Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.5 disciplina generale |
Data: | 30/12/2020 |
Numero: | 187 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 |
Art. 2. Modifiche al decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162 |
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria |
§ 9.5.72 - D.Lgs. 30 dicembre 2020, n. 187.
Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 68, di attuazione della direttiva (UE) 2016/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 gennaio 2016, relativa alla distribuzione assicurativa.
(G.U. 25 gennaio 2021, n. 19)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il
Vista la
Vista la
Visto il
Visto il
Visto l'articolo 1 della
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 settembre 2020;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 23 dicembre 2020;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, della giustizia e degli affari esteri e della cooperazione internazionale;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 10-quater, del
a) al comma 1, dopo le parole «Le imprese di assicurazione o di riassicurazione» sono inserite le seguenti: «e le ultime società controllanti di cui all'articolo 210, comma 2» e le parole «l'attività svolta, di cui al presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «l'attività assicurativa e distributiva svolta»;
b) al comma 2, lettera b), le parole «dei dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «del personale».
2. All'articolo 10-quinquies, comma 1, lettera a), del
3. L'articolo 106 del
«Art. 106 (Attività di distribuzione assicurativa e riassicurativa). - 1. Le attività di distribuzione assicurativa consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di assicurazione, proporre contratti di assicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione, inclusa la fornitura di informazioni relativamente a uno o più contratti di assicurazione sulla base di criteri scelti dal cliente tramite un sito internet o altri mezzi e la predisposizione di una classifica di prodotti assicurativi, compreso il confronto tra prezzi e tra prodotti o lo sconto sul premio di un contratto di assicurazione, se il cliente è in grado di stipulare direttamente o indirettamente un contratto di assicurazione tramite un sito internet o altri mezzi.
2. Le attività di distribuzione riassicurativa, anche quando svolte da un'impresa di riassicurazione senza il coinvolgimento di un intermediario riassicurativo, consistono nel fornire consulenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera m-ter), in materia di contratti di riassicurazione, proporre contratti di riassicurazione o compiere altri atti preparatori relativi alla loro conclusione, concludere tali contratti ovvero collaborare, segnatamente in caso di sinistri, alla loro gestione ed esecuzione.».
4. All'articolo 109 del
5. All'articolo 109-bis del
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai fini dell'iscrizione nella sezione del registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f), l'intermediario di cui al comma 1, persona fisica, deve inoltre possedere, tenuto conto della natura dei prodotti distribuiti, adeguate cognizioni e capacità professionali individuate e accertate secondo le modalità definite con regolamento adottato dall'IVASS, con il quale sono altresì disciplinati gli obblighi di aggiornamento professionale e le relative modalità di registrazione.»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. L'intermediario assicurativo a titolo accessorio di cui al comma 1 si dota di presidi di separazione patrimoniale conformi all'articolo 117. L'adempimento delle obbligazioni pecuniarie effettuato mediante l'intermediario assicurativo a titolo accessorio è conforme a quanto previsto dall'articolo 118, comma 1. Si applica altresì la previsione di cui al comma 3 dell'articolo 119.».
6. All'articolo 110 del
a) al comma 1, lettera b), dopo le parole «salvo che non sia intervenuta la riabilitazione» sono inserite le seguenti: «e salvo quanto previsto dall'articolo 166 del codice penale»;
b) al comma 2, le parole «prova valutativa» sono sostituite dalle seguenti: «prova di idoneità».
7. All'articolo 111 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Requisiti particolari per l'iscrizione dei produttori diretti, dei collaboratori degli intermediari e per i dipendenti delle imprese»;
b) al comma 2, le parole «formazione adeguata ai soggetti di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «formazione e un aggiornamento professionale adeguati ai soggetti di cui al comma 1»;
c) al comma 4, dopo le parole «corsi di formazione» sono inserite le seguenti: «e aggiornamento».
8. All'articolo 112 del
9. All'articolo 113 del
10. All'articolo 114 del
«1. L'intermediario, che sia stato cancellato dal registro a seguito del provvedimento di radiazione, può richiedere di esservi iscritto nuovamente, purchè siano decorsi almeno cinque anni dalla cancellazione e sussistano i requisiti di cui, rispettivamente, agli articoli 110, 111 e 112. In caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile o da fallimento, le persone fisiche possono essere nuovamente iscritte al registro:
a) in caso di cancellazione derivante da condanna irrevocabile, una volta ottenuta la riabilitazione;
b) in caso di cancellazione derivante da fallimento, quando siano venute meno le incapacità personali derivanti dalla dichiarazione di fallimento.».
