§ 18.3.64 - Regolamento 16 settembre 2009, n. 1060.
Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle agenzie di rating del credito


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.3 attività di servizi
Data:16/09/2009
Numero:1060


Sommario
Art.  1. Oggetto
Art.  2. Ambito di applicazione
Art.  3. Definizioni
Art.  4. Utilizzo dei rating
Art.  5. Equivalenza e certificazione basata sull’equivalenza
Art.  5 bis. Eccessivo affidamento ai rating del credito da parte delle istituzioni finanziarie
Art.  5 ter. Affidamento ai rating del credito da parte delle Autorità europee di vigilanza e del Comitato europeo per il rischio sistemico
Art.  5 quater. Eccessivo affidamento ai rating del credito nel diritto dell’Unione
Art.  6. Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse
Art.  6 bis. Conflitti di interesse nelle agenzie di rating del credito per quanto riguarda gli investimenti
Art.  6 ter. Durata massima del rapporto contrattuale con un’agenzia di rating del credito
Art.  7. Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano all’emissione dei rating
Art.  8. Metodologie, modelli e ipotesi fondamentali di rating
Art.  8 bis. Rating sovrani
Art.  8 ter. Informazioni sugli strumenti finanziari strutturati
Art.  8 quater. Doppio rating degli strumenti finanziari strutturati
Art.  8 quinquies. Ricorso a più agenzie di rating
Art.  9. Esternalizzazione (outsourcing)
Art.  10. Comunicazione e presentazione di rating del credito
Art.  11. Comunicazioni generali e periodiche
Art.  12. Relazione di trasparenza
Art.  13. Spese per comunicazioni pubbliche
Art.  14. Obbligo di registrazione
Art.  15. Domanda di registrazione
Art.  16. Esame della domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito da parte dell'AESFEM
Art.  17. Esame delle domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito da parte dell’AESFEM
Art.  18. Notifica di una decisione di registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione e pubblicazione dell'elenco delle agenzie di rating del credito registrate
Art.  19. Pagamento di commissioni di registrazione e vigilanza
Art.  20. Revoca della registrazione
Art.  21. AESFEM
Art.  22. Autorità competenti
Art.  22 bis. Esame della conformità ai requisiti metodologici
Art.  23. Non interferenza con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie
Art.  23 bis. Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 23 ter a 23 quinquies
Art.  23 ter. Richieste di informazioni
Art.  23 quater. Indagini generali
Art.  23 quinquies. Ispezioni in loco
Art.  23 sexies. Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie
Art.  24. Misure di vigilanza da parte dell’AESFEM
Art.  25. Audizioni delle persone interessate
Art.  25 bis. Autorità settoriali competenti responsabili della vigilanza e dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli articoli 5 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies
Art.  26. Obbligo di cooperazione
Art.  27. Scambio di informazioni
Art.  30. Delega dei compiti dall’AESFEM alle autorità competenti
Art.  31. Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti
Art.  32. Segreto professionale
Art.  34. Accordo sullo scambio di informazioni
Art.  35. Diffusione di informazioni provenienti da paesi terzi
Art.  35 bis. Responsabilità civile
Art.  36. Sanzioni
Art.  36 bis. Sanzioni amministrative pecuniarie
Art.  36 ter. Sanzioni reiterate
Art.  36 quater. Audizioni delle persone interessate dal procedimento
Art.  36 quinquies. Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate
Art.  36 sexies. Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea
Art.  37. Modifica degli allegati
Art.  38. Procedura di comitato
Art.  38 bis. Esercizio della delega
Art.  38 ter. Revoca della delega
Art.  38 quater. Obiezioni agli atti delegati
Art.  39. Relazioni
Art.  39 bis. Personale e risorse dell’AESFEM
Art.  39 ter. Obblighi di comunicazione
Art.  40. Disposizione transitoria
Art.  40 bis. Misure transitorie relative all’AESFEM
Art.  41. Entrata in vigore


§ 18.3.64 - Regolamento 16 settembre 2009, n. 1060. [1]

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alle agenzie di rating del credito

(G.U.U.E. 17 novembre 2009, n. L 302)

 

(Testo rilevante ai fini del SEE)

 

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

 

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 95,

 

vista la proposta della Commissione,

 

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo,

 

visto il parere della Banca centrale europea,

 

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

 

considerando quanto segue:

 

(1) Le agenzie di rating del credito svolgono un ruolo importante sui mercati mobiliari e bancari mondiali giacché i loro rating del credito sono utilizzati dagli investitori, dai mutuatari, dagli emittenti e dai governi come elementi che contribuiscono alla formazione di decisioni informate in materia di investimenti e di finanziamenti. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazioni vita e non vita, le imprese di riassicurazione, gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) e gli enti pensionistici aziendali o professionali possono utilizzare i rating come riferimento per il calcolo dei loro requisiti patrimoniali a fini di solvibilità o per il calcolo dei rischi nella loro attività di investimento. Ne consegue che i rating del credito hanno un impatto significativo sul funzionamento del mercato e sulla fiducia degli investitori e dei consumatori. È pertanto essenziale che le attività di rating del credito siano condotte nel rispetto dei principi di integrità, trasparenza, responsabilità e correttezza gestionale, affinché i rating utilizzati nella Comunità emessi da tali agenzie siano indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata.

 

(2) Attualmente la maggior parte delle agenzie di rating del credito ha sede al di fuori della Comunità. La maggior parte degli Stati membri non regolamenta le attività delle agenzie di rating del credito né le condizioni per l’emissione dei rating. Nonostante la loro notevole importanza per il funzionamento dei mercati finanziari, le agenzie di rating del credito sono soggette alla normativa comunitaria solo in settori limitati, in particolare alla direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all’abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato). Fanno inoltre riferimento alle agenzie di rating del credito la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’accesso all’attività degli enti creditizi e al suo esercizio e la direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all’adeguatezza di capitale delle imprese di investimento e degli enti creditizi. È perciò importante stabilire norme che garantiscano che tutti i rating creditizi emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità siano di qualità adeguata e siano emessi da agenzie di rating del credito soggette a requisiti rigorosi. La Commissione continuerà a collaborare con i suoi partner internazionali per garantire la convergenza delle norme che si applicano alle agenzie di rating del credito. Dovrebbe essere possibile esentare dal presente regolamento talune banche centrali che emettono rating del credito, a condizione che rispondano a tutte le condizioni applicabili in materia che garantiscono l’indipendenza e l’integrità delle loro attività di rating del credito e che sono altrettanto rigorosi quanto i requisiti previsti dal presente regolamento.

 

(3) Il presente regolamento non dovrebbe istituire un obbligo generale di sottoporre a rating gli strumenti o le obbligazioni finanziarie. In particolare, esso non dovrebbe obbligare gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), quali definiti dalla direttiva 85/611/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985 sul coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) o gli enti pensionistici aziendali o professionali, quali definiti dalla direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali ad investire esclusivamente in strumenti finanziari valutati a norma del presente regolamento.

 

(4) Il presente regolamento non dovrebbe in alcun caso istituire un obbligo generale per gli istituti finanziari o gli investitori di investire esclusivamente in titoli per i quali è stato pubblicato un prospetto a norma della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l’offerta pubblica o l’ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari e del regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l’inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari e che sono oggetto di rating ai sensi del presente regolamento. Inoltre, il presente regolamento non dovrebbe imporre agli emittenti, agli offerenti o alle persone che chiedono l’ammissione alla negoziazione nei mercati regolamentati l’obbligo di richiedere il rating per i titoli soggetti all’obbligo di pubblicare un prospetto ai sensi della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004.

 

(5) Un prospetto pubblicato a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004 dovrebbe contenere informazioni chiare e visibili indicanti se il rating del credito dei relativi titoli è stato emesso o meno da un’agenzia di rating con sede nella Comunità e registrata a norma del presente regolamento. Tuttavia, nulla nel presente regolamento dovrebbe impedire alle persone responsabili della pubblicazione di un prospetto, a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004, di inserire nel prospetto qualsiasi informazione pertinente, compresi i rating del credito emessi in paesi terzi nonché le relative informazioni.

 

(6) Oltre ad emettere rating del credito e svolgere attività di rating del credito, le agenzie di rating del credito dovrebbero poter svolgere a titolo professionale anche attività accessorie. Lo svolgimento di attività accessorie non dovrebbe compromettere l’indipendenza o l’integrità dell’attività di emissione di rating del credito da parte delle agenzie di rating del credito.

 

(7) È opportuno che il presente regolamento si applichi ai rating del credito emessi da agenzie di rating del credito registrate nella Comunità. Lo scopo principale del presente regolamento è quello di tutelare la stabilità dei mercati finanziari e gli investitori. I "credit score" (punteggi sull’affidabilità creditizia), i sistemi di "credit scoring" o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o industriali non dovrebbero rientrare nell’ambito di applicazione del presente regolamento.

 

(8) Le agenzie di rating del credito dovrebbero applicare su base volontaria il Codice di condotta — Principi basilari per le agenzie di rating del credito emanato dalla International Organisation of Securities Commissions ("codice IOSCO"). Nel 2006 una comunicazione della Commissione sulle agenzie di rating del credito invitava il comitato delle autorità europee di regolamentazioni dei valori mobiliari ("CESR"), istituito con decisione 2009/77/CE della Commissione, a monitorare l’osservanza del codice IOSCO e a presentare una relazione in materia alla Commissione su base annua.

 

(9) Il Consiglio europeo del 13 e 14 marzo 2008 è giunto ad una serie di conclusioni volte a far fronte alle principali carenze individuate nel sistema finanziario. Uno degli obiettivi è migliorare il funzionamento del mercato e le strutture degli incentivi, compreso il ruolo delle agenzie di rating del credito.

 

(10) È opinione generale che le agenzie di rating del credito non siano state capaci, in primo luogo, di adeguare tempestivamente i loro rating al peggioramento delle condizioni del mercato e, in secondo luogo, di adattare per tempo i loro rating del credito in seguito all’aggravarsi della crisi del mercato. Il modo migliore per porre rimedio a queste incapacità è adottare misure in materia di conflitti di interesse, qualità dei rating, trasparenza e governance interna delle agenzie di rating del credito, e sorveglianza delle attività delle agenzie di rating del credito. Coloro che utilizzano i rating del credito non dovrebbero affidarsi ciecamente a tali valutazioni ma dovrebbero sempre procedere con la massima attenzione alla propria analisi e all’opportuna diligenza dovuta prima di affidarsi a tali rating.

 

(11) È necessario stabilire un quadro comune di norme riguardanti il miglioramento della qualità dei rating, in particolare della qualità dei rating creditizi utilizzati da istituti finanziari e da persone regolamentati da norme di armonizzazione nella Comunità. In assenza di un tale quadro comune vi è il rischio che gli Stati membri adottino misure divergenti a livello nazionale che avrebbero un impatto negativo diretto sul mercato interno e creerebbero ostacoli al suo buon funzionamento, perché le agenzie di rating del credito che emettono rating ad uso degli istituti finanziari della Comunità sarebbero soggette a regole diverse nei singoli Stati membri. Requisiti divergenti in materia di qualità dei rating potrebbero altresì determinare livelli diversi di tutela degli investitori e dei consumatori. Gli utilizzatori dovrebbero inoltre poter confrontare i rating emessi nella Comunità con i rating emessi a livello internazionale.

 

(12) Il presente regolamento non dovrebbe incidere sull’utilizzazione dei rating da parte di persone diverse da quelle menzionate nel presente regolamento.

 

(13) È auspicabile prevedere l’utilizzazione a fini regolamentari all’interno della Comunità di rating del credito emessi nei paesi terzi solo se conformi a requisiti altrettanto rigorosi quanto quelli stabiliti dal presente regolamento. Quest’ultimo introduce un sistema di avallo che consente alle agenzie di rating del credito con sede nella Comunità e registrate conformemente alle sue disposizioni di avallare i rating del credito emessi nei paesi terzi. Nell’avallare un rating emesso in un paese terzo, l’agenzia di rating del credito dovrebbe determinare e controllare su base continuativa se l’attività di rating finalizzata all’emissione di detti rating rispetta requisiti in materia di emissione di rating del credito che siano altrettanto rigorosi quanto quelli di cui al presente regolamento e siano idonei a conseguire il medesimo obiettivo e gli stessi effetti pratici.

 

(14) Per rispondere ai timori secondo cui lo stabilimento al di fuori della Comunità potrebbe costituire un serio impedimento a un’efficace vigilanza nell’interesse preminente dei mercati finanziari della Comunità, è opportuno introdurre un sistema di avallo del genere per le agenzie di rating del credito che sono affiliate o lavorano in stretta collaborazione con agenzie di rating del credito con sede nella Comunità. Tuttavia può rendersi necessario adeguare in taluni casi il requisito della presenza fisica nella Comunità, segnatamente per quanto riguarda agenzie di rating del credito più piccole di paesi terzi che non sono presenti, né sono affiliate nella Comunità. È opportuno pertanto stabilire un sistema di certificazione per tali agenzie, a condizione che queste ultime non siano rilevanti sotto il profilo sistemico per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri.

 

(15) La certificazione dovrebbe essere possibile dopo che la Commissione ha accertato l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo rispetto ai requisiti del presente regolamento. Il meccanismo di equivalenza previsto non dovrebbe comportare un accesso automatico alla Comunità, ma dovrebbe offrire alle agenzie di rating del credito ammissibili la possibilità di essere valutate caso per caso e ottenere l’esenzione da alcuni dei requisiti organizzativi applicabili alle agenzie di rating del credito operanti nella Comunità, compreso il requisito della presenza fisica nella Comunità.

 

(16) Il presente regolamento dovrebbe altresì imporre alle agenzie di rating di paesi terzi di rispettare i criteri considerati requisiti generali per l’integrità delle attività di rating del credito, al fine di prevenire interferenze con il contenuto dei rating creditizi da parte delle autorità competenti e altre autorità pubbliche di tale paese terzo e prevedere una politica adeguata in materia di conflitto di interesse, nonché la rotazione degli analisti di rating e la comunicazione periodica e continua.

 

(17) L’esistenza di accordi di cooperazione stabili tra le autorità competenti degli Stati membri d’origine e le corrispondenti autorità competenti dei paesi terzi in cui hanno sede le agenzie di rating del credito costituisce un altro importante requisito per un solido sistema di avallo e un sistema di equivalenza.

 

(18) Un’agenzia di rating del credito che avalla i rating del credito emessi in un paese terzo dovrebbe essere ritenuta pienamente e incondizionatamente responsabile per tali rating avallati e per il rispetto delle relative condizioni di cui al presente regolamento.

 

(19) Il presente regolamento non dovrebbe applicarsi ai rating prodotti da un’agenzia di rating del credito in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e che non sono destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento.

 

(20) La ricerca e le raccomandazioni in materia di investimenti ed altri eventuali pareri in merito al valore o al prezzo di uno strumento finanziario o di un’obbligazione finanziaria non dovrebbero essere considerati rating del credito.

 

(21) Un rating del credito non sollecitato, vale a dire un rating del credito non avviato su richiesta dell’emittente o dell’entità valutata, dovrebbe essere chiaramente identificato come tale e dovrebbe essere distinto con gli opportuni mezzi dai rating sollecitati.

 

(22) Per evitare potenziali conflitti di interesse, le agenzie di rating del credito concentrano la loro attività professionale all’emissione di rating. Non è opportuno che un’agenzia di rating del credito presti servizi di consulenza, ed in particolare che formuli proposte o raccomandazioni per quanto riguarda la concezione di uno strumento finanziario strutturato. È tuttavia opportuno che le agenzie di rating del credito prestino servizi ausiliari qualora ciò non crei potenziali conflitti di interesse con l’emissione di rating.

 

(23) È opportuno che le agenzie di rating del credito utilizzino metodologie di rating che siano rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida anche sulla base della pertinente esperienza storica e di test retrospettivi. Tuttavia, un tale requisito non dovrebbe in alcun caso costituire motivo di interferenze con il contenuto dei rating e con le metodologie da parte delle autorità competenti e degli Stati membri. Analogamente, il requisito di revisione almeno annuale dei rating da parte delle agenzie di rating del credito non dovrebbe pregiudicare l’obbligo che incombe loro di monitorare i rating su base continuativa e di rivederli ove necessario. Tali requisiti non dovrebbero essere applicati in maniera tale da impedire l’ingresso sul mercato di nuove agenzie di rating del credito.

 

(24) I rating del credito dovrebbero avere basi solide e motivate, al fine di evitare soluzioni compromissorie.

 

(25) Le agenzie di rating del credito dovrebbero rendere pubbliche le informazioni relative alle metodologie, ai modelli e alle ipotesi principali di rating utilizzati nelle loro attività di rating. Il grado di dettaglio delle informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli dovrebbe essere tale da fornire agli utilizzatori dei rating informazioni atte a consentire loro di usare la diligenza dovuta nel valutare se fare o meno affidamento su tali rating. Le informazioni da rendere pubbliche riguardo ai modelli non dovrebbero tuttavia rivelare informazioni commerciali sensibili o ostacolare seriamente l’innovazione.

 

(26) È opportuno che le agenzie di rating del credito stabiliscano politiche e procedure interne appropriate per i dipendenti e le altre persone partecipanti al procedimento di rating al fine di prevenire, individuare, eliminare o gestire e rendere noto qualsiasi conflitto di interesse e garantire in modo continuativo la qualità, l’integrità e l’accuratezza del processo di rating del credito e revisione. Tali politiche e procedure dovrebbero in particolare comprendere i meccanismi di controllo interno e la funzione di controllo della conformità.

 

(27) È opportuno che le agenzie di rating del credito evitino situazioni di conflitto di interesse e gestiscano tali conflitti adeguatamente quando essi sono inevitabili, in modo da garantire la propria indipendenza. È opportuno che le agenzie di rating del credito rendano pubblici i conflitti di interesse in modo tempestivo. È opportuno altresì che esse conservino la documentazione di tutti i fattori che minacciano l’indipendenza dell’agenzia e dei suoi dipendenti e di altre persone partecipanti al procedimento di rating, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

 

(28) L’agenzia o gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbero applicare le disposizioni necessarie per una solida governance societaria. Nell’adottare le proprie norme di governance societaria, l’agenzia o il gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbero tener conto della necessità di garantire l’emissione di rating indipendenti, oggettivi e di qualità adeguata.

 

(29) Per garantire l’indipendenza del procedimento di rating dagli interessi economici dell’agenzia di rating del credito in quanto società, le agenzie di rating del credito dovrebbero garantire che almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, che non siano comunque inferiori a due, siano indipendenti, in modo coerente con quanto previsto dal punto 13 della sezione III della raccomandazione 2005/162/CE della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza. È inoltre necessario che la maggioranza dell’alta dirigenza, compresi tutti i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione e di sorveglianza, abbiano conoscenze sufficienti nei settori pertinenti dei servizi finanziari. Il responsabile per la funzione di controllo della conformità dovrebbe riferire regolarmente all’alta dirigenza e ai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza in merito allo svolgimento dei suoi compiti.

 

(30) Per evitare conflitti di interesse è opportuno che la retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non dipenda dai risultati economici dell’agenzia di rating del credito.

 

(31) Un’agenzia di rating del credito dovrebbe assegnare alle sue attività di rating un numero sufficiente di dipendenti che abbiano conoscenze ed esperienze appropriate. È opportuno in particolare che l’agenzia di rating del credito garantisca l’allocazione di risorse umane e finanziarie adeguate all’emissione, al monitoraggio ed aggiornamento di rating.

 

(32) Per tenere conto delle condizioni specifiche delle agenzie di rating del credito che occupano meno di cinquanta dipendenti, le autorità competenti dovrebbero poter esentare tali agenzie di rating da alcuni degli obblighi stabiliti dal presente regolamento per quanto riguarda il ruolo dei membri indipendenti del consiglio, la funzione di controllo della conformità e il meccanismo di rotazione, a condizione che dette agenzie di rating del credito siano in grado di dimostrare che rispondono a condizioni specifiche. Le autorità competenti dovrebbero verificare, in particolare, se le dimensioni di un’agenzia di rating del credito non siano state determinate in modo da evitare l’osservanza dei requisiti stabiliti dal presente regolamento da parte di un’agenzia di rating del credito o di un gruppo di agenzie di rating del credito. Nella concessione delle deroghe le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero evitare i rischi di frammentazione del mercato interno e garantire l’applicazione uniforme del diritto comunitario.

 

(33) Il mantenimento di relazioni di lunga durata con le stesse entità valutate o con terzi ad esse collegati potrebbe compromettere l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone che approvano i rating. È pertanto indispensabile che tali analisti e persone siano soggetti ad un meccanismo di rotazione appropriato che preveda un graduale avvicendamento nei team di analisti e nei comitati di rating.

 

(34) Le agenzie di rating del credito dovrebbero garantire che le metodologie, i modelli e le ipotesi principali, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, utilizzati per determinare i rating siano adeguatamente mantenuti, aggiornati e sottoposti periodicamente a revisione globale e che le relative analisi siano pubblicate in modo da consentire una revisione globale. Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario, in particolare di un nuovo tipo di strumento finanziario strutturato, ponga seri dubbi circa il fatto che l’agenzia di rating del credito possa emettere un rating affidabile, l’agenzia non dovrebbe emettere un rating o dovrebbe ritirare un rating esistente. Le eventuali variazioni nella qualità dei dati disponibili per il monitoraggio di un rating già emesso dovrebbero essere rese pubbliche nell’ambito della revisione e, se del caso, il rating stesso dovrebbe essere rettificato.

 

(35) Per garantire la qualità dei rating del credito, è opportuno che un’agenzia di rating del credito adotti misure per garantire che le informazioni utilizzate ai fini dell’assegnazione di un rating del credito siano affidabili. A tal fine un’agenzia di rating del credito dovrebbe poter prevedere, tra l’altro, l’affidamento a bilanci oggetto di revisione indipendente e comunicazioni al pubblico, verifiche da parte di prestatori di servizi di buona reputazione, controlli di campioni aleatori delle informazioni ricevute, o disposizioni contrattuali che stabiliscono chiaramente la responsabilità dell’entità valutata o di terzi ad essa collegati qualora le informazioni fornite a titolo del contratto siano notoriamente sostanzialmente false o fuorvianti o qualora l’entità valutata o terzi ad essa collegati non abbiano condotto, come previsto dal contratto, una vigilanza adeguata circa l’accuratezza delle informazioni.

 

(36) Il presente regolamento fa salvo il dovere delle agenzie di rating del credito di tutelare il diritto alla vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento dei dati personali ai sensi della direttiva 95/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati.

 

(37) È necessario che le agenzie di rating del credito stabiliscano opportune procedure di revisione periodica delle metodologie, dei modelli e delle ipotesi di base utilizzati dall’agenzia di rating del credito, per garantire che riflettano adeguatamente le condizioni variabili dei mercati delle attività sottostanti. Al fine di garantire la trasparenza, è opportuno che la comunicazione di qualsiasi modifica sostanziale alle metodologie e pratiche, alle procedure e ai processi utilizzati dall’agenzia di rating del credito avvenga prima della sua applicazione, salvo che condizioni di mercato estreme richiedano la modifica immediata del rating.

 

(38) È opportuno che un’agenzia di rating del credito segnali in maniera appropriata ogni eventuale rischio, includendo un’analisi di sensitività per le ipotesi pertinenti utilizzate. Tale analisi dovrebbe spiegare come i vari sviluppi del mercato che fanno muovere i parametri integrati nel modello (ad esempio la volatilità) possano influenzare le modifiche del rating. È opportuno che l’agenzia di rating del credito garantisca che le informazioni sui tassi storici di inadempimento associati alle sue categorie di rating siano verificabili e quantificabili e costituiscano una base sufficiente affinché le parti interessate possano capire i rendimenti storici associati a ciascuna categoria di rating, e se e come le categorie di rating siano cambiate. Se la natura del rating o altre circostanze fanno sì che un tasso storico di inadempimento non sia appropriato o statisticamente valido o possa in altro modo fuorviare gli utilizzatori del rating, è opportuno che l’agenzia di rating del credito fornisca chiarimenti appropriati. Queste informazioni dovrebbero essere per quanto possibile comparabili con eventuali modelli già esistenti nel settore, in modo da aiutare gli investitori nei raffronti dei risultati delle diverse agenzie di rating del credito.

 

(39) Per rafforzare la trasparenza dei rating del credito e contribuire alla tutela degli investitori, il CESR dovrebbe tenere un registro centrale nel quale siano conservate informazioni relative ai dati storici delle agenzie di rating del credito nonché informazioni sui rating emessi in passato. Le agenzie di rating del credito dovrebbero trasmettere informazioni a tale registro in forma standardizzata. Il CESR dovrebbe rendere pubbliche tali informazioni e pubblicare annualmente informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati.

 

(40) In determinate circostanze gli strumenti finanziari strutturati possono avere effetti diversi dagli strumenti di debito societario tradizionali. Potrebbe essere fuorviante per gli investitori applicare le stesse categorie di rating ad entrambi i tipi di strumenti senza ulteriori spiegazioni. Le agenzie di rating del credito dovrebbero svolgere un ruolo importante ai fini dell’accrescimento della conoscenza da parte degli utilizzatori dei rating delle specificità dei prodotti finanziari strutturati rispetto a quelli tradizionali. È opportuno pertanto che le agenzie di rating del credito differenzino chiaramente tra le categorie utilizzate per emettere rating di strumenti finanziari strutturati, da un lato, e le categorie di rating utilizzate per altri strumenti finanziari od obbligazioni finanziarie, dall’altro, aggiungendo un simbolo appropriato alla categoria di rating.

