§ 18.7.3 - Direttiva 5 marzo 2002, n. 12.
Direttiva n. 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine [...]


Settore:Normativa europea
Materia:18. diritto di stabilimento
Capitolo:18.7 altre attività
Data:05/03/2002
Numero:12


Sommario
Art. 1.  Modifiche della direttiva 79/267/CEE.
Art. 2.  Periodo transitorio.
Art. 3.  Attuazione.
Art. 4.  Entrata in vigore.
Art. 5.  Destinatari.


§ 18.7.3 - Direttiva 5 marzo 2002, n. 12. [1]

Direttiva n. 2002/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica la direttiva n. 79/267/CEE del Consiglio per quanto riguarda il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione sulla vita.

(G.U.C.E. 20 marzo 2002, n. L 77).

 

     IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

     visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 47, paragrafo 2, e l’articolo 55,

     vista la proposta della Commissione,

     visto il parere del Comitato economico e sociale,

     deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato,

     considerando quanto segue:

     (1) Il piano d’azione per i servizi finanziari, approvato dal Consiglio europeo di Colonia del 3 e 4giugno 1999 e di Lisbona del 23 e 24 marzo 2000, riconosce che il margine di solvibilità delle imprese di assicurazione costituisce uno strumento importante per la protezione di coloro che stipulano contratti di assicurazione nel mercato unico, in quanto garantisce che le imprese di assicurazione dispongano di fondi propri adeguati alla natura dei rischi coperti.

     (2) La prima direttiva 79/267/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1979, recante coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’accesso all’attività dell’assicurazione diretta sulla vita ed il suo esercizio, prescrive che le imprese di assicurazione dispongano di margini di solvibilità.

     (3) L’obbligo imposto alle imprese di assicurazione di costituire, oltre alle riserve tecniche necessarie per la copertura degli impegni assicurativi contratti, un margine di solvibilità destinato ad ammortizzare gli effetti di eventuali variazioni economiche sfavorevoli costituisce un elemento importante del sistema di vigilanza prudenziale mirante a proteggere gli interessi degli assicurati e dei contraenti di assicurazioni.

     (4) Le regole in materia di margine di solvibilità istituite dalla direttiva 79/267/CEE sono state lasciate sostanzialmente immutate dalla legislazione comunitaria successiva e la direttiva 92/96/CEE del Consiglio, del 10 novembre 1992, che coordina le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti l’assicurazione diretta diversa dall’assicurazione sulla vita (terza direttiva assicurazione vita), prevede che la Commissione presenti al comitato delle assicurazioni istituito a norma della direttiva 91/675/CEE una relazione sulla necessità di un’ulteriore armonizzazione del margine di solvibilità.

     (5) La Commissione ha elaborato detta relazione alla luce delle raccomandazioni contenute nella relazione sulla solvibilità delle imprese di assicurazione redatta dalla Conferenza delle autorità di vigilanza nel settore delle assicurazioni degli Stati membri dell’Unione europea.

     (6) La relazione giunge alla conclusione che il sistema attuale, semplice e robusto, ha funzionato in modo soddisfacente e si fonda su principi sani ed un’ampia trasparenza, ma rileva talune lacune in casi specifici.

     (7) E’ necessario incrementare il fondo di garanzia minimo in vigore, soprattutto per via dell’incremento dell’importo dei sinistri e delle spese di gestione verificatosi dalla fissazione del fondo minimo stesso.

     (8) Per migliorare la qualità del margine di solvibilità, è opportuno limitare la possibilità di includere utili futuri nel margine di solvibilità disponibile subordinandola a determinate condizioni e sopprimendola comunque a partire dal 2009.

     (9) Per evitare, in futuro, innalzamenti bruschi di notevole entità del fondo di garanzia minimo, è opportuno istituire un meccanismo che ne preveda l’adeguamento all’evoluzione dell’indice europeo dei prezzi al consumo.

     (10) In situazioni particolari, nelle quali i diritti degli assicurati sono a rischio, occorre che le autorità competenti siano abilitate ad intervenire ad uno stadio sufficientemente precoce, pur essendo tenute, nell’esercizio dei loro poteri, ad informare le imprese di assicurazione delle ragioni che motivano il loro intervento, conformemente ai principi di buona amministrazione e di rispetto delle procedure. In presenza di una siffatta situazione, le autorità competenti dovrebbero astenersi dal certificare che l’impresa di assicurazione ha un margine di solvibilità sufficiente.

     (11) Tenuto conto dell’evoluzione del mercato per quanto riguarda la copertura di riassicurazione acquistata dagli assicuratori primari, è necessario che le autorità competenti siano abilitate a diminuire in talune condizioni la riduzione del margine di solvibilità richiesto.

     (12) E’ opportuno che la presente direttiva fissi norme minime per il margine di solvibilità e che gli Stati membri d’origine possano emanare norme più restrittive per le imprese di assicurazione autorizzate dalle autorità nazionali competenti.

     (13) Occorre modificare di conseguenza la direttiva 79/267/CEE,

     HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

 

Art. 1. Modifiche della direttiva 79/267/CEE.

     La direttiva 79/267/CEE è modificata come segue:

     1) all’articolo 3, il punto 2 è sostituito dal seguente:

     (Omissis).

     2) gli articoli 18, 19 e 20 sono sostituiti dai seguenti:

     (Omissis).

     3) è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     4) è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Periodo transitorio.

     1. Gli Stati membri possono concedere un termine di cinque anni per conformarsi alle condizioni di cui all’articolo 1 della presente direttiva, a decorrere dalla data di entrata in vigore della stessa, alle imprese di assicurazione che, alla data dell’entrata in vigore della presente direttiva, svolgono sul loro territorio attività di assicurazione in uno o più rami tra quelli di cui all’allegato della direttiva 79/267/CEE.

     2. Gli Stati membri possono concedere alle imprese di cui al paragrafo 1 che, alla scadenza del termine di cinque anni, non hanno costituito interamente il margine di solvibilità richiesto, un ulteriore termine, non superiore a due anni, per provvedervi, purché dette imprese, a norma dell’articolo 24 della direttiva 79/267/CEE, abbiano sottoposto all’approvazione delle autorità competenti le misure che intendono adottare a tal fine.

 

     Art. 3. Attuazione.

     1. Gli Stati membri adottano entro il 20 settembre 2003 le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

     Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

     2. Gli Stati membri provvedono affinché le disposizioni di cui al paragrafo 1 si applichino per la prima volta al controllo dei conti degli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2004 o nel corso di tale anno civile.

     3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione le disposizioni essenziali di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

     4. La Commissione presenta entro il 1° gennaio 2007 al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull’applicazione della presente direttiva e, se del caso, sulla necessità di un’ulteriore armonizzazione. La relazione indica in che modo gli Stati membri si sono avvalsi delle possibilità offerte dalla presente direttiva e precisa in particolare se i poteri discrezionali conferiti alle autorità di controllo nazionali hanno dato luogo a disparità rilevanti per quanto riguarda il controllo nel mercato interno.

 

     Art. 4. Entrata in vigore.

     La presente direttiva entra il vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

 

     Art. 5. Destinatari.

     Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

 


[1] Direttiva abrogata dall’art. 72 della direttiva n. 2002/83/CE, fatto salvo quanto disposto dallo stesso art. 72 della direttiva n. 2002/83/CE.