Commissione nella valutazione di tali decisioni. La Commissione informa il Parlamento europeo di tutte le revisioni effettuate, e riferisce allo stesso in merito alle relative conclusioni.

 

7. Qualora sia adottato, a norma del paragrafo 5, un atto delegato che dispone che il regime di vigilanza di un paese terzo è provvisoriamente equivalente, il paese in questione è considerato equivalente ai fini del paragrafo 1, secondo comma.

 

     Art. 228. Enti creditizi, imprese di investimento ed enti finanziari partecipati

Per il calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia un’impresa partecipante di un ente creditizio, di un’impresa di investimento o di un ente finanziario, gli Stati membri consentono alle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti di applicare, mutatis mutandis, il metodo 1 o il metodo 2 di cui all’allegato I della direttiva 2002/87/CE. Tuttavia, il metodo 1 di cui al predetto allegato è applicato soltanto qualora l’autorità di vigilanza del gruppo è convinta che vi sia un livello soddisfacente di gestione integrata e di controllo interno delle imprese che sarebbero incluse nel consolidamento. Il metodo scelto è applicato coerentemente nel tempo.

 

Tuttavia, gli Stati membri consentono alle rispettive autorità di vigilanza, qualora queste ultime abbiano il ruolo di autorità di vigilanza del gruppo nei confronti di un determinato gruppo, di decidere, su richiesta dell’impresa partecipante o di propria iniziativa, di dedurre eventuali partecipazioni di cui al primo comma dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo dell’impresa partecipante.

 

     Art. 229. Non disponibilità delle informazioni necessarie

Qualora le autorità di vigilanza interessate non dispongano delle informazioni necessarie per il calcolo della solvibilità di gruppo di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, relativamente ad un’impresa partecipata avente sede in uno Stato membro o in un paese terzo, il valore contabile di detta impresa nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è dedotto dai fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.

 

In tal caso, le plusvalenze latenti associate a detta partecipazione non sono riconosciute come fondi propri ammissibili per la solvibilità di gruppo.

 

Sottosezione 4

 

Metodi di calcolo

 

     Art. 230. Metodo 1 (metodo standard): metodo basato sul bilancio consolidato

1. Il calcolo della solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è effettuato a partire dal bilancio consolidato.

 

La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra:

 

a) i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità, calcolato sulla base dei dati consolidati;

 

b) il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo calcolato sulla base dei dati consolidati.

 

Per il calcolo dei fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati si applicano le disposizioni di cui al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3 e al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3.

 

2. Il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo basato sui dati consolidati (requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato) è calcolato sulla base della formula standard o di un modello interno approvato, secondo modalità conformi ai principi generali, rispettivamente, del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2 e del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 3.

 

Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato è come minimo pari alla somma dei seguenti elementi:

 

a) il requisito patrimoniale minimo, di cui all’articolo 129, dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

 

b) la quota proporzionale del requisito patrimoniale minimo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate.

 

Tale minimo è coperto da fondi propri di base ammissibili ai sensi dell’articolo 98, paragrafo 4.

 

Per determinare se detti fondi propri ammissibili consentano di coprire il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato minimo, si applicano, mutatis mutandis, i principi di cui agli articoli da 221 a 229. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 139, paragrafi 1 e 2.

 

     Art. 231. Modello interno di gruppo

1. In caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato e il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione facenti parte del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un'impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate oppure congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa, le autorità di vigilanza interessate decidono, in collaborazione, se concedere o meno l'autorizzazione richiesta stabilendo altresì a quali condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

 

Le domande di cui al primo comma sono presentate all'autorità di vigilanza del gruppo.

 

L'autorità di vigilanza del gruppo informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

 

2. Le autorità di vigilanza interessate si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte dell'autorità di vigilanza del gruppo.

 

3. Se, nel termine di sei mesi di cui al paragrafo 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo differisce la sua decisione in attesa di un'eventuale decisione dell'EIOPA conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

 

L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di sei mesi ovvero dopo il raggiungimento di una decisione congiunta.

 

Se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010, la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva. La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di sei mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

 

4. Con riferimento alle domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione che specificano condizioni uniformi di applicazione in riferimento al processo decisionale di cui al paragrafo 2, al fine di agevolare l'adozione di decisioni congiunte.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute a una decisione congiunta a norma del paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente un documento indicante le motivazioni complete.

 

6. In assenza dell'adozione di una decisione congiunta entro sei mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda stessa.

 

L'autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto dei pareri e delle riserve eventualmente espressi da altre autorità di vigilanza interessate nell'arco del periodo semestrale.

 

L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate un documento contenente la sua decisione pienamente motivata.

 

Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

 

7. Laddove una delle autorità di vigilanza interessate ritenga che il profilo di rischio di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla sua vigilanza si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al modello interno approvato a livello di gruppo, fino a quando l'impresa non abbia opportunamente affrontato le questioni che preoccupano l'autorità di vigilanza quest'ultima può, conformemente all'articolo 37, imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione del modello interno in oggetto.

 

In circostanze eccezionali, laddove la maggiorazione del requisito patrimoniale risulti inappropriata, l'autorità di vigilanza può imporre all'impresa interessata di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità secondo la formula standard di cui al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1 e 2. Conformemente all'articolo 37, paragrafo 1, lettere a) e c), l'autorità di vigilanza può imporre una maggiorazione del capitale rispetto al requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione risultante dall'applicazione della formula standard.

 

L'autorità di vigilanza fornisce le ragioni delle eventuali decisioni di cui al primo e al secondo comma sia all'impresa di assicurazione o di riassicurazione che agli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza.

 

L'EIOPA può emettere orientamenti per assicurare un'applicazione uniforme e coerente del presente paragrafo.

 

     Art. 232. Maggiorazione del capitale a livello di gruppo

Per determinare se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato riflette adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, l'autorità di vigilanza del gruppo presta particolare attenzione a tutti i casi in cui le circostanze di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettere da a) a d), possono verificarsi a livello di gruppo, segnatamente qualora:

 

a) un rischio specifico esistente a livello di gruppo non sia sufficientemente coperto dalla formula standard o dal modello interno utilizzati, in quanto difficile da quantificare;

 

b) una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate sia imposta dalle autorità di vigilanza interessate, conformemente agli articoli 37 e 231, paragrafo 7.

 

Se il profilo di rischio del gruppo non è adeguatamente riflesso, può essere imposta una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

 

Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, e gli atti delegati nonché le norme tecniche di attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6, 7 e 8.

 

     Art. 233. Metodo 2 (metodo alternativo): metodo della deduzione e dell’aggregazione

1. La solvibilità di gruppo dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante è data dalla differenza tra i seguenti elementi:

 

a) i fondi propri ammissibili di gruppo aggregati, di cui al paragrafo 2;

 

b) il valore della partecipazione dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nelle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, di cui al paragrafo 3.

 

2. I fondi propri ammissibili di gruppo aggregati sono la somma dei seguenti elementi:

 

a) i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

 

b) la quota proporzionale dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante nei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

 

3. Il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato è la somma dei seguenti elementi:

 

a) il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante;

 

b) la quota proporzionale del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

 

4. Quando la partecipazione in un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipata consiste, in tutto o in parte, in una proprietà indiretta, il valore nell’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate comprende il valore di tale proprietà indiretta, tenendo conto delle quote di interessenza successive, e gli elementi di cui al paragrafo 2, lettera b) e al paragrafo 3, lettera b), includono, rispettivamente, le corrispondenti quote proporzionali dei fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate e del requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate.

 

5. Nel caso di domanda di autorizzazione a calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità delle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo sulla base di un modello interno, presentata da un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e dalle sue imprese partecipate o congiuntamente dalle imprese partecipate di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, si applica, mutatis mutandis, l’articolo 231.

 

6. Nel determinare se il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, calcolato conformemente al paragrafo 3, rifletta adeguatamente il profilo di rischio del gruppo, le autorità di vigilanza interessate prestano particolare attenzione a eventuali rischi specifici esistenti a livello di gruppo che non sarebbero sufficientemente coperti in quanto difficili da quantificare.

 

Qualora il profilo di rischio del gruppo si discosti significativamente dalle ipotesi sottese al requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato, può essere imposta una maggiorazione del requisito patrimoniale di gruppo aggregato.

 

Si applicano, mutatis mutandis, l'articolo 37, paragrafi da 1 a 5, e gli atti delegati nonché le norme tecniche di attuazione adottati a norma dell'articolo 37, paragrafi 6, 7 e 8.

 

     Art. 234. Atti delegati riguardanti gli articoli da 220 a 229 e da 230 a 233

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i principi tecnici e i metodi di cui agli articoli da 220 a 229 nonché le modalità di applicazione degli articoli da 230 a 233, alla luce della natura economica di talune strutture giuridiche.

 

Sottosezione 5

 

Vigilanza sulla solvibilità di gruppo delle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista

 

     Art. 235. Solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista

1. Quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo assicura che la solvibilità del gruppo sia calcolata a livello della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista conformemente agli articoli da 220, paragrafo 2, a 233.

 

2. Ai fini di tale calcolo, l’impresa madre è considerata alla stregua di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle disposizioni del titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda il requisito patrimoniale di solvibilità e alle condizioni fissate dal titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

Sottosezione 6

 

Vigilanza sulla solvibilità di gruppo per gruppi con gestione centralizzata del rischio

 

     Art. 236. Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: condizioni

Gli Stati membri prevedono che le disposizioni degli articoli 238 e 239 si applicano ad ogni impresa di assicurazione o di riassicurazione che sia impresa figlia di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione se sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:

 

a) l’impresa figlia, in merito alla quale l’autorità di vigilanza del gruppo non ha adottato una decisione conformemente all’articolo 214, paragrafo 2, è inclusa nella vigilanza di gruppo esercitata dall’autorità di vigilanza del gruppo a livello dell’impresa madre conformemente al presente titolo;

 

b) le procedure di gestione dei rischi e i meccanismi di controllo interno dell’impresa madre coprono l’impresa figlia, e le autorità di vigilanza interessate sono soddisfatte in merito alla gestione prudente dell’impresa figlia da parte dell’impresa madre;

 

c) l’impresa madre ha ricevuto l’accordo di cui all’articolo 246, paragrafo 4, terzo comma;

 

d) l’impresa madre ha ricevuto l’accordo di cui all’articolo 256, paragrafo 2;

 

e) l’impresa madre ha presentato una domanda di autorizzazione a essere assoggettata agli articoli 238 e 239, e la richiesta è stata oggetto di una decisione favorevole conformemente alla procedura di cui all’articolo 237.

 

     Art. 237. Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: decisione sulla domanda

1. In caso di domanda di autorizzazione ad applicare le disposizioni degli articoli 238 e 239, le autorità di vigilanza interessate collaborano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza, sulla base di una piena cooperazione, al fine di decidere se concedere o meno l'autorizzazione richiesta stabilendo altresì a quali altri termini e condizioni subordinare eventualmente tale autorizzazione.

 

La domanda di cui al primo comma è presentata unicamente all'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia. Tale autorità di vigilanza informa gli altri membri del collegio delle autorità di vigilanza e presenta loro immediatamente la domanda completa.

 

2. Le autorità di vigilanza interessate si adoperano al massimo per pervenire a una decisione congiunta sulla domanda entro tre mesi dalla data di ricezione della domanda completa da parte di tutte le autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

 

3. Se, nel termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, una qualunque delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'autorità di vigilanza del gruppo posticipa la propria decisione in attesa della decisione eventualmente adottata dall'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, del citato regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante ed è applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

 

L'EIOPA prende la propria decisione entro un mese. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo che è stata raggiunta una decisione congiunta.

 

Se, conformemente all'articolo 41, paragrafi 2 e 3, e all'articolo 44, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 1094/2010 la decisione proposta dal gruppo di esperti è respinta, l'autorità di vigilanza del gruppo decide in via definitiva. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato la fase di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, del predetto regolamento.

 

4. Con riferimento alle domande di autorizzazione di cui al paragrafo 1, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione volti ad assicurare condizioni uniformi di applicazione del processo di adozione della decisione congiunta di cui al paragrafo 2, al fine di agevolare l'adozione di decisioni congiunte.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

5. Se le autorità di vigilanza interessate sono pervenute alla decisione congiunta di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia trasmette al richiedente la decisione e la motiva pienamente. La decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

 

6. In mancanza di una decisione congiunta delle autorità di vigilanza interessate entro il termine di tre mesi di cui al paragrafo 2, l'autorità di vigilanza del gruppo decide autonomamente in merito alla domanda.

 

Durante tale periodo, l'autorità di vigilanza del gruppo tiene debitamente conto di quanto segue:

 

a) eventuali pareri e riserve delle autorità di vigilanza interessate;

 

b) eventuali riserve delle altre autorità di vigilanza nell'ambito del collegio.

 

La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dalle riserve delle altre autorità di vigilanza interessate. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette copia della decisione al richiedente e alle altre autorità di vigilanza interessate. La decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

 

     Art. 238. Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità

1. Fatto salvo l’articolo 231, il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia è calcolato conformemente ai paragrafi 2, 4 e 5 del presente articolo.

 

2. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia è calcolato sulla base di un modello interno approvato a livello di gruppo conformemente all’articolo 231 e l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia ritenga che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dal predetto modello interno, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può, nei casi di cui all’articolo 37, proporre di fissare una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di tale impresa figlia risultante dall’applicazione del predetto modello, o, in circostanze eccezionali in cui detta maggiorazione non sarebbe appropriata, di imporre all’impresa di calcolare il suo requisito patrimoniale di solvibilità sulla base della formula standard. L’autorità di vigilanza discute le proprie proposte nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e comunica le ragioni di dette proposte sia all’impresa figlia che al collegio delle autorità di vigilanza.

 

3. Quando il requisito patrimoniale di solvibilità dell’impresa figlia è calcolato sulla base della formula standard e l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia ritiene che il suo profilo di rischio si discosti significativamente dalle ipotesi sottese alla formula standard, e fino a quando l’impresa non risolve adeguatamente le riserve dell’autorità di vigilanza, quest’ultima può, in circostanze eccezionali, proporre all’impresa di sostituire un sottoinsieme di parametri utilizzati nel calcolo della formula standard con parametri specifici a tale impresa nel calcolare i moduli del rischio di sottoscrizione per l’assicurazione vita, per l’assicurazione non vita e per l’assicurazione malattia, a norma dell’articolo 110, o, nei casi di cui all’articolo 37, di fissare una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità di detta impresa figlia.

 

L’autorità di vigilanza discute la propria proposta nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza e comunica le ragioni di tale proposta sia all’impresa figlia che al collegio delle autorità di vigilanza.

 

4. Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire a un accordo sulla proposta dell'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia o su eventuali altre misure.

 

Tale accordo è riconosciuto come determinante e applicato dalle autorità di vigilanza interessate.

 

5. In caso di disaccordo tra l'autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo, entro il termine di un mese dalla proposta dell'autorità di vigilanza una qualsiasi delle due autorità può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e prende la propria decisione entro un mese da tale rinvio. Il periodo di un mese è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento. La questione non può essere rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di un mese di cui al presente comma o dopo che è stato raggiunto un accordo nell'ambito del collegio conformemente al paragrafo 4 del presente articolo.

 

L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia posticipa la propria decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'EIOPA conformemente all'articolo 19 del suddetto regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA.

 

Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

 

La decisione è pienamente motivata.

 

Essa è trasmessa all'impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.

 

     Art. 239. Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e del requisito patrimoniale minimo

1. In caso di inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e fatto salvo l’articolo 138, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di risanamento presentato dall’impresa figlia per ristabilire, entro sei mesi dal rilevamento dell’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità, il livello di fondi propri ammissibili o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire a un accordo sulla proposta dell’autorità di vigilanza concernente l’approvazione del piano di risanamento entro quattro mesi dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

In mancanza di tale accordo, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia decide se approvare il piano di risanamento, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

 

2. Qualora l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia individui, a norma dell’articolo 136, un deterioramento delle condizioni finanziarie, informa quanto prima il collegio delle autorità di vigilanza in merito alle misure da adottare. Salvo che in situazione di emergenza, le misure da adottare sono discusse dal collegio delle autorità di vigilanza.

 

Il collegio delle autorità di vigilanza si adopera al massimo per pervenire a un accordo sulle misure proposte da adottare entro un mese dalla notifica.

 

In mancanza di tale accordo, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia decide se approvare le misure proposte, tenendo in debito conto i pareri e le riserve delle altre autorità di vigilanza nell’ambito del collegio delle autorità di vigilanza.

 

3. In caso d’inosservanza del requisito patrimoniale minimo, fatto salvo l’articolo 139, l’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa figlia trasmette senza indugio al collegio delle autorità di vigilanza il piano di finanziamento a breve termine presentato dall’impresa figlia per ristabilire, entro tre mesi dalla data in cui è stata rilevata l’inosservanza del requisito patrimoniale minimo, il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale minimo o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire il rispetto del requisito patrimoniale minimo. Il collegio delle autorità di vigilanza è altresì informato circa le eventuali misure adottate per garantire il rispetto del requisito patrimoniale minimo a livello di impresa figlia.

 

4. L'autorità di vigilanza e l'autorità di vigilanza del gruppo possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 in caso di disaccordo:

 

a) sull'approvazione del piano di risanamento, anche per quanto concerne un'eventuale estensione del periodo ammesso per il risanamento, entro il periodo di quattro mesi di cui al paragrafo 1; o

 

b) sull'approvazione delle misure proposte entro il periodo di un mese di cui al paragrafo 2.

 

In tali casi l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo e prende la propria decisione entro un mese da tale rinvio.

 

La questione non è rinviata all'EIOPA:

 

a) dopo la scadenza del periodo di quattro mesi ovvero di un mese di cui al primo comma;

 

b) dopo il raggiungimento di un accordo nell'ambito del collegio conformemente al paragrafo 1, secondo comma, o al paragrafo 2, secondo comma;

 

c) nelle situazioni di emergenza di cui al paragrafo 2.

 

Il periodo di quattro mesi ovvero di un mese, rispettivamente, è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

 

L'autorità di vigilanza che ha autorizzato l'impresa figlia posticipa la propria decisione in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'EIOPA conformemente all'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento e adegua la propria decisione a quella dell'EIOPA. Tale decisione è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate.

 

La decisione è pienamente motivata.

 

Essa è trasmessa all'impresa figlia e al collegio delle autorità di vigilanza.

 

     Art. 240. Imprese figlie di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione: fine delle deroghe per un’impresa figlia

1. Le norme di cui agli articoli 238 e 239 cessano di essere applicabili quando:

 

a) la condizione di cui all’articolo 236, lettera a) non è più soddisfatta;

 

b) la condizione di cui all’articolo 236, lettera b) non è più soddisfatta e il gruppo non ne ripristina l’osservanza entro un termine adeguato;

 

c) le condizioni di cui all’articolo 236, lettere c) e d), non sono più soddisfatte.

 

Nel caso di cui al primo comma, lettera a), se l’autorità di vigilanza del gruppo decide, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, di non includere più l’impresa figlia nella vigilanza del gruppo da essa esercitata, ne informa immediatamente l’autorità di vigilanza interessata e l’impresa madre.

 

Ai fini dell’articolo 236, lettere b), c) e d), l’impresa madre ha la responsabilità di assicurare che le condizioni siano soddisfatte su base continuativa. In caso di inosservanza, ne informa immediatamente l’autorità di vigilanza del gruppo e l’autorità di vigilanza dell’impresa figlia interessata. L’impresa madre presenta un piano mirante a ripristinare l’osservanza entro un termine adeguato.

 

Fatto salvo il terzo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo verifica almeno una volta all’anno, di sua iniziativa, che le condizioni di cui all’articolo 236, lettere b), c) e d), continuino ad essere soddisfatte. L’autorità di vigilanza del gruppo procede a tale verifica anche su richiesta dell’autorità di vigilanza interessata, quando quest’ultima abbia serie riserve in merito al rispetto continuativo di tali condizioni.

 

Se la verifica evidenzia debolezze, l’autorità di vigilanza del gruppo impone all’impresa madre di presentare un piano mirante a ripristinare l’osservanza entro un termine adeguato.

 

Se, previa consultazione del collegio delle autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo stabilisce che il piano di cui al terzo o al quinto comma è insufficiente o che non è stato attuato entro i termini concordati, essa conclude che le condizioni di cui all’articolo 236, lettere b), c) e d), non sono più soddisfatte e ne informa immediatamente l’autorità di vigilanza interessata.