 

(41) Le agenzie di rating del credito dovrebbero adottare misure per evitare situazioni in cui gli emittenti richiedano un rating del credito preliminare dello strumento finanziario strutturato in questione simultaneamente ad un certo numero di agenzie di rating del credito in modo da individuare quella che offre il rating migliore per lo strumento proposto. È opportuno altresì che gli emittenti evitino di ricorrere a tali pratiche.

 

(42) È opportuno che un’agenzia di rating del credito conservi la documentazione della metodologia dei rating e gli aggiornamenti periodici delle sue modifiche e conservi traccia degli elementi sostanziali del dialogo tra l’analista di rating e l’entità valutata o terzi ad essa collegati.

 

(43) Per garantire un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori nel mercato interno, le agenzie di rating del credito che emettono rating del credito nella Comunità dovrebbero essere soggette ad obbligo di registrazione. La registrazione è il principale requisito affinché le agenzie di rating del credito emettano rating da utilizzare a fini regolamentari nella Comunità. È pertanto necessario stabilire le condizioni armonizzate e la procedura per la concessione, la sospensione e la revoca di tale registrazione.

 

(44) Il presente regolamento non dovrebbe sostituire la procedura stabilita per il riconoscimento delle agenzie esterne di valutazione del merito di credito ("ECAI"), a norma della direttiva 2006/48/CE. Le ECAI già riconosciute nella Comunità dovrebbero fare domanda di registrazione a norma del presente regolamento.

 

(45) È opportuno che un’agenzia di rating del credito registrata dall’autorità competente dello Stato membro interessato sia autorizzata ad emettere rating in tutta la Comunità. È pertanto necessario prevedere un’unica procedura di registrazione per ciascuna agenzia di rating del credito che produca effetti in tutta la Comunità. La registrazione di un’agenzia di rating del credito dovrebbe acquisire efficacia in seguito all’entrata in vigore della decisione di registrazione adottata dall’autorità competente dello Stato membro d’origine nella normativa nazionale in materia.

 

(46) È necessario stabilire un unico punto di accesso per la presentazione delle domande di registrazione. Il CESR dovrebbe ricevere le domande di registrazione ed informare efficacemente le autorità competenti in tutti gli Stati membri. Il CESR dovrebbe altresì fornire un parere all’autorità competente dello Stato membro di origine in merito alla completezza della domanda. L’esame delle domande di registrazione dovrebbe essere effettuato a livello nazionale dall’autorità competente dello Stato membro interessato. Per occuparsi in modo efficace delle agenzie di rating del credito, è opportuno che le autorità competenti istituiscano una rete operativa ("un collegio") supportata da un’infrastruttura informatica efficiente. Il CESR dovrebbe costituire un sottocomitato specializzato nel settore dei rating di ciascuna delle classi di attività valutate dalle agenzie di rating del credito.

 

(47) Alcune agenzie di rating del credito sono articolate in più entità giuridiche che costituiscono congiuntamente un gruppo di agenzie di rating del credito. Al momento della registrazione di ciascuna delle agenzie di rating del credito appartenenti a tale gruppo, è opportuno che le autorità competenti degli Stati membri interessati coordinino l’esame delle domande presentate dalle agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo e l’adozione di decisioni riguardo alla concessione della registrazione. Dovrebbe tuttavia essere possibile rifiutare la registrazione ad un’agenzia di rating del credito appartenente a un gruppo di agenzie di rating del credito qualora detta agenzia non rispetti i requisiti previsti per la registrazione, mentre altri membri di detto gruppo soddisfano tutti i requisiti previsti per la registrazione a norma del presente regolamento. Poiché il collegio di autorità competenti non dovrebbe avere il potere di emanare decisioni giuridicamente vincolanti, ciascuna delle autorità competenti degli Stati membri di origine dei membri del gruppo di agenzie di rating del credito dovrebbe emanare una decisione individuale nei riguardi dell’agenzia di rating del credito stabilita nel territorio dello Stato membro interessato.

 

(48) Il collegio dovrebbe rappresentare la piattaforma effettiva per lo scambio di informazioni in materia di vigilanza tra le autorità competenti e per il coordinamento delle loro attività e delle misure necessarie per la vigilanza efficace delle agenzie di rating del credito. In particolare, il collegio dovrebbe agevolare il controllo dell’osservanza delle condizioni per l’avallo dei rating emessi in paesi terzi, la certificazione, gli accordi di esternalizzazione e le deroghe previste dal presente regolamento. Le attività dei collegi dovrebbero contribuire all’applicazione armonizzata delle disposizioni del presente regolamento e alla convergenza delle prassi di vigilanza.

 

(49) Per un maggiore coordinamento pratico delle attività del collegio, i suoi membri dovrebbero designare tra loro un facilitatore. Il facilitatore dovrebbe avere il compito di presiedere le riunioni del collegio, predisporre le sue procedure di coordinamento scritte e coordinarne le attività. Nel corso del procedimento di registrazione il facilitatore dovrebbe valutare la necessità di prorogare il periodo per l’esame delle domande, coordinare tale esame e tenere i contatti con il CESR.

 

(50) Nel novembre del 2008 la Commissione ha istituito un gruppo ad alto livello con il compito di esaminare la futura architettura di vigilanza europea nel settore dei servizi finanziari, compreso il ruolo del CESR.

 

(51) L’attuale sistema di vigilanza non dovrebbe essere considerato come la soluzione a lungo termine per il controllo delle agenzie di rating del credito. I collegi delle autorità competenti, che sono tenuti a semplificare in questo settore la cooperazione e la convergenza in materia di vigilanza nella Comunità, rappresentano un notevole passo avanti, ma non possono sostituire tutti i vantaggi di una vigilanza più consolidata del settore delle agenzie di rating. La crisi dei mercati finanziari internazionali ha dimostrato chiaramente che è opportuno esaminare ulteriormente la necessità di ampie riforme del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario nella Comunità. Per realizzare il necessario livello di convergenza e cooperazione in materia di vigilanza nella Comunità e per sostenere la stabilità del sistema finanziario, sono assolutamente necessarie ulteriori ampie riforme del modello di regolamentazione e di vigilanza del settore finanziario nella Comunità, le quali dovrebbero essere prontamente proposte dalla Commissione, tenendo debitamente conto delle conclusioni presentate dal gruppo di esperti presieduto da Jacques de Larosière il 25 febbraio 2009. La Commissione dovrebbe, quanto prima possibile e comunque entro il 1o luglio 2010, trasmettere al Parlamento europeo, al Consiglio e alle altre istituzioni interessate le proprie osservazioni in merito, presentando le proposte legislative eventualmente necessarie per colmare le lacune riscontrate nell’ambito degli accordi di coordinamento e di cooperazione in materia di vigilanza.

 

(52) I cambiamenti significativi del sistema di avallo, gli accordi di esternalizzazione e l’apertura e la chiusura di succursali dovrebbero tra l’altro essere considerati modifiche rilevanti in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale di un’agenzia di rating del credito.

 

(53) La vigilanza di un’agenzia di rating del credito dovrebbe essere esercitata dall’autorità competente dello Stato membro di origine in collaborazione con le autorità competenti degli altri Stati membri interessati avvalendosi del collegio competente e coinvolgendo opportunamente il CESR.

 

(54) La capacità dell’autorità competente dello Stato membro di origine e di altri membri del collegio competente di valutare e controllare che un’agenzia di rating del credito osservi gli obblighi di cui al presente regolamento non dovrebbe essere limitata da eventuali accordi di esternalizzazione conclusi dall’agenzia di rating del credito. L’agenzia di rating del credito dovrebbe rimanere responsabile di tutti gli obblighi ad essa applicabili in virtù del presente regolamento in caso di ricorso ad accordi di esternalizzazione.

 

(55) Per mantenere un livello elevato di fiducia degli investitori e dei consumatori e consentire la vigilanza continua dei rating emessi dagli istituti finanziari nella Comunità, le agenzie di rating del credito la cui sede è ubicata al di fuori della Comunità dovrebbero essere tenute a costituire una succursale nella Comunità per rendere possibile la vigilanza efficace delle loro attività nella Comunità e un utilizzo efficace del sistema di avallo e di equivalenza. Dovrebbe altresì essere incoraggiato l’emergere di nuovi attori sul mercato delle agenzie di rating.

 

(56) Le autorità competenti dovrebbero poter esercitare i poteri definiti nel presente regolamento nei confronti delle agenzie di rating del credito, delle persone che partecipano alle attività di rating, delle entità valutate e dei terzi collegati, dei terzi ai quali le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato determinate funzioni o attività e di altre persone diversamente collegate o connesse con le agenzie di rating del credito o le attività di rating. Dette persone dovrebbero comprendere gli azionisti o i membri dei consigli di amministrazione o di sorveglianza delle agenzie di rating del credito e delle entità valutate.

 

(57) Le disposizioni del presente regolamento in materia di diritti di vigilanza dovrebbero lasciare impregiudicate le pertinenti disposizioni di diritto interno che disciplinano i diritti di vigilanza o diritti analoghi.

 

(58) È opportuno creare un meccanismo per garantire l’effettiva applicazione del presente regolamento. Le autorità competenti degli Stati membri dovrebbero avere a loro disposizione i mezzi necessari per garantire che i rating emessi all’interno della Comunità siano emessi conformemente al presente regolamento. Il ricorso a tali misure di vigilanza dovrebbe essere sempre coordinato all’interno del collegio competente. Dovrebbero essere imposte misure quali la revoca della registrazione o la sospensione dell’uso a fini regolamentari dei rating quando sono considerate proporzionate rispetto alla gravità della violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento. Nell’esercizio dei loro poteri di vigilanza, le autorità competenti dovrebbero tenere debitamente conto degli interessi degli investitori e della stabilità dei mercati. Giacché è opportuno preservare l’indipendenza di un’agenzia di rating del credito nel procedimento di emissione dei suoi rating, né le autorità competenti né gli Stati membri dovrebbero interferire in relazione alla sostanza dei rating e alle metodologie con le quali un’agenzia di rating del credito determina i rating al fine di evitare di compromettere i rating. Qualora un’agenzia di rating del credito sia sottoposta a pressioni, essa dovrebbe informare la Commissione e il CESR. La Commissione dovrebbe valutare caso per caso la necessità di adottare ulteriori provvedimenti contro lo Stato membro in questione per il mancato rispetto dei suoi obblighi a norma del presente regolamento.

 

(59) È auspicabile assicurare che l’adozione di decisioni di cui al presente regolamento si basi su una stretta cooperazione tra le autorità competenti degli Stati membri, e l’adozione delle decisioni in ordine alla registrazione dovrebbe pertanto avvenire sulla base di un accordo. Si tratta di un presupposto necessario per l’efficacia del processo di registrazione e dell’esercizio della vigilanza. Le decisioni dovrebbero essere adottate in modo efficace, rapido e consensuale.

 

(60) È opportuno che le autorità competenti degli Stati membri cooperino per garantire l’efficienza della vigilanza ed evitare la duplicazione delle funzioni.

 

(61) È altresì importante prevedere lo scambio di informazioni tra le autorità competenti preposte alla vigilanza delle agenzie di rating del credito a norma del presente regolamento e le autorità competenti preposte alla vigilanza delle istituzioni finanziarie, in particolare quelle preposte alla vigilanza prudenziale o alla stabilità finanziaria negli Stati membri.

 

(62) Le competenti autorità degli Stati membri, diverse dalle autorità competenti dello Stato membro di origine, dovrebbero essere in grado di intervenire e di adottare le misure di vigilanza appropriate, dopo aver informato il CESR e l’autorità competente dello Stato membro di origine e previa consultazione del collegio competente, qualora abbiano accertato che un’agenzia di rating del credito registrata i cui rating sono usati all’interno del loro territorio viola gli obblighi derivanti dal presente regolamento.

 

(63) Salvo che il presente regolamento disponga una procedura specifica per la registrazione, la certificazione o la revoca della registrazione, l’adozione di misure di vigilanza o l’esercizio di poteri di vigilanza, si dovrebbe applicare la legislazione nazionale a disciplina di tali procedure, anche per quanto riguarda i regimi linguistici, il segreto professionale e il privilegio professionale forense, senza pregiudicare i diritti delle agenzie di rating del credito e di altri soggetti previsti da tale legislazione.

 

(64) È necessario rafforzare la convergenza dei poteri a disposizione delle autorità competenti in modo da creare le premesse affinché le norme vengano fatte rispettare in modo equivalente in tutto il mercato interno.

 

(65) È opportuno che il CESR garantisca un’applicazione uniforme del presente regolamento. Esso dovrebbe rafforzare ed agevolare la cooperazione e il coordinamento tra le autorità competenti nelle attività di vigilanza e, ove opportuno, emanare linee guida. Il CESR dovrebbe pertanto istituire un meccanismo di mediazione e revisione tra pari per agevolare un approccio uniforme da parte delle autorità competenti.

 

(66) Gli Stati membri dovrebbero stabilire norme relative alle sanzioni applicabili in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento e garantirne l’attuazione. Tali sanzioni dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive e riguardare quanto meno i casi di grave scorrettezza professionale e omissione di diligenza dovuta. Gli Stati membri dovrebbero avere la possibilità di irrogare sanzioni amministrative o penali. Il CESR dovrebbe definire linee guida sulla convergenza delle prassi inerenti a siffatte sanzioni.

 

(67) Lo scambio o la trasmissione di informazioni tra autorità competenti, altre autorità, organismi o persone dovrebbe avvenire in conformità con le norme sulla trasmissione dei dati personali di cui alla direttiva 95/46/CE.

 

(68) Il presente regolamento dovrebbe inoltre prevedere norme per lo scambio di informazioni con le autorità competenti di paesi terzi, in particolare con quelle preposte alla vigilanza delle agenzie di rating del credito che partecipano all’avallo e alla certificazione.

 

(69) Fatta salva l’applicazione del diritto comunitario, eventuali richieste di risarcimento nei confronti delle agenzie di rating del credito per violazione delle disposizioni del presente regolamento dovrebbero essere proposte a norma della pertinente legislazione nazionale in materia di responsabilità civile.

 

(70) Le misure necessarie per l’attuazione del presente regolamento dovrebbero essere adottate secondo la decisione 1999/468/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, recante modalità per l’esercizio delle competenze di esecuzione conferite alla Commissione.

 

(71) In particolare la Commissione dovrebbe avere il potere, anche tenendo conto degli sviluppi internazionali, di modificare gli allegati I e II, i quali stabiliscono i criteri specifici per valutare se un’agenzia di rating del credito abbia adempiuto ai propri obblighi in termini di organizzazione interna, disposizioni operative, normativa relativa ai dipendenti, presentazione dei rating e comunicazione, e precisare o modificare i criteri per la determinazione dell’equivalenza del quadro giuridico di regolamentazione e vigilanza di paesi terzi con le disposizioni del presente regolamento. Tali misure di portata generale e intese a modificare elementi non essenziali del presente regolamento, anche completandolo con nuovi elementi non essenziali, devono essere adottate secondo la procedura di regolamentazione con controllo di cui all’articolo 5 bis della decisione 1999/468/CE.

 

(72) Al fine di tener conto degli ulteriori sviluppi sui mercati finanziari, la Commissione dovrebbe presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui si valuti l’attuazione del presente regolamento, in particolare l’incidenza del rating del credito ai fini normativi e l’adeguatezza dei compensi versati alle agenzie di rating del credito dalle entità valutate. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative.

 

(73) La Commissione dovrebbe inoltre presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio in cui si valutino gli incentivi per gli emittenti a ricorrere alle agenzie di rating del credito stabilite nella Comunità per una parte dei loro rating, le possibili alternative al modello "issuer pays", tra cui la creazione di un’agenzia comunitaria pubblica di rating del credito, e la convergenza delle norme nazionali in caso di violazione delle disposizioni del presente regolamento. In base a tale valutazione, la Commissione dovrebbe formulare le opportune proposte legislative.

 

(74) La Commissione dovrebbe altresì presentare una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio, in cui si valutino gli sviluppi nell’ambio del quadro normativo e di vigilanza per le agenzie di rating del credito di paesi terzi, nonché le incidenze di siffatti sviluppi e delle disposizioni transitorie di cui al presente regolamento sulla stabilità dei mercati finanziari nella Comunità.

 

(75) Poiché l’obiettivo del presente regolamento, vale a dire garantire un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori fissando un quadro comune in materia di qualità dei rating emessi nel mercato interno, non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa dell’attuale scarsità della legislazione nazionale e del fatto che la maggioranza delle agenzie di rating del credito esistenti sono stabilite al di fuori della Comunità, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

 

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

 

TITOLO I

OGGETTO, AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

 

Art. 1. Oggetto

Il presente regolamento introduce un’impostazione regolamentare comune per migliorare l’integrità, la trasparenza, la responsabilità, la correttezza gestionale e l’indipendenza delle attività di rating del credito, contribuendo alla qualità dei rating del credito emessi nell’Unione e al buon funzionamento del mercato interno, realizzando nel contempo un grado elevato di protezione dei consumatori e degli investitori. Esso stabilisce le condizioni per l’emissione dei rating del credito e fissa disposizioni in merito all’organizzazione e alla condotta delle agenzie di rating del credito, azionisti e soci compresi, per promuovere l’indipendenza delle agenzie stesse, prevenire i conflitti di interesse e rafforzare la protezione di consumatori e investitori.

 

Il presente regolamento stabilisce inoltre obblighi per gli emittenti, i cedenti e i promotori stabiliti nell’Unione riguardo agli strumenti finanziari strutturati.

 

     Art. 2. Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica ai rating emessi dalle agenzie di rating del credito registrate nella Unione e che sono comunicati al pubblico o distribuiti previo abbonamento.

 

2. Il presente regolamento non si applica:

a) ai rating privati prodotti in seguito a un singolo ordine e forniti esclusivamente alla persona che li ha commissionati e non destinati alla divulgazione al pubblico o alla distribuzione previo abbonamento;

b) ai «credit scores» (punteggio sull’affidabilità creditizia), ai sistemi di «credit scoring» o valutazioni analoghe inerenti a obblighi derivanti dalle relazioni con i consumatori e i rapporti commerciali o industriali;

c) ai rating prodotti dalle agenzie per il credito all’esportazione in conformità del punto 1.3 della parte 1 dell’allegato VI della direttiva 2006/48/CE; o

d) ai rating prodotti dalle banche centrali, e che:

i) non sono pagati dall’entità valutata;

ii) non sono comunicati al pubblico;

iii) sono emessi nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l’integrità e l’indipendenza adeguate dell’attività di rating secondo quanto previsto dal presente regolamento; e

iv) non riguardano strumenti finanziari emessi dalle banche centrali dei rispettivi Stati membri.

 

4. Onde garantire l’applicazione uniforme del paragrafo 2, lettera d), la Commissione può adottare, su richiesta di uno Stato membro, secondo la procedura di regolamentazione di cui all’articolo 38, paragrafo 3, e in virtù dei criteri di cui al paragrafo 2, lettera d), del presente articolo, una decisione in cui dichiari che una determinata banca centrale rientra nell’ambito applicativo di tale lettera, e che i rating di credito da essa emessi sono pertanto esentati dall’applicazione del presente regolamento.

 

La Commissione pubblica sul proprio sito Internet l’elenco delle banche centrali che rientrano nell’ambito applicativo del paragrafo 2, lettera d), del presente articolo.

 

     Art. 3. Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «rating del credito»: un parere relativo del merito creditizio di un’entità, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o di altri strumenti finanziari, o di un emittente di un debito, di un’obbligazione di debito o finanziaria, di titoli di debito, di azioni privilegiate o altri strumenti finanziari, emessi utilizzando un sistema di classificazione in categorie di rating stabilito e definito;

b) «agenzia di rating del credito»: una persona giuridica la cui attività include l’emissione di rating del credito a livello professionale;

c) «Stato membro di origine»: lo Stato membro in cui l’agenzia di rating del credito ha sede legale;

d) «analista di rating»: una persona che esercita funzioni di analisi necessarie per l’emissione di rating;

e) «capo analista di rating»: una persona avente la principale responsabilità di elaborare un rating o di comunicare con l’emittente in merito a un determinato rating o, in generale, in merito al rating di uno strumento finanziario emesso da tale emittente ed eventualmente di formulare le raccomandazioni relative a tale rating al comitato di rating;

f) «entità valutata»: una persona giuridica il cui merito di credito è esplicitamente o implicitamente valutato nel rating, indipendentemente dal fatto che abbia sollecitato o meno tale rating o abbia fornito o meno informazioni ai fini della sua emissione;

 

g) «a fini regolamentari»: l’utilizzo dei rating del credito allo scopo specifico di conformarsi al diritto dell’Unione o al diritto dell’Unione così come recepito dalla legislazione nazionale degli Stati membri;

 

h) «categoria di rating»: un simbolo, come ad esempio una lettera o un simbolo numerico che potrebbe essere integrato da caratteri identificativi, utilizzato nell’ambito di un rating per fornire una misura del rischio relativo, al fine di distinguere le diverse categorie di rischio dei tipi di entità, emittenti e strumenti finanziari o altre attività oggetto di rating;

i) «terzo collegato»: il soggetto che promuove o organizza l’operazione, lo sponsor, il gestore (servicer) o qualsiasi altra parte che interagisca con l’agenzia di rating del credito per conto di un’entità valutata, inclusa qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata a quest’ultima da un legame di controllo;

j) «controllo»: la relazione esistente tra un’impresa madre e un’impresa figlia quale descritta all’articolo 1 della direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983 relativa ai conti consolidati, ovvero uno stretto legame tra una persona fisica o giuridica e un’impresa;

k) «strumenti finanziari»: gli strumenti elencati nella sezione C dell’allegato I della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari;

l) «strumento finanziario strutturato»: uno strumento finanziario o altre attività derivanti da un’operazione o dispositivo di cartolarizzazione di cui all’articolo 4, punto 36, della direttiva 2006/48/CE;

m) «gruppo di agenzie di rating del credito»: un gruppo di imprese stabilite nella Unione composto da un’impresa madre e dalle sue imprese figlie ai sensi degli articoli 1 e 2 della direttiva 83/349/CEE, nonché da imprese tra le quali esiste una relazione ai sensi dell’articolo 12, paragrafo 1, della direttiva 83/349/CEE, e la cui attività include l’emissione di rating. Ai fini dell’articolo 4, paragrafo 3, lettera a), un gruppo di agenzie di rating del credito comprende anche agenzie di rating stabilite in paesi terzi;

n) «alta dirigenza»: la persona o le persone che dirigono di fatto l’attività dell’agenzia di rating del credito nonché il membro o i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza;

o) «attività di rating del credito»: analisi dei dati e delle informazioni e valutazione, approvazione, emissione e revisione di rating del credito;

p) «autorità competenti», le autorità designate da ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 22;

pa) «ente creditizio»: un ente creditizio quale definito all’articolo 4, punto 1, della direttiva 2006/48/CE;

pb) «impresa di investimento»: un’impresa di investimento quale definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 1, della direttiva 2004/39/CE;

pc) «impresa di assicurazione»: un’impresa di assicurazione quale definita all’articolo 13, punto 1, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009 in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II);

pd) «impresa di riassicurazione»: un’impresa di riassicurazione quale definita all’articolo 13, punto 4, della direttiva 2009/138/CE;

pe) «ente pensionistico aziendale o professionale»: un ente pensionistico aziendale o professionale, quale definito all’articolo 6, lettera a), della direttiva 2003/41/CE;

pf) «società di gestione»: una società di gestione quale definita all’articolo 2, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d’investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM);

pg) «società di investimento»: una società di investimento autorizzata a norma della direttiva 2009/65/CE;

ph) «gestori di fondi di investimento alternativi»: un GEFIA quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2011, sui gestori di fondi di investimento alternativi;

pi) «controparte centrale»: una CCP quale definita all’articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni, autorizzato in conformità dell’articolo 14 di tale regolamento;

pj) «prospetto»: un prospetto pubblicato a norma della direttiva 2003/71/CE e del regolamento (CE) n. 809/2004.

q) «legislazione settoriale»: gli atti legislativi dell’Unione di cui alle lettere da pa) a pj);

r) «autorità settoriali competenti»: le autorità nazionali competenti designate ai sensi della legislazione settoriale rilevante per la vigilanza di enti creditizi, di imprese di investimento, di imprese di assicurazione, di imprese di riassicurazione, di enti pensionistici aziendali o professionali, di società di gestione, di società di investimento, di gestori di fondi di investimento alternativi, di controparti centrali e di prospetti.

s) «emittente»: un emittente quale definito all’articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2003/71/CE;

t) «cedente»: un cedente quale definito all’articolo 4, punto 41, della direttiva 2006/48/CE;

u) «promotore»: un promotore quale definito all’articolo 4, punto 42, della direttiva 2006/48/CE;

v) «rating sovrano»:

i) un rating del credito ove l’entità valutata è uno Stato o un’autorità regionale o locale di uno Stato;

ii) un rating del credito ove l’emittente del debito o dell’obbligazione finanziaria, del titolo di debito o di altro strumento finanziario è uno Stato o un’autorità regionale o locale di uno Stato, oppure una società veicolo di uno Stato o di un’autorità regionale o locale;

iii) un rating del credito ove l’emittente è un’istituzione finanziaria internazionale stabilita da due o più Stati membri allo scopo di mobilitare risorse finanziarie e fornire assistenza finanziaria a beneficio dei membri di tale istituzione finanziaria che già si trovino o rischino di trovarsi in gravi problemi finanziari;

w) «prospettiva di rating» (rating outlook): un parere relativo alla probabile evoluzione del rating del credito nel breve, nel medio termine o in entrambi;

x) «rating del credito non richiesto» e «rating sovrano non richiesto»: rispettivamente un rating del credito o un rating sovrano attribuiti da un’agenzia di rating del credito in assenza di una richiesta;

y) «credit score»: la misura del merito creditizio ottenuta sintetizzando e presentando dati basati unicamente su un sistema o modello statistico prefissato, senza alcuna aggiunta di contributi analitici sostanziali specifici per il rating forniti da un analista di rating;

z) «mercato regolamentato»: un mercato regolamentato stabilito nell’Unione quale definito all’articolo 4, paragrafo 1, punto 14, della direttiva 2004/39/CE;

aa) «ricartolarizzazione»: la ricartolarizzazione quale definita all’articolo 4, punto 40 bis, della direttiva 2006/48/CE.

