§ 9.5.26 - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343.
Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:9. Assicurazioni private
Capitolo:9.5 disciplina generale
Data:04/08/1999
Numero:343


Sommario
Art. 1.  Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175.
Art. 2.  Collaborazione tra autorità.
Art. 3.  Obblighi di comunicazione.
Art. 4.  Disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate.
Art. 5.  Norma finale.


§ 9.5.26 - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343. [1]

Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo.

(G.U. 5 ottobre 1999, n. 234).

 

Art. 1. Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175.

     1. All'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:

     (Omissis).

     2. Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     3. Dopo l'articolo 11 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, è inserito il seguente articolo:

     (Omissis).

     4. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, le parole: "commi 1 e 4" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 1 ter e 4".

     5. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, dopo la lettera: "f)" è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

     6. All'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, dopo la lettera: "g)" è aggiunta la seguente lettera:

     (Omissis).

 

     Art. 2. Collaborazione tra autorità.

     1. Dopo l'articolo 5 della legge 12 agosto 1982, n. 576, è aggiunto il seguente:

     (Omissis).

 

     Art. 3. Obblighi di comunicazione.

     1. All'articolo 6 della legge 12 agosto 1982, n. 576, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) il comma secondo è abrogato;

     b) al comma terzo la locuzione: "dagli obblighi stabiliti dai commi precedenti" è sostituita con: "dall'obbligo stabilito dal comma primo";

     c) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:

     (Omissis).

 

     Art. 4. Disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate.

     1. Al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione V, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ad eccezione dell'articolo 148, comma 2, dell'articolo 149, commi 1, lettera d), 3 e 4 e dell'articolo 152, commi 2, 3 e 4.

     2. Le imprese di cui al comma 1 applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, si applica l'articolo 2397, comma 2, del codice civile.

 

     Art. 5. Norma finale.

     1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è emanato il provvedimento di cui agli articoli 9-bis, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, e 11 bis, comma 2, del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 175, come introdotti dall'articolo 1, commi 2 e 3.


[1] Abrogato dall'art. 354 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, con la decorrenza di cui all'art. 355 dello stesso D.Lgs. 209/05.