 

2. Il regime previsto dagli articoli 238 e 239 si applica nuovamente se l’impresa madre presenta una nuova domanda e ottiene una decisione favorevole secondo la procedura di cui all’articolo 237.

 

     Art. 241. Imprese figlie di un'impresa di assicurazione o di riassicurazione: atti delegati

La Commissione adotta atti delegati, conformemente all'articolo 301 bis, che specificano:

 

a) i criteri per valutare il rispetto delle condizioni stabilite all'articolo 236;

 

b) i criteri per valutare quali siano le situazioni di emergenza di cui all'articolo 239, paragrafo 2;

 

c) le procedure che le autorità di vigilanza devono seguire quando si scambiano informazioni, esercitano i loro poteri e ottemperano ai loro obblighi conformemente agli articoli da 237 a 240.

 

     Art. 242. Riesame

1. Entro il 31 dicembre 2017, la Commissione elabora una valutazione sull'applicazione del titolo III, in particolare per quanto concerne la cooperazione tra autorità di vigilanza nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza e sul suo funzionamento, nonché le prassi di vigilanza legate alla fissazione delle maggiorazioni del capitale e presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio eventualmente accompagnata da proposte di modifica della presente direttiva.

 

2. Entro il M5 31 dicembre 2018, la Commissione elabora una valutazione sui vantaggi del miglioramento della vigilanza di gruppo e della gestione del capitale nell’ambito di un gruppo di imprese di assicurazione o di riassicurazione, facendo riferimento alla comunicazione COM(2008)0119 e alla relazione del 16 ottobre 2008 della commissione per i problemi economici e monetari del Parlamento europeo su tale proposta (A6-0413/2008). Tale valutazione indica eventuali misure per potenziare una sana gestione transfrontaliera dei gruppi assicurativi, in particolare per quanto concerne la gestione di rischi e attività. Nella propria valutazione la Commissione tiene conto, tra l’altro, dell’evoluzione e dei progressi riguardanti:

 

a) un quadro armonizzato in materia di intervento precoce;

 

b) prassi di gestione centralizzata del rischio del gruppo e di funzionamento dei modelli interni al gruppo, compresa la verifica in condizioni di stress;

 

c) operazioni infragruppo e concentrazioni dei rischi;

 

d) l’andamento nel tempo degli effetti di diversificazione e della concentrazione;

 

e) un quadro giuridicamente vincolante per la mediazione delle controversie di vigilanza;

 

f) un quadro armonizzato in materia di trasferibilità delle attività, insolvenza e procedure di liquidazione che elimini dal diritto societario nazionale le pertinenti barriere alla trasferibilità delle attività;

 

g) un livello equivalente di protezione dei contraenti e dei beneficiari delle imprese appartenenti allo stesso gruppo, in particolare in situazioni di crisi;

 

h) una soluzione armonizzata e adeguatamente finanziata su scala comunitaria per i regimi di garanzia assicurativa;

 

i) un quadro armonizzato e giuridicamente vincolante per le autorità competenti, le banche centrali e i ministeri delle finanze, che copra la gestione, la risoluzione e la condivisione degli oneri fiscali delle crisi e che allinei i poteri di vigilanza alle responsabilità fiscali.

 

La Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, eventualmente accompagnata da proposte di riesame della presente direttiva.

 

     Art. 243. Imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa e di una società di partecipazione finanziaria mista

Gli articoli da 236 a 242 si applicano, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che sono imprese figlie di una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista.

 

Sezione 2

 

Concentrazione di rischi e operazioni infragruppo

 

     Art. 244. Vigilanza sulla concentrazione di rischi

1. La vigilanza sulla concentrazione di rischi a livello di gruppo è esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, all’articolo 246 e al capo III.

 

2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa o le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, ogni significativa concentrazione di rischi a livello del gruppo, salvo applicazione dell’articolo 215, paragrafo 2.

 

Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

 

Le concentrazioni dei rischi di cui al primo comma sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.

 

3. L’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, identifica il tipo di rischio che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza.

 

Nel definire il tipo di rischio, o nel formulare il loro parere in proposito, l’autorità di vigilanza del gruppo e le altre autorità di vigilanza interessate tengono conto del gruppo in questione e della sua struttura di gestione dei rischi.

 

Per individuare le concentrazioni dei rischi significative da segnalare, l’autorità di vigilanza del gruppo impone, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, soglie adeguate basate sui requisiti del capitale di solvibilità, sulle riserve tecniche o su entrambi.

 

Nell’esame delle concentrazioni dei rischi, l’autorità di vigilanza del gruppo sorveglia in particolare il possibile rischio di contagio nel gruppo, il rischio di conflitto di interessi e il livello o il volume dei rischi.

 

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardo alla definizione di concentrazione significativa dei rischi.

 

5. Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda la vigilanza delle concentrazioni dei rischi, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare le modalità di individuazione delle concentrazioni dei rischi significative nonché di determinazione di opportune soglie ai fini del paragrafo 3.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione relative ai formati e i modelli per la segnalazione di tali concentrazioni dei rischi ai fini del paragrafo 2.

 

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 245. Vigilanza sulle operazioni infragruppo

1. La vigilanza sulle operazioni infragruppo è esercitata conformemente ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo, all’articolo 246 e al capo III.

 

2. Gli Stati membri dispongono che le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista segnalino all’autorità di vigilanza del gruppo, a intervalli regolari e almeno una volta all’anno, tutte le operazioni infragruppo significative effettuate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nell’ambito del gruppo, comprese quelle effettuate con persone fisiche che hanno stretti legami con un’impresa del gruppo, salvo applicazione dell’articolo 215, paragrafo 2.

 

Inoltre, gli Stati membri impongono che le operazioni infragruppo molto significative siano segnalate il più rapidamente possibile.

 

Le informazioni necessarie sono trasmesse all’autorità di vigilanza del gruppo dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo o, se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dalla società di partecipazione assicurativa, dalla società di partecipazione finanziaria mista o dall’impresa di assicurazione o di riassicurazione del gruppo designata dall’autorità di vigilanza del gruppo previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo.

 

Le operazioni infragruppo sono soggette al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo.

 

3. L’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo, individua il tipo di operazione infragruppo che le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un determinato gruppo devono segnalare in ogni circostanza. Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 244, paragrafo 3.

 

4. Ai fini dei paragrafi 2 e 3 del presente articolo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardo alla definizione di operazione infragruppo significativa.

 

5. Per assicurare un'armonizzazione coerente per quanto riguarda la vigilanza delle operazioni infragruppo, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare l'individuazione delle operazioni infragruppo significative ai fini del paragrafo 3.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

6. Al fine di garantire condizioni uniformi di applicazione del presente articolo, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di attuazione relative alle procedure, ai formati e ai modelli per la segnalazione di tali operazioni infragruppo ai fini del paragrafo 2.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Sezione 3

 

Gestione del rischio e controllo interno

 

     Art. 246. Vigilanza sul sistema di governance

1. I requisiti di cui al titolo I, capo IV, sezione 2, si applicano, mutatis mutandis, a livello di gruppo.

 

Fatto salvo il primo comma, i sistemi di gestione dei rischi e di controllo interno, nonché le procedure di segnalazione, sono attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della vigilanza di gruppo ai sensi dell’articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b), in modo che tali sistemi e procedure di segnalazione possano essere controllati a livello del gruppo.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, i meccanismi di controllo interno del gruppo includono almeno quanto segue:

 

a) meccanismi adeguati in materia di solvibilità di gruppo che consentano di individuare e misurare tutti i rischi sostanziali incorsi e determinare un livello di fondi propri ammissibili adeguato ai rischi;

 

b) valide procedure di segnalazione e contabili che consentano di sorvegliare e di gestire le operazioni infragruppo e la concentrazione di rischi.

 

3. I sistemi e le procedure di segnalazione di cui ai paragrafi 1 e 2 sono soggetti al riesame da parte delle autorità di vigilanza del gruppo conformemente alle disposizioni del capo III.

 

4. Gli Stati membri impongono all’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, alla società di partecipazione assicurativa o alla società di partecipazione finanziaria mista di procedere a livello del gruppo alla valutazione richiesta dall’articolo 45. La valutazione interna del rischio e della solvibilità effettuata a livello del gruppo è soggetta al riesame da parte dall’autorità di vigilanza del gruppo conformemente al capo III.

 

Qualora il calcolo della solvibilità a livello di gruppo sia effettuato conformemente al metodo 1 di cui all’articolo 230, l’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista forniscono all’autorità di vigilanza del gruppo un’analisi adeguata della differenza tra la somma dei requisiti patrimoniali di solvibilità di tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipate del gruppo e il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo consolidato.

 

L’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista possono, fatto salvo l’accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, procedere a tutte le valutazioni di cui all’articolo 45 a livello del gruppo e a livello di ogni impresa figlia del gruppo allo stesso tempo, e possono redigere un documento unico avente ad oggetto tutte le valutazioni.

 

Prima di concedere un accordo conformemente al terzo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

 

Se sceglie l’opzione prevista al terzo comma, il gruppo presenta il documento a tutte le autorità di vigilanza interessate allo stesso tempo. L’esercizio di tale opzione non esenta le imprese figlie interessate dall’obbligo di assicurare che i requisiti di cui all’articolo 45 siano soddisfatti.

 

CAPO III

 

Misure per agevolare la vigilanza del gruppo

 

     Art. 247. Autorità di vigilanza del gruppo

1. Un’autorità di vigilanza unica, responsabile del coordinamento e dell’esercizio della vigilanza del gruppo («autorità di vigilanza del gruppo»), è designata fra le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati.

 

2. Quando la stessa autorità di vigilanza è competente per tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata da detta autorità di vigilanza.

 

In tutti gli altri casi, fatto salvo il paragrafo 3, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata:

 

a) se la capogruppo è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza che l’ha autorizzata;

 

b) se la capogruppo non è un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza seguente:

 

i) se l’impresa madre di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

ii) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e una di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione autorizzata in detto Stato membro;

 

iii) se a capo del gruppo vi sono più società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista con sede in diversi Stati membri, in ciascuno dei quali si trova un’impresa di assicurazione o di riassicurazione, dall’autorità di vigilanza dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato;

 

iv) se varie imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nell’Unione hanno come impresa madre la stessa società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista e nessuna di dette imprese è stata autorizzata nello Stato membro nel quale ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato; o

 

v) se il gruppo non ha un’impresa madre, o in qualsiasi altro caso diverso da quelli di cui ai punti da i) a iv), dall’autorità di vigilanza che ha autorizzato l’impresa di assicurazione o di riassicurazione con il totale dello stato patrimoniale più elevato.

 

3. In casi particolari le autorità di vigilanza interessate possono, su richiesta di qualsiasi altra autorità di vigilanza, adottare la decisione congiunta di derogare ai criteri stabiliti al paragrafo 2 qualora la loro applicazione non fosse opportuna, tenuto conto della struttura del gruppo e dell'importanza relativa delle attività delle imprese di assicurazione e di riassicurazione nei vari paesi, e designare un'altra autorità di vigilanza come autorità di vigilanza del gruppo.

 

A tale scopo ciascuna delle autorità di vigilanza interessate può chiedere che sia avviata una discussione sull'opportunità di applicare i criteri di cui al paragrafo 2. Tale discussione si tiene al massimo con cadenza annuale.

 

Le autorità di vigilanza interessate fanno tutto quanto in loro potere per giungere a una decisione congiunta sulla scelta dell'autorità di vigilanza del gruppo entro tre mesi dalla richiesta di discussione. Prima di adottare la loro decisione, le autorità di vigilanza interessate danno al gruppo la possibilità di esprimere il suo parere.

 

L'autorità di vigilanza del gruppo designata trasmette al gruppo la decisione congiunta pienamente motivata.

 

4. Se, nell'arco del periodo di tre mesi di cui al paragrafo 3, terzo comma, una delle autorità di vigilanza interessate ha rinviato la questione all'EIOPA conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010, le autorità di vigilanza interessate posticipano la loro decisione congiunta in attesa di una decisione eventualmente adottata dall'EIOPA a norma dell'articolo 19, paragrafo 3, di tale regolamento, e adeguano la loro decisione congiunta a quella dell'EIOPA. Tale decisione congiunta è riconosciuta come determinante e applicata dalle autorità di vigilanza interessate. Il periodo di tre mesi è considerato periodo di conciliazione ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 2, di tale regolamento.

 

5. L'EIOPA adotta la propria decisione entro un mese dal rinvio a norma del paragrafo 4. La questione non è rinviata all'EIOPA dopo la scadenza del periodo di tre mesi o dopo il raggiungimento di una decisione congiunta. L'autorità di vigilanza del gruppo designata trasmette al gruppo e al collegio delle autorità di vigilanza la decisione congiunta pienamente motivata.

 

6. In mancanza di una decisione congiunta, la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall'autorità di vigilanza individuata a norma del paragrafo 2 del presente articolo.

 

7. L'EIOPA informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, almeno una volta l'anno, delle principali difficoltà incontrate nell'applicazione dei paragrafi 2, 3 e 6.

 

Qualora nell'applicazione dei criteri fissati ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo emergano difficoltà di rilievo, la Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano tali criteri.

 

8. Qualora in uno Stato membro esistano più autorità di vigilanza preposte all’esercizio della vigilanza prudenziale delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, tale Stato membro adotta i provvedimenti necessari per assicurare il coordinamento tra dette autorità.

 

     Art. 248. Diritti e obblighi dell’autorità di vigilanza del gruppo e delle altre autorità di vigilanza – Collegio delle autorità di vigilanza

1. Tra i diritti e gli obblighi dell’autorità di vigilanza del gruppo in merito alla vigilanza di gruppo rientra quanto segue:

 

a) il coordinamento della raccolta e della diffusione delle informazioni rilevanti o essenziali, in situazioni normali e in situazioni di emergenza, ivi compresa la divulgazione di informazioni importanti per i compiti di vigilanza di un’autorità di vigilanza;

 

b) il riesame da parte delle autorità di vigilanza e la valutazione della situazione finanziaria del gruppo;

 

c) la valutazione del rispetto da parte del gruppo delle disposizioni in materia di solvibilità, di concentrazione di rischi e di operazioni infragruppo di cui agli articoli da 218 a 245;

 

d) la valutazione del sistema di governance del gruppo, di cui all’articolo 246, e del rispetto da parte dei membri dell’organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell’impresa partecipante dei requisiti di cui agli articoli 42 e 257;

 

e) la pianificazione e il coordinamento, tramite riunioni regolari organizzate almeno su base annuale o tramite ogni altro mezzo idoneo, delle attività di vigilanza in situazioni normali e in situazioni di emergenza, in cooperazione con le autorità di vigilanza interessate e tenendo conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all’attività di tutte le imprese che appartengono al gruppo;

 

f) altri compiti, misure e decisioni assegnate all’autorità di vigilanza del gruppo dalla presente direttiva o derivanti dall’applicazione della presente direttiva, in particolare l’espletamento della procedura di convalida del modello interno a livello di gruppo di cui agli articoli 231 e 233 e della procedura di autorizzazione ad applicare il regime di cui agli articoli da 237 a 240.

 

2. Per agevolare lo svolgimento dei compiti di vigilanza del gruppo di cui al paragrafo 1, è istituito un collegio delle autorità di vigilanza, presieduto dall’autorità di vigilanza del gruppo.

 

Il collegio delle autorità di vigilanza garantisce che le procedure di cooperazione, scambio d’informazioni e consultazione fra le autorità di vigilanza che sono membri del collegio delle autorità di vigilanza, siano effettivamente applicate in conformità del titolo III, al fine di promuovere la convergenza delle rispettive decisioni e attività.

 

Se l'autorità di vigilanza del gruppo non adempie ai compiti di cui al paragrafo 1 o se i membri del collegio delle autorità di vigilanza non cooperano nella misura richiesta dal presente paragrafo, ciascuna delle autorità interessate può rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

 

3. Fanno parte del collegio delle autorità di vigilanza l'autorità di vigilanza del gruppo, le autorità di vigilanza di tutti gli Stati membri in cui hanno sede le varie imprese figlie e l'EIOPA conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Anche le autorità di vigilanza di succursali significative e imprese partecipate sono ammesse a partecipare al collegio delle autorità di vigilanza. La loro partecipazione è tuttavia limitata all’obiettivo di uno scambio efficace di informazioni.

 

Affinché il collegio delle autorità di vigilanza operi in modo efficiente, può essere necessario che alcune attività siano svolte da un numero ridotto di autorità di vigilanza all’interno del collegio stesso.

 

4. Fatte salve le misure adottate a norma della presente direttiva, l’istituzione e il funzionamento del collegio delle autorità di vigilanza si basa su accordi di coordinamento conclusi dall’autorità di vigilanza del gruppo e dalle altre autorità di vigilanza interessate.

 

In caso di opinioni divergenti sugli accordi di coordinamento, qualsiasi membro del collegio delle autorità di vigilanza può deferire la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo. L'autorità di vigilanza del gruppo adegua la sua decisione definitiva a quella dell'EIOPA. L'autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza interessate.

 

L’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle autorità di vigilanza interessate, prende in debita considerazione i pareri formulati dal CEIOPS entro due mesi dalla loro ricezione, prima di adottare una decisione definitiva. La decisione è pienamente motivata e contiene la spiegazione di ogni eventuale scostamento significativo dal parere del CEIOPS. L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette la decisione alle altre autorità di vigilanza interessate.

 

5. Fatte salve le misure adottate ai sensi della presente direttiva, gli accordi di coordinamento di cui al paragrafo 4 specificano le procedure concernenti:

 

a) il processo decisionale delle autorità di vigilanza interessate di cui agli articoli 231, 232 e 247;

 

b) la consultazione di cui al paragrafo 4 del presente articolo e all’articolo 218, paragrafo 5.

 

Fatti salvi i diritti e gli obblighi attribuiti dalla presente direttiva all'autorità di vigilanza del gruppo e alle altre autorità di vigilanza, gli accordi di coordinamento possono assegnare ulteriori compiti all'autorità di vigilanza del gruppo, alle altre autorità di vigilanza o all'EIOPA nei casi in cui ciò accresca l'efficienza della vigilanza del gruppo e non pregiudichi le attività di vigilanza dei membri del collegio delle autorità di vigilanza rispetto alle loro responsabilità individuali.

 

Inoltre, gli accordi di coordinamento possono prevedere le procedure per:

 

a) la consultazione tra le autorità di vigilanza interessate, con particolare riferimento agli articoli da 213 a 217, da 219 a 221, 227, da 244 a 246, 250, 256, 260 e 262;

 

b) la cooperazione con altre autorità di vigilanza.

 

6. L'EIOPA elabora orientamenti per il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza basandosi sull'esame complessivo dei loro lavori, teso a valutare il livello di convergenza tra collegi. Tale esame è effettuato almeno ogni tre anni. Gli Stati membri garantiscono che l'autorità di vigilanza del gruppo trasmetta all'EIOPA le informazioni sul funzionamento dei collegi delle autorità di vigilanza e su qualsiasi difficoltà incontrata che possa essere rilevante ai fini di tale esame.

 

Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al coordinamento tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA può elaborare progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare il funzionamento operativo dei collegi delle autorità di vigilanza sulla base degli orientamenti di cui al primo comma.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al secondo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

7. Per assicurare un'armonizzazione coerente in relazione al coordinamento tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per precisare il coordinamento della vigilanza del gruppo ai fini dei paragrafi da 1 a 6.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

8. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis riguardo alla definizione di «succursale significativa».

 

     Art. 249. Cooperazione e scambio di informazioni tra autorità di vigilanza

1. Le autorità responsabili della vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti al gruppo e l’autorità di vigilanza del gruppo collaborano strettamente, in particolare nei casi in cui un’impresa di assicurazione o di riassicurazione si trovi in difficoltà finanziarie.

 

Allo scopo di assicurare che le autorità di vigilanza, compresa l'autorità di vigilanza del gruppo, dispongano della stessa quantità di informazioni pertinenti, fatte salve le rispettive competenze, le autorità, anche se non stabilite nello stesso Stato membro, si scambiano reciprocamente le informazioni necessarie a consentire e agevolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza delle altre autorità ai sensi della presente direttiva. A tale riguardo, le autorità di vigilanza interessate e l'autorità di vigilanza del gruppo si comunicano senza indugio tutte le informazioni pertinenti non appena ne entrino in possesso oppure, su richiesta, procedono a uno scambio di informazioni. Le informazioni di cui al presente comma comprendono, ma non esclusivamente, le informazioni in merito alle azioni del gruppo e delle autorità di vigilanza e le informazioni fornite dal gruppo.