11. All'articolo 119-bis del
a) al comma 2, le parole «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182, commi 4, 5, 6 e 7», sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 182»;
b) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. I distributori di prodotti assicurativi non ricevono un compenso e non offrono un compenso ai loro dipendenti sulla base di criteri che siano contrari al loro dovere di agire nel migliore interesse dei contraenti previsto dal comma 1.»;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Ai fini di cui al comma 4, il distributore non adotta disposizioni in materia di compenso, obiettivi di vendita o di altro tipo che potrebbero incentivare se stesso o i propri dipendenti a raccomandare ai contraenti un particolare prodotto assicurativo, ogniqualvolta tale distributore possa offrire un prodotto assicurativo differente che risponda meglio alle esigenze del contraente.»;
d) al comma 7, le parole «l'intermediario assicurativo o l'impresa di assicurazione» sono sostituite dalle seguenti: «il distributore».
12. All'articolo 120-quinquies del
a) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Il distributore che propone un prodotto assicurativo insieme a un prodotto o servizio accessorio diverso da una assicurazione, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, informa il contraente dell'eventuale possibilità di acquistare separatamente le due componenti e fornisce una descrizione adeguata delle diverse componenti dell'accordo o del pacchetto e i giustificativi separati dei costi e degli oneri di ciascuna componente.»;
b) al comma 4, la parola «più» è soppressa;
c) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nei casi di cui ai commi 1 e 3, in relazione all'obiettivo di protezione degli assicurati, l'IVASS, con riferimento all'attività di distribuzione assicurativa, può applicare le misure cautelari e interdittive previste dal presente codice, ivi incluso il potere di vietare la vendita, come parte di un pacchetto o dello stesso accordo, di una assicurazione insieme a un servizio o prodotto diverso dall'assicurazione indipendentemente dal fatto che l'accessorietà afferisca all'assicurazione o al servizio o prodotto diverso dall'assicurazione, quando tale pratica sia dannosa per i consumatori. Con riferimento ai prodotti di investimento assicurativi, i suddetti poteri sono esercitati da IVASS e CONSOB, coerentemente con le rispettive competenze.».
13. All'articolo 121-bis, comma 1, del
14. All'articolo 121-septies, comma 7, del
15. All'articolo 131, comma 1, del
16. All'articolo 182 del
17. All'articolo 183 del
18. Dopo l'articolo 187 del
a) sono inserite le seguenti parole: «Capo II bis - Controversie»;
b) dopo le parole di cui alla lettera a) è inserito il seguente articolo:
«Art. 187.1 (Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32-ter del
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia, su proposta dell'IVASS, sono determinati, nel rispetto dei principi, delle procedure e dei requisiti di cui alla parte V, titolo 2-bis, del
3. Per le controversie definite dal decreto di cui al comma 2, il ricorso al sistema di risoluzione delle controversie di cui al comma 1 è alternativo all'esperimento delle procedure di mediazione e di negoziazione assistita previste, rispettivamente, dal
4. Alla copertura delle spese di funzionamento dei sistemi di cui al presente articolo, si provvede, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, con le risorse di cui agli articoli 335 e 336.»;
19. Dopo l'articolo 187.1 del
«Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali».
20. Dopo l'articolo 187-bis del
a) le parole «Capo II-bis Controversie» sono soppresse;
b) l'articolo 187-ter, è abrogato.
21. Dopo l'articolo 187-ter del citato
«Titolo XIV
VIGILANZA SULLE IMPRESE E SUGLI INTERMEDIARI
Capo I
Disposizioni generali», sono soppresse.
22. All'articolo 310, comma 1, del
a) la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) inosservanza degli articoli 10-quater, 132-ter, 133, o delle relative norme di attuazione;»;
b) alla lettera c), dopo le parole «delle relative nome di attuazione» sono aggiunte le seguenti: «e delle disposizioni di cui all'articolo 8 della
23. All'articolo 311-ter del
24. All'articolo 324 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dagli intermediari»;
b) al comma 1, dopo le parole «185-ter,» sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,» e le parole «della distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di realizzazione e di distribuzione»;
c) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente: «7-bis. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli intermediari iscritti al momento della commissione dell'illecito, anche se cancellati dal Registro.».