 

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), non sono considerati rating del credito:

a) le raccomandazioni ai sensi dell’articolo 1, punto 3, della direttiva 2003/125/CE della Commissione;

b) la ricerca in materia di investimenti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, della direttiva 2006/73/CE della Commissione e altre forme di raccomandazioni generali, quali «acquistare», «vendere» o «mantenere», in relazione a operazioni su strumenti finanziari o a obbligazioni finanziarie; o

c) pareri in merito al valore di un’obbligazione finanziaria o di uno strumento finanziario.

 

3. Ai fini del presente regolamento, il termine «azionista» include anche i titolari effettivi, quali definiti all’articolo 3, punto 6, della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell’uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.

 

     Art. 4. Utilizzo dei rating

1. Gli enti creditizi, le imprese di investimento, le imprese di assicurazione, le imprese di riassicurazione, gli enti pensionistici aziendali o professionali, le società di gestione, le società di investimento, i gestori di fondi di investimento alternativi e le controparti centrali possono utilizzare a fini regolamentari solo i rating del credito emessi da agenzie di rating del credito stabilite nell’Unione e registrate conformemente al presente regolamento.

 

Qualora un prospetto contenga un riferimento a uno o più rating del credito, l’emittente, l’offerente o la persona che chiede l’ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati provvede affinché il prospetto includa anche informazioni chiare e ben visibili indicanti se tali rating del credito sono stati emessi o meno da un’agenzia di rating del credito stabilita nell’Unione e registrata a norma del presente regolamento.

 

2. L’emissione di un rating da parte di un’agenzia di rating del credito stabilita nella Unione e registrata conformemente al presente regolamento si considera avvenuta quando il rating è stato pubblicato sul sito Internet dell’agenzia di rating del credito o con altri mezzi o distribuito previo abbonamento e presentato e reso pubblico in conformità degli obblighi di cui all’articolo 10, identificando chiaramente che il rating del credito è avallato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

 

3. Un’agenzia di rating del credito stabilita nella Unione e registrata conformemente al presente regolamento può avallare un rating emesso in un paese terzo solo se l’attività di rating finalizzata all’emissione del predetto rating soddisfa le seguenti condizioni:

a) l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating da avallare è svolta in tutto o in parte dall’agenzia di rating del credito che effettua l’avallo o da agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo;

 

b) l’agenzia di rating del credito ha verificato ed è in grado di dimostrare, su base continuativa, all’Autorità di vigilanza europea (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati — AESFEM), istituita con regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, che lo svolgimento dell’attività di rating da parte dell’agenzia di rating del credito del paese terzo finalizzata all’emissione del rating da avallare soddisfa requisiti non meno rigorosi di quelli di cui agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I, ad eccezione degli articoli 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 11 bis, e dell’allegato I, sezione B, punto 3, lettera b bis), e punti 3 bis e 3 ter.

 

c) la capacità dell’AESFEM di accertare e controllare la conformità dell’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo alle disposizioni di cui alla lettera b) non è limitata;

d) l’agenzia di rating del credito mette a disposizione dell’AESFEM, su richiesta di quest’ultima, tutte le informazioni necessarie a consentire all'AESFEM di vigilare su base continuativa sul rispetto dei requisiti del presente regolamento;

 

e) esiste una ragione oggettiva per cui il rating deve essere emesso in un paese terzo;

f) l’agenzia di rating del credito stabilita nel paese terzo è autorizzata o registrata ed è soggetta a vigilanza in tale paese terzo;

g) il regime normativo in tale paese terzo impedisce alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate; e

 

h) vi è un adeguato accordo di cooperazione tra l’AESFEM e la pertinente autorità di vigilanza dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo. L’AESFEM assicura che tale accordo di cooperazione specifichi quanto meno:

i) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e la pertinente autorità di vigilanza dell’agenzia di rating del credito stabilita in un paese terzo; nonché

ii) le procedure inerenti al coordinamento delle attività di vigilanza, al fine di consentire all’AESFEM di controllare su base continuativa l’attività di rating finalizzata all’emissione del rating avallato.

 

4. Un rating avallato a norma del paragrafo 4 è considerato un rating emesso da un’agenzia di rating del credito stabilita nella Unione e registrata conformemente al presente regolamento.

 

Un’agenzia di rating del credito stabilita nella Unione e registrata conformemente al presente regolamento non può avallare un rating con l’intento di sottrarsi all’osservanza dei requisiti del presente regolamento.

 

5. L’agenzia di rating del credito che ha avallato un rating emesso in un paese terzo a norma del paragrafo 3 si assume la piena responsabilità del rating in questione e dell’osservanza delle condizioni fissate in tale paragrafo.

 

6. Ove la Commissione abbia riconosciuto, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 6, l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo con i requisiti del presente regolamento e allorché sono operativi gli accordi di cooperazione di cui all’articolo 5, paragrafo 7, l’agenzia di rating creditizio che avalla il rating emesso nel paese terzo in questione non è più tenuta a verificare o a dimostrare l’osservanza delle condizioni di cui al paragrafo 3, lettera g), del presente articolo.

 

     Art. 5. Equivalenza e certificazione basata sull’equivalenza

1. I rating del credito in ordine a entità stabilite in paesi terzi o a strumenti finanziari emessi in paesi terzi, e che sono emessi da un’agenzia di rating ivi stabilita, possono essere utilizzati nella Unione a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, senza essere avallati ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, a condizione che:

a) l’agenzia di rating del credito sia autorizzata o registrata e sia soggetta a vigilanza nel paese terzo in questione;

b) la Commissione abbia deliberato ai sensi del paragrafo 6 del presente articolo, riconoscendo l’equivalenza del quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo con i requisiti del presente regolamento;

c) siano operativi gli accordi di cooperazione di cui al paragrafo 7 del presente articolo;

d) il rating emesso dall’agenzia di rating del credito e le sue attività di rating non rivestano un’importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri; e

e) l’agenzia di rating del credito sia certificata in conformità del paragrafo 2 del presente articolo.

 

2. L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può presentare domanda di certificazione. La domanda è presentata all’AESFEM in conformità delle pertinenti disposizioni dell’articolo 15.

 

3. L’AESFEM esamina la domanda di certificazione e prende una decisione al riguardo in base alle procedure di cui all’articolo 16. La decisione in ordine alla certificazione si basa sui criteri di cui al paragrafo 1, lettere da a) a d), del presente articolo.

 

La decisione in ordine alla certificazione è notificata e pubblicata ai sensi dell’articolo 18.

 

4. L’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1 può anche presentare una richiesta di esenzione:

a) di volta in volta, dall’osservanza di alcuni o di tutti i requisiti di cui all’allegato I, sezione A, e all’articolo 7, paragrafo 4, se è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi;

b) dal requisito della presenza fisica nell’Unione europea ove tale requisito risulti eccessivamente oneroso e non proporzionato, in considerazione della natura, portata e complessità della sua attività e della natura e della gamma dei rating emessi.

 

L’agenzia di rating del credito presenta la domanda di esenzione ai sensi del primo comma, lettera a) o b) congiuntamente alla domanda di certificazione. In sede di valutazione della domanda, l’AESFEM tiene conto delle dimensioni dell’agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1, in considerazione della natura, della portata e della complessità delle sue attività, della natura e della gamma dei rating emessi, nonché dell’impatto dei rating emessi dall’agenzia in questione sulla stabilità finanziaria e l’integrità dei mercati finanziari di uno o più Stati membri. Sulla base di tali considerazioni, l'AESFEM può concedere tale esenzione all'agenzia di rating del credito di cui al paragrafo 1.

 

6. La Commissione può deliberare in materia di equivalenza in conformità della procedura di cui all’articolo 38, paragrafo 3, dichiarando che il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo garantisce che le agenzie di rating del credito ivi autorizzate o registrate soddisfano i requisiti giuridicamente vincolanti, che sono equivalenti ai requisiti derivanti dal presente regolamento e sono soggetti a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione nel paese terzo in questione.

 

Il quadro giuridico e di vigilanza di un paese terzo può dirsi equivalente al presente regolamento se soddisfa almeno le seguenti condizioni:

a) le agenzie di rating del credito del paese terzo sono soggette ad autorizzazione o a registrazione, nonché a un’efficace vigilanza e a un’effettiva applicazione su base continuativa;

 

b) le agenzie di rating del credito di tale paese terzo sono soggette a norme giuridicamente vincolanti che sono equivalenti a quelle stabilite agli articoli da 6 a 12 e all’allegato I, ad eccezione degli articoli 6 bis, 6 ter, 8 bis, 8 ter, 8 quater e 11 bis, dell’allegato I, sezione B, punto 3, lettera b bis), e punti 3 bis e 3 ter; e

 

c) il regime normativo impedisce alle autorità competenti e ad altre autorità pubbliche di tale paese terzo di interferire con il contenuto dei rating creditizi e con le metodologie impiegate.

 

Per tener conto degli sviluppi nei mercati finanziari, la Commissione adotta, mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure che precisano ulteriormente o modificano i criteri di cui al secondo comma, lettere a), b) e c).

 

7. L’AESFEM conclude accordi di cooperazione con le pertinenti autorità di vigilanza dei paesi terzi il cui quadro giuridico e di vigilanza è stato riconosciuto equivalente al presente regolamento in conformità del paragrafo 6. Detti accordi precisano quanto meno:

a) il meccanismo per lo scambio di informazioni tra l’AESFEM e le pertinenti autorità di vigilanza di vigilanza dei paesi terzi interessati; nonché

b) le procedure relative al coordinamento delle attività di vigilanza.

 

8. Gli articoli 20, 23 ter e 24 si applicano alle agenzie di rating del credito certificate ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e ai rating da loro emessi.

 

     Art. 5 bis. Eccessivo affidamento ai rating del credito da parte delle istituzioni finanziarie

1. Le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, effettuano la loro valutazione del rischio di credito e non si affidano esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito per la valutazione del merito di credito di un’entità o di uno strumento finanziario.

 

2. Le autorità settoriali competenti incaricate della vigilanza delle entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, tenendo conto della natura, della portata e della complessità delle loro attività, controllano l’adeguatezza delle loro procedure di valutazione del rischio di credito, valutano l’utilizzo di riferimenti contrattuali ai rating del credito e, se del caso, incoraggiano tali entità a ridurre l’incidenza di tali riferimenti con l’obiettivo di ridurre l’affidamento esclusivo e meccanico ai rating del credito, in linea con la specifica legislazione settoriale.

 

     Art. 5 ter. Affidamento ai rating del credito da parte delle Autorità europee di vigilanza e del Comitato europeo per il rischio sistemico

1. L’Autorità europea di vigilanza (Autorità bancaria europea — ABE), istituita con regolamento (UE) n. 1093/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, l’Autorità europea di vigilanza (Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali — AEAP), istituita con regolamento (UE) n. 1094/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, e l’AESFEM non fanno riferimento ai rating nei loro orientamenti, raccomandazioni e progetti di norme tecniche se tali riferimenti rischiano di far sì che le autorità competenti, le autorità settoriali competenti, le entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, o altri operatori del mercato finanziario si affidino esclusivamente o meccanicamente ai rating del credito. Pertanto entro il 31 dicembre 2013, l’ABE, l’AESFEM e l’AEAP riesaminano e rimuovono, ove opportuno, tutti i riferimenti ai rating del credito di questo tipo contenuti negli attuali orientamenti e raccomandazioni.

 

2. Il Comitato europeo per il rischio sistemico (CERS), istituito con regolamento (UE) n. 1092/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativo alla vigilanza macroprudenziale del sistema finanziario nell’Unione europea e che istituisce il Comitato europeo per il rischio sistemico, non fa riferimento ai rating del credito nelle sue segnalazioni e raccomandazioni se tali riferimenti danno potenzialmente adito ad un affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito.

 

     Art. 5 quater. Eccessivo affidamento ai rating del credito nel diritto dell’Unione

Fatto salvo il suo diritto di iniziativa, la Commissione continua a rivedere se i riferimenti ai rating del credito nel diritto dell’Unione determinino o possano determinare un affidamento esclusivo o meccanico ai rating del credito da parte delle autorità competenti, delle autorità settoriali competenti, delle entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, primo comma, o di altri operatori del mercato finanziario, con l’obiettivo di eliminare tutti i riferimenti ai rating del credito a fini regolamentari nel diritto dell’Unione entro il 1o gennaio 2020, a condizione che siano state identificate e attuate alternative adeguate alla valutazione del rischio di credito.

 

TITOLO II

EMISSIONE DI RATING DEL CREDITO

 

     Art. 6. Indipendenza e prevenzione dei conflitti di interesse

1. Un’agenzia di rating del credito adotta tutte le misure necessarie per garantire che l’emissione di un rating del credito o della prospettiva di un rating non sia influenzata da alcun conflitto di interesse esistente o potenziale, né da relazioni d’affari riguardanti l’agenzia che emette il rating del credito o la prospettiva di rating, i suoi azionisti, i suoi manager, i suoi analisti di rating, i suoi dipendenti o qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo.

 

2. Per garantire l’osservanza del paragrafo 1, un’agenzia di rating del credito adempie agli obblighi di cui all’allegato I, sezioni A e B.

 

3. Su richiesta di un’agenzia di rating del credito, l’AESFEM può esentare un’agenzia di rating del credito dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5, 6 e 9, e dell’articolo 7, paragrafo 4, se tale agenzia di rating è in grado di dimostrare che tali requisiti non sono proporzionati in considerazione della natura, della portata e della complessità della sua attività, nonché della natura e della gamma dei rating del credito emessi e che:

 

a) l’agenzia di rating del credito ha meno di cinquanta dipendenti;

b) l’agenzia di rating del credito ha messo in atto misure e procedure, in particolare meccanismi di controllo interno, disposizioni in materia di reportistica interna e misure intese ad assicurare l’indipendenza degli analisti di rating e delle persone incaricate di approvare i rating, che garantiscono l’effettivo rispetto degli obiettivi del presente regolamento; e

c) le dimensioni dell’agenzia di rating del credito non sono determinate in modo tale da disattendere i requisiti del presente regolamento da parte di un’agenzia di rating o di un gruppo di agenzie.

 

Nel caso di un gruppo di agenzie di rating del credito, l’AESFEM garantisce che almeno una delle agenzie appartenenti al gruppo non sia esentata dall’osservanza dei requisiti dell’allegato I, sezione A, punti 2, 5 e 6, e dell’articolo 7, paragrafo 4.

 

4. Le agenzie di rating del credito creano, mantengono, applicano e documentano una struttura di controllo interno efficace che si occupi dell’attuazione delle politiche e delle procedure per prevenire e attenuare possibili conflitti di interesse e per assicurarsi l’indipendenza dei rating del credito, degli analisti del rating e dei team di rating del credito rispetto agli azionisti, agli organi amministrativi e di gestione e alle attività di vendita e di commercializzazione. Le agenzie di rating del credito istituiscono procedure operative standard (POS) in materia di governo societario, organizzazione e gestione dei conflitti di interesse. Esse controllano e rivedono periodicamente tali POS per valutarne l’efficacia e stabilire la necessità di un eventuale aggiornamento.

 

     Art. 6 bis. Conflitti di interesse nelle agenzie di rating del credito per quanto riguarda gli investimenti

1. All’azionista o socio di un’agenzia di rating del credito che detiene almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto in tale agenzia di rating del credito o in una società che ha il potere di esercitare il controllo o un’influenza dominante su tale agenzia di rating del credito è vietato:

a) detenere il 5 % o più del capitale di altre agenzie di rating del credito;

b) avere il diritto o il potere di esercitare il 5 % o più dei diritti di voto di altre agenzie di rating del credito;

c) avere il diritto o il potere di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altre agenzie di rating del credito;

d) essere membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di altre agenzie di rating del credito;

e) esercitare o avere il potere di esercitare il controllo o un’influenza dominante su altre agenzie di rating del credito.

 

Il divieto di cui al primo comma, lettera a), non si applica alle partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato, compresi i fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni vita, a condizione che le partecipazioni in tali regimi non mettano l’azionista o il socio di un’agenzia di rating del credito nella posizione di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche di tali regimi.

 

2. Il presente articolo non si applica agli investimenti in altre agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo di agenzie di rating del credito.

 

     Art. 6 ter. Durata massima del rapporto contrattuale con un’agenzia di rating del credito

1. Qualora un’agenzia di rating del credito stipuli un contratto per l’emissione di rating del credito su ricartolarizzazioni, emette rating del credito su nuove ricartolarizzazioni con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente per un periodo non superiore a quattro anni.

 

2. Qualora l’agenzia di rating del credito stipuli un contratto per l’emissione di rating del credito su ricartolarizzazioni, essa chiede all’emittente di:

a) determinare il numero di agenzie di rating del credito che hanno un rapporto contrattuale per l’emissione di rating su ricartolarizzazioni con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente;

b) calcolare la percentuale del numero totale di ricartolarizzazioni in circolazione oggetto di rating con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente per le quali ciascuna agenzia di rating del credito emette dei rating.

 

Qualora almeno quattro agenzie di rating del credito valutino, ciascuna, più del 10 % del numero totale di ricartolarizzazioni valutate in circolazione, i limiti di cui al paragrafo 1 non si applicano.

 

L’esenzione di cui al secondo comma continua ad applicarsi almeno finché l’agenzia di rating del credito stipuli un nuovo contratto per la valutazione di ricartolarizzazioni con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente. Se i criteri di cui al secondo comma non sono rispettati nella stipula di tale contratto, il periodo di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere dalla data della stipula del contratto.

 

3. A decorrere dalla data di scadenza del contratto di cui al paragrafo 1 un’agenzia di rating del credito non può stipulare un nuovo contratto per l’emissione di rating del credito su ricartolarizzazioni con attività sottostanti del medesimo cedente per un periodo pari alla durata del contratto scaduto ma non superiore a quattro anni.

 

Il primo comma si applica anche:

a) alle agenzie di rating del credito appartenenti allo stesso gruppo dell’agenzia di cui al paragrafo 1;

b) alle agenzie di rating del credito azioniste o socie dell’agenzia di cui al paragrafo 1;

c) alle agenzie di rating del credito delle quali l’agenzia di cui al paragrafo 1 è azionista o socia.

 

4. In deroga al paragrafo 1, nei casi in cui il rating del credito su una ricartolarizzazione sia emesso prima della fine della durata massima del rapporto contrattuale di cui al paragrafo 1, un’agenzia di rating del credito può continuare a controllare e aggiornare tali rating, su richiesta, per la durata della ricartolarizzazione.

 

5. Il presente articolo non si applica alle agenzie di rating del credito che abbiano meno di cinquanta dipendenti, a livello di gruppo, coinvolti nella prestazione di attività di rating del credito o che abbiano, a livello di gruppo, un fatturato annuo generato da attività di rating del credito inferiore a 10 milioni di EUR.

 

6. Qualora un’agenzia di rating del credito stipuli un contratto per l’emissione di rating del credito sulle ricartolarizzazioni prima del 20 giugno 2013, il periodo di cui al paragrafo 1 è calcolato a decorrere da tale data.

 

     Art. 7. Analisti di rating, dipendenti e altre persone che partecipano all’emissione dei rating

1. Un’agenzia di rating del credito garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

 

2. Un’agenzia di rating del credito garantisce che le persone di cui al paragrafo 1 non siano autorizzate ad avviare o partecipare a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.

 

3. Un’agenzia di rating del credito garantisce che le persone di cui al paragrafo 1 soddisfino i requisiti di cui all’allegato I, sezione C.

 

4. Un’agenzia di rating del credito stabilisce un meccanismo di rotazione graduale appropriato riguardo agli analisti di rating e alle persone che approvano i rating definiti nella sezione C dell’allegato I. Suddetto meccanismo è applicato a turno nei confronti dei singoli piuttosto che di un intero team.

 

5. La retribuzione e la valutazione del rendimento dei dipendenti che partecipano alle attività relative ai rating del credito o alle prospettive di rating, nonché delle persone che approvano i rating o le prospettive di rating non dipendono dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle relative entità valutate o da terzi collegati.

 

     Art. 8. Metodologie, modelli e ipotesi fondamentali di rating

1. Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico le metodologie, i modelli e le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito come definite all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5.

 

2. Un’agenzia di rating del credito adotta, applica e garantisce il rispetto delle misure adeguate a garantire che i rating del credito e le prospettive di rating che emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle metodologie di rating applicabili. Essa adotta tutte le misure necessarie affinché le informazioni che usa ai fini dell’assegnazione dei rating o delle prospettive di rating siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. L’agenzia di rating del credito emette rating e prospettive di rating stabilendo che il rating rappresenta il parere dell’agenzia di rating del credito ed è opportuno farvi affidamento entro certi limiti.

 

2 bis. Le modifiche ai rating del credito sono emesse in conformità delle metodologie di rating pubblicate dall’agenzia di rating del credito.

 

3. Un’agenzia di rating del credito utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, continuative e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi.

 

4. Quando un’agenzia di rating del credito utilizza un rating esistente preparato da un’altra agenzia di rating del credito in relazione ad attività sottostanti o strumenti finanziari strutturati, non rifiuta di emettere il rating di un’entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell’entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un’altra agenzia di rating del credito.

 

Un’agenzia di rating del credito registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un’altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, e motiva la sua diversa analisi.

 

5. Un’agenzia di rating del credito controlla i propri rating e li rivede insieme alle metodologie utilizzate, costantemente ed almeno a cadenza annuale, in particolare quando intervengano modifiche significative che potrebbero incidere sul rating del credito. Un’agenzia di rating del credito adotta disposizioni interne finalizzate a sorvegliare l’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.

I rating sovrani sono riesaminati almeno ogni sei mesi.

 

5 bis. Un’agenzia di rating del credito che intende modificare materialmente le metodologie, i modelli o le ipotesi principali di rating esistenti, o usarne di nuovi, suscettibili di avere un’incidenza su un rating del credito, pubblica le modifiche materiali o le nuove metodologie di rating proposte sul suo sito Internet e invita le parti interessate a presentare osservazioni in merito per un periodo di un mese, aggiungendo una spiegazione dettagliata dei motivi e delle implicazioni delle modifiche materiali o delle nuove metodologie di rating proposte.

 

6. Quando un’agenzia di rating del credito cambia le metodologie, i modelli o le ipotesi principali di rating utilizzati nelle attività di rating in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, essa:

 

a bis) ne informa immediatamente l’AESFEM e pubblica sul suo sito Internet i risultati della consultazione e le nuove metodologie di rating aggiungendone una spiegazione dettagliata, nonché la data della loro applicazione;

a ter) pubblica immediatamente sul suo sito Internet le risposte alla consultazione di cui al paragrafo 5 bis, eccetto nei casi in cui il destinatario della consultazione richieda riservatezza;

 

b) rivede i rating interessati quanto prima e comunque entro sei mesi dal cambiamento, tenendo nel frattempo tali rating sotto osservazione; e

c) rivaluta tutti i rating basati su tali metodologie, modelli o ipotesi principali di rating se, dopo la revisione, l’effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tali rating.

 

7. Quando un’agenzia di rating del credito si rende conto di errori nelle sue metodologie di rating o nella loro applicazione, procede immediatamente a:

a) notificare gli errori all’AESFEM e a tutte le entità valutate interessate illustrando l’incidenza sui suoi rating, compresa la necessità di riesaminare i rating emessi;

b) qualora gli errori abbiano effetti sui suoi rating del credito, pubblicare tali errori sul suo sito Internet;

c) correggere tali errori nelle metodologie di rating; e

d) applicare le misure di cui al paragrafo 6, lettere a), b) e c).

 

     Art. 8 bis. Rating sovrani

1. I rating sovrani sono emessi in modo da garantire che la specificità individuale di un determinato Stato membro sia stata analizzata. Sono vietati gli annunci di revisione per un determinato gruppo di paesi, se non sono corredati di relazioni su singoli paesi. Tali relazioni sono messe a disposizione del pubblico.

 

2. Ogni forma di comunicazione pubblica diversa dai rating del credito, dalle prospettive di rating o dai comunicati stampa o dalle relazioni che li accompagnano, di cui all’allegato I, sezione D, parte I, punto 5, relativa a modifiche potenziali dei rating sovrani, non si basa su informazioni che rientrano nella sfera dell’ente oggetto di rating che sono state divulgate senza il consenso di quest’ultimo, salvo che tali informazioni siano disponibili da fonti comunemente accessibili o che non sussistano legittimi motivi che giustifichino il diniego dell’entità a divulgarle.

 

3. Un’agenzia di rating del credito, tenuto conto dell’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, e conformemente all’allegato I, sezione D, parte III, punto 3, pubblica sul suo sito Internet e trasmette all’AESFEM ogni anno alla fine del mese di dicembre un calendario per i dodici mesi successivi che fissi le date per la pubblicazione di rating sovrani non richiesti e delle prospettive di rating correlate, limitandole a un massimo di tre, nonché le date per la pubblicazione dei rating sovrani richiesti e delle prospettive di rating correlate. Tali date cadono di venerdì.