 

L’autorità di vigilanza del gruppo trasmette alle autorità di vigilanza interessate e all’AEAP le informazioni concernenti il gruppo, ai sensi dell’articolo 19, dell’articolo 51, paragrafo 1, e dell’articolo 254, paragrafo 2, in particolare per quanto concerne la forma giuridica e la struttura di governo societario e organizzativa del gruppo.

 

1 bis. Se un'autorità di vigilanza non ha comunicato informazioni pertinenti oppure è stata respinta una richiesta di collaborazione, in particolare per lo scambio di informazioni pertinenti, oppure non è stato dato seguito a tale richiesta entro due settimane, le autorità di vigilanza possono rinviare la questione all'EIOPA.

 

In caso di rinvio della questione all'EIOPA, fatto salvo l'articolo 258 TFUE, l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferiscono l'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

2. Le autorità responsabili della vigilanza delle singole imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo e l’autorità di vigilanza di gruppo convocano entrambe immediatamente una riunione di tutte le autorità di vigilanza partecipanti alla vigilanza di gruppo almeno nei seguenti casi, allorché:

 

a) vengono a conoscenza di una grave violazione del requisito patrimoniale di solvibilità o del requisito patrimoniale minimo di una singola impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

b) vengono a conoscenza di una grave violazione del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo, calcolato in base a dati consolidati, o del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo aggregato in conformità di qualunque metodo di calcolo usato conformemente al titolo III, capo II, sezione 1, sottosezione 4;

 

c) si verificano o si sono verificate altre circostanze eccezionali.

 

3. Per assicurare una coerente armonizzazione per quanto riguarda il coordinamento e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA elabora, in base all'articolo 301 ter, progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare:

 

a) le informazioni che l'autorità di vigilanza del gruppo deve raccogliere e trasmettere sistematicamente alle altre autorità di vigilanza interessate o che devono essere trasmesse all'autorità di vigilanza del gruppo dalle altre autorità di vigilanza interessate;

 

b) le informazioni essenziali o pertinenti per la vigilanza a livello di gruppo al fine di migliorare la convergenza per quanto riguarda le informazioni da fornire alle autorità di vigilanza.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

4. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione del coordinamento e dello scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure e i modelli per la presentazione di informazioni all'autorità di vigilanza del gruppo, nonché la procedura per la collaborazione e lo scambio di informazioni tra le autorità di vigilanza di cui al presente articolo.

 

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 settembre 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 250. Consultazione tra autorità di vigilanza

1. Fatto salvo l'articolo 248, le autorità di vigilanza interessate, allorché una decisione è importante per i compiti di vigilanza di altre autorità di vigilanza, prima di prendere tale decisione si consultano nell'ambito del collegio delle autorità di vigilanza sui punti seguenti:

 

a) le modifiche dell'assetto azionario, della struttura organizzativa o direttiva delle imprese di assicurazione e di riassicurazione di un gruppo che richiedono l'approvazione o l'autorizzazione delle autorità di vigilanza;

 

b) la decisione sull'estensione del periodo ammesso per il risanamento a norma dell'articolo 138, paragrafi 3 e 4;

 

c) le principali sanzioni e misure eccezionali adottate dalle autorità di vigilanza, ivi compresa l'imposizione di una maggiorazione del requisito patrimoniale di solvibilità ai sensi dell'articolo 37 e l'imposizione di limitazioni nell'uso di un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità conformemente al titolo I, capo VI, sezione 4, sottosezione 3.

 

Ai fini delle lettere b) e c) del primo comma, l'autorità di vigilanza del gruppo è sempre consultata.

 

Inoltre, le autorità di vigilanza interessate si consultano prima di adottare decisioni basate su informazioni ricevute da altre autorità di vigilanza.

 

2. Fatto salvo l'articolo 248, un'autorità di vigilanza può decidere di non consultare le altre autorità di vigilanza in caso di urgenza o quando la consultazione rischia di compromettere l'efficacia della decisione. In tal caso, l'autorità di vigilanza informa immediatamente le altre autorità di vigilanza interessate.

 

     Art. 251. Richieste dell’autorità di vigilanza del gruppo alle altre autorità di vigilanza

L’autorità di vigilanza del gruppo può invitare le autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede un’impresa madre e che non esercitano esse stesse la vigilanza di gruppo ai sensi dell’articolo 247, a chiedere all’impresa madre tutte le informazioni pertinenti per l’esercizio dei suoi diritti e dei suoi obblighi di coordinamento di cui all’articolo 248, e a trasmetterle tali informazioni.

 

Quando ha bisogno delle informazioni di cui all’articolo 254, paragrafo 2, che sono state già trasmesse ad un’altra autorità di vigilanza, l’autorità di vigilanza del gruppo contatta, se possibile, detta autorità per evitare la duplicazione della trasmissione delle informazioni alle varie autorità che partecipano alla vigilanza.

 

     Art. 252. Cooperazione con le autorità responsabili per gli enti creditizi e le imprese di investimento

Quando un’impresa di assicurazione o di riassicurazione e un ente creditizio ai sensi della direttiva 2006/48/CE o un’impresa di investimento ai sensi della direttiva 2004/39/CE, o entrambi sono direttamente o indirettamente legati o hanno un’impresa partecipante comune, le autorità di vigilanza interessate e le autorità responsabili della vigilanza di queste altre imprese collaborano strettamente.

 

Fatte salve le loro rispettive competenze, dette autorità si scambiano tutte le informazioni atte a semplificare i loro compiti, in particolare come specificato nel presente titolo.

 

     Art. 253. Segreto professionale e riservatezza

Gli Stati membri autorizzano lo scambio di informazioni tra le rispettive autorità di vigilanza e tra le rispettive autorità di vigilanza e altre autorità, conformemente agli articoli da 249 a 252.

 

Le informazioni ricevute nel quadro della vigilanza di gruppo, in particolare le informazioni scambiate tra autorità di vigilanza o tra autorità di vigilanza e altre autorità conformemente al presente titolo, sono disciplinate dalle disposizioni dell’articolo 295.

 

     Art. 254. Accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le persone fisiche e giuridiche che rientrano nell’ambito della vigilanza di gruppo, le loro imprese partecipate e le loro imprese partecipanti siano in grado di scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza di gruppo.

 

2. Gli Stati membri dispongono che le loro autorità responsabili dell'esercizio della vigilanza di gruppo abbiano accesso alle informazioni pertinenti ai fini di detta vigilanza, indipendentemente dalla natura dell'impresa interessata. Si applica, mutatis mutandis, l'articolo 35, paragrafi da 1 a 5.

 

L'autorità di vigilanza del gruppo può limitare le informazioni di vigilanza da presentare periodicamente con una frequenza inferiore a un anno a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano della limitazione conformemente all'articolo 35, paragrafo 6, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo.

 

L'autorità di vigilanza del gruppo può esonerare dalla presentazione di informazioni su base analitica a livello del gruppo se tutte le imprese di assicurazione e di riassicurazione all'interno del gruppo beneficiano dell'esenzione conformemente all'articolo 35, paragrafo 7, tenuto conto della natura, della portata e della complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e dell'obiettivo della stabilità finanziaria.

 

Le autorità di vigilanza interessate possono rivolgersi direttamente alle imprese del gruppo per ottenere le informazioni necessarie soltanto se dette informazioni sono state richieste all’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla vigilanza di gruppo e l’impresa non le ha trasmesse entro un termine ragionevole.

 

     Art. 255. Verifica delle informazioni

1. Gli Stati membri assicurano che le loro autorità di vigilanza possano procedere nei rispettivi territori nazionali, direttamente o tramite persone da esse incaricate, alla verifica in loco delle informazioni di cui all’articolo 254 presso i locali di una delle imprese seguenti:

 

a) l’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alla vigilanza di gruppo;

 

b) le imprese partecipate di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

c) le imprese madri di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione;

 

d) le imprese partecipate di un’impresa madre di detta impresa di assicurazione o di riassicurazione.

 

2. Se, in casi specifici, le autorità di vigilanza desiderano verificare le informazioni relative ad un’impresa, regolamentata o meno, appartenente ad un gruppo e avente sede in un altro Stato membro, esse chiedono alle autorità di vigilanza dell’altro Stato membro di effettuare detta verifica.

 

Le autorità che ricevono la richiesta vi danno seguito nell’ambito delle loro competenze, procedendo direttamente alla verifica, tramite un revisore o un esperto autorizzato, o consentendo all’autorità che ha presentato la richiesta di effettuare essa stessa la verifica. L’autorità di vigilanza del gruppo è informata delle misure adottate.

 

L’autorità di vigilanza richiedente che non compia direttamente la verifica può, se lo desidera, prendervi parte.

 

Se alla richiesta ad un'altra autorità di vigilanza di far effettuare una verifica conformemente al presente paragrafo non è stato dato seguito entro due settimane o se l'autorità di vigilanza non sia di fatto in grado di esercitare il diritto di parteciparvi conformemente al terzo comma, l'autorità richiedente può rinviare la questione all'EIOPA e può richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

 

Conformemente all'articolo 21 del regolamento (UE) n. 1094/2010, l'EIOPA ha la facoltà di partecipare alle indagini in loco se sono effettuate congiuntamente da due o più autorità di vigilanza.

 

     Art. 256. Relazione relativa alla solvibilità di gruppo e alla condizione finanziaria

1. Gli Stati membri prescrivono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista di pubblicare una relazione annuale sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo. Si applicano, mutatis mutandis, gli articoli 51, 53, 54 e 55.

 

2. Un’impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante, una società di partecipazione assicurativa o una società di partecipazione finanziaria mista può, previo accordo dell’autorità di vigilanza del gruppo, presentare un’unica relazione sulla sua solvibilità e sulla sua condizione finanziaria contenente i seguenti elementi:

 

a) le informazioni a livello del gruppo che devono essere pubblicate conformemente al paragrafo 1;

 

b) le informazioni relative a ciascuna delle imprese figlie del gruppo, informazioni che devono essere identificabili singolarmente e pubblicate conformemente agli articoli 51, 53, 54 e 55.

 

Prima di concedere l’accordo conformemente al primo comma, l’autorità di vigilanza del gruppo consulta i membri del collegio delle autorità di vigilanza e tiene in debito conto i pareri e le riserve da loro espressi.

 

3. Se la relazione di cui al paragrafo 2 non contiene le informazioni che l’autorità di vigilanza che ha autorizzato un’impresa figlia del gruppo impone ad imprese analoghe di fornire, e se questa omissione è sostanziale, l’autorità di vigilanza interessata ha il potere di richiedere all’impresa figlia interessata di pubblicare le informazioni complementari necessarie.

 

4. La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano maggiormente le informazioni da pubblicare e i relativi termini annuali per quanto concerne la relazione unica sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria in conformità del paragrafo 2, nonché la relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria a livello di gruppo di cui al paragrafo 1.

 

5. Per assicurare condizioni uniformi di applicazione della relazione unica e della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria del gruppo, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione che specificano le procedure, i modelli e i mezzi per la pubblicazione della relazione unica nonché della relazione sulla solvibilità e sulla situazione finanziaria del gruppo di cui al presente articolo.

 

L'EIOPA presenta detti progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al primo comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 256 bis. Struttura del gruppo

Gli Stati membri impongono alle imprese di assicurazione e di riassicurazione, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista l'obbligo di pubblicare annualmente, a livello di gruppo, le informazioni sulla struttura giuridica e sulla struttura organizzativa e gestionale, comprendenti una descrizione di tutte le imprese figlie, le imprese partecipate effettive e le succursali di rilievo appartenenti al gruppo.

 

     Art. 257. Organo amministrativo, direttivo o di vigilanza delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista

Gli Stati membri impongono che tutte le persone che dirigono effettivamente la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista soddisfino i requisiti di competenza e onorabilità.

 

L’articolo 42 si applica mutatis mutandis.

 

     Art. 258. Misure di esecuzione

1. Se le imprese di assicurazione o di riassicurazione di un gruppo non rispettano i requisiti di cui agli articoli da 218 a 246 o se i requisiti sono rispettati ma la solvibilità è comunque a rischio o se le operazioni infragruppo o le concentrazioni dei rischi minacciano la situazione finanziaria delle imprese di assicurazione o di riassicurazione, le misure necessarie per rimediare il più rapidamente possibile alla situazione sono adottate quanto prima possibile:

 

a) dall’autorità di vigilanza del gruppo nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista;

 

b) dalle autorità di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera a), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha la sede la società di partecipazione assicurativa o la società di partecipazione finanziaria mista, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

 

Se, nel caso di cui al primo comma, lettera b), l’autorità di vigilanza del gruppo non è una delle autorità di vigilanza dello Stato membro in cui ha sede l’impresa di assicurazione o di riassicurazione, l’autorità di vigilanza del gruppo informa dette autorità di vigilanza delle sue conclusioni al fine di permettere loro di adottare le misure necessarie.

 

Fatto salvo il paragrafo 2, gli Stati membri determinano le misure che le loro autorità di vigilanza possono adottare nei confronti delle società di partecipazione assicurativa e delle società di partecipazione finanziaria mista.

 

Le autorità di vigilanza interessate, compresa l’autorità di vigilanza del gruppo, coordinano, se necessario, le loro misure.

 

2. Fatte salve le disposizioni nazionali di diritto penale, gli Stati membri impongono sanzioni o adottano misure concernenti le società di partecipazione assicurativa e le società di partecipazione finanziaria mista o le persone che dirigono effettivamente dette imprese, in caso di violazione delle disposizioni legislative, regolamentari o amministrative adottate in attuazione del presente titolo. Le autorità di vigilanza collaborano strettamente per assicurare che dette sanzioni o misure siano efficaci, in particolare se l’amministrazione centrale o lo stabilimento principale della società di partecipazione assicurativa o della società di partecipazione finanziaria mista non sono situati nello stesso Stato membro in cui si trova la sede.

 

3. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis per il coordinamento delle misure di esecuzione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo.

 

     Art. 259. Relazioni dell'EIOPA

1. Ogni anno l'EIOPA trasmette al Parlamento europeo una relazione conformemente all'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

2. L'EIOPA riferisce, tra l'altro, in merito a tutte le pertinenti esperienze di rilievo maturate nel quadro delle attività di vigilanza e di cooperazione tra autorità previste dal titolo III, in particolare:

 

a) la procedura di nomina dell'autorità di vigilanza del gruppo, il numero delle autorità di vigilanza del gruppo e la loro distribuzione geografica;

 

b) l'attività del collegio delle autorità di vigilanza, in particolare il coinvolgimento e l'impegno di autorità di vigilanza che non sono autorità di vigilanza del gruppo.

 

3. Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, l'EIOPA può altresì riferire, se del caso, in merito ai principali insegnamenti tratti dall'esame di cui all'articolo 248, paragrafo 6.

 

CAPO IV

 

Paesi terzi

 

     Art. 260. Imprese madri con sede al di fuori dell'Unione: verifica dell'equivalenza

1. Nel caso di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettera c), le autorità di vigilanza interessate verificano se le imprese di assicurazione e di riassicurazione la cui impresa madre abbia sede al di fuori dell'Unione siano soggette alla vigilanza di un'autorità di vigilanza di un paese terzo equivalente a quella prevista dal presente titolo sulla vigilanza a livello di gruppo di imprese di assicurazione e di riassicurazione di cui all'articolo 213, paragrafo 2, lettere a) e b).

 

Laddove non siano adottati atti delegati a norma dei paragrafi 2, 3 o 5 del presente articolo, la verifica è effettuata, su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell'Unione, o di propria iniziativa, dall'autorità di vigilanza che avrebbe la funzione di autorità di vigilanza del gruppo se si applicassero i criteri fissati all'articolo 247, paragrafo 2 («autorità di vigilanza incaricata del gruppo»), su richiesta dell'impresa madre o di una delle imprese di assicurazione e di riassicurazione autorizzate nell'Unione, o di propria iniziativa. L'EIOPA assiste l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo conformemente all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Così facendo, l'autorità di vigilanza incaricata del gruppo, assistita dall'EIOPA, consulta le altre autorità di vigilanza interessate prima di adottare una decisione sull'equivalenza. Tale decisione è adottata conformemente ai criteri approvati a norma del paragrafo 2. L'autorità di vigilanza incaricata del gruppo si astiene dall'adottare, in relazione a un determinato paese terzo, alcuna decisione che sia in contraddizione con altre precedentemente adottate nei confronti del medesimo paese, a meno che la stessa non sia necessaria per tenere conto di eventuali modifiche di rilievo al regime di vigilanza stabilito dal titolo I e al regime di vigilanza del paese terzo.

 

Qualora le autorità di vigilanza siano in disaccordo con la decisione adottata a norma del terzo comma, possono rinviare la questione all'EIOPA e richiederne l'assistenza conformemente all'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1094/2010 entro tre mesi dalla comunicazione della decisione da parte dell'autorità di vigilanza incaricata del gruppo. In tal caso l'EIOPA può agire conformemente ai poteri che le conferisce tale articolo.

 

2. La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano i criteri per valutare se il regime prudenziale di vigilanza di gruppo di un paese terzo è equivalente a quello stabilito nel presente titolo.

 

3. Se un paese terzo soddisfa i criteri adottati a norma del paragrafo 2 del presente articolo, la Commissione, conformemente all'articolo 301 bis e con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, può adottare atti delegati per disporre che il regime prudenziale di tale paese terzo è equivalente a quello stabilito nel presente titolo.

 

Tale atto delegato è regolarmente riesaminato per tenere conto di ogni eventuale modifica al regime prudenziale di vigilanza di gruppo stabilito nel presente titolo e al regime prudenziale di vigilanza di gruppo del paese terzo, nonché di ogni altra modifica alla regolamentazione suscettibile di influire sulla decisione sull'equivalenza.

 

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

 

4. In assenza di atti delegati adottati dalla Commissione a norma dei paragrafi 3 o 5 del presente articolo, si applica l'articolo 262.

 

5. In deroga al paragrafo 3, anche in caso di mancato rispetto dei criteri stabiliti al paragrafo 2, la Commissione può, conformemente all'articolo 301 bis e per un periodo limitato nonché con l'assistenza dell'EIOPA secondo il disposto dell'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1094/2010, adottare atti delegati per disporre che il regime prudenziale applicato da un paese terzo alle imprese la cui impresa madre abbia sede al di fuori dell'Unione al 1 gennaio 2014 è da considerare temporaneamente equivalente a quello stabilito nel titolo I, a condizione che il paese terzo abbia soddisfatto i seguenti requisiti minimi:

 

a) assunzione dell'impegno nei confronti dell'Unione di adottare e applicare un regime prudenziale che possa essere giudicato equivalente a norma del paragrafo 3, prima della fine del periodo limitato in questione e di effettuare il processo di valutazione dell'equivalenza;

 

b) adozione di un programma di lavoro finalizzato al rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

 

c) assegnazione di risorse sufficienti ai fini del rispetto dell'impegno di cui alla lettera a);

 

d) esistenza di un regime prudenziale basato sul rischio e istituzione di requisiti quantitativi e qualitativi di solvibilità nonché relativi alle informazioni di vigilanza, alla trasparenza e alla vigilanza di gruppo;

 

e) sottoscrizione di disposizioni scritte per la cooperazione e lo scambio di informazioni riservate in materia di vigilanza con l'EIOPA e le autorità di vigilanza quali definite all'articolo 13, paragrafo 10;

 

f) disponibilità di un sistema indipendente di vigilanza;

 

g) introduzione di obblighi in materia di segreto professionale per tutte le persone che agiscono in nome e per conto delle sue autorità di vigilanza, in particolare per quanto concerne lo scambio di informazioni con l'EIOPA e le autorità di vigilanza quali definite all'articolo 13, paragrafo 10.

 

Qualunque atto delegato sull'equivalenza temporanea tiene conto delle relazioni elaborate dalla Commissione a norma dell'articolo 177, paragrafo 2. Tali atti delegati sono riesaminati periodicamente sulla base delle relazioni annuali sui progressi realizzati presentate dai paesi terzi interessati alla Commissione ai fini della loro valutazione. L'EIOPA assiste la Commissione nella valutazione di tali relazioni.

 

L'EIOPA pubblica sul suo sito Internet un elenco di tutti i paesi terzi di cui al primo comma e ne cura l'aggiornamento.

 

La Commissione può adottare atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano le condizioni enunciate al primo comma. Gli atti delegati possono anche contemplare il potere delle autorità di vigilanza di imporre requisiti aggiuntivi sulle informazioni di vigilanza da fornire durante il periodo di equivalenza temporanea.

