Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 12. Banche e istituti di credito |
Capitolo: | 12.6 disciplina generale |
Data: | 30/07/2012 |
Numero: | 130 |
Sommario |
Art. 1. Modifiche al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 |
Art. 2. Modifiche al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 |
Art. 3. Modifiche al decreto legislativo 12 aprile 2001, n. 210 |
Art. 4. Modifiche al decreto legislativo 30 maggio 2005, n. 142 |
Art. 5. Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209 |
Art. 6. Modifiche al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 |
Art. 7. Modifiche al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 |
Art. 8. Disposizioni finanziarie |
§ 12.6.130 - D.Lgs. 30 luglio 2012, n. 130.
Attuazione della direttiva 2010/78/UE che modifica le direttive 98/26/CE, 2002/87/CE, 2003/6/CE, 2003/41/CE, 2003/71/CE, 2004/39/CE, 2004/109/CE, 2005/60/CE, 2006/48/CE, 2006/49/CE e 2009/65/CE per quanto riguarda i poteri dell'Autorità bancaria europea, dell'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati.
(G.U. 8 agosto 2012, n. 184)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Vista la
Visto il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al
Visto il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Visto il
Vista la
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 aprile 2012;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 2012;
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dello sviluppo economico e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
«h-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
2. All'articolo 4, comma 3, secondo periodo, del
3. L'articolo 6 del
«Art. 6 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Le autorità creditizie esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.
2. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, le autorità creditizie adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti delle autorità e dei comitati che compongono il SEVIF e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.
3. La Banca d'Italia, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
4. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia può concludere accordi con l'ABE e con le autorità di vigilanza di altri Stati membri che prevedano anche la ripartizione di compiti e la delega di funzioni nonchè ricorrere all'ABE per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
4. All'articolo 7 del
a) al comma 5 le parole: «la COVIP, l'ISVAP e l'UIC» sono sostituite dalle seguenti: «la COVIP e l'ISVAP»;
b) al comma 6 le parole: «le autorità competenti degli Stati comunitari» sono sostituite dalle seguenti: «le autorità e i comitati che compongono il SEVIF»;
c) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Nel rispetto delle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, la Banca d'Italia scambia informazioni con tutte le altre autorità e soggetti esteri indicati dalle disposizioni medesime.».
5. All'articolo 53, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del
6. All'articolo 67, comma 2-bis, lettera b), secondo periodo, del
7. All'articolo 69, comma 1-ter, del
8. All'articolo 79, comma 2, del
Art. 2. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
«d-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
2. L'articolo 2 del
«Art. 2 (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la Banca d'Italia e la Consob esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea, applicano i regolamenti e le decisioni dell'Unione europea e provvedono in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto.
2. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, sono parti del SEVIF e partecipano alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza in ambito europeo degli strumenti e delle prassi di vigilanza.
3. La Banca d'Italia e la Consob, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, tengono conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AESFEM, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.».
3. All'articolo 4 del
a) al comma 1 le parole: «, l'Isvap e l'Ufficio italiano cambi» sono sostituite dalle seguenti: «e l'Isvap»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. La Banca d'Italia e la Consob collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni. Nei casi e nei modi stabiliti dalla normativa europea adempiono agli obblighi di comunicazione nei confronti di tali soggetti e delle altre autorità e istituzioni indicate dalle disposizioni dell'Unione europea.»;
c) il comma 2-bis è sostituito dal seguente:
«2-bis. Ai fini indicati al comma 2, la Consob e la Banca d'Italia possono concludere con le autorità competenti degli Stati membri dell'Unione europea e con l'AESFEM accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La Consob e la Banca d'Italia possono ricorrere all'AESFEM per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
Art. 3. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
a) dopo la lettera c) sono inserite le seguenti:
«c-bis) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
c-ter) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con
b) alla lettera r), numero 3), le parole: «alla Commissione europea» sono sostituite dalle seguenti: «all'AESFEM».
2. All'articolo 3 del
«6. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in Italia alla Consob e ai sistemi italiani, nonchè al CERS, alle autorità designate dagli altri Stati membri dell'Unione europea, all'AESFEM e alla Banca centrale europea. La Banca d'Italia comunica immediatamente l'apertura di una procedura d'insolvenza in un altro Stato membro dell'Unione europea alla Consob e ai sistemi italiani, notificata ai sensi del comma 5.».