 

4. La pubblicazione di rating sovrani o prospettive di rating correlate può discostarsi dal calendario annunciato solo ove necessario per permettere all’agenzia di rating di conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, e all’articolo 11, paragrafo 1, ed è accompagnata da una spiegazione dettagliata dei motivi dello scostamento.

 

     Art. 8 ter. Informazioni sugli strumenti finanziari strutturati

1. L’emittente, il cedente e il promotore di uno strumento finanziario strutturato stabiliti nell’Unione pubblicano congiuntamente, sul sito Internet creato dall’AESM ai sensi del paragrafo 4, le informazioni sulla qualità creditizia e le prestazioni delle attività sottostanti allo strumento finanziario strutturato, la struttura dell’operazione di cartolarizzazione, i flussi di cassa e le garanzie reali a sostegno delle esposizioni inerenti la cartolarizzazione e le informazioni necessarie a condurre prove di stress complete e ben documentate sui flussi di cassa e i valori delle garanzie reali a sostegno delle esposizioni sottostanti.

 

2. L’obbligo di cui al paragrafo 1 di pubblicare le informazioni non si applica nel caso in cui tale pubblicazione violerebbe il diritto nazionale o dell’Unione che disciplina la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

 

3. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) le informazioni che le persone di cui al paragrafo 1 devono rendere pubbliche per adempiere all’obbligo risultante dal paragrafo 1, in conformità del paragrafo 2;

b) la frequenza con cui le informazioni di cui alla lettera a) devono essere aggiornate;

c) la presentazione delle informazioni di cui alla lettera a) mediante un modello di comunicazione standardizzato.

 

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 21 giugno 2014.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma conformemente alla procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

4. L’AESFEM crea un sito Internet per la pubblicazione delle informazioni sugli strumenti finanziari strutturati di cui al paragrafo 1.

 

     Art. 8 quater. Doppio rating degli strumenti finanziari strutturati

1. Se un emittente o un terzo collegato intendono sollecitare il rating di uno strumento finanziario strutturato, incaricano almeno due agenzie di rating di fornire rating del credito indipendentemente l’una dall’altra.

 

2. L’emittente o un terzo collegato di cui al paragrafo 1 assicurano che le agenzie di rating incaricate soddisfino le seguenti condizioni:

a) non appartengono allo stesso gruppo di agenzie di rating del credito;

b) non sono azioniste o socie di alcuna delle altre agenzie di rating del credito;

c) non hanno il diritto o il potere di esercitare diritti di voto in alcuna delle altre agenzie di rating del credito;

d) non hanno il diritto né il potere di nominare o revocare membri del consiglio di amministrazione o sorveglianza di alcuna delle altre agenzie di rating del credito;

e) nessun membro del loro consiglio di amministrazione o di sorveglianza è membro del consiglio di amministrazione o sorveglianza di un’altra agenzia di rating del credito;

f) non esercitano o hanno il potere di esercitare un controllo o un’influenza dominante su alcuna delle altre agenzie di rating del credito.

 

     Art. 8 quinquies. Ricorso a più agenzie di rating

1. L’emittente o un terzo collegato che intendano incaricare almeno due agenzie per il rating relativo alla stessa emissione o entità considerano di incaricare almeno un’agenzia di rating che detenga una quota di mercato non superiore al 10 % e che possa essere giudicata, dall’emittente o da un terzo collegato, in grado di valutare l’emissione o l’entità di cui trattasi, a condizione che nell’elenco dell’AESFEM di cui al paragrafo 2 sia disponibile un’agenzia per il rating del credito dell’emissione o entità. Qualora l’emittente o un terzo collegato non incarichino almeno un’agenzia di rating del credito con una quota di mercato non superiore al 10 %, tale circostanza deve essere documentata.

 

2. Al fine di agevolare la valutazione da parte dell’emittente o di un terzo collegato a norma del paragrafo 1, l’AESFEM pubblica annualmente sul proprio sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate, con l’indicazione della quota totale di mercato da esse detenuta e dei tipi di rating del credito emessi, che può essere utilizzato dall’emittente come punto di partenza per la sua valutazione.

 

3. Ai fini del presente articolo, la quota totale di mercato è calcolata in riferimento al fatturato annuo generato a livello di gruppo da attività di rating del credito e servizi ausiliari.

 

     Art. 9. Esternalizzazione (outsourcing)

L’esternalizzazione di funzioni operative importanti non è effettuata in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell’agenzia né la capacità dell’AESFEM di vigilare sull’osservanza da parte dell’agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

 

     Art. 10. Comunicazione e presentazione di rating del credito

1. Un’agenzia di rating del credito comunica qualsiasi rating o prospettiva di rating del credito e qualsiasi decisione di abbandono di un rating su base non selettiva e in modo tempestivo. Nei casi di decisione di abbandono di un rating, le informazioni comunicate includono tutti i motivi alla base della decisione.

 

Il primo comma si applica anche a rating distribuiti su abbonamento.

 

2. Le agenzie di rating del credito garantiscono che i rating e le prospettive di rating siano presentati e trattati conformemente ai requisiti di cui all’allegato I, sezione D, e non presentino fattori diversi da quelli inerenti ai rating del credito.

 

2 bis. Fino al momento della pubblicazione del rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati sono considerati informazioni privilegiate secondo la definizione della direttiva 2003/6/CE e conformemente ad essa.

 

L’articolo 6, paragrafo 3, di tale direttiva si applica, mutatis mutandis, alle agenzie di rating del credito per quanto riguarda il loro dovere di riservatezza, il loro obbligo di tenere un registro delle persone aventi accesso al rating, alle prospettive di rating e ai relativi dati informativi, prima della pubblicazione.

 

L’elenco delle persone cui il rating del credito, le prospettive di rating e i relativi dati informativi sono comunicati prima della sua pubblicazione è limitato alle persone all’uopo identificate da ciascuna entità valutata.

 

3. Quando un’agenzia di rating del credito emette rating aventi ad oggetto strumenti finanziari strutturati, garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingua dalle categorie di rating utilizzate per tutte le altri entità, strumenti finanziari o obbligazioni finanziarie.

 

4. Un’agenzia di rating del credito comunica le sue politiche e procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.

 

5. Quando un’agenzia di rating del credito emette un rating non richiesto dichiara all’interno del documento di rating, dando opportuno rilievo a tale informazione e utilizzando un codice cromatico diverso chiaramente distinguibile per la categoria di rating, se l’entità valutata o un terzo collegato abbiano partecipato al processo di rating e se l’agenzia di rating abbia avuto accesso ai conti, alla gestione e ad altri documenti interni pertinenti dell’entità valutata o terzo collegato.

 

I rating non sollecitati sono identificati come tali.

 

6. Un’agenzia di rating del credito non utilizza il nome dell’AESFEM o di un’autorità competente in alcun modo che possa indicare o suggerire che l'AESFEM o un'autorità competente avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia di rating del credito.

 

     Art. 11. Comunicazioni generali e periodiche

1. Un’agenzia di rating del credito comunica integralmente al pubblico le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte I, e le aggiorna immediatamente.

 

2. Un’agenzia di rating del credito registrata o certificata mette a disposizione presso un registro centrale, creato dall’AESFEM, informazioni sulle proprie performance storiche, fra cui i dati sulla frequenza di transizione dei rating, sui rating del credito emessi in passato e sulle relative modifiche. Tale agenzia di rating del credito fornisce le informazioni a detto registro centrale in un formato standardizzato come disposto dall’AESFEM. Quest’ultima rende tali informazioni accessibili al pubblico e pubblica informazioni sintetiche sui principali sviluppi osservati su base annuale.

 

3. Un’agenzia di rating del credito fornisce annualmente, entro il 31 marzo, all’AESFEM le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte II, punto 2.

 

     Art. 12. Relazione di trasparenza

Un’agenzia di rating del credito pubblica annualmente una relazione di trasparenza comprendente le informazioni sulle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte III. L’agenzia di rating del credito pubblica la relazione di trasparenza entro tre mesi dalla data di chiusura di ciascun esercizio finanziario e assicura che resti disponibile sul suo sito Internet per almeno cinque anni.

 

     Art. 13. Spese per comunicazioni pubbliche

Un’agenzia di rating del credito non esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli da 8 a 12.

 

TITOLO III

VIGILANZA DELLE ATTIVITÀ DI RATING DEL CREDITO

 

CAPO I

Procedura di registrazione

 

     Art. 14. Obbligo di registrazione

1. Un’agenzia di rating del credito fa domanda di registrazione ai fini dell’articolo 2, paragrafo 1, purché sia una persona giuridica stabilita nella Unione .

 

2. La registrazione acquisisce efficacia per l’intero territorio dell’Unione europea dopo che la decisione di concessione della registrazione di un'agenzia di rating del credito di cui all’articolo 16, paragrafo 3 o all’articolo 17, paragrafo 3, adottata dall’AESFEM ha acquisito efficacia.

 

3. Un’agenzia di rating del credito registrata rispetta in modo continuativo le condizioni richieste per la registrazione iniziale.

 

Un’agenzia di rating del credito notifica immediatamente all’AESFEM qualsiasi modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale, compresa ogni apertura o chiusura di filiali nell’Unione europea.

 

Fatto salvo il secondo comma, quando l’agenzia di rating del credito pubblica le proposte di modifica o le proposte di nuove metodologie di rating sul suo sito Internet in conformità dell’articolo 8, paragrafo 5 bis, comunica all’AESFEM le modifiche materiali contemplate alle metodologie di rating, ai modelli o alle ipotesi principali di rating o le nuove metodologie di rating, i nuovi modelli o le nuove ipotesi principali di rating proposti. Dopo la scadenza del periodo di consultazione l’agenzia di rating comunica all’AESFEM le eventuali modifiche scaturite dalla consultazione.

 

4. Fatti salvi gli articoli 16 e 17, l’AESFEM registra un’agenzia di rating del credito se dall’esame della domanda conclude che essa adempie alle condizioni per l’emissione di rating fissate nel presente regolamento, tenendo conto degli articoli 4 e 6.

 

5. L’AESFEM non impone obblighi in materia di registrazione non previsti nel presente regolamento.

 

     Art. 15. Domanda di registrazione

1. L’agenzia di rating del credito presenta domanda di registrazione all’AESFEM. La domanda contiene le informazioni di cui all’allegato II.

 

2. Quando una domanda di registrazione è presentata da un gruppo di agenzie di rating del credito, i membri del gruppo incaricano uno di loro di presentare tutte le domande all’AESFEM per conto del gruppo. L’agenzia di rating del credito incaricata fornisce le informazioni di cui all’allegato II per ciascun membro del gruppo.

 

3. Un’agenzia di rating del credito presenta la domanda in una qualsiasi delle lingue ufficiali delle istituzioni dell’Unione. Le disposizioni del regolamento n. 1, del 15 aprile 1958, che stabilisce il regime linguistico della Comunità Economica Europea si applicano mutatis mutandis a ogni altra comunicazione tra l'AESFEM e le agenzie di rating e relativo personale.

 

4. Entro venti giorni lavorativi dal ricevimento della domanda, l’AESFEM accerta che essa sia completa. Se la domanda non è completa, l’AESFEM fissa una scadenza entro la quale l’agenzia di rating del credito deve fornire le informazioni mancanti.

 

Dopo aver accertato la completezza della domanda, l’AESFEM ne informa l’agenzia di rating del credito.

 

     Art. 16. Esame della domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito da parte dell'AESFEM

1. Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l’AESFEM esamina la domanda di registrazione di un’agenzia di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte dell’agenzia di rating del credito.

 

2. L'AESFEM può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se l'agenzia di rating del credito:

a) prevede di avallare i rating del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

b) prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure

c) richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

 

3. Entro quarantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro sessanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l’AESFEM adotta una decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione debitamente motivata.

 

4. La decisione adottata dall’AESFEM a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data dell’adozione.

 

     Art. 17. Esame delle domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito da parte dell’AESFEM

1. Entro cinquantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, l’AESFEM esamina le domande di registrazione presentate da un gruppo di agenzie di rating del credito, tenendo conto del rispetto delle disposizioni del presente regolamento da parte delle agenzie di rating del credito interessate.

 

2. L'AESFEM può prorogare il periodo di esame di quindici giorni lavorativi, in particolare se una qualsiasi delle agenzie di rating del credito del gruppo:

a) prevede di avallare i rating del credito di cui all’articolo 4, paragrafo 3;

b) prevede di ricorrere all’esternalizzazione; oppure

c) richiede l’esenzione dall’osservanza dei requisiti di cui all’articolo 6, paragrafo 3.

 

3. Entro cinquantacinque giorni lavorativi dalla notifica di cui all’articolo 15, paragrafo 4, secondo comma, o entro settanta giorni lavorativi nel caso in cui si applichi il paragrafo 2 del presente articolo, l’AESFEM adotta una decisione individuale di registrazione o di rifiuto della registrazione debitamente motivata per ogni singola agenzia di rating del credito del gruppo.

 

4. La decisione adottata dall’AESFEM a norma del paragrafo 3 ha efficacia a decorrere dal quinto giorno lavorativo dalla data della sua adozione.

 

     Art. 18. Notifica di una decisione di registrazione, di rifiuto della registrazione o di revoca della registrazione e pubblicazione dell'elenco delle agenzie di rating del credito registrate

1. Entro cinque giorni lavorativi dall’adozione di una decisione ai sensi dell'articolo 16, 17 o 20, l’AESFEM notifica la sua decisione all’agenzia di rating del credito interessata. Qualora l'AESFEM rifiuti di registrare l'agenzia di rating del credito o revochi la registrazione dell'agenzia di rating del credito, essa fornisce le motivazioni esaustive della sua decisione.

 

2. L’AESFEM comunica ogni decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20 alla Commissione, all’ABE, all’AEAP, alle autorità competenti e alle autorità settoriali competenti.

 

3. L’AESFEM pubblica sul suo sito Internet un elenco delle agenzie di rating del credito registrate conformemente al presente regolamento. L'elenco è aggiornato entro cinque giorni lavorativi dall'adozione di una decisione ai sensi degli articoli 16, 17 o 20. La Commissione pubblica l'elenco aggiornato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea entro trenta giorni dall'aggiornamento.

 

     Art. 19. Pagamento di commissioni di registrazione e vigilanza

1. L’AESFEM impone alle agenzie di rating del credito il pagamento di commissioni in conformità del presente regolamento e del regolamento della Commissione di cui al paragrafo 2. Dette commissioni coprono totalmente i costi sostenuti dall’AESFEM per la registrazione, la certificazione e la vigilanza delle agenzie di rating del credito e per il rimborso dei costi eventualmente sostenuti dalle autorità competenti a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all’articolo 30.

 

2. La Commissione adotta un regolamento relativo alle commissioni. Il regolamento stabilisce segnatamente il tipo di commissioni e le attività per le quali esse sono dovute, il loro importo, le modalità di pagamento e le modalità con cui l'AESFEM rimborsa le autorità competenti dei costi eventualmente sostenuti nello svolgere attività a norma del presente regolamento, in particolare a seguito di una delega di compiti conformemente all'articolo 30.

 

L'importo della commissione imposta a un'agenzia di rating del credito copre tutte le spese amministrative ed è proporzionato al fatturato dell'agenzia stessa.

 

La Commissione adotta il regolamento sulle commissioni di cui al primo comma mediante un atto delegato ex articolo 38 bis, e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater.

 

     Art. 20. Revoca della registrazione

1. Fatto salvo l'articolo 24, l’AESFEM revoca la registrazione a un’agenzia di rating del credito se quest’ultima:

a) rinuncia espressamente alla registrazione o non ha emesso alcun rating nei sei mesi precedenti;

b) ha ottenuto la registrazione presentando false dichiarazioni o con qualsiasi altro mezzo irregolare; oppure

c) non soddisfa più le condizioni cui è subordinata la registrazione.

 

2. L’autorità competente di uno Stato membro, nel quale siano utilizzati rating emessi dall’agenzia di rating del credito, che reputi sussistere una delle condizioni di cui al paragrafo 1, può richiedere all’AESFEM di valutare se siano soddisfatte le condizioni per la revoca della registrazione dell’agenzia di rating del credito interessata. Se l’AESFEM decide di non revocare la registrazione all’agenzia di rating del credito interessata, fornisce motivazioni esaustive in merito.

 

3. La decisione di revoca della registrazione ha efficacia immediata in tutta l’Unione, fatto salvo il periodo transitorio per l’uso dei rating del credito di cui all’articolo 24, paragrafo 4.

 

CAPO II

Vigilanza svolta dall'AESFEM

 

     Art. 21. AESFEM

1. Fatto salvo l’articolo 25 bis, l’AESFEM assicura che le disposizioni del presente regolamento siano applicate.

 

2. Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM emette e aggiorna linee guida sulla cooperazione tra l'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente, incluse le procedure e le condizioni dettagliate della delega dei compiti.

 

3 Conformemente all'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1095/2010, l'AESFEM, in cooperazione con l'ABE e l'AEAP emette ed aggiorna linee guida sull'applicazione della procedura di avallo ex articolo 4, paragrafo 3, del presente regolamento, entro il 7 giugno 2011.

 

4. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

 

a) le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire nella domanda di registrazione di cui all'allegato II;

b) le informazioni che le agenzie di rating del credito devono fornire ai fini della domanda di certificazione e della valutazione della loro importanza sistemica per la stabilità finanziaria o l’integrità dei mercati finanziari di cui all’articolo 5;

c) la presentazione delle informazioni, che le agenzie di rating del credito divulgano conformemente all’articolo 11, paragrafo 2, e all’allegato I, sezione E, parte II, punto 1, compresi la struttura, il formato, il metodo e il periodo di rendicontazione.

d) la valutazione della conformità delle metodologie di rating ai requisiti di cui all’articolo 8, paragrafo 3;

 

e) il contenuto e il formato delle notifiche periodiche dei dati di rating che devono essere richiesti alle agenzie di rating del credito registrate e certificate ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’AESFEM.

 

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 21 giugno 2014.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

4 bis. L’AESFEM elabora progetti di norme tecniche di regolamentazione per specificare quanto segue:

a) il contenuto e la presentazione delle informazioni che le agenzie di rating del credito trasmettono all’AESFEM conformemente all’articolo 11 bis, paragrafo 1, in particolare per quanto riguarda la struttura, il formato, il metodo e il calendario delle segnalazioni; e

b) il contenuto e il formato delle notifiche periodiche delle provvigioni applicate dalle agenzie di rating del credito ai fini della vigilanza continuativa da parte dell’AESFEM.

 

L’AESFEM presenta alla Commissione i progetti di norme tecniche di regolamentazione entro il 21 giugno 2014.

 

Alla Commissione è delegato il potere di adottare le norme tecniche di regolamentazione di cui al primo comma secondo la procedura di cui agli articoli da 10 a 14 del regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

4 ter. L’AESFEM riferisce sulla possibilità di definire uno o più mapping dei rating del credito presentati ai sensi dell’articolo 11 bis, paragrafo 1, e presenta la sua relazione alla Commissione entro il 21 giugno 2015. La relazione valuta in particolare:

a) la possibilità di definire uno o più mapping e i relativi costi e benefici;

b) la modalità per creare uno o più mapping senza dare una rappresentazione scorretta dei rating del credito alla luce di metodologie di rating diverse;

c) eventuali effetti dei mapping sulle norme tecniche di regolamentazione elaborate finora in relazione all’articolo 21, paragrafo 4 bis, lettere a) e b).

 

L’AESFEM consulta l’ABE e l’AEAP in merito al primo comma, lettere a) e b).

 

5. L’AESFEM pubblica una relazione annuale sull’applicazione del presente regolamento. La relazione contiene, in particolare, una valutazione dell’attuazione dell’allegato I da parte delle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento e una valutazione dell’applicazione del meccanismo di avallo di cui all’articolo 4, paragrafo 3.

 

6. L'AESFEM presenta annualmente al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione una relazione sulle sanzioni imposte ai sensi del presente regolamento, comprese le misure di vigilanza, le ammende e le penalità di mora.

 

7. Nello svolgimento delle sue funzioni, l'AESFEM coopera con l'ABE e l'AEAP consultandole entrambe prima di emettere e aggiornare linee guida e di sottoporre i testi delle norme tecniche di regolamentazione ex paragrafi 2, 3 e 4.

 

     Art. 22. Autorità competenti

1. Entro il 7 giugno 2010 ciascuno Stato membro designa un’autorità competente ai fini del presente regolamento.

 

2. Le autorità competenti si dotano del personale necessario, sul piano della consistenza numerica e delle competenze, per poter applicare il presente regolamento.

 

     Art. 22 bis. Esame della conformità ai requisiti metodologici

1. Nell'esercizio della sua attività continua di vigilanza sulle agenzie di rating registrate a norma del presente regolamento, l'AESFEM verifica regolarmente il rispetto dell'articolo 8, paragrafo 3.

 

2. Fatto salvo l'articolo 23, l'AESFEM, nel quadro della verifica di cui al paragrafo 1, deve anche:

a) verificare l'esecuzione dei test retrospettivi da parte delle agenzie di rating;

b) analizzarne i risultati;

c) accertare che le agenzie di rating dispongano di procedure per tener conto dei risultati di detti test nelle loro metodologie di rating.

 

     Art. 23. Non interferenza con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie

Nell’adempimento dei compiti loro assegnati in virtù del presente regolamento, né l’AESFEM, né la Commissione, né altre autorità pubbliche degli Stati membri interferiscono con il contenuto dei rating del credito o con le relative metodologie.

 

     Art. 23 bis. Esercizio dei poteri di cui agli articoli da 23 ter a 23 quinquies

I poteri conferiti all'AESFEM, o ad un suo funzionario, o ad altra persona autorizzata dalla stessa AESFEM dagli articoli da 23 ter a 23 quinquies non possono essere usati per esigere la divulgazione di informazioni o documenti coperti da segreto professionale.

 

     Art. 23 ter. Richieste di informazioni

1. Con semplice richiesta o tramite una decisione l’AESFEM può richiedere ad agenzie di rating del credito, a persone che partecipano alle attività di rating, a entità valutate e a terzi collegati, nonché a terzi cui le agenzie di rating del credito hanno esternalizzato funzioni o attività operative e ad altre persone diversamente collegate o connesse strettamente e in modo sostanziale con le agenzie di rating del credito o con le attività di rating, di fornire tutte le informazioni necessarie allo svolgimento delle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento.

 

2. Nell'inviare una semplice richiesta d'informazioni di cui al paragrafo 1, l'AESFEM:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) informa la persona alla quale sono richieste le informazioni che non è tenuta a fornirle, ma che ogni risposta alla richiesta di informazioni non deve essere inesatta o fuorviante;

f) indica la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 7, laddove le risposte alle richieste sottoposte siano inesatte o fuorvianti.

 

3. Nel richiedere le informazioni di cui al paragrafo 1 tramite decisione, l'AESFEM:

a) fa riferimento al presente articolo quale base giuridica della richiesta;

b) dichiara la finalità della richiesta;

c) specifica le informazioni richieste;

d) stabilisce un termine entro il quale tali informazioni devono pervenirle;

e) indica le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter laddove le informazioni fornite siano incomplete;

f) indica la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 7, laddove le risposte ai quesiti sottoposti siano inesatte o fuorvianti;

g) indica il diritto di impugnare la decisione dinanzi alla commissione dei ricorsi a norma degli articoli 60 e 61 del regolamento (UE) n. 1095/2010 e di ottenere la revisione della decisione da parte della Corte di giustizia.

 

4. Le persone di cui al paragrafo 1 o i loro rappresentanti e, nel caso di persone giuridiche o associazioni sprovviste di personalità giuridica, le persone autorizzate a rappresentarle per legge o in base allo statuto, forniscono le informazioni richieste. Gli avvocati debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

 

5. L'AESFEM trasmette senza indugio copia della richiesta semplice o della sua decisione all'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio la persona, interessata dalla richiesta, di cui al paragrafo 1 è domiciliata o residente.

 

     Art. 23 quater. Indagini generali

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l’AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le indagini necessarie riguardo a persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1. A tal fine, i funzionari dell'AESFEM e altre persone autorizzate dalla stessa AESFEM sono abilitati a:

a) esaminare documenti, dati, procedure e qualsiasi altro materiale pertinente per l’esecuzione dei compiti di loro competenza, su qualsiasi forma di supporto;

b) fare o ottenere copie certificate o estratti di tali documenti, dati, procedure e altro materiale;

c) convocare e chiedere alle persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, ai loro rappresentanti o membri del personale spiegazioni scritte e orali su fatti o documenti relativi all'indagine e al suo oggetto e registrarne le risposte;

d) organizzare audizioni per ascoltare persone fisiche o giuridiche consenzienti allo scopo di raccogliere informazioni pertinenti all’oggetto dell’indagine;

e) richiedere la documentazione relativa al traffico telefonico e al traffico dati.

 

2. I funzionari dell'AESFEM e altre persone autorizzate dalla stessa AESFEM allo svolgimento delle indagini di cui al paragrafo 1 esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine. L'autorizzazione indica inoltre le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, qualora la documentazione, i dati, le procedure o altro materiale oppure le risposte ai quesiti sottoposti alle persone di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, non siano stati forniti o siano incompleti, e le ammende di cui all'articolo 36 bis, in combinato disposto con l'allegato III, sezione II, punto 8), qualora le risposte alle richieste sottoposte alle persone di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, siano inesatte o fuorvianti.

 

3. Le persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, si sottopongono alle indagini avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le penalità di mora previste all’articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili ai sensi del regolamento (UE) n. 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia.