 

6. Il periodo limitato di cui al paragrafo 5 termina il 31 dicembre 2020 o alla data in cui, in conformità del paragrafo 3, il regime prudenziale del paese terzo è stato giudicato equivalente a quello stabilito nel titolo I, ove quest'ultima sia anteriore.

 

Tale periodo può essere esteso per un altro anno al massimo qualora tale estensione sia necessaria per consentire all'EIOPA e alla Commissione di effettuare la valutazione dell'equivalenza ai fini del paragrafo 3.

 

7. Quando, conformemente al paragrafo 5, è adottato un atto delegato secondo cui il regime prudenziale di un paese terzo è temporaneamente equivalente, gli Stati membri applicano l'articolo 261 tranne nei casi in cui una impresa di assicurazione o di riassicurazione con sede in uno Stato membro abbia un totale di bilancio superiore a quello dell'impresa madre con sede al di fuori dell'Unione. In tal caso la funzione di autorità di vigilanza del gruppo è esercitata dall'autorità di vigilanza incaricata del gruppo.

 

     Art. 261. Imprese madri con sede fuori della Comunità: equivalenza

1. In caso di equivalenza della vigilanza in virtù dell’articolo 260, gli Stati membri si basano sulla vigilanza di gruppo equivalente esercitata dalle autorità di vigilanza del paese terzo conformemente al paragrafo 2.

 

2. Gli articoli da 247 a 258 si applicano, mutatis mutandis, alla cooperazione con autorità di vigilanza di paesi terzi.

 

     Art. 262. Imprese madri registrate in un paese terzo: mancanza di equivalenza

1. In assenza della vigilanza equivalente di cui all'articolo 260 ovvero nei casi di equivalenza temporanea e di mancata applicazione dell'articolo 261 da parte di uno Stato membro a norma dell'articolo 260, paragrafo 7, lo Stato membro in questione applica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione:

 

a) mutatis mutandis, gli articoli da 218 a 235 e da 244 a 258;

 

b) uno dei metodi di cui al paragrafo 2.

 

I principi generali e i metodi stabiliti agli articoli da 218 a 258 si applicano a livello della società di partecipazione assicurativa, della società di partecipazione finanziaria mista o dell’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

 

Ai soli fini del calcolo della solvibilità del gruppo, l’impresa madre è considerata come un’impresa di assicurazione o di riassicurazione soggetta alle condizioni fissate al titolo I, capo VI, sezione 3, sottosezioni 1, 2 e 3, per quanto riguarda i fondi propri ammissibili per il requisito patrimoniale di solvibilità, e a uno dei due requisiti seguenti:

 

a) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’articolo 226, qualora si tratti di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista;

 

b) il requisito patrimoniale di solvibilità determinato conformemente ai principi dell’articolo 227, qualora si tratti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

 

2. Gli Stati membri consentono alle loro autorità di vigilanza di applicare altri metodi che assicurino una vigilanza adeguata delle imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo. Tali metodi sono approvati dall’autorità di vigilanza del gruppo, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate.

 

Le autorità di vigilanza possono, in particolare, esigere la costituzione di una società di partecipazione assicurativa o di una società di partecipazione finanziaria mista che abbia la sede nell’Unione e applicare il presente titolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione del gruppo di cui è capogruppo la predetta società di partecipazione assicurativa o società di partecipazione finanziaria mista.

 

I metodi scelti permettono il conseguimento degli obiettivi della vigilanza del gruppo definiti nel presente titolo e sono comunicati alle altre autorità di vigilanza interessate e alla Commissione.

 

     Art. 263. Imprese madri con sede fuori della Comunità: livelli

Se l’impresa madre di cui all’articolo 260 è essa stessa un’impresa figlia di una società di partecipazione assicurativa, di una società di partecipazione finanziaria mista con sede in un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo, gli Stati membri effettuano la verifica di cui all’articolo 260 soltanto a livello dell’impresa capogruppo che sia una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

 

Le autorità di vigilanza possono, tuttavia, in mancanza di vigilanza equivalente ai sensi dell’articolo 260, effettuare una nuova verifica a un livello inferiore dove esiste un’impresa madre di imprese di assicurazione o di riassicurazione, che sia al livello di una società di partecipazione assicurativa di un paese terzo, di una società di partecipazione finanziaria mista di un paese terzo o di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione di un paese terzo.

 

In tal caso, le autorità di vigilanza di cui all’articolo 260, paragrafo 1, secondo comma spiegano la loro decisione al gruppo.

 

Si applica, mutatis mutandis, l’articolo 262.

 

     Art. 264. Cooperazione con le autorità di vigilanza di paesi terzi

1. La Commissione può presentare al Consiglio proposte per negoziare accordi con uno o più paesi terzi in merito alle modalità di esercizio della vigilanza di gruppo su:

 

a) imprese di assicurazione o di riassicurazione che hanno come imprese partecipanti imprese ai sensi dell’articolo 213 aventi la sede in un paese terzo; e

 

b) imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi che hanno come imprese partecipanti imprese ai sensi dell’articolo 213 aventi la sede nella Comunità.

 

2. Gli accordi di cui al paragrafo 1 mirano, in particolare, a permettere:

 

a) alle autorità di vigilanza degli Stati membri di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza a livello di gruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione con sede nella Comunità che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese fuori della Comunità; e

 

b) alle autorità di vigilanza di paesi terzi di ottenere le informazioni necessarie per la vigilanza a livello di gruppo delle imprese di assicurazione o di riassicurazione di paesi terzi con sede nel loro territorio che hanno imprese figlie o detengono partecipazioni in imprese in uno o più Stati membri.

 

3. Fatto salvo l’articolo 300, paragrafi 1 e 2, del trattato, la Commissione, assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali, esamina il risultato dei negoziati di cui al paragrafo 1.

 

CAPO V

 

Società di partecipazione assicurativa mista

 

     Art. 265. Operazioni infragruppo

1. Gli Stati membri assicurano che se l’impresa madre di una o più imprese di assicurazione o di riassicurazione è una società di partecipazione assicurativa mista, le autorità di vigilanza responsabili per la vigilanza di dette imprese di assicurazione o di riassicurazione esercitino la vigilanza generale sulle operazioni tra dette imprese di assicurazione o di riassicurazione e la società di partecipazione assicurativa mista e le sue imprese partecipate.

 

2. Si applicano, mutatis mutandis, l’articolo 245, gli articoli da 249 a 255 e l’articolo 258.

 

     Art. 266. Cooperazione con paesi terzi

Alla cooperazione con i paesi terzi si applica, mutatis mutandis, l’articolo 264.

 

TITOLO IV

 

RISANAMENTO E LIQUIDAZIONE DELLE IMPRESE DI ASSICURAZIONE

 

CAPO I

 

Ambito di applicazione e definizioni

 

     Art. 267. Ambito di applicazione del presente titolo

Il presente titolo si applica ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione riguardanti:

 

a) le imprese di assicurazione;

 

b) le succursali, situate nel territorio della Comunità, di imprese di assicurazione di un paese terzo.

 

     Art. 268. Definizioni

1. Ai fini del presente titolo si intende per:

 

a) «autorità competenti», le autorità amministrative o giudiziarie degli Stati membri competenti in materia di provvedimenti di risanamento o di procedure di liquidazione;

 

b) «succursale», una presenza permanente di un’impresa di assicurazione nel territorio di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine, che svolge attività assicurative;

 

c) «provvedimenti di risanamento», i provvedimenti che implicano un intervento dell’autorità competente, destinati a salvaguardare o riassestare la situazione finanziaria di un’impresa di assicurazione e che incidono sui diritti preesistenti di parti diverse dall’impresa di assicurazione stessa, compresi, ma non solo, i provvedimenti che comportano la possibilità di una sospensione dei pagamenti, di una sospensione delle procedure di esecuzione o di una riduzione dei crediti;

 

d) «procedure di liquidazione», le procedure concorsuali comportanti la realizzazione dell’attivo di un’impresa di assicurazione e l’appropriata distribuzione dei proventi tra i creditori, gli azionisti o i membri, che implicano necessariamente un intervento delle autorità competenti, compreso il caso in cui la procedura concorsuale si concluda con un concordato o un provvedimento analogo, e indipendentemente dal fatto che tali procedure si basino o meno sull’insolvenza e abbiano carattere volontario o obbligatorio;

 

e) «amministratore straordinario», la persona o l’organo nominato dalle autorità competenti con la funzione di gestire i provvedimenti di risanamento;

 

f) «liquidatore», la persona o l’organo nominato dalle autorità competenti o dagli organi di un’impresa di assicurazione con la funzione di gestire le procedure di liquidazione;

 

g) «credito di assicurazione», un importo dovuto da un’impresa di assicurazione ad assicurati, contraenti, beneficiari o altre parti lese aventi diritto ad agire direttamente contro l’impresa di assicurazione, e derivante da un contratto di assicurazione o da operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettere b) e c), nell’ambito di attività di assicurazione diretta, compresi gli importi detenuti in riserva per la copertura a favore delle predette persone, allorquando alcuni elementi del debito non sono ancora conosciuti.

 

Sono parimenti considerati crediti di assicurazione i premi detenuti da un’impresa di assicurazione prima dell’avvio delle procedure di liquidazione in seguito alla mancata stipulazione o alla risoluzione di contratti e operazioni, di cui al primo comma, lettera g), in virtù della legge applicabile a tali contratti e operazioni.

 

2. Ai fini dell’applicazione del presente titolo ai provvedimenti di risanamento e alle procedure di liquidazione sulla succursale, situata in uno Stato membro, di un’impresa di assicurazione di un paese terzo, si intende per:

 

a) «Stato membro di origine», lo Stato membro in cui alla succursale è stata rilasciata l’autorizzazione conformemente agli articoli da 145 a 149;

 

b) «autorità di vigilanza», le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine;

 

c) «autorità competenti», le autorità competenti dello Stato membro di origine.

 

CAPO II

 

Provvedimenti di risanamento

 

     Art. 269. Adozione dei provvedimenti di risanamento Legge applicabile

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere l’applicazione di provvedimenti di risanamento ad un’impresa di assicurazione, incluse le succursali.

 

2. I provvedimenti di risanamento non ostano all’apertura di procedure di liquidazione da parte dello Stato membro di origine.

 

3. I provvedimenti di risanamento sono disciplinati dalle leggi, dai regolamenti e dalle procedure applicabili nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano diversamente.

 

4. I provvedimenti di risanamento adottati in conformità alla legislazione dello Stato membro di origine producono tutti i loro effetti in tutta la Comunità, senza ulteriori formalità, inclusi quelli nei confronti dei terzi negli altri Stati membri, anche se la legge di questi altri Stati membri non prevede siffatti provvedimenti di risanamento o ne subordina l’applicazione a condizioni che non ricorrono.

 

5. I provvedimenti di risanamento producono i loro effetti in tutta la Comunità non appena hanno efficacia nello Stato membro di origine.

 

     Art. 270. Informazione delle autorità di vigilanza

Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tale Stato membro della propria decisione in merito a provvedimenti di risanamento, possibilmente prima dell’adozione, o altrimenti subito dopo.

 

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di adottare provvedimenti di risanamento, nonché degli effetti concreti che da tali provvedimenti potrebbero derivare.

 

     Art. 271. Pubblicazione delle decisioni relative ai provvedimenti di risanamento

1. Se nello Stato membro di origine è possibile impugnare un provvedimento di risanamento, le autorità competenti dello Stato membro di origine, l’amministratore straordinario o ogni altra persona a ciò legittimata nello Stato membro di origine rendono pubblica la decisione su un provvedimento di risanamento secondo le procedure di pubblicazione previste nello Stato membro di origine e, inoltre, pubblicano nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea con la massima celerità un estratto dell’atto che adotta il provvedimento di risanamento.

 

Le autorità di vigilanza degli altri Stati membri che sono state informate della decisione in merito ad un provvedimento di risanamento a norma dell’articolo 270 possono provvedere alla pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.

 

2. Le pubblicazioni di cui al paragrafo 1 specificano l’autorità competente dello Stato membro di origine, la legge applicabile ai sensi dell’articolo 269, paragrafo 3, e l’amministratore straordinario eventualmente nominato. Esse avvengono nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l’informazione.

 

3. I provvedimenti di risanamento si applicano indipendentemente dalle disposizioni in materia di pubblicazione di cui ai paragrafi 1 e 2 e producono tutti i loro effetti nei riguardi dei creditori, a meno che le autorità competenti dello Stato membro di origine o la legge di tale Stato membro dispongano diversamente.

 

4. Se i provvedimenti di risanamento ledono esclusivamente i diritti di azionisti, membri o dipendenti di un’impresa di assicurazione, in tali qualità, i paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano a meno che la legge applicabile ai provvedimenti di risanamento lo preveda.

 

Le autorità competenti stabiliscono come informare le parti di cui al primo comma in conformità della legge applicabile.

 

     Art. 272. Informazione dei creditori noti Diritto di insinuare crediti

1. Se la legge dello Stato membro di origine esige che, per essere riconosciuto, un credito debba essere insinuato o prevede l’obbligo di notificare il provvedimento di risanamento ai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in tale Stato, le autorità competenti dello Stato membro di origine o l’amministratore straordinario informano altresì i creditori noti aventi la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro, secondo l’articolo 281 e l’articolo 283, paragrafo 1.

 

2. Se la legge dello Stato membro di origine prevede per i creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in tale Stato membro il diritto di insinuare i loro crediti o di presentare le osservazioni ad essi relative, lo stesso diritto spetta ai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro, secondo l’articolo 282 e l’articolo 283, paragrafo 2.

 

CAPO III

 

Procedure di liquidazione

 

     Art. 273. Apertura delle procedure di liquidazione Informazione delle autorità di vigilanza

1. Le autorità competenti dello Stato membro di origine sono le sole competenti a decidere dell’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri. Tale decisione può essere presa in assenza o a seguito dell’adozione di provvedimenti di risanamento.

 

2. La decisione relativa all’apertura di una procedura di liquidazione di un’impresa di assicurazione, incluse le sue succursali in altri Stati membri, adottata ai sensi della legge dello Stato membro di origine è riconosciuta, senza ulteriori formalità in tutta la Comunità e vi produce effetti non appena la decisione stessa produce effetti nello Stato membro in cui è stata aperta la procedura.

 

3. Le autorità competenti dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di detto Stato membro della decisione di aprire una procedura di liquidazione, possibilmente prima dell’apertura della procedura, o altrimenti subito dopo.

 

Le autorità di vigilanza dello Stato membro di origine informano con la massima celerità le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri della decisione di aprire una procedura di liquidazione nonché degli effetti concreti che tale procedura potrebbe avere.

 

     Art. 274. Legge applicabile

1. La decisione di aprire una procedura di liquidazione relativa ad un’impresa di assicurazione, la procedura di liquidazione ed i relativi effetti sono disciplinati dalla legge applicabile nello Stato membro di origine, salvo se gli articoli da 285 a 292 dispongano altrimenti.

 

2. La legge dello Stato membro di origine determina almeno quanto segue:

 

a) i beni che sono oggetto di spossessamento e la sorte dei beni acquisiti dall’impresa di assicurazione dopo l’apertura della procedura di liquidazione;

 

b) i poteri dell’impresa di assicurazione e del liquidatore;

 

c) le condizioni di opponibilità della compensazione;

 

d) gli effetti della procedura di liquidazione sui contratti in corso di cui l’impresa di assicurazione è parte;

 

e) gli effetti della procedura di liquidazione sulle azioni giudiziarie individuali, eccettuati i procedimenti pendenti, di cui all’articolo 292;

 

f) i crediti da insinuare al passivo dell’impresa di assicurazione e la sorte di quelli successivi all’apertura della procedura di liquidazione;

 

g) le disposizioni relative all’insinuazione, alla verifica e all’ammissione dei crediti;

 

h) le disposizioni relative alla ripartizione del ricavato della liquidazione dei beni, il grado dei crediti e i diritti dei creditori che sono stati in parte soddisfatti dopo l’apertura della procedura di liquidazione in base a un diritto reale o mediante compensazione;

 

i) le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di liquidazione, in particolare mediante concordato;

 

j) i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di liquidazione;

 

k) la parte che deve sostenere l’onere delle spese derivanti dalla procedura di liquidazione; e

 

l) le disposizioni relative alla nullità, all’annullamento o all’inopponibilità degli atti pregiudizievoli per la massa dei creditori.

 

     Art. 275. Trattamento dei crediti di assicurazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché i crediti di assicurazione prevalgano sugli altri crediti verso l’impresa di assicurazione come uno o entrambi i casi seguenti:

 

a) per quanto riguarda le attività che rappresentano le riserve tecniche, i crediti di assicurazione beneficiano di un privilegio assoluto su ogni altro credito verso l’impresa di assicurazione; o

 

b) per quanto riguarda l’insieme delle attività dell’impresa di assicurazione, i crediti di assicurazione hanno un privilegio di grado superiore a tutti gli altri crediti verso l’impresa di assicurazione con l’unica eccezione possibile dei:

 

i) crediti di lavoratori dipendenti risultanti da contratti o da rapporti di lavoro;

 

ii) crediti di imposta vantati da enti pubblici;

 

iii) crediti di regimi di previdenza sociale;

 

iv) crediti rispetto ad attività sulle quali gravano diritti reali.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, gli Stati membri possono prevedere che una parte o tutte le spese della procedura di liquidazione, determinate sulla base delle rispettive leggi nazionali, prevalgano sui crediti di assicurazione.

 

3. Gli Stati membri che scelgono l’opzione di cui al paragrafo 1, lettera a), impongono alle imprese di assicurazione di redigere e tenere aggiornato un registro speciale conformemente all’articolo 276.

 

     Art. 276. Registro speciale

1. Ogni impresa di assicurazione tiene, presso la propria sede, un registro speciale delle attività che rappresentano le riserve tecniche calcolate e investite secondo la legge dello Stato membro di origine.

 

2. Se l’impresa di assicurazione esercita contemporaneamente attività del ramo vita e del ramo non vita, essa tiene, presso la propria sede, un registro separato per ciascuna di tali attività.

 

Tuttavia, lo Stato membro che autorizzi le imprese di assicurazione ad operare nel ramo vita e nei rischi di cui ai rami 1 e 2, dell’allegato I, parte A, può prevedere che tali imprese di assicurazione debbano tenere un registro unico per l’insieme delle loro attività.

 

3. In qualsiasi momento l’importo totale delle attività registrate, valutate secondo la legge dello Stato membro di origine, è almeno pari all’importo delle riserve tecniche.

 

4. Se un’attività iscritta nel registro è gravata da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo che renda indisponibile una parte di tale attività per la copertura degli impegni, il registro ne reca menzione e il totale di cui al paragrafo 3 non tiene conto dell’importo non disponibile.

 

5. Il trattamento di un’attività in caso di liquidazione dell’impresa di assicurazione in relazione al metodo di cui all’articolo 275, paragrafo 1, lettera a), è stabilito dalla legge dello Stato membro di origine, tranne il caso in cui all’attività si applichino gli articoli 286, 287 o 288, se:

 

a) l’attività utilizzata al fine di coprire riserve tecniche è gravata da un diritto reale a favore di un creditore o di un terzo senza che ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 4;

 

b) tale attività è oggetto di una riserva di proprietà a favore di un creditore o di un terzo; o

 

c) un creditore ha il diritto di chiedere la compensazione del proprio credito con il credito dell’impresa di assicurazione.

 

6. Una volta che la procedura di liquidazione sia stata avviata, la composizione delle attività iscritte nel registro tenuto ai sensi dei paragrafi da 1 a 5 non è più modificata e i registri non sono più modificati, se non per correggere errori meramente materiali, senza l’autorizzazione dell’autorità competente.

 

Tuttavia, i liquidatori aggiungono alle attività in questione i proventi finanziari da queste risultanti, nonché l’importo dei premi puri incassati in relazione al ramo assicurativo in questione nel periodo compreso tra l’apertura della procedura di liquidazione e il pagamento dei crediti di assicurazione, ovvero fino all’eventuale trasferimento del portafoglio.

 

7. Se il ricavato della liquidazione delle attività è inferiore alla loro valutazione nei registri, i liquidatori ne danno giustificazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

 

     Art. 277. Surrogazione a un regime di garanzia

Lo Stato membro di origine può prevedere che, qualora i diritti dei creditori di assicurazione siano stati oggetto di surrogazione a un regime di garanzia stabilito in tale Stato membro, i crediti di detto regime non beneficino delle disposizioni dell’articolo 275, paragrafo 1.

