§ 53.3.5 - R.D. 23 marzo 1922, n. 387.
Istituzione di un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:53. Igiene e sicurezza del lavoro
Capitolo:53.3 prevenzione degli infortuni
Data:23/03/1922
Numero:387


Sommario
Art. 1.      E' istituito un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità [...]
Art. 2.  [2]
Art. 3.  [3]
Art. 4.  [4]
Art. 5.  [5]
Art. 6.  [6]
Art. 7.  [7]


§ 53.3.5 - R.D. 23 marzo 1922, n. 387. [1]

Istituzione di un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente

(G.U. 6 aprile 1922, n. 81)

 

     Art. 1.

     E' istituito un Casellario centrale generale per la raccolta e la conservazione delle schede relative a casi d'infortunio sul lavoro i quali importino invalidità permanente.

 

          Art. 2. [2]

     Un comitato composto del direttore generale dell'assistenza, della previdenza e della propaganda corporativa al ministero delle corporazioni (presidente); di un direttore capo divisione della previdenza sociale presso il ministero predetto (vice-presidente); di un direttore generale della cassa nazionale di assicurazione per gli infortuni sul lavoro; di un delegato dei sindacati mutui autorizzati ad esercitare l'assicurazione contro gli infortuni ai sensi della legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, e successive modificazioni, e un delegato delle casse mutue per l'assicurazione contro gli infortuni in agricoltura a norma del Regio decreto-legge 23 agosto 1917, n. 1450, e successive modificazioni; di un delegato delle società esercenti l'assicurazione facoltativa contro i rischi di infortunio; di un direttore generale del patronato generale per l'assistenza sociale; di un direttore generale dell'associazione nazionale per la prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; di un esperto in materia di assicurazioni sociali.

 

          Art. 3. [3]

     Tutti gli istituti autorizzati all'esercizio dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli enti che esercitano il ramo facoltativo dell'assicurazione contro i rischi di infortunio, sono obbligati ad inviare al casellario centrale, entro i primi quindici giorni di ciascun mese, le schede individuali degli infortuni e delle malattie professionali che hanno avuto nel mese precedente una liquidazione di indennità per inabilità permanente al lavoro. Gli istituti e gli enti assicuratori predetti sono tenuti inoltre a fornire al casellario centrale le informazioni che questo riterrà necessarie per il raggiungimento degli scopi per i quali è stato istituito .

 

          Art. 4. [4]

     La cassa nazionale infortuni e gli istituti di cui all'articolo precedente, prima di procedere, entro i termini stabiliti dalle disposizioni regolamentari vigenti, alla liquidazione delle indennità di legge, dovranno rivolgersi al casellario centrale per le notizie necessarie alla esplicazione delle loro funzioni e segnatamente quelle dirette ad accertare per ogni infortunio la eventuale esistenza di precedenti liquidazioni.

     Il casellario centrale è autorizzato a pubblicare nelle relazioni periodiche, insieme con i risultati delle indagini esperite per l'accertamento di lesioni preesistenti all'infortunio denunciato, le generalità delle persone che concorsero all'azione tendente al conseguimento di indennità non dovute .

 

          Art. 5. [5]

     Alle spese per la costituzione e per il funzionamento del Casellario centrale sarà provveduto mediante il versamento da parte della Cassa nazionale infortuni e degli Istituti di assicurazione, di un contributo che sarà stabilito, anno per anno, dal Comitato di cui all'art. 2 in base alla spesa effettivamente sostenuta per il servizio e commisurato ad una percentuale dei premi o contributi di assicurazione .

 

          Art. 6. [6]

     Il contributo annuale stabilito per ciascun istituto assicuratore dovrà essere versato al casellario non più tardi del 31 marzo di ogni anno.

     Contro la fissazione dei contributi per il funzionamento del casellario gli istituti potranno presentare ricorso al Ministero delle corporazioni non oltre trenta giorni dalla lettera raccomandata di comunicazione della fissazione del contributo. Il ricorso però non sospende l'obbligo del versamento del contributo fissato. Il Ministero decide inappellabilmente sui ricorsi .

 

          Art. 7. [7]

     Il casellario ha sede presso il Ministero delle corporazioni (direzione generale dell'assistenza, della previdenza e della propaganda corporativa) al quale però non incombe nessun onere né di personale né di spesa per il funzionamento del casellario stesso


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.

[2] Articolo così modificato dall'art. unico del R.D. 20 marzo 1930, n. 448

[3] Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D. 20 marzo 1930, n. 448.

[4] Articolo così sostituito dal R.D. 23 giugno 1927, n. 1340.

[5] Articolo così modificato dall' art. unico del R.D. 20 marzo 1930, n. 448.

[6] Articolo così sostituito dall'art. unico del R.D. 20 marzo 1930, n. 448.

[7] Articolo così modificato dall'art. unico del R.D. 20 marzo 1930, n. 448.