 

4. L’AESFEM informa con debito anticipo l’autorità competente dello Stato membro sul cui territorio si deve svolgere l’indagine, dello svolgimento della stessa e dell’identità delle persone autorizzate. I funzionari delle autorità competenti dello Stato membro interessato, su richiesta dell’AESFEM, assistono le persone autorizzate nello svolgimento dei loro compiti. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle indagini.

 

5. Se la documentazione del traffico telefonico e del traffico di dati prevista dal paragrafo 1, lettera e), richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

 

6. Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 5, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto delle indagini. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del regolamento, nonché sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità delle indagini né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 23 quinquies. Ispezioni in loco

1. Per adempiere alle funzioni attribuitele ai sensi del presente regolamento, l'AESFEM ha facoltà di svolgere tutte le necessarie ispezioni presso i locali professionali delle persone giuridiche di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1. Se necessario ai fini di un'ispezione corretta ed efficace, l'AESFEM può svolgere l'ispezione in loco senza preavviso.

 

2. I funzionari dell'AESFEM e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco possono accedere a tutti i locali aziendali e ai terreni delle persone giuridiche soggette alla decisione di indagine adottata dall’AESFEM e possono esercitare tutti i poteri loro conferiti conformemente all’articolo 23 quater, paragrafo 1. Essi hanno altresì facoltà di apporre sigilli su tutti i locali, libri e documentazione aziendale per la durata dell’ispezione e nella misura necessaria al suo espletamento.

 

3. I funzionari dell'AESFEM e le altre persone autorizzate dalla stessa a svolgere ispezioni in loco esercitano i loro poteri dietro esibizione di un’autorizzazione scritta che specifichi l’oggetto e le finalità dell’indagine nonché le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, qualora le persone interessate non acconsentano a sottoporsi all’indagine. In tempo utile prima dell'ispezione, l’AESFEM avvisa della stessa l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere svolta.

 

4. Le persone di cui all’articolo 23 ter, paragrafo 1, sono tenute a sottoporsi alle indagini in loco avviate a seguito di una decisione dell’AESFEM. La decisione specifica l’oggetto e le finalità dell’indagine, specifica la data d'inizio e indica le sanzioni reiterate previste all’articolo 36 ter, i rimedi giuridici disponibili a norma del regolamento (UE) n 1095/2010 e il diritto di chiedere la revisione della decisione alla Corte di giustizia dell'Unione europea. L’AESFEM adotta tali decisioni dopo aver consultato l’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione.

 

5. I funzionari dell’autorità competente dello Stato membro nel cui territorio deve essere effettuata l’ispezione, o le persone da essa autorizzate o incaricate, prestano attivamente assistenza, su domanda dell’AESFEM, ai funzionari e alle altre persone autorizzate da quest’ultima. Essi dispongono a tal fine dei poteri di cui al paragrafo 2. I funzionari dell'autorità competente dello Stato membro interessato possono altresì presenziare, su richiesta, alle ispezioni in loco.

 

6. L’AESFEM può inoltre imporre alle autorità competenti di svolgere per proprio conto dei compiti d’indagine specifici e delle ispezioni in loco, come previsto al presente articolo e all’articolo 23 quater, paragrafo 1. A tal fine, le autorità competenti dispongono degli stessi poteri dell’AESFEM quali definiti al presente articolo e all’articolo 23 quater, paragrafo 1.

 

7. Qualora i funzionari dell'AESFEM e le altre persone che li accompagnano autorizzati dalla stessa constatino che una persona si oppone ad un’ispezione ordinata a norma del presente articolo, l'autorità competente dello Stato membro interessato presta l’assistenza necessaria a consentire loro di svolgere l’ispezione in loco, ricorrendo se del caso alla forza di pubblica sicurezza o a un’autorità equivalente incaricata dell’applicazione della legge.

 

8. Se l'ispezione in loco di cui al paragrafo 1, o l'assistenza di cui al paragrafo 7, richiede l'autorizzazione di un'autorità giudiziaria ai sensi della legislazione nazionale, tale autorizzazione viene richiesta. L'autorizzazione può anche essere richiesta in via preventiva.

 

9. Qualora sia richiesta l’autorizzazione di cui al paragrafo 8, l’autorità giudiziaria nazionale controlla l’autenticità della decisione dell’AESFEM e verifica che le misure coercitive previste non siano né arbitrarie né sproporzionate rispetto all’oggetto dell’ispezione. Nel verificare la proporzionalità delle misure coercitive, l’autorità giudiziaria nazionale può chiedere all’AESFEM di fornire spiegazioni dettagliate, in particolare sui motivi per i quali l'AESFEM sospetta una violazione del regolamento, e sulla gravità della violazione sospettata e sulla natura del coinvolgimento della persona oggetto delle misure coercitive. Tuttavia, l’autorità giudiziaria nazionale non può mettere in discussione la necessità dell'ispezione né esigere che le siano fornite le informazioni contenute nel fascicolo dell’AESFEM. Solo la Corte di giustizia dell'Unione europea può riesaminare la legittimità della decisione dell’AESFEM, secondo la procedura di cui al regolamento (UE) n. 1095/2010.

 

     Art. 23 sexies. Norme procedurali per adottare le misure di vigilanza e imporre sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, l'AESFEM constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire una o più violazioni di cui all'allegato III, nomina all'interno dell'AESFEM un funzionario indipendente incaricato delle indagini. Il funzionario incaricato delle indagini non è o non è stato coinvolto direttamente o indirettamente nel processo di vigilanza o registrazione delle agenzie di rating del credito interessate e svolge i propri compiti indipendentemente dal consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.

 

2. Il funzionario incaricato indaga sulle presunte violazioni, tenendo conto delle osservazioni trasmesse dalle persone soggette all'indagine e invia al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM un fascicolo completo sull'esito delle indagini.

 

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini può avvalersi del potere di richiedere informazioni in forza dell'articolo 23 ter e di svolgere indagini e ispezioni in loco in forza degli articoli 23 quater e 23 quinquies. Il funzionario incaricato delle indagini si avvale di questi poteri nel rispetto dell'articolo 23 bis.

 

Nello svolgimento dei propri compiti, il funzionario incaricato delle indagini ha accesso a tutti i documenti e informazioni raccolti dall'AESFEM nelle attività di vigilanza.

 

3. Al termine dell'indagine e prima di trasmettere il fascicolo con i relativi risultati al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, il funzionario incaricato delle indagini dà modo alle persone soggette all'indagine di esprimere il loro punto di vista relativamente alle questioni in oggetto. Il funzionario incaricato basa i risultati delle indagini solo su fatti in merito ai quali le persone soggette alle stesse hanno avuto modo di esprimersi.

 

Nel corso delle indagini sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate.

 

4. Il funzionario incaricato delle indagini, quando trasmette il fascicolo al consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, ne informa le persone soggette all'indagine, che hanno diritto d’accesso al fascicolo, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate relative a terzi.

 

5. In base al fascicolo contenente i risultati dei lavori del funzionario incaricato delle indagini e, su richiesta delle persone soggette all'indagine, dopo averle sentite conformemente agli articoli 25 e 36 quater, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM decide se le persone soggette all'indagine abbiano commesso una o più violazioni di cui all'allegato III, e in questo caso adotta una misura di vigilanza conformemente all'articolo 24 e impone una sanzione amministrativa pecuniaria conformemente all'articolo 36 bis.

 

6. Il funzionario incaricato delle indagini non partecipa alle deliberazioni del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, né interviene altrimenti nel processo decisionale del consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM.

 

7. La Commissione adotta ulteriori norme procedurali per l'esercizio della facoltà di imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate, comprese le disposizioni su diritti di difesa, disposizioni temporanee, e la raccolta di sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate e adotta norme specifiche sui termini di prescrizione per l'imposizione e l'applicazione delle sanzioni.

 

Le norme di cui al primo comma sono adottate mediante atti delegati conformemente all’articolo 38 bis, e alle condizioni previste all’articolo 38 ter e all’articolo 38 quater.

 

8. L'AESFEM si rivolge alle autorità nazionali competenti ai fini della promozione dell’azione penale se, nello svolgimento delle proprie funzioni a norma del presente regolamento, constata gravi indizi dell'eventualità di fatti che possono costituire reato. Inoltre l'AESFEM evita d'imporre sanzioni pecuniarie o sanzioni reiterate laddove una sentenza di assoluzione o condanna a fronte di fatti identici o sostanzialmente analoghi sia passata in giudicato in seguito ad un'azione penale di diritto interno.

 

     Art. 24. Misure di vigilanza da parte dell’AESFEM

1. Laddove, in conformità dell'articolo 23 sexies, paragrafo 5, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso una delle violazioni elencate all'allegato III, adotta una o più delle seguenti decisioni:

a) revoca la registrazione dell’agenzia di rating del credito;

b) vieta temporaneamente all’agenzia di rating del credito di emettere rating efficaci in tutta l’Unione, finché non sia posto fine alla violazione;

c) sospende, con effetto in tutta l’Unione, l’uso a fini regolamentari di rating emessi da tale agenzia di rating del credito, finché non sia posto fine alla violazione;

d) impone all’agenzia di rating del credito di porre fine alla violazione;

e) emana comunicazioni pubbliche.

 

2. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, nel prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, tiene conto della natura e della gravità della violazione considerando i criteri seguenti:

a) la durata e la frequenza della violazione;

b) se tale violazione abbia evidenziato debolezze gravi o sistemiche nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell’impresa;

c) se la violazione abbia favorito o generato un reato finanziario o se tale reato sia in qualche misura attribuibile all’avvenuta violazione;

d) se la violazione sia stata commessa intenzionalmente o per negligenza.

 

3. Prima di prendere le decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a), b) e c), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM ne informa l'ABE e l'AEAP.

 

4. I rating possono continuare ad essere usati a fini regolamentari in seguito all’adozione delle decisioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e c), per un periodo non superiore a:

a) dieci giorni lavorativi dalla data in cui la decisione dell'AESFEM è resa pubblica ai sensi del paragrafo 5 se esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento; o

b) tre mesi dalla data in cui la decisione dell'AESFEM è resa pubblica ai sensi del paragrafo 5 se non esistono rating dello stesso strumento finanziario o della stessa entità emessi da altre agenzie di rating del credito registrate a norma del presente regolamento.

 

Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può prorogare di tre mesi, anche su richiesta dell'ABE o dell'AEAP, il periodo di cui al primo comma, lettera b), in circostanze eccezionali connesse a rischi di sconvolgimento dei mercati o instabilità finanziaria.

 

5. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM notifica senza indebito ritardo ogni decisione adottata ai sensi del paragrafo 1 all'agenzia di rating del credito interessata, e comunica tale decisione alle autorità competenti, e alle autorità settoriali competenti, alla Commissione, all'ABE e all'AEAP. Lo stesso rende pubblica ogni decisione sul proprio sito internet entro dieci giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui è stata adottata.

 

Quando rende pubblica una decisione conformemente al primo comma, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM rende altresì pubblico il diritto dell'agenzia di rating del credito interessata di impugnare la decisione nonché, se del caso, il fatto che sia stato interposto ricorso, precisando che il ricorso non ha effetti sospensivi, e la possibilità che la commissione dei ricorsi sospenda l'applicazione della decisione impugnata secondo l'articolo 60, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1095/2010.

     Art. 25. Audizioni delle persone interessate

1. Prima di adottare qualsiasi decisione conformemente all’articolo 24, paragrafo 1, il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

 

Il primo comma non si applica qualora sia necessario intraprendere un’azione urgente al fine di impedire danni ingenti e imminenti al sistema finanziario. In tali circostanze il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM può adottare una decisione provvisoria e quanto prima possibile dopo averla adottata, dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite.

 

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate.

 

     Art. 25 bis. Autorità settoriali competenti responsabili della vigilanza e dell’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli articoli 5 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies

Le autorità settoriali competenti hanno la responsabilità di vigilare e garantire l’applicazione dell’articolo 4, paragrafo 1, e degli articoli 5 bis, 8 ter, 8 quater e 8 quinquies, in conformità della pertinente legislazione settoriale.

 

CAPO III

Cooperazione tra AESFEM, autorità competenti e autorità settoriali competenti

 

     Art. 26. Obbligo di cooperazione

L'AESFEM, l'ABE, l'AEAP, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti cooperano ove necessario ai fini del presente regolamento e della legislazione settoriale pertinente.

 

     Art. 27. Scambio di informazioni

1. L'AESFEM, le autorità competenti e le autorità settoriali competenti comunicano senza indebito ritardo le une alle altre le informazioni richieste ai fini dell’esercizio delle funzioni loro assegnate dal presente regolamento e dalla legislazione settoriale pertinente.

 

2. L’AESFEM può trasmettere alle banche centrali, al Sistema europeo di banche centrali e alla Banca centrale europea, nella loro qualità di autorità monetarie, al Comitato europeo per il rischio sistemico nonché, ove applicabile, alle altre autorità pubbliche responsabili della vigilanza sui sistemi di pagamento e sui sistemi di regolamento, le informazioni riservate intese all’esercizio delle loro funzioni. Analogamente, a tali autorità od organismi non può essere impedito di comunicare all’AESFEM le informazioni di cui questa può necessitare per adempiere alle funzioni attribuitele dal presente regolamento.

 

     Art. 30. Delega dei compiti dall’AESFEM alle autorità competenti

1. Se necessario ai fini del corretto esercizio di un'attività di vigilanza, l'AESFEM può delegare specifici compiti di vigilanza all'autorità competente di uno Stato membro, conformemente alle linee guida emesse dall'AESFEM ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2. Tali compiti possono includere in particolare il potere di chiedere informazioni ai sensi dell’articolo 23 ter e di condurre indagini e ispezioni in loco ai sensi dell'articolo 23 quinquies, paragrafo 6.

 

2. Prima di delegare compiti, l'AESFEM consulta l'autorità competente. La consultazione riguarda:

a) la portata del compito da delegare;

b) i tempi di esecuzione del compito da delegare; nonché

c) la trasmissione delle informazioni necessarie dalla e all'AESFEM.

 

3. Conformemente al regolamento relativo alle commissioni, da adottarsi ad opera della Commissione a norma dell'articolo 19, paragrafo 2, l'AESFEM rimborsa all'autorità competente le spese sostenute nello svolgimento dei compiti delegati.

 

4. L'AESFEM riesamina la delega di cui al paragrafo 1 a intervalli opportuni. La delega di compiti può essere revocata in qualsiasi momento.

 

La delega dei compiti non modifica la responsabilità dell’AESFEM e non ne limita la capacità di svolgere e verificare l'attività delegata. Le responsabilità di vigilanza ai sensi del presente regolamento, incluse le decisioni relative alla registrazione, le valutazioni finali e le decisioni sul seguito da dare alle infrazioni non sono delegabili.

 

     Art. 31. Notifiche e richieste di sospensione da parte delle autorità competenti

1. Qualora un’autorità competente di uno Stato membro ritenga che siano in atto o siano state compiute attività contrarie alle disposizioni del presente regolamento sul suo territorio o sul territorio di un altro Stato membro, informa l’AESFEM a riguardo nel modo più dettagliato possibile. Se lo ritiene opportuno a fini d'indagine, l'autorità competente può anche suggerire all'AESFEM di valutare l'esigenza di avvalersi dei poteri di cui agli articoli 23 ter e 23 quater nei confronti dell'agenzia di rating del credito coinvolta in tali attività.

 

L’AESFEM prende gli opportuni provvedimenti. Essa informa l’autorità competente notificante dell’esito e, nella misura del possibile, degli eventuali sviluppi importanti della sua azione.

 

2. Fatto salvo l’obbligo di notifica di cui al paragrafo 1, se l’autorità competente notificante di uno Stato membro ritiene che un’agenzia di rating del credito registrata, i cui rating sono usati nel territorio di quello Stato membro, violi gli obblighi derivanti dal presente regolamento e che tali violazioni siano sufficientemente gravi e ripetute da produrre effetti significativi sulla tutela degli investitori o sulla stabilità del sistema finanziario dello Stato membro interessato, tale autorità può richiedere all’AESFEM la sospensione, a fini regolamentari, dell’uso di rating emessi da tale agenzia di rating del credito da parte degli istituti e altri soggetti finanziari di cui all’articolo 4, paragrafo 1. L’autorità competente notificante fornisce all’AESFEM motivazioni esaustive riguardo alla richiesta avanzata.

 

Se l’AESFEM ritiene ingiustificata tale richiesta, ne informa l’autorità competente notificante per iscritto, illustrandone i motivi. Se invece ritiene giustificata la richiesta, adotta gli opportuni provvedimenti per porre fine al problema.

 

     Art. 32. Segreto professionale

1. Il segreto professionale si applica all'AESFEM, alle autorità competenti e a tutte le persone che lavorano o hanno lavorato per l’AESFEM, e per le autorità competenti o per qualsiasi persona cui l’AESFEM ha delegato compiti, compresi i revisori e gli esperti incaricati dall'AESFEM. Le informazioni coperte dal segreto professionale non sono comunicate ad altra persona o autorità, tranne quando tale comunicazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

 

2. Tutte le informazioni acquisite o scambiate, in applicazione del presente regolamento, tra l’AESFEM, le autorità competenti, le autorità settoriali competenti e altre autorità e organismi di cui all’articolo 27, paragrafo 2, sono considerate riservate, salvo il caso in cui l’AESFEM o l’autorità competente o un’altra autorità od organismo dichiarino al momento della loro comunicazione che le informazioni possono essere divulgate o qualora tale divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

 

CAPO IV

Cooperazione con i paesi terzi

 

     Art. 34. Accordo sullo scambio di informazioni

L’AESFEM può concludere accordi di cooperazione che prevedono lo scambio di informazioni con le autorità di vigilanza di paesi terzi solo se il segreto professionale applicabile alle informazioni divulgate offre garanzie almeno equivalenti a quelle previste dall’articolo 32.

 

Tale scambio di informazioni è finalizzato allo svolgimento delle funzioni dell'AESFEM o delle autorità di vigilanza stesse.

 

Per quanto riguarda il trasferimento di dati personali a un paese terzo, l'AESFEM applica il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati.

 

     Art. 35. Diffusione di informazioni provenienti da paesi terzi

L’AESFEM può divulgare le informazioni ricevute dalle autorità di vigilanza di paesi terzi soltanto se l'AESFEM o un'autorità competente hanno ottenuto l’accordo esplicito dell’autorità di vigilanza che ha trasmesso le informazioni e, se del caso, le divulga esclusivamente per finalità per le quali tale autorità di vigilanza ha espresso il suo accordo o qualora la divulgazione sia necessaria in relazione ad azioni giudiziarie.

 

TITOLO III BIS

RESPONSABILITÀ CIVILE DELLE AGENZIE DI RATING DEL CREDITO

 

     Art. 35 bis. Responsabilità civile

1. Se un’agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per colpa grave una delle violazioni di cui all’allegato III che ha inciso sul rating del credito, l’investitore o l’emittente possono chiedere all’agenzia di rating il risarcimento dei danni subiti a causa della violazione.

 

Un investitore può chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del presente articolo qualora provi di aver ragionevolmente riposto affidamento, in conformità dell’articolo 5 bis, paragrafo 1, o in ogni caso con la dovuta diligenza, su un rating del credito per assumere la decisione di investire, detenere o cedere uno strumento finanziario oggetto del rating del credito.

 

Un emittente può chiedere il risarcimento dei danni ai sensi del presente articolo qualora provi che esso stesso o i propri strumenti finanziari sono oggetto del rating del credito e che la violazione non è stata causata da informazioni inesatte o fuorvianti fornite dall’emittente all’agenzia di rating del credito, direttamente o tramite informazioni pubblicamente accessibili.

 

2. Spetta all’investitore o all’emittente fornire elementi informativi precisi e dettagliati che indichino che l’agenzia di rating del credito ha violato il presente regolamento e che la violazione ha avuto un impatto sul rating emesso.

 

L’organo giurisdizionale nazionale competente stabilisce cosa debba intendersi per elementi informativi precisi e dettagliati, tenendo in considerazione che l’investitore o l’emittente potrebbe non aver accesso a informazioni che rientrano puramente nella sfera dell’agenzia di rating.

 

3. La responsabilità civile delle agenzie di rating del credito di cui al paragrafo 1 è limitata in via preventiva unicamente nei casi in cui tale limitazione sia:

a) ragionevole e proporzionata; e

b) consentita dal diritto nazionale applicabile, in conformità del paragrafo 4.

 

Le limitazioni non conformi al primo comma o le esclusioni della responsabilità civile sono prive di effetti giuridici.

 

4. I termini quali «danno», «intenzione», «colpa grave», «affidamento ragionevole», «dovuta attenzione», «incidenza», «ragionevolezza» e «proporzionalità», utilizzati nel presente articolo ma non definiti, sono da interpretare e applicare conformemente al diritto nazionale applicabile in base alle pertinenti norme di diritto internazionale privato. I casi concernenti la responsabilità civile di un’agenzia di rating del credito che non rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento sono disciplinati dal diritto nazionale applicabile determinato in base alle rilevanti norme di diritto internazionale privato. L’organo giurisdizionale competente in merito a un’azione di responsabilità civile intentata da un investitore o da un emittente è determinato in base alle pertinenti norme di diritto internazionale privato.

 

5. Il presente articolo non esclude ulteriori azioni risarcitorie in conformità del diritto nazionale.

 

6. Il diritto al risarcimento stabilito dal presente articolo non impedisce all’AESFEM di esercitare pienamente i propri poteri ex articolo 36 bis.

 

TITOLO IV

SANZIONI, PROCEDURA DEL COMITATO, RELAZIONE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

 

CAPO I

Sanzioni amministrative pecuniarie, sanzioni reiterate, procedura di comitato, poteri delegati e reportistica

 

     Art. 36. Sanzioni

Gli Stati membri stabiliscono norme relative alle sanzioni amministrative pecuniarie da applicare in caso di violazione dell'articolo 4, paragrafo 1, e adottano tutte le misure necessarie per garantirne la loro attuazione. Le sanzioni previste sono efficaci, proporzionate e dissuasive.

 

Gli Stati membri provvedono affinché l’autorità settoriale competente comunichi al pubblico le sanzioni applicate per violazioni dell'articolo 4, paragrafo 1, salvo il caso in cui la divulgazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

 

Entro il 7 dicembre 2010, gli Stati membri notificano le norme di cui al primo comma alla Commissione. Essi ne comunicano senza indugio, alla Commissione, ogni successiva modifica.

 

     Art. 36 bis. Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Se il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM, conformemente all'articolo 23 sexies, paragrafo 5, constata che un'agenzia di rating del credito ha commesso intenzionalmente o per negligenza una delle violazioni elencate nell'allegato III, prende la decisione di imporre una sanzione amministrativa pecuniaria secondo il paragrafo 2.

 

Si considera che una violazione sia stata commessa intenzionalmente da un'agenzia di rating del credito, se l'AESFEM scopre fattori oggettivi che dimostrano che l'agenzia di rating del credito o i suoi alti dirigenti hanno agito deliberatamente per commettere tale violazione.

 

2. L'importo di base delle sanzioni pecuniarie di cui al paragrafo 1 si situa tra le soglie seguenti:

 

a) per le violazioni di cui ai punti da 1 a 5, da 11 a 15, 19, 20, 23, da 26 bis a 26 quinquies, 28, 30, 32, 33, 35, 41, 43, 50, 51 e da 55 a 62 della sezione I dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 500 000 EUR a un massimo di 750 000 EUR;

b) per le violazioni di cui ai punti 6, 7, 8, 16, 17, 18, 21, 22, 22 bis, 24, 25, 27, 29, 31, 34, da 37 a 40, 42, 42 bis, 42 ter, da 45 a 49 bis, 52, 53 e 54 della sezione I dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 300 000 EUR a un massimo di 450 000 EUR;

 

c) per le violazioni di cui ai punti 9, 10, 26, 36, 44 e 53 della sezione I dell'allegato III, le ammende ammontano ad almeno 100 000 EUR e non superano 200 000 EUR;

 

d) per le violazioni di cui ai punti 1, 6, 7, 8 e 9 della sezione II dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 50 000 EUR a un massimo di 150 000 EUR;

e) per le violazioni di cui ai punti 2, da 3 bis a 5 della sezione II dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 25 000 EUR a un massimo di 75 000 EUR;

 

f) per le violazioni di cui al punto 3 della sezione II dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 10 000 EUR e non superano 50 000 EUR;

g) per le violazioni di cui ai punti da 1 a 3 e 11 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 150 000 EUR e non superano 300 000 EUR;

 

h) per le violazioni di cui al punto 20 bis della sezione I dell’allegato III, ai punti da 4 a 4 quater, 6, 8 e 10 della sezione III dell’allegato III, le sanzioni pecuniarie variano da un minimo di 90 000 EUR a un massimo di 200 000 EUR;

 

i) per le violazioni di cui ai punti 5, 7 e 9 della sezione III dell'allegato III, le sanzioni pecuniarie ammontano ad almeno 40 000 EUR e non superano 100 000 EUR.

 

Per decidere se l'importo di base delle sanzioni pecuniarie debba collocarsi al livello più basso, intermedio o più alto delle soglie indicate nel primo comma, 1'AESFEM tiene conto del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio sociale precedente. L'importo di base si colloca al livello più basso per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è inferiore a 10 milioni di EUR, al livello medio per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è compreso tra 10 e 50 milioni di EUR ed al livello più alto per le agenzie di rating del credito il cui fatturato annuo è superiore a 50 milioni di EUR.

 

3. Gli importi di base definiti nelle soglie indicate nel paragrafo 2 sono adeguati, se del caso, in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti secondo i coefficienti pertinenti definiti nell'allegato IV.

 

Il coefficiente aggravante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente aggravante, la differenza tra l'importo di base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente aggravante è aggiunta all'importo di base.