 

     Art. 278. Rappresentanza di crediti privilegiati tramite attività

Gli Stati membri che scelgono l’opzione di cui all’articolo 275, paragrafo 1, lettera b), esigono che ogni impresa di assicurazione assicuri che i crediti che, a norma dell’articolo 275, paragrafo 1, lettera b) possono prevalere su quelli di assicurazione e che sono registrati nella contabilità dell’impresa di assicurazione, siano rappresentati, in qualsiasi momento e indipendentemente da un’eventuale liquidazione con attività.

 

     Art. 279. Revoca dell’autorizzazione

1. Quando è decisa l’apertura di una procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione, l’autorizzazione dell’impresa in questione è revocata conformemente alla procedura di cui all’articolo 144, eccetto per quanto necessario a conformarsi alle disposizioni di cui al paragrafo 2.

 

2. La revoca dell’autorizzazione a norma del paragrafo 1 non impedisce al liquidatore o a qualsiasi altra persona nominata dalle autorità competenti di proseguire talune attività dell’impresa di assicurazione, quando ciò sia necessario od opportuno ai fini della liquidazione.

 

Lo Stato membro di origine può prevedere che tali attività siano svolte con il consenso e sotto la sorveglianza delle proprie autorità di vigilanza.

 

     Art. 280. Pubblicazione delle decisioni di apertura delle procedure di liquidazione

1. L’autorità competente, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dall’autorità competente assicurano la pubblicazione della decisione di apertura della procedura di liquidazione secondo le modalità previste nello Stato membro di origine e ne pubblica altresì un estratto nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Le autorità di vigilanza di tutti gli altri Stati membri che sono state informate della decisione di aprire una procedura di liquidazione a norma dell’articolo 273, paragrafo 3, possono assicurare la pubblicazione di detta decisione nei rispettivi territori nel modo che ritengono opportuno.

 

2. La pubblicazione di cui al paragrafo 1 indica l’autorità competente dello Stato membro di origine, la legge applicabile e il liquidatore nominato. Essa avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui si pubblica l’informazione.

 

     Art. 281. Informazione ai creditori noti

1. Allorché è aperta una procedura di liquidazione, le autorità competenti dello Stato membro di origine, il liquidatore o qualsiasi persona nominata a tal fine dalle autorità competenti informano per iscritto senza indugio e individualmente i creditori noti la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in un altro Stato membro.

 

2. L’avviso di cui al paragrafo 1 indica i termini da rispettare, le sanzioni previste circa tali termini, l’organo o l’autorità legittimata a ricevere l’insinuazione dei crediti o le osservazioni relative ai crediti ed eventuali altre misure.

 

L’avviso indica anche se i creditori privilegiati o assistiti da una garanzia reale debbano insinuare il credito.

 

Per i crediti di assicurazione, l’avviso indica inoltre gli effetti generali della procedura di liquidazione sui contratti di assicurazione, in particolare la data in cui i contratti di assicurazione o le operazioni cesseranno di produrre effetti e i diritti e gli obblighi dell’assicurato rispetto al contratto o all’operazione.

 

     Art. 282. Diritto di insinuazione dei crediti

1. Il creditore, comprese le pubbliche amministrazioni degli Stati membri, che ha la residenza abituale, il domicilio o la sede in uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine ha il diritto di insinuare i crediti o di presentare per iscritto le osservazioni relative ai suoi crediti.

 

2. I crediti di tutti i creditori di cui al paragrafo 1 beneficiano dello stesso trattamento e dello stesso grado dei crediti di natura equivalente che possono essere insinuati dai creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato nello Stato membro di origine. Le autorità competenti agiscono quindi senza operare discriminazioni a livello comunitario.

 

3. Ad eccezione dei casi in cui la legge dello Stato membro di origine dispone diversamente, il creditore invia alle autorità competenti una copia di eventuali documenti giustificativi e indica quanto segue:

 

a) la natura e l’importo del credito;

 

b) la data in cui il credito è sorto;

 

c) se vanta un privilegio, una garanzia reale o una riserva di proprietà;

 

d) se del caso, quali sono le attività che garantiscono il credito.

 

Non è necessario indicare il privilegio concesso ai crediti di assicurazione dall’articolo 275.

 

     Art. 283. Lingue e forma

1. L’informazione nell’avviso di cui all’articolo 281, paragrafo 1 avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine.

 

A tal fine si usa un formulario che reca uno dei seguenti titoli in tutte le lingue ufficiali dell’Unione europea:

 

a) «Invito all’insinuazione di un credito. Termini da osservare»; o

 

b) se la legge dello Stato membro di origine prevede la presentazione delle osservazioni relative ai crediti, «Invito a presentare le osservazioni relative ai crediti. Termini da osservare».

 

Tuttavia, se un creditore noto è il titolare di un credito di assicurazione, l’informazione nell’avviso di cui all’articolo 281, paragrafo 1, avviene nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro in cui è situata la residenza abituale, il domicilio o la sede del creditore.

 

2. I creditori la cui residenza abituale, domicilio o sede è situato in uno Stato membro diverso da quello di origine possono insinuare il credito o presentare le osservazioni relative al proprio credito nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali di tale Stato membro.

 

Tuttavia, in tal caso, la dichiarazione di insinuazione ovvero la presentazione di osservazioni relative al loro credito reca, nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro di origine, il titolo «Insinuazione di credito» ovvero «Presentazione delle osservazioni relative ai crediti».

 

     Art. 284. Informazione regolare dei creditori

1. I liquidatori informano regolarmente i creditori, in forma appropriata, sull’andamento della liquidazione.

 

2. Le autorità di vigilanza degli Stati membri possono chiedere informazioni sullo svolgimento della procedura di liquidazione alle autorità di vigilanza dello Stato membro di origine.

 

CAPO IV

 

Disposizioni comuni

 

     Art. 285. Effetti su taluni contratti e diritti

In deroga agli articoli 269 e 274, gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sono disciplinati come segue:

 

a) per quanto riguarda contratti e rapporti di lavoro, esclusivamente dalla legge dello Stato membro applicabile al contratto o rapporto di lavoro;

 

b) per quanto riguarda contratti che danno diritto al godimento di un bene immobile o al suo acquisto, esclusivamente dalla legge dello Stato membro in cui l’immobile è situato; e

 

c) per quanto riguarda diritti dell’impresa di assicurazione su un bene immobile, su una nave o su un aeromobile, soggetti ad iscrizione in un pubblico registro, dalla legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro.

 

     Art. 286. Diritti reali dei terzi

1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto reale del creditore o del terzo sui beni materiali o immateriali, mobili o immobili, siano essi beni determinati o universalità di beni indeterminati variabili nel tempo, di proprietà dell’impresa di assicurazione e che al momento dell’adozione di tale provvedimento o dell’apertura della procedura si trovano nel territorio di un altro Stato membro.

 

2. I diritti di cui al paragrafo 1 includono almeno:

 

a) il diritto di liquidare o di far liquidare il bene e di essere soddisfatto sul ricavato o sui frutti del bene stesso, in particolare in virtù di un pegno o di un’ipoteca;

 

b) il diritto esclusivo di recuperare il credito, in particolare in seguito alla costituzione di un pegno o alla cessione di tale credito a titolo di garanzia;

 

c) il diritto di esigere il bene o di chiederne la restituzione al debitore o a chiunque lo detenga o lo abbia in godimento contro la volontà dell’avente diritto;

 

d) il diritto di acquistare i frutti di un bene.

 

3. È assimilato a un diritto reale il diritto, iscritto in un pubblico registro e opponibile a terzi, che consente di ottenere un diritto reale ai sensi del paragrafo 1.

 

4. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’articolo 274, paragrafo 2, lettera l).

 

     Art. 287. Riserva di proprietà

1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione che acquista un bene non pregiudica i diritti del venditore fondati sulla riserva di proprietà allorché il bene, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, si trova nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di adozione del provvedimento o di apertura della procedura.

 

2. L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione nei confronti di un’impresa di assicurazione che vende un bene, dopo la consegna di quest’ultimo, non costituisce causa di scioglimento del contratto di vendita e non impedisce che l’acquirente ne acquisti la proprietà qualora, nel momento in cui è adottato tale provvedimento o è aperta la procedura, esso si trovi nel territorio di uno Stato membro diverso da quello di adozione del provvedimento o di apertura della procedura.

 

3. I paragrafi 1 e 2 non ostano alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’articolo 274, paragrafo 2, lettera l).

 

     Art. 288. Compensazione

1. L’adozione di un provvedimento di risanamento o l’apertura della procedura di liquidazione non pregiudica il diritto del creditore di invocare la compensazione del proprio credito con il credito dell’impresa di assicurazione, quando la compensazione è consentita dalla legge applicabile al credito dell’impresa di assicurazione.

 

2. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di annullamento, di nullità o di inopponibilità di cui all’articolo 274, paragrafo 2, lettera l).

 

     Art. 289. Mercati regolamentati

1. Fatto salvo l’articolo 286, gli effetti dell’adozione di un provvedimento di risanamento o dell’apertura di una procedura di liquidazione sui diritti e sugli obblighi dei partecipanti a un mercato regolamentato sono disciplinati esclusivamente dalla legge applicabile a tale mercato.

 

2. Il paragrafo 1 non osta alle azioni di nullità, di annullamento o di inopponibilità di cui all’articolo 274, paragrafo 2, lettera l) dei pagamenti o delle operazioni in virtù della legge applicabile al mercato in questione.

 

     Art. 290. Atti pregiudizievoli

Non si applica l’articolo 274, paragrafo 2, lettera l), quando chi ha beneficiato di un atto pregiudizievole per la massa dei creditori prova che tale atto è soggetto alla legge di uno Stato membro diverso dallo Stato membro di origine e prova che tale legge non consente, nella fattispecie, di impugnare tale atto con alcun mezzo.

 

     Art. 291. Tutela del terzo acquirente

Qualora, per effetto di un atto concluso dopo l’adozione di un provvedimento di risanamento o dopo l’apertura della procedura di liquidazione, l’impresa di assicurazione disponga a titolo oneroso di uno degli elementi seguenti, si applica la legge indicata di seguito:

 

a) con riguardo a beni immobili, la legge dello Stato membro in cui l’immobile è situato;

 

b) per quanto riguarda navi o aeromobili soggetti all’iscrizione in un pubblico registro, la legge dello Stato membro sotto la cui autorità si tiene il registro;

 

c) per quanto riguarda valori mobiliari o di titoli la cui esistenza o il cui trasferimento presuppongono l’iscrizione in un registro o in un conto previsto dalla legge, ovvero che siano immessi in un sistema di depositi centrale disciplinato dalla legge di uno Stato membro, la legge dello Stato membro in cui è situato il bene immobile o sotto la cui autorità si tiene il registro o il conto o il sistema.

 

     Art. 292. Procedimenti pendenti

Gli effetti dei provvedimenti di risanamento o della procedura di liquidazione su un procedimento pendente relativo a un bene o a un diritto del quale l’impresa di assicurazione è spossessata sono disciplinati esclusivamente dalla legge dello Stato membro nel quale il procedimento è pendente.

 

     Art. 293. Amministratori straordinari e liquidatori

1. La nomina dell’amministratore straordinario o del liquidatore è formalizzata con la presentazione di una copia certificata conforme all’originale della decisione di nomina o di qualsiasi altro certificato rilasciato dalle autorità competenti dello Stato membro di origine.

 

Lo Stato membro in cui l’amministratore straordinario o il liquidatore intende agire può richiedere una traduzione nella sua lingua ufficiale o in una delle sue lingue ufficiali. Non è richiesta l’autenticazione formale della traduzione o altra formalità analoga.

 

2. Gli amministratori straordinari e i liquidatori hanno la facoltà di esercitare nel territorio di tutti gli Stati membri tutti i poteri che esercitano nel territorio dello Stato membro di origine.

 

Possono essere designate persone incaricate di assisterli o di rappresentarli nello svolgimento del provvedimento di risanamento o della procedura di liquidazione, secondo la legge dello Stato membro di origine, in particolare negli Stati membri ospitanti in particolare per agevolare la risoluzione delle difficoltà eventualmente incontrate dai creditori in detto Stato.

 

3. Nell’esercizio dei propri poteri secondo la legge dello Stato membro di origine, l’amministratore straordinario o il liquidatore deve rispettare la legge degli Stati membri in cui intende agire, in particolare per quanto attiene alle modalità di realizzazione delle attività e all’informazione dei lavoratori subordinati.

 

Tali poteri non includono l’impiego della forza, o il diritto di deliberare su una controversia o un contenzioso.

 

     Art. 294. Annotazione in un pubblico registro

1. L’amministratore straordinario, il liquidatore o qualsiasi autorità o persona debitamente legittimata nello Stato membro di origine può chiedere che un provvedimento di risanamento o la decisione di apertura di una procedura di liquidazione sia annotata in ogni pubblico registro pertinente tenuto negli altri Stati membri.

 

Tuttavia, se uno Stato membro prevede l’annotazione obbligatoria, la persona o l’autorità di cui al primo comma adotta le misure necessarie per l’annotazione.

 

2. Le spese di annotazione sono considerate spese della procedura.

 

     Art. 295. Segreto di ufficio

Tutte le persone chiamate a ricevere o a fornire informazioni nel quadro delle procedure di cui agli articoli 270, 273 e 296, sono soggette alle disposizioni sul segreto di ufficio, secondo quanto previsto agli articoli da 64 a 69, tranne le autorità giudiziarie, alle quali si applicano le disposizioni nazionali vigenti.

 

     Art. 296. Trattamento di succursali di imprese di assicurazione di paesi terzi

Qualora un’impresa di assicurazione di un paese terzo abbia succursali stabilite in più di uno Stato membro, ciascuna succursale forma oggetto di un trattamento autonomo per quanto riguarda l’applicazione del presente titolo.

 

Le autorità competenti e le autorità di vigilanza di tali Stati membri si adoperano per coordinare le loro azioni.

 

Anche gli eventuali amministratori straordinari o liquidatori si adoperano per coordinare le loro azioni.

 

TITOLO V

 

ALTRE DISPOSIZIONI

 

     Art. 297. Ricorso giurisdizionale

Gli Stati membri provvedono affinché le decisioni prese nei confronti di un’impresa di assicurazione o di riassicurazione a norma delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di attuazione della presente direttiva possano essere oggetto di ricorso giurisdizionale.

 

     Art. 298. Cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione

1. Gli Stati membri collaborano fra loro per facilitare la vigilanza sull’assicurazione e sulla riassicurazione all’interno della Comunità e l’applicazione della presente direttiva.

 

2. La Commissione e le autorità di vigilanza degli Stati membri collaborano strettamente fra loro per facilitare la vigilanza sull’assicurazione e sulla riassicurazione all’interno della Comunità ed esaminare eventuali difficoltà derivanti dall’applicazione della presente direttiva.

 

3. Gli Stati membri informano la Commissione delle principali difficoltà incontrate nell’applicazione della presente direttiva.

 

La Commissione e le autorità di vigilanza degli Stati membri interessati esaminano tali difficoltà il più rapidamente possibile per trovare una soluzione adeguata.

 

     Art. 299. EUR

Ogni volta che la presente direttiva fa riferimento all’euro, il controvalore in valuta nazionale da prendere in considerazione a decorrere dal 31 dicembre di ogni anno è quello dell’ultimo giorno dell’ottobre precedente per il quale siano disponibili i controvalori dell’euro in tutte le valute della Comunità.

 

     Art. 300. Revisione degli importi espressi in euro

Gli importi espressi in euro nella presente direttiva sono rivisti ogni cinque anni, aumentando l'importo di base in euro della variazione percentuale degli Indici armonizzati dei prezzi al consumo di tutti gli Stati membri pubblicati dalla Commissione (Eurostat), a partire dal 31 dicembre 2015 fino alla data di revisione e arrotondando tale importo a un multiplo di 100 000 EUR.

 

Se la variazione percentuale rispetto alla precedente revisione è inferiore al 5 %, gli importi non sono rivisti.

 

La Commissione pubblica gli importi rivisti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Gli importi rivisti sono applicati dagli Stati membri entro dodici mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 301. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito dalla decisione 2004/9/CE ( 43 ) della Commissione. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 4 del regolamento (UE) n. 182/2011.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 4.

 

     Art. 301 bis. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare atti delegati è conferito alla Commissione alle condizioni stabilite nel presente articolo.

 

2. Il potere di adottare atti delegati di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 e 308 ter è conferito alla Commissione per un periodo di quattro anni a decorrere dal 23 maggio 2014.

 

La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi sei mesi prima della scadenza del periodo di quattro anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

 

3. La delega di potere di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 e 308 ter può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

La decisione di revoca pone fine alla delega di potere ivi specificata. Gli effetti della decisione decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea o da una data successiva ivi specificata. Essa non pregiudica la validità degli atti delegati già in vigore.

 

4. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione ne dà contestualmente notifica al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

5. L'atto delegato adottato ai sensi degli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 o 308 ter entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui esso è stato loro notificato o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato la Commissione che non intendono sollevare obiezioni. Tale termine è prorogato di tre mesi su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio.

 

     Art. 301 ter. Disposizione di attivazione per le norme tecniche di regolamentazione

1. Fino al 24 maggio 2016, in sede di adozione delle prime norme tecniche di regolamentazione di cui agli articoli 50, 58, 75, 86, 92, 97, 111, 135, 143, 244, 245, 248 e 249, la Commissione segue la procedura stabilita all'articolo 301 bis. Le modifiche a tali atti delegati o, al termine del periodo transitorio, le nuove norme tecniche di regolamentazione sono adottate ai sensi degli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

2. La delega di potere di cui al paragrafo 1 può essere revocata in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio in conformità all'articolo 12 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

3. Entro il 24 maggio 2016, l'EIOPA può presentare progetti di norme tecniche di regolamentazione alla Commissione per adeguare agli sviluppi tecnici sui mercati finanziari gli atti delegati di cui agli articoli 17, 31, 35, 37, 50, 56, 75, 86, 92, 97, 99, 109 bis, 111, 114, 127, 130, 135, 143, 172, 210, 211, 216, 217, 227, 234, 241, 244, 245, 247, 248, 256, 258, 260 e 308 ter.

 

Tali norme tecniche di regolamentazione si limitano agli aspetti tecnici degli atti delegati di cui al primo comma, conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

     Art. 302. Notifiche presentate prima dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 57 a 63

La procedura di valutazione applicata ai progetti di acquisizione per i quali notifiche di cui all’articolo 57 siano state presentate alle autorità competenti prima dell’entrata in vigore delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi agli articoli da 57 a 63, è effettuata conformemente alla legislazione nazionale degli Stati membri in vigore al momento della notifica.

 

     Art. 303. Modifiche alla direttiva 2003/41/CE

La direttiva 2003/41/CE è così modificata:

 

1) all’articolo 17, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

 

«2. Per calcolare l’importo minimo delle attività supplementari si applicano le disposizioni degli articoli da 17 bis a 17 quinquies.»;

 

2) sono inseriti i seguenti articoli:

 

«Articolo 17 bis

 

Margine di solvibilità disponibile

 

1. Ciascuno Stato membro impone ad ogni ente di cui all’articolo 17, paragrafo 1, la cui sede si trova sul suo territorio, di disporre costantemente di un margine di solvibilità sufficiente per l’insieme delle sue attività almeno equivalente ai requisiti fissati dalla presente direttiva.

 

2. Il margine di solvibilità disponibile è costituito dal patrimonio dell’ente di cui sopra, libero da qualsiasi impegno prevedibile, al netto degli elementi immateriali, comprendente:

 

a) il capitale sociale versato ovvero, nel caso di un ente che assuma la forma di un’impresa mutua, il fondo iniziale effettivo versato, aumentato dei conti degli iscritti dell’impresa mutua, a condizione che detti conti soddisfino i criteri seguenti:

 

i) l’atto costitutivo e lo statuto devono disporre che i pagamenti attraverso tali conti a favore degli iscritti dell’impresa mutua possano essere effettuati soltanto nella misura in cui ciò non comporti la riduzione del margine di solvibilità disponibile al di sotto del livello richiesto oppure, dopo lo scioglimento dell’impresa, soltanto nella misura in cui tutti gli altri debiti contratti dall’impresa siano stati pagati;

 

ii) l’atto costitutivo e lo statuto devono disporre che, per quanto riguarda i pagamenti di cui al punto i) effettuati per ragioni diverse dal recesso individuale degli iscritti all’impresa mutua, le autorità competenti siano informate con almeno un mese di anticipo ed entro tale termine possano vietarli; e

 

iii) le pertinenti disposizioni dell’atto costitutivo e dello statuto possono essere modificate soltanto dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica, fatti salvi i criteri di cui ai punti i) e ii);

 

b) le riserve (legali e libere) non corrispondenti ad impegni;

 

c) gli utili o le perdite riportati previa deduzione dei dividendi da pagare; e

 

d) qualora la legislazione nazionale lo autorizzi, le riserve di utili che figurano nello stato patrimoniale, quando esse possono essere utilizzate per coprire eventuali perdite e non sono state destinate alla partecipazione degli iscritti e dei beneficiari.

