Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 26/05/2000 |
Numero: | 137 |
Sommario |
Art. 1. 1. Il decreto legge 28 marzo 2000, n. 70, recante disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche, è convertito in legge con le modificazioni [...] |
§ 98.1.27225 - Legge 26 maggio 2000, n. 137.
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, recante: "Disposizioni urgenti per il contenimento delle spinte inflazionistiche"
(G.U. 27 maggio 2000, n. 122)
1. Il
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
Modificazioni apportate in sede di conversione al
L'articolo 1 è soppresso.
All'articolo 2:
il comma 1 è soppresso;
al comma 2, ovunque ricorrano, le parole: "nella formula tariffaria bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "nelle formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri"; al primo periodo, le parole da: ", nelle classi di merito" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "nessun aumento di tariffa ai contraenti a carico dei quali non risultino nell'ultimo periodo di osservazione sinistri provocati dai conducenti.";
dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Le disposizioni di cui al comma 2 si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, anche ai contratti di assicurazione per autovetture, ciclomotori e motocicli relativi alle formule tariffarie di cui all'articolo 12 della
al comma 3, le parole: "tariffe di bonus-malus" sono sostituite dalle seguenti: "formule tariffarie che prevedono variazioni del premio in relazione al verificarsi o meno di sinistri";
al comma 4, sono premesse le parole: "All'articolo 12 della
dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti:
"5-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) vigila ai fini dell'osservanza, da parte delle imprese di assicurazione, di quanto disposto dal presente articolo.
5-ter. Le imprese di assicurazione che non osservano le disposizioni di cui ai commi 2, 2-bis, 3 e 4 sono assoggettate, per ogni singola violazione, alla sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire nove milioni.
5-quater. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, è istituita presso l'ISVAP una banca dati dei sinistri ad essi relativi. L'ISVAP rende pienamente operativa la banca dati a decorrere dal 1° gennaio 2001. Da tale data ciascuna compagnia è tenuta a comunicare all'ISVAP i dati riguardanti i sinistri dei propri assicurati con cadenza trimestrale secondo apposite modalità stabilite dallo stesso ISVAP. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati sono definite dall'ISVAP, sentite le compagnie di assicurazione. I costi di gestione della banca dati sono ripartiti tra le compagnie di assicurazione con gli stessi criteri di ripartizione dei costi di vigilanza dell'ISVAP.
5-quinquies. L'inosservanza degli obblighi di comunicazione all'ISVAP dei dati richiesti comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative: a) da lire due milioni a lire sei milioni in caso di mancato invio dei dati; b) da lire un milione a lire tre milioni in caso di ritardo o incompletezza dei dati inviati. Le predette sanzioni amministrative sono maggiorate del dieci per cento in ogni caso di reiterazione dell'inosservanza dei suddetti obblighi".
L'articolo 3 è soppresso.
L'articolo 4 è soppresso.
L'articolo 5 è soppresso.
L'articolo 6 è soppresso.