 

Il coefficiente attenuante pertinente è applicato singolarmente all'importo di base. Se si applica più di un coefficiente attenuante, la differenza tra l'importo di base e l'importo derivante dall'applicazione di ciascun singolo coefficiente attenuante è aggiunta all'importo di base.

 

4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, la sanzione pecuniaria non supera il 20 % del fatturato annuo dell'agenzia di rating del credito interessata nell'esercizio precedente, e in caso l’agenzia di rating del credito abbia tratto, direttamente o indirettamente, un beneficio finanziario dalla violazione commessa, la sanzione pecuniaria è almeno pari all’importo del beneficio finanziario.

 

Se un'azione o un'omissione compiuta da un'agenzia di rating del credito costituisce più di una violazione elencata di cui all'allegato III, si applica solo la sanzione pecuniaria maggiore, calcolata conformemente ai paragrafi 2 e 3, relativa ad una di queste violazioni.

 

     Art. 36 ter. Sanzioni reiterate

1. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM impone, mediante decisione, una sanzione reiterata volta ad obbligare:

a) un'agenzia di rating del credito a porre termine a una violazione, conformemente a una decisione presa in applicazione dell’articolo 24, paragrafo 1, lettera d);

b) la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a fornire in maniera completa le informazioni richieste mediante decisione adottata a norma dell’articolo 23 ter;

c) la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a sottoporsi a indagine e in particolare a fornire nella loro interezza documentazione, dati, procedure o altri materiali richiesti nonché a completare e correggere le informazioni fornite in un’indagine avviata tramite decisione adottata a norma dell’articolo 23 quater;

d) la persona di cui all'articolo 23 ter, paragrafo 1, a sottoporsi ad un'ispezione in loco ordinata da una decisione adottata a norma dell'articolo 23 quinquies.

 

2. La sanzione reiterata è effettiva e proporzionata. La sanzione reiterata è imposta per ogni giorno di ritardo fino a che l'agenzia di rating del credito o la persona interessata non si conforma alla decisione di cui al paragrafo 1.

 

3. In deroga al paragrafo 2, l'importo di una sanzione reiterata corrisponde al 3 % del fatturato medio giornaliero realizzato dell'esercizio sociale precedente o, per le persone fisiche, al 2 % del reddito medio giornaliero dell'anno civile precedente. È calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione che impone la sanzione reiterata.

 

4. Una sanzione reiterata può essere imposta per un periodo non superiore a sei mesi dalla notifica della decisione dell'AESFEM.

 

     Art. 36 quater. Audizioni delle persone interessate dal procedimento

1. Prima di adottare una decisione d'imporre una sanzione amministrativa pecuniaria e/o una sanzione reiterata ai sensi dell'articolo 36 bis e dell'articolo 36 ter, paragrafo 1, lettere da a) a d), il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM dà modo alle persone interessate dal procedimento di essere sentite relativamente agli addebiti su cui l'AESFEM si basa. Il consiglio delle autorità di vigilanza dell'AESFEM basa le sue decisioni solo sugli addebiti in merito ai quali le persone interessate dal procedimento hanno avuto la possibilità di esprimere il proprio punto di vista.

 

2. Nel corso del procedimento sono pienamente garantiti i diritti di difesa delle persone interessate dal procedimento. Esse hanno diritto d’accesso al fascicolo dell’AESFEM, fermo restando il legittimo interesse di altre persone alla tutela dei propri segreti aziendali. Il diritto di accesso al fascicolo non si estende alle informazioni riservate né ai documenti interni preparatori dell'AESFEM.

 

     Art. 36 quinquies. Comunicazione al pubblico, natura, applicazione e allocazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate

1. L'AESFEM comunica al pubblico eventuali sanzioni amministrative pecuniarie e sanzioni reiterate imposte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter, salvo il caso in cui tale comunicazione possa mettere gravemente a rischio i mercati finanziari o possa arrecare un danno sproporzionato alle parti coinvolte.

 

2. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni reiterate inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter sono di natura amministrativa.

 

3. Le sanzioni amministrative pecuniarie e le sanzioni reiterate inflitte ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter costituiscono titolo esecutivo.

 

L'applicazione delle sanzioni è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nello Stato sul cui territorio essa viene effettuata. La formula esecutiva è apposta, con la sola verifica dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo di ciascuno degli Stati membri designerà a tal fine, informandone l'AESFEM e la Corte di giustizia dell'Unione europea.

 

Assolte tali formalità a richiesta dell'interessato, quest’ultimo può ottenere l'esecuzione forzata richiedendola direttamente all’organo competente, secondo la legislazione nazionale.

 

L'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Tuttavia, il controllo della regolarità dei provvedimenti esecutivi è di competenza delle giurisdizioni nazionali.

 

4. Gli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie e delle sanzioni reiterate sono allocati al bilancio generale dell'Unione europea.

 

     Art. 36 sexies. Controllo della Corte di giustizia dell'Unione europea

La Corte di giustizia dell'Unione europea ha competenza giurisdizionale anche di merito per decidere sui ricorsi presentati avverso le decisioni con le quali l'AESFEM ha imposto una sanzione amministrativa pecuniaria o una sanzione reiterata. Essa può annullare, ridurre o aumentare la sanzione amministrativa pecuniaria o la sanzione reiterata.

 

     Art. 37. Modifica degli allegati

Per tenere conto degli sviluppi nei mercati finanziari, compresi gli sviluppi a livello internazionale, in particolare in relazione ai nuovi strumenti finanziari, la Commissione può adottare, mediante atti delegati a norma dell’articolo 38 bis e alle condizioni previste agli articoli 38 ter e 38 quater, misure di modifica degli allegati, ad esclusione dell'allegato III.

 

     Art. 38. Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita dal comitato europeo dei valori mobiliari istituito con la decisione 2001/528/CE della Commissione.

 

3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applicano gli articoli 5 e 7 della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell’articolo 8 della stessa.

 

I termini stabiliti all’articolo 5, paragrafo 6, della decisione 1999/468/CE sono fissati a tre mesi.

 

     Art. 38 bis. Esercizio della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all'articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all'articolo 19, paragrafo 2, all'articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all'articolo 37, è conferito alla Commissione per una durata di quattro anni a partire da il 1o giugno 2011 La Commissione elabora una relazione sui poteri delegati non oltre sei mesi prima della fine del periodo di quattro anni. La delega di potere è automaticamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo e il Consiglio non la revochino in conformità dell'articolo 38 ter.

 

2. Non appena adotta un atto delegato, la Commissione lo notifica simultaneamente al Parlamento europeo e al Consiglio.

 

3. Il potere conferito alla Commissione di adottare atti delegati è soggetto alle condizioni stabilite agli articoli 38 ter e 38 quater.

 

     Art. 38 ter. Revoca della delega

1. Il potere di adottare gli atti delegati di cui all’articolo 5, paragrafo 6, terzo comma, all’articolo 19, paragrafo 2, all’articolo 23 sexies, paragrafo 7, e all’articolo 37, può essere revocato in qualsiasi momento dal Parlamento europeo o dal Consiglio.

 

2. L'istituzione che ha avviato una procedura interna per decidere l'eventuale revoca della delega si adopera per informarne l'altra istituzione e la Commissione entro un termine ragionevole prima di adottare una decisione definitiva, specificando i poteri delegati che potrebbero essere oggetto di revoca.

 

3. La decisione di revoca pone fine alla delega del potere specificato nella decisione medesima. Gli effetti della decisione decorrono immediatamente o da una data successiva ivi precisata. La decisione di revoca non incide sulla validità degli atti delegati già in vigore. Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

     Art. 38 quater. Obiezioni agli atti delegati

1. Il Parlamento europeo o il Consiglio possono sollevare obiezioni a un atto delegato entro un termine di tre mesi dalla data di notifica.

 

Su iniziativa del Parlamento europeo o del Consiglio, tale termine è prorogato di tre mesi.

 

2. Se, allo scadere del termine di cui al paragrafo 1, né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni all'atto delegato, esso è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed entra in vigore alla data indicata nell'atto medesimo.

 

L’atto delegato può essere pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed entrare in vigore prima della scadenza del suddetto termine se il Parlamento europeo e il Consiglio hanno entrambi informato la Commissione della loro intenzione di non sollevare obiezioni.

 

3. Se il Parlamento europeo o il Consiglio sollevano obiezioni all'atto delegato entro il termine di cui al paragrafo 1, quest'ultimo non entra in vigore. In conformità dell'articolo 296 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, l'istituzione che solleva obiezioni all'atto delegato ne illustra le ragioni.

 

     Art. 39. Relazioni

4. La Commissione, previo ottenimento del parere tecnico da parte dell’AESFEM, riesamina la situazione del mercato del rating del credito per gli strumenti finanziari strutturati, in particolare il mercato del rating per le ricartolarizzazioni. A seguito del riesame, entro il 1o luglio 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, eventualmente corredata di una proposta legislativa, in cui valuta in particolare:

a) la disponibilità di una scelta sufficiente per soddisfare gli obblighi di cui agli articoli 6 ter e 8 quater;

b) l’opportunità di abbreviare o estendere la durata massima del rapporto contrattuale di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 1, e il periodo minimo che deve trascorrere prima che l’agenzia di rating del credito possa nuovamente stipulare un contratto con un emittente o un terzo collegato per l’emissione di rating del credito sulle ricartolarizzazioni di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 3;

c) l’opportunità di modificare l’esenzione di cui all’articolo 6 ter, paragrafo 2, secondo comma.

 

5. La Commissione riesamina la situazione del mercato dei rating del credito, previo ottenimento di un parere tecnico da parte dell’AESFEM. A seguito di tale riesame, entro il 1o gennaio 2016 la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, eventualmente corredata di una proposta legislativa, in cui valuta in particolare:

a) se sussista la necessità di estendere la portata degli obblighi di cui all’articolo 8 ter per includervi altri prodotti finanziari creditizi;

b) se i requisiti di cui agli articoli 6, 6 bis e 7 abbiano attenuato in misura sufficiente i conflitti d’interesse;

c) se la portata del meccanismo di rotazione di cui all’articolo 6 ter debba essere estesa ad altre classi di attività e se sia opportuno adottare periodi differenziati per le varie classi di attività;

d) se siano appropriati i modelli di remunerazione attualmente in uso e i modelli alternativi;

e) se sussista la necessità di attuare altre misure per promuovere la concorrenza nel mercato dei rating del credito;

f) l’opportunità di ulteriori iniziative per promuovere la concorrenza sul mercato dei rating del credito stante l’evoluzione strutturale del settore;

g) se sussista la necessità di proporre misure per evitare l’eccessivo affidamento contrattuale ai rating del credito;

h) i livelli di concentrazione del mercato, i rischi derivanti da un’elevata concentrazione e l’impatto sulla stabilità generale del settore finanziario.

 

6. La Commissione informa almeno una volta l’anno il Parlamento europeo e il Consiglio delle eventuali nuove decisioni di equivalenza di cui all’articolo 5, paragrafo 6, che sono state adottate nel periodo considerato.

 

     Art. 39 bis. Personale e risorse dell’AESFEM

Entro il 21 giugno 2014, l’AESFEM valuta il proprio fabbisogno in termini di personale e di risorse derivante dall’assunzione dei propri poteri e compiti ai sensi del presente regolamento e presenta una relazione al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

 

     Art. 39 ter. Obblighi di comunicazione

1. Entro il 31 dicembre 2015 la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione concernente:

a) le iniziative adottate per quanto riguarda la soppressione dei riferimenti ai rating del credito che causano o possono causare un affidamento esclusivo o automatico dagli stessi; e

b) strumenti alternativi che permettano agli investitori di operare in proprio la valutazione del rischio di credito degli emittenti e degli strumenti finanziari,

 

allo scopo di eliminare entro il 1o gennaio 2020 tutti i riferimenti ai rating del credito a fini regolamentari nel diritto dell’Unione, previa identificazione e attuazione di idonee alternative. L’AESFEM fornisce assistenza tecnica alla Commissione nel quadro del presente paragrafo.

 

2. Dopo aver esaminato la situazione del mercato, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2014, una relazione in merito all’opportunità di sviluppare una valutazione europea del merito creditizio per il debito sovrano.

 

Tenendo conto delle conclusioni della relazione di cui al primo comma e della situazione del mercato, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2016, una relazione sull’opportunità e la fattibilità di istituire un’agenzia di rating del credito europea preposta alla valutazione del merito creditizio del debito sovrano degli Stati membri e/o una fondazione europea di rating del credito per tutti gli altri rating del credito.

 

3. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 31 dicembre 2013, una relazione in merito alla fattibilità di una rete di agenzie di rating del credito minori al fine di migliorare la concorrenza sul mercato. Tale relazione valuta forme di assistenza finanziaria e non finanziaria per la creazione di detta rete, tenendo conto dei potenziali conflitti di interesse derivanti da un finanziamento pubblico di questo tipo. Alla luce delle conclusioni di tale relazione e seguendo il parere tecnico dell’AESFEM, la Commissione può riesaminare e suggerire proposte di modifica dell’articolo 8 quater.

 

CAPO II

Disposizioni transitorie e finali

 

     Art. 40. Disposizione transitoria

Le agenzie di rating del credito già operanti nella Comunità prima del 7 giugno 2010 («agenzie di rating del credito esistenti»), che abbiano intenzione di presentare domanda per la registrazione ai sensi del presente regolamento, adottano tutte le misure necessarie per conformarsi alle sue disposizioni entro il 7 settembre 2010.

 

Le agenzie di rating del credito presentano la propria domanda di registrazione non prima del 7 giugno 2010. Le agenzie di rating del credito esistenti presentano la propria domanda di registrazione entro il 7 settembre 2010.

 

Le agenzie di rating del credito esistenti possono continuare ad emettere rating che possono essere usati a fini regolamentari dagli istituti finanziari e altre entità di cui all’articolo 4, paragrafo 1, salvo in caso di rifiuto della registrazione. In caso di rifiuto della registrazione si applica l’articolo 24, paragrafi 4 e 5.

 

     Art. 40 bis. Misure transitorie relative all’AESFEM

1. L'esercizio delle competenze e dei compiti pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito conferiti alle autorità competenti, operanti o meno come autorità competenti dello Stato membro d'origine, e ai collegi, nel caso siano stati istituiti, cessa a decorrere dal 1o luglio 2011.

 

Tuttavia una domanda di registrazione ricevuta dalle autorità competenti dello Stato membro d'origine o dal collegio pertinente entro il 7 settembre 2010 non è trasferita all'AESFEM e queste autorità e il collegio competente adottano la decisione di registrazione o di rifiuto della registrazione.

 

2. Fatto salvo il paragrafo 1, secondo comma, l'AESFEM si prende carico dei fascicoli e dei documenti di lavoro pertinenti alle attività di vigilanza e applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito, nonché di eventuali valutazioni e misure coercitive in corso, o di copie certificate degli stessi, alla data di cui al paragrafo 1.

 

3. Le autorità competenti e i collegi di cui al paragrafo 1 assicurano che eventuali dati o documenti di lavoro esistenti, o copie certificate degli stessi, siano trasferiti all’AESFEM quanto prima e al più tardi entro il 1o luglio 2011. Le stesse autorità competenti e i collegi forniscono all’AESFEM tutta l’assistenza e i consigli necessari affinché il trasferimento delle competenze riguardo alla vigilanza e all’applicazione della normativa nel settore delle agenzie di rating del credito possa avvenire in modo efficace ed efficiente.

 

4. L’AESFEM agisce come successore legale delle autorità competenti e dei collegi di cui al paragrafo 1 in eventuali procedimenti amministrativi o giudiziari risultanti da attività di vigilanza e applicazione della normativa svolte dalle autorità competenti e dai collegi di cui sopra in relazione a materie che rientrano nell'ambito del presente regolamento.

 

5. La registrazione di un'agenzia di rating del credito a norma del titolo III, capo I, da parte di un'autorità competente di cui al paragrafo 1 del presente articolo resta valida dopo il trasferimento delle competenze all'AESFEM.

 

6. Entro il 1o luglio 2014 e nell'ambito della sua vigilanza continuativa, l'AESFEM esegue almeno una verifica di tutte le agenzie di rating del credito che rientrano tra le sue competenze di vigilanza.

 

     Art. 41. Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

 

Esso si applica dalla sua data di entrata in vigore. Tuttavia:

— l’articolo 4, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 7 dicembre 2010, e

— l’articolo 4, paragrafo 3, lettere f), g) e h), si applica a decorrere dal 7 giugno 2011.

 

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

 

ALLEGATO I

 

INDIPENDENZA E PREVENZIONE DEI CONFLITTI DI INTERESSE

 

Sezione A

 

Requisiti organizzativi

 

1.

L’agenzia di rating del credito ha un consiglio di amministrazione o di sorveglianza. I suoi alti dirigenti garantiscono che:

a) le attività di rating siano indipendenti, fra l’altro, da qualsiasi influenza o vincolo politico o economico;

b) i conflitti di interesse siano adeguatamente identificati, gestiti e resi noti;

c) l’agenzia di rating del credito osservi gli altri requisiti del presente regolamento.

 

2.

Un’agenzia di rating del credito è organizzata in modo da garantire che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza o l’accuratezza dell’attività di rating del credito.

 

L’alta dirigenza di un’agenzia di rating del credito gode di buona reputazione e dispone di sufficienti capacità ed esperienza e garantisce la gestione sana e prudente dell’agenzia di rating del credito.

 

Almeno un terzo ma non meno di due dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di un’agenzia di rating del credito sono membri indipendenti che non partecipano all’attività di rating del credito.

 

La retribuzione dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza non è collegata ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito ed è strutturata in modo tale da garantire l’indipendenza del loro giudizio. L’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha una durata prefissata non superiore ai cinque anni e non è rinnovabile. La revoca dell’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza ha luogo soltanto in caso di condotta scorretta o scarso rendimento professionale.

 

La maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, compresi i suoi membri indipendenti, ha conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari. Nella misura in cui l’agenzia di rating del credito emetta rating di strumenti finanziari strutturati, almeno un membro indipendente e un altro membro del consiglio di amministrazione debbono avere conoscenze approfondite ed esperienze ad alto livello dei mercati degli strumenti finanziari strutturati.

 

Oltre alla responsabilità globale del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, i membri indipendenti del consiglio hanno il compito specifico di controllare:

a) lo sviluppo della politica di rating del credito, e delle metodologie usate dall’agenzia di rating del credito nell’ambito della sua attività di rating;

b) l’efficacia del sistema di controllo interno della qualità dell’agenzia in relazione all’attività di rating;

c) l’efficacia delle misure e procedure istituite per garantire che eventuali conflitti di interesse siano identificati, eliminati o gestiti e resi pubblici; e

d) le procedure di governance e di messa in conformità con la normativa, compresa l’efficienza della funzione di revisione di cui al punto 9 della presente sezione.

 

I pareri espressi dai membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza sulle materie di cui alle lettere da a) a d) sono presentati periodicamente al consiglio e messi a disposizione dell’AESFEM su richiesta.

 

3.

Un’agenzia di rating del credito stabilisce politiche e procedure atte a garantire la conformità agli obblighi che le derivano in virtù del presente regolamento.

 

4.

Un’agenzia di rating del credito dispone di procedure amministrative e contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio e di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati.

 

Tali meccanismi di controllo interno sono concepiti per garantire il rispetto delle decisioni e delle procedure a tutti i livelli dell’agenzia di rating del credito.

 

Un’agenzia di rating del credito applica e mantiene procedure decisionali e strutture organizzative che specifichino in forma chiara e documentata i rapporti gerarchici e la suddivisione delle funzioni e delle responsabilità.

 

5.

Un’agenzia di rating del credito istituisce e mantiene un dipartimento avente funzione di controllo della conformità («compliance function») che operi in modo permanente, efficace e indipendente. La funzione di controllo della conformità deve monitorare e riferire in merito all’adempimento, da parte dell’agenzia di rating del credito e dei suoi impiegati, degli obblighi che incombono all’agenzia di rating del credito in applicazione del presente regolamento. La funzione di controllo:

a) controlla e valuta regolarmente l’adeguatezza e l’efficacia delle misure e delle procedure messe in atto conformemente al punto 3, e delle misure adottate per rimediare a eventuali carenze nell’adempimento degli obblighi da parte dell’agenzia di rating del credito;

b) fornisce consulenza e assistenza a manager, analisti di rating, dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo, che sia responsabile di svolgere l’attività di rating ai fini dell’adempimento degli obblighi che incombono all’agenzia di rating del credito in applicazione del presente regolamento.

 

6.

Per consentire alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza e indipendenza, l’agenzia di rating del credito assicura che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

a) la funzione di controllo della conformità dispone dell’autorità, delle risorse e delle competenze necessarie e ha adeguato accesso alle informazioni pertinenti;

b) è nominato un responsabile per la funzione di controllo della conformità, al quale spetta presentare le relazioni in materia di conformità di cui al punto 3;

c) i manager, gli analisti di rating, i dipendenti e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito o qualsiasi persona direttamente o indirettamente collegata ad essa da un legame di controllo che partecipa alla funzione di controllo della conformità, non partecipano alla prestazione delle attività di rating che sono chiamati a controllare;

d) la retribuzione del responsabile per la funzione di controllo della conformità non è collegata ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito ed è strutturata in modo tale da garantire l’indipendenza del suo giudizio.

 

Il responsabile per la funzione di controllo della conformità garantisce che eventuali conflitti d’interesse delle persone i cui servizi sono messi a disposizione della funzione di controllo della conformità siano opportunamente individuati ed eliminati.

 

Il responsabile per la funzione di controllo della conformità riferisce regolarmente all’alta dirigenza e ai membri indipendenti dei consigli di amministrazione o di sorveglianza in merito allo svolgimento dei suoi compiti.

 

7.

Un’agenzia di rating del credito adotta disposizioni organizzative e amministrative opportune ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse di cui al punto 1 della sezione B. Essa dispone la conservazione della documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente l’indipendenza dell’attività di rating, comprese le disposizioni in materia di analisti di rating di cui alla sezione C, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

 

8.

Un’agenzia di rating del credito impiega sistemi, risorse e procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell’esecuzione della sua attività di rating.

 

9.

Un’agenzia di rating del credito stabilisce una funzione di revisione responsabile per rivedere periodicamente le metodologie, i modelli, e le ipotesi principali alla base del rating del credito, quali gli assunti matematici o in materia di correlazioni, nonché ogni loro significativo cambiamento o modifica e l’adeguatezza di tali metodologie, modelli e ipotesi principali alla base del rating del credito dove vi sia un loro utilizzo effettivo o proposto per la valutazione dei nuovi strumenti finanziari.

 

Tale funzione di revisione è indipendente dalle aree di attività responsabili dell’attività di rating e risponde ai membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza di cui al punto 2 della presente sezione.

 

10.

Un’agenzia di rating del credito controlla e valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle altre procedure da essa stabiliti in applicazione del presente regolamento e adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

 

Sezione B

 

Requisiti operativi

 

1.

Un’agenzia di rating del credito identifica, elimina o gestisce e comunica in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi ed i giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito e che partecipa direttamente alle attività di rating del credito nonché delle persone che approvano i rating e le prospettive di rating.

 

2.

Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5 % del suo fatturato annuale.

 

3.

Un’agenzia di rating del credito non emette un rating del credito né la prospettiva di un rating in una delle circostanze seguenti o, in caso di un rating del credito o prospettiva di un rating del credito esistente, comunica immediatamente che il rating del credito o la prospettiva di rating del credito sono potenzialmente influenzati nei casi seguenti:

 

a) l’agenzia di rating del credito o le persone di cui al punto 1 possiedono direttamente o indirettamente strumenti finanziari dell’entità valutata o di terzi collegati o hanno qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto nell’entità o in terzi diversi da partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati, inclusi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita;

 

a bis) un azionista o socio di un’agenzia di rating del credito che detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito o è altrimenti in grado di esercitare un’ influenza significativa sulle attività economiche dell’agenzia di rating del credito, detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto dell’entità valutata o di un terzo collegato o qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto in tale entità valutata o terzo, ad eccezione di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati e fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni sulla vita, che non lo mettano in grado di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche svolte da tale regime;

 

b) il rating emesso riguarda un’entità valutata o terzi collegati che sono direttamente o indirettamente legati all’agenzia di rating del credito da un legame di controllo;

 

b bis) il rating del credito emesso riguarda un’entità valutata o un terzo collegato che detengono almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito;

 

c) una persona di cui al punto 1 è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell’entità valutata o di terzi collegati; o

 

c bis) un azionista o socio di un’agenzia di rating del credito che detiene almeno il 10 % del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito o è altrimenti in grado di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche dell’agenzia di rating del credito è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell’entità valutata o di un terzo collegato;

 

d) un analista di rating che ha partecipato alla determinazione di un rating del credito o una persona che ha approvato un rating del credito ha intrattenuto/intrattiene con l’entità valutata o con terzi ad essa collegati una relazione che potrebbe causare un conflitto di interessi.

 

Un’agenzia di rating del credito valuta inoltre immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating o ritirare il rating del credito o la prospettiva di rating del credito già esistente.

 

3 bis.

Un’agenzia di rating del credito comunica al pubblico se un rating del credito o una prospettiva di rating del credito già esistente possono essere influenzati da una delle seguenti circostanze:

a) un azionista o socio di un’agenzia di rating del credito che detiene almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating o è altrimenti in grado di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche dell’agenzia di rating del credito detiene almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto dell’entità valutata o di un terzo collegato o qualsiasi altro diritto di proprietà diretto o indiretto in tale entità valutata o terzo. Ciò esclude le partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati e fondi gestiti quali i fondi pensione o le assicurazioni sulla vita, che non lo mettano in grado di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche svolte da tale regime;

b) un azionista o socio di un’agenzia di rating del credito che detiene almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito o è altrimenti in grado di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche dell’agenzia di rating del credito è membro del consiglio di amministrazione o di sorveglianza dell’entità valutata o di un terzo collegato.