 

Il margine di solvibilità disponibile è diminuito dell’importo delle azioni proprie detenute direttamente dall’ente.

 

3. Gli Stati membri possono stabilire che possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) le azioni preferenziali cumulative e i prestiti subordinati sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto, di cui il 25 % al massimo comprende prestiti subordinati a scadenza fissa o azioni preferenziali cumulative a durata determinata purché esistano accordi vincolanti in base a cui, in caso di fallimento o liquidazione dell’ente, i prestiti subordinati o le azioni preferenziali abbiano un grado inferiore rispetto ai crediti di tutti gli altri creditori e siano rimborsati solo previo pagamento di tutti gli altri debiti in essere a quella data;

 

b) i titoli a durata indeterminata e altri strumenti, comprese le azioni preferenziali cumulative diverse da quelle di cui alla lettera a), sino a un massimo del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto per il totale di detti titoli e dei prestiti subordinati di cui alla lettera a), che soddisfino le seguenti condizioni:

 

i) non devono essere rimborsati su iniziativa del portatore o senza il preventivo accordo dell’autorità competente;

 

ii) il contratto di emissione deve dare all’ente la possibilità di differire il pagamento degli interessi del prestito;

 

iii) i crediti del mutuante verso l’ente devono essere interamente subordinati a quelli di tutti i creditori non subordinati;

 

iv) i documenti che disciplinano l’emissione dei titoli devono prevedere la capacità del debito e degli interessi non versati di assorbire le perdite, consentendo nel contempo all’ente di proseguire le sue attività; e

 

v) si deve tener conto solo degli importi effettivamente versati.

 

Ai fini della lettera a), i prestiti subordinati soddisfano anche le seguenti condizioni:

 

i) sono presi in considerazione solo i fondi effettivamente versati;

 

ii) per i prestiti a scadenza fissa, la scadenza iniziale non è inferiore a cinque anni. Al più tardi un anno prima della scadenza, l’ente sottopone all’approvazione delle autorità competenti un piano che precisa le modalità per mantenere o portare al livello voluto alla scadenza il margine di solvibilità disponibile, a meno che l’importo a concorrenza del quale il prestito può essere incluso nelle componenti del margine di solvibilità disponibile non sia gradualmente ridotto almeno nel corso dei cinque anni prima della scadenza. Le autorità competenti possono autorizzare il rimborso anticipato di tali fondi a condizione che la domanda sia presentata dall’ente emittente e che il margine di solvibilità disponibile della stessa non scenda al di sotto del livello richiesto;

 

iii) i prestiti per i quali non è fissata la scadenza del debito sono rimborsabili soltanto mediante preavviso di cinque anni, salvo che detti prestiti non siano più considerati una componente del margine di solvibilità disponibile o che l’accordo preventivo delle autorità competenti sia formalmente richiesto per il rimborso anticipato. In quest’ultimo caso l’ente informa le autorità competenti almeno sei mesi prima della data del rimborso proposta, indicando il margine di solvibilità disponibile e il margine di solvibilità richiesto prima e dopo detto rimborso. Le autorità competenti autorizzano il rimborso soltanto se il margine di solvibilità disponibile dell’ente non rischia di scendere al di sotto del livello richiesto;

 

iv) il contratto di prestito non include clausole in forza delle quali, in determinati casi diversi dalla liquidazione dell’ente, il debito sarà rimborsabile prima della scadenza convenuta; e

 

v) il contratto di prestito può essere modificato solo dopo che le autorità competenti abbiano dichiarato di non opporsi alla modifica.

 

4. Su domanda, debitamente documentata, dell’ente all’autorità competente dello Stato membro di origine e con l’accordo di detta autorità competente, possono altresì essere ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile:

 

a) in caso di non zillmeraggio o in caso di zillmeraggio inferiore al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio, la differenza tra la riserva matematica non zillmerata o parzialmente zillmerata ed una riserva matematica zillmerata ad un tasso di zillmeraggio pari al caricamento per spese di acquisizione contenuto nel premio;

 

b) eventuali plusvalenze nette latenti risultanti dalla valutazione degli elementi dell’attivo, purché tali plusvalenze non abbiano carattere eccezionale;

 

c) la metà dell’aliquota non versata del capitale sociale o del fondo iniziale appena la parte versata raggiunge il 25 % di questo capitale o fondo, sino a concorrenza del 50 % del margine di solvibilità disponibile o, se inferiore, del margine di solvibilità richiesto.

 

L’importo di cui alla lettera a) non può tuttavia superare il 3,5 % della somma delle differenze tra i capitali in questione dell’attività vita e regimi pensionistici professionali e le riserve matematiche per tutti i contratti in cui sia possibile lo zillmeraggio. Questa differenza è ridotta dell’importo di eventuali spese di acquisizione non ammortizzate eventualmente iscritto nell’attivo.

 

5. La Commissione può adottare misure di attuazione in relazione ai paragrafi da 2 a 4 per tenere conto degli sviluppi che giustificano un adeguamento tecnico degli elementi ammessi a costituire il margine di solvibilità disponibile.

 

Tali misure intese a modificare elementi non essenziali della presente direttiva, completandola, sono adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 21 ter.

 

     Art. 17 ter

 

Margine di solvibilità richiesto

 

1. Fatto salvo l’articolo 17 quater, il margine di solvibilità richiesto è determinato come disposto nei paragrafi da 2 a 6 secondo le passività sottoscritte.

 

2. Il margine di solvibilità richiesto è uguale alla somma dei due risultati seguenti:

 

a) il primo risultato:

 

un valore corrispondente al 4 % delle riserve matematiche relative alle operazioni dirette e alle accettazioni in riassicurazione, senza deduzione delle cessioni in riassicurazione, moltiplicato per il rapporto, non inferiore all’85 %, esistente nell’esercizio precedente tra l’importo delle riserve matematiche, previa detrazione delle cessioni in riassicurazione, e l’importo lordo delle riserve matematiche;

 

b) il secondo risultato:

 

per i contratti i cui capitali sotto rischio non sono negativi, un valore corrispondente allo 0,3 % di tali capitali presi a carico dall’ente moltiplicato per il rapporto, non inferiore al 50 %, esistente, per l’esercizio precedente, tra l’importo dei capitali sotto rischio che rimangono a carico dell’ente, dopo aver detratto le cessioni e le retrocessioni in riassicurazione, e l’importo dei capitali sotto rischio, senza detrazione della riassicurazione.

 

Per le assicurazioni temporanee in caso di decesso aventi una durata massima di tre anni, tale percentuale è pari allo 0,1 %. Per quelle di durata superiore a tre anni ma inferiore o pari a cinque anni, tale percentuale è pari allo 0,15 %.

 

3. Per le assicurazioni complementari di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iii), della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (Solvibilità II) ( 44 ), il margine di solvibilità richiesto è uguale al margine di solvibilità richiesto per gli enti di cui all’articolo 17 quinquies.

 

4. Per le operazioni di capitalizzazione di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari al 4 % delle riserve matematiche calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a).

 

5. Per le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i), della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari all’1 % delle attività.

 

6. Per le assicurazioni coperte dall’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), della direttiva 2009/138/CE, collegate ai fondi di investimento e per le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii), iv) e v) della direttiva 2009/138/CE, il margine di solvibilità richiesto è pari alla somma di:

 

a) un valore corrispondente al 4 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l’ente assuma un rischio d’investimento;

 

b) un valore corrispondente all’1 % delle riserve tecniche, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera a), nella misura in cui l’ente non assuma rischi d’investimento, ma lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

 

c) un valore corrispondente al 25 % delle spese nette di amministrazione dell’esercizio finanziario precedente pertinenti all’attività in questione, nella misura in cui l’ente non assuma rischi d’investimento e lo stanziamento destinato a coprire le spese di gestione non sia fissato per un periodo superiore a cinque anni;

 

d) un valore corrispondente allo 0,3 % dei capitali sotto rischio, calcolato a norma del paragrafo 2, lettera b), nella misura in cui l’ente di assicurazione copra un rischio di mortalità.

 

     Art. 17 ter

 

Fondo di garanzia

 

1. Gli Stati membri possono prevedere che un terzo del margine di solvibilità richiesto di cui all’articolo 17 ter costituisce il fondo di garanzia. Tale fondo è costituito dagli elementi di cui all’articolo 17 bis, paragrafi 2 e 3 e, previo accordo delle autorità competenti dello Stato membro d’origine, all’articolo 17 bis, paragrafo 4, lettera b).

 

2. Il fondo di garanzia non è inferiore a 3 000 000 EUR. Ogni Stato membro può prevedere la riduzione del 25 % del fondo di garanzia minimo per le mutue e le imprese a forma mutualistica.

 

     Art. 17 quinquies

 

Margine di solvibilità richiesto ai fini dell’articolo 17 ter, paragrafo 3

 

1. Il margine di solvibilità richiesto è determinato in rapporto all’ammontare annuo dei premi o contributi, oppure in rapporto all’onere medio dei sinistri per i tre ultimi esercizi sociali.

 

2. L’ammontare del margine di solvibilità richiesto è pari al più elevato dei due risultati di cui ai paragrafi 3 e 4.

 

3. La base dei premi è calcolata a partire dall’importo più elevato dei premi o contributi lordi contabilizzati, secondo il calcolo riportato di seguito, e dei premi o contributi lordi acquisiti.

 

I premi o contributi (compresi gli oneri accessori a detti premi o contributi) dovuti per l’attività diretta nel corso dell’esercizio precedente sono cumulati.

 

A tale risultato ottenuto si aggiunge l’importo dei premi accettati in riassicurazione nel corso dell’esercizio precedente.

 

Da tale risultato ottenuto si detrae l’importo totale dei premi o contributi annullati nel corso dell’esercizio precedente, nonché l’importo totale delle imposte e tasse relative ai premi o contributi compresi nel cumulo.

 

L’importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a 50 000 000 EUR, la seconda comprendente l’eccedenza; a tali quote si applicano il 18 % della prima e il 16 % della seconda e si sommano gli importi.

 

L’importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l’ammontare dei sinistri che restano a carico dell’ente dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l’ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.

 

4. La base dei sinistri è calcolata come segue:

 

gli importi dei sinistri pagati per l’attività diretta nel corso dei periodi di cui al paragrafo 1 sono cumulati (senza detrarre i sinistri a carico dei cessionari e retrocessionari).

 

A tale risultato si aggiunge l’importo dei sinistri pagati a titolo di accettazioni in riassicurazione o in retrocessione nel corso degli stessi periodi nonché l’ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti alla fine dell’esercizio precedente, sia per l’attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

 

Da tale importo si detrae l’ammontare dei recuperi effettuati durante i periodi di cui al paragrafo 1.

 

Dall’importo rimasto si detrae l’ammontare degli accantonamenti per sinistri da pagare, costituiti all’inizio del secondo esercizio finanziario precedente l’ultimo esercizio considerato, sia per l’attività diretta che per le accettazioni in riassicurazione.

 

Un terzo dell’importo così ottenuto è suddiviso in due quote, la prima fino a35 000 000 EUR e la seconda comprendente l’eccedenza; a tali quote si applicano il 26 % della prima e il 23 % della seconda e si sommano gli importi.

 

L’importo così ottenuto è moltiplicato per il rapporto esistente, per la somma dei tre esercizi precedenti, tra l’ammontare dei sinistri che restano a carico dell’ente dopo aver dedotto gli importi recuperabili per effetto della cessione in riassicurazione e l’ammontare dei sinistri lordi. Tale rapporto non è inferiore al 50 %.

 

5. Se il margine di solvibilità richiesto calcolato a norma dei paragrafi da 2 a 4 è inferiore al margine di solvibilità richiesto per l’esercizio precedente, il margine di solvibilità richiesto è pari almeno al margine di solvibilità richiesto per l’esercizio precedente moltiplicato per il rapporto tra l’ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare al termine dell’esercizio precedente e l’ammontare delle riserve tecniche per sinistri da pagare all’inizio dell’esercizio precedente. In questi calcoli le riserve tecniche sono calcolate al netto della riassicurazione mentre il rapporto non è mai superiore a uno.

 

3) sono inseriti i seguenti articoli:

 

«Articolo 21 bis

 

Revisione dell’importo del fondo di garanzia

 

1. L’importo in euro di cui all’articolo 17 quater, paragrafo 2, è rivisto annualmente, e per la prima volta il 31 ottobre 2012, per tenere conto delle variazioni degli Indici Armonizzati dei Prezzi al Consumo per l’insieme degli Stati membri pubblicato da Eurostat.

 

Tale importo è adeguato automaticamente, aumentando l’importo di base in euro della variazione percentuale di detto indice nel periodo tra il 31 dicembre 2009 e la data di revisione e arrotondando tale importo ad un multiplo di 100 000 EUR.

 

Se la variazione percentuale rispetto all’ultimo adeguamento è inferiore al 5 % non si opera alcun adeguamento.

 

2. La Commissione informa ogni anno il Parlamento europeo e il Consiglio dell’esito del riesame degli importi e dell’eventuale adeguamento di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 21 ter

 

Procedura di comitato

 

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali istituito con decisione 2004/9/CE della Commissione ( 45 ).

 

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano l’articolo 5 bis, paragrafi da 1 a 4, e l’articolo 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

     Art. 304. Sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata

1. Gli Stati membri possono autorizzare le imprese di assicurazione vita che forniscono:

 

a) attività nel settore delle pensioni aziendali e professionali ai sensi dell’articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, o

 

b) prestazioni pensionistiche pagate in relazione al raggiungimento o in previsione del raggiungimento del pensionamento, laddove i premi pagati per tali prestazioni abbiano una deduzione fiscale autorizzata per i contraenti in conformità della legislazione nazionale dello Stato membro che ha autorizzato l’impresa;

 

ove

 

i) tutte le poste dell’attivo e del passivo corrispondenti alle attività siano individuate, gestite e organizzate separatamente dalle altre attività delle compagnie di assicurazione, senza che vi sia la possibilità di trasferimento;

 

ii) le attività dell’impresa di cui alle lettere a) e b), alle quali si applica il metodo di cui al presente paragrafo, siano realizzate solo nello Stato membro in cui l’impresa è stata autorizzata; e

 

iii) la durata media delle passività corrispondenti alle attività detenute dall’impresa superi i dodici anni;

 

ad applicare un sottomodulo del rischio azionario del requisito patrimoniale di solvibilità, che è calibrato utilizzando la misura del valore a rischio, su un periodo di tempo determinato che è in linea con il periodo tipico di detenzione degli investimenti in strumenti di capitale per l’impresa interessata, con un livello di confidenza che offra ai contraenti e ai beneficiari un livello di protezione equivalente a quello previsto all’articolo 101, se il metodo previsto al presente articolo non è utilizzato solo in relazione alle attività e passività di cui al punto i). Nel calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità si tiene pienamente conto di tali attività e passività al fine di valutare gli effetti di diversificazione, fatta salva la necessità di tutelare gli interessi dei contraenti e dei beneficiari in altri Stati membri.

 

Ferma restando l’approvazione delle autorità di vigilanza, il metodo esposto al primo comma è utilizzato unicamente se la solvibilità e la liquidità nonché le strategie, i processi e le procedure di segnalazione dell’impresa interessata in relazione alla gestione delle attività e delle passività sono tali da assicurare, a titolo permanente, che essa è in grado di detenere investimenti in strumenti di capitale per un periodo coerente con il periodo tipico di detenzione degli investimenti in strumenti di capitale per l’impresa interessata. L’impresa deve poter dimostrare all’autorità di vigilanza che il rispetto di tale condizione è verificato con il livello di confidenza necessario per offrire ai contraenti e ai beneficiari un livello di protezione equivalente a quello stabilito all’articolo 101.

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione non possono tornare ad applicare il metodo di cui all’articolo 105, salvo in casi debitamente giustificati e previa approvazione delle autorità di vigilanza.

 

2. Entro il 31 dicembre 2020, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'applicazione del metodo di cui al paragrafo 1 e sulle prassi delle autorità di vigilanza adottate a norma del paragrafo 1, corredata, se del caso, da proposte adeguate. Tale relazione tratta in particolare gli effetti transnazionali del ricorso a tale metodo, nella prospettiva di evitare fenomeni di arbitraggio normativo da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione.

 

TITOLO VI

 

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

 

Disposizioni transitorie

 

Sezione 1

 

Assicurazione

 

     Art. 305. Deroghe e abrogazione delle misure restrittive

1. Gli Stati membri possono dispensare le imprese di assicurazione non vita che al 31 gennaio 1975 non soddisfacevano i requisiti di cui agli articoli 16 e 17 della direttiva 73/239/CEE e che al 31 luglio 1978 non avevano raggiunto una raccolta annua di premi e contributi pari al sestuplo del fondo minimo di garanzia di cui all’articolo 17, paragrafo 2, della direttiva 73/239/CEE, dall’obbligo di costituire tale fondo prima della fine dell’esercizio per il quale i premi o i contributi avranno raggiunto il sestuplo di detto fondo di garanzia. Alla luce dei risultati dell’esame previsto all’articolo 298, paragrafo 2, il Consiglio decide all’unanimità, su proposta della Commissione, quando gli Stati membri devono sopprimere la dispensa di cui trattasi.

 

2. Le imprese di assicurazione non vita costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività sotto la forma giuridica in cui erano costituite al 31 luglio 1973 senza limitazione di tempo.

 

Le imprese di assicurazione vita costituite nel Regno Unito «by Royal Charter», «by private Act» o «by special public Act» possono proseguire le loro attività nella forma giuridica in cui erano costituite al 15 marzo 1979 senza limitazione di tempo.

 

Il Regno Unito predispone un elenco delle imprese di cui al primo e al secondo comma e lo comunica agli altri Stati membri e alla Commissione.

 

3. Le società costituite a norma del «Friendly Societies ACTS» nel Regno Unito possono proseguire le attività di assicurazione vita e le operazioni di risparmio che, conformemente ai loro scopi, esercitavano alla data del 15 marzo 1979.

 

4. A richiesta delle imprese di assicurazione non vita che soddisfano agli obblighi previsti dal titolo I, capo VI, sezioni 2, 4 e 5, gli Stati membri sopprimono le misure restrittive quali ipoteche, depositi e cauzioni.

 

     Art. 306. Diritti acquisiti delle succursali e delle imprese di assicurazione già esistenti

1. Si ritiene che le succursali che hanno iniziato la propria attività conformemente alle disposizioni dello Stato membro in cui sono situate prima del 1 luglio 1994 siano state oggetto della procedura prevista agli articoli 145 e 146.

 

2. Gli articoli 147 e 148 lasciano impregiudicati i diritti acquisiti dalle imprese di assicurazione che svolgevano la propria attività in regime di libera prestazione di servizi prima del 1 luglio 1994.

 

Sezione 2

 

Riassicurazione

 

     Art. 307. Periodo transitorio per l’articolo 57, paragrafo 3, e l’articolo 60, paragrafo 6 della direttiva 2005/68/CE

 

Uno Stato membro può posticipare l’applicazione del disposto dell’articolo 57, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE, che modifica l’articolo 15, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, e del disposto dell’articolo 60, paragrafo 6, della direttiva 2005/68/CE fino al 10 dicembre 2008.

 

     Art. 308. Diritti acquisiti delle imprese di riassicurazione esistenti

1. Si ritengono autorizzate a norma dell’articolo 14 le imprese di riassicurazione soggette alla presente direttiva, che siano state autorizzate o abilitate, prima del 10 dicembre 2005, all’esercizio dell’attività riassicurativa conformemente alle disposizioni dello Stato membro nel quale hanno loro sede.

 

Esse sono, tuttavia, obbligate a conformarsi alle disposizioni della presente direttiva concernenti l’esercizio dell’attività riassicurativa e ai requisiti di cui all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b) e lettere da d) a g), agli articoli 19, 20 e 24 e al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4 a decorrere dal 10 dicembre 2007.

 

2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di riassicurazione di cui al paragrafo 1 che al 10 dicembre 2005 non abbiano ottemperato all’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), agli articoli 19 e 20 e al titolo I, capo VI, sezioni 2, 3 e 4, un termine fino al 10 dicembre 2008 per conformarsi a tali disposizioni.

