Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 9. Assicurazioni private |
Capitolo: | 9.5 disciplina generale |
Data: | 04/08/1999 |
Numero: | 343 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175. |
Art. 2. Collaborazione tra autorità. |
Art. 3. Obblighi di comunicazione. |
Art. 4. Disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate. |
Art. 5. Norma finale. |
§ 9.5.26 - D.Lgs. 4 agosto 1999, n. 343. [1]
Attuazione della direttiva 95/26/CE in materia di rafforzamento della vigilanza prudenziale nel settore assicurativo.
(G.U. 5 ottobre 1999, n. 234).
Art. 1. Modifiche ai decreti legislativi 17 marzo 1995, n. 174 e n. 175.
1. All'articolo 9 del
(Omissis).
2. Dopo l'articolo 9 del
(Omissis).
3. Dopo l'articolo 11 del
(Omissis).
4. All'articolo 17, comma 1, del
5. All'articolo 17, comma 1, del
(Omissis).
6. All'articolo 17, comma 1, del
(Omissis).
Art. 2. Collaborazione tra autorità.
1. Dopo l'articolo 5 della
(Omissis).
Art. 3. Obblighi di comunicazione.
1. All'articolo 6 della
a) il comma secondo è abrogato;
b) al comma terzo la locuzione: "dagli obblighi stabiliti dai commi precedenti" è sostituita con: "dall'obbligo stabilito dal comma primo";
c) sono aggiunti, infine, i seguenti commi:
(Omissis).
Art. 4. Disposizioni applicabili al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate.
1. Al collegio sindacale delle imprese di assicurazione con azioni non quotate si applicano le disposizioni contenute nella parte IV, titolo III, capo II, sezione V, del
2. Le imprese di cui al comma 1 applicano le disposizioni in materia di nomina del collegio sindacale a partire dal primo rinnovo successivo all'entrata in vigore del presente decreto. Fino all'emanazione del regolamento previsto dall'articolo 148, comma 4, del
Art. 5. Norma finale.
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo è emanato il provvedimento di cui agli articoli 9-bis, comma 2, del
[1] Abrogato dall'art. 354 del