25. All'articolo 324-bis del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sanzioni relative alle violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo, commesse dalle imprese»;
b) al comma 1, dopo le parole «187,» sono inserite le seguenti: «187.1, in caso di mancata adesione a detti sistemi,»; le parole «della distribuzione» sono sostituite dalle seguenti: «delle attività di realizzazione e di distribuzione»; le parole «109, commi 4, ultimo periodo, e 4-ter» sono sostituite dalle seguenti: «109, comma 1-bis, e commi 4, ultimo periodo, nonchè 4-ter e 6».
26. All'articolo 324-quinquies del
a) al comma 1, dopo le parole «l'IVASS provvede all'accertamento unitario delle violazioni della stessa indole,», sono inserite le seguenti: «come definita dall'articolo 8-bis della
b) al comma 6, le parole «per l'ipotesi in cui l'IVASS, tenuto conto dei criteri indicati all'articolo 324-sexies, intenda applicare la sanzione pecuniaria di cui all'articolo 324, comma 1, lettera c)» sono sostituite dalle seguenti: «soggetta all'applicazione di una delle sanzioni di cui all'articolo 324, comma 1».
27. All'articolo 324-octies del
a) al comma 1, le parole «all'articolo 324» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 324, 324-quater nei confronti degli intermediari e 324-septies, comma 5,»;
b) al comma 4, le parole «acquisisce le risultanze istruttorie» sono sostituite dalle seguenti: «, acquisiti i documenti in atti».
28. All'articolo 324-novies del
29. All'articolo 325-bis del
30. All'articolo 325-ter del
31. All'articolo 325-quater del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Comunicazione all'AEAP delle sanzioni applicate per le violazioni delle disposizioni in materia di realizzazione e di distribuzione dei prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativo»;
b) il comma 1, è sostituito dal seguente: «1. L'IVASS comunica all'AEAP le sanzioni applicate per le violazioni alle disposizioni relative alle attività di realizzazione e di distribuzione di prodotti assicurativi, inclusi i prodotti di investimento assicurativi, ivi comprese le sanzioni pubblicate in forma anonima, o la cui pubblicazione sia stata rimandata o esclusa, nonchè comunica le informazioni sulle impugnazioni dei provvedimenti e sull'esito delle stesse.»;
c) al comma 2, le parole «presente Capo» sono sostituite dalle seguenti: «Capo VI del presente Titolo».
32. All'articolo 328 del
a) al comma 4, la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) 310, comma 1, lettera b), ad eccezione di quelli derivanti dalle sanzioni irrogate per violazione dell'articolo 10-quater;»;
b) al comma 4-bis, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per la notifica delle sanzioni amministrative, anche di natura non pecuniaria, irrogate dall'IVASS, si applica l'articolo 14, comma 4, della legge 24 novembre 1981, n. 689.».
33. All'articolo 335 del
a) al comma 1, dopo la lettera e), è aggiunta la seguente: «e-bis) le imprese aventi sede legale in un altro Stato membro di cui al Titolo II, Capo III, iscritte negli elenchi in appendice all'albo di cui all'articolo 26.»;
b) al comma 2, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per le imprese di cui al comma 1, lettera e-bis), detto contributo è commisurato a un importo non superiore alla metà di quello di cui al periodo precedente ed è calcolato sui premi incassati in Italia.»;
c) al comma 4, dopo le parole «sulle imprese» sono inserite le seguenti: «nonchè delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1».
34. All'articolo 336 del
«1. Ciascun iscritto al registro di cui all'articolo 109 e all'elenco annesso al registro di cui agli articoli 116-quater e 116-quinquies è tenuto al pagamento all'IVASS di un contributo annuale, denominato contributo di vigilanza sugli intermediari di assicurazione e riassicurazione nella misura massima di: euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera a); euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera b), euro 50 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera c), euro 10.000,00 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera d), euro 100 per le persone fisiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 500 per le persone giuridiche iscritte al registro di cui all'articolo 109, comma 2, lettera f); euro 5.000,00 per gli enti creditizi e le imprese di investimento di cui all'articolo 4, paragrafo 1, punti 1) e 2), del
2. Il contributo di vigilanza è determinato entro il 30 maggio di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato, sentito l'IVASS, in modo da assicurare la copertura finanziaria degli oneri di vigilanza sugli intermediari iscritti al registro e all'elenco annesso nonchè delle spese di funzionamento dei sistemi di cui all'articolo 187.1, comma 1. Il decreto è pubblicato entro il 30 giugno di ogni anno nella Gazzetta Ufficiale e nel Bollettino dell'IVASS.».
35. All'articolo 344-decies del
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 2 del
2. Al
Art. 3. Clausola di invarianza finanziaria
1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.