 

Sezione 3

 

Assicurazione e riassicurazione

 

     Art. 308 bis. Regime transitorio

1. Dal 1 aprile 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di decidere sull'approvazione di quanto segue:

 

a) fondi propri accessori ai sensi dell'articolo 90;

 

b) classificazione degli elementi dei fondi propri di cui all'articolo 95, terzo comma;

 

c) parametri specifici dell'impresa ai sensi dell'articolo 104, paragrafo 7;

 

d) modello interno completo o parziale ai sensi degli articoli 112 e 113;

 

e) stabilimento sul loro territorio di società veicolo di cui all'articolo 211;

 

f) fondi propri accessori di una società di partecipazione assicurativa intermedia conformemente all'articolo 226, paragrafo 2;

 

g) un modello interno di gruppo di cui agli articoli 230 e 231 e all'articolo 233, paragrafo 5;

 

h) applicazione del sottomodulo del rischio azionario basato sulla durata di cui all'articolo 304;

 

i) applicazione dell'aggiustamento di congruità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente agli articoli 77 ter e 77 quater;

 

j) su richiesta degli Stati membri, l'applicazione dell'aggiustamento per la volatilità alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 77 quinquies;

 

k) applicazione della misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio conformemente all'articolo 308 quater;

 

l) applicazione della misura transitoria sulle riserve tecniche conformemente all'articolo 308 quinquies.

 

2. Dal 1 aprile 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di:

 

a) determinare il livello e l'ambito della vigilanza di gruppo conformemente al titolo III, capo I, sezioni 2 e 3;

 

b) individuare l'autorità di vigilanza del gruppo conformemente all'articolo 247;

 

c) istituire un collegio delle autorità di vigilanza ai sensi dell'articolo 248.

 

3. Dal 1 luglio 2015 gli Stati membri provvedono affinché le autorità di vigilanza abbiano la facoltà di:

 

a) decidere di dedurre eventuali partecipazioni conformemente all'articolo 228, secondo comma;

 

b) determinare la scelta del metodo di calcolo della solvibilità del gruppo conformemente all'articolo 220;

 

c) procedere alla determinazione dell'equivalenza, se del caso, conformemente agli articoli 227 e 260;

 

d) prevedere che gli articoli 238 e 239 si applichino alle imprese di assicurazione e di riassicurazione conformemente all'articolo 236;

 

e) effettuare gli accertamenti di cui agli articoli 262 e 263;

 

f) stabilire, se del caso, l'applicazione di misure transitorie conformemente all'articolo 308 ter.

 

4. Gli Stati membri impongono alle autorità di vigilanza interessate l'obbligo di valutare le domande di approvazione o di autorizzazione presentate dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione a norma dei paragrafi 2 e 3. Le decisioni adottate dalle autorità di vigilanza in merito alle domande di approvazione o di autorizzazione non sono applicabili prima del 1 gennaio 2016.

 

     Art. 308 ter. Misure transitorie

1. Fatto salvo l'articolo 12, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che al 1 gennaio 2016 abbiano cessato di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione e si limitino ad amministrare il portafoglio esistente nella prospettiva di cessare l'attività, non si applicano i titoli I, II e III della presente direttiva fino alle date di cui al paragrafo 2, se:

 

a) l'impresa ha dimostrato all'autorità di vigilanza l'intenzione di cessare l'attività prima del 1 gennaio 2019; o

 

b) l'impresa è sottoposta a provvedimenti di risanamento di cui al capo II del titolo IV ed è stato nominato un amministratore straordinario.

 

2. Le imprese di assicurazione o di riassicurazione di cui:

 

a) al paragrafo 1, lettera a), sono soggette ai titoli I, II e III della presente direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2019 o da una data precedente qualora l'autorità di vigilanza non sia soddisfatta dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività;

 

b) al paragrafo 1, lettera b), sono soggette ai titoli I, II e III della presente direttiva a decorrere dal 1 gennaio 2021 o da una data precedente qualora l'autorità di vigilanza non sia soddisfatta dei progressi compiuti per la cessazione dell'attività.

 

3. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione sono soggette alle misure transitorie di cui ai paragrafi 1 e 2 soltanto se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

 

a) l'impresa non appartiene a un gruppo oppure, in caso contrario, tutte le imprese del gruppo cessano di stipulare nuovi contratti di assicurazione o di riassicurazione;

 

b) l'impresa presenta all'autorità di vigilanza una relazione annuale che illustri i progressi compiuti verso la cessazione della sua attività;

 

c) l'impresa ha notificato all'autorità di vigilanza di applicare le misure transitorie.

 

I paragrafi 1 e 2 non ostano a che un'impresa operi in conformità dei titoli I, II e III della presente direttiva.

 

4. Gli Stati membri predispongono un elenco delle imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate e lo comunicano a tutti gli altri Stati membri.

 

5. Gli Stati membri garantiscono che, per un periodo non superiore a quattro anni dal 1 gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base annuale o con minore frequenza, diminuisca di due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2016 o in una data successiva ma precedente il 1 gennaio 2017, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio finanziario avente fine il 30 giugno 2019 o in una data successiva ma precedente il 1 gennaio 2020.

 

6. Per un periodo non superiore a quattro anni dal 1 gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 51 diminuisce di due settimane ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da 20 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2016 o in una data successiva ma precedente il 1 gennaio 2017, fino al più tardi a 14 settimane dopo la chiusura di esercizio dell'impresa in relazione all'esercizio avente fine il 30 giugno 2019 o in una data successiva ma precedente il 1 gennaio 2020.

 

7. Per un periodo non superiore a quattro anni dal 1 gennaio 2016, il termine per la presentazione da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione delle informazioni di cui all'articolo 35, paragrafi da 1 a 4, su base trimestrale, diminuisce di una settimana ogni esercizio finanziario, a cominciare al più tardi da otto settimane per ogni trimestre avente fine il 1 gennaio 2016 o in una data successiva ma precedente il 1 gennaio 2017, fino al più tardi a cinque settimane per ogni trimestre avente fine il 1 gennaio 2019 o in una data successiva ma precedente il 1 gennaio 2020.

 

8. Gli Stati membri provvedono affinché i paragrafi 5, 6 e 7 del presente articolo si applichino, mutatis mutandis, alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, alle società di partecipazione assicurativa e alle società di partecipazione finanziaria mista a livello di gruppo conformemente agli articoli 254 e 256, prorogando di sei settimane rispettivamente i termini di cui a tali paragrafi.

 

9. Nonostante l'articolo 94, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 1 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1 gennaio 2016, se:

 

a) sono stati emessi entro il 1 gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97, ove quest'ultima sia anteriore;

 

b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 50 % del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE, dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE e dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE;

 

c) non sarebbero altrimenti classificati nel livello 1 o nel livello 2 conformemente all'articolo 94.

 

10. Nonostante l'articolo 94, gli elementi dei fondi propri di base sono inseriti nei fondi propri di base di livello 2 per un periodo massimo di 10 anni a partire dal 1 gennaio 2016, se:

 

a) sono stati emessi entro il 1 gennaio 2016 o alla data di entrata in vigore dell'atto delegato di cui all'articolo 97, ove quest'ultima sia anteriore;

 

b) al 31 dicembre 2015 possono essere utilizzati per soddisfare il margine di solvibilità disponibile fino al 25 % del margine di solvibilità secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 73/239/CEE, dell'articolo 1 della direttiva 2002/13/CE, dell'articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2002/83/CE e dell'articolo 36, paragrafo 3, della direttiva 2005/68/CE.

 

11. In relazione alle imprese di assicurazione e di riassicurazione che investono in titoli negoziabili e altri strumenti finanziari basati su prestiti “confezionati” emessi prima del 1 gennaio 2011, i requisiti di cui all'articolo 135, paragrafo 2, si applicano soltanto nell'eventualità in cui dopo il 31 dicembre 2014 siano state aggiunte o sostituite nuove esposizioni sottostanti.

 

12. Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, si applicano le disposizioni seguenti:

 

a) fino al 31 dicembre 2017 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard per le esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di uno Stato membro sono gli stessi rispetto a quelli che sarebbero applicati alle esposizioni denominate e finanziate nella loro valuta nazionale;

 

b) nel 2018 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti dell'80 % in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;

 

c) nel 2019 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard sono ridotti del 50 % in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro;

 

d) a decorrere dal 1 gennaio 2020 i parametri standard da utilizzare per il calcolo del sottomodulo di rischio di concentrazione e del sottomodulo di rischio di spread secondo la formula standard non sono ridotti in relazione alle esposizioni verso le amministrazioni o le banche centrali degli Stati membri denominate e finanziate nella valuta nazionale di un altro Stato membro.

 

13. Nonostante l'articolo 100, l'articolo 101, paragrafo 3, e l'articolo 104, i parametri standard da utilizzare per le azioni acquistate dall'impresa prima del 1 gennaio 2016 o in tale data, in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione prevista all'articolo 304 sono calcolati come media ponderata tra:

 

a) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario conformemente all'articolo 304; nonché

 

b) il parametro standard da utilizzare in sede di calcolo del sottomodulo del rischio azionario secondo la formula standard senza l'opzione di cui all'articolo 304.

 

La ponderazione relativa al parametro di cui al primo comma, lettera b), aumenta almeno linearmente alla fine di ogni anno, partendo dallo 0 % nell'anno avente inizio il 1 gennaio 2016 fino al 100 % al 1 gennaio 2023.

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che precisano i criteri da soddisfare, anche per quanto concerne le azioni eventualmente soggette al periodo di transizione.

 

Per assicurare condizioni uniformi di applicazione di tale periodo transitorio, l'EIOPA elabora progetti di norme tecniche di attuazione riguardanti le procedure per l'applicazione del presente paragrafo.

 

L'EIOPA presenta tali progetti di norme tecniche di attuazione alla Commissione entro il 30 giugno 2015.

 

Alla Commissione è conferito il potere di adottare le norme tecniche di attuazione di cui al quarto comma conformemente all'articolo 15 del regolamento (UE) n. 1094/2010.

 

14. Nonostante l'articolo 138, paragrafo 3, e fatto salvo il paragrafo 4 del medesimo articolo, se le imprese di assicurazione e di riassicurazione rispettano il margine di solvibilità richiesto di cui all'articolo 16 bis della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 28 della direttiva 2002/83/CE o rispettivamente all'articolo 37, 38 o 39 della direttiva 2005/68/CE quale applicabile ai sensi del diritto dello Stato membro il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva, ma non rispettano il requisito patrimoniale di solvibilità nel primo anno di applicazione della presente direttiva, l'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità entro il 31 dicembre 2017.

 

L'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta ogni tre mesi alla sua autorità di vigilanza una relazione concernente le misure adottate e i progressi realizzati per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il suo profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità.

 

L'estensione di cui al primo comma è revocata se dalla suddetta relazione sui progressi realizzati si evince che non vi sono stati progressi significativi nel ristabilire il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o nel ridurre il profilo di rischio al fine di garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità tra la data di rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità e la data di presentazione della relazione sui progressi realizzati.

 

15. Se al 23 maggio 2014 gli Stati membri di origine applicavano le disposizioni di cui all'articolo 4 della direttiva 2003/41/CE, essi possono continuare ad applicare, fino al 31 dicembre 2019, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che avevano adottato per conformarsi agli articoli da 1 a 19, da 27 a 30, da 32 a 35 e da 37 a 67 della direttiva 2002/83/CE in vigore all'ultima data di applicazione della direttiva 2002/83/CE.

 

La Commissione può adottare atti delegati che modifichino il periodo di transizione previsto al presente paragrafo se, prima della data ivi specificata, sono adottate modifiche agli articoli da 17 a 17 quater della direttiva 2003/41/CE.

 

16. Gli Stati membri possono attribuire all'impresa di assicurazione o di riassicurazione capogruppo, per un periodo fino al 31 marzo 2022, la facoltà di presentare domanda per l'approvazione di un modello interno di gruppo applicabile a una parte di un gruppo se sia l'impresa che la capogruppo hanno sede nello stesso Stato membro, a condizione che la parte in questione sia distinta dalle altre e abbia un profilo di rischio sensibilmente diverso da quello del resto del gruppo.

 

17. Nonostante l'articolo 218, paragrafi 2 e 3, le disposizioni transitorie di cui ai paragrafi da 8 a 12 e 15 del presente articolo e agli articoli 308 quater, 308 quinquies e 308 sexies si applicano mutatis mutandis,a livello di gruppo.

 

Nonostante l'articolo 218, paragrafi 2, 3 e 4, le disposizioni transitorie di cui al paragrafo 14 del presente articolo si applicano, mutatis mutandis, a livello di gruppo e nei casi in cui le imprese di assicurazione o di riassicurazione partecipanti o le imprese di assicurazione e di riassicurazione appartenenti a un gruppo soddisfino il requisito di solvibilità corretta di cui all'articolo 9 della direttiva 98/78/CE ma non il requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo.

 

La Commissione adotta atti delegati conformemente all'articolo 301 bis che specificano in caso di applicabilità delle disposizioni transitorie di cui al paragrafo 13 del presente articolo le modifiche della solvibilità di gruppo riguardanti:

 

a) l'eliminazione del doppio computo dei fondi propri ammissibili e della creazione infragruppo di capitale di cui agli articoli 222 e 223;

 

b) la valutazione delle attività e delle passività di cui all'articolo 224;

 

c) l'applicazione dei metodi di calcolo alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipate di cui all'articolo 225;

 

d) l'applicazione dei metodi di calcolo alle società di partecipazione assicurativa intermedie di cui all'articolo 226;

 

e) i metodi di calcolo della solvibilità di gruppo di cui agli articoli 230 e 233;

 

f) il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo di cui all'articolo 231;

 

g) la fissazione di una maggiorazione del capitale di cui all'articolo 232;

 

h) i principi del calcolo della solvibilità di gruppo di una società di partecipazione assicurativa di cui all'articolo 235.

 

     Art. 308 quater. Misura transitoria sui tassi d'interesse privi di rischio

1. Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare un adeguamento transitorio alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio riguardo alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili.

 

2. Per ciascuna valuta l'adeguamento è calcolato come parte della differenza tra:

 

a) il tasso d'interesse quale determinato dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE all'ultima data di applicazione della citata direttiva;

 

b) il tasso effettivo annuo, calcolato come tasso di attualizzazione unico che, laddove applicato ai flussi di cassa del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, ha come risultato un valore equivalente a quello della migliore stima del portafoglio di obbligazioni di assicurazione o riassicurazione ammissibili, tenuto conto del valore temporale del denaro mediante utilizzo della pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui all'articolo 77, paragrafo 2.

 

Se gli Stati membri hanno adottato disposizioni legislative, regolamentari e amministrative conformemente all'articolo 20, paragrafo 1, punto B, lettera a), punto ii), della direttiva 2002/83/CE, il tasso d'interesse di cui al presente paragrafo, primo comma, lettera a), è determinato applicando i metodi utilizzati dall'impresa di assicurazione o di riassicurazione all'ultima data di applicazione di tale direttiva.

 

La parte di cui al primo comma diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 % nell'anno avente inizio il 1 gennaio 2016 fino allo 0 % al 1 gennaio 2032.

 

Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, la pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio di cui alla lettera b) corrisponde alla pertinente struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio rettificata di cui all'articolo 77 quinquies.

 

3. Le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili comprendono unicamente le obbligazioni di assicurazione o di riassicurazione che soddisfano i seguenti requisiti:

 

a) i contratti che comportano obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sono stati conclusi precedentemente alla prima data di applicazione della presente direttiva, esclusi i rinnovi contrattuali in tale data o in una successiva;

 

b) fino all'ultima data di applicazione della direttiva 2002/83/CE, le riserve tecniche per le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione sono state stabilite in conformità delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma dell'articolo 20 di tale direttiva all'ultima data di applicazione della stessa;

 

c) l'articolo 77 ter non si applica alle obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione.

 

4. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano il paragrafo 1:

 

a) non includono le obbligazioni di assicurazione e di riassicurazione ammissibili nel calcolo dell'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies;

 

b) non applicano l'articolo 308 quinquies;

 

c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, rendono pubblico il fatto che applicano la struttura per scadenza dei tassi d'interesse privi di rischio transitoria e quantificano l'impatto che la mancata applicazione di tale misura transitoria avrebbe sulla loro posizione finanziaria.

 

     Art. 308 quinquies. Misura transitoria sulle riserve tecniche

1. Previa approvazione dell'autorità di vigilanza, le imprese di assicurazione e di riassicurazione possono applicare una deduzione transitoria alle riserve tecniche. Tale deduzione può essere applicata a livello di gruppi di rischio omogenei di cui all'articolo 80.

 

2. La deduzione transitoria corrisponde a una parte della differenza tra i due importi seguenti:

 

a) le riserve tecniche previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione e società veicolo, calcolate secondo l'articolo 76 alla prima data di applicazione della presente direttiva;

 

b) le riserve tecniche previa deduzione degli importi recuperabili da contratti di riassicurazione calcolate secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate conformemente all'articolo 15 della direttiva 73/239/CEE, all'articolo 20 della direttiva 2002/83/CE e all'articolo 32 della direttiva 2005/68/CE il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva.

 

La parte detraibile massima diminuisce linearmente alla fine di ogni anno, partendo dal 100 % nell'anno avente inizio il 1 gennaio 2016 fino allo 0 % al 1 gennaio 2032.

 

Se le imprese di assicurazione e di riassicurazione applicano alla prima data di applicazione della presente direttiva l'aggiustamento per la volatilità di cui all'articolo 77 quinquies, l'importo di cui alla lettera a) è calcolato mediante l'aggiustamento per la volatilità alla data in questione.

 

3. Previa approvazione o su iniziativa dell'autorità di vigilanza, gli importi delle riserve tecniche, compreso se applicabile l'importo dell'aggiustamento per la volatilità, utilizzati per calcolare la deduzione transitoria di cui al paragrafo 2, lettere a) e b), possono essere ricalcolati ogni 24 mesi o con una frequenza maggiore in caso di rilevante variazione del profilo di rischio dell'impresa.

 

4. La deduzione di cui ai paragrafo 2 può essere limitata dall'autorità di vigilanza qualora la sua applicazione possa comportare una riduzione dei requisiti sulle risorse finanziarie applicati all'impresa rispetto a quelli calcolati secondo le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative adottate a norma delle direttive 73/239/CEE, 2002/83/CE e 2005/68/CE il giorno precedente la data di abrogazione di tali direttive ai sensi dell'articolo 310 della presente direttiva.

 

5. Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano il paragrafo 1:

 

a) non applicano l'articolo 308 quater;

 

b) se non possono soddisfare il requisito patrimoniale di solvibilità senza applicare la deduzione transitoria, presentano una relazione annuale alla loro autorità di vigilanza concernente le misure adottate e i progressi realizzati per ristabilire, alla fine del periodo di transizione di cui al paragrafo 2, un livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per ridurre il loro profilo di rischio al fine di ripristinare l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità;

 

c) nell'ambito della relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria di cui all'articolo 51, rendono pubblico il fatto che applicano la deduzione transitoria alle riserve tecniche e quantificano l'impatto che la mancata applicazione di tale deduzione avrebbe sulla loro posizione finanziaria.

 

     Art. 308 sexies. Piano di transizione sulle misure transitorie relative ai tassi d'interesse privi di rischio e sulle riserve tecniche

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione che applicano le misure transitorie di cui agli articoli 308 quater o 308 quinquies e rilevano che se senza l'applicazione di tali misure non potrebbero rispettare il requisito patrimoniale di solvibilità, ne informano immediatamente l'autorità di vigilanza. L'autorità di vigilanza impone all'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata di adottare i provvedimenti necessari a garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione.

 

Entro due mesi dal rilevamento dell'inosservanza del requisito patrimoniale di solvibilità che deriverebbe dalla mancata applicazione di tali misure transitorie, l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata presenta all'autorità di vigilanza un piano di transizione contenente le misure previste per raggiungere il livello di fondi propri ammissibili a copertura del requisito patrimoniale di solvibilità o per garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione. Durante il periodo di transizione l'impresa di assicurazione o di riassicurazione interessata può aggiornare il piano di transizione.

 

Le imprese di assicurazione e di riassicurazione interessate presentano alla loro autorità di vigilanza una relazione annuale concernente le misure adottate e i progressi realizzati per garantire l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione. Le autorità di vigilanza revocano l'approvazione ad applicare le misure transitorie se dalla succitata relazione sui progressi realizzati si evince che l'osservanza del requisito patrimoniale di solvibilità alla fine del periodo di transizione non è realisticamente conseguibile.