3. All'articolo 10, comma 3, del
4. Dopo l'articolo 11 del
«Art. 11-bis (Collaborazione con l'AESFEM). - 1. La Banca d'Italia e la Consob, nell'esercizio delle rispettive competenze, collaborano, anche mediante scambio di informazioni, con l'AESFEM per le finalità previste dal presente decreto.».
Art. 4. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
«ff-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito con
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri: le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
2. All'articolo 5, comma 4, ultimo periodo, del
3. All'articolo 6 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Cooperazione e scambio di informazioni tra le autorità competenti e con il comitato congiunto»;
b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Agli stessi fini cooperano con il comitato congiunto e forniscono senza indugio ad esso tutte le informazioni necessarie per l'espletamento dei suoi compiti.»;
c) al comma 8 le parole: «e la Banca centrale europea» sono sostituite dalle seguenti: «la Banca centrale europea e il CERS»;
d) il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. Le imprese e le persone fisiche e giuridiche, regolamentate o meno, cui si applica la vigilanza supplementare possono scambiare informazioni pertinenti ai fini della vigilanza supplementare reciprocamente e con l'ABE, l'AESFEM, l'AEAP, ove necessario tramite il comitato congiunto.».
4. All'articolo 10, comma 2, del
«c-bis) accordi conclusi per contribuire e sviluppare, ove necessario, adeguati regimi e piani di risanamento e di risoluzione delle crisi. Tali accordi sono aggiornati su base regolare.».
5. All'articolo 15 del
«3. L'autorità di vigilanza italiana, di cui al comma 2, consulta le altre autorità competenti rilevanti e tiene conto, nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, degli orientamenti forniti dal comitato congiunto. Se l'autorità di vigilanza italiana è in disaccordo con la decisione adottata da un'altra autorità competente rilevante può ricorrere rispettivamente all'ABE, all'AESFEM o all'AEAP per la risoluzione delle controversie in situazioni transfrontaliere prevista dalle disposizioni dell'Unione europea.».
Art. 5. Modifiche al decreto legislativo7 settembre 2005, n. 209
1. All'articolo 1, comma 1, del
«g-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
2) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
2. All'articolo 5 del
a) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. L'ISVAP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.
1-ter. L'ISVAP, nei casi di crisi o di tensioni sui mercati finanziari, prende in considerazione le eventuali ricadute della sua azione sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri. »;
b) il comma 4 è abrogato.
3. All'articolo 8 del
a) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF»;
b) al comma 1 le parole: «Ministero delle attività produttive» sono sostituite dalle seguenti: «Ministero dello sviluppo economico» e le parole: «le disposizioni comunitarie» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni dell'Unione europea».
4. All'articolo 10 del
a) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'ISVAP, secondo le modalità e alle condizioni previste dalle disposizioni dell'Unione europea, collabora, anche mediante scambio di informazioni, con l'AEAP e le altre autorità di vigilanza europee, con il Comitato congiunto, con il CERS, con le istituzioni dell'Unione europea e le autorità di vigilanza dei singoli Stati membri, al fine di agevolare l'esercizio delle rispettive funzioni. L'ISVAP adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dall'ISVAP non possono essere trasmesse ad altre autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'autorità che le ha fornite.»;
b) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Nei casi e nei modi previsti dalle disposizioni dell'Unione europea, l'ISVAP può concludere con l'AEAP e con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri accordi che possono prevedere anche la delega di compiti; può, inoltre, ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
Art. 6. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 3, del
«c-bis) "SEVIF": il Sistema europeo di vigilanza finanziaria composto dalle seguenti parti:
1) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
2) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
4) "Comitato congiunto": il Comitato congiunto delle Autorità europee di vigilanza, previsto dall'articolo 54 del
5) "CERS": Comitato europeo per il rischio sistemico, istituito dal
6) "Autorità di vigilanza degli Stati membri": le autorità competenti o di vigilanza degli Stati membri specificate negli atti dell'Unione di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del
2. All'articolo 15-bis, comma 2, del
3. All'articolo 15-ter del
«6-bis. La COVIP comunica all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, le norme di cui ai commi 4, 5 e 6, nonchè i relativi aggiornamenti.».
4. All'articolo 15-quater del
a) la rubrica dell'articolo è sostituita dalla seguente: «Segreto d'ufficio e collaborazione tra autorità»;
b) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. I dati, le notizie, le informazioni acquisiti dalla COVIP nell'esercizio delle proprie attribuzioni sono tutelati dal segreto d'ufficio anche nei riguardi delle pubbliche amministrazioni. Sono fatti salvi i casi previsti dalla legge per le indagini relative a violazioni sanzionate penalmente.»;
c) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
«1-bis. I dipendenti della COVIP, i consulenti e gli esperti dei quali la stessa si avvale sono vincolati dal segreto d'ufficio e hanno l'obbligo di riferire alla COVIP tutte le irregolarità constatate, anche quando configurino fattispecie di reato.