 

3 ter.

A condizione che tali informazioni siano note alle agenzie di rating del credito, o dovrebbero esserlo, gli obblighi di cui al punto 3, lettere a bis), b bis) e c bis), e al punto 3 bis si riferiscono anche:

a) agli azionisti indiretti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 della direttiva 2004/109/CE; e

b) alle società che controllano o esercitano, direttamente o indirettamente, un’influenza dominante sull’agenzia di rating del credito e che rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 10 della direttiva 2004/109/CE.

 

3 quater.

Un’agenzia di rating del credito garantisce che le provvigioni addebitate ai suoi clienti per la prestazione delle attività di rating del credito e dei servizi ausiliari non siano discriminatorie e si basino sui costi effettivi. Le provvigioni applicate per i servizi di rating del credito non dipendono dal livello del rating emesso dall’agenzia di rating del credito né da altri esiti o risultati del lavoro svolto.

 

4.

Né l’agenzia di rating del credito né qualsiasi persona che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di rating del credito o che è altrimenti in grado di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche dell’agenzia di rating del credito fornisce servizi di consulenza all’entità valutata o a un terzo collegato per quanto riguarda la struttura societaria o giuridica, l’attivo, il passivo o le attività dell’entità valutata o del terzo collegato.

 

Un’agenzia di rating del credito può fornire servizi diversi dall’emissione di rating («servizi ausiliari»). I servizi ausiliari non fanno parte dell’attività di rating del credito; essi comprendono le previsioni di mercato, le valutazioni delle tendenze economiche, l’analisi dei prezzi e altre analisi generali dei dati nonché i servizi di distribuzione connessi.

 

L’agenzia di rating del credito garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non determini un conflitto di interessi con le sue attività di rating e nella propria relazione conclusiva elenca i servizi ausiliari forniti all’entità valutata o a terzi collegati.

 

5.

Un’agenzia di rating del credito garantisce che i suoi analisti di rating o le persone che approvano i rating non presentino proposte o raccomandazioni, formalmente o informalmente, in ordine alla struttura di strumenti finanziari strutturati in merito ai quali ci si attende che l’agenzia sia chiamata ad emettere un rating.

 

6.

Un’agenzia di rating del credito organizza le relazioni gerarchiche e i canali di comunicazione in modo da garantire l’indipendenza delle persone di cui al punto 1 dalle attività dell’agenzia di rating del credito a titolo commerciale.

 

7.

Un’agenzia di rating del credito provvede alla conservazione dell’appropriata documentazione e, se del caso, degli audit trail delle sue attività di rating del credito. La documentazione comprende:

 

a) per ogni decisione inerente al rating e alla prospettiva di rating del credito, l’identità degli analisti di rating che hanno partecipato alla determinazione del rating o della prospettiva di rating del credito, l’identità delle persone che li hanno approvati, l’indicazione relativa al fatto che il rating sia stato richiesto o meno e la data dell’esecuzione dell’attività di rating del credito;

 

b) la documentazione contabile relativa a commissioni ricevute dall’entità valutata o da terzi collegati o da qualsiasi utente dei rating;

c) la documentazione contabile relativa a ciascun sottoscrittore di servizi di rating creditizio o servizi affini;

 

d) la documentazione relativa alle procedure e alle metodologie di rating stabilite utilizzate dall’agenzia di rating del credito per determinare i rating e le prospettive di rating del credito;

e) i registri e i fascicoli interni, compresi i documenti di lavoro e le informazioni non pubbliche, che sono serviti da base per le decisioni adottate in materia di rating e prospettive dei rating del credito;

 

f) le relazioni di analisi del credito, le relazioni di valutazione di merito del credito, i rapporti privati di rating del credito e i fascicoli interni, inclusi documenti di lavoro e informazioni non pubbliche, che sono servite da base per i pareri espressi in tali relazioni;

g) la documentazione relativa alle procedure e alle misure attuate dall’agenzia di rating del credito per conformarsi al presente regolamento; e

h) le copie delle comunicazioni interne ed esterne (anche in formato elettronico) ricevute e inviate dall’agenzia di rating del credito e dal suo personale, relative all’attività di rating del credito.

 

8.

La documentazione e gli audit trail di cui al punto 7 sono conservati nei locali dell’agenzia di rating del credito registrata per almeno cinque anni e messi a disposizione su richiesta dell’AESFEM.

 

In caso di revoca della registrazione di un’agenzia di rating del credito, i documenti sono conservati per un ulteriore periodo di almeno tre anni.

 

9.

La documentazione contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell’agenzia di rating del credito e dell’entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito è conservata almeno per la durata della relazione dell’agenzia con l’entità valutata o terzi collegati.

 

 

Sezione C

 

Disposizioni in materia di analisti di rating e di altre persone che partecipano direttamente alle attività di rating del credito

 

1.

Gli analisti di rating e i dipendenti dell’agenzia di rating del credito e qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating e che partecipano direttamente alle attività di rating nonché le persone a loro strettamente legate ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2004/72/CE della Commissione, si astengono da qualsiasi operazione di acquisto, vendita o altro tipo su qualsiasi strumento finanziario emesso, garantito o altrimenti sostenuto da un’entità valutata soggetta alla loro responsabilità analitica primaria, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita.

 

2.

 

Una persona di cui al punto 1 non partecipa alla determinazione del rating del credito o della prospettiva di rating del credito di una determinata entità valutata né li influenza in altro modo, se la persona:

 

a) possiede strumenti finanziari dell’entità valutata, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato;

b) possiede strumenti finanziari di qualsiasi entità relativi ad un’entità valutata la cui proprietà potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale, salvo che si tratti di partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificato;

c) ha occupato di recente un posto presso l’entità valutata o intrattiene con essa un’altra relazione d’affari o di altro tipo che potrebbe causare un conflitto di interessi o potrebbe essere generalmente percepita come tale.

 

3.

 

Le agenzie di rating del credito garantiscono che le persone di cui al punto 1:

a) adottino tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni e la documentazione in possesso dell’agenzia da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della loro attività nonché della natura e della gamma delle loro attività di rating;

 

b) non divulghino alcuna informazione in merito ai rating emessi o a futuri possibili rating del credito o prospettive di rating del credito dell’agenzia, salvo che all’entità valutata o a un terzo collegato;

 

c) non scambino informazioni riservate affidate all’agenzia di rating del credito con analisti di rating e dipendenti di qualsiasi persona legata ad essa direttamente o indirettamente da un legame di controllo nonché con qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo di qualsiasi persona legata ad essa direttamente o indirettamente da un legame di controllo e che non partecipa direttamente alle attività di rating; e

d) non utilizzino o scambino informazioni riservate ai fini della negoziazione di strumenti finanziari o per qualsiasi altra finalità, salvo per l’esercizio delle attività di rating del credito.

 

4.

 

Le persone di cui al punto 1 non sollecitano o accettano denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l’agenzia di rating del credito.

 

5.

 

Se una persona di cui al punto 1 ritiene che qualsiasi altra persona abbia assunto un comportamento che a suo parere è illegale, ne informa immediatamente il responsabile per la funzione di controllo della conformità senza che vi siano conseguenze negative per l’autore della segnalazione.

 

6.

 

Quando un analista di rating pone termine al proprio rapporto di lavoro con l’agenzia di rating del credito e inizia a lavorare per un’entità valutata al cui rating del credito ha partecipato, o per un’impresa finanziaria con la quale ha avuto rapporti nel quadro delle proprie funzioni presso l’agenzia, quest’ultima rivede il pertinente lavoro dell’analista di rating nei due anni precedenti la sua partenza.

 

7.

 

La persona di cui al punto 1 non assume una posizione dirigenziale di rilievo presso l’entità valutata o un terzo collegato prima che siano trascorsi sei mesi dall’emissione del rating del credito o della prospettiva di rating del credito.

 

8.

 

Ai fini dell’articolo 7, paragrafo 4:

a) le agenzie di rating del credito garantiscono che gli analisti di rating principali partecipino alle attività di rating del credito connesse alla stessa entità valutata o a un terzo collegato per un periodo non superiore a quattro anni;

b) le agenzie di rating del credito diverse da quelle incaricate da un emittente o da un terzo collegato e tutte le agenzie di rating del credito che emettono rating sovrani provvedono affinché:

i) gli analisti di rating partecipino alle attività di rating del credito connesse alla stessa entità valutata o a un terzo collegato per un periodo non superiore a cinque anni;

ii) le persone che approvano i rating partecipino alle attività di rating del credito connesse alla stessa entità valutata o a un terzo collegato per un periodo non superiore a sette anni.

 

Le persone di cui al primo comma, lettere a) e b), non partecipano alle attività di rating del credito connesse all’entità valutata o a un terzo collegato di cui alle precedenti lettere prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali lettere.

 

Sezione D

 

Disposizioni in materia di presentazione dei rating del credito e delle prospettive di rating del credito

 

I. Obblighi generali

 

1.

 

Un’agenzia di rating del credito garantisce che ogni rating e prospettiva di rating contenga un’indicazione chiara e visibile del nome e della funzione dell’analista principale di rating in una determinata attività di rating del credito e del nome e della posizione del responsabile principale dell’approvazione del rating o della prospettiva di un rating.

 

2.

 

Un’agenzia di rating del credito garantisce almeno quanto segue:

 

a) indica tutte le principali fonti rilevanti, compresa l’entità valutata o, laddove appropriato, un terzo collegato, utilizzate per preparare il rating del credito o la prospettiva di rating e precisa se il rating o la prospettiva di rating sono stati comunicati all’entità valutata o a un terzo collegato e modificati a seguito della sua comunicazione prima dell’emissione;

 

b) indica chiaramente la principale metodologia o versione di metodologia utilizzata per determinare il rating, con un riferimento ad una sua ampia descrizione; quando il rating del credito è basato su più di una metodologia, o quando il riferimento esclusivo alla metodologia principale potrebbe indurre gli investitori a trascurare altri aspetti importanti del rating del credito, inclusi eventuali aggiustamenti e deviazioni significative, l’agenzia di rating del credito lo spiega nel rating ed indica come le diverse metodologie o gli altri aspetti vengono presi in considerazione nel rating;

c) spiega il significato di ciascuna categoria di rating, la definizione di insolvenza o di recupero e qualsiasi segnalazione di rischio appropriata, compresa un’analisi della sensitività delle ipotesi di rating fondamentali rilevanti, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, accompagnata dall’indicazione del rating del credito in caso di scenario più sfavorevole e più favorevole;

 

d) indica in modo chiaro e visibile la data alla quale il rating del credito è stato distribuito per la prima volta ed aggiornato per l’ultima volta, eventuali prospettive di rating comprese;

e) indica se il rating del credito riguarda strumenti finanziari di nuova emissione e se l’agenzia di rating del credito stia effettuando la valutazione dello strumento finanziario per la prima volta; e

f) per la prospettiva di rating, è indicato l’arco di tempo nel quale si prevede una variazione del rating del credito.

 

Quando pubblicano rating del credito o prospettive di rating, le agenzie di rating del credito includono i tassi storici di inadempimento pubblicati dall’AESFEM in un registro centrale in conformità dell’articolo 11, paragrafo 2, insieme a una loro interpretazione.

 

2 bis.

 

L’agenzia di rating del credito correda la pubblicazione delle metodologie di rating, dei modelli e delle ipotesi principali di rating, di indicazioni che illustrano le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze riguardo ai modelli e alle metodologie di rating utilizzati, con le simulazioni di scenari di stress operate dall’agenzia di rating del credito al momento di stabilire i rating del credito, le informazioni sulle analisi dei flussi di cassa da essa stessa svolte o su altre analisi sulla base delle quali fonda il suo giudizio e, nel caso, indicazioni in merito a eventuali aspettative di variazione del rating di credito. Tali indicazioni sono chiare e facilmente comprensibili.

 

3.

 

L’agenzia di rating del credito informa l’entità valutata durante l’orario di lavoro dell’entità valutata e con almeno una giornata lavorativa piena di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating del credito. Tali informazioni comprendono i principali elementi su cui si basa il rating o la prospettiva di rating, in modo che l’entità valutata abbia l’opportunità di richiamare l’attenzione dell’agenzia di rating del credito su eventuali errori materiali.

 

4.

 

Nel comunicare i rating del credito o le prospettive di rating, l’agenzia di rating del credito ne indica in modo chiaro e visibile caratteristiche specifiche e limiti. In particolare essa indica in modo visibile, nel comunicare il rating o la prospettiva di rating, se considera soddisfacente la qualità delle informazioni disponibili sull’entità valutata e in che misura ha verificato le informazioni fornitele dall’entità valutata o da un terzo collegato. Se un rating o la prospettiva di un rating riguarda un tipo di entità o di strumento finanziario per cui i dati storici sono limitati, l’agenzia di rating del credito chiarisce in modo visibile tali limiti.

 

Laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario o la qualità insoddisfacente delle informazioni disponibili suscitano seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile, l’agenzia si astiene dall’emettere il rating o ritira il rating esistente.

 

5.

 

Quando annuncia un rating o la prospettiva di un rating, l’agenzia di rating del credito spiega nei suoi comunicati stampa o nelle sue relazioni i fattori fondamentali sottesi al rating o alla prospettiva di rating.

 

Quando le informazioni di cui ai punti 1, 2 e 4 siano sproporzionate in relazione alla lunghezza del rapporto distribuito, è sufficiente includere un riferimento chiaro e visibile nel rapporto stesso al luogo in cui tali informazioni possono essere direttamente e facilmente accessibili, compreso un link diretto ad un sito Internet appropriato dell’agenzia di rating del credito che consenta di accedervi.

 

6.

 

Le agenzie di rating del credito comunicano regolarmente sul loro sito Internet e notificano all’AESFEM informazioni su tutte le entità o gli strumenti di debito che sono loro sottoposti per un’analisi iniziale o per un rating preliminare. Tali informazioni sono pubblicate indipendentemente dal fatto che gli emittenti stipulino con l’agenzia di rating un contratto per il rating definitivo.

 

II. Obblighi aggiuntivi in relazione ai rating di strumenti finanziari strutturati

 

1.

 

Quando un’agenzia di rating del credito valuta uno strumento finanziario strutturato, fornisce nel rating ogni informazione in merito ad analisi in materia di perdite e flussi di cassa da essa stessa svolte o ad altre analisi sulla base delle quali fonda il suo giudizio, unitamente ad indicazioni in merito a eventuali aspettative di variazione nel rating di credito.

 

2.

 

Un’agenzia di rating del credito indica quale tipo di valutazione ha realizzato riguardo alle procedure di due diligence svolte in ordine agli strumenti finanziari sottostanti o ad altre attività degli strumenti finanziari strutturati. L’agenzia di rating del credito indica se ha compiuto essa stessa una valutazione di tali procedure di due diligence o se si è affidata alla valutazione di terzi, indicando in che modo i risultati di tale valutazione hanno influito sul rating del credito.

 

III. Obblighi aggiuntivi in relazione ai rating sovrani

1. L’agenzia di rating del credito, quando emette un rating sovrano o una prospettiva di rating correlata, fornisce contestualmente una relazione dettagliata che illustra tutte le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze e qualsiasi altra informazione presa in considerazione ai fini della determinazione del rating sovrano o della prospettiva di rating. La relazione è pubblicamente accessibile, chiara e facilmente comprensibile.

2. Una relazione pubblicamente accessibile a corredo di un cambiamento rispetto al rating sovrano precedente o alla prospettiva correlata comprende almeno:

a) una valutazione dettagliata dei cambiamenti delle ipotesi quantitative che giustificano i motivi del cambiamento del rating e la loro ponderazione relativa. La valutazione suddetta dovrebbe includere una descrizione dei seguenti elementi: reddito pro capite, crescita del PIL, inflazione, saldo di bilancio, saldo dei conti con l’estero, debito estero, un indicatore dello sviluppo economico, un indicatore di fallimento e qualsiasi altro elemento pertinente considerato. A questo va aggiunta la ponderazione relativa di ciascun elemento;

b) una valutazione dettagliata dei cambiamenti delle ipotesi qualitative che giustificano i motivi del cambiamento del rating e la loro ponderazione relativa;

c) una descrizione dettagliata di rischi, limiti e incertezze legati al cambiamento di rating; e

d) una sintesi dei verbali di riunione dei comitati di rating che hanno deciso il cambiamento di rating.

3. Fatto salvo l’allegato I, sezione D, parte I, punto 3, l’agenzia di rating del credito, quando emette rating sovrani o prospettive correlate, li pubblica in conformità dell’articolo 8 bis. La pubblicazione avviene al termine dell’orario di attività dei mercati regolamentati e almeno un’ora prima della loro apertura.

4. Fatto salvo l’allegato I, sezione D, parte I, punto 5, in base al quale, quando annuncia un rating del credito, l’agenzia di rating del credito è tenuta a spiegare nei suoi comunicati stampa o nei suoi rapporti di rating gli elementi fondamentali sottesi al rating del credito, sebbene le politiche nazionali possano costituire un elemento alla base di un rating sovrano, le raccomandazioni politico-economiche, le prescrizioni o le linee guida rivolte alle entità valutate, fra cui gli Stati o le loro autorità regionali o locali, non sono incluse all’interno dei rating sovrani o delle prospettive di rating del credito.

 

Sezione E

 

Informazioni

 

I. Informazioni generali

 

Un’agenzia di rating del credito rende in generale noto il fatto di essere registrata a norma del presente regolamento e divulga le seguenti informazioni:

 

1)

 

gli eventuali conflitti di interesse effettivi e potenziali di cui al punto 1 della sezione B;

 

2)

 

l’elenco dei suoi servizi ausiliari;

 

3.

 

la sua politica in materia di pubblicazione dei rating del credito ed altre comunicazioni collegate, prospettive di rating comprese;

 

4)

 

la natura generale delle sue disposizioni in materia di retribuzione;

 

5)

 

le metodologie e le descrizioni dei modelli e delle ipotesi di rating principali alla base del rating, quali le ipotesi matematiche o in materia di correlazioni, utilizzati nella sua attività di rating del credito nonché le modifiche sostanziali loro apportate;

 

6)

 

qualsiasi modifica sostanziale apportata ai suoi sistemi, alle sue risorse o alle sue procedure; e

 

7)

 

se del caso, il suo codice di condotta.

 

II. Informazioni periodiche

 

Un’agenzia di rating del credito comunica periodicamente le seguenti informazioni:

 

1)

 

ogni sei mesi i dati sui tassi storici di inadempimento relativi alle sue categorie di rating, distinguendo tra le zone geografiche principali degli emittenti, e la loro evoluzione nel tempo;

 

2)

 

annualmente, le seguenti informazioni:

 

a) un elenco delle provvigioni applicate a ciascun cliente per ogni rating del credito ed eventuali servizi ausiliari;

a bis) la sua politica tariffaria, compresa la struttura delle provvigioni e i criteri di fissazione dei prezzi in relazione ai rating del credito per le diverse classi di attività valutate;

 

b) un elenco dei clienti dell’agenzia di rating del credito il cui contributo al tasso di crescita nella generazione del fatturato dell’agenzia di rating del credito nell’esercizio finanziario precedente abbia superato il tasso di crescita del fatturato totale dell’agenzia di rating del credito in tale esercizio di un fattore superiore a 1,5 volte. Ciascuno di tali clienti è incluso nell’elenco solo se, in tale esercizio, ha rappresentato oltre lo 0,25 % del fatturato complessivo dell’agenzia di rating del credito a livello mondiale; e

c) un elenco dei rating del credito formulati nel corso dell'anno da cui risulti la percentuale di rating del credito non sollecitati.

 

Ai fini del presente punto si intende per «cliente» un’entità, le sue sussidiarie e le entità collegate in cui l’entità detiene partecipazioni superiori al 20 %, nonché qualsiasi altra entità per la quale ha negoziato la strutturazione di un’emissione di debito per conto di un cliente quando è stata pagata una commissione, direttamente o indirettamente, all’agenzia per il rating di tale emissione di debito.

 

III. Relazione di trasparenza

 

Un’agenzia di rating del credito mette a disposizione annualmente le seguenti informazioni:

 

1)

 

informazioni dettagliate sulla sua struttura giuridica e i suoi assetti proprietari, comprese informazioni sulle partecipazioni ai sensi degli articoli 9 e 10 della direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull’armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato;

 

2)

 

una descrizione dei meccanismi di controllo interno che assicurano la qualità delle sue attività di rating del credito;

 

3.

 

statistiche sull’allocazione del suo personale all’emissione di nuovi rating del credito, alle revisioni dei rating esistenti, alla valutazione delle metodologie di rating o dei modelli e all’alta dirigenza e sulla ripartizione del personale per attività di rating per quanto riguarda le diverse classi di attività valutate (aziendali — di finanza strutturata — sovrane);

 

4)

 

una descrizione della sua politica di conservazione della documentazione;

 

5)

 

il risultato della sua revisione annuale interna in merito alla sua funzione indipendente di controllo della conformità;

 

6)

 

una descrizione della sua politica di rotazione del management e degli analisti di rating;

 

7.

 

informazioni finanziarie sul fatturato dell’agenzia di rating del credito, compreso il fatturato complessivo, distinguendo tra entrate derivanti da attività di rating e servizi ausiliari, con un’ampia descrizione di ciascuna, compresi i redditi generati da servizi ausiliari prestati ai clienti di servizi di rating del credito e l’assegnazione delle provvigioni ai rating delle diverse classi di attività valutate. Le informazioni sul fatturato totale comprendono anche la ripartizione geografica tra le entrate generate nell’Unione e quelle nel resto del mondo;

 

8)

 

una dichiarazione sulla governance ai sensi dell’articolo 46 bis, paragrafo 1, della direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società; ai fini di tale dichiarazione l’agenzia di rating del credito fornisce le informazioni di cui all’articolo 46 bis, paragrafo 1, lettera d), di tale direttiva a prescindere dal fatto che sia soggetta o no alla direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto.

 

ALLEGATO II

 

INFORMAZIONI DA FORNIRE NELLA DOMANDA DI REGISTRAZIONE

 

1.

 

Il nominativo completo dell’agenzia di rating del credito e l’indirizzo della sede legale all’interno della Unione .

 

2.

 

Il nominativo e i dati di una persona di contatto e del responsabile per la funzione di controllo della conformità.

 

3.

 

Lo status giuridico.

 

4.

 

La classe di rating per cui l’agenzia di rating del credito chiede di essere registrata.

 

5.

 

L’assetto proprietario.

 

6.

 

La struttura organizzativa e il governo societario.

 

7.

 

Le risorse finanziarie per svolgere attività di rating del credito.

 

8.

 

La dotazione di personale dell’agenzia di rating del credito e sua competenza.

 

9.

 

Le informazioni riguardanti le succursali dell’agenzia di rating del credito.

 

10.

 

La descrizione delle procedure e delle metodologie utilizzate per emettere e rivedere i rating.

 

11.

 

Le politiche e procedure applicate per identificare, gestire e rendere pubblici eventuali conflitti di interessi.

 

12.

 

Le informazioni riguardanti gli analisti di rating.

 

13.

 

Le disposizioni in materia di retribuzione e di valutazione del rendimento.

 

14.

 

Servizi ulteriori rispetto alle attività di rating che l’agenzia di rating del credito intende fornire.

 

15.

 

Il programma delle operazioni, comprendente l’indicazione del luogo in cui l’agenzia prevede di esercitare le sue attività principali, le succursali da stabilire e il tipo di attività prevista.

 

16.

 

I documenti e le informazioni dettagliate relativi all’uso previsto dell’avallo.

 

17.

 

I documenti e le informazioni dettagliate relativi agli accordi di esternalizzazione previsti, comprese informazioni su entità che esercitano funzioni di esternalizzazione.

 

 

ALLEGATO III

 

Elenco delle violazioni di cui all’articolo 24, paragrafo 1, e all’articolo 36 bis, paragrafo 1

 

I. Violazioni connesse ai conflitti di interesse e ai requisiti organizzativi o operativi

1) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 4, paragrafo 3, quando avalla un rating emesso in un paese terzo senza che siano soddisfatte le condizioni di cui a tale paragrafo, a meno che la ragione della violazione sfugga alla conoscenza o al controllo dell'agenzia di rating del credito.

2) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 4, paragrafo 4, secondo comma, quando si serve dell'avallo di un rating emesso in un paese terzo con l'intento di sottrarsi all'osservanza dei requisiti del presente regolamento.

3) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 1, quando non istituisce un consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

4) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, primo comma, quando non garantisce che i suoi interessi economici non mettano a rischio l’indipendenza o l’accuratezza dell’attività di rating del credito.

5) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, secondo comma, quando nomina alti dirigenti che non godono di buona reputazione, non dispongono di capacità o esperienza professionali sufficienti, o non possono garantire la gestione sana e prudente dell’agenzia di rating del credito.

6) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, terzo comma, quando non nomina il numero richiesto di membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

7) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, quarto comma, quando prevede un sistema retributivo per i membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza che è collegato ai risultati economici dell’agenzia di rating del credito o che non è impostato a garantire l'indipendenza del loro giudizio, o fissa una durata dell’incarico dei membri indipendenti del consiglio di amministrazione o di sorveglianza superiore a cinque anni o per un periodo rinnovabile; ovvero licenzia un membro indipendente del consiglio di amministrazione o di sorveglianza, salvo in caso di negligenza o insufficiente prestazione professionale.

8) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 2, quinto comma, quando nomina membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza che non hanno conoscenze sufficienti in materia di servizi finanziari, o quando emette rating di credito relativi a strumenti finanziari strutturati senza nominare almeno un membro indipendente e un altro membro del consiglio che abbiano una conoscenza approfondita e un'esperienza di alto livello dei mercati di strumenti finanziari strutturati.

9) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, sesto comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza svolgano le funzioni di controllo degli aspetti di cui al sesto comma del predetto punto.

10) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione A, punto 2, settimo comma, quando non garantisce che i membri indipendenti del consiglio d’amministrazione o di sorveglianza presentino periodicamente al consiglio il loro parere sugli aspetti di cui al sesto comma del predetto punto e li mettano a disposizione dell’AESFEM su richiesta.

11) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 3, quando non stabilisce politiche o procedure atte a garantire la conformità agli obblighi che le derivano in virtù del presente regolamento.

12) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 4, quando non dispone di procedure amministrative o contabili solide, di meccanismi di controllo interno, di procedure efficaci per la valutazione del rischio o di meccanismi efficaci di controllo e protezione dei suoi sistemi di elaborazione elettronica dei dati, o non instaurando, né mantenendo le procedure di adozione di decisione o le strutture organizzative richieste dal predetto punto.

13) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 5, quando non istituisce o non mantiene un dipartimento permanente ed efficace con funzione di controllo della conformità («compliance function») che operi in modo indipendente.

14) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, primo comma, punto 6, quando non assicura che siano soddisfatte le condizioni che consentono alla funzione di controllo della conformità di svolgere i suoi compiti con correttezza o indipendenza, conformemente alle modalità definite al predetto punto.

15) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 7, quando non adotta disposizioni organizzative o amministrative appropriate ed efficaci per prevenire, identificare, eliminare o gestire e rendere pubblici i conflitti di interesse di cui all'allegato I, sezione B, punto 1, o quando non dispone la conservazione della documentazione di tutti i fattori che minacciano significativamente l’indipendenza dell’attività di rating, comprese le disposizioni in materia di analisti di rating di cui all'allegato I, sezione C, nonché di tutte le misure di salvaguardia applicate per attenuarli.

16) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 8, quando non impiega sistemi, risorse o procedure appropriati per garantire la continuità e la regolarità nell’esecuzione della sua attività di rating.

17) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 9, quando non stabilisce una funzione che:

a) sia responsabile di riesaminare periodicamente le proprie metodologie, i propri modelli e le principali ipotesi di rating ovvero tutte le modifiche significative, o l'adeguamento di tali metodologie, modelli e principali ipotesi di rating nel momento in cui siano utilizzati o sia previsto di utilizzarli per la valutazione di nuovi strumenti finanziari;

b) sia indipendente dai servizi incaricati delle attività di rating del credito; o

c) relazioni i membri del consiglio di amministrazione o di sorveglianza.

18) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione A, punto 10, quando non controlla o non valuta l’adeguatezza e l’efficacia dei sistemi, dei meccanismi di controllo interno e delle altre procedure da essa stabiliti in applicazione del presente regolamento o non adotta le misure opportune per rimediare a eventuali carenze.

19) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 1, quando non identifica, non elimina né gestisce o comunica in modo chiaro e visibile qualsiasi conflitto di interesse effettivo o potenziale che potrebbe influenzare le analisi o i giudizi dei suoi analisti di rating, dei suoi dipendenti o di tutte le altre persone fisiche i cui servizi sono messi a disposizione o sono sotto il controllo dell’agenzia di rating del credito e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito o delle persone che approvano i rating del credito e le prospettive di rating.

20) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 3, primo comma, quando emette un rating del credito o la prospettiva di un rating del credito in una delle circostanze definite nel primo comma di tale punto, o, nel caso di un rating del credito o una prospettiva di rating del credito esistente, non comunica immediatamente che il rating del credito o la prospettiva di rating del credito sono potenzialmente influenzati da tali circostanze.

20 bis) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 3 bis, quando non comunica che un rating del credito esistente o una prospettiva di rating esistente sono potenzialmente compromessi da una delle circostanze di cui alle lettere a) e b) di tale punto.

21) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 3, secondo comma, quando non valuta immediatamente se vi siano i presupposti per emettere un nuovo rating del credito o prospettiva di rating del credito o per revocare quelli esistenti.

22) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, primo comma, quando emette un rating del credito su un’entità alla quale l’agenzia di rating stessa o un’altra persona che detiene, direttamente o indirettamente, almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto dell’agenzia di rating del credito oppure che è altrimenti in grado di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche dell’agenzia di rating del credito fornisce servizi di consulenza o nel caso li fornisca a un terzo collegato all’entità valutata, riguardanti la struttura societaria o giuridica, l’attivo, il passivo o le attività dell’entità valutata o del terzo collegato.

 

22 bis) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6 bis, paragrafo 1, quando uno dei suoi azionisti o soci che detiene almeno il 5 % del capitale o dei diritti di voto di tale agenzia di rating del credito o di una società che è in grado di esercitare un controllo o un’influenza dominante su tale agenzia di rating del credito viola uno dei divieti di cui alle lettere da a) a e) dello stesso paragrafo, ad eccezione di quello di cui alla lettera a) per partecipazioni in regimi di investimento collettivo diversificati compresi fondi gestiti, quali fondi pensione o assicurazione sulla vita, a condizione che le partecipazioni in tali regimi non mettano l’azionista o il socio dell’agenzia di rating del credito in grado di esercitare un’influenza significativa sulle attività economiche di tali regimi.

 

23) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, prima parte, quando non garantisce che la prestazione di servizi ausiliari non presenti un conflitto di interesse con le sue attività di rating.

24) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 5, quando non garantisce che i suoi analisti di rating o le persone che approvano i rating non presentino proposte o raccomandazioni in ordine alla struttura di strumenti finanziari strutturati in merito ai quali ci si attende che l’agenzia sia chiamata ad emettere un rating.

25) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 6, quando non organizza i canali di comunicazione o reportistica in modo da garantire l’indipendenza delle persone di cui alla sezione B, punto 1, dalle attività dell’agenzia di rating del credito in ambito commerciale.

26) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 8, secondo comma, quando non conserva i documenti per un periodo di almeno tre anni in caso di revoca della sua registrazione.

 

26 bis) L’agenzia di rating del credito che ha stipulato un contratto per l’emissione di rating del credito sulle ricartolarizzazioni viola l’articolo 6 ter, paragrafo 1, se emette rating su nuove ricartolarizzazioni con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente per un periodo superiore ai quattro anni.

26 ter) L’agenzia di rating del credito che ha stipulato un contratto per l’emissione di rating del credito su ricartolarizzazioni viola l’articolo 6 ter, paragrafo 3, se stipula un nuovo contratto per l’emissione di rating del credito su ricartolarizzazioni con attività sottostanti provenienti dallo stesso cedente per un periodo pari alla durata del contratto scaduto di cui all’articolo 6 ter, paragrafi 1 e 2, non superiore, tuttavia, a quattro anni.

 

27) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 1, quando non garantisce che gli analisti di rating, i suoi dipendenti nonché qualsiasi altra persona fisica i cui servizi sono messi a sua disposizione o sono sotto il suo controllo e che partecipano direttamente alle attività di rating del credito dispongano di conoscenze ed esperienze adeguate ai compiti svolti.

28) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 2, quando non garantisce che una persona di cui all'articolo 7, paragrafo 1, non avvii o partecipi a negoziati inerenti alle provvigioni o ai pagamenti con qualsiasi entità valutata, terzo collegato o altra persona direttamente o indirettamente collegata all’entità valutata da un legame di controllo.

29) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 3, lettera a), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, adotti tutte le misure ragionevoli per proteggere i beni o la documentazione in possesso dell’agenzia da frode, furto o abuso tenendo conto della natura, delle dimensioni e della complessità della sua attività nonché della natura e della gamma della sua attività di rating.

30) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 5, quando infligge conseguenze negative a una persona di cui alla sezione C, punto 1, la quale informa il responsabile per la funzione di controllo della conformità allorché ritiene che un'altra persona ai sensi del punto 1 di tale sezione abbia assunto un comportamento che a suo parere è illegale.

31) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 6, quando non rivede il pertinente lavoro di un analista di rating nei due anni precedenti la sua partenza allorché l'analista pone termine al proprio rapporto di lavoro con l’agenzia di rating del credito e inizia a lavorare per un’entità valutata al cui rating del credito ha partecipato, o per un’impresa finanziaria con la quale ha avuto rapporti nel quadro delle proprie funzioni presso l’agenzia.

32) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 1, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non acquisti né venda uno strumento finanziario di cui al punto in questione o realizzi operazioni con esso.

 

33) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 2, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non partecipi alla determinazione del rating del credito o della prospettiva di rating del credito né la influenzi in altro modo, secondo le modalità definite al punto 2 di tale sezione.

 

34) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 3, lettere b), c) e d), quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non divulghi né utilizzi o condivida informazioni di cui ai predetti punti.

35) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 4, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non solleciti o non accetti denaro, regali o favori da chiunque intrattenga rapporti di affari con l’agenzia di rating del credito.

 

36) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 7, quando non assicura che una persona di cui alla sezione C, punto 1, non assuma una posizione dirigenziale di rilievo presso l’entità valutata o un terzo collegato prima che siano trascorsi sei mesi dall’emissione del rating del credito o della prospettiva di rating del credito.

 

37) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera a), quando non assicura che gli analisti di rating principali non partecipino alle attività di rating connesse alla stessa entità valutata o a terzi collegati per un periodo superiore a quattro anni.

 

38) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera b), punto i), quando fornisce rating del credito o rating sovrani non richiesti senza assicurarsi che gli analisti di rating partecipino alle attività di rating del credito connesse alla stessa entità valutata o a un terzo collegato per un periodo non superiore a cinque anni.

39) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, primo comma, lettera b), punto ii), quando fornisce rating del credito o rating sovrani non richiesti senza assicurarsi che le persone che approvano i rating partecipino alle attività di rating del credito connesse alla stessa entità valutata o a un terzo collegato per un periodo non superiore a sette anni.

40) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 4, in combinato disposto con l’allegato I, sezione C, punto 8, secondo comma, quando non assicura che le persone di cui al punto 8, primo comma, lettere a) e b), non partecipino alle attività di rating del credito connesse all’entità valutata o a un terzo collegato di cui alle precedenti lettere prima che siano trascorsi due anni dalla fine dei periodi di cui a tali punti.

 

41) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 7, paragrafo 5, quando introduce retribuzioni o valutazioni dei risultati dipendenti dall’entità del fatturato che l’agenzia di rating del credito deriva dalle entità valutate o da terzi collegati.

 

42) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 2, quando non adotta o non applica effettivamente le misure adeguate a garantire che i rating del credito e le prospettive di rating del credito che essa emette siano basati su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispone e che sono rilevanti per l’analisi da essa condotta in base alle metodologie di rating applicabili.

 

42 bis) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 2, quando utilizza informazioni che non rientrano nell’ambito di applicazione dell’articolo 8, paragrafo 2.

42 ter) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 2 bis, quando le modifiche che ha apportato ai rating del credito non rispettano le metodologie di rating che ha pubblicato.

 

43) L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 3, quando non utilizza metodologie di rating rigorose, sistematiche, attuali e soggette a convalida sulla base dell’esperienza storica, inclusi test retrospettivi.

44) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, primo comma, quando rifiuta di emettere il rating di un’entità o di uno strumento finanziario perché una parte dell’entità o dello strumento finanziario era stata precedentemente valutata da un’altra agenzia di rating del credito.

45) L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 4, secondo comma, quando non registra tutti i casi in cui nel suo processo di rating si discosta dai rating esistenti, preparati da un’altra agenzia di rating del credito, riguardo ad attività sottostanti o a strumenti finanziari strutturati, o non motiva la sua diversa analisi.

 

46) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, prima frase, quando non controlla i propri rating del credito, ad eccezione dei rating sovrani, né rivede costantemente o almeno a cadenza annuale i propri rating del credito, ad eccezione dei rating sovrani, insieme alle metodologie di rating utilizzate.

 

46 bis) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 5, secondo comma, in combinato disposto con la prima frase dell’articolo 8, paragrafo 5, primo comma, quando non controlla i propri rating sovrani o non li rivede su base continuativa o almeno ogni sei mesi.

 

47) L'agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 5, seconda frase, quando non adotta disposizioni interne per sorvegliare l’impatto che le variazioni delle condizioni macroeconomiche o dei mercati finanziari esercitano sui rating.

48) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera b), quando non rivede, in conformità a tale punto, i rating interessati in caso di cambiamento delle metodologie, dei modelli o delle ipotesi principali utilizzati nelle attività di rating, ovvero non pone nel frattempo tali rating sotto osservazione.

49) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera c), quando non rivaluta un rating basato su metodologie, modelli o ipotesi principali di rating che sono cambiati se l’effetto combinato complessivo dei cambiamenti influenza tale rating.

 

49 bis) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 8, paragrafo 7, lettera c), quando non rivaluta un rating del credito laddove errori nelle metodologie di rating o nella loro applicazione influenzino tale rating del credito.

 

50) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 9 quando effettua l'esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti in maniera tale da mettere materialmente a repentaglio la qualità del controllo interno dell'agenzia o da impedire all'ESMA di vigilare sull'osservanza da parte dell'agenzia di rating del credito degli obblighi che le incombono in virtù del presente regolamento.

51) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l'allegato I, sezione D, parte I, punto 4, secondo comma, quando emette un rating o non ritira il rating esistente laddove la mancanza di dati affidabili o la complessità della struttura di un nuovo tipo di strumento finanziario o la qualità delle informazioni disponibili risultano insoddisfacenti o suscitano seri dubbi circa la capacità dell’agenzia di rating del credito di emettere un rating credibile.

52) L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 10, paragrafo 6, quando utilizza il nome dell'AESFEM o di un’altra autorità competente in modo tale da indicare o suggerire che l'AESFEM o questa altra autorità avalli o approvi i rating o le attività di rating dell’agenzia.

53) L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 13 quando esige il pagamento di spese per le informazioni fornite a norma degli articoli da 8 a 12.

54) L’agenzia di rating del credito, laddove sia una persona giuridica stabilita nell'Unione, viola l'articolo 14, paragrafo 1, quando non fa domanda di registrazione ai fini dell'articolo 2, paragrafo 1.

 

55) Un’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8 bis, paragrafo 3, quando non pubblica sul suo sito Internet o non trasmette all’AESFEM ogni anno alla fine di dicembre, in conformità dell’allegato I, sezione D, parte III, punto 3, un calendario per i dodici mesi successivi che fissi al massimo tre venerdì per la pubblicazione di rating sovrani non richiesti e delle relative prospettive di rating e che stabilisca date che cadano di venerdì per la pubblicazione di rating sovrani richiesti e relative prospettive di rating.

56) Un’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8 bis, paragrafo 4, quando si discosta dal calendario annunciato senza che ciò sia necessario per conformarsi agli obblighi di cui all’articolo 8, paragrafo 2, all’articolo 10, paragrafo 1, o all’articolo 11, paragrafo 1, o quando non motiva in modo dettagliato lo scostamento dal calendario annunciato.

57) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, parte III, punto 3, quando pubblica un rating sovrano o una prospettiva di rating relativa durante l’orario di ufficio dei mercati regolamentati o meno di un’ora prima della loro apertura.

58) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, parte III, punto 4, quando include raccomandazioni di politica, prescrizioni o linee guida rivolte alle entità valutate, fra cui gli Stati o le loro autorità regionali o locali, quali parti di un rating sovrano o di una prospettiva di rating relativa.

59) L’agenzia di rating viola l’articolo 8 bis, paragrafo 2, quando basa le sue comunicazioni pubbliche relative a modifiche dei rating sovrani e diverse dai rating del credito, dalle prospettive di rating e da ogni comunicato stampa che le accompagna, di cui all’allegato I, sezione D, parte I, punto 5, su informazioni che rientrano nella sfera dell’entità valutata e rilasciate senza il consenso di quest’ultima, salvo che tali informazioni siano disponibili da fonti comunemente accessibili o che non sussistano legittimi motivi che giustifichino il diniego dell’entità a rilasciarle.

60) Un’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8 bis, paragrafo 1, quando al momento dell’annuncio della revisione di un dato gruppo di paesi non rilascia relazioni pubblicamente accessibili per paese.

61) Un’agenzia di rating del credito viola l’allegato I, sezione D, parte III, punto 1, quando emette un rating sovrano o una prospettiva correlata, senza fornire contemporaneamente una relazione dettagliata che illustri tutte le ipotesi, i parametri, i limiti e le incertezze e qualsiasi altra informazione presa in considerazione ai fini della determinazione del rating sovrano o della prospettiva di rating o senza rendere la relazione chiara, facilmente comprensibile e accessibile al pubblico.

62) Un’agenzia di rating del credito viola l’allegato I, sezione D, parte III, punto 2, quando non rilascia e rende accessibile al pubblico una relazione di accompagnamento a una modifica rispetto al precedente rating sovrano o prospettiva correlata oppure non riporta nella relazione almeno gli elementi informativi di cui all’allegato I, sezione D, parte III, punto 2, lettere da a) a d).

 

II. Violazioni relative agli ostacoli alle attività di vigilanza

1) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 7, quando non provvede alla conservazione dei documenti, né degli audit trail delle proprie attività di rating del credito, come previsto dalle predette disposizioni.

2) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 8, primo comma, quando non conserva, nei suoi locali, la documentazione o gli audit trail di cui al punto 7 di tale sezione, per almeno cinque anni o non li mette a disposizione dell'AESFEM su richiesta.

3) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 9, quando non conserva la documentazione contenente i diritti e gli obblighi rispettivi dell’agenzia di rating del credito o dell’entità valutata o di terzi collegati nel quadro di un accordo di prestazione di servizi di rating del credito almeno per la durata della relazione dell’agenzia con l’entità valutata o i terzi collegati.

 

3 bis) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 14, paragrafo 3, terzo comma, quando non notifica all’AESFEM le modifiche significative che intende apportare a metodologie di rating, modelli o ipotesi principali di rating esistenti o a proposte di nuove metodologie di rating, modelli o ipotesi principali di rating se pubblica le metodologie di rating sul proprio sito Internet a norma dell’articolo 8, paragrafo 5 bis.

3 ter) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 5 bis, primo comma, se non pubblica sul suo sito le proposte di nuove metodologie di rating o le proposte di modifiche materiali delle metodologie di rating che potrebbero avere un impatto sul rating del credito, corredandole di una spiegazione dettagliata dei motivi e delle implicazioni delle modifiche.

3 quater) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 7, lettera a), quando non notifica all’AESFEM gli errori che ha scoperto nelle sue metodologie di rating o nella loro applicazione o quando non ne spiega l’incidenza sui suoi rating del credito, compresa la necessità di rivedere i rating del credito emessi.

 

4) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 2, quando non mette a disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel formato richiesto ai sensi del predetto paragrafo.

 

4 bis) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11 bis, paragrafo 1, quando non mette a disposizione le informazioni richieste o non fornisce dette informazioni nel formato richiesto ai sensi del predetto paragrafo.

 

5) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 3, in combinato disposto con l’allegato I, sezione E, parte I, punto 2, quando non fornisce all'AESFEM l’elenco dei suoi servizi ausiliari.

6) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 14, paragrafo 3, secondo comma, quando non notifica affatto all’AESFEM ogni modifica rilevante in ordine alle condizioni richieste per la registrazione iniziale ai sensi di tale comma.

 

7) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 23 ter, paragrafo 1, se omette di fornire informazioni in risposta a una decisione di richiesta di informazioni ai sensi dell’articolo 23 ter, paragrafo 3, o fornisce informazioni erronee o fuorvianti, in risposta a una semplice richiesta di informazioni o a una decisione.

8) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 23 quater, paragrafo 1, lettera c), quando non fornisce una spiegazione o quando fornisce una spiegazione erronea o fuorviante, su fatti o documenti relativi all’oggetto e allo scopo di un’ispezione.

 

III. Violazioni delle disposizioni in materia di informativa

1) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 2, quando non comunica al pubblico i nomi delle entità valutate o di terzi collegati dai quali proviene oltre il 5 % del suo fatturato annuo.

2) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 6, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione B, punto 4, terzo comma, seconda parte quando non comunica nella propria relazione conclusiva i servizi ausiliari forniti all’entità valutata o a terzi collegati.

3) L’agenzia di rating del credito viola l'articolo 8, paragrafo 1, quando non comunica al pubblico le metodologie, i modelli o le ipotesi principali utilizzati nelle sue attività di rating del credito descritte all’allegato I, sezione E, parte I, punto 5.

4) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), quando le metodologie, i modelli e le principali ipotesi di rating del credito utilizzati nell'ambito delle sue attività sono modificati, non pubblica immediatamente, ovvero pubblica senza utilizzare gli stessi mezzi di comunicazione utilizzati per la diffusione del rating in questione, i rating del credito che saranno probabilmente interessati.

 

4 bis) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 6, lettera a bis), quando non informa l’AESFEM o non pubblica immediatamente sul suo sito Internet i risultati della consultazione e le nuove metodologie di rating che intende utilizzare con una loro spiegazione dettagliata e la data della loro applicazione.

4 ter) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 7, lettera a), quando non notifica alle entità valutate interessate gli errori che ha scoperto nelle sue metodologie di rating o nella loro applicazione o quando non ne spiega l’incidenza sui suoi rating del credito, compresa la necessità di rivedere i rating del credito emessi.

4 quater) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 8, paragrafo 7, lettera b), quando non pubblica sul suo sito Internet gli errori che ha scoperto nelle sue metodologie di rating o nella loro applicazione qualora tali errori abbiano ripercussioni sui rating del credito dell’agenzia di rating del credito.

 

5) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 1, quando non comunica su una base non selettiva e in tempo utile, una decisione di abbandono di un rating, nonché tutti i motivi alla base della decisione.

 

6) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, parte I, punti 1 o 2, punto 4, primo comma, o punti 5 o 6, o l’allegato I, sezione D, parti II o III, quando nel presentare un rating del credito o prospettiva di rating non fornisce le informazioni richieste a norma delle suddette disposizioni.

7) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 2, in combinato disposto con l’allegato I, sezione D, parte I, punto 3, quando non informa l’entità valutata durante l’orario di lavoro dell’entità stessa e con almeno una giornata lavorativa piena di anticipo rispetto alla pubblicazione del rating del credito o della prospettiva di rating.

 

8) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 3, quando non garantisce che le categorie di rating che sono attribuite a strumenti finanziari strutturati siano differenziate chiaramente ricorrendo a un simbolo aggiuntivo che le distingua dalle categorie di rating utilizzate per eventuali altre entità, strumenti finanziari od obbligazioni finanziarie.

9) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 4, quando non divulga le sue politiche o procedure per quanto riguarda i rating non sollecitati.

10) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 10, paragrafo 5, quando non fornisce le informazioni richieste conformemente a detto articolo allorché emette un rating non sollecitato o non identifica come tale un rating non sollecitato.

11) L’agenzia di rating del credito viola l’articolo 11, paragrafo 1, quando non divulga in toto o non aggiorna immediatamente le informazioni relative alle materie di cui all’allegato I, sezione E, parte I.

 

ALLEGATO IV

 

Elenco dei coefficienti in funzione delle circostanze aggravanti o attenuanti per l'applicazione dell'articolo 36 bis, paragrafo 3

 

I seguenti coefficienti sono applicabili in modo cumulativo agli importi base di cui all'articolo 36 bis, paragrafo 2, in funzione di ciascuna delle circostanze aggravanti o attenuanti seguenti:

 

I. Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze aggravanti

1) Se la violazione è stata commessa ripetutamente, per ogni volta che è stata ripetuta, è applicato un coefficiente aggiuntivo di 1,1.

2) Se la violazione è stata commessa per oltre sei mesi è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.

3) Se la violazione ha evidenziato debolezze sistemiche nell'organizzazione dell'agenzia di rating del credito, in particolare nelle procedure, nei sistemi di gestione o nei meccanismi di controllo interno dell'agenzia, è applicato il coefficiente di adeguamento 2,2.

4) Se la violazione ha avuto un impatto negativo sulla qualità dei rating emessi dall'agenzia di rating del credito in questione è applicato il coefficiente di adeguamento 1,5.

5) Se la violazione è stata commessa intenzionalmente è applicato il coefficiente 2.

6) Se non è stato preso alcun provvedimento al momento dell'accertata violazione è applicato il coefficiente 1,7.

7) Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito non ha cooperato con l'AESFEM nello svolgimento delle indagini è applicato il coefficiente 1,5.

 

II. Coefficienti di adeguamento in funzione di circostanze attenuanti

1) Se la violazione si riferisce a una delle violazioni elencate alle sezioni II o III dell'allegato III ed è stata commessa per meno di dieci giorni lavorativi, si applica un coefficiente di 0,9.

2) Se l'alta dirigenza dell'agenzia di rating del credito può dimostrare di aver adottato tutte le misure necessarie per impedire l'infrazione, è applicato un coefficiente di 0,7.

3) Se l'agenzia di rating del credito ha riferito velocemente, con efficacia e completezza, la violazione all'AESFEM è applicato il coefficiente di 0,4.

4) Se l'agenzia di rating del credito ha adottato misure volontarie per assicurare che violazioni simili non si ripetano in futuro è applicato il coefficiente di 0,6.

 


[1] Versione consolidata aggiornata con le modifiche apportate da: Regolamento (UE) n. 513/2011, Direttiva 2011/61/UE, Regolamento (UE) n. 462/2013 e Direttiva 2014/51/UE.