 

CAPO II

 

Disposizioni finali

 

     Art. 309. Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi agli articoli 4, 10, 13, 14, 18, 23, da 26 a 32, da 34 a 49, da 51 a 55, 67, 68, 71, 72, da 74 a 85, da 87 a 91, da 93 a 96, 98, da 100 a 110, 112, 113, da 115 a 126, 128, 129, da 131 a 134, da 136 a 142, 144, 146, 148, da 162 a 167, 172, 173, 178, 185, 190, 192, da 210 a 233, da 235 a 240, da 243 a 258, da 260 a 263, 265, 266, 303 e 304 e agli allegati III e IV entro il 31 marzo 2015. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

 

Le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di cui al primo comma si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

 

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Esse recano altresì l’indicazione che i riferimenti alle direttive abrogate dalla presente direttiva, contenuti nelle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative vigenti, si intendono fatti alla presente direttiva. Le modalità di riferimento nonché la formulazione di tale indicazione sono decise dagli Stati membri.

 

Nonostante il secondo comma, gli Stati membri applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi all'articolo 308 bis a decorrere dal 1 aprile 2015.

 

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

 

     Art. 310. Abrogazione

Le direttive 64/225/CEE, 73/239/CEE, 73/240/CEE, 76/580/CEE, 78/473/CEE, 84/641/CEE, 87/344/CEEC, 88/357/CEE, 92/49/CEE, 98/78/CE, 2001/17/CE, 2002/83/CE e 2005/68/CE, come modificate dagli atti elencati all’allegato VI, parte A, sono abrogate a decorrere dal 1 gennaio 2016, fatti salvi gli obblighi degli Stati membri relativi ai termini di recepimento nel diritto nazionale e di applicazione delle direttive di cui all’allegato VI, parte B.

 

I riferimenti alle direttive abrogate si intendono fatti alla presente direttiva e si leggono secondo la tavola di concordanza di cui all’allegato VII.

 

     Art. 310 bis. Personale e risorse dell'EIOPA

L'EIOPA valuta il fabbisogno di personale e di risorse derivante dall'assunzione dei poteri e dei doveri a essa conferiti dalla presente direttiva e presenta una relazione in materia al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

 

     Art. 311. Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

 

L'articolo 308 bis si applica a decorrere dal 1 aprile 2015.

 

Gli articoli 1, 2, 3, da 5 a 9, 11, 12, 15, 16, 17, da 19 a 22, 24, 25, 33, da 57 a 66, 69, 70, 73, 145, 147, da 149 a 161, da 168 a 171, da 174 a 177, da 179 a 184, da 186 a 189, 191, da 193 a 209, da 267 a 300, 302, da 305 a 308, 308 ter e gli allegati I, II, V, VI e VII si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2016.

 

La Commissione può adottare atti delegati nonché norme tecniche di regolamentazione e di attuazione prima della data di cui al terzo comma.

 

     Art. 312. Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 

ALLEGATO I

 

RAMI DELL’ASSICURAZIONE NON VITA

 

A. Classificazione dei rischi per ramo assicurativo

 

1. Infortuni (compresi gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali):

 

— prestazioni forfettarie;

 

— indennità temporanee;

 

— forme miste;

 

— persone trasportate.

 

2. Malattia:

 

— prestazioni forfettarie;

 

— indennità temporanee;

 

— forme miste.

 

3. Corpi di veicoli terrestri (esclusi quelli ferroviari)

 

Ogni danno subito da:

 

— veicoli terrestri automotori;

 

— veicoli terrestri non automotori.

 

4. Corpi di veicoli ferroviari

 

Ogni danno subito da veicoli ferroviari.

 

5. Corpi di veicoli aerei

 

Ogni danno subito da veicoli aerei.

 

6. Corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali

 

Ogni danno subito da:

 

— veicoli fluviali;

 

— veicoli lacustri;

 

— veicoli marittimi.

 

7. Merci trasportate (compresi merci, bagagli e ogni altro bene)

 

Ogni danno subito dalle merci trasportate o dai bagagli, indipendentemente dalla natura del mezzo di trasporto.

 

8. Incendio ed elementi naturali

 

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato da:

 

— incendio;

 

— esplosione;

 

— tempesta;

 

— elementi naturali diversi dalla tempesta;

 

— energia nucleare;

 

— cedimento del terreno.

 

9. Altri danni ai beni

 

Ogni danno subito dai beni (diversi dai beni compresi nei rami 3, 4, 5, 6 e 7) causato dalla grandine o dal gelo, nonché da qualsiasi altro evento, quale il furto, diverso da quelli compresi al n. 8.

 

10. R.C. autoveicoli terrestri

 

Ogni responsabilità risultante dall’uso di autoveicoli terrestri (compresa la responsabilità del vettore).

 

11. R.C. aeromobili

 

Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli aerei (compresa la responsabilità del vettore).

 

12. R.C. veicoli marittimi, lacustri e fluviali

 

Ogni responsabilità risultante dall’uso di veicoli fluviali, lacustri e marittimi (compresa la responsabilità del vettore).

 

13. R.C. generale

 

Ogni responsabilità diversa da quelle di cui ai numeri 10, 11 e 12.

 

14. Credito:

 

— insolvibilità generale;

 

— credito all’esportazione;

 

— vendita a rate;

 

— credito ipotecario;

 

— credito agricolo.

 

15. Cauzione:

 

— cauzione diretta;

 

— cauzione indiretta.

 

16. Perdite pecuniarie di vario genere:

 

— rischi relativi all’occupazione;

 

— insufficienza di entrate (generale);

 

— intemperie;

 

— perdite di utili;

 

— persistenza di spese generali;

 

— spese commerciali impreviste;

 

— perdita di valore venale;

 

— perdita di fitti e di redditi;

 

— altre perdite commerciali indirette;

 

— perdite pecuniarie non commerciali;

 

— altre perdite pecuniarie.

 

17. Tutela giudiziaria

 

Tutela giudiziaria.

 

18. Assistenza

 

Assistenza alle persone in difficoltà nel corso di spostamenti o di assenza dal loro domicilio o dalla loro residenza abituale.

 

B. Denominazione delle autorizzazioni concesse contemporaneamente per più rami

 

Le autorizzazioni che riguardano contemporaneamente i seguenti rami sono denominate come segue:

 

a)' i rami 1 e 2: «Infortuni e malattia»;

 

b) i rami 1, quarto trattino, 3, 7 e 10: «Assicurazioni auto»;

 

c) i rami 1, quarto trattino, 4, 6, 7 e 12: «Assicurazioni marittime e trasporti»;

 

d) i rami 1, quarto trattino, 5, 7 e 11: «Assicurazioni aeronautiche»;

 

e) i rami 8 e 9: «Incendio ed altri danni ai beni»;

 

f) i rami 10, 11, 12 e 13: «Responsabilità civile»;

 

g) i rami 14 e 15: «Credito e cauzione»;

 

h) tutti i rami: a scelta degli Stati membri che comunicheranno la loro scelta agli altri Stati membri ed alla Commissione.

 

ALLEGATO II

 

RAMI DELL’ASSICURAZIONE VITA

 

I. Le assicurazioni vita di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i), ii), iii), ad eccezione di quelle sub II e III;

 

II. L’assicurazione di nuzialità, l’assicurazione di natalità;

 

III. Le assicurazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punti i) e ii), connesse con fondi d’investimento;

 

IV. La «permanent health insurance» di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera a), punto iv);

 

V. Le operazioni tontinarie di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto i);

 

VI. Le operazioni di capitalizzazione, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto ii);

 

VII. Le operazioni di gestione di fondi collettivi di pensione, di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punti iii) e iv);

 

VIII. Le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera b), punto v);

 

IX. Le operazioni di cui all’articolo 2, paragrafo 3, lettera c).

ALLEGATO III

 

FORME GIURIDICHE DI IMPRESE

 

A. Forme di imprese di assicurazione non vita:

 

1) per quanto riguarda il Regno del Belgio: «société anonyme/naamloze vennootschap» -, «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen» -, «association d’assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging» -, «société coopérative/coöperatieve vennootschap» - «société mutualiste/maatschappij van onderlinge bijstand»;

 

2) per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria: «акционерно дружество»;

 

3) per quanto riguarda la Repubblica ceca: «akciová společnost», «družstvo»;

 

4) per quanto riguarda il Regno di Danimarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»;

 

5) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»;

 

6) per quanto riguarda la Repubblica di Estonia: «aktsiaselts»;

 

7) per quanto riguarda l’Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited»;

 

8) per quanto riguarda la Repubblica ellenica: «ανώνυμη εταιρία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός»;

 

9) per quanto riguarda il Regno di Spagna: «sociedad anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»;

 

10) per quanto riguarda la Repubblica francese: «société anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»;

 

10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: «dioničko društvo», «društvo za uzajamno osiguranje»;

 

11) per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»;

 

12) per quanto riguarda la Repubblica di Cipro: «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση»;

 

13) per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia: «apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība»;

 

14) per quanto riguarda la Repubblica di Lituania:«akcinė bendrovė», «uždaroji akcinė bendrovė»;

 

15) per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association d’assurances mutuelles», «société coopérative»;

 

16) per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria: «biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe»;

 

17) per quanto riguarda la Repubblica di Malta: «limited liability company/kumpannija b “responsabbilta” limitata»;

 

18) per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»;

 

19) per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»;

 

20) per quanto riguarda la Repubblica di Polonia: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»;

 

21) per quanto riguarda la Repubblica portoghese: «sociedade anónima», «mútua de seguros»;

 

22) per quanto riguarda la Romania: «societăți pe acțiuni», «societăți mutuale»;

 

23) per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia: «delniška družba», «družba za vzajemno zavarovanje»;

 

24) per quanto riguarda la Repubblica slovacca: «akciová spoločnosť»;

 

25) per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: «keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistys/försäkringsförening»;

 

26) per quanto riguarda il Regno di Svezia: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar»;

 

27) per quanto riguarda il Regno Unito: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered under the Friendly Societies ACTS, the association of underwriters known as Lloyd’s;

 

28) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione non vita elencate ai punti da 1) a 27) e al punto 29), la forma di società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio ( 46 );

 

29) ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di assicurazione non vita e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione non vita elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio ( 47 ).

 

B. Forme di imprese di assicurazione vita:

 

1) per quanto riguarda il Regno del Belgio: «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «association d’assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging», «société coopérative/coöperatieve vennootschap»;

 

2) per quanto riguarda la Repubblica di Bulgaria: «акционерно дружество», «взаимозастрахователна кооперация»;

 

3) per quanto riguarda la Repubblica ceca: «akciová společnost», «družstvo»;

 

4) per quanto riguarda il Regno di Danimarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber», «pensionskasser omfattet af lov om forsikringsvirksomhed (tværgående pensionskasser)»;

 

5) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»;

 

6) per quanto riguarda la Repubblica di Estonia: «aktsiaselts»;

 

7) per quanto riguarda l'Irlanda: «incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited», «societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS», «societies registered under the Friendly Societies ACTS»;

 

8) per quanto riguarda la Repubblica ellenica: «ανώνυμη εταιρία»;

 

9) per quanto riguarda il Regno di Spagna: «sociedad anónima», «sociedad mutua», «sociedad cooperativa»;

 

10) per quanto riguarda la Repubblica francese: «société anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»;

 

10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: «dioničko društvo», «društvo za uzajamno osiguranje»;

 

11) per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni», «società cooperativa», «mutua di assicurazione»;

 

12) per quanto riguarda la Repubblica di Cipro: «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές», «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση»;

 

13) per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia: «apdrošināšanas akciju sabiedrība», «savstarpējās apdrošināšanas kooperatīvā biedrība»;

 

14) per quanto riguarda la Repubblica di Lituania: «akcinė bendrovė», «uždaroji akcinė bendrovė»;

 

15) per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association d’assurances mutuelles», «société coopérative»;

 

16) per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria: «biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «biztosító egyesület», «külföldi székhelyű biztosító magyarországi fióktelepe»;

 

17) per quanto riguarda la Repubblica di Malta: «limited liability company/kumpannija b “responsabbilta” limitata»;

 

18) per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»;

 

19) per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»;

 

20) per quanto riguarda la Repubblica di Polonia: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»;

 

21) per quanto riguarda la Repubblica portoghese: «sociedade anónima», «mútua de seguros»;

 

22) per quanto riguarda la Romania: «societăți pe acțiuni», «societăți mutuale»;

 

23) per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia: «delniška družba», «družba za vzajemno zavarovanje»;

 

24) per quanto riguarda la Repubblica slovacca: «akciová spoločnosť»;

 

25) per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: «keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistys/försäkringsförening»;

 

26) per quanto riguarda il Regno di Svezia: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidiga försäkringsbolag», «understödsföreningar»;

 

27) per quanto riguarda il Regno Unito: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered or incorporated under the Friendly Societies ACTS, the association of underwriters known as Lloyd’s;

 

28) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione vita elencate ai punti da 1) a 27) e 29), la forma di società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;

 

29) ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di assicurazione vita e in alternativa alle forme di imprese di assicurazione vita elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.

 

C. Forme di imprese di riassicurazione:

 

1) per quanto riguarda il Regno del Belgio: «société anonyme/naamloze vennootschap», «société en commandite par actions/commanditaire vennootschap op aandelen», «association d’assurance mutuelle/onderlinge verzekeringsvereniging», «société coopérative/coöperatieve vennootschap»;

 

2) in the case of the Republic of Bulgaria «акционерно дружество»;

 

3) per quanto riguarda la Repubblica ceca: «akciová společnost»;

 

4) per quanto riguarda il Regno di Danimarca: «aktieselskaber», «gensidige selskaber»;

 

5) per quanto riguarda la Repubblica federale di Germania: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit», «Öffentlich-rechtliches Wettbewerbsversicherungsunternehmen»;

 

6) per quanto riguarda la Repubblica di Estonia: «aktsiaselts»;

 

7) per quanto riguarda l’Irlanda: «incorporated companies limited by shares» or by «guarantee or unlimited»;

 

8) per quanto riguarda la Repubblica ellenica: «ανώνυμη εταιρία», «αλληλασφαλιστικός συνεταιρισμός»;

 

9) per quanto riguarda il Regno di Spagna: «sociedad anónima»;

 

10) per quanto riguarda la Repubblica francese: «société anonyme», «société d’assurance mutuelle», «institution de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale», «institution de prévoyance régie par le code rural», «mutuelles régies par le code de la mutualité»;

 

10 bis) per quanto riguarda la Repubblica di Croazia: «dioničko društvo»;

 

11) per quanto riguarda la Repubblica italiana: «società per azioni»;

 

12) per quanto riguarda la Repubblica di Cipro: «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με μετοχές» ή «εταιρεία περιορισμένης ευθύνης με εγγύηση»;

 

13) per quanto riguarda la Repubblica di Lettonia: «akciju sabiedrība», «sabiedrība ar ierobežotu atbildību»;

 

14) per quanto riguarda la Repubblica di Lituania: «akcinė bendrovė», «uždaroji akcinė bendrovė»;

 

15) per quanto riguarda il Granducato di Lussemburgo: «société anonyme», «société en commandite par actions», «association d’assurances mutuelles», «société coopérative»;

 

16) per quanto riguarda la Repubblica di Ungheria: «biztosító részvénytársaság», «biztosító szövetkezet», «harmadik országbeli biztosító magyarországi fióktelepe»;

 

17) per quanto riguarda la Repubblica di Malta: «limited liability company/kumpannija tà responsabbiltà limitata»;

 

18) per quanto riguarda il Regno dei Paesi Bassi: «naamloze vennootschap», «onderlinge waarborgmaatschappij»;

 

19) per quanto riguarda la Repubblica d'Austria: «Aktiengesellschaft», «Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit»;

 

20) per quanto riguarda la Repubblica di Polonia: «spółka akcyjna», «towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych»;

 

21) per quanto riguarda la Repubblica portoghese: «sociedade anónima», «mútua de seguros»;

 

22) in the case of Romania: «societate pe actiuni»;

 

23) per quanto riguarda la Repubblica di Slovenia: «delniška družba»;

 

24) per quanto riguarda la Repubblica slovacca: «akciová spoločnosť»;

 

25) per quanto riguarda la Repubblica di Finlandia: «keskinäinen vakuutusyhtiö/ömsesidigt försäkringsbolag», «vakuutusosakeyhtiö/försäkringsaktiebolag», «vakuutusyhdistys/försäkringsförening»;

 

26) per quanto riguarda il Regno di Svezia: «försäkringsaktiebolag», «ömsesidigt försäkringsbolag»;

 

27) per quanto riguarda il Regno Unito: incorporated companies limited by shares or by guarantee or unlimited, societies registered under the Industrial and Provident Societies ACTS, societies registered or incorporated under the Friendly Societies ACTS, the association of underwriters known as Lloyd’s;

 

28) in ogni caso e in alternativa alle forme di imprese di riassicurazione elencate ai punti da 1) a 27) e 29), la forma di società europea (SE) ai sensi del regolamento (CE) n. 2157/2001;

 

29) ove lo Stato membro interessato consenta che la forma giuridica di cooperativa possa svolgere attività di riassicurazione e in alternativa alle forme di imprese di riassicurazione elencate ai punti da 1) a 28), la forma di società cooperativa europea (SCE) ai sensi del regolamento (CE) n. 1435/2003.

 

Allegati IV - VI

 

ALLEGATO VII

TAVOLA DI CONCORDANZA

 

 

( 1 ) GU C 224 del 30.8.2008, pag. 11.

 

( 2 ) Parere del Parlamento europeo del 22 aprile 2009 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 10 novembre 2009.

 

( 3 ) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 3.

 

( 4 ) GU L 151 del 7.6.1978, pag. 25.

 

( 5 ) GU L 185 del 4.7.1987, pag. 77.

 

( 6 ) GU L 172 del 4.7.1988, pag. 1.

 

( 7 ) GU L 228 dell’11.8.1992, pag. 1.

 

( 8 ) GU L 330 del 5.12.1998, pag. 1.

 

( 9 ) GU L 110 del 20.4.2001, pag. 28.

 

( 10 ) GU L 345 del 19.12.2002, pag. 1.

 

( 11 ) GU L 323 del 9.12.2005, pag. 1.

 

( 12 ) GU L 103 del 2.5.1972, pag. 1.

 

( 13 ) GU L 193 del 18.7.1983, pag. 1.

 

( 14 ) GU L 8 dell’11.1.1984, pag. 17.

 

( 15 ) GU L 145 del 30.4.2004, pag. 1.

 

( 16 ) GU L 177 del 30.6.2006, pag. 1.

 

( 17 ) GU L 181 del 20.7.2000, pag. 65.

 

( 18 ) GU L 35 dell’11.2.2003, pag. 1.

 

( 19 ) GU L 25 del 29.1.2009, pag. 28.

 

( 20 ) GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

 

( 21 ) GU L 177 del 4.7.2008, pag. 6.

 

( 22 ) GU L 184 del 17.7.1999, pag. 23.

 

( 23 ) GU 56 del 4.4.1964, pag. 878.

 

( 24 ) GU L 228 del 16.8.1973, pag. 20.

 

( 25 ) GU L 189 del 13.7.1976, pag. 13.

 

( 26 ) GU L 339 del 27.12.1984, pag. 21.

 

( 27 ) GU L 235 del 23.9.2003, pag. 10.

 

( 28 ) GU L 9 del 15.1.2003, pag. 3.

 

( 29 ) GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

 

( 30 ) GU L 222 del 14.8.1978, pag. 11.

 

( 31 ) Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

 

( 32 ) Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito (GU L 302 del 17.11.2009, pag. 1).

 

( 33 ) GU L 390 del 31.12.2004, pag. 38.

 

( 34 ) Regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/79/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48).

 

( 35 ) GU L 375 del 31.12.1985, pag. 3.

 

( 36 ) GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

 

( 37 ) Regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell'Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 1).

 

( 38 ) GU L 126 del 12.5.1984, pag. 20.

 

( 39 ) GU L 78 del 26.3.1977, pag. 17.

 

( 40 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 12.

 

( 41 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 48.

 

( 42 ) GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84.

 

( 43 ) Decisione 2004/9/CE della Commissione, del 5 novembre 2003, che istituisce il comitato europeo delle assicurazioni e delle pensioni aziendali o professionali (GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34).

 

( 44 ) GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1.»;

 

( 45 ) GU L 3 del 7.1.2004, pag. 34.».

 

( 46 ) GU L 294 del 10.11.2001, pag. 1.

 

( 47 ) Regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativo allo statuto della Società cooperativa europea (SCE) (GU L 207 del 18.8.2003, pag. 1).

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[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate, da ultimo, dalla Direttiva 2014/51/UE.