1-ter. Il segreto d'ufficio non può essere comunque opposto nei confronti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro dell'economia e delle finanze.
1-quater. La COVIP collabora con l'Isvap, la Banca d'Italia e la Consob, anche mediante scambio di informazioni, al fine di agevolare le rispettive funzioni e tutelare la stabilità del mercato. La COVIP collabora altresì con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche mediante scambio di informazioni. Dette Autorità non possono reciprocamente opporsi il segreto d'ufficio.
1-quinquies. Accordi di collaborazione e scambi di informazioni possono intervenire tra la COVIP e le Autorità, anche estere, preposte alla vigilanza sui gestori di cui all'articolo 6 e sulle banche depositarie di cui all'articolo 7, al fine di accrescere l'efficacia dell'azione di controllo.
1-sexies. Nei casi e nei modi stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea, la COVIP collabora, anche mediante scambio di informazioni, con le istituzioni dell'Unione europea e con le autorità e i comitati che compongono il SEVIF al fine di agevolare le rispettive funzioni e adempie nei confronti di tali soggetti agli obblighi di comunicazione stabiliti dalle disposizioni dell'Unione europea. Le informazioni ricevute dalla COVIP da parte dei predetti soggetti non possono essere trasmesse ad altre Autorità italiane o a terzi senza il consenso dell'Autorità che le ha fornite.
1-septies. Ai fini indicati al comma 1-sexies, la COVIP può concludere con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri e con l'AEAP accordi di collaborazione, che possono prevedere la delega reciproca di compiti di vigilanza. La COVIP può ricorrere all'AEAP per la risoluzione delle controversie con le autorità di vigilanza degli altri Stati membri in situazioni transfrontaliere.».
5. Dopo l'articolo 18 del
«Art. 18-bis (Rapporti con il diritto dell'Unione europea e integrazione nel SEVIF). - 1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e la COVIP esercitano i poteri loro attribuiti in armonia con le disposizioni dell'Unione europea. La COVIP si conforma ai regolamenti e alle decisioni dell'Unione europea e provvede in merito alle raccomandazioni concernenti le materie disciplinate dal presente decreto legislativo.
2. La COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, è parte del SEVIF e partecipa alle attività che esso svolge, tenendo conto della convergenza degli strumenti e delle prassi di vigilanza in ambito europeo.».
6. All'articolo 19 del
a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. La COVIP fornisce informativa all'AEAP, secondo le modalità dalla stessa definite, in merito ai fondi iscritti all'Albo e alle eventuali cancellazioni effettuate.»;
b) il comma 5 è sostituito dal seguente:
«5. Nell'esercizio della vigilanza la COVIP ha diritto di ottenere le notizie e le informazioni richieste alle pubbliche amministrazioni.»;
c) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. La COVIP, nei casi di crisi o di tensione sui mercati finanziari, tiene conto degli effetti dei propri atti sulla stabilità del sistema finanziario degli altri Stati membri, anche avvalendosi degli opportuni scambi di informazioni con l'AEAP, il Comitato congiunto, il CERS e le autorità di vigilanza degli altri Stati membri.»;
d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:
«7-bis. I dipendenti e gli esperti addetti alla COVIP, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, sono incaricati di un pubblico servizio.».
7. All'articolo 20 del
«6-bis. Le forme pensionistiche di cui al comma 1 istituite all'interno di enti o società diversi da quelli sottoposti, direttamente o in quanto facenti parte di un gruppo, a vigilanza in base alle disposizioni di cui al
Art. 7. Modifiche al
1. All'articolo 1, comma 1, del
«g-bis) "Autorità di vigilanza europee" indica:
1) "ABE": Autorità bancaria europea, istituita con
2) "AEAP": Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali, istituita con
3) "AESFEM": Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati, istituita con
2. All'articolo 7 del
«2-bis. Le autorità di vigilanza di settore cooperano con le Autorità di vigilanza europee e forniscono tutte le informazioni necessarie all'espletamento dei loro compiti.».
Art. 8. Disposizioni finanziarie
1. Dall'attuazione delle disposizioni contenute nel presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le autorità interessate provvedono agli adempimenti del presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.