Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.5 disciplina generale |
Data: | 15/01/1992 |
Numero: | 49 |
Sommario |
Art. 1. Definizioni. |
Art. 2. Ambito di applicazione. |
Art. 3. Contratti di assicurazione stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi. |
Art. 4. Grandi rischi. |
Art. 5. Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea. |
Art. 6. Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio. |
Art. 7. Collocamento di rischi all'estero. |
Art. 8. Comunicazioni all'ISVAP e programma di attività. |
Art. 9. Poteri dell'ISVAP. |
Art. 10. Esercizio della vigilanza. |
Art. 11. Comunicazioni relative alle operazioni effettuate. |
Art. 12. Conto tecnico di gestione. |
Art. 13. Riserve tecniche. |
Art. 14. Trasferimento di portafoglio. |
Art. 15. Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e cumulo dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi. |
Art. 16. Condizioni per l'assicurazione dei grandi rischi. |
Art. 17. Autorizzazione per l'assicurazione di altri rischi e condizioni per il rilascio. |
Art. 18. Diniego dell'autorizzazione. |
Art. 19. Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie. |
Art. 20. Informativa del contraente. |
Art. 21. Esercizio della vigilanza. |
Art. 22. Altri poteri dell'ISVAP. |
Art. 23. Conto tecnico di gestione. |
Art. 24. Riserve tecniche. |
Art. 25. Trasferimento di portafoglio. |
Art. 25 bis. Rappresentante per la gestione dei sinistri. |
Art. 26. Rappresentanza fiscale. |
Art. 27. Legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni. |
Art. 28. Imposta sulle assicurazioni. |
Art. 29. Funzioni dell'ISVAP. |
Art. 30. Pubblicità. |
Art. 31. Modifiche ed integrazioni alla legge 10 giugno 1978, n. 295. |
Art. 32. Modifiche ed integrazioni alla legge 11 novembre 1986, n. 772. |
Art. 33. Modifiche al testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449. |
Art. 34. Segreto d'ufficio. |
Art. 35. Impugnativa dei bilanci delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa. |
Art. 36. Onorabilità delle persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di assicurazione. |
Art. 37. Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione. |
Art. 38. Insufficienza della riserva sinistri. |
Art. 39. Struttura dell'ISVAP. |
Art. 40. Assunzione del personale dell'ISVAP. |
§ 9.5.19 - D.Lgs. 15 gennaio 1992, n. 49.
Attuazione della direttiva n. 88/357/CEE, concernente coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l'assicurazione diretta diversa dall'assicurazione sulla vita e alla fissazione delle disposizioni volte ad agevolare l'esercizio effettivo della libera prestazione di servizi e che modifica la direttiva n. 73/239/CEE.
(G.U. 3 febbraio 1992, n. 27, S.O.).
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 2. Ambito di applicazione. [2]
Art. 3. Contratti di assicurazione stipulati in regime di libertà di prestazione di servizi. [3]
Art. 5. Controvalore in lire italiane dell'unità di conto europea. [5]
Art. 6. Condizioni specifiche di assicurazione per circostanze particolari del rischio. [6]
Art. 7. Collocamento di rischi all'estero. [7]
NORME APPLICABILI ALLE IMPRESE
STABILITE NEL TERRITORIO DELLA REPUBBLICA
Art. 8. Comunicazioni all'ISVAP e programma di attività. [8]
Art. 9. Poteri dell'ISVAP. [9]
Art. 10. Esercizio della vigilanza. [10]
Art. 11. Comunicazioni relative alle operazioni effettuate. [11]
Art. 12. Conto tecnico di gestione. [12]
Art. 13. Riserve tecniche. [13]
Art. 14. Trasferimento di portafoglio. [14]
ALLE IMPRESE STABILITE IN ALTRO STATO
MEMBRO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA
Art. 15. Limitazione dell'attività in regime di libertà di prestazione di servizi e cumulo dell'attività in regime di stabilimento e in libertà di prestazione di servizi. [15]
Art. 16. Condizioni per l'assicurazione dei grandi rischi. [16]
Art. 17. Autorizzazione per l'assicurazione di altri rischi e condizioni per il rilascio. [17]
Art. 18. Diniego dell'autorizzazione. [18]
Art. 19. Disposizioni sulle assicurazioni obbligatorie. [19]
Art. 20. Informativa del contraente. [20]
Art. 21. Esercizio della vigilanza. [21]
Art. 22. Altri poteri dell'ISVAP. [22]
Art. 23. Conto tecnico di gestione. [23]
Art. 24. Riserve tecniche. [24]
Art. 25. Trasferimento di portafoglio. [25]
Art. 25 bis. Rappresentante per la gestione dei sinistri. [26]
Art. 26. Rappresentanza fiscale. [27]
AI CONTRATTI DI ASSICURAZIONE CONTRO I DANNI
Art. 27. Legge applicabile ai contratti di assicurazione contro i danni. [28]
ALLA LEGGE TRIBUTARIA SULLE ASSICURAZIONI
Art. 28. Imposta sulle assicurazioni. [29]
SULL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' ASSICURATIVA
ED ADEGUAMENTO DELLA STRUTTURA DELL'ISVAP
Art. 29. Funzioni dell'ISVAP. [30]
Art. 31. Modifiche ed integrazioni alla
Art. 32. Modifiche ed integrazioni alla
Art. 33. Modifiche al testo unico approvato con
Art. 34. Segreto d'ufficio. [35]
Art. 35. Impugnativa dei bilanci delle società autorizzate all'esercizio dell'attività assicurativa. [36]
Art. 36. Onorabilità delle persone preposte all'amministrazione e alla gestione dell'impresa di assicurazione. [37]
Art. 37. Decadenza dei soggetti preposti alla amministrazione ed alla gestione delle imprese di assicurazione. [38]
Art. 38. Insufficienza della riserva sinistri.
1. L'art. 34 del
(Omissis).
Art. 39. Struttura dell'ISVAP.
1. L'art. 17 della
(Omissis).
Art. 40. Assunzione del personale dell'ISVAP.
1. Il secondo comma dell'art. 21 della
(Omissis).
Allegato 1A
Conto tecnico di gestione. [39]
Allegato 1B
Conto tecnico di gestione [40]
[1] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[2] Articolo modificato dall'art. 1 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[4] Articolo modificato dall'art. 1 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[8] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[9] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[10] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[11] Articolo modificato dall'art. 1 del
[12] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[13] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[14] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[15] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[16] Articolo modificato dall'art. 1 del
[17] Articolo modificato dall'art. 1 del
[18] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[19] Articolo modificato dall'art. 1 del
[20] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[21] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[22] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[23] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[24] Articolo modificato dall'art. 1 del
[25] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[26] Articolo aggiunto dall'art. 1 del
[27] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[28] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[29] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[30] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[31] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[32] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[33] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[34] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[35] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[36] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[37] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[38] Articolo abrogato dall'art. 125 del
[39] Tabella abrogata dall'art. 125 del
[40] Tabella abrogata dall'art. 125 del